Sentenza 22 maggio 2014
Massime • 2
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, risponde di distinti reati associativi colui che agisce per conto di due consorterie criminali, le quali, pur se tra loro federate e funzionalmente collegate, conservano entrambe autonomia decisionale ed operativa.
In tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio mantiene nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di Cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questione di diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2014, n. 27116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27116 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 22/05/2014
Dott. PRESTIPINO TO - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1420
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 21431/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND CR TO, n. l'8.11.1960;
2) MU EL, n. il 15.1.1975;
3) TA NZ, n. il 26.3.1968;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 27.6.2012;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Colacino Luigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 9.7.2005, il Tribunale di EG IL dichiarò TO EL e TT NZ responsabili, tra l'altro, dei delitti di tentativo di incendio, estorsione tentata ed estorsione consumata commessi in EG IL, ma assolvette i medesimi nonché DE RA TO dal delitto di associazione mafiosa loro ascritto come commesso in EG IL (delitto contestato al capo 35 della rubrica e ascritto, oltre ai predetti, anche a DE RA CE, fratello di TO, giudicato separatamente con rito abbreviato e accusato - col fratello - di ricoprire un ruolo direttivo all'interno dell'associazione), sul presupposto della inesistenza in EG IL di un'associazione mafiosa autonoma rispetto a quella calabrese cui apparteneva DE RA TO. Avverso tale sentenza propose gravame il pubblico ministero e la Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 4.2.2008, riformando la sentenza di primo grado, affermò la responsabilità dei tre imputati per il delitto di associazione mafiosa loro contestato, condannandoli alle pene di giustizia.
Su ricorso degli imputati, la Sesta Sezione di questa Corte suprema, con sentenza del 18.5.2010, annullò la pronuncia di appello per vizi della motivazione limitatamente alla affermata responsabilità dei tre imputati per il delitto di associazione mafiosa e rinviò ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio. Con sentenza del 27.6.2012, la Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, quale giudice di rinvio, ribadì la condanna già pronunciata dal giudice di appello nei confronti di DE RA TO, TO EL e TT NZ in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Avverso la sentenza del giudice di rinvio ricorrono per cassazione - a mezzo dei loro rispettivi difensori - DE RA TO, TO EL e TT NZ.
DE RA TO deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, nonché la violazione dell'art. 416 bis c.p.; deduce, in particolare, la carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta autonomia dell'associazione criminosa operante in IL rispetto a quella operante a Cutro in Calabria;
denunzia come il giudice di rinvio abbia fondato il proprio convincimento sulla sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Bologna il 16.2.2004, con la quale in esito a giudizio abbreviato è stata affermata la responsabilità di DE RA CE (fratello dell'imputato) in ordine all'associazione mafiosa di cui al contestato capo 35 e ciò senza cercare riscontri probatori autonomi rispetto agli elementi di prova esaminati in quella sentenza;
lamenta ancora che la Corte di rinvio non abbia specificato i ruoli dei vari partecipi all'associazione; deduce ancora la carenza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove attribuisce al DE RA TO un ruolo sovraordinato rispetto agli altri associati.
TO EL deduce:
1) la violazione degli artt. 187 e 192 c.p.p.; deduce, in particolare, che la Corte di rinvio si sarebbe acquietata in modo acritico sulla ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza del G.U.P. di Bologna, senza considerare e valutare autonomamente gli elementi di prova raccolti, sulla base dei quali - a suo dire - non vi sarebbe prova della esistenza in EG IL di una associazione mafiosa autonoma rispetto a quella calabrese (come sarebbe dimostrato anche dalla circostanza che il TO risulta essersi recato in Calabria per ricevere istruzioni);
2) la violazione dell'art. 81 cpv. c.p., per l'approssimazione con la quale la Corte di rinvio ha posto in essere gli aumenti di pena per i reati satellite, senza specificare i singoli aumenti;
deduce l'irrazionalità dell'aumento di pena irrogato al TO, rispetto a quello irrogato al coimputato TT.
TT NZ deduce la violazione dell'art. 416 bis c.p., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di associazione mafiosa;
lamenta, in particolare, che la Corte di rinvio abbia ritenuto l'autonomia del sodalizio criminoso operante in EG IL rispetto a quello operante in Calabria, autonomia desunta in modo acritico dalla sentenza del G.U.P. di Bologna emessa nei confronti di DE RA CE in esito al giudizio abbreviato;
deduce che lo stessa Corte di rinvio avrebbe riconosciuto solo una "parziale autonomia" della pretesa associazione emiliana rispetto a quella calabrese, essendo la prima "sottordinata" rispetto alla seconda;
contesta che la intervenuta condanna irrevocabile per diversi reati-fine aggravati dalla circostanza di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 possa essere argomento per affermare l'esistenza di una autonoma associazione mafiosa;
contesta l'interpretazione data dalla Corte di merito alle conversazioni intercettate. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che la Sezione Sesta di questa Corte, con sentenza del 18.5.2010, ha annullato la pronuncia di secondo grado con la quale è stata affermata la responsabilità degli imputati per il delitto di associazione mafiosa, per non avere la Corte di Appello - nel riformare in toto la pronuncia di primo grado (che aveva assolto gli imputati in ordine al detto delitto associativo) - adempiuto il suo obbligo motivazionale "non solo di delineare con chiarezza le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, ma anche di confutare specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e, soprattutto quando all'assoluzione si sostituisca la decisione di colpevolezza dell'imputato, di dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o l'incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma". Nella sentenza di annullamento, la Sesta Sezione di questa Corte ha sottolineato il difetto di motivazione relativamente alla ritenuta autonomia della associazione mafiosa attiva nel territorio di EG IL rispetto al sodalizio mafioso calabrese e la mancata indicazione, da parte dei giudici di appello, dei soggetti investiti del ruolo di promotori e organizzatori della pretesa cosca mafiosa emiliana. Su questa base la sentenza di appello del 4.2.2008 è stata annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di EG Calabria per un nuovo giudizio.
2. In diritto, va osservato che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte suprema, nel caso di annullamento della sentenza per vizio di motivazione relativo al giudizio di fatto, il giudice di rinvio mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle prove, nonché il potere di desumere - anche sulla base di elementi probatori prima trascurati - il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate;
con l'unico divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione data dalla Corte di legittimità alle questioni di diritto (Cass., Sez. 2, n. 47060 del 25/09/2013 Rv. 257490; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013 Rv. 255122; Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010 Rv. 248738; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010 Rv. 248413). Si tratta di un principio fondamentale nel sistema delle impugnazioni, che scaturisce dalla natura del sindacato della Corte di cassazione, che è sindacato di pura legittimità e non può riguardare il merito del giudizio di fatto. Il giudizio di fatto, invero, è riservato in via esclusiva ai giudici di merito, potendo su di esso la Corte di cassazione - quale mero giudice del diritto - svolgere solo un sindacato esterno e indiretto, tramite il controllo della motivazione nei limiti in cui tale controllo è consentito dalla legge ("mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità":
art. 606 c.p.p., lett. e). Perciò, quando la sentenza è annullata per vizio della motivazione in fatto, la Corte di cassazione non può enunciare alcun principio o punto di vista o diversa lettura dei dati processuali o diversa valutazione dei fatti al quale il giudice di rinvio debba conformarsi. Eventuali valutazioni in fatto contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento per l'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e non, quindi, come dati che si impongono per la nuova decisione sul fatto a lui demandata.
Ciò vuoi dire che, per il giudice di rinvio, non deriva alcun vincolo positivo dalla sentenza di annullamento per vizio della motivazione in facto, ma deriva solo un "vincolo di contenuto negativo", consistente nel divieto di adottare, nella sua pronuncia, la stessa motivazione che la Corte suprema ha ritenuto viziata. Osservato tale divieto, ben può il giudice di rinvio replicare il dispositivo della sentenza cassata, in quanto - quale esclusivo giudice del fatto - è depositario di potere discrezionale sia in ordine all'esito del giudizio di fatto sia in ordine alla scelta di una motivazione diversa da quella ritenuta viziata. In questo senso, è stato deciso che "Non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità" (Cass., Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251660).
3. Ciò premesso, può passarsi all'esame del merito dei ricorsi. A questo proposito, va osservato che tutti e tre i ricorsi ruotano intorno ad una doglianza fondamentale, che costituisce il cuore dei ricorsi del DE RA e del TT nonché del primo motivo di ricorso del TO: quella secondo cui i giudici di rinvio sarebbero incorsi in una falsa applicazione dell'art. 416 bis c.p. e la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente, contraddittoria e manifestamente illogica, per avere essi ritenuto l'autonomia dell'associazione criminosa operante in IL rispetto a quella operante a Cutro in Calabria;
tutti e tre i ricorrenti lamentano che la Corte di rinvio si sarebbe acquietata in modo acritico sulla ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza del G.U.P. di Bologna emessa nei confronti di DE RA CE, senza considerare e valutare autonomamente gli elementi di prova raccolti e senza specificare i ruoli dei vari partecipi all'associazione.
Rileva il Collegio che, ad una attenta lettura della sentenza impugnata, tali doglianze si rivelano prive di fondamento. Invero, innanzitutto i giudici di rinvio hanno rilevato come il quadro probatorio a carico degli imputati fosse mutato, rispetto a quello esistente prima della sentenza di annullamento della Corte di cassazione, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza emessa il 19.4.2007 dalla Corte di Appello di Bologna quale giudice di rinvio (a seguito dell'annullamento della precedente sentenza assolutoria di appello), che ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal G.U.P. del locale Tribunale il 16.2.2004, con la quale è stata affermata la responsabilità di DE RA CE (fratello dell'imputato) in ordine all'associazione mafiosa di cui al contestato capo 35. Con tale sentenza, afferma la Corte di rinvio, è stata definitivamente accertata l'esistenza di una autonoma associazione di stampo mafioso operante nel territorio di EG IL, diretta da DE RA CE, fratello dell'odierno ricorrente.
Tale sentenza, tuttavia, non è stata considerata in modo acritico dalla Corte di rinvio, come assumono i ricorrenti.
Com'è noto, a norma dell'art. 238 bis c.p.p., le sentenze irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato, ma vanno valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3. In proposito, questa Corte ha precisato che la disposizione di cui all'art. 238 bis c.p.p. implica che la sentenza divenuta irrevocabile, acquisita al fascicolo per il dibattimento come documento, non ha efficacia probatoriamente vincolante, ma va liberamente apprezzata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47314 del 12/11/2009 Rv. 245483); in altri termini, le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. vanno valutate, al pari delle dichiarazioni dei coimputati nel medesimo procedimento o in procedimento connesso, attraverso la verifica dei necessari riscontri che possono consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica (Sez. 6, n. 42799 del 30/09/2008 Rv. 241860; Sez. 4, n. 13542 del 29/03/2006 Rv. 233725). Questa Corte ha anche affermato che "I riscontri esterni necessari alla valutazione probatoria delle sentenze irrevocabili pronunziate in altri procedimenti possono essere individuati anche in elementi già utilizzati nell'altro giudizio, sempre che gli stessi non vengano recepiti acriticamente, ma siano sottoposti a nuova ed autonoma valutazione da parte del giudice" (Sez. 6, n. 23478 del 19/04/2011 Rv. 250098). I giudici di rinvio hanno fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, provvedendo ad una autonoma - prima atomistica e poi sintetica - valutazione degli elementi di prova acquisiti, trasfusa in una motivazione completa e immune da vizi logici. Hanno innanzitutto richiamato (p. 19 della sentenza impugnata) le condanne inflitte ai due ricorrenti TO EL e TT NZ (e agli altri concorrenti) - in seno al presente procedimento e divenute irrevocabili a seguito della sentenza della Sesta Sezione di questa Corte - relativamente alle estorsioni e ai correlati incendi in danno di esercizi commerciali, finalizzati al pagamento del "pizzo", ponendone in luce le tipiche caratteristiche mafiose, attestate, non tanto dalla riconosciuta aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, quanto dallo stato di soggezione e di paura determinato nelle persone offese dalle azioni criminose e sfociato nelle mancate denunce dei reati.
Hanno poi considerato (p. 20) come, dal tenore delle conversazioni intercettate, emerga chiaramente che parte dei proventi delle attività delittuose svolte nel territorio reggiano fosse destinato ai detenuti, ciò a riprova del vincolo associativo esistente tra coloro che, trovandosi (ancora) in stato di libertà, compivano le azioni criminose e coloro che erano finiti in vinculis. Altra vicenda fattuale ritenuta dalla Corte di rinvio significativa dell'operare di un'associazione di stampo mafioso nel territorio di EG IL è quella dell'escavatore sottratto a tale TU SA (furto non denunciato) e recuperato, su disposizione di DE RA CE, da TT NZ, essendo considerato il TU persona vicina al sodalizio criminoso e sotto la sua "protezione", tanto da essere candidato alla affiliazione e alla corresponsione del relativo "stipendio" (p. 21 s. della sentenza impugnata).
Ulteriore vicenda valutata dai giudici di merito è stata poi quella relativa alle fatture per operazioni inesistenti emesse in favore di imprenditori edili, che - in cambio - versavano al sodalizio l'importo dell'IVA calcolata in fattura, così da occultare la causale della dazione di denaro che gli imputati chiedevano agli imprenditori anche con minacce e intimidazioni (p. 23 s.). La Corte territoriale ha esaminato anche il complesso delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge la dinamica delle vicende del clan mafioso. Secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, dopo che - all'inizio dell'anno 2001 - il clan di stampo mafioso "DE RA" di Cutro - Crotone sub) un duro colpo per l'arresto del capo indiscusso DE RA LI, le redini dell'associazione furono assunte dai fratelli DE RA CE, insediatosi nel reggiano, e DE RA TO, rimasto a dirigere il clan in Calabria.
DE RA CE organizzò in EG IL un proprio clan che operò autonomamente, pur rimanendo collegato alla casa- madre.
Secondo la Corte territoriale, dopo l'arresto di CE, il clan di EG IL, pur rimanendo autonomo da quello calabrese, continuò ad essere collegato a quello, sia perché versava allo stesso una parte dei proventi delle attività criminose commesse nel reggiano, sia perché veniva comunque diretto da DE RA TO, che - pur vivendo in Calabria - interveniva a EG IL per sanare gli eventuali contrasti insorti tra gli associati (significativa è, in proposito, la vicenda del dicembre 2012, quando DE RA TO si recò a EG IL per sanare alcuni contrasti tra TT NZ e NE LI: p. 26 s. della sentenza impugnata).
Dall'esame degli elementi di prova acquisiti, i giudici di rinvio hanno ritenuto di trarre conferma della autonomia dell'associazione reggiana rispetto a quella cutrese, non solo dal fatto che le singole attività illecite finalizzate al reperimento di introiti in denaro (estorsioni, emissione di fatturazioni false, ed altro), venivano decise autonomamente dagli associati residenti in IL, ma anche dal fatto che il sodalizio reggiano versava alla cosca calabrese "solo parte dei proventi", e non tutti, come sarebbe stato logico se vi fosse stata quella "cassa comune" che costituisce una caratteristica tipica di ogni unitaria associazione di stampo mafioso (p. 33 s.)- Significativi sono i passaggi motivazionali della sentenza impugnata (pp. 28, 30, 33) nei quali si sottolinea l'indipendenza decisionale, nella commissione delle varie azioni delittuose, manifestata dal TT e dal NE.
Ma i giudici di rinvio, oltre ad aver esaminato e valutato autonomamente gli elementi di prova acquisiti (con particolare riferimento alle contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali), si sono preoccupati anche di prendere in considerazione la motivazione della sentenza assolutoria di primo grado e di porre in luce le inadeguatezze argomentative.
In particolare, la Corte territoriale - oltre a rilevare come i giudici di primo grado abbiano dato decisivo (quanto acritico) rilievo alla sentenza di assoluzione pronunciata in grado di appello nel processo parallelo nei confronti di DE RA CE, sentenza poi annullata dalla Corte di cassazione - ha criticato (p. 16 s.) il fatto che i giudici di primo grado abbiano ritenuto che il collegamento esistente tra l'associazione operante nel territorio di EG IL e quella operante nel territorio calabrese ("la casa madre") escludesse la possibilità di coesistenza di due associazioni criminose autonome.
Sul punto, è il caso di osservare che - nella attuale manifestazione del fenomeno criminoso - non è infrequente che più associazioni mafiose, pur operando autonomamente l'una dall'altra nella commissione delle attività illecite e nella gestione dei proventi, siano fra loro federate o facciano parte di un ampio cartello criminoso, nel quale le attività di ciascuna trovino coordinamento (e - ove ne sia il caso - mutua assistenza), onde ripartire la proprie competenze e prevenire il sorgere di conflitti che possano mettere in pericolo la sopravvivenza di ciascuna di esse. A questo proposito, questa Corte, con giurisprudenza costante che il Collegio condivide, ha affermato che la struttura dell'associazione per delinquere di stampo mafioso non è, di per sè, incompatibile con la contemporanea adesione di uno stesso soggetto a più sodalizi criminosi, in special modo qualora una delle associazioni sia stata costituita con il consenso dell'altra ed operi sotto il suo controllo (Cass., Sez. 1, n. 25727 del 05/06/2008 Rv. 240470; Sez. 1, n. 6410 del 13/01/2005 Rv. 230831; Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993 Rv. 198578;
Sez. 2, n. 478 del 04/05/1995 Rv. 202810); cosicché "il soggetto che faccia parte, contestualmente o in tempi diversi, di due autonome e distinte associazioni di tipo mafioso, risponde di due diversi reati, poiché si tratta di due fatti storicamente e giuridicamente distinti che integrano, in entrambi i casi, la fattispecie incriminatrice dello art. 416 bis c.p.. Il criterio determinativo della responsabilità penale va identificato, infatti, con riferimento alle condotte, individuate nel tempo e nello spazio, poste in essere dall'agente ed alla norma incriminatrice, indipendentemente dalla definizione, in chiave sociologica o storica, del camorrista o del mafioso" (Sez. 1, n. 4323 del 29/11/1990 Rv. 187530; analogamente Sez. 2, n. 17746 del 30/01/2008 Rv. 239768). In altri termini, deve ritenersi configurabile un fenomeno di collegamento tra autonome e distinte associazioni di tipo mafioso, nella misura in cui tale collegamento non influenzi ne' sopprima l'autonomia strutturale dei distinti gruppi, ma dia luogo ad una cooperazione funzionale tra gli stessi, che restano distinti per struttura soggettiva, modalità di partecipazione, circostanze spaziali e temporali di costituzione e di operatività, così dovendo essere perseguiti in separati procedimenti attribuiti alla cognizione dei diversi giudici territorialmente competenti. In questi casi, qualora l'elemento di collegamento tra le due associazioni sia costituito da una o più persone aggregate ad un sodalizio, tali soggetti dovranno rispondere di due distinti reati associativi, in coerenza con il comportamento di adesione all'autonoma associazione in cui si inserisce la loro azione (Cass., Sez. 1, n. 2950 del 30/06/1987 Rv. 176572). Nel caso di specie, sulla base della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, risulta che l'associazione di tipo mafioso calabrese, già da tempo operante, al fine di estendere il proprio campo di influenza, ha costituito in EG IL un gruppo criminale associato, che agisce nell'ambito di tale territorio con autonomia decisionale ed operativa.
L'autonomia operativa manifestata dall'associazione emiliana, rispetto a quella calabrese cui risulta federata, consente di ritenere la diversità del fatto associativo. Conseguentemente, non può dubitarsi che DE RA TO, quale elemento di collegamento tra le due associazioni, debba rispondere - oltre che della partecipazione alla associazione calabrese - anche della partecipazione all'associazione mafiosa emiliana. In proposito, la motivazione della impugnata sentenza della Corte di rinvio è esente da vizi logici e coerente con i principi di diritto dianzi enunciati.
Alla luce dei suddetti principi, è infondata la censura con la quale si deduce la contraddittorietà della sentenza impugnata per avere la Corte di rinvio riconosciuto alla associazione emiliana solo una "parziale autonomia" rispetto alla associazione calabrese;
ciò perché - come dianzi detto - il fatto che una associazione operi con il consenso o sotto il controllo di un'altra non ne esclude affatto l'autonomia decisionale e operativa.
Infondate sono anche le censure con le quali si lamenta che la Corte di rinvio non avrebbe specificato i ruoli dei vari partecipi all'associazione.
Quanto al DE RA TO, la Corte ne ha posto in luce il ruolo di preminenza all'interno dell'associazione emiliana (p. 34 della sentenza impugnata), attestato tra l'altro dal suo viaggio dalla Calabria all'IL per sedare i contrasti insorti tra gli associati;
pur rilevando - per il divieto di reformatio in peius - di non poter riconoscere la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2, esclusa dalla sentenza di appello. Il ruolo di semplici partecipi del TO e del TT risulta, invece, da tutto il complesso dei fatti presi in esame dai giudici di merito e, non da ultimo, dalla loro affermata responsabilità (ormai - come detto - passata in cosa giudicata) per più episodi estorsivi e di incendio.
Inammissibili sono poi le censure con le quali si critica la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e, in particolare, l'interpretazione data dalla Corte distrettuale alle conversazioni intercettate.
A questo proposito, va ribadito che la valutazione delle prove è riservata, in via esclusiva, all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione;
a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che - nel caso di specie - deve però escludersi.
Piuttosto, sono le censure mosse col ricorso che non prendono compiutamente in esame le argomentazioni svolte dai giudici di merito nella sentenza impugnata, risultando così generiche e, anche sotto tale profilo, inammissibili, limitandosi a proporre a questa Corte una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella dei giudici di merito.
E tuttavia, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, ne' quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass, sez. 1, n. 7113 del 06/06/1997 Rv. 208241; Sez. 2, n. 3438 del 11/6/1998 Rv 210938), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile;
ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
4. Rimane da esaminare il secondo motivo di ricorso del TO EL, col quale si deduce la violazione dell'art. 81 cpv. c.p., per l'approssimazione con la quale la Corte di rinvio ha posto in essere gli aumenti di pena per i reati satellite, senza specificare i singoli aumenti;
deduce l'irrazionalità dell'aumento di pena irrogato al TO, rispetto a quello irrogato al coimputato TT.
Il motivo di ricorso è inammissibile, per essere assolutamente generico e aspecifico, in quanto omette di prendere in considerazione, per criticarla, la motivazione sul punto della sentenza impugnata (p. 39), che risulta quantomai puntuale.
5. I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Penale, il 22 maggio 2014. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2014