Sentenza 30 settembre 2013
Massime • 1
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 5582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5582 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 30/09/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2394
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 48635/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA ID, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 10/07/2012 dalla Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10/07/2012, la Corte di appello di Venezia confermava la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città (sezione distaccata di Portogruaro) in data 05/07/2011 nei confronti di RA ID, recante la condanna dell'imputato alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione per il delitto di lesioni gravi, in ipotesi commesso in danno di IA HE, costituitosi parte civile.
I fatti si riferivano ad un contrasto fisico occorso tra il RA ed il IA, dopo che questi aveva preso a male parole la cognata del primo, AN SS (socia del IA nella gestione di un bar-ristorante); intervenuto il RA, ne erano derivati - secondo il capo d'imputazione - una testata e dei calci all'indirizzo della persona offesa, con conseguente trauma facciale ed alcune fratture. Stando alla ricostruzione offerta dai giudici di merito, il IA era stato colpito con una testata all'interno del locale, dove il diverbio aveva avuto inizio, quindi la stessa vittima (in apparente stato di alterazione da abuso di alcolici) aveva seguito il RA all'esterno dell'esercizio: qui era stato nuovamente affrontato dall'imputato, ed era caduto a terra dopo alcuni secondi da quando l'altro gli aveva sferrato un calcio o comunque lo aveva urtato con una gamba, riportando anche una frattura scomposta del malleolo.
La Corte territoriale, nel disattendere le doglianze prospettate dall'imputato appellante, aveva rilevato che:
- della testata avevano concordemente riferito sia il soggetto offeso che il di lui padre;
- a parlare di un gesto violento dell'odierno ricorrente indirizzato verso gli arti inferiori del IA erano stati la parte civile, la AN ed altri testi, ed anche se nessuno di questi ultimi aveva notato un calcio o comunque un colpo specificamente portato al piede della persona offesa vi era stato chi aveva visto cadere il IA, che subito dopo aveva gridato "mi ha rotto la gamba", senza più rialzarsi: ciò induceva a ritenere, "in applicazione delle regole della logica e della comune esperienza", che quella lesione fosse stata provocata dalla condotta del RA;
- non emergevano elementi di sorta a sostegno della pur invocata legittima difesa, nemmeno in termini di putatività, "difettando l'idoneità in proposito della dimostrata condotta tenuta dal IA (il quale, a quanto è emerso, si è limitato, dopo aver subito la testata, a seguire l'imputato fuori dal locale), e soprattutto mancando la proporzione fra le lesioni cagionate ed il riferito stato di alterazione alcolica e di adiramento con il quale il predetto IA aveva seguito l'imputato fuori dal locale, senza però mai assumere nei suoi confronti una funzione attiva di aggressione";
- la pena inflitta, per quanto superiore di 11 mesi rispetto al minimo, rientrava comunque "nella prima metà dello spazio sanzionatorio edittale", e doveva ritenersi congrua anche tenendo conto dei due precedenti penali - uno dei quali specifico - del RA;
- l'entità delle lesioni subite dal IA comportava un indubbio rilievo della correlata circostanza aggravante, sì da determinare un giudizio di equivalenza rispetto alle riconosciute attenuanti generiche, e non già di prevalenza di queste ultime;
- dovevano intendersi elementi negativi, in ordine alla pur richiesta sospensione condizionale della pena, sia la mancata comparizione del prevenuto all'udienza, sia la carenza di informazioni circa la sua attuale condotta, tenendo presenti l'indole violenta dimostrata e la sussistenza di un ulteriore precedente per lesioni.
2. Propone ricorso il difensore del Ferrano, sviluppando quattro motivi.
2.1 Con il primo, la difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, 530 e 533 c.p.p., in relazione agli artt. 582 e 583 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata ed omessa assunzione di una prova decisiva.
Ricostruiti i contributi dei vari testimoni sull'episodio della testata, il ricorrente rappresenta che la descrizione del gesto da parte del padre del IA confligge con quella della ex fidanzata della parte civile;
inoltre, sottolinea che non avrebbe dovuto riconoscersi alcuna attendibilità agli assunti dello stesso IA, a carico del quale il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per valutare se si fosse reso responsabile di concorso nel delitto di falsa testimonianza.
Infatti, venendo alla seconda parte della presunta condotta violenta, si era verificato nel giudizio di primo grado che il teste DH (lavapiatti in quel ristorante) aveva inizialmente sostenuto di aver visto l'imputato colpire con un calcio la gamba del IA, per poi ritrattare quel racconto all'udienza successiva, rappresentando che era stata proprio la parte civile a suggerirgli cosa dichiarare, e precisando di non avere affatto notato il calcio in questione. Sempre in ordine a quanto sarebbe accaduto fuori dal locale, la Corte territoriale avrebbe travisato il senso della deposizione della AN, che non disse - come invece ritenuto dai giudici di appello - di aver visto l'imputato fare un salto e cadere sul piede della persona offesa - bensì l'esatto contrario, con il IA a correre verso il RA, fare un salto come per tirargli un calcio e inciampare sulla caviglia. Il teste LI (cuoco) aveva dichiarato di non aver visto l'uno dei due protagonisti colpire l'altro, precisando poi di non essere in grado di dire se il IA fosse caduto per avere subito un gesto violento, oppure a causa dello scalino del marciapiede, dove forse era inciampato. Mancherebbe pertanto la prova certa della responsabilità del RA: situazione confermata dal rilievo che inizialmente il P.M. procedente aveva instato per l'archiviazione del procedimento, proprio a causa dell'impossibilità di ricostruire la dinamica dell'accaduto in presenza di versioni testimoniali contraddittorie e divergenti.
Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe tenuto presente che quanto ritenuto logicamente plausibile sulla base delle regole della comune esperienza (e cioè che il IA fosse caduto in conseguenza di una condotta aggressiva del RA) risultava al contrario del tutto inverosimile, atteso che era stato il IA ad adottare un atteggiamento di sfida e provocazione, come confermato dai suddetti AN e LI.
Risulterebbero pertanto emerse dall'istruttoria dibattimentale più spiegazioni alternative del fatto, che i giudici di merito non hanno inteso o saputo confutare, violando così la regola che impone la condanna dell'imputato solo superando ogni dubbio ragionevole. In ogni caso, la sentenza impugnata dovrebbe essere censurata quanto alla mancata assunzione della testimonianza della moglie del RA, presente ai fatti, ammessa inizialmente dal Tribunale e poi inspiegabilmente revocata a seguito della mancata comparizione:
prova che avrebbe dovuto considerarsi senz'altro decisiva, viste le contraddizioni emerse dalle deposizioni già acquisite.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione ed erronea applicazione degli artt. 52, 55 e 59 c.p., ed altresì mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, con riguardo alla esclusione della scriminante della difesa legittima, quanto meno nella forma putativa, o in subordine di una ipotesi di eccesso colposo. Il ricorrente ribadisce che fu il IA, come segnalato dalle testimonianze ricordate, a manifestarsi alterato ed a seguire il RA fuori dal bar-ristorante con fare aggressivo e scomposto:
quell'atteggiamento era stato peraltro già manifestato all'interno del locale quando, prima di ricevere la presunta testata, era stato comunque il IA a fare il giro del bancone per portarsi in prossimità dell'imputato ed affrontarlo. Deve perciò considerarsi manifestamente illogica l'osservazione della Corte territoriale, secondo cui la parte civile si era "limitata" a seguire l'imputato, visto che non si trattò certamente di una iniziativa pacifica e composta.
Vedendo quindi la persona offesa che si avvicinava a lui, pure volendo superare la ragionevole alternativa di una caduta accidentale o provocata dall'alterazione in cui lo stesso IA versava, il RA sicuramente percepì una situazione di pericolo per la propria incolumità, effettiva o meno che fosse (comunque sia, si trovò nella ragionevole persuasione di trovarsi in una siffatta situazione), e ritenne di reagire: lo fece venendo a incidere su un bene giuridico del tutto omogeneo rispetto a quello che era in quel momento oggetto dell'aggressione, senza pertanto che possa revocarsi in dubbio la proporzionalità della reazione de qua.
In ogni caso, i giudici di secondo grado avrebbero del tutto pretermesso di affrontare il problema - evidenziato nei motivi di appello - concernente il superamento di quella proporzione da parte del RA per mera colpa, conseguentemente dovendo applicare la norma di cui all'art. 55 c.p.. 2.3 Il terzo motivo riguarda la dedotta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 69 e 133 c.p., nonché correlati vizi della motivazione ex art. 606 c.p., comma 1, lett. e). Secondo la difesa, i riferimenti generici alla gravita del fatto commesso od ai precedenti dell'imputato non possono intendersi sufficienti per fondare la determinazione del trattamento sanzionatorio, ne' per operare il giudizio di comparazione fra circostanze di segno diverso: nel caso di specie, inoltre, risulta comunque provato che la condotta del RA dipese dal contegno di prevaricazione che il IA aveva assunto nei riguardi della AN, poi mantenuto anche nei confronti dello stesso imputato. Sarebbe infine scorretto individuare una pena base nettamente superiore al minimo edittale in ragione dell'entità delle lesioni provocate, quando tale elemento risulta oggetto di doverosa - ed unica - valutazione al momento della verifica della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 583 c.p.. 2.4 Il quarto ed ultimo motivo di ricorso richiama identiche censure rispetto a quelle di cui al punto precedente, con riguardo alla negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena. A riguardo, la difesa deduce comunque violazione dell'art. 597 c.p.p., dal momento che il giudice di prime cure aveva comunque disposto l'anzidetta sospensione condizionale, di cui invece la Corte territoriale - seppure formalmente confermando la sentenza impugnata - avrebbe escluso che il RA fosse meritevole. Dal momento che non vi era stato appello del P.M., si sarebbe verificata una inammissibile reformatio in peius.
In ogni caso, del tutto irragionevoli si paleserebbero gli elementi su cui quella negazione - od implicita revoca - appare fondata: da un lato, la Corte di appello avrebbe riconosciuto rilievo alla mancata comparizione in udienza del RA, contrariamente alla più che consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui dalla contumacia dell'imputato non è possibile ricavare dati di sorta in punto di concedibilità o meno della sospensione condizionale;
dall'altro, il fatto stesso che non vi fossero informazioni sulla attuale situazione di vita e sull'attuale condotta del ricorrente avrebbe dovuto impedire ogni presunzione in senso sfavorevole, tanto più che il precedente specifico più volte evocato riguardava un episodio assai modesto, risalente al 2004 (con pena condonata).
3. In data 31/07/2013 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse della parte civile IA HE, con la quale si propongono argomenti volti a confutare le tesi sviluppate dal ricorrente. Fra l'altro, vi si rileva che:
- non sarebbe comunque provato, risultando al contrario smentito da quanto constatato presso i sanitari che prestarono cure tempestive al IA, che costui versasse in stato di alterazione alcolica (lo stesso DH, pur correggendo la prima deposizione in ordine al particolare della testata, aveva confermato che il IA non era ubriaco);
- la ricostruzione della parte civile appare riscontrata da più testimoni, al di là di marginali discrasie su aspetti secondari, che debbono semmai leggersi come indicative della genuinità delle rispettive narrazioni;
- la revoca dell'ordinanza ammissiva della testimonianza della moglie del RA fu ragionevole conseguenza della presa d'atto, da parte del giudice, che il processo risultava sufficientemente istruito (in ogni caso, la donna era stata regolarmente citata e non era comparsa senza addurre giustificazioni di sorta, con la difesa dell'imputato a non insistere circa la necessità della sua audizione nè a formulare in seguito motivi di appello sul punto). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1 Innanzi tutto, è evidente che gli argomenti utilizzati dal difensore dell'imputato nel primo motivo di gravame tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti che riguardano la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio, da riservare alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia in primo che in secondo grado. Sino alla novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, la giurisprudenza di questa Corte affermava pacificamente che al giudice di legittimità deve ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo soltanto controllare se la motivazione della sentenza di merito fosse intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Quindi, non potevano avere rilevanza le censure che si limitavano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non poteva essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la Corte, infatti, "non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (v., ex plurimis, Cass., Sez. 4^, n. 4842 del 02/12/2003, Elia). I parametri di valutazione possono dirsi solo parzialmente mutati per effetto delle modifiche apportate agli artt. 533 e 606 c.p.p., con la ricordata novella: in linea di principio, questa Corte potrebbe infatti ravvisare un vizio rilevante in termini di inosservanza di legge processuale, e per converso in termini di manifesta illogicità della motivazione, laddove si rappresenti che le risultanze processuali avrebbero in effetti consentito una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito, purché tale diversa ricostruzione abbia appunto maggior spessore sul piano logico (realizzando così il presupposto del "ragionevole dubbio" ostativo ad una pronuncia (Ndr: testo originale non comprensibile) più volte ribadito che anche all'esito della suddetta riforma "gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e..., pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio" (Cass., Sez. 5^, n. 8094 dell'11/01/2007, Ienco, Rv 236540). E, proprio con riguardo al principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", si è da ultimo precisato che esso non ha comunque inciso sulla natura del sindacato della Corte di Cassazione in punto di motivazione della sentenza e non può, quindi, "essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello" (Cass., Sez. 5^, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv 254579).
Nella fattispecie oggi in esame, al contrario, la difesa punta proprio a far rivalutare a questa Corte le emergenze istruttorie, occupandosi soltanto degli elementi di fatto a dispetto della dedotta sussistenza di vizi ex art. 606 c.p.p.. Si deve osservare, a riguardo, l'evidente inconsistenza degli argomenti su cui il ricorso si sofferma per evocare la possibilità di dubbi ragionevoli sulla ricostruzione di merito fatta propria dai giudici di primo e secondo grado, ove si consideri - a tacer d'altro - che pure ravvisando elementi di divergenza nel narrato della fidanzata e del padre del IA sulla dinamica della prima testata, è comunque innegabile che tutti e due riferiscano di un simile gesto violento;
inoltre, anche chi di testate non ne distinse notò un segno sul labbro del IA (il LI) od un sanguinamento (DH), visibili immediatamente dopo che la parte civile era stata affrontata dall'imputato. Quanto al presunto calcio, per superare l'assoluta linearità degli argomenti adottati dai giudici di merito (ancora una volta, il riscontro immediato della lesione subita, anche nella percezione della frattura che subito il IA dimostrò di avere avuto, rispetto al contrasto fisico con il RA), il ricorrente si avvale del contributo a dir poco fantasioso di chi - la AN - ritenne di aver visto la parte civile "fare un salto, per tirare un calcio, e cadere. Cioè inciampare sulla caviglia": un salto che, per quanto erroneamente attribuito a parti inverse nella motivazione della sentenza impugnata, non notò neppure il LI, trovatosi in mezzo fra i due contendenti.
Evidente, al di là delle osservazioni correttamente esposte dalla difesa di parte civile nella memoria da ultimo depositata circa il difetto di impugnazione della sentenza di primo grado in parte qua, è poi l'impossibilità di reputare prova decisiva la testimonianza della moglie del RA, cui il Tribunale ritenne ragionevolmente di non dare corso: richiamando il contrasto di versioni già emerso, è infatti lo stesso ricorrente a segnalare che detta prova non sarebbe stata affatto decisiva, visto che, al più, avrebbe sposato l'una o l'altra delle ricostruzioni già emerse (mentre, se ne avesse proposta una terza, sarebbe stata ancor meno dirimente). 1.2 È infondato il secondo motivo di ricorso, sulla dedotta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 52, 55 e 59 c.p.:
già la sentenza di primo grado, in vero, si dilunga sulla possibilità del RA di allontanarsi senza accettare la presunta "sfida" portatagli dall'altro, tanto da avere anche superato l'intervento del LI che si era frapposto come paciere. Ciò esclude in radice la possibilità di discutere di difesa legittima, anche sul piano putativo od in termini di eccesso colposo.
1.3 In ordine alla quantificazione della pena, deve ricordarsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di Cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. 3^, n. 1182 del 17/10/2007, Olia). Inoltre, le Sezioni Unite hanno puntualizzato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (v. Cass., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo).
1.4 Il quarto motivo di ricorso esprime una doglianza del tutto priva di significato concreto, atteso che la Corte di appello risulta essere incorsa in un chiaro refuso nel segnalare che non poteva esservi spazio per ipotizzare una futura regolarità di comportamento da parte del RA, così volendo motivare la conferma della negazione di un beneficio - della sospensione condizionale della pena - che invece era stato già riconosciuto in favore dell'imputato. Il contenuto della decisione di secondo grado, consacrato nel dispositivo della pronuncia, è comunque di conferma della sentenza del Tribunale, per cui le osservazioni in punto di negata sospensione condizionale non comportano alcuna reformatio in peius e - oltre a risultare erronee, segnatamente laddove si assegna valenza negativa ad un comportamento, quale la mancata comparizione in udienza, che costituisce manifestazione di una facoltà prevista dalla legge - debbono considerarsi tamquam non essent.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014