Sentenza 10 giugno 2005
Massime • 2
In materia di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza. (La Corte, nel ribadire il principio ormai consolidato, ha chiarito che il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati).
In tema di favoreggiamento personale, l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 378 cod. pen. è compatibile con quella prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, quando il favoreggiamento sia stato compiuto in relazione a persona che abbia fatto parte di associazione di stampo mafioso e contemporaneamente l'azione sia diretta ad agevolare l'attività del sodalizio criminoso.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2005, n. 35680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35680 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 10/06/2005
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 1127
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - N. 46491/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI VI;
avverso l'ordinanza 25 ottobre 2004 del Tribunale di Palermo. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MURA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 25 ottobre 2004 il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta da TI VI avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva adottato la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al reato di favoreggiamento personale aggravato ex artt. 378, 2 comma, c.p. e 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per avere contribuito a coprire la latitanza di VI PE.
Il Tribunale individua il grave quadro indiziario a carico del TI in una serie di conversazioni - telefoniche e ambientali - intercettate, dalle quali risulterebbe univocamente il ruolo dei TI - soprannominato "u paraccaru" - nella gestione dei rapporti tra il latitante e la famiglia PE, di cui curava anche i rapporti economici.
in punto di esigenze cautelari, il giudice a quo, dopo aver ricordato l'operatività nel caso di specie della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., sottolinea l'assenza di ogni elemento che valga a vincere tale presunzione.
2. Ricorre per Cassazione il TI articolando tre ordini di motivi. Con i primi due contesta sia i gravi indizi di colpevolezza, desunti da non significanti captazioni, sia le esigenze cautelari. Con il terzo lamenta l'applicazione dell'addebitata circostanza aggravante speciale, pur in presenza dell'aggravante di cui all'art. 378 c.p.. Il ricorso è inammissibile.
3. Relativamente al primo motivo, va rammentato che, in tema di intercettazioni telefoniche, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6^, 12 dicembre 1995, Falsone;
Sez. 5^, 3 dicembre 1997, Viscovo;
Sez. 6^, 16 giugno 2004 Kerri). Il significato attribuito al linguaggio criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale di esso, costituiscono, infatti, valutazioni di merito insindacabili in cassazione;
la censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa. Se ricorrono di frequente termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso e, invece, si spiegano nel contesto ipotizzato nella formulazione dell'accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae ragionevolmente un significato univoco e la conseguente affermazione di responsabilità è scevra da vizi (Sez. 6^, 14 luglio 1998, Ingrosso). Tanto che le dichiarazioni di persone che conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinar criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al comma 3 dell'art. 192 c.p.p. (Sez. 5^, 7 febbraio 2003, Alvaro). Con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, dunque, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati;
in questo caso, ben potendo il giudice di merito fondare la sua decisione sul contenuto di tali conversazioni. Ha peraltro chiarito la Corte che se, invece, la conversazione captata non è connotata da queste caratteristiche - per l'incompletezza dei colloqui registrati, per la cattiva qualità dell'intercettazione, per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del suo contenuto o per altre ragioni - non per questo si ha un' automatica trasformazione da prova a indizio ma è il risultato della prova che diviene meno certo con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti (Sez. 4^, 25 febbraio 2004, Spadaro). Alla stregua delle indicate linee interpretative, dunque, le censure del ricorrente si risolvono in una richiesta di incursione nel meritum causae, non consentito - come tale - in sede di legittimità.
4. Assolutamente sprovvista di specificità è la doglianza incentrata sulle esigenza cautelari, in presenza della rigorosa motivazione, sul punto da parte del giudice a quo e dell'operatività del precetto dell'art. 275, comma 3, c.p.p.. 5. Manifestamente priva di fondamento è la terza censura. La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante nel senso che, in tema di favoreggiamento personale, l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 378 c.p. è compatibile con l'aggravante prevista dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, quando il favoreggiamento sia stato compiuto in relazione a persona che abbia fatto parte di associazione di stampo mafioso e contemporaneamente l'azione sia diretta ad agevolare l'attività del sodalizio mafioso (cfr., ex plurimis, Sez. 5^, 13 maggio 2004, Perre).
6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro mille.
7. Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà del TI, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro mille alla cassa delle ammende. Dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2005