Sentenza 15 settembre 2017
Massime • 4
In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità non impedisce la contestazione e l'applicazione della recidiva.
Nel caso in cui la misura cautelare sia eseguita nel corso del dibattimento, non è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., in quanto il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia consente, nella pienezza del contraddittorio, la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela. (Fattispecie nella quale la misura cautelare era stata disposta dal giudice dell'udienza preliminare ed eseguita dopo l'inizio del dibattimento, nel corso del quale veniva dichiarata la nullità del decreto di rinvio a giudizio con conseguente regressione del procedimento in fase di udienza preliminare).
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura.
In tema di estradizione dall'estero, il principio di specialità non è violato qualora l'estradato sia sottoposto a processo con riferimento al fatto-reato inteso come accadimento storico, così come descritto nella richiesta di estradizione e negli atti processuali richiamati, non rilevando l'astratta qualificazione della fattispecie. (In motivazione, la Corte ha escluso la violazione del principio di specialità in quanto, a fronte di una richiesta di estradizione in cui si faceva riferimento ed era compiutamente descritta la fattispecie associativa prevista dall'art.74 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, nel provvedimento che disponeva l'estradizione - reso dalla Corte Suprema di Giustizia Colombiana - si faceva riferimento al "traffico illecito" di stupefacenti, ed era rilevato come la Convenzione sugli stupefacenti del 1988 espressamente ricomprenda nella nozione di "traffico illecito" anche l'ipotesi associativa).
Commentari • 3
- 1. Base del sodalizio criminoso determina competenza territoriale (Cass. 41012/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2022
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.(Fattispecie di associazione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il capo dell'associazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni di finanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute). Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. …
Leggi di più… - 2. Nuovo stato: che valore hanno trattati estradizonali precedenti? (Cass. 25622/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 settembre 2020
Per i trattati bilaterali vige la regola consuetudinaria della "tabula rasa", secondo cui il nuovo Stato subentrante è vincolato ai trattati stipulati dallo Stato predecessore soltanto se stipula un nuovo accordo (espresso o tacito) con l'altra Parte dello strumento pattizio, norma di diritto internazionale generale. Non sussiste alcun obbligo di reciproca collaborazione giudiziaria con uno Stato estero, succeduto ad altro Stato con il quale l'Italia abbia sottoscritto un trattato di estradizione, in assenza di una manifestazione di un mutuo consenso, da parte dello Stato contraente originario e di quello di nuova costituzione, che faccia emergere la reciproca volontà di rimanere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/09/2017, n. 49995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49995 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2017 |
Testo completo
49995-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. Sez. n.1156 Giovanni Conti Giorgio Fidelbo U.P. 15/9/2017 Anna Criscuolo RGN 41382/2016 Emilia Anna Giordano - Relatore- Ersilia Calvanese ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da OZ ST IR, n. a Santa Fé di Bogotà il 20/6/1951 D'AM NN, n. a MI di Val di Catania il 19/8/1967 avverso la sentenza del 10/5/2016 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi per IR MU ST i difensori, avv. Pietro Marino e avv. Francesco Saverio Fortuna che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per NN D'AM il difensore, avv. Samanta Salucci, in sostituzione dell'avv. Giulia Bongiorno, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania, concesse a NN D'AM le circostanze attenuanti generiche, escluso l'aumento di pena 1 991 per la recidiva, ha rideterminato la pena inflittagli in quella di anni sedici di reclusione;
analoga pena è stata rideterminata a carico di IR OZ ST. Entrambi gli imputati sono stati riconosciuti responsabili dei delitti di partecipazione ad associazione per delinquere volta al traffico di stupefacenti, il OZ quale soggetto incaricato di procurare la droga in Sudamerica, il D'AM quale promotore ed organizzatore della struttura associativa (reato di cui al capo A) della rubrica), e di importazione di una quantità di rilievo di cocaina in soluzione liquida (sub capo B), delitti commessi fino al gennaio- marzo 2007. 1.1 I fatti sono stati così ricostruiti dai giudici del merito. Nel luglio 2006 la Guardia di Finanza aveva intercettato all'aeroporto di Fiumicino un pacco diretto in Sicilia e contenente boccali per birra nella cui intercapedine era stata nascosta una soluzione liquida a base di cocaina. La polizia giudiziaria, sostituita la sostanza stupefacente con liquido inerte, avente caratteristiche simili, aveva inoltrato il pacco che era finito ai reali destinatari, che l'avevano acquistato in Sudamerica con l'intermediazione di NT DA, il quale aveva anche l'incarico di provvedere alla solidificazione dello stupefacente. La impossibilità di recuperare lo stupefacente allo stato solido aveva determinato tensioni del gruppo con il fornitore brasiliano e con il DA. Le indagini successive, svolte anche a mezzo di operazioni di intercettazione, avevano consentito di individuare oltre al DA ed al suo interlocutore sudamericano, identificato in IR OZ ST, diversi soggetti, fra i quali i capi del sodalizio, NN D'AM e AR CO nei confronti del quale è intervenuta in grado di - appello sentenza di proscioglimento per morte dell'imputato- oltre a soggetti, CI BU, VI CI e NI TR, risultati, in vario modo, coinvolti nell'acquisto dello stupefacente importato dal Sudamerica. Attraverso le operazioni di intercettazione, erano state, in particolare, accertate le ulteriori fasi del traffico, sia ricostruendo i viaggi in Colombia di AR CO e NI TR, e le trattative di acquisto di stupefacente, non tutte andate a buon fine per la diffidenza reciproca fra fornitori e acquirenti. Le vicissitudini legate alla perdita del carico di cocaina, del valore di oltre euro 28.000, addebitata al DA, avevano inoltre provocato anche l'allontanamento dal gruppo di questi e la pretesa del D'AM che il DA risarcisse il danno. Le dichiarazioni rese dal DA che aveva ricostruito con gli inquirenti il suo viaggio in - Sudamerica e le trattative con il OZ e la sentenza a carico dei coimputati - BU, TR e CI, giudicati nel separato procedimento svoltosi con rito abbreviato unitamente al DA (divenuta irrevocabile a seguito di dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dagli imputati con sentenza di questa Corte n. 14038/2013) sono stati valorizzati nella sentenza impugnata 2 ai fini della ritenuta responsabilità del OZ, socio sudamericano del sodalizio, e del D'AM.
2. Hanno proposto ricorso, sottoscritto dai rispettivi di difensori di fiducia, avvocato Pietro Marino per IR OZ NE e avv. Giulia Bongiorno per D'AM NN e con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., entrambi gli imputati.
2.1 IR OZ ST denuncia: Motivo n. 1: vizio di violazione di legge in relazione all'art. 302 cod. proc. pen. per la mancata dichiarazione di perdita di efficacia della misura della custodia cautelare in carcere a carico del OZ per effetto del mancato interrogatorio di cui all'art. 294 cod. proc. pen. a seguito di arresto eseguito in Colombia il 7 luglio 2011, prima della emissione del decreto che dispone il giudizio di cui all'art. 429 cod. proc. pen.. Motivo n. 2: vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 294 e 720 cod. proc. pen. per mancato interrogatorio dell'imputato a seguito della consegna eseguita il 12 dicembre 2012 e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'interrogatorio non era necessario, ed avrebbe potuto essere richiesto dall'imputato al giudice del dibattimento decisione assunta in violazione dello statuto regolante la consegna, costituito dall'art. 10 Cost. e dalla Convenzione di estradizione con la Colombia, nonché violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., non avendo potuto l'imputato usufruire di tutte le garanzie di assistenza, rappresentanza ed impugnativa cautelare nella fase delle indagini preliminari. Motivo n. 3: vizio di violazione di legge in relazione al dichiarato stato di latitanza nella fase delle indagini preliminari poiché fin dal 7 luglio 2011 l'autorità giudiziaria procedente otteneva l'arresto del OZ in Colombia con la conseguenza che la sua posizione giuridica di persona legittimamente impedita non poteva essere equiparata a quella del latitante. Motivo n. 4: vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità per avere la Corte di merito omesso la valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato in merito ai colloqui intrattenuti con i coimputati e dai quali si evinceva che il OZ non aveva mai inviato partite di droga tanto da venire minacciato e delle risultanze degli accertamenti di Polizia dai quali si evinceva che non erano intervenute oltre a quella dell'agosto 2006- altre spedizioni di - sostanze stupefacenti. Motivo n. 5: violazione di legge - in relazione all'art. 721 cod. proc. pen. ed alle norme convenzionali in materia · poiché il OZ, estradato per il solo reato 3 да di traffico di sostanze stupefacenti, espressamente richiamato nelle risoluzioni n. 394 del 21 novembre 2011 e n. 7 del 2012 (quest'ultima adottata in sede di opposizione alla prima su istanza del OZ), è stato sottoposto a procedimento penale e condannato anche per il reato associativo e con applicazione di aumento di pena per la recidiva (pari ad anni cinque di reclusione), in violazione del principio di specialità. Motivo n. 6: vizio di violazione di legge in relazione all'art. 468 cod. proc. pen. poiché la Corte territoriale ha malamente interpretato il motivo di appello - assumendo che il OZ volesse dimostrare di non essere stato presente in Italia mentre nel motivo di appello si censura la decisione del Tribunale di non avere ammesso prova contraria sulla circostanza che il OZ si fosse recato in Brasile per spedire la droga pervenuta ai corrispondenti italiani nell'agosto 2006 -. In appello la difesa censurava la decisione del Tribunale di non avere ammesso i testi indicati dalla difesa, per intempestività della lista, incorrendo in errore poiché i testi venivano chiesti a prova contraria, richiesta non subordinata al rispetto dei termini previsti per il deposito della lista testimoniale. La mancata ammissione della prova, su un elemento rilevante della decisione, ha violato il diritto di difesa dell'imputato. Motivo n. 7: violazione di legge, in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta alla Corte di appello onde procedere all'assunzione dei testi di cui al punto che precede. Motivo n. 8: violazione di legge in relazione alla determinazione della pena base, equivalente a quella dei coimputati pur essendo contestato al ricorrente il ruolo di partecipe;
per il praticato aumento di pena per la recidiva, in mancanza di motivazione e in violazione del principio di specialità; per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
2.1.2 L'avvocato Francesco Saverio Fortuna, in data 31 gennaio 2017, ha depositato memoria eccependo il mancato avviso di fissazione dell'udienza del 15 febbraio 2017 e deducendo: la intervenuta decorrenza del termine di custodia cautelare con riferimento alla fase delle indagini preliminari tenuto conto che il OZ aveva subito, in Colombia, prima della estradizione, giorni 548 di custodia cautelare;
la inefficacia della custodia cautelare in ragione dell'omesso interrogatorio dell'imputato non essendo stato detto incombente svolto né in sede di udienza di convalida né in sede dibattimentale;
la nullità della sentenza per violazione del criterio di cui all'art. 721 cod. proc. pen. essendo stata concessa l'estradizione, come risulta dalla nota del Console generale di Colombia del 15 febbraio 2016, solo per il delitto di traffico di sostanze stupefacenti e non anche per il reato associativo;
la illogicità della motivazione con riguardo alla 4 ติ prova della cessione della partita (o partite) di cocaina da parte dell'imputato ovvero l'invio di essa ai coimputati;
in ordine alla recidiva, in violazione del principio di specialità; alle denegate attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena.
2.2 D'AM NN: Motivo n. 1: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato, con argomentazioni contraddittorie ed erronee, la sentenza del Tribunale di Caltagirone con riguardo alla competenza per territorio di detto Tribunale, in violazione degli artt. 8, 9, 12, 16, 21 e 125 cod. proc. pen.. Premesso che la competenza per territorio del reato associativo si radica in relazione al luogo nel quale si è perfezionato l'accordo, che segna il momento iniziale della consumazione del reato, rileva il ricorrente che, nella fattispecie, tale luogo è da ravvisare in Sassuolo, luogo nel quale NN D'AM e NT DA avevano in corso un'attività commerciale dalla quale derivavano le risorse per il finanziamento dell'acquisto di cocaina, secondo le indicazioni della sentenza di primo grado;
luogo nel quale è localizzato uno degli interlocutori delle conversazioni telefoniche intercettate e nel quale viveva l'intestatario dell'utenza del destinatario del pacco, tenuto conto, altresì, che da Bologna, luogo vicino a Sassuolo, si imbarca per il Sud America uno dei presunti affiliati, cioè il CO, e, infine, luogo dove è stata spedita la cocaina per essere ricondotta allo stato solido. Tali evidenze sono state eluse dalla sentenza impugnata che non ha valutato le ragioni della irrilevanza delle circostanze dedotte e che, ai fini della determinazione della competenza, ha fatto riferimento al luogo di consumazione del primo dei reati- fine, cioè MI di Catania, cittadina nella quale, giunta a Fiumicino, la droga era stata recapitata, conclusione erronea sia perché il luogo di commissione del reato di importazione portava ad individuare la competenza del Tribunale di Civitavecchia (luogo di consumazione del delitto di importazione) sia perché la sentenza impugnata ha travisato il contenuto della conversazione (progr. 446) che si conclude con l'intesa fra il DA e il D'AM di far lavorare la droga a Sassuolo, e non a Catania, come ritenuto nella sentenza impugnata. Alla luce del contrasto giurisprudenziale evidenziato nella sentenza impugnata si chiede di rimettere la questione alla Sezioni Unite. Motivo n. 2: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla esistenza dell'associazione descritta al capo A) e vizio di violazione di legge per la ritenuta sussistenza delle condizioni di tipicità dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Rileva, in particolare, che non è dimostrata la sussistenza di una stabile e continuativa 5 дя disponibilità del ricorrente e degli altri presunti sodali a contribuire alla realizzazione di un numero indeterminato di reati per il conseguimento di utilità comuni (vincolo associativo permanente) né l'esistenza di una organizzazione di mezzi idonei a tale finalità, da cui dipende la capacità del pactum sceleris di attingere l'ordine pubblico. A tal fine la sentenza impugnata e quella di primo grado individuano la prova dell'associazione, da un lato, nell'unico reato fine ascritto operandone una indebita estensione del valore probatorio dall'altro in alcune ritenute "programmazioni" di ulteriori delitti di importazione di cocaina, iniziative che, alla stregua delle conversazioni intercettate, non hanno raggiunto neanche la soglia del tentativo, perché immediatamente naufragate. Il contrasto tra il successo della prima iniziativa e il fallimento delle successive incrina il presupposto logico dal quale muove la sentenza poiché appare immediatamente, escludere l'esistenza di una stabile organizzazione che rappresenti i requisiti di tipicità del vincolo associativo. La sentenza impugnata ha, altresì, enfatizzato le modalità esecutive del reato, ascrivendovi un esaustivo valore probatorio del vincolo associativo, che in realtà esaurisce la fattispecie del concorso di persone nel reato, valore probatorio contraddetto anche dalle concrete modalità esecutive del reato poiché sia la individuazione di un estraneo, come destinatario della cocaina, che la mera previsione di vendita a terzi che emerge dalle conversazioni intercettate (piuttosto che la esistenza di una rete di vendita), denotano la estemporaneità della risoluzione criminosa, tanto più che ancora al momento dell'arrivo della cocaina ne era incerta la destinazione soggettiva e geografica, connotazioni queste che contrastano con una organizzazione, anche rudimentale, che esige un minimum organizzativo. E' frutto di un travisamento della prova anche l'attribuzione alla programmazione di altre importazioni di droga di valore probatorio dell'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di droga poiché si trattava di mere intenzioni o propositi destinati ab initio a non avere successo per la mancanza di risorse materiali e per l'assenza di un effettivo e serio accordo associativo. Le conversazioni fotografano mere proposte per ulteriori importazioni;
non trovano effettiva accettazione o approvazione da parte di OZ o di LA perché il primo non ha le risorse economiche (cfr. progr. n. 56) per procedere agli acquisti, mentre la progr. n. 656 dimostra la mancanza di risorse anche negli importatori, a seguito del fallimento della prima spedizione, alla quale non segue altra spedizione né un ulteriore, pure ventilato, viaggio del DA in Colombia mentre quelli del CO e del TR non producevano alcun utile risultato poiché, come risulta dalla sentenza, gli associati sudamericani avevano "perso fiducia negli italiani" e questi si ripromettevano di recuperare le somme inviate poiché già dal dicembre 2006 erano emersi forti dissidi per i sospetti nutriti dagli uni verso gli altri mentre gli stessi corrispondenti inviati in Colombia, in particolare, CO, avevano intrapreso iniziative di acquisto, autonome o parallele, all'insaputa degli altri. Né OZ e LA si adoperavano per garantire il perseguimento di utilità comuni essendo caratterizzati i loro rapporti con i presunti sodali italiani da diffidenza. I riscontrati contrasti sono inconciliabili con l'assunto della esistenza di un effettivo vincolo associativo, inesistenza desumibile da una conversazione intercorsa tra il D'AM e OZ nel marzo 2007. Motivo n. 3: mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento del ruolo di promotore ed organizzatore dell'associazione in capo al D'AM. Precise evidenze probatorie, richiamate sia nella sentenza d primo grado che in quella di appello, escludono la esistenza di una struttura organizzativa connotata da una netta divisione dei ruoli evidenziando l'esistenza di condizioni di autonomia e pariteticità tra gli imputati. Richiama a questo fine le dichiarazioni del DA, autore dell'iniziativa dell'acquisto di tre litri di cocaina liquida in Colombia e di ulteriori operazioni di acquisto che questi si riproponeva, e che escludono un preminente apporto ideativo del D'AM; la diffidenza reciproca tra gli associati, insorta alla prima difficoltà; le iniziative personali ed autonome di ulteriori importazioni di cocaina. In conclusione conflitti interni e iniziative personali collidono logicamente con il ruolo di preminenza accordato all'AM. Motivo n. 4: vizio di violazione di legge per inosservanza o erronea interpretazione dell'art. 73 d.P.R.309/1990 nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui ha escluso la configurabilità del fatto descritto al capo B) come ipotesi di delitto tentato. Rileva il ricorrente che il fatto di importazione di sostanze stupefacenti comporta l'acquisizione della disponibilità materiale della droga, in ipotesi non verificatosi perché lo stupefacente veniva sequestrato presso l'aeroporto di Fiumicino e sostituito con sostanza innocua, con conseguente configurabilità della ipotesi di mero tentativo poiché è solo con la disponibilità materiale che si realizza la situazione di pericolo che l'ordinamento intende tutelare. Neppure è provato, rimanendo sul punto meramente assertiva la sentenza impugnata, che l'imputato avesse acquisito la disponibilità della droga in territorio estero. Motivo n. 5: mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al l'art. 74, comma 6, d.P.R. 309, con riguardo al reato di cui al capo A), avuto riguardo alla mancanza di disponibilità economiche delle quali dà atto la sentenza di primo grado (pag. 28 e 33) e della mancata realizzazione di ulteriori condotte illecite, rimaste meramente programmatiche e del reato di cui al capo B) nella fattispecie di cui 89 al comma 5 dell'art. 73 d.P.R., in mancanza di requisiti tipici della fattispecie contestata connessi alla entità della condotta illecita. Motivo n. 6: mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla mancata massima estensione della diminuzione di pena per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, illogicamente motivata, in presenza di pena individuata nel minimo edittale, con riguardo alla gravità dei fatti, mancanza vieppiù stigmatizzabile in ragione dei principi di ragionevolezza e finalità rieducative della pena in relazione alla concreta fattispecie esaminata che imponeva il giudizio di congruità della pena. Motivo n. 7: mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati del presente procedimento e i delitti di cui alla sentenza di condanna della Corte di appello di Bologna del 26 febbraio 2009, irrevocabile il XXX, per i reati di furto, rapina, e sequestro di persona commessi in Modena e Sassuolo tra il 21 marzo 2007 e il 21 maggio 2007. La eterogeneità delle fattispecie posta a fondamento della decisione di rigetto non è idonea ad escludere la identità del disegno criminoso poiché l'ingiusto e violento conseguimento di somme di denaro, attraverso la rapina, è astrattamente compatibile con il fine e l'esigenza di acquisire disponibilità economiche da destinare ad altre attività illecite, esigenza da correlare al periodo di commissione dei reati ed al coinvolgimento, in entrambi i procedimenti di CI BU, DA NI TR e VI CI. La sentenza di primo grado (cfr. pagg. 28, 33 e 37) aveva in più punti evidenziato la inadeguatezza economica dell'associazione a far fronte ad ulteriori acquisti di droga, oltre a quello dell'agosto 2006, e la necessità di rientrare degli esborsi economici sopportati, con conseguente contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sul punto.
3. La prima udienza di trattazione dei ricorsi è stata differita al 12 luglio 2017, in accoglimento dell'eccezione proposta dall'avv. Fortuna per mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e quindi alla data odierna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere rigettati.
2.Ai fini della disamina dei primi tre motivi di ricorso proposti da IR OZ CA e delle corrispondenti argomentazioni contenute nella memoria dell'avv. Fortuna, è necessario svolgere una breve premessa sulla vicenda 8 cautelare dell'imputato, sulle tappe della procedura di estradizione e sull'iter del presente procedimento.
2.1 IR OZ ST è stato destinatario di ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 24 novembre 2009 che, con decreto del 7 dicembre 2009, ne dichiarava la latitanza. Il 7 luglio 2010 il OZ veniva tratto in arresto in Bogotà, a seguito di ricerche in campo internazionale ed estradato in Italia dove giungeva il 12 dicembre 2012. 2.2 Il decreto che dispone il giudizio a carico del ricorrente nel presente procedimento è stato adottato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania, all'esito di udienza preliminare, tenutasi alla presenza del OZ, il 27 maggio 2013 dopo che il Tribunale di Catania, mentre era in corso il dibattimento di primo grado, aveva annullato il precedente decreto che dispone il giudizio del 9 novembre 2010 e la richiesta di rinvio a giudizio e disposto la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari. Il Tribunale di Catania aveva ritenuto che la notifica del decreto che dispone il giudizio, e degli atti ad esso precedenti, era stata erroneamente eseguita ai sensi dell'art. 169, comma 4 cod. proc. pen., in mancanza di idonee ricerche dell'imputato nel Paese di provenienza pure risultante agli atti. A seguito del decreto che dispone il giudizio del 27 maggio 2013 si è tenuto, dinanzi al Tribunale di Caltagirone il dibattimento di primo grado culminato nella sentenza del 10 marzo 2015. 2.3 Con coeva ordinanza del 27 maggio 2013 - che costituisce oggetto di impugnazione con il presente ricorso - il giudice dell'udienza preliminare di Catania ha disatteso l'eccezione di nullità proposta ai sensi degli artt. 165, 169, 178 e 179 in relazione agli artt. 293, 295 e 294, oltre che agli effetti dell'art. 429 cod. proc. pen.. 2.4 Secondo il ricorrente tale decisione è stata assunta in violazione di legge, proseguendo lungo l'errore nel quale era già incorso il giudice del dibattimento, poiché, in mancanza di un valido stato di latitanza, devono ritenersi inficiati di nullità tutti gli atti successivi all'adozione della misura di custodia cautelare, con la conseguente nullità di tutto il processo, non avendo potuto il ricorrente partecipare validamente al procedimento e godere delle garanzie poste a presidio del giusto processo, a mente dell'art. 111 Cost., le cui coordinate si rinvengono nel diritto all'interrogatorio, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., nel diritto al riesame, e via a seguire. Da qui, secondo il ricorrente, la necessità di dichiarare la perdita di efficacia della misura cautelare, ai sensi degli artt. 302 cod. proc. pen., perché la esecuzione della misura non era stata seguita dall'interrogatorio di garanzia, previsto dall'art. 294 cod. proc. pen.. Inoltre, ed è questa l'argomentazione posta a fondamento del secondo motivo di ricorso, la mancata effettuazione dell'interrogatorio di garanzia, ha comportato la violazione delle norme della Convenzione tra l'Italia e la Colombia norme che possiedono rango costituzionale in forza dell'art. 10 Cost., e che prevedono la - sottoposizione ad interrogatorio della persona estradata. Erronea, secondo il ricorrente ed è questa l'argomentazione sottesa al secondo ed al terzo motivo di ricorso è anche l'affermazione del giudice calatino secondo cui - l'interrogatorio del OZ non era necessario poiché la misura era stata eseguita dopo il passaggio di fase dalle indagini preliminari al dibattimento fase nella quale si realizza un diretto contatto tra l'imputato e il giudice. Secondo il ricorrente, fin dal momento della esecuzione dell'ordinanza cautelare in Colombia il 7 luglio 2011, il OZ versava in una condizione di legittimo impedimento poiché, senza sua colpa, gli veniva negato il diritto ad usufruire nella fase delle indagini preliminari delle garanzie di assistenza, partecipazione e impugnazioni derivanti dal disposto di cui all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen.. Plurime ragioni concorrono alla indeducibilità dei motivi di ricorso 2.5 di cui ai punti 1, 2 e 3. Le censure svolte con l'odierno ricorso, anche nella parte in cui involgono la corretta instaurazione del rapporto processuale con un confuso richiamo anche alla sentenza impugnata, non hanno costituito oggetto dei motivi di appello, poiché non risultano sollevate questioni relative alla predetta ordinanza del 27 maggio 2013 né con l'appello originario né con motivi o memorie aggiunti, che avevano ad oggetto altro aspetto della legittimità della procedura di estradizione del OZ, per come si può agevolmente rilevare dalla lettura dei motivi di gravame e dalla disamina compiuta nella sentenza impugnata. Anche i testuali motivi di impugnazione proposti con l'odierno ricorso hanno ad oggetto un provvedimento, cioè l'ordinanza del 27 maggio 2013 del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catania, relativo alla vicenda cautelare del OZ, autonoma rispetto alla fase di merito, provvedimento la cui impugnazione avrebbe dovuto costituire oggetto di ricorso cautelare.
2.6 I motivi di ricorso sono altresì manifestamente infondati alla stregua dei condivisibili principi affermati da questa Corte. Premesso che la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 24 novembre 2009 era stata eseguita il 12 dicembre 2012 all'atto dell'arrivo a Fiumicino di IR OZ ST, in 10 да esecuzione della estradizione disposta dalla Colombia mentre era in corso il dibattimento a carico del OZ dinanzi al Tribunale di Catania, rileva il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di affermare che, ai fini di efficacia della misura, non è richiesto nel caso in cui la esecuzione della misura avvenga nel corso del dibattimento, l'interrogatorio ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., poiché il diretto contatto tra il giudice ed il soggetto sottoposto a custodia, nella pienezza del contraddittorio che si attua con il dibattimento, realizza la più ampia possibilità di controllo circa la sussistenza dei presupposti della cautela (Sez. 3, n. 37826 del 20/06/2007 - dep. 12/10/2007, P.M. in proc. De Souza Barros, Rv. 237927). Né la necessità di interrogatorio era imposta dalla riscontrata regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, a seguito dell'ordinanza del Tribunale innanzi richiamata, poiché l'effettività della garanzia de libertate, realizzata con il dibattimento, non viene meno laddove sia dichiarata la nullità degli atti del giudizio, che rileva nel procedimento incidentale di applicazione della misura solo ai limitati fini di determinare una nuova decorrenza dei termini custodiali massimi di fase (Sez. 2, n. 46859 del 11/11/2004, Milenkovic, Rv. 230385).
2.7 Dalla lettura degli atti del procedimento, consentita alla Corte in ragione del denunciato error in procedendo, si evince, altresì, l' ordinanza del 27 maggio 2013 del giudice dell'udienza preliminare era stata oggetto di ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza di questa Corte del 7 novembre 2014, nella quale si dava atto che le censure sollevate avrebbero dovuto costituire oggetto di appello, ex art. 310 cod. proc. pen.. Risulta, dunque, del tutto evidente che il OZ, in relazione alla misura cautelare, aveva avuto la concreta ed effettiva possibilità di ricorrere al giudice e che egli ha, altresì, azionato i rimedi giuridici che l'ordinamento appresta, in relazione alle varie fasi nelle quali si articola la vicenda cautelare, rimedi che, del resto, sono stati, più volte, proposti anche nel corso del dibattimento di primo grado.
2.8 L'autonomia della vicenda cautelare rispetto alla trattazione del procedimento inteso all'accertamento della responsabilità penale, correttamente instaurato a seguito della trattazione dell'udienza preliminare alla presenza dell'imputato ed alla citazione nel dibattimento svoltosi dinanzi al tribunale competente, al quale l'imputato ha partecipato personalmente, esclude la sussistenza di nullità assolute ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. che inficiano l'intervento dell'imputato nel giudizio a suo carico - del tutto genericamente evocati con l'odierno ricorso - ovvero discendenti dalla mancata audizione del MU una volta estradato in Italia tenuto conto che nell'anno 11 E 2011 non esisteva un Trattato di estradizione tra Italia e Colombia - sottoscritto tra i due Paesi solo il 15 dicembre 2016 - e, quindi una norma convenzionale che prevedesse l'obbligo di audizione in Italia dell'estradato, obbligo che neppure è previsto nella Risoluzione n. 394 del 21 novembre 2011 dell'autorità colombiana che ha dato corso alla estradizione del OZ in Italia, né nella Convenzione delle Nazioni Unite firmata a Vienna il 20 dicembre 1988, inerente la repressione del traffico di stupefacenti, richiamata nella citata Risoluzione come base legale di riferimento.
3.Sono infondati i motivi di ricorso, e le corrispondenti argomentazioni della memoria prodotta dall'avv. Fortuna, che deducono la violazione del principio di specialità in relazione alla sottoposizione a giudizio penale per il reato di cui all'art. 74 d.P.R:R. 309/1990 e all'applicazione della recidiva, motivi che devono essere esaminati, concernendo una condizione di procedibilità, prima dei motivi di ricorso relativi al giudizio di colpevolezza e al trattamento sanzionatorio. Ed invero la violazione del principio di specialità nel caso formulato dalla Stato - richiesto ai sensi dell'art. 494 cod. proc. pen. colombiano secondo il quale: ...in ogni caso si dovrà prevedere che la persona richiesta in consegna non sarà sottoposta a giudizio per un fatto anteriore diverso da quello che motiva la estradizione né sottoposto a sanzioni diverse da quelle che gli sarebbero state inflitte in caso di condanna configura, in astratto, una condizione di procedibilità dell'azione penale per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali la stessa non sia stata richiesta (Sez. 2, n. 3706 del 08/01/2016 - dep. 27/01/2016, P.M. in proc. Alampi, Rv. 265781) e la violazione del principio di specialità determinerebbe una vera e propria preclusione all'esercizio dell'azione penale, da intendersi quale limite alla possibilità di giudicare l'imputato per il reato che non ha costituito oggetto del provvedimento di estradizione. Ed invero, non esistendo, all'epoca del fatto, un trattato di estradizione tra l'Italia e la Colombia, secondo l'art. 696 cod. proc. pen., prevale, in materia di estradizione, la Convenzione contro il traffico illecito di sostanze e psicotrope del 20 dicembre 1988, secondo la quale l'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta.
3.1 Tali coordinate sono state correttamente evocate nella sentenza impugnata. La Corte territoriale, posta la premessa che la fattispecie associativa costituisce reato anche nell'ordinamento colombiano ove è disciplinato - all'art. 340 l'accordo per delinquere volto a commettere traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, oltre che detto ultimo reato, oggetto della previsione dell'art. 376 cod. pen. colombiano che descrive una pluralità di fattispecie- 12 cor incriminatrici-, ha esaminato le deduzioni difensive svolte sul punto con i motivi di appello ed ha dato atto che, a fini estradizionali, in mancanza di un trattato di estradizione tra Italia e Colombia, devono trovare applicazione le norme dell'ordinamento processuale colombiano, che espressamente richiamano in materia il principio di specialità, più volte, citato anche nella Risoluzione di estradizione n. 394 del 21 novembre 2011. La Corte catanese ha escluso che la sottoposizione del OZ a giudizio per reato associativo incontroverso il - delitto di importazione da parte della difesa - e l'aumento di pena per la recidiva abbiano comportato la violazione del principio di specialità. Ha evidenziato, in proposito: che la Corte Suprema di Giustizia Colombiana aveva espresso parere favorevole all'estradizione, richiamando le imputazioni contenute nel decreto del giudizio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania del 29 novembre 2010 ( rectius decreto che dispone il giudizio); che nel dispositivo della Risoluzione n. 394 del 21 novembre 2011 si legge che viene concessa l'estradizione richiesta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania per il delitto di traffico illecito di sostanze stupefacenti, in conformità con il decreto di appello a giudizio del 29 novembre 2010; che la motivazione della Risoluzione, che rimanda ai reati risultanti dall'ordinanza cautelare e al decreto che dispone il giudizio, fa ritenere che, al di là del richiamo al reato di traffico di sostanze stupefacenti, la disposta estradizione si riferisce ad entrambi i reati per i quali si procede nei confronti del OZ dal momento che entrambi i reati costituivano oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare e del decreto che dispone il giudizio posti a fondamento della procedura di estradizione. Ha, inoltre, rilevato che nel decreto di cui all'art. 429 cod. proc. pen., oltre che nell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere, è parimenti indicata la recidiva reiterata e specifica, poiché OZ era stato condannato in Italia per reati in materia di stupefacenti, tanto che, e, proprio durante la detenzione aveva conosciuto il D'AM, e, infine, che la circostanza aggravante della recidiva non determina la punibilità per fatti anteriori (già oggetto della pregressa condanna) ma il fatto oggettivamente sussistente di detto precedente, che incide solo sul trattamento sanzionatorio.
3.2 Come noto il principio di specialità in materia di estradizione è teso ad impedire che per un fatto precedente all'estradizione e diverso da quello di cui al relativo provvedimento, l'estradato venga giudicato o comunque sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena, di una misura di sicurezza o di una misura cautelare. Rileva il Collegio che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l'estradizione del OZ, è regolata dalla legge di estradizione della Colombia - e non dall'art. 721 cod. proc. pen., di più limitata 13 89 portata applicativa - non esistendo tra i due Paesi un trattato di estradizione, sottoscritto solo nel dicembre 2016 ed ha dato atto che, espressamente, nella Risoluzione n. 394 è riportata la condizione secondo la quale "l'estradato non potrà essere giudicato, condannato o sottoposto a qualsiasi altra misura che incida sulla sua libertà personale per fatti anteriori e distinti da quelli che hanno motivato la sua estradizione, salvo autorizzazione estensiva dell'estradizione richiesta". Come anticipato, è contestata dal ricorrente la portata della disposta estradizione avuto riguardo al dato letterale del dispositivo della Risoluzione, secondo la quale si concederà estradizione del cittadino colombiano IR OZ ST, richiesto dal giudice per le indagini preliminari di Catania-Italia per il delitto di traffico illecito di stupefacenti, in conformità con il decreto di appello a giudizio che gli è stato dettato il 29 novembre 2010. Secondo il ricorrente la disposta estradizione non riguarda il reato associativo per il quale, quindi, il OZ non può essere giudicato. Tale soluzione è contrastata dalla sentenza impugnata che, valorizza il contenuto del parere della Corte Suprema di Giustizia e della Risoluzione di estradizione, che hanno richiamato le imputazioni contenute nel decreto che dispone il giudizi e, quindi, ad entrambi i reati oggetto della richiesta dell'autorità italiana.
3.3 Ad avviso del Collegio, tuttavia, la tesi della difesa non è fondata non essendo acquisiti elementi dissonanti rispetto alle conclusioni raggiunte dai giudici del merito tenuto conto del complessivo contenuto e tenore della Risoluzione, che va letta nella sua completezza e non solo isolando, nella parte dispositiva, il riferimento al delitto di traffico illecito di sostanze stupefacenti, e quindi pretermettendo il richiamo al decreto che dispone il giudizio, che contiene entrambe le imputazioni, e l'articolata parte motiva che, anche attraverso il richiamo al concerto espresso dalla Corte Suprema di Giustizia Colombiana, in più passaggi, richiama le imputazioni contenute nel decreto che dispone il giudizio del 29 novembre 2010. Né può trascurarsi, che la Risoluzione 394 non contiene alcun riferimento al rifiuto parziale della richiesta di estradizione inoltrata dall'Autorità giudiziaria italiana, rifiuto che è disciplinato dalla più volte richiamata Convenzione del 1988 e che, ferme le prerogative dello Stato richiesto, disciplina, in ossequio agli obblighi sovranazionali assunti anche dallo Stato Colombiano, il rifiuto della estradizione.
3.4 Ulteriori argomenti di carattere sistematico confermano la conclusione alla quale è pervenuta la sentenza impugnata. Ed invero, ai fini della individuazione della nozione di fatto, quale delineata nel sottoinsieme delle norme di natura convenzionale posto a fondamento del principio di specialità, 14 pacifico che tale definizione deve intendersi riferita non alla fattispecie astratta ma al fatto-reato e, cioè, all'accadimento storico considerato nei suoi elementi costitutivi quale descritto nella richiesta di estradizione e negli atti processuali in essa richiamati. Orbene è agevole rilevare che né l'art. 73 d.P.R. 309/1990 né l'art. 376 cod. pen. colombiano contengono una specifica fattispecie incriminatrice della condotta di traffico di sostanze stupefacenti che, viceversa, è descritta dall'art. 1, lett. t) della Convenzione sugli stupefacenti del 1988, secondo la quale per "traffico illecito" si intendono le fattispecie di cui ai paragrafi 1 e 2 dell' art. 3 della Convenzione, che fanno riferimento espresso anche al reato associativo. Ne consegue che il riferimento al delitto di traffico di sostanze stupefacenti, che la Risoluzione n. 394 ha richiamato, rinvia, piuttosto che ad una condotta tipica descritta nella fattispecie incriminatrice che non ha riferimento nel catalogo di attività recato dalle norme della legislazione italiana e colombiana innanzi richiamate ad una nozione di carattere eminentemente - riassuntivo e descrittivo delle attività illecite che ruotano intorno agli stupefacenti e, quindi, ad un concetto esemplificativo che trova la sua corrispondenza, ai fini della enucleazione del fatto-reato oggetto della richiesta di estradizione e della decisione di consegna, nella descrizione degli accadimenti ovvero dei fatti-reato specificati nel decreto che dispone il giudizio del 29 novembre 2010 che, del resto, la Risoluzione n. 394 ha più volte richiamato.
4. Non possiede maggior pregio l'eccezione difensiva con riferimento alla ritenuta impossibilità, in forza del principio di specialità, di applicazione della recidiva in quanto colpita dal divieto di giudizio per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale è stata concessa l'estradizione. Ed invero il rispetto del principio di specialità, importa l'obbligo dello Stato richiedente di attenersi al fatto per il quale l'estradizione fu concessa ma non impedisce, nel rispetto delle norme processuali interne, l'integrazione dell'imputazione con elementi circostanziali, che non immutino il fatto nel nucleo essenziale della sua configurazione materiale e giuridica, e che, con riguardo alla recidiva, implicano non già la punizione per un fatto antecedente ma la possibilità di aumento della pena per il reato commesso commisurandola alla personalità dell'imputato e, quindi, valorizzando la pericolosità dell'agente, attualizzata per effetto della commissione del reato per il quale è intervenuta l'estradizione.
5. In conclusione, quindi, non può ritenersi affetto da violazione di legge il processo a carico del OZ che può legittimamente approdare a sentenza definitiva sulla responsabilità. 15 6.Sono generici oltre che manifestamente infondati i motivi n. 6 e 7 del ricorso perché il ricorrente non si confronta con la composita motivazione del giudice del merito che ha ritenuto la prova richiesta non solo tardiva ma anche la superfluità della stessa, aspetto della motivazione con la quale il motivo di ricorso non si confronta. E' incontroverso il principio dal quale muove il ricorrente secondo cui il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale è stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e non anche per la prova contraria ( Sez. 5, n. 9606 del 13/3/2012, Cazzador, Rv. 252158). E' tuttavia necessario, a tal fine, che la parte faccia specifica richiesta di prova contraria sui fatti oggetto delle prove a carico, non essendo sufficiente un generico riferimento alle prove a discarico indicate nella lista depositata (Sez. 6, n. 26048 del 17/05/2016, Gandini, Rv. 266976). Nel caso in esame, a prescindere dalla erronea indicazione contenuta nella sentenza impugnata sul Paese in cui il OZ di sarebbe recato per la spedizione (cioè il Brasile e non l'Italia, errore di natura evidentemente materiale che non incide sulla sostanza del dictum della Corte), risulta dalla motivazione dei giudici di merito che le prove a carico del ricorrente erano costituite dalle dichiarazioni del DA e dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica che lo individuavano come referente nel Paese sudamericano dell'acquisto della cocaina liquida e dei successivi acquisti di droga in Colombia, piuttosto che mero mittente della spedizione del pacco, contenente la cocaina liquida, dal Brasile. E', dunque, rispetto a tali elementi di prova che emerge sia il deficit motivazionale della richiesta avanzata ai sensi dell'art. 468 cod. proc. pen. - volta ad introdurre un tema di prova che non appare immediatamente riconducibile alla prova contraria rispetto a quella dedotta dall'Accusa sia dell'odierno ricorso che non - si confronta con la motivazione dei giudici della impugnazione. Né, atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione può essere censurato in sede di legittimità poiché tale mancanza è censurabile solo in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. e, dunque, in presenza dell'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art.606, comma 1, lett.a, cod. proc. pen.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, 16 all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv. 213923), vizio che nel caso in esame non ricorre e che neppure è stato congruamente illustrato nel proposto ricorso.
7.Generico e manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso sul punto della responsabilità del OZ. Le argomentazioni difensive sono, invero, meramente ripetitive di quelle svolte in appello. Il ricorrente non si confronta con le risultanze della prova dichiarativa riveniente dal DA che ha indicato- il OZ come la persona alla quale si era rivolta in Colombia per essere messo in contatto con trafficanti di droga e che aveva mediato l'acquisto della cocaina liquida nè con il contenuto delle conversazioni intercettate in epoca successiva all'agosto 2016, conversazioni che ne documentano i contatti con D'AM e gli incontri, nel Paese sudamericano, con AR CO e NI TR, referenti del D'AM e incaricati delle trattative di acquisto, nei mesi successivi, fino al marzo 2007. Fermo restando quanto si dirà al punto 11 del Considerato in diritto con riguardo alla sussistenza del reato associativo appare irrilevante, a fronte di detto fattivo contributo prestato all'associazione ed all'importazione della prima partita di stupefacente, il deterioramento dei rapporti con il D'AM che - OZ aveva conosciuto nella casa circondariale di Velletri in occasione di una comune detenzione -, deterioramento enfatizzato nei motivi di ricorso a riscontro della insussistenza del rapporto associativo, viceversa comprovato dalla permanente e non già isolata e occasionale attività di collaborazione che per alcuni mesi il OZ aveva svolto a favore del D'AM e dei sodali.
8. Non meritano sorte diversa le argomentazioni difensive in punto di pena. In primo grado è stata inflitta al OZ una pena determinata nel minimo edittale (anni dieci di reclusione) aumentata della metà per il concorso della recidiva e di anni tre per la continuazione con il reato sub b), aumento che la Corte catanese ha ridotto ad anni uno di reclusione. I giudici del merito hanno ritenuto insussistenti elementi per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e con l'odierno ricorso nessun elemento è stato allegato idoneo a contrastare tale assunto valorizzando, viceversa, come sintomatica di pericolosità sociale, la ricaduta nel reato da parte di un soggetto gravato da un lungo passato criminale. Si tratta, all'evidenza, di argomentazioni non illogiche, calibrate su un dato della personalità del ricorrente e, dunque, in piena corrispondenza con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., conclusioni che la Corte di legittimità, pena la caduta nel giudizio di merito, non può sindacare. 17 29 h 9. Deve parimenti essere rigettato il ricorso di NN D'AM. 10. Il primo motivo di ricorso, relativo alla denunciata incompetenza del Tribunale di Caltagirone, nel cui circondario ricade MI di Val Catania, è infondato e articolato su argomenti fattualmente inconsistenti ostativi a divisare finanche l'ammissibilità del denunciato contrasto che potrebbe comportare la rimessione della decisione alle Sezioni Unite. 10.1 Il criterio generale per la determinazione della competenza per territorio, come noto, è recato dall'art. 8 cod. proc. pen. che lo individua nel luogo di consumazione del reato e che, con riguardo al reato permanente, precisa che è competente il giudice del luogo in cui la consumazione è iniziata. Quando non è possibile la individuazione del luogo di inizio della consumazione del reato associativo, a causa della difficoltà di accertare il momento in cui è stato posto in essere il rapporto permanente tra gli associati, finalizzato alla commissione di una serie non preordinata di reati, ovvero della complessità della struttura organizzativa del sodalizio criminale, deve farsi ricorso ai criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen. ( Sez. 4, n. 17636 del 12/2/2004, Montalto, Rv. 228183). 10.2 La giurisprudenza di legittimità registra in effetti più indirizzi interpretativi sul punto della individuazione del luogo in cui è iniziata la consumazione del reato associativo, con contrasti che investono anche il rapporto tra il criterio generale di cui all'art. 8 cod. pen. e i criteri suppletivi di cui all'art. 9 cit., aggiungendo difficoltà di lettura alla ricostruzione giudiziaria, spesso molto complessa già in fatto. 10.2.1 Secondo un primo indirizzo, che sembra privilegiato dal ricorrente, il criterio da adottare è quello del luogo in cui l'associazione si è costituita: trattandosi, infatti, di un reato di natura permanente, la consumazione si avrebbe nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune (in tal senso si sono pronunciate oltre alla citata Montalto anche, fra le altre, Sez. 1, n. 600 del 07/02/1991, Mulas, Rv. 186709) e, precisamente, il momento iniziale di consumazione del reato d'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti coincide con quello in cui è stato perfezionato l'accordo criminoso di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di una pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti e, nel caso in esame, individuabile in Sassuolo. A questo fine, nel ricorso del D'AM sono stati riportati alcuni passaggi argomentativi 18 дя श्र della sentenza impugnata e di quella di primo grado che hanno ricostruito il profilo lavorativo del D'AM e del DA che in Sassuolo gestivano un locale evidenziando che dall'attività lavorativa degli imputati rinveniva la provvista impegnata nell'acquisto di droga, ed ulteriori indici, sintomatici della stipula, nella città emiliana, dell'accordo associativo. In subordine, secondo il ricorrente, seguendo il criterio suppletivo di cui all'art. 9 cod. proc. pen. la competenza sarebbe da individuare in capo al Tribunale di Civitavecchia, quale luogo di consumazione del primo reato posto in essere dal supposto gruppo, poiché a Fiumicino è stato "intercettato" il carico di cocaina liquida oggetto di contestazione al capo b). 10.2.2 Per altro orientamento, invece, ai fini della determinazione della competenza per territorio occorre far riferimento al luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare (Sez. 1, n, 703, del 25/11/1992, Taino ed altri, Rv. 192783). Secondo tale orientamento la competenza territoriale a conoscere dei reati associativi si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris con la precisazione che (Sez. 3, n. 24263 del 10/5/2007, Violini, Rv.237333), in generale, la possibilità di individuare il luogo di consumazione coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, e non con quello della costituzione del sodalizio (anche qui, v. ex multis Sez. 1, n. 20908 del 28/4/2015, Minerva, Rv.263612; Sez. 1, n. 4761 del 26/10/1994, Arrighetti, Rv. 199964 e Sez. 6, n. 22286 del 2/3/2006, Savino, Rv. 234722; Sez. 1, n. 7926 del 22 gennaio 2013, Xhaferri, Rv. 255306). A tale fine, secondo tale criterio ermeneutico, può attribuirsi rilievo anche al luogo di commissione dei singoli delitti realizzati in attuazione del programma criminoso nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di operatività dell'associazione, criterio ermeneutico, questo, seguito dalla sentenza di primo grado. 10.2.3 Altro indirizzo interpretativo (Sez. 2, n. 265282, del 3/12/2015 n. 50338, Signoretta, Rv.265282) ha affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio;
in particolare, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (vedi anche in questo caso, ex multis fra le più recenti Sez. 2, n. 19 26763 del 19/6/2013, Leuzzi, Rv. 256650; Sez. 2, n. 19177 del 3/5/2013, Vallelonga, Rv. 255829; Sez. 5, n. 44369 del 24/10/2014, Robusti, Rv. 262920; Sez. 4, n. 48837 del 10/12/2015, Banev, Rv. 265281). Le citate pronunce, valorizzano il luogo in cui si realizza la effettiva operatività del sodalizio e si sviluppa momento programmatico e direzionale, essendo irrilevante il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione, e, precisano, solo qualora ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero, i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi, quindi in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione ed ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso, si dovrà fare riferimento alle regole suppletive dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.. 10.3 E proprio tale orientamento interpretativo - piuttosto che quello sub 2, indicato in ricorso i giudici di appello hanno privilegiato ai fini del rigetto - dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla difesa del D'AM, evidenziando la composizione e la struttura del sodalizio criminale oggetto del procedimento e che non appare radicato, né potrebbe, per la stessa ontologica configurazione del reato associativo, sulle sole persone del D'AM e del DA, impegnati lavorativamente a Sassuolo, evidenziando che il sodalizio si è avvalso, e in maniera significativa, delle propaggini operanti in Sicilia, ove era operativo il gruppo di persone, oltre al ricorrente ed al CO, il DA, che ivi risiedeva e che si è impegnato nell'operazione di importazione della droga liquida e che ivi avrebbe dovuto occuparsi della solidificazione e dello smercio della cocaina, nonché luogo ove erano operative le persone via via coinvolte nell'allestimento delle programmate e ulteriori operazioni di importazione, cioè CI BU, VI CI e NI TR, separatamente giudicati, con la conseguenza che, sulla scorta di concrete circostanze di fatto e non di meri e generici postulati, si è ritenuta radicata, in relazione al luogo nel quale si è realizzata l'operatività della struttura medesima, la competenza del giudice calatino. Attenendosi alle descritte coordinate in diritto deve escludersi che la competenza possa ritenersi radicata in capo al Tribunale di Civitavecchia, competente sullo scalo di Fiumicino, poiché in tale aeroporto è semplicemente pervenuta la droga in transito dal Paese latino-americano e, pur essendo stato il sequestro della partita di cocaina l' "occasione" che ha dato la stura alle indagini, si è accertato che alcun collegamento operativo il gruppo aveva nello scalo aeroportuale poiché i rapporti tra i coimputati, alcuni operanti in Italia ed altri 20 all'estero, facevano stabilmente capo a località siciliane tra le quali appunto MI di Val Catania e le vicine DI (dove risiedeva il DA) e Catania, luogo di residenza del CO. Le indagini hanno, dunque, inequivocabilmente accertato che MI di Val Catania era il luogo di destinazione del pacco, luogo dove gli imputati avevano programmato la restituzione, allo stato solido, dello stupefacente e la sua vendita, attraverso la rete di smercio nella zona e, dunque, luogo nel quale si concentrava la effettiva operatività del sodalizio e nel quale si coagulava il momento programmatico e direzionale del gruppo associato e, quindi, la sede strategica della associazione che, dopo la prima spedizione - quella oggetto di sequestro -, si proponeva, la realizzazione di ulteriori condotte di importazione di sostanze stupefacenti, destinate, nel programma delittuoso, alla cessione sul territorio. 10.4 Secondo il ricorrente, invece, svariate circostanze di fatto denotano che l'associazione si era costituita ed aveva iniziato ad operare in Sassuolo, città dove lavoravano il D'AM e DA che, secondo la stessa ricostruzione riportata in sentenza, ha dichiarato di avere utilizzato per l'acquisto proprio i proventi della lecita, ma non lucrosa, attività che i due soci avevano in corso nella regione Emilia Romagna;
luogo dove lavorava il cittadino extracomunitario le cui referenze telefoniche erano indicate sul pacco spedito dal Sudamerica;
città emiliana ove si trovava frequentemente il corrispondente italiano del sudamericano che si occupava dell'acquisto in Colombia e vicina all'aeroporto di Bologna dal quale si era imbarcato, in vista del viaggio sudamericano, AR CO. Tali elementi, tutti e ciascuno in sé considerato, non sono, tuttavia, idonei a rappresentare che Sassuolo fosse il luogo nel quale si era convenuto l'accordo criminoso ovvero il pactum sceleris fra i sodali: le stesse dichiarazioni del DA sul punto hanno ad oggetto la predisposizione delle risorse per il programmato primo acquisto di sostanze stupefacenti ma nulla rivelano della presenza in Sassuolo della struttura operativa che vedeva coinvolti i numerosi personaggi approdati sulla scena a seguito delle intercettazioni, e fra questi i correi CI BU, VI MU e AR CO, operanti in Sicilia, tra MI di Val Catania e il capoluogo nisseno. Le ulteriori circostanze descritte nel ricorso comprovano elementi del tutto accidentali sia con riguardo alla organizzazione della prima spedizione di sostanze stupefacenti (come quella dell'utilizzazione del numero di telefono di un conoscente del duo D'AM-Gambone apposto sul pacco e risultato persona estranea al reato) ovvero luogo prossimo a quello di partenza del CO in occasione del viaggio di questi in Sudamerica, e, dunque, si rivelano elementi di valenza recessiva rispetto a quella degli elementi l'arrivo dello stupefacente a MI di Val Catania, la sua programmata 21 Яя پر lavorazione per la restituzione allo stato solido e l'organizzazione della rete di smercio - valorizzati dalla sentenza impugnata e che con immediatezza denotano l'operatività della struttura e ne descrivono la sua proiezione verso la concretizzazione del programma criminoso del gruppo che non si era esaurita nell'organizzazione della spedizione dello stupefacente nel frattempo sequestrato. Né, a fronte della certezza dell'arrivo del pacco contenente la (supposta) cocaina a MI di Val Catania, rilevano le discussioni riscontrate nel gruppo sull'opportunità di inviarla a Sassuolo per "riprovare" le operazioni di solidificazione. Né la denuncia del travisamento della prova fondata sulla - intercettazione richiamata in ricorso consente alla Corte di legittimità di operare la rilettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione non essendo ictu oculi evincibile nel ragionamento della Corte territoriale - secondo cui erano le operazioni per riportare la droga allo stato solido erano state intraprese nel luogo di consegna al gruppo del pacco -, un evidente errore nella interpretazione della conversazione poiché la possibilità di inviarla a Sassuolo veniva prospettata solo al fine di ritentare in quella città l'operazione di recupero, che, senza successo, si era già sperimentata nel luogo nel quale la droga era effettivamente pervenuta e dove era stata lavorata, in vista del successivo smercio. 10.5 Ritiene, dunque, il Collegio pienamente rispettato il criterio di individuazione della competenza territoriale, in relazione al più grave reato contestato (art. 74 d.P.R. 309/1990) in favore del Tribunale di Caltagirone poiché nel circondario di quel Tribunale è stato individuato, sulla scorta di una motivazione logica ed in mancanza di significativi elementi dissonanti, il luogo di operatività dell'associazione. Va, pertanto riaffermato e ribadito il principio secondo il quale, ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all'art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda è quello nel quale può riscontrarsi la operatività della struttura associativa, ovvero la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio. A questo fine assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura, posto che, in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore, e quel connotato di pericolosità per l'ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge. Ove positivamente riscontrato tale criterio di collegamento, 2 2 222 Er non assume rilievo, il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione dovendo farsi ricorso ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen., solo qualora ci si trovi in presenza di una organizzazione le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi, e, dunque, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione ed ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso. 11. Il secondo motivo di ricorso, che per più aspetti sfiora la inammissibilità, non è fondato. 11.1 Il ricorrente richiama, ai fini della ritenuta impossibilità di ravvisare la sussistenza di un'associazione dedita al narcotraffico, i principi dettati da questa Corte secondo i quali l'esistenza di un'associazione a delinquere dedita al narcotraffico non può essere dedotta da unico episodio, seppure rilevante, di acquisto di sostanze stupefacenti per la cessione a terzi, il quale può costituire indizio ma non prova piena dell'accordo finalizzato alla commissione di una pluralità indistinta di reati in materia di stupefacenti. (Sez. 4, n. 36341 del 15/05/2014, Savasta e altri, Rv. 260268) ovvero i principi elaborati in materia di associazione volta alla commissione di reati di spaccio, secondo cui neanche la reiterazione di tale attività, può da sola costituire prova dell'integrazione del reato associativo, rappresentando al più indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione, che però va accertata con riferimento all'accordo tra i sodali, alla struttura organizzativa ed all' affectio societatis (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj e altri, Rv. 264177). Il ragionamento sviluppato nel ricorso muove dai requisiti della struttura dedita al narcotraffico quali delineati nella sentenza di questa Sezione n. 7387 del 3 dicembre 2013 secondo la quale ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali;
b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo;
c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796). 23 11.2 Non esistono seri motivi per non concordare con le riportate enunciazioni di principio che, tuttavia, vanno coordinate con i reiterati arresti di questa Corte in materia di reati associativi che precisano come l'associazione penalmente rilevante non richieda necessariamente formalità costitutive, divisione formale dei ruoli, organigramma imponente, strutture specificamente dedicate. Appare sufficiente, a questo fine, rammentare il principio secondo cui, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso e altri, Rv. 258165). Proprio nella sentenza richiamata dalla difesa (n. 8387) si evidenzia che, in ogni caso, l'associazione per delinquere è un fatto materiale, con precise connotazioni strutturali, al quale si connettono pertinenti profili soggettivi e che, i profili di prova, involgono la individuazione di un patto e che questo abbia ad oggetto un determinato programma criminoso, da perseguire attraverso il coordinamento di singoli apporti personali. E', dunque, il patto che genera un vincolo e spetta al giudice, ai fini della pronuncia di condanna, l'accertamento del fatto in tutti gli elementi essenziali, come avvenimento storico definito e per ciò stesso distinto da fenomeni contigui come il concorso di persone nel reato e da situazioni penalmente irrilevanti e il giudizio di condanna presuppone l'accertamento del fatto in tutti gli elementi essenziali, come avvenimento storico. 11.3 Ma un'ulteriore precisazione si impone avuto riguardo ai vizi di motivazione illogicità e contraddittorietà - nonché travisamento della prova dedotti in ricorso poiché, come noto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati e nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può, infatti, conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è compito dei giudici del merito. Del resto, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purché specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace 24 solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta doppia conforme e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 25877401), mentre è da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087). 11.4 E, i denunciati vizi, non emergono, con carattere di evidenza, dalla motivazione della sentenza impugnata né dalla interpretazione delle risultanze probatorie sviluppate dal giudice di appello che, senza cadute logiche ovvero errori metodologici riferibili alla individuazione ed alla ricostruzione degli elementi strutturali della fattispecie associativa, ha ritenuto pienamente configurabile il reato associativo sulla scorta dell'accertata stabilità del vincolo creato dagli associati, perdurante tra gli associati per circa un anno a partire dal momento in cui il DA si era recato in Colombia per organizzare l'operazione di importazione della cocaina liquida, intercettata nel luglio 2006, e che si è tradotto nella creazione di un'organizzazione di uomini e mezzi in vista della importazione, e successivo smercio, di ulteriori partite di cocaina dal Paese sudamericano. 11.5 Secondo la sentenza impugnata, che ha valorizzato le dichiarazioni confessorie del DA e le conclusioni in tal senso espresse nella sentenza irrevocabile che ha condannato i coimputati CI BU, NT DA e VI CI, il vincolo venutosi a determinare tra l'odierno ricorrente, i correi indicati e AR CO (nel frattempo deceduto), operanti nel territorio calatino, e OZ ST IR e NE ON LA, operanti in Sudamerica ed il secondo approdato in Italia per tentare l'operazione di solidificazione della cocaina liquida si è protratto per quasi un anno ed ha dato luogo ad un sodalizio le cui alterne vicende, documentate dalle operazioni di intercettazione in corso, apparivano finalizzate all'attuazione dell'accordo illecito che aveva già comportato la importazione della cocaina liquida intercettata dagli inquirenti nel luglio 2006 e che era teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati, programma che costituisce, come noto, l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato. 25 дя 11.6 Le conclusioni alle quali perviene la sentenza impugnata muovono dalla condivisibile premessa secondo la quale, sotto il profilo ontologico, è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e che, la ricerca delle condizioni organizzative, vuoi se riferite al reato accertato di importazione della partita di cocaina liquida e, quindi alle modalità esecutive ed all'ambito e alle modalità di smercio della droga che il gruppo si proponeva, vuoi se riferite alle ulteriori iniziative di acquisto ed importazione di cocaina, e che pure non possono prescindere da un minimale requisito di attitudine ed idoneità alla realizzazione dello scopo, sono essenzialmente dirette a provare, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti, piuttosto che a saggiare, sotto il profilo causale, la concreta idoneità delle condotte al perfezionamento dei reati-fine. 11.7 E tale operazione, viceversa, propone il ricorso del D'AM sia sollecitando una valutazione in fatto, preclusa nel giudizio di legittimità, delle risultanze processuali sia spostando l'attenzione dell'interprete dal piano dell'accertamento del programma criminoso, e della coeva organizzazione a questo funzionale, a quello della concreta realizzazione delle consecutive attività delittuose. Lungo questa direttrice, in particolare, si muovono le argomentazioni del ricorrente sia nella parte in cui, esaminando il delitto sub b), ne lamenta una indebita estensione interpretativa, affermando che le modalità esecutive di esso sono state enfatizzate sotto il profilo della capacità rappresentativa del vincolo associativo, in carenza di elementi probatori che denotino la esistenza di una concreta individuazione di una rete di acquirenti-venditori al dettaglio sia degradando le "programmazioni" di ulteriori importazioni, a mere intenzioni o propositi destinati ab initio a non avere successo per la documentata mancanza delle risorse economiche nonché per l'assenza di un serio ed effettivo accordo associativo laddove le "programmazioni" rilevanti, ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 postulano azioni che, secondo una valutazione ex ante, siano espressione di una organizzazione di mezzi in grado di realizzare plurimi reati in un arco temporale apprezzabile. 11.8 Tale approccio ricostruttivo, tuttavia, non è consentito nel presente giudizio di legittimità ove si rifletta che esso concentra l'attenzione dell'interprete selezionando solo alcuni aspetti dell'operazione e trascurandone altri, che la Corte di merito ha, viceversa, apprezzato per ricostruire la rilevanza dell'operazione di acquisto, con riguardo alla sua attitudine dimostrativa della esistenza del sottostante accordo e, quindi, il vincolo associativo e la sua adeguatezza in vista della realizzazione dello scopo. 26 11.9 A tal riguardo la Corte catanese ha evidenziato il successo della prima spedizione bloccata dagli inquirenti solo all'arrivo in Italia della merce - successo che denota la esistenza di una rete di contatti operativa ed efficace e che ha previsto l'intervento di più persone (i finanziatori dell'acquisto, cioè il ricorrente ed il suo socio D'Ambone), il coinvolgimento di persone e contatti operanti anche in ambito internazionale, come quello con il socio colombiano, e che ha comportato il viaggio all'estero del DA, tutti elementi che vanno apprezzati alla luce del notevole impegno finanziario sopportato e del consistente quantitativo di cocaina e del grado di purezza della merce ricevuta che era certamente diretta alla immissione sul mercato locale, in virtù dei contatti di AR CO. E tale è la capacità dimostrativa del primo esperimento che i sodali, piuttosto che prendere atto dell'insuccesso, non riuscendo a ripristinare la cocaina allo stato solido nonostante le prove sperimentate nel mese di dicembre 2006 attraverso l'LA, appositamente inviato dal sudamerica dal OZ a spese degli acquirenti, che essi si determinarono a sfruttare i canali colombiani e le possibilità che questi offrivano, per ripetere le operazioni, sia con l'utilizzo del sistema di trasporto delle cd. "ovulatrici" (ragazze disposte ad ingoiare ovuli di droga per trasportarli a destinazione), sia per "nave", avviando con il soci esteri, il citato OZ, concrete trattative che comportarono il viaggio in Colombia di AR CO e di DA TR, ospitati dal OZ, mentre il ricorrente D'AM si occupava di reperire i fondi necessari all'acquisto della nuova partita di droga e di mantenere, telefonicamente, i contatti con il referente sudamericano. 11.10 Giova, inoltre, rammentare che nel reato associativo sono coinvolti, oltre agli odierni ricorrenti ed al CO - prontamente informato dal D'AM dell'arrivo del pacco con l'invito a raggiungerlo, coinvolto nelle operazioni di recupero della droga e autore di uno dei viaggi in Sudamerica oltre finanziatore degli acquisti anche i citati DA, BU, CI e TR, nei confronti - dei quali è già intervenuta condanna irrevocabile. Il giudice di appello (cfr. pag. 15) ai fini del giudizio di colpevolezza dell'odierno ricorrente, ha richiamato detta sentenza che ha riconosciuto l'esistenza di un'organizzazione dedita al narcotraffico al quale avevano aderito il DA, CI BU e VIe CI e, con tale dato processuale che ben può essere oggetto di - valutazione del giudice non si confrontano affatto i motivi di ricorso incentrati sulla natura non vincolante dell'accertamento giudiziario. Rileva il Collegio che, a prescindere dal generico rinvio compiuto nella sentenza impugnata alla sentenza irrevocabile a carico dei correi, anche nella sentenza di primo grado pure Rrक्ष 27 richiamata per relationem dai giudici di appello - è descritto il ruolo dei correi, separatamente giudicati, nonché gli elementi che compendiano la sussistenza del reato associativo e che contrasta con la lettura, in fatto e riduttiva, proposta con il ricorso, nella parte in cui valorizza i contrasti e conflitti del ricorrente con il OZ, con il DA, ovvero con il CO, che, recatosi in Sudamerica, avviava rapporti diretti con il OZ per una fornitura nel suo esclusivo interesse. Nella sentenza impugnata si rileva che i contrasti e le reciproche diffidenze non hanno intaccato la sostanziale comunanza delle iniziative tanto che anche il contrasto con il DA si radicalizzava solo dopo il dicembre 2007, quando il contrasto con il DA erroneamente individuato come responsabile della cattiva qualità della cocaina liquida - assurgeva al rango di una vera e propria contrapposizione che vedeva agire, da un lato AR CO, NN D'AM, VI CI e CI BU e dall'altro il DA, divenuto vittima di un vero e proprio tentativo di estorsione diretto a conseguire il risarcimento dei danni derivanti dalla prima fallita operazione. E proprio tale episodio, ascritto al CI ed al BU, è stato ritenuto estremamente rivelatore del coinvolgimento di costoro nel reato associativo trattandosi di circostanza che ne attestava la comunanza di interessi in funzione del recupero di un debito verso l'associazione, debito che il D'AM stesso aveva rivendicato con il DA, nel corso di un colloquio intercettato, e nel quale riassumeva le spese sopportate ed i criteri di imputazione che, nell'ambito della consorteria facevano capo anche al DA, non senza trascurare che proprio il CI si era curato di trovare la persona da inviare in Colombia al posto del DA. 11.11 Conclusivamente, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla qualificazione giuridica degli stessi, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddizioni considerando tutti gli elementi che dimostrano sia l'esistenza di un gruppo organizzato su più forme di collaborazione, come risulta dall'articolato muoversi sulla scena dei contatti e dei viaggi in Sudamerica di più soggetti con diverse funzioni, tutti tesi a raggiungere lo scopo di acquisire sostanze stupefacenti da distribuire poi nei territori di interesse, sia il coinvolgimento del ricorrente in una serie di attività volte al reperimento della droga, sempre in contatto con il fornitore sudamericano, a dimostrazione che si trattava di un'attività per la quale occorreva quel tanto di organizzazione, dei contatti e dei viaggi dei diversi sodali, che rappresenta il livello sufficiente per la formulazione dell'ipotesi associativa in materia di stupefacenti. La motivazione della Corte d'appello al proposito è del tutto congrua poiché incentrata sulla dimostrazione della esistenza di una struttura, 28 89 adeguata alla realizzazione di uno scopo che si proietta oltre la consumazione dei singoli reati-fine. 12. Il motivo di ricorso sul riconosciuto ruolo di promotore del D'AM non è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha individuato gli elementi che delineano il ruolo del promotore dell'associazione non solo in chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, assuma funzioni decisionali (Sez. 6, n. 45168 del 29/10/2015, 11/11/2015, Cidoni, Rv. 265524). E, avuto riguardo a tali qualificanti tratti, la Corte di merito ha ritenuto di ravvisare nella condotta del D'AM il ruolo di promotore poiché il ricorrente non solo era deputato a tenere i contatti con la Colombia, attraverso il OZ, da lui conosciuto in carcere, ma era anche la persona che aveva individuato i correi da inviare nel Paese estero, coinvolgendo così il CO e il TR;
che conosceva l'importo effettivo del denaro inviato in Colombia e che gestiva le operazioni di trasferimento (v. pag. 20 sentenza impugnata). La significativa concludenza di tali elementi, non è smentita dal ruolo che nell'impresa ha avuto il DA, poiché non vi è incompatibilità logica a chè più soggetti rivestano il ruolo di promotore dell'iniziativa illecita e della costituzione del gruppo criminale, quando ne sia provato il paritetico e sinergico apporto né è elisa dalla diffidenza reciproca tra gli associati, che le intercettazioni in atti documentano insorta nel prosieguo dei rapporti, né dalle iniziative personali ed autonome di ulteriori importazioni di cocaina, sperimentate dai correi inviati in sudamerica, trattandosi di occasionali evoluzioni del rapporto associativo che non hanno inciso sul primario ruolo di organizzazione delle risorse umane e finanziarie del gruppo svolto dal ricorrente. 13. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso con il quale di censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata sussunzione del fatto oggetto di contestazione al capo b) della rubrica nella fattispecie tentata. Il reato di importazione di sostanze stupefacenti è, infatti, reato istantaneo che si perfeziona con l'ingresso dello stupefacente nel territorio italiano, nel caso avvenuto con il materiale arrivo della cocaina nell'aeroporto di Fiumicino e che prescinde dall'acquisto della droga in Sudamerica e dal momento della traditio dello stupefacente agli acquirenti italiani. Il problema del diverso momento consumativo, sviluppato nel ricorso, si pone rispetto ad altre fattispecie concrete ma ad altro fine, e, cioè, quello di ritenere consumato il reato anche nel caso nel 29 Er quale l'azione si interrompa con il sequestro all'estero. Da qui consegue l'affermazione che integra la fattispecie consumata del delitto di importazione di sostanze stupefacenti, e non quella tentata, anche la condotta di importatori italiani che, avendo stipulato negozi di compravendita idonei a trasferire in loro favore la proprietà della droga, abbiano acquisito la disponibilità della stessa tramite la consegna ai corrieri da loro incaricati, anche se questi ultimi siano stati fermati prima di attuare il materiale trasferimento nel territorio nazionale (Sez. 6, n. 37478 del 16/04/2014, Pedata, Rv. 260276). 14. Le argomentazioni poste a fondamento del quinto motivo di ricorso, precipitato della ricostruzione difensiva in ordine al reato associativo, sono manifestamente infondate. I giudici del merito, con motivazione del tutto logica e coerente (cfr. pag. 18 della sentenza impugnata), hanno escluso che la condotta associativa possieda i requisiti di minore offensività sia avuto riguardo al dato ponderale della sostanza stupefacente oggetto di importazione, in relazione al reato sub capo b), che alle modalità complessive del fatto che, come si è detto, ha comportato plurimi viaggi all'estero. Le conclusioni della sentenza impugnata sono, pertanto in linea con l'orientamento di questa Corte secondo il quale la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Biondi e altri, Rv. 267267). Il dato ponderale;
la qualità dello stupefacente e le astute modalità della condotta (che ha comportato la sottoposizione dello stupefacente ad un procedimento di liquefazione;
la sua collocazione in boccali termosaldati per evadere i controlli alla frontiera), contrastano in radice con la sussumibilità del fatto nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. 15. E' indeducibile il motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata massima estensione della diminuzione di pena per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La censura investe un profilo della regiudicanda che non può essere devoluto al giudice di legittimità se non per manifesta illogicità delle argomentazioni poste a fondamento dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito che, nel caso, è stato congruamente motivato con riguardo alla gravità dei fatti ed al complessivo giudizio sulla personalità del D'AM poiché se è vero che l'epoca risalente dei 30 да suoi precedenti e la parziale ammissione degli addebiti sono stati apprezzati ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della mancata applicazione della recidiva, è anche vero che il negativo complessivo giudizio di disvalore della personalità di tali risalenti trascorsi non può essere del tutto obliterato, anche ai fini rieducativi della pena, poiché la commissione del nuovo reato attesta il sostanziale fallimento delle finalità rieducative della pena eseguita con le precedenti condanne. 16. Generico, per difetto di specificità, e manifestamente infondato è il motivo di ricorso che investe la mancata applicazione della continuazione fra reati rispetto ai fatti oggetto della sentenza della Corte di appello di Bologna del 26 febbraio 2009, motivo di ricorso attraverso il quale si sollecita a ben vedere alla Corte di legittimità una rivalutazione degli elementi fattuali alla stregua dei quali la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei requisiti per l'applicazione della continuazione di cui all'art. 81, comma 2 cod. pen.. La sentenza impugnata ha fatto, in vero, corretta applicazione del criterio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (da qui la manifesta infondatezza anche del denunciato vizio di violazione di legge) secondo il quale la continuazione fra reati è apprezzabile sulla base di una pluralità di indici sintomatici della identità del disegno criminoso idonea ad affasciare, in un unico momento volitivo, la commissione di più fatti reato. Tra questi assumono rilievo gli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156). La Corte di merito, pur avendo valorizzato la contiguità temporale dei fatti oggetto della sentenza irrevocabile (i reati di furto e rapina erano stati commessi in Sassuolo nel marzo 2007), ha ritenuto che tale elemento non fosse idoneo a rappresentare la unicità del momento volitivo tra il reato associativo e reati predatori. Conclusione per nulla illogica poiché la tipologia dei reati - in buona sostanza, quanto al reato già giudicato, si trattava di una rapina ai danni di un autotrasportatore era compatibile con la deliberazione occasionale ed estemporanea della loro commissione essendo, peraltro, rimasta indimostrata la tesi del ricorrente, secondo la quale i proventi dei reati erano destinati a finanziare gli acquisti di stupefacenti all'estero tesi avallata, nella ricostruzione difensiva, dalla presenza fra i coimputati dei reati di furto e rapina, del CI e del BU. Non è stato, invero, acquisito alcun significativo elemento dimostrativo della preventiva programmazione dei reati contro il patrimonio quale fonte di finanziamento né dell'acquisto della cocaina liquida né dei 31 successivi invii di denaro in Colombia, a fronte delle dichiarazioni del DA che aveva indicato la provenienza delle somme investite nella lecita attività imprenditoriale e, dunque, alcun elemento idoneo a comprovare che le singole violazioni, oggetto della sentenza irrevocabile, costituissero parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine richiedendosi, in proposito, la progettazione ab origine di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, Bagnara, Rv. 203690). 17. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna di IR OZ NE e NN D'AM al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 settembre 2017 Il Consigliere relatore Il Presidente Emilia Anna Giordana Giovanni Conti gunk DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 31 OTT 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 32 2 3