Sentenza 12 ottobre 2017
Massime • 2
Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo nei futuri rapporti con l'Amministrazione. A tal fine occorre provare la controprestazione da parte del politico e cioè individuare le concrete condotte successivamente poste in essere per favorire l'associazione mafiosa.
Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente che lo stesso assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio e aderisca consapevolmente al programma criminoso, accrescendo per ciò solo la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione. (In motivazione S.C. ha aggiunto, che qualora non sia stata acquisita la dimostrazione dell'inserimento formale del singolo all'interno della cosca, la prova della partecipazione può essere ricavata dal compimento di una o più attività signficative nell'interesse dell'associazione mafiosa).
Commentari • 6
- 1. Art. 416-ter - Scambio elettorale politico-mafioso (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 416-ter, nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla L. 62/2014 ha la finalità di proteggere i beni giuridici dell'ordine pubblico e della legalità democratica nelle competizioni elettorali, sanzionando le condotte di chi promette di procurare voti e di chi accetta tale promessa, laddove l'impegno preveda da un lato che l'acquisizione dei voti avvenga con le modalità descritte dal precedente art. 416-bis, cioè avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati, e, da altro lato, l'erogazione o la promessa di erogazione di denaro …
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L'art. 416-bis c.p. disciplina il reato di associazione di tipo mafioso, anche straniere, il quale fu introdotto solo nel 1992 per far fronte ad un fenomeno già ben noto, che è quello mafioso: ci si rese conto che l'art. 416 c.p. non fosse sufficiente a prevenire un fenomeno di così ampia portata e, pertanto, per contrastare il c.d. “metodo mafioso” fu pensata una disciplina a sé stante. Per completezza, si noti che costituisce ius receptum il principio secondo il quale il reato in parola può concorrere con il delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p.: di talché, ne consegue che è possibile la coesistenza di due diverse organizzazioni criminali, anche con una parziale …
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Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2017, n. 56088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 56088 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2017 |
Testo completo
56088-17 FEATURED ITALIAN REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/10/2017 SENTENZA2183 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: GIACOMO FUMU -Presidente - ANTONIO PRESTIPINO REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere - ALBERTO PAZZI N.17858/2017 SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN NC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 15/07/2015 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla omessa concessione della sospensione condizionale e per l'inammissibilita' nel resto dei ricorsi di VE FR e LA RO VA, per l'inammissibilita' dei ricorsi di IN NC, IN RO, IN EN, IA RO E AC EN. Uditi i difensori: l'avvocato COMI EN del foro di ROMA in difesa della parte civile 1 COMUNE DI GIOIOSA IONICA deposita conclusioni scritte con nota spese a cui si riporta associandosi alle conclusioni del P.G.. L'avvocato MINNITI EUGENIO BRUNO del foro di LOCRI in difesa di: IA RO il quale riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. L'avvocato LAVINIA FELISSO del foro di Roma, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. NOCERA ANTONIO del foro di LOCRI in difesa di: IN NC si riporta ai motivi del ricorso ed alla memoria depositata chiedendone l'accoglimento. L'avvocato ALVARO ANDREA del foro di PALMI in difesa di: VE FR si riporta ai motivi e alla memoria depositata chiedendone l'accoglimento. L'avvocato COPPI FR CARLO del foro di ROMA in difesa di: IA RO riportandosi ai motivi chiede l'annullamento della sentenza impugnata. L'avvocato CARMONA ANGELO del foro di ROMA in difesa di: AC EN si riporta ai motivi del ricorso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in subordine l'eliminazione della aggravante delle armi. L'avvocato MACRI' NC MARIO del foro di LOCRI in difesa di: AC EN, e in qualita' di sostituto per delega orale dell'avvocato SPEZIALE ANTONIO del foro di LOCRI in difesa di: IN NC e LA RO VA si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. L'avvocato ALBANESE COSIMO del foro di Locri difensore di fiducia di IN RO e IN EN si riporta ai motivi principali ed ai motivi aggiunti chiedendo l'annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 15 luglio 2015 la Corte d'Appello di Reggio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri del 24.7.2013, nei confronti di IN CO, IN RO, IN EN, VE FR, IA RO, AC EN e LARO OR riteneva: IN EN, IN RO, IA e AC, colpevoli del reato di cui al capo A (art. 416 bis commi 4 e 5 c.p.); VE FR del reato di cui al capo Z ( violazione dell'art. 326 c.p. aggravato ex art. 7 L. n. 203/91); LARO OR del reato di cui al capo E) (turbativa d'asta) commesso in concorso con il IA anch'esso ritenuto colpevole;
IN CO del reato di cui al capo T (violazione art. 73 co 1, 1 bis DPR 309/90). Per l'effetto i giudici di appello condannavano IN CO alla pena di anni 6 di reclusione ed € 26.000 di multa, IN RO e EN alla pena di anni 7 di reclusione ciascuno, AC EN alla pena di anni 9 di reclusione, IA RO alla pena complessiva di anni 10 di reclusione ed € 300,00 di multa, LARO OR alla pena di anno 1 di reclusione ed € 600,00 di multa ed VE FR alla pena di anno 1, mesi 6 di reclusione.
1.2 I giudici di appello, nella sentenza impugnata, hanno affermato l'esistenza di una associazione criminale di tipo 'ndranghetistico facente capo alla famiglia "M, 2 operante nel territorio di Marina di Gioiosa Jonica, richiamando la sentenza irrevocabile emessa in data 15 aprile 1998 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria che ha riconosciuto l'esistenza della citata cosca, a capo della quale si poneva il defunto ZZ EN cl. 1942. Dopo la morte dei ZZ, EN e GI, l'egemonia mafiosa nel territorio della cittadina ionica è stata esercitata dalla rivale famiglia degli QU, con la quale, già prima della morte dei capi storici del clan ZZ, si erano registrate tensioni e contrapposizioni. Secondo la sentenza impugnata la "famiglia" si è riorganizzata sotto l'egida di ZZ RO cl. 64, figlio di GI, coadiuvato dagli zii RN, CO OR e GU, annoverando nella sua nuova compagine esponenti delle istituzioni (IA RO, IN RO e AC EN) e del tessuto economico-produttivo del territorio (i fratelli IN, detti "nonci"), nonché un considerevole numero di affiliati ( circa 80) riuscendo così nuovamente ad affermare la propria supremazia a Marina di Gioiosa Jonica, concentrando il suo interesse verso il controllo degli appalti pubblici e dell'amministrazione comunale. La dimostrazione della centralità della figura di ZZ RO nell'opera di ricomposizione di una cosca criminale che mirava alla riconquista del potere nel territorio di Marina di Gioiosa Jonica, viene desunta nella sentenza impugnata da due elementi di fatto rilevanti per la vita dell'associazione medesima costituiti: dalla riunione segreta (c.d. a "circolo formato") voluta da ZZ RO e tenutasi il 10 novembre 2008 presso il fondo paterno in c.da S. Pietro a Torre Galea nel corso della quale si procedeva al battesimo di alcuni nuovi affiliati;
dalla definizione dell'organigramma della società, con la sua collocazione al vertice, per come emergente da una conversazione intercettata all'interno del negozio "Bufi" (conv. progr. 1360 del 19 febbraio 2009 all'interno del negozio "Bufi").
1.3 Inoltre, secondo i giudici di merito, di particolare rilievo era quanto emerso in ordine alla vicenda elettorale delle elezioni amministrative svoltesi nell'aprile del 2008 in Marina di Gioiosa Ionica in cui le due fazioni criminali contrapposte dei ZZ che alla fine hanno - prevalso e degli QU, per l'affermazione sul territorio, avevano ognuna presentato propri candidati. In detto contesto viene messo in evidenza come ZZ RO coadiuvato da altri membri della "famiglia", gli zii ZZ RN, ZZ GU, il cugino ZZ CA, il cognato SC OR, LI GI, LI VA ha gestito ogni fase delle elezioni: la scelta dei candidati, la formazione della lista, la conclusione degli accordi prodromici alla presentazione della lista, la campagna elettorale;
quindi, dopo la vittoria nelle elezioni, la formazione della squadra di governo e la scelta degli assessori. Ancora si evidenziava come lo stesso candidato sindaco della corrente ZZ, IA RO, una volta eletto, si è relazionato in maniera sistematica con ZZ RO e con il cognato SC OR, rivolgendosi al ZZ per dirimere ogni questione sorta prima e dopo le elezioni. Secondo i giudici di merito le condotte poste in essere dagli esponenti della cosca ZZ erano volte a condizionare e "sfruttare", attraverso la tipica metodologia mafiosa, una tornata elettorale amministrativa, allo scopo di condizionare il 3 governo amministrativo del Comune e orientarne l'attività in senso favorevole alla associazione criminale nel suo complesso. Inserendo nell'amministrazione locale soggetti che erano diretta espressione della famiglia, la cosca ZZ avrebbe potuto finalmente fronteggiare, da una posizione di forza, la cosca antagonista degli QU, sino a quel momento egemone sul territorio, come emergeva dalla conversazione intercettata il 3 maggio 2008 (progr. 4304). Ancora, la Corte territoriale, riteneva infondate le doglianze aventi ad oggetto la ritenuta sussistenza dell'aggravante della disponibilità delle armi da parte dell'associazione, ritenendo che le conversazioni intercettate attestavano in maniera persuasiva non solo il fatto che gli affiliati alla cosca potessero agevolmente procurarsi armi di tipologia differenziata, ma anche la verificata disponibilità di armi in capo a più di un associato e quindi nessun dubbio vi era circa la piena dimostrazione del ricorso dell'aggravante in parola e dell'estensione dei suoi effetti a tutti gli associati, trattandosi di aggravante oggettiva.
1.4 Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati. AC EN deduce, con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale in relazione agli elementi costitutivi del delitto di associazione mafiosa;
premesso che la condotta partecipativa richiede un ruolo dinamico e funzionale rispetto agli interessi dell'associazione i giudici di merito non avevano individuato alcun elemento da cui desumere l'inserimento del ricorrente nell'organico dell'associazione ovvero lo svolgimento di un ruolo operativo del medesimo nell'interesse del gruppo criminale di supposta appartenenza. Tale non poteva ritenersi, infatti, la sola candidatura all'interno di una lista risultata vincitrice alle elezioni non essendo emersi elementi da cui ritenere che detta candidatura fosse dipesa da un accordo con la cosca ovvero dalla promessa fatta al gruppo criminale di agevolare gli interessi dello stesso in seguito alla elezione. Dalle intercettazioni valorizzate risultava soltanto che ZZ RO, la cui posizione era stata nelle more annullata con rinvio dalla Corte di cassazione ( prima sezione con sentenza 27-4-2016), sollecitava lo ER a candidarsi all'interno della lista del Sindaco EM. Quanto alla conversazione ZZ RO-NO OR non poteva desumersi, così come esposto dai giudici di merito, prova del coinvolgimento del ricorrente nel gruppo criminale e nella stessa erano state ricostruite le vicende relative al funerale del padre del ZZ in termini incompatibili con la partecipazione sodale. L'isolata ed equivoca affermazione riferita dai due interlocutori agli ER, era stata pertanto oggetto di travisamento ed in ogni caso da essa poteva al più desumersi una vicinanza dei fratelli ER alla cosca e non il loro inserimento nella stessa. Mancava poi la prova di qualsiasi imposizione agli affiliati di rivolgersi alla impresa pompe funebri ER;
la Corte di appello ancora, non aveva tenuto conto dello sbarramento costituito dalle due pronunce di annullamento emesse dalla Corte di cassazione in fase cautelare quanto a ER EN senza che fossero stati acquisiti elementi di novità posto che l'intercettazione 3 giugno 2009 era già presente in atti ed utilizzata nell'ordinanza cautelare. L'illogicità della motivazione si ricavava anche in relazione al ruolo del ricorrente nelle vicende elettorali del 2008 che venivano ripercorse segnalandosi l'esitazione 4 del ricorrente a candidarsi nella lista EM e le pressioni effettuate dal ZZ per convincerlo sino ad ottenerne il consenso;
quanto alle vicende successive l'elezione, le stesse non potevano ritenersi per nulla significative della partecipazione alla cosca. Con il secondo motivo si lamentava l'illogicità della motivazione nella parte in cui non aveva ritenuto significativi gli elementi addotti dalla difesa;
era stata provata l'assenza di qualsiasi favoritismo, l'assenza di qualsiasi indagine nei confronti del ricorrente da parte delle forze dell'ordine, la regolarità degli atti amministrativi e non era per converso stato individuato alcun provvedimento adottato a vantaggio dei presunti associati. Con il terzo motivo si lamentava erronea applicazione della legge penale con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata posto che gli unici associati che ne avevano disposizione non ne avevano fatto alcun uso connesso alle attività della cosca. Infine, si lamentava omessa motivazione con riguardo al diniego di concessione delle attenuanti generiche.
1.5 Ha proposto ricorso per cassazione IN RO;
con i primi due motivi di ricorso deduce vizio della motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. evidenziando come IN RO era assente da tutti i reati fine contestati all'associazione, come non fossero emersi rapporti dello stesso con tutti gli altri associati nel corso delle captazioni telefoniche ed ambientali protratte per un rilevante lasso temporale;
come lo stesso non era intervenuto in favore dell'associazione, una volta eletto;
e come non era presente in nessuna annotazione di servizio della P.G.. Era vero che l'imputato era adoperato con altri soggetti appartenenti a diverse forze politiche al fine di formare una lista per le elezioni comunali del 2008, ma tale fatto non implicava come affermato nella sentenza impugnata che si fosse "messo a disposizione della cosca ZZ", ed avesse prestato il suo 'fattivo contributo" nella scelta e messa a punto della lista dei candidati. Si contestava l'interpretazione data alle conversazioni intercettate di cui veniva offerta diversa lettura suffragata anche da elementi di indagine (dichiarazioni del gemello IN CO e di IA GI) e rilevato come sia provato in atti, dalle deposizioni dei testi TR, AR e IA GI, che il ricorrente e la sua giunta hanno sempre agito nella piena legalità. Si lamentava ancora che nella sentenza impugnata erano state valorizzate le dichiarazioni rese nelle conversazioni - citate da IN EN, padre del ricorrente, rilevando che trattasi di persona con - evidenti problemi psichici che la portavano a tenere comportamenti e, conseguentemente, a riferire fatti, frutto di suggestioni e condizionamenti, causati dai disturbi della personalità che lo portavano addirittura ad ingigantire il ruolo e la figura del figlio. Al proposito si rilevava che IN EN è stato dichiarato interdetto con sentenza del Tribunale Civile di Locri n. 228/13, a seguito di una forte riduzione della capacità intellettiva con decadimento cognitivo e turbe del comportamento. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della disponibilità di armi da parte dell'associazione. Con motivi aggiunti insisteva nelle ragioni esposte soffermandosi sul valore decisivo della sentenza 5 emessa dalla prima sezione penale in data 27 aprile 2016; inoltre lamentava che alcun ruolo concreto da parte della componente politica era stata accertata. Chiedeva poi riconoscersi la prevalenza delle attenuanti generiche.
1.6 Nel proprio atto di ricorso IN EN con i primi due motivi di ricorso deduceva violazione di legge e vizio della motivazione. Sosteneva che nella valutazione delle prove la sentenza impugnata aveva trascurato di considerare gli elementi portati a sostegno delle tesi difensive basandosi su ragionamenti contraddittori e illogici. Si deduceva che, al contrario di quanto affermato nella sentenza appellata, nel corso del procedimento, non è emersa alcuna intromissione o attività dell'imputato volta a "preparare" alcuna lista elettorale, né tantomeno a "scegliere" i candidati da inserire in lista, essendo il ricorrente soggetto estraneo ad incontri, contatti, ed in genere alla vicenda elettorale. Si lamentava che la sentenza impugnata non ha considerato le particolari condizioni psichiche del prevenuto e che la corte territoriale non aveva individuato il ruolo del ricorrente nella compagine associativa e l'apporto contributivo alla stessa data. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e difetto della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante della disponibilità di armi da parte dell'associazione. Con motivi aggiunti insisteva nelle ragioni esposte rilevando il valore decisivo della sentenza emessa dalla prima sezione penale in data 27 aprile 2016 che aveva annullato con rinvio sul punto relativo all'esistenza della cosca ZZ. Chiedeva poi riconoscersi la prevalenza delle attenuanti generiche.
1.7 LARO OR deduceva con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine agli elementi strutturali del reato contestato ed erroneo esame di dati probatori decisivi ai fini del giudizio. Contestava la valutazione data alle captazioni telefoniche e lamentava che i giudici di merito non avevano preso atto dell'assenza di una procedura di gara vera e propria od anche atipica ed informale. Deduceva ancora vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed omessa motivazione in punto sospensione condizionale della pena.
1.8 VE FR deduceva con il primo motivo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. Lamentava l'assenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di rivelazione di segreti di ufficio perché il bene giuridico protetto dalla norma non era stato messo concretamente in pericolo dalla condotta, essendosi comunicati dati falsi ed inventati ovvero già a conoscenza del ZZ. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione in punto insussistenza dell' aggravante di cui all'articolo 7 D.L. n. 152/91. Al proposito lamentava che la corte territoriale non aveva tenuto conto che i ZZ, RO PI e GI, o erano stati assolti ovvero non coinvolti nel procedimento penale sicchè la rivelazione di informazioni riguardanti gli stessi non poteva riferirsi all'organizzazione criminale e che la condotta del ricorrente trovava giustificazione esclusiva nei rapporti di parentela con il ZZ RO senza alcuna volontà di agevolazione della cosca. Infine, deduceva vizio di motivazione in ordine al diniego della attenuanti generiche ed assenza di motivazione in punto 6 sospensione condizionale della pena richiesta genericamente nell'atto di appello e all'udienza di conclusione del 4 maggio 2015. Con memoria difensiva successivamente depositata la difesa in relazione al secondo motivo di ricorso ed alla erronea applicazione della aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 esponeva il rilievo della pronuncia 24815/17 emessa nel separato procedimento e con la quale era stata esclusa la sussistenza della cosca ZZ. E poiché i soggetti coinvolti nella notizia comunicata dall'VE erano tutti stati assolti la sentenza doveva essere annullata.
1.9 Anche IN CO proponeva ricorso per cassazione deducendo: - inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità e vizio della motivazione, in relazione - alle eccezioni formulate circa la trascrizione delle intercettazioni sia in primo grado che in fase di appello, stante la non intellegibilità delle frasi riportate, adeguatamente documentata dalle c.t.p. a fronte delle conclusioni delle c.t.u. MO e del brigadiere NO, i quali non avrebbero dovuto trascrivere quella frase ritenuta decisiva. Si sosteneva che, con riguardo alla condanna di cui al capo T), la corte territoriale non aveva dato alcuna spiegazione delle ragioni che avevano consigliato la scelta del risultato della trascrizione del c.t.u. NO piuttosto che le differenti trascrizione dell'Arch IC e dell'Ing. LU e quindi aveva operato una scelta del tutto arbitraria lasciando più che un ragionevole dubbio sulla correttezza del risultato. Contestava ancora l'interpretazione data dalla corte territoriale che si sostiene essere del tutto congetturale. Con il secondo motivo lamentava omessa assunzione di prova decisiva e violazione dell'art. 438 cod. proc.pen. relativamente alla richiesta di accesso al rito abbreviato previo espletamento di perizia sulla conversazione n. 6026. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il contestato delitto di acquisto di un quantitativo di 500 grammi di cocaina non provato oltre ogni ragionevole dubbio;
i fatti dovevano essere ricostruiti nei termini di un acquisto ben più modesto di droga destinata esclusivamente al consumo personale. Infine si deduceva omessa motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, considerato che i precedenti nascevano dal suo stato di tossicodipendente e non potevano considerarsi significativi di maggiore pericolosità. Con memoria successivamente depositata la difesa allegava la perizia di intelleggibilità a firma del'ing. LU che aveva dato atto dell'assenza di adeguato segnale/rumore e quindi della non comprensibilità della frase decisiva ai fini della autosufficienza del ricorso.
1.10 Con il ricorso a firma avv. Minniti, IA RO, in via preliminare, chiedeva l'acquisizione della sentenza 27 aprile 2016 della prima sezione penale che aveva annullato con rinvio le posizioni di coimputati separatamente giudicati;
sentenza e motivazioni poi allegati ai motivi aggiunti. Con primo motivo si deduceva poi violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) con riferimento all'art. 416 bis cod.pen.; premesse ampie considerazioni in punto di contenuto dell'art. 192 cod. proc.pen. ed obblighi del giudice di merito nella valutazione della prova e degli indizi, si lamentava come le emergenze processuali non permettessero di individuare gli elementi indefettibili della fattispecie associativa criminale di cui all'art. 416 bis cod.pen. in 7 relazione alla indispensabile ricorrenza di una forza intimidatrice capace di incutere timore e di determinare assoggettamento e condizioni di omertà. Inoltre, si sottolineava ancora, in via generale, che il ruolo del partecipe andava individuato sotto il profilo dinamico e funzionale e non anche meramente statico senza che alcun rilievo potessero avere le semplici frequentazioni ed i contatti con eventuali esponenti mafiosi. Il dolo poi va individuato nell'affectio societatis tutti elementi nel caso di specie mancanti;
si contestava pertanto l'esistenza e l'attuale operatività della cosca ZZ sostenendo che non esiste alcuna sentenza che abbia accertato l'esistenza di una consorteria ZZ, operante in Marina di Gioiosa Jonica, facente parte della 'ndrangheta, intesa come organizzazione riconosciuta a livello provinciale ed ultraregionale. A sostegno di detto assunto si richiamava: 1) la sentenza di assoluzione pronunciata nel processo "Zagara", anche con riguardo a ZZ RN assolto dalla Corte di Appello in sede di rinvio della Suprema Corte, con sentenza n. 1099/99; 2) la sentenza definitiva con cui il Tribunale di Locri, in data 19 gennaio 2007, aveva escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 / 91, contestata in ordine a talune ipotesi delittuose di abuso d'ufficio tra gli altri, a ZZ CO OR e a ZZ RO PI, nel periodo temporale compreso tra il 1995 ed il 1998, in concorso con l'allora sindaco del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, RO Romeo;
3) l'assenza di qualunque riferimento a detta cosca nell'ambito della sentenza emessa, in esito al giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria, nel processo "Il Crimine". La consorteria in argomento sarebbe pertanto di nuova costituzione con la conseguenza che doveva essere fornita la prova dei requisiti fondamentali della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., vale a dire la forza di intimidazione del vincolo associativo e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, come individuati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, ampiamente richiamata. In particolare, sosteneva il ricorrente, che non può ritenersi sussistente un'associazione di tipo mafioso in mancanza di prova che tale organizzazione si innesti effettivamente sulla società civile, alterandone le regole, incutendo timore e soggezione, sprigionando attorno a sé, nel territorio di riferimento, in maniera attuale e non potenziale, una carica intimidatoria autonoma capace di generare un diffuso alone di intimidazione. Veniva sottolineato che proprio con riferimento alla "ndrangheta" quando l'efficacia intimidatoria dell'associazione è stata riscontrata in forma potenziale è stato però provato il collegamento con la struttura centralizzata (Cass Sez. 2 sentenza n. 4304 del 2012, Romeo) e viene affermato che per la presenza di una presunta "locale", scandagliata nei suoi contorni interni ma sostanzialmente priva del necessario riconoscimento da parte dell'organismo centrale, la cui prova in ordine alla capacità di intimidazione territoriale non sia stata raggiunta, non è possibile sostenere l'esistenza di una un'associazione ex art. 416 bis cod.pen.. Si evidenziava ancora che dal processo "Crimine", oltre che da conversazioni intercettate tra altri esponenti della ndrangheta che riportava, era emerso che cosca egemone nel territorio di Marina di Gioiosa Jonica era quella degli QU, l'unica ad aver ottenuto, una sorta di riconoscimento. Ancora il vizio di motivazione per travisamento in ordine alla affermata partecipazione nella 8 compagine in argomento, veniva sviluppato considerato anche che, seppure in diverso procedimento relativo ai coimputati di questa indagine che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato, la condanna di ZZ RO è stata annullata dalla Corte di Cassazione con rinvio e quella per concorso esterno di RR CO, assessore all'ambiente dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco IA, è stata annullata senza rinvio. Quanto alla ricostruzione della vicenda elettorale, l'atto di impugnazione evidenziava come tra IA e ZZ RO fossero intercorse solo 11 conversazioni telefoniche a fronte di oltre 30.000 tutte di natura lecita, il cui contenuto doveva fare escludere il ruolo decisivo del ZZ nella vicenda elettorale ed anche nelle scelte successive alla elezione del Sindaco e dell'amministrazione comunale. Da alcun elemento poteva pertanto desumersi l'esistenza di una precisa consapevolezza del IA circa la caratura criminale del ZZ, peraltro esclusa in altro procedimento, o l'esistenza di qualsiasi illecito accordo elettorale tra i due funzionale agli interessi del gruppo criminale. Al proposito venivano ripercorse le conversazioni significative escludendone qualsiasi rilevanza e dedotto come non era emersa alcuna prova che la competizione elettorale fosse stata influenzata dalle "famiglie" QU e ZZ, non essendo emerso che la collettività fosse stata in alcun modo coartata o ostacolata nell'esercizio del voto. Ancora difetto di motivazione per travisamento della prova si deduceva quanto agli asseriti rapporti con ZZ CA, la cui posizione risultava parimenti annullata dalla sentenza 27 aprile 2016, soggetto agli arresti domiciliari nelle Marche e poi impegnato all'estero, dichiarato anche irreperibile in altro procedimento. Si deduceva poi omessa valutazione di prove decisive indicate nelle memorie e nei documenti depositati in relazione alla assoluta regolarità dell'azione della Giunta comunale dopo la sua elezione;
la Giunta, subito dopo il suo insediamento, aveva deliberato di spogliarsi degli appalti pubblici in favore della SUAP (Stazione Unica Appaltante), inoltre aveva assunto tutta una serie di provvedimenti apertamente in contrasto con gli interessi della presunta cosca dei ZZ che venivano elencati ed analizzati. Altri elementi decisivi travisati dovevano individuarsi nelle deposizioni del M.llo Monaco, del M.llo Orlando che avevano escluso contatti e frequentazioni illecite del ricorrente. Assente era la prova di un patto di scambio politico- mafioso, né erano evidenziati elementi da cui desumere l'esistenza di una alleanza criminale IA-ZZ diretta a favorire le fortune elettorali del primo in cambio di concrete e serie contropartite amministrative. Priva di rilievo penale doveva ritenersi la ricostruzione della c.d. "riunione a casa di compare Vicè" per la formazione delle liste. Con il secondo motivo si deduceva violazione di legge e carenza di motivazione anche in ordine all'affermazione di responsabilità per il capo E), in assenza del necessario presupposto della gara di appalto trattandosi di affidamento c.d. sotto soglia. Con motivi aggiunti l'avv. Minniti, allegando la motivazione della diversa decisione assunta dalla sezione prima di questa Corte in data 27 aprile 2016, esponeva i passi della motivazione 9 che avevano escluso la rilevanza penale della c.d. cosca ZZ anche con riguardo alla posizione dell'assessore Marrapodi la cui posizione era stata annullata senza rinvio.
1.11 Con il ricorso a firma del difensore avv.to Coppi si lamentava: - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 416 bis cod.pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'associazione mafiosa riconducibile a ZZ RO, la cui posizione risultava annullata dalla sentenza prima sezione penale Corte di cassazione 27 aprile 2016 mentre la posizione dell'assessore all'ambiente RR risultava annullata senza rinvio così come quella del Vicesindaco AC EN in fase cautelare. Difettavano comunque gli elementi per ritenere provato che il ricorrente IA avesse avuto consapevolezza della caratura criminale del ZZ, mancava qualsiasi prova di rituale affiliazione del medesimo, ovvero che lo stesso ricoprisse alcuna carica all'interno del gruppo criminale. Si deduceva, inoltre, l'assenza di una concreta capacità di intimidazione della cosca e nessuna prova di qualsiasi vantaggio assicurato alla cosca dalla attività amministrativa;
venivano ripercorsi gli atti amministrativi assunti dalla giunta in contrasto con gli interessi dei ZZ e quindi dedotto come assente fosse la prova di un qualsiasi contributo alle attività della cosca criminale e quindi del contributo causale fornito dal politico all'associazione mafiosa. Sicchè, si deduceva, omessa indicazione della rilevanza penale delle condotte ascritte all'imputato e mancata identificazione dell'effettivo contributo materiale dallo stesso apportato alla conservazione o al rafforzamento della cosca, considerato che manca l'affiliazione rituale, manca l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", manca la commissione di delitti scopo e mancano significativi "facta concludentia". Ancora veniva dedotta all'interno del primo motivo la violazione delle regole in tema di motivazione per relationem, posto che la corte di appello aveva ripreso integralmente le osservazioni del primo giudice senza aggiungere alcun elemento di novità; si osservava ancora che la condotta di partecipazione può ritenersi sussistere solo in presenza di contributi concreti alla realizzazione degli scopi del'ente, in forza di una presenza attiva all'interno del sodalizio, quali elementi indispensabili per ritenere che taluno fa parte dell'associazione mafiosa, elementi questi del tutto mancanti nella condotta del IA. Rilevata l'irrilevanza delle frasi intercettate si deduceva l'assenza di significatività nell'uso del cellulare del SC GI. Con il secondo motivo si deduceva violazione di legge e carenza di motivazione quanto alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 353 cod.pen.; veniva richiamata sul punto la decisione cautelare con riguardo al coimputato AC EN e si lamentava la mancanza di motivazione in ordine alle puntuali doglianze difensive. Con il terzo motivo si lamentava violazione ex art. 606 lett. b) ed e) in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4 cod.pen. poiché era stato attribuito al ricorrente un fatto commesso da altri senza alcuna prova della consapevolezza dell'uso di armi e non potendo valere le regole affermate per differenti associazioni mafiose. Con il quarto motivo si lamentava violazione di legge e difetto di motivazione in punto negazione delle attenuanti generiche e determinazione della pena superiore al minimo edittale. 10 CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Devono preliminarmente essere affrontate alcune questioni comuni ai differenti ricorsi proposti nell'interesse degli imputati;
viene in primo luogo in esame la problematica della individuazione della condotta di partecipazione all'associazione mafiosa e della relativa prova che deve essere fornita per accertare la contestata condotta di inserimento organico nell'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen.. Orbene, quanto al tema della individuazione della condotta partecipativa, secondo una prima tesi (cd. del "Modello organizzatorio"), ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità (con la cd. "messa a disposizione") ad agire quale "uomo d'onore" o come membro effettivo della cosca. Secondo detta tesi quindi la partecipazione organica è indipendente ed autonoma rispetto alla partecipazione a singoli o più delitti-fine programmati ed attuati dall'associazione mafiosa;
la suddetta qualità non è significativa di una adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma presuppone la permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto. L'obbligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio (ex plurimis, Cass. 6992/1992 Rv. 190643; Cass. 2046/1996 Rv. 206319; Cass. 5343/2000 Rv. 215907; Cass. 2350/2005 Rv. 230718; Cass. 23687/2012 Rv. 253222; Cass. 49793/2013 Rv. 257826; Cass. 6882/2016 Rv. 266064; Cass. 50864/2016 Rv. 268445 secondo la quale affinchè un soggetto sia ritenuto partecipe di un'associazione mafiosa, è necessario che sia rimasto a disposizione della medesima associazione, assicurando, con una presenza anche solo passiva, l'incremento del numero dei soggetti disposti ad agire per le finalità dell'associazione). L'origine della teoria del modello c.d. organizzatorio va sicuramente individuata nella pronuncia di questa Corte che definiva il c.d. primo maxi-processo a Cosa Nostra;
difatti stabilendo che ai fini dell'affermazione di responsabilità di taluno in ordine al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, non occorre la prova che egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafioso, essendo, al contrario, sufficiente la sola sua aggregazione ad una organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da farla rientrare nelle previsioni dell' art. 416 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Rv. 190658) si fissavano per la prima volta, ed in materia organica, i principi fondamentali in tema di condotta partecipativa e di relativa prova dell'inserimento nel gruppo criminale. La Corte di legittimità traendo spunto dalla struttura organizzativa di una associazione che prevedeva formule rituali di affiliazione a seguito delle quali lo status di soggetto organico all'associazione (c.d. "uomo d'onore") non poteva più essere perduto, ed era significativo di una condizione di stabile inserimento del tutto indipendente dalla partecipazione a singoli delitti-fine, asseriva 11 che anche la semplice assunzione di detta qualità pur non seguita da condotte di diverso tipo era comunque sufficiente ai fini di ritenere provata la partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen.. E comunque la stessa pronuncia prendeva già in esame anche i casi di soggetti che pur non ritualmente affiliati avessero comunque prestato contributi significativi al gruppo criminale per significativi periodi temporali, affermandone anche per questi la punibilità ex art. 416 bis cod.pen.; difatti si aggiungeva che è configurabile come partecipazione effettiva, e non meramente ideale, ad una associazione per delinquere (nella specie di tipo mafioso), anche quella di chi, indipendentemente dal ricorso o meno a forme rituali di affiliazioni, si sia limitato a prestare la propria adesione, con impegno di messa a disposizione, per quanto necessario, della propria opera, all'associazione anzidetta, giacché anche in tal modo il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'organizzazione delinquenziale (Sez. 1, n. 6992 del 30/01/1992, Rv. 190643). In definitiva, secondo la predetta pronuncia, integravano la condotta partecipativa sia le formali affiliazioni non seguite dalla consumazione di uno o più delitti fine sia le c.d. affiliazioni di fatto e cioè quelle condotte di stabile disponibilità ad interagire con il gruppo criminale attuate con la consapevolezza di agire nell'interesse dello stesso. Il concetto veniva ancora ripreso da una pronuncia successiva di questa Corte che chiarisce il rilievo fondamentale dell'affiliazione rituale anche sotto il profilo del contributo causale al rafforzamento del'ente criminale;
si afferma difatti che nell'assunzione della qualifica di "uomo d'onore" va ravvisata non soltanto l'appartenenza - tendenzialmente permanente e difficilmente revocabile - alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo con soggezione alle sue regole e comandi, ma altresì la prova del contributo causale, che è immanente nell'obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale anche mercè l'aumento numerico dei suoi membri. Ed invero se la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire al sodalizio che si sia già formato, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa, nel caso dell'associazione di tipo mafioso - che si differenzia dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati, ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire, quale uomo d'onore, ai fini anzidetti (Sez. 2, n. 5343 del 28/01/2000, Rv. 215907). Secondo, invece, un diverso indirizzo giurisprudenziale, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, può essere insufficiente la mera indicazione 12 della qualità formale di affiliato, laddove alla stessa non si correli la realizzazione di un qualsivoglia "apporto" alla vita dell'associazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole ( Cass. 39543/2013 Rv. 257447; Cass. 46070/2015 Rv. 265536; Cass. 55359/2016 Rv. 269040). E' questa la tesi cd. "causale" per la quale, appunto, non è sufficiente il semplice inserimento nell'associazione mafiosa, occorrendo la prova che l'affiliato abbia dato un contributo apprezzabile al rafforzamento del sodalizio. Le origini giurisprudenziali di tale teoria possono individuarsi in quella pronuncia secondo cui ai fini della responsabilità penale per il delitto associativo non rilevano mere situazioni di status, come quella derivante da una pregressa investitura di uomo d'onore, ma la fattiva partecipazione del soggetto a un sodalizio criminale nel periodo temporale individuato dalla imputazione (Sez. 6, n. 12537 del 05/10/2000, Rv. 218559); tuttavia, è bene precisare, che tale pronuncia interveniva su un caso particolare trovandosi a delibare in ordine alla posizione di un soggetto che, pur avendo precedentemente assunto la qualità di membro organico del gruppo, ne era stato poi estromesso e proprio in ragione di questa peculiarità pertanto si affermava la necessità dell'individuazione di condotte significative della fattiva, attuale, partecipazione. Deve pertanto precisarsi che le prime asserzioni relative alla necessità del rafforzamento causale dell'ente criminale paiono intervenute o a fronte di imputati che avevano "perso" la qualità di membro del gruppo criminale ovvero di soggetti che pur in assenza della formale affiliazione avevano contribuito ripetutamente alla realizzazione degli scopi dell'ente anche attraverso la consumazione di più delitti fine e che pertanto dovevano ugualmente essere ritenuti partecipi ex art. 416 bis cod.pen.. Fatte queste premesse, anche questo Collegio ritiene di dovere aderire al primo orientamento e cioè al modello organizzatorio;
il primo comma dell'art. 416 bis cod. pen., prevede la punibilità per il semplice "far parte di un'associazione di tipo mafioso". A livello strutturale, il reato si può classificare come un reato a forma libera e di pura condotta perché si perfeziona con il compimento di una determinata azione, ossia, con l'entrare a far parte di un'associazione. La semplice affiliazione ad un'associazione criminale, implica, di per sé, "una partecipazione attiva" alla vita associativa e la sua punibilità appare del tutto coerente con i principi costituzionali del nostro ordinamento. L'espressione "partecipazione attiva" è un vero e proprio pleonasmo laddove si consideri che il verbo "partecipare" significa secondo l'uso corrente - - prendere parte attiva, con il proprio contributo, ad un'attività svolta da più persone, contributo che, sotto il profilo giuridico, può essere anche di sola adesione morale secondo i consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte di legittimità (ex plurimis: Cass. 2148/1988 rv. 177662; Cass. 12591/1995 rv. 203948; SSUU 45276/2003 Rv. 226101; Cass. 7643/2015 rv. 262310). Sotto il diverso profilo della lesione del bene protetto, il reato può qualificarsi di pericolo presunto (ex plurimis, Cass. 3027/2016, Ferminio;
Cass. 34147/2015 rv 264623); è noto, a tale riguardo, che la consorteria deve potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione in quanto tale, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, a esprimere il 13 metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione. Essa rappresenta, come s'è accennato, l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione, con la conseguenza che l'associazione deve aver conseguito in concreto, nell'ambiente circostante nel quale opera, una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvantaggiati in modo effettivo, al fine di realizzare il loro programma criminoso. La violenza e la minaccia, dunque, rivestono natura strumentale nei confronti della forza di intimidazione;
costituiscono un accessorio eventuale, o meglio latente, della stessa, ben potendo derivare dalla semplice esistenza o notorietà del vincolo associativo. Esse, quindi, non costituiscono modalità con le quali deve puntualmente manifestarsi all'esterno la condotta degli agenti, dal momento che la condizione di assoggettamento e gli atteggiamenti omertosi, indotti nella popolazione, costituiscono, più che l'effetto di singoli atti di sopraffazione, la conseguenza del prestigio criminale della associazione che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, sia accreditata come temibile, effettivo ed "autorevole" centro di potere. Se, dunque, la semplice partecipazione all'associazione, costituisce un reato di pericolo presunto perché mette in pericolo, ex se, l'ordine pubblico, si spiega anche il motivo per cui il legislatore non ha richiesto che la partecipazione abbia una particolare connotazione sotto il profilo causale: infatti, una previsione del genere significherebbe trasformare il reato di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, da reato di pericolo presunto in un reato di evento con conseguente necessità di provare il nesso causale fra quella condotta (la partecipazione) ed il rafforzamento del sodalizio criminale (l'evento). La tesi causale confonde e sovrappone la condotta di associazione (e, quindi, il disvalore connesso al semplice ruolo qualsiasi esso sia che si riveste nell'ambito associativo) con le (eventuali) attività - - dell'associazione (quindi con la condotta dinamica dell'associazione): infatti, l'assunzione di un ruolo all'interno dell'associazione configura una condotta del tutto distinta dalle attività dirette ad esercitare concretamente tale funzione in vista dei singoli obiettivi di volta in volta programmati, condotta questa che, sotto il profilo fattuale, è dell'associazione e che corrisponde, normalmente, alla commissione dei reati scopo. Anche il semplice inserimento nell'organizzazione di un nuovo soggetto costituisce un rafforzamento dell'associazione secondo intuitive massime d'esperienza fondate sull'id quod plerumque accidit: gli altri soci sanno di potere fare affidamento, nel momento del bisogno, sul nuovo associato;
la potenza, l'invasività e la capacità d'intimidazione di un'associazione criminale si fonda infatti anche e soprattutto sul numero degli affiliati. Le Sez. Unite di questa Corte nella sentenza n. 33748/2005, Mannino hanno osservato: «[...] le forme della partecipazione possono essere le più diverse, possono essere non appariscenti e possono assumere connotati coincidenti all'apparenza con le normali esplicazioni della vita quotidiana e lavorativa (come avviene, per - esempio, con l'imprenditore colluso). L'associazione mafiosa è una realtà "dinamica", in continuo movimento, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale e all'evoluzione dei rapporti di forza tra gli aderenti), ciò che rileva è la messa a disposizione - in 14 via tendenzialmente durevole e continua delle proprie energie per il conseguimento dei fini - criminosi comuni, nella consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e della metodologia sopraffattoria propria del sodalizio. Il fulcro del principio di diritto enunciato dalle SSUU è il concetto di "messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi" che sottolinea l'importanza e la rilevanza penale della disponibilità alla realizzazione del programma delittuoso dell'associazione. Messa a disposizione" che non è altro che "I l'automatico effetto che deriva dall'essere stato ammesso nell'associazione mafiosa. Da quel momento l'associato è a disposizione del gruppo e non può permettersi di rifiutare, pena pesanti conseguenze che possono arrivare anche alla soppressione fisica, quanto gli viene chiesto nell'interesse dell'associazione. Può pertanto ribadirsi che, per ritenere integrato il reato di partecipazione ad un'associazione ex art. 416 bis/1 cod. pen., non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il reato associativo, secondo la struttura tipica dei reati di pericolo presunto, si consuma con la sola dichiarata adesione all'associazione da parte di un singolo, il quale mettendosi a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi, accresce, per ciò solo, la potenziale capacità operativa e la temibilità dell'associazione: circostanza, questa che integra la lesione del bene giuridico - ordine pubblico - tutelato dalla norma. E' evidente, pertanto, la ragione per cui è del tutto irrilevante pretendere di individuare il ruolo di ciascuno ed attendere, per la sua punibilità, il momento in cui diventi operativo, per poi, successivamente, valutare se e in che termini quel comportamento abbia determinato un rafforzamento dell'associazione. Chi entra in un'associazione mafiosa, non vi entra perché sa già quale ruolo in essa andrà a ricoprire, ma vi entra perché ne condivide "i valori" su cui si fonda ossia: la perpetrazione sistematica di crimini;
in questo senso quindi ogni forma di partecipazione sottende l'adesione al programma delinquenziale astratto tipico di ogni associazione a delinquere e che nel caso specifico dell'associazione mafiosa tende a realizzarsi profittando del clima di intimidazione e della diffusa condizione di omertà all'interno del territorio operativo del gruppo. In ciò sta, quindi, il pericolo per l'ordine pubblico ed è per tale motivo che l'art. 416 bis/1 cod. pen. richiede, per la punibilità, in modo asettico, il semplice "far parte di un'associazione di tipo mafioso", proprio perché quella particolare modalità di adesione costituisce un indice univoco della circostanza che il soggetto viene consapevolmente ad accrescere la potenziale capacità operativa e la temibilità del gruppo. Certamente, i ruoli e l'importanza che ciascun partecipe ricopre all'interno dell'associazione possono essere differenti ma la partecipazione e la responsabilità sono indipendenti dalla consumazione dei singoli delitti-fine.
2.2 Da tali presupposti devono poi trarsi le necessarie conseguenze in tema di prova;
posto infatti che per far parte di un'associazione di tipo mafioso, camorristico o ndranghetistico è sufficiente avere assunto la qualifica di componente di detto gruppo, senza la necessaria partecipazione ad uno o più delitti-fine ovvero compimento di altre condotte idonee a rafforzare l'operatività del gruppo, si richiede però la prova dell'inserimento nell'associazione e 15 cioè la dimostrazione che il singolo aderente sia stato "assunto" nel gruppo criminale e venga considerato membro o dalla totalità dei componenti o comunque da alcuno degli esponenti di vertice. La prova principale della partecipazione è quindi legata all'acquisizione della formalità di componente del gruppo indipendentemente dal compimento di atti illeciti o di altri atti idonei a rafforzarne la struttura operativa;
ove però tale prova manchi e cioè non sia stata acquisita la dimostrazione dell'inserimento formale, effettivo, del singolo nella cosca mafiosa, camorristica o ndranghetista, per ciò solo non può essere esclusa la prova della partecipazione potendo la stessa aliunde ricavarsi proprio dal compimento di uno o più attività significative nell'interesse dell'associazione mafiosa. Posto infatti che è membro sia chi sia stato inserito nel gruppo criminale ed aderendovi abbia così rafforzato la struttura criminale operativa del gruppo, sia chi abbia volontariamente e consapevolmente contribuito alla realizzazione degli scopi illeciti dell'ente criminale volendone far parte, non può escludersi che mancando la dimostrazione dell'inserimento formale sia possibile acquisire prova del coinvolgimento attraverso la dimostrata partecipazione a delitti-fine ovvero ad altre attività della cosca che assumano significatività tale da dimostrare proprio lo stabile inserimento nel contesto criminale di quel determinato gruppo mafioso-ndranghetistico. L'adesione poi diviene significativa della volontaria partecipazione all'ente criminale se ed in quanto manifesti l'adesione al programma delinquenziale dello stesso gruppo criminale;
per esservi prova della partecipazione cioè occorre sempre dimostrare che il singolo abbia aderito al gruppo con la precisa consapevolezza del programma criminale in astratto previsto e preordinato. L'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen. è e rimane sempre una sub specie dell'associazione a delinquere sicchè è sempre l'esistenza di un progetto delinquenziale astratto ma preordinato a caratterizzarla, che quel determinato gruppo si professa di realizzare attraverso ricorso al metodo intimidatorio ed al clima di omertà e collusione capace di imporre in un determinato territorio od ambiente operativo. In assenza invece di dimostrazione dell'inserimento stabile o comunque formale ovvero della partecipazione ad uno o più delitti fine o, comunque, ad attività inequivocabilmente significative per la vita associativa criminale, la prova della partecipazione non potrà dirsi raggiunta. Se è vero quindi che anche questa Corte aderisce alla teoria organizzatoria ciò non significa che per raggiungere la prova della responsabilità ex art. 416 bis cod.pen. possa oltre St mancare la dimostrazione, v ogni ragionevole dubbio, che l'associato sia stato inserito organicamente nel gruppo criminale. I diversi piani della struttura del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. e della prova della partecipazione non vanno confusi perché pur escludendosi la necessità del compimento di delitti scopo quale unico fatto significativo della partecipazione, comunque è indispensabile accertare la sussistenza dell'organico inserimento nel gruppo criminale che presuppone appunto l'adesione ad un programma delinquenziale. In questi termini quindi occorre richiamare la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite secondo la quale la dimostrazione della partecipazione mafiosa può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente 16 L 3 al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi tra i quali, esemplificando, i - comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670).
2.3 La stessa pronuncia delle Sezioni Unite, inoltre, ha altresì analizzato la questione della rilevanza penale delle condotte poste in essere da esponenti politici che risultino in contatti con componenti della criminalità organizzata;
al proposito si è affermato che il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell""affectio societatis") si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per la integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti;
b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231673). Il tema risulta approfondito in altre successive pronunce di questa Corte di legittimità secondo cui integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'esponente politico che stringa un accordo per cui, in cambio del sostegno elettorale, egli prometta, una volta eletto, di porre in essere specifiche iniziative amministrative tese a soddisfare gli interessi della consorteria criminale, non rilevando peraltro che l'impegno assunto sia stato successivamente rispettato o gli obiettivi del sodalizio effettivamente raggiunti (Sez. 5, n. 44466 del 17/07/2012, Rv. 254059); ancora si è ritenuto su tale aspetto che integra la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa la promessa di un esponente politico di favorire, in cambio del sostegno elettorale, il sodalizio nei futuri rapporti con la pubblica amministrazione (Sez. 1, n. 8531 del 09/01/2013, Rv. 254926), ovvero ancora la condotta con cui un esponente politico in cambio dell'ottenimento di voti per sè e per altri familiari impegnati in competizioni elettorali, consenta alla consorteria mafiosa di conseguire illecitamente, in modo diretto e indiretto, la gestione o, comunque, il controllo di attività 17 z economico-politiche (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Rv. 268680). In questo contesto si è anche affermato che è configurabile il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa tutte le volte in cui il contributo dell'extraneus sia concreto, specifico, consapevole e volontario. Tale contributo ben può connettersi ad un accordo di scambio con il quale un esponente politico si impegni - verso la promessa di voti in sede di elezioni amministrative - a favorire il sodalizio criminoso nei futuri rapporti con l'Amministrazione, sicchè la condotta offensiva del bene giuridico tutelato viene integrata dallo scambio sinallagmatico tra le due promesse (appoggio elettorale e agevolazione da parte dell'ente), restando irrilevante la mancata esecuzione delle promesse (Sez. 1, Ordinanza n. 11613 del 04/02/2005, Rv. 231630). In sostanza la sopra riportata giurisprudenza chiarisce che il fenomeno dei rapporti mafia- politica è sempre riconducibile alla fattispecie di concorso esterno nell'associazione ex art. 416 bis cod.pen. quando in mancanza di prova dell'organico inserimento si sia appurata l'esistenza di relazioni tra esponenti politici anche locali ed organizzazioni criminali, rappresentate da membri delle stesse, in virtù dei quali, ottenuto l'appoggio elettorale ovvero altro tipo di sostegno "politico", a seguito dell'esito elettorale il rappresentante politico si impegni ad assicurare corrispettivi in termini di appalti, forniture, atti amministrativi comunque favorevoli all'organizzazione ovvero "consegni" ad esponenti del gruppo criminale la macchina amministrativa comunale o singole branche, permettendo una totale o comunque pervasiva presenza di rappresentanti della cosca all'interno della stessa che la gestiscano di fatto ed in concreto nel proprio esclusivo interesse. Ove quindi vi sia prova dello stabile inserimento dell'esponente politico all'interno dell'organizzazione criminale, ottenuta attraverso prova dell'affiliazione o di plurime condotte poste in essere per nome e per conto dell'associazione mafiosa o ndranghetistica, nell'ambito di un rapporto di organico inserimento e stabile collaborazione duratura, potrà essere affermata la responsabilità ex art. 416 bis cod.pen.; ove invece, in mancanza di dimostrazione dello stabile inserimento di un esponente politico in un determinato gruppo criminale, sussistano elementi per affermare che sulla base di un patto di scambio il politico abbia assicurato all'organizzazione il controllo di tutto o parte delle attività politiche amministrative una volta eletto, il fatto andrà ricondotto all'ipotesi di cui agli artt. 110, 416 bis cod.pen.. Ove infine manchi la prova della conclusione di un patto di tal genere nessuna delle ipotesi criminose riconducibili al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa sarà configurabile fatta salva la possibilità di applicare la norma di cui all'art. 416 ter cod.pen. ove ne sussistano i presupposti. La prova della partecipazione dell'esponente politico all'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen. pertanto, non può essere ravvisata nella sola esistenza di rapporti tra lo stesso ed esponenti anche di vertice dell'organizzazione criminale aventi ad oggetto fatti privi di illiceità poiché altrimenti l'area della punibilità del delitto citato verrebbe estesa anche al di fuori di condotte realmente partecipative e sintomo di un concreto e reale inserimento organico che sussiste solo in presenza della cosciente adesione al programma criminale indeterminato;
i 18 rapporti anche reiterati e le relazioni tra esponenti politici e membri dell'associazione criminale possono invece essere sintomo del patto di scambio richiamato dalla pronuncia Sezioni Unite Mannino e, quindi, in tal caso, proprio in virtù della predetta autorevole giurisprudenza, andrà accertato che al sostegno elettorale e politico da parte dell'organizzazione criminale sia seguita poi la contro prestazione sinallagmatica in capo all'esponente politico, altrimenti rimanendo provata soltanto una frazione della condotta non idonea ad integrare neppure la responsabilità ex artt. 110-416 bis cod.pen.. E proprio in tal senso si è già espressa in passato questa Corte affermando che in tema di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, premesso che tale ipotesi, a differenza di quella costituita dalla partecipazione "organica", si caratterizza per l'assenza di una compenetrazione strutturale e di un vincolo psicologico- finalistico stabile e richiede, quindi, necessariamente, una concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento o mantenimento in vita del sodalizio mafioso in correlazione a congiunturali esigenze del medesimo, deve ritenersi che, nel caso particolare di una relazione fra uomo politico e gruppo mafioso, non basti, per la sussistenza del concorso esterno, una mera vicinanza al detto gruppo od ai suoi esponenti, anche di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa, ma sia necessario un vero patto in virtù del quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti della stessa organizzazione in un modo che, sin dall'inizio, sia idoneo a contribuire al suo rafforzamento o consolidamento. In tale ottica non appare necessaria, per la consumazione del reato, la concreta esecuzione delle prestazioni promesse anche se, il più delle volte, essa costituisce elemento prezioso per la dimostrazione del patto e della sua consistenza (Sez. 6, n. 2285 del 15/05/2000, Rv. 216815). Sulla scorta di detti principi devono essere analizzate le doglianze sollevate in tema di condotta partecipativa e rapporti tra esponenti politici ed organizzazioni criminali.
2.4 I ricorsi proposti nell'interesse degli imputati, hanno inoltre dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione della valenza probatoria delle accuse ricavate dalle conversazioni ambientali e telefoniche intercettate. Il tema della valutazione delle dichiarazioni rese nel corso di intercettazioni da parte di soggetti coinvolti nei fatti, dal contenuto auto ed etero accusatorio, trova stabile soluzione all'interno del panorama giurisprudenziale;
si è al proposito difatti affermato (Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001 Rv. 218392) che il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art 192 comma 3 cod.proc.pen.. La giurisprudenza sin dalle prime interpretazioni di tale fonte di prova ha pertanto nettamente distinto le accuse provenienti da soggetti sottoposti 19 J ad intercettazioni da quelle rese da coimputati o imputati di reato connesso, collaboratori di giustizia. Difatti, se per questi ultimi si pone un delicato problema di ricerca della spontaneità e veridicità dell'accusa, ritenendosi sussistente un pericolo di ricerca di benefici premiali che "inficia" la veridicità della prova e la sminuisce a dichiarazione dotata di minore valenza bisognevole della ricerca di riscontri esterni individualizzanti, per i primi, e cioè per i soggetti sottoposti ad intercettazione, tale originario sospetto non esiste e non può dedursi in relazione anche al solo sospetto di essere intercettato poiché una tale condizione non è comunque di per sé indice di scarsa credibilità. Proprio in questo senso questa stessa sezione ha affermato che alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate non si applica la regola di valutazione di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. ma quella generale del prudente apprezzamento del giudice, non essendo esse assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012 Rv. 251812); questa pronuncia in particolare ha precisato come il principio secondo il quale "le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono conformemente ai principi - affermati dalla giurisprudenza Europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione della responsabilità penale" si riferisce alle dichiarazioni rese a verbale, non già a quelle oggetto di intercettazione per le quali va confermata la regola ermeneutica per la quale alle indicazioni di reità provenienti da conversazioni intercettate non si applica il canone di valutazione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, perché esse non sono assimilabili alle dichiarazioni che il coimputato del medesimo reato o la persona imputata in procedimento connesso rende in sede di interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria e, conseguentemente, per esse vale la regola generale del prudente apprezzamento del giudice (vedi anche in termini Sez. 1, 23.9.2010 n. 36218; Sez. 4, 28.9.2006 n. 35860). In questo solco, e senza giungere a conclusioni difformi, si segnala anche una affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno anch'esse stabilito (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714) come le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, non necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen... L'applicazione dei suddetti costanti principi non può che portare alla reiezione di quei motivi di ricorso proposti nell'interesse degli imputati le cui condotte sono state ricostruite alla luce delle dichiarazioni rese nel corso delle conversazioni intercettate e con i quali si è invece dedotto che il contenuto delle intercettazioni 20 · sarebbe rimasto privo di adeguato riscontro.
2.5 Avuto riguardo ai criteri sopra esposti in tema di individuazione degli elementi per ritenere provata la sussistenza dell'associazione di tipo mafioso ed altresì per la ritenuta partecipazione ad essa anche in relazione ai dati desumibili dalle conversazioni intercettate ed alla loro valenza, ritiene questo Collegio dovere ritenere correttamente provata e motivata da parte dei giudici di merito la sussistenza della cosca ZZ. Le sentenze di merito, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, hanno dato conto, richiamando dati giudizialmente accertati, che il territorio di Marina di Gioiosa Ionica ha conosciuto, storicamente, la "dominazione" criminale della "famiglia" ZZ, con a capo il defunto EN cl. '42, come risulta dalla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 15.4.1998 divenuta definitiva. A fronte di tale giudicato, l'accertamento giudiziale circa la sussistenza della cosca ZZ non può ritenersi escluso dalle valutazioni espresse dal Tribunale di Locri, nella sentenza del 19.1.2007, che, ha negato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, contestata in ordine a una pluralità di ipotesi delittuose di abuso d'ufficio, tra gli altri, a ZZ CO OR e RO PI, nel periodo temporale che va dal 1995 al 1998, in concorso con l'allora Sindaco di Marina di Gioiosa Jonica, Romeo RO, trattandosi di ipotesi delittuose specifiche commesse da alcuni dei soggetti indagati sicchè erroneamente si è ritenuto che, dalla sopra menzionata pronuncia della Corte d'Appello, sia derivata l'insufficienza della prova della sussistenza di detta consorteria criminale. Correttamente la Corte territoriale ha ancora ritenuto che l'inesistenza di una associazione mafiosa riconducibile ai ZZ non poteva desumersi dall'assenza di riferimenti a tale cosca nell'ambito della sentenza emessa 1'8.3.2012, in esito al giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Reggio Calabria, nel processo c.d. "Il Crimine", o dagli elementi emersi durante l'istruttoria dibattimentale svoltasi innanzi al Tribunale di Locri, nell'ambito del processo celebrato nei confronti degli imputati giudicati con il rito ordinario nell'ambito dello stesso procedimento. La sentenza "Crimine", si è limitata a riconoscere la strutturazione unitaria della 'ndrangheta - pur nella persistente autonomia criminale delle diverse strutture territoriali (c.d. "locali") e l'esistenza di un organismo di vertice, sovraordinato alle diverse articolazioni territoriali, denominato "Crimine" o "Provincia". E, se anche detto procedimento ha coinvolto numerosi imputati (oltre un centinaio) appartenenti ad una molteplicità di "locali", non poteva però ritenersi che tale processo avesse scoperto tutte le cosche esistenti, appartenenti alla 'ndrangheta. In altre parole l'esistenza di una consorteria "ndranghetistica facente capo ai ZZ non poteva essere esclusa per il sol fatto che la stessa non era emersa nell'ambito del procedimento penale "Crimine", o perché esponenti di tale cosca non erano investiti di cariche a livello provinciale, attribuite invece - secondo quanto riferito dagli ufficiali di P.G., escussi nel dibattimento di quel processo a membri della contrapposta famiglia degli - QU che peraltro dopo l'omicidio di ZZ EN e la morte di ZZ GI (metà anni '90 del secolo scorso), come risulta anche dall'indagine in esame, aveva assunto una posizione egemone nel territorio a svantaggio della decapitata cosca 21 : ZZ. E' stato motivatamente affermato che il ribaltamento delle posizioni di forza, non ha determinato l'annientamento della cosca ZZ che nel primo decennio degli anni 2000 si è riorganizzata sotto l'egida di ZZ RO cl. 64, figlio di GI, coadiuvato dagli zii RN, CO OR e GU come accertato da alcuni dati di assoluto rilievo ed indubbia, incontestabile valenza dimostrativa costituiti:
1. dalla riunione della cosca (c.d. a "circolo formato") voluta da ZZ RO e tenutasi il 10 novembre 2008 presso il fondo paterno in c.da S. Pietro a Torre Galea nel corso della quale si procedeva al battesimo di alcuni nuovi affiliati sotto la diretta osservazione dei verbalizzanti;
sul punto valgono le puntuali osservazioni della Corte di appello di Reggio Calabria alle pagine 9 e seguenti, successivamente anche riprese, nelle quali si da atto che gli operanti avevano modo di assistere alla riunione di cosca tra il ZZ RO ed altri soggetti rimasti non precisamente individuati, due dei quali venivano investiti della formale qualifica di componenti della cosca dopo che lo stesso ZZ aveva dettagliatamente descritto le regole del gruppo chiaramente definito "famiglia” e/o “società";
2. dalla conversazione del 19 febbraio 2009 nella quale il predetto capo ZZ RO da preciso conto della definizione dell' organigramma della cosca criminale, (conversazione intercettata all'interno dell'esercizio commerciale "Bufi" conv. progr. 1360 del 19 febbraio 2009 riportata alle pagine 11 e seguenti dalla sentenza di appello) e nel corso della quale egli stesso si definisce "capo società", attribuendo ad altri soggetti, tutti separatamente giudicati, i ruoli di "capo ndrina", "mastro di giornata", "mastro di buon ordine" ed individuando anche coloro i quali erano titolari del c.d. "tre quartino";
3. dal colloquio del 3 giugno 2009, nel corso del quale NO OR e ZZ RO discutono nuovamente ed inequivocabilmente delle attività del gruppo ed il secondo forte dei rapporti di familiarità che lo legavano al capo società, per il quale era "come un padre" - riteneva di dover suggerire a ZZ RO alcune modifiche delle regole fino a quel momento vigenti nella società, proprio per consentirne un ulteriore rafforzamento, in sinergia, anche con un altro maggiorente della cosca, ZZ GU, che, a suo dire, era l'unico dei fratelli (di ZZ EN e GI, deceduti), ad aver conservato nel tempo l'autorità per poter adempiere a tale compito. Tali essendo gli elementi dimostrativi valorizzati dalla Corte di appello non sussistono nelle valutazioni operate dalla stessa e dal giudice di primo grado i lamentati difetti di motivazione od i lamentati travisamenti delle prove;
difatti la provata partecipazione del ZZ RO ad una riunione avente ad oggetto la investitura di nuovi componenti del gruppo avvenuta sotto la diretta percezione dei verbalizzanti, la specifica diretta ed inequivocabile attribuzione di vari ruoli all'interno del gruppo criminale operata da parte dello stesso, il riferimento alle regole contenuto nella conversazione con il NO, valgono direttamente a dimostrare l'esistenza del gruppo ZZ anche dopo il decesso dei capi storici e la sua piena operatività nel territorio calabrese di Marina di Gioiosa Jonica. E tale conclusione è avvalorata anche da ulteriori conversazioni intercettate in cui taluni degli 22 V : affiliati discutono esplicitamente degli equilibri e delle dinamiche interne alla cosca;
in particolare: la conversazione del 19 luglio 2008, alla quale partecipano i fratelli IN NI e FA, ZI NI e ZZ CA, nel corso della quale quest'ultimo contesta apertamente la leadership di ZZ RO ed esprime il proprio biasimo anche nei confronti dello zio ZZ CO e del padre ZZ RN, elogiando invece come modello i fratelli defunti di questi ultimi, ZZ EN e ZZ GI. I molteplici riferimenti dello stesso ZZ RO ai rapporti con altri capi della locale organizzazione criminale citati nella conversazione di cui a pagina 12 della sentenza di appello, in cui questi riferisce di incontri con componenti della famiglia MORABITO e della famiglia URSINO;
i riferimenti specifici ancora di ZZ RO ai rapporti con gli QU di cui alla conversazione citata al pagina 13, sono infatti tutti elementi che costituiscono ancora inequivocabile dimostrazione della esistenza della cosca e sono stati logicamente considerati prova del fatto che la consorteria oggetto del presente procedimento si identifica con quella facente capo allo stesso ZZ RO, accertata dalla sentenza irrevocabile della Corte d'Appello che, dopo un momento di difficoltà determinato dalla perdita dei capi carismatici, si è riorganizzata per spodestare il predominio degli QU sul territorio di Marina di Gioiosa Jonica. In conclusione deve pertanto ritenersi che l'affiliazione formale di nuovi membri, l'assegnazione di diversi ruoli all'interno del gruppo, il mantenimento di rapporti con i componenti di altre famiglie di ndrangheta fornisca dimostrazione dell'esistenza ed operatività della associazione punibile ex art. 416 bis cod.pen. indipendentemente dalla dimostrata consumazione di singoli delitti fine. Tanto premesso può ora procedersi ad esaminare le singole posizioni processuali.
2.9 Fondato è il ricorso proposto nell'interesse di IN RO;
come evidenziato nella parte introduttiva della presente motivazione, al fine di ritenere provata l'organica partecipazione di un soggetto ad un'organizzazione criminale rientrante nei parametri di cui all'art. 416 bis cod.pen. è necessario individuare gli elementi specifici sulla base dei quali ritenere il formale ed effettivo inserimento dello stesso nel gruppo criminale o, in mancanza di prove di affiliazioni effettive, rituali o meno, individuare le condotte di collaborazione attiva con la stessa cosca poste in essere con l'affectio societatis sceleris e cioè con la consapevolezza di aderire all'associazione al fine di permetterne la realizzazione degli scopi illeciti. A differenti parametri normativi vanno invece ricondotte le attività di agevolazione saltuaria ed occasionale di singoli o più esponenti della cosca ovvero di contribuzione alla realizzazione degli scopi dell'ente da parte di soggetti che operando da extraneus si prestino comunque a fattive collaborazioni senza per ciò solo far parte dell'associazione. Nel caso in esame, al ricorrente IN RO cl. 1981, viene contestata la partecipazione organica alla cosca ZZ ed i giudici di merito, in assenza di prova della rituale affiliazione dello stesso all'interno del gruppo criminale, desumono l'inserimento dello stesso in 23 tale associazione a delinquere di tipo ndranghetistico, dal "contributo" che il medesimo avrebbe assicurato nella scelta dei candidati e nella composizione della lista da presentare in occasione delle elezioni amministrative tenutesi a Marina di Gioiosa Jonica nel corso del 2008. In altra parte della motivazione, la condanna di primo grado, viene giustificata con il riferimento alla appurata circostanza che l'IN si sarebbe "messo a disposizione" (vedi pagina 172 sentenza di appello) della cosca ZZ. Orbene, ritiene il Collegio, che a parte la sempre possibile utilizzazione di terminologie non del tutto esatte e corrispondenti alla fattispecie contestate nella impugnata sentenza, i giudici di merito non abbiano con esattezza individuato quegli elementi sulla base dei quali ritenere che in assenza di formale affiliazione il ricorrente possa ritenersi avere posto in essere condotte ugualmente significative del suo stabile ed organico inserimento nella cosca. E tali elementi non sembrano possano desumersi dalla isolata conversazione che IN RO intrattiene con il capo società ZZ RO, riportata alle pagine 168-169 della sentenza impugnata, nella quale vengono affrontati temi di rilievo esclusivamente politico e che non palesa una fedeltà del ricorrente nei confronti del "capo-società" tale da potere ritenere che quest'ultimo possa contare sul costante e fattivo contributo dell'IN per le attività operative della cosca. Quanto ai riferimenti alle attività del figlio RO da parte del padre EN IN, contenute in conversazioni intercettate ed alle quali comunque il ricorrente è estraneo, se è vero che dalle stesse sembra emergere una frequentazione da parte anche di IN RO di altri individui appartenenti alla cosca ZZ per ciò solo non può desumersi come invece affermato dalla Corte reggina l'intraneità del ricorrente al gruppo criminale. Vale infatti il principio giurisprudenziale più volte reiterato da questa Corre secondo cui in tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Rv. 269294). Ma nel caso di specie posto che nessun elemento di prova principale (chiamate di correo-intercettazioni etc.) ha fatto emergere l'inserimento organico del ricorrente nella cosca per desumerne lo stabile inserimento nell'organigramma della cosca ZZ, non possono bastare allo stato i soli contatti con altri componenti del clan privi ex se di contenuto illecito. Frequentazioni e contatti con esponenti criminali possono assumere valenza di prova dell'inserimento organico quando riguardino la partecipazione a summit di mafia, a riunioni degli organismi vertice ovvero ad "assemblee" destinate alla programmazione criminale delle attività dell'ente. Ove invece tali relazioni riguardino attività prive di significatività criminale, esse perdono la valenza dimostrativa della intraneità. Come già detto l'adesione all'associazione deve essere individuata in presenza di atti significativi dell'adesione del singolo al programma criminale dell'ente, e cioè 24 la volontaria e consapevole assunzione di un ruolo all'interno di un clan che ha programmato un numero indeterminato di delitti. Ove questa prova manchi non potrà dirsi dimostrata la partecipazione organica. E nel caso in esame gli elementi valorizzati dai giudici di merito danno atto dell'esistenza di isolati rapporti dell'IN con ZZ RO, ovvero con altri supposti esponenti dello stesso clan, del tutto inidonei però a dimostrare che il ricorrente avesse volontariamente aderito ad un programma delittuoso generico ed astratto. Alla luce delle suesposte considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per non avere l'GO RO commesso fatto poiché superfluo si rivela un nuovo esame del materiale probatorio già compiutamente valorizzato dai giudici di merito ma del tutto privo di qualsiasi efficacia probatoria adeguata e concreta in relazione alla contestata partecipazione ad associazione di tipo mafioso.
2.10 Altresì fondato è il ricorso proposto nell'interesse di IN EN dovendosi pervenire ad analoghe conclusioni circa l'assenza di prova adeguata e rigorosa dell'inserimento dello stesso all'interno del clan ZZ la cui esistenza ed operatività non è pure in discussione. La Corte di appello reggina, conformemente alle conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado, ha evidenziato nel nucleo motivazionale della pronuncia, le condotte sulla base delle quali ritenere provato lo stabile inserimento del predetto ricorrente nel clan ZZ. A parere della Corte territoriale rileverebbe l'iniziativa personale assunta dal ricorrente di contatto e tentativo di rappacificazione con alcuni componenti della opposta fazione degli AQUINO, descritta dettagliatamente dalla Corte di appello prima nella fase riassuntiva della sentenza di primo grado (pagine 185-186) e, poi, anche nella parte valutativa delle emergenze processuali a confutazione dei motivi di appello, contenuta alle pagine 192-193. Le pronunce di merito poi segnalano ancora la ampia frequentazione da parte del ricorrente di altri esponenti della cosca ZZ nella fase della preparazione delle elezioni del 2008 e l'utilizzo di terminologia da parte dello stesso IN EN significativa della sua appartenenza ad un gruppo che in quel momento era fortemente esposto "politicamente". Orbene, nessuno degli elementi sopra evidenziati, assume a parere di questa Corte significatività tale da potere fare ritenere provato oltre ogni ragionevole dubbio l'inserimento organico di IN EN nel clan facente capo a ZZ RO. In primo luogo, deve essere evidenziato, come il predetto ricorrente non abbia alcun contatto con il presunto capo del gruppo criminale e non risulti avere intrattenuto con questi alcun rapporto personale;
a carico di IN ZO infatti né il primo giudice né la Corte di appello evidenziano colloqui, contatti o frequentazioni con ZZ RO che pure altri imputati risultano avere anche in maniera assai frequente. Lo stesso IN, ancora, non è tra i soggetti indicati quali componenti del gruppo criminale dal ZZ RO, nella conversazione 19-2-2009, ritenuta giustamente significativa e di rilievo nella quale il predetto indica i componenti dello stesso clan, 25 attribuendosi espressamente la carica di capo società e distribuendo gli incarichi agli altri associati;
e neppure ZZ UC ne fa menzione in quella ulteriore conversazione del 19-7-2008, dalla quale emerge l'attività del gruppo criminale ed il suo riferimento al potere intimidatorio ereditato dagli avi. Escluso quindi che IN EN sia indicato quale soggetto formalmente inserito nea cosca ZZ ovvero abbia intrattenuto qualsiasi rapporto con altri associati di rilievo, occorre valutare la rilevanza probatoria degli elementi di prova valorizzati dalla Corte di appello ampiamente contestata sotto il profilo della illogicità della motivazione con i motivi di ricorso;
orbene a giudizio di questo Collegio i suddetti elementi sono del tutto privi di qualsiasi valenza dimostrativa dell'inserimento organico dell'anziano IN in una associazione di tipo mafioso. Quanto al primo aspetto, il Tribunale e la Corte di appello, hanno ritenuto elemento significativo del coinvolgimento del ricorrente in dinamiche criminali la partecipazione attiva dello stesso alla predisposizione della lista elettorale in occasione delle elezioni comunali del 2009; con le osservazioni svolte alle pagine 183-184 prima e 190-191 poi, viene stigmatizzata tale condotta evidenziando che avendo quella competizione natura di scontro tra opposte fazioni criminali, l'avere IN EN parteggiato per la lista del Sindaco IA ove era candidato anche il figlio RO IN, avrebbe valenza sicuramente criminale. Tale conclusione però, ad avviso di questa Corte, non può essere condivisa per le osservazioni già svolte proprio in riferimento alla posizione di IN RO. La partecipazione alla attività di campagna elettorale e predisposizione della lista dei candidati può assumere significato di appartenenza all'associazione a delinquere di cui all'art. 416 bis cod.pen. nella misura in cui manifesti l'adesione al programma delinquenziale;
ove cioè dal contenuto delle intercettazioni risultasse che attraverso l'elezione, i candidati e coloro che li sostenevano, si ripromettevano di acquisire una posizione dominante all'interno del Comune per sfruttarla a vantaggio del clan ZZ allora tale condotta potrebbe "colorarsi" di valenza illecita ove, invece, come nel caso di specie, dalle conversazioni intercettate non risulti in alcun modo che i candidati ed i sostenitori degli stessi predisponevano un preciso programma delinquenziale, tale valenza, la semplice partecipazione alla campagna delle elezioni di un piccolo comune, evidentemente non ha. E dalle conversazioni riportate nelle pronunce di merito ed anche evidenziate dalla Corte di appello, emerge che IN EN, nei suoi contatti con altri soggetti durante la fase preparatoria delle elezioni, si limitava a commenti sulla formazione della lista ed a fornire indicazioni al figlio RO, senza che lo stesso avesse mai progettato in concreto la partecipazione ad una qualsiasi attività delittuosa tipica di un clan criminale né avesse manifestato l'adesione ad un gruppo criminale nell'ottica della realizzazione del programma delinquenziale. La Corte di appello segnala alla pagina 190 della impugnata sentenza, la particolare valenza dei contatti tra il ricorrente e due supposti membri della cosca ZZ, NO ed TO, che, però, anche in tal caso paiono privi di rilevanza penale nell'ottica dell'adesione ex art. 416 bis cod.pen. poiché dalle frasi intercettate non 26 emerge che i colloqui avessero ad oggetto alcuna attività criminosa ovvero per oggetto dinamiche associative criminali, quanto piuttosto la predisposizione della lista e l'inserimento dei candidati, tra i quali IN EN appoggiava, evidentemente, il figlio RO. Tali conclusioni, circa la sostanziale non decisività ed irrilevanza della partecipazione alla fase della campagna elettorale valgono ancor di più per la posizione processuale di IN EN che non risulta neppure inserito nella lista dei candidati ovvero nella giunta comunale formatasi dopo l'elezione del Sindaco IA per cui le conclusioni dei giudici di merito che hanno valorizzato un parallelismo già smentito da questa Corte non potrebbero neppure ritenersi valide per chi come il ricorrente non risulta neppure candidato ovvero incaricato di una qualsiasi carica politica. Seppure dovesse ammettersi che le elezioni furono lo scontro tra due contrapposti gruppi criminali, il semplice appoggio fornito dal cittadino ad una delle due liste, in una delle quali era inserito il figlio, non può valere certo come prova della partecipazione e dell'inserimento organico in un clan. Né decisivo, per superare tali obiezioni formulate con l'atto di ricorso, può apparire il secondo episodio, ritenuto significativo dell'inserimento organico del ricorrente nel clan ZZ evidenziato con giudizio conforme ma non logico ed anche contraddittorio dai giudici di merito;
e difatti, quanto alla supposta opera di pacificazione tra cosche avverse che IN EN avrebbe portato a termine in occasione di un suo incontro con tale OE E", rappresentante della cosca QU, la stessa pronuncia di appello nella descrizione di tale condotta, a pagina 192 della motivazione, precisa come l'iniziativa venne posta in essere dal ricorrente personalmente, senza alcun mandato da parte dei capi-clan. E nella precedente pagina 185 la stessa motivazione attesta come, anche secondo il Tribunale di primo grado, tale condotta venne portata a termine addirittura alla totale insaputa degli altri membri del supposto sodalizio;
a fronte di tali circostanze, evidenziate dalle stesse sentenze di merito, appare pertanto evidente che una condotta che pure potrebbe essere significativa di un inserimento organico trattandosi di tipica attività di mediazione tra clan avversi sintomo di partecipazione ad uno di essi, nel caso in esame risulta assunta a puro titolo personale, senza mandato e collegamento alcuno con le attività del clan e dei suoi vertici. Le sentenze di merito hanno pertanto evidenziato che l'intervento dell'IN nella lite, che aveva interessato uno dei suoi familiari ed i contrapposti appartenenti ad altro clan, era avvenuto a titolo personale per ricavarne poi, contraddittoriamente, la dimostrazione della intraneità alla cosca. Anche tale elemento, che peraltro i giudici di merito utilizzano quale semplice conferma della ritenuta partecipazione ricavata dalla partecipazione alla campagna elettorale, risulta pertanto privo di rilevante significatività sussistendo più che fondato dubbio, come esposto in ricorso, che l'intervento del ricorrente per come descritto dai giudici di merito, sia avvenuto per sedare una possibile lite familiare e non nell'ottica della contrapposizione tra gruppi criminale. Alla luce delle suesposte considerazioni anche in relazione alla posizione di IN EN l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per non avere commesso il fatto, rilevandosi superfluo un ulteriore esame del materiale probatorio già compiutamente 27 valorizzato dai giudici di merito ma del tutto privo di qualsiasi efficacia probatoria adeguata e concreta in relazione alla contestata partecipazione ad associazione di tipo mafioso.
2.11 Fondato è ad avviso di questo Collegio il ricorso proposto nell'interesse di AC EN;
quest'ultimo nel proprio atto di impugnazione, con il primo motivo, ha lamentato essere assenti gli elementi da cui desumere l'inserimento del ricorrente nell'organico dell'associazione ovvero lo svolgimento di un ruolo operativo del medesimo nell'interesse del gruppo criminale di supposta appartenenza, richiamando il doppio annullamento in sede cautelare già pronunciato da questa Corte nei confronti della sua posizione. Si sottolineava, infatti, che un tale ruolo non poteva desumersi dalla sola candidatura all'interno di una lista risultata vincitrice alle elezioni, non essendo emersi elementi da cui ritenere che detta candidatura fosse dipesa da un accordo con la cosca ovvero dalla promessa fatta al gruppo criminale di agevolare gli interessi dello stesso in seguito alla elezione. Queste considerazioni ad avviso del Collegio vanno condivise;
deve infatti essere premesso che gli elementi probatori sussistenti a carico del predetto ricorrente, acquisiti nel corso delle indagini preliminari, risultano già vagliati da questa Corte nella fase cautelare con due distinte pronunce, la n. 15115 del 2012 emessa dalla seconda sezione e la n.12826 della sesta sezione. Le predette due pronunce hanno annullato, prima con rinvio e poi senza rinvio, le precedenti ordinanze del Tribunale della Libertà di Reggio Calabria che avevano respinto le richieste di riesame avanzate nell'interesse del medesimo AC. Con tali due pronunce era stato analizzato approfonditamente il materiale probatorio esistente a carico dello AC EN e si era stigmatizzata l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del medesimo siccome desunti dalle conversazioni che vedevano coinvolto il predetto con altri soggetti nella fase della preparazione delle elezioni amministrative del 2008; in particolare, si era evidenziato come "non risultano in realtà valorizzati nel provvedimento impugnato elementi idonei ad assumere il significato di un'alleanza criminale tra lo AC e la cosca ZZ diretta a favorire le fortune elettorali del ricorrente in cambio di concrete e serie contropartite da parte del candidato all'interno di un patto pre-elettorale e con il previsto impiego di metodi mafiosi per influenzare il corpo elettorale. Ed invero rapporti diretti tra lo ER ed esponenti del clan ZZ emergono soltanto in concreto.... in occasione della conversazione telefonica tra il ricorrente e RO ZZ del 23.2.2008, il contenuto della quale è assolutamente ambiguo e non riconducibile ad una specifica area di interessi dell'uno o dell'altro interlocutore, potendosene desumere soltanto rapporti di grande cordialità tra i due...". Privi di rilevanza significativa venivano anche ritenuti, nelle due pronunce di annullamento, gli ulteriori elementi richiamati dal Tribunale del riesame e costituiti da altre conversazioni tra altri soggetti e lo AC nella fase della campagna elettorale, ovvero dalla riunione presso l'abitazione di tale "compare Vicè" nella quale erano stati affrontati temi esclusivamente politici proprio riferiti alle prossime consultazioni. Orbene, la Corte reggina, nella motivazione esposta alle pagine 264 e seguenti, ripropone i suddetti elementi e sottolinea poi il rilievo decisivo di una frase contenuta in una conversazione tra ZZ RO e EM OR il 3 giugno 2009 nel 28 corso della quale, il secondo, fa riferimento al pericolo di perdere tra i componenti della "società" e cioè del clan ndranghetistico "...i ER li sopra" e così ad avviso della Corte di appello, correre il rischio di rimanere senza un congruo numero di adepti. Tale conversazione, tuttavia, ad avviso di questo Collegio, non pare idonea ad aggiungere elementi decisivi al punto da potere fare ritenere provato con certezza l'inserimento organico di AC EN nel sodalizio costituito dal clan ZZ. Per la sua equivocità in quanto riferita ad un nominativo di un intero gruppo familiare (AC), per la neppure chiarezza esplicativa del contenuto, non può assurgere a prova unica o regina della affermazione di responsabilità del prevenuto. Se è vero infatti che nella parte introduttiva della presente motivazione la conversazione ZZ-EM per il suo contenuto esplicativo è stata considerata uno degli elementi sulla base dei quali ritenere certamente operativo il gruppo criminale riconducibile a RO ZZ, non può negarsi che, come evidenziato in ricorso, essa contiene riferimenti ad altre vicende come il pagamento del funerale di quest'ultimo alla ditta AC che non paiono compatibili con il ruolo di sodale. Peraltro, lo stesso contenuto della conversazione, se anche si dovesse ritenere riferibile a AC EN, non è chiaro nella parte in cui prospetta la possibilità di una "libera" fuoriuscita dall'organizzazione criminale che pare incompatibile con le tradizionali regole che dominano la vita di tali organizzazioni sicchè anche sotto tale profilo il significato fornito dalla Corte di appello non è logico poiché prospetta la sicura attribuzione del nominativo genericamente riferibile a diversi soggetti di quel territorio proprio al ricorrente e non spiega, comunque, perché il clan ZZ avrebbe potuto liberamente permettere la fuoriuscita di alcuni membri. Sul punto, quindi, le pronunce di merito difettano di adeguata e concreta spiegazione di una conversazione, che peraltro la difesa ha dimostrato essere già presente nel materiale utilizzato nella fase cautelare, e che non può ritenersi dotata di quella certezza probatoria univoca nel far ritenere AC EN partecipe di un clan al quale non risulta mai avere fornito alcun contributo specifico. Deve infatti essere evidenziato che né dalle conversazioni evidenziate dai giudici di merito né attraverso l'indicazione di fatti specifici, sia risultato l'inserimento organico dello AC nella cosca, a tanto non potendo bastare la sola candidatura e successiva elezione, né l'adozione da parte di questi di concreti provvedimenti amministrativi nell'interesse della cosca od anche di singoli esponenti di essa. Alla luce delle suesposte considerazioni l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio profilandosi superflua qualsiasi ulteriore analisi di un materiale probatorio già compiutamente esaminato in fase cautelare e già ritenuto privo persino della valenza della sola gravità indiziaria.
2.6 Il ricorso proposto nell'interesse del LARO OR è manifestamente infondato e deve pertanto essere dichiarato inammissibile non sussistendo né la lamentata violazione di legge né il difetto di motivazione dell'impugnata sentenza;
quanto alle doglianze in punto di interpretazione delle conversazioni intercettate, oltre a doversi richiamare gli orientamenti già esposti, va ancora ricordato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di 29 intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere nuovamente sottoposto al sindacato di questa Corte in una prospettiva alternativa peraltro neppure con precisione dedotta ed esposta. Tanto premesso va poi ricordato come, secondo l'orientamento di questa Corte il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il "nomen juris" conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità (Sez. 6, n. 44829 del 22/09/2004, Rv. 230522), sicchè, accertato che nel caso in esame vennero convocate fittiziamente varie ditte al fine di fare ritenere pervenute più offerte, tra le quali poi optare una "scelta" in realtà precedentemente già operata a favore proprio del AR, non sussiste l'invocato vizio di violazione di legge essendosi proceduto ad alterare una gara svolta da un ente pubblico pur se si trattava di appalto sotto soglia. Quanto alle ulteriori doglianze, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Infine, va ricordato, che solo nel caso in cui l'imputato abbia chiesto con specifico motivo d'appello la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflittagli dal giudice di primo grado e il giudice d'appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata in parte con rinvio (Sez. 2, n. 46981 del 12/10/2016, Rv. 268402) e non anche quando la predetta richiesta non sia stata oggetto di motivo di impugnazione ma venga soltanto formulata nel corso del giudizio di secondo grado e delle conclusioni, in questo caso invocandosi il ricorso ad un potere d'ufficio discrezionale del giudice di appello non censurabile 30 in cassazione sotto il profilo del difetto di motivazione. E nel caso in esame la difesa del AR non ha dedotto di avere proposto specifico motivo di appello quanto alla mancata concessione del beneficio dell'art. 163 cod.pen. né tale motivo si ricava dall'analisi dell'atto.
2.7 Anche il ricorso di VE FR è inammissibile per manifesta infondatezza;
quanto al primo motivo erratamente il ricorrente deduce l'insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 326 cod.pen., avuto riguardo alla trasmissione di notizie in parte non vere ed in parte già conosciute dall'assistente della Polizia di Stato Avenoso al ZZ RO. Rinviandosi per la completa descrizione dei fatti alla pagina 194 della sentenza di appello occorre ricordare come detto ricorrente veniva individuato, nel corso di una conversazione intercettata presso l'esercizio "Bufi" del 23 maggio 2009, rivelare a ZZ RO, il contenuto di una relazione di servizio relativa ad un controllo operato dalla Polizia di Stato di Vibo Valentia che aveva visto coinvolti i cugini del capo-ndrina, tali ZZ RO PI e ZZ GI, ed altri soggetti gravitanti nell'orbita della criminalità locale quali contigui o intranei della famiglia dei LOBIANCO. Orbene, quanto alla contestata sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, oggetto del primo motivo di ricorso, occorre ricordare come sia stato affermato da questa Corte che integra il reato di rivelazione di segreti di ufficio la divulgazione, da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, del contenuto di una informativa di reato e delle indagini eseguite, essendo irrilevante che gli atti o i fatti segreti siano già conosciuti in un ambito limitato di persone, quando la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di divulgazione a settori ben più vasti di pubblico (Sez. 6, n. 39337 del 23/06/2015, Rv. 264553); e nel caso in esame il ricorrente risulta avere divulgato ad un soggetto indiziato di associazione ndranghetistica notizie relative ad un controllo di polizia effettuato nei riguardi di supposti componenti della stessa cosca che, a loro volta, avevano incontrato soggetti organici ad altro gruppo pure malavitoso. Si tratta con evidenza di notizie assolutamente rilevanti nel contesto associativo, comunicate da un pubblico ufficiale ad un estraneo che avevano ad oggetto un preciso controllo di Polizia, così messo in condizione di avere confermata l'informazione circa l'esistenza di indagini nei confronti del proprio gruppo criminale. Ed a nulla rileva la dedotta circostanza che di quel controllo il ZZ RO fosse stato già informato dai soggetti che direttamente vi erano stati coinvolti;
occorre infatti rilevare che il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 cod. pen.) si configura, sotto il profilo materiale, qualora sia portata a conoscenza di soggetto non autorizzato una notizia destinata a rimanere segreta così producendo nocumento a seguito della diffusione della informazione. L'applicazione del suddetto principio al caso in esame appare essere stato correttamente operata dalla Corte di appello di Reggio Calabria la quale osservava come l'VE avesse fornito dettagliate informazioni circa una annotazione di servizio redatta da personale di P.S. e riguardante soggetti gravitanti nel nucleo dei ZZ controllati con altri esponenti criminali calabresi. A nulla vale pertanto rilevare che i soggetti coinvolti non sono poi stati sottoposti a procedimento penale ovvero risultano prosciolti ovvero che parte delle notizie riferite dall'VE erano false, poiché il nucleo 31 : centrale della condotta è esattamente costituito nella comunicazione ad un soggetto estraneo all'amministrazione di una notizia riservata circa una segnalazione relativa ad incontri tra soggetti aventi rilievo investigativo che il ZZ RO riceveva da parte di un appartenente alle stesse forze dell'ordine che peraltro si era personalmente recato a trovarlo. Si tratta di palese violazione dell'obbligo di segretezza che incombe sugli appartenenti alle forze dell'ordine peraltro commesso al fine di agevolare le condotte di soggetti oggetto di investigazioni antimafia. E quanto alla doglianza in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 7, oggetto del secondo motivo di gravame, esenti dalle lamentate censure paiono le precise osservazioni della Corte di merito la quale ha sottolineato come per i nominativi dei soggetti coinvolti nei fatti e per il soggetto che riceveva la rivelazione, deve ritenersi che il ricorrente abbia perciò agito con la precisa volontà di agevolare l'organizzazione criminale e non il singolo ZZ RO, soggetto nemmeno presente in occasione di quel controllo da cui scaturiva l'annotazione di servizio. La mancata concessione delle attenuanti generiche è fondata su una motivazione esente da ogni censura e che correttamente sottolinea la gravità della condotta posta in essere da soggetto appartenente alle forze dell'ordine ed operante nello stesso territorio di operatività della cosca così favorita. le osservazioni in precedenza svolte quanto alla posizione AR valgono anche con riferimento all'Avenoso ed escludono che la Corte reggina sia incorsa in qualsiasi vizio omettendo la concessione della sospensione condizionale trattandosi di beneficio non ritualmente richiesto nell'ambito dei motivi di gravame e la cui concessione era peraltro rimessa alla sola discrezione del giudice di appello.
2.8 Inammissibili perché manifestamente non fondati sono i motivi di ricorso proposti nell'interesse di IN CO ritenuto responsabile, all'esito dei due gradi di giudizio di merito, del delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 contestatogli al capo T) per avere acquistato ed illecitamente detenuto un quantitativo superiore ai 500 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina;
con i primi due motivi la difesa ricorrente eccepisce la violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, oltre che, cumulativamente, la violazione di legge ed il difetto di motivazione, per non essere stata disposta ulteriore perizia trascrittiva della conversazione n.6096, per essere stata fornita una interpretazione di tale conversazione illogica e comunque non corrispondente alle osservazioni e differenti conclusioni cui sono pervenuti i consulenti di parte circa la non intelleggibilità di alcuni passi del colloquio. Si tratta con evidenza di reiterazione di motivi e doglianze cui la Corte di appello reggina ha già diffusamente risposto con le osservazioni, ampie, articolate ed approfondite esposte alle pagine 137 e seguenti della sentenza impugnata. il giudice di appello ha dato atto che a fronte delle osservazioni dei consulenti di parte i giudici dei precedenti gradi, il G.I.P. prima ed il Tribunale poi, procedevano a ben due differenti incarichi nei confronti di diversi periti (MO e NO), i quali conformemente concludevano circa il contenuto del colloquio ed il significato delle frasi riferite 32 da GO CO ad GO NI e viceversa. Non si palesa pertanto nessun vizio di inutilizzabilità violato dalla Corte di merito ovvero dal giudice di primo grado poiché la valutazione delle fonti di prova è avvenuta a seguito di due distinte perizie di trascrizione effettuate proprio rispondendo alle osservazioni della difesa. Anche il secondo motivo è infondato non ravvisandosi alcuna violazione delle regole in tema di mancata ammissione al rito abbreviato condizionato;
questa Corte ha stabilito che in tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice dibattimentale deve sindacare il provvedimento di rigetto, assunto nell'udienza preliminare, secondo una valutazione "ex ante", di verifica della ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta dall'imputato alla luce della situazione esistente al momento della valutazione negativa, tenendo tuttavia conto, come criterio ausiliario, e di per sé non risolutivo, anche delle indicazioni sopravvenute dall'istruttoria espletata (Sez. 6, n. 41695 del 14/07/2016, Rv. 268327); inoltre si è anche stabilito che è legittima la decisione con cui il giudice del dibattimento neghi la riduzione di pena prevista per il giudizio abbreviato, nel caso in cui venga disposta, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., la stessa perizia cui era stata condizionata la richiesta - respinta dal G.U.P. di rito alternativo - (Sez. 6, n. 16102 del 18/03/2016, Rv. 267309). Deve pertanto escludersi ogni illegittimità nel caso in esame posto che il G.I.P. prima ed il Tribunale poi pur procedendo al rinnovo della perizia sulle sollecitazioni della difesa e dei consulenti della stessa non hanno negato alla parte richiedente alcuna prova dotata dei requisiti di novità e decisività avuto anche riguardo alle conclusioni della seconda perizia sostanzialmente conformi alla prima. Quanto al dedotto vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, oggetto del terzo motivo di gravame, e pure esposto nella prima doglianza, va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado 336 : né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione;
in particolare, giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del ricorrente si caratterizza per la valenza dimostrativa di plurime frasi intercettate che danno conto dell'acquisto e della detenzione illecita del quantitativo di stupefacente esattamente contestato. Peraltro in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Rv. 203428); esame nel caso di specie esattamente compiuto dai giudici di merito con valutazioni complete e del tutto prive delle lamentate illogicità ed a fronte delle quali il ricorrente insiste in una interpretazione alternativa dei fatti non deducibile nella presente sede di legittimità. Anche le ulteriori doglianze paiono manifestamente non fondate, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). E nel caso in esame il giudice di appello con le osservazioni specifiche svolte a pagina 145 ha giustificato sia il riconoscimento della recidiva che l'equivalenza della stessa rispetto alle concesse attenuanti generiche.
2.12 Quanto alla posizione di IA RO, vanno esposte le seguenti considerazioni. I primi motivi proposti nei rispettivi ricorsi dei difensori e con i quali si contesta, anche facendo riferimento al giudizio di annullamento con rinvio dinanzi alla prima sezione di questa Corte con sentenza 27 aprile 2016, l'esistenza ed operatività di un gruppo criminale operante nel territorio di Marina di Gioiosa Jonica sono infondati;
nel punto 2.5 della presente motivazione è stato approfonditamente analizzato il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito per pervenire alla condivisibile, logica e motivata conclusione della effettiva esistenza del clan ZZ affermandosi la piena legittimità di tale asseverazione che pare del tutto priva di qualsiasi illogicità ovvero erronea interpretazione dei requisiti dettati dall'art. 416 bis cod.pen.. I giudici di primo e secondo grado hanno infatti valorizzato elementi concreti acquisiti nel corso dell'istruzione dibattimentale e risultanti, oltre che dalle conversazioni intercettate, anche da servizi di osservazione e dalle deposizioni di verbalizzanti che avevano assistito all'attività di affiliazione di nuovi membri da parte proprio di ZZ RO, attribuendo 34 a tali fatti l'inequivocabile valenza dimostrativa di cui sono dotati e pervenendo così a conclusioni logiche e corrette in punto di sussistenza dell'associazione punibile ex art. 416 bis cod.pen.. Tanto premesso i giudici di merito hanno poi ritenuto dimostrata la partecipazione all'associazione predetta da parte del IA RO in forza dei rapporti dallo stesso intrattenuti con il capo-clan ZZ RO, sia prima che dopo le elezioni comunali del 2009; è stato infatti accertato, attraverso l'analisi di numerose conversazioni telefoniche, che il IA ha tenuto rapporti e relazioni con componenti di detto clan ndranghetistico, essendosi rapportato sempre con il capo ZZ RO. Sul punto, le pronunce di merito, e la Corte di appello in particolare, hanno ampiamente esposto le risultanze di dette intercettazioni interpretandone il contenuto senza vizi di manifesta illogicità; la sentenza impugnata riporta alle pagine da 204 a 215 un'ampia esposizione delle frasi significative dei colloqui intercorsi tra il ricorrente IA ed il coimputato separatamente giudicato ZZ RO, ritenuto ad avviso di questo Collegio giustamente vertice, "capo società", del predetto clan stigmatizzando come il capo-clan fosse intervenuto sia nella fase di preparazione della lista elettorale per segnalare proprio IA RO come candidato sindaco, convincere AC EN a candidarsi, risolvere altre problematiche sempre sotto la sollecitazione del ricorrente IA, che nei momenti seguenti l'elezione dello stesso IA a Sindaco. In particolare, dopo l'elezione, di fronte alle evidenti difficoltà che il Sindaco incontrava per la formazione della Giunta a fronte delle aspirazioni di molti soggetti a ricoprire la carica di assessore, interviene, su sollecitazione dello stesso ricorrente, sempre ZZ RO, il quale (si vedano le conversazioni citate alle pagine 224-227) si adoperava per convincere alcuni pretendenti alla carica di assessore comunale a soprassedere ed attendere un successivo "turno" oltre che per organizzare la distribuzione degli incarichi. Da tale ricostruzione, secondo i giudici di merito, risulterebbe la completa ingerenza del ZZ nella gestione del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, come dimostrato anche da alcune vicende specifiche successive le elezioni indicate a pagina 227-228; ingerenza già acclarata dal Tribunale di primo grado secondo cui il IA è "l'uomo su cui la cosca può puntare per ammantare di insospettabile legittimità l'operato della Giunta comunale insediatasi all'indomani della vittoria della competizione elettorale". E la consapevolezza con la quale IA opera in relazione con il capo-cosca "ascrive alla sua condotta quell'indiscusso significato di intraneità al sodalizio criminale" (pagina 205 sentenza di appello) assumendo rilievo ai fini della responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa anche "forme di partecipazione destinate ab origine ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento da parte del singolo di vantaggi ulteriori, suoi personali" ( idem pagina 215). Così da doversi ritenere tale forma di partecipazione provata poiché "la condotta del EM si configura infatti come messa a disposizione dell'organizzazione....... incondizionatamente rivolta al sodalizio... di natura ed 35 ampiezza tale da dimostrare l'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio" (idem 215). Orbene, tali conclusioni sono, ad avviso di questa Corte, frutto di errata interpretazione della norma penale in punto di dimostrazione dell'intraneità associativa mafiosa;
e difatti, come ampiamente esposto in precedenza ai punti 2.2 e 2.3 della presente motivazione cui integralmente si rinvia, qualificare in termini di partecipazione la condotta del IA valorizzando quale tratto unico e significativo la vicenda elettorale, traendo prova dell'inserimento organico dello stesso nel clan in forza dei rapporti intrattenuti prima e dopo la tornata elettorale con ZZ RO, non costituisce operazione logica corretta e sul punto paiono fondati i motivi di ricorso proposti dai difensori avv.ti Coppi e Minniti. Difatti tale conclusione, ampiamente contestata dalla difesa sotto il profilo della sua rilevanza decisiva con le doglianze avanzate nelle rispettive impugnazioni, non è accettabile poiché la prova della partecipazione, dell'inserimento organico, secondo quanto in precedenza esposto non è mutuabile attraverso la dimostrata esistenza di rapporti, pur ripetuti, con esponenti anche di vertice dell'organizzazione ndranghetistica che non abbiano alcun contenuto illecito. L'equazione IA ha intrattenuto frequenti contatti con il ZZ prima e dopo le elezioni, e quindi è associato mafioso del clan dallo stesso capeggiato, non tiene conto delle possibili causali alternative di tali rapporti e costituisce una sorta di scorciatoia probatoria della partecipazione non accoglibile. Sembra essersi omessa ogni valutazione sulla imprescindibile necessità che l'adesione ad un gruppo, provata solo sulla base dei rapporti intrattenuti con il capo clan, debba essere necessariamente significativa della adesione al programma delinquenziale che costituisce requisito imprescindibile per l'affermazione di colpevolezza ex art. 416 bis cod.pen.. E valgono sul punto le ampie osservazioni formulate dalla difesa con i motivi di ricorso per escludere la ritenuta intraneità alla cosca del IA: manca l'affiliazione rituale, manca l'investitura della qualifica di "componente" del clan chiaramente attribuitagli dal capocosca che pure elenca i vari componenti in diverse conversazioni, manca la commissione di delitti scopo e mancano significativi "facta concludentia" riconducibili allo svolgimento di attività per conto della cosca di natura illecita o delinquenziale che possano fare ritenere provata la partecipazione anche in assenza di elementi per affermare il formale inserimento nella stessa. Gli elementi desumibili dalle sentenze di merito, pur dando conto di plurimi e ripetuti contatti tra IA e ZZ, non permettono in alcun modo di ricavare la volontaria e cosciente partecipazione del primo al programma delinquenziale tipico dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod.pen., essendosi evidenziati soltanto fatti di per sé privi di rilevanza criminale e relativi invece al coinvolgimento di un esponente di vertice di un'organizzazione criminale in attività politiche per ciò solo non dotate di rilevanza penale. In conclusione, sul punto, l'impugnata sentenza non ha fornito elementi sufficienti per ritenere IA RO associato mafioso. Oltre ai rapporti con il ZZ, gli altri elementi valorizzati dai giudici di merito hanno valenza indiretta ed equivoca non adeguati per dimostrare che il Sindaco avesse partecipato al clan con il preciso ruolo di componente dello stesso e non sono idonei a 36 V fornire tale prova neppure ove se ne operi una lettura congiunta con la vicenda elettorale;
a pagina 228 della sentenza impugnata la Corte di appello indica una conversazione tra terzi associati di quel clan, i fratelli GO NI e FA, i quali farebbero riferimento ad una notizia relativa a ZZ CA, altro supposto componente del gruppo criminale, da trasmettere anche al "Pichetta" soprannome del IA. Si tratta con evidenza di un dato talmente equivoco e poco significativo da non potere essere valorizzato quale elemento di prova adeguato della partecipazione. Diversa valenza assume invece la vicenda della intromissione del ZZ nell'appalto della impresa IU, citata alle pagine 227-228, poiché tale fatto andrà rivalutato dalla Corte di appello, unitamente ad altre possibili condotte, per ritenere eventualmente integrata l'ipotesi di cui agli artt. 110-416 bis cod.pen. secondo le valutazioni che verranno di seguito esposte, fornendo dimostrazione di ulteriori contatti tra capo-clan ed il Sindaco dopo l'elezione di quest'ultimo che vanno differentemente qualificati dai giudici di merito. In conclusione, l'impugnata pronuncia, non ha adeguatamente applicato i criteri in tema di dimostrazione della partecipazione ad associazione mafiosa che sono stati in precedenza esposti. E quanto alla applicazione e valenza dei precedenti giurisprudenziali citati alla pagina 215 della motivazione, a sostegno dell'affermazione di responsabilità, indicati dal Tribunale di primo grado e condivisi dalla Corte di appello, gli stessi non sorreggono affatto il giudizio di condanna nei termini indicati dai giudici di merito;
al proposito va infatti ricordato che: - il caso affrontato da Cassazione 16606/2011 riguarda una ben diversa contestazione di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo semplice, finalizzata alla consumazione di truffe, in relazione alla quale certamente corretta appare la rappresentazione dell'inserimento temporaneo di uno dei membri, che invece non pare proprio configurabile nei casi richiamati dall'art. 416 bis cod.pen. in cui l'appartenenza è tendenzialmente perenne;
Cassazione 26331/2011, pure citata, annullava con rinvio per nuovo esame un procedimento cautelare del Tribunale di Reggio Calabria affermando proprio che in tema di associazione a delinquere (nella specie di tipo mafioso), la messa a disposizione dell'organizzazione criminale, rilevante ai fini della prova dell'adesione, non può risolversi nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, quand'anche di livello apicale, a servizio di loro interessi particolari, ma deve essere incondizionatamente rivolta al sodalizio ed essere di natura ed ampiezza tale da dimostrare l'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio. Ed a tale orientamento certamente la presente motivazione si riallaccia, negando che i rapporti IA-ZZ possano da soli essere dimostrativi dell'inserimento organico richiedendosi prova dell'adesione al programma delinquenziale mafioso nel 37 caso di specie mancante;
Cassazione 17380/2005 nel tratteggiare figure di nuove forme di partecipazione mafiosa (alla data del maggio del 2005), affermando la natura a forma libera del delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., riteneva provata la partecipazione di un soggetto che aveva imposto la propria impresa di forniture edili in un contesto territoriale siciliano in forza della propria appartenenza ad una famiglia mafiosa e che risultava anche avere versato denaro alle casse della locale famiglia di Cosa Nostra. Si tratta con evidenza di precedenti del tutto avulsi dal caso di specie e che: o non riguardano proprio il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. o ritengono provata la partecipazione sulla base di condotte tipiche di collateralità caratterizzate anche da dirette prestazioni a vantaggio della cosca, ovvero confermano l'assunto della presente decisione nella parte in cui negano rilevanza ex se ai soli rapporti di frequentazione ed alla generica disponibilità (che nel caso in esame non risulta neppure acclarata con certezza). Deve pertanto essere escluso che i citati precedenti giurisprudenziali e le condotte valorizzate dai giudici di merito possano ritenere provata la partecipazione del IA all'associazione costituita dal clan ZZ dovendosi sul punto accogliersi i motivi di gravame che hanno eccepito violazione di legge e vizio di motivazione. Tuttavia, ad avviso di questa Corte, le condotte del IA, ampiamente esposte dai giudici di merito sotto il profilo della sua relazione preferenziale con ZZ RO, capo di una cosca locale, potrebbero non essere prive di qualsiasi rilievo penale;
esse infatti, costituiscono il tipico sintomo dell'esistenza di una parte del patto di scambio politico-mafioso, cioè di una frazione di quella condotta illecita che è riconducibile al parametro degli artt. 110-416 bis cod.pen. secondo gli orientamenti giurisprudenziali richiamati al punto 2.3. E' provato infatti che IA chiese ed ottenne l'intervento del ZZ sia in fase pre-elettorale, quando occorreva convincere a puntare su IA RO quale candidato Sindaco invece di altri soggetti (IA IO), ovvero quando bisognava convincere alcuni soggetti indecisi ad offrire la loro disponibilità alla candidatura (AC EN), che nella fase successiva alle elezioni, di formazione della giunta, basandosi sulla forte autorevolezza del medesimo, perché soggetto in grado di "convincere" gli altri interessati a seguire la linea politica imposta. I giudici di merito con valutazione sul punto logica e prive delle censure esposte nei motivi di ricorso, hanno sottolineato come dalla analisi delle conversazioni intercettate risulta evidente che IA si rivolge a ZZ al fine di imporre una determinata linea e determinate scelte politiche agli altri soggetti interessati e coinvolti nelle vicende pre e post elettorali e che non avendo questa autorevolezza chiede l'intervento di un soggetto che, per il ruolo rivestito, è in grado di farsi ubbidire. Difatti, non essendo emersa valida ragione alternativa perché IA si rivolgesse a ZZ per ottenere il suo intervento, avendo i giudici di merito escluso la causale alternativa esposta dalla difesa con argomenti privi di qualsiasi censurabilità, correttamente e logicamente i giudici di merito ne hanno tratto la consapevolezza da parte del 38 Sindaco di rivolgersi ad un capo clan che spendendo il proprio nome era sicuro di realizzare i risultati voluti e raggiungere gli obiettivi prefissati. Seppure è vero che l'intervento del ZZ, richiesto da IA, non avesse natura di per sé illecita, sicchè non se ne può trarre prova dell'inserimento del secondo nel clan capeggiato dal primo, tuttavia tale intervento risulta richiesto ed ottenuto ed i giudici di merito ne hanno sottolineato il rilevante significato. Correttamente quindi si è affermato essere certo che IA era ben consapevole del rilevante ruolo criminale svolto dal ZZ in quel particolare contesto locale ed in questo senso deve avere chiesto il ripetuto intervento dello stesso;
sfruttando l'autorevolezza che il ruolo criminale gli conferiva, ZZ interviene prima e dopo le elezioni a sostegno del IA sia nella fase della predisposizione delle liste che per assicurare la formazione della Giunta comunale dopo l'elezione. Tuttavia, occorre a questo punto provare, per accertare l'esistenza di una condotta punibile ex art. 110-416 bis c.p., la controprestazione "politica" del patto di scambio e cioè individuare le condotte poste in essere dal Sindaco e significative della retribuzione al consesso associativo dell'appoggio da questi in precedenza ottenuto. Tale controprestazione va valorizzata dai giudici di merito attraverso l'adeguato riscontro di singole condotte concrete, anche tramite l'interpretazione delle conversazioni in atti, dalle quali desumere che IA corrispose al clan vantaggi, favori, atti amministrativi od altre condotte a titolo appunto di corrispettivo. L'esame del materiale probatorio andrà pertanto ripetuto dai giudici di merito non più nel senso della dimostrazione di una partecipazione che deve ritenersi esclusa dall'assenza di qualsiasi dimostrazione del coinvolgimento stabile dell'imputato nell'organizzazione, quanto nella diversa prospettiva della esistenza di un tipico patto di scambio politico-mafioso. In questa ottica vanno valorizzate quelle condotte, come la vicenda dell'imprenditore IU, che possono ritenersi significative del citato patto di scambio politico mafioso e che dimostrino che ottenuto l'appoggio politico del capo clan ZZ, sia nella fase di preparazione della lista che in quella di formazione della Giunta comunale, il Sindaco IA corrispose poi ad elezione avvenuta concreti vantaggi a più esponenti della cosca od ad alcuni di essi attraverso atti concreti. E nella valutazione ed individuazione di tale frazione di condotta, vanno tenute nel debito ed adeguato conto anche tutte le condotte specifiche, evidenziate dalle difese del IA, come significative di uno suo totale distacco dagli interessi dei ZZ per evitare che l'isolata considerazione di singoli ed insignificanti episodi possa assumere valenza dimostrativa della condotta di concorso esterno a fronte di plurime attività del tutto configgenti con gli interessi del gruppo criminale. In assenza della dimostrazione di un tale "corrispettivo" individuabile in concreto dai giudici di merito attraverso l'analisi degli elementi processuali andrà pronunciata assoluzione. Errata appare pertanto la conclusione del Tribunale, condivisa poi dalla Corte di appello con le osservazioni svolte alla pagina 215 della sentenza impugnata, circa l'esclusione della configurabilità del concorso esterno nella condotta di IA RO posto che lo stabile 39 inserimento nell'associazione è stato ritenuto dai giudici di merito sulla base di elementi il cui significato probatorio è stato sostanzialmente travisato. Quanto alla differente qualificazione giuridica, va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, purché il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Rv. 258138). Affermazione questa già assunta da precedente decisione secondo cui non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), nella decisione con la quale l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, purché il fatto materiale sia stato sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione e con la sentenza l'imputato sia stato ritenuto responsabile di tale fatto materiale, posto che la partecipazione ad associazione mafiosa e il concorso esterno non rappresentano due diverse ipotesi criminose, ma distinte modalità della partecipazione criminosa (Sez. 5, n. 21077 del 25/03/2004, Rv. 229194). E nel caso in esame il "fatto materiale" costituito dall'appoggio elettorale in cambio di controprestazioni politiche risulta sufficientemente descritto nella rubrica elevata al capo A), nella quale appunto si fa espresso riferimento sia alle consultazioni elettorali dell'aprile 2008 sia all'acquisizione di vantaggi illeciti costituiti da "concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici" che integrano appunto la prestazione da un lato e la controprestazione dall'altro integranti proprio il patto di scambio politico-mafioso. Inoltre, si ricorda ancora al proposito, che rientra nei poteri di cognizione officiosa della Corte di cassazione la corretta qualificazione giuridica del fatto anche nel caso di ricorso proposto dal solo imputato, purché ciò non avvenga a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa (Sez. 2, n. 3211 del 20/12/2013, Rv. 258538); e nel caso in esame deve escludersi qualsiasi effetto a "sorpresa" posto che la difesa ha approntato tutti i propri mezzi proprio in relazione alla dedotta insussistenza di qualsiasi controprestazione del IA successivamente alla elezione a Sindaco a vantaggio della cosca ZZ sicchè errata è stata solo la qualificazione operata dal giudice di merito. Peraltro va ricordato come il delitto di cui agli artt. 110-416 bis cod.pen. non configuri ipotesi più grave sicchè vale anche il principio secondo cui in tema di correlazione tra accusa e sentenza, comportando una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 521 c.p.p., comma 1 (la quale sia anche in linea con i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la nota sentenza Drassich dell'11 dicembre 2007), soltanto l'esigenza che la diversa qualificazione giuridica del fatto non avvenga "a sorpresa" e con pregiudizio, quindi, del diritto di difesa dell'imputato, deve ritenersi che tale condizione venga soddisfatta qualora, per un verso, egli abbia avuto, nel corso del giudizio di merito, la possibilità di interloquire sul contenuto dell'imputazione, anche attraverso l'eventuale 40 impugnazione della sentenza di primo grado e, per altro verso, la diversa qualificazione, ferma restando l'identità degli elementi fondamentali del fatto, rientri nel novero di una limitatissima gamma di previsioni alternative, per cui l'eventuale esclusione dell'una comporti inevitabilmente l'applicazione dell'altra. Il giudice di legittimità ha il potere di procedere "ex officio" alla riqualificazione giuridica del fatto, senza necessità di consentire all'imputato di interloquire sul punto allorquando, nel ricorso presentato dallo stesso, tale eventualità sia stata espressamente presa in considerazione (Sez. 2, n. 14674 del 26/02/2010, Rv. 246922). Pertanto, in parziale accoglimento del ricorso l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria con riferimento alla posizione processuale di IA RO perchè valuti l'esistenza di condotte riconducibili al concorso esterno in associazione mafiosa. I rimanenti motivi proposti con riguardo al capo A) rimangono assorbiti. Inammissibili perché manifestamente non fondati sono invece i motivi proposti con riguardo alla contestazione di cui al capo e) della rubrica a carico del IA RO;
al proposito devono essere richiamate tutte le osservazioni già in precedenza svolte quanto alla posizione del coimputato LARO. Difatti, il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione nella quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il "nomen juris" conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità (Sez. 6, n. 44829 del 22/09/2004, Rv. 230522); e poiché che nel caso in esame è risultato che vennero convocate "fittiziamente" varie ditte al fine di fare ritenere pervenute più offerte tra le quali poi optare una "scelta", che in realtà era stata precedentemente già operata a favore del correo LARO, non sussiste né l'invocato vizio di violazione di legge essendosi proceduto ad alterare una gara svolta da un ente pubblico pur se si trattava di appalto sotto soglia, né alcun difetto di motivazione avendo i giudici di merito adeguatamente ricostruito i fatti con ampia motivazione esente da ogni illogicità o contraddizione.
2.13 In conclusione, le impugnazioni proposte nell'interesse di AR OR, Avenoso FR ed GO CO devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod. proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00 ciascuno. L'impugnata sentenza deve invece essere annullata senza rinvio limitatamente ad GO RO, GO EN e ER EN per non avere commesso il fatto e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria quanto alla posizione processuale di EM RO, per quest'ultimo limitatamente al capo A) della rubrica riqualificato ai sensi degli artt. 110-416 bis cod.pen. Deve infine dichiararsi definitiva l'affermazione di responsabilità del IA quanto al delitto di cui al capo E). 41
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di GO RO, GO EN e ER EN per non avere commesso il fatto. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EM RO limitatamente al capo A) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del EM. Dichiara inammissibili i ricorsi di GO CO, Avenoso FR e AR OR, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di € 1.500,00 a favore della Cassa delle ammende. Roma, 12 ottobre 2017 IL CONSIGLIERE EST.. Dott. Ignazio Pardo IL PRESIDENTE Dott. Giacomo Fumu Futur DEPOSITATO IN CANCELLERIA II Sezione Penale 15 DIC 2017 IL IL CANCELEDERE Claudia Planelly CORA U P S R E 42