Sentenza 21 settembre 2017
Massime • 1
L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive.
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- 1. La revisione della sentenza di patteggiamento in caso di nuove proveDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 settembre 2019
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 629). Il fatto Il G.u.p. del Tribunale di Milano applicava ad A. C. B. la pena finale di cinque mesi e venti giorni di reclusione, convertiti a norma di legge nella pena pecuniaria corrispondente, ordinando la confisca delle plusvalenze profitto del reato (pari ad oltre 2.500.000 di euro), in ordine alla fattispecie di concorso in aggiotaggio, commesso anteriormente al 12 maggio 2005, incriminato dall'art. 2637 cod. civ. pro-tempore vigente, così giuridicamente qualificato il fatto di cui al capo B) dell'elevata imputazione fermo restando che quest'ultimo consisteva nell'avvenuto compimento di operazioni simulate e …
Leggi di più… - 2. Memoria difensiva deve essere valutata dal giudice (Cass. 6955/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/2017, n. 51117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51117 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2017 |
Testo completo
51117-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/09/2017 Sent. n. sez. - Presidente - Gerardo Sabeone 1088/2017 Rossella Catena REGISTRO GENERALE N.27386/2017 Alfredo Guardiano Luca Pistorelli SE Riccardi - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AF RO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 17/03/2017 del TRIBUNALE LIBERTA' di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Managò, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. MA DO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 17/03/2017 dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria, che rigettava l'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di: associazione per delinquere di tipo mafioso (capo A), per aver partecipato, con ruolo di capo, alla cosca "IR"; favoreggiamento e procurata inosservanza di pena (artt. 378, 390 cod. pen. e 7 d.l. 152/91), per aver aiutato i latitanti RE SE (capo D) e AR SE (capi E ed F), capi di 'cosche' alleate di 'ndrangheta, a sottrarsi alle ricerche dell'autorità; tentato omicidio ai danni di IT CH (capo I); associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, del tipo cocaina, con ruolo di promotore ed organizzatore. Deduce i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria dei reati di cui agli artt. 416 bis, 378 e 390 c.p.: deduce che all'udienza del 15/03/2017 dinanzi al Tribunale del riesame la difesa avesse depositato una dettagliata memoria difensiva, trascritta in parte qua, con la quale contestava la gravità degli elementi indiziari richiamati;
in particolare, le conversazioni intercettate erano in gran parte intercorse tra soggetti terzi;
MA DO, considerato longa manus di IR TO, capo della cosca, non aveva mai avuto contatti con costui, né in tal senso potevano essere valorizzati la mera frequentazione di soggetti asseritamente mafiosi ed i rapporti di parentela;
nessuno dei collaboratori lo ha mai indicato vicino a qualsivoglia sodalizio criminale, ed anzi SO TO e UR AN ne escludevano la partecipazione;
i ся collaboratori hanno riferito della storica vicinanza dei MA ai IR, riferendosi a fatti del passato, non attualizzati neppure dalle vicende, peraltro lecite, riguardanti OM MA (cl. 35); dalla conversazione intercettata in cui DO MA riferiva all'interlocutore che gli zingari non si sarebbero fatti problemi a rubare anche da loro non si può desumere una sua appartenenza mafiosa. In nessuna altra vicenda richiamata nell'ordinanza emergerebbe mai l'utilizzo del metodo mafioso. Non avrebbe valenza probatoria la vicenda del ferimento di AN RC, facendosi riferimento solo all'intenzione di far visita in ospedale al ferito, né la presunta attività di bonifica ambientale da eventuali cimici, potendo essa sottendere il timore di captazione in relazione a vicende più disparate;
neppure avrebbero valore le dichiarazioni di GU UA, anche con riferimento alla gestione della latitanza di RE SE e AR SE, che sarebbe fondata solo sulla conversazione del 06/06/2016 tra GU e RB, in cui il primo si sarebbe lamentato di essere stato tenuto all'oscuro di una certa situazione, e sulla conversazione del 05/07/2016, in cui si commentava l'arresto dei favoreggiatori;
non è provato che, all'indomani dell'operazione, MA DO fosse scomparso;
il legame con la famiglia RE sarebbe poi dimostrato dall'invito al matrimonio che RE CO aveva rivolto a OM MA, che però era molto contrariato per l'invito; né vi è of 2 prova dell'intervento di MA DO nella riappacificazione tra la famiglia VE e la famiglia TR, o della sua partecipazione alla riunione;
nessuno dei collaboratori aveva individuato nel GU la longa manus di MA DO. Tanto premesso, lamenta che l'ordinanza impugnata abbia omesso la valutazione delle censure proposte con la memoria, facendo integrale acritico rinvio all'ordinanza genetica (p. 191-431), limitandosi a spiegare l'assenza di contatti con IR TO sulla base della mera presunta strategia di inabissamento;
incorrerebbe in un travisamento della prova laddove afferma che i collaboratori avevano attestato la storica organicità della famiglia MA alla cosca IR, in quanto due collaboratori (UR e SO) avevano escluso la partecipazione del MA DO, e gli altri non ne avevano parlato;
il riferimento alla famiglia' non sarebbe individualizzante. Quanto alla gestione della latitanza di RE e AR, l'affermazione del Tribunale sarebbe fondata su una deduzione congetturale basata sulla conversazione tra GU e RB, ed il fatto sarebbe stato dedotto dal GU dalla circostanza di aver notato MA DO alla guida di un furgone mentre si recava in un fondo nella disponibilità di TR SE TO;
ma non era possibile ipotizzare che fosse diretto nel luogo di nascondiglio dei latitanti;
sarebbe poi neutra la circostanza che dopo l'arresto dei due latitanti vi è stata una conversazione intercettata in cui RB SE informava MA DO dell'arresto, senza alcun commento. L'ordinanza afferma poi il ruolo di capo senza alcuna prova del ruolo assunto in concreto, senza definire la concretezza dell'effettivo contributo offerto al gruppo mafioso.
1.2. Vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis c.p.: l'ordinanza è del tutto priva di motivazione.
1.3. Vizio di motivazione in relazione all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo L): con la già richiamata memoria era stata contestata la valenza probatoria degli elementi indiziari offerti dall'ordinanza genetica, fondati su conversazioni intercettate tra terze persone, e senza alcuna dichiarazione accusatoria dei collaboratori IA MO e TO. L'ordinanza impugnata ha omesso la valutazione delle censure proposte, deducendo la partecipazione del MA DO dalle parole del GU, che si lamentava di essere stato scavalcato nella scala gerarchica per volere di MA DO, pur avendo procacciato l'occasione per il fiorente traffico organizzato. Nulla viene detto con riferimento alla struttura dell'organizzazione, ai canali di rifornimento, all'impiego dei capitali, alla natura e quantità dello stupefacente. of 3 1.4. Vizio di motivazione in relazione al tentato omicidio di IT CH (capo I): con la memoria veniva contestata la rilevanza dei meri atti preparatori ai fini dell'integrazione del tentativo punibile, e l'estraneità del MA DO al fatto, come desunto dalla conversazione del 06/06/2016 del GU;
tale intercettazione non è stata affatto valutata dal Tribunale;
non rileva che TR, dopo l'attentato subito, avesse informato subito MA DO;
in ogni caso non ricorrerebbe il tentativo punibile.
1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 7 I. 203 del 1991. 1.6. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1. In ordine alla doglianza concernente l'omessa valutazione della memoria difensiva prodotta all'udienza di riesame, “con cui erano stati censurati, uno per uno, tutti gli elementi indiziari, posti a base del provvedimento coercitivo" (p. 6 del ricorso), va preliminarmente rammentato, ribadendo quanto già affermato da questa Corte con indirizzo condiviso dal Collegio, che l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561; Sez. 6, n. 269 del 05/11/2013, dep. 2014, Cattafi, Rv. 258456; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713). Il diverso indirizzo sostenuto da alcune pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259488; Sez. 1, n. 37531 del 07/10/2010, Pirozzi, Rv. 248551), secondo cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva determina la nullità di ordine generale prevista dall'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., in quanto impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell'imputato stesso, non può essere condiviso, in considerazione del principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.); pertanto, dalla omessa considerazione di una memoria difensiva non consegue di per sé alcuna nullità, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge», sicché 4 8f le ragioni difensive vanno attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte, siano esse espresse in un motivo di impugnazione, in una memoria scritta o nell'ambito di un intervento orale, ma le conseguenze di una mancata considerazione rifluiscono sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che chiude la fase o il grado nel cui ambito tali ragioni, eccezioni, o motivi di impugnazione siano stati espressi» (Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713). Del resto, l'influenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità del provvedimento, deriva dalla stessa morfologia delle impugnazioni, e dalla natura delle memorie di parte: invero, l'art. 121 cod. proc. pen. distingue tra "memorie" e "richieste" di parte;
mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l'ambito della decisione, la memoria (tramite l'argumentum) amplia l'ambito dell'argomentazione; ne consegue che l'omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l'omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723: "Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività"). Ed il carattere di decisività naturalmente, dipende anche dalla morfologia delle impugnazioni, che, per essere ammissibili, devono enunciare specificamente i "capi" o i "punti" della decisione impugnata, ed i "motivi" che sorreggono le "richieste" (in tema di riesame delle misure cautelari, Sez. 5, n. 3277 del 27/06/1997, Lambiase, Rv. 208324: "In forza degli artt. 581 e 591 cod. proc.pen applicabili anche nei procedimenti incidentali relativi ad - ordinanze aventi ad oggetto misure cautelari personali - i motivi di impugnazione debbono essere enunciati con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. L'obbligo di specificità investe non solo le singole censure ma anche gli elementi che le sostengono, onde rendere possibile il sindacato del giudice "ad quem" attraverso l'individuazione dei capi e punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte. Il giudice sovraordinato può certamente interpretare l'atto, integrandolo nelle parti carenti, attraverso la valutazione degli elementi riportati nel complessivo contesto espositivo, ma non può mai estendere la sua cognizione al di là del "devolutum", qualora le richieste abbiano un contenuto così ermetico da rendere impossibile l'individuazione delle concrete questioni dedotte"). of 1 05 Al riguardo, giova chiarire che i "capi" oggetto della richiesta di riesame coincidono con i diversi titoli cautelari (nel caso in esame, associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, associazione finalizzata al narcotraffico, ecc.); i punti oggetto di impugnazione coincidono con la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in relazione ai diversi titoli cautelari;
in relazione al punto riguardante la valutazione di gravità indiziaria, con particolare riferimento alla partecipazione all'associazione, le questioni proposte (con la memoria) riguardavano la valenza indiziaria delle conversazioni intercettate tra terzi, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che, nell'assunto difensivo, non avrebbero mai riferito dell'intraneità di MA DO al sodalizio mafioso, e degli altri elementi richiamati dall'ordinanza genetica;
nell'ambito di tali questioni, la memoria difensiva ha articolato numerosi argomenti per sostenere l'insussistenza di un quadro indiziario grave a fondamento della misura cautelare applicata.
2.2. Tanto premesso, va innanzitutto osservato che, lungi dall'avere omesso la valutazione della memoria, l'ordinanza impugnata ne ha diffusamente illustrato i contenuti (p. 33-34), ed ha successivamente confermato la valutazione di gravità indiziaria, tenendo conto delle censure difensive proposte. Il Tribunale del riesame, infatti, ha affermato il pieno e stabile inserimento di DO MA (cl. 75), con ruolo direttivo, nell'ambito dell'associazione mafiosa storicamente capeggiata dai "IR", sulla base non soltanto della completa "messa a disposizione" nei confronti del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), ma anche sulla base dei delitti-fine oggetto degli altri titoli cautelari in relazione ai quali è stata affermata la gravità indiziaria, che ne hanno rivelato il ruolo pienamente operativo. Quanto al primo profilo, della "messa a disposizione", invero, va premesso che nell'ambito del procedimento è emerso che il reggente della cosca, IR TO (cl. 72), in seguito alla scarcerazione, si era stabilito, in attuazione di una deliberata strategia di 'inabissamento', a Milano, ove coltivava numerosi interessi imprenditoriali nei quali reinvestiva i profitti illeciti del sodalizio, e da dove manteneva il controllo assoluto sul territorio di origine (in particolare, Gioia Tauro), grazie ad una 'filiera comunicativa' garantita dai sodali appartenenti alla sua famiglia ed alla famiglia, storicamente intranea alla cosca, dei MA;
nell'ambito di tale 'filiera' viene delineato, appunto, il ruolo di MA DO figlio di AM (detto OM), anch'egli 'decano' del sodalizio -, - componente del 'primo livello' della catena comunicativa con IR TO, con il compito, altresì, di controllare e coordinare le varie attività delittuose CF gestite dalla cosca, anche grazie alla diretta collaborazione, in posizione subordinata, di GU UA. Con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, l'ordinanza impugnata ha innanzitutto escluso che l'assenza di contatti con IR TO potesse obliterare la valenza indiziaria degli elementi che delineavano il ruolo associativo di MA DO, proprio in considerazione della strategia di 'inabissamento' prescelta dal capo, che implicava, appunto, l'assenza di contatti diretti con i sodali;
ha poi evidenziato, sulla base di intercettazioni telefoniche o ambientali puntualmente richiamate, quali elementi indiziari significativi, non soltanto i plurimi contatti intrattenuti con altri affiliati della cosca (p. 35), ma altresì l'attività di 'bonifica ambientale' per la rilevazione di 'cimici' garantita da MA DO, mediante la strumentazione detenuta da GU UA nell'interesse della cosca, ed evidentemente finalizzata a garantire la segretezza delle comunicazioni e degli incontri con i sodali, la piena conoscenza dei rapporti e delle alleanze intrattenute dalla cosca IR con gli "Alvaro" di Sinopoli, le frequentazioni e le riunioni di 'ndrangheta con esponenti degli "Alvaro", presso la masseria del padre "OM", al fine di appianare controversie sorte in seno al sodalizio o gestire momenti di tensione scaturiti da atti ostili nei confronti di affiliati (come nel caso dell'attentato a TR SE TO); il ruolo direttivo, del resto, emergeva dal fatto che i sodali si rivolgevano a lui per la risoluzione di contrasti (ad esempio, GU UA lo investiva della risoluzione del problema insorto con MA OR, che non gli assicurava il monopolio nell'attività di vendita di materiale edile, mettendo così a repentaglio il suo prestigio mafioso), o per riferire degli incontri avuti con altri esponenti della 'ndrangheta (p. 36). L'intraneità dell'odierno ricorrente, poi, è stata affermata sulla base delle dichiarazioni convergenti rese da cinque collaboratori di giustizia (Mesiani, MA, SO, ON e UR), che hanno riferito della storica organicità della famiglia MA alla cosca IR, e, con riferimento a MA DO, della sua frequentazione della 'masseria' del padre, ove si riunivano storicamente i sodali, venivano gestiti gli affari illeciti, ed intessute relazioni con altre cosche alleate. La partecipazione, con ruolo direttivo, di MA DO è stata poi affermata sulla base dei delitti-fine contestati, che, in ragione delle modalità e delle circostanze emerse, hanno evidenziato la piena operatività criminale dell'indagato, nel traffico di sostanze stupefacenti, nell'ausilio prestato alla latitanza di due affiliati a cosche alleate, nel tentato omicidio ai danni di un esponente di una cosca nemica, programmato in risposta all'attentato subito da un sodale. 7 La motivazione dell'ordinanza impugnata, dunque, appare immune da censure, avendo evidenziato gli elementi indiziari a fondamento della valutazione di gravità indiziaria, e senza incorrere in un vizio di motivazione sulle censure proposte dall'odierno ricorrente con la memoria depositata all'udienza di riesame. Invero, in merito all'assenza di contatti con IR TO, l'ordinanza impugnata ha motivato, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, spiegandola sulla base della accertata strategia di 'inabissamento' scelta dal capo. Con riferimento ai collaboratori di giustizia, in ordine ai quali è stato dedotto il travisamento della prova, la censura risulta del tutto priva di specificità, non avendo il ricorso indicato o prodotto le dichiarazioni (o parti delle stesse) che avrebbero contraddetto la valutazione formulata dal giudice di merito, in modo da consentire l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Sez. 1, n. 25834 del 04/05/2012, Massaro, Rv. 253017). In ordine alla valenza indiziaria delle intercettazioni, premesso che in molte conversazioni captate, e richiamate dall'ordinanza, uno degli interlocutori è MA DO, e che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), giova rammentare che le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013, Farinella, Rv. 257519). Sicché, in assenza di illogicità nella valutazione del contenuto delle conversazioni, la questione involge il merito della decisione, come noto, estraneo al sindacato di legittimità. Tanto premesso, va inoltre osservato che i motivi proposti con la memoria della quale si è lamentata l'omessa valutazione - risultano sovente generici, oltre che debitori di una lettura estremamente parcellizzata ed atomistica del compendio probatorio: le "questioni" proposte, tutte concernenti il "punto" della gravità indiziaria della partecipazione all'associazione mafiosa, si limitano o ad una lettura alternativa del compendio probatorio (delle intercettazioni, delle dichiarazioni dei collaboratori, ecc.), o ad una assertiva mancanza di valenza 8 of indiziante degli elementi di accusa, oggetto di mera contestazione negatoria (ad esempio, l'attività di 'bonifica ambientale'), ma, alla luce del saldo percorso motivazionale in precedenza richiamato, non rivestono il carattere di decisività, non incidendo sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione (Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Graziano, Rv. 267561; Sez. 6, n. 269 del 05/11/2013, dep. 2014, Cattafi, Rv. 258456; Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252713). Pertanto, sebbene non vi sia stata una esplicita analitica considerazione di tutte le circostanze e le valutazioni proposte con la memoria difensiva, alcune insuscettibili di confutazione, per la mera assertività della deduzione, l'ordinanza impugnata deve ritenersi immune da censure, essendo retta, con riferimento ai "punti" devoluti, da una motivazione dotata di autonoma capacità dimostrativa e giustificativa;
peraltro, come già rammentato, l'omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723: "Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli Q elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività").
2.3. Con riferimento ai "capi" coincidenti con i reati di aiuto della latitanza di RE SE e AR SE, nel richiamare quanto già evidenziato infra § 2.1. e 2.2., a proposito della valenza indiziante delle intercettazioni tra terzi, e della insindacabilità della interpretazione del contenuto delle intercettazioni, va evidenziato che l'ordinanza impugnata ha esaurientemente motivato in ordine al coinvolgimento di MA DO nell'ausilio alla fase finale, precedente alla cattura, dei due latitanti. Dalle intercettazioni è, infatti, emerso che l'odierno ricorrente aveva messo a disposizione dei due latitanti, esponenti apicali di cosche alleate, uomini del proprio clan, quali TR SE TO, AR PI, AR NN e RO CE;
dalle conversazioni di GU UA è emerso, in particolare, che il centro decisionale dell'attività di favoreggiamento della latitanza era "Teo" MA, nei confronti del quale venivano rivolte le 'lamentele' di due suoi sodali, GU e RB, per la loro esclusione dalla gestione della latitanza, e per l'ammissione di LO (soprannome di RO CE), uno dei due 'vivandieri', al cospetto del latitante RE SE;
il riscontro alla valutazione delle conversazioni intercettate è stato poi individuato nella circostanza che il 31/08/2015 MA DO veniva filmato, e successivamente controllato dalla Polizia, alla guida di un furgone, insieme a 9 RO CE e IT PI, mentre si recava sul fondo di Maropati, nella disponibilità di TR, luogo ove si trovava il nascondiglio dei latitanti.
3. Il terzo motivo, concernente l'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 6, cod. pen., è manifestamente infondato, oltre che generico. La laconica censura, con la quale ci si duole dell'assoluto difetto di motivazione, prescinde totalmente dal confronto con la prima parte dell'ordinanza impugnata, nella quale viene ricostruita l'operatività del sodalizio mafioso dei "IR" (in particolare, da p. 17 a p. 31), e la spiccata propensione all'infiltrazione del tessuto economico, mediante reinvestimento dei capitali illeciti accumulati in molteplici settori economici, quali: la realizzazione sulle aree dei IR del Parco Commerciale di Annunziata Alfonso (p. 20-23), definito come il "cuore imprenditoriale" della cosca;
il controllo degli appalti pubblici esercitato tramite il gruppo imprenditoriale BA (p. 24-25); l'attività di esportazione dell'olio di oliva verso l'estero, tramite la società "PP Foods s.r.l." costituita da IR TO pochi mesi dopo la sua scarcerazione (p. 27); il controllo del mercato ortofrutticolo di Milano;
l'infiltrazione del settore dell'abbigliamento attraverso le società, riconducibili sempre a IR - TO, "Original Trade s.r.l." e "Artemide di Ferro Cinzia" (p. 27-28) -, e del settore del turismo (p. 29). L'estesa motivazione dedicata ai settori oggetto di infiltrazione mediante reinvestimento e riciclaggio dei capitali illeciti accumulati dall'associazione mafiosa evidenzia, dunque, la manifesta infondatezza, oltre che il difetto di specificità, della doglianza proposta. Giova soltanto rammentare, al riguardo, che l'aggravante prevista dall'art. 416-bis, comma 6, cod. pen. ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, sicché essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589).
4. Il quarto motivo, concernente il traffico di sostanze stupefacenti, è inammissibile, per difetto di specificità, e perché sollecita una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, ovvero si limita a censurare non già la motivazione, bensì la valutazione probatoria formulata dai giudici di merito. Le censure proposte con la memoria, della quale si lamenta l'omessa valutazione, e riproposte con il ricorso per cassazione, concernono la circostanza of 101 0 che i collaboratori di giustizia non abbiano indicato MA DO come persona dedita al narcotraffico, e che non sia delineata la struttura associativa. Tuttavia, le doglianze risultano generiche, perché non si confrontano in alcun modo con il richiamo, contenuto nella motivazione del Tribunale del riesame, ai dialoghi delle conversazioni intercettate tra MA e TR SE TO, integralmente riportati nel decreto di fermo (al quale si fa legittimamente rinvio), dai quali è emersa l'attività di coordinamento delle fasi in importazione ed estrazione della cocaina da destinare al mercato illecito, e si limitano ad evidenziare l'assenza di contributi dichiarativi dei collaboratori di giustizia, che, però, non risultano richiamati nella motivazione dell'ordinanza impugnata. La doglianza è, invece, inammissibile nella parte in cui censura la valutazione probatoria formulata dai giudici di merito in ordine alla valenza indiziaria (peraltro, di mero riscontro al risultato probatorio emergente dalle altre intercettazioni) della conversazione captata a GU UA, che si lamentava di essere stato scavalcato nella scala gerarchica dell'associazione, pur avendo egli procacciato l'occasione per avviare il fiorente traffico organizzato, per volontà proprio di MA DO, che intendeva favorire TR FR per ragioni familiari, essendo costui il cugino della moglie. Al riguardo, nel rammentare che, in tema di intercettazioni di conversazioni comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti о intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), va evidenziato che, con le censure proposte, il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle conversazioni intercettate. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Al contrario, le censure proposte concernono la ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, ed hanno ad oggetto le conversazioni intercettate, non già la motivazione dell'ordinanza impugnata. 11 La doglianza è, infine, inammissibile perché sollecita una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità.
5. Il quarto motivo, concernente il tentato omicidio, è infondato. Quanto alla integrazione della soglia di punibilità del tentativo, contestata in ragione della mera commissione di atti preparatori, va rammentato che, per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963, che ha, in tal senso, valorizzato, quali indici dell'idoneità ed univocità degli atti, l'individuazione dell'obiettivo, la progettazione dell'azione nei minimi particolari, la progressione nell'organizzazione, nonché la scelta di un'idonea strada con curve a gomito per l'agguato; Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269931; Sez. 2, n. 11855 del 08/02/2017, Fincato, Rv. 269930; Sez. 5, n. 7341 del 21/01/2015, Sciuto, Rv. 262768; contra, isolata nella giurisprudenza di legittimità, Sez. 1, n. 40058 del 24/09/2008, Cristello, Rv. 241649, secondo cui nel delitto tentato gli atti diretti in modo non equivoco a commettere un reato possono essere esclusivamente gli atti esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata, in quanto la univocità degli atti indica non un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta;
ne consegue che non sono punibili, a titolo di tentativo, i meri atti preparatori). Invero, ai fini della punibilità del tentativo, rileva l'idoneità causale degli atti compiuti al conseguimento dell'obiettivo delittuoso nonché l'univocità della loro destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto ed alle modalità della condotta, al di là del tradizionale e generico "discrimen" tra atti preparatori ed atti esecutivi (Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Bellone, Rv. 250932; Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305; Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco, Rv. 247197). Tanto premesso, l'ordinanza impugnata appare immune dalle censure proposte con la memoria, della quale si lamenta, senza fondamento, l'omessa valutazione, e riproposte con il ricorso per cassazione, avendo esaustivamente motivato sia in merito alla rilevanza penale delle condotte poste in essere per eseguire l'omicidio di IT CH sia in ordine al coinvolgimento di MA DO. 12 ск In particolare, il Tribunale ha evidenziato che: proposito omicida era stato determinato dall'attentato subito dal TR, per contrasti insorti in relazione all'attività di narcotraffico gestita dalla cosca;
dalle conversazioni intercettate era emerso che MA DO, avvisato dallo stesso TR dell'agguato, aveva immediatamente messo in azione i propri sodali per localizzare la vittima individuata, e che era stata assunta non solo la precisa determinazione di uccidere IT, ma era stata anche predisposta la fase esecutiva dell'azione omicida, mediante individuazione degli esecutori, approntamento delle armi e dei mezzi da usare (una moto), sopralluoghi per individuare il luogo dell'esecuzione e le vie di fuga dei killer;
il proposito omicida, tuttavia, veniva vanificato soltanto dall'arresto della vittima designata, in esecuzione di un fermo disposto nell'ambito di altro procedimento penale per traffico di stupefacenti. L'ordinanza, dunque, risulta avere compiutamente evidenziato, quali indici dell'idoneità ed univocità degli atti, l'individuazione dell'obiettivo, la progettazione dell'azione nei minimi particolari, la progressione nell'organizzazione, con predisposizione delle armi, individuazione dei killer, sopralluoghi per la scelta del luogo dell'esecuzione e delle vie di fuga (in tal senso, ex multis, Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Bellone, Rv. 250932, in una fattispecie in cui ha ritenuto configurabile il tentato omicidio, in ragione non solo della partecipazione dell'imputato a riunioni preparatorie e alla disponibilità di armi ma anche e soprattutto per il passaggio, unitamente ai suoi complici, alla fase attuativa del piano criminoso, mediante l'effettuazione di veri e propri appostamenti, finalizzati al compimento dell'omicidio, poi non realizzato per la rilevata presenza in zona di pattuglie dei carabinieri;
Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305, che, nella fattispecie, ha ravvisato il tentativo di omicidio in una situazione nella quale erano stati predisposti più appostamenti, con il fine di localizzare il luogo dove si sarebbe dovuta recare la vittima designata, che tuttavia non era stata presente in occasione degli agguati, forse perché avvertita dai carabinieri a seguito di intercettazioni telefoniche e ambientali;
Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco, Rv. 247197, in una fattispecie in cui è stato ritenuto il tentativo nella predisposizione di un agguato a fine di omicidio concepito con l'appostamento all'uscita di un casello autostradale, dal quale sarebbero dovute transitare le vittime designate).
6. Il quinto motivo, concernente l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203 del 1991, è manifestamente infondato. Con la memoria si contestava che non emergessero elementi dai quali desumere il fine di agevolare la cosca di appartenenza. 13 Sk La doglianza è manifestamente infondata, in quanto l'ordinanza impugnata ha motivato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, evidenziando, con riferimento all'aiuto prestato ai latitanti, che la condotta era stata posta in essere in favore di esponenti apicali di una cosca di 'ndrangheta alleata, latitanti da lunghissimo tempo, e che, proprio grazie ai fiancheggiatori, avevano potuto continuare a tenere le redini del proprio gruppo mafioso, ricevendo supporto e comunicazioni dagli affiliati e dando loro le necessarie direttive (ex multis, Sez. 5, n. 36842 del 10/06/2016, Arecchi, Rv. 268018, secondo cui integra la circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, la condotta di agevolazione del vertice di un'associazione mafiosa che, in ragione della coincidenza tra interessi del capo, beneficiario della condotta, e quelli dell'associazione, si traduca in un ausilio al sodalizio criminale nel suo complesso;
Sez. 2, n. 26589 del 26/05/2011, Laudicina, Rv. 251000). Con riferimento all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ed al collegato tentato omicidio di IT, la motivazione dell'ordinanza ha evidenziato non soltanto le modalità integranti il metodo mafioso, emerse a proposito della programmazione dell'omicidio in risposta all'attentato subito da un affiliato, ma altresì le finalità di riaffermazione del as predominio della cosca dei IR sulla cosca dei Molè, e dell'ambito di competenza nei traffici di stupefacenti presso il porto di Gioia Tauro.
7. Il sesto motivo, concernente le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, è infondato. Con la memoria si evidenziava che l'indagato è incensurato, ha sempre lavorato, e non è mai stato indagato in altri procedimenti penali. Giova, al riguardo, rammentare che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726); in tema di esigenze cautelari, anche dopo la novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, nei confronti di un soggetto gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa sussiste la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere, superabile unicamente nel caso si riscontrino segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale;
sicchè, nell'ipotesi di mancato superamento di detta presunzione, non 14 è consentita l'applicazione di misure diverse e meno afflittive da quella di maggior rigore (Sez. 5, n. 48285 del 12/07/2016, Girardo, Rv. 268413); la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Tanto premesso, va evidenziato che l'ordinanza impugnata, oltre a rilevare l'assenza di elementi idonei ad elidere le esigenze cautelari (recesso del partecipe o disarticolazione del sodalizio), ha espressamente valutato, anche in positivo, l'attuale sussistenza del pericolo di recidiva e l'inadeguatezza di una misura domiciliare, rilevando che la gravità dei fatti contestati e l'elevata pericolosità sociale dell'indagato, in considerazione, altresì, del ruolo apicale ed operativo assunto nell'ambito del sodalizio.
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod. proc. pen. . Così deciso in Roma il 21/09/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente SE Riccardi Gerardo Sabeone SE ficcard arch 09 NOV 2017 IL FUNZIONARIO GIUDICIARIO Caf Joju 15