Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 5
In tema di associazione di tipo mafioso, l'attribuzione ad un soggetto della qualifica di "avvicinato", in quanto espressiva dell'essersi la persona posta sostanzialmente a disposizione dell'associazione, assume, anche di per sé, il significato dell'esistenza di un ruolo associativo.
In tema di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante il sodalizio criminoso.
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., ha natura oggettiva, e, in quanto tale, è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale.
La recidiva qualificata, ai sensi dell'art. 99 comma quinto cod. pen., della commissione di uno dei reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., non costituisce una forma autonoma di recidiva, ma solo una particolare manifestazione delle fattispecie di cui ai commi precedenti; ne consegue che non è necessaria, perché tale previsione esplichi effetto, la sua specifica contestazione.
In tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 non implica necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2013, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
17 03 / 14 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 2687 GENNARO MARASCA - Presidente - - Consigliere rel. UP 24/10/2013 CARLO ZAZA R.G.N. 2830/13 ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - PAOLO MICHELI Consigliere - PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. SA PA, nato a [...] il [...] 2. SS RE, nato a [...] il [...] 3. LA GA, nato a [...] l'[...] 4. AL CA, nato a [...] il [...] 5. NF CA, nato a [...] il [...] 6. NA HE, nato a [...] il [...] 7. RA RE, nato a [...] il [...] 8. AL AC TR, nato a [...] l'[...] 9. AN LL TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/05/2012 della Corte d'Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza 1 と impugnata per il LA in ordine alla diminuzione di pena ai sensi dell'art. 8 legge n. 203 del 1991 ed alle attenuanti generiche e per il SS e lo AN LL in ordine alla continuazione, per l'inammissibilità dei ricorsi del NF, del NA e dell'AL e per il rigetto nel resto;
uditi per l'imputato SA l'avv. GI CC Napoli, per l'imputato SS l'avv. Santino Foresta, per l'imputato LA l'avv. Teresa Gigliotti, per l'imputato AL l'avv. RE PA, per l'imputato NF l'avv. Maria Caterina Caltabiano, per l'imputato NA l'avv. RE Catania Mibbuzzo e per gli imputati RA e AN LL, e, in sostituzione dell'avv. Marina Di Gregorio, per l'imputato AL l'avv. Valeria Rizzo, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 13/01/2011, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di CA AL, CA NF, HE NA, RE RA, RE SS, PA SA, AC TR AL e TO AN LL per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen, commesso dal RA e dallo AN LL dirigendo e dagli altri partecipando ad un'associazione di tipo mafioso denominata RA PU, operante nella provincia di Catania fino al giugno del 2006 nella commissione di reati di omicidio, rapina, furto, estorsione, usura, riciclaggio, traffico di stupefacenti e detenzione illegale di armi, oltre che nell'acquisizione del controllo di attività economiche ed appalti pubblici;
e quella del SS e di GA LA per il reato di cui agli artt. 629 cod. pen. e 7 legge 12 luglio 1991, n. 203, commesso fino al 2004 costringendo RE FI, titolare del bar Dalia di Catania, con minacce alla sua incolumità personale ed all'integrità dei suoi beni, a consegnare la somma mensile di €. 1.000, buoni pasto e capi di abbigliamento, avvalendosi della loro appartenenza all'associazione mafiosa di cui sopra ed al fine di agevolare le attività della stessa. Venivano altresì confermate le condanne dell'AL alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione;
del NF alla pena complessiva di anni undici di reclusione in continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Catania del 30/03/2009; del NA alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione;
del RA alla pena di anni uno di isolamento diurno a titolo di aumento per la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta del 23/07/2008; del SS alla pena di anni due e mesi sei ed €. 450 di multa a titolo di aumento per la continuazione con i fatti di cui 2 alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze dell'11/03/2008; del SA alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione;
dello AL alla pena complessiva di anni undici e mesi quattro di reclusione per la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Catania dell'01/02/2005; e dello AN LL alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione. La pena nei confronti del LA veniva invece rideterminata, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Catania del 30/03/2009, in anni tre e mesi quattro di reclusione. Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. I ricorsi proposti dagli imputati, ad eccezione del SS, riguardano in primo luogo l'affermazione di responsabilità per i reati contestati.
1.1. Con particolare riguardo al reato associativo, i ricorrenti RA, AN LL ed AL deducono in linea generale carenza motivazionale nella necessaria valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sulle quali la prova è prevalentemente fondata, questione ripresa poi in tutti i ricorsi con riferimento a profili specificamente attinenti alle singole posizioni. Ulteriore censura di portata generale, posta quale motivo espresso dal ricorrente NF ed accennata in premessa nel ricorso proposto dallo AN LL, ha ad oggetto la dedotta contraddittorietà della motivazione con la pronuncia di questa Corte del 10/01/2012, con la quale veniva annullata con rinvio la sentenza di condanna nei confronti dei coimputati giudicati con il rito abbreviato. Comune a più ricorsi è infine la deduzione di violazione di legge rispetto alla effettiva collocazione temporale delle condotte di partecipazione all'associazione, in base agli stessi elementi riportati nella sentenza impugnata, in epoca anteriore a quella indicata nell'imputazione.
1.2. Il ricorrente RA deduce illogicità della motivazione nel riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori AU SC e RA OL, laddove le stesse erano generiche, prive di riscontri e, quanto a quelle del SC, contrastanti con le risultanze di altre sentenze in ordine a disposizioni impartite agli associati dopo il 1992, allorchè la direzione dell'associazione era stata assunta da RE CA, particolarmente dal momento in cui il RA era detenuto. Lamenta altresì travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori RE AL, NI AN e GA LA, dalle quali risultava in realtà che dal 1993 l'associazione operava con il solo nome del RA ed era in realtà diretta dal CA, e delle conversazioni ambientali dell'imputato con la moglie e la figlia intercettate presso il carcere di Sulmona, riportanti solo la comunicazione al RA di notizie sull'attività di un gruppo criminoso che gli era ormai estranea. とこ 3 ル 1.3. Il ricorrente AN LL deduce mancanza di motivazione sulle specifiche incongruenze evidenziate con i motivi di appello nelle dichiarazioni del SC in ordine agli episodi nei quali sarebbe intervenuto l'imputato, ed illogicità del generico giudizio di ininfluenza di tali numerose discrasie sulla complessiva attendibilità del dichiarante. Lamenta ancora mancanza di motivazione sulle contraddizioni, sia intrinseche sia rispetto a quanto riferito dal SC, segnalate con l'appello nelle dichiarazioni del AL, in ordine ad altre circostanze che avrebbero visto la comparsa dell'imputato, ed in quelle degli altri collaboratori PP MA e GA D'AQ. Denuncia poi illogicità del richiamo alle conversazioni ambientali intercettate presso il carcere di Sulmona fra il RA ed i familiari nel momento in cui gli stessi giudici di merito ammettevano come le stesse potessero avere il duplice e contrastante significato di un rapporto dello AN LL con il sodalizio e della dissociazione dell'imputato dallo stesso, e mancanza di motivazione sugli elementi indicativi di tale dissociazione emergenti dalle sentenze acquisite e dalle dichiarazioni del collaboratore OL. Deduce infine contraddittorietà delle conclusioni della sentenza impugnata, nell'affermazione della comparsa dell'imputato, quale capo dell'associazione, solo in momenti critici della stessa, rispetto alla mancata individuazione di tali momenti e, più in generale, di contatti dello AN LL con gli associati.
1.4. Il ricorrente SA deduce mancanza di motivazione sull'attendibilità intrinseca del SC rispetto all'aver questi intrapreso la propria collaborazione solo dopo una condanna definitiva per il reato di omicidio. Lamenta comunque illogicità del riferimento a dette dichiarazioni in quanto generiche ed imprecise sui fatti attribuiti specificamente all'imputato, per i quali significativamente non veniva elevata alcuna imputazione. Denuncia ancora contraddittorietà della motivazione rispetto a circostanze, contrastanti con l'affiliazione dell'imputato all'associazione, emergenti dalle stesse dichiarazioni dei collaboratori, quali lo stato di tossicodipendenza del SA, riferito dal SC, ed il rapporto gregario dell'imputato con lo stesso SC, descritto dal LA e dal AL. Deduce infine illogicità dell'indicazione di riscontri in dichiarazioni generiche e meramente de relato dei collaboratori AL e AN, in intercettazioni ambientali non significative e in frequentazioni con altri associati osservate in un ristretto periodo fra la fine di settembre ed il novembre del 2002. 1.5. Il ricorrente AL deduce mancanza di motivazione sulle ragioni di inattendibilità dei collaboratori SC e AL derivanti dall'assoluzione in altro procedimento di CA IU, RE CU e GI AN e dall'annullamento con rinvio in cassazione della sentenza di condanna di TT PU, anch'essi raggiunti dalle dichiarazioni dei predetti. Lamenta poi -e contraddittorietà della motivazione con le stesse narrazioni dei collaboratori SC, RE SS, AN, LA, RE ES, GI TE, GI AU ed UG UR e talune intercettazioni ambientali, riferite ad epoche coperte dal giudicato della precedente sentenza della Corte d'Appello di Catania dell'01/12/2005, e con la maggior parte delle intercettazioni e i controlli di polizia giudiziaria, risalenti a date posteriori al periodo temporale oggetto dell'imputazione, denunciando per questo secondo aspetto anche violazione del principio della contestazione;
nonché illogicità della ritenuta prova di condotte dell'imputato successive a quelle giudicate con la precedente sentenza in base alle dichiarazioni del AL, delle quali i motivi di appello evidenziavano le incongruenze, ed ai non significativi contenuti di un'isolata conversazione ambientale, di telefonate intercettate con la ex-moglie e degli accertamenti su frequentazioni con altri associati. Censura infine mancanza di motivazione sui riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori, in realtà riferite a condotte diverse, e sull'essere stato l'imputato continuativamente detenuto dal 28/02/2000 al 14/02/2005 senza che nessuno dei dichiaranti riferisse di reati commessi durante tale restrizione.
1.6. Il ricorrente AL deduce illogicità della motivazione in quanto fondata su dichiarazioni di collaboratori prive di riscontri, tale non essendo la convergenza delle stesse sulla generica affermazione della partecipazione dell'imputato all'associazione, e mancanza di motivazione sulle viceversa rilevanti contraddizioni fra le predette dichiarazioni e sulle incongruenze segnalate in particolare nel racconto del SC.
1.7. Il ricorrente NF deduce mancanza di motivazione sulla rilevata inadeguatezza delle dichiarazioni del SC ad evidenziare la commissione, da parte dell'imputato, di condotte successive al 23/12/1998, data fino alla quale i fatti sono coperti dal precedente giudicato della sentenza del Tribunale di Catania con la quale il NF veniva assolto da analoga imputazione;
nonché sulla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori, in quanto non riportanti conoscenze dirette, in ordine agli episodi specifici nei quali l'imputato sarebbe intervenuto, di cui alla sentenza emessa nel procedimento a carico di SI IA ed altri ed alla già citata pronuncia della Corte di Cassazione del 10/01/2012. Lamenta comunque violazione di legge nella mancanza di riscontri su tali episodi e travisamento delle dichiarazioni dell'imputato sulla ritenuta ammissione dello stesso in ordine al particolare episodio dell'aggressione in danno di tale PE, appartenente ad altra associazione criminosa, ad opera di parenti del NF.
1.8. Il ricorrente NA deduce illogicità della motivazione, laddove, nel prendere atto della presenza di dichiarazioni di collaboratori che indicavano 5 l'imputato come «avvicinato» e in posizione subordinata rispetto a quello del fratello CO, e non come partecipante all'associazione, vi si riteneva di poter superare tale dato in base a condotte, concretamente descritte dai dichiaranti, che qualificavano il NA come associato;
censurando a tal proposito la mancata indicazione di tali condotte al di fuori di un'attività di furto di autovetture svolta autonomamente su veicoli che non era provato fossero stati posti a disposizione dell'associazione, dell'episodio estorsivo in danno del bar Dalia, non contestato all'imputato, e nel non significativo rinvenimento di munizioni nell'abitazione dei genitori del NA. Lamenta altresì carenza di motivazione sull'assenza di precedenti specifici dell'imputato, sul mancato riferimento allo stesso nelle precedenti sentenze emessa con riguardo alla stessa associazione e sull'inverosimiglianza dell'aver il NA intrapreso tale attività delittuosa in età ormai avanzata.
1.9. Il ricorrente LA deduce mancanza di motivazione sull'effettivo contributo dell'imputato nell'estorsione in danno del bar Dalia al di là dell'aver accompagnato il coimputato NA, e contraddittorietà con l'assenza di indicazioni in tal senso nelle dichiarazioni della parte offesa e del collaboratore RE SS.
2. Sulla ritenuta aggravante del carattere armato dell'associazione, il ricorrente AL deduce illogicità della motivazione in quanto fondata sulle sole dichiarazioni del SC in ordine alla disponibilità di armi da parte dell'imputato.
3. Sull'applicazione della recidiva, il ricorrente AL deduce violazione di legge nel riferimento della circostanza ad una precedente condanna per fatti in ordine ai quali veniva ritenuta la continuazione con quelli oggetto del presente procedimento, dando luogo ad un'unica condotta associativa con carattere di permanenza. Lamenta altresì mancanza di motivazione sui presupposti per l'aumento di pena, da ritenersi facoltativo in assenza di una specifica contestazione della fattispecie di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen., e contraddittorietà con la mancata applicazione di tale aumento nei confronti del coimputato ZI PA, giudicato con il rito abbreviato quale responsabile del sottogruppo dell'associazione del quale faceva parte lo AL.
4. Sul diniego della continuazione, il ricorrente AN LL deduce mancanza di motivazione in ordine alla riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei fatti qui contestati e di quelli di cui la sentenza di condanna della Corte d'Assise d'Appello di Catania del 21/12/1999. 5. Sull'attenuante di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203, il ricorrente LA deduce illogicità della determinazione della relativa diminuzione in 6 misura diversa da quella massima rispetto all'essere le condanne degli imputati conseguenza di dichiarazioni di assoluto rilievo dell'imputato.
6. Sul diniego delle attenuanti generiche i ricorrenti LA e SS deducono violazione di legge nel ritenuto assorbimento di dette attenuanti in quella di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991. Nei ricorsi proposti dai predetti e dagli imputati AL, NF e AL si lamenta inoltre mancanza di motivazione con riguardo per il SS al riconoscimento delle attenuanti con la sentenza rispetto alla quale veniva ritenuta la continuazione ed al mutamento delle condizioni di vita dell'imputato, per l'AL alla limitazione della condotta all'anno 2003 ed al carattere risalente dei precedenti penali dell'imputato e per lo AL alla detenzione continuativamente subita.
7. Sulla determinazione della pena, i ricorrenti RA, AN LL, SA, AL, AL e NA deducono violazione di legge e mancanza di motivazione nel riferimento alla più grave pena edittale introdotta per l'art. 416-bis cod. pen. dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, nonostante risulti dagli atti, al di là della formale contestazione della commissione del reato fino al giugno del 2006, l'esaurimento delle condotte in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge citata. Il ricorrente SS lamenta violazione di legge nella determinazione del reato più grave, nell'ambito della riconosciuta continuazione, in quello di rapina di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze dell'11/03/2008 e non in quello di estorsione qui contestato, nonché nell'applicazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. nonostante per la ritenuta continuazione in sede esecutiva dei fatti di cui alla sentenza fiorentina con quelli di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 20/12/2007 sia stato già stabilito, con ordinanza della Corte di Appello di Ancona del 05/07/2010 allegata al ricorso, un aumento nella misura massima del triplo della pena-base. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità degli imputati sono infondati e, quanto al ricorso proposto dal CC, inammissibili.
1.1. Infondate sono in primo luogo le censure dedotte in via generale sul reato associativo.
1.1.1. La questione dell'attendibilità dei collaboratori, sulla quale i ricorrenti RA, AN LL ed AL lamentano mancanza di adeguata motivazione, era in realtà oggetto di dettagliato esame nella sentenza impugnata con riguardo alle posizioni dei singoli dichiaranti. Segnalandosi in particolare per AU 7 SC, individuato come autore di una serie di estorsioni commesse quale responsabile del sottogruppo associativo cosiddetto «del Borgo», le ragioni che lo avevano indotto ad intraprendere la collaborazione in seguito a un periodo di latitanza, l'ammissione della responsabilità per gravi fatti di sangue, i riferimenti ad episodi specifici e rilevanti in quanto attinenti a rapporti con altri sodalizi criminosi, quale il pestaggio di tale CC PE, appartenente al clan Santapaola, a seguito dell'aggressione di parenti di CA NF ad opera di appartenenti a tale gruppo, e gli elementi di riscontro derivanti dai sequestri di armi, dalle videoriprese, dalle dichiarazioni delle vittime dell'attività estorsiva e dalle conversazioni registrate con riferimento a detta attività su un'autovettura in uso al coimputato VI AR;
per RE AL la spontaneità della collaborazione, la linearità e la coerenza di dichiarazioni peraltro autoaccusatorie e l'ininfluenza sulla complessiva credibilità del dichiarante del giudizio negativo in merito all'attendibilità dei riferimenti alla posizione di NI TO, imputato in un procedimento separato;
per RE e GI SS l'ampiezza delle dichiarazioni confessorie, relative anche a fatti per i quali gli stessi non erano indagati;
per NI AN, PP MA, RE ES e NA Di ON, quest'ultimo avente posizione direttiva nel clan Santapaola, la datazione dell'inizio della loro collaborazione, risalente rispettivamente al 2002, al 1994, al 1995 ed al 1998, la distanza nel tempo dei fatti riferiti dal ES ed il giudizio di attendibilità già formulato per gli altri in precedenti sentenze passate in giudicato;
e per il coimputato LA l'inizio della collaborazione al 2004 e la puntualità delle sue dichiarazioni, che avevano consentito l'accertamento di numerosi reati. Sulla base dei contributi dei collaboratori e delle precedenti sentenze definitive, i giudici di merito ricostruivano l'esistenza sul territorio catanese, dagli anni Ottanta, di un'associazione mafiosa facente capo fin dall'inizio a RE RA e, da un dato momento, anche a RE CA;
le cui due componenti, riconducibili ai sunnominati, andavano incontro negli anni successivi a fasi di separazioni e di ricomposizione, fino alla definitiva scissione, accertata con la sentenza della Corte d'Appello di Catania del 30/03/2009, di un'associazione che assumeva la denominazione di RA PU. Quest'ultima, per quanto emerso dalle dichiarazioni dei collaboratori e dal riscontro delle stesse in videoriprese, perquisizioni, sequestri, intercettazioni e sentenze definitive della Corte d'Assise d'Appello di Catania, risultava articolata in più gruppi operanti in diverse zone di Catania, essendo però dotata di armi e di una cassa comune.
1.1.2. Quanto alla dedotta contraddittorietà rispetto alla sentenza di annullamento con rinvio della decisione di condanna emessa dalla Corte 8 غا d'Appello di Catania il 09/07/2010 nei confronti dei coimputati, giudicati con il rito abbreviato, NI Di AZ, CA AL, TT PU, CA SI e TO EN, pronunciata il 10/01/2012 da questa Corte, le stesse ragioni di detto annullamento escludono la sussistenza del contrasto. Dalla lettura della motivazione della sentenza in esame risulta infatti come la stessa sia fondata unicamente su carenze argomentative proprie di quel provvedimento e di quelle determinate posizioni processuali, individuate in ritenute apoditticità delle conclusioni raggiunte in quella sede e nel mancato esame di censure sollevate con gli atti di appello proposti in favore degli imputati in quel procedimento.
1.1.3. Per ciò che riguarda infine la delimitazione temporale delle condotte associative, la sentenza impugnata richiamava correttamente per un verso la natura indiscutibilmente permanente del reato di associazione di tipo mafioso, e per altro il principio, più volte affermato da questa Corte, per il quale il vincolo del singolo associato con il sodalizio si stabilisce nella prospettiva della persistenza di quest'ultimo per tempo indeterminato, e si protrae fino allo scioglimento dell'associazione ovvero al recesso volontario dell'associato, desunto da un comportamento in tal senso esplicito, coerente ed univoco;
tali non essendo elementi di incerto significato quali l'età raggiunta dall'associato, la fissazione della dimora di questi in luogo diverso da quello in cui opera l'associazione o il mutamento dei soggetti apicali di quest'ultima (Sez. 6, n. 3089 del 21/05/1998 (08/03/1999), Caruana, Rv. 213570; Sez. 2, n. 25311 del 15/03/2012, Modica, Rv. 253070). Altrettanto corretto era il riferimento della Corte territoriale all'impossibilità di desumere il recesso dall'associato dalla mera circostanza dello stato di detenzione dello stesso, in mancanza di ulteriori elementi indicativi di un'effettiva dissociazione dal sodalizio (Sez. 4, n. 2893 del 07/12/2005, Attolico, Rv. 232883; Sez. 2, n. 17100 del 22/03/2011, Curtopelle, Rv. 250021). Coerente è a questo punto la conclusione, espressa in termini generali dai giudici di merito con riguardo alla disciplina sanzionatoria applicabile, ma valida per tutte le questioni poste dai ricorrenti in ordine alle quali rileva la determinazione del tempo di commissione del reato, secondo la quale, pur in presenza di elementi che collochino specifiche condotte associative degli imputati in epoche anteriori, la permanenza del reato deve ritenersi protratta fino alla data ultima indicata nell'imputazione al giugno del 2006, ove non ricorrano circostanze significative del recesso dell'associato, nei termini sopra descritti.
1.2. Venendo alle posizioni dei singoli imputati, l'affermazione di responsabilità del RA era motivata, con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori, in base a quelle del SC sui contatti tenuti dall'imputato con gli 9 altri affiliati nel corso della detenzione, la percezione dei proventi di reati quali un'estorsione in danno della LC e l'acquisto di una sala biliardo gestita da NI TO;
del AL sulla posizione del RA quale capo storico dell'associazione e sulle lamentele dello stesso per la mancata ricezione di sostegni economici nell'ultimo periodo della sua carcerazione;
del AN sulle comunicazioni del RA con l'esterno anche dopo l'inizio della sua detenzione e la considerazione di cui lo stesso godeva come capo dell'associazione; del LA sui messaggi che il RA inviava dal carcere incaricando gli associati di concludere alcune operazioni estorsive;
e del OL su notizie ricevute in ordine a tali messaggi, riferiti alla manifestazione del dissenso del RA su faide con altri gruppi criminali. E, con riguardo agli elementi di riscontro, nel richiamo alle intercettazioni ambientali di colloqui intrattenuti dal RA con i familiari presso il carcere di Sulmona, dalle quali risultava che l'imputato comunicava con la sorella mediante un linguaggio allusivo simile a quello ricorrente nelle conversazioni intercettate fra gli altri membri dell'associazione, riferiva di numerose vicende dell'associazione mafiosa ed inviava messaggi ad associati, quali lo AN LL, invitandoli fra l'altro a non spendere il suo nome in termini ricollegabili al suo ruolo associativo. La persistenza di tale ruolo fino alla data terminale indicata nell'imputazione veniva congruamente argomentata con riferimento all'irrilevanza, per quanto anticipato al punto 1.1.3, dello stato di detenzione dell'imputato, e sulla base dei riferimenti delle conversazioni ambientali intercettate a fatti avvenuti ancora nel corso di tale detenzione, a messaggi con altri affiliati tendenti a riaffermare la preminenza dell'imputato, ad accadimenti che si sarebbero verificati con il ritorno del RA in libertà ed all'indicazione non esplicita di altri soggetti in posizione direttiva. Il denunciato vizio di travisamento del contenuto di dette conversazioni si traduce in realtà nella proposizione di una diversa interpretazione di tale contenuto, oggetto di una valutazione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Sez. 4, n. 117 del 28/10/2005, Caruso, Rv. 232626; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994; Sez. 6, n. 17619 dell'08/01/2008, Gionta, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 dell'11/02/2013, Melfi, Rv. 2544389). Le ulteriori censure di illogicità della motivazione, in quanto fondata su dichiarazioni di collaboratori generiche, non riscontrate e contrastanti con quanto affermato in altre sentenze e da taluni degli stessi collaboratori su un ruolo sovraordinato di RE CA nel periodo in cui il RA era detenuto, sono a questo punto superate dal riscontro individuato dai giudici di merito nelle risultanze delle intercettazioni, e dalla coerente conclusione, in base a queste ultime, della persistenza di un'attività dispositiva del RA, anche nei rapporti con soggetti 10 liberi in posizione direttiva. Assumendo rilievo centrale, nell'assetto argomentativo della sentenza impugnata, il richiamo al linguaggio convenzionale adottato dal RA nei colloqui svolti durante la detenzione, in quanto circostanza incompatibile con un'abdicazione dell'imputato dal proprio rango originario.
1.3. L'affermazione di responsabilità dello AN LL era motivata, con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori, in base a quelle del SC sulla collocazione dell'imputato, nella compagine associativa, ad un livello analogo a quello del RA, sull'aver lo stesso diretto due riunioni, a cui lo stesso dichiarante era presente, nella prima delle quali si discuteva di contrasti insorti con il gruppo Bottaro di Siracusa per un'estorsione commessa in quella città in danno della LC, impresa vicina a quel gruppo, e nella seconda, svoltasi in un ristorante di Aci Trezza, l'imputato gli diceva che se egli si fosse si fosse separato dal gruppo non avrebbe più potuto agire a nome del RA, sull'imposizione da parte dello AN LL di una metodologia operativa per la quale ogni gruppo avrebbe dovuto agire autonomamente dagli altri e sull'aver il predetto commissionato l'omicidio di tale GI RA;
del AL sull'aver l'imputato operato con il suo gruppo in Torino dopo un periodo di carcerazione, sull'essere lo stesso tornato a Catania dopo in pestaggio subito da tale CC PE, appartenente al clan Santapaola, a seguito di contrasti dell'associazione RA con quest'ultimo, sulle disponibilità economiche e gli interessi nel campo dell'imprenditoria dello AN LL e su una lite da questi avuta con il cognato;
del SS sulla posizione di vertice dell'imputato nell'associazione e su quanto appreso da RA NA in ordine alla lite fra il predetto ed il cognato;
del AN, del OL, del AU e del MA, quest'ultimo per quanto allo stesso riferito dal cugino ER PU, sull'aver l'imputato diretto l'associazione pur rimanendo apparentemente in ombra;
del Di AC sull'ordine ricevuto dal gruppo AU, del quale faceva parte, di uccidere lo AN LL;
e del D'AQ sugli investimenti dell'imputato nel campo dell'edilizia e sul suo coinvolgimento in un'estorsione in danno di tale Alessi. Riscontri a queste dichiarazioni erano identificati nelle dichiarazioni del collaboratore siracusano ON sull'estorsione in danno della LC, nella sentenza della Corte d'Assise di Siracusa relativa a tale vicenda, nelle dichiarazioni del AL e del LA sui contrasti fra il SC e l'associazione, e nel contenuto delle intercettazioni effettuate presso la Casa circondariale di Sulmona in ordine ai riferimenti del RA alle disponibilità economiche ed agli interessi dello AN LL nell'ambiente dell'edilizia ed all'intenzione di non avere contatti con lo stesso;
e soprattutto, conclusivamente, nella convergenza delle dichiarazioni sul ruolo sostanziale attribuito all'imputato. 11 Le doglianze di mancanza di motivazione sulle asserite contraddizioni fra le dichiarazioni dei collaboratori e, con particolare riferimento al narrato del SC, all'interno delle stesse, è infondata nel momento in cui i rilievi venivano viceversa discussi nella sentenza impugnata;
osservando la Corte territoriale, con argomentazione che si sottrae alle censure di illogicità pure sollevate dal ricorrente, che la portata di tali incongruenze era marginale rispetto ai ben più rilevanti profili di coincidenza fra le dichiarazioni, e segnalandosi in particolare la manifestata e credibile dipendenza da mere imprecisioni mnemoniche delle discrasie temporali nel racconto del SC, e la concordanza di quanto riferito da quest'ultimo e dal ON, pur provenendo gli stessi da aree geografiche diverse, su una riunione svoltasi presso il bar Cavallino Rosso alla presenza, fra gli altri, di tale Emanuele Gambuzza. Le censure del ricorrente sul punto si riducono, per il resto, alla prospettazione di difformi considerazioni valutative sulla significatività delle dedotte discrasie, inidonea a far risaltare vizi rilevabili in questa sede;
mentre i riferimenti del ricorso all'inattendibilità dell'ipotesi della commissione di una condotta estorsiva nei confronti dell'imprenditore TE, alla luce dei contenuti delle intercettazioni telefoniche, sono evidentemente privi di decisività laddove la stessa sentenza impugnata accennava a tali conversazioni al solo fine di evidenziarvi un ulteriore riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori sui rapporti dell'imputato con l'ambiente edilizio. Insussistente è altresì il lamentato vizio di contraddittorietà delle conclusioni della sentenza impugnata rispetto alla mancata individuazione di momenti di presenza dell'imputato nella vita associativa e di contatto dello stesso con altri componenti del sodalizio. Nel richiamo alle dichiarazioni del SC e di altri collaboratori emerge infatti chiaramente l'individuazione di tali momenti e contatti nella partecipazione ad incontri sicuramente concernenti passaggi nodali nella vita di un'associazione criminosa, quali quelli relativi alla necessità di definire situazioni di contrasto con altri gruppi criminali;
mentre la ridotta dimensione numerica di tali occasioni di esposizione dell'imputato è assolutamente coerente, nell'argomentazione della Corte territoriale, con i concordi riferimenti di più collaboratori all'abitudine dello stesso di non apparire se non in casi di effettiva necessità, profilo non contrastante con la posizione direttiva di un'associazione di tipo mafioso. Infondata è da ultima la censura di illogicità del riferimento della sentenza impugnata ad un elemento, quale quello delle intercettate conversazioni fra il detenuto RA ed i familiari dello stesso, del quale gli stessi giudici di merito avrebbero riconosciuto l'ambiguità nella duplice possibile significazione di un permanente rapporto dell'imputato con l'associazione e di un'avvenuta dissociazione dello AN LL dalla stessa. Il rilievo trascura infatti gli 12 ulteriori passaggi motivazionali della sentenza, con i quali tale ambiguità veniva risolta osservando che la manifestata intenzione del RA di non avere contatti con lo AN LL, alla luce di ulteriori conversazioni specificamente riportate nei riferimenti alle attività economiche seguite dell'imputato e ad altri soggetti che si occupavano di operazioni illecite per conto dello stesso, doveva essere letta come espressione di cautela nel non palesare contatti con un personaggio rilevante nell'ambito dell'associazione. La connessione dell'elemento di prova appena esaminato con gli altri fin qui indicati dà infine ragione della mancata considerazione degli ulteriori dati dei quali il ricorrente lamenta l'omessa valutazione ai fini della prova della dissociazione dell'imputato dal sodalizio, in quanto a questo punto logicamente incompatibili con il complessivo compendio probatorio acquisito in tema di insussistenza di detta dissociazione, e come tali implicitamente disattesi.
1.4. L'affermazione di responsabilità del SA era fondata in primo luogo sulle dichiarazioni del collaboratore SC, che lo indicava come soggetto inserito dal 1992 nel «gruppo del Borgo», concorrente negli omicidi di LO NO e TO AC quale conducente di una motocicletta utilizzata nell'occasione e coinvolto in estorsioni in danno della Piaggio, di un negozio di carne di cavallo, di distributori di carburanti e del costruttore TE, e in episodi di cessione di sostanze stupefacenti, oltre che detentore di armi. Dette dichiarazioni venivano poi ritenute riscontrate da quelle dei collaboratori AL, AN e LA sull'inclusione dell'imputato nel nominativo gruppo associativo;
da quanto riferito dal gestore della Piaggio e dal dipendente della stessa MA sulla frequente presenza dell'imputato presso l'officina insieme agli associati fratelli SI;
e dai servizi di videoripresa e dai controlli di polizia giudiziaria dai quali risultava che il SA veniva visto più volte con altri associati. Le generali valutazioni della sentenza impugnata sull'attendibilità dei collaboratori, e fra essi del SC, di cui si è detto al precedente punto 1.1.1., consentono di ritenere senz'altro infondata la censura di carenza motivazionale sul punto con riguardo al limitato profilo, denunciato dal ricorrente, dell'essere la collaborazione del dichiarante iniziata dopo una condanna definitiva per il reato di omicidio, elemento da ritenersi implicitamente quanto non illogicamente ritenuto dai giudici di merito superato dalle valutazioni di cui sopra, oltre che dai plurimi riscontri appena evidenziati. La presenza di tali riscontri, dei quali quelli di natura testimoniale cadono su uno dei fatti specifici attribuiti all'imputato, come l'estorsione in danno della Piaggio, rende superati, nell'assetto motivazionale della sentenza, i rilievi difensivi di genericità delle dichiarazioni accusatorie su tali fatti;
mentre irrilevante, ai fini del controllo sulla logicità 13 essenziale della motivazione, è che per i fatti in esame non siano state elevate in concreto imputazioni. Altrettanto infondate sono le doglianze sull'asserita illogicità del riferimento ai riscontri indicati nella sentenza, nessuna incongruenza essendo ravvisabile nell'attribuzione di significato a dichiarazioni pur se indirette ed a rapporti di frequentazione osservati in un periodo comunque protrattosi per più mesi;
mentre è inconferente il riferimento del ricorrente ad intercettazioni ambientali che si è visto non essere state considerate dai giudici di merito, i quali viceversa valorizzavano videoriprese sulle quali nessuna specifica censura è avanzata nel ricorso. Non sono infine ravvisabili contraddittorietà della motivazione rispetto a dati, quali lo stato di tossicodipendenza dell'imputato o la posizione gregaria dello stesso rispetto a quella del SC, oggetto di mere valutazioni del ricorrente in ordine alla loro asserita incompatibilità con l'adesione all'associazione.
1.5. L'affermazione di responsabilità dello AL era motivata in base alle dichiarazioni dei collaboratori SC, che indicava l'imputato come componente del gruppo del Borgo, addetto, con la corresponsione di una retribuzione periodica, alla vendita di stupefacente in collaborazione con ZI PA e TT PU ed al rifornimento di cocaina con ripetuti viaggi a tal fine a Milano, e partecipante ad alcuni omicidi e ad un'estorsione commessa con armi, con il PA ed il PU, presso un cantiere per la costruzione di una strada gestito da imprenditori di Barcellona;
AL, che descriveva anch'egli lo AL come componente del gruppo del Borgo almeno fino al 2006 e partecipante, con il RA ed il PA, ad una riunione successiva ad un attentato in danno di tale LO Previti;
AN, LA, ES, TE e Laudati, che confermavano l'appartenenza dell'imputato al gruppo del Borgo, confermando altresì il SS, il AN ed il LA il coinvolgimento dello AL nel traffico di stupefacenti per conto dell'associazione, ed inoltre il SS la collaborazione dell'imputato con il PA ed il LA la partecipazione del predetto ad un omicidio e a condotte estorsive;
e UR, che aggiungeva come lo AL gli fosse stato presentato in carcere nel 2009 come affiliato all'associazione. Riscontri a tali dichiarazioni erano poi individuati dalla Corte territoriale nell'arresto dello AL e del SC nel corso di una riunione presso l'abitazione di tale RE CU, ove venivano rinvenute delle armi;
nella sentenza definitiva di condanna dell'imputato per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e cessione di dette sostanze, pronunciata dal Tribunale di Catania il 03/02/2004; nei controlli di polizia a seguito dei quali lo AL veniva sorpreso con altri appartenenti all'associazione; nelle videoriprese che documentavano la presenza dell'imputato in luoghi frequentati dagli associati;
e 14 nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali dalle quali risultavano conversazioni in termini criptici e riferiti a somme di denaro con altri componenti del gruppo del Borgo, lamentele della ex-moglie dell'imputato sul mancato sostentamento di quest'ultimo, durante la detenzione, da parte degli altri associati, e su voci circolanti in ordine all'intenzione dello AL di collaborare con la giustizia, e un espresso riferimento del PA, in presenza dell'imputato, alla minaccia di incendiare un magazzino se il titolare non avesse pagato. La pluralità e la convergenza dei riscontri indicati sull'inserimento dell'imputato nel contesto associativo escludono il lamentato vizio di carenza motivazionale sull'esistenza di riscontri stessi, che non viene meno per il fatto che le dichiarazioni dei collaboratori siano riferite a varie condotte criminose, comunque funzionalmente ricondotte dagli stessi dichiaranti all'operatività dell'associazione. Le considerazioni svolte ai punti 1.1.2 e 1.1.3 evidenziano altresì l'insussistenza dell'analogo vizio prospettato dal ricorrente con riguardo alla sentenza di annullamento con rinvio della condanna nei confronti del PU e di altri ed al periodo di carcerazione subito dall'imputato, elementi dei quali è stata in quella sede evidenziata l'irrilevanza ai fini, rispettivamente, del giudizio di attendibilità dei collaboratori e della persistenza del vincolo associativo;
mentre devono ritenersi superati, nel complesso argomentativo della sentenza impugnata, gli ulteriori rilievi del ricorrente in ordine ai riflessi dell'assoluzione in altro procedimento di CA IU, RE CU e GI AN sulla credibilità dei collaboratori SC e AL, in questa occasione valutata con riferimento ai citati riscontri ed alla concordanza delle dichiarazioni dei collaboratori di cui sopra con quelle degli altri dichiaranti menzionati, ed alle lamentate incongruenze delle dichiarazioni del AL. Infondata è ancora la censura di violazione della contestazione con riguardo ai riferimenti della sentenza impugnata ad accadimenti successivi alla data fino alla quale la condotta è addebitata nell'imputazione, nel momento in cui tali accadimenti venivano chiaramente valutati dai giudici di merito in prospettiva probatoria rispetto al fatto contestato, e non ai fini di un ampliamento temporale di quest'ultimo; né questa ottica valutativa presta il fianco ai rilievi di illogicità proposti nel ricorso. Quanto infine alla prova della prosecuzione della condotta in epoca successiva a quella coperta dal giudicato della precedente sentenza della Corte d'Appello di Catania, non possono in primo luogo che richiamarsi anche a questo proposito le conclusioni esposte al punto 1.1.3. sulla persistenza del vincolo associativo in assenza di elementi di segno contrario, nella specie non dedotti. A parte questo, lo stesso ricorrente dà atto di come la sentenza impugnata abbia individuato elementi provenienti dalle dichiarazioni dei 15 collaboratori e dai risultati delle indagini indicati a riscontro delle stesse, con particolare riguardo ai contenuti delle intercettazioni, dimostrativi di una partecipazione associativa dello AL protrattasi oltre il periodo considerato nella decisione precedente;
ed a questi argomenti oppone mere valutazioni alternative sulla significatività probatoria degli elementi stessi, inidonee ad evidenziare vizi rilevanti in sede di legittimità.
1.6. L'affermazione di responsabilità dell'AL era motivata in base alle dichiarazioni dei collaboratori SC, AL, LA e AN, che indicavano l'imputato quale componente dell'associazione e, come specificato da primi tre, del gruppo diretto dal EN;
aggiungendo il SC che l'AL era presente, armato, allorchè i fratelli EN intervenivano con lo stesso SC in favore di SS FE, vittima di un'estorsione alla Bmw, e presente altresì, come riferito anche dal LA, ad un tenutosi successivamente al pestaggio del PE, il AL che l'imputato partecipava con il EN ad una lite con RA NA, ed il LA che si occupava nell'associazione di estorsioni e usura. Posto che il riscontro alle dichiarazione dei collaboratori può senz'altro essere individuato nella convergenza delle stesse sui fatti narrati (Sez. 2, n. 13473 del 04/03/2008, Lucchese, Rv. 239744), e che tale convergenza non richiede necessariamente la sovrapponibilità dei fatti stessi, ove le informazioni attengano a vicende riferibili allo stesso contesto associativo e siano idonee a ricollegare l'indagato alla condotta ipotizzata a carico dello stesso con riguardo al descritto contesto (Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010, Calabresi, Rv. 248013), non è ravvisabile la dedotta illogicità nella valutazione della Corte territoriale, per la quale nella specie una concordanza quale quella descritta si realizzava per l'appunto sull'inserimento del'imputato nell'associazione in esame. Non senza considerare che, come si è visto, nella ricostruzione posta a sostegno delle proprie conclusioni i giudici di merito ponevano in rilievo, con particolare riguardo alle dichiarazioni del SC, del AL e del LA, specifiche manifestazioni dell'adesione al contesto associativo, il che sottrae l'argomentazione della sentenza impugnata alle censure di genericità del ricorrente. E costituiscono oggetto di mere valutazioni alternative di quest'ultimo, inidonee a configurare il lamentato vizio di mancanza di motivazione su elementi decisivi, i rilievi sulla significatività di singole discrasie segnalate nei racconti del SC e di altri collaboratori, a fronte della valenza coerentemente assegnata ad una convergenza ritenuta determinante, in quanto relativa ad aspetti essenziali del fatto contestato.
1.7. L'affermazione di responsabilità del NF era motivata in base alle dichiarazioni dei collaboratori SC, AL, SS, AN, Di ON, 16 CC, AU e UR, i quali indicavano l'imputato come inserito nell'associazione e addetto al traffico di stupefacente e alle estorsioni, ulteriormente descrivendolo il SC come operante nel gruppo di CC Di UR e CC EN, partecipante al pestaggio del PE e ad una successiva riunione in cui si era discusso di come fronteggiare la ritorsione dei Santapaola, incaricato in un'occasione di collocare una bottiglia incendiaria presso un bar e possessore di due pistole;
il AL come incaricato anche della gestione di una sala biliardo e più recentemente nel recupero di crediti, e partecipante, oltre che al rammentato pestaggio del PE, ad altra spedizione punitiva nei confronti del cugino di tale RE, che aveva speso il nome dell'associazione in un episodio di usura, e ad un incontro in cui si parlava dell'attività usuraria alla quale era presente lo stesso AL, che in altra occasione dava al NF una pistola;
il Di ON, appartenente all'associazione Santapaola, come soggetto che gli veniva segnalato dal RA come facente come facente parte del gruppo del Borgo;
ed il LA come componente di quest'ultimo gruppo, presente a riunioni, in una occasione armato e nella disponibilità di proventi delle attività estorsive che gli avevano consentito di aprire un negozio di profumeria alla figlia. Anche in questo caso, è sufficiente richiamare quanto rilevato al punto 1.1.2 sull'infondatezza della censura relativa all'incidenza, sul giudizio di attendibilità dei dichiaranti, della sentenza di annullamento con rinvio della condanna nei confronti del PU e di altri. Così come non decisivo, a fronte della pluralità di contributi dichiarativi e dei riscontri che si vedrà essere posti a supporto della decisione impugnata, è il riferimento del ricorrente alle valutazioni sull'attendibilità dei collaboratori espresse nella sentenza relativa al diverso procedimento nei confronti di SI IA ed altri;
in particolare risultando superato il richiamo alla natura indiretta delle conoscenze dei collaboratori, individuata in quella sede, rispetto agli accenni di diversi dei dichiaranti sopra indicati ad episodi direttamente constatati, con la conseguente insussistenza del lamentato vizio di motivazione su elementi decisivi. Generica è poi la doglianza di violazione di legge per la dedotta carenza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori;
riscontri viceversa specificamente individuati dalla Corte territoriale, oltre che nell'implicito riferimento alla convergenza di numerose dichiarazioni accusatorie, nelle ininterrotte frequentazioni del NF con altri associati, osservate e videoriprese dalla polizia giudiziaria. Gli stessi elementi superano la censura di mancanza di motivazione su dati dimostrativi del protrarsi della condotta associativa oltre il periodo valutato nella precedente sentenza del Tribunale di Catania;
avendo i giudici i merito evidenziato in questa prospettiva come gli accertamenti della 17 polizia giudiziaria avessero documentato una continuità di contatti con i coassociati fino al novembre del 2006, allorché il NF veniva ripreso con lo AL ed il PA. Il dedotto vizio di travisamento delle dichiarazioni dell'imputato sulla partecipazione al pestaggio in danno del PE cade infine su un dato privo di decisività, nel momento in cui tale partecipazione, peraltro costituente solo una delle circostanze evidenziate quali specificamente espressive dell'inserimento dell'imputato nell'associazione, veniva ritenuta provata nella sentenza impugnata alla luce delle convergenti dichiarazioni del SC e del AL.
1.8. L'affermazione di responsabilità del NA era motivata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori SC, che attribuiva all'imputato un sia pur limitato ruolo associativo, prevalentemente svolto occupandosi di rapine alle dipendenze del fratello RA, accompagnandolo in una occasione ad una riunione in cui quest'ultimo veniva incaricato di sistemare una vicenda estorsiva in atto nei confronti dell'imprenditore TE, amico dello AN LL, e in altra ricevendo dal fratello l'incarico di intervenire presso il gestore di un locale che non aveva consegnato all'associazione i proventi di macchine da gioco;
AL, che indicava l'imputato come persona non facente parte del gruppo, ma a disposizione dell'associazione nella prevalente attività dei furti di autovetture, commessi con NI Di AZ;
CC, che descriveva il NA come vicino al gruppo ed incaricato di curare i contatti del fratello con l'esterno quando lo stesso era detenuto, ed autore del furto di un'autovettura con il Di AZ, della partecipazione ad azioni intimidatorie in due locali e dell'intervento presso RE FI, gestore del bar Dalia e sottoposto ad un'estorsione condotta da RA NA, al fine di ripristinare i pagamenti dopo che il predetto veniva arrestato;
RE SS, che indicava l'imputato come partecipante a due rapine e ad un viaggio per l'acquisto di cocaina, possessore di armi, portavoce del fratello quando lo stesso era detenuto e percettore in quel periodo dei proventi dell'estorsione in danno del bar Dalia, precisando che HE NA, pur non facendo parte dell'associazione, era presente alle riunioni e riceveva una quota dei profitti delle rapine;
GI SS, che confermava la partecipazione dell'imputato al gruppo operativo che realizzava le rapine, e lo indicava in particolare come incaricato di consegnare agli affiliati una quota del provento delle stesse;
AU e UR, i quali riferivano che l'imputato era affiliato all'associazione con un ruolo precisato dallo UR nel furto delle autovetture. Riscontri a tali dichiarazioni erano poi individuati nei controlli di polizia giudiziaria che sorprendevano in due occasioni l'imputato insieme a NI Di AZ, nella perquisizione effettuata 1'08/03/2006 presso l'abitazione dei genitori dei NA, all'esito della quale venivano rinvenute 18 delle munizioni, e nelle dichiarazioni testimoniali della parte offesa FI, il quale ammetteva di aver conosciuto l'imputato come fratello di RA NA. Il riferimento di taluni dei collaboratori ad una posizione dell'imputato quale «avvicinato» all'associazione, piuttosto che affiliato alla stessa, posto a fondamento di una delle censure di illogicità proposte dal ricorrente, veniva debitamente considerato dalla Corte territoriale;
la quale osservava correttamente che l'affiliazione di un soggetto ad un'associazione mafiosa può essere desunta da indicatori fattuali che si rivelino logicamente idonei a provare l'esistenza del legame con il sodalizio (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 (11/01/2008), Addante, Rv. 238839), quali quelli rappresentati nella loro oggettività dai collaboratori, senza che le definizioni date dagli stessi al rapporto dell'accusato con l'associazione vincolino la valutazione del giudice. In questa prospettiva, i giudici di merito traevano dagli elementi di fatto forniti dai collaboratori, senza incorrere in vizi logici, la conclusione per la quale HE NA era un soggetto a disposizione dell'associazione, sia pure in una condizione di subordine rispetto al fratello;
condizione peraltro non incompatibile con la partecipazione ad un reato associativo, che può manifestarsi anche in ruoli meramente esecutivi, purché stabili e funzionali all'attività associativa (Sez. 2, n. 4976 del 17/01/1997, Accardo, Rv. 207845; Sez. 5, n. 18061 del 13/03/2002, Bagarella, Rv. 221913). Nessuna illogicità è altresì ravvisabile nell'individuazione di un rilevante contributo dell'imputato all'associazione nel furto di autovetture. Nel richiamo alle dichiarazioni dei collaboratori, la sentenza impugnata evidenziava altre manifestazioni della generale disponibilità dell'imputato verso il sodalizio, quali, come si è visto, la tenuta dei contatti fra il fratello detenuto e gli altri associati, procacciamento di stupefacente e la raccolta e la distribuzione di denaro proveniente dalle operazioni illecite. Ma a parte questo, e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le dichiarazioni riportate dalla Corte d'Appello evidenziavano come la sottrazione delle autovetture non costituisse un'attività autonomamente svolta dall'imputato, ma fosse concretamente funzionale all'operatività dell'associazione; riferendo il AL che i veicoli, ove necessari, erano posti a disposizione degli associati in casi come quello di un conflitto con altri gruppi criminosi, ed il LA, inoltre, che i mezzi costituivano anche oggetto di ulteriori condotte estorsive, realizzate mediane la richiesta di riscatti per la riconsegna delle autovetture. Non illogicamente, infine, i giudici di merito valorizzavano, a completamento di questa ricostruzione, la partecipazione dell'imputato al conseguimento del profitto dell'estorsione in danno del bar Dalia, a prescindere dalla omessa valutazione della circostanza quale concorso in quello 19 specifico reato, nell'ottica del diverso titolo di responsabilità per il reato associativo;
nonché, in quanto coerente con gli altri elementi a prescindere dall'intrinseca valenza criminosa, il sequestro delle munizioni presso l'abitazione dei genitori dell'imputato. Non va peraltro sottaciuto che l'indicazione di un soggetto come «avvicinato», in quanto espressiva dell'essersi il soggetto posto sostanzialmente a disposizione dell'associazione, assume anche di per sé il significato dell'attribuzione di un ruolo associativo (Sez. 1, n. 1737 del 21/03/1995, Caldarera, Rv. 201361; Sez. 1, n. 9091 del 18/02/2010, Di Gati, Rv. 246493); o comunque integra un indizio valutabile unitamente ad altri, come nella specie avvenuto, ai fini della prova della partecipazione al reato (Sez. 1, n. 1770 del 23/03/1995, Stracquadaini, Rv. 201362). A fronte della complessivamente coerente ricostruzione della sentenza impugnata, risultano logicamente incompatibili e privi di decisività gli argomenti del ricorrente sull'incensuratezza e l'età avanzata dell'imputato e sulla mancata menzione dello stesso in altre sentenze riguardanti la stessa associazione, derivandone l'implicita reiezione degli stessi e l'infondatezza del lamentato vizio di carenza motivazionale.
1.9. Come si è anticipato, il motivo proposto dal ricorrente LA sull'affermazione di responsabilità è inammissibile. Le censure del ricorrente sono infatti generiche nel lamentare mancanza di motivazione sul contributo dell'imputato all'estorsione in danno del bar Dalia, viceversa chiaramente indicato dai giudici di merito, sulla base delle stesse ammissioni del LA, nell'aver prelevato in una occasione la somma pagata dalla persona offesa a RA NA, e in altre occasioni analoghe somme poi consegnate, stante lo stato di detenzione del Fontanaosa, alla moglie di questi;
e sono altresì manifestamente infondate nel denunciare l'inesistente contraddittorietà di tali elementi con la mera assenza di riferimenti all'imputato nelle dichiarazioni della parte offesa e di RE SS.
2. Il motivo proposto dal ricorrente AL sulla ritenuta aggravante del carattere armato dell'associazione è infondato. Premesso che la Corte territoriale motivava le proprie conclusioni sulla disponibilità di armi da parte dell'associazione in base alle dichiarazioni del SC, che precisava come le armi fossero custodite in una rimessa di tale GI TT e in uso al gruppo del Borgo in quanto componente armata dell'associazione, ed al riscontro delle stesse nelle dichiarazioni del AL e nei sequestri di armi in possesso dello stesso SC, del PU, e della famiglia Nizza, nella sentenza si faceva corretto riferimento alla natura oggettiva 20 dell'aggravante, in quanto tale configurabile a carico dell'imputato che sia consapevole del possesso delle armi da parte dell'associazione (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Carelli, Rv. 208936; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, Anaclerio, Rv. 229769; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904); e tale consapevolezza era altresì congruamente motivata in base all'appartenenza dello AL al nominato gruppo del Borgo, nella disponibilità del quale le armi si trovavano.
3. I motivi proposti dal ricorrente AL sull'applicazione della recidiva sono infondati. Il riconoscimento della recidiva non è in primo luogo incompatibile, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, con la ritenuta continuazione fra i fatti ai quali la recidiva attiene e quelli oggetto della precedente condanna che ne costituisce il presupposto (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Zucca, Rv. 205543; Sez. 1, n. 14937 del 13/03/2008, Caradonna, Rv. 240144; Sez. 6, n. 19541 del 24/11/2011 (23/05/2012), Bisesi, Rv. 252847). L'ipotesi della recidiva qualificata, ai sensi dell'art. 99, comma quinto, cod. pen., dalla commissione di uno dei reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. A cod. proc. pen., non costituisce poi una forma autonoma di recidiva, ma solo una particolare manifestazione delle fattispecie di cui ai precedenti commi del citato art. 99, la cui previsione normativa ha l'unica funzione di rendere obbligatorio l'aumento di pena che nei casi previsti da detti commi è facoltativo (Sez. 5, n. 48655 del 15/11/2012, Amato, Rv. 254560). Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è pertanto necessaria, perché tale previsione esplichi tale effetto, la specifica contestazione dell'ipotesi in esame nell'imputazione; la cui assenza, oggetto nella specie della censura proposta, non fa di conseguenza venir meno l'obbligatorietà dell'aumento di pena per la recidiva, ed esclude in conclusione il lamentato vizio di mancanza della specifica motivazione dovuta in caso di facoltatività dell'aumento (Sez. 5, n. 46452 del 21/10/2008, Tegzesiu, Rv. 242601). Non è infine deducibile in sede di legittimità la contraddittorietà della motivazione con il contenuto di un provvedimento diverso da quello impugnato, oggetto di una differente valutazione di merito (Sez. 5, n. 34643 dell'08/05/2008, De Carlo, Rv. 240996; Sez. 3, n. 15987 del 06/03/2013, Parisi, Rv. 255417). E' pertanto inammissibile, in quanto non consentita, la censura sulla mancata applicazione dell'aumento della recidiva nei confronti del coimputato PA, separatamente giudicato. 21 4. Il motivo proposto dal ricorrente AN LL sul diniego della continuazione è fondato. Nonostante la richiesta di riconoscimento della continuazione fra i fatti di cui al presente procedimento e quelli oggetto della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Catania del 21/12/1999 fosse oggetto di uno specifico motivo di appello, detta richiesta non risulta infatti esaminata con la sentenza impugnata;
la quale deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania per le necessarie valutazioni sul punto.
5. Il motivo proposto dal ricorrente LA sulla quantificazione della diminuzione della pena per l'attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 è inammissibile per manifesta infondatezza. Le pena infitta al LA per i fatti qui giudicati veniva infatti determinata nella misura di mesi otto di reclusione quale aumento per la ritenuta continuazione fra i fatti stessi e quelli, valutati come più gravi, di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Catania del 30/03/2009. Per il reato oggetto del presente procedimento, in quanto satellite nell'ambito della riconosciuta continuazione, le contestate circostanze, fra le quali l'attenuante in esame, divengono pertanto inefficaci, salva una limitata funzione nel concorrere alla determinazione della misura del relativo aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 13006 del 22/09/1998, Tornatore, Rv. 212985; Sez. 1, n. 33758 del 10/08/2001, Cardamone, Rv. 219893); inconferente è pertanto il riferimento, sul quale si fondano le censure del ricorrente, ai limiti edittali previsti in linea generale per la diminuzione dovuta in relazione all'attenuante in parola.
6. I motivi proposti dai ricorrenti AL, NF, AL, LA e SS sul diniego delle attenuanti generiche sono infondati. Nessuna illogicità è in primo luogo ravvisabile rispetto al riconoscimento, in favore del LA e del SS, dell'attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991. Posto che quest'ultima attenuante e quella di cui all'art. 62-bis cod. pen. hanno presupposti diversi, da individuarsi rispettivamente nel contributo dell'imputato alle indagini e in una valutazione di contro globale di circostanze che evidenzino l'opportunità di un adeguamento della pena all'entità del fatto, e che pertanto la ritenuta ricorrenza della prima non esclude, ma neppure implica quella della seconda (Sez. 1, n. 2137 del 05/11/1998 (19/02/1999, Favaloro, Rv. 212531; Sez. 1, n. 14527 del 03/02/2006, Cariolo, Rv. 233938; Sez. 6, n. 20145 del 15/04/2010, Cantiello, Rv. 247387), coerentemente la considerazione dell'atteggiamento collaborativo del LA, evidenziato dal ricorrente, yeniva 22 22 ritenuta assorbita nella valutazione sulla ravvisabilità dell'attenuante speciale;
e con pari coerenza i giudici di merito escludevano che il radicale mutamento di vita del SS, richiamato nel ricorso, esprimesse significato diverso ed ulteriore rispetto a quello della collaborazione valutata anche per tale imputato ai fini dell'attenuante di cui sopra. L'ulteriore richiamo del SS al riconoscimento delle attenuanti generiche con la sentenza rispetto alla quale veniva riconosciuta la continuazione incontra considerazioni di irrilevanza analoghe a quelle già esposte al punto 3 con riguardo all'impossibilità di dedurre in questa sede profili di contraddittorietà rispetto a valutazioni di merito formulate in procedimenti diversi. Quanto alle posizioni dell'AL, del NF e dello AL, il riferimento motivazionale della sentenza impugnata alla mancanza di elementi idonei a sostenere il riconoscimento delle attenuanti generiche costituiva implicita e congrua valutazione di irrilevanza a tal fine delle argomentazioni oggi proposte dall'AL con riguardo all'asserita limitazione della condotta all'anno 2003, che si è visto essere superata in linea generale, come precisato al punto 1.1.3, dalla mancata deduzione di elementi indicativi della dissociazione dell'imputato dal sodalizio, ed al carattere risalente dei precedenti penali;
e dallo AL nel riferimento alla detenzione subita, della quale pure è stata evidenziata l'inidoneità ad incidere in quanto tale sulla consistenza del vincolo associativo. Ed a maggior ragione la motivazione deve ritenersi congrua per il NF, che non indica nel ricorso specifici elementi favorevoli;
non senza considerare che per detto imputato la Corte territoriale poneva in risalto l'ulteriore dato della presenza di gravi precedenti penali.
7. I motivi proposti dai ricorrenti RA, AN LL, SA, AL, AL e NA sulla determinazione della pena sono infondati.
7.1. Sull'argomento proposto dai ricorrenti in ordine alla sostanziale cessazione della condotta in epoca anteriore all'introduzione legislativa dell'attuale e più grave cornice edittale del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., non possono che richiamarsi le considerazioni già svolte al punto 1.1.3 sulla persistenza del vincolo associativo in assenza di condotte o circostanze di univoco significato contrario;
fra le quali non può includersi, per quanto pure osservato nella sede richiamata, la restrizione carceraria dell'imputato in quanto tale. Tanto premesso, nessuno dei ricorrenti deduce elementi che rispondano a tali requisiti. Oltre a quanto già osservato nell'esame dei singoli motivi di ricorso sull'affermazione di responsabilità degli imputati, il richiamo del ricorrente SA all'allontanamento dello stesso dal gruppo, dopo l'arresto del SC nell'estate del 2005, è infatti generico e non tale da integrare una chiara 23 interruzione del legame con l'associazione; altrettanto generico è il riferimento dello AN LL ad una dissociazione che si è visto peraltro essere stata motivatamente esclusa dai giudici di merito nel discutere dell'affermazione di responsabilità dell'imputato; e privo di decisività è l'accenno del NA alla sottoposizione dell'imputato alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza dal luglio del 2005, il cui effetto materialmente impeditivo della partecipazione alle rapine veniva ritenuto coerentemente tale da non incidere su un rapporto con l'associazione che aveva numerose altre forme di manifestazione, e che in quanto meno afflittiva di una carcerazione non può che presentare analoga irrilevanza rispetto alla permanenza del vincolo associativo.
7.2. E' invece fondato il motivo proposto sul punto dal ricorrente SS. Posto che, ai fini della determinazione del reato più grave nell'ambito della continuazione, e conseguentemente della pena-base del relativo trattamento sanzionatorio, deve aversi riguardo alla pena edittale prevista per ciascuno dei reati inclusi nella continuazione, pur tenendosi conto delle circostanze eventualmente ritenute e dell'esito del giudizio di comparazione fra le stesse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347), nella sentenza impugnata veniva invece ritenuto più grave, all'interno della ritenuta continuazione fra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Firenze dell'11/03/2008, il reato di rapina aggravata con quest'ultima giudicato e non il reato di estorsione aggravata contestato in questa sede, avente indubbiamente più elevata pena edittale, considerato l'analogo effetto delle aggravanti contestate per i due reati. Inoltre, dall'ordinanza della Corte di Appello di Ancona del 05/07/2010, allegata al ricorso, risulta che per i fatti di cui alla sentenza fiorentina, con detto provvedimento unificati in sede esecutiva ai sensi dell'art. 81 cod. pen. con quelli di cui alla sentenza della corte d'Appello di Venezia del 20/12/2007, era stato conseguentemente determinato un aumento a titolo di continuazione nella misura del triplo di quella inflitta in anni cinque e mesi otto di reclusione ed €.
1.200 di multa con la sentenza veneziana, portando la pena finale ad anni diciassette di reclusione ed €.
3.600 di multa;
il che rendeva impossibile l'ulteriore aumento applicato a tale titolo con la sentenza impugnata. Su questi rilievi, proposti con l'atto di appello, nessuna specifica considerazione veniva svolta, al di là di un generico riferimento alla correttezza delle determinazione della pena, nella sentenza impugnata;
che deve pertanto essere annullata anche su questo punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal LA segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in 4 とろう 242 favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in €.
1.000. I ricorsi proposti dal SS e dallo AN LL devono essere rigettati nei punti diversi da quelli oggetto delle specifiche pronunce di annullamento con rinvio. All'integrale rigetto dei ricorsi proposti dal NF, dallo AL, dal SA, dal RA, dall'AL e dal NA segue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania limitatamente a SS RE in ordine al trattamento sanzionatorio e a AN LL alla richiesta continuazione. Rigetta nel resto i ricorsi di SS e AN LL. Rigetta i ricorsi di NF, AL, SA, RA, AL e NA e condanna ciascun ricorrente a pagare le spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di LA, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di €. 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24/10/2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Zaza DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 16 GEN 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 25