Articolo 601 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 62Articolo 473 bis 64
Versione
21 aprile 1942
Art. 601.
(Divisione).

Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione e' sospesa finche' sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.

Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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