Art. 193. Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili 1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Verbale di udienza fa piena prova? (Cass. 40756/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 novembre 2021
[…] Nel tracciare tali condivise linee interpretative la Cassazione ha rilevato che nel codice di rito attuale non è prevista alcuna pregiudiziale civile nè, come nel previgente alcun "incidente di falso" (subprocedimento che, comunque, si svolgeva nell'ambito dello stesso processo penale); ma soprattutto ha evidenziato che l'art. 193 c.p.p., esclude l'applicabilità al processo penale della disciplina che regola la valutazione delle prove nel processo civile. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2023, n. 2882Provvedimento: […] dell'ordinanza di rigetto del Giudice per le indagini preliminari e dell'appello, con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 193 cod. proc. pen. e dei principi in tema di regole probatorie, e di mancanza della motivazione, anche per l'omesso esame del primo motivo di appello, […] altresì, l'istituto dell'«incidente di falso»; invece, l'art. 193 cod. proc. pen. preclude al giudice penale l'utilizzabilità delle regole probatorie civilistiche prevedendo che «Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza». 1.3. […]Leggi di più...
- art. 192 cod. proc. pen.·
- art. 73 d.P.R. n. 309/1990·
- valutazione della prova·
- misure cautelari·
- querela di falso·
- incidente di falso·
- gravi indizi di colpevolezza·
- art. 275 cod. proc. pen.·
- art. 193 cod. proc. pen.·
- art. 280 cod. proc. pen.