Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2014, n. 35964
CASS
Sentenza 4 novembre 2014

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Massime3

Il divieto di testimonianza indiretta di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., ha ad oggetto le dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma secondo, lett. a) e b), cod. proc. pen., non invece i fatti e le situazioni, compresi i comportamenti delle persone, caduti sotto la diretta percezione del testimone e oggetto di verbalizzazione ai sensi dell'art. 357, comma secondo lett. f), del codice di rito. (Fattispecie riguardante il reato di favoreggiamento della prostituzione, nella quale è stato escluso che violasse il divieto la deposizione di agente di un polizia giudiziaria in ordine ai comportamenti, anche dichiarativi, direttamente osservati dallo stesso nel corso dell'attività investigativa, allorquando si era finto cliente che intendeva fruire delle prestazioni sessuali delle donne presenti all'interno di un locale).

È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'applicazione del principio è ancor più necessaria laddove, come nel caso di specie, la sentenza di appello, al cospetto di motivi che si limitano a riproporre questioni già articolatamente esaminate e risolte dal primo giudice, rinvii per "relationem" alla sentenza di questi, poichè in tal caso l'onere deduttivo del ricorrente non può ritenersi assolto dolendosi di una tale fisiologica evenienza processuale, che diventa patologica solo allorquando la conforme valutazione dissimuli la totale mancanza di motivazione su questioni specifiche all'epoca eccepite in sede di appello e che vanno chiaramente allegate).

Non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria una indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa. (Nella fattispecie, relativa a delitto di tolleranza dell'esercizio della prostituzione, la Corte ha escluso la nullità di imputazione che non conteneva l'indicazione dei nominativi delle singole donne dedite al meretricio nel locale notturno gestito dall'imputato, ma che offriva una chiara specificazione del tempo e del luogo della condotta).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2014, n. 35964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35964
Data del deposito : 4 novembre 2014

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