Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2011, n. 18496
CASS
Sentenza 9 novembre 2011

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Il reato di intestazione fittizia o di fraudolento trasferimento di denaro, beni o altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge sulle misure di prevenzione patrimoniale - previsto dall'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 conv. in legge n. 356 del 1992 - non costituisce, avuto riguardo alla sua struttura, delitto presupposto del reato di riciclaggio, avendo una sua autonoma e distinta valenza strumentale, con la conseguenza che esso concorre con il riciclaggio di denaro provento delle attività illecite del sodalizio mafioso, le quali integrano, invece, il reato presupposto del riciclaggio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2011, n. 18496
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18496
    Data del deposito : 9 novembre 2011

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