Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2005, n. 35680
CASS
Sentenza 10 giugno 2005

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Massime2

In materia di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. (La Corte, nel ribadire il principio ormai consolidato, ha chiarito che il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati).

In tema di favoreggiamento personale, l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 378 cod. pen. è compatibile con quella prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, quando il favoreggiamento sia stato compiuto in relazione a persona che abbia fatto parte di associazione di stampo mafioso e contemporaneamente l'azione sia diretta ad agevolare l'attività del sodalizio criminoso.

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2005, n. 35680
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35680
Data del deposito : 10 giugno 2005

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