Sentenza 2 ottobre 2003
Massime • 1
Per qualificare come mafiosa, ai sensi del terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen., un'organizzazione criminale è sufficiente la mera capacità di intimidire che essa abbia dimostrato all'esterno, da valutare tenendo conto del sodalizio, dell'ambiente di operatività, dei metodi utilizzati, della struttura organizzata e di qualsiasi altro elemento utile. Considerata la funzione anticipatoria della fattispecie criminosa, tale capacità può essere anche solo potenziale, per cui l'espressione "si avvalgono", contenuta nella norma, non presuppone solamente che la capacità di incutere timore si sia già imposta, ma deve essere intesa anche nel senso che i partecipi al sodalizio intendono avvalersi della loro intrinseca capacità intimidatoria per perseguire i propri scopi criminali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2003, n. 45711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45711 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Guido Ietti - PRESIDENTE -
1. Dott. Carlo Cognetti - CONSIGLIERE -
2. Dott. Pier Francesco Marini - CONSIGLIERE -
3. Dott. Nunzio Cicchetti - CONSIGLIERE -
4. Dott. Giuseppe Sica - CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ DI GENOVA;
nei confronti di:
1) PE CO N. IL 03/07/1973;
avverso ORDINANZA del 20/05/2003 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere SICA GIUSEPPE;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Aurelio Galasso che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20/5/2003, il tribunale di Genova, confermava l'ordinanza cautelare in carcere, emessa dal GIP., nei confronti di PE CO, in relazione al reato di cui al capo B), esclusa l'aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203/91. All'indagato, era contestato il delitto di cui agli articoli 81 cpv, 110, 629.2, 513 bis, 610 e 635 C.P., nonché l'aggravante di cui sopra, in quanto, in concorso, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P. e al fine di agevolare l'attività della associazione per delinquere di stampo mafioso, tramite violenza e minacce, compiva atti di concorrenza ai danni della Videostar e costringeva i titolari del bar Buffet della Stazione di Aulla, a togliere i videogames della predetta società.
Ricorre per cassazione il P.M. DDA del tribunale di Genova, deducendo illogicità della motivazione, travisamento del fatto per erronea valutazione del materiale probatorio.
Secondo il ricorrente, il tribunale aveva escluso la ricorrenza della aggravante contestata, rilevando che con riferimento alla posizione di altri indagati lo stesso tribunale aveva ritenuto che, nel sodalizio capeggiato da EN Di DO, si ravvisassero i connotati dell'associazione di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis C.P.. Con l'ordinanza, il GIP, aveva contestato al PE, nel capo B), di avere agito, anche avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis C.P., e non solo al fine di agevolare l'attività
dell'associazione per delinquere di cui sopra. Pertanto, il tribunale, non poteva limitarsi ad escludere l'aggravante solamente perché l'originaria imputazione di cui al capo A) era stata diversamente qualificata ex art. 416 C. P.. Avrebbe, invece, dovuto valutare le modalità con le quali il reato contestato era stato perpetrato e valutare se la violenza e le minacce utilizzate connotavano metodi mafiosi.
Il P.M., lamenta anche che sussisteva il reato di cui all'art. 416 bis C.P. contestato ad altri indagati e che il tribunale del riesame, invece, l'aveva escluso (con decisione, impugnata in cassazione) nei confronti di DI NN CE, RI e TA, ai limitati fini cautelari, qualificando solo come associazione per delinquere aggravata, l'originaria contestazione. Concludeva per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Questa Corte con sentenze rese in data 25/6/2003, ha annullato le ordinanze emesse nei confronti di Di DO AE e Di DO LV, con le quali il tribunale di Genova, nel confermare la custodia cautelare in carcere nei loro confronti aveva, tuttavia, data una diversa qualificazione giuridica al reato originariamente loro contestato, escludendo la ricorrenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis C.P., nonché dell'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991. Secondo il tribunale, nell'ipotesi associativa mafiosa ricorrono la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, entrambe funzionali alla consumazione di delitti ovvero all'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, per cui solamente dopo che si è consolidata un'autonoma carica di intimidazione diffusa essa non ha più bisogno di commettere atti concreti diretti, vivendo sostanzialmente di rendita grazie al clima omertoso instauratosi nella zona "controllata".
Non sarebbe, invece, sufficiente ' per qualificare come mafiosa una societas sceleris ' esplicare atti di violenza o minaccia diretti a far acquisire al gruppo un'autonoma forza intimidatrice ancora di la' da venire.
Percio' tale forza deve essere connaturata al vincolo associativo e non va collegata a concreti atti di intimidazione posti in essere dagli affiliati dell'associazione stessa, come accaduto, nella specie, in relazione ad ognuno dei reati-fine posti in essere nell'ambito dei programma associativo descritto nel capo A), a carico dei componenti della famiglia Di DO.
In sostanza, l'intimidazione consegue all'operato dell'associazione, sempre che si sia stabilizzata in un dato ambiente e si impone nel tempo senza necessità di nuovi atti di violenza o minaccia. La decisione risulta erronea.
La stessa ordinanza impugnata, correttamente, riconosce che quello di cui all'art. 416 bis C.P., è un reato di pericolo, che si perfeziona con la semplice costituzione dell'associazione e non postula l'effettiva commissione di delitti.
Perciò, riconosce che il legislatore ha apprestato una tutela anticipata colpendo la semplice partecipazione all'associazione, a prescindere dal raggiungimento degli scopi attraverso la commissione di singoli reati fine.
Quindi, non è esatto ritenere che una associazione debba passare attraverso un duplice momento costitutivo per essere considerata mafiosa: costituzione dell'associazione e successiva qualificazione solamente dopo avere raggiunto una reale capacità intimidatoria di cui i partecipi si avvalgano nelle loro attività.
Viceversa, ritiene la Corte che per qualificare come mafiosa ai sensi del terzo comma dell'art. 416 bis C.P., una organizzazione criminale, sia sufficiente la mera capacità di intimidire che essa abbia dimostrato all'esterno ' non essendo necessario che essa sia stata effettivamente raggiunta ' da valutare tenendo conto delle finalita' del sodalizio, dell'ambiente di operativita', dei metodi utilizzati, della struttura organizzata e di qualsiasi altro elemento utile.
Pertanto, considerata la funzione repressiva anticipatoria della fattispecie criminosa ' diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata ' tale capacita' puo' essere anche solo potenziale, per cui l'espressione "si avvalgono", contenuta nella norma, non presuppone solamente che la capacità di incutere timore si sia già imposta, ma deve essere intesa anche nel senso che i partecipi al sodalizio intendono avvalersi della loro intrinseca capacità intimidatoria per perseguire i propri scopi criminali. Intesa in tal senso, la norma consegue un effetto pieno, colpendo non solo l'organizzazione mafiosa che abbia iniziato ad agire all'esterno, dimostrando la sua pericolosità, ma anche quella associazione che essendo stata costituita per la commissione di una serie di delitti ed avendo raggiunto una elevata pericolosità intrinseca di intimidazione, potrebbe raggiungere i suoi scopi senza porre in essere alcun atto concreto di intimidazione, incutendo timore nei terzi proprio in virtù della sua capacità ad esercitare pressioni e costrizioni.
Nella fattispecie, con riguardo alla struttura criminosa alla quale era stato ritenuto facesse parte il DI NN (come recita l'ordinanza, "circondato da una sinistra aura criminale, quale emerge dalle deposizioni delle vittime delle estorsioni e consumate in ambito associativo"), secondo il tribunale, non poteva essere riconosciuta la qualificazione specifica di mafiosa, in quanto non era emerso con la dovuta nettezza che la nomea di mafiosi dei partecipi avesse impressionato molto gli operatori commerciali del settore dei videogiochi in ambito spezzino e massese, in quanto il numero degli apparecchi installati a seguito degli attentati incendiari e alle condotte estorsive non aveva raggiunto un livello rilevante.
Come già ricordato tali conclusioni non sono condivisibili. Il tribunale ha ritenuto anche che, benché l'attività illecita posta in essere dagli indagati si fosse rilevata oltremodo pericolosa, tanto che avrebbe potuto condurre al concreto radicamento di metodi delinquenziali mafiosi, tuttavia era mancata, nella specie, l'omertà tipica delle associazioni mafiose. Per giungere a tale conclusiva affermazione, però, il tribunale ha fatto generico riferimento al fatto che gli episodi di violenza e minaccia sarebbero stati denunciati nel giro di qualche giorno. Come contestato dal P.M. ricorrente, il tribunale non ha, invece, valutato tutta una serie di elementi dimostrativi di una strategia criminale volta all'attuazione del piano criminoso. Infatti, risulta dagli atti che alla mancata collaborazione con la AC AM (da attuarsi con la sostituzione di videogiochi delle ditte concorrenti installati presso locali pubblici), avevano fatto seguito gravi atti intimidatori, quali attentati incendiari, pestaggi, estorsioni e minacce attuate avvalendosi di cittadini albanesi facenti parte dell'organizzazione.
Ha, altresì, omesso di valutare al fine di accertare l'esistenza della condizione di assoggettamento ed omertà ' tanto piu' che il provvedimento riguardava l'emissione di misure cautelari ' che le pressioni effettuate nei confronti dei titolari della ditta SAR e di ZU erano state denunciate a distanza di tempo e dopo l'installazione del primo videogioco;
che diversi titolari di esercizi pubblici (RI, RI, SA ) avevano dimostrato innegabile reticenza nel collaborare con le forze dell'ordine e verbalizzare le pressioni subite, preoccupati delle conseguenze che potevano derivarne.
Inoltre, il tribunale, sottovalutandolo, non ha considerato un elemento da lui stesso richiamato e utilizzato solamente ai fini della individuazione della misura cautelare idonea e, cioe', che il DI NN TA aveva commesso la maggior parte dei reati utilizzando un semplice telefono cellulare, sintomatico di per sè stesso della forza intimidatrice ormai acquisita e conosciuta dall'organizzazione della quale faceva parte.
Pertanto, avendo il tribunale accertato la partecipazione attiva del PE all'episodio estorsivo contestatogli e la sua identificazione fotografica effettuata con certezza dalla parte offesa, nonché la reiterazione di atteggiamenti intimidatori da parte del gruppo facente capo alla famiglia Di DO, attraverso una spedizione punitiva in cui erano stati danneggiati e imbrattati i videogiochi della ditta del ZU, concorrente di quella Di DO e accertata la particolare violenza attuata dal PE, determinato a sfondare con una sbarra di ferro un videogioco del ZU, minacciando più volte la p.o., alla luce delle osservazioni svolte, non appare logica l'esclusione delta aggravante di cui all'art 7, legge 203/91. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio al tribunale di Genova che, nel nuovo esame, dovrà attenersi ai principi sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al tribunale di Genova per nuovo esame. Manda alla cancelleria di provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'art. 94 delle disp. att. cpp.. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 NOVEMBRE 2003.