Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2015, n. 20315
CASS
Sentenza 5 marzo 2015

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In tema di reato permanente, il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere. (Fattispecie in tema di sottrazione di minore e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2015, n. 20315
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20315
    Data del deposito : 5 marzo 2015

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