Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2016, n. 47683
CASS
Sentenza 4 ottobre 2016

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Massime3

In caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra, all'esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che non sussiste rapporto di specialità tra il reato di bancarotta e l'illecito amministrativo di cui all'art. 5 della legge 30 maggio 2003 n. 119).

Ai fini della preclusione del "ne bis in idem", l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio, per divieto di un secondo giudizio ex art. 649 cod. pen., la sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rilevata la sostanziale identità della condotta contestata rispetto a quella già giudicata per il reato di truffa aggravata).

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, l. fall. (In motivazione, la Corte ha precisato che, invece, eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono integrare solo la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2016, n. 47683
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47683
Data del deposito : 4 ottobre 2016

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