Sentenza 30 settembre 2004
Massime • 1
E inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2020 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha riqualificato il fatto attribuito nel capo A) a Michele M. e Teresa C., ai sensi dell'art. 416, secondo comma, c.p.; b) ha rideterminato la pena irrogata a questi ultimi; c) ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale che aveva condannato alla pena di giustizia Pasquale M., quale promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo A), lo stesso M., nonché Michele M. e la C., in relazione ai delitti di falso ideologico di cui al capo B) e, infine, aveva dichiarato il Comitato A.N.S.I. - Coordinamento provinciale di …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 settembre 2016 la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del 16 marzo 2015 del Tribunale di Patti, con la quale T. Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 349 c.p. e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione T. Francesco, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 530, commi 1 e 2, c.p.p. e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/09/2004, n. 39598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39598 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 30/09/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 988
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 013930/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT GO AN N. IL 01/11/1954;
avverso SENTENZA del 18/07/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
udito il Proc. Gen. In persona del Dott. Vittorio Martusciello, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata la inammissibilità del ricorso;
sentito il difensore avv. PE Oddo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza 23-29 aprile 1997 il tribunale di PA giudicava in stato di latitanza l'odierno ricorrente DI NO BU e lo dichiarava colpevole del reato di partecipazione all'associazione maliosa "cosa nostra" a lui ascritto, insieme a numerosi altri imputati. La sentenza veniva parzialmente riformata dalla corte d'appello di Palermo che, in data 11 dicembre 1999, dopo che l'imputato era stato arrestato all'estero ed estradato, in applicazione del principio di specificità in materia estradizionale, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per difetto di autorizzazione all'estradizione relativamente al reato di associazione mafiosa, mentre definiva con decisioni di vario segno il processo nei confronti di altri imputati. La Corte di Cassazione, a sua volta, pronunciando con sentenza 23 maggio 2001 sui ricorsi del procuratore generale e degli imputati, prendeva atto della decisione, nel frattempo intervenuta, del Consiglio dei Ministri spagnolo che, in data 27 aprile 2001, aveva concesso l'estensione della estradizione per il BU anche relativamente al reato associativo per il quale si procedeva e disponeva la trasmissione degli atti alla corte d'appello per il relativo giudizio.
Alla prima udienza del nuovo giudizio d'appello il BU chiedeva di definire il processo con il rito abbreviato, mentre il suo difensore, per il caso di mancato accoglimento della richiesta, avanzava istanza di parziale riapertura dell'istruzione dibattimentale, per consentire l'acquisizione agli atti di altre sentenze emesse nei confronti del suo assistito ai fini di valutare la possibilità di applicazione dell'art. 81 cpv c.p., mentre faceva presente che il processo nei confronti del BU avrebbe dovuto essere separato da quello nei confronti degli altri, in quanto l'appello avverso la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere riesaminato per intero e non limitatamente a dei punti, come per gli altri imputati, nei confronti dei quali si procedeva al giudizio di rinvio nei limiti fissati dalla Corte di Cassazione. Ove non si procedesse alla separazione, si opponeva, inoltre, alla utilizzazione delle acquisizioni probatorie intervenute nel precedente giudizio di appello.
La Corte, con ordinanza 23.05.2003, respingeva la richiesta di giudizio abbreviato ritenendola non consentita in quella sede e non accoglieva l'istanza di rinnovazione parziale dell'istruttoria per l'acquisizione di sentenze non ancora passate in giudicato e ritenute, in ogni caso, non rilevanti al fini della decisione, neppure come documentazione del processo già subito.
2. La sentenza giunge alla conferma di quella di primo grado nei confronti del BU richiamando e recependo espressamente, innanzitutto, il quadro probatorio valutato nel giudizio di primo grado. Richiama, poi, ed illustra sinteticamente, le dichiarazioni di AN PA ed il riscontro ad esse fornito da quelle di CE CO, cui aggiunge le propalazioni di CH La AR e LD Di MA. Cita, infine, quelle de relato provenienti da RA OL MO, informato da EA NO, e conclude osservando che le chiamate di correo, tra loro autonome, convergono senza incertezze nei contenuti che concernono il BU. L'impianto probatorio della sentenza di primo grado, a sua volta, comprende le propalazioni di AN PA, sul coinvolgimento del BU in attività concernenti la materia degli stupefacenti ed in alcuni fatti di sangue, quali l'omicidio di tale PE DD e il duplice omicidio dei fratelli MM di Ghibellina, nonché vari episodi in ingenti traffici di sostanze stupefacenti, in parte dei quali era interessata la "famiglia" di Mazara del Vallo. Prosegue poi con l'esame delle dichiarazioni di CE NA, CH La AR, LD Di MA, RT OL, RA OL MO, ET NO, CH CC. Ad esse seguono altre affermazioni di vario tenore, che il tribunale definisce meramente assertive, ma che trovano riscontro nella testimonianza di OG AN, già dirigente del commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, di PE AR capo della squadra mobile di PA, e della teste OM PP. Vengono citate anche le dichiarazioni di IO LA, IO SA SA, TA AR. Segue l'analisi di una serie di riscontri e la descrizione degli interessi dei BU (nel processo originario figurava anche un fratello dell'odierno ricorrente) in tre società, la TO e & BU Carni, la Nettano s.r.l. e la "Marciante 2", delle quali vengono evidenziate le connotazioni mafiose.
3. - Il ricorso del BU investe sia l'ordinanza del 23 maggio 2003 in entrambi i suoi contenuti decisori, il mancato accoglimento dell'istanza di rito abbreviato e la mancata acquisizione di altre sentenze, per quanto non definitive.
A proposito della sentenza, il primo ampio motivo di ricorso prende in esame l'intera vicenda e cita nomi e fatti, compresi alcuni non rinvenibili nei capi delle sentenze di primo e secondo grado dedicati al BU;
lamenta la sostanziale elusione delle questioni devolute in grado di appello, la mancata considerazione delle osservazioni circa la "evidente circolarità dell'attribuzione della qualifica di uomo d'onore", una erronea ricostruzione dei fatti desumibili da molte dichiarazioni, l'inattendibilità dei dichiaranti, tutta riferita alla ricostruzione - nelle linee generali e nella struttura operativa e gerarchica - dell'assetto mafioso delle zone di Mazara del Vallo e di PA.
3.1 - Il secondo motivo censura la mancata concessione delle attenuanti generiche sotto il profilo della erronea applicazione delle norme penali, della inosservanza di quelle processuali e della insufficienza della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - La difesa del BU ha proposto come primo motivo, avverso l'ordinanza 23 maggio 2003, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. C) in relazione agli artt. 238 e segg. c.p.p., 1 e segg. Della legge 16.12.1999 n. 479 e segg., del D.L.
7.4.2000 e successiva legge di conversione, nel presupposto che la Corte aveva negato il giudizio abbreviato richiesto in limine del giudizio d'appello, considerando che il precedente giudizio era stato annullato per un difetto di procedibilità (la mancanza di autorizzazione all'estradizione in relazione al reato per il quale si procedeva) e che pertanto era tamquam non esset, con l'ulteriore conseguenza che doveva ritenersi applicabile al BU la disciplina di diritto transitorio. 4.1 - La censura è palesemente infondata, perché il processo di primo grado si svolse mentre il BU era in stato di latitanza e prima che venisse arrestato all'estero, mentre è del tutto inconferente il richiamo alla disciplina transitoria, perché il reato per il quale si procedeva non era punito con l'ergastolo. 4.2 - Il secondo motivo, sempre riferito all'ordinanza, deve considerarsi generico. Ed infatti vi si fa riferimento alla mancata acquisizione delle sentenze che avevano definito i gradi di merito del c.d. processo Omega. Se non che, l'attribuzione di un nome al processo è entrata nella prassi allo scopo di individuare con semplicità determinati filoni di indagine, ma non è certo uno degli elementi per l'individuazione formale del processo e della sentenza, rilevanti qui come presupposto processuale del motivo di ricorso e quindi riconducibili alla disciplina di cui all'art. 581 c.p.p. Sicché tocca alla Corte di legittimità, ricostruire la volontà del ricorrente attraverso il ricorso al verbale dell'udienza d'appello del 6 febbraio 2003 per desumere che le sentenze di cui trattasi (la cui mancata acquisizione costituisce il presupposto del motivo di ricorso) dovrebbero essere quella resa dalla corte d'assise di PA n. 5/00 del 19/05/00 e quella resa l'11.10.02 dalla corte d'assise d'appello di Palermo, sez. terza (GA NO ed altri) che, deve presumersi dal tenore dell'odierno ricorso, dovrebbe essere la sentenza d'appello della precedente (l'una indicata col numero, l'altra con la denominazione dell'indagine) assolutoria nei confronti del BU. L'una e l'altra, in ogni caso (ammesso che la seconda sia la sentenza d'appello della prima, perché nulla esclude che si tratti di altro processo) dovrebbero dimostrare in ogni caso, secondo la lettera del ricorso, che il BU non è un killer di mafia, circostanza di puro fatto e che i suoi accusatori non erano attendibili, affermazione del tutto generica, perché non messa in relazione ad alcuna delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata a proposito della attendibilità intrinseca ed estrinseca degli accusatori del BU.
5. - Quanto all'unico elaborato motivo di ricorso avverso la sentenza, va preliminarmente osservato che il ricorso appare del tutto incomprensibile rispetto ai fatti del processo ove lo si legga dopo aver letto soltanto la sentenza impugnata. Diventa allora indispensabile far precedere alla lettura dei motivi di questo ricorso per Cassazione, non solo, come è ovvio, la lettura della sentenza d'appello, ma anche di quella di primo grado e dei motivi d'appello, per rendere comprensibili i riferimenti ad altri processi, ad altri imputati, ad altri collaboratori di giustizia, nonché alcune delle riletture delle dichiarazioni rese da taluni di loro, in aggiunta ai passaggi nei quali non è dato comprendere con immediatezza se ci si riferisca a questo processo o ad altri di cui pure si affermi - in tesi - la rilevanza. Ciò indipendentemente dalla notorietà mediatica di taluni di essi e di taluni collaboranti citati, che (ovviamente) non ha qui alcun rilievo. La lettura di tali atti è certamente una esigenza consueta e, spesso, del tutto doverosa in relazione ai motivi di ricorso che denuncino una mancata risposta argomentativa a motivi d'appello rilevanti o vizi logici della motivazione di primo grado recepita per relationem in quella di appello, ma in questo caso la fisiologia di questo doveroso modo di procedere è alterata dalla constatazione che occorre fare il cammino a ritroso non per verificare la fondatezza dei motivi di ricorso, ma semplicemente per comprenderne il significato ed individuare i capi delle decisioni precedenti, tra loro integratesi, sui quali potrebbe appuntarsi la censura.
Va allora richiamato, prima di procedere nell'analisi dei motivi di ricorso, il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, a mente dell'art. 591, co. 1, lett. C) c.p.p., alla inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 3.5.2000, rv. 216473, Barone). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Valga, per tutte, Sez. 5, n. 2896 del 3.3.1999, rv. 212610, La Mantia, ove si afferma che in tema di ricorso per Cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che sì intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità', consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.
E non vale osservare che qui si è in presenza di un complesso ed articolato motivo che, assunto nella sua apparenza ponderale, sembra tutt'altro che un rinvio per relationem ad atti precedenti. Quello che rileva è la totale mancanza della specifica indicazione degli elementi di cui alle lettere a) e c) dell'art. 581 c.p.p., che non può certo dirsi sanata dalla constatazione abbastanza ovvia che, in realtà, trattandosi di processo fondato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, lo scopo del ricorso è quello di rimettere totalmente in discussione la loro attendibilità e la ricerca dei riscontri.
5.1 - Seguendo questa impostazione metodologica, si possono ora elencare i fatti e le circostanze che la sentenza impugnata e quella di primo grado hanno individuato come sintomatici non dell'esistenza, in generale, dell'organizzazione criminale denominata "cosa nostra" e delle sue articolazione nel territorio di Mazara del Vallo e di PA, ma della concreta e specifica appartenenza del BU ad esse. Ciascun episodio o ciascuna circostanza, riportati nello stesso ordine della sentenza di primo grado, sono frutto delle indicazioni di una pluralità di correi e di collaboranti e risulta, una per una, accuratamente riscontrate attraverso collegamenti, indagini di polizia giudiziaria, accertamenti compiuti secondo le regole classiche dell'investigazione penale, testimonianze:
1. il coinvolgimento nello sbarco di una partita di cinque o sei sacchi di hashish, del peso di 50 kg l'uno, oltre che di un sacchetto contenente "polvere bianca" avvenuto in una località sita tra Mazara e Petrosino ad opera di un gruppo armato di affiliati mazaresi, tra i quali il BU;
2. il trasbordo di circa venti-trenta chili di sostanza stupefacente destinata a NO GA giunta con un'imbarcazione condotta da un palermitano di nome Lo NI, soprannominato IO 'u capitano", smistata in parte a Palermo ed in parte allo stesso GA;
3. la formale investitura del BU, corrispondente alla sua partecipazione a varie importanti riunioni, tra le quali la c.d. "mangiata di spine", convito nel corso del quale si parlo' - se anche non vi fu deliberazione formale, dell'uccisione di CE D'CO e RO RA;
4. l'omicidio di PE RV, allora rappresentante della "famiglia" di Santa Ninfa, per il quale il BU fece parte del gruppo di fuoco;
5. il fatto che il BU fu "combinato" insieme al NA nel villino di SA BU;
6. la partecipazione al tentato omicidio dell'allora dirigente del commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, Dott. OG AN, decisione assunta da SA NA;
7. il coinvolgimento nei traffici di tabacchi di contrabbando durante i primi anni 80, con particolare riguardo ad un "fermo" che coinvolse anche il BU avvenuto nel 1981, mentre si stava effettuando uno sbarco di t.l.e. nelle vicinanze della spiaggia di Torretta Granitola;
8. l'aver curato, insieme ad altri affiliati mazaresi, lo sbarco di circa 600 Kg. Di cocaina in località Capo Feto di Mazara del Vallo (c.d. operazione "Big John").
9. il fatto che CE NA sia stato trovato in possesso di documenti di identità falsificati nonché di fotografie ritraesti il BU;
10. il riconoscimento dell'effigie del BU effettuato da CH La AR, come di persona incontrata all'interno della villa di Mazara del Vallo, nell'estate del 1992, in cui era presente anche SA NA;
11. la positiva ricognizione fotografica effettuata anche da LD Di MA, che ha riconosciuto nel BU un uomo d'onore della cosca mazarese;
12. le dichiarazioni di RT OL, secondo le quali il BU faceva parte della "famiglia" di NO GA e agiva "sotto la dipendenza" di VA TO;
13. i tentativi del BU e del fratello PE, per un certo periodo assessore al comune di Mazara del Vallo, riferiti dall'OL, di interferire nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici;
14. la raccomandazione che RA OL MO ricevette da EA NO, durante un periodo di comune detenzione, affinché assistesse il BU durante la detenzione ("dacci un occhiddru picchi è novu du carceri;
ci dettiru ù 41 friscu");
15. il rapporto societario con VA AS nella società per il commercio delle carni;
16. il commento sull'arresto di un camionista a La Spezia, sorpreso mentre trasportava un carico di t.l.e., svoltosi con il TO e il CI, tutti detenuti nello stesso carcere, e sentito da CH CC, anch'egli detenuto;
17. la testimonianza di OG AN, vittima del tentato omicidio di cui si è detto;
18. la testimonianza del dirigente la quadra mobile di PA PE AR, che introducono una serie di altri elementi, oltre alla già ricordata società per il commercio delle carni "Centro Carni TO & BU", anche a proposito della società "Nettuno s.r.l.", interessata anche da intercettazioni telefoniche e per la società "Marciante 2".
6. - Per affrontare criticamente l'analisi devoluta al giudice di legittimità su tutti questi punti non è di alcuna rilevanza l'apprendere dal ricorso che sono state affrontate in termini sostanzialmente elusivi le questioni (quali?) devolute con l'atto di appello, ne' che scarsa considerazione hanno meritato le osservazioni circa la evidente (perché evidente?) circolarità dell'attribuzione della qualifica di uomo d'onore ne', ancora, parlare genericamente di incongruità delle fonti dichiaranti o della inattendibilità di ciascun loquens, o riferirsi, poi, al c.d. maxi-processo, o il citare i collaboranti ZZ ET, ZO SA, MO RA OL e NA CE e via continuando, con l'impossibilità di conciliare l'immaginosa teorica dello ZZ e la sua originale fraseologia con la sistematica classica di CE, ON e AR AN, la cui notorietà mediatica non esclude che essi siano del tutto ignoti alla sentenza impugnata, almeno nella parte concernente il BU e fatta salva la possibile loro citazione in altri capi della ponderosa sentenza di primo grado, recepita dal giudice d'appello, ma i cui capi, per quel che qui interessa, non sono indicati dal ricorrente, come impone l'art. 581 c.p.p.. Potrebbe anche trattarsi di una lacuna motivazionale della sentenza impugnata, ma la Corte non deve andare a ricercare ex officio possibili incongruenze o illogicità idonee a favorire la tesi del ricorrente, una volta che la sentenza, per la struttura logica del suo ragionamento, appaia dotata - come è nel caso di specie - di una congrua motivazione idonea ad escludere il vizio della insanabile nullità per violazione di legge. Anche l'affermazione del principio, di per sè corretta, che la imprescindibile esigenza del riscontro non può essere sostituita dalla c.d. "attendibilità generale" resta, appunto, una affermazione di principio seguita da citazioni di sentenze e da un'illustrazione di carattere affatto generale, senza alcuna puntualizzazione concernente il ricorrente sulla struttura e sulle regole della mafia secondo le affermazioni di ET ZZ e IO LA, RT OL e SA IO SA. Sorte non migliore spetta ai commenti intorno alle "non secondarie diversità" nella ricostruzione di CE NA, rispetto a quella effettuata dal PA, poiché le asserite diversità, quand'anche esistessero, non potrebbero certo essere utilizzate per negare l'esistenza della mafia e nulla dicono, invece - ed è questo l'oggetto del processo - circa gli errori o le eventuali illogicità della sentenza impugnata a proposito della posizione processuale, in termini probatori, del BU, con riferimento ai 18 elementi probatori, tutti accuratamente riscontrati dalla sentenza di merito, che si sono elencati.
Anche le altre osservazioni, tutte tese a dimostrare asserite sbavature nella ricostruzione della struttura mafiosa di Mazara del Vallo e del trapanese, indipendentemente dalla mancata allegazione di una qualsiasi rilevanza rispetto alla posizione BU, finiscono per apparire mere contrapposizioni di puro fatto e nulla dicono circa l'illogicità della ricostruzione - per quanto possa servire come rilevante ai fini dell'affermazione di responsabilità del BU - operata nei due giudizi di merito.
Quando finalmente il ricorso sembra assumere i requisiti di specificità dettati dall'art. 581 c.p.p. (a pag. 25), perché si parla di plateale contrasto tra il PA e il dictum del collaboratore LO ZI, sollevato con i motivi di appello, si omette di indicare quale dei motivi d'appello, costituiti da decine di fitte pagine senza intitolazioni di paragrafi o di capi, abbia sollevato la questione, ne' si indica se ed in quale capo la sentenza di primo grado (in quanto richiamata da quella d'appello, perché quest'ultima non parla di ZI) abbia affrontato l'argomento in maniera ipoteticamente riconducibile all'ipotesi dell'art. 606 lett. e) c.p.p.. Requisiti non migliori, sotto il profilo dell'art. 581 c.p.p. hanno gli altri punti, sebbene evidenziati da opportuni segni grafici. Le stesse osservazioni si devono prospettare a proposito delle censure sull'attendibilità di CE CO che sono, ancora una volta, un commento generico alla storia mafiosa del mazarese e del trapanese.
Trattasi perciò di motivo che non affronta nessuno dei capi o punti della decisione impugnata, dai quali è stata desunta la prova della colpevolezza del ricorrente.
7. - Anche il secondo motivo, concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, ripropone una lettura di fatti e ne chiede una diversa valutazione, ma non mette in luce alcun elemento rilevante nel giudizio di legittimità. Le pronunce sono consequenziali.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di 500 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2004