Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2013, n. 1703
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Sentenza 24 ottobre 2013

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In tema di associazione di tipo mafioso, l'attribuzione ad un soggetto della qualifica di "avvicinato", in quanto espressiva dell'essersi la persona posta sostanzialmente a disposizione dell'associazione, assume, anche di per sé, il significato dell'esistenza di un ruolo associativo.

In tema di partecipazione ad associazione mafiosa, il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente della partecipazione soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato in virtù di condotta esplicita, coerente e univoca e non in base a elementi indiziari di incerta valenza, quali quelli della età, del subingresso di altri nel ruolo di vertice e dello stabilimento della residenza in luogo in cui si assume non essere operante il sodalizio criminoso.

In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 416-bis cod. pen., ha natura oggettiva, e, in quanto tale, è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale.

La recidiva qualificata, ai sensi dell'art. 99 comma quinto cod. pen., della commissione di uno dei reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen., non costituisce una forma autonoma di recidiva, ma solo una particolare manifestazione delle fattispecie di cui ai commi precedenti; ne consegue che non è necessaria, perché tale previsione esplichi effetto, la sua specifica contestazione.

In tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 non implica necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2013, n. 1703
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1703
    Data del deposito : 24 ottobre 2013

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