Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2005, n. 6410
CASS
Sentenza 13 gennaio 2005

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In tema di associazione per delinquere, non è giuridicamente errato o contrario alla logica ritenere la diversità del fatto associativo nel caso di un soggetto il quale faccia parte di un organismo criminoso che, oltre a operare in proprio, sia anche inserito in una "federazione" di analoghi organismi, avente sue proprie e distinte finalità, in funzione delle quali appunto essa è stata concepita e realizzata: in tale ipotesi la singola persona fisica risponde della duplice e distinta partecipazione, anche in coincidenza temporale, ai due distinti organismi criminosi. (Affermando il principio la Corte ha ha ritenuto infondata l'eccezione di duplicità di giudicati per lo stesso fatto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/2005, n. 6410
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6410
    Data del deposito : 13 gennaio 2005

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