Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2009, n. 25613
CASS
Sentenza 22 aprile 2009

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Il delitto di estorsione si caratterizza rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la violenza o minaccia solo nel secondo caso sono esercitate per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice. Qualora, invece, l'azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata né conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è configurabile il reato di estorsione. (Fattispecie nella quale è stato ravvisato il delitto di estorsione nell'erogazione di un mutuo, avvenuta alla condizione illecita di prestazioni sessuali da parte della mutuataria in favore del mutuante, e nella successiva pretesa del mutuante di restituzione della somma versata, sotto la minaccia di divulgare una videocassetta in cui sarebbero stati registrati gli incontri sessuali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2009, n. 25613
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25613
    Data del deposito : 22 aprile 2009

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