Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 27 ottobre 1967 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 15 novembre 2023 |
Commentari • 160
- 1. Misure di prevenzionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
2. Quali sono e nei confronti di chi vengono adottate? Le misure di prevenzione sono adottate nei confronti di persone ritenute pericolose, a causa delle loro condotte e comportamenti, per la sicurezza e l'ordine pubblico, anche a prescindere dalla commissione di uno specifico reato. La finalità delle misure di prevenzione è quella di prevenire la commissione di reati o di impedire che si creino situazioni di pericolo per la collettività. Le misure di prevenzione sono: 1) obbligo di dimora o di soggiorno in un determinato luogo; 2) divieto di frequentare determinati luoghi o di avvicinarsi a determinate persone; 3) obbligo di presentazione periodica alle autorità competenti; 4) …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 14/12/2023, n. 27727Provvedimento: 27727 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Margherita Cassano - Presidente - Sent. n. sez. 18 -UP 14/12/2023 Giulio Sarno R.G.N. 27140/2023 Geppino Rago Gastone Andreazza Massimo Ricciarelli Vincenzo Pezzella Relatore - Raffaello Magi Angelo Caputo AN Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. BA RO nato a [...] il [...] 2. ER AN nato a [...] il [...] 3. GI MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/07/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Vincenzo Pezzella; udito il Pubblico …Leggi di più...
- giudizio di legittimità·
- oggetto·
- concorso di persone·
- diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto storico·
- cessione di sostanze stupefacenti·
- legittimità·
- specialità unilaterale·
- esclusione·
- ragioni·
- art. 15 cod. pen·
- trattazione orale·
- condanna dell'imputato alle spese in favore della parte civile non intervenuta in udienza·
- condizioni·
- ammissibilità·
- danni
Versioni del testo
- Art. 1.
Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro"". - Art. 2.
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"". - Art. 2-bis.
Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni (( in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica )) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.