Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/1997, n. 707
CASS
Sentenza 13 novembre 1997

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Massime2

Il vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. - che si verifica nel caso in cui sia del tutto inesistente la motivazione del provvedimento gravato oppure sia meramente apparente quella risultante dal testo dello stesso - non si concretizza allorquando il giudice, pur facendo proprie le considerazioni svolte da quello di prime cure, abbia compiutamente esaminato le censure rivolte dall'appellante alla sentenza di primo grado, in quanto le due sentenze di merito possono avere i medesimi contenuti di giudizio e l'obbligo motivazionale imposto al giudice risulta soddisfatto con il completo esame delle argomentazioni proposte dall'appellante.

Ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art.133 cod.pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. Ne consegue che il riferimento, da parte del giudice di appello, ai precedenti penali dell'imputato, indice concreto della sua personalità - in mancanza di specifiche censure o richieste della parte interessata, in sede di impugnazione, in ordine all'esame di altre circostanze di fatto inerenti ai suddetti parametri - adempie all'obbligo di motivare sul punto.

Commentario1

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 luglio 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/1997, n. 707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 707
Data del deposito : 13 novembre 1997

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