Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 19925
CASS
Sentenza 4 aprile 2014

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Massime3

In sede di legittimità è preclusa la valutazione delle dichiarazioni confessorie rese dal ricorrente, nell'ambito di altro procedimento, dopo la deliberazione della sentenza impugnata, poiché si tratta di deduzioni in fatto non riconducibili ai motivi di impugnazione neppure ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., né tale preclusione, in quanto conseguenza esclusiva della scelta processuale dell'imputato, determina alcuna lesione al diritto di difesa ed al diritto ad un processo giusto ed equo.

In tema di accertamento della sussistenza della circostanza aggravante dei motivi futili, non è sufficiente la mera sequenza cronologica tra l'accadimento di un fatto astrattamente idoneo ad integrare un movente sproporzionato e l'azione criminosa, essendo necessaria la positiva dimostrazione che il soggetto attivo si sia effettivamente determinato alla azione in ragione di causale non congrua. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi in relazione ad un omicidio che si assumeva commesso in reazione ad un complimento molesto rivolto dalla vittima alla fidanzata dell'agente nella stessa notte del delitto senza, tuttavia, indicare alcun elemento di prova per dimostrare che questo fatto avesse costituito il concreto movente della condotta del reo).

Il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611, cod.proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 19925
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19925
Data del deposito : 4 aprile 2014

Testo completo