Sentenza 9 novembre 2011
Massime • 1
Il reato di intestazione fittizia o di fraudolento trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge sulle misure di prevenzione patrimoniale - previsto dall'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 conv. in legge n. 356 del 1992 - non costituisce, avuto riguardo alla sua struttura, delitto presupposto del reato di riciclaggio, avendo una sua autonoma e distinta valenza strumentale, con la conseguenza che esso concorre con il riciclaggio di denaro provento delle attività illecite del sodalizio mafioso, le quali integrano, invece, il reato presupposto del riciclaggio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2011, n. 18496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18496 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/11/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - N. 1750
Dott. GRAMENDOLA SC P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 28528/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GL AN N. IL 03/01/1967;
avverso l'ordinanza n. 99/2011 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 10/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NICOLA MILO;
sentite le conclusioni del PG Dott. O. Cedrangolo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. S. Furfaro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza 10/2/2011, decidendo in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il 6 dicembre precedente, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di SC GL (cl. 1967), indagato in ordine ai reati di cui all'art. 416 bis cod. pen., L. n. 146 del 2006, artt. 3, 4 (capo A/A2), art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo L), art. 648 bis cod. pen., L. n. 203 del 1991, art. 7
(capo O).
Il Giudice del riesame, dopo avere premesso, alla luce delle indagini espletate, che in Siderno operava la cosca RU-Galea-GL capeggiata da RD RU, federata alla più nota associazione di tipo mafioso "Commisso" e con interessi operativi anche in Canada, sottolineava che il detto gruppo era impegnato soprattutto nel settore immobiliare, nel quale investiva, per riciclarli, gli enormi capitali di provenienza illecita e, in tale prospettiva, si serviva dell'opera di MA LE, che, quale direttore tecnico della "Ecoambiente srl", curava l'acquisto dei suoli, la progettazione, la costruzione e la vendita degli immobili, servendosi, per la fornitura dei materiali, della ditta "Euroceramiche snc", della quale erano formalmente soci GL SC e i suoi fratelli Giuseppe, EN e MA, quest'ultima moglie di RD RU;
dal tenore delle conversazioni intercettate tra il LE e il RU, tra quest'ultimo e l'indagato, tra il LE e l'indagato, tra altre persone che si servivano dell'utenza telefonica installata presso la ditta "Euroceramiche", era emerso che le due società citate, al di là della intestazione formale, erano riferibili al RU, che, attraverso persone di sua fiducia, le gestiva di fatto e se ne serviva per mascherare l'attività illecita del gruppo, con la collaborazione attiva del cognato, SC GL;
la costituzione e l'operatività delle due società, formalmente riconducigli a persone con posizione reddituale modesta, erano chiaramente funzionali, considerata l'entità degli investimenti, all'attuazione del progetto di riciclaggio del denaro di provenienza illecita: erano state, infatti, realizzate ben 65 unità immobiliari, tra appartamenti, magazzini e autorimesse, dalla cui vendita erano state incamerate somme "pulite" in attuazione del predetto progetto. Il Giudice del riesame precisava, inoltre, che il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 è fattispecie a forma libera, la cui struttura si concretizza in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o della disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nella realizzazione consapevole e volontaria di tale situazione anche da parte del destinatario dell'intestazione fittizia, che agisce di concerto con il soggetto che rimane nell'ombra, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o per agevolare la commissione di uno dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis, art. 648 ter cod pen.; il GL aveva attivamente contribuito a porre in essere operazioni volte ad ostacolare l'individuazione della provenienza illecita dei capitali investiti nella speculazione immobiliare;
detti illeciti erano aggravati ai sensi della L. n. n. 203 del 1991, art. 7, considerato che erano chiaramente finalizzati ad agevolare, sul piano patrimoniale, la cosca di riferimento e la sua stessa operatività, attraverso l'escogitato meccanismo, che consentiva ai sodali di disporre di risorse finanziarie di apparente provenienza lecita;
la intraneità del GL al sodalizio capeggiato dal RU emergeva chiaramente dai reati-fine commessi in sinergia con quest'ultimo e dalla constatazione che l'indagato aveva mostrato incondizionata disponibilità alle esigenze della cosca, che su di lui faceva pieno affidamento. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame richiamava la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, non vinta da elementi di segno contrario.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato, deducendo: 1) violazione della legge penale e connesso vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi in relazione ai reati di partecipazione associativa e di riciclaggio;
2) violazione della legge penale e connesso vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi anche con riferimento al reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies;
3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ravvisata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 3. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
L'ordinanza impugnata, integrata da quella genetica, fa buon governo della legge penale e riposa su un apparato argomentativo, che, in stretta aderenza agli esiti delle indagini espletate, da conto, apprezzando e valutando in maniera adeguata e logica tali esiti, delle ragioni che - allo stato - giustificano la conclusione alla quale perviene e non è posta in crisi dalle doglianze articolate in ricorso.
Tanto si evince agevolmente da quanto innanzi sintetizzato, che evidenzia la sinergia operativa di SC GL con RD RU, capo indiscusso della cosca, il suo organico inserimento in questa e la sua incondizionata disponibilità a condividerne le finalità e i programmati meccanismi, concretizzatisi nell'evidenziare una fittizia realtà, apparentemente lecita, che mascherava, però, quella effettiva di natura criminale. I motivi di ricorso, ai limiti dell'ammissibilità, si risolvono in gran parte in non consentite censure in punto di fatto al discorso giustificativo del Tribunale del riesame, enfatizzano emergenze procedimentali (asserito conferimento della ditta individuale nella "Euroceramiche snc") ritenute implicitamente non decisive dal Giudice a quo e deducono la non configurabilità del concorso formale tra i reati di cui all'art. 64 bis e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies. Con riferimento a quest'ultimo punto, deve precisarsi che il reato di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies per come strutturato, non è il reato presupposto del riciclaggio, ha una sua autonoma e distinta valenza strumentale e, in quanto tale, concorre materialmente con il riciclaggio di denaro provento delle attività illecite del sodalizio mafioso, queste sì integranti il reato presupposto del riciclaggio medesimo.
Con riferimento alle altre censure mosse alla decisione impugnata, rileva la Corte che le stesse vanno ad incidere sulla ricostruzione fattuale, nel senso che si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa e alternativa interpretazione delle emergenze - allo stato - acquisite, operazione questa non consentita in questa sede.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2012