Sentenza 14 dicembre 1999
Massime • 2
Per la configurazione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen. - che ricorre quando gli associati intendono assumere il controllo di attività economiche, finanziando l'iniziativa, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti - occorre, in primo luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o nello svolgimento di attività di gestione di singoli esercizi, ma l'intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. È, poi, necessario che l'apporto di capitale corrisponda a un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un intervento repressivo. L'aggravante in questione ha carattere oggettivo, poiché il perseguimento con i mezzi previsti della finalità descritta, si presenta come attributo della specifica associazione, qualificandone la pericolosità alla pari del suo carattere armato, ed è, quindi, valutabile a carico di ogni componente del sodalizio in base alla norma di cui al secondo comma dell'art. 59 cod. pen.
In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, anche l'attività di vendita ai consumatori, quando sia effettuata valendosi continuativamente e consapevolmente delle risorse dell'organizzazione e con la coscienza di farne, perciò, parte, costituisce un volontario apporto causale al raggiungimento del fine di profitto dell'organizzazione medesima. Il contributo non viene a cessare per la presenza di ulteriori interessi propri del singolo spacciatore, anche divergenti da quelli degli altri, quale per esempio quello emergente dalla fornitura all'organizzazione di una partita di cocaina di scarsa qualità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/1999, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale TROJANO Presidente del 13 e 14/12/99
1. Dott. GI DE ROBERTO Consigliere SENTENZA
2. Bruno OLIVA " N. 1924
3. TO Stefano AGRÒ " REGISTRO GENERALE
4. Arturo CORTESE " N. 20002/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: MP AL, DI DO, DE CA EL, LA PP, LA EB, IO AT, DO NC, AT RO, GI PP, MO TO, IN AL, ON NC AP GE, UD AT, TI RI, ST CO, MP AL, DI ZI NC, SO NC, US AN, e dal P.G. c/
LL PP, MA MA, MA PP, AP NC, AP IN, SA NC, SA UC, LA DO avverso l'ordinanza della Corte di Assise di Appello di IA del 17/07/1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agrò e dal Consigliere Dott. Oliva.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dell'OR AL;
annullamento con rinvio nei confronti di IE PP, MA MA, LA DO, PA NC, PA IN, US NC, US UC, EC AN e MA PP;
rigetto dei ricorsi di LA PP, DO NC, RI DO, LA EB, IO PP, Di RA NC, ER AT, SO NC, DO NC, AM AL, RA RI, De UC EL, IL RO, MO IN, PA GE, ST CO, AM AL e IT AT.
Udito, per la parte civile Comune di IA, avv.to GI Grasso. Uditi i difensori avv.ti GI Aricò, Sandro Furfaro, Umberto OM, PP Lipera, Ugo Colonna, PP Passarello, AT IA ZO, IO AN, PP AP, PI NA, TA SI, GI CC, AN TA, IO VI CO e TA ON.
Ritenuto in fatto e in diritto
1. Con sentenza del 17 luglio 1998, la Corte d'Assise d'Appello di IA s'è pronunziata su un'organizzazione mafiosa, sviluppatasi nel territorio catanese e facente capo a ED PA, operante con una variegata attività criminale che ha generato intimidazione, assoggettamento ed omertà. Con la stessa sentenza la Corte ha anche conosciuto di un'associazione finalizzata al narcotraffico, nata da quella di tipo mafioso facente capo al PA e dall'alleato clan del Malapassoto.
Contro tale decisione hanno promosso ricorso il P.G. e numerosi imputati per i motivi che quì di seguito verranno illustrati.
2. Il Procuratore Generale ricorre nei confronti di PP IE, MA MA, DO LA, PP MA, NC PA, IN PA, NC US e UC US. Queste impugnazioni sono inammissibili poiché, in primo luogo, peccano di genericità laddove indiscriminatamente lamentano, con gli stessi termini testuali per tutte le posizioni, che la decisione ha considerato gli elementi di riscontro come se si trattasse di circostanze di per sè indizianti ed ha omesso la valutazione unitaria delle chiamate in correità, con illegittima parcellizzazione del quadro probatorio. Affermazioni, queste, cui non segue alcuna indicazione, sia pure esemplificativa, dei passaggi in cui la ponderosa sentenza impugnata incorrerebbe in un simile vizio, tanto che sembra pretendersi da questa Corte un'opera vicariante nella precisazione del gravame.
Da un punto di vista metodologico, comunque, si deve invece apprezzare il controllo al quale, con solerte acribia, la sentenza impugnata ha sottoposto le emergenze processuali, distinguendo nei racconti dei collaboratori quelli che rappresentavano vicende vissute da quelli che rappresentavano episodi appresi da altri e ponderando la significatività dei riscontri, in base al tipo di dichiarazione ed all'interesse del dichiarante. Cosa che corrisponde ad un doveroso esame critico delle fonti, le quali nella sentenza sono oggetto di complessiva considerazione, nei momento in cui, in base ad esse, occorre trarre le conclusioni.
3. Le altre censure rivolte alla sentenza si rivelano o ancora espresse in maniera generica, o non sorrette da interesse, o manifestamente infondate, o di merito.
4. Così è apodittico dolersi della mancata assunzione di una prova decisiva relativamente alla posizione di PP IE. Nel ricorso si premette che tale prova consiste in un'intercettazione ambientale di un colloquio dell'imputato con EL IU. Si aggiunge che la frequentazione tra costoro è stata data per ammessa dalla sentenza impugnata, ma che è stata ritenuta insignificante. Giudizio - si conclude - che si sarebbe ribaltato alla luce del contenuto di tale intercettazione. Non si palesa peraltro cosa gli interlocutori si siano detti e si impedisce in tal modo ogni valutazione sulla decisività dell'ammissione di un simile mezzo istruttorio.
5. Manifestamente infondato è dedurre, nei confronti di MA MA, la mancata risposta della decisione al motivo di appello relativo alle dichiarazioni di PP AV.
La codetenzione dello AV con MA e con l'OL, che si sostiene non essere stata considerata, è stata invece espressamente ritenuta insufficiente a pervenire ad un giudizio certo di identificazione nell'imputato del soggetto richiamato dalle propalazioni ed anzi è stata valutata quale ulteriore elemento di dubbio, data la diversa indicazione di età e la diversa descrizione fisica della persona, cui fanno riferimento l'OL e lo AV, mai peraltro posti a confronto col MA.
6. Quanto alla posizione di DO LA non v'è nulla di incoerente nel ritenere, da un lato, che l'imputato rivestisse una posizione apicale nel clan PA e nell'aggiungere, dall'altro, che tanto non è da solo sufficiente a formulare un giudizio di colpevolezza per concorso in singoli reati fine, ripetendosi così l'insegnamento di questa Corte. Infatti, pure per gli appartenenti ad associazioni delinquenziali, è necessario che vi siano elementi dai quali potersi desumere un apporto personale alla realizzazione dello specifico fatto commesso, nonostante questo rientri nelle finalità del sodalizio, e a nulla rileva, se priva di ulteriori dati di riscontro, la militanza nella stessa associazione anche in posizione eminente.
In tal senso, con riferimento alle specifiche estorsioni, è stato osservato, per alcune, che nessun collaboratore e nessun testimone ha descritto una partecipazione dell'LA e che peraltro gli episodi risalgono ad un epoca in cui quello era un ragazzo. Per altri analoghi delitti si è quindi proceduto ad un esame critico diretto ad interpretare le dichiarazioni di certi collaboranti e si è quindi concluso che costoro ricavavano la partecipazione dell'LA, non da scienza diretta, ma proprio dalla sua posizione apicale, laddove altri collaboranti ripetevano quanto loro era stato riferito, senza che esistessero riscontri, mentre altri ancora risultavano inattendibili, proprio in base ai riscontri raccolti. A fronte di questa esauriente disamina, il Procuratore oppone, dandolo per dimostrato, il valore strategico delle estorsioni in parola. Si vale in altri termini dell'argomento "data la posizione e dato il tipo di reato non può non aver concorso", argomento che, se inteso come giudizio probabilistico, muove da una premessa non condivisa dalla Corte d'Assise d'Appello (valore strategico) e massimizza un dato di esperienza (assoluta necessità di una partecipazione) che la stessa Corte d'Assise d'Appello ha ritenuto controvertibile. Ed è perciò censura in fatto. Se inteso come criterio di diritto di imputazione ai dirigenti della cosca dei delitti più importanti dell'associazione, è manifestamente infondato.
7. Ad analoga conclusione deve giungersi per le censure nei confronti di PP MA.
Anche qui la sentenza, con puntuale vaglio delle risultanze, mostra come l'unico episodio di contatto tra il ricorrente e l'associazione di narcotraffico PA-EN, se pur avvenuto, è privo di ogni valenza significativa ai fini della dimostrazione di una condotta partecipativa (mentre da tutte le dichiarazioni dei collaboranti, singolarmente o complessivamente considerate, nulla poteva trarsi a questo fine). Ed anche qui il Procuratore oppone una sua visione del sodalizio finalizzato al traffico (di carattere "trasversale e spontaneistico"), su cui saggiare la ragionevolezza delle conclusioni raggiunte dalla sentenza.
Si tratta allora, se non di un rovesciamento della prospettiva da cui muove la decisione, dell'intrusione di una nuova premessa di fatto e quindi di una censura di merito che non è proponibile in questa Sede.
8. Generica è la doglianza nei confronti di FR PA. Non può non convenirsi nell'assunto - del resto ripetuto anche nella sentenza impugnata - che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di componente un'associazione di stampo mafioso, ciò che non può in ogni caso mancare è l'indicazione di fatti e circostanze riconducibili al chiamato e suscettibili di valutazione in termini di condotta partecipativa al reato associativo. Quello che però lascia il discorso incompiuto è che il motivo non indica quali sarebbero i fatti e le circostanze che nella sentenza non sono stati valorizzati (a meno che non ci si riferisca alla posizione di figlio del capoclan, del tutto correttamente non ritenuta risolutiva) e che quindi sembra pretendersi una rilettura degli atti, incompatibile col giudizio di legittimità.
9. Meno vago, ma questa volta manifestamente infondato e in fatto, è il motivo nei confronti di IN PA.
Esso è manifestamente infondato nella parte in cui, contrariamente alla giurisprudenza di questa Corte, considera erroneo che la sentenza non abbia ritenuto sufficiente la qualificazione di uomo di onore attribuita da qualche collaborante ai PA ed abbia invece preteso che emergesse una condotta significativa per ritenere dimostrata la partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa. Scade nel fatto nella parte in cui indica, quale condotta significativa, la partecipazione dell'imputato alla soc. SOGEAL insieme ad AL RA, che aveva un ruolo importante nei rapporti economici della cosca. Sennonché la pronunzia in esame ritiene neutro questo dato, in quanto il più notevole collaboratore di giustizia nel procedimento in esame, OL, riconduce la costituzione della società all'intento del padre dell'imputato di creare un lavoro lecito per i figli IN e NC e non risulta peraltro che altri abbia sostenuto il contrario o che la SOGEAL abbia svolto alcuna attività. Addurre la presenza del RA per contestare la veridicità di tale conclusione corrisponde, ancora una volta, a contrapporre un'enunciato probabilistico ad un apprezzamento ragionevolmente condotto.
10. I motivi comuni addotti nei confronti di NC US e di UC US sono in parte testualmente identici a quelli avanzati nei confronti di PP MA e in parte di quelli sostanzialmente ripetitivi. Valgono pertanto le considerazioni svolte dianzi. 11. Un discorso particolare merita invece la censura mossa alla decisione, nei confronti del solo UC US (nonostante la medesima statuizione sia stata adottata anche per NC US), laddove ha ritenuto ammissibile ed accolto l'appello di tale imputato avverso la pronunzia di primo grado. Sentenza che è stata riformata nella parte in cui, d'ufficio, ha dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio in ordine all'imputazione di spaccio di stupefacenti. Dopo aver illustrato gli inconvenienti di fatto cui potrebbe dar luogo tale soluzione, per il moltiplicarsi dei procedimenti in ordine alla medesima imputazione, il Procuratore sostiene che l'impugnazione era inammissibile per difetto di legittimazione dell'imputato e che, in assenza di una pronuncia di merito di primo grado, mai la sentenza d'appello avrebbe potuto assolvere il US, come invece ha fatto, violando l'art. 604 c.p.p. Si deve al contrario osservare, muovendo da quest'ultima affermazione, che l'art. 604 c.p.p. non esprime il principio della necessità di una regressione al primo grado per l'adozione di una prima pronuncia di merito, ma mostra (commi 5 e 6) come il giudice d'appello possa, esso stesso per la prima volta, procedere ad un simile giudizio (cosa che d'altronde è rimessa alla discrezionalità del legislatore, avendo la giurisprudenza della Consulta più volte insegnato che non esiste a livello costituzionale un principio del doppio grado di giurisdizione).
Quanto poi al difetto di legittimazione, esso sembrerebbe argomentarsi dal carattere di abnormità della decisione del giudice di primo grado, cui si sarebbe dovuto reagire solo con un ricorso in Cassazione. Ma anche tale opinione è manifestamente infondata, in quanto il ricorso immediato in Cassazione contro un provvedimento abnorme è dato proprio in tanto in quanto non esistano altre forme di impugnazione e men che mai la natura macroscopica di un vizio esclude l'esperibilità degli ordinari mezzi di gravame. Va ancora e conclusivamente rilevato sul punto che, assumendo il carattere abnorme del provvedimento annullato in sede di appello, il Procuratore mostra di condividere la tesi della nullità di tale provvedimento e quindi, in definitiva, un difetto di interesse a coltivare la censura in esame.
Quanto infine agli inconvenienti di fatto, essi non sono valutabili in questa Sede, in cui può comunque rilevarsi che il rito prevede il principio del ne bis in idem, efficace in ogni momento processuale. 12. Sono egualmente inammissibili i ricorsi di AL OR e di CO ST.
13. L'OR ha infatti rinunciato all'impugnazione, mentre il ST, dopo una lunga premessa sul tema della chiamata in correità e la necessità di una verifica critica della stessa, ha lamentato di essere stato ritenuto responsabile, in sede di merito, sulla base di dichiarazioni di collaboranti non assoggettate a riscontro. Ha infatti affermato che il riferimento ad una rapina come riscontro esterno a tali dichiarazioni sarebbe fuorviante, suggestivo e in aperta violazione di legge, poiché trattasi di episodio che non gli era stato mai contestato. Si tratta di opinione all'evidenza errata, in quanto il giudice ha considerato tale rapina appunto come riscontro, di innegabile pertinenza al reato di partecipazione ad associazione mafiosa, conoscendone in via incidentale e con effetti limitati al procedimento in esame.
14. Ritiene quindi la Corte non fondati i ricorsi promossi da AL AM, DO RI, EL De UC, PP LA, EB LA, NC DO, RO IL, IN MO, GE PA, AT ER, RI RA, AL AM, NC Di RA e NC SO. 15. Muovendo dal ricorso di AL AM, ritenuto responsabile di associazione per delinquere di stampo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, va rilevato che con esso, nella parte in cui si riferisce alla sentenza, si deduce:
a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a decidere nel merito del giudice del dibattimento che abbia emesso una misura cautelare nei confronti dell'imputato;
b) il difetto di motivazione e la violazione delle norme sulla valutazione delle prove in ordine all'affermazione di responsabilità, dovendosi ravvisare il reato di favoreggiamento;
c) la violazione del divieto di reformatio in peius in ordine alla pena irrogata.
Ora, l'eccezione di illegittimità costituzionale è inammissibile per irrilevanza, dato il costante orientamento di questa Corte di legittimità, condiviso dalla Corte costituzionale (cfr. ord. n. 36/99), per cui l'incompatibilità del giudice va fatta valere col mezzo della ricusazione e non può dedursi nell'impugnazione quale vizio della sentenza. In tal modo, quand'anche la questione fosse accolta, la decisione della Consulta non avrebbe alcuna influenza nel presente giudizio.
Genericamente si lamenta, poi, l'assenza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori, laddove è poi evidente che una condotta di concorso durante la commissione del reato (sia pure nei ruoli di autista, guardiaspalle e segretario) va qualificata come partecipazione in tale reato e non come favoreggiamento. Non vi è stata reformatio in peius: la lettura della sentenza di primo grado (sede in cui fu irrogata al ricorrente la stessa pena data in appello) convince che la Corte d'assise ritenne, sia pure implicitamente, quale più grave reato quello di narcotraffico. Giudizio che è stato confermato esplicitamente in sede di appello. 16. DO RI, ritenuto responsabile di partecipazione in associazione mafiosa, deduce:
a) la violazione del divieto del ne bis in idem;
b) la violazione delle norme sulla valutazione delle risultanze dibattimentali dalle quali non sarebbe emerso alcun episodio significativo di una condotta di partecipazione;
c) il difetto di motivazione in ordine all'aumento di pena, eccessivo, irrogatogli per la continuazione.
Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata chiarisce che la condanna riportata del RI per la partecipazione alla medesima associazione si riferisce al periodo anteriore al 16 dicembre 1987. Aggiunge e dimostra che le dichiarazioni dei collaboranti si riferiscono a periodi successivi a tale data e, secondo motivo, illustra le condotte significative (frequentazioni, favori, latitanza) di un'attuale affectio societatis. In ordine alla pena, infine, considera che una sanzione più mite di quella irrogata non sarebbe adeguata alla pericolosità del ricorrente, su cui la funzione di emenda della precedente condanna non ha prodotto alcun effetto positivo di ravvedimento. Si tratta di ragionevole valutazione di merito, come tale incensurabile in questa Sede. 17. EL De UC, ritenuto responsabile di associazione finalizzata al narcotraffico, deduce il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui, omettendo di riportare significative dichiarazioni di IN CO, ha affermato la sua responsabilità quale partecipe dell'associazione, pur in presenza degli stessi elementi in base ai quali la sentenza di primo grado aveva ritenuto il suo concorso esterno e per i quali - a suo dire - potrebbe ravvisarsi solo un'attività di spaccio continuato. A convincere dell'inconsistenza del motivo sta l'esatta considerazione della decisione in esame, per cui la condotta partecipativa nel reato di cui all'art. 74 L.S. si deve ritenere realizzata anche se il soggetto persegua uno scopo diverso e personale rispetto a quello avuto di mira dagli altri partecipi. E perciò le dichiarazioni del CO (da cui pare evincersi un atteggiamento distaccato del ricorrente dal gruppo) non tolgono affatto valore alla circostanza, accertata con ampia e incontestata motivazione, che il De UC era addetto allo spaccio per conto della banda e conferiva così il suo apporto per trarre un comune profitto. 18. PP LA, ritenuto responsabile con qualifica di ruolo organizzativo e direttivo del delitto di associazione di stampo mafioso, nei tre atti di ricorsi presentati, lamenta il difetto di motivazione in ordine alla sua responsabilità nel reato di cui all'art. 416 bis con ruolo di dirigente, basata sull'errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, peraltro non riscontrate, e deduce l'illegittimità dell'utilizzazione delle propalazioni di DO IP IE, perché acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p. per il rifiuto di rispondere, nonostante la richiesta di rinnovazione del dibattimento sul punto. Ma col ricorso di PP LA, la Corte deve affrontare anche due temi comuni ad altre impugnazioni: quello del significato da attribuire all'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis c.p. (la cui sussistenza nella specie si nega) e quello dell'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata nel negare la concessione delle attenuanti generiche.
Iniziando quindi dall'affermazione di responsabilità, va intanto detto che le dichiarazioni dell'IE sono effettivamente inutilizzabili, poiché, a differenza di quanto ha deciso la Corte d'Assise d'Appello, la norma transitoria del 1997, ritenuta inapplicabile perché la richiesta di rinnovazione venne avanzata solo in sede di conclusioni, non pone alcuno sbarramento temporale. Ciò posto e ciò nonostante, osserva questa Corte che tuttavia la motivazione addotta dalla decisione impugnata supera positivamente la prova di resistenza, cui essa deve assoggettarsi a seguito dell'eliminazione della fonte in parola.
Numerosi collaboratori (a cominciare dal CA per proseguire con AG, CO, AL, RA, RI, PP EN, AV, TI, IA, LE, SP, AV, DI, OM, AM) hanno narrato episodi significativi dell'appartenenza del ricorrente alla cosca del PA ed al ruolo che vi rivestiva, ricordandone l'iniziazione mafiosa, la carica di "consigliere", il concorso in estorsioni, gli incontri presso luoghi di sua appartenenza di esponenti di spicco del clan, la deferenza che gli dovevano gli affiliati, l'utilizzazione dell'AV (azienda di trasporti dell'LA) come nascondiglio per latitanti, i continui rapporti con i membri del sodalizio. Racconti che hanno trovato precisi riscontri nella scoperta il 18 settembre 1987, all'interno dei locali dell'AV, di un ricovero attrezzato ed in perfetta efficienza e nella testimonianza del maresciallo Innocenzo Giulisano sulle frequentazioni di tale stabilimento da parte di IN IE e di UG AL. Nè si ravvisa quella contraddittorietà nelle dichiarazioni e nella valutazione complessiva della posizione, che il ricorrente vuole ricavare dal fatto che alcuni collaboratori hanno affermato che l'LA "non faceva niente" per il sodalizio da data anteriore al 1983 e che ancora è stato detto che l'AV era tenuta a pagare il "pizzo" ai clan PA. Dalla lettura della motivazione della decisione in esame appare, quanto al primo punto, che nessuno ha smentito che per un certo periodo il nostro ha rivestito la carica di consigliere, almeno fino al 1984, e che l'accusa di "scarso rendimento" riguardava semmai gli aspetti operativi esterni della banda, restando l'AV, dal nostro sempre diretta, punto di sicuro ricetto e per incontri strategici e per rifugio. Ne deriva che l'appartenenza all'associazione ed il ruolo primario rivestito risulta dimostrata anche per il periodo successivo al 1982, data di entrata in vigore dell'art. 416 bis c.p.. Intenzionale equivoco è poi sostenere che l'LA pagava il "pizzo". Si legge infatti a chiare lettere, e l'osservazione è correttamente tratta soprattutto dalle dichiarazioni del EN e dalle confidenze dello stesso LA, che vi era una cointeressenza tra il ricorrente ed il PA nelle sorti dell'azienda di trasporti, sicché non di tangente si trattava, ma di divisione per quote dei profitti. Quest'ultima osservazione introduce l'ulteriore argomento del significato e della natura dell'aggravante prevista dal sesto comma dell'art.416 bis c.p., reato che si caratterizza, come ormai da tempo unanimente ritenuto, non per le finalità dei partecipanti al sodalizio (che sono sì enumerate dalla disposizione in esame, ma che a ben vedere possono essere in larga parte comuni anche ai partecipanti di una semplice associazione per delinquere), bensì per lo specifico modus operandi degli associati, i quali si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne deriva. Una di queste finalità, tuttavia, quella del controllo di attività economiche, (controllo tale da ridurre, nelle intenzioni degli associati e per la zona di azione, il settore produttivo in condizioni pressocché di esclusiva) è stata ritenuta di particolare disvalore. Tanto che, oltre ad essere descritta come uno degli scopi tipici dell'associazione di tipo mafioso, essa è ripresa nel sesto comma, che prevede un aggravamento di pena, quando l'attività economica, su cui si tende ad esercitare un monopolio, sia finanziata in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.
Per la ricorrenza dell'aggravante occorre dunque, in primo luogo, una particolare dimensione dell'attività economica, nel senso cioè che essa va identificata non in singole operazioni commerciali o in singoli esercizi, ma in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano gli stessi beni o servizi. Occorre poi che l'apporto di capitale corrisponda ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni criminose, essendo proprio questa spirale sinergica di azioni delittuose e di intenti antisociali a richiedere un intervento particolarmente repressivo.
Si tratta di una circostanza di natura oggettiva, poiché il perseguimento con i mezzi previsti della finalità descritta si presenta come attributo della specifica associazione, qualificandone la pericolosità alla pari del suo carattere armato, ed è quindi valutabile a carico di ogni componente del sodalizio in base alla norma di cui al secondo comma dell'art. 59 c.p. L'attributo in parola caratterizza l'associazione mafiosa in esame, in relazione alla sua cointeressenza nell'AV diretta da PP LA. A questo riguardo nella decisione impugnata, le dichiarazioni del EN sono correttamente interpretate e ritenute risolutive nel senso che l'AV non era nell'organizzazione (appariva cioè come una società che svolgeva un'attività lecita) "ma però" divideva i profitti "perché c'era il nome della famiglia": Questa impresa di trasporti, insomma, di sostanziale appartenenza al clan e quindi capitalizzata con i mezzi economici tratti dalle attività delittuose di questo, circondata da un'aura di intoccabilità per la delinquenza (AV), si imponeva sul mercato avvalendosi del nome della famiglia PA e si sviluppava nel territorio catanese, con la forza dell'intimidazione, sui concorrenti e sui clienti.
Infine, in ordine al diniego delle attenuanti generiche si è molto insistito sul fatto che queste, a fronte dell'età, del precario stato di salute e della mancata contestazione di reati fine, non siano state concesse per il ruolo svolto e per "l'ostinazione e la pervicacia dell'imputato nel non ammettere alcuna sua responsabilità". E si è ravvisata in questa frase (e in altre analoghe che si trovano nella sentenza con riferimento ad altri ricorrenti) un attentato al principio di civiltà giuridica nemo tenetur contra se detegere. Va per contro rilevato che, se si prescinde dall'infelicità espressiva peraltro non sanzionabile giuridicamente, il periodo in esame, nel contesto della motivazione, vuole solo significare che non sono stati addotti elementi tali, specie sotto l'aspetto del ravvedimento, da essere presi in considerazione ai sensi dell'art.62 bis c.p. Conclusione ineccepibile, ove si consideri che la mancata contestazione dei reati fine nulla toglie al ruolo organizzativo-direttivo del ricorrente e che le altre situazioni prospettate trovano la loro tutela in sede esecutiva.
19. EB LA, ritenuto responsabile di associazione per delinquere di stampo mafioso con ruolo direttivo-organizzativo e di associazione finalizzata al narcotraffico, in primo luogo deduce la nullità della sentenza di primo grado sia perché, in generale, attraverso vari provvedimenti di riunione di separazione dei procedimenti, si sono sottratti gli imputato al giudice naturale, sia perché, relativamente alla sua posizione, si è proceduto alla separazione ed alla riunione del giudizio, senza acquisire il parere del difensore e si poi è fissata l'udienza di prosecuzione a seguito della riunione, senza avvisare l'imputato ed il suo difensore. Le eccezioni non sono fondate. Con riguardo alla prima, infatti, non può essere contestata la competenza per connessione della Corte di Assise a conoscere tanto di episodi di omicidio riferibili al clan PA quanto dei reati associativi, laddove il potere discrezionale di disporre la riunione o la sperazione dei procedimenti è insindacabile.
Quanto alla seconda, si deve ricordare il singolare iter del processo riguardante il ricorrente, oggetto di separazione dal procedimento originario (n. 40/96), con ordinanza del 23 luglio 1996, e di riunione al medesimo procedimento originario, con ordinanza del successivo 17 settembre. Deve ancora ricordarsi che, nel periodo in cui il procedimento relativo all'LA si trovò separato dal n.40/96, nessun atto venne compiuto, se non appunto quello di procedere alla nuova riunione. In questa situazione il difensore dell'LA, che contesta che la separazione e la riunione siano state disposte senza acquisire il parere della difesa, ammessa pure la veridicità della contestazione (resistita peraltro dalla sentenza impugnata) non ha comunque interesse a sollevare una simile eccezione, dato che il processo è tornato dinanzi al suo giudice originario, con sostanziale elisione dei provvedimenti, per la revoca della separazione precedentemente disposta. Nè può dolersi che all'udienza del 17 settembre non sia stato disposto di dare avviso all'LA della data di prosecuzione del procedimento n.40/96, dato che l'LA aveva rinunziato a presenziare al procedimento recante questo numero. Nè infine può dolersi di non essere stato avvisato della data dell'udienza di prosecuzione, dato che non contesta di aver comunque partecipato all'udienza in parola. In punto di responsabilità, dopo aver esposto una lunga premessa sul valore delle chiamate e sull'esame cui vanno sottoposte e sulla natura e la struttura dei reati associativi, l'LA si duole della positiva valutazione di attendibilità riservata alle dichiarazioni che lo riguardano, sia in ordine all'associazione mafiosa che in ordine a quella finalizzata al narcotraffico, osservando che non è stata correttamente accertata l'autonomia delle propalazioni dei collaboratori, i quali anzi sembrano essersi influenzati vicendevolmente.
Rinviando a quanto già osservato in generale sull'apprezzabile rigore dell'esame critico degli elementi probatori operato dalla Corte d'Assise d'Appello di IA, occorre qui aggiungere che nella specie le censure avanzate costituiscono una ripetizione delle stesse deduzioni già svolte in sede di appello e puntualmente disattese dalla sentenza impugnata (a partire dalle rivelazioni del CA, per passare alla "confusione" del EN, alla pretesa concertazione del AG e del RI, al mendacia del AG e del RI, al mancato reciproco riscontro tra le dichiarazioni del Caudullo e del Ferone), senza che il ricorrente si curi di confutarne le argomentazioni.
In ordine alla pena si deduce, poi, violazione di legge e difetto di motivazione sulla mancata riduzione di questa al minimo assoluto e sul giudizio di valenza delle attenuanti generiche. Si tratta di censura manifestamente infondata e di merito, potendosi leggere nella pronunzia in esame un'ampia, specifica e corretta argomentazione sui criteri che hanno sorretto i singoli passaggi del trattamento sanzionatorio.
Ma il ricorrente, così come altri in altre impugnazioni, lamenta anche che non gli sia stata concessa la riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., in base all'argomento che vi era necessità di una verifica dibattimentale tendente a saggiare l'attendibilità dei collaboratori, le cui dichiarazioni costituivano il nucleo fondamentale della prova. Un simile ordine di idee, ove seguito nella sua assolutezza, porterebbe a concludere che il p.m. ha sempre un giustificato motivo per rifiutare il rito abbreviato quando gli elementi probatori del processo constino di chiamate in reità o in correità. Conclusione questa che, allo stato della legislazione, sebbene vi sia un forte orientamento a privilegiare il rito dibattimentale in presenza di "pentiti", è tuttavia contrastata dalle finalità deflattive che sono all'origine della previsione del giudizio abbreviato e che impongono ancora oggi che il consenso o il dissenso non vengano resi in base ad automatismi tipici, ma in base alle specifiche situazioni processuali. Tanto detto, va però rilevato che, proprio in relazione al ricorrente, la Corte d'Assise ha proceduto ad acquisizioni documentali necessarie al riscontro di singole chiamate e che in tal modo il dissenso del p.m. trova una ragione individualizzata nella situazione particolare del procedimento.
20. NC DO, ritenuto responsabile di associazione finalizzata al narcotraffico, lamenta in primo luogo il difetto di logicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto ricorrere l'ipotesi associativa, anziché quella del delitto di spaccio continuato. Si duole ancora della mancata applicazione della riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., dell'aumento operato per la continuazione e della mancata concessione delle attenuanti generiche, punti, anche questi, non sorretti da adeguata motivazione. Le censure sono inconsistenti. Le dichiarazioni dei collaboranti, non oggetto di contestazioni, individuano nel ricorrente un fornitore abituale dell'associazione PA-MA, ruolo del tutto idoneo a qualificarlo come compartecipe nel reato di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/90, secondo costante giurisprudenza.
Per quanto riguarda il rito abbreviato, anche per il DO si rileva un'acquisizione documentale nonché la necessità di identificarlo in "Franco Longo", attività dibattimentali che, individualizzando le ragioni del dissenso del p.m., lo rendono legittimo. Manifestamente infondata è infine la doglianza di difetto di motivazione in ordine all'aumento apportato per la continuazione ed il diniego delle generiche, a fronte della precisa e corretta esposizione contenuta nella sentenza impugnata sulla necessità di infliggere una pena complessiva rispondente alle finalità previste dall'art. 27 della Costituzione e a fronte della mancata prospettazione di circostanze rilevanti per l'applicabilità dell'attenuante.
21. RO IL, condannato per entrambi i reati associativi, nel ricorso e nei motivi aggiunti, si duole del difetto di motivazione in ordine alla sua responsabilità, assumendo che sarebbe mancato un giudizio diretto a determinare se vi fosse autonomia tra le due consorterie, ovvero ci si trovasse dinanzi ad un sodalizio avente come finalità esclusiva il narcotraffico. Vizio di motivazione vi sarebbe ancora sull'attendibilità dei collaboratori, le cui dichiarazioni sarebbero prive di riscontri, e sulla sua identificazione in O".
In via "cumulativa o gradata" lamenta ancora il diniego delle attenuanti generiche e della riduzione per il rito abbreviato, tempestivamente richiesto. Immotivato sarebbe l'aumento di pena inflitta per la continuazione.
Il ricorso è infondato.
Se la prima deduzione va intesa in senso oggettivo, è evidente da tutto il contesto della decisione che le finalità della cosca PA non si possono ridurre al traffico di stupefacenti, avendo i partecipanti di mira, col metodo descritto dall'art. 416 bis c.p., rapine ed estorsioni, usura e gioco d'azzardo, e più genericamente il controllo del territorio, mentre l'organigramma del gruppo dei trafficanti PA-EN era diverso dal clan mafioso (per distribuzione di ruoli tra i soggetti, ma pure per la presenza di soggetti diversi), come diverse erano le zone di operatività ed i collegamenti. Se va intesa in senso soggettivo, l'attività di rapinatore, di killer e di trafficante attribuita al ricorrente lo fa rientrare a pieno titolo in entrambi i sodalizi.
In relazione all'illuminato, la decisione, poi, si diffonde particolarmente sull'attendibilità dei chiamanti e sul nomignolo del ricorrente ne' vi sono nel ricorso confutazioni dei singoli passaggi argomentativi. Riscontri oggettivi, di pregnante valenza per la partecipazione all'associazione mafiosa, sono stati individuati nella tracce lasciate dalla fallita rapina ad Alessandria e nei controlli operati dalla polizia. A loro volta, decisioni irrevocabili riscontrano le convergenti e multiple chiamate operata da spacciatori, che inseriscono il ricorrente nella associazione dedita al narcotraffico.
Il giudizio di spiccata capacità a delinquere, tratto essenzialmente dai reati fine in cui l'illuminato appare coinvolto, è stato posto correttamente a base dell'esclusioni delle attenuanti generiche. L'aumento per la continuazione è stato contenuto in un anno di reclusione e per la sua modestia (rispetto al reato cui si riferisce) non richiede una specifica motivazione. Le dichiarazioni accusatorie si sono arricchite nel corso del dibattimento, in cui sono stati acquisiti gli elementi documentali necessari ai riscontri. Risulta quindi legittimo il dissenso del p.m. alla celebrazione del rito abbreviato.
22. IN MO lamenta il vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui afferma la sua responsabilità nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.
Osserva la Corte che delle deduzioni svolte al riguardo del ricorrente deve condividersi, per gli stessi motivi già esposti in occasione dell'esame della posizione di PP LA, quella con cui rileva l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di AT AR. Sennonché, pur eliminando tali dichiarazioni dal contesto motivazionale, resta congruamente dimostrata la partecipazione del ricorrente al clan PA. Infatti il convincimento in ordine alla colpevolezza è stato raggiunto dalla sentenza, in base alle frequentazioni del garage di viale Jonio, di DO LA e di AT PA ed alla vicenda che ha visto il MO nelle vesti di emissario in una estorsione in danno della ditta di TO EN, episodi dimostrati attraverso elementi del tutto autonomi dalla dichiarazioni del AR. Contro tale convincimento non vale poi opporre che l'OL non riteneva il MO partecipe dell'associazione (cosa ragionevolmente spiegata con la posizione secondaria del ricorrente); mentre scade nel fatto lamentare l'inattendibilità dei collaboranti senza addurre argomenti diretti a contrastare la valutazione opposta contenuta nella pronunzia ed ivi articolatamente argomentata, così come corrisponde a richiedere una nuova e diversa lettura degli atti la deduzione diretta a fornire una spiegazione alternativa dell'incontro del MO con il NT ed il EN. Nè è conducente rilevare l'inconsistenza dell'episodio detto della "Baia dei Turchi", dato che proprio la Corte d'Assise d'Appello lo ritiene esplicitamente non necessario ai fini dell'affermazione della responsabilità.
È poi manifestamente infondato opporre che il giudice d'appello non abbia preso in considerazione una sentenza prodotta dal ricorrente, che invece è stata puntualmente valutata e giustamente ritenuta irrilevante ai fini della ricostruzione del ruolo del ricorrente nell'episodio di estorsione surriferito. È infine ancora manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni della Corte d'Assise d'Appello, lamentare che la decisione non abbia motivato in ordine ai diniego delle attenuanti generiche.
23. GE PA, assolto in appello dall'imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso, ma condannato per partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico, nel ricorso e nei motivi aggiunti, contesta l'accertamento della sua responsabilità. Fa valere essenzialmente tre deduzioni. Con la prima lamenta la violazione degli artt.1179, 64 e 65 c.p.p., perché le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboranti, imputati di reato connesso, RI, AG e RI sono state assunte in assenza del difensore di fiducia. Con la seconda taccia di violazione di legge e di illogicità la motivazione della pronunzia nella parte in cui ha ritenuto attendibili i collaboranti, credibili alcuni racconti, riscontrate le dichiarazioni. Con la terza nega in diritto che la sua condotta, per come accertata, costituisca partecipazione associativa e non piuttosto semplice spaccio continuato di stupefacenti, lamentando pure che, in violazione del principio del divieto della reformatio in peius, la sentenza in esame abbia qualificato la sua come una condotta partecipativa e non come un concorso esterno, quale ritenuto in primo grado.
In ordine alla pena denunzia, infine, l'insussistenza di motivazione circa la sua determinazione e circa la ricorrenza dell'ipotesi aggravata dal numero delle persone e dalla disponibilità di armi. A contrastare la prima doglianza va intanto rilevata la sua assoluta genericità, non risultando comprensibile a quale fase ci si riferisca e se il difensore di cui si parla sia quello del ricorrente o quello dei collaboranti. In ogni caso le dichiarazioni utilizzate nella sentenza sono solo quelle rese nel dibattimento, in presenza di ogni debita garanzia.
Quanto all'illogicità della motivazione è stato più volte sottolineata la cura con cui la sentenza ha indagato sulla personalità dei dichiaranti, sul loro interesse generale a collaborare e su quello specifico a rendere singole dichiarazioni. Si tratta di un'indagine squisitamente di merito che questa Corte, salvo il controllo di ragionevolezza degli elementi argomentativi, non può rivalutare in fatto, cosa che avverrebbe accedendo alla domanda (quale quella avanzata nella specie) di considerare la cotedenzione di certi collaboranti, le date del loro "pentimento" ed elementi consimili. Nè, sotto l'aspetto della ragionevolezza, può, in particolare, riconoscersi un'evidente incredibilità in un racconto nel quale si parla di un pagamento avvenuto in un'area di servizio, vicenda che in nessun modo eccede il corso ordinario degli avvenimenti. A torto, infine, si nega che la convergenza delle dichiarazioni dei collaboranti non costituisca riscontro del reato associativo, specie quando si rammenti che per i singoli reati-fine di spaccio è stato disposto un separato processo.
Venendo quindi alla contestazione in diritto, occorre in primo luogo rilevare che il giudice non viola il principio della reformatio in peius se muta la qualificazione giuridica del fatto senza modificare la pena inflitta, come nella specie è avvenuto. Si deve poi richiamare quanto già affermato a proposito della posizione dei ricorrente De UC e ribadire che anche l'attività di vendita ai consumatori, quando effettuata valendosi continuativamente e consapevolmente delle risorse dell'organizzazione e con la coscienza di farne perciò parte, costituisce un volontario apporto causale al raggiungimento del fine di profitto dell'organizzazione medesima. Contributo che non viene a cessare, sia pure sotto il profilo dell'elemento soggettivo, per la presenza di ulteriori interessi propri, anche divergenti da quelli degli altri, del singolo spacciatore. In tal modo, essendo stata raggiunta la dimostrazione del ruolo rivestito dal ricorrente, consistente nel collocare sul mercato minuto la droga del clan, non è certo significativa di una autonomia della condotta la circostanza che una partita di cocaina consegnata al PA fosse di scarsa qualità e che costui se ne lamentasse col fornitore.
Manifestamente infondata è infine la censura in ordine alla pena ed alle circostanze, a fronte dell'ampia motivazione contenuta nella decisione impugnata.
24. Anche AT ER è stato ritenuto responsabile di partecipazione al sodalizio finalizzato al narcotraffico ed anche tale ricorrente contesta in diritto la configurabilità nella sua condotta dell'ipotesi prevista dall'art.74 L.S., sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello dell'elemento psicologico. In ordine al primo aspetto rileva che non vi è prova della continuità del suo rifornimento dall'organizzazione (e che nelle singole ipotesi in cui esso è dimostrato, l'acquisto era dovuto alì esclusiva di cui il clan godeva nella zona). Quanto ai secondo, rileva il difetto di motivazione della pronunzia, nell'assumere la sussistenza di una sua consapevolezza di contribuire alle finalità del sodalizio. Ferme restando le osservazioni appena svolte relativamente al ricorso di GE PA, a convincere dell'inconsistenza degli argomenti difensivi stanno le vicende descritte nella decisione impugnata, le quali si risolvono non in sporadici acquisti, ma in un continuo rifornimento durato per oltre. dieci anni. Ed è anzi dato leggere che lo ER aveva addirittura uno stabile punto di vendita ed una zona riservata per il suo commercio, in perfetta intesa con gli aderentì al gruppo dei trafficanti, i quali, come lui stesso ammette, mantenevano l'esclusiva sul territorio. Rilievo che, secondo gli ordinari schemi logici, è anche dimostrativo della coscienza di essere immesso in un'organizzazione e del volontario contributo al comune fine di profitto perseguito dal sodalizio.
25. RI RA, condannato per partecipazione ad entrambe le associazioni, nei due atti di ricorso, lamenta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità, l'omesso rilievo della genericità dell'impugnazione del p.m. contro la sentenza di primo grado, il difetto di motivazione e la violazione di legge, anche sotto il profilo del divieto della reformatio in peius, nella determinazione della pena e nella negazione delle attenuanti generiche.
In punto di responsabilità, la sentenza in esame già risponde a tutte le deduzioni sull'attendibilità dei collaboranti che il ricorrente oggi ripropone, senza curarsi di confutare gli argomenti addotti dal giudice d'appello. La configurazione del reato associativo di droga, aggravato dal numero delle persone e dal possesso di armi, è conforme ai principi già precedentemente espressi e, nel caso specifico, può cogliersi con particolare rilievo l'intraneità del RA nei quadri direttivi del gruppo (continui contatti con NC DO, con PP AR, inserimento nel clan di Picanello). In ordine all'altro reato associativo (comprovato da azioni violente, dal ruolo esteso al campo del gioco d'azzardo e dell'usura) non sono state avanzate puntuali doglianze.
Il p.m. aveva promosso un'impugnazione specifica, chiedendo l'esclusione delle attenuanti generiche e l'applicazione di una pena maggiore tenuto conto del pessimo comportamento processuale e della gravità dei fatti. Tale impugnazione devolveva in toto il punto della determinazione della pena al giudice d'appello e perciò non può dirsi violato il principio del divieto della reformatio in peius. L'attento esame dei precedenti, della personaltà del ricorrente, della gravità dei fatti rendono conto del corretto uso del potere discrezionale esercitato al riguardo dal giudice di merito.
26. AL AM, ritenuto responsabile del reato di associazione mafiosa con ruolo direttivo, lamenta la violazione del principio del giudice naturale e del diritto di difesa, derivanti dalle arbitrarie riunioni e separazioni del procedimento, e deduce il vizio di motivazione della pronunzia per aver valutato positivamente l'attendibilità dei collaboratori di giustizia. Si tratta delle stesse censure avanzate da EB LA, esposte in termini pressocché identici, sicché basta rinviare a quanto in proposito osservato.
Si duole ancora il AM del vizio dell'accertamento della sua responsabilità, dato che a suo carico non è stata rilevata alcuna condotta riconducibile ai reati-scopo dell'associazione ne' in altro modo è emersa l'affectio societatis. Deduce infine violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena, al diniego delle attenuanti generiche ed alla riduzione ex art.442 c.p.p. Si tratta di censure inconsistenti. Le plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che identificano il ricorrente in uno dei dirigenti del gruppo PA, descrivendone specificamente le attività, hanno trovato un riscontro, giustamente definito di particolare efficacia probatoria, nella sentenza 24 febbraio 1996 della Corte d'Appello di IA, acquisita nel corso del dibattimento, con la quale il AM è stato irrevocabilmente condannato per reati di estorsione commessi nella zona sottoposta alla sua cd. giurisdizione.
Anche con riferimento al ricorrente la sentenza si diffonde in una disamina particolarmente approfondita in ordine alla determinazione della pena ed alla meritevolezza dell'attenuante, disamina i cui passaggi non sono oggetto di contestazione. Non risulta che il punto della riduzione ex art.442 c.p.p. sia stato oggetto di motivo d'appello. Le acquisizioni probatorie nel corso del dibattimento giustificano, comunque, il dissenso del p.m.
27. NC Di RA, condannato per associazione di stampo mafioso, deduce che, in violazione di legge e con difetto di motivazione, non è stato prosciolto per non aver commesso il fatto;
che tale vizi si estendono anche all'aver ritenuto di stampo mafioso e non semplice l'associazione per delinquere;
che ulteriori analoghi vizi dovrebbero rilevarsi nell'aver ritenuto sussistere l'aggravante dell'associazione armata, nella mancata concessione delle attenuanti generiche, nell'aver ritenuto sussistere la circostanza aggravante prevista dal sesto comma dell'art. 416 bis c.p., nell'aumento di pena determinato per la continuazione, nell'aver negato la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p. La prima censura, con cui, formalmente prospettando un'illogicità della decisione impugnata, si invita sostanzialmente la Corte a rivalutare le dichiarazioni dei collaboranti, anche con incursioni extratestuali rispetto al provvedimento in esame, non è proponibile in questa sede.
Manifestamente infondata è la seconda che assume una visione riduttiva dell'offensività delle associazioni di stampo mafioso (non sarebbero tali quelle che non turbano l'ordine pubblico economico), offensività peraltro riscontrata nella specie, secondo quanto si è detto a proposito della posizione di PP LA. Posizione cui si rimanda anche per la sussistenza dell'aggravante del sesto comma. Nella sentenza può leggersi che le armi erano a disposizione del sodalizio e tale affermazione viene dimostrata attraverso una congrua e convincente argomentazione. Non si è quindi sostenuto che si ha associazione armata anche quando un singolo aderente sia in possesso di armi, come invece si pretende nella censura al riguardo. La valutazione comparativa dei precedenti penali e del ruolo del ricorrente rispetto a vantati elementi positivi, ai fini della determinazione della pena e della concessione delle attenuanti generiche, è di esclusiva competenza del giudice di merito, finché non trasmodi in evidente arbitrarietà, vizio che non è stato dedotto e che non si ravvisa. Altrettanto va detto per la determinazione dell'aumento da apportare alla pena base in caso di ritenuta continuazione, ove non risulti violato l'ultimo comma dell'art. 81 c.p. In relazione all'art. 442 c.p.p. si deduce che il vizio di motivazione sarebbe reso evidente dal fatto che, al momento del dissenso, il p.m. non poteva sapere che, successivamente all'udienza preliminare, un correo, poi ritenuto decisivo, sarebbe stato disposto a prestare la sua collaborazione e che quindi il dissenso non può ritenersi giustificato in base a tale circostanza. Sennonché il p.m. ministero, nell'enunziare il suo dissenso al rito abbreviato, non deve pronosticare quali attività dibattimentali si dovranno svolgere, ma semplicemente esprimere un giudizio di carenza delle indagini, ai fini di una decisione allo stato degli atti. Giudizio di carenza la cui esattezza può dirsi ex post dimostrata, anche se nel dibattimento vengano assunti elementi rivelatisi decisivi, la cui esistenza al momento del dissenso non si poteva prevedere. 28. NC SO, ritenuto responsabile del reato associativo di stampo mafioso, dopo una lunga premessa sul delitto associativo, sugli elementi che ne dimostrano la sussistenza, sul ruolo dei pentiti e sulle norme che regolano le chiamate in correità, deduce il vizio della sentenza in ordine all'accertamento della sua responsabilità e in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Quanto alla prima censura, appare del tutto inesatto sostenere che i collaboratori non hanno indicato un ruolo del ricorrente nell'associazione, quando può ricavarsi dalla pronunzia che il SO, oggetto di convergenti dichiarazioni, rappresentative, ciascuna, di autonomi episodi, viene in queste identificato come responsabile di una bisca e come gestore di prestiti usurari, in zone ove tali attività erano controllate dal clan PA. Le altre deduzioni al riguardo, dirette come sono a mettere in dubbio la convergenza dichiarativa in base ad elementi extratestuali e a ribaltare la valutazione di attendibilità dei collaboranti, sempre in base ad elementi della stessa natura, tendono ad una nuova lettura degli atti, inammissibile in questa Sede.
Quanto alla negazione delle attenuanti generiche, occorre ripetere ciò che si è già detto a proposito della posizione di PP PA ed osservare che anche nella specie, aldilà dell'infelicità espressiva, la Corte d'Assise d'Appello non rileva alcun elemento positivo, e tanto meno quello delle resipiscenza, idoneo a dimostrarne la meritevolezza.
29. Giungendo così a quelle parti della pronunzia in cui si riscontrano vizi di diversa natura, è opportuno principiare dalla posizione di NC DO.
Il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'accertamento della sua responsabilità in entrambi i reati associativi, violazione di legge e del principio del divieto della reformatio in peius in ordine alla determinazione della pena. La prima censura è inammissibile. Con essa, ancora una volta, si lamenta l'erroneità (se non la mancanza) dell'esame critico dell'attendibilità dei collaboranti, adducendosi in definitiva il sospetto di una concertazione tra i pentiti. Si tratta all'evidenza del tentativo di riproporre in Cassazione un giudizio di fatto, già formulato nelle sedi a ciò deputate, senza che vengano svolti effettivi rilievi critici per contrastare i passaggi che ne hanno determinato i risultati (così. ad esempio, la sentenza ritiene di rilevante importanza che ciascun collaborante narri diversi episodi riguardanti diversi rapporti intrattenuti col DO ed il ricorrente si limita a dire che invece ciò non è importante). Ed anzi l'apoditticità delle doglianze è nella specie particolarmente accentuata, considerando che a un certo punto del ricorso, trascurandosi del tutto l'esame delle sentenze di merito, si sostiene che non vi è prova dell'esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio (essa anzi sarebbe esclusa dai collaboratori) e quindi di un'affectio societatis del DO.
Fondata per contro è la seconda doglianza. Il ricorrente, in primo grado, è stato condannato alla pena di anni 10 di reclusione per la violazione più grave, individuata in quella del quarto comma dell'art. 74 .P.R. n.309 del 1990. La determinazione concreta di questa pena, che è al disotto del minimo edittale previsto (12 anni), viene spiegata, nella motivazione della sentenza che l'ha inflitta, con il fatto che ai DO sono state riconosciute le attenuanti generiche ed il p.m. ha al riguardo proposto appello, contestando che l'imputato ne fosse meritevole. La Corte d'Assise d'Appello ha però dichiarato tale impugnazione inammissibile, per mancanza di oggetto, nel rilievo che, siccome nel dispositivo non Vera richiamo all'art. 62 bis c.p. (ed il dispositivo prevale sulla motivazione), si doveva perciò ritenere che le attenuanti in realtà non erano state concesse e che la pena di 10 anni era semplicemente illegale. Simile ragionamento è palesemente errato. Infatti la prevalenza del dispositivo sulla motivazione può invocarsi quando tra i due termini vi sia un contrasto logico, ma non quando tale contrasto, come nella specie, non sussista. La fonte dell'equivoco sta nel fatto che il giudice d'appello ha ritenuto che il mancato richiamo nel dispositivo della norma sulle attenuanti generiche significhi escludere le stesse, volontà che invece non può certo ricavarsi dall'elemento formale dell'omessa citazione di un articolo (onere che peraltro non è imposto dalla legge), soprattutto quando si debba concludere che un'interpretazione in tal senso della volontà conduce ad un risultato illegale.
Tanto posto, resta tuttavia la dichiarazione di inammissibilità dell'appello del p.m., dichiarazione contro la quale il P.G. non ha proposto ricorso, col risultato che l'attribuzione delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena base in 10 anni è divenuta irrevocabile. A tale pena base va poi aggiunta quella di 10 mesi di reclusione, determinata in appello per il reato di cui all'art.416 bis c.p., mentre va esclusa quella di 2 mesi di reclusione per la recidiva, applicata in sede di appello senza che al riguardo vi fosse stato gravame. Tanto assorbe il ricorso del DO in punto di applicazione nei suoi confronti del sesto comma dell'art. 416 bis, poiché come si è detto per l'associazione mafiosa è stato apportato solo un aumento in continuazione.
30. La posizione di PP IO dovrà essere rivalutata da altra sezione della Corte d'Assise d'Appello.
A dimostrazione della partecipazione del ricorrente all'associazione per delinquere di stampo mafioso, la decisione impugnata pone il contributo causale costituito dall'aver messo il proprio studio professionale a disposizione di incontri tra esponenti mafiosi ed il rincrescimento (ritenuto sintomo di adesione morale al clan) dimostrato dal IO nell'apprendere che il RI, uno degli affiliati al sodalizio, aveva cominciato a collaborare, rincrescimento tale da coinvolgerlo nel tentativo di far ritrattare il RI stesso.
Stando però al contesto in cui sono collocati, quale si ricava dalla stessa motivazione della sentenza, si tratta di elementi privi di valore risolutivo.
Nella decisione, infatti, si ricorda come il ricorrente sia figlio di NC IO, figura eminente del clan, intimo sin da bambino del capo NI PA, e cognato di DO LA, altro componente del sodalizio con posizione di spicco. Può ancora leggersi nella pronunzia che agli incontri presso il suo studio mai il IO ha partecipato, mentre ad essi sembra essere sempre stato presente l'LA. È dato ancora apprendere che il nostro svolgeva una regolare attività professionale e che nessuno dei collaboranti lo ritiene appartenere all'associazione mafiosa. Ed anzi il RI ha ricordato come il IO manifestasse il suo disappunto quando veniva a conoscenza dell'ingresso di qualche giovane nell'associazione per delinquere e come lo stesso (cui è legato, sembra, da vincoli di parentela naturale) abbia più volte tentato di ricondurlo verso una vita onesta.
Dinanzi a questo quadro, seppure nella messa a disposizione dello studio può scorgersi un contributo causale (anche se, per così dire, di secondo grado: nel favorire il cognato, il ricorrente indirettamente aiutava il sodalizio), indimostrata resta l'affectio societatis da parte del IO. Non si può infatti non concordare col ricorso, laddove afferma che il rincrescimento per la collaborazione del RI è irragionevolmente ritenuto risolutivo per dimostrare la solidarietà con l'associazione, quando ben poteva, molto più plausibilmente, essere spiegato con la preoccupazione per i propri cari, posto che le dichiarazioni del pentito avevano di mira proprio parenti stretti del IO (il padre in primo luogo). Del resto, per comprovare l'esistenza del necessario elemento soggettivo, la sentenza altro non dice, se si prescinde da un accenno al rinvenimento nello studio di architetto del IO di fogli di mappa relativi ai terreni della "Baia dei turchi", rinvenimento il cui rilievo ai fini accusatori, sebbene incidentalmente affermato, non è tuttavia oggetto di alcuno sviluppo.
31, Anche la posizione di AN EC, ritenuto responsabile di associazione mafiosa, dovrà essere oggetto di rivisitazione. Al ricorrente, che ammette di essere un giocatore di azzardo e di frequentare l'ambiente dei giocatori, è stato infatti attribuito il ruolo di gestore di bische per conto del clan, in base alle dichiarazioni del RI, dell'OL e del AG. Ora, mentre il racconto di quest'ultimo non è riferito (se non nella parte in cui afferma che il EC gestiva bische), gli episodi vissuti, narrati dal RI e dall'OL, non paiono affatto rappresentativi di questa attività di gestione.
Entrambi parlano di un club, "Le Muse", gestito dal EC, dove si praticava il gioco di azzardo. Non sembra peraltro che sia questa una delle bische affidate al ricorrente. Ed infatti il RI dice che, recatosi in questo club, lui e il EC parlavano spesso di bische clandestine (parrebbe allora che queste si trovassero altrove o dovessero essere altrove costituite). Aggiunge che assieme al EC avevano pensato "a fare una giocata insieme", ad una campagna natalizia di chemin, che poi non fu fatta, nel club "Le Muse" e in seguito in case private. E qui non si intende se si trattava di partecipare al gioco come giocatori per quote o di organizzare il gioco, sempre comunque una tantum, cosa incompatibile con la gestione di una bisca.
Nel racconto del RI il ricorrente si vantava che una quota degli introiti di "questo locale" andava anche a NI PA. E qui la sentenza non spiega a quale locale si faccia riferimento, se al club o ad una delle bische clandestine non localizzate. Aggiunge che il ricorrente si vantava, pure di aver acquistato un casinò in Romania, cosa che tuttavia non collima col racconto dell'OL. Secondo costui infatti alcuni mafiosi come DO LA e AL AM discutevano, lui presente, di investimenti da fare in Romania nel settore casinò ed il EC veniva citato, durante tale discussione, come uno che "era addentrato in queste bische lì in Romania". Col che si dovrebbe arguire che il nostro, che peraltro ha confermato di essersi recato a volte all'estero con comitive di giocatori e di aver ricevuto dai vari casinò che frequentava qualche regalia, poteva consigliare dove fare gli investimenti (d'altra parte anche la sentenza impugnata riconosce che quello della Romania poteva essere rimasto a livello di progetto).
Sennonché nemmeno sul fatto che il EC gestisse il club le Muse (il ricorrente afferma di esserne solo un socio) esiste un riscontro certo. Tale infatti non può essere definito, nonostante il parere contrario delle sentenza impugnata, l'episodio in cui tal De Maria, dietro i buoni uffici del ricorrente, accordava a GI PA una dilazione nel pagamento di una perdita al gioco, tenutosi appunto nel club "Le Muse".
Rimasto così dubbio il ruolo del EC, resta monca ai fini probatori la circostanza, peraltro ammessa, che il ricorrente conoscesse personaggi di spicco del clan, con alcuni dei quali risulta aver effettuato viaggi all'estero. Incerto è poi è il riscontro degli appuntamenti di membri del clan in un appartamentino dei EC, secondo il racconto del RI, dato che si contesta che il AT PA, che il RI dice di avervi incontrato, sia lo stesso PA condannato a pena concordata per reato associativo. Nè dimostrativa della partecipazione all'associazione sembra infine la protratta latitanza del nostro, non essendosi risposto alla deduzione avanzata in appello, secondo cui il EC, provvisto di mezzi propri perché proprietario di un negozio di vini ed oli, aveva trascorso il periodo di clandestinità in campagna a casa della suocera, senza altri aiuti che non fossero quelli dei suoi familiari.
32. Relativamente più complessa è la decisione da prendersi sul ricorso di AT IT. Costui, ritenuto responsabile di associazione mafiosa e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, lamenta in relazione all'ultimo reato la violazione dell'art. 649 c.p.p., essendo stato il fatto associativo di narcotraffico già giudicato dalla sentenza 27 maggio 1988 della Corte d'Appello di Milano. È vero, osserva il IT, che l'imputazione oggetto di questa pronunzia riguardava il periodo anteriore all'11 ottobre 1985, mentre quello del processo di IA copre condotte realizzatesi fino al novembre del 1993, ma, aggiunge, del tutto illogicamente il IT potrebbe essere ritenuto responsabile per fatti associativi successivi al suo arresto, del 1985, e avvenuti dopo la sua scarcerazione del 1991.
In quest'ultimo senso, però, la doglianza non riguarda più la violazione dell'art. 649 c.p.p., ma un preteso vizio della motivazione della sentenza nell'accertamento del reato compiuto tra il 1991 e il 1993, vizio che tuttavia non è dato riscontrare. La decisione impugnata, infatti, affronta e risolve tutte le obiezioni oggi riproposte, osservando in particolare come non fosse incompatibile con la misura di prevenzione il fatto che il IT potesse allontanarsi dal comune di residenza, in Lombardia, per incontrare ED PA e RO PU in Sicilia e come la persistenza del vincolo associativo, non interrotto nemmeno dalla carcerazione del ricorrente, sia dimostrata dall'oggetto di tale colloquio diretto a riattivare i canali di rifornimento. La censura è tuttavia fondata nella parte in cui la sentenza ipotizza fino al 1985 l'esistenza di due associazioni finalizzate al narcotraffico: una insediata nel territorio varesino con a capo il IT ed un'altra agente tra Varese e la Sicilia col IT sempre in posizione dirigenziale, ma facente capo al PA ed al MA. Diverso sarebbe lo scopo delle due associazioni, dirette, l'una, a rifornire di droga i piccoli spacciatori del varesino, l'altra, il territorio catanese. Diverso ancora ne sarebbe l'organico, salvo che per la presenza di alcuni soggetti (il IT ed i PU) immessi in entrambi i sodalizi. Tale ricostruzione è tuttavia resistita, in primo luogo, dal capo di imputazione del processo milanese in cui l'operatività del gruppo era situata in alcuni paesi della Lombardia ed "altrove", avverbio che solo riduttivamente può essere circoscritto ad altri comuni lombardi e non coprire il territorio nazionale. Ma quel che più conta è che i componenti del gruppo lombardo, significativamente denominati i "catanesi", erano in realtà promiscuamente addetti al rifornimento di droga per ogni mercato e partecipavano ai profitti ed alle perdite sia per le negoziazioni lombarde che per quelle siciliane (tanto si evince dalla stessa sentenza impugnata in cui si ricordano rifornimenti volti ad essere immessi in entrambi i mercati). Così stando le cose è allora evidente che quella insediata nel varesino era in effetti una sezione di una più vasta organizzazione di traffico (il che del resto, con qualche contraddizione, ammette anche la sentenza in esame quando parla di una continuità dell'azione del IT nel medesimo sodalizio, senza distinguere tra condotte riferibili a questa o a quella delle due organizzazioni, la cui esistenza peraltro ipotizza). Ne consegue che i fatti associativi. addebitati al IT sino al suo arresto dell'11 ottobre 1985 sono già stati giudicati e che la sentenza in esame deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui si riferisce al periodo anteriore a questa data. Ne consegue ancora che tale annullamento non può non influenzare la determinazione della pena per il reato associativo commesso successivamente (anche ai fini della valenza delle circostanze), punto che dovrà essere oggetto di nuovo giudizio. Ma il IT lamenta ancora il vizio della motivazione della sentenza nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Ed anche in questa parte il ricorso è fondato.
Gli episodi addotti dalla pronunzia per dimostrare l'appartenenza del ricorrente al clan mafioso sono in primo luogo la presentazione del IT, da parte del mafioso Maugeri, al Ciulla trafficante di droga ed uomo di onore. A ciò si aggiunge l'incontro, già ricordato, del IT con il PA tra il 1991 e il 1992, quando cioè quest'ultimo era uno dei latitanti più ricercati d'Italia. Si ricordano poi gli aiuti forniti dal clan al IT o dal IT ad esponenti di spicco del clan (il ricorrente aveva ospitato il IO quand'era latitante, il clan aveva inviato alcuni uomini in Lombardia per aiutare il IT oggetto di intimidazione, la latitanza del IT era stata protetta dal clan, il IT aveva confidato al AL, durante la comune detenzione, di inviare denaro proveniente dal traffico di stupefacenti per aiutare familiari di detenuti). Da questi episodi e dalla stessa posizione apicale del ricorrente nel commercio della droga la sentenza trae, con argomento definito di ordine logico, l'inserimento nel gruppo mafioso, ritenendo inconcepibile che un non affiliato, non soggetto dunque alle ferree regole dell'omertà, potesse avere frequentazioni altrimenti così pericolose per l'organizzazione o compisse atti diretti a sostenere gli aderenti al clan, ovvero fosse aiutato dall'organizzazione. Si tratta quindi dell'applicazione di una massima di esperienza che, peraltro, come osserva il ricorrente, che ricorda di risiedere in Lombardia dal 1961 e cioè da prima della costituzione in IA dell'organizzazione del PA, non è in grado di dimostrare la specificità dell'appartenenza al sodalizio mafioso rispetto a quella del sodalizio finalizzato al narcotraffico. Tutti gli episodi citati possono infatti spiegarsi anche in questa unica chiave. Così appare nell'ordine naturale delle cose l'incontro con il trafficante e con il capo del sodalizio da parte di un correo, che, per tacere, ha il buon motivo di non confessare la sua appartenenza all'associazione diretta al narcotraffico, come è ancora naturale proteggere, in vario modo, un importante fornitore o fare favori a membri di IA della propria associazione.
Anche questo punto sarà dunque oggetto di nuovo giudizio. 33. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi del ST e dell'OR segue la condanna al pagamento, ciascuno, della somma di lire 500.000 a favore della cassa delle ammende. Tali ricorrenti insieme ad AL AM, DO RI, EL De UC, PP LA, EB LA, NC DO, RO IL, IN MO, GE PA, AT ER. RI RA, AL AM, NC Di RA e NC SO, i cui ricorsi sono stati respinti, vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali. AL AM, AL AM, NC Di RA, EB LA, PP LA, RO IL, IN MO, NC DO e RI RA, i cui ricorsi, nella parte relativa all'accertamento della loro responsabilità nel reato associativo, sono stati respinti, vanno condannati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di IA che vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale. Dichiara inammissibili i ricorsi di OR AL e ST CO che condanna al pagamento della somma di lire 500.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di AM AL, RI DO, De UC EL, LA PP, LA EB, DO NC, IL RO, MO IN, PA GE, ER AT, RA RI, AM AL, Di RA NC e SO NC che condanna in solido fra loro e con OR AL e ST CO al pagamento delle spese processuali nonché AM AL, AM AL, Di RA NC, LA EB, LA PP, IL RO, MO IN, DO NC e RA RI in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Comune di IA che si liquidano in lire 8.342.500 ivi comprese lire 342.500 per spese oltre IVA e CPA sugli onorari come per legge.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di DO NC limitatamente alla misura della pena che ridetermina in anni dieci e mesi dieci di reclusione.
Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di IO PP e EC AN e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di IA.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IT AT, limitatamente alla partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico per il periodo anteriore all'11 ottobre 1985, per precedente giudicato. Annulla la stessa sentenza nei confronti del IT in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p.c., limitatamente alla determinazione della pena, in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Assise d'Appello di IA.
Rigetta nel resto i ricorsi di DO NC e di IT AT.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2000