Sentenza 24 novembre 2016
Massime • 2
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente -concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di illogicità manifesta della motivazione della sentenza consegue alla violazione di principi della logica formale diversi dalla contraddittorietà o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. ovvero alla invalidità o alla scorrettezza dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni.
Commentari • 3
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Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …
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La massima Tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all' art. 416 c.p. non vi è alcun rapporto di presupposizione, sicché non opera la clausola di esclusione di cui all' art. 648-bis c.p. , relativa a chi abbia concorso nel reato, con la conseguenza che il partecipe all'associazione per delinquere risponde anche del delitto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, diversamente, il delitto di cui all' art. 416-bis c.p. può costituire presupposto del reato di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti immediatamente riconducibili al sodalizio criminale, …
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La massima In tema di lesioni personali volontarie, il dolo consiste nella coscienza e volontà di procurare una malattia o quantomeno sensazioni dolorose nel soggetto passivo, per cui la responsabilità per tale delitto discende da ogni condotta volontaria idonea a determinare le lesioni, quando sia accompagnata da intenzionalità lesiva. (Fattispecie relativa al reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un coltello, in cui la Corte ha precisato che a nulla rileva, in presenza dell'omogeneità dell'evento realizzato rispetto a quello voluto, la diversa regione corporea attinta rispetto a quella verso la quale l'azione era inizialmente diretta - Cassazione penale sez. V, 13/01/2021, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2016, n. 53600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53600 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2016 |
Testo completo
53600-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 24/11/2016 Sentenza n. 1198/2016 Registro generale n. 32140/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. MASSIMO VECCHIO Presidente Dott. ADET TONI NOVIK Consigliere Consigliere Dott. ANGELA TARDIO Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SANFILIPPO ANDREA, n. il 20/02/84; CALLEA IGNAZIO, n. il 30/11/83; avverso la sentenza n. 3131/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 07/01/2015; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Roberto Aniel- lo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi per il ricorrente IP l'avv. Francesco Lojacono in sostituzione dell'avv. Dario Granvillano e per il ricorrente CA l'avv. Calogero Meli, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
ли 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/01/2015 la Corte di appello di Palermo in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento - sezione distaccata di Licata ha emesso - le seguenti statuizioni: - ha assolto IP RE e CA NA dal reato di cui agli artt. 2 e 4 L. n. 895 del 1967 loro ascritto al capo C) della rubrica;
- ha ridotto la pena inflitta ad anni due e mesi quattro di reclusione al IP nonché ad anni due di reclusione al CA con concessione del beneficio della so- spensione condizionale in ordine al reato di cui al capo A) (art. 423 cod. pen.); -ha dichiarato la nullità della sentenza in ordine al reato di cui agli artt. 586 e 589 cod. pen. di cui al capo B), per avere configurato l'ipotesi di omicidio volonta- rio, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Agrigento ai sensi degli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen.. 1.1. In ordine allo svolgimento dei fatti, la Corte d'appello ha esposto che la not- te del 30/08/2009 si era verificato un gravissimo incendio dinanzi all'abitazione invasa dal fumo – di proprietà di IP LO e dell'anziana madre De NE - RA. IP LO non era riuscito ad uscire dalla porta del piano infe- riore, perché bloccata dalla sua automobile avvolta dalle fiamme, addossata all'uscio nonostante l'avesse regolarmente posteggiata per strada pochi metri più avanti;
si era allontanato da una seconda porta, mentre la madre era rimasta all'interno. Il fuoco aveva bruciato i tubi di scarico delle terrazze dell'edificio, i fili elettrici e le porte d'uscita. La donna era ricoverata con diagnosi di insufficienza respiratoria acuta da inala- zioni di fumo (in paziente con insufficienza respiratoria cronica); era dimessa dall'ospedale con prescrizione di fare uso di ossigeno per nove ore al giorno, ma a causa del peggioramento delle condizioni di salute era poi deceduta in data 20/10/2009. Dopo alcune iniziali spiegazioni non ritenute credibili, IP RE ha am- messo di aver incendiato l'auto dello zio e ha riferito di non immaginare le conse- guenze del proprio comportamento. Il CA ha dichiarato di essersi trovato in compagnia di IP RE la sera del fatto, ma di non conoscere le intenzioni dell'amico di appiccare il fuoco;
la sua tesi, però, è stata ritenuta inverosimile dai giudici di merito. conseguenze e1.2. Alla luce della diffusività dell'incendio, delle sue dell'efficienza del mezzo adoperato per commetterlo, la Corte di merito ha inqua- drato la vicenda nella fattispecie criminosa di cui all'art. 423 cod. pen.. Ha conside- rato, peraltro, la bottiglia incendiaria adoperata dagli imputati come arma da guer- ra. 3 In riferimento alle letali conseguenze per la De NE, la Corte d'appello ha evidenziato il grave danno fisico subito, spintosi fino allo shock cardiogeno, evento acuto sommatosi alla patologia respiratoria cronica sofferta dalla donna da anni, l'esigenza di assumere un elevato quantitativo di ossigeno (notevolmente superiore a quello prescrittole antecedentemente al fatto) e l'evoluzione negativa della malat- tia. Conformemente alla decisione del Tribunale sul punto, la Corte territoriale ha inquadrato i fattori sopravvenuti quali concause inseritesi nella catena di eventi, che aveva comportato la morte della donna, ai sensi degli artt. 40 e 41 cod. pen.. La Corte territoriale, tuttavia, non ha condiviso la valutazione del Tribunale in or- dine all'elemento soggettivo, ritenendo l'ipotesi del "fatto diverso" e attribuendo l'omicidio agli imputati a titolo di dolo eventuale. Ha basato tale valutazione sulla ri- conducibilità della vicenda a non meglio chiarite ragioni familiari, considerando che IP RE, al momento dell'azione criminosa, conosceva già l'identità dei presenti all'interno dell'abitazione, l'occupazione da parte della De NE della stanza da letto situata al piano inferiore bloccato dall'auto e la patologia pregressa della donna, prescegliendo l'orario notturno per operare, con la certezza della pre- senza delle vittime designate. La Corte di merito, pertanto, ha desunto che, grazie alle predette acquisizioni, IP RE con l'aiuto del CA aveva appiccato il fuoco all'auto nella - - convinzione che l'incendio si sarebbe propagato all'abitazione e i familiari sarebbero rimasti intrappolati all'interno. Essa, quindi, ha escluso che il contenuto della con- versazione intercettata, in cui il IP aveva riferito al CA "...ci siamo andati per dar fuoco ed abbiamo fatto il morto..." consentisse di formulare una diversa conclusione.
1.3. In ordine al nesso eziologico, tra la concorsuale azione delittuosa e l'evento della morte della De NE, giova ricordare la motivazione del Tribunale, implici- tamente fatta propria dalla Corte d'appello. I primi giudici hanno accertato che l'inalazione da parte della donna dei fumi no- civi sprigionatisi a causa dell'incendio in concorso con le sue pregresse patologie - respiratorie aveva determinato l'insufficienza e la difficoltà respiratorie, che - l'avevano poi condotta alla morte. Essi hanno considerato la condotta degli imputati una causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento. Hanno rilevato, inoltre, in base alle indicazioni del medico curante, che le dimissioni dall'ospedale non erano indicative di guarigione, bensì di una mera stabilizzazione e della possibi- lità di praticare le cure a domicilio (terapia di ossigeno in entità notevolmente supe- riore rispetto a quella praticata anteriormente alle vicende in esame). Dal contenuto della conversazione intercettata sopra riportata, tuttavia, il Tribu- nale ha desunto che l'atteggiamento psicologico dei due imputati consistesse in col- сли pa cosciente aggravata dalla previsione dell'evento, non voluto né accettato dagli agenti.
2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per Cassazio- ne avverso la sentenza della Corte d'appello.
3. IP RE.
3.1. Erronea applicazione degli artt. 40 e 586 cod. pen. e vizio di motivazione. Secondo la prospettazione difensiva, non risulta dimostrata l'esistenza del nesso causale tra condotta dolosa e la morte della Di NE;
l'inalazione dei fumi non aveva innescato un nesso condizionale autonomo, o quanto meno prevalente, ido- neo a provocare l'evento morte, cagionato, invece, esclusivamente dalla grave pa- tologia respiratoria cronica di cui soffriva la vittima, considerato il lungo lasso di tempo di cinquanta giorni tra la condotta, il ricovero e la morte. La difesa osserva che il quadro clinico rientrava in una condizione precedente di grave deficit respiratorio cronico, malattia che imponeva come prima ipotesi tera- peutica l'uso di ossigeno-terapia in permanenza, e che può avere risvolti negativi tanto gravi da condurre in poco tempo al decesso.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione del dolo eventuale. Ad avviso della difesa, il dialogo intercettato, sul quale la Corte territoriale aveva fondato la configurabilità del dolo eventuale, riveste un significato ben diverso ri- spetto alla dedotta mancata accettazione dell'evento morte da parte degli imputati. Dal contenuto della frase emerge il rammarico del IP di aver provocato con la propria condotta la morte della donna.
3.3. Violazione degli artt. 597, 604 e 521, comma 2, cod. proc. pen. e 6, par. 3, lett. a), CEDU. La difesa preliminarmente deduce l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad impugnare, consistente nella corretta applicazione della legge penale e nel non subire un procedimento penale per il medesimo fatto. In particolare, contesta le violazioni dei principi di devoluzione e di divieto di reformatio in peius. La pronunzia di primo grado non era stata appellata dal P.M. e, pertanto, il giudi- ce del gravame non avrebbe potuto investire con la propria decisione capi e punti della sentenza non impugnati. La diversa qualificazione giuridica del fatto non auto- rizzava la Corte territoriale alla dichiarazione d'ufficio di nullità della sentenza. Si versa in un'ipotesi di nullità a regime intermedio, che per poter essere fatta valere K presupporrebbe una specifica doglianza sul punto. ли 5 La trasmissione degli atti al P.M. con indicazione della specifica ipotesi da conte- stare non può che essere delimitata alla fase delle indagini preliminari e al mancato accoglimento della richiesta di archiviazione.
3.4. Violazione dell'art. 6, comma 3, lett. a) e b), CEDU e 111 Cost.. Secondo l'impostazione difensiva va riconosciuto il diritto dell'imputato di essere informato in modo dettagliato del motivo dell'accusa, dei fatti materiali ascrittigli e della qualificazione giuridica attribuita. Tale informativa deve essere ritenuta stret- tamente correlata all'esigenza di disporre del tempo necessario ad approntare la propria difesa attraverso la scelta dei mezzi e delle strategie più appropriate. L'imputato non poteva prevedere la configurazione della più grave accusa di omicidio volontario, in quanto in tal caso, la strategia difensiva sarebbe mutata e sarebbe stata finalizzata a dimostrare mediante prove testimoniali che non avrebbe accettato il rischio della morte della donna. Pertanto, il mancato riconoscimento del- la possibilità di interloquire sul punto si traduceva in una nullità generale a regime intermedio per violazione del diritto di difesa.
3.5. Violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al trat- tamento sanzionatorio. Secondo la difesa, essendosi discostato dal minimo edittale, l'organo giudicante avrebbe dovuto indicare specificamente i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuti rilevanti ai fini della commisurazione della pena.
4. CA NA.
4.1. Inosservanza di legge in relazione agli artt. 423 e 424 cod. pen.. La difesa inquadra la vicenda nella fattispecie di cui all'art. 424 cod. pen., carat- terizzata dal solo dolo specifico di danneggiare, senza la previsione che ne sarebbe derivato un incendio o un pericolo di siffatto evento;
il Correa fornisce solo il suo concorso morale nei reati commessi dal IP, intendendo esclusivamente par- tecipare al danneggiamento dell'autovettura dello zio del coimputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del CA è manifestamente infondato e il ricorso del IP è in- fondato, per le ragioni e con le precisazioni che seguono.
2. In ordine all'unico motivo di ricorso del CA, la Corte territoriale ha svolto articolate considerazioni sulla sua compartecipazione non solo morale al delitto di incendio, dalle quali si comprendeva che potesse prefigurasse le conseguenze della de sua condotta nel senso dell'incendio e non solo del danneggiamento, accettandole. In particolare, la sua partecipazione consapevole e volontaria al fatto criminosa era desunta dal contenuto delle conversazioni intercettate, nelle quali inequivocamente accomunava la propria posizione a quella dell'amico, nonché dalla considerazione logica che evidentemente doveva averlo aiutato a spostare l'auto di tre metri per avvicinarla all'abitazione di IP LO. Non sono ravvisabili, pertanto, violazioni di legge e vizi di motivazione, mentre la rivalutazione degli elementi fattuali in assenza di lacune e/o contraddizioni motiva- zionali dei giudici del merito costituisce una valutazione di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità. Né sorgono dubbi in ordine alla qualificazione giuridica della fattispecie in esame, che, contrariamente all'assunto difensivo, non è inquadrabile in una mera ipotesi di danneggiamento seguito da incendio. La qualificazione giuridica del fatto come incendio di cui all'art. 423 cod. pen. è corretta, in considerazione della diffusività dell'incendio, delle sue conseguenze, del mezzo adoperato per commetterlo e dello spostamento dell'auto al fine di far pro- pagare il fuoco anche sull'immobile. Va richiamata al riguardo la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento seguito da incendio è necessario che la condotta dell'agente determini un pericolo di incendio e, cioè, la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio, la quale deve essere desunta dalla si- tuazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento (Sez. 6, n. 35769 del 22/04/2010, Musco, Rv. 248585). Il reato di danneggiamento seguito da incendio richiede, come elemento costitu- tivo, il sorgere di un pericolo di incendio, sicché non è ravvisabile qualora il fuoco appiccato abbia caratteristiche tali che da esso non possa sorgere detto pericolo per cui, in questa eventualità o in quella nella quale chi, nell'appiccare il fuoco alla cosa altrui al solo scopo di danneggiarla, raggiunge l'intento senza cagionare né un in- cendio né il pericolo di un incendio, è configurabile il reato di danneggiamento, mentre se detto pericolo sorge o se segue l'incendio, il delitto contro il patrimonio diventa più propriamente un delitto contro la pubblica incolumità e trovano applica- zione, rispettivamente, gli artt. 423 e 424 cod. pen. (Sez. 2, n. 47415 del 17/10/2014, Giagnoni, Rv. 260832; Sez. 1, n. 16295 del 04/03/2010, Paragona, Rv. 246660).
3. In riferimento al terzo e al quarto motivo del ricorso proposto da IP RE, da trattare anteriormente agli altri per ragioni di ordine logico, va escluso che la riqualificazione del reato in omicidio volontario con conseguente emissione di ordinanza ex art. 521, comma 2, cod. proc. pen., abbia comportato violazioni del principio devolutivo e del principio del divieto di reformatio in peius. رسد 7 La diversità del fatto accertato in giudizio dal fatto contestato, infatti, può esse- re riconosciuta e dichiarata per la prima volta anche nel giudizio di appello, con conseguente ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché le dispo- sizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. sono richiamate, implicitamente, dall'art. 598, che impone l'osservanza delle disposizioni relative al giudizio di primo grado, e, esplicitamente, dall'art. 604, che postula la nullità della sentenza per vio- lazione dell'art. 522 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 40966 del 01/10/2015, Di Gregorio, Rv. 265607). Né si è determinata la dedotta violazione del diritto dell'imputato ad essere in- formato in modo dettagliato del motivo dell'accusa, dei fatti materiali ascrittigli e della qualificazione giuridica attribuita. E, peraltro, la questione del dolo omicida aveva formato oggetto di considerazio- ne da parte del giudice della udienza preliminare (come ricorda la Corte territoriale a pag. 9 della sentenza impugnata).
4. In ordine alla compiuta delibazione della diversità del fatto non è ravvisabile nella impugnata sentenza né violazione di legge né vizio di motivazione:
4.1. Non ricorre per vero violazione di legge: né sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all'operata rappresentazione del fatto cor- rispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presuppo- sto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie); né sotto profilo della erronea applicazione, avendo il giudice del merito esat- tamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.
4.2. Neppure ricorre vizio della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto ade- guatamente come illustrato nella narrativa che precede - delle ragioni della pro- pria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sor- ta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezza- mento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, da ultimo, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369) e, pertan- to, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. In particolare, in ordine al nesso eziologico tra la concorsuale condotta delittuosa e l'evento della morte della De NE, relativamente al fatto diverso rilevato la Corte territoriale ha implicitamente recepito e fatto proprie le considerazioni del Tri- bunale da reputarsi integrative della sentenza impugnata circa la interazione della condotta del ricorrente (concausa del decesso) colle precedenti condizioni pa- tologiche della vittima. Questa Corte non rileva nel tessuto motivazionale del provvedimento impugnato: ли 8 né il vizio della contraddittorietà della motivazione che consiste nel concorso (dialetticamente irrisolto) di proposizioni (testuali ovvero extra testuali, contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente), concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa;
né il vizio della illogicità manifesta che consegue alla violazione di alcuno degli altri principi della logica formale e/o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (v., per tutte: Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 dep. 2013, Aquilina, non massimata sul punto). Per vero i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, henché inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito e della prospettazione di meri enunciati fattuali, dappoiché oppongono la propria valutazione delle prove e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio.
4.3. E' appena il caso di aggiungere che nella sede del presente giudizio di legittimità non devono essere prese in considerazione le deduzioni, formulate dal IP con i primi due motivi di ricorso, che attengono al merito della redigenda imputazione una volta che sia esercitata l'azione penale - - concernente il fatto diverso ravvisato dalla Corte territoriale.
5. Per quanto attiene al quinto motivo di ricorso del IP, in ordine al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale ha confermato la pena applicata in primo grado per il reato di incendio (detratte le pene per i reati satelliti per i quali era emessa pronunzia di assoluzione), alla luce del ruolo ben più pregnante assunto dallo stesso rispetto al complice nell'ideazione e nell'esecuzione del reato. Indicando, quindi, la posizione di maggiore rilievo sotto il profilo della partecipazione al fatto e dell'intensità del dolo, la Corte di merito ha K correttamente applicato il consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di determinazione della pena, secondo il quale, quando il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati сли 9 dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825).
6. In conclusione, ricorso del CA va dichiarato inammissibile e il ricorso del IP va rigettato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del CA consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.) non- ché - valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell'impugnazione al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, in- dicata in dispositivo. Al rigetto del ricorso del IP consegue la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di CA NA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento alla Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di IP RE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 24 novembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Massimo Vecchio Aldo Enh DEPOSITATA IN CANCELLERIA 27 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania PAIELLA