Sentenza 10 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato (nelle sue tre componenti della condotta, dell'evento e del nesso di causalità) realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, essendo indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo sia dal quello oggettivo, con la conseguenza che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti impedisce che possa considerarsi esistente la condizione della identità del fatto e che possa, quindi, ipotizzarsi un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso la identità del fatto tra i reati di bancarotta fraudolenta rispetto ad una S.R.L. e di falsificazione dei bilanci al fine di ottenere l'ammissione al concordato preventivo rispetto ad altra S.R.L., atteso che le società, benché la seconda fosse titolare del 100% delle quote della prima, conservano distinta ed autonoma soggettività giuridica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 12969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12969 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 10/01/2001
1. Dott. PIERO MOCALI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PAOL BARDOVAGNI - Consigliere - N. 79
3. Dott. GIOVANNI SILVESTRI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - N. 024684/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da
1) GIP TR FIRENZE - CONFLITTO, nel procedimento a carico di AM LE N. IL 07/01/1949
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vittorio Martuscello il quale ha chiesto dichiarare l'inammissibilità.
Sentito il difensore dell'imputato GI, avv. R. Olivo;
OSSERVA
1 - A seguito di denuncia di conflitto presentata da GI HE e dal suo difensore di fiducia, il GIP del Tribunale di Firenze, con ordinanza del 16.5.2000, disponeva che gli atti fossero trasmessi a questa Corte per la risoluzione del conflitto di competenza. Nella predetta denuncia veniva dedotto che il GI era imputato in due distinti procedimenti penali, aventi ad oggetto il medesimo fatto: il primo era pendente dinanzi al Tribunale di Firenze per l'imputazione di bancarotta in relazione al fallimento della s.r.l. HI e per la falsa valutazione di alcuni complessi immobiliari appartenenti a detta società e per la conseguente falsificazione della voce "rimanenze" del bilancio societario;
il secondo pendeva dinanzi al Tribunale di Roma ed aveva ad oggetto la falsificazione della voce "partecipazioni" del bilancio della s.r.l. Tecnoconsult, dipendente dalla falsificazione della voce "rimanenze" della s.r.l. HI, delle cui partecipazioni era titolare al 100% la Tecnoconsult. Il denunciante aggiungeva che, nonostante che i processi riguardassero il medesimo fatto, entrambi i tribunali avevano respinto l'eccezione di incompetenza, affermando di avere cognizione del processo pendente dinanzi ai due diversi giudici.
2. - La situazione processuale dedotta nella denuncia presentata dal GI, a norma dell'art. 30, comma 2^ c.p.p., non è riconducibile nella categoria dei conflitti di competenza tipizzata dall'art. 28 c.p.p., onde il denunciato conflitto deve n'tenersi insussistente.
A norma del primo comma dell'art. 28 c.p.p., un conflitto positivo o negativo di competenza è configurabile quando uno o più giudici "contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona".
Nella costante giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che l'espressione "medesimo fatto" è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti, costituite dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto sia dal punto di vista soggettivo sia da quello oggettivo (Cass., Sez. I, 17 gennaio 1994, Allegrino;
Cass., Sez. I, 28 aprile 1992, Virgilio, Cass., Sez. I, 11 ottobre 1991, De Luca): con la conseguenza che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti impedisce che possa considerarsi esistente la condizione della identità del fatto e che possa, quindi, ipotizzarsi un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 c.p.p. (Cass., Sez. I, 3 marzo 1997, Amicucci ed altro;
Cass., Sez. I, 21 ottobre 1992, Marinoni). L'applicazione dei principi testè esposti porta inequivocamente a riconoscere che nel caso in esame le situazioni processuali non sono contraddistinte dalla identità del fatto che forma oggetto delle imputazioni contestate al GI nei due procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale di Firenze e dinanzi al Tribunale di Roma. Invero, basta un esame, sia pure sommario, dei capi di imputazione per cogliere la sostanziale differenza dei fatti-reato attribuiti al GI nei procedimenti a suo carico. In quello pendente dinanzi al giudice fiorentino l'imputato è chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 216 n. 1 e 223, comma 2, n. 1 del r.d. 16.3.1942, n.267, in relazione al fallimento della s.r.l. HI, dichiarato dal
Tribunale di Firenze il 3.10.1997, e in dipendenza della falsificazione del bilancio di esercizio della stessa società, realizzata mediante l'esposizione di costi relativi ad operazioni inesistenti e, nella voce "rimanenze finali", di un attivo patrimoniale largamente difforme dal valore effettivo degli immobili di proprietà sociale. Invece, nel procedimento pendente dinanzi al GUP del Tribunale di Roma il GI è imputato del delitto di cui all'art. 236 del r.d. n. 267 del 1942 per avere ottenuto dal Tribunale di Roma che la s.r.l. Tecnoconsult fosse ammessa alla procedura di concordato preventivo sulla base di bilanci falsi e di due relazioni di stima riportanti dati falsi, con successiva dichiarazione di fallimento della predetta società pronunciata dallo stesso Tribunale di Roma il 10.2.1995. È manifesta la diversità dei fatti dedotti nei due procedimenti ed è, quindi, palese che nel caso in esame non è pertinente il richiamo alla nozione di "medesimo fatto" di cui all'art. 28 c.p.p., per la semplice e insuperabile ragione che i bilanci delle due società rappresentano dal punto di vista materiale e giuridico documenti contabili del tutto differenti e con funzione distinta:
ditalché le falsificazioni dell'uno e dell'altro danno vita a fattispecie delittuose autonome e concorrenti, completamente diversificate sotto il profilo obiettivo e psicologico, oltreché sotto quello dell'oggettività giuridica. È da aggiungere che le due imputazioni trovano una ulteriore causa di differenziazione nel fatto che nell'una un elemento costitutivo della fattispecie è dato dalla dichiarazione di fallimento della s.r.l. HI intervenuta il 3.10.1997 e nell'altra la fattispecie è integrata dall'ammissione in data 12.1.1995 alla procedura di concordato preventivo della s.r.l. Tecnoconsult, dichiarata fallita il successivo 10.2.1995. A fronte di tali precise circostanze, che depongono univocamente nell'escludere che nei due processi si proceda per il medesimo fatto, risultano del tutto irrilevanti le deduzioni contenute nella denuncia di conflitto secondo cui la pretesa falsa esposizione nella voce "partecipazioni" del bilancio della s.r.l. Tecnoconsult, titolare al 100% delle quote della s.r.l. HI, costituisce un riflesso automatico dell'asserita falsificazione della voce "rimanenze" del bilancio di quest'ultima società. In proposito mette conto richiamare le posizioni della giurisprudenza di questa Corte, che sono consolidate nell'escludere che il gruppo di società possa configurarsi come un unico soggetto giuridico o un autonomo centro di imputazione rispetto alle società che ne fanno parte, le quali conservano, invece, una distinta e autonoma soggettività giuridica, non elisa o attenuata dal collegamento economico unitario sottostante (cfr. Cass. civ., 29 novembre 1996, n. 10688; Cass. civ., 12 marzo 1996, n. 2008, Cass. civ., 3 giugno 1995, n. 6285). Ne segue che, nonostante il controllo totalitario della s.r.l. HI da parte della s.r.l. Tecnoconsult, le due società restano titolari di distinta soggettività giuridica e distinti rimangono i rispettivi bilanci, con la conseguenza ulteriore che la falsa esposizione di poste attive e passive in ciascuno di essi dà origine a fattispecie delittuose diverse.
3. - Escluso che i due procedimenti abbiano ad oggetto i medesimi fatti, deve rilevarsi che la situazione processuale dedotta con la denuncia di conflitto non è neppure idonea a determinare spostamenti di competenza in ragione della connessione ipotizzabile a norma dell'art. 12 c.p.p. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che la modificazione di competenza per effetto della vis attractiva esercitata da un procedimento su altri procedimenti connessi postula, oltre all'esistenza di una delle relazioni prefigurate dall'art. 12 c.p.p., la totale identità delle persone che in essi figurano imputate, per la ragione che, quando manchi tale piena coincidenza soggettiva, l'interesse di alcuni imputati alla trattazione unitaria dei processi, non può pregiudicare l'interesse degli altri imputati a non essere sottratti al giudice naturale, individuato in base alle regole che disciplinano la competenza in via ordinaria (Cass., Sez. III, 26 novembre 1999, Bonassisa;
Cass., Sez. I, 12 novembre 1999, Zagaria;
Cass., Sez. I, 2 dicembre 1998, Archinà). In applicazione di tale linea interpretativa, che il Collegio intende ribadire, nel caso di specie non può operare il criterio della competenza per connessione, in quanto il GI è coimputato nel processo pendente dinanzi al Tribunale di Firenze con persone diverse da quelle con le quali concorre nei reati che formano oggetto del processo in corso dinanzi al Tribunale di Roma. Ditalché, tenuto conto che sono rimaste indimostrate le deduzioni fatte dalla difesa nell'udienza camerale relativamente alla circostanza che il GI è attualmente il solo soggetto imputato dinanzi al Tribunale di Roma, la connessione prospettabile nei confronti dello stesso GI non può avere l'effetto di attrarre i due procedimenti dinanzi ad un unico giudice in deroga, rispetto ai coimputati, alle norme che identificano il giudice naturale.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara insussistente il conflitto.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001