Sentenza 6 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante relativa alla professionalità dell'attività svolta, prevista dall'art. 648-ter, comma secondo, cod. pen., non rilevano esclusivamente le attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, ma qualunque attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o allo scambio e distribuzione di beni nel mercato del consumo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2016, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2016 |
Testo completo
03026-17 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 06/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3278/2016 PIERCAMILLO DAVIGO - Presidente - REGISTRO GENERALE GIUSEPPE SGADARI N.51364/2015 ANNA MARIA DE SANTIS - Rel. Consigliere - STEFANO FILIPPINI ALBERTO PAZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LE nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 31/03/2015 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI Udito il Procuratore Generale in persona del MASSIMO GALLI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di UE e per l'annullamento con rinvio per IA;
uditi i difensori avv. Basilio TO Pitasi e Michele Albanese che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 31.3.2015, la Corte di appello di Reggio 1. Calabria confermava nei confronti dei ricorrenti la sentenza del Tribunale della stessa città datata 23.10.2008 con la quale ER TO e AN' TA (oltre ad altri soggetti estranei al giudizio per cassazione) erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione al concorso nel reato di cui all'art. 648 ter cod.pen., realizzato mediante il reinserimento nel mercato di liquori di provenienza truffaldina, nella forma aggravata per essere il fatto commesso nell'esercizio di una professione.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello dagli attuali ricorrenti e, in particolare, quelle relative alla ritenuta penale responsabilità, alla sussistenza dell'aggravante contestata e al trattamento sanzionatorio.
2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori, sollevando i motivi che così si riassumono: ER TO, 3.1. violazione di legge in relazione all'ordinanza dibattimentale di appello in data 31.3.2015, relativa al rigetto dell'eccezione di nullità della citazione per il giudizio di secondo grado dell'imputato; invero, tale atto è stato effettuato, con forme peraltro incomplete, presso il difensore anziché presso il domicilio eletto.
3.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod.proc.pen. e 648 ter cod. proc.pen. per difetto degli elementi costitutivi di quest'ultimo reato (essendo state immesse in commercio bottiglie dotate di numero identificativo) e per difetto dell'elemento soggettivo inerente la consapevolezza della provenienza delittuosa della merce in capo all'imputato.
3.3. violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della aggravante relativa alla professionalità dell'attività svolta dall'agente;
3.4. vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione delle circostanze, essendo stato rigettato il motivo di appello, concernete la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche, senza alcun effettivo argomento e nonostante la positiva personalità dell'imputato.
4. AN TA, con un primo ricorso a firma dell'avv. Basilio Pitasi, lamenta:
4.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc.pen. e 648 ter cod. proc.pen. per difetto di logica motivazione in 1 relazione alla ricostruzione della penale responsabilità dell'imputato;
4.2. violazione di legge e vizio di motivazione per non essere stata riqualificata la condotta nell'ipotesi di concorso nella truffa (costituente il reato presupposto del contestato riciclaggio) o nel reato di cui all'art. 379 cod.pen.; 4.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato ascritto per difetto dell'elemento soggettivo, avendo egli solamente incassato titoli provenienti da altri, attività estranea alla condotta di cui all'art. 648 ter cod. proc.pen.. 4.4. violazione di legge per la mancata derubricazione del fatto in ricettazione.
4.5. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 379 cod.pen. .
4.6. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod.pen. per essere la sentenza di appello priva di motivazione al riguardo.
4.7. Con memoria difensiva depositata in data 29.11.2016 l'avv. Pitasi illustrava giurisprudenza inerente motivo sulla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod.pen. .
5. Sempre AN TA, con un secondo ricorso a firma dell'avv. Giulia Deni, ha dedotto:
5.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla errata valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della condanna, con travisamento dei fatti e mancato raggiungimento della soglia probatoria dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
5.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riapertura istruttoria sulla giustificazione addotta dall'imputato in ordine alla causale sottostante all'incasso dei titoli di causa.
5.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
5.4. Tuttavia, all'udienza del 6.12.2016, l'avv. Pitasi, comparso personalmente, ha dichiarato di aver appreso dal proprio cliente che l'avv. Giulia Deni sarebbe stata revocata, senza precisare in quale data. In Collegio ha preso atto della dichiarazione.
6. Sempre nell'interesse di AN TA, con atto depositato il 21.11.2016, sono stati proposti motivi nuovi di ricorso a firma di un terzo difensore, avv. Francesco Calabrese, che così si riassumono:
6.1. violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 648 ter 2 cod.pen., poiché difetta l'elemento soggettivo delle condotte tipiche di manipolazione della res illicita (i liquori), la cui provenienza era da lui ignorata, come pure la inerenza degli assegni da lui ricevuti rispetto a quella merce, sicchè a tutto concedersi potrebbe ipotizzarsi un concorso dell'imputato nel reato di fatturazione per operazioni inesistenti.
6.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 ter cod.pen., dovendo i fatti in via subordinata essere qualificati come ricettazione di assegno. CONSIDERATO IN DIRITTO essere dichiarati inammissibili per essere I ricorsi devono deve manifestamente infondati tutti i motivi dedotti.
1. Prendendo le mosse dal ricorso depositato nell'interesse di UE, con il primo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione all'ordinanza dibattimentale di appello in data 31.3.2015, relativa al rigetto dell'eccezione di nullità della citazione per il giudizio di secondo grado dell'imputato, effettuata presso il difensore anziché presso il domicilio eletto. Ad avviso del ricorrente sarebbe erronea la valutazione di tardività dell'eccezione operata dalla Corte di appello e, comunque, il richiamo ai termini di cui all'art. 491cod.proc.pen. sarebbe erroneo poiché il vizio denunciato nel caso di specie non afferisce alla nullità della citazione bensì alla omessa notifica della stessa.
1.1. L'argomento appare manifestamente infondato, nel senso già indicato dalla Corte territoriale. Giova premettere che, nel caso di specie (cfr. pagg.- 16 e 17 della sentenza impugnata), l'imputato UE è stato dichiarato contumace alla prima udienza dinanzi alla Corte di appello (4.11.2014), senza che la relativa difesa fiduciaria eccepisse nullità alcuna;
nessuna eccezione è stata formulata neppure alla successiva udienza di rinvio del 20.1.2015 (disposta per rinnovare la notifica ad un difensore di altro imputato); solo alla terza udienza (31.3.2015), cui si era pervenuti a seguito del differimento della precedente per un concomitante impegno di un difensore, la difesa sollevava la questione, pur essendo stato già da tempo compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti.
1.2. Ai sensi dell'art. 491 comma 1, cod. proc.pen., le questioni concernenti le nullità indicate nell'articolo 181 commi 2 e 3 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti . 3 E l'art. 181 comma 3, cod. proc.pen. (nullità relative) prevede che le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1 cod. proc.pen.. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, cui il collegio aderisce, la nullità eccepita nella fattispecie (notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio effettuata presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio eletto) è di ordine generale e a regime intermedio, in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere in concreto idonea a determinare una conoscenza effettiva dell'atto (Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, Rv. 260434). Interessando un atto preliminare al dibattimento, essa doveva essere dedotta entro il termine di cui all'art. 491 cod.proc.pen., con evidente tardività della relativa eccezione, proposta solamente alla terza udienza del giudizio di appello.
1.3. La mancata proposizione nei termini di cui all'art. 491 cod. proc.pen., sana dunque vizio, mancando la prova, nella concreta fattispecie, che la notificazione della citazione, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sia risultata effettivamente inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. 3, n. 20349 del 16/03/2010, Rv. 247109; Sez. Un., n. 119 del 27/10/2004, Rv. 229539).
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo relativo alla violazione degli artt. 192 cod.proc.pen. e 648 ter cod.proc.pen. (per difetto degli elementi costitutivi di quest'ultimo reato -essendo state immesse in commercio bottiglie dotate di numero identificativo- e per difetto dell'elemento soggettivo inerente la consapevolezza della provenienza delittuosa della merce in capo all'imputato). Come sopra accennato, il UE, esperto imprenditore da anni operante nel settore della distribuzione di vini e liquori, è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 ter cod.pen. perché, quale rappresentante della Partesa s.r.l., impiegava nella propria attività economica, e faceva ulteriormente circolare (verso l'azienda gestita dalla moglie), beni di provenienza illecita (truffa ai danni della INCAL srl) utilizzando false fatture di acquisto (apparentemente emesse dalla ditta, inesistente nel settore alimentare, denominata "AS") e pagandoli con assegni intestati a AS BE, stranamente poi incassati, previa girata del beneficiario, da IA TA. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, condiviso dal collegio, il reato di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, previsto dall'art. 648 ter cod. pen., è un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l'accertamento о l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che si intendono occultare (cfr. Sez. 2, n. 33076 del 14/07/2016, Rv. 267691).
2.1. Ciò premesso, il motivo di ricorso in parola si fonda su questioni attinenti a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U. n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074 ). Ed inoltre, nel caso di specie, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno, per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Invero, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla legge n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (sez. 2 n. 5223 del 24/1/2007, Rv. 236130). Nel caso di specie, invece, il giudice di appello ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione in ordine alla responsabilità dell'imputato per i fatti allo stesso ascritti.
2.2. Orbene, fatta questa doverosa premessa e sviluppando coerentemente i principi suesposti, deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova. In particolare la Corte territoriale (cfr. pagg. 20 e segg.), con motivazione adeguata e 5 richiamo a quella condivisa di primo grado, ha affermato sussistere dimostrazione piena della condotta e del dolo dell'imputato, che ha inserito nella contabilità della propria azienda i liquori di causa di provenienza illecita, nella evidente consapevolezza della fittizietà delle fatture di acquisto e del relativo pagamento, effettuato verso un soggetto parimenti fittizio, con ulteriore trasferimento dei beni all'azienda amministrata dalla moglie per meglio attuare il reinserimento dei liquori nel mercato e disperderne le tracce della provenienza illecita. In tal senso si è evidenziato che la prova del dolo dell'imputato emerge dalla irrisorietà del prezzo di acquisto della merce e di successiva rivendita presso l'esercizio commerciale della moglie (pari ad importi neppure sufficienti a coprire il costo di produzione e delle accise), dalla inesistenza di una ditta AS BE operante nella distribuzione alimentare (come emerso dalle ricerche effettuate dagli inquirenti, non contraddette in alcun punto dal ricorrente), dalla inesistenza di soggetti che, con tale nome, corrispondessero alla descrizione fatta dal UE (che ha espressamente affermato di conoscere un AS BE operante come imprenditore alimentare e con il quale avrebbe già avuto rapporti -risultanza non contraddetta dal ricorrente-), nonché dal fatto che i tioli apparentemente emessi a saldo delle fatture siano stati incassati poi da IA TA (altro conoscente del UE), che ha affermato di averli ricevuti in pagamento di una compravendita (relativa ad una moto d'acqua) senza però offrire elementi utili a dimostrare detto collegamento. Né rileva in senso ostativo rispetto alla configurabilità del reato ascritto la circostanza della numerazione figurante sulle bottiglie, posto che il reinserimento nel mercato, ovviamente, risulta già integrato con la condotta relativa all'inserimento delle false fatture in contabilità, nella consapevolezza della provenienza delittuosa desumibile dalla inesistenza del venditore e dalla falsità delle fatture (quanto a soggetto emittente e oggetto), circostanze entrambe adeguatamente verificate dai giudici del merito.
3. Parimenti infondato, in maniera manifesta, è il terzo motivo, relativo alla affermata sussistenza della aggravante relativa alla professionalità dell'attività svolta dall'agente. Invero, se ad avviso dell'imputato le attività professionali previste dall'aggravante in questione sono solamente quelle per le quali prevista l'iscrizione ad un particolare albo o una speciale abilitazione, deve invece segnalarsi che la giurisprudenza di legittimità, a cui il Collegio intende aderire, individua la nozione in parola in qualsiasi attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi oppure 6 nell'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo (Sez. 2, n. 5546 del 11/12/2013, Rv. 258204). Dunque, anche in relazione alla vicenda di causa.
4. Analoga considerazione si impone per il motivo di ricorso attinente il giudizio di comparazione delle circostanze (essendo stata rigettata la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche), avendo offerto la Corte territoriale adeguata motivazione al riguardo (pena indicata nel minimo edittale e funzione rieducativa della stessa). Invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931).
5. In relazione alla posizione del ricorrente IA TA va premesso, come sopra ricordato, che il difensore comparso in udienza ha dato notizia della revoca del mandato difensivo nei confronti dell'avv. Giulia Dieni, firmataria di uno dei tre ricorsi (l'ultimo dei quali per motivi nuovi) presentati nell'interesse dell'imputato. Al riguardo, ad avviso del Collegio va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per motivi nuovi depositato in data 21.11.2016 dall'avv. Francesco Calabrese, dopo che il suo assistito, IA TA, aveva già provveduto ad impugnare la sentenza in esame a mezzo dei suoi difensori di fiducia avv. Basilio Pitasi (ricorso depositato il 21.7.2015) e Giulia Deni (ricorso depositato il 14.9.2015), quest'ultima -per quanto riferito oralmente in udienza dall'avv. Pitasi- revocata, in data imprecisata, dall'imputato, verosimilmente dopo la presentazione del ricorso. Ed invero, con la presentazione dei motivi di ricorso a firma degli avvocati Pitasi e Deni, il ricorrente ha esaurito il suo potere di impugnazione, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 96 c.p.p., comma 1, e art. 613 c.p.p., comma 1, l'imputato poteva esercitare (ed ha effettivamente esercitato) proponendo ricorso avverso la sentenza della corte territoriale mediante atti sottoscritti da non più di due difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, per cui il ricorso per motivi nuovi presentato dall'avv. Calabrese, terzo difensore che si dice subentrato all'avv. Deni quando i precedenti difensori avevano già sottoscritto e depositato i rispettivi ricorsi, 7 deve considerarsi tamquam non esset, perché proposto da un soggetto non legittimato, essendosi consumato nella sfera giuridica del proprio assistito il diritto di proporre ricorso per Cassazione contro la menzionata sentenza. Nè può assumere rilievo, in senso contrario, la pretesa revoca, in data imprecisata, dell'avv. Deni: essa, infatti, opererebbe comunque "ex nunc", non "ex tunc", sicché, in assenza di dimostrazione della anteriorità della revoca rispetto al deposito del ricorso a firma dell'avv. Deni, non vale a conferire efficacia ai motivi di gravame precedentemente redatti da colui che, nel momento in cui ebbe a formularli, era privo della legittimazione a proporli (cfr. Cass., sez. 1, 18/10/1993, Chessa). Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti dell'avv. Calabrese. Si vedano, nel senso indicato, Sez. 5, n. 51897 del 04/07/2013, Rv. 258032 e Sez. U, n. 12164 del 15/12/2011, Rv. 252027. Le osservazioni svolte dall'avv. Calabrese, comunque, potranno eventualmente essere prese in considerazione nei limiti in cui esse si presentino come semplici note illustrative dei motivi di ricorso, alla stregua del contenuto delle memorie difensive che il ricorrente, personalmente o a mezzo del suo difensore, può presentare per il giudizio.
5.1. In relazione al ricorso proposto dall'avv. Basilio Pitasi, il primo motivo appare manifestamente infondato. Richiamate anche a tale proposito le considerazioni sopra esposte al punto 2.1., deve ritenersi che la sentenza impugnata regge al vaglio di legittimità, non palesandosi assenza, contraddittorietà od illogicità della motivazione, ovvero travisamento del fatto o della prova. In particolare la Corte territoriale (cfr. pagg. 19 e segg.), con motivazione adeguata e richiamo a quella condivisa di primo grado, ha affermato sussistere dimostrazione piena della condotta e del dolo dell'imputato. Invero, in relazione alla ricostruzione che vede l'imputato in esame aver ricevuto per girata (e poi incassato) i titoli emessi dal UE in pagamento delle fatture apparentemente provenienti dalla inesistente ditta AS, le emergenze probatorie hanno dimostrato il concorso del prevenuto nel reato a forma libera ascritto: in tal senso depongono i vari indizi evidenziati e valutati dai giudici del merito, quali la relazione di conoscenza tra UE e IA (ammessa da entrambi), l'inesistenza della ditta alimentare AS BE e l'incapacità, da parte dello IA, di indicare elementi utili al rintraccio della persona fisica rispondente alle generalità del fantomatico AS, nonostante sostenga di aver a quest'ultimo venduto un natante (una moto d'acqua) ricevendo in 8 pagamento proprio i titoli emessi dal UE. Gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale per affermare l'infondatezza della tesi difensiva dello IA (non solo quanto alla assoluta inverosimiglianza di una vendita di natante che, seppure libera nelle forme, risulta comunque sfornita di qualsiasi dimostrazione, intuitivamente necessaria anche a mero titolo di scarico di responsabilità rispetto a possibili sinistri, quanto piuttosto al diretto collegamento tra assegni e compravendita) dimostrano l'assoluta inverosimiglianza della tesi difensiva, inconciliabile con l'anomala incapacità di fornire un qualsiasi recapito o elemento utile a rintracciare l'acquirente AS e fondano la dimostrazione del dolo di concorso in capo all'imputato; gli argomenti al riguardo risultano tutt'altro che apparenti e non sono in alcun modo confutati dalle affermazioni del ricorrente che, invece, si incentrano su circostanze (cfr. pagg.
4-7 del ricorso) congetturali, vaghe e indimostrate. Dunque, in presenza di argomenti e ricostruzioni in fatto adeguatamente e logicamente motivate dai giudici del merito, non residuano spazi per censure di legittimità.
5.2. Con il secondo motivo si introducono questioni (la omessa riqualificazione della condotta nell'ipotesi di concorso nella truffa costituente il reato presupposto del contestato riciclaggio- o nel reato di cui all'art. 379 cod.pen.) inammissibili poiché non dedotte in appello, come è dato desumere dalla sentenza di secondo grado, non efficacemente contrastata laddove eventualmente non corretta sul punto.
5.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato ascritto per difetto dell'elemento soggettivo, avendo lo NÌ solamente incassato titoli provenienti da altri, attività estranea alla condotta di cui all'art. 648 ter cod. proc.pen., e comunque in assenza del necessario elemento soggettivo. Anche tale argomento risulta manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato le ragioni di merito per le quali si è ritenuto dimostrato il dolo di concorso nel reato ascritto. Invero, in tal senso ha deposto la pacifica circostanza della conoscenza tra UE e NÌ, che, letta congiuntamente con il giudizio di inattendibilità della spiegazione fornita dall'imputato circa le ragioni dell'incasso dei titoli, ha offerto adeguato riscontro, utile alla composizione del quadro indiziario;
infatti, una volta accertata la fittizietà della pretesa interposizione del AS, nessun ostacolo si frappone alla individuazione di una diretta relazione concorsuale tra i ricorrenti, resa plasticamente evidente dall'incasso, ad opera dello 九 9 IA, di assegni emessi dal UE;
ricostruzione adeguatamente argomentata in fatto e dunque non censurabile nella presente sede per le ragioni esposte al punto 2.1. .
5.4. A proposito del quarto e quinto motivo di ricorso, attinenti alla mancata derubricazione del fatto in ricettazione o nel reato di cui all'art. 379 cod.pen. vanno richiamate le considerazioni esposte ai punti 5.2. e 5.3, trattandosi anche in questo caso, per quanto risultante dalla sentenza di appello (non efficacemente e specificamente contrastata in caso di inesattezza sul punto), di motivi non dedotti in secondo grado. Peraltro, sul tema della fondatezza della qualificazione ascritta si dirà ancora nel seguente punto 6. 5.5. Inammissibile per genericità è il sesto motivo, relativo alla violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod.pen.; ad avviso del ricorrente la sentenza di appello sarebbe priva di motivazione al riguardo che, invece, figura a pag. 26 della stessa (con richiamo alla biografia penale dello NÌ e all'assenza di elementi idonei a fondare le circostanze in parola); in realtà, è il motivo ad essere totalmente privo di specificità (cfr. pag. 20 del ricorso dell'avv. Pitasi).
5.6. La memoria difensiva depositata in data 29.11.2016 dall'avv. Pitasi si diffonde sulla questione della omessa derubricazione del fatto nel reato di ricettazione e dunque attiene a motivo già dichiarato inammissibile al punto 5.2.. 6. In relazione al ricorso proposto, sempre nell'interesse dello NÌ da parte dell' avv. Dieni, con il primo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla errata valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della condanna per riciclaggio, con travisamento dei fatti e mancato raggiungimento della soglia probatoria dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il motivo, a ben vedere, contiene le stesse censure già affrontate ai punti 5.1 e 5.3, ragione per cui si rimanda alle considerazioni del Collegio ivi riportate. Infatti, il motivo ripropone la questione della insufficienza del quadro probatorio a carico dello IA e già si è detto del limite del sindacato di legittimità rispetto a motivazioni congrue e logicamente corrette, come è nel caso di specie. Né può farsi questione di mancato superamento della soglia del ragionevole dubbio in presenza di spiegazioni alternative (quale quella offerta dall'imputato in relazione alla ragione della ricezione degli assegni) esaminate dai giudici di merito e considerate, con giudizio logico e adeguato, del tutto inverosimili. Analogamente deve dirsi rispetto alla R 10 ricorrenza del dolo rispetto agli elementi costitutivi del reato ascritto (e, in particolare, rispetto alla consapevolezza della finalità di reinserimento nel mercato dei beni di provenienza illecita), avendo la Corte territoriale adeguatamente valutato il profilo e affermato la sussistenza dell'elemento in parola sulla base dei rapporti di conoscenza tra UE e IA, della inverosimiglianza della tesi difensiva di quest'ultimo e della indispensabilità del contributo dello IA rispetto al reato contestato (altrimenti, il mancato incasso dei titoli da parte del fantomatico AS BE avrebbe reso già in partenza indifendibile la posizione del UE in relazione all'operazione di reinserimento nel mercato di beni riciclati).
6.1. Con il secondo motivo del ricorso in esame si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riapertura istruttoria rispetto alla fondatezza della giustificazione addotta dall'imputato in ordine alla causale sottostante all'incasso dei titoli di causa. La censura è manifestamente infondata, avendo la Corte di appello adeguatamente risposto alla doglianza (cfr. pag. 15 e seg.) segnalando come la mancata integrazione istruttoria non poteva considerarsi relativa a circostanze decisive, dal momento che i fatti che si voleva dimostrare per via testimoniale riguardavano aspetti ( quali il possesso, per effetto di acquisto, di una moto d'acqua da parte dello IA, i luoghi e il tempo di custodia della stessa) non rilevanti rispetto all'unica vera questione decisiva: l'avere venduto la moto d'acqua proprio ad un tale AS TO ricevendo in pagamento esattamente i due assegni di causa. In assenza di tale inerenza, la prova che si voleva offrire non può certo considerarsi decisiva;
anzi, correttamente è stata giudicata irrilevante.
6.2. Con il terzo motivo si è eccepita la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La censura è manifestamente infondata avendo la Corte di appello offerto adeguata risposta al motivo di appello sul punto (cfr. pag. 26 della sentenza impugnata). Secondo il consolidato orientamento di legittimità -condiviso dal Collegio- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo (nel caso di R 11 specie i precedenti penali e l'assenza di elementi a favore). Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato proprio con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass. Sez. 3, sent. n. 44071 del 25/09/2014, dep. 23/10/2014, Rv. 260610).
7. Quanto, infine, ai motivi nuovi di ricorso proposti con atto a firma dell'avv. Francesco Calabrese, depositato il 21.11.2016, già si è detto della inammissibilità degli stessi. Peraltro, nell'atto in parola si fanno questioni già valutate come inammissibili per manifesta infondatezza, come è per il tema della mancata derubricazione ai sensi dell'art. 648 cod.pen., mentre del tutto nuova (e perciò inammissibile) appare la questione della mancata derubricazione del fatto nel reato di concorso in fatturazione per operazioni inesistenti;
analogamente è a dirsi per la questione inerente l'oggetto della condotta (asseritamente riducibile ai soli assegni), anche in questo caso nuova rispetto a quello che emerge dalla sentenza di appello.
8. Tutto ciò comporta l'inammissibilità delle impugnazioni per manifesta infondatezza dei motivi proposti. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in € 1500,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro millecinquecento ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6.12.2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Stefano Filippini Dr Piercamille Davigo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 20 GEN. 2017 IL CANCE RE 12 Claudia