Articolo 576 del Codice di procedura penale
Articolo 617Articolo 577
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
16 marzo 2006
Art. 576. Impugnazione della parte civile e del querelante 1. La parte civile puo' proporre impugnazione ((...)) contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilita' civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. (( La parte civile puo' altresi )) proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.
Entrata in vigore il 16 marzo 2006
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