Sentenza 13 ottobre 2016
Massime • 4
Nell'estorsione contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente - vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impededito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno.
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, risponde di distinti reati associativi colui che agisce per conto di due consorterie criminali, le quali, pur se tra loro federate e funzionalmente collegate, conservano entrambe autonomia decisionale ed operativa. (Nella fattispecie, la Corte ha affermato che l'esistenza di un accordo di collaborazione strategica tra due organizzazione criminali non è incompatibile con l'appartenenza dell'imputato ad entrambe le associazioni).
In tema di estorsione, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe all'associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità e si estende anche ai concorrenti nel reato, trattandosi di circostanza che, ancorché soggettiva, attiene alla qualità personale del colpevole.
Nel giudizio abbreviato disposto su richiesta dell'imputato a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, non possono essere proposte le questioni processuali relative alla corretta instaurazione del giudizio immediato, avendo l'imputato accettato di essere giudicato con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione delle questioni preliminari ed essendo irrevocabile l'istanza di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato, salvo che nell'ipotesi tassativamente previste dall'art. 441-bis cod. proc. pen.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/10/2016, n. 9429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9429 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2016 |
Testo completo
09429-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 13/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2566/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente - REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS N.16648/2016 EDUARDO DE GREGORIO Rel. Consigliere - ALFREDO GUARDIANO ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nei confronti di: AN GI AL nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] inoltre: DI GR BA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/06/2015 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO Udito il Procuratore Generale in persona del ANTONIO BALSAMO che ha concluso per: per il ricorso del PG a.c.r. per entrambi in subordine, per D'NO, riqualificazione della pena;
per il OM conclude per l'a.c.r. limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto;
rigetto di tutti gli altri ricorsi. Uditi i dif. avv.ti.: Michele Apicella, Valerio Spigarelli, Fabio Federico, Paolo Stefano De Zan, Monica Foti, Giuseppe IE, Giovanni RI, IP UN, Paolo CO, CL TO FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di assise di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, con sentenze pronunciate in sede di giudizio abbreviato il 28.1.2014 (n. 6032/13 RGGIP e n. 12785/13 RGGIP), aveva condannato, tra gli altri D'NO Giuseppe, NC Giuseppe, Di LL AB, LO NZ, OT ND, GI TI, ZI AT, SI RO, FO RZ, LM IN e OM NG alle pene ritenute di giustizia, in relazione ai reati in materia di associazione a delinquere di stampo mafioso, armi, scambio elettorale politico-mafioso, corruzione aggravata, tentata estorsione aggravata;
sequestro di persona a scopo di estorsione;
estorsione aggravata;
riciclaggio, falso di cui ai numerosi capi d'imputazione, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore delle costituite parti civili: 1) assolveva NC Giuseppe AT dal reato ascrittogli nel capo n. 13) L'imputazione (sequestro di persona a scopo di estorsione), per non aver commesso il fatto;
2) escludeva, con riferimento al Di LL ed L'LO la circostanza aggravante di cui L'art. 7, 1. 203/91, contestata con riferimento al reato di cui al capo n. 16), confermando la pena loro inflitta in primo grado;
3) escludeva, con riferimento L'ZI ed al SI la circostanza aggravante di cui L'art. 7, 1. 203/91, contestata con riferimento al reato di cui al capo n. 17), confermando la pena loro inflitta in primo grado;
4) escludeva, con riferimento al OT la circostanza aggravante di cui L'art. 7, 1. 203/91, nella sola fattispecie L'agevolazione del sodalizio mafioso, contestata con riferimento L'estorsione in danno di RO BE, confermando la pena inflittagli in primo grado;
5) rideterminava in senso più favorevole al D'NO la pena allo stesso irrogata, dopo aver riqualificato la sua partecipazione L'associazione a delinquere di cui al capo n. 1), in termini di concorso esterno, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale sono stati proposti plurimi ricorsi per cassazione.
3. Il Procuratore Generale presso la corte di appello di Milano, in particolare, con il suo ricorso, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la corte territoriale qualificato la condotta del D'NO Giuseppe in termini di concorso esterno, laddove, come si evince da una pluralità di elementi di fatto, desumibili dagli atti di indagine utilizzabili, su cui il ricorrente si sofferma specificamente, riportando ampi stralci del contenuto delle intercettazioni effettuate, D'NO deve, invece, ritenersi componente a pieno titolo L'associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata "ndrangheta", nella sua articolazione lombarda e non semplice concorrente esterno. ΑΙ riguardo si osserva, per una migliore comprensione L'articolata vicenda processuale, che, rispetto L'imputazione di cui al capo n. 1), nella quale si contesta al D'NO e ad altri imputati la partecipazione, a vario livello, ad un'unica associazione a delinquere di stampo mafioso, denominata "ndrangheta", operante in territorio lombardo, suddivisa in due articolazioni, a loro volta riconducibili ad una sorta di federazione unitaria dei vari "locali", denominata "Lombardia", ed in relazione alle quali si delineano i ruoli da ciascuno di essi assunto, la corte territoriale ha escluso l'esistenza di una tale struttura unitaria, riconoscendo 2 solo l'operatività, in territorio magentano, di una delle suddette articolazioni, il clan "Di LL-NC", dotata di una sua specifica autonomia, rispetto alla quale il D'NO, che pure viene indicato come esponente di spicco e portavoce delle cosche africote e platiesi, stabilmente insediate in territorio calabrese, viene qualificato come un semplice concorrente esterno, agendo egli, nel quadro dello scambio elettorale politico-mafioso concluso con l'assessore regionale ZA, nell'interesse cosche di riferimento: le famiglie africote e platiesi RA-Palamara- Bruzzaniti e BA-PA. Orbene il pubblico ministero ricorrente contesta la qualificazione giuridica attribuita alla condotta dal D'NO dalla corte territoriale, rilevando, da un lato, come il D'NO, nella stessa imputazione, non venisse indicato come partecipe della cosca "Di LL-NC", ma come portavoce delle famiglie africote e platiesi;
dL'altro, come dalle risultanze investigative siano emersi numerosi elementi che dimostrano l'esistenza di un collegamento unitario tra le due articolazioni, già evidenziati dal giudice per le indagini preliminari nella sentenza del 28.1.2014, senza tacere che l'esistenza della sovrastruttura criminale della "Lombardia" è stata accertata con il passaggio in giudicato delle sentenze rese nell'ambito del procedimento cd. "Infinito". Sotto altro profilo rileva il pubblico ministero come la corte territoriale non abbia preso in considerazione una serie di elementi, rappresentati principalmente dal contenuto delle numerose conversazioni intercettate, tra cui spiccano quelle che hanno per protagonisti il TI IO e lo stesso D'NO, su cui del pari il ricorrente si sofferma specificamente, dai quali emerge la diretta partecipazione del D'NO alla 3 famiglia di "ndrangheta" "RA-Bruzzaniti-Palamara", insita, peraltro, nella circostanza, non disattesa dalla corte territoriale, che il vero artefice del patto mafioso-elettorale stipulato con lo ZA fu proprio il D'NO, il quale si presentò come emissario delle famiglie africote e platiesi, ai cui esponenti lombardi, inoltre, egli si rivolse per la raccolta dei voti, senza tacere che, come rivelato dallo stesso TI in una serie di conversazioni, la maggior parte dei soldi versati dallo ZA in esecuzione L'accordo con il D'NO sono confluiti nella casse della famiglie RA, BA e PA In altri termini, nella prospettazione del ricorrente l'affermazione di responsabilità del D'NO come semplice concorrente esterno nell'ambito della cosca "Di LL-NC" non si giustifica, in quanto egli dove considerarsi partecipe a pieno titolo L'organismo unitario costituito dalle famiglie magentane, africote e platiesi innanzi indicate ovvero, quanto meno, come componente della famiglia "RA-Bruzzaniti-Palamara"; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento L'intervenuta assoluzione del NC Giuseppe dal reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di NT UR, di cui al capo n. 13), che, sulla base delle risultanze processuali, non si giustifica, in quanto la presenza del NC nell'abitazione del Di LL, dove il NT venne condotto, dopo essere stato rapito dal TI, dL'LO e dal SI, non è estemporanea, ma appare sintomatica, unitamente ad altri indici rivelatori (i contatti telefonici che il NC ha mantenuto con il gruppo degli esecutori materiali del sequestro e con il Di LL, avvertendolo L'arrivo di questi ultimi e del NT nella casa di Cuggiono;
l'avere con il OT assicurato la sorveglianza del 4 NT, quando il TI e l'LO si allontanarono;
l'avere accompagnato in automobile il NT, unitamente con il OT, per ricondurlo a Magenta nella stessa giornata in cui venne sequestrato) di una sua diretta partecipazione a titolo concorsuale nella privazione della libertà personale del NT.
3.1. Con memoria depositata in udienza il difensore di fiducia di NC Giuseppe AT, avv. Valerio Spigarelli, del Foro di Roma chiede che il ricorso del pubblico ministero venga dichiarato inammissibile, consistendo in una vera e propria impugnazione di merito, tendente a sollecitare dalla Corte di Cassazione una rivalutazione del materiale probatorio già compiutamente apprezzato nella fase di merito, come si evince con chiarezza dal fatto che il suo contenuto è caratterizzato da una vera e propria attività di critica della prova e della valutazione che di essa ha operato la corte territoriale, ovvero che il medesimo ricorso venga rigettato, in quanto fondato su di un'erronea valutazione delle risultanze processuali (ed, in particolare, del contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione), che il difensore sottopone a specifica disamina, senza tacere, con particolare riferimento L'imputazione di sequestro di persona, che l'accoglimento del ricorso del pubblico ministero comporterebbe un'inammissibile mutatio libelli, non preceduta dalla contestazione del fatto diverso che si pretenderebbe di ritenere accertato, posto che nell'imputazione non si fa riferimento a nessun ruolo concreto svolto dal NC nel sequestro di persona del NT, in presenza, peraltro, della (testuale nel ricorso: cfr. p. 3) "incerta e contestata identificazione L'ospite di AB di LL con la persona L'odierno imputato, attesa la documentata esistenza di una molteplicità di anonimi". 5 4. Di LL AB, condannato per i reati di cui ai capi n. 1), n. 11), n. 12), n. 16) e n. 17), nel ricorso a firma L'avv. IP Giuncheda, del Foro di Bologna, lamenta: 1) vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha fornito risposta ovvero ha reso una motivazione meramente apparente alle numerose questioni poste con i motivi di appello, volti a contestare, in particolare, la lettura che il giudice di primo grado aveva fornito del contenuto delle numerose conversazioni tra il TI ed il ON, oggetto di captazione, che rappresentano il fulcro L'impianto accusatorio, limitandosi ad un'acritica condivisione delle ragioni del giudice di primo grado, laddove la difesa L'imputato aveva sviluppato specifici rilievi in ordine alla valutazione dei dati gnoseologici esclusivamente di natura indiziaria ed L'attendibilità delle propalazioni di IO TI;
2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto il percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale è sorretto da una serie di salti logici, contraddizioni ed omissioni, tali da configurare una vera e propria violazione dei principi cui deve attenersi il giudice nella valutazione delle risultanze processuali nell'ambito di un processo indiziario come quello di cui si discute, ed, in particolare, del disposto di cui agli artt. 533, co. 1, c.p.p., 192, co. 2, c.p.p., oltre che delle più elementari regole della logica. Ciò, ad avviso del ricorrente, è avvenuto, in quanto la corte territoriale: con riferimento L'estorsione in danno del EL, non ha proceduto ad una rigorosa valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni della persona offesa poste a fondamento L'assunto accusatorio, riportandosi integralmente a quanto esposto dal giudice di primo grado, non 6 essendo certo sufficiente al riguardo la circostanza che LO e TI si ritrovassero nel piazzale antistante l'abitazione del ricorrente, circostanza, rispetto alla quale, è stata prospettata un'interpretazione alternativa a quella avallata dal giudice di appello, da quest'ultimo non adeguatamente considerata;
con riferimento al reato di cui al capo n. 11), ha valutato il contenuto della conversazione oggetto di intercettazione ambientale tra il TI ed il ON, ritenendola risolutiva ai fini della conferma L'assunto accusatorio, in violazione delle regole proprie dello statuto della prova logica;
con riferimento al reato di cui al capo n. 12), relativo al sequestro di persona a scopo di estorsione del NT, ha fornito delle risultanze indiziarie una lettura parziale, congetturale e contraddittoria, laddove le medesime risultanze evidenziano come la decisione di condurre la vittima presso l'immobile del Di LL fu presa, L'improvviso, dagli esecutori materiali del sequestro, senza nessun accordo preventivo con il ricorrente, che, sempre se quanto riferito dal SI corrisponde al vero, si limitò a prender atto della presenza del NT nel cortile della sua abitazione, disinteressandosi della sorte L'ostaggio, che lasciava ai suoi sequestratori;
con riferimento al reato di cui al capo n. 16), riguardante il tentativo di estorsione in danno di IV e MO, ha erroneamente interpretato il contenuto di una conversazione tra LO e IV, in cui, in realtà, si faceva riferimento ad una persona non meglio identificata e non al Di LL, il quale ha avuto un solo contatto con il IV, verificatosi quando egli assistette ad una conversazione tra quest'ultimo e l'LO, nel corso della quale si limitò solo a chiedere informazioni sull'andamento del locale gestito dal IV;
con riferimento al 7 reato di cui al capo n. 17), relativo al traffico di veicoli rubati, ha erroneamente ritenuto sussistente una confessione sul punto, che, in realtà, l'imputato non ha mai reso;
né ha dimostrato con certezza la riconducibilità al Di LL di una serie di conversazioni telefoniche intercettate, risultando, inoltre, manifestamente illogica la decisione sul punto, nella parte in cui fa discendere la responsabilità L'imputato dalla configurabilità del reato associativo avente ad oggetto anche la ricettazione di mezzi rubati, escludendo, nel contempo, la sussistenza della circostanza aggravante L'agevolazione mafiosa;
con riferimento al reato di cui al capo n. 1), ha omesso di considerare che il Di LL non ha ammesso che l'attività di ladro, di cui si è accusato, fosse riconducibile alle finalità del supposto clan;
che i legami familiari con i NC, nota famiglia della 'ndrangheta calabrese, non sono sufficienti ad affermare la responsabilità L'imputato per il reato associativo, anche perché quest'ultimo ha dimostrato di essersi allontanato da tale contesto familiare, come dimostrato anche da una sentenza irrevocabile resa nel processo Dynasty"; che lo stesso mancato inserimento della cosca Di LL nella struttura unitaria della 'ndrangheta lombarda, ormai giudizialmente acclarata, dimostra, in uno con la mancanza di un controllo del territorio ascrivibile a tale cosca, come si desume da una conversazione intercettata tra il TI e l'LO, l'insussistenza del sodalizio di cui si discute;
3) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui difettano gli elementi costitutivi;
dovendosi, in particolare, qualificare la condotta di cui al capo n. 12, come un caso di concorso di sequestro di persona e tentativo di estorsione;
8 4) violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che andavano concesse in considerazione del contributo fornito dL'imputato nella ricostruzione di fatti nel giudizio di secondo grado.
4.1. Nel ricorso a firma L'avv. avv Fabio Federico, del Foro di Roma, il Di LL lamenta, nella parte introduttiva, in generale, i medesimi vizi motivazionali rappresentati nel ricorso L'avv. Giuncheda, evidenziando, in particolare,: 1) con riferimento L'estorsione in danno di GI TI, l'omessa motivazione della sentenza impugnata, che non fa minimamente riferimento a quale sarebbe stato il ruolo svolto dal Di LL nella menzionata vicenda estorsiva, che, peraltro, come si evince dL'imputazione non viene nemmeno contestata al ricorrente, ma a soggetti diversi, nonché diverse contraddizioni L'apparato motivazionale;
2) con riferimento L'estorsione in danno di EL SO, di cui al capo n. 11), creditore del GI, l'uso distorto della prova logica e di semplici congetture per affermare la responsabilità del Di LL, in tale vicenda affermata automaticamente solo perché si è ritenuto che gli altri imputati si riferissero a lui ogni volta che facevano riferimento ai "calabresi", omettendo di considerare la completa assenza di elementi probatori a carico del ricorrente, una volta svalutato il valore L'episodio L'uccisione dei cani degli zingari;
3) con riferimento al tentativo di estorsione in danno di IV e MO, la medesima inconsistenza probatoria, in quanto risulta immotivata la decisione della corte territoriale, nella parte in cui identifica nel Di LL lo "zio", autore della richiesta estorsiva, con cui il MO avrebbe dovuto avere un colloquio un diretto ed, al tempo stesso, insufficiente a dimostrare vicenda la coinvolgimento del ricorrente nella suddetta 9 circostanza, riferita con dichiarazioni incerte dal IV, di un incontro avuto da quest'ultimo con l'LO nell'abitazione del Di LL, il quale, peraltro, non vi partecipò; 4) con riferimento al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, l'assoluta carenza L'apparato motivazionale in ordine alla dimostrata partecipazione L'episodio del Di LL, la cui casuale presenza presso la sua abitazione, nel momento in cui i sequestratori vi giunsero con la vittima (che, peraltro, non ha nemmeno riconosciuto il Di LL, pur riconoscendo perfettamente la proprietà di Cuggiono), anche in considerazione L'assoluta estemporaneità del sequestro e della mancata partecipazione L'ideazione ed L'organizzazione del delitto, deve ritenersi una presenza inerte, sicché, risultando anche priva di riscontri adeguati la chiamata di correo del SI, non risulta rispettato da parte del giudice di appello il canone L'oltre ogni ragionevole dubbio;
5) con riferimento al delitto ex art. 416 bis, c.p., di cui al capo n. 1), l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato, anche con riferimento alla dimostrata partecipazione L'imputato al preteso sodalizio, di cui, comunque, si contesta la configurabilità, ed, in particolare, del ruolo di capo o di promotore a lui ascritto, che sicuramente non può desumersi dai legami di parentela con i NC di LI, nota famiglia di 'ndrangheta", su cui la corte si sofferma;
6) l'ingiustificata mancata concessione delle attenuanti di cui L'art. 62 bis, c.p.
4.2. Con i motivi nuovi depositati il 27.9.2016, l'avv. Federico reitera le doglianze già svolte con i motivi principali, evidenziando come la corte territoriale sia incorsa in una evidente violazione di legge per non avere menzionato, con riferimento L'imputazione sub n. 10), i motivi di appello e le argomentazioni ivi contenute ed 10 abbia reso una motivazione carente in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione in danno del GI, il cui evento non si è verificato, non avendo considerato, inoltre, il giudice di secondo grado, che nel primo giudizio erano stati trattati congiuntamente i capi n. 10) e n.11), quest'ultimo avente ad oggetto un tentativo di estorsione al quale aveva partecipato lo stesso GI, senza affrontare le differenti qualificazioni giuridiche dei fatti contestati, senza tacere che, ai fini della commisurazione della pena, il reato di cui al capo n. 11) andava trattato in modo meno afflittivo, per effetto L'art. 56, co. 2, c.p., laddove, invece, per tale capo è stata inflitta la stessa pena, in continuazione, del capo n. 10); l'avv. Federico, infine, insiste nel sottolineare l'insufficienza L'apparato motivazionale, con rifermento sia L'imputazione di cui al capo n. 11) ed L'aggravante di cui L'art. 416 bis, co. 4, c.p., nel momento in cui la stessa corte territoriale ha riconosciuto l'inutilità di un elemento ritenuto dal giudice di primo grado particolarmente significativo della capacità di intimidazione L'imputato, sia al delitto di sequestro di persona, in relazione al quale la corte territoriale non è stata in grado di fornire un adeguato quadro probatorio a carico del Di LL, soprattutto con riferimento alla distinzione tra condotta di favoreggiamento e la più complessa ipotesi di concorso ex art. 110, c.p., nonché alla sussistenza di un dolo specifico.
5. LO NZ, condannato per i reati di cui ai capi n. 1); n. 10); n. 11); n. 12); n. 13); n. 16); n. 17), nel ricorso a firma L'avv. Stefania Rania, del Foro di Vibo Valentia, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla assoluta inidoneità del argomentativo dimostrarepercorso a la 11 partecipazione attiva L'imputato alle attività del sodalizio mafioso di cui si assume l'esistenza e la consapevolezza, da parte sua, del contributo fornito attraverso le condotte in contestazione al perseguimento dei fini del sodalizio, quindi, in definitiva, la sua immedesimazione organica nella cosca Di LL-NC, che non può certo desumersi dalle conversazioni intercettate, ed in particolare, da quelle che hanno per protagonista il TI, soggetto affetto da evidente megalomania, senza tacere che, sempre con riferimento alla dedotta insussistenza del reato associativo, l'estraneità del Di LL alla cosca NC di Lambadi è stata accertata con sentenza passata in giudicato e che lo stesso NC Giuseppe è stato assolto dal reato di sequestro di persona a scopo di estorsione del NT;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento L'LO delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, piuttosto che di equivalenza.
5.1. Nel ricorso a firma L'avv. Pietro Salinari, del Foro di Milano, l'LO lamenta, altresì, violazione di legge e vizio di motivazione 1) con riferimento al reato di cui al capo n. 1), in quanto le vicende in cui risulta coinvolto l'imputato non si inseriscono in un contesto mafioso, come dimostrato anche dalla circostanza che alcuni degli episodi estorsivi contestati non sono andati a buon fine e, comunque, l'avvenuto ridimensionamento del preteso ruolo L'LO da "capo" a semplice partecipe del sodalizio mafioso, dimostra la debolezza L'impianto accusatorio;
2) con riferimento ai reati di cui ai capi 9) e 10), perché non si comprende come possa il GI essere al tempo stesso, vittima di una richiesta estorsiva, peraltro non andata a buon fine, e correo del ricorrente e degli altri imputati nell'estorsione in danno 12 del EL, del pari non portata a compimento;
3) con riferimento al reato in materia di armi di cui al capo n. 11), in quanto manca nella sentenza impugnata una convincente argomentazione che consenta di attribuire alla conversazione telefonica posta a fondamento L'ipotesi accusatoria, in termini di certezza il contenuto ad essa attribuito dalla corte territoriale;
4) con riferimento al reato di cui al capo 15, poiché l'ipotesi accusatoria difetta di adeguata dimostrazione, dal momento che non vi è prova di minacce esplicite e L'assunzione dei buttafuori;
5) con riferimento al reato di cui al capo n. 16), in quanto la corte non ha spiegato quale ruolo avrebbe svolto il ricorrente nel commercio illecito dei macchinari rubati, posto in essere dal Di LL, macchinari, per alcuni dei quali, inoltre, non vi è prova del furto;
6) con riferimento al delitto di cui L'art. 630, c.p., in quanto l'intera vicenda è sussumibile in fattispecie penali meno gravi, come dimostrato anche dal fatto che i Carabinieri, pur avendo seguito gli eventi, non sono intervenuti, avendo evidentemente compreso la non pericolosità del fatto;
7) con riferimento al mancato riconoscimento in favore L'LO L'attenuante del risarcimento del danno, poiché il risarcimento operato dagli altri correi avrebbe dovuto estendere i suoi effetti anche nei suoi confronti;
L'attenuante del danno di particolare tenuità, in relazione al delitto di cui al capo n. 12) e delle attenuanti generiche;
8) con riferimento L'aggravante di cui L'art. 7, 1. 203 del 1991, da escludersi, in quanto, essendosi svolti gli episodi cui inerisce tra "persone che più o meno si conoscevano ed avevano, in certi casi, interessi comuni", verrebbe a mancare l'elemento L'intimidazione derivante dal vincolo associativo. 13 6. OM NG, condannato per il reato di cui al capo n. 17), limitatamente al delitto di ricettazione contestato nella seconda parte, commesso il 3.3.2011, avente ad oggetto due macchie operatrici, nel ricorso presentato personalmente, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale fondato la responsabilità L'imputato sul palese travisamento del contenuto di una serie di conversazioni telefoniche, dalle quali si evince che, in realtà, tra il OM e l'ZI erano semplicemente in corso delle trattative per l'acquisto di una gru, che il coimputato avrebbe dovuto procurare ad altri soggetti, non identificati, i quali si avvalevano della mediazione del ricorrente;
gru, peraltro, la cui provenienza illecita non è stata dimostrata, come non è stata dimostrata con certezza nemmeno l'avvenuta consegna del macchinario, in assenza di sequestro, sicché, ove anche si volessero superare tali ostacoli, in ogni caso la condotta andrebbe derubricata a semplice tentativo;
2) vizio di motivazione e violazione di legge per avere omesso di fornire adeguata risposta al quarto motivo di appello, con cui si chiedeva la concessione delle attenuanti generiche e si criticava l'eccessivo rigore del trattamento sanzionatorio, in quanto la corte territoriale, nel rispondere sul punto, ha erroneamente affermato che al OM sono state concesse le generiche con giudizio di prevalenza e che la pena base è stata fissata nel minimo edittale, laddove il giudice per le indagini preliminari ha, invece, negato le generiche ed ha determinato la pena-base partendo da 4 anni di reclusione, non corrispondenti al minimo edittale previsto per la ricettazione.
7. ET AR, condannato per il reato di cui al capo n. 17), con riferimento ai delitti di riciclaggio e di falso, relativi ad 14 altre due macchine operatrici, di provenienza illecita, sequestrate nel porto di Livorno, nel ricorso presentato personalmente, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al delitto di concorso in falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative, avendo la corte territoriale fondato la responsabilità L'imputato sul palese travisamento di un frammento di conversazione telefonica, in cui il Di LL invitava il ricorrente a fotografare i mezzi d'opera ed i relativi numeri, attività che ben può essere ritenuta finalizzata a dimostrare ai potenziai acquirenti la regolare provenienza dei beni, senza tacere che, nel caso in esame, essendo emerso che la nuova punzonatura dei numeri di telaio e di altri dati riportati sulle etichette adese al veicolo, non è stata seguita dal pedissequo adeguamento delle relative carte di circolazione, la condotta ascritta al ET va riqualificata ai sensi L'art. 74, co. 6, C.d.s.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento L'ipotesi di cui L'art. 116, c.p., posto che l'imputato ha svolto un ruolo assolutamente subalterno nell'intera vicenda, rappresentando l'ultimo anello della catena gerarchica, al cui vertice vi era il Di LL, sicché, considerando anche che, come si evince da alcune intercettazioni telefoniche, egli non aveva nemmeno la disponibilità dei documenti falsi di corredo ai veicoli, che, peraltro, sono stati portati a destinazione da altre persone di fiducia del Di LL, la sua condotta era sorretta dal mero dolo di ricettazione e non di riciclaggio, senza tacere che egli non ha posto in essere nessuna attività materialmente rilevante ex artt. 648 bis, 477, 482, 490, c.p.; 3) violazione di legge con riferimento, nel capo d'imputazione, L'art. 473, c.p., posto che al ET non viene ascritta nessuna 15 condotta sussumibile in tale fattispecie penale;
4) vizio di motivazione e violazione di legge, per avere omesso di decidere in ordine al quarto motivo di appello, con cui si eccepiva la mancata riduzione della pena conseguente alla concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti, disposta dal giudice di primo grado, ritenendo erroneamente che il giudice di primo grado avesse operato la suddetta diminuzione di pena.
8. LM IN, condannato per il reato di cui al capo n. 10), nel ricorso a firma del suo difensore di fiducia, avv. Michele D'NO, del Foro di Milano, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: 1) alla sussistenza della ritenuta circostanza aggravante di cui L'art. 7, I. 203/1991, contestata agli imputati tutti, per aver agevolato la propria organizzazione criminale, vale a dire la cosca Di LL-NC, alla quale, tuttavia, il LM, secondo la stessa impostazione accusatoria, è del tutto estraneo, sicché non può essergli addebitata tale aggravante ad effetto speciale, che, peraltro, è anche incompatibile con quella, del pari ritenuta sussistente, di cui L'art. 628, co. 3, n. 3, c.p.; 2) alla configurabilità del delitto di estorsione, in difetto, nella condotta addebitabile al LM, di violenza o minaccia, non avendo egli concluso alcun accordo con i suoi coimputati, che hanno agito autonomamente allo scopo di "ringraziarlo" del passo indietro effettuato, per estorcere alcunché al Gisona, essendosi, piuttosto, egli limitato a "chiedere il rilascio di una richiesta di lavoro", di cui non ha beneficiato (in questa prospettiva si deduce anche una violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza); 3) violazione di legge in ordine alla sussistenza delle aggravanti di cui L'art. 628, 16 co. 3, n. 1 e n. 2, c.p., posto che egli non ha concorso con altri e non risulta far parte di un'associazione ex art. 416 bis, c.p.
9. FO RZ, condannato per il reato di cui al capo n. 10), nel ricorso a firma del suo difensore di fiducia, avv. Paolo De Zan, del Foro di Brescia, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento: 1) alla mancata dimostrazione della consumazione di violenza o minaccia in danno del GI, che non può certo desumersi dal brano della conversazione intercorsa tra LO e LM, in cui il primo rappresenta al secondo che il GI "fa tutto quello che vogliamo noi", giacché tale brano trova una diversa interpretazione nel senso di evidenziare il ruolo di subordinazione gerarchica del GI rispetto L'LO ed ai suoi sodali, in virtù L'appartenenza ad una comune associazione a delinquere, come si evince dal contenuto di altre due conversazioni oggetto di captazione, la n. 87 del 16 marzo 2011 e la n. 691 del 28.2.2011, sulle quali la difesa L'imputato aveva richiamato l'attenzione della corte territoriale, senza riceverne risposta, nonché dalla circostanza che, secondo lo stesso assunto accusatorio, il GI avrebbe partecipato L'estorsione in danno del EL, di cui al capo n. 11); 2) alla mancata dimostrazione della sussistenza di un danno patrimoniale in capo al GI, posto che la stessa corte territoriale rileva come l'assunzione sia stata solo formale, per cui ad essa non ha fatto seguito il versamento di alcuna retribuzione;
3) L'insussistenza della circostanza aggravante di cui L'art. 7, 1. 203/91; 4) alla manifesta illogicità di ritenere il RZ, al tempo stesso, vittima e complice dei componenti del clan Di LL-NC 10 GI TI, condannato per il reato di cui al capo n. 11), nel ricorso a firma L'avv. Michele Apicella, del Foro di 17 Milano, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di considerare il contenuto di una serie di conversazioni oggetto di captazione, intercorse tra il EL e AL CO, soprannominato IC il PO, riportate nel ricorso, in cui, in relazione L'incontro svoltosi nel ristorante del GI, in data 5.4.2011, di fondamentale importanza nella prospettiva accusatoria per dimostrare il carattere intimidatorio della condotta posta in essere dal GI e dai "calabresi" in danno del EL, in cui quest'ultimo rappresentava al suo interlocutore di ritenersi vittima di un bluff ordito nei suoi confronti, riferendo che il GI effettivamente gli aveva sputato in faccia, ma tacendo di violenze o minacce esercitate nei suoi confronti, sicché, tenuto conto anche del contenuto di una conversazione del pari non considerata dalla corte territoriale intercettata in ambientale tra il TI ed il ON, appare evidente il travisamento della prova in cui è incorso il giudice di appello, in quanto, in assenza di violenza o minaccia, la condotta del GI e dei suoi coimputati va qualificata in termini di truffa e non di estorsione, truffa alla quale non era estraneo nemmeno il RO, il quale, infatti, presente L'incontro apparentemente per assistere l'amico, consigliò al EL di firmare la liberatoria in favore del GI;
2) travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese al pubblico ministero dal EL ed alle ammissioni fatte dal GI nel corso del suo esame, in quanto, da un lato, le prime sono imprecise, generiche e da esse non è possibile desumere nessuna condotta violenta o minacciosa posta in essere dal ricorrente in suo danno, apparendo lo sputo ricevuto una mera manifestazione di disprezzo da parte del GI, né risulta 18 dimostrato che quest'ultimo si fosse presentato armato L'incontro e, soprattutto, che la persona offesa fosse consapevole di tale circostanza;
dL'altro, nessuna ammissione ha fatto il GI in ordine L'uso di violenza o minaccia in danno del EL;
3) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza L'aggravante di cui L'art. 7, I. 203/91, posto che il GI non fa parte del sodalizio di tipo mafioso di cui si discute e nessuna intimidazione è stata posta in essere contro il EL;
4) violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto, a fronte di una pena finale pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 2000,00 di multa inflitta in primo grado e confermata in appello, non risulta determinata da parte dei giudici di merito, né l'entità della pena base, né l'entità della riduzione conseguente alla concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, né l'aumento conseguente al riconoscimento L'aggravante di cui al citato art. 7, I. 203/91. 11. ZI AT, condannato per i reati di cui ai capi n. 1), n. 10), n. 11), n. 17), nel ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Monica Foti, del Foro di Milano, lamenta: 1) violazione L'art. 37, co. 2, c.p.p., in quanto, nonostante la Corte di Cassazione, in data 26.3.2014, abbia annullato senza rinvio l'ordinanza con cui la corte di appello di Milano, in data 13.11.2013, provvedendo ai sensi L'art. 40, co. 1, c.p.p., non aveva accolto l'istanza di ricusazione avanzata dal ricorrente nei confronti del giudice di primo grado, la corte territoriale, con l'ordinanza del 13.5.2015, erroneamente rigettava l'eccezione difensiva volta a far valere la violazione da parte del primo giudice del disposto L'art. 37, co. 2, c.p.p., obliterando l'efficacia ormai 19 spiegata dal giudicato endoprocessuale formatosi in conseguenza della decisione di annullamento della menzionata ordinanza della corte di appello del 13.11.2013, essendo la sentenza di annullamento intervenuta successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, risalente al 28.1.2014, ma prima del deposito delle sue motivazioni e, comunque, acquisita agli atti del procedimento di merito dal 18.4.2014, quindi prima L'interposizione L'appello, con conseguente violazione degli artt. 179 e 178, lett. a), c.p.p., in quanto, sulla base L'intervenuto annullamento, la corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la nullità della sentenza di primo grado, per essere stata resa resa L'esito di una sequenza procedimentale viziata ab origine;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l'imputato è stato tratto a giudizio per i reati di cui ai capi n. 1), n. 10), n. 11), n. 17), con decreto di giudizio immediato, emesso ai sensi L'art. 453, co. 1 bis, c.p.p., pur in difetto dei relativi presupposti, con riferimento al capo n. 10), posto che egli per tale capo non risulta destinatario della custodia cautelare applicata con l'ordinanza del 26.9.2012, trattandosi di un nuovo capo d'imputazione, risultante dalla fusione tra i fatti contestati al capo n. 12) per i quali la richiesta cautelare era stata rigettata, e quelli di cui al capo n. 13), per i quali era stata accolta, né risulta mai essere stato interrogato, per cui, con riferimento al reato di cui al suddetto capo n. 10), andava applicato il disposto normativo di riferimento di cui L'art. 453, co. 2, c.p.p., con ciò probabilmente volendo la difesa intendere che per tale reato bisognava procedere con il rito ordinario, posto che il presupposto per l'applicazione di quanto previsto dL'art. 453, co. 1 bis, c.p.p., è l'identità del fatto oggetto del provvedimento cautelare e 20 L'imputazione contenuta nella richiesta di giudizio immediato, nel caso in esame non configurabile. Su tale eccezione, rileva ancora il ricorrente, la corte territoriale non si è pronunciata, né in sentenza, né con l'ordinanza del 13.5.2015, riguardante le eccezioni preliminari, come del resto sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 453, co. 1 bis, 454 e 455, co. 1 bis, per contrarietà agli artt. 3, 24, 111, 112, 117, Cost. e 6 CEDU, prospettata in sede di appello, reiterata con i motivi di ricorso;
3) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale, da un lato, rispetto L'imputazione originaria di cui al capo n. 1), ha condannato l'ZI per un fatto diverso, vale a dire per la partecipazione ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso operante nel Magentino, non riconducibile alla struttura federata nota come "Lombardia", con conseguente violazione del disposto degli artt. 521, 522, 598 e 604, c.p.p. ; dL'altro ha omesso di fornire una reale ed autonoma motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi L'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui si discute e sulle ragioni che inducono a configurare il contributo fornito dal ricorrente al sodalizio in termini di partecipazione;
4) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento L'intercettazione ambientale n. 155 del 23.3.2011, ai sensi L'art. 271, co. 1, c.p.p., in quanto la relativa richiesta di proroga è intervenuta in data 8.4.2011, quindi oltre il termine di scadenza fissato al 21.3.2011; ai fotogrammi inseriti nelle annotazioni di polizia giudiziaria relativi ai servizi di osservazione del 23.2.2011 e del 5.3.2011, senza osservare le forme previste dL'art. 360, c.p.p.; alla violazione delle regole fissate per la valutazione della prova indiziaria dL'art. 192, co. 2, c.p.p. e dL'art. 2729, c.c., in relazione alla quale il ricorrente 21 reitera, dopo essersi soffermato sui noti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, le doglianze sulla mancata dimostrazione L'avvenuto inserimento L'ZI nel sodalizio mafioso di cui si discute e della stessa sussistenza degli elementi costitutivi del clan Di LL-NC, come delineati dalla fattispecie normativa, evidenziando l'inutilizzabilità delle prove rappresentate dalla trascrizione delle bobine e dei nastri-video relative alle operazioni di polizia giudiziaria effettuate, posto che la prova è rappresentata non dalle trascrizioni ma dL'ascolto delle bobine e dalla visione dei filmati che non è stata effettuata;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: ai reati di cui ai capi n. 10); n. 11) e n. 17), in quanto, con riferimento L'estorsione in danno del GI, dagli stessi elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari emerge che nessun contributo a tale vicenda è stato fornito dal ricorrente, che è stato ad essa sostanzialmente estraneo, risultando a suo carico unicamente la presenza al ristorante "Alcatraz" in data 23.2.2011, che, tuttavia, in mancanza di indici probatori di segno contrario, appare meramente fortuita ed occasionale;
in relazione L'estorsione in danno del EL, anche in questo caso, rispetto alla sequenza cronologica attraverso la quale si è articolata la vicenda, l'ZI ha partecipato ad un solo incontro, il 5.3.2011, ininfluente ai fini della consumazione del reato in questione, dopo il quale è rientrato in Calabria;
in ordine alla ricettazione di cui al capo 17), non risulta dimostrata l'esistenza delle macchine operatrici oggetto della condotta illecita e la provenienza illecita de beni in questione, senza tacere che l'attività lavorativa del Romaniello dimostra la liceità della trattativa;
6) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla determinazione del trattamento 22 sanzionatorio, essendosi la corte di appello limitata a riproporre il contenuto della decisione di primo grado, sicché è possibile affermare che, sul punto, il dispositivo manca di un elemento essenziale, con conseguente nullità della sentenza, per violazione degli artt. 546, co. 3 e 125, co. 3, c.p.p., e, comunque, non vi è motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed L'entità degli aumenti sulla pena base applicati a titolo di continuazione. 12. D'NO Giuseppe, condannato per i reati di cui ai capi n. 1), n. 2) e n. 5), con il ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Gianluca Acciardi, lamenta: 1) omessa motivazione in ordine alle censure sollevate con i motivi di appello, con particolare riferimento alla mancata concessione di un termine a difesa, ai sensi degli artt. 518 e 519, c.p.p., la cui violazione ha determinato la nullità della sentenza, ex art. 522, c.p.p., in quanto il D'NO, al quale originariamente era stato contestato il ruolo di capo e promotore L'associazione mafiosa di cui al capo n. 1), è stato condannato per un fatto nuovo, vale a dire come concorrente esterno di un diverso sodalizio mafioso;
2) vizio di motivazione in ordine alla mancata dimostrazione di un qualsivoglia contributo fornito dal D'NO agli scopi del sodalizio, emergendo, al contrario, dagli atti, la sua totale estraneità alle dinamiche mafiose di cui si discute, apparendo, piuttosto, egli come un semplice guascone, frequentatore di soggetti vicini ad organizzazioni criminali di stampo mafioso, condanna sì nell'ambito del processo "For a King", tuttavia, non in qualità di elemento di spicco di una consorteria non mafiosa, tutti elementi inidonei a configurare un suo apporto, sia pure in termini concorso esterno, al sodalizio di cui si discute;
3) vizio di 23 motivazione con riferimento al reato in tema di detenzione di armi di cui al capo n. 2), in quanto la corte territoriale ha fondato la sua decisione sul contenuto di una conversazione dalla quale si evincerebbe che il TI, dopo la scarcerazione del D'NO, gli avrebbe procurato una pistola, nascosta da quest'ultimo nella sua abitazione di Milano, senza che tale circostanza sia stata in alcun modo riscontrata;
4) vizio di motivazione con riferimento L'intervenuta condanna per il reato di corruzione, aggravato dal metodo mafioso, avente ad oggetto l'assunzione della figlia del TI, assicurata dL'assessore regionale ZA, in quanto il D'NO non ha fornito alcun contributo causalmente rilevante alla raggiungimento dello scopo perseguito dal TI;
con riferimento alla conversazione telefonica tra il ricorrente e lo ZA, che si svolse in presenza del D'NO e sul cellulare di quest'ultimo, di fondamentale importanza nella ricostruzione accusatoria, infatti, non vi è certezza che l'interlocutore L'assessore fosse proprio il ricorrente, né che vi sia stata intimidazione;
inoltre da una intercettazione ambientale del 29.4.2011, si apprende dalla stessa voce del TI che l'evocazione di ambienti mafiosi è solo un "bluff", senza tacere che l'assunzione della figlia del TI presso l'Afer viene dalla stessa corte di appello giudicata solo inopportuna, essendo formalmente corretta, il che non consentirebbe di configurare il delitto di cui si discute 13. OT ND, condannato per i reati di cui ai capi n.1), n. 10), n. 13) e n. 14), con il ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. AR Teresa Zampogna, lamenta: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 191 e 271, c.p.p., in quanto la mancanza del verbale di inizio delle operazioni 24 di intercettazione ambientale, relative L'autovettura in uso al TI, che, solo L'interno del verbale di fine intercettazione ambientale del 17.11.2011, depositato dal pubblico ministero in data 19.2.2013, venivano indicate come iniziate il 10.3.2011, ha determinato la tardività del primo decreto autorizzativo di proroga, posto che il verbale di inizio intercettazione ambientale non può essere sostituito dal verbale di fine operazione ambientale, per cui devono considerarsi inutilizzabili le intercettazioni successive al primo decreto di convalida emesso 1'8.2.2011, per intempestività del primo decreto di proroga intervenuto solo il 9.4.2011, ossia oltre i 40 giorni autorizzati, senza tacere che la corte territoriale ha omesso di rispondere alla questione posta con i motivi di appello in ordine alla mancata decisione da parte del giudice per le indagini preliminari della predetta eccezione in sede di udienza preliminare;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al canone L'al di là di ogni ragionevole dubbio, non essendovi alcuna certezza probatoria sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, a partire dL'esistenza di una cosca Di LL-NC, contraddistinta dai tre caratteri tipici della forza di intimidazione, della condizione di assoggettamento e L'omertà, elementi che la corte territoriale ha affrontato superficialmente, omettendo di fornire risposta alle molteplici questioni sollevate al riguardo dal ricorrente, con particolare riferimento, tra l'altro, alla natura sporadica ed occasionale dei reati-scopo, commessi nell'interesse personale del TI, soggetto, peraltro, affetto, come accertato documentalmente, da un disturbo della personalità, che rende inattendibili le sue dichiarazioni, nonché sulla partecipazione L'imputato L'associazione mafiosa;
3) violazione di legge e 25 vizio di motivazione con riferimento L'estorsione in danno di GI TI, non essendo stata dimostrata che la partecipazione del OT alla vicenda sia andata oltre la semplice presenza occasionale dello stesso in auto con il TI in una sola occasione;
con riferimento al sequestro di persona in danno del NT, che non è affatto configurabile, trattandosi di una semplice vicenda di recupero crediti, alla quale il OT ha partecipato solo allo scopo di aiutare il TI, senza mai picchiare il NT e senza partecipare alla consegna del denaro pattuito per il rilascio della persona offesa, la cui ultima tranche è stata versata tre giorni dopo la liberazione L'ostaggio, per cui, nel caso in esame, piuttosto che il delitto ex art. 630, c.p., è configurabile il concorso dei reati di sequestro di persona e di estorsione, dovendosi comunque riconoscersi in favore L'imputato l'attenuante del concorso anomalo di cui L'art. 116, c.p.; 4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine L'aggravante L'essere l'associazione armata e L'aggravante di cui L'art. 7, I. 203/91, riconosciuta in entrambe le forme con riferimento ai delitti di cui ai capi n. 10) e n. 12), e solo nella forma del metodo mafioso, per il delitto di cui al capo n. 13), difettando sul punto idonea motivazione;
5) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione L'entità del trattamento sanzionatorio;
6) violazione di legge in quanto la corte territoriale, pur in presenza di due aggravanti ad effetto speciale (recidiva specifica infraquinquennale e art. 7, I. 203/91), in applicazione L'art. 63, co. 4, avrebbe dovuto applicare la sola recidiva, in quanto tra le due è la circostanza più grave, per poi sottoporla al bilanciamento con le attenuanti;
7) omessa motivazione sulla durata della 26 misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre;
8) omessa motivazione in ordine alla condanna del OT al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili comune di Milano e Regione Lombardia. 13.1. Con i motivi nuovi depositati il 27.9.2016, l'avv. Zampogna reitera le doglianze già svolte con i motivi principali, con particolare riferimento L'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali;
al concorso del OT nel delitto di estorsione in danno del GI;
alla configurabilità del delitto di sequestro di persona;
alla sussistenza della circostanza aggravante, di cui L'art. 7, 1. n. 203 del 1991 ed alla sussistenza L'associazione a delinquere di cui L'art. 416 bis, c.p., evidenziando, con particolare riferimento al secondo dei motivi principali di ricorso, come lo stesso pubblico ministero, nell'ambito del procedimento celebratosi con il rito ordinario per i medesimi fatti, in sede di requisitoria, ha chiesto per il SP IO (vale a dire per colui che ha presentato il OT al D'NO), la derubricazione del reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso contestatogli, nel delitto ex art. 416 ter, c.p., per avere partecipato L'accordo elettorale di scambio stretto dal D'NO Giuseppe e dal TI IO, con ZA DO, al quale il OT è rimasto del tutto estraneo, venendo meno, in tal modo, ogni suo contributo ad un'associazione, di cui, non solo non è provata l'esistenza, ma neppure la consapevolezza in capo al suddetto imputato della sua esistenza e di farne parte. 14. SI RO, condannato per i reati di cui ai capi n. 1, n. 11), n. 13) e n. 17), con il ricorso a firma del difensore di fiducia, avv. Giovanni Aricò, lamenta: 1) violazione di legge ed 27 omessa motivazione in ordine alla dedotta eccezione per violazione L'art. 37, co. 2, di cui si è già detto, alla quale il tribunale nella richiamata ordinanza del 13.5.2015 non dà risposta;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa pronuncia sui rilievi volti a far valere l'impossibilità di ricondurre la condotta del SI al paradigma di cui L'art. 630, c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale violato le norme in tema di concorso di persone nel reato nell'affermare la responsabilità del UE per il delitto di cui al capo n. 11), in relazione al quale nessun contributo causalmente rilevante è imputabile al ricorrente, che non era presente quando il EL venne costretto a firmare la liberatoria in favore del GI;
5) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta partecipazione del SI L'associazione a delinquere di cui si discute;
6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione L'entità della pena, che avrebbe dovuto conseguire L'eliminazione L'aggravante ex art. 7, contestata in relazione al sequestro di persona;
L'aumento della pena fissato per la recidiva ed alla mancata concessione delle generiche. 15. Tanto premesso, va esaminato per primo il ricorso proposto dal pubblico ministero nei confronti di D'NO Giuseppe e di NC Giuseppe AT, che merita accoglimento per le seguenti ragioni. 15.1. Preliminarmente va rilevato che il ricorso del pubblico ministero si sottrae alle censure di inammissibilità formulate dal difensore di fiducia del D'NO. Con la proposta impugnazione, infatti, il pubblico ministero non chiede una (inammissibile, in questa sede di legittimità) diversa 28 valutazione nel merito delle risultanze processuali già esaminate dalla corte territoriale, ma mira ad ottenere una diversa e più grave qualificazione giuridica del fatto in senso storico- naturalistico attribuito al D'NO (nella specie partecipazione a pieno titolo L'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo n. 1) L'imputazione, anziché concorso esterno nella suddetta associazione), cui corrisponde un concreto interesse alla rideterminazione della pena in senso meno favorevole al reo, rispetto alla valutazione operata al riguardo dalla corte territoriale, sul presupposto di una minore gravità della condotta L'imputato (cfr. pp. 107-108 della sentenza oggetto di ricorso). Interesse, dunque, non meramente teorico e formale L'esattezza della decisione, ma concreto, in quanto finalizzato ad ottenere una diversa decisione in favore della Pubblica Accusa, attraverso l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto, che il ricorrente reclama, deducendo un difetto di motivazione e la mancata considerazione, da parte della corte di assise di appello, di una serie di numerose risultanze processuali, integrante il vizio del travisamento della prova, sub specie L'omessa valutazione di prove decisive ai fini della pronuncia. Il vizio di travisamento della prova, infatti, deducibile in cassazione, ai sensi L'art. 606 lett. e), c.p.p., e desumibile non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati, è configurabile, sia quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, sia quando, come nel caso in esame, si ometta la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 3.10.2013, n. 47035, rv. 257499; Cass. sez. IV, 1.3.2011, n. 14732, rv. 250133). 29 Ed invero, la corte territoriale, dando per dimostrata l'esistenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, facente capo a Di LL AB, operante nel territorio magentino, di nuova costituzione, rispetto ai precedenti insediamenti della "'ndrangheta" calabrese in Lombardia, ha ritenuto il D'NO non inserito organicamente nel suddetto sodalizio criminale, dovendosi egli considerare, piuttosto, un "elemento temporaneamente importato nel clan "Di LL" da TI IO. A tale conclusione la corte di assise di appello giunge, partendo dal presupposto che al D'NO viene addebitato di avere intrattenuto rapporti con ZA DO, assessore alla regione Lombardia, dopo averlo conosciuto per il tramite di TI IO ed aver stipulato con il suddetto assessore un patto politico-mafioso di scambio di voti per il rinnovo del Consiglio regionale nel 2010, dirigendo, attraverso gli associati del sodalizio del Di LL ed una delle cosche di riferimento dello stesso D'NO sul territorio lombardo (la "BA-PA"), la raccolta di voti in favore dello ZA, dal quale aveva ricevuto il denaro promesso in cambio dei voti procurati e, come si vedrà, altre utilità. In questo contesto, il giudice di secondo grado evidenzia come il D'NO, pur avvalendosi della collaborazione degli associati alla cosca Di LL, abbia, in realtà agito, innanzitutto, in qualità di "rappresentante, portavoce e plenipotenziario" del cartello unitario delle famiglie africote e platesi della "'ndrangheta ed, in particolare, della cosca "Bruzzaniti-Palamara-RA", dei cui specifici interessi egli era portatore, sicché, ad avviso della corte territoriale, appare considerare l'imputato unimproprio 304 0 componente a pieno titolo del sodalizio criminoso capeggiato dal Di LL, dovendosi, piuttosto, configurare il rapporto tra le due distinte organizzazioni criminali, alla stregua di un "patto di mutuo soccorso", in esecuzione del quale il D'NO, pur agendo su sollecitazione del TI, aveva di mira l'assoggettamento dello ZA "alla sua famiglia calabrese di appartenenza, cosa che, di riflesso", avrebbe portato "vantaggio anche al gruppo di Cuggiono, del quale egli, tuttavia, non fa realmente parte" (cfr. pp. 105-107 della sentenza impugnata). Dalla lettura della motivazione, appare evidente come il giudice di secondo grado abbia omesso di considerare due profili di indubbia rilevanza ai fini della esatta qualificazione giuridica della condotta posta in essere dal D'NO. L'affermazione secondo cui tra le due associazioni a delinquere di stampo mafioso si sarebbe concluso un accordo, al cui interno si inseriva "lo scambio pattuito con ZA", riguardante non solo la corresponsione di somme di denaro, "ma soprattutto altri favori, come l'assegnazione di appalti, dei quali non necessariamente avrebbero dovuto beneficiare solo gli accoliti del Di LL, ma, nell'ambito degli interessi effettivi del D'NO", il cartello unitario delle famiglie africote e platesi innanzi indicato, sembra delineare, piuttosto che un semplice "patto di mutuo soccorso", un vero e proprio accordo di collaborazione strategica tra le due organizzazioni criminali, che non appare affatto incompatibile con la contemporanea appartenenza del D'NO ad entrambe le associazioni. Come affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, risponde di distinti reati associativi colui che agisce per conto di 31 due consorterie criminali, le quali, pur se tra loro federate e collegate, conservano entrambe funzionalmente autonomia decisionale ed operativa (cfr. Cass., sez. II, 22.5.2014, n. 27116, rv. 259810; Cass., sez. II, 30.1.2008, n. 17746, rv. 239768). La riconosciuta, reciproca indipendenza fra due associazioni di tipo mafioso, infatti, non implica che eventuali azioni da esse svolte in comune siano necessariamente da qualificare come una sorta di interventi di "mutuo soccorso" posti in essere estemporaneamente, in conformità di un "codice d'onore" disciplinante, secondo comune esperienza, i rapporti fra associazioni criminose che non siano in conflitto fra loro, dovendosi al contrario verificare, prima di giungere ad una tale conclusione, che non si sia invece in presenza di interventi stabili e programmati posti in essere nell'ambito di quella che possa ritenersi una federazione tra le due associazioni, da riguardare, quindi, come un organismo di natura associativa autonoma, avente una propria struttura e propri autonomi obiettivi. Nel caso in esame, in applicazione di tale principio, la Corte, su ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di un unico rapporto associativo fra due gruppi camorristici, limitandosi ad osservare che la stessa non poteva essere desunta dal fatto che vi fossero stati reciproci interventi di sostegno L'uno a favore L'altro essendo questi da riguardare, appunto, secondo la suddetta sentenza, come semplici e sporadiche manifestazioni di "mutuo soccorso", inteso come doveroso nel mondo della criminalità organizzata (cfr. Cass., sez. VI, 20.9.2005, n. 8565, rv. 233488). 32 Manca, in altri termini, nella motivazione della sentenza di cui si discute, una specifica indicazione delle ragioni per cui tra le due associazioni di stampo mafioso, della cui esistenza ed autonomia la corte territoriale non dubita, non sia configurabile un accordo di tipo federativo, piuttosto che un patto di mutuo soccorso, per sua natura caratterizzato da una dimensione estemporanea ed occasionale, imposto da un "dover essere" tipico dei rapporti tra organizzazioni appartenenti ad una comune matrice "culturale" e storica", non in conflitto tra loro, piuttosto che da un'adesione ad un comune progetto strategico. Vero è che lo stesso giudice per le indagini preliminari, nella sentenza emessa il 28.1.2014, ha escluso la possibilità di affermare la sussistenza della struttura sovraordinata della "'ndrangheta" lombarda, denominata "Lombardia", ma ciò non assume rilievo decisivo, in quanto la suddetta struttura, come si evince dalla lettura del capo d'imputazione, rappresenta una semplice modalità organizzativa, attraverso la quale, secondo l'impostazione accusatoria, le cosche della "'ndrangheta" calabrese avrebbero reso più strutturata la loro presenza in territorio lombardo, la cui esclusione, pertanto, non comporta, di per sé, l'impossibilità di configurare comunque l'esistenza di un accordo federativo tra le due associazioni. Al riguardo va, anzi, rilevato che lo stesso giudice di primo grado, come evidenziato dal pubblico ministero nel ricorso (cfr. p. 12), ha sottolineato la presenza di numerosi elementi fattuali, sintomatici di un collegamento unitario tra le due associazioni, concludendo, inoltre, per l'irrilevanza della mancata dimostrazione L'esistenza della struttura federativa denominata "Lombardia", che rappresenta, ad avviso di tale giudice, un dato aggiuntivo, rispetto 33 alla provata sussistenza di un sodalizio di stampo mafioso, facente capo al Di LL, di cui il D'NO, per la funzione "politica" svolta, era uno degli elementi di spicco (cfr. pp. 216-217 della sentenza del 28.1.2014). Sotto altro e rilevante profilo non può non rilevarsi, poi, come la corte territoriale non abbia tratto le conclusioni che sarebbe stato logico attendersi in termini di qualificazione giuridica della condotta del D'NO, dalla sua ritenuta funzione di rappresentante delle famiglie mafiose dei "RA-Bruzzaniti- Palamari" e dei "BA-PA", nei rapporti con il clan Di LL e nel patto politico-mafioso concluso con lo ZA, che, si badi bene, ha pur sempre formato oggetto di specifica contestazione nel capo n. 1) L'imputazione, come correttamente rileva il pubblico ministero ricorrente. In tale prospettiva le doglianze di quest'ultimo appaiono fondate, avendo la corte territoriale omesso di valutare le numerose risultanze processuali indicate dal pubblico ministero da pag. 15 a pag. 55 del ricorso (costituite, prevalentemente, dal contenuto di molteplici conversazioni oggetto di captazione su cui appare superfluo soffermarsi nello specifico, tenuto conto della completezza del ricorso sul punto). Si tratta di un materiale probatorio di non poco momento, da cui è possibile ricavare la carriera criminale del D'NO ed i suoi storici collegamenti con le diverse cosche calabresi, operanti in territorio lombardo, tra cui spiccano per importanza le "famiglie RA-Bruzzaniti-Palamara" e "BA-PA", nonché la convergenza di interessi che lo hanno legato agli esponenti del clan Di LL (disposti, persino, ad assicurargli l'appoggio necessario per il caso di una sua eventuale latitanza), nello 34 scambio politico-mafioso con l'assessore ZA, al quale, come si è detto, egli partecipa in qualità proprio di rappresentante del cartello unitario della famiglie africote e platesi, materiale, la cui omessa valutazione, complessiva ed unitaria, da parte della corte territoriale, ha indubbiamente viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, non potendosi da essi prescindere ai fini della ricostruzione della presenza delle famiglie mafiose dei "RA-Bruzzaniti-Palamara" e dei "BA-PA" in territorio lombardo, rispetto alla quale si pone il problema della qualificazione giuridica della condotta del D'NO. Si tratta di un'omissione decisiva, ove si tenga conto anche di un recente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui L'art. 416 bis, c.p., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale può, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dL'esteriorizzazione "in loco" di condotte integranti gli elementi previsti dL'art. 416 bis, co. 3, c.p.p., tra i quali è ricompresa la finalità di agire allo scopo proprio di "impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali" (cfr. Cass., sez. II, 30.4.2015, n. 34147, rv. 264623, nonché, nello stesso senso, 35 Cass., sez. V, 3.3.2015, n. 31666, rv. 264471; Cass., sez. VI, 5.6.2014, n. 30059, rv. 262398). Peraltro, proprio la citata sentenza n. 34147, del 30.4.2015, assume una notevole importanza nell'ambito del presente procedimento, perché in essa trova conferma l'assunto accusatorio in ordine L'esistenza della struttura federativa denominata "Lombardia", in cui confluivano le diverse "locali" di "'ndrangheta", insediatesi in numerosi comuni lombardi, che il giudice di primo grado aveva escluso soprattutto perché le sentenze di merito che ne avevano affermato l'esistenza, non erano ancora dotate del crisma L'irrevocabilità (cfr. p. 217 della sentenza del 28.1.2014). Risulta, dunque, acclarato, come si evidenzia nella sentenza della Suprema Corte da ultima citata, che "l'autonomia delle articolazioni del sodalizio operante in Lombardia era stata accentuata dalla valorizzazione de "La Lombardia" come struttura federativa delle "locali" operanti in quell'ambito territoriale, che aveva finito per rappresentare anche nei rapporti con la ndrangheta operante in Calabria", assolvendo, "sia ad una innovativa funzione di coordinamento tra le "locali" lombarde, che ad un compito di rappresentanza delle stesse "locali" nei rapporti e nelle relazioni con gli appartenenti alla ndrangheta calabrese e con la "Provincia", cioè con l'analoga struttura di coordinamento costituita in Calabria per le varie articolazioni L'omologa associazione attiva in quella zona". Si impone, pertanto, sul punto, un annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte di assise di appello di Milano, per nuovo esame, che il giudice del rinvio svolgerà, uniformandosi ai principi di diritto innanzi indicati ed 36 innanzi al quale l'imputato potrà far valere i suoi rilievi, formulati in memoria, attinenti alla valutazione in punto di fatto delle risultanze processuali. L'indagine del giudice del rinvio dovrà essere precipuamente volta ad accertare quale sia la qualificazione giuridica della condotta del D'NO conforme alla descrizione del fatto, contenuta nel capo n. 1) L'imputazione, vale a dire se, previa nuova verifica della sussistenza di un patto federativo tra le associazioni criminali di stampo mafioso in precedenza indicate, eventualmente confluenti nella struttura unitaria nota come "Lombardia", egli abbia o meno agito per conto delle suddette consorterie criminali, in qualità di partecipe ad entrambe ovvero se, previa verifica della sussistenza L'articolazione lombarda delle "famiglie" di "'ndrangheta" RA-Bruzzaniti-Palamara" e "BA-PA", egli abbia o meno agito in qualità di esponente di tali "famiglie" ovvero della sola "famiglia" facente capo al Di LL. 15.2. Ad identica conclusione si perviene, con riferimento alla posizione del NC, per quel che riguarda il delitto ex art. 630, c.p., di cui al capo n. 13. A tale proposito appare sufficiente sottolineare un'evidente incongruenza motivazionale ascrivibile alla corte territoriale, che ha escluso la responsabilità del NC per il reato di cui si discute, ai sensi L'art. 530, co. 2, c.p.p., ritenendo non dimostrata la partecipazione L'imputato al sequestro di persona in danno del NT, in quanto, pur essendo egli presente in casa del Di LL, dove venne condotta la vittima, "per ragioni ovviamente estranee L'estemporaneo sequestro del NT", a " suo carico "resta solo il fatto che egli riaccompagnò il NT con OT e SI, ma non risulta che nella circostanza specifica 37 il NT fosse di fatto privato della sua libertà personale" (cfr. pp. 74-75 della sentenza di appello). Si tratta di una motivazione meramente apparente. Premesso, infatti, che il sequestro di persona a scopo di estorsione è un reato a consumazione anticipata e si realizza nel momento in cui vengono attuati tutti i suoi elementi costitutivi, fino alla cessazione dello stato di soggezione della vittima (cfr. ex plurimis, Cass., sez. II, 18.1.1993, n. 2611, rv. 193577), appare meramente assertiva l'affermazione secondo cui, nel momento in cui il NT veniva riaccompagnato dal OT e dal SI, ritenuti dallo stesso giudice di appello tra gli autori autori del sequestro, ai quali si accompagnava il NC, la vittima non fosse più privata della sua libertà personale, non avendo la corte territoriale indicato gli elementi su cui si fonda l'assunto secondo cui il NT avrebbe, in quella fase, recuperata la sua piena libertà di autodeterminazione e di movimento, prima pregiudicata. Vero è che, dalla lettura del capo d'imputazione, si evince che al NC non viene attribuito il ruolo di accompagnatore del NT, ma quello di "aver partecipato agli atti di violenza e alle minacce verificatesi nel capannone di Cuggiono" dove venne condotta la vittima dopo il rapimento. Ma è altrettanto vero che, a differenza di quanto affermato dal difensore nell'atto di appello, attribuire al NC il ruolo di colui che, unitamente al OT ed al SI, riaccompagnò in automobile il NT, da Cuggiono a Magenta, presso il "Roxy bar", dove lo stesso venne rilasciato, dopo il pagamento della prima rata del riscatto, non determina un'immutazione del fatto contestato nel capo di imputazione (e, quindi, una violazione del principio di correlazione con l'accusa), in quanto il fatto-reato non 38 muta, ma cambia solo il ruolo svolto dal NC L'interno di una fattispecie criminosa che può essere realizzata attraverso condotte fungibili e sovrapponibili. Inoltre, in sede di rinvio l'imputato potrà far valere le sue difese in ordine al comportamento concreto attribuitogli con certezza dalla corte territoriale, che andrà approfondito dal giudice del rinvio, anche in relazione alle fasi della condotta L'imputato, che precedettero l'accompagnamento del NT a Magenta. Anche sul punto si impone, pertanto, un annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte di assise di appello di Milano, per nuovo esame, che il giudice del rinvio svolgerà, uniformandosi ai principi di diritto innanzi indicati 16. Passando ad esaminare ¡ ricorsi degli imputati, va preliminarmente rilevato che la maggior parte si pone ai confini della inammissibilità, posto che, come accade di sovente innanzi alla Suprema Corte, con essi vengono superati, in numerosi punti, i limiti L'impugnazione in sede di legittimità, quasi come se il relativo giudizio fosse un terzo grado di merito. Giova, allora, ricordare, per l'ennesima volta, che non possono essere proposte con il ricorso per cassazione censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, in quanto tali, precluse in sede di legittimità (cfr. Cass., sez. V, 22.1.2013, n. 23005, rv. 255502; Cass., sez. I, 16.11.2006, n. 42369, rv. 235507; Cass., sez. VI, 3.10.2006, n. 36546, rv. 235510; Cass., sez. III, 27.9.2006, n. 37006, rv. 235508). 39 Ed invero non può non rilevarsi come il controllo del giudice di legittimità, anche dopo la novella L'art. 606, c.p.p., ad opera della I. n. 46 del 2006, si dispiega, pur a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi atti del processo, e di una correlata . pluralità di motivi di ricorso, in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Cass., sez. VI, 26.4.2006, n. 22256, rv. 234148). Sicché il sindacato della Cassazione resta quello di sola legittimità, esulando dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione anche laddove venga prospettata dal ricorrente, come nel caso in esame, una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass., sez. II, 23.5.2007, n. 23419, rv. 236893). Un ulteriore vizio, riscontrabile in numerosi ricorsi tra quelli presi in esame, è quello della genericità dei motivi di impugnazione, che, come è noto, costituisce una specifica causa di inammissibilità L'impugnazione, per violazione L'art. 581, lett. c), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi L'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità L'impugnazione stessa (cfr. 40 Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, rv. 242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087). La genericità dei motivi di ricorso, peraltro, si apprezza anche sotto un ulteriore duplice profilo. Da, un lato, sub specie della violazione del principio della cd. autosufficienza del ricorso, secondo cui anche in sede penale, allorché venga lamentata l'omessa o travisata valutazione di specifici atti processuali, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa allegazione ovvero la trascrizione L'integrale contenuto di tali atti, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, salvo che il "fumus" del vizio dedotto non emerga L'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr. Cass., sez. I, 17/01/2011, n. 5833, G.; Cass., sez. IV, 10.11.2015, n. 46979, 265053); dL'altro nella prospettiva secondo cui è rv. inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (cfr. Cass., sez. II, 5.11.2013, n. 9029, rv. 258962; Cass., sez. II, 5.2.2014, n. 13951, rv. 259704; Cass., sez. III, 4.11.2014, n. 35964, rv. 264869). 17. Orbene, in applicazione dei principi innanzi indicati, non può non rilevarsi che, con riferimento L'impugnazione proposta nell'interesse L'imputato Di LL AB, i motivi sintetizzati sub n. 1) e n. 2) del ricorso a firma L'avv. Giuncheda;
sub n. 41 1); n. 2); n. 3); n. 4) e n. 5) del ricorso a firma L'avv. Fabio Federico, nonché i motivi nuovi articolati da quest'ultimo, devono considerarsi in larga parte inammissibili, sia perché di natura fattuale, sia perché affetti dai diversi profili di genericità in precedenza evidenziati, ivi compresa la mancata allegazione in forma integrale del contenuto delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti e delle conversazioni intercettate, di cui i difensori lamentano la mancata adeguata considerazione da parte della corte territoriale. 17.1. Con riferimento alle censure mosse dL'avv. Giuncheda sub n. 3), va rilevato che non può condividersi la tesi difensiva in punto di qualificazione giuridica, che, con riferimento L'episodio di cui fu vittima il NT, pretenderebbe di ravvisare in esso un concorso dei reati di sequestro di persona e tentativo di estorsione. Come affermato, infatti, dL'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, premesso che nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione l'ingiusto profitto cui deve essere finalizzata l'azione L'agente si identifica in qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 8.4.2015, n. 21579, rv. 263678), la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona (non contestata nel caso in esame dal ricorrente) finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui L'art. 630, c.p., e non il concorso del delitto di sequestro di persona con quello di estorsione, consumata o 42 tentata (cfr. Cass., sez. u, 17.12.2003, n. 962, rv. 226489; Cass., sez. I, 1.4.2010, n. 17728). Appare, pertanto, evidente, come la condotta posta in essere dal Di LL e dagli altri imputati del medesimo reato, in danno del NT UR, rientri proprio nel paradigma normativo di cui L'art. 630, c.p., in quanto il sequestro della persona offesa era finalizzato, da un lato, ad ottenere, in cambio della liberazione L'ostaggio, una somma di denaro superiore al danno economico che il TI IO aveva subito per essere stato truffato dal NT, il quale gli aveva venduto diamanti, poi rivelatisi falsi;
dL'altro a conseguire un'ulteriore utilità, rappresentata dalla possibilità concreta di commettere diversi reati, attraverso la consegna anche degli altri diamanti falsi ancora in possesso del NT e L'LB (quest'ultimo complice del NT nel perpetrare la truffa in danno del TI), "in modo che saranno loro, i CA, a truffare i terzi, spacciandoli per diamanti autentici", (cfr. pp. 70-71 della sentenza oggetto di ricorso). Quanto alle censure relative alla configurabilità del reato associativo, appare opportuno svolgere alcune considerazioni generali sul reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto, dL'esame dei singoli ricorsi si evince che un motivo comune a molti ricorrenti è rappresentato proprio dalla contestata idoneità delle condotte poste in essere dagli imputati, come ricostruite dai giudici di merito, ad essere ricondotte al paradigma normativo di cui L'art. 416 bis, c.p., e, più radicalmente, dalla impossibilità di ritenere sussistente un'associazione a delinquere di stampo mafioso, operante nel territorio dei comuni di Milano e Cuggiono. 43 Va, dunque, evidenziato che la sussistenza del reato associativo di stampo mafioso, nelle diverse forme in cui la fattispecie legale declina le modalità di partecipazione del singolo al sodalizio in qualità di semplice partecipe (art. 416 bis, co. 1, c.p.) ovvero di organizzatore, dirigente o promotore (art. 416 bis, co. 2, c.p.), prescinde, al pari L'ipotesi non qualificata, dalla commissione dei reati-fine, essendo sufficiente alla sua consumazione, come affermato da tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, condivise da questo Collegio, la costituzione del vincolo tra i sodali con il programma di creare una forza di intimidazione al fine di utilizzarla per il perseguimento degli obiettivi associativi (cfr. Cass., sez. I, 1/7/1987, n. 9859, rv. 176676; Cass. sez. I, 21.10.1986, n. 6330, Musacco, rv. 176087), il che non esclude, ma, in un certo senso, limita al piano probatorio, la rilevanza della accertata partecipazione di determinati soggetti ai reati-fine effettivamente realizzati, nel giudizio relativo L'esistenza del vincolo associativo (cfr. Cass., sez. II, 13/7/1999, Amaro;
Cass., sez. V, 14/9/1991, Monaco;
Cass., sez. VI, 23/11/2004, Tahiri). Non bisogna, tuttavia, trascurare il carattere speciale del reato di cui L'art. 416 bis, c.p., su cui concordano dottrina e giurisprudenza, evidenziando come esso si caratterizzi, sotto il profilo attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati L'intimidazione nascente dal vincolo associativo;
sotto il profilo passivo, per la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. La tipicità della fattispecie di cui L'art. 416 bis, c.p., si coglie, dunque, non tanto negli scopi (pure essenziali per l'esistenza del reato) avuti di mira dai consociati che, come appare evidente dalla formulazione letterale del terzo comma L'art. 416 bis, c.p., 44 possono essere rappresentati, a differenza di quanto previsto dal comma 1 L'art. 416, c.p., anche da eventi diversi dalla commissione di delitti ed, in ipotesi, anche leciti, inseriti, tuttavia, nell'orbita L'illecito penale proprio in conseguenza delle modalità "mafiose" con cui vengono realizzati, ma, per l'appunto, nelle modalità attraverso cui l'associazione decide di manifestarsi e si manifesta concretamente: l'intimidazione ed il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione, che può derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio di stampo mafioso (cfr. Cass., sez. I, 10/2/1992, n. 3223, d'ND, rv. 189665; Cass., sez. I, 1/4/1992, n. 6784, Bruno, rv. 190539). Se, dunque, l'elemento tipizzante del delitto di cui L'art. 416 bis, c.p., si presenta nei termini ora indicati, può a ragione affermarsi, come si legge in una recente decisione di legittimità condivisa da questo Collegio, che, ai fini L'integrazione della condotta di partecipazione L'associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione L'associazione da parte di un singolo, che non si limiti ad una semplice adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma si concretizzi in una permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto;
l'obbligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed 45 infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio. (cfr. Cass., sez. II, 3.5.2012, n. 23687, D'IO e altri, rv. 253222) La condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, deve assumere i contorni della prestazione di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa. Nel caso L'associazione di tipo mafioso, differenziandosi questa dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano: cfr. Cass., sez. II, 21.12.2004, n. 2350, rv. 230718). Può, dunque affermarsi, conclusivamente, che, in tema di associazione di stampo mafioso, la permanente "disponibilità" al servizio L'organizzazione mafiosa a porre in essere attività delittuose, anche se di bassa manovalanza, ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini L'organizzazione, indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione e, quindi, L'acquisizione della qualifica di "uomo d'onore", rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nella compagine associativa sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad un livello pur minimale, al sodalizio delinquenziale, (cfr. Cass., sez. V, 21.11.2003, n. 6101, rv. 228058). 46 Ciò appare assolutamente conforme ai principi affermati in materia dalla nota sentenza "Mannino" delle sezioni unite della Suprema Corte, che, evidenziando la natura "dinamica" del contributo che il singolo sodale deve apportare alla compagine associativa perché esso possa essere definito in termini di "partecipazione" ai sensi L'art. 416 bis, c.p., ne individua l'essenza proprio nella "messa a disposizione" del singolo in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Rileva, infatti, il Supremo Collegio che, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione L'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Precisa, inoltre, la Corte, nel corpo della motivazione, che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" idonei senza alcun" automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo (cfr. Cass., sez. un., 12.7.2005, 47 n. 33748, Mannino, rv. 231670, nonché, nello stesso senso, Cass., sez. I, 11.12.2007, n. 1470, rv. 238839). Orbene, nel caso in esame, la corte territoriale, con motivazione approfondita ed immune da vizi, logici e giuridici, si è soffermata, innanzitutto, sui molteplici elementi di fatto dai quali è possibile desumere l'esistenza di una struttura organizzata, operante sul territorio lombardo innanzi indicato, con le modalità tipiche del sodalizio di stampo mafioso. Essi possono sinteticamente individuarsi, quanto meno: 1) nel sequestro di persona al fine di estorsione in danno del NT, sorretto dalla duplice finalità di ottenere un più che congruo "risarcimento" del danno economico patito dal TI e di affermare la supremazia del sodalizio sul territorio, intimidendo il NT e l'LB con modalità tipiche delle associazioni mafiose, tra cui spicca il richiamo operato dai compartecipi "alla loro comune appartenenza alla Calabria (e ai sottointesi negativi che tale richiamo in quel contesto comporta"), sì da farne, nell'immediato futuro, propri subordinati nel giro delle truffe dei diamanti e degli oggetti preziosi falsi, che, in tal modo, fanno il loro ingresso nell'oggetto del pactum sceleris;
2) nell'assoggettamento di diverse realtà commerciali alle pretese estorsive del sodalizio, evidenziato, come correttamente rileva la corte territoriale, dai singoli episodi estorsivi per i quali si è proceduto, a partire dagli elementi raccolti in relazione alla "vicenda del locale Puks", in cui, a testimonianza di quanto ferrea fosse la presa L'associazione sul territorio, a fronte del ritardo nel pagamento della tangente estorsiva, dovuta al sodalizio, uno dei due gestori del locale, nel corso di una conversazione intercettata, non solo si dichiara "pronto a pagare, ma si 48 ripromette addirittura di richiamare il Di LL per profondersi in scuse" (a dimostrazione del ruolo di vertice da quest'ultimo ricoperto nella compagine criminale), accompagnando tali dichiarazioni con "attestazioni di profondo rispetto nei confronti del capo dei suoi estorsori"; 3) nelle dimostrate molteplici finalità di "deviare i flussi elettorali in occasione delle consultazioni regionali lombarde del 2010, nonché nei Comuni di Milano e Rho del 2011, L'evidente scopo di ricevere, poi, dagli eletti danaro, favori ed appalti"; di "recupero crediti con modalità estorsive e mafiose"; di "richiesta di compensi per la "protezione" accordata ad esercenti di locali pubblici"; di "traffico di macchine operatrici rubate"; 4) nella risoluzione del contrasto sorto tra EL SO per un credito da quest'ultimo vantato nei confronti del commerciante di CR GI TI, cui il "clan Di LL" forniva "protezione", mentre la difesa degli interessi del EL era stata assunta, prima da una diramazione della "famiglia" mafiosa dei NC, operante in Giussano, poi da soggetti che si erano presentati come esponenti del "clan camorristico RI, tutti convinti a recedere dal loro appoggio al EL, proprio in virtù della capacità intimidatrice da essi riconosciuta al "clan Di LL", i cui esponenti, ivi compreso il Di LL, avevano anche partecipato ad un incontro con i "napoletani" armati di tutto punto, sicché non può che condividersi, perché sorretta da intrinseca coerenza logica, la valutazione fatta al riguardo dalla corte territoriale sulla idoneità di tali elementi ed, in particolare, di tale ultimo episodio a dimostrare, non solo il carattere armato L'associazione, ma anche "la grande forza intimidatrice del Di LL e dei suoi collaboratori", in grado di far prevalere le proprie ragioni nei confronti dei rappresentanti di un altro noto ed 4 49 4 agguerrito gruppo criminale di tipo mafioso", costringendoli a desistere dal sostegno al EL. I suddetti elementi evidenziano anche l'esistenza di un'apprezzabile struttura organizzativa, senza la quale sarebbe stato impossibile assicurare un controllo così diffuso sul territorio, costruita secondo un modello gerarchico, al cui vertice era collocato proprio il Di LL, struttura che, peraltro, emerge con chiarezza da una serie di conversazioni oggetto di captazione, in cui si fa espresso riferimento alla dimensione della "famiglia" capeggiata dal ricorrente;
ai reati-scopo; alle modalità di suddivisione degli utili, derivanti dalle attività illecite;
alla capacità operativa ed intimidatrice del "clan (cfr. pp. 88-100 della sentenza oggetto di ricorso). Quanto esposto appare, in conclusione, sufficiente a ritenere esaurientemente dimostrata la sussistenza L'associazione a delinquere di stampo mafioso di cui si discute e la posizione apicale effettivamente assunta al suo interno dal Di LL (condizione indispensabile per potere ricondurre la sua condotta al paradigma normativo di cui L'art. 416, co. 2, c.p.: cfr. Cass., sez. I, 19.12.2014, n. 3137, rv. 262487), a prescindere dai rapporti mantenuti da quest'ultimo con le altre organizzazioni della "'ndrangheta", operanti in Lombardia, ovvero dalla consistenza dei suoi rapporti con la "famiglia calabrese" di origine dei NC, elementi tutti estranei al perfezionarsi del reato associativo ascritto al ricorrente, di cui sussistono tutti gli elementi costitutivi. Manifestamente infondate appaiono, infine, due ulteriori censure prospettate dL'avv. Giuncheda. 50 0 5 Da un lato, infatti, nessuna manifesta illogicità può rinvenirsi nella condanna del Di LL per il reato ex art. 416 bis, c.p., e nella simultanea circostanzadella aggravanteesclusione L'agevolazione mafiosa, relativa al reato di ricettazione dei veicoli rubati, posto che, nel percorso argomentativo seguito dalla corte territoriale, la responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione, non è una conseguenza meccanica L'affermazione della responsabilità del Di LL per il reato associativo, ma si fonda su di una puntuale ed articolata ricostruzione dei fatti, dai quali emerge come il ricorrente, coadiuvato da una serie di soggetti, fosse il perno di un collaudato sistema volto al reperimento di macchine operatici provento di furto, destinate ad essere vendute a terzi, previa contraffazione dei relativi documenti di accompagnamento e dei dati identificativi, per non consentire l'individuazione della loro provenienza illecita (cfr. pp. 79-84 della sentenza oggetto di ricorso). DL'altro, (ed il rilievo vale anche per l'identica censura mossa sul punto dL'avv. Federico), la corte territoriale ha specificamente motivato sull'entità del trattamento sanzionatorio, evidenziando come al riconoscimento in favore del Di LL delle circostanze attenuanti generiche, si oppongano il preminente ruolo dallo stesso svolto in tutte le vicende in contestazione, l'esistenza a suo carico di reiterati precedenti penali per reati specifici (estorsione; detenzione di armi) e la reiterata violazione di misure di prevenzione personali adottate nei suoi confronti, facendo, in tal modo, buon governo dei principi elaborati al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui anche uno solo degli elementi indicati nell'art. 133 c.p., attinente alla personalità del colpevole o alla entità del reato e alle modalità di esecuzione di 51 esso, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti generiche derivandone così che, esemplificando, queste ben possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali L'imputato (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Evidente, dunque, come la corte territoriale abbia correttamente utilizzato i criteri fissati dL'art. 133, c.p., per rigettare la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ragione per la quale il ricorso proposto sul punto deve ritenersi, come si è detto, inammissibile, sia perché manifestamente infondato, sia perché attinente al merito del trattamento sanzionatorio. Restano, a questo punto, da esaminare, solo alcuni dei motivi di impugnazione proposti dL'avv. Federico, diversi da quelli già ritenuti inammissibili, perché generici ovvero per essere attinenti a profili di merito. Orbene manifestamente infondato appare il rilievo sintetizzato, nelle pagine che precedono, sub n. 1) del ricorso proposto dL'avv. Federico, in quanto la mancata considerazione da parte della corte territoriale della posizione del Di LL in ordine alla estorsione in danno di GI, deriva dalla circostanza che di tale episodio il Di LL non è mai stato chiamato a rispondere e non è mai stato condannato (cfr. pp. 61-64 della sentenza oggetto di ricorso;
nonché pp. 72 e ss., sentenza di primo grado del 28.1.2014, n. 6032/13 R.G. GIP;
pp. 76 e ss. della sentenza di primo grado del 28.1.2014 n. 12785/13 R.G. GIP). L'equivoco in cui è caduto il ricorrente (facilmente evitabile attraverso un'attenta lettura degli atti) si spiega ove si tenga presente che i fatti per cui si è proceduto nei confronti degli 52 imputati hanno formato oggetto di due distinte sentenze pronunciate nello stesso giorno (il 28.1.2014), in sede di giudizio abbreviato, dal medesimo giudice di primo grado, in cui i capi di imputazione sono contraddistinti da numeri diversi. Ovviamente quel che rileva ai fini della corretta individuazione del fatto-reato per cui ciascuno degli imputati è stato condannato, non è il numero del capo d'imputazione, ma il contenuto della relativa contestazione. Sicché l'intervenuta conferma della condanna del Di LL per il reato di cui al capo n. 10), da parte della corte territoriale (cfr. p. 109), va intesa come riferita, non L'estorsione in danno del GI, come pretenderebbe il difensore, ma L'estorsione in danno di EL SO, contestata al Di LL, L'LO ed allo stesso GI nel capo n. 10) L'imputazione riportata nella sentenza 28.1.2014 n. 12785/13 R.G. GIP (nonché al SI ed L'ZI nel capo n. 11) L'imputazione riportata nella sentenza 28.1.2014 n. 6032/13 R.G. GIP), laddove l'estorsione in danno del GI, alla quale il Di LL è rimasto estraneo, ha formato oggetto di contestazione nei capi n. 10) e n. 9) delle imputazioni, riportate, rispettivamente, nelle sentenze del 28.1.2014, n. 6032/13 e n. 12785/13 R.G. GIP, come, del resto, precisato dalla stessa corte territoriale (cfr. p. 61). Evidente, poi, l'infondatezza del motivo di ricorso attinente alla partecipazione del Di LL al sequestro a scopo di estorsione del NT, ove si volesse superare la natura fattuale dei rilievi L'uopo articolati dal difensore. Ed invero, dato per pacifico che la vittima, una volta sequestrata, venne condotta nel capannone adiacente la villetta di Cuggiono in cui abitava il Di LL, di pertinenza di quest'ultimo (circostanza 53 non contestata nemmeno dal difensore), correttamente la corte territoriale rileva, con logico argomentare, che "sarebbe impensabile che TI e gli altri, attesi la massima reverenza e il timoroso rispetto che portano al Di LL....possano avere anche solo pensato di condurre un sequestro di persona a scopo di estorsione in un luogo riconducibile al Di LL, senza il suo consenso", fornendo anche una convincente motivazione sulle ragioni per cui non sarebbe stato prudente che la vittima venisse portata nell'abitazione del ricorrente. Del resto, come sottolinea opportunamente la stessa corte territoriale, lo stesso SI, uno degli autori del sequestro, ha riferito, in sede di interrogatorio del 29 gennaio del 2013, che, arrivati a Cuggiono con il NT, il Di LL, avvertito da una telefonata dai sequestratori, materialmente ricevuta dal NC Giuseppe AT, in quel momento ospitato dal ricorrente nella sua abitazione, li aveva accolti in cortile e, "ottenuto il racconto dei fatti da TI o LO...si era limitato a chiedere al NT di chiamare nuovamente il suo complice per dirgli di portare i soldi" del riscatto (cfr. pp. 70-75 della sentenza oggetto di ricorso). Evidente, dunque, la piena partecipazione, quanto meno a titolo di concorso morale, del Di LL nel sequestro di persona del NT, posto che, come affermato dL'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, il concorso nel reato commesso da un altro soggetto richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - L'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando L'altro concorrente lo stimolo L'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa, in ciò 54 distinguendosi dalla connivenza non punibile, la quale postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato (cfr. Cass., sez. V, 22.3.2013, n. 2805, rv. 258953; Cass., sez. V, 12.1.2012, n. 14991, rv. 252322). In questa prospettiva non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza il rafforzamento l'originario proposito criminoso non sarebbe stato attuato, dovendosi, invece, considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento (cfr. Cass., sez. I, 17.2.1999, n. 8763, rv. 214114). Né va taciuto, che, come sottolineato dal Supremo Collegio nella sua espressione più autorevole, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito L'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione L'opera di un altro che rimane ignaro. (cfr. Cass., sez. U., 22.11.2000, n. 31, rv. 218525), per cui è del tutto legittimo il concorso morale nell'altrui condotta, che si manifesti in itinere, senza la necessità di un preventivo accordo, vale a dire nel corso della fase esecutiva, mediante una condotta adesiva, che rafforzi o agevoli la realizzazione L'altrui proposito criminoso. 55 5 5 La volontà di concorrere, invero, non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione L'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (cfr. Cass., sez. II, 15.1.2013, n. 18745, rv. 255260). La responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso, in ultima analisi, non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (cfr. Cass., sez. I, 9.12.2014, n. 15860, rv. 263089). Alla luce dei principi sinteticamente esposti, deve ritenersi dimostrato, ogni oltre ragionevole dubbio, (quanto meno) il concorso morale del Di LL nel reato ex art. 630, c.p., di cui si discute, avendo l'imputato rafforzato il proposito criminoso, almeno nella fase esecutiva del suddetto delitto, poiché la sua presenza nella propria abitazione nel momento in cui vi arrivò prigioniero il NT, non ha assunto i caratteri di un comportamento meramente passivo, bensì quello di un consapevole e volontario contributo partecipativo positivo, L'altrui condotta criminosa. 56 Con la sua presenza, infatti, il Di LL ha assicurato un maggiore senso di sicurezza ai suoi correi e ne ha agevolato la realizzazione del proposito criminoso (ove si ritenga che egli non lo avesse condiviso ab initio, come pure ipotizzabile), rendendo ulteriormente concrete, anche nella percezione della persona offesa, le minacce volte ad ottenere il pagamento del riscatto, senza tacere che egli, in virtù della posizione apicale assunta nell'ambito del sodalizio, avrebbe potuto imporre la cessazione della condotta criminosa dei correi. possono ritenersi nonNé le dichiarazioni del SI adeguatamente riscontrate, ove si tenga presente che risulta pacificamente accertata, come si è detto, la presenza del NT in una pertinenza L'abitazione del Di LL (riconosciuta dalla stessa vittima) ed, inoltre, come sottolinea la stessa corte territoriale, che della presenza del Di LL a Cuggiono e della sua partecipazione al sequestro, parlano TI e OT nella conversazione intercettata in ambientale alle ore 19.47 L'8 aprile (cfr. p. 13 della sentenza di secondo grado). Alle doglianze sull'esistenza di un'associazione a delinquere di stampo camorristico;
sulla posizione di vertice in essa rivestita dal ricorrente e sulla configurabilità del delitto di cui L'art. 630, c.p., si è già risposto, affrontando il ricorso L'avv. Giuncheda Quanto alle doglianze in tema di entità del trattamento sanzionatorio prospettate con i motivi nuovi, se ne deve rilevare l'inammissibilità, perché nessuna doglianza, al riguardo, è stata prospettata nei motivi di ricorso, in cui le censure sull'entità del trattamento sanzionatorio erano state limitate alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 57 Per il combinato disposto dagli artt. 585, co. 4, c.p.p., e 167 Disposizione di attuazione del codice di rito, infatti, i "motivi nuovi TIdevono riguardare i capi e i punti della decisione enunciati a norma L'art. 581, co. 1, lett. a), c.p.p., ai quali si riferisce l'impugnazione. Pertanto, sono inammissibili, ai sensi L'art. 591 stesso codice, i motivi che siano diversi da quelli enunciati nell'atto di ricorso per cassazione e con i quali sono stati investiti capi della sentenza diversi da quelli costituenti oggetto del motivo di impugnazione. (cfr. Cass., sez. I, 16.10.1991, n. 1164, rv. 189071). 18. Parzialmente fondato appare, invece, il ricorso proposto nell'interesse di OM NG. 18.1. Con riferimento ai profili in punto di responsabilità, non può non rilevarsi che il ricorso del OM si presenta fondato su motivi di natura fattuale, prospettati genericamente, in violazione del principio L'autosufficienza, non avendo l'imputato allegato al ricorso O trascritto in esso contenuto integrale delle il conversazioni oggetto di captazione, che sarebbero state oggetto di travisamento da parte della corte territoriale. Del resto, alla luce di una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado, da considerare un prodotto unico, in quanto la decisione della corte territoriale e quelle del giudice per le indagini preliminari hanno utilizzato, sul punto, criteri omogenei di valutazione e seguito un apparato logico argomentativo uniforme (cfr. Cass., sez. III, 1.2.2002-12.3.2002, n. 10163, rv. 221116), la motivazione posta a fondamento L'affermazione di responsabilità del ricorrente, appare approfondita ed immune dai vizi denunciati. 58 I giudici di merito, infatti, attraverso un dettagliato esame delle risultanze processuali, costituite dal contenuto delle conversazioni intercettate, hanno evidenziato la diretta partecipazione del OM alla vendita, da parte del gruppo facente capo al Di LL, delle due macchine operatrici oggetto di furto indicate nel capo d'imputazione, in qualità di intermediario, agendo conformemente alle istruzioni che gli venivano impartite dal Di LL e dai sodali di quest'ultimo. In tale veste, il OM ha seguito tutte le complesse trattative, che si concludevano con la consegna agli acquirenti delle suddette macchine operatrici, cui aveva provveduto personalmente il ricorrente, nella cui disponibilità vi era anche la relativa documentazione, falsificata per consentire la circolazione dei beni, in guisa da celarne la provenienza illecita. Con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, inoltre, i giudici di merito hanno rilevato come la natura illecita L'intera operazione non poteva essere ignorata dal OM, ove si tenga conto che egli ha operato L'interno di un circuito stabilmente dedito alla commercializzazione di macchine operatrici oggetto di furto, al quale partecipavano, oltre al Di LL, SI RO, ZI AT ed LO NZ, con i quali il ricorrente era in diretto e continuo contatto, ricevendo istruzioni in ordine alla condotta da assumere nei confronti degli acquirenti direttamente dal Di LL ovvero dL'LO e dL'ZI, in un contesto in cui assume particolare rilievo, ai fini della dimostrazione della consapevolezza da parte di tutti i soggetti della natura illecita della suddetta operazione, il linguaggio spesso criptico e le cautele da essi adottate nelle loro comunicazioni telefoniche, proprio allo scopo di celare il vero significato dei loro 59 traffici a possibili ascoltatori (cfr. pp. 176-190 della sentenza 28.1.2014 n. 6032/13 RGGIP;
pp. 79-84 della sentenza di secondo grado). Condivisibile, infine, in punto di diritto, è anche la conclusione cui sono giunti i giudici di merito, posto che il delitto di ricettazione, nell'ipotesi della mediazione, si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intromette nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, perché possa dirsi consumato, né che l'agente metta in rapporto diretto le parti né che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta (cfr. Cass., sez. II, 15.1.2016, n. 7683, rv. 266215). 18.2. Fondato, invece, appare il motivo di ricorso sub n. 2), in quanto la corte territoriale, nel confermare la pena inflitta al OM in primo grado per più fatti di ricettazione, è partita dal presupposto che il giudice di primo grado non abbia ritenuto sussistente la circostanza aggravante L'agevolazione mafiosa, ex art. 7, I. n. 203/1991, avendo concesso L'imputato le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle residue aggravanti, di cui è stata affermata la sussistenza (cfr. p. 84) Si tratta di un evidente errore, posto che, come si evince dalla sentenza di primo grado, al OM non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche ed, inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, in relazione al delitto di ricettazione, non è possibile affermare che il giudice di primo grado sia partito dal minimo edittale, pari a due anni di reclusione ed euro 516,00 euro di multa, non avendo il suddetto giudice indicato né l'entità della pena base, né L'aumento operato a 60 titolo di continuazione interna (cfr. pp. 236 e 238 della richiamata sentenza di primo grado). Pertanto, a fronte di uno specifico ed articolato motivo di appello in ordine alla esclusione della contestata aggravante L'agevolazione mafiosa e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche formulato dal OM (cfr. p. 48 della sentenza di secondo grado), la motivazione della corte territoriale, che si limita a confermare l'entità della pena inflitta in primo grado sulla base L'erroneo presupposto circa l'effettiva concessione di tali attenuanti, è di fatto inesistente e manifestamente illogica. Si impone, pertanto, con riferimento al solo profilo del trattamento sanzionatorio, un annullamento della sentenza oggetto di ricorso, con rinvio ad altra sezione della corte di assise si appello di Milano, per nuovo esame sul punto, laddove, nel resto, il ricorso del OM va rigettato, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado in ordine L'affermazione di responsabilità L'imputato. 19. Parzialmente fondato appare, anche il ricorso proposto nell'interesse di ET AR. 19.1. Con riferimento ai profili in punto di responsabilità, non può non rilevarsi che anche il ricorso del ET si presenta sorretto da motivi di natura fattuale, genericamente prospettati ed, inoltre, manifestamente infondati. Alla luce di una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado, da considerare, come si è già detto esaminando la posizione del OM, un prodotto unico, la motivazione su cui si regge la statuizione di condanna L'imputato per il riciclaggio delle due macchine operatrici indicate nel capo 17) 61 L'imputazione ed i relativi delitti di falso, risulta del tutto immune da vizi. I giudici di merito, infatti, attraverso un dettagliato esame delle risultanze processuali, costituite dal contenuto delle conversazioni intercettate e delle altre attività di indagine svolte dalla polizia giudiziaria sul campo, hanno evidenziato la diretta partecipazione del ET alla vendita in favore di AR Giuseppe, da parte del gruppo facente capo al Di LL, delle due macchine operatrici, provento di furto, destinate al mercato marocchino, di cui una (la macchina elevatrice "Manitou") anche con il numero di telaio oggetto di nuova punzonatura e le targhette identificative contraffatte, accompagnate da documentazione contraffatta, in guisa da celarne la provenienza illecita. Con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, inoltre, i giudici di merito hanno rilevato come la natura illecita L'intera operazione non poteva essere ignorata dal ET, ove si tenga conto, da un lato, che, come si è già detto per il OM, egli ha operato L'interno del medesimo circuito stabilmente dedito alla commercializzazione di macchine operatrici oggetto di furto, attivato dal Di LL (e dai suoi sodali), con il quale il ricorrente era in diretto e continuo contatto, ricevendo da quest'ultimo istruzioni finalizzate alla predisposizione della falsa documentazione necessaria per la vendita e la circolazione dei veicoli (nella specie, fotografarli, insieme ai numeri di telaio identificativi della gru); ai contatti con l'acquirente; alla custodia delle macchine operatrici nelle zone di Aosta e di Ivrea, dove erano state stoccate, ed alla loro consegna presso il porto di Livorno, dove, giunte trasportate da un camion guidato da un autista non identificato su disposizione dello stesso ET, 62 erano state sequestrate dalle forze L'ordine, che, dopo aver scoperto tutte le anomalie dei rispettivi documenti di circolazione e dei contrassegni identificativi, ne avevano accertata la provenienza illecita;
dL'altro che l'intero contesto in cui si colloca tutta l'operazione è segnato dalla consapevolezza della sua illiceità, scolpito con plastica evidenza dalla conversazione in cui il Di LL, dopo essersi accertato del luogo in cui il ET si trovasse fermo con il camion che trasportava i mezzi di opera di cui si discute, lo esortava a non farsi vedere in compagnia L'autista, per evitare che, in caso di un controllo dei Carabinieri, venisse arrestato insieme con l'autista (cfr. pp. 165-176 della sentenza 28.1.2014 n. 6032/13 RGGIP;
pp. 79-84 della sentenza di secondo grado). Tutte le osservazioni svolte dal ricorrente in punto di diritto sono, pertanto, manifestamente infondate, oltre che espresse in termini del tutto generici, in quanto presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti, smentita dalle risultanze processuali, che hanno evidenziato la diretta e consapevole partecipazione L'imputato L'attività di riciclaggio (ed alla connessa attività di falsificazione), sia in termini di concorso materiale (attraverso le fotografie innanzi indicate), che in termini di concorso morale, avendo egli fornito un consapevole contributo alle attività di manomissione dei dati identificativi delle macchine operatrici, necessaria per concludere la vendita in favore del AR, non limitata L'alterazione della carta di circolazione riscontrata in relazione alla macchina operativa "Terna", modello Caterpillar, ma estesa ad una pluralità di dati identificativi ed alla documentazione di accompagnamento di entrambe le macchine operatrici (cfr., in particolare, pp. 172-174 della sentenza di primo grado), per cui 63 assolutamente improprio appare il (generico) richiamo L'art. 74, co. 6, C.d.s. Nella condotta L'imputato, dunque, sono ravvisabili gli estremi del delitto di riciclaggio, consumato attraverso la falsificazione degli elementi identificativi delle macchine operatrici innanzi indicate ("Terna", marca Caterpillar, con targa AFE476, corrispondente a quella di altra macchina operatrice oggetto di furto, e sollevatore "Manitou", numero di telaio 021307, anziché 021301, come riportato sul macchinario) e della relativa documentazione di circolazione ed accompagnamento, che integrano i reati in materia di falso, in concreto contestati al ricorrente e ritenuti sussistenti dai giudici di merito. Ed invero il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione non con riferimento ai reati presupposti, ma in base agli elementi strutturali, quali l'elemento soggettivo - che implica il dolo specifico dello scopo di lucro nella ricettazione e il dolo generico nel delitto di riciclaggio, nel caso in esame insito nella consapevolezza da parte del reo della natura illecita della propria - e l'elemento materiale, con particolare riguardo alla idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, quale indice caratteristico delle condotte di cui L'art. 648 bis, c.p., che può realizzarsi, ad esempio, attraverso la manomissione del numero di telaio di un'autovettura e/o nell'alterazione di detto numero sulla carta di circolazione (cfr. Cass., sez. II, 12.2.2013, n. 25940, rv. 256454) ovvero sugli altri documenti di accompagnamento (cfr. Cass., sez. II, 13.12.2012, n. 2074, rv. 254234), ivi compresi quelli attinenti alla sua commercializzazione, concorrendo, in tal caso, il delitto di riciclaggio con quelli in materia di falso. 64 19.2. Fondato, invece, appare il quarto motivo di ricorso, in quanto la corte territoriale, nel confermare la pena inflitta al ET, ha ritenuto che il giudice di primo grado sia partito da una pena-base pari al minimo edittale, riconoscendo in favore del reo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti del danno di particolare gravità e del nesso teleologico con le contraffazioni (cfr. pp. 82-83). Tuttavia non può non rilevarsi come il giudice di primo grado abbia fissato la pena finale inflitta al ET nella misura di anni due mesi otto di reclusione ed euro 1000,00 di multa, L'esito della riduzione, operata, per la scelta del rito, su di una pena di anni quattro di reclusione ed euro 1500, 00 di multa, che, tuttavia lo stesso giudice ha determinato senza indicare, né l'entità della pena base;
né della riduzione conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza;
né L'aumento operato a titolo di continuazione interna (cfr. p. 237 della richiamata sentenza di primo grado). Sicché, non essendo possibile individuare il percorso argomentativo che ha indotto il giudice di primo grado a determinare la pena nella misura indicata, per difetto assoluto di motivazione al riguardo, la sentenza della corte territoriale, che, sul punto, conferma la decisione appellata, in presenza di uno specifico motivo di impugnazione sull'entità del trattamento sanzionatorio (cfr. p. 47) deve ritenersi del pari priva di reale motivazione. Si impone, pertanto, con riferimento al solo profilo del trattamento sanzionatorio, un annullamento della sentenza oggetto di ricorso, con rinvio ad altra sezione della corte di assise si appello di Milano, per nuovo esame sul punto, laddove, nel 65 resto, il ricorso del ET va rigettato, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado in ordine L'affermazione di responsabilità L'imputato. 20. Vanno, invece, integralmente rigettati i ricorsi del LM IN e del FO RZ, che ragioni di chiarezza espositiva, consigliano di trattare congiuntamente. Questi ultimi sono stati condannati per il delitto di estorsione in danno di GI TI, commesso in concorso con LO NZ, TI IO, OT ND ed ZI AT, con le aggravanti di essere stato commesso il fatto da più persone riunite e da appartenenti ad un'associazione di stampo mafioso (i suddetti LO, TI, OT ed ZI), nonché di avere agito, gli imputati, con metodo mafioso ed al fine di agevolare e rafforzare la forza e l'attività della suddetta organizzazione criminale. Ciò posto, iniziando ad esaminare le doglianze del LM, va innanzitutto rilevato che, come affermato dL'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui L'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, può concorrere con quella di cui L'art. 628, comma terzo, n.3, c.p., richiamata dL'art. 629, comma secondo, c.p., essendo le stesse ancorate a presupposti fattuali differenti: la prima, infatti, presuppone l'accertamento che la condotta di reato sia stata commessa con modalità di tipo mafioso o con la finalità di agevolare, attraverso il delitto posto in essere, l'attività L'associazione per delinquere di stampo mafioso, pur non essendo necessario che l'agente appartenga al sodalizio criminale, mentre la seconda si riferisce alla provenienza della violenza o 66 minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa, senza la necessità di accertare in concreto le modalità di esercizio di tali violenza o minaccia né che esse siano attuate utilizzando la forza intimidatrice derivante dL'appartenenza alla associazione mafiosa (cfr. Cass., sez. V, 23.10.2013, n. 2907, rv. 258464; Cass., sez. U., 28.3.20111, n. 10, rv. 218378). Sotto diverso profilo, la mancata contestazione nei confronti del LM del reato associativo ascritto ai suoi coimputati e la circostanza che quest'ultimo non ha mai speso nei confronti del GI "la fama criminale L'associazione", come sostenuto dal difensore, non determina le conseguenze invocate dal ricorrente sulla configurabilità della circostanza aggravante ad effetto speciale, che, nel caso in esame, è stata ritenuta sussistente in entrambe le forme del metodo mafioso e L'agevolazione mafiosa. Non appare revocabile in dubbio, infatti, che la circostanza aggravante di cui L'art. 7 I. n. 203 del 1991, in entrambe le sue forme, debba considerarsi una circostanza di natura oggettiva, conformemente alla previsione L'art. 70, co. 1, n. 1), c.p., attenendo alla natura L'azione, ed, in quanto tale, a differenza delle circostanze soggettive, in caso di concorso di persone nel reato, si comunica al concorrente. In tale prospettiva, come chiarito dL'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, tale circostanza sarà estensibile ai concorrenti nel delitto, secondo quanto previsto dL'art. 59, co. 2, c.p., anche quando questi ultimi non siano consapevoli della finalizzazione L'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole (cfr. Cass., sez. 67 II, 20/12/2012, n. 3428, rv 254776; Cass., sez. II, 11.3.2016, n. 13707, rv. 266618). Orbene, tenuto conto del particolare contesto in cui si è verificata -la condotta estorsiva posta in essere in danno del GI quest'ultimo, titolare di un ristorante, si era rivolto, per ottenere "protezione" nei confronti di soggetti non identificati, al LM ed al RZ, prescelti per la loro capacità delinquenziale, costretti, tuttavia, successivamente, a "cedere il passo" in considerazione delle pressioni ricevute dai componenti del gruppo facente capo al Di LL, dotato di un maggiore spessore criminale ed interessato a subentrare ai suddetti LM e RZ, in qualità di "protettori" del GI, per rafforzare ulteriormente la propria presenza sul territorio, ottenendo il LM, in cambio del proprio ritiro, di essere assunto in una delle cooperative del GI (cfr. pp. 2-5; 61-64 della sentenza oggetto di ricorso) - appare evidente che il LM non poteva non essere a conoscenza delle modalità mafiose della richiesta estorsiva (anche perché finalizzata ad arrecargli un vantaggio personale) e della concomitante finalità di agevolazione mafiosa (ovvero avrebbe potuto venirne facilmente a conoscenza). Né la presenza di un concorrente vantaggio del LM, consente di escludere la circostanza aggravante ad effetto speciale, di cui si discute, posto che, come affermato da un condivisibile arresto della Suprema Corte, essa è configurabile anche nel caso in cui l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata (cfr. Cass., sez. V, 4.2.2015, n. 11101, rv. 262713). 68 Identiche considerazioni valgono per la circostanza aggravante di natura oggettiva di cui L'art. 628, co. 3, n. 1), c.p. (di natura oggettiva), che si comunica a tutti coloro che concorrono nel reato (cfr. Cass., sez. II, 19.6.2014, n. 31199, rv. 259987) e per l'aggravante di cui L'art. 628, co. 3, n. 3), c.p., che merita, tuttavia, un'ulteriore precisazione, stante la sua natura soggettiva. Deve, infatti, ribadirsi, al riguardo il principio da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, la nuova normativa introdotta con l. 7 febbraio 1990 n. 19, mentre ha escluso L'art. 3 (che sostituisce l'art. 118 c.p.) la comunicabilità al compartecipe delle circostanze aggravanti propriamente soggettive e inerenti alla persona del colpevole (art. 70 comma 1 n. 2 e comma 2 c.p.), ne ha ammesso la comunicabilità non solo quando siano conosciute dal concorrente, ma anche quando siano da questi ignorate per colpa, perché doveva conoscerle, ovvero ritenute insussistenti per errore determinato da colpa (art. 1 comma ultimo, che modifica l'art. 59 c.p.); si deve aggiungere che la prova di detta conoscenza o conoscibilità - vertente su fatto inerente alla sfera interiore L'agente - può essere fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale probatorio acquisito. Pertanto, la circostanza aggravante della commissione del fatto ad opera di un partecipe L'associazione di tipo mafioso, non richiede che tutti gli agenti rivestano tale qualità, in quanto a seguito della sostituzione del testo L'art. 118 c.p. ad opera L'art. 3 1. 7 febbraio 1990 n. 19, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative L'imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora valutate riguardo a lui le altre 69 circostanze soggettive indicate dL'art. 70 comma 1 n. 2 c.p., cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole (cfr. Cass. VI, 29/11/1991, Sancali e altro;
, Cass., sez. I, 03/11/2005, n. 5639, rv 233839; Cass., sez. VI, 25/09/2012, n. 41514, rv. 253807; Cass., Cassazione penale, sez. II, 19/02/2013, n. 22136, rv. 255728). Nel resto i motivi di ricorso del LM appaiono inammissibili, perché di natura fattuale e generici (incomprensibile appare, al riguardo, la dedotta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza), a fronte di un'articolata motivazione, in cui la corte territoriale, dopo avere fornito una descrizione esaustiva del fatto storico, ha correttamente evidenziato come il LM abbia ottenuto un vantaggio non dovuto, grazie L'intervento dei "calabresi", che hanno esercitato la loro forza intimidatrice (anche) a vantaggio del ricorrente, comprimendo la libertà di autodeterminazione del GI, con l'imporgli l'assunzione del LM. Quanto alle doglienze del RZ, va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del motivo di ricorso sub n. 1), in quanto il ricorrente deduce censure di tipo fattuale ed, al tempo stesso, in violazione del principio L'autosufficienza, non allega al ricorso né trascrive integralmente in esso il contenuto delle intercettazioni, di cui lamenta la mancata considerazione da parte della corte territoriale. Con riferimento, poi, al rilievo relativo alla mancata dimostrazione della sussistenza di una danno patrimoniale in capo al GI, di cui al motivo sintetizzato in premessa sub n. 2), ne va rilevata l'infondatezza. 70 Ed invero l'estorsione di cui si discute rientra nella fattispecie, delineata da tempo dalla giurisprudenza di legittimità, della cd. estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti. In essa l'elemento L'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune (cfr. Cass., sez. VI, 28.11.2013, n. 48461, rv. 258168; Cass., sez. VI, 5.2.2001, n. 10463, rv. 218433; Cass., sez. V, 20.1.2016, n. 8639, rv. 266079). Come è stato opportunamente rilevato in un risalente, ma ancora condivisibile arresto del Supremo Collegio, infatti, se è vero che, nel delitto di estorsione, il danno arrecato deve essere di natura patrimoniale, è altrettanto vero che il patrimonio deve essere inteso lato sensu, come la somma dei rapporti giuridici attivi e passivi, a contenuto patrimoniale, facenti capo ad una determinata persona, per modo che, come esso risulta arricchito dL'attribuzione di un diritto di credito, cosi rimane sminuito dL'assunzione di una obbligazione patrimoniale, indipendentemente dalla evoluzione concreta di tali rapporti, dovendo essere valutato, momento per momento, nella attualità della situazione giuridica (cfr. Cass., sez. I, 10.7.1973, n. 1935, rv. 126405). Appare, pertanto, sicuramente qualificabile in termini di estorsione patrimoniale la richiesta di assunzione di un dipendente attuata con modalità violente e minacciose di tipo mafioso (cfr. la 71 già citata Cass., sez. VI, 28.11.2013, n. 48461, rv. 258168), come quella formulata nei confronti del GI, in un contesto, come si è già chiarito, in cui la capacità di intimidazione, derivante dallo spessore criminale dei "calabresi", in ragione della loro appartenenza ad una famiglia della “'ndrangheta”, noto a tutti i protagonisti della vicenda, ha rappresentato il filo conduttore intorno al quale si sono dipanate, le condotte sia del LM e del RZ, i quali hanno rinunciato a "proteggere" il GI, in cambio L'assunzione del suddetto LM, necessaria a quest'ultimo per ottenere i benefici penitenziari, in relazione ad un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano;
sia dei "calabresi" (TI, LO, OT ed ZI), che, in tal modo, rafforzavano ulteriormente la propria presenza criminale sul territorio lombardo;
sia, infine, del GI, il quale, come rileva la corte territoriale, in cambio della protezione che il gruppo criminale "poteva con maggiore autorevolezza assicurargli era costretto a cospicui esborsi di denaro ai calabresi, che si erano presi il disturbo di togliere di mezzo RZ e LM....e ad assumere fittiziamente LM in una delle cooperative da lui controllate, così da non avere più a che fare con lui e RZ" (cfr. pp. 61-64 della sentenza di appello). Proprio in ragione della capacità intimidatoria del gruppo dei "calabresi", nota al GI, che ad essi si era rivolto, attraverso il ' socio Croce, proprio per ottenere "protezione" contro una richiesta estorsiva, ai fini della consumazione del delitto di estorsione per cui si è proceduto risulta irrilevante la mancata dimostrazione di una minaccia esplicita formulata L'indirizzo della persona offesa. 72 Come è noto, infatti, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere manifestata anche in maniera implicita, essendo solo necessario che essa sia idonea a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità L'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 22.9.2009, n. 41507, rv. 245431). Per le stesse ragioni deve ritenersi configurabile la circostanza aggravante L'uso del metodo mafioso, che, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel delitto di estorsione è integrata da tre forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato;
quello a forma larvata o implicita e quello silente, cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia (cfr. Cass., sez. V, 21.6.2013, n. 38964, rv. 257760; Cass., sez. V, 3.2.2015, n. 21562, rv. 263706). Un'ultima osservazione va svolta con riferimento alla consumazione del delitto di cui si discute, che, come rileva la corte territoriale, risulta dimostrata, posto che, in conseguenza delle indebite pressioni ricevute, il GI, con evidente compressione della propria autonomia negoziale, ha acconsentito alla stipula di un formale contratto di lavoro con il LM, che, dunque, è risultato legato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla cooperativa "Solar", come si evince dal contenuto delle conversazioni intercettate, dalla documentazione sequestrata e dagli esiti di un controllo effettuato dalla polizia 73 giudiziaria presso l'anagrafe aziendale L'I.N.P.S., da cui risulta che il LM era stato, per l'appunto, assunto dalla cooperativa "Solar" a tempo indeterminato, a decorrere dal 18.2.2011 (cfr., pp. 82-87 della sentenza di primo grado n. 6032/13 R.G. GIP). Sicché la circostanza evidenziata dalla difesa e dalla stessa corte territoriale, secondo cui il LM aveva poi optato per una diversa scelta lavorativa, costituisce un post factum irrilevante ai fini della consumazione del reato, già perfetto con la compressione L'autonomia negoziale consacrata nella stipula del contratto di lavoro in favore del LM. Né possono esservi dubbi sulla partecipazione del RZ e del LM L'estorsione di cui si discute. Al riguardo è sufficiente rilevare che, ai fini L'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita (cfr. Cass., sez. V, 7.6.2012, n. 40677, rv. 253714). Orbene, nel caso in esame, non è revocabile in dubbio che entrambi gli imputati abbiano fornito un consapevole e volontario contributo L'attività estorsiva posta in essere dai coimputati in danno del GI, finalizzata, secondo il paradigma normativo proprio L'art. 629, co. 1, c.p., ad assicurare un ingiusto vantaggio, da un lato, ai "calabresi" stessi, attraverso la corresponsione in loro favore di una rilevante somma di denaro, di cui si è detto (condotta, che, tuttavia, non forma oggetto L'imputazione di cui al capo n. 10), dL'altro, al LM, per mezzo della sua assunzione presso una delle cooperative riconducibili al GI, oggetto di specifica richiesta, che 74 quest'ultimo, nel corso di una conversazione intercettata con il socio Croce, aveva indicato di avere ricevuto dallo stesso LM, proprio per il tramite dei "calabresi" (cfr. p. 84 della sentenza di primo grado n. 6032/13 R.G. GIP). Ed invero, anche se probabilmente intimoriti dalla circostanza di dover fronteggiare un gruppo dotato di un ben maggiore capacità di intimidazione, il LM ed il RZ, non si sono limitati ad "abbandonare il campo", come sarebbe stato legittimo attendersi se essi fossero stati semplici "vittime" di una minaccia perpetrata in loro danno, ma hanno di fatto concluso un accordo con i "calabresi", della cui azione estorsiva hanno condiviso la finalità immediata ed il movente ultimo (l'incremento della presa criminale della "famiglia Di LL" sul territorio lombardo), rafforzandone il proposito criminoso, con l'astenersi dal contrastare l'assorbimento del GI nell'orbita del menzionato gruppo mafioso. Il raggiungimento di tale obiettivo trova il suo suggello, come rilevano con logico argomentare i giudici di merito, nell'affermazione L'LO, il quale, affrontando telefonicamente con il LM la questione della modifica del contratto di lavoro assunzione di quest'ultimo, da assunzione a tempo determinato ad assunzione a tempo indeterminato, di cui si era fatto carico anche il RZ, lo rassicurava, evidenziando come ormai il GI era obbligato a fare quello che dicevano loro (cfr., pp. 85-87 della sentenza di primo grado n. 6032/13 R.G. GIP). 21. Parzialmente fondato appare, invece, il ricorso proposto nell'interesse del GI. Si osserva, al riguardo, che le censure in punto di responsabilità e di qualificazione giuridica dei reati addebitati al GI, in qualità 75 di concorrente nell'estorsione e nella tentata estorsione, in danno di EL SO, di cui al capo n. 11), riportato nella sentenza di secondo grado, sono di natura meramente fattuale ed, in quanto tali, palesemente inammissibili. Si tratta di un'articolata vicenda estorsiva (contestata, oltre che al GI, anche al Di LL, L'LO, al SI ed L'ZI) - già parzialmente affrontata, nella sua dimensione storica, nelle pagine della presente motivazione dedicate L'accoglimento del ricorso del pubblico ministero, alla cui lettura si rimanda, e su cui si ritornerà anche in seguito, affrontando le posizioni degli altri ricorrenti che rappresenta la logica evoluzione L'intervenuto - ingresso del GI nel cono d'ombra della "protezione" mafiosa assicuratagli dal "clan Di LL", di cui si è già parlato esaminando le posizioni del LM e del RZ. In questa sede va semplicemente aggiunto che proprio i vani tentativi del EL creditore, a suo dire, nei confronti del - GI, della somma di 200.000,00 euro, oggetto di un prestito pregresso di farsi sostenere da possibili alleati, per opporsi ai "calabresi", nuovi "protettori" del ricorrente, e le insormontabili difficoltà incontrate, in conseguenza del defilarsi di tutti coloro che egli aveva avvicinato, non appena messi a conoscenza dei soggetti con cui avrebbero dovuto confrontarsi, evidenziano, ancora una volta, l'elevata caratura mafiosa raggiunta dal "clan Di LL" (peraltro, per quello che si è detto in precedenza, già nota al GI, a causa L'estorsione consumata in suo danno da alcuni dei componenti del sodalizio insieme con il RZ ed il LM), plasticamente evidenziata al suo culmine nell'incontro con i "napoletani" della "famiglia camorristica RI. 76 Proprio lo spessore criminale del "clan Di LL" rende evidente la sussistenza (quanto meno implicita) di una minaccia accompagnata dalla circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui L'art. 7, I. 203/91, nella condotta degli imputati, i quali, dopo che il GI si era rivolto ai "calabresi" per contrastare le pretese del EL, costrinsero quest'ultimo a firmare una "liberatoria", con cui rinunciava alla propria pretesa creditoria, in occasione L'incontro, verificatosi il 5 aprile 2011, presso il ristorante del GI, tra il EL, l'LO, il RO IO (amico del EL) e lo stesso GI, nel corso del quale, inoltre, quest'ultimo, forte L'appoggio ormai conseguito dal clan Di LL, aveva oltraggiato il EL, sputandogli in faccia (ulteriori minacce, inequivocabilmente provenienti dai "calabresi", sia implicite, che esplicite, sono state, peraltro, riferite, sia dal EL, che dalla ex moglie, VE AR, come sottolineato dalla corte territoriale: cfr. p. 66). Nel medesimo incontro, peraltro, venne anche stabilito, da un lato, che il GI avrebbe emesso assegni bancari per un importo complessivo di euro 200.000, pari al debito gravante su di lui nei confronti del EL, dL'altro, che quest'ultimo avrebbe ottenuto solo le fotocopie degli assegni emessi dal GI, i cui originali gli sarebbero stati consegnati solo a condizione che egli pagasse ai "calabresi" una somma pari alla metà del credito vantato, senza che i componenti del gruppo guidato dal Di LL ed il GI avessero, in realtà, intenzione di rispettare l'accordo, avendo essi già deciso di non consegnare mai in originale gli assegni al EL, il quale, tuttavia, aveva rifiutato di versare la somma pretesa dai "calabresi", nonostante le pressioni ricevute, a causa della mancata consegna degli originali degli assegni emessi dal 77 GI (ragione per la quale, con riferimento a questo particolare segmento della condotta illecita, è stata correttamente ritenuta configurabile un'autonoma fattispecie di estorsione aggravata in danno del EL, rimasta nella forma del tentativo, per il mancato conseguimento L'ingiusto profitto: cfr., in particolare, pp. 96-141 della sentenza di primo grado n. 12785/13 R.G. GIP;
pp. 65-69 della sentenza oggetto di ricorso). richiamare leSul punto, pertanto, appare sufficiente considerazioni già svolte, in sede di esame delle posizioni del LM e del RZ, alla cui lettura si rimanda, in ordine, da un lato, alle diverse forme, che può assumere la minaccia e l'utilizzo del metodo mafioso nel delitto di estorsione;
dL'altro, alla natura oggettiva della circostanza aggravante di cui L'art. 7 I. n. 203 del 1991, in entrambe le sue forme. Proprio per tale sua natura, la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui si discute si comunica al GI, nonostante quest'ultimo non appartenga al "clan Di LL", in considerazione della evidente conoscenza (o della facile conoscibilità) da parte sua della caratura mafiosa degli esponenti del gruppo criminale cui aveva chiesto sostegno e della consapevolezza, pur in presenza di un suo specifico vantaggio, rappresentato dal forzato venir meno della pretesa creditoria del EL, di favorire l'interesse della cosca beneficata, non solo in termini di rafforzamento della presa del "clan Di LL" sul territorio lombardo, ma anche in quelli di un cospicuo vantaggio economico, per la suddetta "famiglia" mafiosa, avendo con i suoi esponenti pattuito, come corrispettivo per l'intervento sul EL, il pagamento della somma di 54.00,00 euro (si vedano al riguardo, 78 in punto di diritto, ancora una volta, le osservazioni svolte a proposito del LM e del RZ). Risulta, pertanto, evidente, alla luce delle modalità con cui il EL fu costretto a rinunciare alla sua pretesa creditoria, che, nel caso in esame, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non sia configurabile la fattispecie della truffa, astrattamente ipotizzabile quando il male minacciato viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto L'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente, in quanto il male minacciato nei confronti del EL è stato rappresentato, nelle forme indicate, come certo e realizzabile ad opera dei concorrenti nel reato, con la conseguenza che la persona offesa è stata posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire ai soggetti agenti il profitto avuto di mira o di subire il male minacciato, secondo il paradigma normativo tipico del delitto di estorsione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 27.1.2015, n. 7662, rv. 262574). Fondato, invece, deve ritenersi il motivo di ricorso relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto il giudice di secondo grado, pur in presenza di uno specifico motivo di appello con cui il ricorrente si doleva L'entità del suddetto trattamento, si è limitato a confermare la decisione di primo grado sul punto (cfr. p. 110). Tale decisione, tuttavia, appare del tutto immotivata, se non con riferimento alle ragioni che hanno indotto il giudice di primo grado a concedere le circostanze attenuanti generiche al GI, "attesa la condizione soggettiva ed oggettiva di incube-succube nelle 79 vicende che lo riguardano" (cfr. p. 283 della sentenza di primo grado n. 12785/13 R.G. GIP). Nel resto la sentenza è priva della pur minima motivazione in ordine alla determinazione L'entità del trattamento sanzionatorio, essendosi limitato, il giudice di primo grado, ad indicare come pena finale, “con le attenuanti generiche prevalenti", quella di anni cinque di reclusione ed euro 3000,00 di multa, sulla quale ha poi operato la riduzione per la scelta del rito alternativo (cfr. p. 285 della sentenza di primo grado n. 12785/13 R.G. GIP), senza fare alcun riferimento L'entità della pena-base e della riduzione derivante dal riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, circostanza che, da sola, giustifica l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Nell'affrontare il tema del trattamento sanzionatorio, il giudice del rinvio, tuttavia, non dovrà trascurare, da un lato, che le circostanze attenuanti generiche non possono formare oggetto di bilanciamento con le circostanze aggravanti di cui L'art. 7, I. 203/91 ed L'art. 628, co. 3, n. 3), c.p., richiamato dL'art. 629, co. 2, c.p. (cfr. art. 7,, co. 2, 1. 203/91 ed art. 628, co. 4, c.p.), ma vanno applicate sulla quantità della pena risultante dL'aumento conseguente alle predette aggravanti, dL'atro, l'avvenuto riconoscimento da parte dei giudici di merito anche della recidiva semplice e della circostanza aggravante, di cui L'art. 628, co. 3, n. 1), c.p., del pari contestate al GI, che, dal punto di vista della previsione normativa, non si sottraggono al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche (cfr. art. 69, co. 4, c.p.). Né va taciuta l'omessa indicazione da parte del giudice di primo grado L'aumento operato a titolo di continuazione tra 80 l'estorsione consumata e quella tentata, entrambe contestate nel capo n. 11), come unificate sotto il vincolo della continuazione (art. 81, cpv., c.p.), che i giudici di merito hanno riconosciuto, perché sorrette, in tutta evidenza, dal medesimo disegno criminoso. Si impone, pertanto, con riferimento al solo profilo del trattamento sanzionatorio, un annullamento della sentenza oggetto di ricorso, con rinvio ad altra sezione della corte di assise si appello di Milano, allo scopo di colmare, ove possibile, le segnalate lacune, per nuovo esame, che andrà compiuto in conformità ai principi di diritto in precedenza indicati e senza violare il principio del divieto di reformatio in peius in appello, di cui L'art. 597, co. 3, c.p.p., laddove, nel resto, il ricorso del GI va rigettato, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado in punto affermazione di responsabilità L'imputato in ordine ai reati di estorsione consumata e tentata aggravata, di cui al capo n. 11), corrispondente al capo n. 10) della sentenza di primo grado n. 12785/13 R.G. GIP. 22. Va, invece, rigettato il ricorso presentato nell'interesse di ZI AT, perché sorretto da motivi infondati ovvero inammissibili. Infondato risulta, innanzitutto, il motivo di ricorso sintetizzato sub n. 1). Ed invero, come chiarito dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, se la violazione del divieto, ex art. 42, co 1, c.p.p., per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del procedimento, comporta, rispettivamente, la nullità, ex art. 178, lett. a), c.p.p., delle decisioni ciononostante pronunciate e l'inefficacia di ogni altra attività processuale, la 81 violazione del divieto, ex art. 37, comma 2, c.p.p., per il giudice solo ricusato, di pronunciare sentenza, comporta la nullità di quest'ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile. La decisione del giudice ricusato, in altri termini, è affetta da nullità solo quando la pronuncia di inammissibilità o di rigetto della proposta ricusazione sia annullata dalla Corte di cassazione e il difetto di imparzialità accertato dalla stessa Corte o nell'eventuale giudizio di rinvio (cfr. Cass., sez. un., 27/01/2011, n. 23122, rv. 249735). Pertanto appare del tutto improprio da parte del ricorrente pretendere che la corte di appello avrebbe dovuto rilevare la nullità della sentenza di primo grado, in quanto resa da un giudice ricusato, posto che l'intervenuto annullamento da parte della Corte di Cassazione della citata ordinanza del 13.11.2013, con cui la corte di appello di Milano aveva rigettato l'istanza di ricusazione proposta contro il giudice di primo grado, non era e non è da sola sufficiente ad integrare l'invocata nullità, in assenza, di un accertamento, da parte della stessa Corte di Cassazione o del giudice del rinvio, del difetto di imparzialità del giudice ricusato. Infondati sono anche i motivi di ricorso sintetizzati sub n. 2), poiché la scelta del giudizio abbreviato rende improponibili le questioni sulla corretta instaurazione L'originario giudizio immediato. Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio abbreviato, l'imputato non può far valere le eventuali nullità a regime intermedio attinenti agli atti propulsivi e introduttivi del rito, perché egli ha accettato di essere giudicato 82 con un rito in cui manca il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari (cfr. Cass., sez. VI, 4.5.2006, n. 33519, rv. 234392). Pacifico del resto è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, la richiesta di giudizio abbreviato non può più essere revocata qualora sia stato emesso il provvedimento che la accoglie e dispone procedersi nelle forme del rito a prova contratta. Tale principio vale, in particolare, anche per il caso in cui l'instaurazione del giudizio abbreviato, avvenga a seguito di giudizio immediato, essendosi evidenziato come la richiesta di giudizio abbreviato, se è revocabile fino L'adozione del provvedimento del giudice che dispone il rito quando è proposta ai sensi L'art. 438 c.p.p., laddove, invece, è presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, può essere revocata solo fino alla adozione, ai sensi L'art. 458, co. 2, c.p.p., del decreto di fissazione L'udienza per la ammissione del procedimento speciale, posto che l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato è revocabile soltanto nell'ipotesi contemplata dL'art. 441-bis, c.p.p. (cfr. Cass., sez. V, 19/03/2015, n. 21568, rv. 263708; Cass., sez. un., 19 luglio 2012, n. 41461). In caso, pertanto, di richiesta di giudizio abbreviato proposta dL'imputato dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, il decreto di fissazione L'udienza equivale L'ordinanza di giudizio abbreviato con conseguente irrevocabilità L'istanza di definizione del processo nelle forme del rito speciale, per cui l'eventuale revoca del provvedimento di ammissione L'imputato al rito abbreviato, pronunciata al di fuori delle ipotesi di cui L'art. 441 bis, c.p.p., è provvedimento 83 abnorme che comporta l'abnormità altresì di tutti gli atti conseguenti e, quindi, la nullità del giudizio che, a seguito di esso, sia stato svolto nelle forme ordinarie (cfr. Cass., sez. I, 24/09/2015, n. 43711, rv 265075; Cass., sez. III, 12.11.2009, n. 9921, rv. 246326). Pertanto, ove avesse voluto far valere il lamentato difetto relativo alla corretta instaurazione del giudizio immediato, con riferimento al reato di cui al capo n. 10), il ricorrente avrebbe dovuto farlo prima L'emanazione, ai sensi L'art. 458, co. 2, c.p.p., del decreto di fissazione L'udienza di celebrazione del rito abbreviato. Proprio l'evidente infondatezza della tesi difensiva, rende manifestamente infondata anche la dedotta questione di legittimità costituzionale, peraltro prospettata in termini assolutamente generici. Quanto alle doglianze sintetizzate in premessa sub n. 3) ed, in parte, sub n. 4), ne va rilevata la natura meramente fattuale e la manifesta infondatezza. Il tema della sussistenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso facente capo al Di LL, è stato già ampiamente trattato nelle pagine della presente motivazione dedicate L'accoglimento del ricorso del pubblico ministero ed al rigetto del ricorso del suddetto Di LL, alla cui lettura si rimanda anche per quel che riguarda la ricostruzione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato associativo, alla luce dei quali l'affermazione di responsabilità L'ZI si giustifica proprio perché, come evidenziato dalla corte territoriale, egli, a prescindere da una formale affiliazione al "clan", ha messo la sua persona a completa disposizione L'associazione di tipo mafioso 84 in parola, di cui ha condiviso le finalità, come si evince anche dalla sua diretta partecipazione ad alcune vicende estorsive (quelle in danno di GI e di EL), rientranti nel pactum sceleris. Nessuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza risulta, poi, configurabile, posto che nel capo n. 1) L'imputazione si fa specifico riferimento proprio ad un'autonoma cosca di "'ndrangheta", "Di LL-NC", di cui l'ZI è stato accusato di far parte, operante nel territorio magentino in raccordo con il cartello della famiglie "RA-Bruzzaniti- Palamara", associazioni di stampo mafioso, rispetto alle quali la struttura federata nota come "Lombardia", viene in imputazione configurata come una sovradimensione operativa. Infondati sono, anche i restanti motivi di ricorso sintetizzati sub n. 4), in quanto: 1) premesso che la tempestività del decreto di proroga delle operazioni di intercettazione va valutata in riguardo alla data di effettiva attivazione delle operazioni e non a quella del decreto autorizzativo (cfr. Cass., sez. I, 6.3.2009, n. 12876, rv. 243491), essendo tali operazioni iniziate, per ammissione dello stesso ricorrente, il 10.3.2011, il decreto di proroga della durata delle intercettazioni intervenuto entro il termine originariamente concesso di quaranta giorni, che sarebbe scaduto solo il 21.3.2011; 2) manifestamente infondata è la pretesa violazione del disposto L'art. 360, c.p.p., in tema di accertamenti tecnici non ripetibili, non applicabile ai fotogrammi inseriti nelle annotazione di polizia giudiziaria, cui ha fatto riferimento il ricorrente, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, le video-registrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria ed i fotogrammi da esse estrapolati, anche d'iniziativa, vanno inclusi nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina 85 dettata dL'art. 189 c.p.p. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono sia essere allegati al relativo verbale, inserite nel fascicolo per il dibattimento (S.U. 28.3.06, n. 26/95, Prisco), sia essere valutati, in sede di giudizio abbreviato, alla stregua di ogni altro elemento desumibile dagli atti della polizia giudiziaria, indipendentemente dal formale deposito del supporto magnetico contenente le registrazioni e dalla loro messa a disposizione delle parti, che, comunque, possono fruire della riproduzione verbalizzata e degli scatti d'immagine, riproducenti i momenti salienti L'attività di osservazione compiuta (cfr., in questo senso, anche Cass., sez. V, 17.7.2008, n. 36698, rv. 241947); 3) manifestamente infondata risulta anche la censura sul mancato ascolto delle bobine relative alla intercettazioni: si tratta, infatti, di una semplice supposizione del ricorrente, posto che, dalla lettura delle sentenze di primo grado si desume che, invece, il giudice ha proceduto al diretto ascolto delle registrazioni (cfr., ad esempio, p. 70 della sentenza n. 6032/13 R.G.GIP. e p. 179 della sentenza di primo grado n. 12785/13 R.G.GIP.). Del resto l'unica alternativa possibile L'ascolto diretto delle registrazioni è rappresentata dalla circostanza che il giudice abbia deciso sulla base delle sole trascrizioni delle conversazioni registrate sulle bobine, operate dalla polizia giudiziaria, come lamenta, per l'appunto, il ricorrente, senza considerare, tuttavia, che in sede di giudizio abbreviato, il giudice può porre a fondamento della sua decisione tali trascrizioni (cfr. Cass., sez IV, 28.9.2004, n. 47891, rv. 230569), anche nel caso in cui si tratti di brogliacci: cfr. Cass., sez. VI,trascrizioni sommarie (cd. 24.3.2010, n. 16823). 86 In ordine alle doglianze sub n. 5), se ne deve rilevare l'inammissibilità perché di natura meramente fattuale e manifestamente infondate. Al riguardo è sufficiente evidenziare, da un lato, che la presenza L'ZI in occasione delle vicende estorsive in danno del GI e del EL, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, ha avuto l'effetto di un consapevole rafforzamento L'altrui proposito criminoso, in considerazione del contesto, già tratteggiato nelle pagine precedenti in cui tali vicende si inseriscono (egli, infatti, ha partecipato con l'LO, sia ad un incontro con il GI, verificatosi in data 5.3.2011, finalizzato ad organizzare l'intervento del gruppo criminale nei confronti del EL, sia, il 23.2.2011, ad un altro incontro, cui presero parte anche il TI, il RZ ed il LM, in cui questi ultimi ottennero, come si è visto, l'impegno dei "calabresi" di imporre l'assunzione del LM al GI: cfr., in particolare, pp. 5, 7, 63 e 68 della sentenza oggetto di ricorso), conformemente ai principi in tema di concorso di persone nel reato, ricostruiti nelle pagine della presente motivazione, dedicate alla posizione del Di LL, alla cui lettura si rimanda;
dL'altro, che i giudici di primo e di secondo grado si sono puntualmente soffermati sull'attività illecita posta in essere dal Di LL e dai suoi sodali, stabilmente dediti alla ricettazione ed al riciclaggio di macchine operatrici (come si è visto, trattando la posizione del OM e del ET, alla cui lettura si rimanda), evidenziando, sia la costante partecipazione L'ZI alle attività del gruppo, a fianco del Di LL, L'LO e del SI, sia la sicura provenienza illecita dei mezzi di cui si parla, logicamente desunta, con coerente argomentare, da una serie di indici rivelatori 87 dL'incontestabile significato, rappresentati: 1) dL'inequivoco contenuto delle conversazioni;
2) dai prezzi, estremamente contenuti, praticati dagli imputati agli acquirenti dei veicoli, lontanissimi dal loro valore di mercato;
3) dalle modalità dello scambio;
4) dalla ricerca L'occasione propizia per l'individuazione di mezzi pesanti da segnalare al Di LL, per farne oggetto di possibili furti, in modo da acquisirne la disponibilità, per poi venderli illecitamente sul mercato (cfr. pp. 79-84 della sentenza oggetto di ricorso). Inammissibile, infine, per genericità e manifesta infondatezza appare l'ultimo motivo di ricorso. La motivazione della corte territoriale sul punto è assolutamente immune dai vizi denunciati. Il giudice di secondo grado, infatti, da un lato, ha correttamente fatto riferimento alla gravità dei fatti ed alla personalità del reo, desunta dai suoi precedenti penali, per fondare, conformemente ai parametri fissati dL'art. 133, c.p., la mancata concessione delle attenuanti generiche (cfr. ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172); dL'altro, ha rimediato alla mancata indicazione da parte del giudice di primo grado degli aumenti da operare per i reati concorrenti, sulla pena stabilita per il più grave reato associativo, in relazione ai quali, trattandosi di aumenti non superiori alla misura media edittale (sei mesi di reclusione per ciascuna delle estorsioni;
quattro mesi per la ricettazione delle macchine operatrici), non vi era nemmeno un obbligo di stingente motivazione (cfr. Cass., sez. V, 29.8.1991, n. 914, rv. 188590). Appare evidente, del resto, che proprio la valutazione complessiva del ruolo svolto dL'ZI nelle vicende per cui si è proceduto nei Д 88 suoi confronti e della sua negativa personalità, evidenziata dai suoi precedenti penali e dalle modalità di commissione dei reati stessi hanno orientato il giudice nell'esercizio del suo potere discrezionale in tema di graduazione della pena (cfr. pp. 108- 110), per cui, non potendosi ritenere tale esercizio frutto di un ragionamento illogico od arbitrario, la censura del ricorrente sul punto è inammissibile, anche perché mira ad una nuova valutazione della congruità della pena (cfr. Cass., sez. III, 17.10.2007, n. 9141, rv. 188590). Tanto premesso nessuno spazio residua per ulteriori censure, in quanto alla conferma della entità della pena inflitta dal giudice di primo grado (pur dopo l'esclusione della circostanza aggravante ad effetto speciale contestata al capo n. 17), la corte territoriale è giunta attraverso un limpido percorso motivazionale, immune da vizi. Dalla utilizzazione della formula "conferma la pena inflittagli in primo grado", contenuta in dispositivo (cfr. p. 111), in particolare, non si può certo ricavare l'invocata nullità della sentenza, che è completa in tutti i suoi elementi essenziali, avendo il giudice di appello, in dispositivo, confermato l'entità della pena inflitta in primo grado, immediatamente desumibile dal dispositivo della stessa sentenza di primo grado, che, come già detto, forma un prodotto unico con quella di secondo grado, facendo, inoltre, riferimento, sempre in dispositivo, alla menzionata esclusione della circostanza ad effetto speciale, ed, in motivazione, chiarito il percorso logico-giuridico seguito per giungere a tale determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre la lamentata mancanza di una pronuncia di assoluzione dai reati in materia di riciclaggio e di falso di cui al capo n. 17), si giustifica 89 ove si tenga conto che tali reati non hanno formato oggetto di contestazione nei confronti L'ZI, chiamato a rispondere solo del delitto di ricettazione. 23. In relazione al ricorso presentato nell'interesse del D'NO va preliminarmente notato che i motivi sintetizzati in premessa sub n. 1) e n. 2), hanno perso rilevanza in questa sede, in conseguenza L'accoglimento del ricorso del pubblico ministero, spettando, a questo punto, al giudice del rinvio stabilire se la condotta del ricorrente integri gli estremi del reato associativo contestatogli ovvero se debba essere qualificata in termini di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso. Con riferimento ai restanti motivi di impugnazione, il ricorso del D'NO va rigettato. un'inammissibileCon essi, infatti, il ricorrente propone rivalutazione di merito delle risultanze processuale, fornendo una versione alternativa dei fatti, nonché violando il canone L'autosufficienza, non avendo egli allegato al ricorso o riportato in esso il contenuto integrale delle conversazioni, oggetto di captazione, di cui lamenta l'inadeguata ovvero l'omessa considerazione da parte della corte territoriale. Il giudice di appello, del resto, con motivazione esaustiva ed immune da vizi (cfr. p. 60), ha fondato la sua decisione, con riferimento al delitto in materia di armi, su di un accurato e coerente (sul piano interpretativo) esame del contenuto di una serie di conversazioni intercettate, da cui si evince che il TI ed il D'NO detenevano insieme due pistole, recuperate dal TI dopo la cattura del D'NO, conversazioni che, giova ribadire, non abbisognano di riscontri 0 90 0 esterni ai fini della loro utilizzabilità probatoria (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 17.7.2015, n. 4572, rv. 265747). Lo stesso dicasi per quel che riguarda il reato di cui al capo n. 5). Anche in questo caso, infatti, la motivazione della sentenza impugnata si presenta approfondita ed immune da vizi. Ed invero la corte territoriale, attraverso una compiuta disamina delle fonti di prova, costituite dal contenuto delle conversazioni intercettate, nonché dalle dichiarazioni dello ZA e dei testi OI ed IP (questi ultimi due funzionari L'ALER), ha dimostrato la sussistenza L'accordo corruttivo tra il D'NO, che, nell'occasione agiva, facendo valere la sua capacità d'intimidazione proveniente dalla realtà di tipo mafioso, dei cui interessi si faceva portatore, ottenendo, in cambio L'appoggio elettorale garantito dalle famiglie della "ndrangheta", operanti sul territorio lombardo, la promessa di favorire le imprese ad esse contigue e di assumere la figlia del TI presso l'LF (cfr. pp. 84-87 della sentenza di secondo grado). Appare, pertanto evidente, come l'asservimento L'assessore ZA alle finalità mafiose (di cui lo stesso D'NG voleva assicurare il perseguimento), reso palese nel garantire il futuro compimento di una pluralità di atti contrati ai doveri d'ufficio, in particolare nella assegnazione di appalti pubblici, e nel disporre l'assunzione della figlia del TI presso l'ALER, sia riconducibile al paradigma normativo, di cui L'art. 319, c.p., apparendo, inoltre, privo di fondamento il rilievo formulato dal ricorrente sulla impossibilità di configurare il delitto in questione, posto che la corte territoriale non ha giudicato meramente inopportuna la suddetta assunzione, ma, anzi, ne ha sottolineato l'illiceità, in quanto frutto di un accordo corruttivo (ed invero di 91 "inopportunità" L'assunzione parla la corte, ma precisando che si tratta di un rilievo contenuto nell'atto di appello: cfr. p. 85). 24. Va del pari rigettato il ricorso proposto nell'interesse di OT ND. Con riferimento al motivo di ricorso sintetizzato in premessa sub n. 1), ne va rilevata l'infondatezza. Ed invero, l'eventuale mancanza di un autonomo verbale di inizio delle operazioni di intercettazione (peraltro, semplicemente dedotta, ma non dimostrata dal ricorrente, come sarebbe stato suo onere), non determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte, quando sia stato, comunque, redatto un verbale, dal quale sia possibile, come ammesso nel caso in esame dallo stesso ricorrente, desumere la data di inizio delle operazioni di intercettazione. Come affermato da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di intercettazioni, non determina l'inutilizzabilità degli esiti delle attività di captazione, ai sensi L'art. 271, co. 1, c.p.p., la irregolare indicazione di inizio e fine delle operazioni nei verbali cui fa riferimento l'art. 267, quinto comma, dello stesso codice, e che attengono alla durata complessiva L'attività di intercettazione autorizzata per le singole utenze o i singoli ambienti privati, posto che l'indicata sanzione processuale opera solo con riferimento alle ipotesi previste dL'art. 268, commi 1 e 3, c.p.p. (cfr. Cass., sez. sez. VI, 21/07/2015, n. 33231, rv. 264462). Priva di fondamento appare anche la tesi relativa alla tardività del primo decreto di proroga, in quanto, dovendosi fare riferimento, per le ragioni già esposte trattando la posizione L'ZI, alla quale si rimanda, alla data in cui ebbe inizio l'esecuzione 2 92 2 L'attività di intercettazione (10.3.2011), il decreto di proroga intervenuto il 9.4.2011, come indicato dal ricorrente, deve considerarsi tempestivo, in quanto emesso entro il termine di quaranta giorni dalla data di inizio delle operazioni di captazione. Di natura meramente fattuale, ed, in quanto tali, inammissibili sono le censure sintetizzate sub n. 2) e n. 3), nonché quelle rappresentate con i motivi aggiunti. Come si è già detto in sede di esame del ricorso L'ZI, il tema della sussistenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso facente capo al Di LL, è stato già ampiamente trattato nelle pagine della presente motivazione dedicate L'accoglimento del ricorso del pubblico ministero ed al rigetto del ricorso del Di LL, alla cui lettura si rimanda anche per quel che riguarda la ricostruzione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato associativo, alla luce dei quali l'affermazione di responsabilità del OT si giustifica proprio perché, come evidenziato dalla corte territoriale (cfr., in particolare, pp. 103-104), egli, a prescindere da una formale affiliazione al "clan", ha messo la sua persona a completa disposizione L'associazione di tipo mafioso in parola, di cui ha condiviso le finalità, come si evince anche dalla sua diretta partecipazione a vicende particolarmente significative per la vita del sodalizio, come l'estorsione in danno di GI ed il sequestro di persona del NT, rientranti nel pactum sceleris (mentre l'estorsione consumata in danno di RO BE, del pari a lui addebitata, è stata considerata dai giudici di merito estranea alle finalità del gruppo facente capo al Di LL, con conseguente eliminazione della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui 93 L'art. 7, I. 203/91: cfr. pp. 189 della sentenza di primo grado, n. 12785/13 R.G.GIP; 109 della sentenza di appello). Va, inoltre, rilevato, che la presenza del OT in occasione della vicenda estorsiva in danno del GI e del sequestro di persona del NT, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, non è stata casuale, ma ha apportato un rilevante contributo causale alla consumazione di entrambi i reati, anche solo sotto il profilo di un consapevole rafforzamento L'altrui proposito criminoso, in considerazione del contesto, già tratteggiato nelle pagine precedenti in cui tali vicende si inseriscono, conformemente ai principi in tema di concorso di persone nel reato, ricostruiti nelle pagine della presente motivazione, dedicate alla posizione del Di LL, alla cui lettura si rimanda. Il OT, infatti, ha partecipato sia L'incontro del 23.2.2011, con LO, ZI, TI, RZ ed LM, in cui questi ultimi ottennero, come si è visto, l'impegno dei "calabresi" di imporre l'assunzione del LM al GI sia alle diverse fasi del sequestro del NT, che egli preleverà, unitamente a TI, LO e SI, per condurlo, contro la sua volontà, nella proprietà del Di LL, per poi, in compagnia del NC, ricondurlo a Magenta, dopo il pagamento della prima rata del riscatto (cfr., in particolare, pp. 5, 63, 10, 11, 72, 73 della sentenza oggetto di ricorso). Sulla qualificazione del fatto storico in termini di sequestro di persona a scopo di estorsione, appare sufficiente richiamare le considerazioni già svolte nella pagine precedenti, in sede di esame della posizione del NC e, soprattutto, del Di LL, alla cui lettura si rimanda, non essendovi spazio alcuno per il 94 4 + riconoscimento del concorso anomalo invocato dal ricorrente, peraltro attraverso un'eccezione meramente reiterativa del motivo di appello rigettato dalla corte territoriale (cfr. p. 73), con una motivazione con la quale il OT non si confronta, posto che l'attribuzione del fatto al compartecipe a titolo di concorso anomalo può configurarsi solo quando l'evento diverso, previsto o comunque in concreto prevedibile ed evitabile, non sia stato voluto dal compartecipe neppure sotto il profilo del dolo indiretto (cfr. Cass., sez. V, 18/03/2015, n. 44359, rv. 265728), laddove nel caso in esame, il ricorrente, al pari degli altri imputati, ha consapevolmente agito per privare della libertà personale il NT, allo scopo di conseguire le utilità in precedenza indicate. Manifestamente infondate e generiche risultano le doglianze sintetizzate sub n. 4), in quanto la corte territoriale, con motivazione immune da vizi: 1) con riferimento L'estorsione in danno del RO (capo n. 14), ha correttamente ravvisato la sola circostanza aggravante del metodo mafioso, evidenziando come il OT ed il TI abbiano espressamente evocato la loro appartenenza, peraltro reale, a gruppi di criminalità organizzata di origine calabrese (cfr. p. 78); 2) in ordine L'estorsione in danno del GI (capo n. 10), ha correttamente riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui L'art. 7, 1. 203/91, in entrambe le sue forme, essendo insito, nelle già evidenziate modalità L'estorsione, che gli imputati hanno agito, con metodo mafioso, posto che l'intervento dei "calabresi" era stato accettato dal GI, per ottenere "protezione", proprio in ragione della loro capacità di intimidazione, derivante dalla loro "caratura mafiosa", di cui la vittima era consapevole, ed, al tempo stesso, al fine di agevolare il proprio sodalizio, rafforzandone la 95 presa sul tessuto economico lombardo (cfr. pp. 62 e 64); 3) con riferimento al sequestro di persona in danno del NT (capo n. 13), ha correttamente riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui L'art. 7, I. 203/91, in entrambe le sue forme, evidenziando come gli autori del sequestro abbiano agito, da un lato, evocando al NT la loro appartenenza a contesti criminali "'ndranghetisti", di origine calabrese, chiaramente percepiti dalla terrorizzata vittima, dL'altro, per rafforzare il prestigio della propria organizzazione e le connesse attività delittuose, essendo loro intenzione non solo ottenere ampia soddisfazione (anche economica) per l'affronto subito ad opera del NT e L'LB, ma anche utilizzarli al fine di estendere gli interessi del sodalizio al settore dello spaccio di diamanti falsi (cfr. p. 75); 4) in relazione al reato associativo di cui al capo n. 1), ha correttamente affermato la sussistenza L'aggravante L'essere l'associazione armata, facendo riferimento sia alle modalità L'incontro del 6.6.2011 con gli esponenti della "famiglia" camorristica degli Alfieri, di cui si è già parlato a proposito L'estorsione in danno del AL, cui alcuni dei componenti del sodalizio facente capo al Di LL, parteciparono armati, sia alla circostanza che erano del pari armati Di LL, LO ed altri componenti del sodalizi nel corso L'incontro avuto 26.3.2011 con il EL ed il AG (cfr. pp. 69; 100-101). Sul punto le conclusioni cui è giunta al corte territoriale appaiono assolutamente conformi L'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità. La circostanza aggravante di cui L'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. nella I. 12 luglio 1991, n. 203), infatti, è configurabile rispetto ad ogni tipo di delitto, punibile con pena diversa 96 commessodL'ergastolo, che sia stato avvalendosi delle condizioni previste dL'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni di tipo mafioso: la prima ipotesi ricorre allorquando gli agenti, pur senza essere partecipi o concorrere, in reati associativi, delinquono con metodo mafioso ponendo in essere una condotta idonea ad esercitare una particolare coazione psicologica con i caratteri propri L'intimidazione derivante dL'organizzazione criminale, mentre la seconda ipotesi, quella cioè L'agevolazione, postula, invece, che il reato sia commesso al fine specifico di favorire l'attività L'associazione di tipo mafioso (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 10/04/2008, n. 15497). Sulla natura oggettiva della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui si discute e sulla sua estensibilità a tutti i concorrenti nel reato, si rimanda alle considerazioni già svolte in sede di esame della posizione del LM. Mentre, come è noto, la circostanza aggravante prevista dai commi quarto e quinto L'art. 416-bis, c.p., da un lato, è integrata dalla mera disponibilità delle armi da parte L'associazione, indipendentemente dal fatto che essa configuri le ipotesi delittuose di porto e detenzione (cfr. Cass., sez. II, 27/09/2012, n. 2833, rv 254295), dL'altro è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (cfr. Cass., sez. I, 5.5.2015, n. 44704, rv. 265254), reso evidente, nel caso in esame, dal sistematico ricorso alla capacità di intimidazione del gruppo, logicamente impensabile in difetto di armi, senza tacere che, con riferimento L'estorsione in danno del 97 EL, il OT venne informato dal TI, di come ben tre ° quattro famiglie della "'ndrangheta" calabrese, che avrebbero voluto prendere le parti del EL, erano state costrette a recedere di fronte alla "forza" ed alla "potenza criminale" del gruppo facente capo al Di LL (cfr. p. 125 della sentenza di primo grado n. 12785/13), sicché la disponibilità di armi da parte L'associazione di cui faceva parte era facilmente conoscibile da parte del ricorrente. In punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, le doglianze del OT son inammissibili, perché attinenti L'entità della pena inflitta. Il giudice di secondo grado (cfr. 109-110) ha correttamente fatto riferimento alla gravità dei fatti ed alla personalità del reo, desunta dalle modalità di commissione dei reati stessi e dai suoi precedenti penali (di cui, uno significativo, per il delitto di cui L'art. 416 bis, c.p., in relazione al quale il ricorrente svolge generiche censure di fatto), per fondare, conformemente ai parametri fissati dL'art. 133, c.p., la mancata concessione delle attenuanti generiche (cfr. ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172) e per determinare l'entità del trattamento sanzionatorio, nell'esercizio del suo potere discrezionale in tema di graduazione della pena, per cui, non potendosi ritenere tale esercizio frutto di un ragionamento illogico od arbitrario, la censura del ricorrente sul punto è inammissibile, mirando ad una nuova valutazione della congruità della pena (cfr. Cass., sez. III, 17.10.2007, n. 9141, rv. 188590). Infondato appare anche il rilievo sub n. 6), in quanto, come chiarito da una condivisibile arresto del Supremo Collegio, 98 nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, poiché l'aggravante di cui L'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 (convertito in I. n. 203 del 1991) è esclusa dal giudizio di bilanciamento, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dL'art. 63, co. 4, c.p.p., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato art. 7, che prevede l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà. (cfr. Cass., sez. II, 02/10/2014, n. 44155, rv. 262066). Risulta, inoltre, smentito dai fatti il punto di arrivo del ragionamento seguito dal ricorrente, che ha prospettato la tesi L'applicabilità della sola recidiva specifica nel quinquennio, per consentirne il bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, come è noto non ammesso nei confronti L'altra circostanza aggravante ad effetto speciale, posto che la concessione delle attenuanti generiche è stata, come si è visto, motivatamente esclusa dalla corte territoriale. Generico e manifestamente infondato appare il motivo di ricorso relativo alla durata della misura di sicurezza della libertà vigilata, che la corte territoriale ha chiaramente motivato, facendo riferimento ai precedenti penali del reo (cfr. p. 109). Manifestamente infondato, infine, deve ritenersi anche l'ultimo motivo di ricorso, trattandosi di condanna generica al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la condanna generica al risarcimento dei danni, quale mera declaratoria iuris, non esige alcuna indagine in ordine L'effettiva esistenza, alla specifica fonte o alla reale estensione del danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva L'illecito penale, inteso nel suo complesso, e 99 della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, ritenuti sussistenti, nel caso in esame, dai giudici di merito, salva restando, nel giudizio di liquidazione del quantum, la facoltà del giudice civile di individuare, nell'ambito del fatto virtualmente dannoso accertato in sede penale, l'esistenza stessa, la concreta matrice e la effettiva entità del danno, astretto da rapporto eziologico con il fatto illecito (cfr. cass., sez. II, 11.4.1989, n. 11813, rv. 182014) 25. Anche il ricorso del SI va rigettato. Quanto alla doglianza sintetizzata in premessa sub n. 1), ne va evidenziata l'infondatezza, per le ragioni già esposte affrontando l'identica questione posta dal ricorrente ZI, cui, per ragioni di sintesi, si rimanda. In relazione alle censure di cui ai numeri da 2) a 5), se ne deve rilevare l'inammissibilità, trattandosi di rilievi generici e di natura fattuale. Come si è già detto in sede di esame dei ricorsi L'ZI e del OT, il tema della sussistenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso facente capo al Di LL, è stato già ampiamente trattato nelle pagine della presente motivazione dedicate L'accoglimento del ricorso del pubblico ministero ed al rigetto del ricorso del Di LL, alla cui lettura si rimanda anche per quel che riguarda la ricostruzione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato associativo, alla luce dei quali l'affermazione di responsabilità del SI si giustifica proprio perché, come evidenziato dalla corte territoriale (cfr., in particolare, pp. 102-103), egli, a prescindere da una formale affiliazione al "clan", ha messo la sua persona a completa disposizione L'associazione di tipo mafioso in parola, di cui ha 100 condiviso le finalità, come si evince anche dalla sua diretta partecipazione a vicende particolarmente significative per la vita del sodalizio, come l'estorsione in danno del EL ed il sequestro di persona del NT, rientranti nel pactum sceleris). Va, inoltre, rilevato, da un lato, che la presenza del SI in occasione della vicenda estorsiva in danno del EL e del sequestro di persona del NT, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, non è stata casuale, ma ha apportato un rilevante contributo causale alla consumazione di entrambi i reati, anche solo sotto il profilo di un consapevole rafforzamento L'altrui proposito criminoso, in considerazione del contesto, già tratteggiato nelle pagine precedenti in cui tali vicende si inseriscono, conformemente ai principi in tema di concorso di persone nel reato, ricostruiti nelle pagine della presente motivazione, dedicate alla posizione del Di LL, alla cui lettura si rimanda. Il SI, infatti, ha partecipato, insieme con altri esponenti del sodalizio mafioso, sia ai due incontri del 5.3.2011 e del 23.3.2011, il primo con GI, il secondo con il EL, finalizzati ad organizzare e portare a compimento l'intervento estorsivo del gruppo criminale nei confronti del EL, sia al sequestro del NT, che egli preleverà, unitamente a TI, LO e UL, per condurlo, contro la sua volontà, nella proprietà del Di LL, minacciando l'LB di ritorsioni nei confronti L'amico, se non andrà da loro ed intimando al figlio della vittima di pagare il riscatto, non partecipando, inoltre, alla fase L'accompagnamento del NT a Magenta, di cui voleva incaricarlo l'LO, solo perché si era allontanato dalla proprietà 101 del Di LL per fare una commissione (cfr., in particolare, pp. 7, 67, 68, 9, 10, 11, 70, 72, 73 della sentenza oggetto di ricorso). Sulla qualificazione del fatto storico in termini di sequestro di persona a scopo di estorsione, appare sufficiente richiamare le considerazioni già svolte nella pagine precedenti, in sede di esame della posizione del NC e, soprattutto, del Di LL, alla cui lettura si rimanda. In punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, le doglianze del SI son inammissibili, perché attinenti L'entità della pena inflitta. Il giudice di secondo grado ha correttamente fatto riferimento alla gravità dei fatti ed alla personalità del reo, desunta dalle modalità di commissione dei reati stessi e dai precedenti penali (cfr. pp. 108 e 110), per fondare, conformemente ai parametri fissati dL'art. 133, c.p., la mancata concessione delle attenuanti generiche (cfr. ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172) e per determinare l'entità del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento agli aumenti di pena per i reati concorrenti, sulla pena stabilita per il più grave reato di sequestro di persona a scopo di estorsione, che il giudice di secondo grado ha operato, ovviando ad una lacuna sul punto del giudice di primo grado. Può, dunque, affermarsi che la corte territoriale ha fatto buon uso del suo potere discrezionale in tema di graduazione della pena, in quanto alla conferma della entità della pena inflitta dal giudice di primo grado (pur dopo l'esclusione della circostanza aggravante ad effetto speciale contestata al capo n. 17, che non attiene al sequestro di persona, come erroneamente affermato dal ricorrente), in cui è compreso anche l'aumento per la recidiva, la 102 corte territoriale è giunta attraverso un limpido percorso motivazionale, immune da vizi. Ne consegue che, non potendosi ritenere tale esercizio frutto di un ragionamento illogico od arbitrario, la censura del ricorrente sul punto è inammissibile, mirando ad una nuova valutazione della congruità della pena (cfr. Cass., sez. III, 17.10.2007, n. 9141, rv. 188590). 26. Va, infine, rigettato anche il ricorso L'LO. Al riguardo non può non rilevarsi come quasi tutte le censure proposte dai difensori L'imputato siano inammissibili, trattandosi di rilievi di natura fattuale, prospettati genericamente, anche in violazione del principio L'autosufficienza, non avendo i difensori allegato ai rispettivi ricorsi ovvero in essi trascritto il contenuto integrale delle conversazioni intercettate, di cui lamentano l'inadeguata ovvero l'omessa valutazione da parte della corte territoriale. Del resto, come si è già detto in sede di esame dei ricorsi L'ZI, del OT e del SI, il tema della sussistenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso facente capo al Di LL, è stato già ampiamente trattato nelle pagine della presente motivazione dedicate L'accoglimento del ricorso del pubblico ministero ed al rigetto del ricorso del Di LL, alla cui lettura si rimanda anche per quel che riguarda la ricostruzione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato associativo, alla luce dei quali l'affermazione di responsabilità L'LO si giustifica proprio perché, come evidenziato dalla corte territoriale (cfr., in particolare, p. 101), egli, a prescindere da una formale affiliazione al "clan", ha messo la sua persona a completa disposizione L'associazione di tipo mafioso in parola, di cui ha 103 condiviso le finalità, come si evince anche dalla sua diretta partecipazione a vicende particolarmente significative per la vita del sodalizio, come le estorsioni in danno del GI e del EL, nonché il sequestro di persona del NT e la vicenda estorsiva in danno di IV Giuseppe e MO IP, allo stesso contestata nel capo n. 16) L'imputazione riportata nella sentenza oggetto di ricorso, rientranti nel pactum sceleris. Va, inoltre, rilevato che la costante presenza L'LO, in un ruolo di primo piano, in occasione delle estorsioni perpetrate in danno del GI e del EL, nonché del sequestro di persona del NT, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, non è stata casuale, ma ha apportato un rilevante contributo causale alla consumazione di entrambi i reati, anche solo sotto il profilo di un consapevole rafforzamento L'altrui proposito criminoso, in considerazione del contesto, già tratteggiato nelle pagine precedenti in cui tali vicende si inseriscono, conformemente ai principi in tema di concorso di persone nel reato, ricostruiti nelle pagine della presente motivazione, dedicate alla posizione del Di LL, alla cui lettura si rimanda. L'LO, infatti, ha partecipato insieme con altri esponenti del sodalizio mafioso, sia a tutti gli incontri finalizzati ad organizzare e portare a compimento l'intervento estorsivo del gruppo criminale nei confronti del EL, sia L'incontro del 23.2.2011, in cui RZ e LM ottennero, come si è visto, l'impegno dei "calabresi" di imporre l'assunzione del LM al GI, nonché al sequestro del NT, che egli preleverà, unitamente a TI, SI e UL, per condurlo, contro la sua volontà, nella proprietà del Di LL, per poi riaccompagnarlo a Magenta, dove venne lasciato libero, dopo il pagamento della 104 prima rata del riscatto (cfr., in particolare, pp. 3, 4, 5, 6, 7, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 8, 9, 10, 11, 70, 71, 72, 73, 74, della sentenza oggetto di ricorso). Sulla qualificazione del fatto storico in termini di sequestro di persona a scopo di estorsione, appare sufficiente richiamare le considerazioni già svolte nella pagine precedenti, in sede di esame della posizione del NC e, soprattutto, del Di LL, alla cui lettura si rimanda. Manifestamente infondato appare il rilievo L'avv. Salinari, sintetizzato sub n. 2), posto che, da un lato, come si è dimostrato, entrambe le vicende estorsive si sono consumate con la realizzazione di un ingiusto profitto, conseguente L'altrui danno, dL'altro nessuna contraddizione è ravvisabile, posto che il GI, come si è detto, una volta entrato in contatto con i "calabresi" ha operato anche nel suo interesse, utilizzando la capacità di intimidazione del sodalizio per opporsi alle pretese del EL. Anche in relazione alla vicenda estorsiva di cui al capo n. 16), al reato in materia di armi, di cui al capo n. 12) ed al reato di ricettazione di cui al capo n. 17), in relazione al quale va ribadito che il ricorrente non risponde anche dei delitti di riciclaggio e falso contestati ai soli Di LL e ET, le censure difensive sono inammissibili, perché finalizzate ad avallare una versione alternativa dei fatti, a fronte di una motivazione della corte territoriale sul punto, esaustiva ed immune da vizi, rimandandosi alle considerazioni già svolte nelle pagine precedenti, in sede di della posizione del OM, sulla dimostrataesame illecita delle macchine operatrici oggetto di provenienza ricettazione. 105 Manifestamenti infondati e generici appaiono gli ulteriori motivi di ricorso, ivi compresi quelli attinenti L'entità del trattamento sanzionatorio. Sulla configurabilità della circostanza aggravante di cui L'art. 7, I. 203/91, in entrambe le sue forme, (oltre che della circostanza aggravante di cui L'art. 628, co. 3, n. 1 e n. 3, c.p.), si è già detto nelle pagine precedenti, cui si rinvia, non essendo necessario aggiungere nulla, se non che esse sono state correttamente ritenute sussistenti anche in relazione ai delitti di cui ai capi n. 16) e n. 12), trattandosi di condotte illecite, poste in essere da più persone riunite, appartenenti, per le ragioni già viste, al sodalizio di stampo mafioso di cui si discute, nell'interesse ed in nome L'associazione, allo scopo di assicurarne il rafforzamento sul territorio. Infondati devono ritenersi i rilievi prospettati dL'avv. Salinari sub n. 7). L'estensione L'attenuante del risarcimento del danno al colpevole non può discendere dal semplice soddisfacimento L'obbligazione risarcitoria ad opera del coobbligato solidale e dalle norme che presidiano l'estinzione delle obbligazioni da illecito, ciò in quanto nei reati dolosi si richiede "una concreta, tempestiva, volontà di riparazione del danno cagionato", in modo che, se uno dei correi ha già provveduto in via integrale, l'altro, per esempio, dovrà nei tempi utili rimborsare il complice più diligente o comunque dimostrare di aver avanzato una seria e concreta offerta di integrale risarcimento, volontà della cui sussistenza il ricorrente non ha fornito dimostrazione (cfr. Cass., sez. un., 22/01/2009, n. 5941, rv. 242215). 106 Assolutamente generico è il rilievo sulla mancata considerazione, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, della richiesta di attenuante del danno di particolare tenuità, per la quale, giova ricordare, deve aversi riguardo al danno patrimoniale, nel quale rientra anche quello fisico o morale procurato dalla condotta illecita alla persona offesa, che, nel caso in esame (cfr. Cass., sez. II, 20.12.2013, n. 13575, rv. 259701), non può certo ritenersi particolarmente tenue, in considerazione, non solo L'entità della somma pattuita ed in parte versata (nella misura di 1800,00 euro) per la liberazione del NT (5000,00 euro), ma anche delle modalità particolarmente odiose con cui venne eseguito il sequestro di persona, contraddistinto da reiterate, gravi violenze e minacce nei confronti della vittima. In punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, infine, le doglianze L'LO sono manifestamente infondate, posto che il giudice di secondo grado ha correttamente fatto riferimento alla personalità del reo, desunta dai numerosi, gravi e specifici precedenti penali a suo carico (cfr. p 109), per fondare, conformemente ai parametri fissati dL'art. 133, c.p., la mancata concessione delle attenuanti generiche (cfr. ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). 27. Al rigetto dei ricorsi Di LL, LO, OT, D'NO, ZI, SI, RZ e LM, consegue la condanna dei suddetti ricorrenti, ai sensi L'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese processuali, non dovute, invece, dal GI, dal ET e dal OM, non risultando gli stessi totalmente soccombenti nel presente giudizio di legittimità, né dal NC, che non è ricorrente. 107
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del P.M., annulla la sentenza impugnata con riferimento agli imputati D'NO e NC, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di assise di appello di Milano. Annulla la stessa sentenza nei confronti degli imputati ET, OM e GI, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto alla stessa diversa sezione della corte di assise di appello di Milano e rigetta nel resto i relativi ricorsoi. Rigetta i ricorsi degli altri imputati e condanna ciascuno di essi al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 13.10.2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente EPOSITATA IN CANCILLERIA addi 27 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cemely Lanzuise C ou n 108