Sentenza 25 gennaio 2012
Massime • 4
In tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante.
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella legge n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale (nella specie un supermercato), attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica.
L'imposizione con violenza o minaccia di un contraente o di un fornitore integra il delitto di estorsione, consistendo l'ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia e libertà negoziale.
I risultati delle intercettazioni disposte per agevolare le ricerche di latitanti possono essere utilizzati a fini probatori, stante l'espresso rinvio operato dall'art. 295, comma terzo, all'art. 270 cod. proc. pen., rinvio che ha un senso solo se riferito al comma primo di tale articolo, relativo all'utilizzabilità probatoria in altri procedimenti.
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- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2012, n. 9185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9185 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 25/01/2012
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA NC - Consigliere - N. 129
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna M. - rel. Consigliere - N. 16710/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO LO;
2) BR SE;
3) BR AN;
4) AR CH;
5) SA AR;
6) Di LA NC;
7) Di AP TR;
8) LI AN;
9) TT TO;
10) Lo CA SE;
11) AS SE;
12) LI ID;
13) PI AN AN;
14) PI AN;
15) LI GA;
16) VI AT;
avverso la sentenza del 15 luglio 2010 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Maria Fazio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti da DO LO, AR CH, Di LA NC, LI AN, LI ID, VI AT la inammissibilità dei ricorsi di BR SE, SA AR, Di AP TR, BR AN, TU TO, AS SE, PI AN AN, PI AN;
l'annullamento con rinvio, in accoglimento del ricorso, per il LI;
per lo CA SE l'annullamento con rinvio limitatamente ai delitti di ai capi 3 e 5;
rigetto nel resto;
uditi i difensori: per le parti civili, Associazione SoS Impresa Palermo, per la ConFCommercio di Palermo, l'avv.to Amato in sost. Avv. Lanfranca che deposita nota spese e conclude per il rigetto o la inammissibilità dei ricorsi;
per la parte civile Confindustria di Palermo, Associazione Comitato Addio Pizzo, e Federazione Associazioni Antiracket, l'avv.to Barcellona, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi e ha depositato nota spese;
per gli imputati:
L'avv.to Leopizzi per LI GA, che si riporta ai motivi di gravame;
l'avv.to A. Managò per PI AN AN e PI AN, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
l'avv.to G. Viola e l'avv.to M. Ciappi per il PI AN e SE AS, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza;
l'avv.to P. Nocita per SE Lo CA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'avv.to G. Natoli per TR Di AP che ha chiesto l'annullamento della sentenza;
l'avv.to Reina per P. Di AP che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'avv.to G. Sbacchi per LI AN che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'avv.to L. Cianferoni che ha chiesto l'annullamento della sentenza e l'avv.to Vianello Accoretti V. che ha chiesto l'annullamento della sentenza per DO LO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 luglio 2010, la Corte di Appello di Palermo ha sostanzialmente confermato, in punto di responsabilità, la sentenza emessa dal Gup di quel Tribunale in data 7 agosto 2008 in danno degli odierni ricorrenti, imputati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di numerosi delitti di danneggiamento, estorsione, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, aggravati L. n. 201 del 1991, ex art. 7 come dettagliatamente descritti per ciascuno degli imputati nei rispettivi capi di imputazione, ed esclusa nei confronti del LI la aggravante speciale, riconosciuto per alcuni imputati il vincolo della continuazione con pregresse condanne, ha proceduto per costoro alla nuova determinazione della pena;
ha confermato, anche, le statuizioni di condanna in favore delle costituite parti civili. In breve, l'impianto probatorio riguardante la cosca ed di SA EN, dal nome dell'omonima borgata di Palermo, soggetta al potere della famiglia mafiosa dei Lo OL, era costituito dalle intercettazioni di dialoghi fra malavitosi svoltisi nei locali della società S.B.S di TU TO, che avevano consentito di ricostruire l'organigramma del gruppo, le attività criminali intraprese, le dinamiche interne alla famiglia ed a quelle viciniori;
alle acquisizioni si affiancavano le propalazioni di recenti collaboratori di giustizia, da coordinare e confrontare con dati precedenti;
inoltre le indagini erano implementate dai riscontri e da indagini, compendiate in precedenti procedimenti, e da sentenze irrevocabili. Per ciascuno dei condannati la corte ha dettagliatamente indicato le fonti probatorie ed esaminato in relazione ad essa le doglianze proposte.
2. Ricorrono 16 imputati:
2.1. DO LO, condannato ad anni tre di reclusione ed Euro 900 di multa, per il delitto di estorsione commesso ai danni di OR AR (capo 27) sino al luglio 1998 (in concorso con TU TO) deduce che, in violazione dei criteri di cui all'art. 192 cpp.la sua condanna poggia su un elemento non certo, ossia sulla sua identificazione con un certo carmelo o carmilazzu più volte richiamato nei dialoghi intercettati nel magazzino del TU. Egli pone l'accento sulle incongruenze della sentenza, che non ha risposto alle censure enunciate con il gravame, posto che i conversanti, in un dialogo intercettato non avevano affatto usato il solo nome proprio, ma lo avevano identificato anche con il cognome e con riferimento ad attività lecite, sicché non si poteva desumere da tali dati che egli fosse il carmilazzu e che si dedicasse ad estorsioni;
inoltre contenuto delle conversazioni che riguardavano il CA era distoniche rispetto la sua persona, dato che non era riscontrato che egli frequentasse quei locali, dove invece lo si dava per presente;
inoltre la Corte non aveva tenuto conto dei numerosi ed indicati elementi di segno contrario che rendevano quanto meno dubbia la ritenuta identificazione nell'esattore di nome carmelo, appellativo che, nella sua versione dialettale, era peraltro riferibile anche ad un altro imputato.
2.2 TU TO è stato condannato per il medesimo capo 27, concernente l'estorsione ai danni del commerciante AR OR, in concorso con DO LO. L'impugnazione denuncia illogicità e contraddittorietà della motivazione, posto che era dimostrato che tra il ricorrente ed il AR intercorreva un rapporto amicale e che lo stesso AR aveva escluso di aver mai pagato il pizzo, per suo tramite alla cosca di SA EN, di cui egli, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe un collaboratore o intermediario. In subordine denuncia che la motivazione del diniego delle generiche è meramente apparente e che, comunque, la pena è eccessiva.
2.3. SE BR, 2.4 AN BR e 2.5 LI
ID.
Le posizioni possono essere esaminate congiuntamente, poiché i ricorsi, proposti dai detti imputati, pur avendo ciascuno la propria autonomia, sono fra loro connessi, specie per quanto concerne alcuni elementi di fatto. I tre, rispettivamente fra loro fratelli e cognato, sono al centro di una vicenda che riguarda un negozio di generi alimentari, in realtà appartenente ad AN, ma fittiziamente intestato prima a FA NC, genero di un altro esponente di cosa nostra, LI TO e, poi, al loro cognato LI: i due ossia AN e LI sono stati giudicati responsabili del delitto di intestazione fittizia di beni L. n. 356 del 1992, ex art. 12 quinquies;
SE BR è stato dichiarato responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. commesso sino al 2007. La Corte ha confermato la pronuncia di primo grado, rilevando che la ricostruzione dei fatti consentiva di affermare che BR SE, anche dopo aver scontato una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso, aveva mantenuto la qualità di associato, dato che aveva risolto i contrasti insorti con altra fazione, relativi, appunto, alla intestazione fittizia dell'esercizio commerciale, utilizzando il metodo mafioso (a lui era infatti ascrivibile il cambio dei catenacci al supermercato avvenuto durante la ed gestione FA); per tale azione, il SE aveva ottenuto la autorizzazione del suo superiore referente e ciò per tutelare la posizione economica del fratello, AN, reale intestatario del supermercato, cui non venivano corrisposti i dovuti ricavi. Alla estromissione del gestore non gradito era seguita la immissione sempre fittizia del LI.
SE BR deduce violazione di legge e difetto di motivazione in quanto difetterebbe la individuazione del ruolo da lui concretamente svolto nella associazione, non essendo sufficiente la mera condivisione psicologica del programma criminoso, la esistenza di un solo datato fatto criminoso, a fronte di una contestazione temporale riferita agli anni 2001-2007, la irrilevanza delle sue conoscenze di personaggi mafiosi e della autorizzazione preventiva alla intimidazione chiesta al capo Lo OL, la inadeguata analisi delle dichiarazioni dei collaboratori, che attestavano l'ostracismo nei suoi confronti da parte degli associati, del tutto incompatibile con la partecipazione;
con altro motivo si duole della eccessività della pena.
AN BR rileva, sotto il profilo della erronea valutazione della prova, che egli ne' oggettivamente era intestatario del bene, nè soggettivamente aveva condiviso le azioni del fratello, ne' aveva il dolo specifico richiesto dalla norma contestata;
con il secondo motivo nega la sussistenza della aggravante speciale in entrambi i profili contestati.
LI ID, con unico motivo, denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermata responsabilità per il delitto contestatogli, in quanto non sarebbe stata data alcuna risposta alle sue deduzioni difensive, in specie in ordine all'elemento soggettivo del reato, avendo egli accettato la intestazione fittizia solo al fine di salvaguardare le pretese economiche del cognato, illegittimamente estromesso.
2.6 AR CH e 2.7 VI AT.
I ricorrenti rispondono di riciclaggio aggravato per avere investito denaro di provenienza dalla famiglia mafiosa di RI nella società GIELLEI Electro TRADING SRL in concorso con i detti esponenti della famiglia, giudicati separatamente.
Il AR, che ha ammesso di aver agito come prestanome di certo VI LL, anch'esso imputato nel reato, e di aver effettuato, per il compenso di 250 Euro settimanali operazioni di trasferimento fondi, nega che sia stata individuata la sua consapevolezza della illiceità delle transazioni. Il VI, che ha ammesso anch'egli di essere stato, in un primo tempo, un semplice dipendente della soc. Giellei e, poi, di aver assunto, quale prestanome, la posizione di titolare di un'altra società, nata dalla esigenza di scongiurare la chiusura dell'azienda, minacciata da Di AG, impiegato come semplice magazziniere, ma vero titolare della stessa. Deduce che un'unica conversazione telefonica con la moglie, nel corso della quale si dichiarava disponibile nei confronti dei titolari reali della GIELLEI Electro, pur di avere lo stipendio,è stata illogicamente sopravalutata;
gli sarebbe stata attribuita una posizione strategica, mentre egli era un semplice dipendente, sicché non poteva riconoscersi ne' il riciclaggio ne' la aggravante speciale, esclusa peraltro per il AR.
2.8 SA AR, è stato condannato per il delitto associativo, in quanto associato alla famiglia di PA;
gli elementi a suo carico sono costituti dal ritrovamento di un "pizzino"- ossia un foglietto, in possesso del RA al momento dell'arresto, dove veniva indicato come un soggetto abilitato alla riscossione del pizzo;
con la impugnazione deduce violazione di legge e mancanza di motivazione;
vengono messe in evidenza le falle del percorso argomentativo adottato dalla Corte, che non avrebbe tenuto conto delle deduzioni difensive depositate, relative:
1. alla irrilevanza penale del comportamento tenuto dall'imputato nel corso delle conversazioni intercettate, 2. alla mancata disamina della attendibilità del TT, soggetto aduso a millantare ed a vantarsi di conoscenze altisonanti;
3. alla erroneità dal profilo logico della interpretazione dei dialoghi 4. alla irrilevanza probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori e ciò in relazione alle tre vicende riportate in sentenza (ossia la conoscenza di contrasti interni a cosa nostra, la piena informazione sulle vicende del supermercato appartenente ad AN BR, il suo interessamento per l'estorsione in danno dell'imprenditore Vernaci) che attesterebbero, secondo l'impianto accusatorio, la intraneità al sodalizio. Invece, il SA sarebbe solo un soggetto informato delle vicende della borgata in cui abita, al pari di tutti coloro che vi risiedono e niente affatto in possesso di informazioni riservate, sicché nessun elemento militerebbe per la configurabilità della condotta associativa.
2.9. PI AN.
Il PI è stato dichiarato responsabile del delitto di associazione a delinquere - capo 1 - quale appartenente alla famiglia mafiosa di RI, per la quale svolgeva principalmente il compito di imporre agli imprenditori il pagamento di tangenti, nonché di due estorsioni rispettivamente in danno dell'impresa PR (capo 12) e dell'impresa IC (capo 10).
Propone due distinti ricorsi, che possono essere così sintetizzati. Contesta, in relazione al capo 1, che il compendio indiziario costituto dalla intercettazione in cui uno zio, PI VI, anch'esso imputato nel processo odierno, lo definisce esperto con gli imprenditori e la sua semplice partecipazione a due riunioni esclusivamente conviviali con soggetti appartenenti ad opposte fazioni, asseritamente mafiose, è stato sopravvalutato, senza individuare un suo concreto apporto partecipativo, e sopratutto senza tener conto delle dichiarazioni liberatorie del collaboratore LI, così ignorando le specifiche censure poste con l'appello.
Analoghe violazioni di legge ed illogicità della motivazione vengono sottolineate in merito alla estorsione in danno dell'imprenditore IC. Infatti, costui non aveva affatto subito la imposizione di una fornitura, da eseguirsi a cura della EdiliPomice, società facente capo ai fratelli cusimano, appoggiati a loro volta-secondo la impostazione accusatoria - da NC Di LA, soggetto di spicco della famiglia mafiosa di SA EN Invece, come risultava dai dialoghi intercettati, l'imprenditore aveva egli stesso determinato il prezzo delle forniture, peraltro modestissime e detto comportamento spontaneo eliderebbe, in concreto, gli elementi della violenza e dell'ingiusto profitto, necessari per configurare il reato. Sarebbe, poi, illogica la ricostruzione di un colloquio tra i due fratelli cusimano, che invocherebbero l'intervento sullo IC di un certo NI da chiamare tramite TÒ; nell'uno nè l'altro sarebbero personaggi mafiosi, ma solo il padre dello IC il primo, vero titolare della impresa, che deve essere contattato dal secondo, comune ex compagno di scuota. Occorre al riguardo considerare che il NI che si sarebbe recato in cantiere per definire la questione non era certo il ricorrente, posto che la descrizione fisica data dal cusimano presente all'incontro, non era coincidente con le caratteristiche somatiche del PI. Per quanto riguarda l'altro reato, l'estorto, ossia il PR, non aveva subito alcuna intimidazione, come si desumeva dai dialoghi, in cui egli si pone alla pari con i suoi interlocutori;
inoltre difetterebbe l'ingiusto profitto, trattandosi di lavori regolarmente concessi in sub appalto, ad una ditta, quella di giovanni cataldo di cui il PI non era socio. In pratica, si sostiene che, mancando la prova;
1. dell'interessamento diretto del PI, 2. della sua sicura identificazione nell'AN che appare nei dialoghi, 3. della irregolarità dei contratti stipulati con gli estorto, anche di quello di subentro del PI al cataldo, 4. della violenza esercitata sul PR, non è possibile configurare alcuna estorsione. Il secondo ricorso, presentato da altro difensore, riprende analoghi argomenti sia per le estorsioni, per le quali, inoltre, non sarebbe configurabile la aggravante speciale, sia per il reato associativo, per il quale richiama i principali arresti in tema di valutazione delle prove: in detto ricorso, infine, si insiste per la rivalutazione in melius del trattamento sanzionatorio, non adeguatamente motivato.
2.10. Di LA NC è coimputato nella vicenda dell'estorsione ai danni dello IC, in cui avrebbe svolto il ruolo di intermediario fra la famiglia territoriale di RI ed i Cusimano, intervenendo a loro favore. Con la impugnazione, rileva che la condanna si basa su mere petizioni di principio, senza neanche avere accertato quale fosse la sua posizione in seno alla vicenda e senza tener conto che il Lo OL era stato assolto dalla imputazione de qua, per cui verrebbe meno il suo ruolo di tramite tra il capo locale ei gli imprenditori cusimano. Inoltre non si sarebbe tenuto conto del valore liberatorio del dialogo registrato tra coimputati che acclarava la estraneità del Di LA.
2.11 ER Di AP è stato condannato per il delitto di tentata estorsione ai danni dell'imprenditore IL, poiché, secondo la sentenza, si sarebbe intromesso per consentire all'imprenditore, che aveva avviato un progetto di costruzione nel territorio di pertinenza della famiglia di RI, la ed messa a posto a favore dei PI.
L'impugnazione denuncia, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, che la condotta tenuta non ha superato la soglia dell'ideazione, e pertanto difetta il presupposto della punibilità. Infatti, manca la prova che grazie al suo intervento, il PI abbia accettato la controfferta sulla tangente da versare;
inoltre gli accordi in questione erano soggetti a condizioni legate alla effettiva realizzazione del progetto, che in realtà non si erano avverate;
il Di AP non aveva comunque posto in essere una condotta causalmente rilevante, poiché egli era intervenuto dopo che i PI della famiglia di RI avevano richiesto la tangente;
difetta, ancora, l'elemento soggettivo, in quanto il suo intento era quello di attenuare l'onere del IL che proprio per questo si era a lui rivolto.
2.12. Lo CA SE è stato ritenuto responsabile del delitto di associazione mafiosa, in quanto affiliato alla famiglia di RI e di distinte ipotesi di danneggiamento ai danni della ditta RCS Officine, e della Ditta di EL VI, e di tentata estorsione ai danni di detto imprenditore, di detenzione e porto d'armi, di danneggiamento aggravato di un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, appartenente al Comune di RI, e di incendio di una zona di macchia mediterranea. L'impugnazione denuncia, sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione che: a) la sola partecipazione a due sporadici episodi di danneggiamento, avvenuti tra il 1 ed il 7 luglio 2003, per i quali, come si evince dai dialoghi intercettati, il Lo CA ha prestato solo occasionale collaborazione, senza alcuna conoscenza dei luoghi e delle persone danneggiate, non integrerebbe la condotta partecipativa stabile e consapevole richiesta per la configurabilità del delitto associativo;
tantomeno, due soli fatti del 2003 potrebbero giustificare l'adesione alla consorteria sino al 2007; b) non è configurabile il metodo mafioso per i singoli danneggiamenti;
c) la tentata estorsione è stata affermata in considerazione di una espressione pronunciata dal correo LI, senza alcuna adeguata analisi dei parametri indicati dal legislatore per configurare il delitto;
d) non vi è prova ne' motivazione sul punto che l'incendio abbia avuto caratteristiche tali da integrare il requisito della offensività penalmente rilevante;
e) i danneggiamenti di cui ai capi 3, 5 e 7 della rubrica difettano della condizione di procedibilità.
2.13. AS SE, condannato per il delitto associativo, si duole che la qualità di associato sia stata desunta da comportamenti non univoci, quali la partecipazione ad un evento conviviale con altri uomini d'onore, che seppure riuniti per dirimere una questione che io vedeva implicato, non importava alcuna assunzione di ruolo all'interno della società: egli si era rivolto al capo mafia per un mero aiuto, con un comportamento non commendevole, ma non illecito. Del pari, la registrazione di un dialogo in cui egli discute di vicende avvenute all'interno della associazione non è significativa di intraneità, in quanto avente ad oggetto notizie dì nessun rilievo.
2.14. LI AN risponde del delitto di associazione di tipo mafioso per aver fatto parte del gruppo LI, contrapposto ai PI nel controllo del territorio di RI.
Con l'impugnazione, si duole che il giudice distrettuale, in violazione di legge e con motivazione apparente, abbia valorizzato una chiamata in correità, del collaboratore di giustizia LI, priva di riscontri, avvallandola con congetture ed indizi privi di ogni consistenza, solo in base al vincolo di parentela che lo lega ad altri mafiosi. Viceversa, la chiamata del LI, contraddetta dagli altri imputati di reato connesso UC e RA era aspecifica;
le conversazioni intercettate lambivano la sua figura e contenevano banali commenti;
le riunioni con altri esponenti erano destinate a risolvere conflitti con altri soggetti ed alle stesse egli non era intervenuto;
il giudice di merito avrebbe, infine, sopravvalutato la vicenda di riciclaggio compiuta in tesi da certo Altadonna, senza tener conto della sua intervenuta assoluzione.
2.15 PI AN AN dichiarato responsabile per il delitto associativo, ha eccepito la non utilizzabilità delle intercettazioni disposte per la ricerca del latitante sotto il profilo che le stesse sono sfornite di attitudine probatoria e di conseguenza non possono valere ne' nel procedimento in cui sono state disposte ne nell'ambito di altri procedimenti.
Il ricorrente ribadisce di non condividere il contrario orientamento giurisprudenziale, cui la corte si è richiamata, e sviluppa osservazioni sulla portata dell'art. 295 c.p.p. comma 3 e sulla rilevata omissione del richiamo dell'art. 271 c.p.p. in detto comma, opponendo che la mancanza è logicamente spiegata dall'essere le captazioni di per sè prive di valore probatorio. Ciò importa che tutto il materiale raccolto a cascata è viziato ed inutilizzabile. In ogni caso, le intercettazioni non potevano trasmigrare ed avere valore nel procedimento del PI, che era stato archiviato, se non previa anteriore riapertura delle indagini nei di lui confronti, cosa nella specie non avvenuta. Le intercettazioni avvenute tra la archiviazione e la riapertura, pertanto, andrebbero elise dal compendio, in quanto suscettibili di pregiudicare la posizione di un soggetto formalmente non sottoposto a procedimento penale. Nel merito, dopo una premessa di metodo ( il ricorrente contesta che la corte non ha mantenuto distinto il contesto di ricerca della prova da quello di giustificazione), il ricorrente si duole che sia stata data una lettura sociologica della sua affiliazione, senza adeguata giustificazione e con evidente travisamento delle risultanze probatorie, che vengono, dettagliatamente riprese ed analizzate, mettendo in luce le aporie del ragionamento giustificativo adottato dal giudice di merito. Il ricorso presentato dal secondo difensore è sovrapponibile a quello testè esposto. Afferma in particolare l'identità del procedimento archiviato con quello riaperto e che la pronuncia impugnata manca di adeguata motivazione.
2.16 LI GA, collaboratore di giustizia, lamenta che gli sia stata riconosciuta la attenuante speciale di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8 in misura equivalente alle contestate aggravanti, in violazione di legge, posto che il legislatore ha esplicitamente escluso che il detto beneficio sia soggetto al giudizio di bilanciamento. Invoca sul punto la giurisprudenza di questa corte, mettendo in evidenza la necessità di incentivare mediante il regime premiale lo strumento della collaborazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gli annullamenti:
La sentenza impugnata è da annullare in relazione nei confronti di IO LO, DI LI TR, LI AN e PU GA, per quest'ultimo limitatamente alla misura della pena, per le ragioni che saranno di seguito enunciare e si impone pertanto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
1.1. DO LO.
Il ricorso è incentrato sulla identificazione della sua persona nel carmilazzu o carmelazzo, cui fanno riferimento nelle intercettazioni peraltro svoltesi tra terze persone e cui egli non ha partecipato.
La sentenza sul punto, che è, evidentemente, lo snodo fondamentale, per interpretare in senso accusatorio, gli elementi indiziari raccolti a carico del DO e conferire loro dignità probatoria, non risponde alle obbiezioni, posto che non tiene conto e non spiega, conseguentemente, come sia al là di ogni dubbio,
sicura che detto dispregiativo del prenome si riferisca esclusivamente al DO.
Vale mettere in luce che con lo stesso appellativo viene indicato anche un altro appartenente alla cosca, certo NO LO, dedito anch'esso ad attività estorsiva, e la corte esclude che tale omonimia renda dubbia la identificazione in base alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francese, che aveva negato che a tale ultimo soggetto si potesse riferire il nome nella suddetta forma distorta. Tale ragionamento è però fallace, perché se esclude il NO, non per questo include il DO, tanto più che proprio il detto RA, per come ammesso dalla Corte in sentenza, riferisce elementi circostanziali specifici sulla persona dell'imputato risultati erronei. Infatti, al DO viene attribuita una attività lavorativa, mai svolta, e tale sbaglio non è asintomatico, ma al contrario, fa venir meno un valido riscontro esterno individualizzante, in presenza di un mero soprannome, posseduto da più soggetti e come tale di dubbia valenza. Nè tale incertezza è superata dal restante materiale probatorio esaminato;
la indicazione fornita dal CC, sul medesimo nome, è invero illogicamente contraddetta dal mancato riconoscimento fotografico del DO e la sentenza non spiega le ragioni della irrilevanza di tale discrasia, che pure suscita dubbi sulla fonte e sul potenziale riscontro al RA;
inoltre, la Corte valorizza due conversazioni in cui gli aderenti alla cosca di SA EN indicano come loro conoscente e presumibilmente quale appartenente alla consorteria "LO DO", ma l'ambito dei discorsi nel corso dei quali viene esplicitamente citato non contiene riferimenti specifici o individualizzanti rispetto alla vicenda di cui al capo 27 dell'epigrafe e pertanto non si risolve in conferma dell'esplicita indicazione di carmilazzu, quale soggetto collettore dell'estorsione in danno di AR. La vicenda ricostruita nel dialogo tra i due coimputati TT e ES, poggia su una asserita coincidenza tra l'arresto del carmilazzu, di cui parlano i due interlocutori, ed una carcerazione del DO, ma i tempi di restrizione di quest'ultimo a ben vedere non risolvono in alcun modo il nodo della identificazione, giacché resta pur sempre una deduzione che egli sia il carmelazzu che si è intromesso nella iniziale messa a posto del AR, mentre avrebbe valenza centrale come riscontro se anche tutti gli altri argomenti portassero al DO, quale unico utilizzatore di detto prenome.
Le indicate aporie, pertanto, impongono una nuova valutazione degli elementi in atti, da rimettere al giudice di merito, che potrà valutare la catena inferenziale alla luce dei rilievi formulati ed acclarare la riferibilità del soprannome all'imputato e la consequenziale sua intromissione nel fatto estorsivo per cui è processo.
1.2 Di AP TR.
Il ricorso è fondato in punto di accertamento di configurazione della partecipazione dell'imputato.
Al di là della questione circa la configurabilità del tentativo punibile, che appare infondata ictu oculi, dato che non è contestato, se non con argomentazioni di fatto, non verificabili in questa sede, che la famiglia di RI esercitò pressioni sul costruttore per portarlo a pagare una tangente sulle ville in corso di costruzione, al punto che ne venne pure determinato l'importo non corrisposto per sopravvenuti impedimenti, le doglianze pongono in luce sostanzialmente un vizio di fondo della sentenza. Può condividersi la premessa maggiore di responsabilità, ma non ne risultano tratte le dovute implicazioni probatorie. Infatti, la sentenza, pur dando atto che il Di AP, non appena uscito dal carcere nel 2003, quando la ed vertenza con il IL era già stata aperta e le trattative si erano arenate sulla quantificazione della tangente, intervenne sui referenti della famiglia di RI e ottenne una riduzione in favore del costruttore, ha ritenuto che non avesse agito in aiuto dell'estorto, ma solo per tornaconto personale. Ora è indubbio che la determinazione del quantum in nome dell'offeso, implica obiettivo contributo alla causazione dell'evento. Ma perché si ravvisi in tal caso il concorso ai sensi dell'art. 110 c.p., e cioè si ritenga che l'azione descritta sia frutto di volontaria adesione alla condotta tipica altrui ( cfr. S.U.Sormani, 22.11.00 e di recente sent. 5 n. 30080/2009), bisogna che il soggetto passivo non abbia chiesto ausilio all'ipotizzato concorrente nel reato, o che gli abbia dato un mandato di cui il mandatario abbia abusato, o almeno ne sia stato dissuaso dal sottrarsi alla minaccia. Di prova certa ed univoca in un senso o nell'altro, la sentenza non da conto evidente. Difatti la trae per un verso dalle affermazioni dello stesso Di AP, che in una conversazione registrata si è offerto come garante del IL, in una posizione probatoriamente neutra, in quanto compatibile con entrambe le posizione o di vessatore o di amico dell'imprenditore, e da una discussione animata del ricorrente con altro esponente mafioso, in cui ribadiva che il IL doveva pagare, e non si s'intende se si tratti d'impegno o di un espediente dialettico;
entrambe le conversazioni lasciano aperto il tema della effettiva consapevolezza o meno del IL e quindi dall'apporto cosciente e volontario del Di AP;
sul punto la motivazione svolge una analisi dei contenuti, che non si sofferma affatto sulla evidenziata amicizia tra i due uomini, pure risultante dalla dichiarazione di LI GA, richiamata nell'atto di appello e nelle premesse della decisione, e del tutto trascurata ai fini che qui ci occupano. Nè può considerarsi adeguata la motivazione della responsabilità desunta dall'atteggiamento del Di AP che aveva invitato l'imprenditore a pagare, perché il punto centrale è se l'intervento sia stato provocato o meno dallo stesso IL, e non se costui avesse o meno cercato di sottrarsi alla estorsione.
Su tale aspetto è, dunque, necessaria compiuta verifica e conseguente adeguata risposta, per risolvere il nodo, sollecitato anche in appello e ribadito in questa sede, se la condotta del Di AP fosse di complicità o di connivenza. La sentenza è da annullare per tale profilo e gli atti sono da rimettere per nuovo giudizio di merito.
1.3. LI AN.
In tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sè sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante. (Sez. 6, Sentenza n. 24469 del 05/05/2009). Tale principio non ha trovato esatta e condivisibile applicazione nella sentenza in esame.
Infatti, il giudice di merito muove dalla premessa che il ricorrente sia inserito nel clan LI, composto da persone con cui ha rapporti di parentela, sia perché tale lo ha definito il LI, sia perché implicato in vicende che lo avevano visto contrapposto ad un altro esponente, certo AS, in quota al clan Di AG, e che avevano determinato una riunione tra vertici per comporre la questione e si dilunga nell'analisi delle conversazioni che riguardano la organizzazione e lo svolgimento di dette riunioni, per le quali si mobilitano i capi famiglia e gli interessati. Tutti i detti elementi non reggono alla verifica logica e non integrano una serie indiziaria sicura. Infatti, il giudicante non chiarisce se l'intervento conciliativo sia stato sollecitato dall'imputato, la cui parentela con l'omonimo clan, inizialmente sottolineata, nel successivo svolgimento della motivazione viene definita lontana rispetto al capo clan TÒ LI. Viceversa, la vicenda appare interessare non tanto il LI, odierno imputato, che come è pacifico non partecipa al summit, quanto la parte avversa, di cui sono riportate le conversazioni più significative e dalla cui lettura emerge, e significativamente, che era stato il suo antagonista, ossia il AS, a chiedere l'intervento dei capi mafia e che questi si erano mossi, spinti più che dalla importanza in sè dell'episodio, dalla preesistenza di contrapposizioni che riguardavano la leadership.
A fronte,dunque di una lettura dell'episodio che suscita perplessità sulla consapevolezza ed adesione del LI alla regola di sottomissione ed accettazione delle decisioni assunte nel contesto associativo, il giudice di merito non ha individuato specifici elementi individualizzanti;
tale non può essere la chiamata in reità del collaboratore LI GA, che si è limitato ad una indicazione della sua qualità di associato, di per sè generica e non confortata ne' da analoghe dichiarazioni rese dagli altri collaboratori, CC e RA, ne' dalla indicazioni di condotte tenute dal LI, sintomatiche della sua adesione. Nè è dirimente in senso accusatorio l'episodio ed Altadonna, ossia la vicenda di un riciclaggio, in cui il LI avrebbe avuto un ruolo, posto che egli è stato dichiarato estraneo al fattole proprio per la impossibilità di accertare se egli avesse agito a tutela di propri interessi leciti o se avesse aderito alla iniziativa illegale degli altri uomini di onore;
è apodittica la imputazione del suo comportamento alla condotta di partecipazione, per l'asserito rispetto della gerarchia mafiosa, in quanto non motivata in relazione ad un dato di fatto specifico ed anzi contraddetta dalla notazione che egli con ogni probabilità nella vicenda aveva inteso tutelare interessi personali. (pag. 447 della sentenza).
Le rilevate pecche della motivazione impongono il rinvio al giudice di merito, che potrà in forza dei dati di fatto raccolti, rivalutare la posizione ed colmare i vuoti della serie indiziaria di:
1.4. LI GA.
Il motivo posto a sostegno del ricorso è fondato.
La circostanza attenuante in esame, come affermato dalla giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte, ha la propria ragione nella volontà del legislatore di assicurare un premio particolarmente significativo per la dissociazione cd. attuosa o collaborativa.
È stato perciò affermato con la nota sentenza n. 10713 del 2010 che l'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze.
Tanto importa che per il calcolo della pena, in presenza di attenuanti comune, soggette al giudizio previsto dall'art. 69 c.p. e di quella speciale, sia seguita una sequenza di operazioni invero, di coniugare premialità, personalizzazione del trattamento sanzionatorio e proporzionalità del medesimo rispetto alla misura di lesività effettiva del fatto costitutivo del reato;
secondo le indicazioni enunciate nella citata pronuncia, che questa corte condivide, è necessario che venga determinata la pena effettuando subito il giudizio di comparazione tra le attenuanti comuni e le aggravanti contestate e sul risultato che ne consegue, sia poi applicata l'attenuante speciale.
A detto criterio non si sono attenuti i giudici di merito, nonostante le sollecitazioni avanzate in tal senso dal ricorrente e pertanto, limitatamente a tale punto, la pronuncia è da annullare con rinvio al giudice di appello, in diversa composizione, che adeguandosi a quanto sopra esposto provvedere al computo della pena.
2. Sono da dichiarare inammissibili i ricorsi presentati dai sotto elencati imputati:
2.1. TU TO.
Il ricorrente muove dalla analisi di una conversazione, nel corso della quale l'estorto, ossia il commerciante AR, convocato dal Di AP nel magazzino-deposito di esso TT, avrebbe negato di aver fatto dei pagamenti per la messa a posto dei negozi, per inferirne che è esatta la sua tesi di aver agito quale amico e non quale intermediario.
Tale versione dei fatti del tutto alternativa a quella esposta in motivazione dai giudici di merito, non può trovare ingresso in questa sede di legittimità, dove non è consentita alcuna rivisitazione del fatto, ma solo il controllo sul ragionamento seguito nella sentenza impugnata, al fine di verificare che la stessa risponda ai canoni di completezza e logicità intrinseca. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al Giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Ciò posto, nessun vizio è riscontrabile nella sentenza impugnata che è pervenuta alla conferma della statuizione di primo grado, attraverso la considerazione delle varie prove acquisite, che avevano messo in evidenza come il TT si fosse effettivamente attivato per far sì che il commerciante pagasse per i suoi punti vendita e ne avesse raccolto il denaro, consegnato nel suo deposito ad un esponente della cosca di SA EN. Questo fatto, emerso univocamente dalle confidenze fatte dal TT ad altro sodale, oggetto di colloquio registrato, sono state, poi, logicamente coordinate con la attività, susseguente, parimenti monitorata, dalla quale emergeva che l'imputato, a fronte delle sollecitazione del Di AP, che pretendeva pari pagamento dal AR per un negozio sito nella zona di pertinenza del suo clan, si era mosso sia per convocare l'estorto sia per mitigare le pretese del Di AP;
inoltre, in diversi colloqui, egli aveva sempre esplicitamente ammesso che il AR aveva pagato quanto preteso e si era doluto della inopportunità della iniziativa del Di AP, che metteva in discussione una prassi consolidata. Ancora, la pronuncia ha, logicamente, spiegato il comportamento tenuto dal AR, la cui negazione dei versamenti era da mettere in relazione a ragioni di opportunismo, tese ad ottenere una riduzione delle pretese. Ora, a fronte di tale solido impianto probatorio, è evidente che il dinamismo mostrato dal TT nella vicenda, emerso da un'ampia serie di elementi, è stato adeguatamente e logicamente valutato e che le alcune frasi di una conversazione, estrapolate da un più ampio contesto, non possono ribaltare detto giudizio, immune da vizi. Parimenti inammissibili sono le doglianze in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, perché implicano una valutazione di merito che è preclusa al giudice di legittimità. Motivando sul punto, la Corte ha fatto riferimento sia alla assenza di elementi di meritevolezza, sia al ruolo di protagonista nella esecuzione della estorsione, in posizione centrale, che non giustificava alcuna riduzione di pena. Questa motivazione è incensurabile in quanto non manifesta alcuna illogicità ed esprime con riferimento ai parametri di legge le ragioni della scelta discrezionale operata.
2.2 SE BR:
Il BR, che in concreto non contesta i fatti come descritti nella impugnata sentenza ossia il suo intervento violento per dirimere la contesa sulla proprietà di un supermercato, intestato ad un prestanome, ma in realtà appartenente al fratello, propone una lettura riduttiva delle emergenze probatorie, che escluderebbero la sua partecipazione alla associazione mafiosa, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.
Il ricorso, oltre che generico, è manifestamente infondato. È generico poiché si limita ad una mera elencazione di massime giurisprudenziali, senza confrontarsi dialetticamente con la struttura argomentativa adottata dal giudice;
inoltre, investe questa corte di una rilettura dei dati acquisiti, che presuppone una valutazione di merito degli stessi del tutto inibita in questa sede. Vale ribadire che non rispetta il requisito previsto dall'art. 581 c.p.p. il richiamo dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza senza un adeguato richiamo alla concreta applicazione fattane dal giudice di merito, essendo evidente che le mera citazione di massime, elaborate con riferimento ad un indeterminato numero di ipotesi, al fine di delineare i paradigmi interpretativi delle norme, non ha di per sè alcuna correlazione con i capi o punti della pronuncia che si intende contestare. Quanto, poi, alla lagnanza circa la valutazione dei fatti e delle prove, il BR non prospetta errori di logica o di travisamento, ma fornisce una diversa lettura delle risultanze, poiché esclude che la sua reazione all'impossessamento di fatto del negozio in danno del fratello, costituita da atti violenti, assentiti dal capo mafia della zona, integri la condotta di partecipazione ed insiste nel delineare una sua emarginazione, incompatibile con la affectio societatis. Si tratta, all'evidenza, di una mera rielaborazione della motivazione del giudice di appello, che, contrariamente, al suo assunto ha, invece, svolto un ragionamento adeguato al fatto e lo univocamente ricondotto al reato, senza errori di diritto e senza manifesti salti logico. Il giudice di merito ha infatti logicamente che l'azione violenta era connessa al clima creatosi con gli antagonisti del BR, ha verificato come le condotte di costoro fossero state sottoposte al vaglio dei referenti territoriali, ne ha di conseguenza inferito che il BR, pelaltro già condannato per il delitto associativo, avesse mantenuto una posizione associativa, anche dopo la carcerazione ed avesse esercitato, comunque, una condotta di sopraffazione e controllo sul territorio;
il fatto, poi, che lo stesso era in contatto con i vertici della famiglia mafiosa è stato considerato più che sufficiente per la dimostrazione della sua intraneità e la esclusione della sua espulsione o emarginazione. Tali conclusioni, che non manifestano alcuno dei vizi denunciati di insufficienza e di illogicità, esulano, dunque, dal controllo di questa corte.
Parimenti, non ha fondamento alcuno la doglianza, relativa alla quantificazione della pena;
la commisurazione dell'aumento di pena per la ritenuta continuazione con altra precedente condanna è, invero, adeguatamente motivata, in termini generali, con riferimento alle modalità dei fatti ed alla pervicacia della condotta criminale, violenta e posta in essere subito dopo la uscita dal carcere;
quanto al profilo di irragionevolezza per essere il disposto aumento superiore alla quantificazione della pena-base, è da rilevare che quest'ultima è superiore ai quattro anni che sono stati riconosciuti ex art. 81 c.p. e che il BR equivoca sulla pena base, non tenendo conto che in entrambi i giudizi è stata applicata la diminuente del rito prescelto, sicché solo apparentemente la seconda pena (6 anni nell'intero) supera la prima (anni 4 e mesi 6 già - diminuita).
2.3 AN BR.
L'imputato invoca il vizio di travisamento della prova ex art. 606 c.p.p., lett. e in quanto sostiene che egli non fosse ne' il proprietario occulto del supermercato, in realtà di altro soggetto, certo PI, ne' che fosse mosso dalla necessità di intestare i propri beni al cognato per sottrarsi a possibili provvedimenti ablativi. Ora, detto ricorso non deduce il travisamento di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze risolutive, risultanti da atti specificamente indicati, che, peraltro, non indica con specificità, sì da imporre di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità; i motivi sollecitano una diversa ricostruzione del fatto, su elementi privi di significato indiscutibilmente univoco, quali sono il contenuto dei dialoghi intercettati , le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la esistenza di procedimenti penali in corso, che la corte ha sottoposto ad una valutazione ben calibrata ed esposto con motivazione esauriente e non contraddittoria o manifestamente illogica. Il vizio invocato, introdotto dalia novella n. 46 del 2006, opera, quando si è di fronte a prove inesistenti o su elementi il cui risultato probatorio è inequivocabilmente e incontestabilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito. Sono i casi classici della "prova inventata" (il giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste che non è mai stato esaminato) o della prova che il giudice interpreta erroneamente e al di fuori di dette ipotesi non è consentito al giudice di legittimità interpretare l'atto diversamente da quanto compiuto dal giudice di merito, ma soltanto di verificare se il testo dell'atto, di per sè soltanto, sia idoneo ad inficiare il ragionamento del giudice. Nel caso di specie, invero, vale osservare che la corte non solo ha rintracciato nelle conversazioni i passi significativi per ricondurre il bene alla sua sfera patrimoniale, ma ha logicamente desunto dall'intervento del fratello un ulteriore elemento di appartenenza, essendo logico, secondo il criterio del cui prodest, che la salvaguardia dell'attività commerciale rispondesse ad una sua esigenza;
inoltre, il legame parentale con il LI componeva il quadro indiziario a suo carico, secondo il paradigma delineato dalla norma violata, poiché ne indicava la specifica volontà di sottrarre i beni ad eventuali espropri affidandoli a persona di fiducia. Nè ha alcun fondamento il secondo motivo di lagnanza, concernente la applicabilità della aggravante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1992, art. 7 posto che al di là dei profili di merito proposti,
concernenti la interpretazione delle dichiarazioni del RA e dei dialoghi intercettati, come tali insindacabili, nella fattispecie ricorre ed è stato ben individuato nel contesto delle argomentazioni svolte, il dato tipico della condotta;
infatti, il nascondimento del bene implementava la associazione, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio, attraverso il controllo di una attività economica, ossia proprio quel risultato di agevolazione della intera associazione che la norma reprime.
2.4 ID LI.
Il ricorso è connotato da estrema schematicità che non consente di individuare le doglianze proposte.
Innanzi tutto, non sono richiamate le deduzioni difensive cui la Corte non avrebbe dato risposta, ne' sono indicati se non per temi generali e generici i punti non esaurientemente decisi. È evidente che dolersi superficialmente della mancanza di motivazione del dolo e accreditare la diversa tesi della fittizia intestazione per salvaguardare il cognato illegittimamente estromesso dalla gestione del supermercato, non si confronta con gli espliciti passaggi della motivazione della Corte, cui si è fatto riferimento, e relativi all'impossessamento violento dell'attività, al cambio della gestione, alla collocazione del parente, in sostituzione dell'effettivo titolare, alla necessità di costui di non apparire a causa dei suoi procedimenti penali in corso. Inoltre, propone una versione alternativa, come già puntualizzato, non esaminabile in questa sede. Il ricorso è pertanto da dichiarare inammissibile.
2.5 AR CH e 2.6 VI AT.
Le posizioni, che riguardano la medesima imputazione di cui al capo 17 - riciclaggio - possono essere esaminate congiuntamente. Entrambe sono connotate da censure che non superano la soglia di ammissibilità innanzi a questo giudice di legittimità. Il AR ha, infatti, dedotto la erronea applicazione della legge penale, non risultando affatto l'elemento soggettivo a suo carico, sotto il profilo della conoscenza della provenienza illecita dei capitali.
Tale posizione è manifestamente infondata, posto che la Corte, in risposta alla lagnanza relativa all'elemento soggettivo, ha messo in evidenza la serie di elementi da cui desumere la piena consapevolezza da parte del AR della provenienza illecita dei capitali, sia per la conoscenza che egli aveva del LL, soggetto pluri- pregiudicato per reati di mafia, sia per la tipicità stessa della condotta posta in essere, consistente nella passiva intestazione della società, con percezione di un compenso mensile. Detti elementi, uniti alla inverosimiglianza delle giustificazioni offerte, soddisfano la individuazione del dolo del reato a poiché la questione è stata risolta su una base fattuale, coerentemente motivata, deve escludersi che essa possa essere oggetto di critica in sede di legittimità.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per le doglianze svolte dal VI in punto di responsabilità: costui, invero, propone una mera rilettura delle intercettazioni che lo riguardano, e che privilegiano ai fini dell'esclusione del necessario elemento soggettivo, la sua posizione di mero dipendente.
Vale osservare che i giudici di merito hanno compiutamente risposto a tali censure, (peraltro quelle odierne ne rappresentano una mera iterazione, di per sè inammissibile) ed hanno rilevato che t'imputato ben conosceva la posizione apicale del Di AG, tant'è che nei colloqui da atto della capacità di incidere sulle sorti della società; inoltre,egli svolgeva le mansioni di contabile e dunque sapeva dell'incidenza della sua opera di fittizia intestazione sulla azienda ed era anche in grado di rintracciare la provenienza dei capitali investiti, nel senso quantomeno di controllare quanta parte provenisse dall'esercizio di impresa e quanto ne fosse estranea.
Tale ragionamento, elaborato con adeguatezza agli atti e con logicità, è dunque intangibile in questa sede.
Nè miglior sorte può avere il motivo con cui il VI nega la configurabilità della aggravante speciale;
la spinta criminale a favorire ed ad agevolare la associazione mafiosa non è, invero, annullata dalla sua posizione di stipendiato, ma come esattamente messo in luce, con argomento valido e condivisibile, le ragioni personali ed utilitaristiche coesistevano con la consapevolezza che la posizione formale assunta consentisse all'associato Di AG, di cui era riconosciuta la qualità di capo, il perseguimento di scopi sociali di accrescimento e tutela del patrimonio illegale. La motivazione è, dunque, in linea con i principi espressi in materia da questa corte, che ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante speciale dell'aver commesso il fatto, al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, quando la condotta abbia quale beneficiario un soggetto che riveste un ruolo apicale all'interno della struttura associativa, dal momento che la condotta diretta alla agevolazione finisce col favorire l'intera associazione.
Non ha, infine, alcuna incidenza sulla posizione del VI, la ritenuta esclusione dell'aggravante per il AR, posto che si tratta di differenti posizione di fatto, oggetto di specifica e distinta valutazione di merito.
2.8 SA AR.
Il ricorso è manifestamente infondato.
È assodato che in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (per tutte Sez. 1, Sentenza n. 1470 del 11/12/2007). In particolare, è stato sempre ribadito che "sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve, dunque, trattarsi di indizi gravi e precisi (trai quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di uomo d'onore, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi facta concludentia) dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, messa a disposizione della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione".
In relazione a tali principi, la Corte di merito ha sottolineato che a carico del SA era riscontrabile una serie concordane di elementi, costituiti:
1. dalle dichiarazioni del collaboratore RA, circa la sua adibizione alla riscossione del pizzo, confortato dalla inclusione del suo nome in un elenco ricognitivo, soggetti abilitati alla raccolta del denaro per conto della cosca, stilato dal RA stesso, anteriormente alla sua cattura e perciò genuino;
2. dal contenuto dei dialoghi intercettati, con altri esponenti mafiosi, che ne attestavano il fattivo interessamento all'assetto dei poteri all'interno del mandamento, la sue necessità personali di risolvere conflitti insorti on altri mafiosi, che lo danneggiavano nello svolgimento delle sue attività;
3. nell'intromissione in una vicenda estorsiva, riguardante l'azienda di tale Vernaci, i cui terreni erano in vendita e contesi fra opposte fazioni;
4. nella altrettanto significativa intromissione, nel contrasto cagionato dalla iniziativa condotta da BR SE, per il recupero del bene appartenente al fratello AN, di cui si è detto al punto n. che precede, in cui è svolge le funzioni di tramite tra il BR ed il TT;
5 nelle propalazioni di altro collaboratore, del tutto conformi a quelle del RA. Ora tali dati di fatto attestano la esistenza di un fattivo organico inserimento, come logicamente e correttamente desunto dalla corte distrettuale, con un ruolo dinamico, a prescindere dalla formale affiliazione.
L'impugnazione del SA è invece connotata dall'introduzione di valutazioni di merito in ordine al contenuto delle intercettazioni e sulla interpretazioni di parole e frasi, il cui valore indiziario viene contestato, ovvero sul difetto di attendibilità del TT, che in realtà si traducono in meri apprezzamenti antagonisti a quelli ritenuti dal giudice distrettuale, non sottoponibili a questa corte, ed in ordine ai quali vale brevemente e conclusivamente osservare, come in realtà essi esprimano in modo del tutto perplesso dubbi sulla sua responsabilità, a fronte di una doppia conforme.
2.9 PI AN classe 1969.
Con la impugnazione, il PI ha sostanzialmente riletto tutti i passaggi che lo riguardano,offrendo ora una diversa ricostruzione dei colloqui intercettati, analizzati dal giudice di merito ai fini dell'accertamento della sua responsabilità, ora parcellizzando e frammentando le acquisizioni probatorie, allo scopo di metter in dubbio la bontà del complessivo argomentare esposto nella sentenza. La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente analizzato e descritto le coordinate ed i limiti entro cui deve svolgersi il controllo sulla motivazione dei provvedimenti giudiziari (cfr. al riguardo tra le sole pronunce delle Sezioni Unite: sent. n. 12 del 23.6.2000; sent. n. 6402 del 2.7.1997; sent. n. 930 del 29.1.1996). In particolare, è stato più volte chiarito che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. In altri termini - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità si appunta esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, tramite questo controllo, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale. Al giudice di legittimità è invece preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (preferiti a quelli adottati dal giudice del merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa). Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione (assegnatale dal legislatore) di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Esaminato sulla base di queste coordinate, il ricorso è inammissibile in quanto tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e non indica in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione della decisione impugnata ma mira solo a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, suggerita come preferibile rispetto a quella adottata dai giudici del merito, ricostruzione che è insuscettibile di valutazione in sede di controllo di legittimità.
In realtà, il giudice del merito ha correttamente specificato che la responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti emergeva con chiarezza dalle deposizioni dei testi escussi e dai colloqui captati, in base alle quali poteva dirsi accertato:
1. per quanto riguarda la condotta associativa, il PI aveva una collocazione di ruolo ben determinata, quella di soggetto esperto in estorsioni e addetto ai rapporti con le "fabbriche", ossia con le imprese;
il tenore del dialogo intrattenuto dallo zio del PI con altro associato certo conigliaro, di per sè esplicito ed intrinsecamente credibile, data la qualità e lo spessore criminale dei due intercettati, aveva trovato conferma nella dimestichezza mostrata dal PI con altri associati, di cui era sintomo la sua attiva partecipazione ai summit di mafia tenuti presso due distinti ristoranti;
era logicamente da escludere che si trattasse di riunioni conviviali, essendo invece certo, per come risultante dalla analisi delle conversazioni svoltesi tra altri protagonisti di detti congressi, che le stesse avevano la specifica funzione di dirimere questioni interne fra contrapposte funzioni;
a riprova dell'inserimento ufficioso, per facta, a prescindere dalla formale investitura, era richiamata la partecipazione ad altre riunioni con esponenti della cosca mafiosa presso un complesso di villette in costruzione, nonché la sicura gestione ad opera del PI delle due estorsioni in danno di Scaici e PR;
inoltre, il giudice di appello, non sottraendosi affatto all'esame dei motivi, ha escluso la rilevanza della dichiarazione del LI circa la natura esclusivamente ludica delle riunioni presso i ristoranti, di cui sopra, richiamando le precisazioni fatte dal collaboratore, che, ancora non intraneo, non era stato ammesso alle discussioni seguite al pranzo e perciò non aveva potuto offrire alcun elemento circa la natura dell'intervento del PI, ne' in senso accusatorio ne' in senso liberatorio.
Ne deriva con tutta evidenza che la sentenza censurata non presenta affatto quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003, Petrella, rv. 226074), può indurre a ritenere sussistente il vizio denunciato, poiché non si basa su meri sospetti, ma pone in adeguata considerazione logica una serie indiziaria con motivata progressione.
2. Per quanto riguarda le due estorsioni contestate, fra loro connesse quanto a contesto ambientale, il giudice di merito ha messo in evidenza, esaminando accuratamente tutti i dialoghi intercettati e la sequenza degli stessi, come fosse sicuro che il PI aveva ottenuto dal PR, imprenditore edile che stava realizzando degli alloggi in territorio di RI, il pagamento del " pizzo" mediante l'affidamento dei lavori di sbancamento ad una impresa a lui vicina, e ha desunto che il PR avesse subito e non scelto tale appalto, in quanto dai colloqui risultava che non gli era stata lasciata alcuna scelta se aderire o meno, essendo considerato del tutto irrilevante il suo intendimento. Nè la soggezione era da escludere per la avere le parti assunto gli obblighi, con un regolare contratto, poiché, come è logico, l'adozione di una formalizzazione non escludeva a monte la coazione. Era, poi, certo che la ditta appaltatrice era collegata al PI, sia perché tutti i protagonisti della vicenda ne riconoscevano la riconducibilità alla sua persona, sia perché lo stesso PI ne parlava come di cosa propria.
Tale argomentato percorso, che non manifesta pecche evidenti, non resta compromesso dalla asserita mancanza di ingiusto profitto, negato dal ricorrente sotto il profilo della sinallagmaticità delle prestazioni, viziate comunque nella loro origine, non essendo quelle del PR frutto di una libera scelta ne' tantomento quelle del PI un vantaggio legittimamente acquisito.
Nè possono trovare ingresso le peraltro generiche lagnanze su deficit investigativi, circa la identificazione del PI, che peraltro il giudice di merito ha risolto, richiamando i testi delle conversazioni e la riconducibilità oggettiva delle situazioni esposte alla persona dell'imputato.
Parimenti, la ricostruzione della estorsione ai danni dell'imprenditore IC non presenta alcuna inconguenza o non adeguata disamina degli atti e la versione alternativa offerta dal ricorrente in ordine alle pressioni esercitate sul costruttore, che vengono attribuite ad altri soggetti, previa reinterpretazione dei dialoghi intercettati, non rientra nei poteri valutativi di questa Corte.
A fronte delle coerenti conclusioni della Corte di Appello, il ricorrente, come si è visto, si è sostanzialmente limitato ad offrire una lettura alternativa delle risultanze processuali, dilungandosi in considerazioni in fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, neppure in virtù delle recenti modifiche all'art. 606 c.p.p., lett. e) apportate dalla L. n.46 del 2006. Infatti, neanche la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, oltre che dal testo del provvedimento impugnato anche "da altri atti del processo", può nel caso di specie "salvare" le censure proposte dal ricorrente dalla declaratoria di inammissibilità. Il riferimento agli altri atti del processo può essere utilizzato unicamente per contestare la correttezza dell'iter logico-argomentativo, utilizzato dal giudice di merito, non già per confutare, in punto di fatto, la valutazione dal medesimo offerta del materiale istruttorio allegato a fondamento della ipotesi accusatoria. Ma, nel caso in esame, non di elementi non valutati si tratta, ma solo di difetti nella interpretazione, del tutto al di fuori dai parametri di questo giudizio.
Vale, poi, quanto già sopra considerato in tema di ingiustizia del profitto anche per il caso dello IC che privo di libertà contrattuale ha dovuto soggiacere alle richieste e fare una scelta solo formale del contraente e della fornitura. Ed ancora le medesime considerazioni svolte in tema di identificazione di NI nel Pipitene per il caso del PR valgono per quello ora in esame, a prescindere dalla considerazioni che le censure sviluppate sul punto attengono alla valutazione anche delle dichiarazioni di un teste, cui la Corte ha dato adeguata risposta, rilevando che la presenza del NI il 7 maggio 2002 ad un incontro preparatorio della estorsione non era esclusa dalla attestata co-presenza dello zio VI e di una altra persona.
In ultimo, la censura sulla entità della pena, infine, non svolge alcuna critica, ma si limita a proporre una diversa quantificazione, senza indicare le ragioni per cui il giudice di merito avrebbe dovuto applicare una pena più contenuta.
2.10 Di LA NC.
L'unica censura, relativa alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E), in realtà, si traduce in una contestazione, nel merito, della serie di elementi indicativi del contributo causale apportato dal Di LA alla vicenda estorsiva in danno dell'imprenditore IC e si incentra non tanto nelle individuazione di aporie che rendano manifesta la illogicità della motivazione o di mancanze nella disamina delle questioni poste con il gravame, quanto nella lettura in senso a sè favorevole delle singole prove raccolte.
Si tratta, come già enunciato nei passi di questa pronunzia che precedono, di argomentazioni che esulano dal controllo di legittimità: peraltro, la sentenza di merito ha un adeguato sviluppo argomentativo, traendo la convinzione del sicuro intervento estorsivo del Di LA in favore dei fratelli cusimano, affinché questi ottenessero la commessa di merce dallo IC, dall'attività di intermediario svolto presso i PI, VI e NI, che in quel momento governavano la famiglia mafiosa di RI, direttamente interessata alla sfruttamento parassitario delle risorse investite dall'imprenditore nel loro territorio.
Tale condotta è stata logicamente desunta dai dialoghi intercettati, da cui di desumeva che il Di LA aveva anche sollecitato il capo mafia Lo OL per ottenere in favore dei suoi protetti una deroga alle regole territoriali, nonché dai resoconti che egli stesso faceva ai suoi protetti per rassicurarli del buon esito dell'affare e per consigliarli sui passi da intraprendere presso lo IC.
Tanto basta per individuare la forma concorsuale contestata, dato che l'apporto del Di LA e delle sue conoscenze ha avuto un effetto determinate sulla realizzazione della estorsione. Di contro, il ricorrente oppone la sua estraneità, soprattutto, invocando un passo di una conversazione, per il vero neanche riportata sommariamente nella impugnazione, che a suo dire ne dimostrerebbe la estraneità e che di certo questa corte non può rileggere e valutare autonomamente, trasformandosi in un terzo giudice di merito, specie se si considera la linearità e la completezza della pronuncia del giudice distrettuale.
2.11 Lo CA SE.
Il primo motivo concernente la configurabiiita della condotta partecipativa è manifestamente infondato.
Valgono anche per il Lo CA le considerazioni sopra svolte, in relazione alla posizione dell'imputato AR SA in tema di adesione alla associazione a delinquere di stampo mafioso, che non si caratterizza per la messa a disposizione della propria persona per il compimento di un indistinto numero di azioni, idonee ad accrescere la supremazia del clan, compiute in piena consapevolezza della propria posizione all'interno dello stesso.
Il tribunale, prima e la Corte, dopo, hanno tratto, senza incorrere in patenti vizi motivazionali e quindi con motivazione in questa sede insindacabile, che il Lo CA era sicuramente uno stabile componente della cosca di RI, sia per la tipologia dei reati di danneggiamento, eseguiti per stessa ammissione dell'imputato, come registrata nei dialoghi in corso, intercettati contestualmente alla commissione dei fatti, al fine di portare a termine progetti estorsivi in danno dei colpiti, sia per l'esplicito riconoscimento, anch'esso rinvenibile nelle tracce foniche, della sua subordinazione agli ordini del capo cosca Di AG, sia per l'evidente conoscenza mostrata, sempre nel corso delle registrazioni, delle dinamiche interne alla cosca e delle regole da seguire nell'ambito della sua attività criminale, in modo da allinearsi all'interesse generale degli associati.
Queste valutazioni di merito hanno centrato correttamente il concetto di disponibilità dell'associato, cui il Lo CA oppone considerazioni in ordine alla pochezza degli episodi malavitosi riscontrati, in un lungo arco di tempo, che non immutano i termini della questione, trattandosi di una questio facti non incompatibile con il vincolo associativo, che si integra anche nella generica adesione e possibilità di impiego, e viene eliso solo nel caso di effettiva dissociazione o espulsione.
Meramente generico è poi il motivo relativo alla circostanza aggravante speciale contestata per i singoli danneggiamenti, poiché il Lo CA non si confronta con la esauriente argomentazione offerta dal giudice di merito ed affida le sue doglianze ad un asserito difetto di stabilità e permanenza del vincolo, la cui esistenza,come detto, è invece stata riscontrata pienamente. Non è apparente la motivazione offerta dalla Corte sulla ravvisabilità della estorsione tentata ai danni dell'imprenditore EL: infatti, nella sentenza, si ripercorrono le sequenze del danneggiamento e le conversazioni a esse contestuali, per inferirne logicamente che la frase pronunciata dal LI "far correre l'imprenditore" altro non era, in quel contesto, che l'esecuzione del danneggiamento era sufficiente ad avvertire il EL della necessità di pagare il pizzo alla cosca.
Di contro, il ricorrente estrapola la frase, limitandosi ad una assertiva censura che non tiene conto della elaborata ed esaustiva ricostruzione del raid notturno compiuto dal Lo CA ed i suoi sodali.
Palesemente inammissibile è la doglianza concernente il delitto di incendio, di cui si contestano gli elementi costitutivi, senza alcun riferimento alle caratteristiche riscontrate dai Vigili del Fuoco, accorsi per lo spegnimento, riportate in sentenza, da cui risulta che le fiamme si erano propagate su un costone montuoso, ove erano situate delle abitazioni.
Il Lo CA non tiene conto di tale risultanze e si limita a negare la diffusività e la pericolosità del fuoco, affidandosi a personali constatazioni di fatto, che non possono essere valutate in questa fase.
Infine, l'ultimo motivo relativo al difetto di querela è infondato;
nella specie, ricorrono ipotesi di procedibilità di ufficio per tutte le tre ipotesi, in quanto le prime due eseguite con minaccia, come si evince dalle specifiche modalità di compimento ossia dall'uso di liquido infiammabile nella prima e dall'esplosione di colpi di armi da fuoco nella seconda;
nella terza, poi, ricorre la aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 essendo stati i colpi d'arma diretti a danneggiare un bene di pubblica utilità.
2.12. AS SE.
Il ricorso, sotto il profilo della erronea applicazione della legge penale, in realtà reinveste questa corte della lettura o meglio della rilettura delle emergenze probatorie che lo riguardano, puntando ad un ridimensionamento dello spessore loro attribuito dal giudice di merito.
Questi, con andamento argomentativo lineare, ha individuato una serie di condotte e comportamenti che, collegati fra loro logicamente, offrivano la prova dell'inserimento nel contesto associativo mafioso;
va premesso che nella loro storicità i fatti e gli atteggiamenti ascritti al AS non sono contestati e consistono 1. nella sua conoscenza delle dinamiche della consorteria, in particolare dei meccanismi estorsivi in atto a cura del clan ai danni di imprenditori nel territorio palermitano.
2. nel rispetto delle regole mafiose, attestato dalla partecipazione a riunioni con altri associati e soprattutto nella richiesta di intervento degli esponenti di vertice per la composizione di suoi personali contrasti con altri appartenenti alla consorteria, 3. nel riscontro fornito dalle dichiarazioni del LI, che ne aveva indicato la sua contrapposizione al clan facente capo al PI, 4. Nel contenuto di numerose intercettazioni in cui lo stesso imputato ripercorreva le sue vicende e si diceva sicuro dell'intervento dei vertici della famiglia a suo favore, 5. Nell'offerta di un casolare ove ospitare un latitante, attestata da un colloquio registrato tra l'imputato ed il suo referente AN Di AG.
A fronte di tale apparato, che la corte ha ritenuto sintomatico della condotta partecipativa, in quanto il AS ha aderito, sia pure senza formale investitura, alla organizzazione mafiosa, sia ponendo in essere contributi attivi sia mettendo a disposizione del clan le sue energie, con ciò dimostrando l'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio, il ricorso si limita alla negazione della responsabilità e non specifica, in maniera attendibile e decisiva incongruenze o contraddizioni, ma si ferma a considerazioni alternative di merito, cui la corte distrettuale ha risposto.
Il rigetto.
Il ricorso di PI AN AN è da rigettare. È infondato il primo motivo di gravame relativo alla inutilizzabilità delle intercettazioni perché disposte in un procedimento diverso da quello attuale, relativo alla cattura dei latitanti Lo OL.
La giurisprudenza prevalente di questa corte è attestata sul principio, contrario a quello richiamato dal ricorrente che i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte per la ricerca di latitanti possono essere utilizzati anche in procedimenti diversi da quello in cui sono state eseguite e, con riferimento ad essi, non operano i divieti di utilizzazione previsti dall'art. 271 cod. proc. pen.. È da ritenere che le intercettazioni disposte, come nel caso in esame, per la ricerca di un latitante, oltre a non richiedere una particolare motivazione, in relazione alle indilazionabili ragioni di urgenza, connesse alle finalità che tali tipi di intercettazione perseguono, ben possono essere utilizzate anche in procedimenti diversi.
È, infatti, da rilevare che il rinvio operato dall'art. 295 c.p.p., comma 3, dettato in tema di ricerche dei latitanti, all'art. 270 c.p.p., dettato in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, ha un senso solo se riferito al comma 1 di tale ultimo articolo e cioè se riferito alla utilizzabiltà probatoria in altri procedimenti e non può essere interpretato solo come richiamo alle garanzie, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo in esame.
Inoltre; in forza del principio di conservazione degli atti e della tassatività delle previsioni normative che ne contemplano l'inutilizzabilità, le intercettazioni disposte per la cattura di un latitante possono essere utilizzate in altri procedimenti anche al di fuori dei limiti di legge, tenuto conto dell'omesso richiamo all'art.271 c.p.p. ravvisarle nell'art. 295 c.p.p., comma 3, dettato in materia di ricerche di latitanti (cfr., Cass. 6A 29.10.2003 n. 44756, rv. 227158; Cass. 1, 7.6.07 n. 24178, in termini. Massime precedenti Conformi: N. 44756 del 2003 Rv. 227158, N. 24178 del 2007 Rv. 0, N. 39285 del 2009 Rv. 245181, N. 44522 del 2009 Rv. 245166). È perciò condivisibile quanto ritenuto dal giudice distrettuale che si è adeguato a tale principio, ne' il ricorrente ha apportato argomenti tali da ritenere la prevalenza della invocata minoritaria giurisprudenza elaborata sul punto, rispetto la maggioritaria sopra indicata.
Parimenti non ha fondamento la susseguente eccezione di inutilizzabilità delle dette intercettazioni, perché afferenti ad un periodo temporale coperto da archiviazione;
i difensori del PI invocano cioè l'effetto preclusivo del provvedimento e deducono che tutte le captazioni anteriori alla riapertura (inerenti cioè al periodo 22 settembre 2003-17 marzo 2006) non possono trovare ingresso nel procedimento ed avere valore probatorio. Il ricorso si ancora ai principi espressi dalla nota sentenza a sez. un 22 marzo 2000 Finocchiaro per mettere in evidenza che, nel caso del PI, il fatto nelle sue componenti oggettive fosse identico a quello archiviato, le indagini fossero condotte dal medesimo PM e dunque non fosse possibile alcuna utilizzazione probatoria di intercettazioni eseguite nel procedimento a quo (ossia quello originato dalla ricerca del latitante). Tale impostazione, non tiene conto dei seguenti importanti passaggi:
1. Innanzi tutto è acquisito in diritto che l'autorizzazione alla riapertura delle indagini, concessa dalla medesima Autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di archiviazione e inerente ad un sindacato sul potere di esercizio dell'azione penale di cui è titolare il pubblico ministero presso quell'ufficio giudiziario, rimuove gli effetti della precedente valutazione di infondatezza della notizia di reato e, quindi, si pone giuridicamente come atto equipollente alla revoca.
2. Solo la mancanza del provvedimento di riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. determina la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e la preclusione all'esercizio dell'azione penale per quello stesso fatto- reato, oggetti va mente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (Cass Sez. un del 24-6-2010 Giuliani).
3. La "diversità" del procedimento che, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., comma 1 impedisce l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza), assume, per gli effetti che ne derivano sul piano della prova rilievo di carattere sostanziale e non può quindi ricollegarsi a un dato di ordine meramente formale quale il numero di iscrizione, nell'apposito registro della notizia di reato;
la distinzione, pertanto, va riferita al contenuto dì quest'ultima, vale a dire al fatto-reato in relazione ai quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale con la conseguenza che ove il pubblico ministero, opportunamente autorizzato alla riapertura delle indagini provveda ad una nuova iscrizione ai sensi dell'art. 414 c.p.p., comma 2, e art.335 cod. proc. pen., non si instaura un procedimento diverso e possono legittimamente essere utilizzati i risultati delle indagini già svolte, compresi gli esiti delle intercettazioni.
4. Occorre infine ricordare che a norma dell'art. 414 c.p.p., perché il P.M. possa richiedere e il Giudice autorizzare la riapertura delle indagini non occorre - diversamente da quanto è stabilito dall'art.434 c.p.p., ai fini della revoca della sentenza di non luogo a procedere - che sopravvengano o si scoprano nuove fonti di prova, ma solamente che si presenti la "esigenza di nuove investigazioni", il che nel caso di specie, si è verificato proprio attraverso le nuove acquisizioni, che ponevano in luce il contesto in cui si muoveva l'indagato, con modalità che apparivano in prospettiva suscettibili, secondo una valutazione che va effettuata con giudizio ex ante, di portare ad approfondimenti e integrazioni e a una migliore comprensione del materiale già acquisito.
Le elencate premesse, ricorrenti nella fattispecie del PI, escludono, dunque, la fondatezza della sua eccezione procedurale, poiché la preclusione ben può essere invocata per gli elementi indiziari connessi alle investigazioni anteriori alla archiviazione del 2003, ma non per quelli successivi, che hanno consentito la riapertura, in quanto attinenti alla attualità della sua condizione di associato.
Nel merito, i rimanenti motivi di gravame relativi alla metodologia di lettura delle risultanze di causa da parte del giudice di merito, non possono trovare accoglimento.
La motivazione della sentenza d'appello si sottrae alle critiche di parte, poiché affronta l'interpretazione delle emergenze processuali secondo corretti metodi di approccio, del tutto rispettosi dei parametri di legge, e segnatamente di quelli dettati dall'art. 192 c.p.p.. Il percorso argomentativo ha preso le mosse dal tenore delle conversazioni captate, che, ancorché intercorse tra terze persone, sono state ritenute significative, in ragione della qualità degli interlocutori e del grado di conoscenza che gli stessi mostravano degli affari dell'organizzazione familiare-mafiosa. La lettura del contenuto di tali comunicazioni non è, ovviamente, sindacabile in questa sede di legittimità, in quanto espressione di tipico apprezzamento di merito che risulta adeguatamente motivato. Ciò vale sia per le conversazioni intrattenute da PI NZ, fratello dell'imputato, sulla collocazione di quest'ultimo nella famiglia territoriale di Torretta, da VI CA, che ne forniva esplicita conferma, dal Di AG NI, che riscontravano sia la esistenza di contrasti fra diverse fazioni, sia la posizione di avversione al gruppo LI assunta dall'imputato, elementi che denotavano una condotta partecipativa attiva, in quanto funzionle alla esistenza della associazione ed alla coesistenza pacifica tra gruppi.
Il secondo momento logico, nel processo inferenziale seguito dalla Corte di merito, è quello afferente al contributo dichiarativo dei collaboratori di giustizia, le cui propalazioni, dunque, non hanno assunto ruoto centrale ed esaustivo dell'accusa a carico del PI. Le propalazioni del LI hanno rilevanza significativa, sia in quanto attestano la diretta conoscenza della qualità di uomo d'onore del PI sia in quanto confermano, nel patrimonio conoscitivo della consorteria, il peso specifico, dell'imputato, considerato anche da altri associati esponente di spicco della famiglia di RI. La coincidenza delle dichiarazioni dello stesso tenore del RA è stata ritenuta ulteriormente dimostrativa della adesione ed il relativo apprezzamento, sfugge ovviamente al sindacato di legittimità.
Non merita censura, infine, la motivazione oggi censurata nella parte esclude che vi sia incompatibilità tra il mantenimento della sua posizione di associati e gli intervallati ma lunghi periodi di detenzioni subiti, giacché da un canto la Corte distrettuale ha adeguatamente dimostrato come il periodo di restrizione in carcere non aveva affatto allentato i preesistenti vincoli associativi, come dimostrato dal fatto che all'uscita dal carcere il PI era stato subito collocato all'interno della famiglia di Torretta, e tale accertamento di merito non può essere posto in discussione in questa sede. Dall'altro, la Corte non si è affatto accontentata di ritenere immutabile la pregressa qualità di uomo d'onere, ma ha individuato come forme comportamentali tratte non solo dai conclamati rapporti di consanguineità e parentela con esponenti mafiosi della zona, ma dal suo attivismo, osservando che contrasti con il gruppo dominante o lagnanze sul suo agire provenienti dal suo stesso clan non ne attestavano la estraneità, in quanto rientranti in una usuale dinamica di rapporti e confronti.
Nessuna aporia logica inficia, dunque, il ragionamento dei giudici di appello, che risulta, invece, corretto e conforme, non solo a canoni ordinari della logica, ma anche a consolidate regole di esperienza acquisite attraverso la conoscenza delle peculiarità della fenomenologia mafiosa;
tanto meno può farsi carico alla pronuncia di aver valutato elementi ambigui, o incerti, che tali appaiono solo dalla lettura parcellizzata e personale offerta nella impugnazione. Statuizioni sulle spese:
In conclusione, ciascuno dei nominati imputati, eccezion fatta per quelli la cui pronuncia è stata annullata con rinvio, sono da condannare al pagamento delle spese processuali;
i ricorrenti, i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, sono altresì da condannare al versamento, ciascuno di Euro mille a favore della cassa delle ammende.
Inoltre, gli imputati SO TO, UN SE, BR AN, DA ID, AR CH, VI AT, AN AR, NE AN classe 1969, DI LA NC, LO CA SE, CQ SE e NE AN AN, classe 1943, sono tenuti a rifondere le spese sostenute in questo grado dalle parti civili Confindustria Palermo, F.A.I., Comitato Addio Pizzo Palermo, Confcommercio Palermo, e S.O.S impresa Palermo: a favore di ciascuna delle parti civili è da liquidare, a tale titolo, la somma di euro tremila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di IO LO, DI LI TR, LI AN e PU GA, per quest'ultimo limitatamente alla misura della pena,e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo. Dichiara inammissibili i ricorsi di SO TO, UN SE, BR AN, DA ID, AR CH, VI AT, AN AR, NE AN classe 1969, DI LA NC, LO CA SE e CQ SE e condanna ciascuno dei predetti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di NE AN AN, classe 1943, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì SO TO, UN SE, BR AN, DA ID, AR CH, VI AT, AN AR, NE AN classe 1969, DI LA NC, LO CA SE, CQ SE e NE AN AN, classe 1943, alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili Confindustria Palermo, F.A.I., Comitato Addio Pizzo Palermo, Confcommercio Palermo, e S.O.S impresa Palermo, spese che liquida per ciascuna di esse nella somma di Euro tremila oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2012