Sentenza 5 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di applicazione del principio del "ne bis in idem", sussiste la preclusione derivante dal giudicato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. allorchè nel secondo giudizio venga contestata al condannato la partecipazione ad una consorteria criminale che, sebbene connotata da un'articolazione più ristretta di quella risultante dal primo giudizio, si presenta identica, quanto alla sfera operativa e di interessi, all'identità degli affiliati ed al ruolo di vertice attribuito ad uno di loro, essendo a tal fine irrilevante, stante la natura permanente del reato associativo, la parziale difformità del profilo temporale delle due contestazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che l'analisi comparativa deve essere condotta avendo sempre come obiettivo la tutela di un diritto fondamentale e la salvaguardia della forza espansiva del principio del "ne bis in idem", ed optando per la soluzione che risulti più idonea a scongiurarne la violazione, cioè quella che, in presenza di margini di incertezza, risulti più favorevole all'imputato).
Commentario • 1
- 1. Le associazioni di tipo mafioso: Strutture e sovrastrutture interne ed esterneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 aprile 2023
Indice: 1. Inquadramento 2.1. Il dato normativo 2.2. Metodo mafioso 2.3. Specialità dell'associazione di tipo mafioso rispetto alla comune associazione per delinquere 2.4. Continuazione tra partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso e reati-fine 3. Coesistenza di fenomeni associativi: principi fondamentali 4. Super-associazioni di 'ndrangheta: similitudini e differenze con la cupola di cosa nostra 5. Cartelli di camorra: forme organizzative in funzione delle attività di narcotraffico 6.1 Ricadute organizzative delle attività di narcotraffico sulle strutture della sacra corona unita 6.2 (Segue) ... rassegnate (come nella 'ndrangheta) in evidenze documentali 7. Narcotraffico ed …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/10/2016, n. 48691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48691 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2016 |
Testo completo
48 6 9 1/ 1 6 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 1428 SC Ippolito Andrea Tronci Stefano Mogini UP 05/10/2016 Anna Criscuolo R.G.N. 12084/2016 Massimo Ricciarelli -relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AN SC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2015 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio ai fini della rideterminazione della pena Udito il difensore, Avv. Basilio Antonino Pitasi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 4/3/2015 la Corte di appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato quella in data 7/11/2005, con cui il G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria in sede di rito abbreviato aveva riconosciuto colpevole AN SC del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, contestata al capo A), e del reato detenzione di esplosivi, aggravata ex art. 7 legge 203 del 1991, contestato al capo I), in particolare rideterminando la pena in anni cinque di reclusione. La Corte ha ritenuto che fosse provato il ruolo svolto dal AN all'interno del sodalizio mafioso facente capo al fratello AN AN, in relazione al periodo in contestazione, dal settembre 2001 al maggio 2002, e che dovesse altresì ritenersi provata la detenzione anche da parte del AN di esplosivi azionabili con telecomando, finalizzata ad agevolare l'attività dell'associazione criminale. Ha poi ridotto la pena complessiva, muovendo da una pena base di anni cinque per il reato sub I, aumentata ad anni sette e mesi sei per la continuazione con il reato associativo, infine ridotta ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.
2. Ha presentato ricorso il AN tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 129 e 649 cod. proc. pen. con riguardo al reato associativo. La Corte aveva omesso di rilevare che l'imputato era stato già giudicato con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria in data 14/6/2013, divenuta irrevocabile per il AN, in ordine al reato di partecipazione a consorteria mafiosa, che sarebbe dovuta considerarsi la stessa contestata in questa sede, nulla rilevando un mutamento di ruoli e di organizzazione e un mutamento negli equilibri interni. La Corte aveva valorizzato la circostanza che si trattasse di segmento temporale parzialmente coincidente, quando nel separato processo era stata contestata l'associazione da epoca antecedente e prossima all'aprile 2002 fino al 2010, cioè da epoca indeterminatamente anteriore, con la conseguenza che si sarebbe dovuta ravvisare la continenza tra le due contestazioni, desumibile anche dal riferimento contenuto in quella separata alla fine della faida di Roghudi.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, 192, 238-bis cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. 2 La Corte era incorsa in carenza di motivazione in quanto si era limitata a contrastare le censure difensive ma senza indicare le ragioni della colpevolezza dell'imputato e riportando sul punto il contenuto della sentenza di primo grado, di cui si erano condivise le conclusioni, il che dava luogo a motivazione illegittima, secondo l'orientamento della Corte di cassazione specificamente richiamato, che esige la positiva revisione del percorso logico seguito dal Giudice del primo provvedimento. La Corte aveva inoltre superato l'argomento difensivo, secondo cui era da ritenersi incomprensibile -in caso di partecipazione del AN- che costui non avesse mai trattato col fratello argomenti connessi alle dinamiche associative, adducendo che i rapporti venivano intrattenuti tramite RO VI, anello di congiunzione tra i due. Ma il RO con sentenza del 2007 della Corte di assise di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile e acquisita, era stato assolto dal reato di partecipazione alla consorteria mafiosa. La Corte non aveva formulato alcun rilievo per conciliare il proprio assunto con quell'esito assolutorio, fondatosi anche sull'osservazione che gli elementi emersi a carico del RO, comprese le conversazioni con AN, erano valorizzabili ai fini della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico per cui era stata già pronunciata condanna. Tale snodo, per cui taluni elementi indiziari per la partecipazione ad un'associazione erano stati invece ritenuti indiziari per la partecipazione del AN ad altra associazione, avrebbe imposto una specifica motivazione, ove non fossero state reputate condivisibili le conclusioni rassegnate. Inoltre il AN era stato assolto dal Tribunale di Reggio Calabria dal reato associativo, essendosi allora rilevato che il ruolo di cassiere del sodalizio non sarebbe potuto reputarsi univocamente significativo del ruolo del prevenuto in seno a consorteria mafiosa, potendo assumere rilievo nell'ambito dell'associazione dedita al narcotraffico, ciò che ben avrebbe potuto valere anche per il periodo oggetto della contestazione nel presente giudizio. D'altro canto l'assunto della Corte per cui il AN era stato separatamente assolto dal reato di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico, cosicché il ruolo avrebbe dovuto riferirsi univocamente all'altra associazione, era da ritenersi parimenti illogico, in quanto la qualificazione della condotta non avrebbe potuto desumersi dall'esito del diverso procedimento in cui l'imputato era stato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per giunta rilevandosi la modestia degli elementi di accusa, tra i quali non si era fatto riferimento al ruolo di cassiere e al titolo in forza del quale tale ruolo era esercitato. 3 Non valevano a colmare i rilevati vizi gli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte. Indebitamente era stata considerata una conversazione del 21/11/2001, legata all'episodio omicidiario dal quale erano stati assolti sia il AN sia, in grado di appello, il RO, ferma restando la disposta esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. La Corte non aveva poi spiegato il rilievo di conversazioni nelle quali si faceva riferimento al timore di ritorsioni nei confronti di AN SC ed ad un'aggressione programmata in danno del titolare di un albergo, elementi peraltro in contrasto con l'intervenuta assoluzione del RO dal reato associativo. Quanto alla competizione elettorale, nelle cui dinamiche sarebbe stato coinvolto il AN, la Corte di assise di Reggio Calabria aveva ritenuto di non poterla valorizzare al fine di ravvisare l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 con riguardo alla detenzione di esplosivi a carico del RO, in quanto non era stata svolta alcuna indagine per riscontrare che vi fosse stata una tornata amministrativa di interesse per la cosca o per verificare se si fosse trattato di fare un favore ad un amico nell'ambito di un rapporto personale. Analogamente non si sarebbe potuto valorizzare tale elemento ai fini della partecipazione al sodalizio mafioso, avendo altrimenti la Corte l'onere di fornire una specifica indicazione delle relative ragioni.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, contestata per il reato sub I. La Corte, disattendendo anche le richieste del P.G., aveva rilevato che l'esplosivo era sicuramente destinato alla finalità dell'associazione mafiosa e non a quella dell'associazione dedita al narcotraffico, perché inerente «con probabilità alla competizione elettorale e ai contrasti sorti in tale contesto». Tale motivazione, diversa da quella proposta dal primo Giudice, non si fondava, come avrebbe dovuto avvenire, sulla prova dell'oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione, ma combinava un assunto di certezza con un riferimento alla probabilità. In senso diverso, escludendo che vi fosse la possibilità di ravvisare la finalità di favorire l'associazione mafiosa anziché quella dedita al narcotraffico, si era pronunciata la Corte di assise di Reggio Calabria, allorché aveva giudicato il RO, e la Corte, pur non vincolata da quella valutazione, avrebbe dovuto, alla luce della giurisprudenza di legittimità, evidenziare le ragioni e gli indizi diversi ed ulteriori in base ai quali giungere ad opposta soluzione.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Esclusa la contestata aggravante, la Corte avrebbe dovuto rilevare l'estinzione del reato di detenzione di esplosivi per intervenuta prescrizione.
2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione agli effetti dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 597 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. La Corte di appello nel rideterminare la pena aveva violato il divieto di reformatio in peius, in quanto pur avendo irrogato una pena complessivamente inferiore e avendo determinato una pena base più mite per il reato sub I, ritenuto il più grave, aveva calcolato l'aumento per la continuazione in anni due e mesi sei, mentre in primo grado l'aumento era stato di un anno, ferma restando la riduzione per il rito. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. La censura prospettata dal ricorrente riguarda il giudicato che si sarebbe formato sullo stesso fatto contestato in questo processo al AN, ciò che imporrebbe di rilevare la causa di improcedibilità di cui all'art. 649 cod. proc. pen., per divieto di bis in idem. Si assume in particolare che il AN è stato già giudicato con sentenza del 14/6/2013 del Tribunale di Reggio Calabria, divenuta definitiva in parte qua, in ordine al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa e si deduce che nel separato processo formava oggetto della contestazione la medesima associazione che risulta evocata nell'imputazione di cui al capo A).
3. Deve in linea generale rimarcarsi come il principio sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., assuma nell'ordinamento il significato di fondamentale garanzia non solo ai sensi dell'art. 4 del Protocollo 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ma anche in base alla Costituzione. E' stato di recente ribadito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 200 del 2016) che «benche' non riconosciuto espressamente dalla lettera della Costituzione, tale principio e' infatti immanente alla funzione ordinante cui la Carta ha dato vita, perche' non e' compatibile con tale funzione dell'ordinamento giuridico una normativa nel cui ambito la medesima 5 situazione giuridica possa divenire oggetto di statuizioni giurisdizionali in perpetuo divenire. Nel diritto penale, questa Corte ha da tempo arricchito la forza del divieto, proiettandolo da una dimensione correlata al valore obiettivo del giudicato (sentenze n. 6 e n. 69 del 1976, n. 1 del 1973 e n. 48 del 1967) fino a investire la sfera dei diritti dell'individuo, in quanto principio di civilta' giuridica» (ordinanza n. 150 del 1995; inoltre, sentenze n. 284 del 2003 e n. 115 del 1987), oltretutto dotato di «forza espansiva»> (sentenza n. 230 del 2004), e contraddistinto dalla natura di «garanzia>> personale (sentenza n. 381 del 2006). Costituzione e CEDU», è stato dunque sottolineato nella richiamata sentenza, si saldano...nella garanzia che la persona gia' giudicata in via definitiva in un processo penale non possa trovarsi imputata per il medesimo fatto storico, e ripudiano l'intorbidamento della valutazione comparativa in forza di considerazioni sottratte alla certezza della dimensione empirica, cosi' come accertata nel primo giudizio. Le sempre opinabili considerazioni sugli interessi tutelati dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natura giuridica dell'evento, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant'altro concerne i diversi reati, oggetto dei successivi giudizi, non si confanno alla garanzia costituzionale e convenzionale del ne bis in idem e sono estranee al nostro ordinamento». Tale analisi impone dunque di valutare con il massimo rigore, alla stregua di una primaria garanzia, il profilo della preclusione derivante da giudicato, affinché sia altresì salvaguardata la forza espansiva del principio. Ne discende che la verifica in merito alla configurabilità della preclusione deve essere condotta avendo sempre di mira la tutela di un diritto fondamentale e optando per la soluzione che risulta più idonea a scongiurarne la violazione, cioè quella che, in presenza di eventuali margini di incertezza, risulta più favorevole all'imputato.
4. Ciò posto, deve rilevarsi che il divieto di bis in idem impone una comparazione tra il fatto in senso storico-naturalistico che ha formato oggetto di decisione irrevocabile e quello per il quale il processo è stato promosso e risulta ancora pendente. Come ricordato dalla Corte costituzionale (nella citata sentenza n. 200 del 2016), sulla scorta di un fondamentale arresto della Corte di cassazione (Cass. Sez. U., n. 34655 del 28/6/2005, Donati, rv. 231799), il fatto deve essere preso in esame nelle sue componenti di condotta, evento e nesso di causalità e in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. 6 Con riguardo ad un reato associativo l'analisi è sicuramente meno agevole, in quanto viene in considerazione un accordo tra più persone che si correla ad un assetto organizzativo e ad un programma criminale, destinato per giunta a protrarsi nel tempo. Dovendosi attribuire rilievo al profilo storico-naturalistico, deve aversi riguardo essenzialmente all'esistenza di un riconoscibile sodalizio, che sia chiamato a realizzare un programma criminale, nonché alla protratta partecipazione di un soggetto a quella strutturata consorteria: all'esistenza del sodalizio ed al fatto che esso sia in condizione di operare si correla la perdurante integrazione del reato, che con riguardo al singolo imputato assume rilievo in relazione al profilo della sua partecipazione, come tale idonea ad influire sulla esistenza, permanenza in vita ed operatività del gruppo criminale. E' dunque la sincronica valutazione di tali elementi, rapportati al fattore temporale, che concorre a definire il fatto accertato e quello da accertare. Del tutto in linea con tale assunto si pone il consolidato orientamento interpretativo secondo cui «al fine di escludere la medesimezza del fatto, non rilevano né, dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), né, dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine ai suoi equilibri interni in relazione al numero dei componenti, ma è necessario accertare che il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero che si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio.» (Cass. Sez. 6, n. 28116 del 26/3/2015, Nucera, rv. 263928; Cass. Sez. 1, n. 2260 del 8/11/2013, dep. nel 2014, Imperio, rv. 258750).
5. Con specifico riferimento al profilo temporale, deve considerarsi che il reato associativo è permanente, in quanto la condotta si protrae e non si risolve in un contributo isolato e puntiforme. D'altro canto l'accertamento della medesimezza del fatto implica che debba aversi riguardo all'operatività del sodalizio e al contributo stabile dell'imputato nel periodo preso in considerazione dall'imputazione. Ed allora occorre distinguere a seconda che vengano indicati termini di riferimento precisi o venga semplicemente fotografata una situazione in fieri. In questo secondo caso, com'è noto, è possibile verificare il protrarsi della condotta illecita con il limite finale costituito dalla sentenza di primo grado. Peraltro, con riguardo al periodo iniziale, è parimenti possibile che si indichi una data, magari coincidente con la nascita del sodalizio o con l'inizio della 7 partecipazione del singolo, o che si fornisca un'indicazione meno specifica, la quale deve essere dunque puntualmente interpretata nel suo esatto significato in rapporto al complessivo tenore della contestazione. In particolare potrà assumere rilievo in un caso del genere il tipo di sodalizio ovvero il tipo di contributo che venga concretamente attribuito all'imputato, dovendosi aver riguardo alla concreta potenzialità dell'accertamento compiuto e alla ricaduta di esso sulla posizione del singolo. essere valutata a vantaggioIn ogni caso tale potenzialità dovrà dell'imputato, a garanzia di quel diritto fondamentale il cui rilievo ha costituito la premessa della presente analisi.
6. Orbene, nel caso di specie è stato contestato al ricorrente di aver fatto parte di un'associazione di stampo mafioso, facente capo al fratello AN AN, comprendente altri soggetti, tra i quali RI LO e RO VI PA, operante in Reggio Calabria e provincia e in Lombardia, finalizzata alla commissione di diversi delitti, tra i quali omicidi, traffico di stupefacenti e di armi e altro. Il fatto è stato indicato come commesso dal mese di settembre 2001 al maggio 2002. Nel separato processo, definito con sentenza del 14/6/2013 del Tribunale di Reggio Calabria, era stato contestato al ricorrente AN SC di aver fatto parte di un'associazione di tipo mafioso, risultante dall'alleanza intervenuta -dopo una sanguinosa faida- tra le cosche Zavettieri e Pangallo-AN- Favasuli, dedita ad omicidi, traffico di stupefacenti e ad altre attività criminose e interessi mafiosi, che vedeva al vertice AN AN, con la partecipazione, fra l'altro, dello stesso RI LO CC e di RO VI PA (per i quali si procedeva separatamente), già indicati nella contestazione formulata nel presente processo. Il fatto era stato indicato come commesso nella provincia reggina e altrove, da epoca anteriore e prossima al mese di aprile 2002 fino al maggio 2010. Le due contestazioni rappresentavano dunque due associazioni criminali che non si distinguevano per tipo di interessi e sfera operativa e che vedevano affiliati anche gli stessi soggetti, con il ruolo di vertice di AN AN. La separata contestazione individuava un'articolazione più ampia e strutturata, di cui descriveva l'origine, ma rispetto alla quale l'associazione di cui al presente processo non costituiva entità disomogenea ed autonoma, essendo stata rappresentata una più ristretta cosca e una correlata sfera operativa del AN AN e dei suoi sodali. 8 A fronte di ciò vi era un'apparente diversità sul piano temporale, in questo processo indicandosi una data di inizio anteriore, cioè dal settembre 2001, nell'altro utilizzandosi invece una formulazione vaga, riferita cioè ad epoca antecedente e prossima all'aprile 2002. La sentenza impugnata precisa al riguardo che è ravvisabile un segmento temporale parzialmente coincidente (pag. 133).
7. Sta di fatto che nell'altro processo si era dato atto della fine della faida di Roghudi, collocata all'incirca nel 1998, cui era seguita l'alleanza. Va aggiunto che la data di riferimento iniziale della contestazione costituiva solo un generico punto di riferimento, aperto al concreto accertamento a ritroso, per un lasso di tempo non definito, ma solo genericamente definibile in relazione all'operatività in fieri del sodalizio. Deve escludersi che una siffatta contestazione potesse costituire un parametro di riferimento insuperabile per l'accertamento della medesimezza del fatto, in rapporto all'associazione contestata in questa sede sulla base di un riferimento temporale di poco anteriore. Ma ciò che risulta decisivo è il tipo di contributo che si intendeva attribuire al AN nel separato processo, cioè, per quanto risulta dalla separata sentenza, quello di tesoriere della cosca, oltre che quello di soggetto in grado di fornire un ausilio per i tentativi di fuga del fratello AN, ristretto all'estero. Nella sentenza acquisita, come sottolineato dal ricorrente, si mette in luce che gli elementi raccolti a carico del AN non erano idonei a comprovare, anche con riguardo al ruolo di tesoriere, un contributo fornito dal predetto nell'ambito di un'associazione di stampo mafioso, risultando quell'attività compatibile con la partecipazione ad una diversa associazione dedita al narcotraffico. Ciò significa che nel separato procedimento l'accertamento aveva avuto ad oggetto in chiave totalizzante, ben prima e assai più che l'inizio dell'attività illecita, il concreto ruolo attribuito al AN: in altre parole l'accertamento aveva avuto esito negativo in ordine a quello che si assumeva anche nel presente processo essere il principale ruolo svolto dal ricorrente. In tale prospettiva quell'accertamento era destinato ad assumere di per sé un significato assorbente e definitivo, proiettandosi indefinitamente a ritroso, a fronte di una datazione iniziale del fatto, come detto, generica e approssimativa in rapporto ad un'operatività in fieri a partire da epoca incerta. Il significato di garanzia del giudicato e l'esigenza di scongiurare una violazione di un diritto fondamentale dell'imputato impone di riconoscere a quel 9 giudicato forza espansiva sul versante dell'operatività della preclusione da esso derivante, pur a fronte di una marginale situazione di incertezza, risultando comunque ontologicamente incompatibile la totalizzante negazione di un ruolo all'interno di una consorteria mafiosa in fieri, con il riconoscimento di quel ruolo nell'ambito della medesima consorteria in un frammento temporale spostato -in apparenza- in epoca appena anteriore ma in realtà indeterminatamente già ricompreso all'interno della separata, seppur incerta, contestazione.
8. Sulla base di tale analisi si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al delitto associativo di cui al capo A), in quanto l'azione penale non poteva essere proseguita per precedente giudicato, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen.
9. Il secondo motivo di ricorso può ritenersi a questo punto assorbito, in relazione alla contestazione sub A). 10. Il terzo motivo di ricorso è parimenti fondato. 11. Si assume che l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 sia stata ravvisata sulla base di una motivazione contraddittoria e per giunta contrastante con quanto rilevato in altro procedimento celebrato a carico di RO VI PA, cui era stata contestata l'aggravante in relazione al concorso nel medesimo fatto di detenzione di esplosivi. 12. Entrambi i profili della censura risultano meritevoli di accoglimento. 12.1. In primo luogo va rimarcato che l'aggravante della finalità di favorire un'associazione mafiosa implica l'individuazione dell'associazione e la precisa ed inequivoca correlazione del fatto alla finalità contestata, che deve inerire all'associazione e non ad un singolo (Cass. Sez. 2, n. 49090 del 4/12/2015, Maccariello, rv. 265515). Nel caso di specie la Corte territoriale ritiene che il fatto dell'acquisto delle bomboniere>>, cioè degli esplosivi, sia «sicuramente destinato alle finalità dell'associazione mafiosa (e non certo a quella finalizzata al narcotraffico), inerenti, con probabilità, alla competizione elettorale di cui si discuteva ed a contrasti sorti in tale contesto». Ma tale assunto reca in sé una valutazione contraddittoria, in quanto associa un giudizio finale formulato in termini di certezza ad un giudizio intermedio, legato alle motivazioni cui sarebbero da correlare gli interessi della cosca, 10 formulato in termini di mera -e non è dato comprendere quanto qualificata- probabilità. 12.2. In secondo luogo è stato osservato che nella sentenza pronunciata anche per questo fatto nei confronti del RO (Corte di assise di Reggio Calabria in data 11/12/2007) era stato sottolineato che l'assenza di indagini sulla reale esistenza di una competizione elettorale, sul luogo in cui si svolgeva, sugli interessi che potevano nutrire in proposito AN O RO nonché sull'effettivo verificarsi di atti di intimidazione, rendevano «quello del fine mafioso solo un'ipotesi, certamente plausibile, ma non suffragata da prove certe». Poiché tale sentenza, divenuta irrevocabile, era stata prodotta nel giudizio di appello e invocata specificamente dalla difesa, la Corte territoriale, pur non essendo vincolata dalle relative valutazioni e pur conservando dunque piena autonomia nelle formulazioni logiche di giudizio (Cass. Sez. 1, n. 11140 del 15/12/2015, dep. nel 2016, Daccò, rv. 266338), avrebbe dovuto comunque confrontarsi con quelle argomentazioni, indicando le ragioni del proprio dissenso (come è doveroso che avvenga in tutti i casi di diversa valutazione del medesimo fatto: così in particolare nel caso di condanna di un concorrente nel reato, dopo l'assoluzione di altro concorrente in separato procedimento per insussistenza del fatto, Cass. Sez. 2, n. 29517 del 17/6/2015, Grancini, rv. 264422), ciò che ha omesso di fare, incorrendo per tale via in un vizio di motivazione, rilevabile in questa sede. 12.3. Da ciò discende che la sentenza impugnata deve essere annullata anche con riguardo al reato sub I), limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. 13. E' ovviamente assorbito il quinto motivo, mentre con riguardo al quarto motivo deve rilevarsi come i termini di prescrizione massima del delitto di cui all'art. 2 legge 985 del 1967 non siano decorsi, anche a prescindere dalla contestata aggravante, giacché la sentenza di primo grado è stata pronunciata nel novembre 2005, prima dell'entrata in vigore della legge 251 del 2005, cosicchè risultano applicabili i termini previgenti, alla cui stregua il termine massimo è di anni quindici. 11
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio in ordine al reato di cui al capo A), art. 416-bis cod. pen., perché l'azione penale non poteva essere proseguita per precedente giudicato. Annulla altresì la stessa sentenza in ordine al capo I), art. 2 legge 895/1967, limitatamente alla contestata aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Così deciso il 5/10/2016 Il PresidePresidente fit Il Consigliere estensore Massimo Ricciarelli Ippolito DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 NOV 2016 IL SPREMA DI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO CAR Dott.ssa Silvana BI PUCCHIO O N I E Z 12