Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2014, n. 677
CASS
Sentenza 10 ottobre 2014

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È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale.

È irrituale il deposito degli atti allegati al ricorso per cassazione esclusivamente su supporto informatico, poiché il pubblico ufficiale ricevente ha il dovere di certificare anche il numero degli stessi ed è inoltre necessario poterne oggettivamente verificare il contenuto, evitando il rischio di perdite o modificazione dei dati. (In applicazione del principio, la Corte ha disposto con ordinanza l'acquisizione di copia cartacea di atti originariamente depositati unicamente su supporto informatico).

Il giudice di appello, per riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, non è obbligato - in base all'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali.

Integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, in particolare consentendo a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate.

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., il rapporto o contratto di lavoro rientra nell'ambito delle "relazioni di prestazione d'opera". (Fattispecie in tema di estorsione commessa dal datore di lavoro nei confronti di lavoratori subordinati).

È rilevabile di ufficio, anche in sede di giudizio di legittimità, la questione relativa alla violazione dell'art. 6 della CEDU, così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 giugno 2013, nel caso Hanu c. Romania, posto che le decisioni di questa Autorità, quando evidenziano una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale sono state pronunciate.

Il corso della prescrizione del reato è sospeso durante la pendenza del termine indicato dal giudice di merito per il deposito della sentenza, in quanto tale vicenda integra una causa di sospensione obbligatoria dei termini di custodia cautelare. (Fattispecie relativa ad imputato sottoposto a misura custodiale durante il termine fissato per il deposito delle sentenze di primo e secondo grado).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2014, n. 677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 677
Data del deposito : 10 ottobre 2014

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