Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 ottobre 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 novembre 2023 |
Commentari • 144
- 1. Allegati al ricorso in Cassazione devono essere firmati? (Cass. 1910/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 luglio 2026 · 1
Già nel vigore della disciplina emergenziale si è affermato che non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all'originale, delle copie informatiche degli allegati all'atto di gravame trasmesso telematìcamente, ove si tratti di allegati non essenziali perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione - ad esempio perché inerenti atti già presenti al fascicolo processuale - a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali (Sez. 1, n. 29173 del 25/05/2023, Loreto, non mass., in relazione agli atti già presenti nel fascicolo; …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/2023, n. 27727Provvedimento: 27727 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 18 -UP 14/12/2023 Giulio Sarno R.G.N. 27140/2023 Geppino Rago Gastone Andreazza Massimo Ricciarelli Vincenzo Pezzella Relatore - Raffaello Magi Angelo Caputo AN Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. BA RO nato a [...] il [...] 2. ER AN nato a [...] il [...] 3. GI MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/07/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Vincenzo Pezzella; udito il Pubblico …Leggi di più...
- giudizio di legittimità·
- oggetto·
- concorso di persone·
- diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico·
- cessione di sostanze stupefacenti·
- legittimità·
- specialità unilaterale·
- esclusione·
- ragioni·
- art. 15 cod. pen·
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- condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile non intervenuta in udienza·
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Versioni del testo
- Art. 1.
Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro"". - Art. 2.
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"". - Art. 2-bis.
Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni (( in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica )) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.