Sentenza 10 aprile 2015
Massime • 3
È configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione, reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale, sia nel caso in cui il contributo del terzo si realizza nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolve in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato immune da vizi l'ordinanza del Tribunale del riesame cha aveva ritenuto sussistente il concorso eventuale in corruzione in relazione all'attività di intermediazione svolta da persona estranea alla P.A., e consistita nell'avere assunto stabilmente una funzione di collegamento tra il pubblico ufficiale, suo diretto referente, ed il privato, dal quale aveva percepito una remunerazione mensile per tale ragione e quale corrispettivo delle condotte contrarie ai doveri d'ufficio commesse dal pubblico ufficiale).
Ai fini della configurabilità del delitto di favoreggiamento personale non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva attribuito rilevanza alla condotta dell'indagato consistita, attraverso una minuziosa e ripetuta ispezione di uno studio legale, nel dare certezza ai favoriti della esistenza all'interno del detto studio di una microspia idonea alla registrazione delle conversazioni e nell'individuare il punto esatto in cui la stessa era stata celata).
Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale. (Fattispecie in cui la Corte, in sede cautelare, ha riconosciuto il carattere mafioso di una struttura organizzata nella città di Roma che, avvalendosi della capacità intimidatoria acquisita nel tempo e già collaudata in altri settori criminali "tradizionali", esercitava, attraverso l'uso di prevaricazioni, di una sistematica attività corruttiva e di contiguità politiche ed elettorali, condizionamenti diffusi nell'assegnazione degli appalti, nel rilascio di concessioni e nel controllo di settori di attività di enti pubblici, determinando in tal modo un sostanziale annullamento della concorrenza ovvero di nuove iniziative da parte chi non aderiva o non era contiguo al sodalizio) .(Conf. sent. n. 24536 del 2015, non mass.)
Commentari • 14
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Con le due sentenze qui pubblicate, rese nei rispettivi procedimenti de libertate, la Cassazione ha avallato l'impianto generale dell'ormai notissima indagine condotta dalla magistratura romana denominata "Mafia capitale", legittimando l'operato dei giudici inferiori anche sul versante che ha sollevato più discussioni nel dibattito pubblico: ossia l'inquadramento entro la cornice del delitto di associazione mafiosa dei fatti contestati agli indagati. A detta della Corte, infatti, nulla osta al riconoscimento, in fatto e in diritto, che a Roma abbia operato negli ultimi anni un'organizzazione criminale che seppur costituita e sostenuta da soggetti "autoctoni", si sia avvalsa della "forza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/04/2015, n. 24535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24535 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ TO - Presidente - del 10/04/2015
Dott. AONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 625
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 6984/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OG PP N. IL 18/07/1952;
GU CA RI N. IL 19/09/1959;
UZ RE N. IL 15/11/1955;
EL DI N. IL 22/01/1951;
TI EL N. IL 22/11/1953;
CI ER (OBBL. PRESEN. CC) N. IL 01/12/1967;
GA AL N. IL 22/07/1974;
DI NN AO N. IL 06/09/1962;
IA ST N. IL 29/07/1958;
DE CA NI N. IL 17/03/1975;
NA MA N. IL 30/06/1954;
avverso l'ordinanza n. 3342/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 17/12/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. LU RIELLO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di OG, NY, BU,
LL, IT, CC, GA, Di NO,
IA e De AR e per l'annullamento con rinvio per CH.
Uditi i difensori Avv.ti:
- DI SA per BU VA, LL AU, IT EM, CC AN, GA SS e Di NO OL;
- MA IS per OG IU;
- IC VA e RI TA OM per NY AR IA;
- RE IO per IA NO;
- ZI CA per IA NO e De AR VA;
- LA AR OR per CH AR i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 17 dicembre 2014 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Roma in data 28 novembre 2014, che applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti, fra gli altri, di GA SS, BU VA, IA NO, Di NO OL, De AR VA, NY AR IA e LL AU, e quella degli arresti domiciliari nei confronti di CH AR.
Con la medesima ordinanza, inoltre, il Tribunale ha riformato il provvedimento impugnato, annullandolo, con riferimento alla posizione di IT EM, per il solo reato di cui al capo sub 19) e sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di OG IU e della stessa IT per quest'ultima in relazione ai diversi capi sub 16) e 25); ha infine sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione presso la P.G. nei confronti di CC AN.
1-1. Sulla base degli elementi indiziari offerti dalle risultanze delle attività investigative, i Giudici di merito hanno ritenuto sussistente il requisito della gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis c.p., provvisoriamente ipotizzato in sede cautelare a carico di BU VA, Di NO OL, NY AR IA, LL AU, GA SS, IA NO e numerosi altri indagati, per avere fatto parte di un'associazione per delinquere di stampo mafioso operante in Roma e nel Lazio, organizzata e diretta da RM IM, per commettere delitti di estorsione, di usura, di riciclaggio, di corruzione di pubblici ufficiali e per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici, assumendo rispettivamente i ruoli: il BU, di organizzatore e gestore, per il tramite di una rete di cooperative, delle attività economiche dell'associazione nei settori della raccolta e smaltimento dei rifiuti, dell'accoglienza di profughi e rifugiati e della manutenzione del verde pubblico, nonché negli altri settori oggetto di gare pubbliche aggiudicate anche con metodo corruttivo, occupandosi altresì della gestione della contabilità occulta dell'associazione e dei pagamenti ai pubblici ufficiali corrotti;
il Di NO, il NY, il LL e la GA, di partecipi e stretti collaboratori del BU nella gestione delle sue attività, ivi comprese quelle relative alla contabilità occulta dell'associazione e alla suddivisione di utili fra i sodali;
il IA di partecipe, quale imprenditore colluso, per avere messo a disposizione le proprie imprese ed attività economiche nel settore dell'edilizia e del movimento terra per la gestione degli appalti di opere e servizi ottenuti dall'associazione anche con metodo corruttivo, costituendo flussi finanziari illegali al fine della loro veicolazione ai componenti apicali del sodalizio e provvedendo, altresì, alla custodia per conto dell'associazione di denaro contante provento delle attività illecite.
Ai predetti indagati, nonché agli altri sopra menzionati (IT, OG, CC e CH), sono state inoltre addebitate numerose ipotesi di reato in materia di corruzione, turbativa d'asta, emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti e fraudolento trasferimento di valori, mentre al De AR sono stati contestati i reati di favoreggiamento aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo sub 31) - per avere eluso le attività investigative effettuate nei confronti di altre persone indagate per concorso esterno in associazione mafiosa, individuando un'applicazione tecnica che consentiva lo svolgimento di operazioni di intercettazione ambientale all'interno di uno studio legale - e quelli di trasferimento fraudolento di valori di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12- quinquies convertito nella L. n. 356 del 1992 (reati di cui ai capi sub 32), 33) e 34).
2. Avverso la su indicata ordinanza ha personalmente proposto ricorso per cassazione OG IU - indagato per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 e al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo sub 20) ed artt. 81 cpv. e 648-bis c.p., del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo sub 21) - deducendo tre motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. In primo luogo si deduce l'esistenza di vizi motivazionali in ordine alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, avendo la difesa dimostrato che non solo i lavori appaltati erano stati effettivamente eseguiti, ma che la stessa CESAS s.r.l. aveva ricevuto il pagamento tramite un bonifico bancario dalla ditta committente, emettendo in suo favore una regolare fatturazione. Per l'esecuzione dei lavori, inoltre, la CESAS s.r.l. aveva acquistato il materiale necessario dalla IMEG s.r.l. e da altre ditte, pagandolo regolarmente tramite bonifico bancario. Ne discende che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, la fattura n. 24/2012 è regolare e l'indagato non ha posto in essere alcuna attività volta ad impedire l'individuazione dell'origine illecita del denaro. Insufficiente, infine, deve ritenersi, al riguardo, il contenuto delle due intercettazioni effettuate a carico del ricorrente.
2.2. Si deduce, inoltre, l'esistenza di vizi motivazionali e di violazioni di legge in relazione alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), non avendo il Tribunale motivato in merito alla eventuale permanenza del pericolo di recidiva a seguito della dedotta circostanza delle dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore unico della CESAS s.r.l..
2.3. Violazioni di legge in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non sussistendo in capo al ricorrente - che peraltro non conosceva il RM - alcuna volontà specifica di favorire un'associazione criminale.
3. Il difensore di NY AR IA - indagato, quale vice- presidente e consigliere della cooperativa sociale 29 giugno, per i reati di cui all'art. 416-bis c.p., commi 1, 2, 4, 6 e 8 (capo sub 1) e art. 353 c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo suo 16) - ha proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
3.1. Erronea interpretazione della legge penale in relazione alla configurazione dell'art. 416-bis c.p., poiché le evidenze procedimentali non consentono di affermare che l'indagato fosse consapevole dell'esistenza di una compagine associativa e di un programma criminoso, tenuto conto del fatto che l'ipotetico coordinamento tra i due gruppi facenti capo al RM ed al BU - quest'ultimo operativo solo sul terreno dei rapporti con la p.a. - si sarebbe verificato solo negli ultimi anni, in coincidenza con l'avvento della Giunta guidata dal sindaco Alemanno, e che, al più, vi sarebbe una occasionale convergenza di interessi tra BU e RM sulla base delle rispettive "competenze" di settore, senza che sull'attività delle imprese cooperative sia riscontrabile alcun riflesso del potere criminale di cui si avvarrebbe il RM. Tutt'altro che nota, poi, risulterebbe la supposta forza intimidatoria esterna dell'associazione, mentre dalle varie conversazioni oggetto d'intercettazione emergerebbe solo un costante lavorio di relazioni che i collaboratori del BU, fra i quali l'indagato, intrattengono da tempo con alcuni esponenti dei settori della pubblica amministrazione oggetto dell'attività delle cooperative.
3.2. Violazioni di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, mancando la prova della cosciente ed univoca finalizzazione dell'attività delittuosa all'agevolazione del sodalizio criminale, atteso che il suo referente nell'unico reato- fine contestatogli, ossia il direttore generale di AMA s.p.a. IS VA, non era in grado di percepire tale realtà, poiché interloquiva solo con il BU e mai con il RM.
3.3. Vizi motivazionali in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'indagato, non emergendo da alcuna delle conversazioni ambientali o telefoniche riportate nell'ordinanza elementi idonei ad integrare la contestata fattispecie. Dal contenuto di tali conversazioni, infatti, emergono unicamente le relazioni istituzionali intrattenute dall'indagato in virtù del suo ruolo e delle funzioni esercitate all'interno della predetta cooperativa, senza alcun intervento del RM e senza alcun indizio riguardo alla consapevolezza di far parte di un sodalizio di stampo mafioso.
3.3.1. Si deduce, altresì, la violazione del principio di legalità e tipicità ex art. 25 Cost., sotto il profilo che la qualificazione dell'organizzazione criminale in esame come associazione di stampo mafioso è il frutto di una complessa ed imprevedibile evoluzione giurisprudenziale, tale da configurare un overruling interpretativo con ben diverse conseguenze rispetto all'ipotetica adesione del ricorrente ad un'associazione ordinaria.
3.4. Violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine all'applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., sia per l'evidenziato pericolo di recidiva che per i principii di adeguatezza e proporzionalità, dovendosi tener conto della personalità dell'indagato e del fatto che le cooperative sono state sequestrate, con la nomina di tre amministratori giudiziari che ne hanno assunto la gestione amministrativa dopo le dimissioni irrevocabili del BU.
3.5. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 30 marzo 2015, i difensori, Avv. VA Aricò e Avv. TA Intrieri, hanno illustrato, nell'interesse del predetto indagato, ulteriori argomentazioni e deduzioni a sostegno dei motivi principali, con particolare riferimento all'insussistenza del profilo psicologico del reato di cui all'art. 416-bis c.p., insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Si evidenzia, in particolare, il fatto che la mera presenza del RM ad alcune delle riunioni svoltesi presso la sede della cooperativa, unitamente alla consapevolezza di un suo particolare rapporto con il BU, non possono avere alcuna valenza indiziaria in ordine alla contestata ipotesi associativa, specie ove si consideri che l'indagato da anni svolgeva un ruolo di collegamento tra la cooperativa e gli organi istituzionali, mantenendo quelle relazioni sociali indispensabili allo svolgimento di qualsiasi attività di tipo imprenditoriale. La mancata consapevolezza dell'esistenza di un'associazione di stampo mafioso, peraltro, esercita la sua influenza anche sull'aggravante di cui all'art. 7, contestata con riferimento all'unico reato-fine attribuito al ricorrente: aspetto, questo, che rivela una palese contraddittorietà nell'ordinanza, laddove, da un lato, si afferma la presenza dell'aggravante, e, dall'altro, si afferma che il referente del NY, ossia il IS, non avrebbe percepito la realtà criminale di stampo mafioso della quale il primo era partecipe, con la conseguente esclusione del riconoscimento dell'aggravante nei suoi confronti.
Si deduce, infine, l'inesistenza delle esigenze cautelari, e in particolare del pericolo di recidiva, laddove si omette di considerare che le cooperative strumento del programma criminoso degli indagati sono tutte sotto sequestro e gestite da amministratori giudiziari, a seguito delle dimissioni irrevocabili presentate dal BU.
4. Avverso la su indicata ordinanza, inoltre, ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. SA Diddi, nell'interesse di BU VA, GA SS, Di NO OL, NY AR IA e LL AU, indagati del reato di cui all'art. 416- bis c.p. (capo sub 1), il primo quale organizzatore, gli altri come partecipi, deducendo i motivi di doglianza di seguito sinteticamente illustrati.
4.1. Vizi motivazionali in relazione agli artt. 125, 127 e 309 c.p.p., per avere il Tribunale del riesame omesso di motivare con riferimento al contenuto della memoria difensiva presentata a sostegno della richiesta di riesame, ove era stata evidenziata l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, prospettando la diversità e autonomia di due distinte associazioni per delinquere (l'una qualificata, l'altra non qualificata, ma solo aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7) facenti capo, rispettivamente, al RM
ed al BU, poi unificate, ma solo in occasione della richiesta di misura cautelare, in un'organizzazione criminale facente capo ad entrambi.
4.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis c.p., non avendo il Tribunale tenuto conto dell'assenza di atti significativi e di precedenti giudiziari da cui attingere per delineare la comune credenza di una fama criminale sprigionata dal gruppo di persone che ruotavano attorno alla figura del BU, peraltro mai condannato o sottoposto ad indagine per fatti del tipo di quelli considerati nelle imputazioni articolate in sede cautelare.
4.2.1. Si deduce, al riguardo, l'omessa motivazione sulla comune appartenenza di BU e RM ad una stessa associazione:
sotto tale profilo, l'iter logico del provvedimento impugnato si caratterizza per un ragionamento del tutto astratto e slegato dalle concrete modalità di azione dell'associazione, ipotizzando la presenza di una sola, grande, organizzazione, senza tener conto che i settori in cui rispettivamente operavano il BU ed il RM non avevano punti di contatto fra loro, dal momento che le cooperative del BU esistevano già molto tempo prima che le attività investigative consentissero di accertare il primo contatto tra i due "mondi", quello di "sinistra" e quello di "destra", a partire dalla seconda metà del 2012, in concomitanza con la realizzazione del campo nomadi.
4.2.2. Si contesta, inoltre, l'omessa motivazione sull'asserita appartenenza del RM alla struttura imprenditoriale di BU, laddove si omette non solo di spiegare come e quando i metodi del primo avrebbero contaminato l'attività svolta dalle cooperative del secondo, ma di considerare anche la circostanza che dal 2010 al 2012 - anni nel corso dei quali il BU ha ricevuto degli appalti - mai erano emersi a livello investigativo contatti tra i due diversi settori di appartenenza. La commistione tra le due attività non risulta in alcun modo dimostrata, ne' vengono precisati quelli che sarebbero stati i ruoli rivestiti dai collaboratori di BU (GA, NY e Di NO), ritenuti intranei all'associazione e pienamente consapevoli dei suoi scopi. Nella stessa prospettiva si deduce, ancora, che non può essere ritenuta sufficiente, per la prova del necessario accordo associativo, l'esistenza di relazioni interpersonali tra BU e RM, e che i rapporti da costoro intrattenuti con gli imprenditori ritenuti collusi - ossia, guarnera, ietto e IA - non rivelano affatto aspetti di intimidazione o commistioni di interessi criminosi idonei ad evidenziare, sul piano della prova indiziaria, quali siano gli indici di mafiosità dell'associazione e il contributo fornito dal BU. Non risulta chiaro, pertanto, il condizionamento esercitato sulla pubblica amministrazione mediante atti di intimidazione commessi con minacce espresse o larvate, o, ancora, facendo pesare la cd. fama criminale. Nè si è dimostrato, sul piano causale, che l'incremento degli appalti ricevuti dalla Cooperativa 29 giugno e da HE 29 - entrambe operanti da molti anni - siano il frutto di un'attività di intimidazione o di altro tipo di attività illecita del sodalizio.
4.2.3. Nessuno degli episodi e delle circostanze menzionati nell'ordinanza (ad es., l'aiuto al guarnera per la realizzazione di una speculazione edilizia nel quartiere Monteverde, i rapporti di IA con BA nel corso dei qual il primo avrebbe vantato e caratteristiche di RM, ecc.) rivela i connotati di una forza intimidatrice promanante da un gruppo organizzato, ne' gli stessi paiono in alcun modo veicolati attraverso le cooperative del BU. Ai fini della integrazione del reato de quo, tuttavia, non basta un'occasionale partecipazione di un soggetto dotato di spessore criminale, essendo necessari atti e comportamenti concreti, o, comunque una spendita della fama criminale. Non v'è, dunque, alcuna dimostrazione della condivisione, da parte dell'intero gruppo, della fama criminale del RM e della volontà di avvalersi della sua forza di intimidazione per le varie attività poste in essere. Quest'ultimo, peraltro, era stato assunto in una cooperativa sociale del BU e ne era divenuto socio ai sensi della L. n. 381 del 1991, in quanto portatore di invalidità fisica nella misura dell'80%.
4.3. Vizi motivazionali in relazione all'esteriorizzazione dei poteri di tipo mafioso, laddove si ipotizzano prevaricazioni commesse in danno di rappresentanti delle società concorrenti del BU e si richiamano gli episodi inerenti ai rapporti con la cooperativa SOL.CO. e allo svolgimento di una gara dell'AMA sulla raccolta differenziata, senza tuttavia precisare quali siano stati gli elementi di un atteggiamento intimidatorio che il BU avrebbe assunto nell'occasione. Anche in relazione alle condotte di turbativa d'asta rispettivamente contestate nei capi sub 26) e sub 16) non è rinvenibile alcuna forma di violenza e minaccia, essendo ivi ipotizzate solo condotte collusive intese a concertare la presentazione di documentazione fuori termine, ovvero a concertare la presentazione delle domande e predeterminare il contenuto delle assegnazioni. Contrariamente all'assunto accusatorio, poi, si deduce la piena liceità delle scelte operate con le varie Delib. dell'amministrazione comunale (ad es., per il campo nomadi, ovvero per l'emergenza neve e le piste ciclabili), delle cui iniziative si sarebbero indebitamente avvantaggiate le cooperative del BU, atteso che in nessun caso era possibile individuare, al di là di eventuali condotte di tipo corruttivo, la manifestazione di atti intimidatori ovvero l'espressione di una situazione di condizionamento e soggezione degli organi amministrativi alla volontà del gruppo facente capo al RM. In relazione agli unici episodi sintomatici di una espressione di forza verso l'esterno (ossia, le conversazioni telefoniche in cui BU riferisce ai suoi interlocutori degli interventi di RM, ovvero quelle in cui, conversando con il RM, lo sollecitava ad intervenire per aiutarlo nell'approvazione della Delib. sul campo nomadi di Castel RO, nonché a risolvere le problematiche relative alla riscossione di un credito vantato dalla cooperativa con l'Ente EUR), si tratterebbe di "parole in libertà", per le quali non si è proceduto a verificare se alle stesse avessero effettivamente fatto seguito i comportamenti ivi narrati: per alcune di tali situazioni, del resto, ad es. per il pagamento del credito vantato da BU nei confronti dell'Ente EUR, si era già evidenziato come il coinvolgimento del RM non avesse sortito alcun effetto, poiché la cooperativa aveva dovuto accettare le richieste del debitore all'esito di una lunga trattativa. Neanche in altre situazioni riferite nell'ordinanza (procedura competitiva per la manutenzione ordinaria delle aree verdi delle ville storiche) vi sarebbero, infine, indizi rilevanti di un controllo mafioso del settore economico.
4.3.1. Si deduce, ancora, l'esigenza di distinguere eventuali fatti di corruzione configurabili all'interno di una realtà politico- sociale degradata e compromessa, perché basata sul clientelismo e sulle relazioni personali, dall'esercizio di una forza di intimidazione che necessariamente connota l'associazione di tipo mafioso. In tal senso, non è possibile rinvenire agli atti un'adesione del BU ad un accordo criminale di tipo mafioso, ne' è possibile rinvenire elementi che facciano ritenere che la gestione delle sue cooperative avvenisse con il contributo determinante del RM sia in termini di gestione che economici, ovvero che quest'ultimo sarebbe intervenuto con ruoli decisionali alle riunioni presso la sede della predetta cooperativa.
4.3.2. Si lamenta, infine, l'assenza di motivazione riguardo alla presenza delle ulteriori condizioni di assoggettamento e di omertà che dovrebbero conseguire alla forza di intimidazione, come pure in ordine all'ipotizzata rete di collegamenti con altre associazioni criminali dello stesso tipo, operanti in Roma e nel resto d'Italia, con le quali tuttavia il BU non avrebbe avuto contatti, diretti o indiretti, neppure avvalendosi delle relazioni che il RM potrebbe aver avuto con i loro esponenti. Anche con riferimento all'evocato intervento di soggetti legati alla 'ndrangheta nella costituzione, d'accordo con il RM, di una cooperativa destinata a gestire l'appalto per la pulizia del mercato Esquilino, risulterebbe comunque privo di qualsiasi dimostrazione il fatto che quei soggetti abbiano agito alle strette dipendenze del loro clan di appartenenza.
4.4. Con riferimento alle specifiche posizioni di GA SS, Di NO OL, NY AR IA e LL AU, inoltre, si censura il fatto che l'ordinanza impugnata ha omesso di considerare gli elementi necessari per ritenere perfezionata l'ipotizzata fattispecie di partecipazione all'associazione.
Al riguardo, per ciascuno dei suddetti ricorrenti, si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali, anche per travisamento delle prove, in ordine alla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione al reato di cui all'art. 416-bis c.p.. 4.4.1. Per quel che attiene alla posizione di LL AU, non si dimostra alcun indizio di condotte intimidatrici nei rapporti intercorsi con gli organi amministrativi comunali, riguardo ai contestati interventi volti ad accelerare l'approvazione delle Delib. dirigenziali relative alla vicenda del cd. campo nomadi. Del tutto apodittica, poi, risulterebbe l'affermazione della sua consapevolezza di far parte di una organizzazione facente capo al RM, non potendosi desumere, al riguardo, alcun elemento indiziario dalle conversazioni oggetto d'intercettazione.
4.4.2. Analoghe considerazioni vengono svolte in ordine alle posizioni di GA SS - della cui collaborazione al sodalizio il Tribunale non ha offerto alcuna spiegazione in risposta alle deduzioni difensive - e di Di NO OL, non avendo l'ordinanza impugnata dato conto degli artifici contabili che egli, quale commercialista e direttore amministrativo della cooperativa, avrebbe contribuito a predisporre in favore dell'organizzazione attraverso l'utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, ovvero attraverso la gestione di una documentazione "in nero" ove erano annotate le uscite che non potevano essere contabilizzate. Al piu', gli elementi raccolti nel corso delle indagini potrebbero ritenersi indicativi di una sua partecipazione ad episodi corruttivi, per il contributo da lui fornito alla produzione della provvista necessaria per le dazioni di denaro a ciò destinate, ma senza alcun rilievo dimostrativo del suo stabile inserimento nell'associazione facente capo al RM.
4.4.3. Anche in ordine alla posizione di NY AR IA si sottolinea come nessun rilievo indiziario, ai fini dell'adesione ad un programma criminale di tipo associativo, possa attribuirsi alla presa di contatti con pubblici funzionari per ottenere notizie in merito alle gare di appalto, ai rapporti intercorsi con il direttore generale dell'AMA, IS VA, nei relativi episodi di turbativa d'asta, ovvero alla partecipazione a riunioni cui aveva presenziato anche il RM, e dove sarebbero state pianificate le strategie operative del contestato sodalizio, trattandosi di comportamenti dai quali non è emersa alcuna prova della condivisione dei metodi che caratterizzano quel tipo di associazione.
5. Con riferimento alle posizioni di IT EM - indagata per i reati di cui ai capi sub 16) e 25) - e di CC AN - indagato per i reati di cui ai capi sub 18) e 19) - il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo i motivi qui di seguito indicati.
5.1. Vizi motivazionali con riferimento alla sussistenza del requisito della gravità indiziaria, atteso che dall'ordinanza impugnata non emerge alcun contributo materiale da parte della predetta indagata, ma solamente un ruolo passivo della stessa nell'avere ascoltato, durante alcune conversazioni oggetto d'intercettazione, i presunti programmi illeciti ideati dal BU riguardo all'episodio legato alla ipotizzata turbativa della gara AMA per il multimateriale. Del tutto assente, inoltre, deve ritenersi il ruolo della IT riguardo all'episodio corruttivo nel quale è coinvolto il funzionario comunale UR per gli interventi occorrenti per la manutenzione ordinaria delle aree a verde delle ville storiche. Nessun comportamento concreto, infine, è emerso a carico del CC riguardo all'ipotizzata turbativa d'asta commessa nell'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani del Comune di S. Oreste e alla conseguente corruzione del Sindaco e del responsabile dell'U.T.C..
5.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, contestata alla IT con affermazioni del tutto apodittiche e prive di qualsiasi dimostrazione.
5.3. Vizi motivazionali, anche per travisamento del fatto, con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari e al principio di adeguatezza ex artt. 274 e 275 c.p.p., non trovando applicazione, al riguardo, la presunzione di pericolosità di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p.. Per la IT il Tribunale ha erroneamente ritenuto che avesse riportato una condanna per omicidio, mentre per il CC si è limitato a rilevare, genericamente, la marginalità della sua posizione in quanto mero subordinato del BU: in entrambi i casi, però, il Tribunale ha fornito una motivazione di stile, non rispondente a canoni di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), tenuto conto del fatto che sia IT che CC erano sostanzialmente dipendenti delle cooperative di BU.
6. Avverso la su indicata ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IA NO - indagato, quale imprenditore colluso, per i reati di partecipazione all'associazione di cui all'art. 416-bis c.p. (capo sub 1), di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo sub 9) e di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo sub 22) - deducendo cinque motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
6.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza del carattere mafioso del sodalizio di cui al capo sub 1), atteso che in nessuno degli elementi di prova riportati nell'ordinanza è possibile rinvenire il requisito strutturale del ricorso al metodo mafioso, ovvero l'uso della carica intimidatrice connessa all'esistenza stessa e alla riconoscibilità all'esterno dell'associazione, mentre la ipotizzata potenzialità intimidatoria è stata dal Tribunale ricollegata unicamente ad un suo appartenente, ossia alla figura del RM ed al suo "prestigio criminale", senza farla derivare dal vincolo associativo, come elemento del patrimonio del gruppo.
6.2. Violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla consapevole partecipazione dell'indagato al reato di cui all'art. 416- bis c.p., per non avere il Tribunale considerato che i contatti intercorsi con il RM dovevano inquadrarsi nel contesto di rapporti di natura affaristica, ossia all'interno di una dinamica relazionale fra un imprenditore interessato ad espandere la sua attività ed un abile procacciatore di incarichi visto, dalla sua prospettiva, come un canale propizio ad accrescere il suo volume d'affari: circostanza, questa, dimostrata non solo dal fatto che la conoscenza fra i due era circoscritta temporalmente, ma anche per il fatto che era del tutto svincolata dalla condivisione di informazioni estranee all'area degli interessi imprenditoriali ed economici della IMEG s.r.l.. Nè il Tribunale ha motivato circa l'effettiva consapevolezza, da parte dell'indagato, dell'esistenza di una societas sceleris, delle sue modalità operative e dell'impiego del cd. metodo mafioso, non essendo rinvenibile nel materiale investigativo alcun elemento dimostrativo che egli fosse venuto a conoscenza del ricorso da parte del sodalizio alle modalità di cui all'art. 416-bis c.p., comma 3. Utili elementi in tal senso non possono trarsi neanche dal contenuto delle captazioni telefoniche ed ambientali riportate nel corpo del provvedimento, che potrebbero semmai dimostrare solo la conoscenza delle passate vicende giudiziarie del RM ed il suo accostamento, risalente nel tempo, ad altre organizzazioni criminali, ma non dell'attuale ricorso, da parte di una struttura organizzata, alla forza di intimidazione connessa alla sua esistenza. Nessun elemento di prova, infine, dimostra l'oggetto delle conversazioni che si sarebbero tenute in occasione della partecipazione alle riunioni programmatiche svolte presso l'abitazione del RM.
6.3. Violazioni di legge ex art. 125 c.p.p., comma 3, e vizi motivazionali in ordine al reato di cui al capo sub 9)
dell'imputazione (D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies, comma 1), per non avere il Tribunale considerato gli argomenti esposti nella memoria difensiva presentata in sede di riesame, ove si contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo alla ritenuta fittizietà dell'intestazione della titolarità dell'immobile in capo alla convivente del RM, MA LE: senza negare la partecipazione del ricorrente alla fase delle trattative e a quella della stipula della compravendita in qualità di intermediario interessato ai lavori di ristrutturazione dell'abitazione, si era devoluto all'attenzione del Tribunale lo specifico punto - rimasto però privo di risposta - relativo al fatto che la stessa MA aveva contribuito per tre quarti all'acquisto dell'immobile attraverso l'accensione di un mutuo bancario ed attingendo a proprie risorse familiari.
Sotto altro profilo si deduce anche il difetto di tipicità della contestata fattispecie, che presuppone l'alterità soggettiva di colui che si vede attribuire la titolarità del bene oggetto dell'operazione economica sottostante, quando invece, nel caso in esame, è proprio l'intestataria del bene ad averla finanziata, contribuendo, per una parte rilevante, all'acquisto dell'immobile.
6.4. Violazioni di legge ex art. 125 c.p.p., comma 3, e vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in relazione al reato di emissione (da parte della IMEG s.r.l. nei confronti delle imprese cooperative del BU) di fatture per operazioni inesistenti contestato al capo sub 22), per non avere il Tribunale considerato gli argomenti esposti nella memoria difensiva presentata in sede di riesame, ove si deduceva che l'attività di sovrafatturazione della società del IA era preordinata a giustificare sul piano contabile, da parte della IMEG, l'introito di somme a titolo di pagamento dei lavori di ristrutturazione edile da questa effettivamente compiuti in favore del RM e della sua compagna, ciò che escludeva la preordinazione teleologia della condotta al rafforzamento della consorteria.
6.5. In via subordinata si deducono, infine, violazioni di legge e vizi motivazionali, per illogicità e carenza, in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, avuto riguardo alle diverse conseguenze che potrebbero derivare in favore dell'indagato dalla riqualificazione della fattispecie attualmente in contestazione alla stregua dell'ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p., ravvisando nella fattispecie in esame, anche in ragione della sostanziale alterità degli interessi perseguiti dalle parti, la figura del concorrente esterno nel reato associativo.
6.6. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 3 aprile 2015, il difensore, Avv. IO Spigarelli, ha illustrato ulteriori argomentazioni e deduzioni a sostegno dei motivi principali, con particolare riferimento all'insussistenza dei presupposti di configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis c.p., insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Si evidenzia, in particolare, il fatto che la forza di intimidazione dovrebbe necessariamente promanare dall'associazione e non dai singoli partecipi della stessa, così come la condizione di assoggettamento ed omertà presso coloro che vi si rapportano, dovendo la stessa derivare dalla conoscenza del sodalizio e dei suoi "metodi operativi", non dalla fama o dal passato criminale di un suo partecipe. In tal senso, infatti, il Tribunale ha elencato alcuni episodi rivelatori, semmai, della sola capacità "persuasiva" del RM, ma non certo della pretesa forza di intimidazione dell'intera organizzazione, omettendo al contempo qualsivoglia motivazione sulla presunta acquisizione di tale forza intimidatrice da parte del sodalizio nel corso del tempo, ovvero sull'effettivo ricorso, di volta in volta, all'esercizio di tale vis nei rapporti con i terzi.
7. Il difensore di De AR VA - indagato per i reati di favoreggiamento personale aggravato dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo sub 31) e dei reati di trasferimento fraudolento di valori cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies (capi sub 32), 33) e 34) - ha proposto ricorso per cassazione deducendo sette motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
7.1. Premessa una censura di ordine generale sull'assenza, nell'ordinanza impugnata, di una valutazione critica autonoma delle fonti indiziarie, per avere la stessa motivato per relationem all'ordinanza del G.i.p., che a sua volta conteneva una pedissequa trascrizione della richiesta del P.M. e dell'informativa finale degli organi d'indagine, si deduce in primo luogo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 310, comma 9, art. 125, comma 3 e art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per omessa motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo al capo sub 31).
Nella memoria presentata dalla difesa in sede di riesame erano state illustrate delle argomentazioni riguardo all'impossibilità di ravvisare il reato di favoreggiamento nella condotta contestata, poiché l'intervento dell'imputato si era verificato in un momento in cui tutti i presunti "favoriti" erano già a conoscenza dell'esistenza dell'applicazione tecnica presso lo studio legale richiamato nell'imputazione.
Si era inoltre rilevato che la conoscenza dell'esistenza del dispositivo era giunta al De AR attraverso i propri legali e a questi dal RM, soggetto che, paradossalmente, secondo l'accusa, sarebbe stato aiutato dal De AR ad eludere le investigazioni in atto nei loro confronti, individuando un'applicazione tecnica che consentiva l'intercettazione ambientale all'interno dello studio legale. L'intervento del De AR, quindi, non poteva considerarsi una "bonifica", perché la posizione del dispositivo gli era stata indicata da uno degli avvocati dello studio, e lo stesso era pertanto inidoneo ad integrare il del reato contestato, non essendovi stata alcuna condotta di identificazione ed eliminazione del dispositivo a seguito di una mera esclamazione da lui effettuata in quella circostanza.
Nè, infine, l'ordinanza spiega la ragione per cui la commissione del reato doveva riconnettersi al rilevato allontanamento di uno dei legali dal proprio studio ed al fatto di non aver provveduto a rimuovere il predetto dispositivo.
7.2. Violazioni di legge in relazione all'integrazione del reato di cui all'art. 378 c.p., poiché l'indagato non ha fornito la notizia sull'esistenza del dispositivo, ma addirittura l'ha appresa dai suoi legali attraverso la specifica indicazione del luogo dove l'applicazione era collocata, difettando in tal modo nel suo comportamento l'idoneità a creare una situazione di miglioramento rispetto alle indagini svolte nei confronti dei presunti soggetti attivi dei reati-presupposto. Il Tribunale, inoltre, ha desunto la ricorrenza dell'elemento psicologico da un contatto fra l'indagato ed il RM che in realtà non è mai avvenuto, così come evidenziato nei motivi di riesame.
7.3. Violazione di legge in relazione all'art. 310 c.p.p., comma 9, art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), per omessa motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo ai reati di cui ai capi sub 32), 33) e 34), non avendo il Tribunale considerato le contrarie argomentazioni esposte dalla difesa nella memoria presentata in sede di riesame.
7.4. Violazione di legge in relazione all'art. 103 c.p.p., commi 5 e 7, ed all'inutilizzabilità delle intercettazioni nn. 99 e 100 dell'11 aprile 2013, aventi ad oggetto conversazioni registrate all'interno dello studio legale del difensore del De AR, che erano in effetti incentrate sui reali motivi che avevano portato le Forze dell'Ordine a sottoporre a misura precautelare il predetto indagato.
7.5. Violazioni di legge in relazione alla fattispecie di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12-quinquies, contestata al capo sub 33) -
disponibilità di una villa in Fregene ubicata al "Villaggio dei Pescatori" - avendo il Tribunale ritenuto erroneamente configurabile il delitto con riferimento ad un bene di proprietà demaniale marittima, rispetto al quale nessun provvedimento ablativo avrebbe potuto emettersi, neanche nell'ambito di un eventuale procedimento di prevenzione a carico dell'indagato. Dalla stessa documentazione prodotta dal P.M., del resto, emergeva l'impossibilità di ravvisare alcun diritto di proprietà, reale o fittizia, sul bene, in quanto rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Anche in relazione a tale profilo, infine, era stata proposta una specifica doglianza difensiva in sede di riesame, che il Tribunale tuttavia non ha ritenuto di considerare.
7.6. Violazione di legge in relazione all'art. 275 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3, per omessa motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale pronunziato sulle doglianze al riguardo espresse dalla difesa nella memoria illustrativa dei motivi di riesame.
7.7. Violazione di legge in relazione al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e art. 378 c.p., non avendo il Tribunale motivato sulla consapevolezza dell'esistenza del metodo mafioso utilizzato dai soggetti agevolati nella perpetrazione dei reati commessi dall'associazione, rispetto alla quale, del resto, proprio le indagini avevano accertato l'assoluta estraneità del De AR.
8. Il difensore di CH AR - indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 318 e 319 c.p., quale intermediario tra BU, LL DR e AI LU in relazione all'ipotesi d'accusa formulata nel capo sub 35) - ha proposto ricorso per cassazione deducendo i motivi qui di seguito indicati.
8.1. Violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, non essendo stati individuati in concreto i comportamenti che fonderebbero l'ipotizzato coinvolgimento nel ruolo di intermediario tra BU, LL e AI con riferimento alla su indicata ipotesi di reato: non è stato chiarito, in particolare, quale fosse l'atto contrario ai doveri d'ufficio relativamente al quale lo CH avrebbe agito da intermediario. Si deduce, inoltre, che la sua figura è stata scambiata e confusa con quella di AI, pur essendo egli estraneo alle relazioni ed ai rapporti di conoscenza intrattenuti dagli altri coindagati, i cui incontri avvenivano a prescindere dalla presenza o dalla intermediazione di CH. Egli ha svolto, in definitiva, un'attività di collaborazione regolarmente retribuita all'interno delle cooperative, nella quale rientrava anche, ma non certo in via esclusiva, quella di ricerca di immobili da locare in favore della cooperativa del LL.
8.2. Vizi motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari consistenti nel pericolo di reiterazione delle condotte criminose, che il Tribunale ha individuato adducendo semplicemente "i diretti interessi nel mondo delle cooperative", senza considerare che l'indagato, peraltro incensurato, svolge da tempo una regolare attività lavorativa all'interno di una società cooperativa, con un ruolo del tutto occasionale e marginale. Nessuna prognosi, infine, è stata effettuata dal Tribunale riguardo alla possibilità di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 2 bis. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre preliminarmente esaminare, per evidenti priorità di ordine logico, alcuni motivi di doglianza comuni ai ricorsi proposti da BU VA, GA SS, IA NO, Di NO OL, NY AR IA e LL AU, ed in particolare quelli concernenti il requisito di gravità del compendio indiziario delineato dai Giudici di merito in ordine alla ipotizzata fattispecie associativa di cui all'art. 416-bis c.p. ed i connessi problemi di qualificazione giuridica delle relative condotte.
2. Al riguardo, una prima serie di censure concerne la sussistenza, in quanto tale, della ipotizzata struttura organizzativa e, in specie, la fusione dei gruppi facenti capo al RM ed al BU, in forza della quale sarebbe ravvisabile un "salto di qualità" del sodalizio.
2.1. Entro tale prospettiva, l'ordinanza impugnata ha richiamato l'ampia motivazione che sorregge il provvedimento cautelare genetico, ponendo in luce il progressivo consolidamento degli elementi strutturali di una complessa organizzazione, definita "a raggiera" ovvero "a reticolo", al cui vertice è stato individuato RM IM.
Questo gruppo operava, in una prima fase della sua formazione, attraverso articolazioni diramate nel settore delle attività criminali di tipo "tradizionale" (dunque, in materia di usura, estorsione, recupero crediti con metodi violenti, ecc), e in parte in quello tipicamente imprenditoriale.
Articolazioni settoriali, quelle ora indicate, che i Giudici di merito hanno ritenuto non rigidamente suddivise, ma connotate da numerose interconnessioni fra le diverse aree di intervento e i vari sodali che ne hanno preso parte, e sostanzialmente unificate dalla preminente figura del RM, persona dal rilevante ed assai noto passato criminale in ragione dell'appartenenza ai N.A.R., della contiguità con la c.d. "banda della Magliana" e dei numerosi precedenti penali in clamorose vicende giudiziarie. Costui, avvalendosi dei suoi più stretti collaboratori, esercitava un controllo totale sulle multiformi attività di tale prima associazione, rapportandosi di volta in volta, quale riconosciuto punto di riferimento degli altri suoi membri, anche con esponenti dell'amministrazione capitolina, con funzionari delle forze dell'Ordine, con i capi di altre organizzazioni criminali insediatesi nella Capitale, oltre che con criminali comuni.
Sulla base del rilevante quadro indiziario delineato, in particolare, dalle risultanze offerte dalle attività di intercettazione telefonica ed ambientale, i Giudici di merito hanno specificamente posto in rilievo le caratteristiche di questo primo nucleo del sodalizio, ove il RM si è avvalso della stabile collaborazione offertagli da AC OB, gestore di un distributore ENI in Corso Francia di Roma, utilizzato quale base logistica delle attività del gruppo, da BR IC, coordinatore delle attività criminali nei settori delle estorsioni e del "recupero crediti", e da calvio matteo, utilizzato per compiere atti di intimidazione volti a realizzare gli scopi dell'organizzazione.
A costoro si affiancavano imprenditori consapevoli del passato criminale del RM e della forza di intimidazione e penetrazione esercitata dal gruppo anche in ambienti politico- amministrativi. In tal senso, il Tribunale del riesame ha menzionato i casi di taluni imprenditori operanti nel settore dell'edilizia (ad es., guarnera cristiano, nei cui confronti il calvio ha svolto per alcuni mesi una funzione di "protezione"), in quello della ristorazione (ietto giuseppe), nonché in quelli del "movimento terra" e della gestione di appalti di vario tipo, come, ad es., quelli relativi alla manutenzione ed ampliamento dei prefabbricati nel campo nomadi di Castel RO (IA NO), dei quali più avanti si dirà.
2.2. Con riferimento al settore della pubblica amministrazione, inoltre, l'ordinanza impugnata ha rilevato come l'organizzazione criminale faceva leva, soprattutto al fine di ottenere nomine di pubblici amministratori compiacenti o corruttibili, sul contributo di conoscenze ed entrature politico-istituzionali acquisite in anni di militanza politica da ES AB AN, che aveva assunto un "ruolo di cerniera" tra il settore imprenditoriale operante nell'area pubblica e quello politico, ereditando il ruolo che già CI IC (amministratore delegato di "Eur s.p.a." e di numerose aziende operanti nel settore pubblico e privato) aveva esercitato, prima del suo arresto, all'interno dell'amministrazione comunale. Orbene, proprio in relazione al settore della pubblica amministrazione l'ordinanza impugnata ha individuato il verificarsi del ricordato "salto di qualità" nelle attività dell'associazione in esame, in quanto avvenuto, per un verso, grazie ai rapporti di amicizia e comune militanza politica intrattenuti dal RM con persone (ad es., CI AR, MA LU e AN AN) che avevano assunto importanti responsabilità amministrative e di direzione (nell'Ente Eur s.p.a., nel Consiglio comunale e nell'A.M.A. s.p.a.) a seguito del mutamento di vertice nell'amministrazione capitolina, e, per altro verso, e soprattutto, grazie all'accordo intervenuto con BU VA e la struttura imprenditoriale da lui organizzata e gestita.
Quest'ultimo, infatti, controllava una vasta rete di cooperative dal rilevante peso economico, nate circa ventotto anni prima con lo scopo di far lavorare, anche attraverso la stipula di convenzioni con il Comune di Roma, persone già detenute che non potevano godere di tutti i diritti civili, e successivamente ampliatesi in altre direzioni, come, ad es., le pulizie industriali, la raccolta e smaltimento dei rifiuti, la manutenzione delle aree verdi, l'accoglienza di profughi e immigrati in Italia.
Secondo la puntuale descrizione della vicenda compiuta dai Giudici di merito, il sodalizio, che inizialmente operava, come si è visto, soprattutto nei tradizionali settori delle estorsioni e dell'usura, si è progressivamente ampliato con riferimento al numero dei partecipanti ed ai campi di intervento, espandendo le sue attività sia nel versante economico-imprenditoriale (attraverso un'attività di acquisizione e gestione di imprese operanti sul territorio della Capitale, coinvolte grazie all'adesione di imprenditori collusi, per i quali lo stesso RM, in una conversazione intercorsa con il BR il 13 dicembre 2012, riferendosi all'imprenditore guarnera che aveva chiesto ed ottenuto la loro "protezione", ha ritagliato il ruolo di "nostri "esecutori", affermando che essi "devono lavorare per noi non si può più fare come una volta"), sia in quello della pubblica amministrazione, ove sono state direttamente coinvolte ed utilizzate le stesse imprese aventi ad oggetto le attività esercitate dai su indicati imprenditori, che hanno in effetti acquisito commesse lavorative da parte del BU e delle società cooperative a lui facenti capo.
Dunque, è l'accordo con quest'ultimo ad aver consentito all'associazione, secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, il raggiungimento di un sostanziale controllo sull'intera attività del Comune di Roma e delle sue partecipate (AMA s.p.a. ed Ente EUR s.p.a.) nella gestione di quei servizi ove le predette cooperative hanno esercitato la loro attività (ossia, il verde pubblico, la gestione dei rifiuti differenziati, le emergenze per i nomadi, gli immigrati e le nevicate abbattutesi sulla Capitale nei primi giorni del febbraio 2012, l'individuazione degli alloggi, ecc.) così accrescendo enormemente, entro un limitato arco temporale, le loro capacità d'intervento ed il relativo fatturato, che si stima esser salito dall'importo di 26 milioni di euro nel 2010 a quello di oltre 50 milioni di Euro nell'anno 2013.
2.3. Le censure oggi dedotte circa la gravità indiziaria del verificarsi di tale fusione non possono essere accolte. Infatti, elementi sintomatici in tal senso sono stati compiutamente indicati:
a) nel contributo determinante prestato dal RM alla gestione, anche in termini economici, delle cooperative del BU, attraverso la sua stabile partecipazione, con ruolo decisionale, alle riunioni che si tenevano presso la sede della società "HE", in via Pomona 63, ove erano pianificati i programmi dell'associazione nel settore della pubblica amministrazione, con l'intervento dei più stretti collaboratori del BU, ossia di GA SS, TO NA, Di NO OL, NY AR IA e
LL AU;
b) nell'utilizzo di meccanismi (utenze dedicate, con le quali il RM ed il BU intrattenevano i loro rapporti) e dispositivi elettronici (c.d. "jammer"), forniti dallo stesso RM ed appositamente installati nei relativi uffici amministrativi, al fine di eludere eventuali attività investigative;
c) nella rilevante partecipazione alla ripartizione dei profitti derivanti dall'aggiudicazione delle gare (è lo stesso BU, in una conversazione intercettata il 28 marzo 2014, a spiegare ad alcuni dei suoi diretti collaboratori - ossia GA, LL e IT - che al RM spettava il 50% degli utili, che ammontava ad un milione di Euro);
d) nella comune gestione della contabilità, ufficiale e parallela, delle cooperative, sulla base delle annotazioni riportate in un "libro nero" custodito in casa della TO, ove si dava conto di pagamenti "in nero" e/o "tangenti", con il riepilogo dei compensi elargiti a varie persone, tra le quali figurava lo stesso RM, ivi contrassegnato con la sigla "MC" (tanto che in una conversazione intercettata il 2 gennaio 2014 presso gli uffici di via Pomona, quest'ultimo discuteva con BU e Di NO dell'ammontare dei dividendi illeciti di cui era creditore, rappresentandosi le possibilità e le modalità di restituzione, in modo tale da non generare una crisi finanziaria dei soggetti economici che ne avrebbero dovuto sostenere l'onere);
e) nel continuo scambio di informative riguardo alla delineazione delle scelte strategiche del gruppo e alle modalità di risoluzione delle diverse problematiche insorte durante la esecuzione dei lavori affidati all'esito delle gare d'appalto;
f) nel rapporto di estrema fiducia tra i due, al punto che il RM - come emerso dalle conversazioni intrattenute dal BU con NN VA, imprenditore di riferimento, per le attività in Roma, della famiglia '"ndranghetista" dei CU di DI - temendo un possibile arresto, affidava al BU la custodia di una somma di denaro in contanti di almeno 500.000,00 Euro, poi investita nell'attivita' relativa al campo nomadi di Castel RO.
Al riguardo, inoltre, deve rilevarsi come la partecipazione del RM alla suddivisione degli utili sia stata ritenuta di tale consistenza e continuatività da indurre coerentemente i Giudici di merito a ravvisare l'assunzione di una vera e propria funzione di amministratore di fatto delle società cooperative, da lui concretamente svolta insieme allo stesso BU, così escludendo, contrariamente alle prospettazioni difensive, il formale ruolo di socio-lavoratore che egli avrebbe ricoperto all'interno della cooperativa "29 Giugno".
Dinanzi a questo imponente quadro indiziario diventa allora inane, se non paradossale, relegare il ruolo del RM a quello di un qualsiasi dipendente della cooperativa del BU.
Nè si ritiene possibile obiettare una pretesa incompatibilità ideologica incentrata sulle implicazioni sottese al contestato accostamento tra le diverse aree di estrazione politica ("mondo di sinistra" del BU e "mondo di destra" del RM), risultando la natura dei rapporti fra costoro (già conosciutisi in ragione del comune passato criminale) indipendente da interiori motivazioni dettate da scelte politiche di fondo, ed esclusivamente governata, piuttosto, da convergenti finalità di ricerca ed accumulazione di profitti illecitamente ottenuti attraverso la sistematica programmazione delle più diverse forme di condizionamento sulle attività svolte dagli organi amministrativi della Capitale nei settori di specifico interesse del sodalizio.
2.4. A seguito della fusione di cui si è detto, deve ritenersi parimenti rilevante, nella ricostruzione operata dai Giudici di merito, la compiuta disamina delle specifiche connotazioni assunte dal versante imprenditoriale delle attività svolte dal sodalizio, che ha potuto disporre dei servizi offerti da varie imprese funzionali al raggiungimento dei suoi scopi di lucro, operanti:
a) nell'edilizia e nel c.d. "movimento terra" (con il IA, coinvolto, su incarico del RM, nei lavori di manutenzione e adeguamento dei prefabbricati mobili per il campo nomadi di Castel RO, commissionatigli dall'appaltante "HE 29", oltre che nella fornitura di servizi accessori funzionali alla realizzazione di un'operazione immobiliare consistente nella costruzione di novanta appartamenti per conto di guarnera cristiano e nella movimentazione di terra per la realizzazione di un parco giochi per bambini);
b) nell'ambito immobiliare (con il guarnera, coinvolto, fra l'altro, nel c.d. Piano di emergenza abitativa gestito, per il Comune di Roma, dalle cooperative sociali del BU, attraverso la locazione di unità immobiliari di cui il primo era proprietario);
c) in quello della ristorazione (con ietto giuseppe, coinvolto nell'espletamento della fornitura del servizio dei pasti presso le strutture di accoglienza gestite dalla cooperativa "29 giugno" e dal "Consorzio HE 29", oltre che nel progetto di creazione di una mensa presso il Carcere di Rebibbia).
Secondo quanto si è già anticipato, v'è da osservare come sia stato lo stesso RM, in una conversazione intercorsa in data 13 dicembre 2012 con il BR, a disegnare le linee del percorso evolutivo del sodalizio, il cui "manifesto programmatico" non era più incentrato, come nel passato, sulla mera gestione delle attività di "recupero crediti", ma era ormai decisamente orientato a stabilizzare il suo ingresso nel circuito imprenditoriale, dapprima garantendo un alveo "protettivo" agli imprenditori avvicinati, quindi inserendosi progressivamente nelle pieghe delle loro attività, nel contesto di un rapporto paritario, caratterizzato dalla gestione di affari in comune, così da creare la certezza di vantaggi reciproci attraverso l'imposizione sul mercato delle imprese gravitanti nell'orbita dell'associazione: in forza del contributo prestato da imprenditori intranei al sodalizio, sarebbe stato possibile offrire, specie in un momento di grave crisi economica del Paese, una serie di servizi a prezzi convenienti anche per l'eventuale committente, che in tal modo avrebbe ottenuto un sicuro vantaggio ad affidarsi all'organizzazione.
2.5. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha posto in evidenza le diverse forme e modalità di infiltrazione dell'organizzazione nei gangli vitali dell'amministrazione municipale, specie attraverso le attività volte ad individuare e a collocare in posizioni apicali persone in grado di soddisfare, nell'esercizio delle pubbliche funzioni da essi rivestite, gli interessi riconducibili al sodalizio. È stata in tal senso rilevata la determinante incidenza esercitata, fra l'altro:
a) nell'acquisizione di notizie riservate ai fini della preparazione, dello svolgimento e dell'aggiudicazione di gare d'appalto (ad es., con riferimento alla gara per la raccolta differenziata del c.d. "multi-materiale", ovvero a quella concernente l'aggiudicazione della raccolta differenziata per il Comune di Roma, dove il BU, ancor prima della conclusione della relativa procedura, era a conoscenza del fatto che l'appalto sarebbe stato assegnato in suo favore);
b) nella fissazione di pre-riunioni organizzative e di incontri con i funzionari responsabili del procedimento di gara, avvicinati al fine di alterarne lo svolgimento;
c) nella nomina di componenti del consiglio di amministrazione della A.M.A. s.p.a.;
d) nelle trattative che hanno portato alla nomina di IS VA quale suo direttore generale;
e) nella nomina del presidente della Commissione trasparenza del Consiglio comunale di Roma;
f) nella nomina del nuovo responsabile del 5^ dipartimento relativo alla promozione dei servizi sociali;
g) nella modifica del bilancio pluriennale 2012-2014 della Capitale (con l'inserimento di rilevanti fondi in settori di interesse quali quelli relativi al verde e alle piste ciclabili, al campo nomadi di Castel RO, all'emergenza minori del Nord Africa, all'emergenza della neve);
h) nella promozione di persone gradite a ruoli dirigenziali all'interno dell'AMA;
i) nell'intervento volto ad ottenere il parere favorevole dei revisori dei conti per lo sblocco di somme spettanti alle cooperative del BU;
I) nella capacità di condizionare finanche la regolarità dell'affidamento di appalti di servizi presso le amministrazioni municipali di altri enti territoriali (ad es., la serie di contatti intervenuta tra il Sindaco di S. Oreste ed il BU, al fine di stabilire, anche con l'intervento di collaboratori di quest'ultimo, il contenuto di un bando di gara, ovvero la comunicazione, fornita al BU da altri funzionari del medesimo Comune, delle offerte presentate dagli altri concorrenti, in modo da modificare, a gara chiusa, il contenuto della propria offerta).
L'efficienza e rapidità dell'organizzazione, nel promuovere ogni sforzo volto a tutelare il comune "portafoglio" di risorse derivanti dagli illeciti profitti acquisiti grazie alla sistematica attività corruttiva di pubblici funzionari e di alterazione della regolarità di svolgimento delle gare d'appalto, è stata altresì individuata nella capacità di far pubblicare, sulle pagine di un quotidiano a diffusione nazionale, un articolo volto ad ingenerare dubbi sull'imparzialità dell'Autorità giudiziaria amministrativa e a promuovere una campagna mediatica favorevole al "Consorzio HE 29" del BU, che si era aggiudicato una gara d'appalto europea bandita dalla Prefettura di Roma nonostante l'esiguità del prezzo, con la conseguente sospensione dell'assegnazione dopo il ricorso al T.A.R. proposto dalla concorrente società francese.
3. Un'altra serie di censure concerne la gravità indiziaria dell'avvenuto accumulo di una forza di intimidazione da parte del sodalizio RM - BU.
3.1. Al riguardo, l'ordinanza impugnata ha puntualmente ricostruito le ragioni storiche della eccezionale notorietà criminale raggiunta dal RM e dal gruppo da lui comandato, le cui radici affondavano nel sostrato criminale romano degli anni '80, per avere mutuato dalla c.d. "banda della Magliana" alcune delle sue principali caratteristiche organizzative, come i rapporti intessuti con altre organizzazioni presenti sul territorio di Roma e la capacita' di far interagire trasversalmente diverse realtà criminali, ivi comprese quelle tipiche della c.d. "criminalità di strada", garantendo la possibilità di un costante e reciproco scambio di favori, anche attraverso il ricorso a legami e a rapporti di reciproca collaborazione mantenuti con persone appartenenti a settori della destra eversiva, nel corso del tempo divenute titolari di rilevanti cariche politiche e manageriali.
Numerosi gli episodi, puntualmente descritti nell'ordinanza genetica, che sono stati ritenuti dimostrativi della forza di intimidazione diffusamente esercitata sul territorio già dal primo gruppo criminale a lui facente capo e della sua capacità di agire in maniera coesa ed organizzata nei settori dell'estorsione, dell'usura e del cd. "recupero crediti", attuato con minacce esplicite o in forme violente nei confronti di una vasta platea di persone, assoggettate ai voleri del sodalizio per il timore di subire ulteriori gravi danni a sè stesse o alle loro famiglie: dalla condotta estorsiva in danno dell'imprenditore RO LU, al quale si cerca di sottrarre un terreno di proprietà della famiglia, minacciandolo, il RM ed il BR, di mandare "....a fuoco tutto", alle minacce pesantemente rivolte da AC OB e calvio matteo all'imprenditore RI ST, debitore del gruppo, che tentava di difendersi evocando, vanamente, il prossimo intervento in sua difesa di un Ispettore della Polizia di Stato;
dai ripetuti atti di violenza e minaccia commessi nei confronti dell'imprenditore manattini riccardo per ottenere la restituzione di un'ingente somma di denaro prestatagli dal padre di AC OB, alle minacce ripetutamente rivolte a IR DO per un debito da lui contratto nella operazione di vendita di orologi di proprietà del BR, i cui proventi non gli erano stati corrisposti, sino ad arrivare al pestaggio effettuato nei confronti di un altro imprenditore, AZ IM, per costringerlo a rientrare dai debiti contratti verso AC OB. Alla formale attività di fornitura di carbo-lubrificanti venivano affiancate, secondo la puntuale ricostruzione offerta dai Giudici di merito, quelle, ben più redditizie, del prestito di somme di denaro e del "cambio assegni", svolte in maniera sistematica dietro lo schermo offerto dal distributore di carburante in Corso Francia, sede logistica del gruppo: nei vari episodi di estorsione analizzati nell'ordinanza genetica sono state riscontrate identiche modalità di realizzazione costituite dal fatto che i "crediti" venivano richiesti da chi "formalmente" non ne era il debitore, ovvero dal calvio o dal BR, per conto degli altri sodali e senza che le vittime chiedessero spiegazioni al riguardo, o se ne mostrassero sorprese, essendo scontata la loro conoscenza circa la provenienza delle somme di denaro fornite a credito e l'identità di coloro che ne pretendevano l'esazione.
L'utilizzo di siffatta forza intimidatrice, ed il suo riconoscimento nel tessuto sociale, hanno trovato significative conferme in numerosi altri episodi, come, ad es., quello che ha visto quale protagonista il c.d. "Curto di Montespaccato", personaggio ritenuto di rilevante spessore criminale, che il manattini aveva contattato per ricevere "protezione" e che, informato dell'identità degli estorsori, ha rifiutato di intervenire di fronte al pericolo derivante dalla "fama criminale" degli associati, consigliando al suo interlocutore di lasciar perdere e corrispondere quanto dovuto.
Del resto, sia in relazione alle vicende ora menzionate a mero titolo esemplificativo, sia con riferimento a tutte le altre che hanno costituito oggetto di ampia e dettagliata disamina nell'ordinanza genetica, i Giudici di merito hanno osservato come non risultino essere stati presentati atti di denuncia alle competenti Autorità per tutelarsi dalle prevaricazioni e dalle violenze subite. Specifici passaggi argomentativi sono stati poi dedicati all'apprezzamento di un ulteriore, significativo, elemento di fatto, rappresentato dalla circostanza inerente alla disponibilità di armi, che ha oggettivamente connotato la pericolosità sociale dell'organizzazione in esame, accrescendone la sua forza di intimidazione sul territorio.
Numerosi, sotto tale profilo, risultano gli elementi indiziari valorizzati nella ordinanza impugnata, che ha richiamato, in particolare, le fonti di prova orale rappresentate dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (LI OB e IA sebastiano, che hanno indicato il gruppo del RM quale punto di riferimento per soggetti dediti a rapine in danno di istituti di credito, o per l'acquisizione di armi da parte di altre organizzazioni criminali), nonché il contenuto di conversazioni oggetto di intercettazione, intercorse fra gli stessi BR e RM, ovvero fra costoro e AC, ove l'oggetto dei colloqui è chiaramente costituito dai tipi di armi e silenziatori in loro possesso, dalle somme di denaro speso per acquistarle e dalle relative modalità di occultamento.
3.2. Un'eredità criminale complessa, dunque, e sedimentatasi a strati, lentamente, entro un lungo arco temporale, il cui lascito, sempre vivo ed attuale, si è perpetuato nella nuova realtà associativa scaturita dalla fusione con il gruppo del BU, costituendone una indispensabile riserva di violenza percepibile all'esterno, e, per certi versi, un valore aggiunto cui ricorrere, se necessario, per perseguire ed attuare gli scopi del sodalizio. Nella prospettiva coerentemente delineata dai Giudici di merito, infatti, il su ricordato "salto di qualità" dell'associazione nel settore economico e della pubblica amministrazione è avvenuto grazie all'accordo con il BU ed è stato reso possibile solo in ragione della notorietà criminale di cui godevano il RM ed il gruppo da lui comandato.
In tal modo, l'associazione ha potuto ampliare lo spettro delle sue attività e sfruttare il conferimento del "bene" derivatole dall'acquisto della capacità di intimidazione già sperimentata nei tradizionali settori delle estorsioni e dell'usura: capacità progressivamente accumulata nel serbatoio criminale di origine e poi trasfusa, con metodi più raffinati, nei nuovi campi di elezione del "mondo di sopra", ove si è avvalsa del richiamo alla consolidata "fama criminale" acquisita nel tempo, senza tuttavia abbandonare le possibilità di un concreto ricorso ad atti di violenza e intimidazione, quali forme di manifestazione da utilizzare all'occorrenza.
Al riguardo, infatti, è lo stesso RM, in una conversazione avvenuta l'11 gennaio 2013 con il BR ed il guarnera, ad enunciare quello che è stato ritenuto significativamente il "manifesto programmatico" dell'associazione, facendo ricorso alla metafora del "mondo di mezzo", nel cui spazio "tutti si incontrano", e dove si trova anche l'associazione, il cui ruolo è quello di garantire la possibilità di illecite forme di osmosi nell'incontro fra il "mondo di sopra" (quello, cioè, degli imprenditori, della politica e delle istituzioni) e il "mondo di sotto" (la delinquenza di strada), per ottenere quel "risultato" che interessa al "sovramondo", ossia quelle "cose che non le può fare nessuno", e che solo il "sottomondo" può consentire di realizzare.
La forza di intimidazione dell'associazione è stata così direttamente veicolata, proprio in attuazione di quelle linee programmatiche, all'interno dei meccanismi di funzionamento propri del mondo imprenditoriale e della pubblica amministrazione, alterando, da un lato, i principii di legalità, imparzialità e trasparenza nell'azione amministrativa, e, dall'altro lato, quelli della libertà di iniziativa economica e di concorrenza.
3.3. Entro tale prospettiva, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo come l'incidenza delle attività svolte a più livelli dal RM e dai suoi sodali - che, come osservato dai Giudici di merito, non avevano alcun titolo formale per intervenire - si sia rivelata decisiva non solo nel condizionamento delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione degli appalti alla rete di cooperative riconducibili al BU - e dallo stesso RM di fatto gestite, come in precedenza si è avuto modo di rilevare - ma anche nell'orientamento e nella successiva finalizzazione delle trattative che hanno portato alla nomina di soggetti - graditi al sodalizio - in posizioni apicali, o comunque di particolare rilevanza per il loro ruolo strategico, all'interno del Comune di Roma e delle aziende municipalizzate (sono stati già richiamati, in tal senso, i casi delle nomine intervenute negli organi amministrativi dell'A.M.A., nella Commissione trasparenza del Consiglio comunale, nel Dipartimento competente per la promozione dei servizi sociali, ecc).
Nell'ordinanza sono state puntualmente ricostruite, poi, le numerose vicende ritenute sintomatiche del condizionamento derivante dall'esercizio, talora solo accennato, ed in altre occasioni concretamente sprigionatosi, della forza intimidatrice del sodalizio, ponendo segnatamente in rilievo le seguenti circostanze:
a) il fatto che BU, conversando con il NN, referente della 'ndrangheta calabrese, abbia potuto vantare la forza di penetrazione acquisita dalla propria organizzazione nel settore amministrativo (ad es., per ottenere il rilascio di certificazioni), grazie all'apporto del RM;
b) l'intervento risolutore che quest'ultimo e' stato chiamato ad esercitare dal BU in situazioni di contrasto o difficoltà, come dinanzi all'eccessività delle pretese avanzate da UR AU, funzionario del Comune di Roma responsabile dei servizi di programmazione e gestione del verde pubblico, che aveva richiesto al BU, quale prezzo della propria corruzione, il versamento di una somma di denaro (pari a 100.000,00 Euro) considerata troppo elevata, e in seguito effettivamente rinegoziata sulla base di un minore importo;
c) l'intervento richiesto dal BU al RM - e da quest'ultimo operato con esito positivo presso il capo della segreteria del Sindaco, LUrelli TO, costretto a scendere dal Campidoglio per incontrare il BU all'orario programmato - al fine di ottenere lo sblocco di una rilevante somma di denaro (pari all'importo di 300.000,00 Euro), il cui pagamento era dal Comune dovuto per un appalto aggiudicato ad una cooperativa del BU (intervento da quest'ultimo riferito, peraltro, all'interno della medesima conversazione intercorsa con il NN in data 20 aprile 2013);
d) il sollecito - emerso da una conversazione intercettata il 31 maggio 2013 - espressamente rivolto dal BU al RM per disporre un intervento di forza ("....fai intervenire con la forza chi deve intervenire"), da compiere in relazione alle difficoltà incontrate per l'approvazione di una delibera concernente il campo nomadi di Castel RO;
c) il sollecito direttamente rivolto dal RM al CI in una conversazione intercettata il 12 febbraio 2013, affinché intervenisse su CI, al quale avrebbe dovuto ricordare il ruolo di "sottoposto", minacciando interventi violenti per le difficoltà incontrate nel pagamento, da parte dell'Ente EUR s.p.a., delle somme pretese da una cooperativa del BU, e dallo stesso RM ritenute di entità eccessivamente bassa;
f) la possibilità, prospettata dal BU in una conversazione del 12 febbraio 2013, di fare ricorso a metodi intimidatori di fronte alle difficoltà frapposte dal ragioniere generale del Comune, Salvi Maurizio, riguardo al finanziamento di un'opera ("....o ce li da con le buone o ce li pigliamo con le cattive"....). Non è solo il RM, ma sono anche altri sodali ad avvalersi della forza di intimidazione dell'organizzazione, come l'imprenditore guarnera - affidato alla "protezione" del calvio - che in una conversazione avvenuta il 22 marzo 2013 con El AR IR, e con altre persone rientranti nella sua cerchia di relazioni, affermava di essere divenuto ormai "intoccabile" e di aver ottenuto in tempi rapidi, ed assai inusuali, il rilascio di permessi per costruire da parte del Comune di Roma grazie al RM. Lo stesso imprenditore prospettava, in altro passaggio della medesima interlocuzione, la minaccia di far intervenire il sodalizio in difesa dei propri interessi imprenditoriali, laddove soggiungeva che se il rappresentante del gruppo imprenditoriale contrapposto avesse insistito nel suo atteggiamento, avrebbe fatto intervenire "brutta gente" che avrebbe esternato le relative proposte (in tal modo suscitando, peraltro, un'allarmata reazione da parte dell'interlocutore, El AR, che si affrettava a prendere le distanze e a declinare ogni sua responsabilità al riguardo). Dei vantaggi oggettivamente riconnessi all'esercizio di tale capacità di intimidazione del sodalizio era ben consapevole, del resto, anche un altro imprenditore, il IA, che in una conversazione svoltasi con l'architetto BA il 22 gennaio 2014 faceva riferimento alle caratteristiche criminali del gruppo del RM e alle sue ingenti disponibilità finanziarie, oltre che al "peso politico" di quest'ultimo, discorrendo delle sue conoscenze con uomini politici di Roma e con amministratori locali (il Sindaco di Sacrofano), le cui funzioni erano rilevanti nella specifica realtà territoriale ove stavano operando.
3.4. I Giudici di merito hanno poi ampiamente sottolineato l'effetto di sconvolgimento degli equilibri interni all'ambiente delle società interessate a partecipare alle gare d'appalto, in ragione delle prevaricazioni subite allorquando fra i concorrenti figuravano le società cooperative del BU.
Così, ad esempio, in relazione alla grave alterazione del funzionamento della procedura competitiva per gli interventi necessari alla manutenzione ordinaria delle aree verdi delle ville storiche, dove la cooperativa "Il Sol. Co.", pur avendo "fatto un lavoro bellissimo" (come affermato da calistri rossana, funzionaria addetta alla commissione di aggiudicazione della gara), con la presentazione di un "poderoso progetto" (come riconosciuto dallo stesso BU in una conversazione oggetto d'intercettazione), non aveva in realtà alcuna speranza di risultarne vincitrice, poiché uno dei membri della commissione (UR AU) chiamava il BU, invitandolo a passare da lui per leggere il bando che era stato predisposto, e la stessa funzionaria su indicata, violando le regole di riservatezza circa l'andamento della procedura amministrativa in corso, avvertiva telefonicamente il BU (che le chiedeva di assegnare alla concorrente qualche punto in meno) dell'imminente apertura delle buste e della necessità di modificare l'offerta, inviando ulteriore documentazione al fine di ottenere un punteggio più alto rispetto alla predetta cooperativa.
Nell'occasione, come rilevato nell'ordinanza impugnata, il presidente della cooperativa "Il Sol. Co.", monge mario, contattava telefonicamente il BU, e, di fronte al disappunto da questi espresso per il solo fatto di aver preso parte ad una gara contro di lui, si giustificava con tono preoccupato e cercava di allontanare da sè ogni responsabilità, balbettando dinanzi alla "contestazione" proveniente dal BU e attribuendo ad altri la decisione di aver concorso, sino a manifestare - di fronte ai propositi di punizione espressi dal BU nei confronti di coloro che il monge aveva indicato come responsabili della sua partecipazione - la piena disponibilità da parte sua a trovare assieme "una soluzione se c'è un problema" e, addirittura, ad augurarsi di non vincere la gara. Analoga rinuncia alla tutela dei propri interessi per effetto della imposizione di condizioni provenienti dalle scelte dettate dall'associazione è stata individuata dai Giudici di merito con riferimento ad un'altra gara d'appalto, divisa in quattro lotti e avente ad oggetto la raccolta differenziata del cd. "multimateriale". In tale occasione, il responsabile della cooperativa concorrente DE, ossia cancelli franco, esprimeva l'intenzione di parteciparvi con riferimento a tutti e quattro i lotti interessati dall'appalto, rifiutando la proposta del BU di pervenire ad offerte concordate. Siffatto rifiuto provocava, tuttavia, la reazione del BU, che costringeva il primo ad accettare un incontro per imporre la propria decisione, estremamente vantaggiosa per le cooperative riconducibili al sodalizio. Lo stesso BU, inoltre, comunicava al proprio collaboratore NY AR IA che il cancelli franco si era "messo paura", manifestando la sua soddisfazione per aver ottenuto il lotto più importante, cui aspirava invece la società concorrente.
3.5. Muovendo da tali premesse, i Giudici di merito hanno coerentemente rilevato, sulla base di una valutazione analitica e globale del quadro indiziario, come le modalità di espletamento delle procedure di gara non siano state connotate dal necessario rispetto delle condizioni di parità degli aspiranti, ma abbiano registrato il condizionamento derivante da una posizione sostanzialmente monopolistica nell'acquisizione degli appalti dei servizi del Comune di Roma da parte delle cooperative del BU, attraverso la imposizione di un controllo dell'associazione su buona parte dell'amministrazione capitolina, ottenuto grazie ad un sistema di intese corruttive con una schiera di pubblici funzionari infedeli e, all'occorrenza, per effetto della incombente capacità di intimidazione esercitata sui potenziali concorrenti;
una situazione di assoggettamento talmente radicata e pervasiva, di fronte alla quale nessuno, in sede politica ovvero giudiziaria, sia essa penale o amministrativa, ha mai osato innalzare una voce di dissenso. Non possono essere accolte, dunque, le censure difensive prospettate riguardo alla asserita delimitazione soggettiva del concreto esercizio della forza intimidatrice, che, in tesi, si assume circoscritta alla sola figura di un suo membro, il RM, poiché anche altri sodali, come si è visto in occasione delle numerose vicende su ricordate, hanno mostrato di esserne a conoscenza e di volersene avvalere all'occorrenza.
3.6. Nè possono ritenersi fondate le ulteriori censure volte a prospettare una incompatibilità logica tra la forza intimidatrice esercitata dal sodalizio e il quadro sistematico di collusioni ed intese corruttive che le attività d'indagine hanno disvelato. Occorre considerare, infatti, sulla base degli argomenti già linearmente illustrati dai Giudici di merito, che le censure mosse al riguardo muovono dal presupposto che la capacità di intimidazione derivante dal vincolo associativo del sodalizio in esame avesse come "platea di vittime" anche soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione. Ma in realtà tali soggetti, secondo quanto prospetta l'ordinanza, non costituivano la controparte dell'organizzazione, bensì, una volta assicurata la loro collaborazione, anche e soprattutto con metodo corruttivo, una provvista di opportunità per il gruppo, idonea a costituire un ulteriore motivo di timore da parte dei possibili concorrenti nei settori economici dallo stesso controllati.
Infatti, un'organizzazione di tipo mafioso, specie all'interno di una realtà politica, economica e sociale come quella della Capitale, evidentemente connotata da una peculiare fluidità di relazioni e cointeressenze la cui vischiosità non pare riscontrabile in altre aree territoriali, tende a preferire il ricorso al metodo corruttivo, sia perché ritenuto necessario al consolidamento della posizione monopolistica raggiunta in determinati settori amministrativi ed economici, sia perché riduce l'incidenza dei profili di rischio nelle sue concrete forme di manifestazione.
Sotto il primo aspetto, il Tribunale ha rilevato che il sodalizio ha agito sotto le formali vesti di un comune corruttore, nella piena consapevolezza che il pubblico funzionario corrotto è ancor più incentivato ad osservare e mantenere l'accordo sinallagmatico perché sa di poter rischiare eventuali rappresaglie qualora decida di rompere il muro dell'omertà; in relazione al secondo aspetto, inoltre, ha posto in rilievo come sia la stessa dinamica relazionale interna al fenomeno corruttivo, con il possibile coinvolgimento penale del soggetto pubblico, a ridurre al minimo i rischi legati alla possibilità di presentare denunce che, oltre a far emergere i meccanismi del sistema sottostante, conveniente ad una pluralità di attori parimenti interessati alla sua perpetuazione, comporterebbero, per il pubblico funzionario, una inevitabile caduta di prestigio e di stima sul piano professionale.
Dunque, come già si è detto, gli effetti della forza intimidatrice immanente al vincolo associativo sono stati orientati non tanto a determinare il condizionamento delle attività svolte dai pubblici funzionari corrotti - che per lo più tendono ad agire quali soggetti aggregati ad un sodalizio criminale la cui piena funzionalità ne preserva ed incrementa gli illeciti interessi - quanto, invece, a creare e mantenere, all'esterno, le condizioni di una conventio ad excludendum volta ad impedire ogni possibilità di libera partecipazione alle gare pubbliche da parte di imprese che non intendano conformarsi al sistema di "regole" imposte dall'organizzazione criminale.
3.7. Un ulteriore profilo di gravità della base indiziaria sull'intimidazione, anch'esso oggetto di apprezzamento da parte del Tribunale del riesame, investe la natura e la rilevante estensione dei rapporti che il sodalizio in esame ha intrattenuto con esponenti di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso operanti in Roma e nel resto d'Italia.
Secondo la ricostruzione compiuta dai Giudici di merito, infatti, il gruppo del RM risulta aver avuto contatti significativi, fra l'altro, con il "clan" dei fratelli senese, con il "clan AM, con DI RN - esponente della cd. "banda della Magliana" e tramite del sodalizio con la mafia siciliana di AL PP - nonché con l'organizzazione facente capo ai fratelli SP e con De AR VA, a sua volta in rapporti con gli esponenti della criminalità organizzata romana. Dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IA sebastiano è emerso, inoltre, che il "clan" mafioso SA si rivolgeva al gruppo del RM in caso di delitti da commettere sul territorio di Roma.
Ulteriori rapporti di collaborazione sono stati individuati con RO OC e UG VA, esponenti di famiglie della "'ndrangheta" operanti in Roma - nei cui confronti è stata parimenti applicata la misura della custodia cautelare in carcere - ed entrambi ritenuti inseriti a pieno titolo nell'organizzazione romana allo scopo di mantenere le relazioni fra le due compagini criminali. Si evince altresì dall'ordinanza impugnata che il RM è da anni in rapporti d'affari con il "clan" CU di DI - radicato nel territorio vibonese e con saldi collegamenti con le cosche dei Piromalli, dei Mammoliti, dei Pesce, dei RO e dei GO - attraverso la figura di NN VA, ritenuto imprenditore di riferimento di quel sodalizio di stampo "'ndranghetista". Al riguardo, i Giudici di merito hanno posto in rilievo la circostanza che sia il RO che il UG, quali referenti della cosca Piromalli, risultano essere stati accreditati, proprio a seguito di un incarico del BU, presso la famiglia dei CU, che ha indicato quale suo referente per le attività in Roma il NN, affinché venisse inserito nel sistema delle cooperative gestite dal BU. Essi hanno poi evidenziato le linee operative di un accordo tra il sodalizio romano e lo stesso "clan" dei CU, attraverso la costituzione di una cooperativa, la "Santo Stefano - onlus", destinata a gestire l'appalto per la pulizia del mercato Esquilino in Roma.
In tale prospettiva, l'inserimento del NN e degli interessi da lui rappresentati nella realtà romana è stato inquadrato in un contesto di rapporti di lavoro precedentemente intrattenuti dal BU in Calabria, rapporti che egli stesso rievocava in una conversazione, intercettata il 2 luglio 2014, con RO e UG, i quali in tale occasione non mancavano di ricordare come egli fosse stato "rispettato dai CU", allorquando gestiva un centro di accoglienza per immigrati nella provincia di Catanzaro, rappresentandogli che, analogamente, non avrebbero dovuto esserci interferenze sulle attività svolte da famiglie "'ndranghetiste" in Roma.
Dal contenuto di un'intercettazione ambientale del 5 febbraio 2014 è emerso, infatti, che il BU, alla presenza del NN, ha illustrato al RM l'opportunità di avviare l'attività di pulizia in quella zona territoriale attraverso la costituzione di una piccola cooperativa, ricevendone piena approvazione. La predetta cooperativa - che lo stesso BU, in altra conversazione intercorsa con ON UI per informarlo che ne sarebbe divenuto presidente, ha espressamente definito come "cooperativa di 'ndranghetisti" - risulta avere effettivamente avviato la sua attività nella zona di Piazza Vittorio in Roma, dal 1 luglio successivo.
Sulla base di tali emergenze indiziarie e di ulteriori elementi di riscontro desunti dal tenore dei dialoghi oggetto delle conversazioni intercorse fra il BU, il RO ed il UG, il
Tribunale del riesame ha coerentemente tratto la conclusione che le due organizzazioni criminali abbiano interagito dimostrando reciproco rispetto, unitamente alla consapevolezza di possedere una pari "dignità criminale", nel decidere la spartizione delle relative sfere di competenza territoriali ed economiche.
V'è infine da considerare come lo stesso RM, conversando con il BR in seguito alla pubblicazione, il 7 dicembre 2012, di un articolo su un settimanale a diffusione nazionale che lo qualificava come uno dei "Re di Roma" - da un lato, descrivendo il "terrore" che il solo fatto di sussurrare il suo nome incuteva in tutta l'area interna al grande raccordo anulare, e, dall'altro lato, delineando l'avvenuta suddivisione della Capitale in più zone d'influenza ad opera di distinti gruppi criminali con a capo, rispettivamente, lo stesso RM, senese IC, FA IU e AM IU - ne abbia commentato con favore i contenuti e, soprattutto, l'effetto mediatico legato al rafforzamento della capacità d'intimidazione del sodalizio negli ambienti imprenditoriali di riferimento.
4. Nel provvedimento impugnato, poi, non mancano l'illustrazione dei gravi indizi circa la consapevolezza, in capo ai sodali, di far parte di un'associazione criminale e della relativa affectio societatis, e, ancora, la disamina degli elementi sintomatici della consapevolezza della riconoscibilità ab externo dell'esistenza e del rilievo del sodalizio in esame.
Nell'ordinanza, infatti, si osserva come gli associati avessero adottato ogni possibile mezzo per tutelare la segretezza delle comunicazioni, in un contesto basato sulla regola dell'omertà verso i soggetti esterni all'organizzazione.
Nel richiamare, sul punto, i passaggi argomentativi già ampiamente delineati nell'ordinanza genetica, il Tribunale ha evidenziato la particolare segretezza che ha connotato le forme e le tecniche di comunicazione impiegate dai sodali, i quali hanno fatto generalmente ricorso all'utilizzo di utenze telefoniche "dedicate" (con il contestuale e periodico cambio degli apparati cellulari e delle schede "sim" intestate a persone del tutto estranee al loro circuito di relazioni), nonché ad appuntamenti in luoghi concordati attraverso riferimenti allusivi, ovvero al frequente impiego di posti telefonici pubblici e di esercizi pubblici ritenuti sicuri. Si è altresì evidenziato che ai sodali era stata imposta una limitazione nel contattare direttamente il RM, e di non farne mai il nome per telefono.
Al riguardo, poi, si è dato conto sia delle "istruzioni" date dal BR al guarnera sul rispetto della regola del silenzio imposta dal RM, sia dell'esigenza di assoluta riservatezza cui il BU, richiamando i consigli del RM, ha fatto riferimento in una conversazione oggetto di intercettazione con il NN, in modo da tutelare l'integrità e gli interessi del sodalizio in esame. Lo stesso BU, inoltre, disponeva di uno strumento elettronico (cd. "jammer") fornitogli dal RM per disturbare le frequenze e rendere così inutilizzabili i dispositivi impiegati per le intercettazioni delle conversazioni ambientali, la cui captazione, infatti, è stata resa possibile solo grazie all'impiego, da parte delle Forze dell'Ordine, di congegni elettronici particolarmente sofisticati.
Un elemento rafforzativo della natura omertosa delle relazioni esterne, oltre che delle modalità di organizzazione interna del sodalizio, è stato individuato dai Giudici di merito nella disamina della sua configurazione gerarchica, ravvisabile non solo nell'indiscusso ruolo sovraordinato assunto dal RM rispetto ai sodali operanti sia nel settore criminale che in quello imprenditoriale, ma anche nella posizione gerarchicamente sovraordinata del BU rispetto alle attività svolte dai suoi diretti collaboratori.
Nel valorizzare gli elementi indiziari desunti dall'analisi di una serie di vicende storico-fattuali dettagliatamente descritte nell'ordinanza genetica, i Giudici di merito hanno poi rilevato come sia stata una prassi comune dell'organizzazione, in conseguenza di una linea di condotta dettata dallo stesso RM, quella di avvisare tutti i sodali della presenza di "infami" tra le loro conoscenze - ossia di persone che non rispettavano l'omertà intesa come mancanza di collaborazione con gli organi istituzionali - e di isolarli completamente dal contatto con gli altri membri. Sotto altro, ma connesso profilo, si è già dato conto, nel paragrafo che precede, del fatto che le varie persone offese non risultano aver presentato atti di denuncia alle competenti Autorità per tutelarsi dalle prevaricazioni e dalle violenze subite dai membri dell'organizzazione operanti nel settore propriamente criminale. Nella stessa prospettiva si è rilevato che una situazione analoga di assoggettamento e di omertà è stata riscontrata nel settore economico e in quello della pubblica amministrazione, dove la percezione esterna della forza intimidatrice espressa dal sodalizio, come si è visto, è stata talmente radicata e pervasiva, che nessuno, in sede politica ovvero giudiziaria, ha mai osato innalzare una voce di dissenso, o sporgere formali atti di denuncia. L'associazione, del resto, ha mostrato la capacità di tutelarsi dalle possibili conseguenze negative di esternazioni provenienti da pubblici funzionari che ne avevano favorito l'attività con l'assegnazione di lavori a soggetti economici ad essa riconducibili:
l'ordinanza impugnata ha evidenziato, infatti, come a seguito dell'arresto di CI IC il RM ed il suo gruppo abbiano cercato di garantire la solidità del muro omertoso eretto per tutelare gli interessi dell'organizzazione, preoccupandosi della sua difesa e di fargli trovare una certa solidarietà in carcere, al fine di arrestare sul nascere "la possibile deriva di un personaggio ritenuto "debole" e poco affidabile, ma a conoscenza di buona parte dei meccanismi operativi dell'associazione, almeno nel settore della P.A.". Analogo modus operandi, alla luce della ricostruzione dei fatti offerta nell'ordinanza genetica, è emerso alcuni giorni prima dell'arresto, quando il CI veniva minacciato dall'organizzazione circa l'obbligo di tenere la consegna del silenzio, secondo quanto affiorato dal contenuto di una conversazione intercorsa fra il BU ed il NN il 20 aprile 2013, dove il primo descriveva al secondo gli accadimenti successivi all'arresto del CI e la condotta tenuta in quell'occasione dal RM (il quale, a sua volta, spiegava in un'altra conversazione che se il CI avesse mantenuto il silenzio, avrebbe usufruito dei vantaggi offerti dal sodalizio, ed in particolare avrebbe avuto "una partita di ritorno"). All'interno del quadro ricostruttivo delineato dai Giudici di merito, lo stesso contenuto informativo della pubblicazione di un'inchiesta giornalistica dal titolo "I quattro Re di Roma", cui si è fatto prima riferimento, è stato coerentemente valorizzato per avere assunto un rilievo sintomatico della natura omertosa delle relazioni su cui l'organizzazione ha fondato il suo modus operandi, poiché il RM, nella su citata conversazione con il BR (v., supra, il par. 3.7.), pur ritenendo in parte infondate alcune delle accuse rivoltegli dalla stampa, ne sottolineava il riflesso positivo sotto un duplice versante, quello della rafforzata garanzia di un alveo protettivo in favore degli imprenditori avvicinati e chiamati a rispettare la "regola" del silenzio, che in tal modo si sentivano "tranquilli", e, al contempo, quello del timore suscitato all'esterno in tutti coloro che non operavano nell'orbita d'influenza del sodalizio.
La stessa reiterazione "sistemica" dei comportamenti corruttivi, da un lato, ha contribuito ad incrementare la "fama" criminale di cui godeva l'organizzazione, che ha potuto far leva, specie con riferimento agli imprenditori che non hanno inteso adeguarsi alle "regole" del mercato illegale, sull'aura di invincibilità che gli proveniva dalla fitta rete di sostegno offertale da una cerchia di pubblici funzionari stabilmente asserviti, dall'altro lato si è rivelata funzionale all'incremento di relazioni omertose, consolidandone lo spessore attraverso il ricatto di un possibile reciproco coinvolgimento in una denuncia penale, ove si consideri che il disvalore dell'azione corruttiva è sempre riposto nella garanzia di reciproca segretezza dello scambio di consensi che lega i protagonisti del patto illecito.
5. Vanno dunque tirate, a questo punto, le fila del discorso ai fini del controllo della corretta qualificazione giuridica ex art. 416-bis c.p. delle condotte ascritte ai ricorrenti.
5.1. Per contrastare tale qualificazione, i ricorsi traggono in vario modo argomento dalla diversità del contesto territoriale e culturale in cui si è radicata l'associazione in esame rispetto a quelli fino ad ora oggetto dell'applicazione dell'art. 416-bis c.p.. E sostengono in questa linea il carattere "inedito", se non addirittura analogico, dell'interpretazione adottata in sede di merito per conferire al sodalizio la connotazione mafiosa.
Al riguardo conviene prendere le mosse dal quadro di principii da tempo elaborati da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 11204 del 10/06/1989, dep. 22/08/1989, Rv. 181948), in relazione ad una vicenda in cui era coinvolta un'associazione per lo più composta da pubblici ufficiali, originari o comunque residenti nella Regione Liguria, che sfruttavano la loro posizione ed il potere derivante dalle cariche occupate per commettere concussioni e per acquisire la gestione e il controllo, diretto o indiretto, di appalti pubblici e di varie attività economiche.
La tipica condotta tenuta dall'esponente di maggior spicco del gruppo - attraverso le qualità rivestite, in successione, di assessore, di vice-presidente e di presidente della Giunta regionale ligure - nonché dagli altri componenti il sodalizio, era quella di indurre gli imprenditori partecipanti a gare d'appalto a pagare una percentuale del prezzo globale per ottenerne l'aggiudicazione, ingenerando in essi il timore che, in caso di mancato pagamento, non sarebbero stati più invitati alle relative procedure di gara, ovvero che non vi sarebbero stati più appalti e finanziamenti, o, ancora, che non sarebbero stati più banditi appalti nelle zone ove le imprese avevano i loro impianti, e che le stesse avrebbero avuto difficoltà nello svolgimento dei lavori inerenti agli appalti già aggiudicati. Frequente era, altresì, la condotta di presa di interesse privato in atti d'ufficio da parte di quegli associati che rivestivano la qualità di pubblico ufficiale, condotta consistente nel rilascio di autorizzazioni e concessioni, soprattutto edilizie, in violazione dei divieti stabiliti dal P.R.G., ovvero in difformità dalle condizioni ivi previste.
Nel caso ora menzionato, questa Corte ha affermato che nello schema normativo previsto dall'art. 416-bis c.p. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone;
rientrano anche piccole "mafie" con un basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l'essere armati e usare materiale esplodente non è infatti un elemento costitutivo dell'associazione ex art. 416-bis, ma realizza solo un'ulteriore modalità di azione che aggrava la responsabilità degli appartenenti), che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi, però, del metodo dell'intimidazione da cui derivano assoggettamento ed omertà.
Entro questa prospettiva, inoltre, si è aggiunto che il modello normativo dell'art. 416-bis c.p. "non può essere enfatizzato" sino ad arrivare "al punto di postulare condizioni di sostanziale "plagio" sociale generalizzato o addirittura, come qualcuno ha detto, un'adesione generalizzata contro lo Stato all'organizzazione criminale che allo Stato si è sostituita. Certo, vi sono mafie potentissime radicate sul territorio, con una rete estesissima che realizza un fortissimo controllo sociale, anche legittimate da un ambiente che non solo non reagisce ma in molti casi è portato a interagire con il
contro
-potere criminale. Ma esistono anche tante "mafie" che non hanno tali caratteristiche e che pure possono essere riportate al modello di stampo mafioso solo per la metodologia che adottano".
Secondo la su richiamata pronuncia, infatti, rientrano "nell'ampia previsione di cui all'art. 416-bis c.p. tutte quelle organizzazioni nuove, pur disancorate dalla mafia (tradizionale), che tentino di introdurre metodi di intimidazione, di omertà, di sudditanza psicologica".
Una linea interpretativa, questa, che era stata già decisamente tracciata dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 713 del 12/06/1984, dep. 10/07/1984, Rv. 165262), quando ebbe ad osservare, trent'anni or sono, che la definizione del delitto di associazione di tipo mafioso è data con riferimento alla mafia per la precisa identità sociologica e giuridica che questo sodalizio ha assunto. Ciò non implica, però, che l'associazione debba avere necessariamente origine mafiosa o debba essere ispirata o collegata alla mafia, perché l'espressione di "tipo mafioso" significa soltanto di modello o di stampo mafioso.
Ne discende che la connotazione mafiosa di un'associazione inerisce al modo di esplicarsi dell'attività criminosa, e non già al luogo di origine del fenomeno criminale (Sez. 1, n. 2466 del 08/11/1984, dep. 22/11/1984, Rv. 166817), sicché non assume un rilievo decisivo, ad es., la circostanza di fatto che, sia pure a fini strategici, la stessa possa avere dei collegamenti con quelle che potrebbero definirsi "case madri", quali la mafia, la camorra e la 'ndrangheta. Ciascuna entita' associativa di stampo mafioso, infatti, al di là del "nomen" più o meno tradizionale, vive di regole proprie ed assume altresì connotati strutturali, dimensioni operative ed articolazioni territoriali che vanno analizzati caso per caso, senza che i relativi modelli debbano essere necessariamente riconducibili ad una sorta di unità ideale, con la conseguenza che, a ciascun fenomeno associativo, potranno annettersi caratteristiche peculiari e ritenersi applicabili "massime di esperienza", non necessariamente trasferibili rispetto a sodalizi mafiosi di diversa matrice (Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, dep. 07/05/2013, Rv. 256042). La connotazione tipica dell'associazione ex art. 416-bis c.p. va dunque ricercata nella metodologia di tipo mafioso e cioè nell'intenzionalità di usare la forza intimidatrice e ciò che da essa, direttamente o indirettamente, ne consegue. Perché la stessa si delinei "è sufficiente il mostrare di volersi avvalere, il tentare di avvalersi di tale metodologia. Assoggettamento ed omertà sono le conseguenze prevedibili e possibili dell'uso di tale forza intimidatrice, indicano l'obiettivo che l'associazione tende a realizzare, costituiscono un possibile posterius non un prius logico o cronologico". Non per nulla il legislatore ha parlato di assoggettamento o di omertà che dall'uso della forza intimidatrice "deriva" e non che "ne è derivata" (Sez. 6, n. 11204 del 10/06/1989, dep. 22/08/1989, cit.).
Ne discende, ancora, che la forza di intimidazione del sodalizio è una componente strutturale del suo "patrimonio" e può sussistere anche a prescindere dalla sua concreta utilizzazione, giacché ciò che conta è che il timore suscitato dall'associazione risulti di per sè idoneo a creare un clima di assoggettamento e di omertà, come conseguenza di una "fama criminale" consolidatasi nel tempo in forza di precedenti atti di violenza e sopraffazione.
5.2. Alla luce della progressiva elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte è possibile desumere, inoltre, la estrema varietà degli "indici" di riconoscimento della fattispecie incriminatrice in esame, avuto riguardo alla peculiarità dei suoi elementi descrittivi, talora involgenti profili la cui globale disamina, prima facie, parrebbe evocare connotazioni di genere lato sensu sociologico.
Entro tale prospettiva questa Corte ha precisato, ad es., che anche una sola condotta, considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, può esprimere di per sè la forza intimidatrice del vincolo associativo (Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993, dep. 11/02/1994, Rv. 198577). Secondo tale decisione, infatti, "non sembra contestabile che la partecipazione ad una gara di appalto, ovvero la richiesta di un provvedimento amministrativo favorevole, poste in essere da un associato, confidando che la sua nota appartenenza ad una temibile associazione sia sufficiente a provocare l'allontanamento di altri concorrenti od a piegare la P.A., implichi un'oculata scelta di tempi, di luoghi e di soggetti la quale, lungi dall'esaurirsi nella fruizione statica di una rendita di posizione, attiene a specifiche modalità della condotta, che concorre quindi a determinare. Inoltre una condotta, in tal senso connotata, risponde ai requisiti dell'avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo, poiché il consapevole sfruttamento di un'aura di intimidazione in precedenza acquisita costituisce un ulteriore atto di esecuzione del programma criminoso e racchiude pur sempre in sè una larvata minaccia ...". Dalla considerazione dell'intero quadro degli elementi oggettivi della fattispecie, inoltre, la giurisprudenza ha desunto la individuazione dei tratti essenziali dell'apparato strumentale minimo dell'associazione mafiosa, costituito da una carica intimidatoria autonoma il cui riflesso esterno in termini di assoggettamento si mantiene ancora entro i limiti di una soglia prodromica rispetto a possibili future situazioni di omertà e di assoggettamento specifico. Il raggiungimento di tale livello minimo è già di per sè sufficiente a fini della diagnosi di "mafiosità" di un sodalizio di recente formazione, mentre le specifiche condizioni di assoggettamento e di omertà che di volta in volta potranno insorgere costituiranno il risultato di uno sfruttamento "attivo" di quella forza intimidatrice: uno sfruttamento che è già oggetto del programma associativo e, dunque, del dolo specifico degli associati. In tal senso si colloca il portato di una riflessione da tempo avviata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, dep. 30/07/1996, Rv. 206597), allorquando ha posto l'accento sulla possibilità di una tendenziale continua espansione dell'organizzazione mafiosa, stabilendo il principio secondo cui il fatto di avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati: sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia. Nel primo caso è evidente che il sodalizio già è pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi, in quanto tale all'esterno; nel secondo caso gli atti di violenza o minaccia (o più compiutamente di intimidazione) non devono realizzare l'effetto di per sè soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio.
Nello stesso solco si pone, sotto altro ma connesso profilo, una linea interpretativa tracciata da una risalente elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo cui, perché sussista la condizione dell'omertà, non è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, ne' una situazione di così generale terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale alla condizione di succubanza, ma basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale;
che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all'integrità della propria persona, ma anche solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti;
che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria - denunciando il singolo che compie l'attività intimidatoria - non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi (Sez. 6, n. 11204 del 10/06/1989, dep. 22/08/1989, cit.; nello stesso senso v. Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000, dep. 10/02/2000, Rv. 216634; Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, dep. 31/10/2013, Rv. 258637). Muovendosi all'interno della medesima prospettiva ermeneutica si è inoltre aggiunto che, fra le possibili ritorsioni che portano ad una condizione di assoggettamento ed alla necessità dell'omertà, vi è anche quella che possa mettere a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare ed apra la prospettiva allarmante di dovere chiudere la propria impresa, perché altri, partecipanti all'associazione o da essa influenzati, hanno la concreta possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese. A tale ultimo fine non è necessario che le conseguenze minacciate si verifichino, ma è sufficiente che esse ingenerino il ragionevole timore che induca al silenzio ed all'omertà (Sez. 6, n. 11204 del 10/06/1989, dep. 22/08/1989, cit.). Ai fini della configurabilità del reato, dunque, non è necessaria la presenza di un'omertà immanente e permanente, ma è sufficiente che la forza intimidatrice autonoma del sodalizio sia in grado di ingenerare specifiche condizioni di omertà.
5.3. In relazione ai diversi profili ora evidenziati, ben possono richiamarsi, quali sicuri "indici" del metodo mafioso praticato dall'organizzazione oggi in esame, i numerosi elementi di fatto su richiamati e specificamente posti in luce dai Giudici di merito, tanto sul versante delle caratteristiche "interne" del sodalizio, che del modo di agire e di "rappresentarsi" all'esterno, in perfetta sintonia, del resto, con gli obiettivi ed i metodi operativi enunciati dal RM nel "manifesto programmatico" dell'associazione.
Si è già visto, infatti, che quest'ultima si è avvalsa di una capacità di intimidazione già collaudata nei settori criminali più "tradizionali", per esportarne poi gli stessi metodi, in forme più raffinate, nei nuovi campi di elezione amministrativi ed economico- imprenditoriali, dove, più che ricorrere all'uso diretto della violenza o della minaccia, ha sfruttato tutte le possibilità offertegli dal richiamo ad una consolidata "fama criminale", senza tuttavia rinunciare al disvelamento, se necessario, delle tipiche forme di manifestazione della sua natura. In tal modo, l'associazione ha potuto imporre il suo controllo su gran parte delle attività dell'amministrazione capitolina, utilizzando uno strumento imprenditoriale già collaudato, che grazie all'asservimento di pubblici funzionari infedeli, ovvero per il diretto ricorso a forme di intimidazione, ha assunto un ruolo sostanzialmente monopolistico, aggiudicandosi le gare pubbliche nei settori di interesse e beneficiando altri imprenditori ad esso collegati, senza lasciare spazio ai concorrenti, costretti a soggiacere alle prevaricazioni del sodalizio senza nemmeno osare di denunziare il sistema illecito venutosi in tal modo a creare.
Non si è trattato, dunque, secondo il quadro indiziario delineato dai Giudici di merito, di uno sfruttamento organizzato del potere amministrativo a fini personali o clientelari attraverso l'abuso sistematico degli organi istituzionali, ne', tanto meno, di forme di manifestazione di una "arroganza del potere" che tende ad imporre erga omnes le sue condizioni o "regole del gioco", bensì di una occupazione dello spazio amministrativo ed istituzionale attraverso un uso criminale delle forme di esercizio della publica potestas, basato sul possibile ricorso ad una forza intimidatrice autonoma del vincolo associativo, da questo direttamente originata e in quanto tale percepita, anche all'esterno, come un elemento strutturale permanente del sodalizio.
In esso si sono manifestate, secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, sia la capacità potenziale di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una pressione idonea a suscitare soggezione verso i soggetti non affiliati all'organizzazione, sia l'esteriorizzazione di tale forza intimidatrice in concreti comportamenti violenti e minacciosi.
Nel caso in esame, infatti, l'ordinanza impugnata ha incentrato il suo argomentare sulla progressiva evoluzione di un gruppo di potere criminale che si è insediato nei gangli dell'amministrazione della Capitale d'Italia, cementando le sue diverse componenti di origine (criminali di "strada", pubblici funzionari con ruoli direttivi e di vertice, imprenditori e soggetti esterni all'amministrazione), sostituendosi agli organi istituzionali nella preparazione e nell'assunzione delle scelte proprie dell'azione amministrativa e, soprattutto, mostrando di potersi avvalere di una carica intimidatoria decisamente orientata al condizionamento della libertà di iniziativa dei soggetti imprenditoriali concorrenti nelle pubbliche gare, al fine di controllare gli esiti delle relative procedure e, ancor prima, di gestire gli stessi meccanismi di funzionamento di interi settori dell'attività pubblica. Tutto ciò è avvenuto con l'imposizione di "regole", la cui apparente imperatività è stata resa possibile solo grazie all'accumulo di una forza criminale ben conosciuta e temuta nella realtà sociale, fatta valere da un sodalizio in grado di interagire con altre organizzazioni criminali, anche di natura mafiosa, trattando, da una posizione di "pari dignità", la spartizione di settori di attività di rilievo pubblicistico e di aree di influenza nel territorio di Roma.
Entro tale prospettiva, il sistematico ricorso alle intese corruttive ha rappresentato, non a caso, una forma privilegiata di manifestazione delle capacità operative del sodalizio, poiché il disvalore del fatto corruttivo è intimamente legato ad un atto di scambio tra il pubblico agente e l'extraneus, la cui natura è destinata a generare la progressiva stabilizzazione di un rapporto continuativo tendenzialmente volto alla sistematica pretermissione delle legittime aspettative del terzo escluso.
Infatti, è sulla precondizione della piena conformità dell'azione amministrativa alle norme che oggettivamente ne disciplinano la trasparenza delle forme di esercizio che riposa la fiducia del terzo, la cui garanzia di eguale trattamento viene così annullata dal comportamento illecito dell'intraneus.
La violazione dell'obbligo di fedeltà del pubblico funzionario, specie se sistematica ed attuata attraverso l'organica adesione di quest'ultimo al gruppo, da un lato determina la generale sfiducia della collettività nella imparzialità delle scelte compiute dagli organi amministrativi, dall'altro lato sospinge nell'ombra il carattere tendenzialmente continuativo del patto illecito, poiché lo rende invisibile, anche se obiettivamente percepibile, nullificando la "cosa" pubblica attraverso la elusione della legittima aspettativa del terzo di essere garantito, sia sul piano informativo che direttamente operativo, circa un uso del potere pubblico conforme alle regole ed esclusivamente orientato alla tutela di interessi generali.
Al riguardo si è efficacemente osservato, in dottrina, che la reiterazione dell'attività corruttiva determina la sostanziale emarginazione del soggetto non corrotto dalla stessa possibilità di accesso e partecipazione alle attività di rilievo pubblico, poiché "quanto più la corruzione è diffusa e praticata, tanto minori sono i rischi di essere denunciati o scoperti, e di conseguenza più elevato il costo della scelta di rimanere onesti". In tal senso, dunque, si è affermato che "il prezzo vero della tangente è la paura": della concorrenza, del confronto, dell'innovazione, della perdita del potere o dell'esserne esclusi;
paura che si traduce, in definitiva, nella "illusione dell'immunità dalle regole". La dimensione corruttivo-collusiva ha giuocato, dunque, un ruolo determinante nelle strategie di infiltrazione delle organizzazioni mafiose, ed è anzi in tale momento, come si è icasticamente rilevato in dottrina, "che la lesione dell'ordine economico e la lesione dell'ordine amministrativo raggiungono il loro massimo livello e vengono a congiungersi in una più ampia aggressione allo stesso ordine politico-istituzionale del Paese".
5.4. Nel caso in esame, come si è visto, la strategia di progressiva attrazione di energie imprenditoriali nell'orbita del sodalizio ("...devono essere nostri esecutori... devono lavorare per noi...") è avvenuta di pari passo con la tendenziale estromissione dalle gare di coloro che non ne facevano parte, o che non intendevano sottostare, nei settori di precipuo interesse, alle "regole" imposte attraverso il predominio di una struttura imprenditoriale la cui posizione monopolistica è stata sistematicamente utilizzata dall'organizzazione per conseguire il pieno controllo delle attività della pubblica amministrazione, condizionandone le procedure e i correlativi meccanismi decisionali.
All'interno di tale quadro ricostruttivo, pertanto, i Giudici di merito hanno coerentemente valorizzato il peso indiziario del dato oggettivo rappresentato dallo smisurato aumento del fatturato prodotto dalla rete imprenditoriale utilizzata dal sodalizio nel breve volgere di un triennio.
Essi hanno altresì osservato come la garanzia di un alveo "protettivo" in favore degli imprenditori avvicinati sia avvenuta nel contesto di un rapporto paritario, caratterizzato dalla gestione di affari in comune, così da creare la certezza di vantaggi reciproci attraverso l'imposizione sul mercato delle imprese che rientravano nella sfera operativa dell'associazione: in forza del contributo prestato da imprenditori intranei al sodalizio, sarebbe stato possibile inquinare lo stesso libero funzionamento del mercato, attraverso l'offerta, in un momento di grave crisi economica del Paese, di una serie di servizi a prezzi vantaggiosi anche per l'eventuale committente, che in tal modo avrebbe ottenuto un sicuro vantaggio ad affidarsi all'organizzazione.
Al fine di realizzare tali obiettivi, la forza intimidatrice del vincolo associativo, come si è detto, non ha agito direttamente sui pubblici amministratori per condizionarne le scelte, ma se ne è servita aggregandoli al proprio apparato organizzativo per la diretta realizzazione dei suoi illeciti interessi, ovvero inducendoli a favorire il gruppo attraverso accordi di tipo corruttivo-collusivo che hanno deformato l'intero funzionamento dell'amministrazione capitolina: in tal modo si è esaltata la capacità di pressione intimidatoria del sodalizio, la cui direzione è stata orientata nei confronti di tutti coloro che avrebbero potuto avvantaggiarsi dei provvedimenti amministrativi e dei contratti della pubblica amministrazione, scoraggiandone la concorrenza e inducendoli a lasciare il campo quando erano in giuoco gli interessi delle imprese utilizzate dall'associazione.
5.5. Ritiene dunque la Corte che la realtà criminale prefigurata dall'art. 416-bis c.p., comma 3, non sia certo costituita da un modello oleografico di associazione mafiosa, ma presupponga una entità organizzativa formata soprattutto "....per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri....": siffatta enumerazione, per la sua ampiezza, finisce con il ricomprendere ogni forma di penetrazione dell'associazione nel mondo economico (pubblico e privato) caratterizzata dall'uso di metodi mafiosi, sia che essa abbia ad oggetto coloro che già esercitano l'attività della quale viene acquisita la gestione o il controllo, sia che riguardi i possibili concorrenti ovvero i soggetti pubblici investiti di poteri decisionali in merito alle concessioni, autorizzazioni ecc..
I tratti della figura delittuosa descritta dal legislatore nell'art. 416-bis c.p., comma 3 delineano, pertanto, una chiara strumentante del fine di controllo amministrativo rispetto a quello di controllo economico, presupponendo l'utilizzo di strumenti societari e di forze imprenditoriali da impiegare per conseguire quella forma di controllo attraverso la captazione delle risorse pubbliche e la distorsione dei liberi meccanismi concorrenziali.
In tal senso, la formulazione del testo normativo è imperniata sulla previsione di una carica intimidatoria che rappresenta una sorta di "avviamento" grazie al quale la connotazione imprenditoriale dell'organizzazione mafiosa proietta nel futuro le sue attività di illecito arricchimento.
Tale elemento normativo della fattispecie, al contempo, delinea una categoria generale ed astratta che, nella stessa intentio legis, trascende l'angusto spazio di un mero approccio regionalistico - territoriale, attribuendo rilievo alla compressione della libertà morale e all'effetto di progressiva sfiducia dei cittadini nella idoneità dello Stato a garantire una valida protezione contro l'organizzazione criminale.
L'esigenza del controllo di determinate aree territoriali, a sua volta, non è un elemento costitutivo della fattispecie, ma ne rappresenta un dato implicito, storicamente registrato ed ancor oggi empiricamente verificabile in alcune organizzazioni, laddove altre tendono a privilegiare l'incursione su altri "territori" - istituzionali, economici o amministrativi - senza che quella forma di controllo assuma il rilievo di un presupposto indispensabile ai fini dell'integrazione della fattispecie incriminatrice.
5.6. Nella vicenda qui considerata, pur all'interno di un quadro cognitivo inevitabilmente delimitato dalla natura cautelare del giudizio, l'ordinanza impugnata ha posto in risalto una serie di dati indiziar che ha motivatamente ritenuto di specifico rilievo sintomatico ai fini della configurabilità dell'ipotizzata fattispecie incriminatrice: a) le origini e il progressivo consolidamento della "fama criminale" dell'associazione; b) il successivo ampliamento della sua base operativa, con lo sfruttamento, anche attraverso atti concreti posti in essere da più membri del sodalizio, della forza di intimidazione scaturente dal vincolo associativo al fine di condizionare l'avvio, lo svolgimento e la definizione di pubbliche gare;
c) l'incidenza determinante esercitata nella individuazione e nella conseguente nomina di funzionari compiacenti in posizioni apicali o di vertice dell'amministrazione, le cui competenze tecniche di ordine generale sono state distorte per soddisfare gli obiettivi del sodalizio nei settori di suo specifico interesse;
d) un quadro di sistematica strumentalizzazione, a vantaggio dell'associazione, di atti amministrativi i cui evidenti vizi, di merito o di legittimità, non risultano esser stati in alcun modo sanzionati proprio grazie alla diffusa condizione di assoggettamento e di omertà che la stessa ha prodotto nella realtà esterna;
e) le strette relazioni intessute con altri gruppi criminali e, soprattutto, con esponenti di altre associazioni mafiose, nell'elaborazione di una comune strategia di intervento in settori di reciproco interesse;
f) le tecniche di "avvicinamento" verso le energie imprenditoriali della società civile, da volgere a proprio favore attraverso l'instaurazione di rapporti di reciproco scambio consistenti, per gli imprenditori affiliati all'organizzazione - e dai Giudici di merito, dunque, ritenuti "collusi" - nel ricevere vantaggi al fine di imporsi sul territorio in posizione tendenzialmente dominante, e per il sodalizio criminoso nell'ottenere una serie di risorse, servizi o utilità per allargare ulteriormente il suo ambito operativo (Sez. 1, n. 30534 del 30/06/2010, dep. 30/07/2010, Rv. 248321; Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, dep. 16/10/2008, Rv. 242318; Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005, dep. 20/12/2005, Rv. 232963): quegli imprenditori, infatti, non hanno ceduto ad alcuna forma di imposizione esterna, subendo il relativo danno ingiusto, ovvero limitandosi a perseguire un'intesa volta a restringerne l'ambito, ma hanno, a differenza dell'imprenditore "vittima", consapevolmente rivolto a loro profitto il fatto di essere venuti in relazione col sodalizio mafioso.
5.7. È emerso in tal modo un fenomeno criminale basato sulla pretesa teorizzazione di forme di illecita interrelazione fra strati diversi della società, e connotato dal ricorso a modalità di intervento solo apparentemente più moderne, perché concepite quale cerniera di mediazione con aree "rispettabili" e tendenzialmente non "inquinate" del corpo sociale, ma per sua natura identico a quello su cui hanno tradizionalmente fatto leva le c.d. mafie "storiche". Il reato in esame, infatti, può essere commesso da partecipi ad associazioni criminali, anche a matrice non locale, diverse da quella storicamente inveratasi in una regione d'Italia (che ne costituisce solo il prototipo). Sarebbe dunque errato ritenere che la fattispecie di reato di cui all'art. 416-bis c.p. possa essere applicata solo alle associazioni mafiose quali conosciute in un determinato, e limitato, ambito storico-geografico. In tal senso basterà riflettere come il reato, fin dalla sua introduzione nell'ordinamento penalistico, con la L. 13 settembre 1982, n. 646, sia stato concepito - e soprattutto normativamente caratterizzato - in funzione di "un'associazione di tipo mafioso", a sottolineare che la mafia storica siciliana era solo il tipo (o l'archetipo) di un reato chiaramente e decisamente applicabile ad ogni associazione delinquenziale che ne riproducesse le caratteristiche strutturali essenziali (v., in motivazione, Sez. 1, n. 24803 del 05/05/2010, dep. 01/07/2010).
Il dato, del resto, viene ribadito in modo quanto mai chiaro dal fondamentale comma 3 della disposizione, che proprio nel delineare le indefettibili caratteristiche strutturali che l'associazione deve possedere qualifica ancora l'associazione punibile ex art. 416-bis c.p. come di tipo mafioso. Infine, sin dall'introduzione della norma,
l'art. 416-bis c.p., u.c., prevede che il reato valga anche nei confronti della camorra e delle altre associazioni comunque localmente denominate.
Si tratta, invero, di acquisizioni consolidate nella elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, che ha da tempo legittimato l'applicazione del reato in esame ad associazioni di tipo mafioso diverse da quelle storiche italiane, anche a matrice straniera (v., ad es., Sez. 6, n. 35914 del 30/05/2001, dep. 04/10/2001, Rv. 221245), enunciando il principio secondo cui il modello di reato in esame è configurabile anche con riguardo ad organizzazioni che, senza controllare tutti coloro che vivono o lavorano in un certo territorio, rivolgono le proprie mire a danno dei componenti di una certa collettività, a condizione che si avvalgano di metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà (v., inoltre, Sez. 6, 13 dicembre 1995, Abo El Nga Mohamed). Assume dunque valenza secondaria, in questa prospettiva, il numero effettivo dei soggetti coinvolti come vittime, a fronte della diffusività del fenomeno a danno di un numero indeterminato di persone, che potrebbero in tempi brevi trovarsi alla mercè del sodalizio.
Del resto, la forza prevaricante di un'organizzazione mafiosa ha capacità di penetrazione e di diffusione inversamente proporzionali ai livelli di collegamento che la collettività sulla quale si esercita è in grado di mantenere, per cultura o per qualsiasi altra ragione, con le istituzioni statuali di possibile contrasto, potendo evidentemente la intimidazione passare da mezzi molto forti (minaccia alla vita o al patrimonio quando ci si trovi in presenza di soggetti ben radicati in un territorio, come per esempio gli operatori economici non occulti) a mezzi semplici come minacce di percosse rispetto a soggetti che non siano in grado di contrapporre valide difese (v., in motivazione, Sez. 6, n. 35914 del 30/05/2001, dep. 04/10/2001, cit.).
Entro tale prospettiva, è agevole rilevare, sulla base delle su esposte considerazioni, come la diffusività del fenomeno corruttivo annulli ogni capacità di resistenza degli organi di prevenzione e controllo, creando i presupposti di una sub-cultura fondata sull'accettazione di devianti prassi criminali, apparentemente imposte come "regole" alla cui efficacia imperativa non ci si può sottrarre se non al prezzo di subire lo scatenamento della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo di un'organizzazione che, proprio per garantire il rispetto di quelle "regole", mira a sostituirsi a quegli organi amministrativi ed istituzionali di cui pretende di assumere il volto.
5.8. Nè può farsi questione, sotto il profilo soggettivo, di ripercussioni sulla configurabilità del dolo di appartenenza, ove si consideri che nessun radicale mutamento si è verificato nella evoluzione della interpretazione della fattispecie incriminatrice ipotizzata, avendo i Giudici di merito proceduto al corretto inquadramento nel paradigma normativo dell'art. 416-bis c.p. di una serie di fatti coerentemente ritenuti sintomatici della presenza del requisito della gravità indiziaria di cui all'art. 273 c.p.p. e ss.. Nel caso in esame, dunque, non può parlarsi di overruling, come pur prospettato in alcuni rilievi difensivi, ma della riconduzione di una fattispecie concreta ai canoni del modello normativo generale ed astratto delineato dal legislatore con la introduzione della figura criminosa prevista dalla L. 13 settembre 1982, n. 646. Al riguardo è noto, secondo una costante linea interpretativa di questa Suprema Corte, che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo attivo in base al quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo (Sez. 1, n. 39543 del 24/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 257447). È altresì necessario che il partecipe si rappresenti l'attualità dello sfruttamento della forza intimidatrice del sodalizio, condividendo (o almeno conoscendo) gli scopi in vista dei quali esso è costituito. L'elemento soggettivo del delitto di associazione di tipo mafioso consiste, infatti, nel dolo specifico, avente ad oggetto la prestazione di un contributo utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi, sia nel caso della partecipazione all'ente associativo che nel caso del cosiddetto "concorso esterno":
il dolo del partecipe, tuttavia, si distingue da quello del concorrente sotto il diverso profilo che il primo vuoi fornire il descritto contributo dall'interno dell'associazione, mentre il secondo, in corrispondenza del carattere atipico di una condotta rilevante per effetto del citato art. 110, intende prestarlo senza far parte della compagine sociale (Sez. 1, n. 4043 del 25/11/2003, dep. 03/02/2004, Rv. 229992).
Muovendosi entro tale prospettiva ermeneutica, l'inserimento stabile di taluni dei predetti ricorrenti (BU VA, GA SS, Di NO OL, NY AR IA e LL AU) all'interno dell'associazione è stato coerentemente desunto non solo dalla disamina del contributo che essi hanno offerto attraverso la commissione dei diversi reati-fine evidenziati nell'ordinanza impugnata, ma anche dalla valorizzazione del dato indiziario inerente al consapevole scambio dei reciproci flussi informativi nel corso delle riunioni tenutesi presso la sede di una cooperativa del BU: a tali riunioni - il cui svolgimento era "protetto" dall'attivazione di un dispositivo elettronico specificamente finalizzato ad eludere il corso delle attività investigative - prendevano parte non solo i predetti indagati, ma anche il RM, con l'intento di pianificare strategie operative di infiltrazione mirate sia all'aggiudicazione degli appalti, sia ad influenzare il corso delle procedure amministrative, allo scopo di aumentare il volume d'affari della rete di cooperative riconducibili al BU e percepire le relative fonti di arricchimento a vantaggio dell'intero sodalizio.
Nel corso di tali riunioni, infatti, si parlava, fra l'altro, delle modalità di azione verso i pubblici funzionari, di rapporti con uomini politici, delle attività compiute per l'aggiudicazione degli appalti in favore delle cooperative del BU, della scelta di persone da collocare in posti strategici e della programmazione delle future attività dell'associazione.
Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine alla posizione del IA, come si vedrà meglio più avanti, quando si avrà modo di esaminare gli ulteriori profili di doglianza prospettati nel suo ricorso.
5.9. Conclusivamente, dunque, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui: "Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento ed omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti.
Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell'assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio".
6. Venendo ora all'esame delle residue censure prospettate dai predetti ricorrenti, deve preliminarmente osservarsi che il BU ha delimitato l'oggetto dell'impugnazione ai vari profili, dianzi esaminati, inerenti alla configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis c.p. ed alla sua appartenenza alla relativa associazione,
mentre non ha formulato ulteriori doglianze in merito ai singoli reati-fine oggetto dell'imputazione enucleata in sede cautelare, con la conseguenza che il suo ricorso, per quanto già esposto nei precedenti paragrafi, deve essere rigettato con la condanna al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.. 7. Per quel che attiene ai ricorsi proposti da LL AU, Di NO OL e GA SS, integralmente richiamate le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, ed in particolare quelle espresse nel par. 5.8., deve rilevarsi come la gravità del panorama indiziario, già puntualmente evocata dal G.i.p. a sostegno del provvedimento applicativo delle su indicate misura coercitive, e successivamente scrutinata in termini di adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, sia congruamente sostenuta dalla motivazione del provvedimento impugnato, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico dei ricorrenti, replicando ai rilievi difensivi e dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che hanno giustificato, per ciascuno di essi, l'epilogo del relativo percorso decisorio.
7.1. In ordine alla posizione del LL, che oltre ad aver avuto un ruolo formale in alcune delle cooperative del BU (quale consigliere e, dal 17 maggio 2013, presidente della cooperativa "Formula sociale") ha ricoperto numerose cariche nell'ambito della pubblica amministrazione (prima quale assessore all'ambiente e al verde pubblico nei Comuni di Cerveteri e di Ardea, poi quale assessore alle politiche sociali dell'ex Municipio "Monte AR" del Comune di Roma), l'ordinanza impugnata ha evidenziato come egli, proprio in ragione delle diverse cariche pubbliche nel tempo rivestite, sia stato utilizzato dall'associazione per mantenere i rapporti con i pubblici funzionari ed esercitare pressioni sui competenti organi comunali allorquando l'associazione e le cooperative del BU ne avevano bisogno.
Entro tale prospettiva, i Giudici di merito hanno richiamato le emergenze indiziarie offerte dagli esiti delle attività di intercettazione, ponendo in evidenza gli interventi da lui effettuati, su disposizione e a vantaggio del BU e delle sue cooperative, per accelerare l'approvazione delle Delib. relative al campo nomadi di Castel RO;
hanno quindi richiamato il contenuto di alcune conversazioni ove il BU, alla presenza di altri coindagati (Di NO, GA e IT EM), spiegava le ragioni dell'importanza assunta dal RM nel tessuto politico - economico della Capitale, definendolo come "intoccabile", nonché di altri dialoghi nei quali lo stesso LL riferisce al BU di una conversazione in cui US LU, per tranquillizzarlo circa l'imminenza di un pagamento in favore della cooperativa "29 giugno", mostrava di ben conoscere il fatto che il BU rappresentava anche altre persone (.....so chi c'è dietro, poi ce parlo io").
Nel richiamare il contenuto di altre conversazioni, anch'esse oggetto d'intercettazione nel corso di una riunione tenutasi presso gli uffici della predetta cooperativa, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo il fatto che il BU, alla presenza, fra gli altri, del LL, faceva riferimento al diretto interessamento del RM negli affari delle società cooperative, come ad es. nella retribuzione della fornitura del servizio di catering presso il centro minori di Via del Frantoio, discorrendo della possibilità di provvedere alla restituzione, quanto meno parziale, delle somme dovute al RM (con una quota parte di almeno cinquecentomila Euro) per il fatto che quest'ultimo aveva anticipato il pagamento dei pasti per i "minori non accompagnati".
Ulteriori elementi sintomatici dello stabile inserimento del LL nell'associazione vengono illustrati dai Giudici di merito con riferimento alla sua partecipazione a condotte corruttive oggetto di reati-scopo - ad es., nell'ambito degli appalti effettuati nell'azienda municipalizzata AMA - nonché alla conoscenza di provviste di contanti legate alla creazione di disponibilità extracontabili necessarie all'organizzazione per il pagamento dei pubblici funzionari corrotti.
7.2. In ordine alla posizione del Di NO - quale commercialista di fiducia del BU, con ruolo di direttore amministrativo della predetta cooperativa - il provvedimento impugnato ha illustrato i numerosi dati indiziari oggetto di ampio ed esaustivo apprezzamento da parte dei Giudici di merito per porre in rilievo l'essenzialità del contributo stabilmente offerto all'associazione, ai fini della gestione, sotto le direttive del BU e del RM, di cospicue somme di denaro contante custodite, sotto la sua responsabilità, in una cassaforte esterna alla sede della cooperativa, e da utilizzare sia per ripartire gli illeciti ricavi tra i sodali, sia per il pagamento delle somme destinate alla corruzione di pubblici funzionari infedeli.
In tal senso sono state richiamate le numerose emergenze indiziarie in merito alle attività svolte attraverso la partecipazione alle riunioni con i vertici dell'associazione, la supervisione e il costante aggiornamento del "libro nero" affidato a TO NA (ove erano annotate le uscite che non potevano essere contabilizzate in favore dei membri del sodalizio), nonché la predisposizione dei meccanismi impiegati per l'utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti.
Il contributo causale in concreto offerto dal predetto indagato è stato puntualmente richiamato con riferimento a ben undici episodi dettagliatamente descritti nell'ordinanza impugnata e motivatamente posti a fondamento della valutazione espressa dal Tribunale del riesame circa il ruolo non solo di procacciamento e gestione del denaro di illecita provenienza, indispensabile per la piena ed efficace funzionalità dell'associazione in esame, ma anche di fattiva collaborazione da lui sistematicamente svolto nella ricerca della soluzione più idonea ai fini dell'attuazione del programma associativo.
7.3. In ordine alla posizione della GA, compagna del BU e vicepresidente del consiglio di amministrazione della cooperativa "29 giugno", il provvedimento impugnato ne ha posto in rilievo il contributo attivamente prestato all'interno del sodalizio, in ragione della piena consapevolezza del ruolo svolto dal RM e della condivisione delle strategie operative e delle finalità dell'organizzazione, sia con riferimento alle attività di corruzione, sia riguardo alla partecipazione alle gare d'appalto. Ha quindi richiamato gli elementi costitutivi della base indiziaria posta a sostegno delle ipotesi delittuose di turbativa d'asta e corruzione di cui ai capi sub 16), 18), 19) e 25), evidenziando, in particolare, come l'indagata si sia occupata delle attività relative alla contabilità ed alla gestione amministrativa delle società, ivi compresi gli aspetti concernenti la stesura dei bandi pubblici da consegnare alle autorità competenti e progettati ad hoc, su indicazione del BU, per favorire la rete di cooperative a lui riconducibili (come, ad es., nel corso di una riunione presso gli uffici di una cooperativa, durante la quale concordava con il BU gli importi da indicare nell'offerta per la gara pubblica inerente la raccolta differenziata presso il Comune di Sant'Oreste, rivelando l'intenzione di sostituire la busta in precedenza consegnata con una nuova, contenente l'offerta migliore).
7.4. A fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, i ricorrenti non hanno individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ne' hanno soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma hanno sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva, peraltro con asserzioni del tutto generiche, sull'apprezzamento di profili fattuali già puntualmente vagliati in sede di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al sindacato di questa Suprema Corte. Giova al riguardo ribadire il consolidato quadro di principii secondo cui l'impugnazione è inammissibile, per genericità dei motivi, qualora difetti ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, il cui contenuto non può di certo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (v., ex multis, Sez. 6, n. 39926 del 16/10/2008, dep. 24/10/2008, Rv. 242248; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, dep. 10/09/2007, Rv. 236945; v., inoltre, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, dep. 13/03/2014, Rv. 259425). Sotto altro, ma connesso profilo, deve poi ribadirsi il principio secondo cui è inammissibile per genericità il ricorso i cui motivi si limitino ad enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, dep. 28/05/2009, Rv. 244181), senza porre specificamente in relazione gli aspetti critici e i passaggi contestati con le contrarie deduzioni difensive di volta in volta formulate.
7.5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i su indicati ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
8. Analoghe considerazioni devono svolgersi riguardo al ricorso proposto da CC AN, cui è addebitata, quale collaboratore del BU, la partecipazione alle ipotesi delittuose aventi ad oggetto condotte di turbativa d'asta (capo sub 18) e corruzione (capo sub 19) del Sindaco del Comune di Sant'Oreste, Menichelli Sergio, e del responsabile dell'U.T.C., DI AR, con riferimento alla predisposizione di una gara d'appalto per il servizio di igiene urbana e la raccolta differenziata cui ha preso parte, con esito vittorioso, una cooperativa del BU.
8.1. Al riguardo, infatti, il Tribunale del riesame ha richiamato il compendio indiziario già ampiamente delineato dal G.i.p. nell'ordinanza genetica (pagg. 675 s.), sulla base dell'analitica disamina delle risultanze offerte dalle intercettazioni e dalle attività di appostamento effettuate dagli organi investigativi;
ha, inoltre, specificamente considerato i rilievi difensivi, escludendone la fondatezza con congrua ed esaustiva motivazione, laddove ha posto in rilievo, fra l'altro, i seguenti elementi indiziari: a) che il Sindaco di Sant'Oreste risulta aver intrattenuto, nell'arco temporale ricompreso fra i mesi di settembre e dicembre 2013, contatti con BU e CC diretti a confezionare preventivamente il contenuto del futuro bando di gara;
b) che nel corso di tali incontri - cui ebbe a partecipare, in un'occasione, anche il DI - vennero predisposti i contenuti del bando di gara;
c) che al DI, quale responsabile del procedimento avente ad oggetto il bando di gara di cui all'imputazione, venne corrisposta dal BU la somma di diecimila Euro;
d) che il DI, dopo averne preso visione, comunicò al BU quali erano le offerte presentate dagli altri concorrenti, consentendogli di modificare, a gara chiusa, la propria offerta;
e) che BU, CC e la GA decisero quindi di modificare l'offerta, recandosi, il CC e la GA, in tarda serata presso gli uffici comunali, ove avrebbero modificato due pagine con il concorso di un funzionario - non ancora identificato - che glielo avrebbe consentito attraverso l'apertura della busta del concorrente, cui doveva seguire l'inserimento, all'interno della propria busta, di una nuova offerta che portavano con sè; e) che la sostituzione della busta contenente l'offerta avveniva effettivamente nel pomeriggio del giorno fissato per le operazioni di formale apertura, ad opera del CC e della GA, a seguito delle disposizioni loro espressamente impartite dal BU;
f) che i due episodi descritti nei su indicati temi d'accusa dovevano considerarsi fra loro strettamente connessi, anche in ragione della piena consapevolezza, da parte di tutti gli indagati, del ruolo in concreto svolto dal DI nell'intera vicenda in esame.
Con riferimento ai diversi tasselli che compongono il su indicato quadro indiziario il ricorrente ha omesso di formulare specifici motivi di doglianza, limitandosi ad opporre una generica contestazione di passaggi argomentativi, di contro, compiutamente delineati nella motivazione dell'ordinanza impugnata: sul punto, dunque, devono integralmente richiamarsi le medesime considerazioni già espresse, supra, nel par. 7.4..
8.2. Nei confronti del ricorrente, infine, la configurabilità dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 è stata già esclusa dal G.i.p., mentre il profilo attinente alla riconosciuta presenza delle esigenze cautelari, sia pure di attenuata gravità in ragione del ruolo subordinato assunto dal predetto indagato nell'ambito delle vicende in contestazione, ha costituito oggetto di un puntuale apprezzamento di merito da parte del Tribunale del riesame, che ha illustrato le ragioni giustificative della sostituzione operata attraverso l'adozione di una misura cautelare diversa, e di gran lunga meno afflittiva, quale quella dell'obbligo di presentazione alla P.G., senza che i relativi passaggi motivazionali siano stati sottoposti a specifiche censure da parte del ricorrente.
8.3. Sulla base delle su esposte considerazioni, dunque, il ricorso di CC AN deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.
9. Infondate devono ritenersi le residue doglianze prospettate nel ricorso del NY, avendo l'impugnata ordinanza fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia in esame, laddove sono stati puntualmente evidenziati - sulla base delle numerose risultanze investigative ivi rappresentate, e in particolare degli esiti delle attività di intercettazione - gli elementi indiziari del contributo consapevolmente offerto dall'indagato alle attività del sodalizio in questione.
9.1. Integralmente richiamate le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, ed in particolare quelle espresse riguardo al dolo di appartenenza all'associazione nel par. 5.8., deve rilevarsi come il Tribunale del riesame abbia valorizzato una serie di fatti dai quali ha coerentemente tratto gli elementi sintomatici della particolare rilevanza del ruolo assunto dal ricorrente all'interno del sodalizio, e segnatamente: a) la sua costante partecipazione alle riunioni programmatiche presso gli uffici della cooperativa del BU;
b) gli stretti rapporti con quest'ultimo, che lo ha sempre tenuto informato delle attività compiute e dei progressi fatti nell'acquisizione di conoscenze ed entrature politiche necessarie alla vita del sodalizio;
c) l'intervento nella scelta di funzionari "graditi" da collocare in posti strategici per l'associazione (ad es., con riguardo all'attività finalizzata alla nomina di IS VA quale direttore generale dell'AMA); d) la conoscenza diretta del RM (che in una conversazione relativa alla stima dei costi del progetto elaborato da una delle cooperative del BU per la costruzione di una mensa per detenuti nel carcere di Rebibbia, rivolgendosi all'imprenditore ietto giuseppe, che lo informava di essere stato contattato dal NY, ne spiegava l'importanza, definendolo "il vice di BU VA"). La consapevolezza del ruolo del RM, d'altronde, è stata posta in evidenza anche dagli esiti di un servizio di osservazione, controllo e pedinamento da parte degli organi investigativi, che segnalavano la comune partecipazione ad incontri con soggetti esterni al gruppo, come, ad es., in occasione di una cena presso un ristorante di Formello, dove venivano identificati, seduti allo stesso tavolo, RM, BU, ES, NY e LE AR, direttore, all'epoca, del Coordinamento territorio, licenze e concessioni della società RA s.p.a. .
Entro tale prospettiva, inoltre, il Tribunale ne ha posto in rilievo le funzioni di contatto e intermediazione con i pubblici funzionari al fine di ottenere notizie in merito alle gare d'appalto che interessavano l'associazione, sì da poter riferire al BU, ad es., di aver parlato della questione delle nomine da effettuare presso l'AMA con il capo-segreteria del Presidente dell'assemblea capitolina e con il IS, informando il primo di aver saputo da un altro funzionario del Comune di Roma - ossia da UR AU, responsabile del servizio di programmazione gestione del verde pubblico e componente la commissione di aggiudicazione - di una procedura di affidamento non ancora resa pubblica.
In un'altra occasione, era lo stesso ricorrente a congratularsi con il IS subito dopo la sua nomina a direttore generale dell'AMA, pronunziando la frase "l'AMA c'est moi" - a voler significare il totale controllo esercitato nelle modalità di assegnazione degli appalti in favore di società riferibili al sodalizio - e concordando con lui appuntamenti di cui teneva costantemente informato il BU. In relazione a tale circostanza, peraltro, l'ordinanza impugnata ha rimarcato come, subito dopo la sua nomina, il IS abbia comunicato l'evento al BU, al quale chiese, non prima di aver commentato con euforia l'espressione augurale rivoltagli dal NY per sottolineare la vittoria in tal modo ottenuta, la concessione di un primo favore (un'attività di pulizie presso la sua abitazione), ottenendo dal BU l'arrivo del NY ("...te mando NY, te mando NY AR va") per esaudire quanto richiesto.
Ulteriori dati indiziari circa la piena consapevolezza della natura del sodalizio sono stati illustrati dai Giudici di merito riguardo al coinvolgimento del ricorrente nelle vicende relative alla turbativa della gara del c.d. multimateriale (capo sub 16), dove l'intervento del IS, a seguito di una serie contatti anomali verificatisi fra gli indagati prima dell'assegnazione, è stato indirizzato sia a spostare il termine ultimo per la presentazione delle offerte, sia a recepire nell'aggiudicazione gli accordi maturati fra i partecipanti. Nel corso di una conversazione oggetto di intercettazione ambientale, era il BU a comunicare ai suoi collaboratori, tra i quali il ricorrente, i nominativi degli esponenti politici che li avrebbero aiutati a vincere la gara;
ed era ancora il BU, nel corso di un altro dialogo intervenuto con il NY, a comunicare a quest'ultimo che l'altro concorrente nella gara, cancelli franco della cooperativa DE (con il quale erano emersi problemi nel mantenimento di precedenti intese che avrebbero dovuto essere recepite nell'atto di aggiudicazione dei lotti), si "era messo paura" in seguito ad una conversazione avvenuta poco prima, nelle more della procedura di assegnazione. Il raggiungimento degli accordi, i cui termini erano ben conosciuti dal NY e dagli altri collaboratori del BU, venne poi da quest'ultimo comunicato al IS qualche giorno prima della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.
9.2. Correttamente riconosciuta, pertanto, deve ritenersi la configurabilità dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, avendone i Giudici di merito coerentemente valutato i presupposti sulla base di idonei dati indiziari, che hanno posto in risalto un comportamento assistito da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio di stampo mafioso (v. Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, dep. 01/08/2012, Rv. 253218), volta ad implementarne la forza e ad accrescerne la capacità espansiva sul territorio, attraverso il controllo delle attività amministrative necessarie all'aggiudicazione di pubblici appalti nei settori di interesse della predetta organizzazione.
Deve sul punto ribadirsi, inoltre, il principio secondo cui la circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso (Sez. Un., n. 10 del 28/03/2001, dep. 27/04/2001, Rv. 21837; Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, dep. 22/01/2015, Rv. 262486).
9.3. Infondate, infine, devono ritenersi le doglianze prospettate riguardo all'apprezzamento delle esigenze cautelari (v., in narrativa, i parr.
3.4. e 3.5.), dovendosi tener conto non solo della presunzione fissata nell'art. 275 c.p.p., comma 3, ma anche dell'esaustiva motivazione sul punto offerta dai Giudici del riesame, che hanno sottolineato l'estremo livello di pericolosità raggiunto dal sodalizio, in ragione della sua articolazione soggettiva, unitamente alla disponibilità di uomini e mezzi, alla netta ripartizione di ruoli e compiti fra ciascuno dei suoi componenti ed all'ampiezza di un programma criminoso in progressiva espansione nel settore dell'economia e dei lavori pubblici.
In relazione ai su indicati profili di doglianza deve altresì ribadirsi il principio secondo cui, in tema di misure cautelari nei confronti di soggetti indagati di partecipazione ad associazione mafiosa, in assenza di elementi da cui risulti l'avvenuto recesso volontario dal sodalizio, la valutazione prognostica sfavorevole prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, non è vinta dal fatto che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione nell'esercizio dei quali ha realizzato la condotta criminosa, in considerazione delle accertate capacità relazionali che egli, ricoprendo le precedenti cariche, ha avuto modo di acquisire nel mondo della politica e dell'amministrazione pubblica (Sez. 2, n. 53675 del 10/12/2014, dep. 23/12/2014, Rv. 261621).
Secondo una costante linea interpretativa di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, dep. 27/02/2014, Rv. 258809), infatti, la su indicata presunzione può essere vinta, atteso l'evidenziarsi di una situazione di "affectio societatis", solo nell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente allontanamento del soggetto rispetto all'associazione: evenienza, questa, il cui effettivo delinearsi non può dirsi, allo stato, raggiunto.
9.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.. 10. Parimenti infondate devono ritenersi le ulteriori censure prospettate nel ricorso del IA, avendo i Giudici di merito congruamente ricavato gli elementi indiziari della sua consapevole partecipazione al sodalizio dal fatto di avervi messo a disposizione le sue attività d'impresa nel settore dell'edilizia e del movimento terra per la gestione di appalti di opere e servizi conseguiti proprio grazie al ruolo svolto dall'associazione (come ad es. la gestione, congiuntamente al RM, con il quale intratteneva continui contatti, ed il cui spessore criminale egli ben conosceva, delle attività di esecuzione dei lavori presso il campo nomadi di Castel RO, dati in subappalto al IA da una società cooperativa riconducale al BU).
Al riguardo, infatti, l'ordinanza impugnata ha richiamato con dovizia di particolari i continui contatti con il RM, volti ad ottenerne la preventiva autorizzazione, o un intervento risolutore, ovvero le necessarie rassicurazioni per qualsiasi problematica inerente alla gestione o all'esecuzione dei lavori affidatigli in subappalto (come, ad es., nell'occasione in cui il RM, informato dal IA del blocco del cantiere da parte degli zingari, riferiva di aver contattato i responsabili, ricevendo l'assicurazione che il Comune non si sarebbe rivalso sull'impresa esecutrice dei lavori, in caso di ritardi nell'ultimazione). Integralmente richiamate le considerazioni svolte nei precedenti paragrafi (ed in particolare quelle di cui al par. 5.8.), deve altresì rilevarsi come sia stato lo stesso indagato, secondo quanto posto in rilievo dai Giudici di merito, ad aver fatto espresso riferimento - in alcune conversazioni oggetto di intercettazione ambientale (ad es., con l'architetto BA, che avrebbe dovuto curare la ristrutturazione di un villa che il RM era in procinto di acquistare) - alla militanza di quest'ultimo all'interno dei N.A.R., ai suoi rapporti con la c.d. "banda della Magliana", al "salto di qualità" effettuato nel passaggio a forme di criminalità basate su rapporti e connivenze con le autorità politiche ed amministrative, nonché alla disponibilità di notevoli somme di denaro da parte del sodalizio.
In altre conversazioni, del resto, è il RM (ad es., nel discorrere con il BR delle attività del sodalizio) a fare riferimento al IA come l'imprenditore incaricato per l'esecuzione di lavori oggetto di appalti pubblici appena aggiudicati presso il Comune, ovvero a spiegare direttamente a quest'ultimo la rete di relazioni intessuta dal sodalizio, i suoi obiettivi e i vari referenti sui quali poteva contare all'interno della pubblica amministrazione, sino a concludere il colloquio con l'espressione:
"stiamo a mette su una bella squadra....piano piano...capito?". Ulteriori dati indiziari, al riguardo, sono stati evidenziati dai Giudici di merito con riferimento alla partecipazione del ricorrente ad alcune riunioni programmatiche presso l'abitazione del RM (ove si decidevano le linee di azione del sodalizio unitamente, di volta in volta, a ES AB AN, ietto giuseppe, BU VA, MA LU e ZI TO, Sindaco di Sacrofano) e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da società facenti capo al IA, come la "IMEG" s.r.l., i cui uffici sono stati peraltro utilizzati quale luogo sicuro di custodia per occultare somme di denaro contante, di rilevante importo, su espresso incarico dello stesso RM, che le avrebbe poi utilizzate per il pagamento della quota "in nero" del prezzo d'acquisto di una villa.
Sotto altro, ma connesso profilo, il Tribunale ha rilevato come il RM risulti avere impiegato risorse finanziarie custodite presso le cooperative del BU per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del predetto bene immobile, acquistato il 13 maggio 2014, avvalendosi dell'apporto garantito dallo stesso IA, che per la copertura dei relativi costi emetteva fatture nei confronti delle cooperative del BU, giustificandole quali prestazioni lavorative effettuate per il campo nomadi di Castel RO.
10.1. Coerenti, pertanto, devono ritenersi le conclusioni cui il Tribunale è pervenuto nel ritenere sussistente, allo stato, la gravità della base indiziaria in ordine alla partecipazione al sodalizio e all'affectio societatis del ricorrente, puntualmente replicando alle obiezioni difensive che miravano a ricondurre i suoi rapporti con il RM nell'alveo di una mera collaborazione di natura affaristica.
A tale riguardo, infatti, il Tribunale non ha mancato di esporre gli elementi sintomatici della consapevole finalizzazione all'acquisizione di un personale profitto per il fatto di essere venuto in relazione con il sodalizio mafioso, da un lato offrendo la disponibilità delle proprie attività d'impresa, dall'altro lato ricevendone in cambio protezione e favori. Rilevante, in tal senso, è stato ritenuto, ad es., il contenuto di un dialogo intercorso fra il RM ed il BR a seguito della pubblicazione del su menzionato articolo di un settimanale a diffusione nazionale (v., supra, il par. 3.7.), in cui il primo si preoccupava che il IA l'avesse letto, evidenziando come il clamore mediatico fosse utile al consolidamento della "fama criminale" del sodalizio, perché faceva sentire maggiormente tutelati quegli imprenditori che operavano sotto la sua ala protettrice.
In definitiva, l'elaborazione del materiale indiziario è stata motivatamente articolata dai Giudici del merito nel senso di individuare un preciso tornaconto nella condotta del ricorrente, il quale, oltre al fatto di aver custodito presso la sede legale di una sua società parte del denaro contante provento di attività illecite del RM in seno al sodalizio - denaro da quest'ultimo utilizzato per l'acquisto di un immobile - lo ha poi coadiuvato nella gestione delle trattative con la parte venditrice.
In tal senso, dunque, il quadro delle emergenze indiziarie - illustrato sotto il profilo del molteplice contributo dato nella esecuzione di lavori appaltati a società riconducibili al sodalizio, nella custodia di proventi di attività delittuose da utilizzare per pagamenti "in nero" e nella veicolazione di flussi finanziari illeciti - è stato ragionevolmente ritenuto dai Giudici del riesame indicativo di una collusione con il sodalizio mafioso per averne condiviso i propositi di infiltrazione nei settori amministrativo ed economico-imprenditoriale, entrando con esso in un rapporto sinallagmatico tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti (Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005, dep. 20/12/2005, Rv. 232963; Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, dep. 16/10/2008, Rv. 242318; Sez. 1, n. 30534 del 30/06/2010, dep. 30/07/2010, Rv. 248321; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, dep. 15/07/2013, Rv. 256740). Un rapporto, quello descritto nell'ordinanza, connotato da forme di stabile e continuativa cooperazione, tali da garantire all'imprenditore la percezione di vantaggi altrimenti non conseguibili sul mercato, ed all'organizzazione criminale la possibilità di infiltrarsi in settori sempre più vasti dell'economia, fungendo al tempo stesso da polo di attrazione per ulteriori figure imprenditoriali.
10.2. Per quel che attiene, inoltre, al requisito della gravità indiziaria circa il reato di trasferimento fraudolento di beni e valori di cui al capo sub 9), l'ordinanza impugnata ha puntualmente ricostruito l'intera vicenda relativa all'operazione di fittizia intestazione di una villa acquistata dal RM nel maggio 2014 in Sacrofano, e formalmente intestata alla sua compagna (MA LE), illustrando, con congrua ed esaustiva motivazione, il fattivo contributo concorsuale offerto dal ricorrente, per avere aiutato il RM durante tutte le fasi della trattativa finalizzata all'acquisto e per avere custodito presso gli uffici della IMEG s.r.l., come si è già accennato, un'ingente somma di denaro in contanti poi utilizzata dal primo per la definizione della compravendita.
Il Tribunale ha dato conto, al riguardo, di una serie di conversazioni oggetto di intercettazione, in cui il RM, consapevole di essere sottoposto ad indagini dagli organi inquirenti, manifestava la sua volontà di occultare le proprie risorse finanziarie attraverso la fittizia intestazione di beni di cui aveva di fatto la proprietà, parlando con il IA della necessità che non rimanesse alcuna traccia dell'acquisto da lui effettuato.
Inoltre, i Giudici di merito hanno valorizzato gli esiti delle risultanze investigative, dalla cui prospettazione è emerso, in particolare, che l'immobile è stato pagato, in parte, attraverso il versamento "in nero" di una somma in contanti pari all'importo di Euro 120.000,00 - custodita dal IA, almeno per una porzione di centomila Euro, per conto del RM e proveniente dalle attività illecite del sodalizio - e, in parte, attraverso la somma derivante da un mutuo bancario stipulato in favore della compagna del RM, che proprio per tale motivo, su diretta iniziativa di quest'ultimo, veniva fittiziamente assunta il 1 febbraio 2014 come dipendente di una cooperativa del BU, con la previsione di una busta paga adeguata all'entità della rata mensile del finanziamento, in modo da consentirle di ottenere l'erogazione della somma (pari all'importo di Euro 147.000,00) oggetto del mutuo contratto con un Istituto di credito.
Secondo una costante linea interpretativa tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, dep. 24/07/2007, Rv. 237595), il delitto di trasferimento fraudolento di valori è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato, quindi, consiste nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.
L'espressione utilizzata dal legislatore, "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità", non intende formalizzare i meccanismi - che possono essere molteplici e non classificabili in astratto - attraverso i quali può realizzarsi l'"attribuzione fittizia", ne' intende ricondurre la definizione di "titolarità" o "disponibilità" entro schemi tipizzati di carattere civilistico, ma ha una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata (Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, dep. 18/12/2014, Rv. 261613). È dunque sufficiente, per la configurabilità di tale ipotesi delittuosa, qualunque azione che si traduca in una scissione fra titolarità o disponibilità effettiva di denaro o altre utilità, e titolarità o disponibilità formale delle stesse, fittiziamente attribuita ad un soggetto o a soggetti diversi da quello o da quelli cui quel denaro o quelle utilità fanno sostanzialmente capo (ex multis, v. Sez. 6, n. 15140 del 12/04/2012, dep. 19/04/2012, Rv. 252610; Sez. 2, n. 40 del 24/11/2011, Rv. 251748; Sez. 1, n. 23266 del 28/05/2010, Rv. 247581; Sez. 5, n. 30605 del 22/05/2009, Rv. 244482).
Proprio perché la norma incriminatrice intende attrarre nella sua sfera precettiva qualsiasi forma di trasferimento di beni da un soggetto, che ne rimane comunque effettivo dominus, ad altro, che pare disporne, giuridicamente o di fatto, quale titolare apparente, deve ritenersi che l'interposizione fittizia ricorre anche laddove sia riferibile solo ad una quota del bene oggetto di un'operazione negoziale che nel suo insieme risulti essere finalisticamente diretta, come avvenuto nel caso in esame, a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale "dominus". Al riguardo, infatti, i Giudici di merito hanno congruamente argomentato nel senso che la fittizia attribuzione dell'immobile alla compagna del RM era connotata dalla finalità di agevolare il sodalizio cui lo stesso IA ha preso parte, coadiuvando il RM nel consentire il reimpiego di risorse pari alla somma di denaro corrisposta "in nero", proveniente dalle illecite attività dell'associazione.
La ricostruzione della vicenda in esame, operata, come si è detto, in modo completo e logico dal Tribunale, che sul punto ha richiamato l'ampia esposizione contenuta nell'ordinanza genetica, non è censurabile neppure sotto il profilo della mancata considerazione di elementi a difesa dedotti dal ricorrente, ove si consideri che la motivazione fornita dal giudice dell'impugnazione non è comunque affetta dal vizio rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), quando dal complesso dei passaggi argomentativi emerga, anche solo in termini impliciti, che i rilievi della difesa, come avvenuto nel caso in esame, siano stati presi in considerazione e ritenuti non incisivi, ovvero non decisivi, perché sostanzialmente incompatibili con la valenza indiziaria delle emergenze investigative. 10.3. Per quanto concerne, poi, le censure prospettate in relazione all'ipotesi di reato (ex D.Lgs. n. 151 del 1991, art. 8) contestata nel capo sub 22, la ricostruzione operata dai Giudici del riesame è sorretta da un ragionamento completo e plausibile, sicché ogni ulteriore critica da parte dell'interessato va ritenuta inammissibile nella parte in cui si sostanzia in una richiesta di diversa valutazione dello stesso materiale indiziario, in senso evidentemente favorevole al ricorrente. Tanto non è consentito, infatti, al Giudice della legittimità, deputato al controllo della correttezza, logicità e completezza della motivazione.
Al riguardo, invero, l'ordinanza impugnata ha preso in esame le deduzioni difensive e le ha congruamente disattese alla luce delle emergenze investigative rappresentate dal contenuto di numerose conversazioni oggetto di intercettazione, che ha ritenuto sintomatiche, allo stato, di uno stretto collegamento fra la disponibilità manifestata dal ricorrente per l'emissione di fatture per operazioni - quanto meno in parte - inesistenti attraverso lo schermo della IMEG s.r.l. e la veicolazione di flussi finanziari destinati in favore del RM, la cui origine è stata individuata negli illeciti profitti conseguiti per effetto delle complessive attività svolte dal sodalizio in esame, ivi comprese quelle legate alla realizzazione dei delitti di estorsione. Sul punto, infatti, sono state richiamate, ad es., le conversazioni fra BU ed il NN circa le modalità di reintroduzione dei proventi nel circuito lecito, in cui il primo spiegava al secondo che le somme di denaro venivano restituite al RM attraverso il meccanismo delle false fatturazioni con la società riferibile al IA;
ovvero quelle in cui è lo stesso RM a chiedere al ricorrente l'emissione di fatture, o, infine, quelle intercorse negli uffici di una cooperativa del BU, tra quest'ultimo, il Di NO ed il RM, in cui i tre decidono, a fronte della necessità di corrispondere al RM un'ingente quantità di denaro, di utilizzare proprio il IA per la emissione di false fatture relative al campo nomadi;
a seguito di tale colloquio, come posto in evidenza dai Giudici del riesame, il RM contattò il IA, che si dichiarò immediatamente disponibile.
Correttamente riconosciuta, pertanto, deve ritenersi la configurabilità della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, alla stregua dei dati fattuali ampiamente illustrati nell'ordinanza impugnata e delle implicazioni sottese al su richiamato quadro di principii giurisprudenziali (v. par. 9.2.). Nella stessa prospettiva, peraltro, deve richiamarsi il portato applicativo della connessa regula iuris, più volte stabilita in questa Sede, secondo cui nella fase delle indagini preliminari, ai fini dell'adozione di misure cautelari, per la ravvisabilità dell'aggravante in questione è sufficiente la prova della elevata probabilità dell'esistenza dell'associazione agevolata (Sez. 2, n. 52614 del 30/09/2014, dep. 18/12/2014, Rv. 261545; Sez. 6, n. 4381 del 07/11/1997, dep. 25/03/1998, Rv. 210816), non richiedendosi, nella fase incidentale in cui viene valutato il profilo della mera gravità indiziaria, altro che l'elevata probabilità di colpevolezza dell'interessato.
10.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.. 11. Il ricorso proposto da OG IU è parzialmente fondato e deve essere pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
11.1. Il primo ed il terzo motivo di doglianza sono infondati, poiché la gravità del panorama indiziario, già puntualmente illustrata dal G.i.p. a sostegno del provvedimento genetico, e successivamente condivisa dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall'apparato motivazionale su cui poggia l'impugnato provvedimento, che ha correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni che giustificano l'epilogo del relativo percorso decisorio.
Al riguardo, infatti, l'ordinanza impugnata ha analiticamente illustrato la sequenza dei passaggi attraverso cui l'indagato, legale rappresentante della CESAS s.r.l., con l'emissione di una fattura (dell'importo di Euro 72.600,00) in favore della società cooperativa HE 29 - facente capo a BU e RM - e la successiva annotazione della fattura alla IMEG per l'importo di Euro 36.300,00, ha consapevolmente impedito, d'intesa con il IA, l'individuazione dell'origine illecita di profitti generati dall'attività dell'associazione presso il campo nomadi di Castel RO e della loro successiva destinazione al RM;
ha congruamente replicato, inoltre, ai rilievi difensivi, da un lato osservando che la contestazione in sede cautelare riguardava l'entità dei lavori effettivamente realizzati presso il campo nomadi, aventi ad oggetto la metà della somma fatturata (poiché lo stesso OG, dopo l'emissione della fattura alla società HE, aveva restituito la metà della somma alla IMEG, con la conseguente veicolazione, attraverso il IA, dei relativi proventi in favore del RM), dall'altro lato rilevando come fosse lo stesso ricorrente a chiedere consigli al IA sui dati da riportare nelle fatture al fine di giustificare il relativo esborso, così mostrando piena consapevolezza del contesto nel quale stava operando e dei rapporti dal IA intrattenuti con il gruppo del RM.
A tale riguardo, infine, i Giudici di merito hanno specificamente indicato le ragioni giustificative della valutazione operata in merito ai presupposti di configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 7, richiamando non solo il contenuto di una conversazione intercorsa fra i due imprenditori in data 14 giugno 2013, ove si fa riferimento alla consapevolezza, da parte del ricorrente, dei rapporti fra il IA ed il RM, ma anche la circostanza, compiutamente illustrata nell'ordinanza genetica, relativa al fatto che il OG risulta essersi incontrato, in più occasioni, con lo stesso RM (ad es., presso la sede della IMEG s.r.l. in data 5 ottobre 2012, ovvero in una cena presso un ristorante di Sacrofano, il 20 ottobre dello stesso anno).
A fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso una serie di passaggi motivazionali chiari e privi di vizi logici, il ricorrente non ha individuato aspetti o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ne' ha soddisfatto l'esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare l'atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull'apprezzamento di elementi di fatto già puntualmente vagliati in sede di riesame, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al sindacato di questa Suprema Corte.
11.2. Fondata, di contro, deve ritenersi la seconda doglianza prospettata nel ricorso (v., in narrativa, il par. 2.2.), avendo il Tribunale formulato il giudizio prognostico di reiterazione del reato senza ancorarlo ad elementi individualizzanti e concreti, ed anzi prescindendo dalla specifica considerazione della sua posizione soggettiva, la cui piena valutazione imponeva di prendere in esame il dato di fatto rappresentato dalle prospettate dimissioni del ricorrente dalla qualifica di amministratore unico della CESAS s.r.l..
È noto che il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, tali da consentire di affermare che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere detti reati (Sez. 6, n. 38763 del 08/03/2012, Rv. 253372). 11.3. In relazione a tale profilo s'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame che, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede statuiti. 12. Analoghe considerazioni devono svolgersi per quel che attiene ai primi due profili di doglianza oggetto del ricorso proposto da IT EM, avendo il Tribunale del riesame compiutamente indicato gli elementi integranti il necessario requisito di gravità del quadro indiziario sulla base di rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa Sede. 12.1. Rispetto alla pregnanza del compendio indiziario descritto con riferimento alla vicenda corruttiva enucleata nel capo sub 25) la ricorrente non si è confrontata con la necessaria specificità di argomentazioni, avendo il Tribunale ampiamente valorizzato il tenore ed il contenuto delle conversazioni intercorse fra gli indagati, nelle quali il BU ha fatto esplicito riferimento alle somme di denaro corrisposte e da corrispondere a UR AU, funzionario del Comune di Roma responsabile del servizio di programmazione e gestione del verde pubblico, a fronte degli atti contrari ai doveri d'ufficio da lui posti in essere in favore dell'organizzazione criminale riguardo: a) alle pressioni sugli organi amministrativi per il reperimento di risorse in settori riconducibili alle cooperative del BU;
b) al reperimento dei fondi per l'emergenza legata al maltempo;
c) alla determinazione dell'ammontare del corrispettivo per la manutenzione delle piste ciclabili;
d) all'assegnazione alla cooperativa "HE 29" della manutenzione ordinaria delle aree verdi delle ville storiche. Già nell'ordinanza genetica, per vero, si poneva in rilievo il contributo causale offerto dalla IT e dagli altri indagati, quanto meno in relazione alla promessa della somma di trentamila euro per le piste ciclabili, individuandolo nella circostanza che il BU non solo aveva concordato con essi il tetto massimo della somma da versare al su indicato pubblico ufficiale nell'importo dianzi specificato, ma era stato dagli stessi agevolato nella valutazione della convenienza dell'operazione.
Nel corso della discussione sulla corruzione del UR, come poi osservato dal Tribunale, tutti gli indagati dialogavano prestando il loro contributo e mostrando piena consapevolezza delle modalità corruttive attraverso cui operava l'associazione e del ruolo svolto dal RM nella fissazione dei margini di guadagno del sodalizio. In tal senso, ad es., l'ordinanza impugnata ha spiegato che la ricorrente era più volte intervenuta nel corso della conversazione, chiedendo chiarimenti al BU su quali fossero le commesse per le quali era stata richiesta la tangente e se la società HE avesse o meno fatturato.
Anche con riferimento all'episodio concernente la gara d'appalto indetta dall'AMA s.p.a. sulla raccolta differenziata del c.d. "multimateriale" (capo sub 16) i Giudici di merito hanno evidenziato una serie di contatti anomali tra il BU ed il IS - quale direttore generale dell'AMA e responsabile unico del procedimento - antecedenti la presentazione delle offerte e finalizzati ad alterare la regolarità della procedura con lo spostamento del termine finale della loro presentazione, anche in ragione delle problematiche emerse nella tenuta di precedenti intese con altri indagati (cancelli franco della cooperativa DE), il cui contenuto avrebbe dovuto essere poi recepito nell'atto di aggiudicazione dei lotti. In alcune conversazioni oggetto di intercettazione, come rilevato dai Giudici di merito, il BU dialogava con la IT nelle more dell'aggiudicazione, facendo riferimento proprio ai problemi emersi da tali precedenti accordi ed alla necessità di parlare con il cancelli franco, mentre in altre conversazioni comunicava alla IT e agli altri coindagati i nominativi degli esponenti politici (definiti "assi nella manica") sui quali l'associazione poteva contare per vincere la gara.
Coerente con l'esposizione di tali risultanze indiziarie, dunque, deve essere ritenuto, allo stato, l'apprezzamento del Tribunale circa la configurabilità della contestata aggravante, avuto riguardo al ruolo attribuito alla ricorrente nell'ambito delle cooperative, ai rapporti intercorsi con il BU e alle modalità di realizzazione della condotta a suo carico ipotizzata nelle su indicate vicende, logicamente ritenute sintomatiche di una finalità agevolatrice del sodalizio criminale, anche alla luce della conoscenza dei rapporti tra il BU ed il RM.
A tale complesso di valutazioni, come si è visto, la ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze in merito alla ricostruzione dei fatti accolta nel provvedimento impugnato, fondate su una congetturale rivisitazione dei fatti di causa, incentrata sulla prospettazione di un ruolo passivo di "mera ascoltatrice" di programmi illeciti da altri ideati, e risolventesi, come tale, in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dai Giudici di merito, senza scardinare o anche solo porre in crisi la complessiva tenuta logico-argomentativa dei relativi passaggi motivazionali.
12.2. Fondato, di contro, deve ritenersi il terzo profilo di doglianza dalla ricorrente prospettato (v., in narrativa, il par. 5.3.), richiamandosi, al riguardo, le considerazioni già espresse in ordine al ricorso del OG (supra, nel par. 11.2), per quel che attiene alla valutazione del parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole. Sul punto, invero, le ragioni giustificative addotte dal Tribunale appaiono fondate non solo su formule genericamente espresse, ma anche sul rilievo erroneamente attribuito ad un elemento di fatto - la gravità di un precedente penale - la cui sussistenza, viceversa, è stata esclusa dalla documentazione allegata dalla difesa. 12.3. In relazione al su indicato profilo s'impone, conseguentemente, l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame che, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede statuiti. 13. Il ricorso di CH AR è parzialmente fondato e deve essere pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
13.1. Le censure enucleate nel primo motivo di ricorso sono infondate, avendo l'ordinanza impugnata fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia in esame, laddove sono stati puntualmente evidenziati - sulla base degli esiti d'indagine ivi rappresentati, e in particolare delle risultanze offerte dalle attività di intercettazione - gli elementi indiziari del contributo dall'indagato offerto nella realizzazione degli episodi di corruzione contestati nel capo sub 35) in concorso con altri indagati. Il tema d'accusa è stato infatti delineato con riferimento alle vicende corruttive nelle quali è rimasto coinvolto AI LU, nella sua funzione di membro del tavolo di coordinamento nazionale sull'accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale, per avere accettato, da BU VA e da LL DR, il pagamento della somma di cinquemila euro al mese, per sè stesso, e di millecinquecento euro mensili per CH, al fine di agevolarli nella gestione dei centri di accoglienza degli immigrati, favorendo, anche in forza dell'attività di intermediazione svolta dallo CH, gli interessi della rete di società ad essi riconducibili, ed in particolare:
a) per avere orientato le scelte del tavolo di coordinamento al fine di creare le condizioni per l'assegnazione di flussi di immigrati a strutture di accoglienza gestite da imprese riconducibili al BU ed al LL;
b) nel comunicare i contenuti delle riunioni e le posizioni espresse dai vari rappresentanti di organi istituzionali che prendevano parte al tavolo;
c) nell'effettuare pressioni finalizzate all'apertura di centri in luoghi graditi a quel gruppo.
Muovendo dalle medesime risultanze investigative, e in particolare dal contenuto di un'intercettazione effettuata il 28 marzo 2014, in cui il BU discorreva con GA, IT, Di NO e LL del continuo versamento di somme di denaro all'AI (pari all'importo di cinquemila euro al mese da tre anni), il Tribunale ha altresì evidenziato come, nell'ambito dello stesso contesto operativo, il BU abbia fatto riferimento ad ulteriori dazioni di denaro in favore dello CH - pari all'importo di almeno millecinquecento euro al mese da tre anni - per l'attività di intermediazione da lui svolta presso l'AI, da un lato lamentandosi della sua eccessiva avidità, dall'altro lato spiegando come tali pagamenti rappresentassero un fruttuoso investimento per l'attività svolta dalle sue cooperative, in ragione dei continui flussi di entrata degli immigrati nel territorio italiano.
Siffatte utilità venivano concordate dal LL e dal BU, che forniva al primo parte della provvista necessaria per il materiale pagamento delle somme destinate al ricorrente, effettuato attraverso la simulazione di un inesistente rapporto lavorativo.
L'ordinanza impugnata ha inoltre esaminato le risultanze dei dialoghi fra il BU ed il LL riguardo alla posizione subordinata assunta dallo CH rispetto all'AI, replicando puntualmente ai rilievi difensivi al riguardo formulati e ponendo in evidenza gli aspetti di contraddittorietà emersi dal raffronto fra le dichiarazioni rese nell'interrogatorio del LL in merito all'attività di intermediario immobiliare svolta dallo CH al fine di reperire alloggi ove accogliere gli immigrati e le diverse spiegazioni da quest'ultimo fornite nel suo interrogatorio di garanzia, circa il ruolo di mero "ottimizzatore" che egli avrebbe assunto in favore delle cooperative, senza avere mai svolto la su indicata attività di intermediazione.
Sul punto, infatti, i Giudici di merito hanno linearmente illustrato quale sia stato il ruolo in concreto rivestito dallo CH come persona di fiducia dell'AI, per il fatto di averne curato gli illeciti interessi durante la sua assenza dall'Italia, ovvero per avere stabilmente assunto una funzione di collegamento tra il suo diretto referente ed il gruppo di società riconducibili al BU, percependo, proprio per tale ragione, la su indicata remunerazione mensile quale corrispettivo delle condotte contrarie ai doveri d'ufficio poste in essere dall'AI.
Ulteriori elementi di riscontro indiziario, rispetto ai dati emersi dalle su indicate operazioni di intercettazione, sono stati acquisiti in forza degli accertamenti svolti dagli organi inquirenti, che hanno offerto piena conferma dell'esistenza e della natura dei rapporti contabili tra lo CH, il LL ed il BU,
smentendo qualsiasi possibilità di configurare forme di lavoro dipendente quale preteso titolo giustificativo dello "stipendio" il cui materiale pagamento veniva, nel corso dei dialoghi oggetto di intercettazione, più volte sollecitato dallo CH. 13.2. Sulla base di tali emergenze indiziarie, deve ritenersi che le conclusioni cui sono pervenuti i Giudici di merito si pongano pienamente in linea con il quadro di principii al riguardo stabiliti da questa Suprema Corte (Sez. 6^, n. 33435 del 04/05/2006, dep. 05/10/2006, Rv. 234361), secondo cui nel delitto di corruzione, che è a concorso necessario ed ha una struttura bilaterale, è ben possibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolva, come nel caso in esame, in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari.
Sul punto, inoltre, deve ribadirsi che, per la configurabilità del reato di corruzione propria, non occorre individuare esattamente l'atto contrario ai doveri d'ufficio, oggetto dell'accordo illecito, ma è sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al "genus" previsto (Sez. 6^, n. 2818 del 02/10/2006, dep. 25/01/2007, Rv. 235727; v., inoltre, Sez. 6^, n. 33881 del 19/06/2014, dep. 31/07/2014, Rv. 261406). In tema di corruzione propria, infatti, l'espressione "atto di ufficio" non è sinonimo di atto amministrativo, ma designa ogni comportamento del pubblico ufficiale posto in essere nello svolgimento del suo incarico e contrario ai doveri del pubblico ufficio ricoperto (Sez. 6^, n. 23804 del 17/03/2004, dep. 24/05/2004, Rv. 229642; Sez. 6^, n. 21943 del 07/04/2006, dep. 22/06/2006, Rv. 234619; Sez. 6^, n. 30058 del 16/05/2012, dep. 23/07/2012, Rv. 253216).
Nel caso in esame, come si è osservato, i Giudici di merito hanno evidenziato una serie di condotte poste in essere dall'AI in violazione ed in contrasto con i doveri d'ufficio, retribuite con compensi fissi a scadenza mensile, per il fatto di avere costantemente agevolato gli interessi di determinati soggetti imprenditoriali nelle attività di gestione dell'accoglienza degli immigrati, anche senza indire pubbliche gare, ma facendo leva su mere considerazioni d'urgenza legate alla emergenza del fenomeno migratorio.
Sulla base di quanto compiutamente rappresentato nell'ordinanza impugnata, infatti, l'AI ha sistematicamente agito quale intraneus, al servizio di BU e LL, nell'ambito di un organismo pubblico incardinato nelle strutture del Ministero nell'Interno competenti in materia di protezione dei richiedenti asilo e, dunque, nel perimetro della concreta sfera di intervento e di influenza propria delle sue pubbliche funzioni, contribuendo ad orientare le determinazioni dei livelli, nazionale e locale, di governo in senso favorevole a quei soggetti privati - che hanno evitato, tra l'altro, i vincoli e l'alea a cui sarebbero stati sottoposti in caso di ricorso a gare pubbliche per l'aggiudicazione di quei servizi - in spregio ai doveri di correttezza, onestà e imparzialità che incombono su chi riveste funzioni pubbliche. In ordine alla qualificazione dei fatti contestati, pertanto, il Collegio, osservato che i Giudici di merito hanno puntualmente evidenziato come nel caso di specie l'AI, in violazione dei suoi doveri d'ufficio, si sia messo a disposizione di privati che miravano ad assicurarsi un trattamento di favore nell'esercizio delle sue funzioni di componente del Tavolo di coordinamento nazionale, così che l'oggetto dell'accordo illecito si è progressivamente specificato in una pluralità di singoli atti rientranti nella concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale e non preventivamente individuati, ma pur sempre appartenenti al genus previsto (Sez. F, n. 32779 del 13/08/2012, dep. 17/08/2012, Rv. 253487), ribadisce che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri d'ufficio, ancorché non predefiniti o non (interamente) individuabili ex post, integra, sia in relazione alla previgente che all'attuale disciplina normativa, il reato di cui all'art. 319 c.p. e non quello, meno grave, di cui all'art. 318 c.p. (Sez. 6^, n. 9883 del 15/10/2013, dep. 28/02/2014, Rv. 258521; Sez. 6^, n. 33881 del 19/06/2014, dep. 31/07/2014, Rv. 261406; Sez. 6^, n. 47271 del 25/09/2014, dep. 17/11/2014, Rv. 260732; Sez. 6^, n. 6056 del 23/09/2014, dep. 10/02/2015, Rv. 262333). 13.3. Fondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, apparendo le ragioni giustificative del pericolo di recidiva del tutto disancorate dalla valutazione di elementi specifici e concreti, e fondate su formule solo genericamente espresse, attraverso un riferimento non meglio specificato a "diretti interessi nel mondo delle cooperative".
Sul punto, dunque, vanno richiamate le analoghe considerazioni già espresse in ordine ai ricorsi di OG e IT (supra, nei parr. 11. 2 e 1 2.2.), per quel che attiene ai canoni di valutazione del parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole.
13.4. In relazione a tale profilo, conseguentemente, s'impone l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per un nuovo esame che, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede statuiti. 14. Il ricorso proposto da De AR VA è parzialmente fondato e deve essere pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
14.1. Preliminarmente, per quel che attiene ai motivi di doglianza (v., in narrativa, i parr.
7.3. e 7.5.) incentrati sui reati di trasferimento fraudolento di valori di cui ai capi d'imputazione sub 32), 33) e 34), deve rilevarsi come, in pendenza del ricorso per cassazione avverso il provvedimento restrittivo, l'intervenuta scarcerazione parziale per la decorrenza dei termini della misura cautelare determina, in assenza di una richiesta funzionale alla proposizione di istanze di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse.
14.2. Infondate, inoltre, devono ritenersi le residue censure difensive prospettate con riguardo al reato di favoreggiamento personale ipotizzato nel capo suo 31) v., supra, i parr. 7.1., 7.2. e 7.4..
Per quel che attiene alla preliminare censura di omessa motivazione sui gravi indizi di colpevolezza, la stessa deve ritenersi manifestamente infondata, ove si consideri, da un lato, che l'ordinanza genetica contiene specifici passaggi motivazionali in cui il G.i.p. ha esplicitato le sue autonome valutazioni riguardo alla sussistenza del requisito della gravità indiziaria e, dall'altro lato, che l'ordinanza impugnata ha offerto, a sua volta, piena dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, nonché di averle meditate e ritenute coerenti con la sua decisione, laddove ha ricostruito, sia pure sinteticamente, i passaggi dell'intera vicenda, motivando sulle ragioni giustificative della ritenuta configurabilità della fattispecie contestata.
Al riguardo, infatti, il Tribunale del riesame ha richiamato il compendio indiziario già ampiamente delineato dal G.i.p. nell'ordinanza genetica (pagg. 930 ss.), sulla base dell'analitica disamina delle risultanze offerte dalle attività investigative;
ha, inoltre, specificamente considerato i rilievi difensivi, escludendone la fondatezza con congrua ed esaustiva motivazione, laddove ha posto in rilievo, fra l'altro, i seguenti elementi indiziari:
a) che il RM, venuto a conoscenza della notizia relativa alla presenza di un dispositivo tecnico di ascolto all'interno di uno studio legale - ove si erano indirizzate le attività d'indagine sul presupposto che l'attività ivi espletata fosse funzionale alla realizzazione degli obiettivi del sodalizio criminoso a lui riconducibile - ne informava uno degli avvocati, il quale, a sua volta, riferiva tale informazione ad un suo collega di studio;
b) che l'informazione ottenuta dal RM veniva considerata attendibile, tanto che due degli associati a tale studio legale decidevano di verificare la collocazione dell'applicazione tecnica di ascolto, ragionando sulle possibili soluzioni volte alla sua individuazione;
c) che la scelta ricadeva sulla persona di De AR VA, il quale, accompagnato nei locali da uno degli avvocati dello studio, che gli indicava la zona dove eseguire la ricerca, effettuava la richiesta attività di bonifica munito di un oggetto che estraeva dalla tasca posteriore sinistra dei pantaloni, individuando l'ubicazione dell'applicazione tecnica ivi installata, che tuttavia non veniva rimossa;
d) che di tale rinvenimento egli prontamente informava un altro associato allo studio;
e) che il giorno seguente egli effettuava una nuova visita presso gli uffici dello studio legale;
f) che, a seguito del rinvenimento del predetto dispositivo, la circostanza non veniva denunciata e le periferiche del relativo sistema di ascolto non venivano rimosse, ma ripristinate in loco e lasciate in funzione.
14.3. Sulla base di tali emergenze indiziarie, la condotta posta in essere dal De AR è stata coerentemente ritenuta dai Giudici di merito funzionale all'elusione delle attività d'indagine volte a verificare la eventuale sussistenza, nei confronti degli associati al predetto studio legale, degli elementi costitutivi dell'ipotizzato reato di concorso esterno nell'associazione di stampo mafioso in esame.
Al riguardo, invero, deve richiamarsi la linea interpretativa costantemente tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6^, n. 709 del 24/10/2003, dep. 15/01/2004, Rv. 228257; Sez. 6^, n. 9989 del 05/02/2015, dep. 09/03/2015, Rv. 262799), secondo cui la condotta del reato di favoreggiamento personale, che è un reato di pericolo, deve consistere in un'attività che - come avvenuto nel caso in esame - abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione - quale che sia - del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere.
Il reato, dunque, può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6^, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 09/03/2000, Rv. 217108), mentre non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6^, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 27/01/2012, Rv. 251649). Nel caso in esame, il contributo efficacemente offerto dall'indagato alla neutralizzazione delle attività di intercettazione poste in essere dagli organi inquirenti - contributo estrinsecatosi attraverso una minuziosa e ripetuta ispezione effettuata all'interno degli uffici dello studio legale per "bonificarlo" da un congegno elettronico idoneo alla registrazione delle conversazioni che vi erano intrattenute e, dunque, potenzialmente in grado di fornire utili elementi di conoscenza alle indagini in corso - è consistito non solo nel fornire ai soggetti favoriti piena e sicura certezza dell'esistenza della microspia, ma anche nell'esatta individuazione del punto in cui essa era stata celata, oltre che nella susseguente decisione, concordata con gli interessati, di mantenerlo in funzione e di non rimuoverne la presenza.
Una volta superata l'emergenza segnalata dal RM, la scelta in tal modo operata dal De AR e dagli avvocati ha manifestato, dunque, la chiara intenzione di giovarsi degli effetti della consapevole presenza in loco dello strumento di captazione ambientale.
Nè appare decisiva, per escludere l'aiuto penalmente rilevante, la circostanza che il soggetto favorito fosse già consapevole dell'esistenza della microspia, posto che l'opera svolta dall'agente si è comunque concretizzata in un significativo comportamento di agevolazione, ed avuto riguardo, altresì, alla circostanza che, se il soggetto intercettato avesse semplicemente voluto inibire la raccolta di prove a proprio carico, ben avrebbe potuto cessare di intrattenere conversazioni all'interno del locale interessato. In relazione ai profili or ora indicati, a fronte di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, il ricorrente non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da porre in crisi la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura alternativa delle risultanze investigative, facendo leva sul diverso apprezzamento di profili di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui rivisitazione, evidentemente, non è sottoponibile al giudizio di questa Suprema Corte.
14.4. Aspecificamente formulata, e come tale inammissibile in questa Sede (v. Sez. 6^, n. 32227 del 16/07/2010, dep. 23/08/2010, Rv. 248037), deve ritenersi la doglianza incentrata sulla inutilizzabilità delle intercettazioni indicate nel motivo su esposto in narrativa al par. 7.4., non essendo stata chiaramente prospettata la ragione della rilevanza del contenuto delle conversazioni che ne costituiscono l'oggetto, ai fini della formazione della base indiziaria dai Giudici di merito delineata a sostegno della ipotizzata configurabilità della su indicata fattispecie incriminatrice.
14.5. Fondato è invece il ricorso (v., in narrativa, il par. 7.7.) in ordine all'ipotizzata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, che è stata ritenuta in base alla generica considerazione di una correlazione fra l'associazione di stampo mafioso facente capo al RM ed il reato in esame, senza effettuare un'adeguata verifica in merito alla consistenza, modalità ed attualità di tale correlazione, e, soprattutto, riguardo alla sussistenza della relativa proiezione soggettiva, sotto il profilo rappresentativo e finalistico, nello specifico comportamento contestato al De AR. In tal senso, la prospettata circostanza della conoscenza del RM e dell'esistenza del sodalizio a lui facente capo non è di per sè sufficiente, poiché la configurabilità della predetta aggravante non può essere desunta dal mero apprezzamento delle caratteristiche soggettive di chi agisce, anche in concorso con altri, ma rimane comunque legata alla sussistenza di un contesto fattuale specificamente evocativo della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo (da ultimo, v. Sez. 5^, n. 42818 del 19/06/2014, dep. 13/10/2014, Rv. 261761). 14.6. Parimenti fondato, inoltre, deve ritenersi il sesto motivo di ricorso, apparendo le ragioni giustificative del pericolo di recidiva del tutto disancorate dalla valutazione di elementi specifici e concreti, e fondate su formule solo genericamente espresse, attraverso un riferimento non meglio specificato ad una caratura criminale "senza dubbio elevata", ovvero ad "un'indubbia nomea criminale nell'ambito della malavita romana".
Sul punto, dunque, vanno richiamate le analoghe considerazioni già espresse in ordine ai ricorsi di OG, IT e CH (supra, nei parr. 11. 2, 1 2.2. e 13.3.), per quel che attiene ai canoni di valutazione del parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole.
14.7. In relazione ai profili ora indicati, conclusivamente, s'impone l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza, per un nuovo esame che, nella piena libertà del relativo apprezzamento di merito, dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede statuiti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di De AR VA limitatamente all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e alle connesse esigenze cautelari;
di OG IU, IT EM e CH AR limitatamente alle esigenze cautelari. Per l'effetto rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Roma. Rigetta nel resto i ricorsi di OG, IT, De AR e CH. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di NO OL, LL AU, GA SS e CC AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di NY AR IA, BU VA e IA NO, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2015