Sentenza 5 novembre 2013
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente; non è altresì necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l'individuazione o l'accertamento della provenienza illecita dei beni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2013, n. 9026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9026 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 05/11/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2445
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 8657/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL FR N. IL 22/09/1941;
AL IN N. IL 05/01/1974;
avverso la sentenza n. 1590/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 27/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore di fiducia degli imputati, avv. Nisi Loris, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. Rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 29 marzo 2006 aveva - per quanto in questa sede rileva - dichiarato:
- AL IN colpevole dei reati di cui ai capi B. C. D. E. G. H. I. J. K., unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle circostanze aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie;
- AL FR colpevole dei reati di cui ai capi A. B. C. D. del proc. n. 1270/04 R.G.T., unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie.
2. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato:
- non doversi procedere nei confronti di AL IN in ordine ai reati di cui ai capi D. E. G. H. I. J. K., perché estinti per prescrizione;
ha, conseguentemente, rideterminato in termini più favorevoli la pena principale, adeguando per l'effetto le statuizioni accessorie, in relazione ai residui reati di cui ai capi B. (concorso in falso ideologico aggravato e continuato in atto pubblico commesso determinando a realizzare la falsità il pubblico ufficiale competente, al fine di far risultare la legittimità di una richiesta di rimborso IVA) e C. (concorso in falso materiale aggravato e continuato in atto pubblico fidefaciente, commesso per la medesima finalità), fatti entrambi commessi in Reggio Calabria, il primo il 12 maggio 2000, il secondo in data successiva e prossima al 2 maggio 2000;
- non doversi procedere nei confronti di AL FR in ordine ai reati di cui ai capi A. B. C, perché estinti per prescrizione;
ha, conseguentemente, rideterminato in termini più favorevoli la pena principale, adeguando per l'effetto le statuizioni accessorie, in relazione al residuo reato di cui al capo D. (concorso in reimpiego della somma di L. 70 milioni, di provenienza illecita, perché provento di truffa ai danni dello Stato), commesso in Melito Porto Salvo il 23 maggio 2000.
3. Avverso tale provvedimento, gli imputati (entrambi con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale) hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
ricorso AL IN:
1 - inosservanza degli artt. 187, 192, 194 e 546 c.p.p., nonché omessa motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello non ha enunciato le ragioni per le quali le risultanze favorevoli all'indagato (rectius, imputato) dovessero essere ritenute non attendibili. Erronea applicazione degli artt. 48 - 479 c.p.;
2 - erronea applicazione dell'art. 61 c.p., n. 9, art. 157 c.p., art. 476 c.p., commi 1 e 2, e art. 479 c.p., nonché illogicità della motivazione quanto alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo B). Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza;
3 - violazione od erronea applicazione dell'art. 61 c.p., n.
9 - artt. 476 e 479 c.p., nonché illogicità della motivazione (quanto al riconoscimento, relativamente ai reati di cui ai capi B) e C), della circostanza aggravante del fatto commesso in violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, applicata a delitti di falso (materiale ed ideologico) commessi dal pubblico ufficiale in atto pubblico che detta qualità già presuppongono);
4 - violazione ed erronea applicazione della legge penale. Ha concluso chiedendo l'annullamento - anche senza rinvio e con ogni conseguenza di legge - della sentenza impugnata.
Ricorso AL FR:
1 - erronea applicazione dell'art. 648 ter c.p., nonché omessa o manifesta illogicità della motivazione quanto all'ipotizzata sussistenza degli elementi costitutivi del delitti di reimpiego;
2 - violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. nonché manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta consapevolezza della provenienza illecita dei fondi impiegati ed alla successiva volontà di ostacolare l'identificazione della predetta provenienza.
Ha concluso chiedendo l'annullamento, anche senza rinvio e con ogni conseguenza di legge, della sentenza impugnata.
4. All'odierna udienza pubblica, dopo il controllo della regolarità degli avvisi di rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono, nel complesso, integralmente infondati, e vanno rigettati.
I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SULLA MOTIVAZIONE:
1. È necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
1.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. 1, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. 6, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.1.2. In proposito, può ritenersi ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio della c.d. "autosufficienza del ricorso", inizialmente elaborato dalle Sezioni civili di questa Corte Suprema.
Valorizzando dapprima la formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (a norma del quale le sentenze pronunziate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per Cassazione:
"(...) 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio"; la disposizione stabilisce attualmente, all'esito delle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione "(...) 5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"), ed attualmente la formulazione (introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006) dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a norma del quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità: "(...) 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda"), si è osservato che il ricorso per cassazione deve ritenersi ammissibile in generale, in relazione al principio dell'autosufficienza che lo connota, quando da esso, pur mancando l'esposizione dei motivi del gravame che era stato proposto contro la decisione del giudice di primo grado, non risulti impedito di avere adeguata contezza, senza necessità di utilizzare atti diversi dal ricorso, della materia che era stata devoluta al giudice di appello e delle ragioni che i ricorrenti avevano inteso far valere in quella sede, essendo esse univocamente desumibili sia da quanto nel ricorso stesso viene riferito circa il contenuto della sentenza impugnata, sia dalle critiche che ad essa vengono rivolte (Cass. civ. Sez. 2, sentenza 2 dicembre 2005, 26234, CED Cass. n. 585217; Sez. lav., sentenza 17 agosto 2012, n. 14561, CED Cass. n. 623618). Tenuto conto dei principi e delle finalità complessivamente sottesi al giudizio di legittimità, questa Corte Suprema ha già ritenuto che "la teoria dell'autosufficienza del ricorso elaborata in sede civile debba essere recepita e applicata anche in sede penale con la conseguenza che, quando la doglianza abbia riguardo a specifici atti processuali, la cui compiuta salutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati (ovviamente nei limiti di quanto era stato già dedotto in precedenza), posto che anche in sede penale - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso come sopra formulato e richiamato - deve ritenersi precluso a questa Corte l'esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso" (Sez. 1, sentenza n. 16706 del 18 marzo - 22 aprile 2008, CED Cass. n. 240123; Sez. 1, sentenza n. 6112 del 22 gennaio - 12 febbraio 2009, CED Cass. n. 243225; Sez. 5, sentenza n. 11910 del 22 gennaio - 26 marzo 2010, CED Cass. n. 246552, per la quale è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze;
Sez. 6, sentenza n. 29263 dell'8-26 luglio 2010, CED Cass. n. 248192, per la quale il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi a invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso;
Sez. 2, sentenza n. 25315 del 20 marzo - 27 giugno 2012, CED Cass. n. 253073, per la quale in tema di ricorso per cassazione, è onere del ricorrente, che lamenti l'omessa o travisata valutazione dei risultati delle intercettazioni effettuate, indicare l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato, curando che esso sia effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità o anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione).
In proposito, va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di ricorso per cassazione, va recepita e applicata anche in sede penale la teoria della "autosufficienza del ricorso", elaborata in sede civile;
ne consegue che, quando i motivi riguardino specifici atti processuali, la cui compiuta valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante l'allegazione o la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti specificamente indicati, non potendo egli limitarsi ad invitare la Corte Suprema alla lettura degli atti indicati, posto che anche in sede penale è precluso al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti del processo".
1.2. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte Suprema, Sez. un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559;
Sez. 6, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
1.3. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass. n. 234622; Sez. 3, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass. n. 244623; Sez. 5, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass. n. 238215; Sez. 2, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. Va, infine, evidenziato che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
1.4.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).
Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
LA NECESSARIA SPECIFICITÀ DEL RICORSO PER CASSAZIONE:
2. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e), (a norma del quale è onere del ricorrente
"enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
2.1. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
2.1.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).
2.1.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": "Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì,
contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soli, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente" (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
2.1.3. Risulta, pertanto, evidente che, "se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente "attaccato", lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni. È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso".
2.1.4. Può, pertanto, concludersi che "la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione" (Sez. 6, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584). LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO:
3. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 - 14 gennaio 2003, CED Cass. n. 223061).
3.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. 3, sentenza n. 13926 del 1 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615). L'AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ "OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO".
4. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. 2, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. 2, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n.
239795).
In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. 2, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che "La previsione normativa della regola giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato".
I RICORSI:
5. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
Ricorso AL IN:
6. Il ricorso presentato nell'interesse di AL IN è, nel complesso, infondato, e va rigettato.
6.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che l'appello proposto nel suo interesse dall'avv. GIULIA DIENI sia stato in parte rigettato senza motivazione, e che la condotta accertata sarebbe stata comunque inidonea a trarre in inganno il funzionario della competente Agenzia delle Entrate.
6.1.1. Il motivo è generico e manifestamente infondato. Deve premettersi che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione all'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, Cass. n. 254274).
6.1.2. Peraltro, la Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, in concreto riproponendo più o meno pedissequamente doglianze già costituenti motivo di appello e già motivatamente confutate dalla Corte di appello, ha dettagliatamente indicato le ragioni poste a fondamento della contestata affermazione di responsabilità (f. 10 ss.), valorizzando (anche attraverso il rinvio al percorso argomentativo seguito dalla sentenza di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità) - in primis l'ampia confessione resa dall'imputato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, oltre agli esiti degli "accertamenti documentali sul contenuto dei verbali di accesso" e le "deposizioni dei funzionari che ebbero a redigerli (da cui è risultata la materiale falsificazione del verbale indicato al capo C) e la falsità ideologica mediante induzione in errore di quello citato al capo B)".
Sono stati, inoltre, valorizzati i "riscontri documentali compiuti dalla Guardia di Finanza presso i soggetti indicati come apparenti emittenti delle fatture utilizzate per richiedere i rimborsi, da cui emergeva che esse non erano mai state emesse, oppure erano state emesse nei confronti di soggetti diversi".
La Corte di appello ha anche osservato che "Al riguardo, nessun elemento concreto è stato fornito dalla difesa per confutare la fondatezza di siffatti accertamenti, se non il generico riferimento ad un giudizio negativo del Garante, riguardante altre aziende, non presenti in questo giudizio, per come ammesso dalla stessa difesa. Al contrario, la piena conferma dell'inesistenza di quelle operazioni proviene dagli stessi soggetti indicati nelle fatture come emittenti (TOMASELLO, SPINELLA, COSTARELLA, RULLANO), i quali, deponendo in dibattimento, hanno negato di avere effettuato le prestazioni riportate nele fatture medesime. Nessun dubbio, pertanto, residua sulla responsabilità di AL IN per i fatti addebitatigli ai capi B), C), D) ed E), anche se solo per i primi due va confermata la condanna, essendo gli altri due estinti per intervenuta prescrizione".
Ed anche quanto alla contestata idoneità ingannatoria dei falsi documenti in oggetto, i rilievi difensivi appaiono inaccoglibili, tenuto conto dei seguenti elementi:
- risulta accertata l'intervenuta falsificazione dei documenti dei quali si discute;
- nulla dimostra che i predetti documenti falsi fossero inidonei a trarre in inganno chi si fosse trovato a valutarne il contenuto;
- è stato accertato che i predetti documenti falsi in concreto produssero l'effetto ingannatorio oggetto di contestazione: a fronte di tale, ineludibile, dato, non ha senso discutere se i documenti de quibus fossero o meno idonei a produrre l'inganno ipotizzato, poiché, nei fatti, lo hanno prodotto.
A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze fondate su una personale e congetturale rivisitazione ed interpretazione dei fatti di causa, che evocano presunte ed indimostrate irregolarità amministrative senza illustrarne con la necessaria specificità il fondamento e, soprattutto, la rilevanza in relazione alle censure formulate, e senza documentare eventuali travisamenti nei modi che si è (in premessa) evidenziato essere di rito.
6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui al capo B), motivata dalla Corte di appello per il rilievo che entrambi gli atti falsificati sarebbero fidefacienti, pur se ciò non risulta formalmente contestato all'imputato sub B).
6.2.1. Il motivo è infondato.
Effettivamente, la fidefacienza dell'atto falsificato è esplicitata all'interno del solo capo C), non anche del capo B).
La doglianza difensiva appare, peraltro, infondata, in difetto di un reale vulnus per i diritti della difesa, poiché:
- l'atto oggetto delle condotte di cui ai capi B) e C) è lo stesso, e, pertanto, dal complesso delle imputazioni, era senz'altro deducibile che se ne enunciava in contestazione la natura fidefaciente;
- lo stesso ricorrente non contesta che l'atto in questione avesse in concreto natura fidefaciente.
D'altro canto, se anche dovesse ritenersi che la Corte di appello abbia in parte diversamente qualificato in diritto il fatto contestato sub B), non sarebbe rilevabile alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto la parte ha comunque avuto modo di esplicare senza limiti (trattandosi di questione di puro diritto) le sue difese in sede di legittimità.
Questa Corte Suprema (Sez. 2, sentenza n. 32840 del 9 maggio 2012, CED Cass. n. 253267; Sez. 2, sentenza n. 45795 del 13 novembre 2012, CED Cass. n. 254357; Sez. 2, sentenza n. 21170 del 7 maggio 2013, CED Cass. n. 255735; Sez. 2, sentenza n. 37413 del 15 maggio 2013, CED Cass. n. 256652) ha, infatti, già chiarito che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 6 CEDU, commi 1 e 3, lett. a) e b), e dall'art. 111 Cost., comma 3, è assicurata anche quando il giudice d'appello provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), trattandosi di questione di diritto la cui trattazione non incontra limiti nel giudizio di legittimità.
6.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la medesima condotta gli sia stata imputata sia come elemento integrante i fatti reato di cui ai capi B) e C), sia come circostanza aggravante: la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione costituisce, infatti, elemento essenziale della condotta tipica dei predetti reati di falso, e non può anche essere contestata a titolo di circostanza aggravante.
6.3.1. Il motivo non è consentito, perché la violazione di legge che ne costituisce oggetto, in ipotesi verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, è stata dedotta per la prima volta in questa sede, in violazione di quanto stabilito dall'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte.
Invero, la relativa doglianza non risulta formulata tra i motivi di appello, come si evince dal riepilogo degli stessi riportato nella sentenza impugnata (f. 1: con l'appello era stata unicamente chiesta l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, che era contestata sub E), che l'odierno ricorrente, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte, ed in virtù dell'onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, imposto dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente nell'odierno ricorso, se ritenuto incompleto o comunque non corretto, poiché la previa deduzione della violazione di legge come motivo di appello costituisce requisito che ne legittima la riproposizione in cassazione e, pertanto, di ciò il ricorso, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, deve dar conto. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "il ricorso proposto per violazioni di legge asseritamente verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, per soddisfare l'onere di specificità dei motivi imposto a pena di inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. C), deve contenere la specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, nel caso in cui lo stesso non dia conto della deduzione della predetta violazione di legge come motivo di appello;
il ricorso proposto per violazioni di legge verificatesi nel corso del giudizio di primo grado, ma non dedotte con i motivi di appello, sarebbe, infatti, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte, inammissibile".
6.3.2. Deve, peraltro, aggiungersi che non appare esplicitato l'interesse del ricorrente alla doglianza, atteso che nella motivazione della sentenza impugnata (f. 14) si legge espressamente che "Quanto al trattamento sanzionatorio nei confronti di AL IN, va tenuto conto del fatto che il giudice di primo grado ha già concesso le attenuanti genetiche, equivalenti alla contestata aggravante, costituita dalla funzione fidefaciente degli atti falsificati", il che evidenzia che della contestata circostanza aggravante non si è in concreto tenuto conto.
In proposito, il ricorrente nulla ha dedotto.
6.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta:
a) illogicità della motivazione in ordine all'aumento disposto per il reato posto in continuazione, evidenziando che in primo grado era stato disposto un aumento globale per 8 reati satellite pari a 18 mesi di reclusione, e che la Corte di appello ha disposto per l'unico reato satellite residuo un aumento pari ad 8 mesi di reclusione che è ritenuto sproporzionato;
b) omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, poiché sul punto la Corte di appello nulla avrebbe osservato.
6.4.1. Il motivo è, in entrambe le sue articolazioni, generico e manifestamente infondato.
Le doglianze non indicano, infatti, con la dovuta specificità, gli elementi in ipotesi non valutati o mal valutati dalla Corte di appello, che, al contrario, ha espressamente ritenuto congruo il giudizio di equivalenza tra le circostanze concorrenti (f. 14), valorizzando, anche ai fini della determinazione dell'aumento per la continuazione, l'entità del profitto conseguito e la particolare callidità con la quale vennero realizzate quelle operazioni, entrambe sintomatiche di particolare capacità criminale e rilevanti ex art. 133 c.p.. Ricorso AL FR;
7. Il ricorso presentato nell'interesse di AL IN è, nel complesso, infondato, e va rigettato.
7.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia valorizzato unicamente il reimpiego consapevole, da parte dell'imputato (padre del coimputato AL IN), di una somma proveniente da una truffa perpetrata dal figlio AL IN, per operare un fittizio aumento del capitale sociale de LA ZAGARA s.a.s..
Nei motivi di appello, era stata negata la possibilità di configurare, in relazione alla accertata condotta, il delitto di reimpiego, ma in proposito la sentenza impugnata sarebbe rimasta del tutto silente:
- quanto al mancato impiego della somma de qua in una attività economica o finanziaria, dovendo trattarsi di condotte professionali del tutto lecite, caratterizzate da stabilità, non da mera occasionalità, mentre, nel caso di specie, vi era stato un utilizzo in attività illecite, che evidenzia l'assenza del necessario fine di "ripulire la somma". In riferimento al carattere illecito dell'attività, per così dire, ad quem, il ricorrente valorizza l'intervenuta contestazione della fittizietà del conferimento di L. 700 milioni nella ZAGARA s.r.l., materialmente operato con 10 versamenti e contestuali prelievi di importi pari ai L. 70 milioni di lire de quibus, pur in difetto di una specifica contestazione del reato di cui all'art. 2632 c.c.. Detta attività, asseritamente posta in essere nel caso concreto, non corrisponderebbe a quella tipica del delitto di reimpiego, integrando al più il non contestato reato di cui all'art. 2632 c.c.;
- quanto alla necessità, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 648 ter c.p., della conoscenza del fatto che la res che ne costituisce oggetto sia già stata in precedenza "ripulita" per impedirne la riconducibilità al delitto presupposto;
nella specie, potrebbe al più ricorrere il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., poiché per il diverso delitto di reimpiego occorrerebbe il consapevole investimento di una somma che si sa essere di provenienza delittuosa, e si sa essere stata già in precedenza oggetto di attività di "ripulitura" da parte di terzi.
7.1.1. Il motivo è in parte generico, in parte non consentito, in parte infondato.
7.1.2. Come anticipato nel 2 di queste Considerazioni in diritto, la censura la censura alternativa ed indifferenziata di omessa manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
7.1.3. Inoltre, come anticipato nel p.
1.4. s. di queste Considerazioni in diritto, in sede di legittimità che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
7.1.4. La censura inerente all'erronea applicazione dell'art. 648 ter c.p. sarà esaminata insieme alle censure costituenti oggetto del secondo motivo.
7.1.5. Quanto all'ultima doglianza formulata con il primo motivo, è di solare evidenza che a fondamento della contestazione del reato di cui all'art. 648 ter c.p. sia stata valorizzata la provenienza illecita della somma reimpiegata, non necessaria ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2632 e.e.
7.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che sia stato valorizzato, ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi del reato di reimpiego, il continuo scambio di somme di denaro, anche cospicue, tra AL FR ed AL IN
(rispettivamente, padre e figlio), senza, peraltro, accertare se il padre fosse al corrente della provenienza illecita di esse: il figlio era, all'epoca, incensurato, ed i due condividevano la conduzione di uno studio professionale e gestivano numerosi clienti, e nulla dimostra quindi che il padre fosse consapevole della provenienza della somma in oggetto da un rimborso IVA, in ipotesi illecitamente ottenuto dal figlio. Illogicamente, la Corte di appello avrebbe valorizzato il legame di consanguineità, trascurando che - se la motivazione della sentenza impugnata fosse corretta - il padre dovrebbe essere ritenuto responsabile, a titolo di concorso, del reato di truffa costituente presupposto di quello ascrittogli di reimpiego;
la Corte di appello ha anche valorizzato la contestualità dei versamenti, poiché l'indebito rimborso IVA fu percepito nello stesso giorno in cui ebbe luogo la contestata operazione di presunto reimpiego, ma ciò, a parere del ricorrente, rafforzerebbe l'ipotesi di una comune programmazione dei fatti, e quindi la responsabilità concorsuale del padre nel reato presupposto di truffa. Il ricorrente lamenta, infine, la mancanza di prova della volontà da parte dell'imputato di ostacolare l'identificazione della provenienza della somma, confermata dall'utilizzazione, per le presunte operazioni di reimpiego, di un assegno circolare, che doveva contenere l'indicazione dell'emittente e del beneficiario, e rendeva, quindi, la somma in oggetto senza dubbio "tracciarle" .
7.2.1. Il motivo è in parte manifestamente infondato, in parte infondato.
7.2.2. Vanno immediatamente richiamate la puntuale ricostruzione dei fatti accertati (f. 16 s.) e le argomentazioni con la quali la Corte di appello ha rigettato i motivi di appello presentati nell'interesse del ricorrente, con i quali si mirava a negare che l'imputato avesse consapevolezza della provenienza illecita della somma reimpiegata (f. 17 ss.).
7.2.3. Si è già osservato (cfr. p.
6.1.1. di queste Considerazioni in diritto) che è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione all'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio.
7.2.4. La Corte di appello, per trarre prova della consapevolezza che AL FR aveva circa la provenienza illecita della somma di denaro consegnatagli dal figlio AL IN ha valorizzato, con motivazione esauriente, logica, non contraddittoria, come tale incensurabile in questa sede, una serie di elementi (puntualmente riportati a f. 17 s.), senz'altro all'uopo significativi, e non tali da dover lasciare necessariamente desumere che padre e figlio fossero anche concorrenti nel reato presupposto, ricavandosi da essi al più una generica e penalmente irrilevante connivenza del padre nelle attività delittuose poste in essere dal figlio (in difetto di un obbligo di denuncia, che neanche il ricorrente argomenta essere sussistente).
7.3. Le ulteriori censure (costituenti oggetto del primo e del secondo motivo) inerenti all'erronea applicazione dell'art. 648 ter c.p. sono infondate.
7.3.1. Secondo la contestazione, al fine di realizzare una truffa ai danni dello Stato finalizzata a riscuotere indebitamente un finanziamento di oltre L. 700 milioni di lire ex L. n. 488 del 1992 (la cui erogazione era prevista quale agevolazione finanziaria alle attività produttive delle aree depresse del Paese) e simulare il conferimento ne LA ZAGARA s.a.s. di una somma a sua volta pari a L. 700 milioni, l'imputato avrebbe impiegato una somma di L. 70 milioni, illecitamente ottenuta dal figlio quale indebito rimborso IVA, per effettuare 10 versamenti, con contestuali prelievi di somme per lo stesso ammontare.
7.3.2. Il ricorrente essenzialmente lamenta erronea applicazione dell'art. 648 ter c.p. per più ordini di ragioni:
- per configurare il delitto di reimpiego la somma de qua deve essere impiegata in attività economiche o finanziarie lecite, non come nella specie asseritamente fraudolente, e quindi illecite, svolte professionalmente;
- sarebbe, inoltre, necessario che detta somma sia già stata in precedenza "ripulita", il che non sarebbe configurabile nel caso di specie;
- mancherebbe, nel caso di specie, la prova della volontà dell'imputato di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della somma reimpiegata.
7.3.3. Va immediatamente richiamata la puntuale ricostruzione dei fatti accertati (f. 16 s.), che in concreto il ricorrente non contesta.
7.3.4. Ciò premesso, occorre innanzi tutto osservare che, attraverso la norma incriminatrice di cui all'art. 648 ter c.p. il Legislatore ha inteso tutelare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'immissione di somme di provenienza illecita nei normali circuiti economici e finanziari;
come osservato da autorevole dottrina, "si vuole in tal modo impedire che l'ordine economico possa subire gravi turbamenti, anche sotto forma di violazione del principio della libera concorrenza, posto che la disponibilità di ingenti risorse a costi inferiori a quelli dei capitali leciti consente alle imprese criminali di raggiungere più facilmente posizioni monopolistiche".
7.3.5. L'ambito di operatività dell'art. 648 ter c.p. ricomprende l'impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie non soltanto svolte professionalmente (come pure ritiene parte autorevole della dottrina), ma anche svolte sporadicamente od occasionalmente: a ciò induce inequivocabilmente la previsione di una circostanza aggravante speciale ad hoc per i fatti commessi nell'esercizio di un'attività professionale" (art. 648 ter c.p., comma 2). Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"Integra il delitto di cui all'art. 648 ter c.p. anche l'impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie svolte non professionalmente, ma sporadicamente od occasionalmente".
7.3.6. Tenuto conto delle finalità perseguite dall'art. 648 ter c.p. (cfr.
7.3.4. di queste Considerazioni in diritto), per configurare il delitto di reimpiego non è neanche necessario che la somma di provenienza illecita sia impiegata in attività economiche o finanziarie lecite.
Nessuna rilevanza diretta può, quindi, assumere, per esclude e la configurabilità del reato, l'eventuale illiceità dell'attività economica o finanziaria nella quale siano impiegate somme di denaro di provenienza illecita, poiché in tal caso l'offesa arrecata dalla condotta al bene tutelato è anche maggiore.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"Integra il delitto di cui all'art. 648 ter c.p. anche l'impiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie illecite".
7.3.7. Per quanto riguarda la mancanza di prova della volontà da parte dell'imputato di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa della somma reimpiegata, è nota al collegio l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale a parere del quale, premesso che il presupposto comune delle fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p. è costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le dette fattispecie si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 ter si pone, quindi, in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648.
Il principio è stato affermato per la prima volta da Sez. 4, sentenza n. 6534 del 23 marzo 2000, CED Cass. n. 216733, ma in modo meramente assertivo, senza ulteriori argomentazioni, ed è stato in seguito pedissequamente ribadito, sempre senza un'autonoma esegesi delle fonti, da Sez. 1, sentenza n. 1470 dell'11 dicembre 2007, dep. 11 gennaio 2008, CED Cass. n. 238840, e Sez. 2, sentenza n. 39756 del 5 ottobre 2011, CED Cass. n. 251194, per la quale, da ultimo, le fattispecie criminose di riciclaggio e reimpiego, pur a forma libera, richiedono che le condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obiettivo di ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro. Detto orientamento appare, peraltro, in contrasto con la lettera delle disposizioni interessate, e non può essere accolto. Invero, l'art. 648 bis, comma 1, stabilisce che "Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito ...". L'art. 648 ter, stabilisce, a sua volta, che "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito ...". A ben vedere, quindi, la necessità che la condotta incriminata ostacoli l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro etc. è testualmente richiesta soltanto ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio.
A questo primo argomento, di ordine squisitamente, ma inequivocabilmente, testuale (poiché la diversa terminologia adoperata nel medesimo contesto - le due disposizioni sono collocate in sequenza - rivela, a parere del collegio, la trasparente intenzione del Legislatore di fare riferimento ad elementi costitutivi diversi: in caso contrario, sarebbe davvero incomprensibile l'avere previsto, soltanto in una norma e non anche nell'altra, un requisito strutturale in realtà comune), se ne accompagna uno ulteriore, di ordine sistematico.
È stata già posta in risalto (cfr. p.
7.3.4. di queste
Considerazioni in diritto) la finalità perseguita dal legislatore attraverso la norma incriminatrice di cui all'art. 648 ter. Autorevole dottrina ha osservato che il delitto di riciclaggio presenta una oggettività giuridica composita (patrimonio;
amministrazione della giustizia;
ordine economico quale momento dell'ordine pubblico;
trasparenza dei rapporti a contenuto patrimoniale); diversamente secondo le intenzioni del Legislatore, lo specifico spazio di operatività dell'art. 648 ter c.p. "è destinato a coprire una fase successiva a quella del riciclaggio, e cioè l'anello terminale sfociante nell'investimento produttivo dei proventi di origine illecita".
Ed in virtù della clausola di riserva ("Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis ...") all'art. 648 ter viene riconosciuta una funzione di difesa residuale, poiché la disposizione non è applicabile nei casi in cui il fatto integri già le fattispecie di ricettazione e riciclaggio. Soltanto per il riciclaggio, dunque, l'art. 648 bis fa espresso riferimento alla necessità che la condotta risulti idonea ad ostacolare la ricostruzione del cosiddetto "paper trail", mentre nel reimpiego la condotta tipica si concretizza nel mero di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni ed altre utilità provenienti da delitto, poiché esso - anche a prescindere da non richieste finalità dissimulatorie - è di per sè idoneo a ledere il bene-interesse tutelato.
Va, in proposito, affermato, il seguente principio di diritto: "Per la configurazione del delitto di reimpiego (art. 648 ter c.p.) non occorre che la condotta sia caratterizzata da un effetto dissimulatorio, al contrario richiesto dal solo art. 648 bis c.p. ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio;
il reimpiego costituisce, infatti, fattispecie residuale, che mira unicamente a tutelare la genuinità del libero mercato da qualunque forma di inquinamento proveniente dall'immissione di somme di provenienza illecita nei normali circuiti economici e finanziari".
7.3.8. Pur se la Corte di appello si è rifatta ad un orientamento giurisprudenziale che si è appena ritenuto non condivisibile, nondimeno le conclusioni dispositive cui essa è giunta quanto alla configurabilità del delitto di cui all'art. 648 ter c.p. sono, in definitiva, corrette, essendo nel caso di specie il predetto delitto configurabile per il solo fatto dell'impiego in una attività economico-finanziaria di denaro provenienti da una truffa a prescindere dalla volontà, da parte dell'imputato, di ostacolare l'identificazione della provenienza della somma.
7.3.9. Quanto alla necessità o meno, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 648 ter c.p., che la somma reimpiegata sia già stata in precedenza "ripulita", i rilievi che precedono evidenziano l'estraneità di essa alla materialità della fattispecie, e quindi la non necessità.
Anche tale doglianza è, pertanto, infondata.
LE STATUIZIONI ACCESSORIE:
8. Il rigetto totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 5 novembre 2013. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2014