Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2003, n. 45711
CASS
Sentenza 2 ottobre 2003

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Per qualificare come mafiosa, ai sensi del terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen., un'organizzazione criminale è sufficiente la mera capacità di intimidire che essa abbia dimostrato all'esterno, da valutare tenendo conto del sodalizio, dell'ambiente di operatività, dei metodi utilizzati, della struttura organizzata e di qualsiasi altro elemento utile. Considerata la funzione anticipatoria della fattispecie criminosa, tale capacità può essere anche solo potenziale, per cui l'espressione "si avvalgono", contenuta nella norma, non presuppone solamente che la capacità di incutere timore si sia già imposta, ma deve essere intesa anche nel senso che i partecipi al sodalizio intendono avvalersi della loro intrinseca capacità intimidatoria per perseguire i propri scopi criminali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/10/2003, n. 45711
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45711
    Data del deposito : 2 ottobre 2003

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