Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 1
Il delitto di estorsione si caratterizza rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la violenza o minaccia solo nel secondo caso sono esercitate per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice. Qualora, invece, l'azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata né conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è configurabile il reato di estorsione. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato il delitto di estorsione nell'erogazione di un mutuo, avvenuta alla condizione illecita di prestazioni sessuali da parte della mutuataria in favore del mutuante, e nella successiva pretesa del mutuante di restituzione della somma versata, sotto la minaccia di divulgare una videocassetta in cui sarebbero stati registrati gli incontri sessuali).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2009, n. 25613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25613 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 22/04/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1683
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 033336/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR CI N. IL 04/02/1932;
2) TE TO N. IL 21/04/1934;
avverso SENTENZA del 06/12/2005 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARTOLINI FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Casola Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con rinvio, limitatamente alla determinazione della pena;
e il rigetto nel resto. IL FATTO ED I MOTIVI DEL RICORSO PER CASSAZIONELa Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza 6 dicembre 2005,
confermò la pronuncia del GIP - Tribunale locale nei confronti di MA UC e di RI AT per imputazione di estorsione a danno di GN RI OS. ST si era rivolta al RI per averne piccole somme di denaro in prestito e l'uomo le aveva fornite, in cambio di prestazioni sessuali. Uno degli incontri era stato filmato ed al RI si era unito il MA nel chiedere la prosecuzione di quelle prestazioni con la minaccia di non consegnarle la videocassetta contenente le immagini riprese di nascosto. La GN aveva denunciato le richieste a suo danno e gli inquirenti avevano disposto intercettazioni telefoniche ed ambientali, sino a che i tre protagonisti della vicenda erano stati trovati insieme nell'atto di cedere, rispettivamente, e di prendere denaro, nella casa di campagna del RI nella quale erano avvenuti gli incontri di natura sessuale. La Corte ha osservato come non fosse ben chiaro se le dazioni di denaro avevano trovato causa nelle prestazioni sessuali e se queste ne costituissero il motivo, comune ad entrambe le parti. In ogni caso, i mutui erano civilisticamente nulli e privi di azione giudiziaria. Andava dunque respinta la richiesta difensiva di riqualificare i fatti estorsivi come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore. L'impugnazione ribadisce, con il primo motivo, la tesi per cui, essendo stata la prima dazione di denaro un vero e proprio mutuo, con obbligo di restituzione, nei fatti doveva ravvisarsi un esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non perseguibile per difetto di querela. In proposito la motivazione della decisione impugnata era contraddittoria ed apodittica. La Corte ha ritenuto che la mancata consegna della videocassetta aveva trovato ragione nell'intento di avere nuove prestazioni sessuali dalla GN, quando ciò era stato contestato con un autonomo capo di imputazione dal quale l'imputato era stato assolto. Si osserva, poi, che con un autonomo motivo di appello era stato chiesto di pronunciare sull'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4; sul punto non vi è stata alcuna risposta. E in ogni caso si ricorda che i carabinieri avevano fornito alla GN, in occasione della sorpresa organizzata nella casa di campagna, la somma di 150,00, Euro da valere come prova, di per sè esigua e comunque subito recuperata.
I MOTIVI DELLA DECISIONE
Le diffuse argomentazioni del ricorrente si risolvono, per quanto concerne il primo dei motivi di gravame, nel sostenere che nella vicenda di specie il delitto di estorsione contestato al capo C) di epigrafe e ritenuto nella sentenza impugnata, deve essere derubricato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all'art. 393 c.p.. Se il primo dei prestiti, si afferma, fu un vero mutuo, pur essendo riuscito nell'occasione della dazione del denaro il mutuante ad ottenere una prestazione sessuale dalla ricevente, la pretesa di conseguire la restituzione di quel denaro non poteva che dar luogo ad una ragion fattasi, una volta concretatasi in modalità intimidatrici.
Va ricordato che "Il delitto di estorsione si caratterizza rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la violenza o minaccia sono esercitate, nel secondo caso soltanto, per far valere un diritto già esistente ed azionabile dinanzi a un giudice. Nella ipotesi in cui, invece, l'azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata ne' conseguita attraverso il ricorso a un giudice, e a questa consegua un ingiusto profitto patrimoniale, è integrato il reato di estorsione" (Cass. sez. 5^, 9 novembre 2005, n. 44292). E sotto il profilo soggettivo, dell'agente, l'estorsione si caratterizza per il fine di conseguire un profitto ingiusto con la consapevolezza che quanto si pretende non compete e non è giuridicamente azionabile;
mentre nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni l'agente nutre la ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente (ad es., Cass. sez. 2^, 29 aprile 1983, Danese). L'applicazione di questi principi conduce all'affermazione di infondatezza delle asserzioni del ricorrente. Risulta dalla ricostruzione operata dai giudici di merito che la prima dazione di denaro, di 100,00, Euro, avvenne nel marzo 2003 previa accettazione da parte della GN della condizione cui il RI l'aveva subordinata: l'effettuazione di una prestazione sessuale orale. Ulteriori dazioni di denaro avvennero sempre a condizione che a favore dello stesso RI venissero eseguite prestazioni di natura sessuale. Per proseguire in queste prestazioni, a detta della donna, il RI giunse a minacciare di raccontare l'accaduto al marito di costei;
e, una volta interrotti i rapporti con il predetto, questi aveva minacciato di divulgare una videocassetta nella quale, asseritamente, era stato registrato uno degli incontri di sesso cui la GN aveva acceduto. Non sembra dunque possano esservi dubbi sulla reale natura delle forniture di denaro effettuate dall'odierno imputato. Esse non avvennero per liberalità o dietro la semplice promessa di una restituzione, in futuro, da parte della beneficiaria. Esse furono condizionate da un patto contrario alla morale, avente ad oggetto prestazioni sessuali tra persone non legate da vincoli di coniugio, di convivenza o di affetto. L'adempimento di questo patto costituiva un motivo di induzione al contratto comune alle parti, ed illecito: tale, cioè, da privare il contratto di azioni esercitabili in giudizio. In questo senso, il convincimento raggiunto dai giudici di merito, di configurabilità del delitto di estorsione, appare fondato su dati desumibili da elementi affidabili degli atti e in base ad essi logicamente motivato e congruamente esplicitato. Può aggiungersi che la pretesa di ricevere dalla donna una somma, in 150,00, Euro, non poteva per il RI corrispondere ad un convincimento di operare lecitamente, per perseguire una pretesa che avrebbe potuto trovare accoglimento in una sede ufficiale e formale. La pretesa era accompagnata da istanze del coimputato MA di entrare, anche lui, nel giro delle prestazioni di sesso (si vedano le trascrizioni in atti delle conversazioni telefoniche intercettate) e si sapeva che quella pretesa non avrebbe potuto trovare credito in un giudizio perché sfornita di prova e perché facente parte di un torbido rapporto di dare ed avere, la cui divulgazione sarebbe andata a danno non soltanto della GN ma di tutti i protagonisti della vicenda. In pratica, dopo avere goduto dei favori della GN, in cambio di denaro. Il RR, con l'aiuto del MA che aveva registrato il filmato, intendeva recuperare il denaro pagato per avere ottenuto le prestazioni di sesso, le quali sarebbero, cosi, rimaste fini a se stesse, e gratuitamente effettuate. Il fatto che si sapesse che quelle somme di denaro ottenute dietro prestazioni sessuali, non sarebbero rimaste alla GN ma sarebbero andate al di lei amante non poteva trasformare le dazioni in mutui tutelabili con una azione giudiziaria. La GN si sottomise, per un certo lasso di tempo, a pratiche sessuali soltanto perché questa era l'esplicita condizione imposta dal finanziatore per concederle denaro. E questa è la circostanza che assume rilievo per fornire la differenza tra il ritenuto delitto di estorsione ed il difensivamente preteso delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Fermo quanto si riferisce all'affermazione di penale responsabilità per il reato originariamente contestato, l'impugnata sentenza deve essere annullata parzialmente per un vizio di motivazione riguardante una richiesta subordinata proposta nei motivi di appello. In essi il difensore aveva chiesto di ravvisare nei fatti la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, in ragione della limitata entità pecuniaria della somma che in occasione della sorpresa in flagranza si accertò costituire l'oggetto della pretesa estorsiva (150,00, Euro). Sul punto la Corte territoriale non ha risposto e pertanto al riguardo si impone un nuovo giudizio, che prenda in esame la detta richiesta difensiva e, nel caso, faccia applicazione della eventualmente riconosciuta attenuante. Il ricorso è pertanto accolto limitatamente alla mancata pronuncia sulla circostanza attenuante suddetta. Per il resto deve essere respinto, perché infondato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2009