Sentenza 13 novembre 1997
Massime • 2
Il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. - che si verifica nel caso in cui sia del tutto inesistente la motivazione del provvedimento gravato oppure sia meramente apparente quella risultante dal testo dello stesso - non si concretizza allorquando il giudice, pur facendo proprie le considerazioni svolte da quello di prime cure, abbia compiutamente esaminato le censure rivolte dall'appellante alla sentenza di primo grado, in quanto le due sentenze di merito possono avere i medesimi contenuti di giudizio e l'obbligo motivazionale imposto al giudice risulta soddisfatto con il completo esame delle argomentazioni proposte dall'appellante.
Ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art.133 cod.pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. Ne consegue che il riferimento, da parte del giudice di appello, ai precedenti penali dell'imputato, indice concreto della sua personalità - in mancanza di specifiche censure o richieste della parte interessata, in sede di impugnazione, in ordine all'esame di altre circostanze di fatto inerenti ai suddetti parametri - adempie all'obbligo di motivare sul punto.
Commentario • 1
- 1. Danno risarcito, decide il giudice non la vittima (Cass.33795/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 luglio 2024
Il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE III penale Sent., (data ud. 21/04/2021) 13/09/2021, n. 33795 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente - Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: L.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di TORINO; visti gli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/1997, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 13 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SACCUCCI BRUNO Presidente del 13/11/1997
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N.1607
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARCHESE ANTONIO " N.31297/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) IN RE n. il 09.10.1954
avverso sentenza del 13.06.1997 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Giovanni VACCA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 13 giugno 1997 la Corte d'appello di Palermo confermava quella in data 27 novembre 1995 del Pretore di Trapani, con la quale IN OR, imputato del reato di cui agli artt. 5 e 9 legge 27.12.1956 n.^1423 (violazione degli obblighi impostigli quale sorvegliato speciale), era stato condannato alla pena di mesi tre e giorni cinque di arresto.
La corte territoriale affermava che la responsabilità dell'imputato era comprovata dall'accertamento negativo, in ordine alla sua presenza presso la propria abitazione alle ore 23,30 del giorno del fatto come prescrittogli, effettuato dal teste verbalizzante, che i precedenti penali dello stesso ostavano alla applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che la pena era stata irrogata nel minimo edittale con aumento contenuto per la ritenuta recidiva infraquinquennale.
2. Ricorre per cassazione l'IN, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce mancanza e illogicità della motivazione della sentenza impugnata (art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p.), assumendo che il giudice d'appello si è limitato a ripetere le argomentazioni di quello di primo grado e che il mero riferimento al precedenti penali per denegare le circostanze attenuanti generiche e la conseguente riduzione di pena non soddisfa all'obbligo di motivazione.
3. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
Il vizio di mancanza di motivazione del provvedimento gravato - sia perché privo di detto elemento, sia perché meramente apparente quella risultante dal testo dello stesso - non si concretizza allorquando, come nella fattispecie che ci occupa, il giudice, pur facendo proprie le considerazioni svolte da quello di prime cure, abbia compiutamente esaminato le censure rivolte dall'appellante alla sentenza di primo grado, in quanto le due sentenze di merito possono avere i medesimi contenuti di giudizio e l'obbligo motivazionale imposto al giudice risulta soddisfatto con il completo esame delle argomentazioni proposte dall'appellante.
Inoltre, ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 bis c.p., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento. Ne consegue che il riferimento ai precedenti penali dell'imputato, indice concreto della sua personalità - in mancanza di specifiche censure o richieste della parte interessata in ordine all'esame di altre circostanze di fatto inerenti ai suddetti parametri - adempie all'obbligo di motivare sul punto, sicché anche sotto tale profilo il gravame s'appalesa manifestamente infondato.
La declaratoria di inammissibilità comporta a carico del ricorrente le conseguenze di legge, di cui al dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 1 gennaio 1998