Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 1
In tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere. (Fattispecie in tema di sottrazione di minore e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2015, n. 20315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20315 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
In caso di diffusione del O S C U R A T A presente provvedimento 203 15 /15 omettere le generalità e gli altri dati identificativi, dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: 1 norma disposto d'ufficio a a richiesta di parte * Imposto dalla legge REPUBBLICA ITALIANA ☐ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO jump LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/03/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente N. Dott. GIOVANNI CONTI 370 - Consigliere - Dott. GIACOMO PAOLONI - Consigliere - N. 42734/2014 REGISTRO GENERALE Dott. GIORGIO FIDELBO - Consigliere - EMANUELE DI SALVO Dott. Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: L.W.M.J. N. IL (omissis) avverso la sentenza n. 1250/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Euferis felvaggi che ha concluso per l'ustrissibilité del corso Uditi difensorf Avv. Alessia Cigrott , in sortit zione dell'An Udito, per la parte civile, l'Avv putate, de I'verMortius Bosch to del recors indi per..я 0 O S C U R A T A RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'11 marzo 2014, la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del 10 giugno 2009, con la quale il Tribunale di Crema ha condannato a seguito di giudizio abbreviato, alla pena diL.J. anni uno e mesi due di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 574, comma 1, e 388, comma 2, cod. pen., per essersi allontanata dal territorio sottraendola al genitoreitaliano portando con sé la figlia minore O.D. esercente la patria potestà O.A. nonché eludendo il decreto emesso dalla Corte d'appello di Brescia del 22 febbraio 2006 che affidava la figlia a quest'ultimo, fatti commessi dal (omissis) A sostegno del decisum, il decidente di secondo grado ha rilevato che, nella specie, non ricorrono i presupposti per la dedotta violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla già subita condanna, atteso che, trattandosi di reati permanenti, la condotta deve ritenersi cessata alla data del 9 settembre 2005, sicché corretta risulta la contestazione per il periodo successivo, laddove l'imputata non ha più riportato la minore in Italia;
che fra le ipotesi delineate agli artt. 388 e 574 cod. pen. non v'è rapporto di specialità, stante la differenza dei rispettivi elementi strutturali e bene giuridico;
che non ricorrono i presupposti dello stato di necessità atteso che la minore era affetta da comuni patologie alle vie respiratorie facilmente curabili in Italia;
che sussiste l'elemento soggettivo dei reati, avendo la stessa imputata avvisato il marito che avrebbe portato via la figlia il giorno successivo al suo allontanamento, così contravvenendo a quanto disposto dall'autorità giudiziaria ed impedendo all'altro genitore di esercitare la potestà sulla minore;
che il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice è del tutto congruo, facendo difetto elementi valorizzabili ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
che non ricorrono i presupposti dell'indulto, trattandosi di reato permanente proseguito oltre la data del 2 maggio 2006, né per la sospensione condizionale della pena. L.J.
2. Nel ricorso proposto nell'interesse i difensori di fiducia Avv.ti Elisa e Martino Boschiroli hanno chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge penale e processuale in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., stante l'identità dei fatti oggetto dell'impugnata condanna e quelli per i quali l'assistita è stata condannata dal Tribunale di Crema e poi assolta dalla Corte d'appello di Brescia, trattandosi della medesima condotta protrattasi in permanenza, senza soluzioni di continuità, dal 7 settembre 2005 sino al 31 ottobre 2007; 2 09 O S C U R A T A 2.2. violazione di legge processuale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., per avere la Corte omesso di dichiarare l'improcedibilità del reato sebbene il denunciante non abbia qualificato le proprie dichiarazioni rese inO.A. data 11 settembre 2006 ai Carabinieri come denuncia querela, limitandosi a richiamare la precedente denuncia del 9 settembre 2005; 2.3. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 43 e 54 cod. pen., facendo nella specie difetto l'elemento soggettivo o comunque sussistendo la causa scriminante dello stato di necessità, avendo l'imputata agito al fine di tutelare il benessere della figlia;
2.4. violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla denegata applicazione dell'indulto nel periodo dal settembre 2005 al maggio 2006 2.5. conseguente necessità di rideterminare la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile;
2.6. riconoscimento della intervenuta estinzione dei reati per prescrizione.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. La difesa dell'imputata ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in relazione a tutte le deduzioni e deve essere rigettato.
2. Quanto al primo motivo di doglianza, come correttamente argomentato dai giudici di merito con una "doppia conforme" sul punto, i reati per i quali la ricorrente è stata condannata con la sentenza del Tribunale di Crema del 9 maggio 2008, sono contestati come commessi "dal (omissis) omissis, mentre i fatti oggetto del presente procedimento sono contestati come commessi "dal (omissis) (data della morte di O.A. ". Risulta pertanto di luminosa evidenza la diversità dei "fatti" oggetto dei due procedimenti, in quanto concernenti una condotta sviluppatasi in permanenza ma in intervalli temporali contigui ma distinti, di tal che non v'è materia per ritenere integrata la denunciata violazione del principio del ne bis in idem sancito dall'art. 649 cod. proc. pen. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere (Cass. Sez. 3 n. 15441 del 13/3/2001 Migliorato Rv. 219499). 3 ая O S C U R A T A 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di doglianza laddove le dichiarazioni rese dalla persona offesa O.A. sono state rese in un verbale expressis verbis qualificato come "querela", il che palesa l'inconsistenza e la pretestuosità dell'eccezione.
4. Non censurabili in questa Sede, in quanto sorrette da motivazione congrua perché perfettamente aderente alle risultanze degli atti e conforme a logica e diritto, sono le statuizioni contenute in sentenza in merito all'integrazione del dolo, alla insussistenza della causa scriminante dello stato di necessità ed alla determinazione delle spese della parte civile (v. pagg. 6 e seguenti della sentenza in verifica). Non può del resto omettersi di porre in rilievo che l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 574 cod. pen. è integrato dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di sottrarre il minore all'altro genitore esercente la potestà genitoriale e di trattenerlo presso di sé contro la volontà dell'altro (Cass. Sez. 6, n. 21441 del 18/02/2008 dep. 28/05/2008, C., Rv. 239881), coscienza e volontà che come bene esplicitato dal giudice a quo sono dimostrate dalla - - stessa condotta della ricorrente la quale, evidentemente ben conscia del provvedimento di affidamento congiunto della figlia ai genitori, avvisava il marito separato che avrebbe portato la minore in Polonia con una raccomandata inviata in un momento successivo all'allontanamento, fra l'altro adducendo ragioni connesse alle condizioni di salute della bambina che per quanto si dirà nel prosieguo non erano tali da costituire una valida giustificazione per la - sottrazione al genitore affidatario esercente la potestà genitoriale. Per altro verso, va rilevato come, nella specie, non ricorressero i presupposti dello stato di necessità, atteso che la minore come accertato dai giudici di merito ed argomentato con considerazioni adeguate - era affetta non da una malattia così grave da impedire il suo rientro in Italia, ma solo da una comune affezione alle vie respiratorie, che non la rendevano intrasportabile, salvo che nella fase acuta, e che ben avrebbe potuto essere curata sul territorio nazionale.
5. Quanto alla denegata applicazione dell'indulto nel periodo dal settembre 2005 al maggio 2006, va rammentato che, secondo l'insegnamento di questa Corte, la cessazione della condotta antigiuridica di un reato permanente in epoca successiva alla scadenza del termine di operatività dell'indulto previsto dalla L. 31 luglio 2006, n. 241, ne preclude l'applicazione, essendo irrilevante l'inizio del momento consumativo in data antecedente al 2 maggio 2006 (Cass. Sez. 3, n. 15587 del 24/03/2011, Pezzoni, Rv. 250149). Nella specie, la condotta si è protratta sino al 31 ottobre 2007, data della morte di O.A. dunque oltre la data del 2 maggio 2006, di tal che non ricorrono i presupposti per l'invocato beneficio. 4 फक O S C U RATA 6. Priva di fondamento è anche l'ultima deduzione del ricorrente. Ed invero, i reati in contestazione si prescrivono in data 30 aprile 2015 ed, alla data dell'odierna pronuncia, non risultano pertanto estinti ex art. 157 cod. pen.
7. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5 marzo 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Alessandra Bassi Giovanni Conti skvada for DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 MAG 2015 IL C IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piela Esposito 5