Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
In materia di impugnazioni, l'indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell'art. 581 lett. c) cod. proc. pen., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen..
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La registrazione di conversazioni da parte del privato vittima di condotte estorsive o usurarie con il soggetto autore di comportamenti violenti e/o minacciosi, effettuata su iniziativa esclusiva, in quanto nè sollecitata nè in altro modo suggerita dagli inquirenti, dello stesso privato e con l'utilizzo di mezzi propri, anche qualora - ai fini dell'ascolto e della verifica dei contenuti minatori per possibili successive iniziative di carattere processuale - venga immediatamente girata alle forze dell'ordine già in tal senso previamente allertate dell'iniziativa ed indipendentemente dalle modalità dell'ascolto (in diretta o in differita), non presuppone nè implica lo svolgimento di alcun …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2008, n. 47414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47414 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 30/10/2008
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1391
Dott. ROTUNDO NC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18253/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO LL, n. a Parabiago il 30 ottobre 1963;
2) ER NC, n. a Zaccanapoli in data 8 dicembre 1971;
3) NI UD, n. a Sannicola il 13 marzo 1952;
4) LL IO, n. a Pisticci il 28 gennaio 1959;
5) LL AN, n. a Collazzone il 18 marzo 1951;
6) OL AN, n. a Zaccanapoli il 17 agosto 1963;
nei confronti della sentenza in data 29 giugno 2006 della Corte d'appello di Milano;
udita in pubblica udienza la relaIOne fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott. Geraci NC, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di BO, IM e UT e per il rigetto dei ricorsi di ZZ, NO e LA;
uditi i difensori avvocato Schipani Monica per UT;
avvocato Sortiero AN Rocco per ZZ;
avvocato Mauro Anetrini per LA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, parzialmente riformando quella del Tribunale della città in data 29 aprile 2005, a seguito di ricorso degli imputati sopra indicati, ai quali erano statti addebitati reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, per quel che ancora interessa per il presente grado di giudiIO, ha ridotto le pene inflitte ai medesimi come segue:
NC UT, anni undici e mesi sei di reclusione;
LA IO anni sette di reclusione;
AN IM anni sette e mesi due di reclusione;
AN BO anni venti e mesi undici. Ha confermato invece le pene inflitte in primo grado a NO UD, di anni due, mesi due ed Euro 20.000 di multa, e ad ZZ LL, di anni dieci e mesi due di reclusione. Le imputaIOni concernono un traffico di hashish, consistente prevalentemente in importaIOni della sostanza dalla NA, in forma associata: capi del sodaliIO erano AN BO e, quale fornitore e referente spagnolo, ER ON LI (quest'ultimo non ricorrente). Le prove sono costituite in larghissima parte da intercettaIOni telefoniche, operaIOni di osservaIOne e pedinamento della polizia giudiziaria e sequestri di partite di stupefacente.
In particolare, NC UT è stato condannato per il reato associativo di cui al capo A), quale partecipe, nonché per i reati- scopo di cui ai capi C), H) ed I); BO per il reato associativo di cui al capo A), quale promotore e organizzatore, oltre che per i reati di cui ai capi B), C), D), F), ed H); IM per il reato associativo di cui al capo A) quale partecipe e per i reati-scopo di cui ai capi B), C) e D); LL ZZ (junior), per il reato associativo quale partecipe, nonché per il reato di cui al capo F) (a costui era stato attribuito anche il reato di cui al capo I) per il quale è stato separatamente giudicato);
LA per il solo reato associativo di cui al capo A); NO, per il solo reato-scopo di cui al capo B).
Per una breve descriIOne introduttiva dei reati scopo, va ricordato che il reato di cui al capo B) riguarda il tentativo di importaIOne dalla NA (contestato in concorso ad AN BO, IM AN, UD NO e ad altri non ricorrenti) di Kg. 375 di sostanza (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato ex art. 73, comma 6, e art. 80, comma 2), tentativo non andato a buon fine perché il carico veniva sottratto allo NO a seguito di rapina mentre era trasportato, ancora in territorio spagnolo (reato accertato in NA e Lombardia dal novembre 2000 al dicembre 2000). È stata esclusa l'aggravante di cui al citato D.P.R., art. 80, comma 2, sin dal giudiIO di 1^ grado.
L'episodio di cui al capo C) si riferisce al tentativo di importaIOne dalla NA (reato contestato in concorso ad BO AN, AN IM e NC UT, oltre che ad altri non ricorrenti) di un quantitativo imprecisato di hashish (citato D.P.R., art. 73 aggravato ex comma 6): importaIOne non andata a buon fine perché il carico, già pervenuto in territorio italiano, veniva dirottato dai fornitori ad altri destinatari che avevano offerto un prezzo superiore (reato accertato in NA e Lombardia dal dicembre 2000 al gennaio 2001). Per ciò che concerne il capo D), l'imputaIOne, contestata in concorso ad AN BO, AN IM, UT NC e ad altri non ricorrenti, si riferisce al reato di importaIOne consumata dalla NA di 308 Kg. di hashish (D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, aggravato ex comma 6 ed ex comma 2 dell'art. 80). (Reato commesso in NA e in Lombardia nel gennaio 2001). Il capo F) concerne l'imputaIOne del reato consumato di cui al citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6, e art. 80, comma 2, contestato, in concorso, ad AN BO, LL ZZ e ad altri non ricorrenti. Si tratta della importaIOne dalla NA di 690 Kg. di hashish. Il carico veniva sequestrato in Italia prima che giungesse al destinatario BO (reato accertato in NA e in Lombardia nel gennaio 2001).
La contestaIOne di cui al capo H) ad AN BO e a NC UT (oltre che ad altri non identificati), attiene alla tentata importaIOne dalla NA di Kg. 39 (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato ai sensi del comma 6 e dell'art. 80, comma
2). L'acquisto non andava a buon fine perché il carico era sequestrato in territorio spagnolo). (Reato accertato in NA e in Lombardia nell'ottobre 2001).
Infine, il capo I) riguarda l'importaIOne dalla NA di un carico, destinato a BO ma sequestrato in Italia, della medesima sostanza (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, aggravato dal comma 6 e dall'art. 80, comma 2) contestato ad AN BO, UT NC e LL ZZ (il primo e il terzo giudicati separatamente), nonché ad altri non ricorrenti o non identificati. (Reato accertato in NA e Lombardia nel gennaio 2002). Propongono ricorso per CassaIOne tutti gli imputati sopra indicati. ZZ (junior) (ricorso personale). Deduce, con un primo motivo: "Inosservanza delle norme processuali - contraddittorietà extratestuale". In particolare lamenta: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di Roma: dalle telefonate 15 e 16 novembre 2000 si ricavava che la prima manifestaIOne dell'associaIOne si era avuta con l'incontro a Roma tra BO, da un lato, e SÈ e NE dall'altro (v. ordinanza cautelare del giorno 11 novembre 2002 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria). 2) In ordine alla partecipaIOne al reato associativo, mancherebbe l'elemento soggettivo (adesione a programma indeterminato): non potrebbe desumersi l'associaIOne dal coinvolgimento (ammesso) nei reati di cui ai capi F (690 Kg. in cui egli accompagnava per amicizia il SA - su richiesta del BO - per la fase finale del ritiro della merce) ed I (per il quale era stato separatamente giudicato con il rito del patteggiamento, ma che, secondo il ricorrente, sarebbe stato frutto di un'iniziativa estemporanea). 3) Egli svolgeva attività nel campo dell'edilizia (come comprovato documentatamente e da un'intercettaIOne telefonica): non potevano quindi desumersi elementi di prova dal linguaggio criptico. Con un secondo mezzo, con identica rubrica del primo, lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche (per i precedenti penali), che avrebbe meritato per la sua confessione sul capo F) e per una certa conformità di trattamento con LA al quale dette attenuanti sono state concesse, pur essendo recidivo.
Per ZZ propone motivi nuovi l'avvocato AN Sortiero. 1) Con un primo di essi, deduce inosservanza o erronea applicaIOne di legge e difetto di motivaIOne. Rileva che sulla associaIOne si afferma in sentenza che ZZ svolgeva prevalentemente compiti di ricevimento e deposito della droga, senza chiarire quale altro comportamento gli fosse attribuibile in seno all'associaIOne; lo IO (non ricorrente) era stato assolto dal reato associativo e aveva un carico di imputaIOni più pesante (tra cui, oltre al capo I, per il quale ha pure patteggiato, il tentativo di importaIOne di 6.000 Kg. di cui al capo E); la sentenza non risponde sulla attività svolta nel campo ediliIO;
egli non ha preso parte alle iniziative più importanti della associaIOne (i 6.000 Kg.); come lo IO assolto, aveva un legame personale con BO;
egli compare molti mesi dopo (ottobre 2000) l'iniIO del periodo associativo monitorato;
non si ricaverebbe dagli atti alcun affidamento sulla persona del ricorrente da parte del capo;
il reato di cui al capo I rappresenta un fatto del tutto occasionale ed estraneo alla associaIOne. 2) Con un secondo mezzo, deduce il viIO di motivaIOne sulla mancata concessione delle attenuanti generiche per gli stessi motivi già esposti nel ricorso principale.
IM (ricorso avvocato Izzo Domenico).
Con l'unico motivo lamenta il difetto di logicità della sentenza - che ne degrada il ruolo da promotore a semplice esecutore fidato di ordini - la quale precisa che l'imputato non aveva un ruolo decisionale, di spicco;
era un semplice portavoce di BO in un momento in cui costui non aveva libertà di aIOne per essere sottoposto a misura di prevenIOne;
si sostiene che avrebbe la stessa posiIOne di NO che è stato assolto dal reato associativo. NO (ricorso avvocato Ligotti).
1) Deduce violaIOne di legge, mancanza o illogicità della motivaIOne in relaIOne all'art. 49 c.p., comma 2, artt. 56 e 110 c.p.; art. 546 c.p., comma 1, lett. e); D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 6. Ritorna sulla tesi del reato impossibile ex art. 49 c.p.p. respinta dalla Corte d'appello, che ha ritenuto la occasionante della rapina, dopo che IM e NO avevano caricato i 375 Kg. di droga e la stavano trasportando verso l'Italia. Insinua dubbi su tale tesi, e anzi sulla stessa esecuIOne della rapina: ipotizza una finta rapina da parte del fornitore AV. Insinua anche dubbi sul già effettuato carico della merce da AV a NO. 2) Lamenta altresì l'erronea applicaIOne della legge, in relaIOne agli artt. 62 bis, 69, 132 e 133 c.p., e il difetto di motivaIOne sul trattamento sanIOnatorio sia in punto di concessione delle generiche sia di valutaIOne della personalità. BO (ricorso avvocato Italo Reale). La difesa, dopo avere dichiarato che intende impugnare la sentenza in relaIOne a tutti i capi di imputaIOne, deduce, con un primo motivo, il viIO di mancanza e manifesta illogicità della motivaIOne;
censura altresì la decisione per omesso esame di elementi decisivi e travisamento del fatto. Non si sarebbe valutata come dovuto la gravità e la precisione degli elementi indiziari. Con un secondo mezzo deduce altresì la violaIOne di legge processuale in relaIOne all'art. 272 c.p.p. ss. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, nonché violaIOne
della legge processuale per mancata applicaIOne della diminuente per il rito prescelto. Assume la mancanza di una corretta valutaIOne degli elementi costitutivi del reato associativo. Le intercettaIOni avrebbero un contenuto neutro e non significativo (sulla identificaIOne del BO e sullo stabile inserimento nella associaIOne in mancanza di coinvolgimento nei singoli episodi). UT (ricorso personale). Propone un ricorso identico a quello di BO.
Deduce motivi nuovi (avvocato Monica Schipani). Lamenta "ViolaIOne di legge, manifesta irraIOnalità, difetto e totale mancanza di motivaIOne". Il reato associativo sarebbe desunto dalla presenza dell'UT in tutte le fasi dell'indagine (circostanza neutra in quanto cugino di BO, e, peraltro, non veritiera, perché dal marzo 2001 si era trasferito in NA, conviveva con una donna e lavorava regolarmente: per ben sette mesi scompare di scena). L'imputato non diviene referente in NA della associaIOne, come ritenuto nella sentenza. Sui reati fine - Capi C), D), H) ed I) - la Corte non risponde ai motivi di appello, limitandosi a richiamare le intercettaIOni telefoniche (peraltro di significato neutro o equivoco perché non si fa cenno ad attività illegali). Sarebbe irrilevante il ruolo di autista di BO (o di altri su richiesta del BO). Inoltre, non sarebbe certa l'identificaIOne dell'UT nelle conversaIOni. Il suo coinvolgimento dovrebbe limitarsi al solo reato fine di cui al capo I.
LA (ricorsi avvocato Mauro Anetrini e avvocato Adriano Bazzoni). L'avvocato Anetrini deduce, con un primo motivo, la erronea interpretaIOne e falsa applicaIOne del D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, nonché la mancanza e contraddittorietà della motivaIOne in ordine alla responsabilità penale. Contesta la sussistenza dello stabile e permanente inserimento nella struttura organizzativa dell'associaIOne e della relativa affectio societatis desunta da fatti concreti da cui possano ricavarsi un ruolo funIOnale della persona e la disponibilità nei confronti della organizzaIOne per il conseguimento dei fini criminosi comuni. Nel caso, nessuno di tali parametri ricorre. Essi non possono desumersi dal linguaggio criptico, ne' dall'ideaIOne di delitti in concorso con BO. LA compare nel processo solo ad associaIOne già costituita e interviene per agevolare l'importaIOne della sostanza sulle coste di Troppa, reato fine (capo E) nei confronti del quale vi è stata sentenza assolutoria. (Il capo di imputaIOne colloca questo reato fino all'ottobre 2001, ma la sentenza dice che l'affare è andato a male già dal 22 agosto 2001: vedi pag. 40 della sentenza di appello). Mancherebbe in ogni caso la volontà del ricorrente di inserirsi nel sodaliIO e un contributo causale al raggiungimento dei suoi fini. Se rapporti relativi al narcotraffico vi sono, essi intercorrono esclusivamente con BO e non vale la menIOne da parte della Corte d'appello di alcune conversaIOni con SA, TA, EZ SA e tali Barba, EL e ON
AN. Tuttavia, o tali colloqui sono relativi alla vicenda di cui al capo E), per il quale v'è stata assoluIOne, o si riferiscono a fatti specifici che non sono indici dello stabile inserimento nella organizzaIOne. Tanto meno sarebbe indice di soggeIOne al BO il rimprovero al LA di tenere spento il telefono, ne' i colloqui in cui si usano termini attinenti alle costruIOni edilizie, perché entrambi svolgevano attività in tale settore. Insomma, LA sarebbe rimasto totalmente estraneo al sodaliIO che ha operato indipendentemente dalla sua persona. Con altro mezzo il difensore censura la sentenza per violaIOne degli artt. 438 e 442 c.p.p. per mancata concessione della diminuente per erronea dichiaraIOne di inammissibilità della richiesta di rito abbreviato condiIOnato, nonché per travisamento nella interpretaIOne dei verbali contenenti la richiesta formulata dall'imputato. Non si sarebbe verificata alcuna decadenza dalla reiteraIOne della richiesta. Nella fase iniziale del dibattimento era stata richiamata la richiesta fatta nella udienza preliminare. In ogni caso era stata rinnovata con le richieste finali. Errate sono le valutaIOni contenute in sentenza sulla mancanza dei requisiti per l'ammissione del rito abbreviato condiIOnato: LA aveva chiesto la sola trascriIOne delle conversaIOni inerenti alla sua posiIOne. Tali intercettaIOni inoltre erano l'unico elemento di prova sul quale poteva fondarsi la sua colpevolezza.
Il difensore deposita anche memoria con la quale illustra ulteriormente tale secondo motivo e chiede che, valutata la richiesta e il provvedimento adottato in proposito, sia la Corte di CassaIOne ad applicare la diminuente.
Per LA propone ricorso anche l'avvocato Buzzoni Adriano. Deduce, con un primo motivo, l'inosservanza dell'art. 268 c.p.p., comma 7, e art. 526 c.p.p., comma 1. Nel corso della udienza di discussione in appello, il Procuratore generale aveva depositato alcuni brogliacci di intercettaIOni telefoniche della Guardia di Finanza, intercettaIOni mai trascritte e non facenti parte del fascicolo dibattimentale, contenenti il relativo commento. Tali brogliacci venivano inopinatamente utilizzati ai fini della decisione: essi contenevano alcune conversaIOni del LA con persone non associate, ovvero assolte dal reato associativo. Tali documenti dovevano ritenersi inutilizzabili per la mancata trascriIOne con le forme della perizia ex art. 268 c.p.p., comma 7. Con altro mezzo, lamenta la manifesta illogicità della motivaIOne, in quanto era stato dimostrato che sia LA che BO svolgevano attività nel campo dell'edilizia. Affermando che i coindagati colloquiavano cripticamente utilizzando termini tipici dell'attività in tale settore (come "geometra", "cottimista", "intonaco" e altro), si era di fatto imposto un onere della prova contraria all'imputato, il quale avrebbe dovuto giustificare che l'uso di tali parole si riferisse alla sua reale attività. Sennonché, l'argomento utilizzato dalla Corte si era risolto in un grave viIO di motivaIOne in quanto gli stessi giudici di appello affermavano in sentenza che tale situaIOne si riferiva solo al reato di cui al capo E), dal quale LA era stato assolto, le cui intercettaIOni si riferivano al periodo giugno - settembre 2001, laddove, per stessa ammissione dell'imputato, poteva essere vero l'utilizzo di quel linguaggio criptico, mentre analogo utilizzo non era vero per il periodo successivo (ottobre - novembre 2001) nel quale i termini edilizi usati si riferivano effettivamente a lavori edilizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi di ZZ sono infondati e vanno rigettati. Con riferimento alla questione della incompetenza territoriale, hanno già correttamente risposto i giudici di merito, sia in primo grado, sia in secondo grado. Le telefonate richiamate dal ricorrente, che dimostrerebbero gli elementi per cui si sarebbe radicata in Roma la competenza, riguardano colloqui che si riferiscono a un reato fine, laddove è principio chiaramente affermato in giurisprudenza quello secondo cui nel reato associativo (permanente) la competenza si radica nel luogo in cui la associaIOne da i primi segnali di vitalità: tale luogo è indicato dai giudici di merito ed è ricompresso nel circondario di Milano ex art. 8 c.p.p., comma 3, risiedendo il capo indiscusso del sodaliIO in tale circondario (Nervino), ed avendo il gruppo ivi iniziato a operare, come emergente dalle intercettaIOni indicate nella ordinanza di custodia cautelare. La competenza del Tribunale di Milano andava (e va) affermata in ogni caso ai sensi dell'art. 9 c.p.p., comma 1, essendosi svolta nel circondario di Milano l'ultimo segmento della attività associativa ravvisato nella importaIOne dell'ultima partita di stupefacente di cui al capo I), nel gennaio 2002 (su tutti tali profili, v., oltre che le sentenze di merito, l'ordinanza del Tribunale del 19 aprile 2004). Neppure hanno pregio i motivi posti dai difensori a sostegno delle asserite carenze della motivaIOne della sentenza sulla partecipaIOne dell'imputato al reato associativo. ZZ è certamente consapevole di far parte del gruppo godendo della fiducia del capo, come rilevato dai giudici di merito. Egli è persona incaricata da BO, in due ben distinte occasioni (v. reati di cui al capo F e al capo I), di ricevere i corrieri e stoccare i carichi di hashish giunti dall'estero (anche se i relativi siti non sono stati mai individuati). Non è sostenibile, come rilevato dai giudici di merito, che ZZ non godesse della fiducia del capo e che fosse soggetto inconsapevole (si tenga conto del fatto che il reato cui al capo F) riguardava una partita ingente - circa Kg. 690 - di valore di svariate decine, e forse centinaia, di milioni, carico che non si affida a persona che non goda di incondiIOnata fiducia, apparendo un mero espediente difensivo sostenere che l'incarico era stato affidato a SA e che il ricorrente fungesse da semplice accompagnatore). Non ha alcuna importanza che ZZ non abbia partecipato all'episodio di cui al capo E), di straordinaria importanza, perché si tratta di reato per il quale tutti i soggetti imputati sono stati mandati assolti, non essendosi accertata addirittura la idoneità degli atti a dar luogo al tentativo, e quindi di fattispecie rimasta allo stato ideativo o, al più, allo stato degli atti preparatori. Del resto, il segmento temporale per il quale gli è stata contestata la partecipaIOne è sufficientemente ampio ai fini della contestaIOne, e va dal marzo 2001 - v. sentenza di primo grado, pag. 28 - sino alla fase finale considerata (gennaio 2002).
Inammissibili sono i motivi di ricorso nella parte che attengono al linguaggio criptico utilizzato. Le valutaIOne del giudice di merito non sono sindacabili dalla Corte di legittimità (v. pag. 36 della sentenza impugnata in cui si sottolinea che LA ha confessato che alcuni colloqui si erano svolti in linguaggio criptico;
che tale linguaggio era stato artatamente preordinato;
che alcuni episodi - capi D), F) ed I) - in cui è stato utilizzato tale linguaggio aveva portato al sequestro della droga).
Neppure il trattamento sanIOnatorio può essere rivisitato da questa Corte, ferma restando l'adeguatezza della valutaIOne del giudice di primo grado, che ha ritenuto di concedere tali attenuanti solo agli imputati incensurati. Non è sindacabile in questa sede la ragione per la quale a tale regola si è fatta ecceIOne per il LA (in appello): a parte il rilievo che non possono ammettersi paragoni nel trattamento sanIOnatorio tra diversi imputati con posiIOni differenziate, nella sentenza di appello trovano una congrua e logica motivaIOne le differenti ragioni sulla posiIOne di LA. Il ricorso formulato da BO, sottoscritto dall'avvocato Italo Reale, è inammissibile per genericità. Dopo la affermaIOne che si intendono impugnare tutti i capi della sentenza, non vengono specificamente indicati gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno della impugnaIOne (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), sia per ciò che riguarda il reato associativo, sia per quanto attiene ai reati-scopo, sia per ciò che riguarda la censura per il mancato riconoscimento della diminuente per il rito abbreviato (motivo solo enunciato ma non sviluppato). In ordine alle prime due censure vengono esposte espressioni assiomatiche, prive di qualsiasi aggancio concreto a precisi punti della motivaIOne della sentenza impugnata.
È privo di specificità, e quindi inammissibile, anche il ricorso principale di UT, personalmente sottoscritto, in ogni sua parte identico al ricorso di BO. Da tale inammissibilità per genericità deriva inevitabilmente la inammissibilità anche dei motivi nuovi depositati il 14 ottobre 2008, a firma dell'avvocato Monica Schipani. È costante la giurisprudenza di questa Corte, per discostarsi dalla quale non sussistono ragioni, secondo cui: "Il nuovo codice di rito, innovando rispetto a quello del 1930, ha unificato in un unico atto i due momenti della dichiaraIOne di impugnaIOne e della presentaIOne dei motivi con la conseguenza che l'impugnaIOne deve considerarsi unitaria e che l'indicaIOne di motivi generici nel ricorso, in violaIOne dell'art. 581 c.p.p., lett. c), costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente vengono depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4, ad integraIOne e specificaIOne di quelli già dedotti. Sez. 6, Sentenza n. 8596 del 21/12/2000 Ud. (dep. 01/03/2001), Rv. 219087;
Sez. 6, Sentenza n. 8863 del 30/01/2003 Cc. (dep. 24/02/2003). Rv. 224115; Sez. 1, Sentenza n. 4641 del 03/12/1991 Cc. (dep. 23/01/1992), Rv. 190733.
È inammissibile anche il ricorso di IM per genericità e manifesta infondatezza. La difesa si limita a contestare la qualità di partecipe di IM, a seguito di derubricaIOne del suo ruolo di organizzatore, in modo del tutto generico, definendolo "portavoce" del BO in un momento in cui quest'ultimo non godeva di libertà di aIOne perché sottoposto a libertà vigilata. Proprio tale ruolo mostra come IM godesse della massima fiducia del capo - e fosse addentro ai suoi affari - del quale era un vero e proprio alter ego (conversaIOne del 22 novembre 2000) e come tale era presentato ai suoi referenti spagnoli. Le contestaIOni contenute nel ricorso non hanno alcun aggancio alla motivaIOne della sentenza impugnata in cui si sottolinea come IM - peraltro condannato per la partecipaIOne ai reati-scopo di cui al capi A), B) e C) -: a) fosse messo al corrente da parte del BO dello sviluppo delle varie trattative (conversaIOne del 12 dicembre 2000); b) si fosse recato in NA per l'importaIOne di cui al capo B); c) avesse svolto un ruolo determinante in Italia, mettendosi in contatto con il coindagato ER per incontrare altri fornitori di sostanze stupefacenti;
d) si fosse reso disponibile a ricevere corrieri (serviIO di osservaIOne 29 dicembre 2000;
conversaIOne del 16 gennaio 2007).
Inammissibile è anche il ricorso di NO. Le seIOni unite di questa Corte hanno affermato, con giurisprudenza costantemente seguita dalle seIOne semplici, che "Esula dai poteri della Corte di CassaIOne quello di una "rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutaIOne è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito senza che possa integrare il viIO di legittimità la mera prospettaIOne di una diversa e per il ricorrente più adeguata, valutaIOne delle risultanze processuali". (Sez. U., Sentenza n. 0 6402 del 30/04/1997 Ud. - dep. 02/07/1997, Rv. 207944). D'altra parte, altrettanto chiaro e consolidato è il principio secondo cui "L'illogicità della motivaIOne, come viIO denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduIOni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento". (Sez. U, Sentenza n. 24 del 24/11/1999 Ud. - dep. 16/12/1999, Rv. 214794). La Corte di merito ha fondato il suo convincimento, dandone ampiamente conto, sulle risultanze delle intercettaIOni telefoniche con le quali viene data notizia della rapina da parte di AV e di NO, al BO, pienamente adempiendo all'obbligo motivaIOnale che le incombeva. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso concernente il trattamento sanIOnatorio, profilo del giudiIO rimesso alla valutaIOne del giudice di merito, che, anche attraverso un implicito richiamo alla sentenza di primo grado, ha ritenuto congrua la pena inflitta di anni due mesi dieci di reclusione ed Euro 20.000 di multa, essendosi adeguati i giudici di merito al criterio generale, per tutti gli imputati, di concedere le attenuanti generiche solo relativamente agli incensurati (condiIOne che non ricorre per NO, recidivo), ed essendo stata ritenuta la gravità del reato commesso, anche per essersi l'imputato esposto in prima persona assumendo il ruolo di trasportatore.
Non sono fondati i ricorsi proposti dai difensori di LA. Per quel che attiene al motivo (comune a entrambi, sia pure con sfumature differenti e argomenti parzialmente diversi) col quale si contesta la partecipaIOne di LA al sodaliIO criminoso, vengono dedotti sia il dato della sua "appariIOne" nello scenario associativo solo nel giugno 2001, sia il dato della (pretesa) inconsistenza del quadro indiziario, risultando dalle intercettaIOni telefoniche il suo rapporto solamente con BO. Osserva la Corte in proposito che appare al contrario corretta la valutaIOne dei giudici di merito del quadro indiziario della partecipaIOne del LA alla associaIOne. Anzitutto è da disattendere l'argomento della presunta irrilevanza dell'utilizzaIOne di un linguaggio criptico attraverso dei termini tratti da un lessico relativo a parole d'uso nei lavori edilizi. Che LA usasse un linguaggio criptico nascondendo termini relativi al traffico di droga servendosi di lemmi in uso nel campo dell'edilizia è circostanza ammessa dallo stesso ricorrente con riferimento al reato di cui al capo E) (importaIOne di ben 6.000 Kg. di hashish via mare, per il quale vi è stata assoluIOne per tutti i ricorrenti cui l'operaIOne era stata addebitata, in applicaIOne dell'art. 530 c.p.p., comma 2). Non solo è valido il discorso della Corte di merito che ritiene inattendibile LA nella parte in cui afferma che relativamente a tutti gli altri capi l'utilizzo di terminologia del settore ediliIO si riferisse veramente ad affari in tale settore, ma va sottolineato come tale linguaggio era utilizzato da tutti (o quasi) gli altri membri della associaIOne che l'avevano evidentemente concordato in precedenza: un linguaggio criptico comune a tutti è certamente un indiIO di rilevantissimo spessore, nonostante il contrario avviso della difesa.
Non solo. I contatti con BO proseguono ben dopo che era andato in fumo il tentativo di importaIOne via mare (momento che la sentenza di appello colloca nel giorno 22 agosto 2001: v. pag. 40). A leggere la sentenza di primo grado si rileva una grande quantità di telefonate tra LA e BO nei mesi di ottobre e novembre 2001 (v. in particolare pag. 26 della sentenza di primo grado), tra le quali quella di notevolissimo spessore indiziario della partecipaIOne alla associaIOne nella quale BO rimprovera il LA di aver tenuto il telefono cellulare spento (v. tel. 9 ottobre 2001 delle ore 14,59, segno evidente della sottoposiIOne del LA al capo) in cui si parla di questioni di droga. Ulteriore significativo elemento di partecipaIOne del LA al consesso associativo è dato, infine, dal fatto certo che egli non ha contatti solo con BO, come sostenuto dalla difesa, ma anche con personaggi in vario modo entrati in contatto con l'associaIOne o addirittura associati. Proprio tramite ER, LA e TA vengono in contatto con BO, con il quale ultimo avranno tutti numerosi incontri (v. pag. 24 della sentenza di primo grado). Ed anche a non voler considerare le trascriIOni di intercettaIOni telefoniche prodotte dal Procuratore generale nel giudiIO di appello in sede di discussione, si deve considerare che già nella sentenza di primo grado sono riportate conversaIOni con personaggi che avevano avuto sicuramente contatti con l'associaIOne (v. tel. del 9 ottobre 2001 ore 15,44 con AV, personaggio - non importa se non meglio identificato ai fini che qui interessano - che ha avuto un ruolo importante di fornitore nell'episodio di cui al capo B). La produIOne del Procuratore generale in udienza ha dunque un carattere niente affatto decisivo per dimostrare i contatti del LA, oltre che con il BO, anche con altri elementi coinvolti nei traffici di cui al presente giudiIO. Tutti tali dati dimostrano la sussistenza dei requisiti necessari per dar luogo alla contestaIOne e alla condanna per il reato associativo, come ritenuto dalla Corte di merito.
È infondato anche il motivo tendente alla diminuIOne della pena per il recupero del rito abbreviato. A sostegno della infondatezza militano due ragioni. 1) Anzitutto la richiesta non è stata riproposta in dibattimento entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p. prima della declaratoria di apertura del dibattimento. La
sentenza della Corte costituIOnale n. 169 del 2003 ha stabilito il termine anzidetto per la rinnovaIOne della richiesta. Risulta dai verbali del processo di primo grado che il Presidente aveva fissato il termine del 19 aprile 2004 per la proposiIOne delle questioni preliminari. Entro tale data la difesa non ha presentato tale richiesta come emerge chiaramente dalla ordinanza pronunciata il giorno 11 maggio 2004. Tale termine non era affatto ordinatorio, ma perentorio ai sensi dell'art. 491 c.p.p. Risulta infatti che alla udienza del 19 aprile 2004, esaurita la fase della proposiIOne e della decisione delle questioni preliminari, si danno per letti i capi di imputaIOni e si invitano le parti a formulare le richieste istruttorie. 2) In secondo luogo va osservato che le condiIOni cui era stata subordinata la richiesta del rito abbreviato erano state comunque ritenute attività non indispensabile (Sez. U., Sentenza n. 44711 del 27/10/2004 Ud. (dep. 18/11/2004) Rv. 229176) e incompatibile con la celerità del rito richiesto, in quanto si disponeva di tutti i brogliacci delle intercettaIOni al momento della decisione. Va aggiunto (e in tal senso deve ritenersi rettificata la motivaIOne della sentenza di merito) che la trascriIOne delle intercettaIOni attraverso una perizia non è una prova o fonte di prova cui possa essere condiIOnato il rito abbreviato, ma solo una operaIOne rappresentativa in forma grafica del contenuto di una prova costituita dalle bobine contenenti il nastro magnetico registrato, del quale la parte può ottenere e far eseguire la trasposiIOne su altro nastro magnetico (Sez. 6, Sentenza n. 4892 del 20/10/2003 Ud. (dep. 6/2/2004) Rv. 227844). Nè potrebbe ritenersi quella condiIOne come non apposta, lasciando in facoltà del giudice di disporre il rito abbreviato semplice, in consideraIOne delle espressa richiesta della parte che subordina il rito a quella condiIOne la quale vitiatur e vitiat la stessa richiesta.
Conclusivamente: devono essere rigettati i ricorsi di ZZ LL e IO LA, mentre devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di NC UT, CA NO, AN IM e AN BO. Tutti i ricorrenti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese processuali, e l'UT, lo NO, il IM e il BO al versamento della somma di Euro 1.000,00 ciascuno, ritenuta equa ex art. 616 c.p.p., in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di LL ZZ e IO LA. Dichiara inammissibili i ricorsi di NC UT, UD NO, IM AN e AN BO. Condanna tutti in solido al pagamento delle spese processuali e l'UT, lo NO, il IM e il BO al pagamento di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2008