Sentenza 18 dicembre 2007
Massime • 3
Integra il delitto di peculato, e non quello di truffa aggravata, la condotta del curatore fallimentare che si appropria del denaro di cui abbia avuto la preventiva disponibilità in forza del provvedimento giudiziario di autorizzazione al pagamento dei creditori, dovendosi ritenere irrilevante a tal fine la successiva, parziale, falsificazione degli importi delle somme oggetto delle originarie autorizzazioni al prelievo da parte del giudice. (Fattispecie in cui il curatore accedeva ai conti correnti intestati alle procedure fallimentari, sulla base di autorizzazioni al prelievo emesse dal giudice delegato, ma successivamente alterate nella indicazione degli importi delle somme di denaro, che venivano in parte erogate agli aventi diritto, e nella parte residua, frutto dell'opera di falsificazione, utilizzate in favore di altri destinatari).
L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni, del denaro e di altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro
Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere. (Fattispecie relativa all'effettuazione di versamenti di somme di denaro di illecita provenienza in favore di varie società controllate dagli imputati, attraverso il temporaneo utilizzo di una serie di "conti di sponda" su cui affluivano in modo da non conservare traccia delle operazioni, mancando gli elementi identificativi sia della provenienza delle somme confluite nelle società, sia della destinazione di quelle dalle stesse defluite).
Commentari • 2
- 1. Riciclaggio: il profitto è il valore delle somme oggetto di operazioni ostacolanti l'identificazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
La massima In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, poiché, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (Fattispecie in tema di confisca per equivalente disposta per il riciclaggio di somme provenienti dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso da altro soggetto - Cassazione penale , sez. II , 07/12/2021 , n. 7503). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre …
Leggi di più… - 2. Versare denaro nero in banca è riciclaggio (Cas. pen.. 19746/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Svolgimento del processo Con sentenza del 29.10.2009, il Gup presso il Tribunale di Forlì dichiarò, a seguito di rito abbreviato, B.L. responsabile del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. per aver compiuto operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza e trasferito (e subito dopo prelevato) somme di danaro (pari a L. 1.303.404.000) provenienti dal delitto di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di occultamento e distruzione di documenti contabili ex artt. 4, 5, e 10 D.Lvo n.74/2000 e di appropriazione indebita aggravata, su conti riferibili a lui e ai figli, provenienti da una società inesistente che fungeva da società cartiera, poiché priva …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/12/2007, n. 16980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16980 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 18/12/2007
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI MA - Consigliere - N. 1577
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 47747/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI LA, nata a [...] il [...];
2) BO AN AL, nato a [...] il [...];
3) BO RI, nato a [...] il [...];
contro la sentenza del 2 novembre 2005 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
sentiti l'avvocato dello Stato Tamiozzo Raffaele, per il Ministero della Giustizia, nonché l'avvocato Spigarelli Valerio per le altre parti civili, in sostituzione dell'avvocato Sputo Salvatore, difensore dei Fallimenti Ceta s.rl. e Finlocat Holding s.p.a., dell'avvocato Shammah Claudia, difensore del Concordato preventivo della Redi Electric s.p.a., e dell'avvocato Paliero Carlo Enrico, difensore di Radio Milano International s.p.a., General Broadcasting G.B.R. Radio s.p.a., One o One Radio Service s.r.l. ed Eliship s.r.l., che hanno concluso chiedendo la conferma delle statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata;
sentiti gli avvocati Dolce Raffaele, per OR RI, e Tizzani Gianluigi, per NI LA e OR AN, in sostituzione degli avvocati Ligotti TA e TE MA, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi riscorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del 19 novembre 2004 con cui il G.u.p. del Tribunale in sede aveva condannato LA NI alla pena di otto anni di reclusione per i reati di peculato continuato, appropriazione indebita aggravata e falso (capi A, B e C), nonché i RA AN e RI BO alla pena di otto anni di reclusione e della multa di Euro 10.000,00, per il reato, commesso in concorso tra loro, di riciclaggio (capo D), oltre alle pene accessorie e alla condanna in solido, per tutti gli imputati, al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, a favore delle quali veniva disposto anche il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.
2. Dalla sentenza di merito si apprende che a seguito della denuncia di IL GG, titolare di uno studio commercialista di cui LA NI era socia, emergeva che nei conti correnti intestati ad alcune procedure fallimentari, di cui la stessa NI era curatore, erano state prelevate ingenti somme di denaro sulla base di autorizzazioni al pagamento formalmente emesse dal giudice delegato al fallimento, ma alterate nell'importo delle somme e dei beneficiari.
Dopo pochi giorni dall'avvio delle indagini la NI si presentava spontaneamente a rendere l'interrogatorio al pubblico ministero, confessando di essersi appropriata, nel corso di dieci anni, di circa Euro trentacinque milioni, prelevati dalle procedure fallimentari di cui era curatore, attraverso la falsificazione dei mandati di pagamento emessi dal giudice delegato.
Nello stesso interrogatorio l'imputata ammetteva che il denaro prelevato era stato destinato ai RA AN e OR RI, titolari della società Radio Milano International s.p.a., che all'epoca controllavano anche altre società, tra cui One o One Radio Service s.r.l. e General Broadcasting Radio G.B.R. s.p.a.. Veniva interrogato anche AN BO che confermava a grandi linee le dichiarazioni rese dalla NI, sia con riferimento ad una loro relazione sentimentale, che in rapporto all'entità delle somme convogliate verso la sua società, negando però di essere stato a conoscenza della provenienza delittuosa delle somme. I giudici di merito hanno poi ricostruito le modalità operative poste in essere dalla NI.
È risultato che questa agiva mediante la falsificazione delle autorizzazioni al prelevamento, con cui il giudice delegato al fallimento autorizzava i vari pagamenti della procedura, compresi quelli dei creditori che dovevano essere soddisfatti in prededuzione, cioè prima della ripartizione dell'attivo fra gli altri creditori concorsuali;
la NI presentava alla banca, presso cui era stato acceso il conto corrente della procedura fallimentare, l'autorizzazione al prelevamento, regolarmente firmata dal giudice, ma in cui era stato omesso di riportare l'importo della somma in lettere, per cui l'imputata poteva modificare l'indicazione della somma riportata in cifre e poi inserire l'importo, così modificato, anche in lettere;
in questo modo, la somma originariamente autorizzata dal giudice veniva erogata all'avente diritto, mentre la somma residua, frutto della manipolazione del provvedimento, veniva utilizzata a favore dei RA OR e di altri destinatali, il cui nominativo era stato indebitamente aggiunto dalla NI nella stessa autorizzazione al prelievo.
L'importo complessivo di tali appropriazioni veniva calcolato in Euro 21.814.460,47, pari ad oltre L. 42 miliardi (L. 42.238.685.374), relativi alle sole procedure fallimentari prese in considerazione in questo processo. Di queste somme, secondo le sentenze impugnate, almeno la metà sarebbero confluite nelle società dei RA BO, mentre il residuo sarebbe servito alla CI per tappare gli ammanchi delle varie procedure, in maniera che alle scadenze dei pagamenti non emergessero le indebite appropriazioni. Sulla base di questi fatti, in parte ammessi dagli stessi imputati, la CI è stata ritenuta responsabile dei reati di peculato (art. 314 c.p.) falsità materiale in atto pubblico (art. 476 c.p.) e del reato di appropriazione indebita aggravata, in relazione ad un unico episodio in cui l'appropriazione si è realizzata nel corso di una procedura di concordato preventivo della società Redi Elettric s.p.a., in cui l'imputata era stata nominata commissario liquidatore e, quindi, non aveva la qualità di pubblico ufficiale, che invece le era stata riconosciuta in relazione alla sua attività di curatore fallimentare.
Per gli altri due imputati è stata affermata la loro responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 bis c.p., ritenendo che abbiano posto in essere operazioni dirette ad occultare la provenienza illecita del denaro stornato dalla CI.
3. La NI, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo i motivi di seguito indicati.
3.1. Nel primo motivo si contesta l'applicazione del reato di peculato ai fatti attribuiti all'imputata. In particolare, dopo aver premesso che per la "gestione" delle somme era sempre necessaria l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, senza la quale non si sarebbe realizzata alcuna distrazione delle somme depositate sui conti correnti bancari relativi alle varie procedure fallimentari, come tali distinte dal patrimonio dell'agente, si assume la mancanza dell'elemento dell'appartenenza e della disponibilità del denaro che caratterizza il peculato, in quanto l'imputata per poter disporre delle somme ha dovuto porre in essere une serie di artifici, che dimostrerebbero che di tali somme non aveva la piena disponibilità giuridica richiesta dall'art. 314 c.p., disponibilità che aveva solo il giudice delegato. Pertanto, la condotta della NI non integrerebbe il reato di peculato, in cui l'agente fa proprio il denaro della pubblica amministrazione di cui abbia il possesso per ragioni del suo ufficio o servizio, ma il meno grave reato di truffa, che si ha nell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale, non avendo il possesso del denaro, se ne procuri la disponibilità fraudolentemente, attraverso artifici e raggiri, che nel caso in esame sono consistiti nella falsificazione delle autorizzazioni al prelevamento delle somme nei conti correnti. Tale ricostruzione interpretativa sarebbe avvalorata dal fatto che nella stessa imputazione il reato di falso risulta contestato con l'aggravante del nesso teleologia) con la condotta di distrazione. Per le stesse ragioni si sostiene che non possa ritenersi integrato neppure il reato di appropriazione indebita aggravato, che presuppone il possesso della cosa da parte dell'agente e che consiste nella materiale apprensione indebita del bene.
3.2. Con un secondo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, 133 e 69 c.p. in relazione al trattamento sanzionatorio riservato all'imputata e per difetto di motivazione, in quanto non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive svolte al riguardo nell'atto di appello.
4. Nel ricorso presentato nell'interesse di AN OR sono stati dedotti i seguenti motivi.
4.1. Si ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale per violazione degli artt. 11 e 12 c.p.p. - eccezione già respinta dal giudice dell'udienza preliminare - in relazione alla quale si assume che la sentenza non avrebbe offerto alcuna motivazione.
4.2. Con altro motivo si deduce vizio di motivazione e si contesta la qualificazione giuridica dei fatti contestati, ritenendo che non avrebbe dovuto trovare applicazione la fattispecie di cui all'art.648 bis c.p., difettando del tutto ogni ipotesi di "occultamento" del denaro. In particolare, si assume l'illogicità della motivazione per avere confuso le attività gestionali societarie con i comportamenti relativi alla ricezione del provento dei reati presupposti. Sul piano oggettivo, si rileva che è illogica l'affermazione con cui i giudici sostengono che la registrazione delle somme in entrata quale "finanziamento soci e successivo rimborso" abbia determinato la "perdita" delle tracce dell'origine del denaro, in quanto i RA BO erano gli unici soci e gestori della società e gli unici beneficiari degli assegni versati dalla coimputata, per cui il figurare nelle scritture contabili sociali quali finanziatori non avrebbe costituito ostacolo ad alcuna identificazione.
4.3. Inoltre, si censura la decisione impugnata per avere escluso la sussistenza di un accordo di intenti tra i RA BO e la NI.
4.4. Con altri motivi si censura il trattamento sanzionatorio, si ribadisce la richiesta di estromissione delle parti civili e, infine, viene eccepita la nullità della sentenza-ordinanza in ordine alle decisioni sull'incidente di esecuzione.
5. Con un unico motivo RI BO deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p., in quanto le sentenze non avrebbero offerto alcuna dimostrazione circa le attività dirette ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro versato dalla NI.
Si rileva che la condotta contestata fa riferimento ad una condotta propria di ogni ricettatore, consistente nel cedere dietro compenso o anche gratuitamente la cosa ricettata ovvero, trattandosi di titoli rappresentativi di denaro, darli in pagamento ai propri creditori o farne elargizioni personali: si tratterebbe, quindi, di attività susseguenti a quelle di ricettazione e costituenti un post factum non punibile.
Sotto altro profilo, il ricorrente evidenzia una oggettiva impossibilità di ostacolare l'individuazione della provenienza del denaro, dal momento che le stesse sentenze di merito hanno messo in rilievo le gravissime irregolarità nella tenuta dei libri sociali, per cui la assoluta carenza di ogni minimo accorgimento contabile avrebbe precluso ogni tentativo di nascondere il percorso del denaro. In sostanza, il reato di riciclaggio presuppone che il trasferimento del denaro avvenga secondo modalità tali da ostacolare effettivamente e realisticamente la identificazione della provenienza delittuosa, non essendo sufficiente l'intenzione dell'agente, soprattutto quando le condotte non siano idonee allo scopo indicato dalla norma incriminatrice. In conclusione, si assume che avrebbe errato la Corte d'appello a ritenere la sussistenza del reato di riciclaggio, potendo semmai la condotta del ricorrente essere inquadrata nell'ambito del meno grave reato di ricettazione.
6. In data 28 novembre 2007 è stata depositata una memoria nell'interesse della Gogini, in cui si ribadisce il contenuto del ricorso, rappresentando che altra sezione della Corte d'appello di Milano, in relazione ad altro processo in cui alla stessa imputata era stato contestato il reato di peculato per vicende analoghe, ha invece ritenuto la sussistenza di un'ipotesi di truffa aggravata, escludendo che nella specie il curatore del fallimento abbia avuto il possesso o la disponibilità del denaro sui conti correnti intestati alle procedure fallimentari, in conseguenza delle specifiche competenze svolte.
7. Anche AN e RI OR, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno depositato distinte memorie.
Entrambi hanno sostanzialmente completato i motivi presentati nel ricorso: il primo ha sviluppato l'ipotesi del concorso nei reati (di truffa o di peculato) realizzati dalla NI, escludendo così la sussistenza del riciclaggio e ritenendo, al limite, configurabili i reati di ricettazione ovvero di incauto acquisto;
il secondo ha insistito nell'escludere la configurabilità del peculato a favore della fattispecie di truffa.
Infine, nelle due memorie è stato presentato un nuovo motivo, lamentando la mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 648 bis c.p., comma 3, in relazione al reato presupposto di appropriazione indebita contestato alla NI, cui avrebbe dovuto seguire una riduzione della pena.
8. Infine, ha presentato una memoria anche l'avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero della giustizia costituito parte civile, con cui si chiede la conferma delle statuizioni civili. MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Il ricorso presentato nell'interesse di LA NI è infondato.
9.1. Si ritiene corretta la qualificazione della condotta dell'imputata come peculato, sebbene alcuni passaggi motivazionali della sentenza d'appello necessitano di alcune precisazioni. I fatti non sono oggetto di contestazione. La ricorrente si è limitata a dedurre l'erronea applicazione degli artt. 314 e 646 c.p., assumendo che si sarebbe dovuto ritenere la sussistenza del reato di truffa aggravata (art. 640 c.p., art. 61 c.p., n. 9). Gli argomenti messi in campo dalla difesa non paiono convincenti. Il punto centrale della tesi difensiva, supportata anche da una sentenza della Corte d'appello di Milano avente ad oggetto un diverso procedimento riguardante la stessa imputata per analoghi fatti, è che la NI non avesse il possesso o la disponibilità del denaro per ragioni della sua attività di curatore fallimentare, disponibilità che aveva solo il giudice delegato;
l'imputata sarebbe riuscita ad entrare in possesso del denaro attraverso le falsificazioni poste in essere sulle autorizzazioni al pagamento dei creditori: da qui l'ipotizzabilità della truffa. A sostegno di questa tesi si cita la giurisprudenza di legittimità che ha delineato le differenze tra i due reati, precisando che nel delitto di peculato il possesso del denaro è un antecedente della condotta appropriativa, mentre nella truffa la condotta fraudolenta, attuata mediante artifici, è finalizzata a consentire al soggetto agente di entrare in possesso del denaro stesso, per poi appropriarsene (tra le tante, Sez. 6, 4 giugno 1997, n. 6753, Finocchi;
Sez. 6, 21 ottobre 1994, Di Giovanni, rv 199925). Si tratta di un orientamento del tutto condivisibile, che traccia con precisione la linea di demarcazione tra le due figure delittuose, ma che è stato erroneamente invocato per sostenere che nella fattispecie concreta sia ipotizzabile il reato di truffa aggravata. Al contrario, proprio in base ai criteri differenziali indicati da tale indirizzo giurisprudenziale si perviene alla configurabilità nella specie del delitto di peculato.
Dalle sentenze di merito risulta che la NI si sia appropriata delle somme di denaro di cui aveva la disponibilità nella qualità di curatore fallimentare: infatti, l'imputata accedeva ai conti correnti del fallimento in forza dell'autorizzazione rilasciatale dal giudice delegato;
nella qualità di curatore riceveva il denaro dalla banca;
sempre in tale qualità distribuiva le somme ai vari creditori, trattenendo per sè gli importi ulteriori, frutto della falsificazione. Ebbene in tale condotta la falsificazione non ha costituito l'artificio attraverso cui l'imputata ha avuto la disponibilità del denaro, che invece è stata acquisita per mezzo dell'autorizzazione che il giudice delegato le ha rilasciato in quanto curatore fallimentare;
l'appropriazione vi è stata nel momento in cui la NI aveva già la disponibilità delle somme versatele dalla banca, disponibilità che ha conseguito per mezzo dell'esibizione dell'autorizzazione del giudice delegato, rimanendo irrilevante a questi fini la parziale falsificazione di tale documentazione.
È evidente che si tratta di una condotta al limite tra le due fattispecie astratte, tuttavia deve escludersi che l'impossessamento del denaro sia diretta conseguenza dell'inganno, in quanto la falsa documentazione è servita soltanto a favorire il materiale trapasso delle somme in quantità maggiore a quella originariamente autorizzata, laddove la disponibilità del denaro è stata conseguita dall'imputata spendendo la sua qualità di curatore fallimentare ed esibendo l'autorizzazione al pagamento dei creditori. In sostanza, è vero che in quanto curatore fallimentare non aveva la disponibilità delle somme incassate nell'esercizio delle sue funzioni, tuttavia tale disponibilità (giuridica) veniva acquistata ogni qual volta riceva dal giudice delegato l'autorizzazione ad effettuare i pagamenti ai vari creditori. Di conseguenza, l'imputata, curatore fallimentare, quindi organo dell'ufficio fallimentare e pubblico ufficiale (Sez. 6, 3 novembre 1982, n. 792, Bellabarba), si è appropriata del denaro di cui ha avuto la disponibilità in forza del provvedimento giudiziario di autorizzazione al pagamento dei creditori, ponendo in essere il reato di peculato.
9.2. Le argomentazioni svolte valgono anche per il reato di appropriazione indebita contestato in relazione all'episodio dell'appropriazione delle somme di denaro nell'ambito della procedura di concordato preventivo della Redi Electric s.p.a. che, pertanto, correttamente è stato ritenuto sussistente.
9.3. Manifestamente infondato è l'altro motivo con cui la NI lamenta la severità del trattamento sanzionatorio e la mancata dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. I giudici d'appello hanno correttamente applicato le disposizioni penali in materia, dando conto che la scelta di valutare equivalenti le attenuanti generiche si giustifica con la gravità delle condotte reiterate nel tempo, con l'intensità del dolo e con la vastità dei danni economici procurati.
10. Infondati sono pure i ricorsi dei RA BO. 10.1. Deve rilevarsi l'infondatezza del motivo con cui BO AN ha riproposto l'eccezione di incompetenza territoriale ex artt. 11 e 12 c.p.p..
Sulla questione la sentenza impugnata aveva già offerto valide e coerenti risposte alle eccezioni di incompetenza per territorio avanzate dalla difesa. Nessuno dei magistrati componenti la sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha mai assunto la figura di indagato o di imputato nel procedimento a carico della NI e dei RA OR;
inoltre, deve escludersi che i magistrati che hanno svolto le funzioni di giudice delegato ai fallimenti possano essere considerati "persona offesa o danneggiata" dai reati contestati agli imputati, ne' risulta che qualcuno di loro abbia chiesto il risarcimento dei danni.
Del tutto inconferente è, inoltre, il motivo con cui il ricorrente ha lamentato la presenza, come Pubblico Ministero, dello stesso magistrato che aveva svolto all'epoca funzioni di giudice delegato:
si tratta di una circostanza irrilevante sia ai fini della competenza territoriale, che in relazione alla compatibilità del magistrato a svolgere le funzioni di pubblico ministero, non essendo prevista una causa di incompatibilità di questo genere. Peraltro questa Corte ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità in relazione ad una fattispecie analoga, relativa al caso di un g.u.p. che in precedenza aveva emesso, in qualità di giudice delegato ai fallimenti, un provvedimento di destituzione della carica di amministratore dell'imputato (Sez. 5, 5 gennaio 1999, n. 1, Calcagni).
10.2. Infondati sono anche i motivi con cui i due imputati, nei rispettivi ricorsi e nelle memorie, hanno dedotto, sotto diversi profili, l'erronea applicazione dell'art. 648 bis c.p.. I ricorrenti sostengono che le sentenze non avrebbero offerto dimostrazione alcuna circa attività poste in essere finalizzate ad occultare ovvero ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro loro versato dalla NI, caratteristica essenziale per configurare il reato di riciclaggio, ritenendo che nelle condotte contestate potrebbero, al limite, rinvenirsi gli estremi del delitto di ricettazione.
Invero, questo Collegio ritiene che ricorrano tutti gli elementi del reato di cui all'art. 648 bis c.p., con riferimento alla previsione che punisce le "operazioni" poste in essere "in modo da ostacolare" l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro ricevuto. La sentenza d'appello, richiamando la decisione di primo grado, ha individuato le condotte attraverso cui, per oltre dieci anni, gli imputati hanno ricevuto versamenti di ingenti somme di denaro da parte della NI a favore delle varie società da loro stessi controllate, evidenziando una serie di operazioni, non necessariamente complesse, attraverso cui ci si premuniva di non conservare traccia della provenienza del flusso finanziario proveniente dalla NI: il denaro veniva versato inizialmente sui conti di una società, generalmente la Radio Milano International, per poi essere dirottato sui conti di altre società facenti sempre capo agli imputati;
le ingenti entrate venivano contabilizzate in un conto denominato "finanziamento soci", mentre le uscite risultavano in un altro conto denominato "rimborso finanziamento soci" e in questo modo, proprio attraverso l'indebito riferimento ai soci, veniva frapposto un ostacolo per la individuazione della provenienza illecita del denaro;
talvolta le somme venivano depositate sul conto per poche ore, per poi essere prelevate senza che venisse indicato lo scopo del prelievo o il nominativo del socio che avrebbe dovuto essere rimborsato ovvero la voce di finanziamento che si estingueva con il rimborso. I giudici di primo grado hanno messo in evidenza come non potesse trattarsi di vero e proprio finanziamento soci dal momento che, come ha riferito lo stesso AN OR, le somme venivano "costantemente utilizzate per qualsiasi esigenza relativa alla gestione corrente" delle società, rendendosi necessario il loro immediato impiego non appena erano contabilizzate. Si è trattato, secondo i giudici di merito, di un'attività in cui il conto finanziamento soci, il conto di cassa ed i vari conti transitori utilizzati di volta in volta rivelano la loro natura di "conti di sponda" per altre operazioni non individuabili, con conseguente impossibilità di ricostruire il reale e completo movimento degli affari sulla base della documentazione, mancando gli elementi identificativi tanto della provenienza delle somme confluite nelle società, tanto della destinazione di quelle defluite dalle società. Sulla base di tale ricostruzione dei fatti deve ritenersi che correttamente sia stato ritenuto sussistente il reato di riciclaggio, una volta esclusa ogni ipotesi di concorso dei BO nel delitto di peculato contestato alla NI, in quanto soggetto attivo della fattispecie prevista dall'art. 648 bis c.p., può essere solo chi non abbia concorso nel reato presupposto: nelle sentenze non è emerso alcun elemento circa un possibile coinvolgimento in tal senso degli imputati e il tentativo di ipotizzare il concorso nel peculato si risolve in una inammissibile lettura alternativa delle prove acquisite e correttamente valutate dai giudici di merito in base ad una motivazione che, in quanto logica e coerente, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Nella specie la responsabilità degli imputati è stata affermata per avere posto in essere operazioni atte ad ostacolare l'identificazione del denaro di provenienza delittuosa. L'art. 648 bis c.p. precisa che le operazioni in questione devono riferirsi all'oggetto materiale della condotta, cioè denaro, beni ed altre utilità; la giurisprudenza è orientata a dare una definizione ampia del concetto di "operazione", riconoscendo che si tratta di una condotta a forma libera, limitata dal riferimento finalistico all'idoneità dell'ostacolare l'identificazione dei beni di provenienza delittuosa e dal fatto che deve trattarsi di operazioni diverse ("altre operazioni") da quelle prese in considerazione dalla prima parte della norma, cioè sostituzioni o trasferimenti di beni o di denaro. Ne consegue che il concetto di "operazione" non richiede necessariamente una connotazione giuridico-economica o finanziaria, essendo invece unicamente richiesto che la condotta debba risolversi in ogni caso in un ostacolo all'identificazione della provenienza. La giurisprudenza ha precisato che integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere più difficile l'accertamento della provenienza del denaro attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere (Sez. 2, 12 gennaio 2006, n. 2818, Caione). Sulla base di quanto precede, deve riconoscersi che la condotta dei RA OR rientri perfettamente nella fattispecie del reato di cui all'art. 648 bis c.p., come correttamente è stato ritenuto dai giudici di merito. Infatti, gli imputati hanno posto in essere una serie di operazioni che, attraverso l'utilizzo di una rete di società facenti capo a loro, erano finalizzate ad occultare la provenienza delittuosa delle somme di denaro ovvero a renderne più difficile l'identificazione della provenienza. Procedendo a contabilizzare gli importi ricevuti in modo da rendere impossibile la ricostruzione dei movimenti delle somme di denaro si proponevano di non far restare traccia attraverso le scritture contabili del flusso finanziario proveniente dalla NI. Per quanto semplice potesse essere il sistema di contabilità ingegnato, esso ha funzionato per la durata di oltre dieci anni consentendo l'afflusso di circa Euro 35 milioni prelevati dalle procedure fallimentari di cui la NI era curatore ed utilizzate per le diverse finalità delle società che facevano capo ai OR.
Prive di consistenza appaiono le argomentazioni con cui i ricorrenti hanno sostenuto la configurabilità del reato di ricettazione. Ciò che caratterizza il delitto di riciclaggio, e che lo differenzia dalla ricettazione, è proprio l'elemento aggiuntivo rappresentato dal compimento di attività dirette ad ostacolare l'identificazione dei beni di provenienza delittuosa, in quanto per il resto i due reati presentano la stessa condotta di ricezione di denaro o di altra utilità (Sez. 2, 9 maggio 2007, n. 32901, P.G. in proc. Batacchi). Pertanto, una volta che si è riconosciuto che le condotte poste in essere erano funzionali ad ostacolare l'individuazione del denaro ricevuto provento di reato, deve conseguentemente escludersi che ricorra la semplice ricettazione, che deve ritenersi assorbita nell'ipotesi speciale di cui all'art. 648 bis c.p. Per le stesse ragioni deve escludersi la configurabilità del reato di cui all'art.712 c.p. ipotizzata nella memoria depositata da BO AN.
Inconsistenti si rivelano anche i tentativi volti a dimostrare la carenza dell'elemento soggettivo. Per il reato di riciclaggio è, infatti, sufficiente il dolo generico (Sez. 4, 30 gennaio 2007, n. 6350, Cazzella): la norma non contiene alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro e la formula "in modo da ostacolare", contenuta nel testo della disposizione incriminatrice, non può essere interpretata come indicatrice di specifiche finalità, per cui l'elemento soggettivo deve ritenersi integrato dalla coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni, del denaro o di altre utilità.
Pertanto, del tutto correttamente i giudici d'appello hanno ritenuto sussistente il dolo, desumendo la consapevolezza circa la provenienza delittuosa del denaro dalle circostanze concrete dell'azione. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto provata la consapevolezza dell'illecita provenienza sulla base di una serie di circostanze di fatto, tra cui le ingenti somme transitate nelle casse delle società nel corso di dieci anni, il rapporto esistente con la NI, le modalità attraverso cui avvenivano i versamenti del danaro, la conoscenza della situazione economica delle società da parte di entrambi gli imputati, tutti elementi che sono stati reputati dimostrativi della conoscenza della provenienza delittuosa del denaro, con una motivazione che, in quanto logica e coerente, non può essere contestata in sede di legittimità.
10.3. Del tutto generico e aspecifico è il motivo con cui OR AN contesta la decisione della Corte d'appello che ha respinto, come aveva già fatto il giudice di primo grado, la richiesta di estromissione delle parti civili.
Il ricorrente non ha dedotto alcun motivo in relazione alla pretesa carenza di legittimazione delle società a costituirsi parte civile, facendo rinvio ad una ordinanza emessa in altro procedimento che non risulta ne' allegata ne' indicata nel ricorso, per cui in mancanza dell'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta il motivo deve ritenersi inammissibile (art. 581 c.p.p.). In ogni caso, i giudici d'appello hanno spiegato che la costituzione come parti civili delle società che all'epoca dei fatti facevano capo ai BO si giustifica per i danni subiti non solo in relazione al pregiudizio che è stato arrecato all'immagine complessiva delle società, ma anche con riferimento al diminuito valore di avviamento delle imprese che, per effetto dell'azione delittuosa realizzata, ha determinato una perdita di valore di mercato.
10.4. Inammissibili sono i motivi che si riferiscono a presunte irregolarità formali nella costituzione di parte civile e che criticano il ruolo svolto dal custode delle quote societarie. Si tratta di doglianze che sono state redatte facendo riferimento al contenuto degli atti d'appello senza che abbiano una loro consistenza autonoma, con conseguente impossibilità di ricavare da essi le ragioni di diritto poste a base delle richieste. Deve ribadirsi che l'atto di ricorso deve essere autosufficiente e cioè contenere la precisa prospettazione delle questioni da sottoporre a verifica, dovendo escludersi che l'onere della indicazione specifica dei motivi possa essere assolto per relationem con il rinvio alle doglianze formulate in altri atti difensivi (Sez. 6, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente;
Sez. 5, 1 luglio 1992, n. 1381, Lombardi). 10.5. Inammissibile è pure il motivo con cui si criticano le decisioni sull'incidente di esecuzione. Non risulta indicata con precisione neppure l'ordinanza cui si fa riferimento e le doglianze, enunciate in maniera generica, sono comprensibili solo attraverso la lettura del capo della sentenza che si è occupata della questione, già sollevata in appello. In ogni caso, al di là delle carenze nella formulazione dei motivi, si ritiene di condividere quanto sostenuto dalla Corte d'appello che ha precisato come l'ordinanza del G.i.p. andava impugnata davanti al Tribunale del riesame ai sensi dell'art. 322 bis c.p.p., in quanto l'art. 586 c.p.p. consente l'impugnazione differita delle ordinanze emesse nel corso del giudizio solo quando non è diversamente stabilito dalla legge. Nel resto gli altri motivi contenuti nell'ultimo paragrafo del ricorso di AN BO sono del tutto generici, al limite della comprensibilità.
10.6. Infondati sono i motivi con cui entrambi i RA OR lamentano l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il mancato esame dei motivi di gravame sul punto.
La Corte d'appello ha esaminato, seppure sinteticamente, le doglianze che gli imputati avevano dedotto nell'impugnazione, spiegando che il giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche si giustifica anche con i precedenti penali a carico di entrambi i RA e che l'entità della pena appare coerente con la gravità dei fatti, tenuto conto che vi sono state gravi condotte di riciclaggio reiterate nel tempo, che hanno cagionato gravi danni economici alle società, con conseguente arricchimento personale dei due imputati. Riguardo a RI OR la sentenza si preoccupa di chiarire che la sua non è da considerare una posizione defilata, con minori responsabilità, precisando che l'imputato gestiva le società in posizione assolutamente paritaria rispetto al fratello: infatti, è risultato che egli ha compiuto operazioni bancarie in nome e per conto delle società, ha riscosso gli assegni della NI - alcuni intestati a lui personalmente -, ha curato il versamento di tali assegni a favore della Eliship, per farne perdere le tracce. Pertanto, correttamente la sentenza non ha operato alcuna differenziazione nel trattamento sanzionatorio dei due imputati. Inoltre, i BO eccepiscono la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 69, 81, e 133 c.p. per la mancata riduzione della pena in relazione all'attenuante speciale prevista dall'art. 648 bis c.p., comma 3, che andava concessa per l'episodio di riciclaggio delle somme versate in seguito al reato di appropriazione indebita e di cui si doveva tenere conto nel calcolo della continuazione. Si tratta di un motivo che non risulta dedotto in appello, per cui se ne deve dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3. 11. All'infondatezza di tutti i motivi proposti dai ricorrenti consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna, in solido, degli imputati al pagamento delle spese processuali, nonché a rimborsare alle società costituite parte civile le spese sostenute in questo grado, che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A., per ciascuna di esse;
inoltre, la sola NI deve essere condannata anche a rimborsare le spese sostenute in questo grado dal Ministero della Giustizia, costituito parte civile e difeso dalla Avvocatura dello Stato, spese che si liquidano sempre in Euro 4.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì i ricorrenti, in solido, a rimborsare alle parti civili Radio Milano International s.p.a., General Broadcasting G.B.R. Radio s.p.a., Eliship s.r.l. , One o One Radio Service s.r.l., Concordato preventivo Redi Electric s.p.a., Fallimento Ceta s.r.l. e Finlocat Holding S.P.a. le spese sostenute in questo grado che si liquidano in complessivi Euro 4.000,00 per ciascuna delle parti civili, oltre I.V.A. e C.P.A..
Condanna ME NI a rimborsare le spese sostenute in questo grado dal Ministero della Giustizia, costituito parte civile e difeso dall'Avvocatura dello Stato, spese che si liquidano in Euro 4.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 18 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008