Sentenza 4 ottobre 2016
Massime • 3
In caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra, all'esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che non sussiste rapporto di specialità tra il reato di bancarotta e l'illecito amministrativo di cui all'art. 5 della legge 30 maggio 2003 n. 119).
Ai fini della preclusione del "ne bis in idem", l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio, per divieto di un secondo giudizio ex art. 649 cod. pen., la sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rilevata la sostanziale identità della condotta contestata rispetto a quella già giudicata per il reato di truffa aggravata).
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale non può avere ad oggetto il bilancio, non rientrando quest'ultimo nella nozione di "libri" e "scritture contabili" prevista dalla norma di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, l. fall. (In motivazione, la Corte ha precisato che, invece, eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono integrare solo la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario).
Commentari • 6
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1. La massima Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) e il dolo specifico costituito dalla volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori. 2. La sentenza integrale Tribunale Potenza, 04/12/2023, (ud. 13/10/2023, dep. 04/12/2023), n.1398 Svolgimento del processo …
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La massima Non contrasta con il principio del ne bis in idem - non ricorrendo l'identità del fatto considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - la condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale nei confronti di un soggetto già condannato per lesioni personali con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla medesima condotta, ma il giudice del secondo procedimento, in ossequio al principio di detrazione, deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che le sanzioni complessivamente applicate siano proporzionate alla gravità dei reati considerati (Cassazione penale , sez. V , 25/10/2021 , n. 1363). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di …
Leggi di più… - 5. Stessa condotta, due condanne: non è bis in idem (Cass. 1363/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 gennaio 2022
Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta. Non ricorre l'idem factum tra le lesioni personali e l'omicidio preterintenzionale, in quanto il fatto concreto di cui all'art. 584 c.p. è caratterizzato dall'evento-morte, che è, invece, assente nel delitto di cui all'art. 582 c.p., la cui tipicità è integrata da un diverso, e meno grave, evento, le lesioni personali; trattandosi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2016, n. 47683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47683 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2016 |
Testo completo
47 6 8 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 2462 Sent. n. sez. Dott. Grazia LAPALORCIA Presidente- Dott. Eduardo DE GREGORIO - Consigliere - UP 4/10/2016 - Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI - Consigliere - R.G.N. 10834/2016 Dott. Luca PISTORELLI Consigliere Relatore - Dott. Roberto AMATORE - Consigliere- ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti dai difensori di: US GI, nato a [...], il [...]; NO NO TO, nato a [...], il [...]; avverso sentenza del 11/6/2015 della Corte d'appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi per gli imputati gli avv.ti Franco Coppi, Paolo Botasso, Catia Salvalaggio e Giuseppe Caprioli, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi assistiti. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna di US GI e NO NO TO per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale commessi nella loro qualità di presidenti - il primo fino al 2005 e il secondo per il periodo successivo nonché il US anche nella sua qualità - di amministratore di fatto successivamente alla dismissione della carica formale, della Cooperativa Produttori Latte AV Cinque s.c.a.r.l., posta in liquidazione coatta amministrativa nel 2008. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale ha invece assolto gli imputati perché il fatto non sussiste per il concorrente reato di frode fiscale per il quale pure erano stati condannati dal Tribunale ed ha provveduto, previa concessione delle attenuanti generiche, alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio. L'accusa mossa agli imputati, nella parte ritenuta fondata dalla sentenza impugnata, è quella di aver ingiustificatamente veicolato ai produttori che conferivano in cooperativa il proprio latte anche le somme corrispondenti al prezzo del prodotto ceduto in eccedenza rispetto alle quote assegnate nell'ambito della regolamentazione europea del mercato, somme che invece la normativa vigente prevede vengano prelevate per essere destinate alle casse dell'Unione. In tal senso la AV 5, come accertato anche in altro procedimento nel quale i due imputati sono stati condannati in maniera definitiva per il reato di truffa aggravata, era stata accreditata come acquirente primario, interponendosi (peraltro non in maniera fittizia, come stabilito dalla Corte territoriale) tra i produttori e le aziende di trasformazione del latte naturali clienti dei primi, sulle quali sarebbe gravato altrimenti l'obbligo di effettuare e versare il prelievo del prezzo delle eccedenze. In tale veste la cooperativa aveva provveduto a pagare integralmente il prezzo del latte ricevuto, anche in relazione alle eccedenze, ricorrendo per un certo periodo ad un meccanismo di triangolazione imperniato sulla FRG s.p.a. - gestita dal US la quale risultava - - cessionaria (a tasso zero) dei crediti che AV 5 vantava verso i caseifici per il latte acquistato da questi ultimi, ed al contempo (sempre a tasso zero) dei crediti dei produttori verso la cooperativa, riversando così a questi ultimi, come finanziamenti, il denaro che riscuoteva dai caseifici. In tal modo, secondo la tesi accusatoria recepita dai giudici del merito, gli imputati avrebbero ingiustificatamente depauperato il patrimonio della cooperativa, lasciandola esposta alle pretese dell'organo nazionale deputato alla raccolta dei prelievi riscossi nella commercializzazione del latte (l'GE) per il mancato versamento degli stessi.
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il ricorso proposto nell'interesse del US articola dieci motivi. 2 2.1.1 Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione. In proposito si evidenzia come, per i fatti di bancarotta successivi alla dismissione della carica di presidente della cooperativa, all'imputato era stato contestato il concorso nei suddetti reati in qualità di amministratore di fatto della stessa, mentre la Corte territoriale, pur ritenendo insufficiente la prova dell'assunzione di tale qualifica per come ritenuta dal Tribunale, ha comunque ritenuto il US colpevole dei menzionati reati quale concorrente extraneus nei medesimi. In tal senso, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di correlazione, atteso che il US è stato ritenuto responsabile secondo il suddetto titolo in ragione della costituzione e gestione della FGR, società cui venivano ceduti i crediti comprensivi delle somme relative ai prelievi supplementari inerenti le quote prodotte in eccedenza e destinati ad essere versati all'GE vantati dalla cooperativa nei confronti degli acquirenti del latte - prodotto dai soci della stessa. Ciò avrebbe per l'appunto determinato una modifica essenziale dell'originaria imputazione, essendo stata enucleata una condotta strutturalmente diversa quella di aver finanziato i produttori attraverso l'acquisto dei loro crediti rispetto a quella contestata e consistente nella distrazione delle somme - concernenti ai prelievi. Non di meno è pacifico che il meccanismo di "sconto" dei suddetti crediti è stato utilizzato fino al marzo del 2007 e dunque, in ogni caso la Corte territoriale ha omesso di motivare sulle ragioni per cui il US debba rispondere anche dei fatti commessi successivamente a tale data. Ed analogo difetto di motivazione evidenzierebbe la sentenza in merito all'identificazione della condotta concorsuale addebitabile all'imputato nel reato di bancarotta documentale, una volta esclusa la sua qualifica di amministratore di fatto.
2.1.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla riconosciuta responsabilità dell'imputato per i fatti asseritamente commessi nel periodo in cui egli era amministratore di diritto della cooperativa e in particolare, per come stabilito dalla Corte territoriale, delle distrazioni relative ai prelievi supplementari riguardanti quelle forniture della campagna 2005/2006 effettuate nel primo dei due anni citati, prima dell'avvicendamento alla presidenza dell'ente. In tal senso osserva il ricorrente come la Corte territoriale abbia apoditticamente desunto la responsabilità del US dal suo affermato coinvolgimento negli illeciti consumati in costanza dell'amministrazione del suo successore, trascurando peraltro che, come risultante dal verbale di contestazione della GdF e come evidenziato con il gravame di merito, la quota di prelievi distratti imputabile all'annata 2005 era maturata nel solo mese di dicembre (primo mese di produzione dell'anno), mentre l'imputato era cessato dalla sua carica il 30 novembre dello stesso anno, con la conseguenza che l'eventuale condotta illecita non poteva essergli attribuita. Non di 3 meno, tenuto conto del fatto che la società non aveva operato tra il 2003 ed il 2005, il giudice dell'appello avrebbe omesso di motivare sui rilievi difensivi ad oggetto la ricorribilità nel caso di specie dei requisiti stabiliti dalla sentenza Corvetta di questa Corte per l'integrazione del reato di bancarotta.
2.1.3 Analoghi vizi vengono denunziati con il terzo, il quarto ed il quinto motivo in merito alla affermata natura distrattiva delle condotte imputate a titolo di bancarotta patrimoniale.
2.1.3.1 Sotto un primo profilo, con il primo motivo di cui si tratta, il ricorrente denunzia l'erroneità della tesi recepita dal giudice dell'appello per cui la cooperativa nella sua qualità di primo acquirente del latte conferito dai soci - vantasse un debito nei confronti di GE ad oggetto le somme relative ai prelievi sul prezzo del prodotto eccedente le quote assegnate ad ogni singolo produttore, che avrebbe dovuto versate all'ente citato invece di cedere il relativo credito a FGR, con conseguente distrazione delle relative somme. In realtà la normativa comunitaria di riferimento in materia nonché quella nazionale, interpretata in modo compatibile con quella sovranazionale - sarebbe chiara nell'identificare esclusivamente nei "produttori" i debitori dei prelievi sulle eccedenze, tanto che la riscossione coattiva, secondo la giurisprudenza amministrativa, deve essere comunque diretta nei loro confronti, anche qualora l'acquirente non abbia trattenuto quanto dovuto a titolo di prelievo. Di conseguenza alcuna somma doveva essere annotata a debito nelle scritture contabili e alcuna distrazione sarebbe avvenuta.
2.1.3.2 Sotto un diverso profilo, con il quarto motivo, il ricorrente contesta la configurabilità delle contestate distrazioni rilevando l'erroneità del presupposto da cui hanno preso le mosse i giudici del merito e cioè che le somme pagate dagli acquirenti finali comprensive dei prelievi siano transitate nelle casse della cooperativa, mentre - - questa si è limitata a cedere a FRG il relativo credito, compensandolo con quello relativo al prezzo del conferimento che a loro volta i produttori avevano ceduto alla medesima società, nelle cui casse dunque non è mai transitato il danaro oggetto della presunta distrazione. Né per altro verso questa potrebbe avere ad oggetto il menzionato credito. A parte il fatto, osserva il ricorrente, che in proposito si registrerebbe l'ennesimo difetto di contestazione, comunque tale cessione è avvenuta dietro corrispettivo, per l'appunto costituito dalla compensazione con il credito vantato dai produttori nei confronti della società.
2.1.3.3 Il punto è ulteriormente sviluppato con il quinto motivo, con il quale si evidenzia come il contratto tra i produttori e la cooperativa prevedeva la cessione a quest'ultima di tutto il latte prodotto dai primi e, correlativamente, il pagamento del suo prezzo. Dunque la AV 5 ha pagato quanto ricevuto nel doveroso adempimento 4 di un obbligo contrattuale legittimamente assunto dalla medesima che ha trovato la sua contropartita nell'acquisto del latte poi rivenduto agli acquirenti finali, il che escluderebbe in radice la natura distrattiva dell'operazione. Del resto la normativa comunitaria e quella nazionale relative alle quote non ha influito, né tantomeno inteso regolamentare i rapporti instauratisi tra i privati secondo l'ordinaria disciplina dettata dal codice civile, mentre solo il mancato versamento da parte dell'acquirente dei prelievi eventualmente ed effettivamente trattenuti sulle quote vendute in eccedenza dai produttori, lungi dall'assumere di per sé rilevanza penale, verrebbe in maniera autonoma sanzionato in via amministrativa ai sensi delle disposizioni della I. n. 119/2003. In tal senso deve dunque ritenersi per il ricorrente apodittica ed erronea l'affermazione della Corte territoriale secondo cui i produttori di latte sarebbero stati creditori della società solo relativamente al prezzo dei quantitativi non eccedenti le quote loro assegnate, rimanendo la restante parte destinata ad GE, che invece è rimasta creditrice nei loro confronti per i prelievi non già trattenuti sulle eccedenze.
2.1.4 Ancora errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione vengono dedotti con il sesto motivo. In proposito il ricorrente ricorda come in origine all'imputato fossero stati contestati, in ordine alla mancata corresponsione ad GE delle somme corrispondenti ai prelievi sul prezzo delle eccedenze, tanto la bancarotta fraudolenta distrattiva, come quella impropria da operazioni dolose di cui all'art. 223 comma 2 n. 2 legge fall., reato questo poi ritenuto assorbito dal Tribunale nel primo. La Corte territoriale, nel confutare le obiezioni difensive sulla configurabilità della bancarotta patrimoniale, avrebbe dunque illegittimamente affermato che, anche qualora fondate, le stesse sarebbero irrilevanti, posto che le condotte contestate in ogni caso integrerebbero il delitto di operazioni dolose. Innanzi tutto erroneo sarebbe il presupposto da cui avrebbero preso le mosse i giudici dell'appello e cioè che si trattasse di contestazioni alternative e non cumulative, come invece correttamente ritenuto dal Tribunale, che infatti ha assolto l'imputato per tale ultimo reato, con statuizione che è divenuta definitiva in quanto non appellata dal pubblico ministero e con la conseguente impossibilità, pertanto, di far rivivere tale imputazione. Il ragionamento dei giudice sarebbe poi contraddittorio nella misura in cui presuppone altresì la fondatezza della tesi difensiva sull'insussistenza di un credito di GE nei confronti della cooperativa. Ma se così è allora non vi sarebbe nemmeno spazio per configurare la sussistenza del nesso eziologico tra le operazioni dolose e la causazione del dissesto, invece necessario per la sussistenza del reato in questione.
2.1.5 Con il settimo motivo il ricorrente lamenta errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale, avendo ancora una volta la Corte territoriale formulato il 5 proprio giudizio sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un credito di GE nei confronti della società e comunque senza argomentare sulla consapevolezza da parte dell'imputato della circostanza, quantomeno dubbia atteso il già menzionato orientamento della giurisprudenza amministrativa sul tema. Ed identici vizi vengono dedotti anche con l'ottavo motivo, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della specialità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 5 I. n. 119/2003 rispetto alla fattispecie di bancarotta contestata, atteso che il fatto imputato è lo stesso punito con sanzione amministrativa dalla citata disposizione. Non di meno tale sanzione è stata in concreto già applicata alla cooperativa con provvedimento divenuto definitivo in riferimento al medesimo fatto cui si riferisce la condanna penale per cui è ricorso, la quale dunque sarebbe stata pronunziata in violazione dei principi affermati da Corte EDU 4 marzo 2013 ND ST c. Italia, dovendosi ritenere che la suddetta sanzione abbia natura sostanzialmente penale alla luce dei criteri individuati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia.
2.1.6 Con il nono motivo vengono dedotti violazione di legge e correlati vizi della motivazione. In particolare il ricorrente eccepisce la violazione del principio di ne bis in idem in relazione all'intervenuta condanna del US per il reato di truffa aggravata in relazione all'omesso versamento dei prelievi supplementari nella gestione di tutte le cooperative AV, compresa quella per cui oggi è processo. Ed in proposito la Corte territoriale ha, secondo il ricorso, illogicamente motivato il rigetto dell'analoga eccezione sollevata nel giudizio d'appello pur riconoscendo sostanzialmente l'identità della condotta oggetto dei due diversi procedimenti. Infine con il decimo motivo vengono denunziate errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla configurabilità del reato di bancarotta documentale, asseritamente integrato attraverso l'omessa annotazione nei bilanci delle poste debitorie nei confronti di GE, che, per le ragioni esposte in precedenza, in realtà non sussistono, posto che alcun credito il suddetto ente vantava nei confronti della cooperativa.
2.2 Il ricorso proposto nell'interesse del NO articola sette motivi, che in buona parte risultano sovrapponibili ai motivi del ricorso del US, anche nella selezione delle argomentazioni poste a sostegno delle censure sviluppate.
2.2.1 Così con il primo vengono dedotti errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione, riproponendo le doglianze relative all'inconfigurabilità del reato di bancarotta patrimoniale in ragione dell'impossibilità di considerare l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati dalla cooperativa con i produttori una distrazione. Attraverso tale adempimento, infatti, i beni della società non sarebbero stati destinati ad uno scopo diverso da quello doveroso, mentre una interpretazione della normativa nazionale di settore conforme a quella comunitaria rivelerebbe come 6 GE non fosse titolare di alcun credito nei confronti di AV 5 in relazione alla percentuale del prezzo della vendita agli acquirenti finali delle eccedenze fornite dai produttori all'acquirente primario e ciò in quanto il trattenimento dei prelievi rimane per quest'ultimo meramente facoltativo, fermo l'obbligo di versare quanto eventualmente trattenuto e comunque fermo che debitori dell'ente rimangono esclusivamente gli stessi produttori.
2.2.2 Gli stessi vizi vengono prospettati con il secondo motivo in relazione all'elemento soggettivo del reato, evidenziandosi come la stessa motivazione della sentenza risulti contraddittoria sul punto, ammettendo implicitamente il deficit di consapevolezza dell'imputato sul rischio d'insolvenza conseguente alla propria condotta. Non di meno la Corte territoriale, pur riconoscendo la natura controversa della questione relativa alla titolarità soggettiva dell'obbligazione nei confronti di GE, avrebbe omesso di trarne le doverose conclusioni in tema di scusabilità dell'errore eventualmente compiuto dall'imputato nell'interpretazione delle norme di riferimento in merito ai doveri gravanti sulla cooperativa relativamente ai prelievi. Con il terzo motivo il ricorrente rileva invece come, in relazione alla contestata bancarotta documentale, la sentenza abbia trascurato la testimonianza del commissario liquidatore, il quale ha rilevato l'omesso trattenimento dei prelievi all'evidenza risultante dalle scritture contabili, fermo restando che il loro mancato versamento era comunque noto ad GE risultando dal sistema informatico SIAN.
2.2.3 Con il quarto ed il quinto motivo vengono riproposte le censure illustrate trattando del ricorso del US in ordine al mancato riconoscimento della specialità ex art. 9 I. n. 689/1981 dell'illecito amministrativo di cui all'art. 5 I. n. 119/2003 rispetto al reato di bancarotta patrimoniale ed alla violazione del principio del ne bis in idem. Sotto un primo profilo il ricorrente lamenta l'inconferenza dell'argomento utilizzato dai giudici dell'appello per respingere il rilievo e cioè che tra le due fattispecie sussisterebbe un rapporto di specialità reciproca, carattere che per la dottrina e la giurisprudenza non impedirebbe, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, di configurare l'ipotesi di concorso apparente di norme incriminatrici disciplinata dal suddetto art.
9. In altro senso viene dedotto come l'intervenuta applicazione delle sanzioni amministrative in relazione all'omesso versamento dei prelievi avrebbe dovuto impedire, ai sensi dell'art. 649 c.p.p. interpretato in senso conforme all'art. 4 del Settimo Protocollo alla CEDU ed alla giurisprudenza della Corte di Starsburgo (anche in questo caso il ricorrente richiama in proposito la sentenza ND ST c. Italia), la condanna dell'imputato per il medesimo fatto, stante la natura sostanzialmente penale delle prime.
2.2.4 Con il sesto motivo il ricorrente ripropone anche l'altra eccezione di ne bis in idem già sviluppata nell'altro ricorso in merito all'intervenuta condanna del NO per il reato di truffa sempre in relazione all'omesso versamento ad GE dei prelievi effettuati da AV 5, mentre con il settimo ed ultimo motivo deduce errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito alla ritenuta equivalenza delle pur concesse attenuanti generiche, valutazione che non ha tenuto conto dell'incensuratezza del NO, la cui posizione nel giudizio di bilanciamento è stata ingiustificatamente equiparata a quella del coimputato, cui invece era stata contestata la recidiva.
3. Il 28 settembre 2016 i difensori di entrambi gli imputati hanno depositato note d'udienza congiunte nelle quali hanno ulteriormente sviluppato i motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati nei limiti che verranno di seguito esposti.
2. Non è innanzi tutto ultroneo ripercorrere in estrema sintesi l'evoluzione della regolamentazione del mercato latteario per chiarire il contesto nel quale si inserisce l'odierna vicenda processuale.
2.1 In tal senso va ricordato come, a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, la produzione di latte è stata oggetto di politiche agricole dell'Unione, con particolare attenzione alla stabilità del relativo mercato sul territorio europeo. Perciò sono state adottare normative sovranazionali che hanno introdotto un sistema di controllo dal lato della offerta, quindi della produzione, la cui chiara finalità è costantemente risultata quella di evitare una eccessiva produzione di latte in grado di determinare una caduta dei prezzi e, conseguentemente, la crisi del settore.
2.2 In termini assai generali ed in estrema sintesi, il sistema funziona nel seguente modo. Ogni paese membro si è visto attribuire una quota di produzione del latte che non deve superare;
in caso di superamento della produzione, sulla parte eccedente viene effettuato un "prelievo supplementare" - ovvero si impone il pagamento di una somma parametrata alla quantità di latte prodotta oltre la soglia attribuita ai singoli allevatori - destinato alle casse comunitarie. Tale prelievo, da effettuarsi sulle somme dovute agli allevatori dagli acquirenti del loro latte, è volutamente determinato in una misura tale da rendere antieconomica la vendita di latte oltre il quantitativo massimo, così da scoraggiare la produzione in eccesso.
2.3 Il sistema illustrato trova la sua disciplina, a livello comunitario, in una serie di regolamenti succedutisi nel tempo, nonché, a livello nazionale, nelle normative 8 attuative degli stessi emanati dai singoli Paesi membri. Con riguardo ai fatti oggetto del presente procedimento le discipline nazionali di riferimento sono quelle contenute nella I. n. 468/1992 e, soprattutto, nel compendio normativo che l'ha sostituita e cioè quella di cui al d.l. n. 49/2003, convertito con modifiche dalla I. n. 119/2003. 2.4 Tale ultima normativa, oltre ad attribuire alle Regioni la competenza sulla specifica materia, introduce un determinato sistema di individuazione di quote di produzione per i singoli produttori e disciplina la già menzionata "Agenzia per le erogazioni in agricoltura" (GE), ente cui spetta la gestione del meccanismo delle quote latte e la riscossione degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare.
2.5 Compito dell'GE è, tra gli altri, quello della istituzione e gestione di un registro pubblico delle quote nel quale, anno per anno, va indicato il quantitativo individuale attribuito a ciascun produttore. La I. n. 119/2003 prevede altresì la istituzione di un elenco degli acquirenti di latte "riconosciuti", la iscrizione nel quale è subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti della normativa comunitaria ed interna.
2.6 Per la garanzia del controllo e della tracciabilità del latte, ogni produttore è tenuto a vendere il latte solo a tali acquirenti riconosciuti inseriti nell'albo. Tale obbligo è reso ineludibile dall'art. 4 della legge, secondo il quale, laddove la vendita sia in favore di acquirente non iscritto all'albo, tutta la produzione così ceduta è soggetta a prelievo supplementare, con obbligo posto sia a carico del produttore che dell'acquirente.
2.7 Il successivo art. 5 determina il modo con il quale viene effettuato il prelievo supplementare per il superamento della quota di produzione da parte del produttore. L'acquirente, difatti, nell'acquistare il latte, deve trattenere il prelievo supplementare in relazione al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale assegnato al singolo produttore. Tale somma deve poi essere versata all'GE e resa nota alle Regioni per i necessari controlli, il che spiega le ragioni dell'istituzione dell'albo degli acquirenti. E' peraltro previsto che l'acquirente possa non versare direttamente il prelievo supplementare, sostituendo il versamento con la prestazione all'GE di una fideiussione bancaria esigibile a prima e semplice richiesta.
2.8 Secondo il comma quinto del citato art. 5, "il mancato rispetto degli obblighi o dei termini. ..da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto", sanzione la cui irrogazione non fa venir meno l'obbligo di versare il prelievo supplementare. E' altresì previsto che, in caso di ripetute violazioni dei propri obblighi da parte dell'acquirente, le Regioni ne revochino il riconoscimento con la ovvia conseguenza che costui non potrà più operare sul mercato del latte.
2.8 Per rendere possibile il concreto funzionamento di tale sistema è stato introdotto un sistema informatico gestito dalla predetta agenzia (denominato SIAN) a cui devono 9 accedere i vari soggetti operanti sul mercato del latte inserendo i dati di rispettiva competenza. Tale soluzione tecnica ha risolto i problemi registrati nel passato, quando si era reso necessario procedere a convenzioni con le associazioni dei produttori, delegando loro le funzioni di controllo, essendo di fatto impossibile la vigilanza di un settore frammentato in una miriade di piccole aziende di allevamento. L'effettuazione di queste comunicazioni da parte degli acquirenti ed il controllo in automatico tramite il sistema SIAN consentono quindi un chiaro "tracciamento" delle condotte degli operatori.
2.9 La legge prevede infine che, a fronte del mancato versamento del prelievo supplementare, al suo recupero si proceda con il sistema della "riscossione mediante ruoli", ovvero il sistema tipico della riscossione dei tributi che esonera la pubblica amministrazione dal ricorrere alla giurisdizione, potendo emettere direttamente il titolo esecutivo. Effettuata l'iscrizione a ruolo, quindi, si provvede semplicemente alla notifica della cartella di pagamento con la successiva esecuzione forzata in caso di inadempimento.
3. Venendo ai motivi di ricorso, carattere pregiudiziale rivestono quelli ad oggetto le eccezioni di ne bis in idem e di specialità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 5 I. n. 119/2003, sollevate da entrambi i ricorrenti, che sono peraltro infondate ovvero manifestamente infondate.
3.1 Manifestamente infondata è in particolare quella dedotta con l'ottavo motivo del ricorso del US e con il quinto di quello del NO e relativa all'improcedibilità ex art. 649 c.p.p. ed art. 4 del Settimo Protocollo alla CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, dei reati contestati agli imputati in ragione della pregressa irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 5 I. n. 119/2003 per l'omesso versamento dei prelievi sulle forniture di latte effettuate a AV 5. Al di là di ogni considerazione sull'identità del fatto oggetto di incriminazione penale e di quello oggetto, invece, dell'illecito amministrativo ovvero sulla natura sostanzialmente penale della sanzione prevista per quest'ultimo, dirimente per dimostrare l'assoluta infondatezza dell'eccezione è la circostanza per cui destinataria, nel caso di specie, della sanzioni amministrative di cui si lamenta la pregressa applicazione è stata per quanto risulta dai ricorsi e dalla documentazione ad essi allegata la cooperativa, quale soggetto giuridico autonomo dagli imputati succedutisi - nella sua amministrazione. L'alterità del soggetto cui è stata irrogata la sanzione amministrativa esclude dunque in radice la sussistenza del presupposto primo che caratterizza una situazione di bis in idem e cioè che nei confronti dello stesso soggetto si proceda nuovamente in relazione al medesimo fatto. Né vale a contraddire tale 10 conclusione il fatto che i processi verbali di contestazione delle violazioni amministrative e l'ordinanza di ingiunzione di pagamento delle sanzioni documenti per l'appunto richiamati in allegato ai ricorsi siano stati indirizzati anche al NO, giacchè ciò è avvenuto nella sua qualità di legale rappresentate dell'ente.
3.2 E' invece infondata l'altra eccezione svolta con l'ottavo motivo del US e con il quarto del NO, con i quali si lamenta l'omesso riconoscimento della specialità dell'art. 5 I. n. 119/2003 rispetto alla fattispecie di bancarotta.
3.2.1 In proposito è innanzi tutto necessario ribadire il consolidato insegnamento di questa Corte per cui, in caso di concorso apparente tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra all'esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte (Sez. Un., n. 1963/11 del 28 ottobre 2010, P.G. in proc. Di Lorenzo, Rv. 248722). Principio questo, che contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non è in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte EDU citata nei ricorsi, posto che quest'ultima riguarda l'operatività del divieto di bis in idem, fattispecie questa nella quale - anche secondo questa Corte, come ricordato poc'anzi - deve invece procedersi al confronto tra gli elementi essenziali dei fatti contestati in concreto nei diversi procedimenti al fine di rilevarne l'eventuale identità.
3.2.2 Facendo buon governo dell'illustrato principio, la Corte territoriale ha correttamente escluso che le due fattispecie possano ritenersi in rapporto di specialità, atteso che tra le stesse non sussiste nemmeno un rapporto di effettiva interferenza, rimanendo irrilevante che, di fatto, la distrazione contestata abbia comportato anche l'omesso versamento dei prelievi all'GE.
3.2.3 E' poi irrilevante che la sentenza abbia esaminato la questione anche sotto il profilo dell'eventuale interferenza tra la disposizione sanzionatoria amministrativa e la fattispecie di operazioni dolose, anch'essa originariamente contestata agli imputati, atteso che pacificamente per quest'ultima essi non sono stati condannati e sul punto i giudici dell'appello hanno inteso argomentare per mero desiderio di completezza. Non di meno per soddisfare analogo desiderio va osservato come anche in questo caso - le conclusioni assunte dalla sentenza sfuggano alle censure difensive, che si fondano sull'errato presupposto per cui la giurisprudenza di legittimità sarebbe propensa, ai fini dell'applicazione della disciplina del concorso apparente tra norme, ad attribuire rilevanza anche all'ipotesi in cui le relative fattispecie si pongano in rapporto di specialità reciproca, quando invece l'orientamento consolidato di questa Corte è di segno decisamente opposto, stabilendo che la fattispecie speciale debba potere essere 11 ricompresa interamente in quella ritenuta generale (ex multis e da ultima Sez. 1, n. 19230/16 del 30 novembre 2015, Zappalà, Rv. 266795).
4. E' invece fondata l'ulteriore eccezione di bis in idem proposta con il nono motivo del ricorso del US e con il sesto di quello del NO, motivi con i quali i ricorrenti hanno dedotto l'identità del fatto oggetto dell'odierna imputazione di bancarotta fraudolenta e di quello per cui i due imputati sono stati giudicati in altro procedimento sotto il titolo della truffa aggravata, lamentando come in entrambi i casi, questa volta in concreto, il nucleo essenziale della contestazione sarebbe costituito dall'omesso versamento ad GE dei prelievi effettuati sulle eccedenze di latte.
4.1 Come noto, secondo l'oramai consolidato insegnamento di questa Corte, ai fini della configurabilità della preclusione connessa al divieto di un secondo giudizio, è necessaria la corrispondenza tra il fatto storico considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona - sul quale si è formato il giudicato e quello per cui si procede (ex multis Sez. Un., n. 34655 del 28 giugno 2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 23179901). Principi questi che appaiono sostanzialmente in linea con l'orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sin dalla sentenza 10 febbraio 2009, Zolotoukhine c. Russia, per giungere alla più recente sentenza 4 marzo 2014, ND ST c. Italia, per cui il principio del ne bis in idem impone una valutazione ancorata ai fatti e non alla qualificazione giuridica degli stessi, dal momento che quest'ultima è da ritenersi troppo restrittiva in vista della tutela dei diritti della persona. In tal senso, come emerge dalla citata sentenza Zolotukhine (par. 84) e come ribadito dalla più recente decisione emessa nel caso ND ST c. Italia (par. 221), la nozione di condotta si traduce nell'insieme delle circostanze fattuali concrete, collocate nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata ai fini della condanna.
4.2 La sentenza impugnata non ha messo in dubbio questi consolidati principi - che ha anzi richiamato ma ha escluso che nel caso di specie sussista violazione del divieto di un secondo giudizio. Tale conclusione poggia su un duplice ordine di argomentazioni. Per un verso, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto ricorrere tra i reati contestati nei due distinti giudizi un rapporto di concorso formale ai sensi dell'art. 81 c.p. e conseguentemente ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui la preclusione del ne bis in idem non opererebbe ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile tale ipotesi, potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una diversa violazione di legge, salvo che nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato (ex 12 multis e da ultima Sez. 5, n. 11918 del 20 gennaio 2016, Incalza, Rv. 266382). Sotto altro profilo ha invece evidenziato come in realtà l'oggetto delle due contestazioni non coinciderebbe, posto che l'omesso versamento ad GE dei prelievi, nel caso della truffa, sarebbe stato l'effetto della fraudolenta interposizione della cooperativa quale acquirente primario del latte, mentre, in quello della bancarotta, la medesima omissione sarebbe conseguenza del depauperamento del patrimonio della società realizzato attraverso l'indebito versamento ai produttori delle somme corrispondenti ai prelievi sulle eccedenze. Non di meno per il giudice dell'appello sarebbero diverse anche le coordinate temporali delle due imputazioni, riferendosi quella di truffa solo ad una parte del fatto contestato a titolo di bancarotta nel presente procedimento.
4.3 Le illustrate conclusioni non possono essere condivise. Come ricordato, l'identità del fatto ai fini della preclusione di un secondo giudizio deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, mentre la valutazione compiuta dai giudici d'appello risulta inquinata dal ricorso anche a criteri che appartengono al confronto tra le fattispecie astratte della truffa e della bancarotta. Ma l'omissione del versamento (rectius: il mancato percepimento da parte di GE dei prelievi) ed il depauperamento delle risorse della cooperativa sono, nel caso concreto, all'evidenza avvinti in un rapporto di implicazione necessaria, posto che ciò che non è stato versato è esattamente ciò che sarebbe stato distratto, mentre l'artifizio che caratterizza la truffa già giudicata (e che di per sè sarebbe invece irrilevante ai fini della bancarotta) non esaurirebbe nemmeno l'ambito degli elementi costitutivi della relativa fattispecie.
4.4 In realtà, per come emerge dagli stessi capi d'imputazione formulati nei procedimenti decisi con la sentenza del 25 febbraio 2015 della Corte d'appello di Trieste e del 30 giugno 2011 della Corte d'appello di Torino (divenute definitive a seguito del pronunziamento di questa Corte, rispettivamente, in data 8 gennaio 2016 e 13 marzo 2014), la deviazione in favore dei produttori (soci della cooperativa) del corrispettivo della cessione agli acquirenti finali anche delle quote di latte prodotte in eccedenza e cioè la distrazione che ha lasciato AV 5 nella condizione di non poter soddisfare le successive pretese di GE è stata ritenuta elemento costitutivo della condotta fraudolenta integrante la truffa per cui il NO ed il US sono stati condannati, anche in ragione delle particolari modalità attraverso cui tale deviazione veniva posta in essere e della loro efficienza causale nella produzione degli eventi tipici previsti dall'art. 640 c.p. Non di meno, l'interposizione della cooperativa tra i produttori e gli acquirenti finali è considerata nell'imputazione di bancarotta come concreta modalità di realizzazione della condotta distrattiva contestata. 13 4.5 Deve dunque riconoscersi che il fatto contestato agli odierni imputati corrisponde nella sua sostanza essenziale al fatto già valutato ai fini della loro condanna per il reato di truffa, rimanendo inconferente che non tutti gli elementi fenomenici valorizzati per la configurazione di quest'ultimo concorrano a definire quello di bancarotta per cui oggi è processo, trattandosi di conseguenza che scaturisce dalla circostanza che la stessa nozione di fatto, pur colta nella sua dimensione per l'appunto "fattuale", ha, ai fini dell'imputazione, inevitabilmente anche carattere normativo, in quanto presuppone la selezione e qualificazione da parte del legislatore delle circostanze ritenute espressive della penale rilevanza. In tal senso è dunque irrilevante che la produzione degli eventi tipici della truffa non venga considerata in relazione alla configurabilità di quello di bancarotta, tanto più che è quest'ultimo ad essere stato giudicato per ultimo.
4.6 Non è poi necessario decidere se possa o meno riconoscersi l'identità del processo esecutivo dei due reati al fine di stabilire se i rapporti tra i medesimi debbano essere effettivamente inquadrati nell'ambito del fenomeno del concorso formale eterogeneo di cui all'art. 81 comma 1 c.p., come ritenuto dalla Corte territoriale. Infatti, tale qualificazione è stata evocata dai giudici dell'appello per ricavarne una conclusione quella dell'inoperatività del divieto di un secondo giudizio - che non può più ritenersi corretta alla luce del recente intervento del giudice delle leggi, il quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui secondo il diritto vivente - esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile ed il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale (Corte Cost. 31 maggio 2016 n. 200).
4.7 Non è parimenti necessario ripercorrere in questa sede il tracciato argomentativo della Corte, se non per sottolineare come il giudice delle leggi abbia ribadito che il divieto di bis in idem «si sviluppa con assolutezza in una dimensione esclusivamente processuale, e preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo». Non è dunque in discussione che il US ed il NO potessero essere giudicati, in relazione al medesimo fatto come in precedenza inteso, anche per il reato di bancarotta fraudolenta nel medesimo processo che li ha visti imputati per quello di truffa, quanto che possano essere giudicati sotto tale titolo una volta che tale fatto è stato già oggetto del giudizio instaurato nei loro confronti per la suddetta truffa.
4.8 Infine non può ritenersi corretta l'ulteriore ragione addotta dalla Corte territoriale per escludere la ricorrenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 649 c.p.p. Infatti la 14 sentenza impugnata si è limitata a confrontare le coordinate temporali e l'oggetto del reato contestato nel procedimento deciso dalla stessa Corte d'appello di Trieste menzionato in precedenza (peraltro erroneamente identificato con quello celebrato dinanzi al Tribunale di Saluzzo), senza considerare anche i tratti identificativi del fatto contestato nel diverso procedimento deciso invece dalla parimenti già citata pronunzia della Corte d'appello di Torino. Le due imputazioni di truffa elevate nei suddetti procedimenti, invece, riguardano periodi diversi, che, complessivamente considerati, corrispondono a quello in cui sarebbero state consumate le distrazioni oggetto dell'odierna contestazione di bancarotta. Né può ipotizzarsi – come ha fatto la sentenza impugnata (pp. 26 e 29) - che le somme oggetto delle truffe fossero diverse ed inferiori a quelle di cui si contesta la distrazione. Quanto affermato dai giudici dell'appello in proposito è infatti frutto, in parte, dell'errore già evidenziato (e cioè l'omessa considerazione del "doppio" giudicato) ed in parte dell fatto che l'entità della somma oggetto dell'imputazione di bancarotta è stata determinata sulla base dei conteggi effettuati nel procedimento per l'accertamento del danno erariale, conteggi però comprensivi anche degli interessi dovuti a seguito dell'omesso versamento dei prelievi, che ovviamente non costituiscono oggetto di distrazione, influendo esclusivamente sull'effettivo ammontare del credito vantato dall'ente nei confronti della cooperativa.
4.9 All'accoglimento dei motivi in trattazione consegue l'assorbimento di tutte le ulteriori doglianze proposte dai ricorrenti in merito alla configurabilità del reato di bancarotta patrimoniale e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo relativo allo stesso per divieto di un secondo giudizio ai sensi dell'art. 649 c.p.p.
5. Parzialmente fondate sono altresì le censure avanzate dai ricorrenti in merito all'imputazione di bancarotta documentale. Fondati sono in particolare i rilievi svolti con il decimo motivo del ricorso del US e con il terzo di quello del NO, rimanendo anche in questo caso assorbite le ulteriore doglianze dei ricorrenti. Nel ritenere sussistente il suddetto reato, infatti, la Corte territoriale ha ripetutamente ed in maniera esclusiva fatto riferimento alla mancata esposizione nei bilanci della posizione debitoria della cooperativa verso GE e dell'effettiva consistenza degli importi che la stessa avrebbe dovuto trattenere a titolo di prelievo sulle quote cedute in eccedenza. In proposito è doveroso ricordare che eventuali omissioni nei bilanci, sussistendone i presupposti, possono eventualmente integrare la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario, ma non quella di bancarotta fraudolenta documentale, che concerne la tenuta e conversazione dei libri e delle scritture contabili (nella cui nozione non rientra per l'appunto il bilancio), reato quest'ultimo con il quale il primo può eventualmente 15 concorrere (cfr. Sez. 5, n. 7293 del 28 maggio 1996, Schillaci, Rv. 20598701). Conseguentemente eccentrica invero anche in rapporto alla contestazione di cui al - capo 1c) appare la motivazione della sentenza, nella quale non si dà conto - dell'effettivo accertamento della mancata esposizione dei dati relativi alle poste menzionate nella contabilità sottostante ovvero delle ragioni del ritenuto carattere fraudolento dell'eventuale irregolare annotazione dei medesimi, omettendo altresì di confrontarsi sul punto con le obiezioni difensive svolte con i gravami di merito. Anche in relazione al capo in esame, dunque, la sentenza deve essere annullata, ma con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo esame e per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per divieto di un secondo giudizio ai sensi dell'art. 649 c.p.p. e relativamente al reato di bancarotta fraudolenta documentale con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste per nuovo esame. Così deciso il 4/10/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Lofolored Luca Pistorelli Grazia Lapalorcia D O TATA IN CANTELLERIA artell 11 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Candle Lanzuive 16