Sentenza 13 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di associazione per delinquere, non è giuridicamente errato o contrario alla logica ritenere la diversità del fatto associativo nel caso di un soggetto il quale faccia parte di un organismo criminoso che, oltre a operare in proprio, sia anche inserito in una "federazione" di analoghi organismi, avente sue proprie e distinte finalità, in funzione delle quali appunto essa è stata concepita e realizzata: in tale ipotesi la singola persona fisica risponde della duplice e distinta partecipazione, anche in coincidenza temporale, ai due distinti organismi criminosi. (Affermando il principio la Corte ha ha ritenuto infondata l'eccezione di duplicità di giudicati per lo stesso fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2005, n. 6410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6410 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 13/01/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 106
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 033129/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER PA, N. IL 21/03/1942;
avverso ORDINANZA del 26/04/2004 GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GALASSO A., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, respinse la richiesta di SE OL volta ad ottenere il riconoscimento della duplicità di giudicati per lo stesso fatto, costituito da partecipazione ad associazione di tipo mafioso, osservando, in sintesi, che, contrariamente all'assunto del richiedente, le due condanne da lui subite si riferivano a due distinti organismi associativi, diversificati non solo sotto il profilo temporale e soggettivo, ma anche sotto quello strutturale, atteso, a quest'ultimo riguardo, che uno di tali organismi era "di tipo federato" e ne faceva parte, tra le altre, anche la c.d. "cosca SE", mentre l'altro era costituito appunto da detta "cosca";
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del SE, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sull'assunto, in sintesi, che, a fronte dei rappresentati elementi di identità del fatto oggetto delle due pronunce di condanna, sarebbe stato del tutto illogico attribuire alla sussistenza della pretesa "federazione di cosche" l'attitudine ad "incidere sulla ontologica strutturazione del sodalizio a cui ha preso parte esso SE";
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che non può, in questa sede, apprezzarsi e verificarsi l'assunto difensivo secondo cui, diversamente da quanto emerge dall'impugnata ordinanza, le condotte attribuire al SE avrebbero "riguardato un periodo di tempo coincidente" e organismi caratterizzati, tra l'altro, da "medesima composizione soggettiva";
- che, a prescindere da ciò, non appare comunque affatto illogico o giuridicamente errato, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ritenere la diversità del fatto associativo nel caso di un soggetto il quale faccia parte di un organismo criminoso che, oltre ad operare in proprio, sia anche inserito in una "federazione" di analoghi organismi, avente sue proprie e distinte finalità, in funzione delle quali la "federazione" sia stata appunto concepita e realizzata, e ciò in quanto, non potendosi evidentemente far ricorso, in materia di associazioni criminali, al criterio civilistico della personalità giuridica (per cui, ad esempio, una società può essere a sua volta socia di un'altra società senza che i singoli soci della prima siano anche soci della seconda), è sempre e comunque la singola persona fisica quella alla quale può e deve addebitarsi (sussistendone, ovviamente, le condizioni di fatto), la duplice e distinta partecipazione, anche in coincidenza temporale, ai due distinti organismi criminosi;
- che il ricorso non appare, pertanto, meritevole di accoglimento;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2005