Articolo 193 del Codice di procedura penale
Articolo 163Articolo 165
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24 ottobre 1989
Art. 193. Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili 1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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