Sentenza 23 novembre 2015
Massime • 1
L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive.
Commentario • 1
- 1. Memoria difensiva deve essere valutata dal giudice (Cass. 6955/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/2015, n. 4031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4031 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2015 |
Testo completo
4 03 1 / 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 23/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 347P PAOLO ANTONIO BRUNO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE ALFREDO GUARDIANO Dott. · Rel. Consigliere - N. 22397/2015 Dott. ANGELO CAPUTO - - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - Dott. ROBERTO AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ MO N. IL 02/05/1972 AZ AR N. IL 16/11/1942 AZ NO N. IL 04/02/1967 avverso la sentenza n. 1010/2006 CORTE APPELLO di SALERNO, del 11/12/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. A. Galasso, che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di AN RT e AN IA e per il rigetto del ricorso di AN SS. Uditi altresì per AN RT e AN IA l'avv. M. Preziosi e l'avv. R. Bizzarro, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Alle persone interessate ai ricorsi che vengono all'esame di questa Corte sono stati imputati i seguenti reati: A) AN RT, AN IA e AN SS (in concorso con ZE NI, EC LE, SA NI, UO IN, TT LE, GI EM e RL VI, giudicati separatamente): associazione di tipo mafioso, quali promotori, dirigenti e organizzatori di un'organizzazione camorristica armata costituente articolazione, nell'agro nocerino-sarnese, del clan AN di DI (in NO, reato permanente alla data del 04/06/2004); B) AN RT, AN IA e AN SS (in concorso con le persone indicate sub A): detenzione illegale di due pistole, con la circostanza aggravante dell'agevolazione dell'organizzazione mafiosa sub A) ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella I. 12 luglio 1991, n. 203 (il 18/05/2001); E) AN RT e AN IA (in concorso con altre due persone da identificare): estorsione pluriaggravata in danno della società San Giorgio Beton, facente capo a NO NI, e della società cooperativa Elettro Mugnana, alla prima collegata (in epoca prossima al novembre 2000); S) AN SS (in concorso con ZE NI e SA NI, giudicati separatamente): tentata estorsione continuata e pluriaggravata in danno dell'impresa De UC ON Costruzioni Generali s.r.l. (dal settembre 2000 al dicembre 2001); T) AN SS (in concorso con le persone indicate sub S): detenzione e porto illegali di armi pluriaggravati (dal settembre 2000 al dicembre 2001).
1.1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 30/05/2005, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno assolveva AN RT e AN IA dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto e dichiarava AN SS colpevole dei reati imputatigli e, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti comuni, con l'aumento per la circostanza aggravante ex art. cit. e per la riconosciuta 2 continuazione, applicata la riduzione per il rito, lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 2 mila di multa.
1.2. Investita degli appelli proposti dal P.M. e da AN SS, la Corte di appello di Salerno, con sentenza deliberata in data 11/12/2014, in riforma della sentenza di primo grado - nel resto confermata - ha dichiarato AN RT e AN IA colpevoli dei reati loro ascritti e, riconosciuta la continuazione e applicata la riduzione per il rito, li ha condannati alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 6 mila di multa.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione AN SS, con due distinti atti sottoscritti dai difensori avv. A. De Caro e avv. R. Viserta, articolando le censure di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il ricorso a firma dell'avv. De Caro articola dieci motivi. Il primo motivo denuncia violazione della legge processuale, in quanto la Corte di appello non ha valutato la memoria prodotta dalla difesa. Il secondo e il terzo motivo denunciano violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. e vizi di motivazione: nel giudizio di appello l'imputato aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'acquisizione della conversazione telefonica del 06/06/2001 (quando il ricorrente chiamò il 1412 per conoscere l'intestatario dell'utenza che lo aveva chiamato alla propria utenza cellullare) e la Corte aveva autorizzato la difesa a rinvenire la conversazione intercettata;
all'udienza dell'11/12/2014, la difesa dava notizia del mancato rinvenimento della conversazione e la Corte revocava l'ordinanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, senza disporre le ricerche degli atti mancanti. La prova denegata poteva determinare una diversa conclusione del processo, dimostrando la fondatezza del ragionamento difensivo secondo cui il ricorrente era sempre stato contattato da quell'utenza, ma non aveva mai chiamato quel numero. Il quarto e il quinto motivo denunciano, in relazione alla ritenuta configurabilità della condotta di partecipazione qualificata all'associazione camorristica sub A), violazione dell'art. 416 bis cod. pen, e vizi di motivazione. La partecipazione qualificata all'associazione di stampo mafioso richiede una prova specifica, laddove la posizione del ricorrente non viene mai analizzata singolarmente. Il ruolo di promotore e di organizzatore è dedotto da alcune intercettazioni telefoniche e dai rapporti del ricorrente con NI NO, ma la Corte di appello ha travisato i fatti, in quanto in nessuna conversazione intercettata l'imputato ha discusso dei fatti contestati, né vi è prova che si sia 3 interessato agli appalti o che abbia promosso l'organizzazione, tanto più che nessuno dei collaboratori di giustizia ha dichiarato di conoscere il ricorrente. Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo deducono, in relazione all'imputazione sub T), violazione degli artt. 12 e 14 I. n. 497 del 1974, vizi di motivazione e omessa declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione. La Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base della circostanza che presso il cantiere della De UC ON Costruzioni si recarono due uomini armati, ma ha travisato il fatto, posto che l'ordinanza custodiale precisava che i soggetti menzionati appartenevano ad altra organizzazione. La Corte di appello ha omesso di dichiarare estinto per prescrizione il reato. Il nono e il decimo motivo deducono violazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione agli aumenti di pena per la continuazione e per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit.
2.2. Il ricorso a firma dell'avv. Viserta articola quattro motivi. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa valutazione delle memorie prodotte dalla difesa e dall'imputato. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 416 bis cod. pen., vizi di motivazione e omessa assunzione di un prova decisiva. La Corte di appello ha revocato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ammessa per acquisire la conversazione intercettata del 06/06/2001 che risultava decisiva in ordine all'imputazione sub S), posto che il ricorrente ha sempre affermato di essere stato chiamato dal cellulare della ditta ON, ma di non averlo mai chiamato. Il compendio probatorio a carico dell'imputato (rappresentato da intercettazioni telefoniche e ambientali) gli attribuisce il ruolo di promotore e di organizzatore, assumendolo però come postulato. Nelle intercettazioni telefoniche AN è oggetto di critiche da parte di altri soggetti e in nessuna telefonata risulta che egli abbia discusso di fatti delittuosi. Il fatto di avere chiesto a PO LE l'importo dell'appalto non significa che l'imputato abbia poi tentato di porre in essere l'attività delittuosa nei confronti di De UC ON, mentre la Corte distrettuale non esamina il ruolo di promotore attribuito al ricorrente, che sconta il rapporto di parentela con EC, dal quale pure ha preso le distanze, e quella con i AN di DI, senza che sia emersa un'effettiva cointeressenza. I collaboratori di TI NI OR, OS OR, IA ET, SS ET, AT IV e lo stesso NI NO nulla hanno riferito in ordine alla posizione del ricorrente, che in nessun modo si è attivato per conferire all'associazione per delinquere preesistente la forza di intimidazione che la connoterà in senso mafioso, né è emerso che disponesse di poteri di iniziativa o di comando. Il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'imputazione sub T). Il fatto che sul cantiere si siano recati due uomini armati non può costituire elemento a carico del ricorrente, perché gli uomini armati appartenevano ad altra organizzazione, come affermato dall'ordinanza custodiale. Già prima della sentenza di appello il reato era prescritto. Il quarto motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine nonché in relazione all'aumento per latrattamento sanzionatorio, al continuazione e per l'aggravante ex art. 7 cit.
3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Salerno hanno proposto ricorso per cassazione AN RT e AN IA, con un unico atto sottoscritto dall'avv. R. Bizzarro, articolando quattro motivo di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge processuale. La sentenza impugnata ha riformato la pronuncia assolutoria di primo grado in difetto di elementi probatori sopravvenuti e non vagliati dal primo giudice e senza confutare specificamente le argomentazioni della sentenza riformata. L'appello del P.M. identificava SS AN non con riguardo alla parentela con i ricorrenti, ma con quelle del cugino CE AN, detto "di Chiò - Chiò", attualmente collaboratore di giustizia che è accusato dell'estorsione in danno di NI IO. L'intercettazione ambientale della conversazione tra SA e ZE fa riferimento a due persone che sarebbero portate presso i cantieri e che sarebbero state mandate da "IA", con ciò dimostrando di non sapere che il loro capo avrebbe mandato soggetti terzi a fare un'estorsione; i due, inoltre, si interrogano su chi sia "questo IA", che evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto IA AN promotore di un'associazione i cui adepti neppure lo conoscono. Quanto all'estorsione in danno di NI NO, nell'atto di appello viene riportata l'intercettazione di altra conversazione tra SA e ZE in cui la stessa viene attribuita a "Chiò © Chiò" (padre di CE AN, collaboratore di giustizia) e a tale NZ. Sempre nell'atto di appello si fa riferimento ad un'intercettazione tra ZE e SS AN che prova l'esistenza a NO di un gruppo distinto e autonomo rispetto ai AN, pronto a contrapporsi a UO e TT ove si fosse accertata la realizzazione da parte loro di un'estorsione per conto del parente di SS AN, sicché i due ricorrenti non possono essere capi e promotori di un'associazione di cui fanno parte SA, ZE e SS AN. Quanto agli incontri tra NO e RT AN, la loro ragione emerge dalle intercettazioni ambientali e non era finalizzata al controllo del territorio di NO come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello. Nelle intercettazioni presso il 5 deposito di Eurobibite di AN RT non vi è alcuna traccia, laddove gli interlocutori dichiarano di non conoscere IA AN. La Corte di appello, facendo riferimento all'informativa della DIA, non spiega l'assenza di RT AN dall'organigramma e illogicamente ritiene l'esistenza di due distinti gruppi senza che si possa pensare ad un'interazione o a una collaborazione tra gli stessi. Illogica è altresì l'affermazione della sentenza impugnata circa l'irrilevanza della circostanza che l'incontro tra RT AN e NO si sia verificato qualche giorno prima o dopo rispetto all'episodio estorsivo, tanto più che dagli atti emerge che l'accordo tra i due intervenne tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000, sicché sarebbe del tutto illogica la partecipazione di AN RT all'estorsione ai danni del "socio". Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge processuale, non essendo stata rispettata la regola della condanna al di là di ogni ragionevole dubbio, risultando inoltre la riforma della pronuncia assolutoria disancorata dalle pacifiche risultanze processuali congruamente valutate dalla sentenza di primo grado. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta qualifica di promotori e all'imputazione di estorsione. La Corte di appello non ha in alcun modo motivato circa il ruolo di promotori dell'associazione in territorio sarnese attribuito ai ricorrenti, tanto più che dalle intercettazioni emerge la mancanza di riferimenti ad RT AN e la circostanza che gli interlocutori non conoscevano IA AN. Quanto all'imputazione di estorsione, la sentenza di primo grado aveva dimostrato l'impossibilità di attribuirla ai ricorrenti: nessuna dichiarazione in tal senso viene dai collaboratori e la stessa persona offesa NO avrebbe fatto riferimento al concorso di RT AN, se vi fosse stato. Il quarto motivo denuncia erronea applicazione della legge processuale: nessuna ulteriore emergenza era stata prospettata dall'impugnazione del P.M., laddove la Corte afferma che l'estorsione è stata commessa da TT e UO in assenza di qualsiasi ancoraggio agli atti e alla stessa contestazione, mentre la fornitura a LL ritenuto contiguo ai Cava, in conflitto con i- AN e vicini ai FA - dovrebbe dimostrare il contrario. Quanto all'incontro in DI, lo stesso appello del P.M. riporta le dichiarazioni di OR secondo cui esso aveva ad oggetto lavori da effettuarsi nel territorio di DI.
4. AN IA ha altresì proposto ricorso per cassazione con atto sottoscritto dall'avv. M. Preziosi, articolando cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 6 Il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge processuale e vizi di motivazione: la Corte di appello ha erroneamente ritenuto ammissibile l'impugnazione del P.M., la cui richiesta di riforma della sentenza di primo grado non riguardava IA AN, ma un diverso imputato ed aveva carattere meramente espositivo, non proponendo effettive censure alla sentenza di primo grado. Il secondo motivo denuncia violazione della legge penale sostanziale e vizi di motivazione. La Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente quale mandante del delitto di estorsione, nonostante gli autori materiali non siano stati identificati, laddove il generico riferimento "ai AN" non consente alcuna certezza circa la sua partecipazione. Il terzo motivo denuncia violazione della legge penale sostanziale e vizi di motivazione. In relazione al reato associativo, la presunta attività di promozione, organizzazione e direzione è priva di qualsiasi riscontro logico o probatorio, laddove non è emerso alcun coinvolgimento del ricorrente nelle presunte attività del clan, ad eccezione dell'estorsione in danno di NO per la quale la sentenza di primo grado (così come l'ordinanza del Tribunale del riesame) aveva escluso la sua responsabilità. Il quarto motivo denuncia violazione della legge penale sostanziale e vizi di motivazione. In relazione all'imputazione di detenzione di due pistole, le stesse erano state rinvenute nella disponibilità di tale GI EM, ma non è risultato che detta detenzione fosse riconducibile all'organizzazione criminosa e alla specifica consapevolezza del ricorrente. Il quinto motivo denuncia violazione della legge penale sostanziale e vizi di motivazione, con riguardo al trattamento sanzionatorio, non adeguatamente motivato con riferimento alla pena-base e agli aumenti per la continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione proposta nell'interesse di AN SS non merita accoglimento, mentre devono essere accolti i ricorsi proposti nell'interesse di AN RT e di AN IA.
2. I ricorsi nell'interesse di AN SS sottoscritti dall'avv. A. De (primo ricorso) e dall'avv. R. Viserta (secondo ricorso) sono, Caro complessivamente valutati, infondati.
2.1. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è inammissibile. In premessa deve rilevarsi che, come già affermato da questa Corte con indirizzo condiviso dal Collegio, l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere 7 in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 6, n. 269 del 05/11/2013 - dep. 07/01/2014, Cattafi, Rv. 258456). Il diverso indirizzo sostenuto da alcune pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 - dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259488; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010 - dep. 20/10/2010, Pirozzi, Rv. 248551) non può essere condiviso alla luce del rilievo che «dalla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sé alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge», sicché «le ragioni difensive vanno attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale, ma le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi» (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012 - dep. 15/05/2012, Cataldo e altri, Rv. 252713). Ciò premesso, i motivi sono del tutto generici, non articolando alcuna specifica censura alla motivazione della sentenza impugnata correlata ai contenuti delle memorie prodotte al giudice di appello (e, peraltro, dallo stesso richiamate nella motivazione).
2.2. Il secondo e il terzo motivo del primo ricorso e la doglianza di analogo contenuto argomentativo articolata nel corpo del secondo motivo del secondo ricorso non meritano accoglimento. Premesso che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è legittima la revoca, da parte del giudice di appello, dell'ordinanza di rinnovazione del dibattimento fondata sulla sufficienza delle prove già acquisite (Sez. 4, n. 34730 del 12/07/2011 - dep. 26/09/2011, Allalo, Rv. 251112), la sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda della telefonata effettuata il 06/06/2001 dall'imputato al servizio 1412 per conoscere l'intestatario dell'utenza cellulare che lo aveva chiamato, utenza appartenente alla ditta De UC ON, persona offesa del reato di cui al capo S): nella ricostruzione della Corte distrettuale, la telefonata effettuata subito dopo la - scoperta da parte dell'imputato della microspia installata dalla polizia giudiziaria sulla sua autovettura rappresentava un tentativo di depistaggio per giustificare - l'indiziante possesso, sul suo cellulare, del numero dell'utenza appartenente alla ditta sottoposta ad estorsione;
sottolinea inoltre il giudice di appello come sia inverosimile che, per conoscere l'intestatario di un'utenza sconosciuta, l'interessato si preoccupi di interpellare il servizio 1412, senza aver prima chiamato direttamente l'utenza. La correlazione tra la scoperta della microspia e 8 la telefonata al servizio 1412 e la massima di esperienza appena richiamata rendono ragione, nel percorso argomentativo dei giudici di merito, della sufficienza degli elementi probatori acquisiti sul punto. Del resto, lo stesso ricorrente ha prospettato l'acquisizione della conversazione in questione come dimostrativa della tesi difensiva secondo cui SS AN era sempre stato chiamato dall'utenza, ma non aveva mai egli stesso chiamato quel numero: in questa prospettiva, il contenuto della conversazione ossia, la richiesta di - conoscere il nome del titolare dell'utenza intestata alla ditta De UC ON non è negato dalla Corte di appello, che, tuttavia, ha ravvisato in esso un carattere simulatorio, sulla base degli argomenti indicati e non oggetto di censure da parte del ricorrente. ulteriori2.3. Il quarto e il quinto motivo del primo ricorso e le doglianze rispetto a quella già esaminata articolate con il secondo motivo del secondo - ricorso non sono fondati. Confermato il giudizio della sentenza di primo grado circa l'operatività nell'area sarnese di un'associazione camorristica armata dedita soprattutto alle estorsioni, giudizio incentrato sulle intercettazioni (in particolare, quelle presso il deposito "Eurobibite" e quelle acquisite da altro procedimento ed intercorse tra NI NO, esponente di spicco della criminalità organizzata nocerina, e il suo autista) e sulle risultanze di cui agli episodi estorsivi, la Corte distrettuale ha richiamato gli elementi - diffusamente esaminati dalla sentenza di primo grado - a carico di SS AN in ordine alla tentata estorsione sub S), ossia l'intercettazione sull'utenza dell'imputato della conversazione con AL LE (al quale AN chiedeva l'importo di una gara gestita dall'ASL), la conferma dell'episodio offerta dallo stesso AL, l'immediata comunicazione dell'ammontare dell'importo (22 miliardi di lire) ad ZE NI, la vicenda della telefonata al servizio 1412 già richiamata, le dichiarazioni circa l'estorsione subìta della persona offesa De UC ON e del dipendente ED VA. In questo quadro, l'argomento, sviluppato nel secondo ricorso, secondo cui l'informazione richiesta dall'imputato circa l'importo dell'appalto non sarebbe dimostrativa della partecipazione ai fatti estorsivi fa leva su una lettura atomistica e frazionata dei vari dati probatori, laddove, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008 - dep. 06/05/2008, Ferdico, Rv. 239789); in questa prospettiva, l'informazione richiesta da SS AN - confermata dal destinatario della stessa deve essere collocata nel più ampio quadro delineato dagli ulteriori - elementi sinteticamente richiamati e, in tale, più articolata, prospettiva, il 9 percorso argomentativo seguito dalle - sul punto concordi sentenze di merito non risulta inficiato dai rilievi difensivi. Quanto al ruolo rivestito dal ricorrente in seno al sodalizio criminale, la sentenza di primo grado, che si integra con quella sul punto conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 - dep. 05/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha richiamato molteplici elementi probatori, tra i quali la conversazione del 13/11/2000 tra ZE e SA, in cui i due interlocutori, allarmati dell'attività estorsiva posta in essere da TT e da UO, si rivolgono a SS AN per manifestargli le loro preoccupazioni;
la successiva conversazione del 27/11/2000 tra ZE e il ricorrente ritorna sull'argomento, con i commenti negativi del primo circa il comportamento di TT e di UO, accusati di colpire in modo indiscriminato, con le loro richieste estorsive, anche imprenditori già dediti al pagamento di quote in favore dell'organizzazione. I giudici di merito hanno poi valorizzato le intercettazioni dalle quali emergono i rapporti tra il gruppo operante in NO e NI NO: il 06/07/2000, ossia il giorno successivo a un attentato dinamitardo in danno della Nocerina Beton presso la quale lavorava il figlio di NO, questi, conversando con il suo accompagnatore, faceva riferimento, per un verso, alla responsabilità per l'attentato di TT RI e, per altro verso, indicava in AN SS (oltre che in LE EC) la persona cui rivolgersi per "risolvere il problema", ossia per tenere "sotto controllo" RI e suscitare l'intervento dei AN di DI;
la polizia giudiziaria, come ricorda anche la Corte distrettuale, ha riscontrato in modo diretto gli incontri tra NO e SS AN il 10/07/2000 (pochi giorni dopo l'attentato alla Nocerina Beton) e, nel successivo mese di settembre, le due trasferte a DI per incontrare i parenti del ricorrente. La valenza di tali incontri è rimarcata dalla Corte di merito, laddove ricorda che le problematiche relative ai rapporti con RI comprendevano la prospettiva dell'uccisione del capo del gruppo avversario, indebolito dalle iniziative giudiziarie che lo avevano colpito. A questo proposito, la sentenza impugnata delinea - in accordo con la sentenza di primo grado la formazione di un'autonoma compagine associativa operante in NO - e in grado di occupare il vuoto di potere lasciato dallo storico clan RI, decimato dalle vicende giudiziarie. Il tutto, osserva ancora la Corte distrettuale, in un momento in cui il territorio di NO era destinatario di una mole di fondi pubblici messi a disposizione per la ricostruzione successivamente all'alluvione che aveva devastato quel territorio. Il compendio probatorio e l'apparato argomentativo delineati dai giudici di merito rendono ragione della complessiva infondatezza delle doglianze difensive. Mentre le censure incentrate sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono 10 inammissibili in quanto generiche, non essendo state dedotte in termini idonei a dar conto dell'oggetto delle dichiarazioni stesse (e, dunque, delle vicende conosciute e riferite dai singoli collaboratori), sicché il ricorso si è sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349), i rilievi circa la mancata "attivazione" dell'imputato e la mancata indicazione di elementi dimostrativi del ruolo direttivo svolto in seno al gruppo camorristico trovano smentita negli elementi sopra sinteticamente richiamati, che descrivono molteplici, significative, iniziative a lui direttamente riconducibili e, nel percorso argomentativo dei giudici di merito, dotate di valenza dimostrativa dei fatti sub A) e, segnatamente, del ruolo qualificato: infatti, è SS AN il terminale delle "preoccupazioni" dei sodali circa le iniziative di TT e di UO ed è lo stesso ricorrente la persona alla quale si rivolge NO per "risolvere il problema RI" e che lo accompagnerà a DI dai parenti, elementi, questi, idonei a dar conto, in aderenza ai dati probatori richiamati e in assenza di cadute di conseguenzialità logica, della partecipazione qualificata attribuita al ricorrente. Gli ulteriori rilievi circa il travisamento delle intercettazioni di conversazioni di NO sono del tutto generici, mentre quelli relativi alle prove dell'interessamento agli appalti e al mancato esame della specifica posizione del ricorrente risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 dep. - 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).
2.4. Il sesto, il settimo e l'ottavo motivo del primo ricorso e il terzo motivo del secondo ricorso sono inammissibili. L'individuazione dei complici del ricorrente nella realizzazione del reato sub T) è svolta dalle sentenze di merito richiamando molteplici elementi, laddove del tutto generico e comunque - manifestamente inidoneo a compromettere la tenuta logico-argomentativa della sentenza impugnata - è il riferimento alle indicazioni di cui al provvedimento de libertate. Né si è perfezionata la prescrizione del reato. Applicando la disciplina anteriore alle modifiche di cui alla legge n. 251 del 2010, la pena massima comminata per il reato di detenzioni di arma comune da sparo rende applicabile - anche non considerando la circostanza aggravante ex art. 7 cit. applicata al ricorrente, ma solo la riduzione (Sez. 1, n. 2034 del 30/09/1982 - dep. 17/03/1983, Zayara, Rv. 157814) derivante dal giudizio di prevalenza della circostanze attenuanti generiche su quelle aggravanti comuni il termine di cui all'art. 157, primo comma, n. 3) cod. pen. sicché, considerato l'aumento per le interruzioni (anni 15) e aggiungendo i periodi di sospensioni pari complessivamente a 1316 giorni (dall'udienza 27/01/2009 all'udienza del 11 29/01/2010: 367 giorni;
dall'udienza 25/05/2010 all'udienza del 25/02/2011: 276 giorni;
dall'udienza 14/11/2011 all'udienza del 27/09/2012: 318 giorni;
dall'udienza 27/09/2012 all'udienza del 04/03/2013: 60 trattandosi di rinvio per impedimento del difensore;
dall'udienza 04/03/2013 all'udienza del 14/10/2013: 60 giorni, trattandosi di rinvio per impedimento del difensore;
dall'udienza del 13/01/2014 all'udienza del 08/05/2014: 115 giorni;
dall'udienza 14/07/2014 all'udienza del 11/11/2014: 120 giorni), la fattispecie estintiva del reato non si è perfezionata. Può aggiungersi, che la disciplina di cui alla legge n. 251 del 2005 non trova applicazione nel caso di specie perché all'atto dell'entrata in vigore della novella era già stata deliberata la sentenza di primo grado;
in ogni caso, anche sulla base della nuova disciplina non sarebbe maturata la prescrizione, considerando la disciplina di cui all'art. 157, sesto comma, cod. pen. applicabile al caso di 1 specie.
2.5. Il nono e il decimo motivo del primo ricorso e il quarto motivo del secondo ricorso sono inammissibili. L'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. è stato effettuato nella misura minima di un terzo, mentre per gli aumenti per la continuazione (in particolare per il reato associativo sub A) contenuta, sicché sono stati determinati in misura estremamente manifestamente infondate sono le doglianze del ricorrente.
3. Passando all'esame dei ricorsi proposti nell'interesse di AN RT e di AN IA, è preliminare la disamina del primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Preziosi che, ove accolto, imporrebbe l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di AN IA. Il motivo è manifestamente infondato: l'atto di appello del P.M. era univocamente indirizzato all'impugnazione della sentenza di assoluzione di primo grado nei confronti di AN IA e di AN RT (entrambi compiutamente identificati), laddove il riferimento contenuto nella parte finale dell'atto non a AN IA, ma a AN SS rappresenta, all'evidenza, un mero refuso, del tutto inidoneo a compromettere la validità dell'impugnazione, rilievo, questo, riferibile anche ai contenuti dell'impugnazione stessa, diffusamente tesi a rappresentare le ragioni di censura alla sentenza assolutoria di primo grado con riferimento al reato associativo e ai reati-fine contestati.
4. Ciò premesso, mette conto ribadire che, in tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della 12 motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231679) in particolare, la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 - dep. 16/02/2006, Aglieri ed altri, Rv. 233083; conf.: Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008 - dep. 11/11/2008, Pappalardo, Rv. 242330). Con riferimento alle posizioni di AN RT e di AN IA la Corte di merito non ha fatto buon governo dei principi appena richiamati, sicché, assorbite le ulteriori doglianze, la sentenza impugnata, nei loro confronti, deve essere annullata.
4.1. Muovendo dall'esame dell'imputazione di estorsione sub E), la sentenza di appello argomenta sulla base del presupposto di fatto (attribuito anche alla ricostruzione del giudice di primo grado) secondo cui autori materiali della stessa furono LE TT e IN UO. Il presupposto, come dedotto nel quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Bizzarro, è erroneo: già l'imputazione formulata nei confronti di AN RT e di AN IA delinea il fatto come commesso in concorso non già con TT e UO, ma - con altre - persone non identificate;
la sentenza di primo grado, inoltre, pur dando atto di alcuni profili del fatto analoghi ad altri episodi estorsivi attribuiti a TT e a UO, ha rilevato che le dichiarazioni della persona offesa e del dipendente TO non contengono elementi di individuazione certa utili a formulare alcuna imputazione nei confronti degli esecutori materiali dell'estorsione. Sul punto, di sicuro rilievo nella ricostruzione della vicenda, il giudice di appello non solo non si è puntualmente confrontato con le argomentazioni della sentenza assolutoria di primo grado, ma ha erroneamente attribuito il ruolo di esecutori materiali a TT e a UO, correlando a tale presupposto di fatto alcune argomentazioni relative, in particolare, alla posizione di IA AN (indicato espressamente come mandante in altri episodi estorsivi attribuiti ai due coimputati). Sotto altro profilo, la sentenza di appello ha valorizzato la circostanza che NO, persona offesa del reato in esame, ha effettivamente rinunciato alla 13 fornitura di calcestruzzo, riferendo che la fornitura stessa sarebbe stata effettuata dalla ditta LL, ed era poi venuto a patti con RT AN a DI, secondo quanto riferito dal collaboratore OR: nella valutazione della Corte di appello, tali circostanze, in uno con l'evocazione del nome dei AN da parte degli autori materiali, provano il coinvolgimento di RT AN nel fatto. Sul punto, la motivazione della sentenza assolutoria fa leva, in primo luogo, su una ricostruzione cronologica dei fatti, alla luce della quale il giudice di primo grado rileva che mentre i fatti sub E) risalgono al novembre del 2000, gli incontri di RT AN prima solo con NI OR (incontro finalizzato a consentire a NO di lavorare con "tranquillità" a DI), poi con lo stesso NO sono tutti anteriori al maggio del 2000 (elementi, questi della ricostruzione cronologica, che la sentenza di appello si limita ad indicare come irrilevanti): gli incontri a DI, osserva dunque il primo giudice, sono precedenti ai fatti della San Giorgio Beton accaduti a Castel San Giorgio e non sono in relazione ad essi, risultando riconducibili a ragioni diverse e, segnatamente, alla strategia di NO di cercare un accordo preventivo con il capo del clan dominante nella zona di DI per conseguire gli appalti. Anche sotto questo profilo, direttamente riferibile alla posizione di RT AN, la sentenza di appello ha omesso di confutare specificamente le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria. Con riferimento ad entrambi i ricorrenti, i rilievi svolti rendono ragione della sussistenza del vizio motivazionale della sentenza impugnata con riguardo all'imputazione di estorsione sub E).
4.2. Alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento alle ulteriori imputazioni ascritte a AN RT e a AN IA. Con riguardo ad entrambi i ricorrenti la Corte di merito valorizza, anche ai fini della prova della loro partecipazione qualificata all'associazione camorristica in questione, la partecipazione all'estorsione sub E), il che, sotto un primo profilo, contribuisce di per sé a dar corpo al vizio motivazionale denunciato. Con specifico riferimento alla posizione di RT AN, la Corte distrettuale attribuisce inoltre notevole spessore dimostrativo agli incontri tra l'imputato e NI NO (esponente della camorra nocerina), accompagnato da SS AN, incontri - sottolinea la sentenza impugnata concernenti i - rapporti con TT RI, figlio del capo del clan contrapposto. Il punto è stato esaminato anche dalla sentenza di primo grado, che, tuttavia, ha rilevato come gli elementi acquisiti al riguardo attengano in modo diretto alla posizione di SS AN, laddove dalle intercettazioni delle conversazioni di NO con il suo autista emerge che i contrasti tra il clan FA e il clan AN e i propositi dei AN di assassinare TT RI sono rilevanti al fine di 14 delineare l'influenza generalmente esercitata in ambito camorristico da RT AN (il cui ruolo nell'ambito del gruppo camorristico operante in DI è rimarcato dal primo giudice), ma risultano estranei al programma dell'associazione camorristica operante in NO per la quale si procede. Sul punto, la sentenza impugnata non propone una specifica confutazione delle argomentazioni della sentenza di primo grado, che, peraltro, ha valorizzato anche ulteriori dati probatori, quali le dichiarazioni del collaboratore NI OR (che ha riferito dell'influenza camorristica esercitata da RT AN in relazione a vicende tutte relative al territorio di DI) e il ruolo rivestito da SS AN (inequivocabilmente individuato come elemento per la risoluzione del problema rappresentato dalle richieste estorsive di UO e ו ר י TT contestate da altri esponenti del gruppo): dati, questi, rispetto ai quali la sentenza di appello omette il necessario confronto critico. Con specifico riferimento alla posizione di IA AN, la Corte distrettuale ha posto a fondamento della pronuncia di condanna l'esplicitazione del suo nome fatta da UO e TT in occasione di alcuni episodi estorsivi nonché il ruolo di supremazia sul nipote SS AN, oltre che sui due menzionati coimputati, risultante dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di LO IL, ex fidanzata di UO. Al riguardo, il giudice di primo grado ha rilevato il valore indiziante della spendita del nome di IA AN da parte di UO e di TT, osservando, tuttavia, che ad essa non ha fatto riscontro alcuna imputazione nei confronti del ricorrente con riguardo agli episodi estorsivi in questione e, più in generale, che la spendita del nome non consente di ritenere certo il coinvolgimento dell'imputato nell'attività estorsiva. Quanto alle dichiarazioni di LO IL, la sentenza di primo grado ne ha descritto il contenuto nel senso che, pur avendo riferito di un incontro di UO e di TT presso l'abitazione di IA AN, l'oggetto della conversazione era rimasto a lei ignoto, sicché, osserva primo giudice, anche tale dato appare indicativo, ma non sufficiente ad individuare IA AN come organizzatore e promotore dell'associazione camorristica operante in NO. Anche sui punti indicati, la sentenza impugnata si è sottratta alla specifica confutazione delle argomentazioni della pronuncia assolutoria, mentre il riferimento alle intercettazioni è svolto dalla Corte di merito in termini generici e, quindi, inidonei a rendere ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati rispetto al primo giudice.
5. Pertanto, mentre il ricorso proposto nell'interesse di AN SS deve essere rigattato, con condanna di detto ricorrente al pagamento delle spese 15 processuali, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di AN RT e di AN IA con rinvio alla competente Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alle posizioni di AN RT e AN IA con rinvio alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. Rigetta il ricorso di AN SS, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23/11/2015. Во ра во Il Consigliere estensore Ample Il Presidente DEPOMTATA IN CANCELLERIA addi 29 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmele Lanzuise 16