Sentenza 9 marzo 2012
Massime • 2
In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, il rafforzamento del sodalizio così come connotato dal suo programma delinquenziale, integrante l'evento del contributo causale del concorrente, è oggetto di dolo generico, che deve atteggiarsi come diretto e non come meramente eventuale, nel senso che lo stesso può non aver rappresentato l'obiettivo unico o primario della condotta dell'imputato, ma questi deve averlo previsto, accettato e perseguito come risultato non solo possibile o probabile, bensì certo o comunque altamente probabile della medesima condotta.
La fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia, di regola, come reato permanente, al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio.
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/03/2012, n. 15727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15727 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2012 |
Testo completo
15727 / 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/03/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente- N. 597/2012 Dott. ALDO GRASSI - Consigliere - Dott. STEFANO PALLA REGISTRO GENERALE - Rel. Consigliere - N. 7785/2011 Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - Dott. GERARDO SABEONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO tei confronti di: eda 2) L'TR AR N. IL 11/09/1941 * C/ avverso la sentenza n. 378/2006 CORTE APPELLO di PALERMO, DE 29/06/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA DE 09/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI Udito il Procuratore Generale in persona DE Dott. F.M. Jacoviello che ha concluso per l'inammissibilità DE ricorso DE Procuratore Generate presso la cork d'appello d. Palermus;
in subordine, ie Ergetto Annullamento con rinvio DEle senteure impugnate nel capo relativo al reato DE quale l'imputato è " state dichiarato colperole - Udito, per la parte civile, l'Avv Modica S. per il comuned Palermus Udit i difensor Avv. M. Krogh RITENUTO IN FATTO Hanno proposto ricorso per cassazione MA DETR e il Procuratore Generale presso la Corte di appello di LE, sia avverso ordinanze dibattimentali in tema di rinnovazione DEla istruttoria ex art. 603 cpp che contro la sentenza DEla Corte di appello di LE in data 29 giugno 2010 (dep. il 18 novembre 2010) con la quale è stata riformata quella di primo grado e per l'effetto è stata -dichiarata assorbita la imputazione ascritta al capo A), in quella di cui al capo B), -pronunciata assoluzione, limitatamente alle condotte contestate come commesse dopo il 1992, perché il fatto non sussiste e -ridotta la pena per la fattispecie residua ad anni sette di reclusione. DETR (tratto a giudizio unitamente a IN TA, deceduto nelle more fra il giudizio di primo e secondo grado), con sentenza DE Tribunale di LE L'11 dicembre 2004, era stato dichiarato colpevole in ordine ai reati contestati come segue: Capo A): per il periodo decorso da epoca imprecisata fino al 28 settembre 1982, concorso eventuale ( o c.d. esterno) nella associazione per DEinquere ex art. 416, commi 1,4 e 5 cp, denominata OS OS, mettendo a disposizione DEla stessa l'influenza e il potere derivante dalla sua posizione di esponente DE mondo finanziario e imprenditoriale, in tal modo partecipando al mantenimento ed al rafforzamento, oltre che alla espansione DEla associazione medesima: ciò attraverso la partecipazione a incontri con esponenti anche di vertice di cosa OS, e intrattenendo , tramite essi ( ossia tramite ON ST, TE GI, PU ZI, PU TI, GA RI, IN TA, Di PO US, Di PO TR, GA AF e IN VA) rapporti continuativi con la associazione e quindi ' determinando nei capi di OS OS la consapevolezza DEla assunzione di responsabilità, da parte DE DETR medesimo, di assumere condotte volte ad influenzare, a vantaggio DEla associazione per DEinquere, soggetti operanti nel mondo istituzionale e imprenditoriale. La associazione era stata contestata come armata ed aggravata dal numero dei partecipanti;
Capo B) per il periodo trascorso dal 28 settembre 1982 ad oggi, concorso esterno nella associazione mafiosa OS OS ex art. 416 bis commi 1,4 e 6, cp con condotte analoghe a quelle descritte sopra. Il reato era stato aggravato dallo "scorrere in armi" e dal finanziamento DEle attività DE sodalizio con il provento dei DEitti. 1 DETR, al pari DE IN è stato condannato in primo grado anche al risarcimento DE danno in favore DEle Parti civili costituite Provincia di LE e Comune di LE, da liquidarsi in separato giudizio, rigettandosi le richieste di pagamento di provvisionale . Nella sentenza di primo grado - come ripercorsa in quella di appello- era stato analizzato il comportamento di DETR ritenuto rilevante ai fini L'accusa di concorso eventuale in associazione mafiosa, con riferimento all'arco temporale compreso trai primi anni '70 fino al 1998, giungendosi alla conclusione che fossero individuabili due fondamentali filoni investigativi e di responsabilità. Il primo era rimasto caratterizzato dai comprovati rapporti di DETR- come da imputazione - con ON, TE, GA e IN nonchè dall' attività di mediazione che il DETR stesso aveva svolto con perseveranza, col coordinamento di IN, tra il sodalizio criminoso menzionato e gli ambienti imprenditoriali e finanziari di AN, con particolare riferimento al gruppo ES. Era rimasta, contestualmente, dimostrata la funzione di garanzia svolta nei confronti di VI BE il quale temeva sequestri a danno proprio e dei propri familiari, nella metà degli anni '70: funzione realizzata facendo assumere da BE, in una posizione di gestione DE detto servizio da espletarsi alla Villa di OR, RI GA di cui l'imputato conosceva lo spessore criminale, ottenendo l'avallo di ON e TE, all'epoca esponenti mafiosi di spicco a LE. In terzo luogo si ritenevano comprovati i rapporti tra DETR e GA, con la intermediazione di IN, anche in epoche successive quando GA era assurto ad un ruolo di vertice DEla organizzazione mafiosa (capo DE mandamento palermitano di PO Nuova); ad esso il DETR aveva manifestato la disponibilità concreta a consentire al sodalizio lauti incassi ' frutto di estorsioni a danno di VI BE, ottenendo a sua volta da GA dei favori (come nella vicenda, di cui si dirà, relativa a tal RA). Tale assunto accusatorio sarebbe stato poi confermato in appello e avrebbe costituito l'oggetto dei motivi di ricorso DEla difesa di DETR. Il secondo filone investigativo e di responsabilità, individuato dal Tribunale, era stato quello relativo al concorso eventuale che, invece, avrebbe preso corpo, nel periodo successivo alla fine DE 1992, attraverso la promessa, da parte di DETR, alla associazione mafiosa OS OS, di appoggi in ambito politico anche con riforme nel settore giudiziario. L'imputato aveva peraltro anche continuato a svolgere attività di mediazione fra la associazione mafiosa e ES nei momenti critici dei rapporti tra le 2 due organizzazioni ( il riferimento è alla vicenda degli attentati ai magazzini ND di Catania, di cui pure si dirà). Ebbene, tale seconda parte DEla ricostruzione dei comportamenti di DETR ritenuti dal Tribunale di rilievo ai sensi L'art. 110 e 416 bis cp, non è stata viceversa convalidata dalla Corte di appello che ha pronunciato, al riguardo assoluzione parziale, con decisione le cui argomentazioni hanno formato oggetto dei motivi di ricorso DE Procuratore generale. E' utile ricordare che l'accusa originaria (peraltro di partecipazione ad associazione) era stata ritenuta provata anche nei confronti di IN, sebbene costui non fosse mai stato formalmente combinato: un soggetto di fatto ritenuto dai giudici componente DEla famiglia mafiosa DE quartiere palermitano di AS, in costanti rapporti con numerosi personaggi di OS OS che confidavano proprio sul rapporto privilegiato DE IN col DETR, ritenuto così raggiungibile per l'intrattenimento dei rapporti con BE. Il Tribunale aveva ritenuto che vi fossero prove rassicuranti DE fatto che IN avesse riscosso somme pagate a titolo estorsivo da ES a OS OS e partecipato alla assunzione di GA, con l'avallo dei capimafia ON e TE. L'origine dei rapporti di conoscenza tra DETR, IN, GA e BE era stata ricostruita, dal Tribunale, nei seguenti termini. DETR aveva frequentato l' Università statale di AN con BE negli anni '60. Poi aveva fatto ritorno a Catania dove aveva cominciato a lavorare per la Cassa di risparmio e aveva ripreso i rapporti con la società calcistica Bacigalupo, da esso stesso fondata anni prima. In tale ambiente aveva conosciuto IN - che era il padre di uno dei ragazzi frequentanti- e GA. Quindi, nell'agosto DE 1973 BE aveva proposto al DETR di svolgere mansioni alle sue dipendenze e per tale ragione l'imputato, agli inizi DE 1974, si era VAmente trasferito a AN, assunto alla Edilnord. Era stato officiato quindi L'incarico di seguire i lavori di restauro DEla villa di OR, nel frattempo acquistata da BE e, in quel periodo, era stato raggiunto da GA, assunto presso la Villa con la sua stessa intermediazione (in tal senso venivano citate, dal Tribunale, le dichiarazioni di BE al GI di AN DE 26 giugno 1987 e la conferma di DETR al PM il 26 giugno 1996). Il senso DEla presenza di GA era ravvisato, dal Tribunale, nella capacità di costui di assicurare "garanzia" a BE circa la incolumità dei familiari: a fondamento DE proprio convincimento il Tribunale citava lo spessore criminale DE GA e il fatto che, dopo il suo allontanamento da OR, era stato predisposto da BE un apposito servizio di sicurezza privata. 3 Anche in ordine al personaggio IN il Tribunale ricostruiva i legami da quello stretti, attraverso matrimoni, con esponenti al vertice DEla organizzazione mafiosa. Sulla figura DE GA e DEla sua rilevanza nella specifica ottica DEla accusa mossa al DETR nel presente processo, la sentenza di primo grado aveva evidenziato - come ricordato nella sentenza impugnata- gli elementi acquisiti a dimostrazione DEla realizzazione di una riunione di vertice, tra BE ed esponenti di spicco di OS TR, propiziata da DETR con la complicità DE fido amico IN, riunione nel corso DEla quale sarebbe stato raggiunto tra le parti un accordo di vicendevole interesse: quello alla assicurazione di protezione per la famiglia di BE e quello alla instaurazione di relazioni con evidente prospettiva patrimoniale per cosa OS. Il primo elemento probatorio al riguardo è costituito, nell'impianto DEla sentenza di primo grado, dalle dichiarazioni sul punto rese dal collaboratore CE Di CA(DE luglio 1996, all'indomani L'arrivo in TA). ST aveva cominciato col raccontare la occasione DEla conoscenza, dapprima, con DETR presentatogli dal comune amico IN a LE e di avere, in seguito,constato che DETR conosceva già ST ON e MI TE, circostanza questa -peraltro- sempre negata da DETR. Era cioè accaduto che egli aveva ricevuto da ON e TE, incontrati a LE, l'invito per un incontro a AN (ricostruito come avvenuto nel maggio 1974) e colà era stato ulteriormente accompagnato ad un appuntamento di quelli con DETR e con un industriale di nome BE, in precedenza mai conosciuto. Tale incontro si era effettivamente svolto, alla presenza cioè di DETR, BE, IN, ON e TE ed aveva avuto ad oggetto la garanzia che ON si impegnava a fornire a BE, su sollecitazione di DETR, mandando qualcuno : tale soggetto era stato indicato, da IN, nel momento in cui si allontanava con gli altri dal luogo L'appuntamento, in GA, ossia un soggetto noto per l'appartenenza alla famiglia di PO Nuova aggregata a quella di ON. -Il riscontro alle dichiarazioni DE Di RL era dato secondo il Tribunale- innanzitutto dalla esistenza L'edificio in cui il descritto incontro con BE si sarebbe tenuto. Il secondo riscontro era costituito dalle dichiarazioni DE collaboratore ON LL (ritenute genuine nonostante il periodo di detenzione trascorso assieme a Di RL); il LL, nipote DE boss mafioso AF GA, aveva riferito di avere saputo dal cugino NI GA che costui (in sostituzione DE padre detenuto e quale reggente DE mandamento DEla NO), aveva partecipato,nel 1986, ad una riunione con altri esponenti mafiosi e con il IN. 4 3 Ebbene il IN aveva raccontato a NI GA DEla preoccupazione manifestatagli da DETR, qualche anno prima, a AN, per il rischio di sequestri corso da BE. Ne era seguita la informativa, tramite i parenti di IN - i DA- a ON che aveva propiziato un incontro a AN con IN e MI TE, incontro nel quale era stata data, appunto, la garanzia richiesta da BE e prospettato, a tale fine, l'invio di GA. Altre dichiarazioni, sopravvenute, di Di RL rese successivamente su altri incontri avuti da DETR con ON e tale ZZ, esponente DE mandamento di TA, venivano invece ritenute non idonee come prove di fatti illeciti. Il terzo riscontro alle dichiarazioni di Di RL era rappresentato da quelle di VA ZZ, uomo d'onore dal 1975, rifluito nella famiglia mafiosa DE mandamento di PO Nuova presso la quale aveva conosciuto GA che, dopo la detenzione patita fino al 1994, aveva affiancato nella reggenza. Ebbene il ZZ, detenuto assieme al GA tra il 1983 e il 1990, ne aveva raccolto le confidenze venendo a sapere che egli era stato autore, negli anni '70, di attentati dinamitardi ai danni di BE, per convincerlo a ricorrere alla protezione DEla mafia: e tale suo disegno si era appunto concretizzato quando, con la mediazione di IN che conosceva DETR, era riuscito nell'intento di farsi assumere come fattore alla villa di OR. Da questa si era allontanata nel dicembre 1974, dopo il fallito sequestro DE principe D'GE. Aveva anche parlato DEle somme (50 milioni di lire l'anno) che BE pagava alla mafia versandole a GA che le faceva pervenire al mandamento di SA IA DE SÙ. Di tali somme di danaro aveva parlato anche altro uomo d'onore CE RI, per averlo saputo, in carcere, nel 1988\1989, da GA stesso che si era lamentato DE comportamento, nei suoi confronti scorretto, da parte di uno dei fratelli PU, anch'essi uomini d'onore (famiglia S. IA DE SÙ). Altro riscontro DEle dichiarazioni di Di RL proveniva, secondo il Tribunale, da CE La CA uomo d'onore di PO VA, che aveva appreso dal suo superiore, NI RI, DEle trasferte a AN effettuate da GA per conto di ON. Infine il Tribunale aveva limitatamente valorizzato le dichiarazioni di PP SA, soggetto che aveva assunto il DETR alle proprie dipendenze dalla fine DE 1977 e che aveva pure riferito DEla mediazione che l'imputato ( oltretutto presentatogli da IN con richiesta di assunzione) aveva svolto tra BE e i mafiosi. Peraltro il Tribunale aveva escluso che vi fossero prove DEla intromissione di DETR in attività di riciclaggio di denaro per conto di SA o di altri. Tutti quelli indicati erano gli elementi di prova che, a parere DE Tribunale, valevano a sostanziare l'accusa, mossa al DETR, di avere mediato assieme al IN, creando un canale di collegamento tra BE e ON, all'epoca esponente di massimo rilievo DE sodalizio OS OS, per rafforzare il sodalizio stesso. Erano gli anni infatti, nei quali concreto ed attuale era il rischio di sequestri di persona come avevano riferito collaboratori DE livello di G. HE, G. TO e A. FR. E il GA, rimasto coinvolto in una iniziativa di tale genere, sia pure ai danni di altro soggetto (D'GE), era stato per questo allontanato da OR a partire da gennaio 1975. Proprio a GA, DE resto, BE e DETR, nel corso di un colloquio telefonico intercettato nel 1986 - quando cioè era stato realizzato un attentato dinamitardo ad una villa di BE avevano pensato riguardo alla responsabilità per un precedente attentato, alla medesima villa, - risalente al 1975. I rapporti di DETR con GA erano proseguiti anche dopo l'allontanamento da OR, come dimostrava un pranzo tra i due nel 1976, pranzo raccontato dal pentito ON AL. Altra dimostrazione DEla prosecuzione DEle relazioni in contestazione veniva tratta dalla telefonata avvenuta il 14 febbraio 1980 tra GA (soggiornante all'Hotel Duca di York) e DETR il GA era stato poi arrestato nel maggio di quello stesso anno assieme a numerosi altri esponenti di OS OS per imputazioni concernenti anche il traffico di sostanze stupefacenti. Il DETR, rimasto coinvolto nella indagini a causa DEla detta telefonata, aveva poi visto stralciare la propria posizione e venire prosciolto dal GI di AN con sentenza DE 24 maggio 1990. -aTornando alle dichiarazioni di Di RL, il Tribunale aveva segnalato dimostrazione DEla prosecuzione dei rapporti di DETR con gli ambienti mafiosi in esame- come esse contenessero il riferimento anche alla partecipazione DE DETR al matrimonio di tale GI CI con una cittadina inglese, matrimonio celebrato a Londra il 19 aprile 1980. Ebbene al detto matrimonio il DETR aveva partecipato, a suo dire, su invito DE IN, essendo presente il Di RL stesso e anche MI TE. 6 TRA Il Tribunale era poi passato ad analizzare la evoluzione dei rapporti tra gruppo ES e OS OS, dopo la uccisione di ON ( 23 aprile 1981) e il passaggio DEla posizione di comando in capo a VA IN. ES aveva, poco prima DEla morte di ON, avviato la acquisizione DEle emittenti televisive in IA, necessarie per la diffusione dei programmi su tutto il territorio nazionale. E DETR, secondo le dichiarazioni di Di RL aveva chiesto a IN la "messa a posto" per la installazione dei ripetitori. Ne era seguito l'interessamento dei capi ON e TE . Tre collaboratori di giustizia (GA C., AN e LL A.), tutti uomini d'onore DEla famiglia DEla NO, avevano parlato DEle somme pagate da ES per la vicenda DEle antenne. Era stato registrato anche un atteggiamento particolarmente prepotente dei fratelli PU che vessavano con ulteriori richieste il DETR e di tanto IN aveva fatto in modo che fosse investito direttamente IN. Il risultato era stato che IN era stato designato da IN esattore DEle somme, per riscuotere le quali si recava a AN due volte l'anno. In particolare LL aveva riferito DEle lamentele esternate da IN, durante un incontro avvenuto a dicembre 1986, perché DETR sarebbe divenuto scostante e e scortese nei suoi confronti, ragione per la quale egli non intendeva più recarsi a AN a riscuotere. Il Tribunale aveva individuato, tra gli altri, un particolare riscontro a tale affermazione in una telefonata intercettata tra IN e TO DETR (TE L'imputato) DE 25 dicembre 1986, reiterativa DEle stesse lamentele. Per il periodo 1989\1990, la effettività DE pagamento DEle somme per le antenne televisive è stato oggetto, altresì, di dichiarazioni di G.B. ER ( uomo d'onore DEla famiglia di San Lorenzo, riscontrato da A. IL a proposito DEla tenuta di un libro mastro con la indicazione, tra i soggetti estorti, di "u serpente", termine allusivo DE biscione ossia DE logo di una emittente di BE) e di S. CA (ritenuto però inattendibile a causa DEla progressione accusatoria DEle sue confessioni). Sul tema, poi, venivano evidenziate le dichiarazioni di V. La PI e di ZZ a proposito DEle lamentele di GA per essere stato estromesso dai rapporti con il gruppo imprenditoriale rappresentato da DETR e di non avere ricevuto in carcere le somme provenienti da BE che ormai venivano trattenute dai fratelli PU. Un ulteriore capitolo di accertamento, nella sentenza di primo grado, era rappresentato dagli attentati- cinque- verificatisi agli inizi degli anni '90 a danno degli esercizi commerciali DEla ND azienda acquistata dal gruppo 7 ES nel 1988 e DEla quale DETR era divenuto consigliere di amministrazione. Quegli attentati, come il relativo processo aveva dimostrato, erano stati decisi dalla famiglia mafiosa di TO SApaola: cinque collaboratori di giustizia (LA, PU, NA, SA e NO) avevano riferito DEla mediazione spesa da DETR proposito. In più, il teste RA ( di cui si dirà di qui a poco) aveva riferito DEle dichiarazioni DEla cognata di DETR la quale aveva sostenuto che l'imputato aveva risolto la questione recandosi a parlare con tale AP a Catania. AP era risultato in contatto con DO OL che era stato uno dei soggetti condannati per gli attentati. Sta di fatto che gli attentati erano improvvisamente cessati grazie, deduce il Tribunale, alla mediazione di DETR. Il teste RA- medico, già senatore e presidente DEla società sportiva pallacanestro PA- aveva peraltro riferito anche di un'altra vicenda di interesse nella ricostruzione dei rapporti tra DETR e OS OS: si trattava DEla vicenda DEla sponsorizzazione ricevuta nel 1990-1992, dalla società di pallacanestro, da parte DEla RR IN, per il tramite di LI. Ebbene LI e poi personalmente DETR avevano avanzato richiesta di pagamento DEla metà DEla cifra che quello aveva ricevuto, come compenso per la intermediazione. Alle rimostranze di RA si era risposto con intervento di mafiosi locali e, sostanzialmente, la posizione di DETR, incontrato da RA a AN nella sede di LI, era stata quella di sostenere che per il versamento richiesto non sarebbe stata rilasciata alcuna fattura. La pressione di esponenti mafiosi su RA era stata riferita anche da ZO IN, già reggente DE mandamento di Mazara DE Vallo. La conclusione, avvalorata dal Tribunale di LE nella sentenza di primo grado, alla luce anche di una sentenza DE Tribunale di Torino che aveva condannato DETR per fatti in violazione DEla I., n. 516 DE 1982, era stata quella che DETR cercava così di costituire fondi occulti . Sul punto il Tribunale indicava, come elemento di riscontro anche un appunto scritto da RA e rinvenuto presso tal LA. Del resto, proseguiva il Tribunale, al riguardo è stata pronunciata, nel relativo processo dinanzi alla autorità di AN, sentenza di condanna di DETR e di VI ZO per la tentata estorsione ai danni DE RA, essendosi il primo avvalso DEla sollecitazione anche di esponenti di cosa OS trapanese: questi erano stati così ulteriormente convinti DEla disponibilità, che avevano, DEle capacità e dei comportamenti di DETR. 8 Nel solco DE medesimo tema di accertamento, relativo cioè ai rapporti continuativi tra DETR e OS OS, era stato poi affrontato, nella sentenza di primo grado, il nodo dei rapporti di L'TR con i fratelli IA arrestati nel gennaio 1994 con i sodali SP e D'AG. Ebbene secondo D'AG, VAmente arrestato per associazione mafiosa e divenuto collaboratore di giustizia, i IA si erano interessati per fargli trovare un lavoro in un ipermercato che apparteneva a ES, e prima ancora per far effettuare al figlio un provino volto a farlo entrare nella società DE IL;
anche DETR , sensibilizzato dai IA, aveva in una propria agenda appunti in tal senso. Il mafioso IN PE (uomo d'onore di CC) aveva reso dichiarazioni in tal senso. Quanto al tema dei rapporti tra mafia e politica- che, come sopra anticipato, ha costituito il secondo capitolo L'accertamento compiuto in primo grado- occorre subito precisare che il Tribunale aveva escluso che vi fossero prove che IN avesse effettivamente realizzato trattative o accordi politici con BE per il tramite di DETR: e ciò, sicuramente, almeno fino al 1993, anno in cui BE aveva deciso di impegnarsi direttamente in politica anche avvalendosi L'impugnante. Del resto la stagione stragista DEla metà DE 1992 stava ad indicare proprio la assenza di contatti tra mafia e politica così come dimostrativa in tale senso era la decisione riferita da TU CA (vicino a RE, cognato di IN e - poi arrestato) che nel 1993 OS OS intendeva dare vita ad una formazione politica di tipo autonomista, IA LI. Il progetto si era arenato nel 1994 quando RE aveva deciso di appoggiare FO TA. Tale racconto era stato convalidato dalle dichiarazioni L'autista di RE, A. CA. Il Tribunale aveva comunque escluso che vi fosse la prova che la assunzione di un progetto politico da parte di BE fosse il frutto L'impegno di DETR, finalizzato a favorire OS TR: circostanza dimostrata anche da fatto che la decisione di BE è DE 1992 mentre fino a tutto il 1993 era ancora in piedi il progetto autonomista e che quindi, almeno fino a tale data, la mafia non aveva ricevuto le garanzie politiche che richiedeva. Sul punto vi erano state, invero, anche le dichiarazioni di ON FR, reggente DE mandamento di Caccamo e componente DEla commissione provinciale di OS TR, il quale aveva riferito che alla fine DE 1993 la attenzione di OS OS si era indirizzata verso il nuovo partito di FO TA che RO aveva deciso di appoggiare avendo ricevuto garanzie: il Tribunale aveva però ritenuto che le nuove affermazioni di FR sul ruolo di DETR non fossero valorizzabili perché sospette a causa DEla loro tardività. 9 Quanto ai rapporti tra GA e DETR dopo la scarcerazione DE primo avvenuta nel 1990, il Tribunale, invece, aveva evidenziato il ruolo accresciuto DE GA divenuto reggente DEla famiglia mafiosa di LE PO VA, dopo l'arresto di VA CA DE 1993. Il GA, secondo i primi giudici, aveva ripreso i rapporti con DETR come dichiarato da A. LL, indirettamente anche da La CA, e poi da ZZ il quale aveva riferito di avere saputo da RE che la reggenza di GA era dovuta alla capacità di rapporti con MA DETR: questi aveva anche promesso a GA l'interessamento per formulare, nel gennaio 1995, proposte favorevoli a OS OS in tema di modifica DE regime ex 41 bis ord. penit. Degli incontri che GA aveva riferito , a RE, di avere avuto con DETR, vi era traccia ( e quindi riscontri) in una agenda L'imputato (per il 1993). Vi era poi il racconto di US Di TA il quale aveva riferito che TE (reggente DE mandamento di ES) dopo le elezioni DE 1994 era tornato euforico da un incontro con GA e voleva comunicare a RE che secondo quanto dettogli da GA- questi aveva parlato con DETR che gli aveva dato buone speranze. Il Tribunale evidenziava anche intercettazioni eseguite nel 1999 quando DETR era candidato alle elezioni europee. Ebbene da tali conversazioni effettuate a carico DE gestore di una autoscuola di LE ( AM), era emerso che vi erano parecchi riferimenti a esponenti mafiosi e si parlava in quel contesto di L'TR come soggetto che doveva essere votato perché potesse sottrarsi ai problemi giudiziari. Prova di ulteriori incontri tra GA e DETR anche dopo l'ultimo arresto DE primo, nel 1995 derivano dalle dichiarazioni di V. La PI,nipote di RL RT. Infine il Tribunale aveva analizzato il significativo tema DEle attività di inquinamento DEle prove che DETR avrebbe posto in essere, a conferma DEla propria compromissione nei fatti contestati. Uno solo degli episodi presentati dalla accusa è stato ritenuto comprovato: quello posto in essere con FE (uomo di spicco DEla Sacra corona unita in Puglia, condannato all'ergastolo e divenuto collaboratore) e con OF. FE aveva iniziato, come detto, a collaborare con la giustizia e, posto a contatto con i collaboratori Di RL, OR e LI (pure ristretti a Rebibbia), aveva riferito al PM ( il 27 settembre 1997) di avere sentito costoro accordarsi per riferire al magistrato fatti calunniosi ai danni di DETR e BE. 10 Ebbene, tale proposito asseritamente calunnioso dei tre detenuti era stato ritenuto DE tutto infondato dal Tribunale che aveva accertato la impossibilità che i fatti riferiti da FE si fossero realmente realizzati ed anzi aveva assunto testimonianze di detenuti ( in particolare di NT AR) che aveva detto, al contrario, essere stato proprio il FE unitamente al OF ad avere tentato di convincere lui stesso ed i fratelli TA (pure detenuti) ad accusare falsamente OR, LI e Di RL di volere calunniare DETR e BE. In conclusione era rimasto accertato un piano di OF e FE per DEegittimare i collaboratori RM che accusavano DETR e BE. E DETR veniva ritenuto, dallo stesso Tribunale, l'ispiratore DE detto piano di DEegittimazione posto in essere da OF e FE, Un riscontro a tale tesi era nell'accertamento, realizzato mediante pedinamento e intercettazione telefonica, di un incontro che OF ebbe con DETR il 31 dicembre 1998, quando il primo aveva ottenuto un permesso di uscita dal carcere. Nel fissare l'appuntamento, il OF aveva chiamato il DETR "dott. NO ossia con il nome in codice usato da FE quando questi aveva contattato telefonicamente il DETR per riferirgli quanto denunciato al PM. Il OF, che poi aveva patteggiato la pena in ordine alla imputazione di calunnia (elevata a suo carico unitamente a DETR e FE) , aveva , durante le indagini, chiarito in sede di incidente probatorio che era stato DETR a chiedergli di confermare le affermazioni di FE, in cambio di promesse di danaro. La sentenza impugnata passava poi in rassegna i motivi di appello presentati nell'interesse di DETR (essendo il IN nelle more deceduto) evidenziando -quelle di natura processuale riguardanti * la pretesa inutilizzabilità DEle dichiarazioni rese da DETR (nel 1996 e nel 1987) rispettivamente al Pm e al GI di AN dott. LA CI, nonché . DEle dichiarazioni di IN rese al PM nel 1996; L'esame dibattimentale di RI GA reso il 13 luglio 1998; . . DEle dichiarazioni rese da VI BE nel 1987 dinanzi al GI LA CI;
DEle dichiarazioni dibattimentali rese da ZO RA nelle udienze DE novembre 2000; DEla deposizione di US IN nell'incidente probatorio DE 2000; ' DEla deposizione dibattimentale di ON FR nel 2003; dei tabulati di comunicazioni telefoniche elaborati dal consulente dott. Genchi e DEla sua deposizione dibattimentale nelle udienze DE 2002; . DEle intercettazioni telefoniche relative alla vicenda FE-OF; * la mancata correlazione tra accusa e sentenza (ad esempio sarebbero fuori capo d'accusa le vicende DEla pallacanestro e quella OF-FE, così come quella DEle elezioni europee DE 1999); 11 * la nullità DE decreto che dispone il giudizio per mancata o insufficiente enunciazione DE fatto contestato, indicato relativamente a fatti commessi "fino ad oggi" ossia fino al momento L'esercizio DEla azione penale;
* la violazione DE principio DE ne bis in idem rispetto ai procedimenti DE 1987 e 1989 definiti con sentenze di proscioglimento DE DETR pronunciate dal GI LA CI il 24 maggio e il 12 giugno 1990; In secondo luogo vengono ripercorse le censure sul merito che concernono la errata valutazione DEle dichiarazioni dei collaboranti, ritenuti in parte anche inattendibili ma poi richiamati quanto a deposizioni rese. Quanto all'episodio DEla assunzione DE GA, la difesa non ha contestato che sia stato un atto di premura DE DETR per favorire la protezione di BE,pur sostenendo che GA era probabilmente già giunto ad OR in precedenza. Ad avviso DEla difesa (come ricordato a pag. 84 DEla sentenza di appello)- tuttavia, il Di RL presentava numerosi profili di non attendibilità soggettiva e oggettiva. L'appellante passava poi ad esaminare le dichiarazioni di altri collaboratori (LL, HE, TO, ZZ) per inferirne la contraddittorietà DEle relative dichiarazioni riguardo alle minacce di sequestro a BE e addirittura alle modalità L'arrivo di GA ad OR, non collegate ad alcuna riunione preventiva (così ZZ). Di tale riunione DE resto nulla sapevano capi DE calibro di SC o IN il quale, per la prima volta, ne sarebbe venuto a conoscenza (secondo LL) nel 1985-1986. Del resto, proseguiva la difesa appellante, la logica è contro la ricostruzione DE Di RL, posto che dopo l'arrivo di GA ad OR si verificarono due episodi assai gravi come il tentato sequestro di D'GE ( dicembre 1974) e l'attentato alla villa di BE a via NI nel 1975. Anche il riscontro trovato dal Tribunale al racconto di Di RL ( ossia le dichiarazioni di LL) sarebbe inesistente, sia perché i due avevano trascorso assieme un periodo di carcerazione, sia perché LL aveva indicato DEle circostanze improbabili di conoscenza L'evento "riunione" tra EL e mafiosi, con DETR ( dieci anni dopo i fatti, raccontando tale evento a GA e Di PO mentre il capo IN non ne avrebbe saputo ancora nulla). Infine le dichiarazioni di Di RL, LL e ZZ sulle somme che BE avrebbe versato alla mafia per la propria sicurezza sarebbero zeppe di contraddizioni e illogiche quanto al fatto DEla continuazione dei versamenti anche dopo che GA era stato allontanato. La difesa sottolineava anche le conclusioni raggiunte dal Tribunale sulla assenza di comportamenti di rilievo penale DE DETR nel periodo compreso tra il 1977 e il 1982, quando aveva prestato servizio alle dipendenze di SA. Riferibile a questo periodo sarebbe dunque soltanto la telefonata che DETR ebbe con GA ( dimorante all'hotel Duca di York) nel 1980 ( peraltro risultata effettivamente riferita alla vendita di un cavallo)e la partecipazione al matrimonio CI a Londra, eventi peraltro rimasti privi di qualsiasi rilevanza probatoria per la loro assoluta equivocità. Si sottolineava quanto al primo punto, tra l'altro, che sul coinvolgimento di DETR nei traffici di droga addebitati a GA con la operazione DE 1980, era intervenuta la sentenza DE 24 maggio 1990 DE GI di AN che aveva affermato la estraneità L'appellante rispetto alla organizzazione inquisita. Numerosi altri eventi erano stati classificati dallo stesso Tribunale come DE tutto privi di capacità dimostrativa. 12 In conclusione la difesa faceva notare come il fatto di avere favorito la assunzione di GA nel 1974 fosse rimasto poi isolato e non seguito, per almeno dieci anni, da altri comportamenti significativi in favore di OS OS: e ciò fino alla metà degli anni '80, epoca alla quale risalivano le estorsioni che la ES aveva subito per la posa in opera DEle antenne televisive. Comunque anche in relazione a tale evento, realizzatosi appunto alla fine degli anni '80 quando (dal 1977 al 1983) DETR era passato alle dipendenze di SA, non vi era prova di un intervento di DETR teso ad ottenere l'assoggettamento al pizzo di ES in cambio di protezione. Né la ES aveva ancora iniziato ad operare in IA. I collaboratori di giustizia ( S. CA, GE GA, Paolo AN, A. LL, G.B.ER) che avevano parlato di pagamenti effettuati dalla ES in favore DEla mafia allora capeggiata da IN (tramite IN ed altri) avevano fatto affermazioni diverse sia nella indicazione DE quantum che DEla causale relativa. La ipotesi DE concorso con il sodalizio mafioso evidenzia dunque la contraddittorietà derivante dal mancato utilizzo di DETR, da parte DE sodalizio, per il decennale periodo sopra indicato. Ma anche l'episodio DEle antenne altro non indicava se non l'aiuto che DETR aveva inteso rendere all'amico BE vessato dalla mafia. Lo stesso ragionamento doveva valere in relazione agli attentati ai magazzini ND, posti in essere dal clan SApaola, tanto più che per tali fatti non risultava nemmeno provato che il DETR fosse stato protagonista di una trattativa o di una mediazione. In tale periodo ( 1974-1993) il DETR aveva avuto, per sua stessa ammissione, sporadici rapporti di frequentazione con l'amico IN e con il conoscente GA (con costui quattro volte in quindici anni (v. pag. 96 sent. imp.). Anche la tesi DEla accusa, secondo cui l'impegno politico di DETR era finalizzato al rafforzamento di interessi mafiosi, era rimasta privo di prove. Era infatti emerso, anche secondo il Tribunale, che la nascita di FO TA, e la decisione di BE di partecipare con tale partito alle elezioni politiche DE 1994, era scaturita da ragioni DE tutto indipendenti da DETR. Infatti solo dopo le elezioni DE 1994, secondo la sentenza di primo grado, era databile il patto politico mafioso (comunque contestato dalla difesa) che vedeva l'imputato impegnato a promuovere proposte favorevoli per la giustizia in favore DE sodalizio. La difesa ricordava sul punto le dichiarazioni di CA, che, riguardo ai progetti di RE, aveva affermato trattarsi di proprie supposizioni. E sottolineava, ancora, che RE aveva coltivato il progetto DEla creazione di un soggetto politico nell'ottobre DE 1993, così dando la prova che fino a quella data non poteva esservi stato alcun rapporto politico attivato tramite DETR. Anche le vicende DEla sponsorizzazione alla Pallacanestro PA e quella OF- FE starebbero a dimostrare, al più, che DETR aveva agito chiedendo a proprio favore l'appoggio di esponenti mafiosi o comunque per dimostrare la calunniosità DEle accuse a proprio danno. Riguardo al primo punto, comunque, la difesa (pag. 112) poneva seri dubbi sulla attendibilità di RA, che avrebbe dovuto essere sentito come imputato in reato connesso (peraltro archiviato il 16 luglio 2007, v. pag. 126 sent. imp.) e che aveva cominciato a parlare dei fatti estorsivi presuntivamente commessi ai suoi danni, anni dopo, quando a sua volta era stato accusato , nel 1996, da G. IN. Aveva anche fornito dati risultati incompatibili con quelli indicati da M.P. La AL. 13 Sul secondo punto (pag. 113) la difesa contestava che vi fossero prove DE concorso di DETR nella presentazione di denunzie calunniose da parte di FE contro altri collaboratori, essendosi limitato, DETR, ad indicare alla autorità giudiziaria la fonte di proprie conoscenze circa propositi calunniosi ai propri danni. La sua telefonata con FE datava 5 settembre 1997, una data successiva alla denunzia di FE alla A.G. FE era peraltro risultato soggetto pienamente attendibile in numerose altre realtà processuali. Inoltre la difesa contestava che tutti gli elementi passati in rassegna fossero sufficienti a fa ritenere rispettata la soglia probatoria fissata dalla sentenza DEle SSUU NN in tema di concorso esterno al reato di associazione mafiosa;
difettava infatti la prova che il presunto impegno politico assunto dal DETR a favore DE sodalizio avesse le caratteristiche DEla serietà e fosse riuscito, con prognosi da effettuare ex post, ad incidere sul mantenimento DEla associazione mafiosa. Venivano poi sottoposte a censura le dichiarazioni di A. IL, US Di TA, A. FR, A. SI ( sul giudizio negativo dato da ON a proposito di DETR che a AN si occupava di collocare all'estero il denaro di OS OS (v. pag. 96 sent. imp.) e V. RA. Si evidenziava come la vicenda DEla assunzione di DETR da parte di SA (presso la soc.Bresciano), al di là DEle affermazioni di costui circa la impossibilità di rifiutare tale favore richiestogli da IN conosciuto per i legami con ambienti mafiosi, fosse risultata priva di qualsivoglia significatività ai fini degli interessi di OS OS. In conclusione e in sintesi si criticava la tesi secondo cui DETR avrebbe agito non per aiutare e favorire l'amico BE ma, al pari di IN, per favorire il sodalizio mafioso di riferimento. Sui rapporti tra DETR e GA successivi al 1994, la difesa analizzava e criticava le dichiarazioni dei collaboratori che ne affermavano la esistenza, quali S. ZZ che aveva parlato di un incontro tra l'imputato e GA nel dicembre 1994, nel corso DE quale il secondo aveva ricevuto garanzie sulla presentazione di proposte legislative favorevoli alla mafia. Incerta sarebbe la collocazione temporale di tale incontro ( che comunque secondo il Tribunale, sarebbe stato indicato nel dicembre 1994 a causa di un lapsus, essendo da riferire ad un anno prima, 1993), ma collocato in altro mese da CA e CA, così come da La CA e da Di TA. Si sarebbe trattato di un incontro di dubbia valenza posto che poteva servire ( secondo CA) ad aiutare il progetto politico di IA LI senza però considerare che i candidati di IA LI non furono neppure inseriti nelle liste di FO TA. RE e RU, d'altra parte, sembravano ( nel racconto DElo stesso ZZ) all'oscuro dei presunti risultati ottenuti da GA. LL sembrava parimenti all'oscuro, ponendosi all'epoca il dubbio se continuare o meno con la politica stragista. Le annotazioni di due incontri nel novembre 1993, rinvenute nell'agenda di DETR sarebbero neutre. Di TA aveva a sua volta collocato il detto incontro in un periodo successivo alle elezioni DE 1994. Le intercettazioni relative alle elezioni europee DE 1999 erano prive di significato probatorio per la loro lontananza dai fatti in esame e non contenevano riferimenti al patto. 14 Quanto alla segnalazione in favore DE figlio di D'AG la difesa faceva presente che l'intermediario era stato il solo LO AR, però morto prematuramente prima. Il provino era stato successivamente realizzato per il tramite dei fratelli IA ma senza che questi facessero riferimento all'imputato. I rapporti con TA RT ( legato al genero di GA e coinvolto in traffici di droga) andavano ora analizzati alla luce DE fatto che costui era stato assolto dal reato ex art. 416 bis cp. Veniva poi menzionato l'appello incidentale DE PM sulla pena. Si dava quindi atto dei motivi nuovi d'appello formulati nell'interesse di DETR riguardanti: la indeterminatezza DE capo di imputazione;
la violazione DE ne bis in idem per quanto riguardava la contestazione DE concorso esterno in associazione mafiosa sulla base dei rapporti con FE e OF ( per la quale pendeva processo a carico L'imputato in ordine al reato di calunnia); la valutazione DEla vicenda degli attentati alla ND come effettuata dalla Corte di assise di Catania, con esclusione L'intervento L'imputato; In quella memoria venivano poi avanzate istanze istruttorie . Lo svolgimento DE giudizio di appello aveva luogo a partire dalla udienza DE 30 giugno 2006, quando si prendeva atto DE decesso di IN intervenuto nel precedente mese di febbraio 2006.Il processo si concludeva il 29 giugno 2010 con la lettura DE dispositivo. Si procedeva ad una parziale rinnovazione DEla istruttoria dibattimentale acquisendo provvedimenti giurisdizionali ed escutendo testi ed esaminando AU Di GA, autore di sopravvenute dichiarazioni riguardanti fatti di interesse per il processo, poi sottoposto anche a confronto con A. FR. Veniva anche ammessa la deposizione di GA AT ( 23 ottobre 2009) sulla stagione politica, nonché di PP e US IA e di MO Lo IG. (30 ottobre). Da ultimo si acquisiva la sentenza DEla Cassazione di annullamento con rinvio nel processo celebrato a AN a carico di DETR, e VI per tentata estorsione ai danni di RA. Nella sentenza di appello venivano dapprima affrontate e risolte le questioni processuali di inutilizzabilità di taluni atti per violazione degli artt. 191 e 526 cpp. Queste venivano solo in parte accolte, riaffermandosi viceversa la legittima acquisizione DEle dichiarazioni di DETR e IN limitatamente alle affermazioni che li riguardavano e non di quelle contra alios ( punto primo tra quelli sopra elencati), di quelle di BE al GI di AN limitatamente agli elementi favorevoli al'imputato (punto tre), di quelle di RA sentito come teste pur essendo persona offesa DE reato di tentata estorsione e indagato per il reato di calunnia, archiviato, e per quello di diffamazione, pendente (punto quattro), di quelle di A. FR in dibattimento ( punto sei). Sulla questione di inutilizzabilità dei tabulati telefonici la Corte ha affermato la non rilevanza di essi come prova (pag. 166 sent. imp.) riguardante anche le intercettazioni relative alla vicenda OF-FE ( (pag. 170 sent.imp.) e quelle ambientali relative alla vicenda CI 2 (pag. 172 sent. imp.). La Corte ha quindi replicato alla eccezione riguardante la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza (pag. 176 sent.imp) alla eccezione sulla violazione DE ne bis in idem derivante ' dalle due sentenze proscioglitive DE GI di AN risalenti al 1990 (pag. 178 sent. imp.) e concernenti imputazioni ex artt. 416 e 416 bis c.p.; infine ha respinto l'eccezione di superamento DE tempus commissi DEicti indicato nella imputazione "fino ad oggi". 15 I giudici L'appello sono quindi passati ad esaminare le censure nel merito, giungendo, alla fine, ad una conclusione solo parzialmente confermativa di quella DE primo giudice: infatti, come si vedrà, la Corte d'appello ha ritenuto di confermare la accusa di concorso eventuale in associazione mafiosa soltanto per la parte riferita alla mediazione che DETR aveva assicurato in favore sia L'amico BE che, essenzialmente, DE consorzio mafioso, attraverso la creazione e la gestione in prima persona di un canale privilegiato volto ad assicurare all'imprenditore protezione, informazioni e pronti collegamenti con il fronte mafioso in cambio essenzialmente di cospicui pagamenti di somme di danaro e a OS OS concreti arricchimenti ingiusti e la prospettiva di continui rilanci in settori anche di interesse economico per l'imprenditore: il tutto fino al 1992. Al contrario la Corte non ha convalidato la tesi DEla protrazione DE detto concorso eventuale anche in epoca successiva, ritenendo non adeguatamente provato l'assunto accusatorio ( peraltro accreditato in primo grado) L'avere il DETR consentito un ulteriore rafforzamento al sodalizio ponendo in essere, sulla base di un accordo o patto, condotte volte ad influenzare, a vantaggio DEla associazione mafiosa, individui operanti, in particolare, nel mondo istituzionale. La Corte, dunque, sulla origine dei rapporti tra DETR e GA ha sostanzialmente confermato l'accertamento DE primo giudice. La Corte ha rimarcato la ammissione da parte DElo stesso imputato DE fatto che essi erano insorti in LE quando si era reso necessario, per DETR coinvolto nella gestione DEla società calcistica Bacigalupo, di avere rapporti con un soggetto - ivi conosciuto perché frequentante assieme a numerosi altri soggetti, in ambiente promiscuo- che fosse in grado di tutelare i giocatori, quando questi entravano in competizione in ambienti le cui tifoserie erano particolarmente aggressive. Quindi l'avvicinamento con GA era dovuto alla sua capacità dissuasiva. Tale realtà giustificava il ricorso a GA anche per lo svolgimento di analoga funzione presso la villa di OR, essendo stato in tal senso contattato da DETR con la collaborazione DE suo amico IN, anch'egli frequentatore DEla società Bacigalupo presso la quale giocava il figlio. La Corte negava che potesse avere credito la tesi DEla difesa secondo cui GA era stato assunto come semplice stalliere, essendo da escludere che anche solo funzioni di fattore e di curatore DEla manutenzione dei terreni fosse affidata ad un perfetto sconosciuto, peraltro privo di esperienze nel settore agricolo. 16 comeLo stesso DETR era caduto in contraddizione descrivendolo ora soggetto esperto solo di cani e non di cavalli, ora invece come conoscitore anche di cavalli. Peraltro, proseguiva la Corte, può ritenersi comprovato, sulla base di dichiarazioni di pentiti, che GA fosse realmente esperto di cavalli (così TO, ZZ, TO, AL) ed una simile realtà era alfine emersa anche dalla nota telefonata DE 14 febbraio 1980 dall'Hotel Duca di York, telefonata vertente, secondo quanto accertato dal Tribunale, proprio sulla vendita da parte di GA di un cavallo. Tuttavia ad avviso DEla Corte, una simile esperienza non giustificava, da sola, la sua assunzione ad opera di DETR (che lo avrebbe ammesso), essendo il GA appena giunto in IA , per giunta privo di competenze al riguardo. Pertanto secondo i giudici è rimasto provato su base logica che la assunzione DE GA rispondesse alle esigenze di protezione individuate dalla accusa e tale costrutto aveva trovato conforto e riscontro nell'incontro tra BE e ON promosso da DETR, come riferito da Di RL. La Corte di merito ha sul punto ritenuto accertato che l'incontro in questione- DE maggio 1974- precedette l'arrivo di GA ad OR e ne fu la causa. DETR, infatti, si era dimesso dalla Banca ove lavorava il 5 marzo 1974 e solo dopo tale data poteva collocarsi il suo interessamento per l'assunzione di GA. Questi, d'altra parte, risulta avere spostato la propria residenza in OR nel luglio 1974, lavorandovi per alcuni mesi: proveniente da AN ove aveva fissato la residenza nel marzo 1973. L'imputato aveva reso dichiarazioni nello stesso senso ( come anche FA) e la Corte ha escluso che potesse giungersi ad una diversa ricostruzione cronologica sulla base di appunti contenuti in una agenda, privi di data certa. Il compito era quello di garantire la sicurezza DEla famiglia BE, come si desume anche dalle dichiarazioni di DETR che aveva riferito come l'uomo fosse stato adibito all'accompagnamento a scuola dei figli L'imprenditore, pur avendo costui, alle proprie dipendenze, un autista. Le minacce a BE, DE resto, erano state comprovate come dimostrerebbe il fatto che quando GA decise di lasciare OR dopo l'arresto per una pena da espiare, BE stesso si era determinato a rifugiarsi prima in Svizzera e poi in Spagna ( v. dich. di FA). DETR, poi, aveva ammesso che le minacce erano cessate con l'arrivo di GA e tale evento era da mettere in relazione non al caso (come vorrebbe l'imputato) ma alla presenza dissuasiva di un soggetto scelto da IN, attraverso le proprie parentele di grande rilievo mafioso che gli avevano consentito di investire DEla questione addirittura il boss ON (vedi dich. di Di RL). 17 Lo stesso imputato aveva anche dichiarato che, dopo l'allontanamento di GA, le minacce erano riprese, con l'arrivo di una lettera anonima, a partire cioè da gennaio 1975. Anche FA aveva confermato tali circostanze, precisando che, al rientro in TA, BE si era dotato di un servizio di guardie private: quelle destinate evidentemente a svolgerle il servizio prima garantito da GA. La Corte è passata poi ad esaminare le dichiarazioni di F. Di RL, ritenute anche da essa soggettivamente e oggettivamente assai credibili, sull'incontro di AN tra BE e i boss mafiosi. I giudici di secondo grado, replicando alle obiezioni DEla difesa e DE Procuratore Generale, ripercorrono tutti i passaggi DEla motivazione esibita dal Tribunale, convalidandoli con la sola eccezione DE riscontro individuato dal Tribunale (e non dalla Corte), rappresentato dalla esistenza L'immobile nel quale, secondo il dichiarante, l'incontro in questione avrebbe avuto luogo. Dal dato obiettivo DEla presenza di un personaggio di spicco per i rapporti con la mafia, presso la villa di OR, con funzioni pertanto dissuasive rispetto ad iniziative DEla criminalità di altra origine e natura ai danni di BE, la Corte deduce la piena credibilità DE racconto di Di RL che ricostruì la modalità specifica attraverso la quale si realizzò il successivo rapporto tra GA e BE. -Fu un incontro quello riferito da Di RL- che vide l'impegno personale di un personaggio come ST ON collocato all'epoca (primi anni '70) ai massimi livelli DEla consorteria mafiosa siciliana, essendo risultato componente DE triumvirato di vertice assieme a TA TI e a CIno GI. E per riuscire a coinvolgere un personaggio di spicco DEla massima organizzazione criminale all'epoca in attività la Corte ritiene DE tutto logico credere al fatto che fu il IN, amico di vecchia data di DETR, il soggetto al quale questi si rivolse per risolvergli il problema di sicurezza di BE, essendo a conoscenza DEle parentele che il IN stesso aveva acquisito con personaggi di rilievo DEla consorteria. La Corte ha passato infatti in rassegna quelle parentele evidenziando come, attraverso i matrimoni, il IN e sua sorella si fossero legati a uomini d'onore esponenti di famiglie ' mafiose come quella di AS e SA IA DE SÙ (pag. 201 sent. imp.). E tale ricostruzione in parte storica ed in parte logica ha trovato conferma nel fatto che alla riunione riferita da Di RL partecipò lo stesso IN che doveva essere il trait d'union con la mafia palermitana. La difesa, sul punto, aveva eccepito che il racconto DE Di RL appariva poco credibile perché non si comprendeva quale potesse essere stato il suo interesse alla partecipazione personale alla nota riunione. La Corte ha però replicato motivando la plausibilità DEle giustificazioni date al riguardo dal Di RL e cioè ricordando i rapporti di stretta amicizia personale che lo stesso vantava sin dalla adolescenza con ON e la sua famiglia di origine: amicizia per la quale il ON lo aveva invitato a prendere parte all'incontro perché capace di intrattenere rapporti anche con personaggi di rilievo DE mondo economico;
DE pari, la presenza di IN, che non era combinato come uomo d'onore, trovava spiegazione nel fatto che era stato proprio lui a provocare l'incontro. 18 La Corte ha replicato anche ai dubbi DEla difesa sulla collocazione temporale L'appuntamento, condividendo la conclusione DE Tribunale, resa con motivazione articolata, secondo cui, nonostante le incertezze di Di RL sul punto, quello fosse da collocare tra il 16 e il 29 maggio 1974. Tale riferimento era in linea anche col racconto DE DETR che aveva fatto risalire l'arrivo di GA alla villa di OR proprio nel maggio-giugno successivi. Ed era in linea con le risultanze anagrafiche che attestavano la iscrizione DE GA tra i residenti di OR a far data dal 1° luglio 1974. La Corte ha argomentato anche le ragioni di dissenso riguardo alla tesi DE PG che avrebbe voluto collocare l'arrivo di GA mesi dopo, evidenziando come fosse rimasto accertato che mesi dopo, e cioè da gennaio 1975, il GA si allontanò definitivamente dalla villa di OR. La Corte ha poi replicato alle argomentazioni difensive secondo cui gli impegni processuali e giudiziari di ON e TE sarebbero stati incompatibili con la loro presenza a AN nel noto periodo. E ha motivato sulle ragioni per le quali quegli impegni prevedevano degli "intervalli" che invece consentivano ai due, di fatto, di allontanarsi dal luogo di residenza per un giorno e mezzo circa, il tempo cioè DEla durata DE soggiorno a AN. Tornando ad esaminare la valenza L'accordo scaturito dall'incontro di AN, la Corte ha specificato poi che l'accordo aveva ad oggetto interessi di grande rilievo per la sicurezza di BE e dei suoi familiari, interessi che ON garantì di voler tutelare indicando a BE la persona DE DETR come referente per "qualsiasi cosa". Il racconto di Di RL, al riguardo, era proseguito- in termini di assoluta credibilità secondo la Corte- anche riguardo alla indicazione DEla ulteriore persona fisica che ON intendeva collocare presso BE per realizzare lo scopo prefisso: la persona cioè di GA di cui, all'esito L'incontro, si fece espressamente il nome. Dunque la presenza DE GA trovava spiegazione, argomenta la Corte, nell'indicare ad eventuali altri malintenzionati, la presenza garante DEla mafia sulla famiglia e sugli affari di BE. I giudici hanno escluso poi la tesi DEla difesa secondo cui la presenza DE GA sarebbe stata "imposta" a DETR. Vi era al contrario la prova che DETR aveva assunto il ruolo di colui che avrebbe consentito, con la propria iniziativa, alla mafia di entrare in rapporto diretto con uno dei più importanti imprenditori DE nord, dando corpo alla presenza accanto a lui di un soggetto ( GA) che di li a pochi mesi sarebbe divenuto uomo d'onore (affiliato alla famiglia mafiosa di PO VA che all'epoca era aggregata a quella di SA IA DE SÙ, comandata da ST ON) e che già all'epoca vantava una posizione di speciale considerazione all'interno DEla consorteria mafiosa (v.le dich. dei collaboratori ZZ, CE RI, p. 214 sent.). La Corte ha reiterato più volte il giudizio di speciale credibilità DE Di RL, escludendo che potesse essersi avvantaggiato di notizie diffuse dalla stampa, per la originalità di taluni suoi contributi;
e ciò, pur escludendo la bontà DE riscontro che il Tribunale aveva trovato sul suo racconto quando aveva indicato la presunta ( ma non esistente in realtà) corrispondenza tra la descrizione DE luogo in cui sarebbe avvenuto l'incontro con BE e il palazzo in cui aveva sede la società di costui, Edilnord. La Corte ha affrontato quindi il tema, posto dalla difesa, DEla inesistenza di segnali di minacce ai danni di BE, all'epoca, e ha indicato le prove, al contrario, DEla concretezza di quelle minacce ( pag. 219 sent. imp.), provenienti essenzialmente dalle stesse dichiarazioni di DETR. I giudici sono passati poi ad esaminare le dichiarazioni di SA e L'imputato a proposito DE fatto che essi vantavano amicizie mafiose e DE fatto, altresì, che DETR, proprio 19 facendosi accompagnare da un personaggio noto negli ambienti mafiosi come IN, si era presentato da SA quando aveva iniziato la collaborazione con tale soggetto. Si affronta poi nella sentenza di appello ( pag. 221) la prova ( rappresentata da una conversazione telefonica -intercettata nel 1988- di BE con tal LA LL e da altra conversazione DElo stesso imprenditore con DETR DE 1986) DE fatto che anche negli anni '70 egli era stato vittima di minacce a fine di ricatto e che faceva parte DE suo modo di pensare l'idea di pagare agli estorsori piuttosto che denunciarli alla autorità giudiziaria . Infine la Corte cita la dichiarazione di Di RL, sul fatto appreso da IN- che la protezione garantita dalla mafia a BE aveva un prezzo : quello di cento milioni che l'imprenditore aveva pagato, così dando corpo anche all'arricchimento che la consorteria aveva realizzato grazie al contatto con BE propiziato da DETR. La Corte ha passato poi in rassegna l'episodio DE fallito sequestro DE principe D'GE, al ritorno da una cena nella villa di OR, presente il GA. E ciò per replicare al rilievo difensivo secondo cui dopo l'assunzione DE GA erano proseguite le minacce a BE, sicchè non poteva parlarsi di un patto di protezione realizzato da GA. Il fatto di rilievo è stato ritenuto, per l'appunto, quello DE tentato sequestro al principe al termine di una cena alla quale BE lo aveva invitato, presso la Villa di OR. Per quel sequestro tentato era stato condannato altro mafioso (TR Vernengo, allora latitante, la cui patente era stata rinvenuta sul luogo DE fallito sequestro) ma vi era coinvolto come basista il GA (vedi dich. dei collaboratori TO e ZZ che lo avevano appreso direttamente da GA, ma anche quelle di VA TO) il quale aveva sfruttato gli eventi che egli vedeva svolgersi nella villa di OR, fornendo nel caso di specie ai sequestratori l'avviso di uscita DEla vittima alla fine DEla cena. Si era trattato però di una azione criminosa che aveva visto come bersaglio un soggetto diverso da BE e che pertanto non poteva reputarsi in violazione DE patto di protezione, in tale prospettiva apparendo generiche e in parte smentite anche le affermazioni di ZZ secondo cui l'originario bersaglio sarebbe stato il padre di BE. Il fatto DE tentativo di sequestro dovette subito essere messo in relazione alla persona di GA anche dall'imputato, tanto che, dopo di esso lo stesso GA si allontanò - senza traumi- dalla villa di OR. Gli eventi dovettero comunque rafforzare in DETR la consapevolezza DEla caratura mafiosa di GA con il quale, peraltro, non cessarono affatto i rapporti. E non cessarono neppure con IN come si ricava dalle dichiarazioni di Di RL e di OR che la Corte ha ritenuto apprezzabili soltanto come prova DEla continuità DEle frequentazioni fra i due e non anche di eventi di rilievo penale tenendo conto anche DE fatto che la circostanza è ammessa sia da DETR che da IN (pagg. 231 232 sent. imp.). 20 La Corte ha analizzato quindi, in sentenza, in punto di credibilità soggettiva e oggettiva,e tenuto conto DEle specifiche critiche DEla difesa, le dichiarazioni di LL e ZZ, che, anche in base al costrutto DE primo giudice, rappresentano il riscontro alle dichiarazioni di Di RL sull'ormai noto incontro di AN DE 1974. Ha osservato che LL, nipote di AF GA e amico di IN, aveva da costui ricevuto confidenze al riguardo nel corso di un pranzo alla villa di DA ( nipote di IN) nel 1986, presenti NI GA e IP Di PO (capo DEla famiglia di AS). IN aveva fatto un racconto straordinariamente convergente con quello di Di RL, dicendo di essere stato richiesto di intervento direttamente da DETR e di avere organizzato un incontro a AN, tra BE, TE e ON. Tale impressionante collimanza non è stata ritenuta dalla Corte- diversamente da quanto sostenuto dalla difesa- frutto di preordinata combinazione tra LL e Di RL i quali erano stati detenuti assieme nel carcere Pagliarelli di LE nel settembre 1996, ossia un mese prima che LL facesse le proprie rivelazioni alla autorità giudiziaria. La Corte non ha cioè creduto alla tesi L'accordo doloso tra i due perché ha condiviso il rilievo DE Tribunale circa la elevatissima sorveglianza alla quale era sottoposto al tempo il Di RL, divenuto collaboratore di giustizia poche settimane prima. La Corte non ha creduto neppure alla ulteriore tesi DEla difesa secondo cui LL aveva riferito ciò che aveva letto sui giornali a proposito DEle rivelazioni di Di RL. Ha rilevato in proposito dei particolari nella narrazione di LL ( v. pag. 235 e segg, con particolare riferimento al dettaglio DE momento in cui fu richiesto a BE di far pervenire una somma a ON, in cambio DE servizio) che starebbero ad indicare la autonomia DEla ricostruzione. Le dichiarazioni di ZZ sono state a loro volta ritenute di rilievo come riscontro a quelle di Di RL , riguardando spiegazioni che GA gli avrebbe dato circa la sua presenza ad OR, in linea col costrutto accusatorio. Invero GA gli aveva riferito di essere stato egli stesso, con atti intimidatori posti in essere
contro
BE,a propiziare la reazione di questi e a farlo rivolgere a DETR perché attivasse i contatti con IN e in definitiva con soggetti L'ambito mafioso: il tutto nell'ottica di essere egli stesso assunto dal momento che intendeva arricchirsi. Dunque un racconto che non contempla affatto la riunione di AN tra BE, ON e gli altri, ma che sta ugualmente ad attestare l'inserimento di GA nel gruppo mafioso che negli anni settanta operava nel milanese, la funzione di garanzia che svolgeva alla villa di OR e la catena di contatti attivata per giungere fino a lui da DETR passando per IN. Il fatto che nel racconto di ZZ non è stato menzionato l'incontro di AN di cui parla il Di RL non prova, ad avviso DEla Corte, che tale incontro non ci sia stato, posto che ZZ ha riferito quanto confidatogli da GA al riguardo e GA poteva anche non sapere di quell'incontro al quale non aveva partecipato. 21 La Corte non attribuisce particolare rilievo al fatto che GA abbia attribuito a se stesso le minacce che avevano indotto BE a rivolgersi a DETR. Infatti Di RL sul punto non aveva reso affermazioni precise e diverse mentre era pacificamente accertato nel processo che quelle minacce erano state realmente poste in essere. Rilevanti erano poi considerate le affermazioni DE ZZ circa le somme di denaro ( 50 milioni l'anno) che furono versate da BE e inizialmente ritirate proprio da GA che le faceva pervenire al mandamento mafioso di SA IA DE SÙ. Secondo la Corte questa era la prova non solo che GA perseguisse anche propri interessi ma soprattutto che la sua azione si inseriva in un disegno più ampio che era quello non di rendere servigi a BE ma di sfruttarne al massimo le evidenti capacità economiche in una logica mafiosa di conseguimento di illecito profitto. E la detta somma veniva pagata anche dopo che fallito il tentativo di sequestro di D'GE e destata negli inquirenti la attenzione sul personaggio GA che in quell'epoca, per altra causa, era finito anche, sia pur brevemente, in carcere- il GA stesso aveva deciso di allontanarsi dalla villa di OR per togliere BE dall'imbarazzo di una ingombrante presenza. La prova DE proseguimento dei pagamenti veniva ancora da ZZ che lo aveva saputo da componenti DEla famiglia mafiosa di SA IA DE SÙ. Sul punto aveva deposto anche CE RI che lo aveva saputo direttamente da GA durante un periodo di comune detenzione alla fine degli anni 80. La Corte è passata quindi ad esaminare l'attentato alla villa di via NI. Si tratta di un attentato che, posto in essere nel maggio 1975, starebbe a dimostrare, secondo la difesa, che non vi era affatto, in atto, una garanzia da attentati mafiosi in favore di BE.Il quale infatti si era anche allontanato dall'TA per motivi di sicurezza. La Corte tuttavia ha argomentato che l'attentato era da intendere nello stile DEla consorteria mafiosa che tende a non far allentare mai la tensione con la propria vittima onde evitare che questa cessi di pagare il prezzo DEle estorsioni. Di fatto i pagamenti di BE non cessarono, tenuto conto che le ragioni di sicurezza personali non erano le sole che giustificavano i pagamenti, come dimostrato anche dal comportamento analogo tenuto in occasione DEla successiva installazione in IA dei ripetitori televisivi di interesse per ES. Ebbene, tornando ai commenti di BE, DETR e FA (conversazione DE 29 novembre 1986) circa l'attentato alla villa di via NI ( 22 ripetuto nel 1986, poco prima DEla citata conversazione), BE rivelò la propria convinzione che entrambi gli attentati fossero stati opera di GA. Proseguiva dicendo che l'attentato appena subito ( quello DE 1986) egli lo considerava un segnale acustico di estorsione, proveniente dalla mafia: segnale che egli riteneva oltretutto "rispettoso e affettuoso" per la modestia dei danni cagionatigli. Ebbene la conversazione viene citata dalla Corte come prova DE fatto che, all'esito di essa il DETR si era immediatamente attivato per verificare se i sospetti L'amico BE su GA fossero fondati. Era rimasto provato che, per far luce sull'episodio si era rivolto all'amico IN e in 24 ore aveva potuto fornire a BE la sicura informazione DEla estraneità di GA all'attentato. Si tratta di una risposta che presuppone fonti cognitive illecite, come è dimostrato anche dalla natura estremamente criptica DEla telefonata di DETR a BE ed è la prova dei canali informativi che DETR manteneva con ambienti mafiosi importanti, per il tramite di IN, essendo stati quelli capaci di verificare in poche ore la reale natura e portata L'attentato svoltosi a distanza di 2000 chilometri (da attribuirsi, secondo la ricostruzione accrediata, alla iniziativa di IN). Si è aperto, a questo punto, il paragrafo DEla motivazione sulla continuità dei rapporti tra DETR e GA. Si è ritenuto, cioè, provato, dalla Corte, che questi rapporti continuarono anche dopo l'allontanamento di GA da OR, dovuto al suo arresto e quindi all'imbarazzo che poteva creare a BE. Erano rapporti continuativi e cordiali che contrastano, per la oro natura, con la tesi difensiva L'avere il DETR inteso solo aiutare - facendo ricorso a talune conoscenze in IA - l'amico BE. Non regge cioè secondo la Corte, la tesi che il DETR subisse le chiamate di GA in ragione DEla personalità criminale di costui. Proprio il colloquio telefonico che avvenne il 14 febbraio 1980 tra DETR e GA quando costui era alloggiato all'hotel Duca di York dimostra che non solo l'imputato si diceva compiaciuto degli incontri che si andavano progettando ma soprattutto che si trattava di incontri soliti, consueti, in luoghi noti ad entrambi. Quella telefonata ( che nonostante la menzione di un termine- cavalli- usato in altre telefonate da GA per parlare di droga, non è stata ritenuta prova di affari illeciti) dimostrava però proprio la detta continuità di rapporti tra i due, rimasti sospesi solo durante la carcerazione decennale subita da GA tra il 1980 e il 1990. La Corte ripercorre poi gli altri episodi già sottolineati dal Tribunale come indicativi DEla detta continuità di rapporti. 23 Ricorda cioè che ON AL aveva parlato di tale argomento citando un pranzo avvenuto dopo il 1975 al ristorante Le colline pistoiesi, quando accompagnava il proprio TE a AN, essendo costui uomo di vertice DEla c.d. "regione", organismo direttivo di OS OS in IA. Ebbene a quella cena, tenutasi con GA e A. RA, gli era stato presentato dal primo il DETR, indicato come suo "principale". La conoscenza tra RA e DETR era stata riferita DE resto anche da Di RL che aveva indicato il RA come uno dei soggetti presenti all'incontro di AN, ma subito allontanatosi. Il fatto DEla cena al menzionato ristorante- collocato dalla Corte nel 1976- era stato DE resto confermato anche da DETR ( il quale aveva solo detto di essere stato presentato agli amici di GA di cui non conosceva i nomi e le identità) e sta a dimostrare che rapporti cordiali con GA erano proseguiti anche dopo che era pacificamente emersa ( se ce ne fosse stato bisogno) la personalità criminale di costui e che il GA riteneva DETR persona DE tutto affidabile: tanto da presentargli altri sodali di rilevante spessore criminale come ON AL (presente a AN anche per individuare avversari da eliminare nella guerra di mafia all'epoca in atto). Altre conferme di tale assunto erano nella partecipazione di DETR al matrimonio di CI a Londra con altri esponenti mafiosi, nella telefonata DE 14 febbraio 1980 con GA e nella ammissione in tal senso da parte DElo stesso imputato. Il matrimonio di GI CI a Londra aveva avuto luogo il 19 aprile 1980 e vi erano presenti , per ammissione DElo stesso DETR, Di RL, IN e GI TE, le persone cioè presenti alcuni anni prima all'incontro di AN con BE. DETR, in una intervista a Mughini, aveva ammesso che tra gli invitati vi era ON. Era il segno DEla continuità dei rapporti tra i menzionati personaggi. Il ruolo di MA L'TR si è rivelato dunque, secondo la Corte, come quello grazie alle autorevoli conoscenze e parentele DE fido amico IN- di mediazione e di collegamento tra la associazione mafiosa nella persona di ST ON e VI BE, personaggio dai destini economici in rapidissima ascesa. Il suo contributo alla associazione mafiosa è stato indicato dalla Corte, in linea con la sentenza di primo grado, nell'avere consentito, alla consorteria mafiosa, di agganciare BE che sarebbe divenuto per anni fonte cospicua di incassi per il sodalizio DE tutto illeciti. Restava così dimostrata la infondatezza DEla tesi difensiva L'avere agito, il DETR, solo per garantire la sicurezza di BE e DEla sua famiglia. E il rapporto parassitario garantito a cosa OS costituiva un elemento di sicuro rafforzamento e sopravvivenza DEla organizzazione criminale per due decenni. 24 Viceversa non avrebbe alcun senso logico constatare che chi intendeva agire per la tutela degli interessi L'amico, soggetto passivo di intimidazioni ed estorsioni, poi continuava ad avere, negli anni, rapporti amichevoli con coloro che apparivano gli aguzzini DE suo stesso amico e datore di lavoro. E non esitava a ricorrere ad essi anche per la rapida soluzione di problemi nati da attività criminali. Di una cena con DETR nella villa di ST ON nel 1977 o nel 1979 aveva parlato Di RL (pag. 262 sent. imp.), sicchè era da escludere fondamento alla tesi difensiva secondo cui l'imputato aveva commesso u "reato di amicizia" a causa DE rapporto personale con IN e degli sporadici incontri con GA. Egli coltivava rapporti col vertice e garantiva il pagamento ad esso di somme di danaro sborsate da BE. E i pagamenti di BE dovevano, ad avviso DEla Corte- che sul punto ha ripetuto, ampliandolo, il ragionamento DE primo giudice- ritenersi dimostrati in quanto di ciò era prova nelle plurime e concordanti dichiarazioni di collaboratori di giustizia sicchè la tesi negazionista DEla difesa sul punto è stata rigettata. Si era trattato di pagamenti iniziati negli anni '70 per la protezione dei familiari di BE ed erano continuati negli anni '80 con una causale, aggiuntiva, che era quella DEla "messa a posto" per la installazione DEle antenne televisive di interesse per ES in IA. Di tali pagamenti- ha proseguito la Corte- aveva parlato Di RL nel primo interrogatorio (1996) riferendo quanto saputo da IN: e cioè che era stato comandato dai vertici di pretendere da BE, subito dopo la riunione di AN DE 1974, la somma di 100 milioni di lire, pretesa, questa, per lui fonte di notevole imbarazzo, tuttavia concretizzatasi con l'effettivo esborso DEla somma da parte di BE. Secondo LL A., invece, si sarebbe trattato non di una richiesta esplicita di IN ma di un regalo che BE, comunque in veste di estorto, aveva inteso fare, nella misura di 50 milioni di lire, in due rate, alla mafia. IN li ritirava direttamente allo studio di DETR. La somma era diretta a ON e , dopo la uccisone di costui, ai fratelli PU che erano i rappresentanti DEla famiglia di SA IA DE SÙ (che li ricevevano tramite IP TO al quali li dava IP Di PO, a sua volta coinvolto da IN). Sulla divergenza dei particolari tra le due versioni la Corte ha sostenuto che esse non sono rilevanti e tantomeno decisive. Il racconto di LL, infatti, poteva essere impreciso perché era il frutto di confidenze di IN fatte per giunta nella nota occasione DEla riunione DE 1986, quindi a distanza di oltre dodici anni dal fatto. 25 Elemento comune ai due racconti è che comunque la dazione di danaro di BE avveniva e comportava il trasferimento DEla somma a IN con la intermediazione di DETR. Anche VA ZZ aveva confermato il pagamento dei 50 milioni di lire, con una versione ancora un po' diversa, appresa dal racconto fattogli da GA. Il percettore però non era secondo costui IN, bensì GA stesso, che ne versava una parte alla organizzazione di SA IA DE SÙ. CE RI, dal canto suo, aveva riferito circostanze analoghe apprese dal GA, aggiungendo che questi si lamentava DEla rapacità dei PU. Si trattava di dichiarazioni relative, evidentemente, ad un periodo successivo alla morte di ON, quando l'affare era stato ereditato appunto dai PU. I pagamenti, secondo tale collaboratore, riguardavano gli affari in generale di BE e pertanto ben potevano essere continuati anche quando il patto di protezione personale era parso violato. Questa pretesa violazione, poi, sosteneva la Corte che fosse tutta da dimostrare essendo al contrario emerso ( dichiarazioni di SI) che nella seconda metà degli anni '70 ST ON si era speso personalmente per bloccare un progetto di sequestro di persona coltivato dalle organizzazioni criminali calabresi( v. pag. 270 e segg. Sent. imp.). Inoltre lo stesso SI aveva parlato DEla protezione che i fratelli PU avevano garantito a familiari di BE da ingerenze calabresi. Per tale ragione si facevano pagare ingenti somme di danaro tanto che ON aveva commentato con SI che stavano "tirando u radiconi" ossia lo stavano sradicando. I rapporti di DETR con PP SA avevano avuto luogo tra il 1977, quando il prevenuto aveva lasciato la organizzazione di BE, e il 1980, lavorando nelle more per la società di SA Bresciano in accomandita semplice. I suoi rapporti con BE erano rimasti ottimi come ammesso dallo stesso imputato, il quale infatti, nel 1982 aveva accettato di tornare a partecipare con BE alla avventura DEla televisione, entrando negli organi direttivi di LI. Con SA non aveva intrattenuto rapporti risultati di natura illecita e in tal senso la originaria tesi DEla accusa era rimasta indimostrata. Il separato procedimento avviato per riciclaggio era stato infatti archiviato e anche nel processo in esame erano stati acquisiti elementi in equivoci. Tutte le richieste DE PM , relative alla riapertura DEla istruttoria, formulate nell'appello incidentale, erano state infatti rigettate non per la assenza di elementi sui quali far luce,ma per la peculiarità L'istituto DEla rinnovazione DEla istruttoria dibattimentale che si inserisce in un panorama di presunta completezza DEla istruttoria compiuta in primo grado. Mancava cioè il carattere DEla assoluta decisività degli accertamenti richiesti rispetto al quadro già DEineato. 26 Il "pizzo per le antenne” è, poi, il titolo DE paragrafo nel quale la Corte ha analizzato le vicende a sfondo estorsivo che sarebbero state poste in essere ai danni di BE, in epoca in buona parte successiva all'omicidio di ST ON, avvenuto nell'aprile DE 1981, e alla sparizione di MI TE, vittima DEla "lupara bianca": dopo tali eventi, secondo la Corte, vi era invero la prova che i rapporti tra BE e la mafia, sotto l'egida di DETR-IN, erano continuati, essendo divenuti, i fratelli PU, ¡ successori nella esecuzione DE patto di protezione e i collettori DE relativo provento illecito come pure DE c.d. pizzo per le antenne. La ricostruzione degli affari di mafia aveva cioè dimostrato che il comando appartenente a ON era poi rifluito su IN, il quale aveva designato i PU (traditori DE loro stesso capo famiglia ON e presenti attivamente nel sodalizio mafioso già prima DEla morte di ON, come ricostruito da IN) al vertice, appunto, DEla famiglia di SA IA DE SÙ. Le somme da parte di ES,comunque, erano cominciate a pervenire, sin dai primi anni '80, secondo l'assunto esaminato ma non integralmente fatto proprio dalla Corte, anche per la installazione DEla antenne cui era interessata la ES. Prova di ciò era stata rintracciata, innanzitutto, nelle dichiarazioni DE collaboratore Di RL il quale aveva riferito DEle confidenze ricevute al riguardo dall'amico IN: costui gli aveva riferito che DETR lo aveva investito DE problema di come realizzare la "messa a posto" per la installazione DEle antenne. IN si era rivolto, dunque, per un consiglio, a Di RL perché le antenne andavano collocate in un territorio non di competenza di ON e per tale motivo Di RL aveva invitato il IN a parlarne con i suoi parenti, legati alla famiglia mafiosa di SA IA DE SÙ, perché costoro avrebbero trovato la soluzione. Ed in effetti Di RL aveva poi saputo da IN che ON e TE avevano sistemato tutto. La Corte d'appello ha sottolineato come anche le cadenze temporali DE racconto fossero compatibili con la realtà storica DEla progressione DEle iniziative DEla ES: era, in altri termini, così dimostrato che DETR, grazie alle amicizie mafiose, continuava a risolvere i problemi che gli si presentavano e di ciò era conferma anche nelle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia. Costoro erano GE GA, AN e LL. Tutti costoro erano uomini d'onore appartenenti alla famiglia mafiosa DEla NO capeggiata da AF GA ed hanno, in tale veste, appreso notizie che poi hanno riferito nel processo a proposito di somme di danaro pervenute a 27 OS OS da parte DE gruppo imprenditoriale di BE, nel periodo ora in analisi. GE GA (figlio DE capo mandamento AF) aveva saputo dal padre che IN ( conosciuto presso la macelleria dei cugini LL al quartiere L'Uditore) gli aveva riferito , nel 1984-1985, DEla esigenza esternata da DETR, di aggiustare la situazione DEle antenne televisive e mettersi dunque a posto. Nello stesso contesto IN aveva detto che DETR si era lamentato di essere tartassato dai fratelli PU, essendo uno di essi ( AN TI) il reggente DEla famiglia di SA IA DE SÙ (Guadagna), dopo la morte di ON. GE GA proseguiva il racconto DE padre che si era rivolto a IN il quale aveva deciso di estromettere i PU dalla vicenda affidandola al solo IN. Da quel momento i pagamenti erano stati effettuati non più ai PU ma direttamente a IN che, tramite Di PO e GA, li faceva pervenire a IN. Vi erano poi i racconti di AN e LL che avevano confermato la vicenda dei pagamenti effettuati da DETR a IN anche per la questione DEle emittenti televisive. Il primo (AN)era cugino di GE GA, divenuto reggente DE mandamento assieme al cugino NI GA, l'indomani L'arresto di AF GA. Ebbene AN aveva detto di avere saputo da AF GA che IN riscuoteva da DETR, i denari in passato riscossi da ON e TE. AN aveva anche raccontato DEla narrazione fattagli da AF GA circa un incontro da questi avuto nel 1985-1986 in una villa di DA, con IN e Di PO. Era stato in quella occasione che IN aveva parlato DEle lamentele di MA L'TR a proposito DEle vessazioni subite dai PU, quale mandatario di BE. Il GA aveva quindi deciso di parlarne con IN che aveva a sua volta assunto l'iniziativa di estromettere i PU. Secondo il racconto DE GA, il IN aveva anche deciso il raddoppio DEla somma dovuta da BE (portata a 200 milioni di lire) di cui una parte ( 50 milioni) era comunque rimasta riservata ai PU e alla loro famiglia mafiosa. materialmente versavaSi trattava, secondo il collaboratore, di somme che DETR ma che sostanzialmente provenivano da ES, per la installazione, senza "problemi", dei ripetitori in IA. Infine LL ( nipote di AF GA e Cugino di NI e GE GA) aveva raccontato di un colloquio sentito nella villa in cui Di PO trascorreva la latitanza verso la fine DE 1986. Quello parlava con MI GA 28 e TA IN che dichiarava di non volersi più recare a AN a riscuotere di soldi da DETR, divenuto scostante. Secondo tale ricostruzione, MI GA ( che era presente in sostituzione DE padre detenuto) aveva deciso di informare IN fino a quel momento all'oscuro di tutto. IN, dopo un po' di tempo, e cioè nel 1987, aveva deciso alcune iniziative intimidatorie verso BE per aumentare la credibilità di IN, tanto che DETR lo aveva prontamente riconvocato a AN per tentare di risolvere la questione. Dall'interessamento di IN ad opera di GE GA era scaturita anche la successiva decisione DE boss di raddoppiare la somma che BE pagava, portandola da 50 a 100 milioni l'anno, in cambio DEla protezione ( e non quindi a titolo di pizzo per le emittenti). Si trattava di denaro che DETR consegnava a IN a AN e che questi recapitava a Di PO, che lo consegnava a AF GA: costui lo divideva tra le famiglie mafiose. I soldi, secondo tale collaboratore, erano stati riscossi fino al 1995 e in una occasione il dichiarante aveva assistito al passaggio di mano dei denari stessi (pag. 297 sent.). Riportate le tre ricostruzioni, oltre a quella di Di RL, la Corte osserva che le prime coincidono nel nucleo essenziale e qui di rilievo: esse sono state tutte acquisite con riferimento al periodo compreso tra il 1984 e il 1986, e testimoniano di somme che ES, con la mediazione di IN e DETR, pagava a cosa OS per ottenere sia protezione personale che protezione sulle attività economiche. Non vi sarebbe, secondo la Corte, neppure una discrasia tra le dette versioni e l'epoca (1980) in cui la ES aveva cominciato ad avere interesse per la installazione DEle antenne. Infatti il 1984 e il 1986 erano le epoche in cui i collaboratori avevano appreso DEla esistenza di quei pagamenti, da collocare, viceversa, anche in epoche precedenti. E si trattava di estorsioni visto che GE GA aveva parlato DE fatto che DETR li considerava “ tartassamenti” ad opera dei PU.11 Inoltre la credibilità di LL sull'atteggiamento scostante di DETR verso IN aveva trovato una serie di riscontri. Il primo era costituito da una conversazione telefonica intercettata il 25 dicembre 1986 ( contestualmente dunque alla riunione DE 1986 nella villa di DA nel corso DEla quale IN aveva formulato le sue lamentale sul conto di DETR) tra DETR TO (TE L'imputato) e IN (intercettazione invero acquisita da altro processo): ebbene in essa il IN faceva proprio riferimento al fatto che DETR fosse ormai solito farlo aspettare o sparire. Il secondo riscontro è indicato nel fatto che quelle lamentele avevano provocato la reazione di IN che aveva inviato NI GA a Catania ad effettuare intimidazioni telefoniche e per lettera a BE, d'intesa con TO 29 SApaola che in quello stesso periodo stava attuando (dal proprio territorio e cioè, appunto, da Catania) autonome iniziative intimidatorie ai danni di BE. In sostanza secondo il racconto di LL, IN voleva approfittare DEla ' situazione creata da SApaola aumentando il potenziale intimidatorio con iniziative proprie che però egli voleva far credere a BE provenissero dalla stessa matrice etnea. Ebbene, effettivamente, in quel periodo (fine 1986) di un attentato vi è prova ed è quello alla villa di via NI di BE ( 28-29 novembre 1986). Dalla conversazione che poche ore dopo BE ebbe con DETR (29 novembre 1986, poco dopo mezzanotte) si evince che il primo aveva attribuito la iniziativa a GA e che DETR si era mosso per prendere le proprie immediate informazioni. Tali informazioni gli vennero da IN ( in quel periodo presente a AN per riscuotere da DETR la tranche DEla estorsione già pattuita, così come riferito da GA, AN e LL) il quale fu in grado in poche ore di fornire risposte precise e perentorie a DETR ( che le riportò a BE) circa il fatto che la matrice L'attentato non era palermitana. Ben poteva dunque essere di matrice catanese, come affermato da LL. E tali telefonate rappresentano, come già detto in altro passaggio DEla sentenza dalla Corte, una rilevante prova DEla natura effettiva dei rapporti tra DETR e IN il quale sapeva di potersi rivolgere a tale personaggio per chiarire fatti di rilevante importanza criminale, così lasciando fuori le forze L'ordine e rafforzando il canale comunicativo tra la organizzazione imprenditoriale di BE e OS OS per la soddisfazione dei reciproci interessi. Inoltre la richiesta di chiarimenti che DETR rivolse a IN era la dimostrazione DE riavvicinamento tra i due proprio l'indomani L'attentato a via NI e cioè la prova DE raggiungimento DE risultato perseguito da IN che era intervenuto proprio per superare la impasse nel rapporto tra i due esponenti, lamentato a suo tempo da IN. Quel riavvicinamento era la dimostrazione tangibile DE prolungamento e DEla riaffermazione L'assoggettamento di BE alle pretese illecite DE sodalizio mafioso, concretizzatesi nel raddoppio DEla pretesa patrimoniale. Troverebbe riscontro, secondo la Corte, anche la versione DE LL sulla causale DE pagamento di somme, a quell'epoca , da parte dei gruppi di BE: e cioè per la protezione personale e non per la collocazione dei ripetitori, secondo quanto raccontato da IN. A sostegno di tale ricostruzione la Corte valorizza la conversazione intercettata tra DETR e IN la mattina DE 16 gennaio 1987: IN annunciava il suo immediato ritorno a AN per comunicare all'interlocutore il fatto che, per la questione DEla televisione “quelli non vogliono pagare". Una locuzione 30 alquanto criptica che però secondo la Corte riscontra la tesi di LL secondo cui BE pagava somme per la protezione personale ma non anche per le emittenti televisive pretendendo che per quelle pagassero i titolari locali DEle emittenti stesse. AN TI ER, dal canto suo, è indicato dalla Corte come ulteriore fonte a sostegno DEla tesi DE pagamento di somme da parte DEla ES a OS OS. Egli era uomo d'onore dal 1980, in carico alla famiglia mafiosa di San Lorenzo che all'epoca era parte L'omonimo mandamento, retto da VA IN ( autista di IN), essendo detenuto il reggente Gambino. Ebbene il ER, che non aveva mai conosciuto il DETR, ha però deposto sulla circostanza che per il suo capo mandamento Gambino, IN riceveva, con cadenza fissa, somme provenienti da NA 5 che gli venivano consegnate da AF GA, capo DE diverso mandamento DEla NO ( suo cognato). Erano somme pervenute dal 1988-1989 fino al 1992 e di tale data finale egli si è detto sicuro. Egli assistette anche, in una occasione, alla consegna di 5 milioni di lire. Sul ruolo di AF GA vi è dunque assoluta convergenza DEle dichiarazioni di ER con quelle di LL. La Corte, riguardo alle annotazioni di versamento di una somma da parte di NA 5 su due rubriche fatte recuperare da ER, si è peraltro detta dubbiosa nel senso che non ha ritenuto infondate le critiche difensive sulla significatività DEle annotazioni stesse (pag. 311 sent. imp.). E in tale prospettiva ha reputato anche inutili eventuali approfondimenti sul tema DEle annotazioni, anche perché comunque non vi era garanzia DEla loro completezza ed esaustività. Semmai la tesi DEla difesa, secondo cui la somma annotata doveva riferirsi al pagamento fatto in occasione DEla cessione di una emittente locale, rafforzerebbe l'assunto di LL che aveva riferito la risposta di IN (dopo l'incontro con DETR l'indomani L'attentato di via NI) secondo cui BE accettava di pagare anche il raddoppio DE pizzo chiesto da IN ma non quello per i ripetitori per i quali dovevano essere compulsati i locali. Del versamento di somme da parte DEla ES aveva parlato anche A. IL che aveva riferito di confidenze di V. LO (pag. 313 sent. imp.). La Corte spiega poi le ragioni per le quali, così come già il Tribunale, non ha ritenuto fonte di prova le dichiarazioni generiche di G. Di TA sul fatto che a partire dal 1995 quello avrebbe tenuto un libro mastro relativo alle estorsioni in cui avrebbe annotato la posizione di "u serpente". Vengono ricordate poi anche le dichiarazioni convergenti, sul tema, di S. ZZ, F. RI e A. SI. 31 Infine La corte ha citato quelle di S. CA per evidenziarne la scarsa affidabilità a causa DEla progressione accusatoria. ST, in linea con le altre deposizioni, aveva parlato DEla successione dei percettori ( da ON a PU) e L'epoca ( fino a poco prima la strage di AC DE 1992), assistendo in un caso anche alla divisione DEle somme. Tutto ciò premesso la Corte ha tirato le fila, come sopra preannunciato, DEla tesi accusatoria che essa ha accreditato, a proposito DEla configurazione DE concorso c.d.esterno di DETR e IN nella associazione mafiosa, fino al 1992. E' stata ritenta raggiunta la prova, cioè, DEla continuità dei rapporti tra DETR e IN, da un lato e ON e in seguito IN, dall'altro, fino agli inizi degli anni '90, per il pagamento- con causale estorsiva- di somme da parte di RL alla mafia. I due imputati fungevano da tramite nel senso che IN era colui che materialmente riceveva le somme e DETR ( che dal 1983 era il consigliere DEegato di LI, il polmone finanziario di ES) e costui era il tramite presso la fonte DEla erogazione. In ultima analisi DETR è stato inteso come colui che, intrattenendo rapporti cordiali e continuativi con i vertici di OS OS, aveva garantito a tale organizzazione di accrescere il proprio spessore criminale avvantaggiandosi degli introiti e dei contatti diretti col gruppo imprenditoriale- di enormi capacità economiche- porprio di BE. A ribattere le perplessità DEla difesa sul fatto che sarebbero comunque state escogitate soluzioni per risolvere quei problemi, la Corte ha evidenziato che di fatto fu proprio DETR a proporsi in concreto quale soggetto dotato DEle capacità e DEle conoscenze idonee, inducendo l'amico a soddisfare le ingenti pretese estorsive DEla mafia. OS OS, dal canto suo, sfruttando a sua volta i rapporti preferenziali ed amichevoli tra due suoi esponenti ( IN e GA) e DETR, aveva potuto avvantaggiarsi DE canale di collegamento sempre aperto e proficuo per conseguire i propri scopi illeciti. La cordialità e continuità dei rapporti detti fà dunque giustizia, ad avviso DEla Corte, DEla tesi difensiva secondo cui il DETR avrebbe agito solo per tutelare gli interessi L'amico estorto. Egli era, in altri termini, consapevole ed aveva accettato in pieno che, grazie al proprio comportamento, la mafia traesse i propri vantaggi dal rapporto con BE. E tale comportamento risulta accertato, secondo la Corte, e a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non oltre il 1992: e ciò alla luce DEla interpretazione di dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Non vi sarebbero, infatti, prove sufficienti DEla sua effettiva continuazione oltre tale data. Nel senso detto aveva deposto VA CA (allora al vertice DE mandamento di POVA fino al 1993, quando si costituì) che aveva indicato plausibilmente la data DEla 32 strage di AC come quella, che per la inaudita gravità DEla azione violenta, mise fine a qualsiasi patto o trattativa allora in essere. Nello stesso senso la Corte ha citato le dichiarazioni di ER che aveva anche avuto per le mani i soldi DE pizzo pagato da ES e che, viceversa, aveva attestato la continuazione dei pagamenti (nel 1993) da parte di altro soggetto estorto ( la Sigros di LE). Dichiarazioni diverse non sono pervenute da altri collaboratori se non da A. LL il quale è il solo ad avere parlato di esborsi di BE fino al 1995. La Corte non ha ritenuto però che tale affermazione, unica e priva di altri riscontri, potesse essere preferita a quella degli altri due collaboratori, tanto più che LL aveva riferito di richieste sul tema fattegli da Di PO ( reggente DEla famiglia DEla NO) e che quando era divenuto a sua volta reggente non aveva visto, per tutto il 1995, arrivare somme di denaro. Dunque per il periodo successivo al 1992 la Corte non ha ritenuto che vi fosse prova DE reato in contestazione, tenuto anche conto che tale prova deve consistere, secondo la costante giurisprudenza in tema di concorso esterno, in contributi concreti e non nella semplice disponibilità o vicinanza ai mafiosi. *** 'Segue la trattazione di argomenti ritenuti dalla Corte a differenza DE Tribunale, non utili a DEineare ulteriormente la qualità dei rapporti che DETR avrebbe mantenuto con OS TR. Si tratta, in primo luogo, DEla valutazione DEla vicenda relativa agli attentati ai magazzini ND di Catania, compiuti nel numero di cinque nel 1990 ( essendo quei magazzini di proprietà DEla ES): una serie di eventi che la Corte, svalutando la credibilità DEle dichiarazioni di ciascuno dei collaboranti che ne avevano parlato come causa DEla riattivazione dei rapporti di DETR con OS OS, ha escluso dal novero di quelli significativi nella prospettiva DEla dimostrazione di ulteriori intromissioni e mediazioni da parte di DETR a favore di OS OS e DE gruppo di BE. Quegli attentati erano stati oggetto di un separato processo ( c.d. Orsa Maggiore) celebrato a Catania e concluso nel 2001 con la condanna, quali mandanti, di TO SApaola e DE nipote DO OL. L'estorsione sottostante era rimasta nella forma DE tentativo e i giudici avevano escluso, ad avviso DEla Corte, che fosse configurabile, nella vicenda, un movente politico rappresentato dal tentativo di agganciare l'on. B. XI, tramite BE. La Corte ha disatteso, dunque, la tesi DE Tribunale secondo cui, riguardo a tali attentati, DETR si sarebbe attivato con OS TR per trovare una soluzione pacificatrice. Una simile trattativa risulterebbe infatti esclusa in primo luogo dalla Corte di assise di Catania che ha giudicato quei fatti. Il coimputato IO SA, aveva a sua volta ammesso il solo fine estorsivo dei danneggiamenti. 33 Altro collaboratore, NO, era stato ritenuto scarsamente indicativo già dal Tribunale. Ed anzi la Corte ha evidenziato il contrasto tra le più versioni da esso rese in proposito. Versioni in parte connotate anche da tardività ( riguardo ai rapporti tra DETR ed OL nel 1993). Ugualmente negativo è il giudizio sulle dichiarazioni DE collaboratore F. NA, soggetto che aveva operato con G. PU, u malpassotu. Egli aveva reso, secondo la Corte, dichiarazioni incerte quanto alla vicenda degli attentati alla ND e soprattutto aveva coinvolto la persona di DETR non nel 1994, quando aveva iniziato la collaborazione, ma solo in occasione DE presente processo: e di tale rilievo si era fatto carico anche il Tribunale che aveva evidenziato la progressione accusatoria, per poi tralasciare la notazione. Invece la Corte ha giudicato false le accuse mosse tardivamente da NA a DETR. I giudici hanno esaminato poi le dichiarazioni di G. PU, appartenente alla famiglia mafiosa di TO SApaola.Egli aveva attribuito a quest'ultimo la iniziativa degli attentati ed aveva riferito di una riunione mafiosa, avvenuta nel 1991, nella quale si era conferito ad altro esponente DE sodalizio, VA IO, l'incarico di contattare VAmente DETR per ottenere il pagamento L'elevato pizzo richiesto. Anche in questo caso si era registrata una sospetta tardività DEla dichiarazione, resa nell'ambito DE processo Orsa maggiore, nel maggio 1996, a distanza di oltre un anno e mezzo dall'avvio DEla collaborazione. Pur sostenendosi, da parte DEla accusa, che vi erano altre tracce di quelle accuse, il PM, secondo quanto affermato dalla Corte ( pag. 339 ) non aveva dato prova dei presunti precedenti interrogatori in tal senso mentre aveva prodotto un quaderno con appunti manoscritti che, sottoposti a perizia, non avevano rivelato riferimenti al fatto in esame. Di oltre quattro anni poi era stato il ritardo con cui PU aveva parlato agli inquirenti DE fatto che gli attentati alla ND avrebbero visto coinvolta la mafia palermitana. D'altra parte, nelle pur tardive dichiarazioni DE 1996 il collaboratore aveva parlato DEla interlocuzione di DETR a proposito DEla vicenda degli attentati ND ma non anche DE tramite, IO, attraverso il quale si sarebbe dovuto contattare DETR. Solo nel presente processo il collaboratore aveva parlato di un rapporto tra IO e DETR in atto sin dal 1982 con il pagamento di uno stipendio di tre milioni di lire per la protezione DEla ND. Di un simile rapporto economico e DEla causale il PU non aveva riferito quando era stato sentito dalla Autorità di Catania nel 1996 avendo parlato solo DE fatto che IO era in rapporti con un direttore DEla NT (RA) e che, nella nota riunione mafiosa, era stato indicato come colui che avrebbe dovuto parlare con RA il quale a sua volta avrebbe dovuto contattare "uno di AN" per il pagamento a sua volta DE pizzo. Era stata cioè presentata come mera congettura DE collaborante quella DE riferimento a DETR come il personaggio di AN da contattare. In conclusione il giudizio sulla attendibilità di PU è stato negativo sia per la sua tardività sia perché DE tutto falsa è stata ritenuta la menzione DElo stipendio che IO avrebbe percepito da DETR per la protezione DEla ND sin dal 1982, tenuto conto che quei magazzini sono stati acquistati da ES nel 1988. La Corte ha ritenuto poi DE tutto incerta la tesi DEla accusa (fondata sulle affermazioni di SI) circa il fine politico degli attentati alla ND compiuti da SApaola: quel fine può infatti ritenersi dimostrato con riferimento ai mafiosi RM che miravano, dalla metà degli anni '80, ad avvicinare anche l'on TT XI. Ma si trattava di un fine DE tutto vago se è vero che RU ( v. dich. di SI) incitava SApaola nel 1991 ad azioni intimidatorie
contro
BE e che IN avviò la stagione stragista tra il 1992 e il 1993, segno di assenza di contati politici. 34 Negativo è infine il giudizio DEla Corte sulla credibilità DE collaboratore di area catanese M. LA. Il giudizio era già stato negativo nel processo Orsa Maggiore quando quello aveva parlato dei rapporti tra DETR e IO finalizzati alla mediazione dopo gli attentati ND. Uguale giudizio è stato ribadito dai giudici L'appello i quali hanno posto in evidenza fatti indicativi DEla negativa personalità L'uomo (pag. 347). Si è passati poi ad esaminare, sempre sul tema degli attentati e DEla loro possibile rilevanza ai fini che ci occupano, le dichiarazioni di ZO RA, rese nel 2000. ST aveva riportato le confidenze di IA PI La AL ( cognata L'imputato) a proposito DE fatto che costui avrebbe sistemato la vicenda degli attentati alla ND parlando, in IA, con tale AP. Ebbene il Tribunale aveva evidenziato gli elementi di fatto che rendevano plausibile che un personaggio con quel nome esistesse e godesse di una posizione - per conoscenze- tale da porlo in rapporti sia con l'imputato che con IO e con OL. Ma, ha diversamente notato la Corte, tali ultimi rapporti risultano riscontrati solo in epoca decisamente successiva ai fatti di interesse e cioè successivamente al 1990. Il Tribunale aveva invero valorizzato in proposito la prova di due viaggi aerei compiuti da DETR in IA nel primo semestre DE 1990 e quindi in epoca immediatamente successiva agli attentati di gennaio- febbraio. Tuttavia si era trattato di elementi indiziari privi di consistenza cui la Procura generale aveva tentato di trovare riscontri con richieste istruttorie, rigettate dalla Corte perché all'evidenza inidonee ad apportare elementi sicuramente utili al chiarimento DEla vicenda. I soggetti invece sentiti sul punto, su richiesta formulata ai sensi L'art. 603 cpp, sono stati lo stesso AP e il teste di riferimento IA PI La AL. Il primo ha categoricamente escluso si essersi a qualsiasi titolo interessato DEla vicenda degli attentati alla ND, affermando di avere conosciuto l'imputato, per la prima volta, anni dopo e cioè nel 1993. Ha anche negato anche di avere avuto colloqui, sul tema, con la La AL. Il AP ha anche chiarito di avere avuto, con DO OL, un solo incontro per motivi di lavoro (essendo la moglie di costui titolare di una attività commerciale) e traccia di tale incontro è stata effettivamente rinvenuta in una conversazione intercettata il 27 marzo 1992. Non può ritenersi al contrario ha proseguito la Corte - che i rapporti tra OL e AP - fossero stati comprovati dalle affermazioni di F. NO: costui era stato autore di dichiarazioni già giudicate manifestamente tardive anche in relazione ad altre circostanze riguardanti DETR e ai suoi rapporti con OL. Si era trattato comunque, a parere DEla Corte, di affermazioni DE tutto generiche ( pag. 355 ). In conclusione la tesi L'avere ricevuto RA confidenze sui pretesi rapporti di mediazione e di intesa tra DETR e AP non ha trovato alcun sostegno probatorio e la contraria convinzione DE Tribunale sul punto è stata ritenuta dalla Corte, priva di ogni fondamento. Non sono state neppure apprezzate dalla Corte prove diverse DE predetto rapporto AP- DETR, rapporto negato da entrambi i protagonisti e rimasto affidato alle dichiarazioni DEla teste TE ( Polizia giudiziaria) che condusse le indagini sul punto ma che, all'esito L'esame in dibattimento, ha anche dovuto ammettere la scarsezza dei risultati probatori. La teste ha dovuto fare retromarcia anche sulla affermazione L'avere avuto, il RA, un ufficio dentro LI, essendo rimasto confermato solo che poteva avere avuto un ufficio a AN. Anche IA PI La AL, sentita a dibattimento, ha negato qualsiasi confidenza e qualsiasi conoscenza di possibili rapporti anche solo indiretti tra AP e l'imputato a proposito degli attentati alla ND. 35 La Corte ha quindi concluso osservando che non vi è motivo per non credere a AP, soggetto incensurato e che ha visto pronunciare nei propri confronti sentenza assolutoria con formula piena relativamente alla imputazione inerente la legge armi e l'art. 416 cp (pag. 358), dopo essere stato arrestato, con gran clamore nel 1995, a seguito di indagini affidate anche alla TE. La vicenda dei viaggi aerei è dunque priva di valenza indiziaria. Del pari è DE tutto priva di fondamento quella che per il Tribunale sarebbe la prova logica L'interessamento di DETR in relazione alla vicenda degli attentati: e cioè la loro improvvisa cessazione, non potendo, questa, essere posta in alcun modo, in relazione, ad iniziative comprovate L'imputato. La Corte ha passato quindi in rassegna, per escluderne parimenti qualsiasi fondamento probatorio, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, anche la questione dei rapporti che DETR avrebbe intrattenuto con i fratelli mafiosi US e PP IA, rapporti che l'accusa aveva ritenuto di dimostrare attraverso la circostanza che un sodale e favoreggiatore dei IA, D'AG, con costoro tratto in arresto, aveva ottenuto che questi esercitassero una pressione sull'imputato per far sì che fosse concesso un provino calcistico al figlio minorenne DElo stesso D'AG. Ebbene, non si è discusso DE fatto che i IA fossero al vertice di OS OS nel mandamento di CC e che fossero stati arrestati a AN nel gennaio 1994, unitamente a S. SP e G. D'AG, accusati di avere favorito la latitanza dei IA. D'AG aveva subito riferito di essere giunto a AN, già qualche tempo prima, al seguito L'amico LO AR che gli aveva assicurato di trovargli un lavoro tramite un tale sig. DETR. Proseguiva anche affermando che il AR era deceduto e l'interessamento non c'era stato. A breve distanza di tempo il D'AG, con una lettera inviata al Gip di AN, aveva anche affermato che quando era venuto a AN con AR, nel 1992, lo aveva fatto essendo ospite DE IL perché suo figlio, ancora un bambino, doveva essere sottoposto ad un provino. E il AR gli aveva promesso interessamento, conoscendo il DETR. Il AR aveva dunque tentato senza fortuna di mettersi in contato con DETR e DE provino che il bambino avrebbe dovuto sostenere era infatti traccia in annotazioni DEla segretaria di L'TR, sulla agenda i questi. Orbene, DETR è stato creduto dalla Corte quando in un primo momento ha sostenuto di non ricordare neppure chi fosse AR LO, che in realtà non era riuscito a parlargli. Anche D'NO, quando nel 1994 era stato arrestato di nuovo con accusa di partecipazione ad associazione mafiosa, aveva escluso in modo categorico che DETR fosse entrato nella vicenda in esame. La Corte d'appello ha concluso dunque sostenendo che non vi è prova alcuna DEla tesi accreditata dal Tribunale secondo cui invece DETR si sarebbe interessato al provino calcistico DE figlio d D'AG e ciò avrebbe fatto su richiesta dei fratelli IA di CC. Infatti tale infondata conclusione poggia, ad avviso DEla Corte, su una presunzione e cioè sul rilievo che nel 1994, quando D'AG padre era stato alfine arrestato per la sua vicinanza ai fratelli IA, vi sarebbe stato un secondo provino, questa volta caduto sotto l'egida dei IA, che si sarebbero rivolti a DETR il quale a sua volta si sarebbe rivolto al tecnico ZA. -Ma il Tribunale ha ignorato prosegue la Corte- che il preteso rapporto tra DETR e i IA lo stesso D'AG ha negato sia con riferimento al 1992 che al 1994. D'AG ha 36 parlato invero L'interessamento dei IA solo per trovare un lavoro a AN e tale tesi è la stessa sostenuta nella fase DEle indagini . Neppure il riferimento al luogo DE lavoro promesso ( presso l'Eurocommericale) troverebbe riscontro nel nome dei magazzini posseduti da ES che si chiamavano Euromercato. D'altra parte la Corte non ha creduto alla ipotesi che D'AG possa avere voluto nascondere i propri rapporti con DETR tenuto conto che, anzi, sin dal primo momento, ne fece il nome come quello DE soggetto cui il suo amico AR aveva promesso di rivolgersi. In senso contrario la Corte non ha ritenuto che potessero valere le affermazioni di SP arrestato nel 1994, assieme a D'AG: tale soggetto ( pag. 371) aveva reso invero dichiarazioni non credibili per la loro progressione accusatoria e per il totale contrasto con quanto riferito nelle indagini preliminari. Anche il tecnico ZA, sentito, ha fornito elementi per giungere alla conclusione certa che il provino risalì al 1992. DEulteriore provino DE 1994, in conclusione, ad avviso DEla Corte non vi è traccia probatoria. Anche il teste IA, le cui dichiarazioni secondo la Corte risulterebbero mai formalmente acquisite e quindi inutilizzabili (pag. 375) ha negato che si fosse potuto svolgere il nuovo provino. Le affermazioni sul presunto interessamento di DETR al provino DE giovane D'AG provenienti da IN PE,, d'altra parte, sono risultate frutto di considerazioni\ personali DEla sua fonte (Lombardo). I fratelli IA, dal canto loro ( anzi il solo PP, dato che US si è avvalso DEla facoltà di non rispondere) hanno negato i rapporti con DETR in relazione alla vicenda de qua e più in generale. La tesi DEla raccomandazione dei IA presso DETR ,in favore di D'AG, fondata su presunzioni e su dichiarazioni di un paio di collaboratori non attendibili,e viceversa smentita da una serie di contrarie emergenze, non ha trovato, dunque per la Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, alcuna conferma. 'Sono poi state passate in rassegna (pag. 379) con identica conclusione le vicende L'interessamento, da parte di DETR, per conto di BE, all'acquisto di un immobile di LE, in corso Mille, immobile alfine acquistato da tale PIzza, soggetto vicino ai IA che avrebbero fatto pressioni per far ritirare altri interessati. Sul punto è anche intervenuta una indagine conclusa con archiviazione. *** La Corte d'appello ha affrontato quindi, nell'ottica DEla contestazione DE concorso eventuale in associazione mafiosa, l'ulteriore tema di prova costituito dai presunti rapporti tra mafia e politica, aprendo, sul piano logico e in parte anche DEla ricostruzione storico-giudiziaria, alla tesi che un "interessamento" da parte di IN verso BE, a causa DEla sua amicizia con XI, sia plausibile. Ha però ritenuto di potere concludere sull'argomento, alla luce di quanto riportato dai collaboratori ( pag. 383), che non è stata raggiunta prova di un "patto politico" con OS OS. 37 Dal 1987 si era deciso, infatti, di appoggiare dapprima il partito socialista abbandonando la democrazia cristiana: e si era trattato di un periodo nel quale né BE né DETR avevano formulato progetti politici, mutando rotta solo nel 1993. Quindi, per le elezioni politiche tenutesi nel 1992, l'appoggio al PSI era stato revocato perché era risultato improduttivo ed aveva avuto inizio la strategia DEla guerra diretta allo Stato, tanto più che era appena passata in giudicato la evento che aveva prima sentenza DE maxi processo contro la mafia, cagionato l'omicidio L'allora sostituto Procuratore Generale Scopelliti che aveva sostenuto l'accusa. In quel periodo, attorno al 1993, era poi maturata, invece, la scelta di creare un partito autonomista e ciò dimostrava, ad avviso DEla Corte, che non vi erano per la mafia, all'epoca, significativi contatti con ambienti politici. Invero- ricorda la Corte d'appello- si era tentato, su iniziativa di RE, all'epoca latitante, di dare vita ad un simile partito, dando mandato a TU CA che non era uomo d'onore ma aveva curato la latitanza di RE fino al 1995, data DE suo arresto. RE era, in precedenza, succeduto al cognato IN, catturato nel 1993. La conoscenza di CA con RE era derivata dalla comune frequentazione DE quartiere di CC di LE unitamente ai fratelli IA. Erano stati costoro a richiedere a CA di ospitare il latitante RE nel suo residence in loc. Buonfornello e in quella occasione il capomafia gli aveva dato incarico di provare a formare un nuovo partito. Fu effettivamente fondato, nell'ottobre 1993, il movimento politico IA libera, voluto dunque da RE e contestualmente avevano visto la luce anche altri movimenti analoghi , ben presto (gennaio 1994) destinati ad essere abbandonati: ciò soprattutto in ragione DE fatto che OS OS aveva, di lì a poco, deciso di appoggiare FO TA. Il CA aveva dichiarato che, secondo quanto riferitogli da RE, questi aveva agganci nel nuovo partito. In realtà però questi agganci non erano emersi dato che, quando CA aveva fatto pressioni su RE per far inserire esponenti di IA LI nelle liste di FO TA, il tentativo di avvicinare il responsabile ( CI) non era andato a buon fine. E, soprattutto, CA ha riferito che egli stesso, con una mera supposizione personale ( "un peccato di pensiero") aveva pensato che CI potesse subire la influenza di DETR, al riguardo. Sul punto la Corte ha invero disatteso DE tutto la tesi DE PG riguardo al fatto che CA abbia riferito agli inquirenti meno di quello che realmente sapeva a proposito DE reale ruolo svolto da DETR, sottolineando la assenza di prove in tal senso. 38 Lo stesso CA, che pure ha menzionato il nome di GA come possibile implicato nella vicenda DEle liste, è stato ritenuto, sul punto, privo di affidabilità dalla Corte. Sono poi state esaminate le dichiarazioni sul tema di A. CA, autista di RE, con lui arrestato nel 1995. Ebbene, CA aveva confermato la iniziativa di RE riguardo alla formazione di un partito tutto di OS OS, nel 1993: quel progetto era finalizzato ad adottare iniziative soprattutto legislative favorevoli alla mafia ma era stato abbandonato per problemi finanziari e per la sopravvenuta decisione di votare FO TA. Ancora una volta, però, nota la Corte, senza che risultino stipulati patti al riguardo tra mafia e politica. La ragione L'appoggio al partito di F.I. era infatti nella linea garantista che lo stesso propugnava e che poteva tornare utile alla mafia . Anche CA aveva fatto invero il nome di GA come DEla persona di cui aveva sentito parlare da RE : quello doveva, cioè, servire a sostenere il CA nella VA iniziativa partitica perché aveva "infarinature" di politica essendo stato lo stalliere di BE. Era stato per questo contattato da RE che lo aveva poi riferito a CA. Sul punto, peraltro, la Corte registra una divergenza radicale con quanto riferito da CA che, pure officiato da RE, non aveva mai affermato di essere stato posto in collegamento con GA per la fondazione di IA LI. Nelle parole di CA la Corte di appello ha registrato comunque la indicazione DE coinvolgimento di GA nelle vicende di interesse per la mafia, dopo l'affermazione politica di FO TA nel 1994, quando , per questo, RE aveva revocato la condanna a morte pronunciata a carico di GA stesso, che "ancora poteva servire". Ma senza alcun riferimento al partito o a BE. Tantomeno a DETR. Nelle parole di CA, in sintonia con gli altri collaboratori, è infatti la ben più semplice affermazione che la adesione di OS OS a FO TA fu dovuta ai principi garantisti di cui tale partito si faceva propugnatore: quindi una adesione spontanea. La Corte non si è sottratta peraltro alla indagine sul se possa esserci stato, comunque,in occasione dei detti sommovimenti partitici, un reale interessamento di DETR in favore di OS OS, nella forma di una promessa da parte sua. Secondo la tesi DEla accusa, rileva la Corte che la risposta dovrebbe essere affermativa, ma i giudici di secondo grado non hanno convalidato un simile assunto osservando che tale genere di prova non può essere certo fatta discendere dalla sola circostanza che DETR fu innegabilmente, nel settembre 1993, ( a differenza di FA e TA) un sostenitore DEla idea di 39 BE di fondare un nuovo partito: idea, le cui motivazioni esulano dal tema oggetto di prova. Né la stessa prova può farsi discendere, sul piano logico, dal mero rilievo che negli anni precedenti DETR si era adoperato per far pervenire a OS OS lauti incassi di somme oggetto di azioni criminose ai danni di BE. Una prima risposta negativa, di tipo logico, a tale domanda, la Corte la ha ricavata dal rilievo che FO TA conseguì, all'esito DEle elezioni politiche DE marzo 1994, un successo su tutto il territorio nazionale e dunque non solo in IA ove operava la associazione mafiosa. D'altra parte era rimasto provato anche che, ancora alla fine DE 1993, OS OS cercava nuovi contatti politici e, non avendoli trovati, si era orientata verso la fondazione di un partito siciliano autonomista a caratterizzazione mafiosa. Solo alla fine DE 1993 e all'inizio DE 1994, la idea DE partito autonomista era stata abbandonata e quindi, prosegue la Corte, quantomeno fino a tutto quel periodo deve escludersi che OS OS possa avere conseguito i ricercati canali politici nazionali, in special modo quello rappresentato da DETR. La Corte ha peraltro anche ricordato che sono state acquisite, in senso contrario, le dichiarazioni DE collaborante A. FR ( arrestato nel 2002 ma tornato in libertà nel 2003), uomo vicino a IN e RO. FR aveva esordito parlando DEla ricerca di canali politici nazionali da parte di OS OS fino al 1993, ma poi aveva reso dichiarazioni a sostegno DEla tesi accusatoria connotate da evidente progressione accusatoria e quindi non ritenute valide prove ( per la parte di novità di quelle successive) sia nel giudizio Tribunale che in quello DEla Corte. Le sue conoscenze sul tema derivavano dalla confidenze ricevute da RO quando FR era tornato libero nel 2003. Aveva cioè appreso DEla volontà di RO ( in contrasto con quella DEla fazione RE, IA, RU)di cercare referenti politici istituzionali, referenti da sempre ricercati da OS OS nei "vincitori" alle elezioni e non creati come un progetto politico proprio di OS OS (pag. 408). Nello stesso senso si era DE resto già espresso CA che aveva parlato di una scelta spontanea, da parte di OS OS, di votare il Partito di FO TA per il favorevole programma politico da questo coltivato. Tale spontanea scelta non era stata accompagnata, secondo le conclusioni raggiunte dalla Corte, da un comprovato "aggancio" da parte di OS OS di referenti all'interno di FO TA. 'Infatti, le dichiarazioni sul punto di FR a proposito DEle "sicurezze" che RO aveva detto di avere ricevuto da parte DE nuovo partito da votare, sono apparse alla Corte intrinsecamente contraddittorie, perché connotate da evidente progressione accusatoria nei riguardi di MA DETR. La Corte ha passato analiticamente in rassegna le ragioni di tale suo convincimento a partire da pag. 411 DEla sentenza ponendo in evidenza come FR, nel primo interrogatorio L'ottobre 2002, avesse parlato solo genericamente DEle garanzie ricevute da RO. 40 Aveva escluso in quella sede che il capo mafia avesse avuto contatti specifici di cui egli fosse venuto a conoscenza. D'altra parte anche sulla nozione di "garanzie" come spiegata dal collaboratore, la Corte si è soffermata per specificare che egli intendeva "orizzonti futuri e non altro." In terzo luogo, la Corte ha evidenziato che in quell'interrogatorio, a domanda esplicita, il collaboratore aveva risposto escludendo che RO avesse fatto nomi, essendo rimasto "abbottonato". La Corte è passata quindi a notare come tale versione abbia registrato un primo significativo mutamento 1'8 novembre 2002, nel corso DE secondo interrogatorio. In esso il collaborante aveva, all'inizio, continuato ad escludere che RO avesse fatto nomi ma aveva aggiunto che il suo sodale RL GR aveva fatto lui i nomi ( DE costruttore NN per conto dei fratelli IA). RO, nel comunicare la scelta politica di OS OS, era sembrato quasi fatalista ( ...che Dio ci aiuti"). Poi però incalzato da domande anche suggestive DE PM, aveva dapprima omesso di fare nomi e in seguito aveva detto di vedere affiorare nuovi ricordi, attribuendo a RU il fatto di avere nominato, nel senso che qui interessa, l'avv. Berruti di BE. In terza istanza, su domande DE PM riguardanti proprio RI GA, aveva risposto confermando il coinvolgimento di costui e per la prima volta di MA DETR, indicato però soltanto come oggetto di una personale supposizione (su indicazione asseritamente proveniente da RU). Sulla base di tutti gli elementi fin qui considerati la Corte ha espresso il motivato avviso che, prima DE dibattimento, FR non conoscesse alcunché di concreto capace di coinvolgere l'imputato, avendo oltretutto fatto il nome di DETR solo come di colui che si occupava DE nuovo partito, mentre a GA esclusivamente aveva attribuito il ruolo di canale di collegamento con i vertici DE partito stesso. Per tale ragione la Corte non ha ritenuto di potere attribuire credibilità alle dichiarazioni apertamente accusatorie rese da FR in dibattimento e in insanabile contrasto con quelle formulate durante le indagini. Durante il dibattimento aveva infatti attribuito a DETR la inequivoca patente di persona molto vicina a OS OS, autore di garanzie politiche in favore DEla associazione mafiosa. Il ruolo primario di DETR, secondo quanto affermato da FR in dibattimento, era stato descritto da RO, LI e GR. Nella stessa occasione era stato descritto l'altrettanto importante ruolo di GA. Il ruolo di GA in OS OS nel 1993-1994 era stato tuttavia ritenuto di importanza centrale dal Tribunale, come ricordato nella prima parte DEla presente esposizione, tanto da superare i limiti di credibilità DE FR. GA, all'atto DEla sua scarcerazione nel giugno 1990 (dopo dieci anni di restrizione anche per grave reato) era divenuto, in breve ( e cioè dopo la decisione di CA di costituirsi nel luglio 1993) il reggente DEla famiglia di PO VA (così avevano dichiarato CA e ZZ) perché era il solo soggetto in grado, in quel momento, di sostituire il capo avendone condiviso le conoscenze. Ebbene, secondo quanto riferito da LL ( per averlo appreso da ZZ), dopo le elezioni DE 1994 quest'ultimo aveva proposto di inviare GA a AN per parlare con MA DETR, allo scopo di conseguire promesse di 41 leggi favorevoli. Ignorava comunque il dichiarante se l'incontro fosse avvenuto o meno. Peraltro tale dichiarazione conferma ulteriormente, ad avviso DEla Corte, che fino all'avvento di FO TA ( ed anzi fino a quando ZZ, scarcerato nel giugno 1994, non fece tale proposta, quindi dopo la vittoria alle elezioni) era ancora in essere la frangia di OS OS che, invece di trattare con gli esponenti politici nazionali, propendeva per coltivare le iniziative stragiste. Ma, nota la Corte territoriale, con tale ricostruzione contrasta, dal punto di vista cronologico, quella di F. La CA ( appartenente alla famiglia mafiosa di PO VA, ed in stretto contatto con GA a partire dal 1993): tale soggetto aveva collocato il viaggio di GA a AN venti giorni prima DEle elezioni DE 1994, essendo quello tornato dicendo che tutto era a posto, ma senza fare il nome L'imputato. Tornando alle dichiarazioni di ZZ sugli incontri DETR-GA, questi, a sua volta, aveva dichiarato di essere stato, dopo la sua scarcerazione DE giugno 1994, affiancato da IP CA a RI GA che, pur non riscuotendo la fiducia di RE , era ritenuto utile per i contatti con DETR. Comunque, secondo le parole dirette di ZZ, non era stato lui ( come invece riportato da LL) a proporre di mandare GA a AN ma si era trattato di una iniziativa autonoma di RU e RE. La Corte ha tuttavia argomentato le ragioni, molteplici, per le quali ha ritenuto che il racconto di ZZ non fosse idoneo né utile a supportare la tesi accusatoria DE patto politico-mafioso. La suddetta discrasia rappresentava, infatti, ad avviso DEla Corte, in contrasto con l'assunto DE Tribunale, un primo motivo per dubitare DEle sue affermazioni. Un secondo motivo di inattendibilità derivava, ancora secondo la Corte, dal fatto che il racconto di ZZ era proseguito riferendo DE fatto che GA gli aveva detto di essersi recato a Como da DETR alla fine DE 1994 - prima DEla scarcerazione DElo stesso ZZ- ottenendo da costui la promessa di iniziative legislative molto favorevoli, per il gennaio 1995. Sui tempi, però, tali dichiarazioni non erano risultate credibili alla Corte: non fosse altro perché ZZ era stato scarcerato nel giugno 1994 mentre aveva sostenuto che l'incontro a Como tra GA e DETR sarebbe avvenuto nel dicembre 1994, ma prima DEla sua scarcerazione. Una simile discrasia il Tribunale aveva ritenuto superabile considerandola frutto di un lapsus, ritenendo che l'incontro a Como potesse essere collocato nel dicembre non DE '94, ma DE '93. Ma anche un tale assunto, secondo la Corte non reggeva, considerandosi che, ancora secondo il racconto di ZZ, l'incontro di Como sarebbe avvenuto dopo la emanazione DE decreto BI sulla custodia cautelare, decreto risalente alla estate 1994. 42 Deve allora ritenersi, secondo la Corte, che la conclusione DE Tribunale fosse comunque sbagliata e più probabile risultasse la tesi L'incontro avvenuto nel dicembre 1994: cioè, contrariamente a quanto detto da ZZ, non prima ma dopo la sua scarcerazione. Ma la confusione di ZZ non si esaurisce qui. Secondo ZZ il DETR si sarebbe impegnato di li a due mesi a formulare proposte legislative molto favorevoli, dimenticando però il Tribunale ( che ha collocato l'incontro a dicembre 1993) che nel gennaio 1994 le elezioni non si erano ancora tenute e che nessuna promessa concreta poteva essere fatta. Allora la Corte, che ha reputato la intera ricostruzione fatta dal Tribunale zeppa di contraddittorietà, è passata ad esaminare quella DE PG che aveva collocato l'incontro tra GA e DETR nel dicembre 1994. E ha rilevato che anche tale tesi è poco plausibile, considerandosi che a dicembre 1994 il Governo aveva rassegnato le dimissioni: non aveva in altri termini alcun senso, in epoca di turbolenze politiche, che venissero fatte promesse alla mafia. La Corte ha dato peraltro atto DE fatto che ZZ ha parlato solo di "tentativi" e di "interessamenti" e non di risultati. La Corte ha anche ricordato come, secondo il Tribunale, la promessa politica di DETR si fosse effettivamente concretizzata. E, collocando i fatti narrati da ZZ alla fine DE 1993, i primi giudici avevano evidenziato che vi sarebbe anche una prova oggettiva ( indicata nel paragrafo che segue) DEla effettività di due incontri tra GA e DETR alla fine DE 1993. La Corte non ha mancato, tuttavia, di sottolineare che tutto il costrutto DE Tribunale è stato fondato sull'assunto- rivelatosi errato- che quegli incontri sarebbero avvenuti alla fine DE 1993. La Corte ha poi esaminato l'indizio (che avrebbe dovuto costituire il riscontro alla ricostruzione DE Tribunale circa gli incontri tra DETR e GA nel 1993) costituito dalle annotazioni nelle agende DEla segretaria di DETR annotazione che starebbero a dimostrare, secondo la tesi accolta dal Tribunale ma avversata dalla Corte, che il 2 e il 30 novembre 1993, vi sarebbero stati i noti incontri. I giudici hanno invero argomentato, con articolate critiche al contenuto di quelle annotazioni (v. pag. 444 sent.), che esse non possono considerarsi realmente indicative di appuntamenti concretizzatisi. Anche le ammissioni di DETR sul punto sarebbero state vaghe e comunque indotte da contestazioni errate DE PM. Non vi sarebbe stata, secondo la Corte, alcuna chiara e inequivoca ammissione da parte di L'TR sulla effettività di quei due specifici incontri con GA. Le annotazioni hanno però dimostrato, ad avviso DEla Corte, la perduranza dei contatti tra DETR e GA (dal 1990 al 1995, data DE suo nuovo arresto) 43 anche quando era chiaro lo spessore criminale DE personaggio che aveva patito una carcerazione di dieci anni. La Corte ha quindi ricordato come le dichiarazioni di ZZ con tutti i limiti già evidenziati- fossero state ritenute, dal Tribunale, riscontrate da quelle di Di TA. Nel riportarne i termini, la Corte ha però evidenziato la genericità DEla rievocazione DE collaboratore e la non coincidenza cronologica con la ricostruzione di altri dichiaranti. ST era risultato in rapporti, nel 1994-1995 ( poi fu arrestato) con G. TE ( reggente di ES) e con RE, in favore dei quali aveva messo a disposizione un proprio ufficio dove esponenti mafiosi si incontravano. Quello, con ricordo poco nitido, aveva parlato di incontri di TE con il genero di RI GA (Di SA) e con lo stesso GA;
aveva anche riferito di avere saputo da TE che costoro si interessavano per limitare il fenomeno DE pentitismo. In una occasione TE era tornato euforico da un incontro con GA e voleva far sapere a RE che tutto si stava sistemando. La fonte di tale rassicurazione che proveniva dal GA non era stata ricordata inizialmente ma solo su contestazione DE PM e indicata in MA DETR. Il Di TA non è riuscito a ricordare di più. Egli ha comunque collocato questo evento "dopo le elezioni" DE 1994, nell'estate e dunque in dissonanza con la tesi accreditata dal Tribunale secondo cui il patto politico mafioso sarebbe stato stretto tra DETR e OS OS prima DEle elezioni. Per questo è parso alla Corte difficile sostenere, come aveva fatto il Tribunale, che Di TA costituisca fonte dichiarativa capace di dare riscontro alle affermazioni di ZZ che a sua volta aveva collocato l'incontro DEle garanzie nel novembre 1993. La Corte non ha mancato poi di notare che anche altre dichiarazioni ritenute dal Tribunale elemento di riscontro quali quelle di F. La CA- avevano collocato il viaggio di GA a - AN venti giorni prima DEle elezioni politiche DE marzo 1994. Infine è appena il caso di ricordare che persino G. AT, di cui poi si dirà, aveva descritto un comportamento euforico di G. IA, a causa DEle rassicurazioni ricevute, prima DEle elezioni, nel gennaio 1994. La Corte chiosa, infine, i forti contrasti rilevati sul piano DEla ricostruzione cronologica escludendo che gli incontri in questione possano essere stati ripetuti nel tempo e plurimi, da collocare dunque sia prima che dopo le elezioni posto che nessun collaboratore ne aveva parlato in tal senso. Dal punto di vista, poi, DEla capacità di simili incontri, di rappresentare un rafforzamento per il sodalizio, la Corte ha rilevato la opinabilità di una simile convinzione DE Tribunale, originata comunque e solo dalla rievocazione di promesse quanto mai generiche e future, invece descritte come concreto impegno elettorale, nella sentenza di primo grado. 44 La Corte è quindi passata, nell'ottica di tale accertamento, all'esame DE contributo di G. AT sentito in appello, il 30 ottobre 2009. ST apparteneva alla famiglia di CC sin dal 1980 ed era stato formalmente affiliato nel 1995, ma con carica di reggente, a dimostrazione, quindi, DEla pregressa e affidabile militanza. Era stato arrestato nel luglio 1997, essendo stato in precedenza uno dei protagonisti materiali DEla stagione stragista DE 1992 -1993 portata a danno di Firenze, Roma e AN. Aveva cominciato a collaborare dopo oltre un decennio di detenzione nel gennaio 2008, formalizzando tale sua volontà il 26 giugno 2008. La Corte ha dunque evidenziato come il cammino di collaborazione intrapreso ai sensi DE d.l. n. 8 DE 1991 lo abbia portato a firmare i noti verbali illustrativi di collaborazione che sono stati redatti, dopo un semestre, dalle Procure di LE, Firenze e Caltanissetta. Nel sottoscrivere quei verbali (dicembre 2008) egli aveva attestato di avere dato notizia di quanto fosse a conoscenza nonchè dei fatti di maggiore gravità ed allarme sociale a lui noti e di non essere in possesso di altre informazioni. Ebbene, la Corte, premesso che i verbali redatti dalle Procure non sono stati acquisiti avendoli il PG solo esibiti, ha osservato come le uniche dichiarazioni di AT oggetto di valutazione quelle DE dicembre 2009- contenessero il riferimento - ad una riunione tenutasi alla fine DE 1993 a AM di Roccella, nel corso DEla quale US IA, parlando dei progetti stragisti ancora da attuare a Roma, aveva affermato che questi sarebbero serviti a chi si doveva dare una smossa. Dopo tale evento, nel corso DE quale non erano stati fatti nomi, gli interessati si erano recati appunto nella capitale ove l'attentato doveva essere realizzato e ivi, lo AT era andato a prelevare US IA che si trovava al bar Doney di via Veneto, notando che aveva un atteggiamento gioioso "come di chi ha vinto l'enalotto". Quello aveva quindi spiegato a AT che l'accordo era stato raggiunto grazie alla serietà di persone che avevano messo l'TA nelle mani di OS OS: si trattava di BE e di un compaesano, DETR. Pochi giorni dopo, nel gennaio 1994, il IA e il TE erano stati arrestati a AN e questo aveva consentito ai giudici di collocare l'incontro al bar Doney al 18- 19 gennaio 1994. Lo AT aveva però affermato che era stato un suo personale collegamento quello fatto tra il discorso di US IA a Campo Roccella e quello fatto al bar Doney. Però era poi iniziata la comune detenzione e AT ha riferito di due colloqui avuti in carcere con PP IA, nel 1999 e nel 2004 in cui quello aveva manifestato dapprima ancora fiducia nei benefici che si potevano ricavare dalla politica, ma poi anche una intensa DEusione, indicando la volontà di collaborare con la giustizia. Anche in questo caso egli aveva messo in relazione la DEusione di PP IA con le promesse di cui aveva parlato US IA anni prima al bar Doney, con ciò rendendo evidente che non poteva attribuirsi a PP IA il fatto di avere anche solo alluso a DETR. 45 In tutti quegli anni, anzi, solo una volta, nel 1995, aveva avuto modo di parlare DEla persona di BE come comune referente per il sodalizio, con CE IA. AT era stato poi, ad avviso DEla Corte, quanto mai vago anche nel descrivere quelli che secondo lui erano stati gli interessi economici in comune tra i IA, DETR e BE: aveva cioè fatto riferimento alla apertura di un magazzino ND a CC ritenendo che fosse di fatto gestita dai IA: il tutto però come mera personale congettura basata sul dato DE tutto errato che quello fosse l'unico magazzino ND di LE all'epoca ( 1990- 1991). Anche per altri fatti, prosegue la Corte, egli ha sostenuto di avere dato corpo a proprie personali deduzioni sulla base di fonti giornalistiche. Del tutto inconsistente, come affare condotto dai IA insieme a DETR, sarebbe DE resto, secondo la Corte, il riferimento all'affare dei tabelloni pubblicitari (vedi pa. 471 e segg.). In conclusione le affermazioni di AT sono parse alla Corte in primo luogo spesso connotate da estrema approssimazione e genericità. Ma soprattutto sono risultate provenire da un soggetto che le ha rese dopo avere dolosamente taciuto ai Pubblici Ministeri che lo interrogavano, fatti di notevole rilevanza a sua conoscenza. La Corte ha evidenziato cioè che le propalazioni sono pervenute da AT dopo lo spirare DE termine di cento ottanta giorni che la legge fissa per assicurare ad esse la credibilità e la utilizzabilità processuale. In precedenza, ai PM aveva sempre escluso di sapere i nomi di coloro cui alludeva IA. Ed ha evidenziato la Corte, la assoluta mancanza di riscontro alla tesi enunciata dal collaborante secondo cui egli si era deciso a parlare dei soggetti politici non avendolo mai fatto prima, verso altri PM, per paura ( vi sarebbe stato, infatti, un vice di DETR a capo DE Ministero DEla Giustizia) e secondo cui, inoltre, quando non aveva parlato lo aveva fatto con la riserva mentale di farlo successivamente. Pertanto la Corte, pur prendendo atto DEla decisione DEle Sezioni unite DE 2009 secondo cui anche le tardive dichiarazioni rese dal collaborante nel dibattimento sono utilizzabili, ne evidenzia il limite di credibilità soggettiva e oggettiva. La conclusione per i giudici di secondo grado è stata che le dichiarazioni rese al dibattimento da AT non hanno superato il giudizio di credibilità. Si è trattato, comunque, ad avviso degli stessi giudici, nel merito, di poche frasi, generiche, dette da IA, cui il collaborante non rivolse alcuna domanda di spiegazione o di approfondimento: frasi che alludevano ad un personaggio, il DETR, mai sentito nominare prima da AT. Ma soprattutto la Corte ha evidenziato la assoluta ingiustificatezza dei ricordi nel senso riferito dal collaborante, se è vero che l'oggetto principale DEle garanzie che il DETR avrebbe dato sarebbe stato il famoso regime carcerario L'art. 41 bis e che tale regime non è mutato nel senso auspicato dai mafiosi, né nel 1994, quando i IA erano stati arrestati, né nel 2004 quando PP IA sembrava ancora, nel racconto DE collaborante, attendere un risultato. Pare strano d'altra parte- osserva la Corte- che AT non abbia inteso mai chiedere chiarimenti in carcere a PP IA sulla vicenda DETR riferitagli da US. Di non poco rilievo, ad avviso DEla Corte, è il fatto che, sentito in dibattimento, poi, PP IA ha smentito il suo ex sodale sulla volontà di una dissociazione. 46 Non vi sono DE resto riscontri individualizzanti. La Corte è passata quindi a illustrare le ragioni DE rigetto DEla richiesta di esaminare altro collaboratore S. RI, mancando il presupposto DEla decisività DEla prova. Per quanto concerne il tema DEle intercettazioni eseguite nel 1999 e nel 2001 e che, nella ricostruzione accreditata dal Tribunale, avevano costituito uno dei riscontri alla tesi L'accordo politico-mafioso DE 1993-1994, la Corte ne ha invece escluso tale portata dimostrativa. Si era trattato di conversazioni che avevano riguardato le candidature ( con esito positivo) di DETR alle elezioni europee DE 1999 ( non si era candidato precedentemente a quelle DE 1994, mentre lo era stato, con esito positivo, alle politiche DE 1996) a alle elezioni DE 2001 in cui si era candidato ( ancora con esito positivo) al Senato. Ebbene, la Corte ha ritenuto che in quelle conversazioni non fosse presente alcun richiamo utile al tema qui di interesse e cioè al preteso patto di DETR con GA, nel 1993. Semmai, prosegue la Corte, esse potrebbero dimostrare l'esistenza di accordi per le elezioni successive. Ma anche in questo senso la prova non raggiunge alcun effetto in riferimento alle elezioni DE 1994 in cui come detto l'imputato non si candidò; per quelle DE 1999, d'altra parte, non c'è traccia di un effettivo impegno di OS OS posto che DETR fu eletto non nel collegio IA- Sardegna, nel quale pure si era presentato, ma in altro DE nord. Le intercettazioni DE 1999 ( eseguite in occasione DEle indagini per la cattura DE latitante RO) non dimostrano invero alcunché. Esse erano state realizzate presso la autoscuola gestita da tale LO AM, persona di fiducia di IA e punto di riferimento di RO, luogo frequentato da esponenti mafiosi. Ebbene in quelle conversazioni vi erano effettivamente riferimenti tanto ad esponenti mafiosi che a DETR. Ed emergeva in esse altresì l'impegno L'ambiente mafioso di appoggiare DETR alle elezioni, onde sottrarlo agli inquirenti. Il Tribunale aveva posto quell'impegno, in relazione all'impegno a sua volta assunto anni prima, nel 1993-1994, dall'imputato e lo aveva ritenuto prova DEla esistenza DE patto politico mafioso oggetto DEla imputazione. Ma, dato il lungo lasso di tempo trascorso, la Corte non ha ritenuto di poter giungere alla stessa conclusione: le conversazioni DE 1999 dimostrano, invero, per la Corte d'appello, che vi fu un impegno di OS OS a sostenere la candidatura di DETR per quell'anno ma non anche che tale mobilitazione fu in sinallagma con precisi impegni di aiuto assunti da DETR in favore DE sodalizio. Questi ultimi impegni, infatti, avrebbero dovuto essere connotati dal requisito DEla concretezza e DEla serietà ( sentenza SSUU NN) e non pare che lo siano. Basti pensare, al riguardo, a quanto riferito da FR, ad esempio, sul fatto che la decisione di appoggiare un candidato politico spesso derivava dalla percezione degli umori diffusi nella 47 gente;
può altresì essere valsa, secondo la Corte, la pressione notevole che la Procura di LE esercitava con le proprie inchieste sull 'imputato. Le conversazioni captate nel 2001, d'altra parte, avevano avuto luogo nella abitazione di UT, reggente DE mandamento di CC. Ebbene il UT parlava con l'amico medico S. Aragona DE fatto che DETR e OT avevano preso impegni per le elezioni DE 1999 e non li avevano mantenuti: ciò che dimostrerebbe, ad avviso DEla Corte, semmai, che nessun impegno era stato comunque rispettato dall'imputato. Comunque lo stesso UT era stato generico nelle sue affermazioni perché aveva mostrato di non sapere neppure chi avesse potuto contattare DETR: al centro DEle conversazioni di UT, DE resto, vi era una persona che veniva accusata di non avere mantenuto gli impegni e che non poteva essere DETR perché si diceva che era stata eletta col voto di OS OS mentre è noto che DETR fu eletto in circoscrizione diversa da quella DEla IA. Anche il riferimento contenuto in altra conversazione di UT, all'impegno che DETR avrebbe preso con tale IN AP, è rimasta un flatus vocis. Le dichiarazioni di M. Di GA sentito dalla Corte nel 2007 a titolo di supplemento DEla attività istruttoria, anche mediante confronto con FR, nulla hanno aggiunto al quadro già DEineato e fin qui esaminato. Ebbene l'uomo (al vertice di cosa OS agrigentina) aveva come referenti RM UT e FR. Aveva riferito che il secondo gli aveva inviato VI per ordinargli di far votare DETR per le elezioni DE 1999. Ebbene Di GA, pur sostenendo che tramite FR sarebbe potuto giungere a DETR, ha escluso di avere avuto conoscenza di un accordo con DETR, avendo saputo solo che dalla elezione di costui potevano derivare finanziamenti per la IA. Finanziamenti peraltro mai giunti. Comunque è significativo per la Corte che FR- già sospetto di per se per la progressione accusatoria nei confronti di DETR- abbia smentito dinanzi al Tribunale di avere mai appoggiato DETR nelle competizioni elettorali. Affermazione ribadita nel confronto disposto dalla Corte nel 2008. La Corte ha escluso anche che VI possa avere effettuato millanterie, tenuto conto DEla importanza DE ruolo di FR nella organizzazione mafiosa. Dalle dichiarazioni di Di GA emerge comunque che in OS OS, dopo l'impegno sostenuto a favore di FO TA nel 1994, erano diffusi malumori alla fine degli anni '90 per la legislazione pesante che doveva continuare a subire. Circostanza che starebbe a dimostrare che anche eventuali impegni assunti da DETR non ebbero comunque seguito. Così si era espresso G. Di TA: questi aveva ammesso che c'era stata una vera e propria distruzione di OS OS con i massicci arresti DE 1994. Egli ha riferito inoltre degli atteggiamenti ingiustificatamente fiduciosi che esponenti di OS OS (come Di PA, DEla famiglia di ES) continuavano ad avere in carcere con i sodali. La Corte ha quindi esaminato la possibilità che fosse fondata la tesi (difensiva) DEla pura millanteria di V. GA a proposito dei rapporti vantati con DETR con riferimento al periodo in esame. E non la ha esclusa, ponendo 48 quale presupposto DE ragionamento, il rilievo DEla assenza di prove sul patto politico-mafioso DE 1993: un patto comunque rimasto assolutamente incerto anche nella cronologia Hanno osservato i giudici che GA poteva avere interesse a millantare presso RE e RU volendo accreditarsi come canale utile di collegamento presso DETR una volta che su di lui si erano formati giudizi negativi (vedi dich. di CA) soprattutto con la condanna a morte pronunciata da RE. Il fatto che vi sarebbero prove di contatti tra DETR e GA nel 1993, infatti, nulla dimostra circa l'oggetto degli incontri medesimi e il loro contenuto. Neppure possono costituire prova DEla effettività degli impegni il fatto che anni dopo il DETR effettivamente abbia vinto competizioni elettorali o il fatto che nelle conversazioni intercettate di UT risulterebbero contatti con AP. La Corte si è diffusa poi sulle numerose testimonianze relative al fatto che GA fosse considerato, all'interno di OS OS, un chiacchierone, uno che aveva il vizio di pavoneggiarsi (pag. 523 e segg.). Egli DE resto non aveva avuto remore a sottrarre denaro a OS OS, ragione per la quale era stato destinatario di una condanna a morte inflittagli da RE che la aveva anche sospesa perché lo riteneva utile a causa dei contatti milanesi. Lo stesso RU, nel parlare dei contatti che GA si attribuiva con i personaggi di AN, aveva parlato solo di tentativi che poi si erano arenati. La Corte argomenta quindi sulla ritenuta insussistenza DE patto politico- mafioso alla luce dei principi enunciati nella sentenza NN DEle SSUU. Sentenza che, in tema di concorso esterno, pretende la prova DElo specifico contributo che il concorrente esterno deve avere apportato alla conservazione o al rafforzamento DE sodalizio mafioso. La Corte ricorda anche come la sentenza NN non reputi sufficiente un contributo atipico con prognosi di pericolosità ex ante, quando la verifica ex post non dia risultati. E' sufficiente in tale ottica, si, la mera promessa senza che vi sia bisogno di prova DEla sua esecuzione. Deve però darsi dimostrazione, poi, non solo DEla sua concretezza ma anche DEla capacità di incidere in concreto sulle potenzialità operative DEla consorteria criminale: prova che non può essere confusa con quella DEla "casualità psichica" DE rafforzamento ossia DEla convinzione, raggiunta dai membri DE sodalizio, riguardo alla serietà DEla promessa. Di tutto ciò non è prova sufficiente nel processo, riguardo quindi alla ipotesi di concorso esterno realizzato con il patto politico mafioso DE 1993-1994. Gli impegni assunti eventualmente da DETR, prosegue la Corte, non sono stati provati come concreti e precisi, essendo consistiti, al più, in generiche promesse di interventi legislativi. Tale era la tesi DE resto sostenuta anche da F. La CA, A. FR , A. CA (pag. 536 e seg.). 49 Secondo LL, poi, ZZ avrebbe solo proposto l'invio di GA a AN, per prendere contatti con la politica. ZZ dal canto suo, nel parlare di proposte legislative da presentare nel gennaio 1995, ha reso un racconto poco credibile per il rilievo che a quell'epoca le elezioni erano da tempo vinte, che il governo era dimissionario e che era difficile immaginare la ragione di una reale mobilitazione elettorale di OS OS (pag. 540). Anche ZZ ha comunque parlato di soli tentativi ignorando cosa sia realmente accaduto. Le dichiarazioni di Di TA sull'euforia di TE, sono risultate infine generiche a proposito DEla fonte di tale stato d'animo e sui tentativi di sistemazione. Non c'è in conclusione, ad avviso DEla Corte, nessuna prova DEla capacità degli interventi di DETR di incidere concretamente sull'assetto di OS OS. La Corte infine, è giunta ad illustrare le ragioni DE rigetto DEla richiesta istruttoria (reiterata) di assumere M. NO( pag. 545 e segg. ): ragioni essenzialmente rappresentate dalla scarsa affidabilità oggettiva DEle affermazioni da acquisire, di natura de relato di secondo grado, e soggettiva essendo già le dichiarazioni rese ai PM connotate da evidente progressione accusatoria. Anche la giustificazione che NO aveva dato a proposito di tale progressione ( e cioè il fatto che il PM gli avesse mostrato un c.d. pizzino, ossia il frammento di un foglio, e cioè di una missiva che il padre gli avrebbe affidato, contenente il nome di BE ma non anche di DETR) non è logica a parere DEla Corte. Infatti già prima DEla contestazione di quel foglio e cioè già nel 2008 risulta che, sia pur genericamente, il IM NO avesse parlato ad un PM dei rapporti DE padre con DETR. Questa, dunque, la conclusione in ordine alle dichiarazioni che NO sarebbe stato chiamato a rendere circa i rapporti tra suo padre, DETR, OS OS e RO. Ma ad analoghe conclusioni la Corte giunge a proposito DEla deposizione che NO avrebbe dovuto rendere in ordine agli investimenti compiuti nella costruzione DE quartiere di AN 2 e agli interessi in esso di esponenti di OS OS, quali lo stesso VI NO. In particolare, gli investimenti effettuati da NU e SC non è chiaro neppure per IM NO da chi furono sollecitati mentre è certo che il NO ha escluso investimenti in comune tra VI NO e DETR. La Corte ha quindi esaminato le dichiarazioni di ZO La PI, nipote DE capomafia RL RT, acquisite allo scopo di dimostrare la eventuale esistenza di relazioni pericolose L'imputato con soggetti legati a GA, nel periodo successivo all'aprile 1995. La PI aveva parlato di un finanziamento di L'TR a favore di un traffico internazionale di stupefacenti in concorso con RU, ZZ e GA. 50 La PI aveva anche parlato di un interessamento di DETR a favore di GA per migliorare le condizioni carcerarie di costui, arrestato nel 1995. Si tratta di dichiarazioni le prime- già in primo grado giudicate prive di conferme estrinseche e seguite dal decreto di archiviazione DE febbraio 2001. Anche le accuse di favorire GA non hanno trovato nessun riscontro. La PI ha poi parlato di viaggi compiuti dopo l'arresto di GA: a AN, con il genero di costui (Di SA), incontrando L'TR e altri soggetti identificati come RT e RR. Circa i rapporti tra L'TR e RT, risulta, sulla base di un pedinamento eseguito dagli inquirenti che nell'ottobre 1998 i due avevano avuto un incontro seguito da una telefonata di RT al nipote di GA, MI: RT aveva parlato di una reazione fredda di L'TR ed è lecito ritenere che in quell'incontro egli avesse inteso informare L'TR DEla probabile collaborazione di un nuovo soggetto. La reazione incredula L'imputato dimostra semmai, ad avviso DEla Corte, che egli non temeva nulla e solo, semmai, che aveva contiguità riprovevoli con ambienti vicini al sodalizio criminoso, privi di rilevanza. Non ultimo è il rilievo che le dichiarazioni di La NA su RT, RR, MI e Di SA hanno sortito l'effetto di altrettante sentenze di assoluzione, rispettivamente, dai reati di cui agli articoli 416 bis CP e 74 legge stupefacenti. La vicenda DEla pallacanestro PA, da ultimo ripresa dalla Corte d'appello,è quella DEla sponsorizzazione ricevuta da tale società con l'intermediazione di LI e la susseguente richiesta da parte di quest'ultima di ottenere, in nero, il pagamento DEla mediazione pari a metà DE finanziamento. Per tale vicenda, ricorda la Corte, pende processo dinanzi alla Corte d'appello di AN, a carico di L'TR in concorso con VI, per tentata estorsione in danno di ZO RA, presidente L'associazione pallacanestro PA. Pertanto tale evento ha costituito oggetto di valutazione soltanto per la definizione DEla personalità di L'TR e non come prova DE reato in esame. Orbene, osservano i giudici che in primo grado è stata pronunciata condanna in ordine al fatto che L'TR tentò di farsi versare dal RA la somma di 800 milioni di lire. La minaccia sarebbe stata proferita sia da DETR personalmente che inviando alla vittima il capo-mandamento di PA, e EL FA. Tali fatti si erano verificati tra la fine DE 1991 i primi mesi DE 1992. La Corte d'appello ricorda però che la condanna, pure confermata in appello, è stata annullata dalla Cassazione e, in sede di rinvio, ritenuto il terzo comma L'articolo 56 c.p., è stata pronunciata prescrizione per la residua fattispecie di minaccia grave. Anche tale sentenza è stata annullata dalla Cassazione nel 2010 e, nota la Corte territoriale, nella sentenza di annullamento sarebbe stato dato atto DEla formazione DE giudicato sull'attendibilità DE RA e quindi sulla esistenza DEla richiesta e l'ingiustizia DE profitto escludendo l'ipotesi DEla desistenza volontaria. Vi sarebbe prova anche DE fatto che il comportamento minaccioso di VI e FA, invero negato dal RA, era stato però testimoniato dai suoi stretti collaboratori RE e VE, ai quali il RA aveva fatto le proprie confidenze nell'immediatezza L'incontro apparendo notevolmente preoccupato. La difesa ha evidenziato che l' incontro di RA con DETR, collocato temporalmente alla fine DE 1991 e quindi prima L'elezione di RA al Senato nell'aprile 1992, non poteva 51 essere avvenuto perché la conoscenza dei due risultava realizzata nell'estate 1992, grazie alla mediazione di IA PI La AL e di PP SA i quali avevano conosciuto RA dopo la sua elezione al Senato. La Corte argomenta in contrario citando le prove(dichiarazioni spontanee L'imputato e il telegramma con cui RA chiedeva la fissazione L'appuntamento) che dimostrano la effettività L'incontro fra i due alla fine DE 1991. Del pari la corte ritiene provato che VI fosse stato inviato dal RA proprio da L'TR. La versione fornita da RA è risultata confermata, secondo la Corte, anche dal collaboratore ZO IN (pag. 593 e segg.) il quale aveva riferito di un proprio intervento su RA con la stessa finalità, ordinatogli da IN Denaro, in epoca(marzo 1997) in cui RA non ne aveva ancora parlato agli inquirenti. L'intera vicenda sta a dimostrare, prosegue la Corte, ancora una volta, che fino ai primi mesi DE 1992, almeno, L'TR ha mantenuto contatti con ambienti mafiosi ai quali faceva ricorso per risolvere problemi personali che nella specie erano rappresentati dalla volontà di creare fondi occulti, evenienza dimostrata anche da una condanna subita dal L'TR a Torino per reati di tal genere. La vicenda dimostra anche l'intento di MA L'TR di sfruttare tali rapporti essendo viceversa escluso che ne fosse semplicemente vittima, nell'intento di aiutare il suo amico VI BE. Anche i contatti di DETR con FE e OF sono stati analizzati dalla Corte, nella medesima prospettiva e cioè quella DEla valutazione DEla personalità di L'TR che avrebbe tentato l'inquinamento DEle prove nel processo Tali fatti sono oggetto di un processo distinto dinanzi al Tribunale di LE che ha visto DETR imputato di calunnia aggravata ai danni dei collaboratori di giustizia Di RL, LI e OR in concorso con i predetti FE e OF. La Corte ha ricordato anche, però, che il giudice competente- successivamente alla pronuncia di primo grado relativa al presente processo- ha assolto L'TR DE reato in questione, per non aver commesso il fatto, con decisione peraltro impugnata dal pubblico ministero. La assoluzione ha riguardato, cioè, il tentativo di far apparire le dichiarazioni di quei collaboratori ( che avevano accusato DETR) frutto di un accordo doloso. Il FE è deceduto e nei suoi confronti è stata dichiarata l'estinzione per tale reato. Invece la assoluzione è stata piena sia nei confronti di L'TR ( nei confronti DE quale, per questi fatti, era stata avanzata richiesta di autorizzazione alla Camera, ad eseguire una ordinanza di custodia cautelare, richiesta rigettata) che DE deceduto FE, in riferimento all'ulteriore ipotesi di calunnia dovuta al tentativo di convincere altri collaboratori a confermare le accuse di FE. Il solo OF ha patteggiato la pena nel 2001. 52 In conclusione ha ritenuto la Corte che l'intera vicenda non abbia alcuna valenza in relazione al processo qui in esame, non essendo rimasta dimostrata una condotta DE L'TR di appoggio ad iniziative calunniose eventualmente poste in essere da FE e OF. L'iniziativa di FE aveva tratto origine da una lettera inviata ai PM nel 1997. Prima di tale data non risultano accertati contatti tra l'imputato e FE. Nella fase successiva risulta soltanto che DETR, informato da FE DEle conoscenze acquisite, a sua volta rese edotti i propri difensori che immediatamente inserirono il nominativo DE FE nella lista testimoniale. Nel settembre '98 quindi, DETR aveva fatto riferimento anche a contatti con FE, nel corso DEle dichiarazioni spontanee rese al Tribunale, con l'intenzione oltretutto,di rendere noto che il collaboratore subiva DEle violenze morali in ' carcere per ritrattare le proprie dichiarazioni. La Corte ritiene di poter escludere, sul piano logico, che L'TR possa essere stato l'ispiratore DEle denunce di FE, osservando che nel caso contrario avrebbe avuto tutto l'interesse a rimanere defilato e a non informare subito, DE fatto, i propri difensori. Sono state infine passate in rassegna le dichiarazioni di EL ES sentito per la prima volta in appello su richiesta DE Procuratore generale. ES era collaboratore di studio L'avvocato Alessandra de LI, legale di FE. La prova dichiarativa avrebbe dovuto dimostrare che vi era stato un accordo tra L'TR e FE riguardo alla falsa testimonianza che questi avrebbe dovuto rendere a vantaggio DE primo. In particolare ES era a conoscenza DE fatto che la De LI sapeva di contatti DE proprio cliente con l'imputato e DE fatto che il primo le aveva detto di essersi accordato col secondo. E per tale motivo il segretario di L'TR Nicola CI avrebbe invitato la donna ad anticipare al FE il denaro di cui quello aveva bisogno, denaro che poi le sarebbe stato restituito. A riprova di ciò l'ES sosteneva di aver sentito una telefonata nel corso DEla quale la De LI aveva chiesto a L'TR DE denaro ma l'interlocutore aveva risposto di essere costernato. Ha rilevato a questo punto la Corte che le dichiarazioni L' ES dimostrano semmai che DETR non riteneva di dover denaro all'avvocato, tenuto conto altresì che il dichiarante non aveva riferito di aver sentito parlare, in quella telefonata, di accordi o di presunti patti da rispettare. La scarsa attendibilità DEle dichiarazioni L'ES derivava, DE resto, secondo la Corte, sia dalla personalità DE dichiarante, condannato per fatti di droga, sia dal tempo trascorso tra la formalizzazione DEle accuse di FE e il momento in cui la De LI gli avrebbe fatto le sue confidenze (2004); sia infine dalla smentita opposta DEla De LI in dibattimento e comunque dalla genericità DEle risposte di ES. Alla De LI peraltro era pervenuta effettivamente la somma di € 30.000 circa, inviata da tale NC ZA, ma a titolo di prestito e senza che risultasse un interessamento di L'TR. Il fatto era, come ammesso dalla De LI, che essa era sempre in cerca di denaro dovendo pagare i fornitori di droga a causa dei debiti contratti dall' ES. 53 Anche i testi MI, capo DEla segreteria L'imputato, e RL CI avevano confermato la tesi dei ripetuti e vani tentativi DEla De LI di entrare in contatto con DETR per ottenere la nomina a suo legale e conseguire vantaggi economici. La logica induce a ritenere-prosegue la Corte-che se L'TR avesse effettivamente raggiunto un accordo con FE su una sua falsa testimonianza in proprio favore, non avrebbe contrariato il suo avvocato negandole ripetutamente un'appuntamento. Residua il solo dato obiettivo di un incontro effettivamente avvenuto tra L'TR e OF nel 1998, documentato dal servizio di pedinamento DEla polizia giudiziaria. La Corte lo ha ritenuto spiegabile per l'interesse che aveva L'TR alla preparazione di un' utile strategia difensiva, in tutta buona fede, tenendosi anche conto che l'imputato aveva anche informato l'autorità giudiziaria DE suo contatto con OF. In altre parole i contatti avuti da L'TR con OF ( in numero di quattro secondo quest'ultimo) possono ritenersi rituali e forse con contenuti anche non leciti ma non costituiscono prova a sostegno DEla accusa in esame. La Corte ha dedicato l'ultimo capitolo DEla motivazione ad un riassunto DEle conclusioni raggiunte che consistono nella conferma DEla condanna di DETR per le sole condotte accertate fino al 1992: condotte consistite nello svolgimento, grazie all'intervento L'amico IN e DEle sue autorevoli parentele, di un'attività di mediazione tra l'associazione mafiosa OS TR nella persona di ST ON da un lato, e VI BE, dall'altro, per favorire gli interessi non solo di quest'ultimo ma anche DE sodalizio mafioso che DETR ha aiutato a perpetrare un'intensa attività estorsiva. E tale attività L'TR ha proseguito anche dopo il 1981, quando ST ON è stato eliminato, fino al 1992. Mancano invece secondo la Corte prove sufficienti di analoga condotta per il periodo successivo al 1992, dovendo tale prova cadere su un contributo DE concorrente all'associazione mafiosa diverso dalla mera disponibilità o vicinanza, così come insegnato dalle sezioni unite nella sentenza NN. In particolare è rimasta incerta la natura dei rapporti L'imputato con i fratelli IA data l'inconsistenza DE contributo offerto dal collaboratore GA AT. Del pari insufficienti sono le prove addotte dall'accusa per supportare la tesi DEla stipula da parte di L'TR, nel 1994, di un accordo politico mafioso con cosa OS in termini rilevanti per la ipotesi criminosa di cui agli articoli 110 e 416 bis CP. 54 I MOTIVI DI RICORSO DELLA DIFESA Avverso la sentenza DEla Corte di appello di LE ha presentato i seguenti motivi di ricorso la difesa di DETR: 1) con ricorso principale. 1A. avverso le ordinanze dibattimentali DE 27 ottobre 2006, 1 dicembre 2006, 28 gennaio 2008, 15 gennaio 2010. Si tratta di ordinanze DEla Corte d'appello con le quali sono state rigettate- per quanto qui di interesse- le richieste di rinnovazione L'istruttoria dibattimentale volte ad escutere RI S., ST S., CI I., VI V., il ten. Col. Bevilacqua, BE S., DI, ER- testi in parte assunti nel corso di indagini difensive dopo la sentenza di primo grado - ed acquisire atti DE casellario giudiziario nonché la video-registrazione DEla intervista a OR che distribuiva materiale ai giornalisti. I primi testi avrebbero dovuto, in base allo specifico ruolo svolto, deporre circa l'esatto momento L'arrivo di GA ad OR, essendo, tale data, decisiva per saggiare la credibilità di Di RL che aveva riferito DE famoso incontro svoltosi a AN nel 74, propedeutico all'assunzione di GA ad OR. La decisione DEla Corte, sul punto (pagina 213), era stata illegittimamente negativa. Decisiva sarebbe stata anche l'audizione di CI, un ingegnere occupatosi L'installazione DEle antenne televisive nell'isola, in grado di deporre sull'assenza di richieste estorsive al riguardo. BE (come ribadito nei motivi nuovi di ricorso) poi avrebbe utilmente deposto sulla effettività o meno L'incontro che si sarebbe svolto a AN nel suo studio fra il 1974 e il 1975. La Corte al riguardo aveva opposto che BE si era avvalso DEla facoltà di non rispondere e che la difesa aveva rinunciato al teste ma tale circostanza non precludeva una diversa decisione DEla difesa e DE teste in grado di appello. I testi DI e ER sarebbero stati di grande importanza per valutare ulteriormente la credibilità di Di RL: costui aveva descritto, nel corso DE dibattimento di primo grado, l'immobile in cui sarebbe avvenuto il famoso incontro tra BE e i mafiosi. Il Tribunale aveva affermato la credibilità DE teste ritenendo riscontrata da foto la descrizione L'edificio che quello aveva effettuato. Per tale motivo la difesa era stata costretta a produrre documentazione che aveva dimostrato l'erroneità DEla conclusione dei primi giudici e la non corrispondenza DEla descrizione effettuata da Di RL rispetto 55 || agli uffici DEla società Edilnord di BE. La Corte, al riguardo, pur riconoscendo la menzionata non corrispondenza, non aveva valorizzato tale evenienza per screditare il Di RL. Per questo doveva ritenersi decisiva la testimonianza dei soggetti da ultimo menzionati i quali avrebbero deposto sui tessuti rossi applicati alle pareti degli uffici di BE, particolare assolutamente fuori DE comune, eppure non presente nella descrizione effettuata da Di RL, il quale per tale ragione avrebbe potuto ulteriormente risultare inattendibile. Infine la richiesta di acquisizione DEla videoregistrazione L'intervista di OR doveva servire a dimostrare che tale magistrato aveva in quell'occasione parlato di un procedimento a carico di DETR conclusosi con archiviazione: una circostanza fondamentale per valutare la violazione L'articolo 414 c.p.p. 1B. avverso la sentenza a) la violazione DE principio di correlazione tra accusa e sentenza specie sotto il profilo DEla enorme amplificazione dei temi di indagine e la violazione L'art. 430 cpp, essendosi trovata, la difesa, nella impossibilità di fronteggiare tutti i temi e le acquisizioni proposte dalla accusa e ammesse dai giudici;
a-bis) con motivo nuovo, indicato sub 7 nel ric. aggiunto, la questione è stata riproposta sotto il profilo DEla violazione L'art. 6 DEla CEDU;
b) la violazione DE principio DE ne bis in idem (art. 649 cpp) per essere stato, il DETR, già sottoposto a procedimento e prosciolto due volte dal GI di AN, con sentenze DE 1990, per gli stessi fatti oggetto DE presente procedimento;
c) la mancanza di motivazione sulle istanze di rinnovazione DEla istruttoria dibattimentale in riferimento alle prove e dalle correlate ordinanze di rigetto DEla Corte sopra menzionate;
d) la manifesta illogicità L'intero impianto DEla sentenza che utilizza le dichiarazioni dei medesimi collaboratori di giustizia ora a sostegno DEla tesi DEla sussistenza DE concorso esterno di DETR nell'associazione mafiosa fino al 1992, ora per inferirne l'assenza di prove sufficienti in ordine allo stesso concorso per il periodo successivo al 1992. Ed anzi, con riferimento al reato ritenuto provato, sono state valorizzate dichiarazioni dei collaboratori che, seppure smentite in relazione ai fatti 56 successivi al 1992, sono state invece ritenute riscontrate per il periodo precedente con dichiarazioni de relato ossia DEla stessa natura, de relato, di quelle dei primi dichiaranti. La logica avrebbe voluto che se DETR fosse stato realmente un concorrente esterno L'associazione mafiosa OS TR fino al 1992, non avrebbe mancato, per il periodo successivo, di provocare l'intervento DEla stessa associazione a sostegno DEla sua scalata politica. E se tale richiesta non risulta provata è perché, viceversa, non si è realizzato alcun concorso esterno DE genere di quello accreditato in sentenza;
d-bis): con motivo nuovo la difesa riprende il tema sollevato ponendo in evidenza il fatto che di uno stesso pentito la Corte possa avere valorizzato talune dichiarazioni pur affermando la falsità di altre. Un simile modo di procedere sarebbe in violazione dei limiti posti dalla giurisprudenza alla valutazione frazionata DEle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia. Una simile errata utilizzazione DEla regola di valutazione probatoria sarebbe riscontrabile ad esempio con riferimento alle dichiarazioni DE collaborante ZZ, creduto quando ha parlato L'incontro di AN e non creduto, perché smentito, invece quando ha parlato degli incontri fra DETR e GA nel periodo 1993-1994. La stessa sorte è stata riservata alle dichiarazioni DE collaborante LL, creduto sia in ordine all'esistenza L'incontro di AN DE 1974 che all'effettuazione dei pagamenti, nonostante che sull'entità di questi ultimi le dichiarazioni di altri collaboratori siano divergenti. Era stato trascurato che LL è stato ritenuto totalmente inattendibile riguardo gli episodi legati al periodo 1993-1994. La progressione accusatoria era stata la ragione DEla ritenuta inattendibilità di una serie di altri pentiti riguardo alla ricostruzione degli attentati ai magazzini ND, senza che lo stesso criterio fosse applicabile anche alla ricostruzione degli eventi precedenti. GA poi è stato giudicato dalla Corte d'appello come un millantatore capace di inventare colloqui inesistenti, senza che tale giudizio negativo abbia prodotto i necessari effetti DEla valutazione DEle dichiarazioni di GA riferite al periodo DEla propria assunzione ad OR. La difesa visualizza quindi in un elenco i pentiti che sono stati ritenuti credibili a sostegno dei fatti per i quali DETR è stato condannato, nonostante la progressione accusatoria DEle loro dichiarazioni, o il contrasto con le dichiarazioni di altri pentiti o, ancora, la natura indiretta DEle loro dichiarazioni;
e, a seguire, un elenco dei pentiti che invece, sulla scorta dei criteri analoghi, sono stati ritenuti inidonei a sostenere le ulteriori accuse dalle quali DETR è stato assolto;
57 e) la violazione degli articoli 192 e 546 c.p.p. Premette la difesa un'osservazione sulla illogicità L'impianto generale DEla sentenza che accredita il L'TR quale aguzzino DE suo stesso benefattore BE, colui, cioè, che approfittando DE rapporto di amicizia con tale imprenditore in ascesa, avrebbe realizzato consapevolmente una sistematica azione estorsiva ai suoi danni: una prospettazione non solo assolutamente illogica rispetto a quella contraria DEla difesa che aveva sostenuto la tesi L'avere, il DETR, agito per tutelare l'amico e non per depredarlo. In più si trattava di una prospettazione che non si piegava alla regola DE cui prodest, e cioè non dava conto di quale sarebbe stato il beneficio che a DETR sarebbe pervenuto da OS OS. La sentenza inoltre non contiene certezze ma somma presunzioni a presunzioni come nel caso DEla ricerca DEla ragione L'assunzione di RI GA alla villa di OR: assunzione che la difesa ha dimostrato, con plurime prove, essere stata determinata dalla specifica competenza di GA in materia di cavalli e che invece la sentenza presuntivamente ha collegato allo spessore criminale DE GA per inferirne, con metodo logico di scarso rigore, che tale assunzione,da intendersi in chiave di protezione , sarebbe stata l'espressione DEle contiguità mafiose di DETR, con il riscontro rappresentato da un incontro avvenuto a AN tra BE ed esponenti mafiosi, senza che di tale incontro siano state date prove adeguate. La illogicità DE ragionamento seguito dai giudici starebbe, ad esempio ma non solo- nell'avere valorizzato le dichiarazioni DE collaborante Di RL quali riscontro DEla interpretazione data al fatto L'assunzione di GA, interpretazione che però è stata possibile alla luce L'ulteriore evento rappresentato dall'incontro di AN tra BE e gli esponenti mafiosi: incontro conosciuto solo attraverso le dichiarazioni di Di RL le quali dunque assumono in maniera ambivalente, ora il ruolo di fatto da riscontrare ora il ruolo di riscontro. In conclusione la difesa lamenta un uso assolutamente inaccettabile DEle dichiarazioni DE Di RL ( che nel corrispondente motivo nuovo, indicato sub 3) nel ric. aggiunto vengono denunciate anche di progressività accusatoria e di contraddittorietà con i particolari forniti da LL, il quale oltretutto ben poteva avere appreso dei fatti esclusivamente dalla pubblicazioni di stampa) quale titolo di riscontro di altre circostanze indizianti senza però che le dichiarazioni stesse DE collaborante fossero state sottoposte a un adeguato vaglio sulla credibilità. 58 Vi erano stati numerosi elementi addotti dalla difesa a dimostrazione che il racconto DE Di RL non potesse costituire prova a carico: così, per la sbagliata descrizione L'immobile ove quell'incontro sarebbe avvenuto, per l'incertezza DEle date, per la impossibilità DEla presenza dei mafiosi sottoposti a misure di vigilanza. La Corte aveva superato tutte le obiezioni minimizzando la portata dei rilievi oppure formulando inaccettabili considerazioni sulla capacità dei mafiosi di violare le predette misure. Identiche lacune da parte DEla Corte avevano riguardato il rilievo DEla difesa sulla inattendibilità dei racconti di Di RL riguardo al sequestro di D'GE (smentiti da ZZ) o alla funzione protettiva di GA, alla cui assunzione avevano però fatto seguito importanti eventi criminali come il predetto tentativo di sequestro o l'attentato alla villa di via NI a AN. Erano poi stati evidenziati dalla Corte gli sporadici incontri conviviali di DETR con IN o con GA, ignorando che DETR, appassionato bibliofilo e uomo di cultura, sarebbe soggetto incompatibile con rapporti colludenti con ambienti e personaggi di tipo mafioso. Sopravvalutato, ai fini DEla coloritura dei rapporti con mafiosi, era stato l'evento DE matrimonio di GI CI a Londra, matrimonio al quale la partecipazione DEle L'TR era stata invece occasionale, come dimostrato. La difesa rileva poi come i giudici d'appello abbiano accreditato, su base esclusivamente congetturale, la tesi DElo sfruttamento da parte di DETR DE rapporto di amicizia con BE, a favore DEla mafia, trascurando completamente di analizzare il tema posto nei motivi d'appello: quello L'esistenza, al contrario, di interessi comuni, capaci di legare indissolubilmente le sorti - per lungo tempo anche giudiziarie- di DETR e di BE, di tal che appariva impossibile che tale rapporto fosse soltanto apparente e che DETR avesse deciso di tradirlo per un vantaggio oltretutto rimasto sconosciuto: il tutto per favorire cosa OS sulla base di un rapporto DEineato alla luce di sporadiche frequentazioni incapaci di dimostrare alcunché. Anche sul tema dei presunti pagamenti di somme, da parte di BE alla mafia per il tramite di DETR, la difesa aveva articolato motivi di appello volti a dimostrare l'inaffidabilità DEle dichiarazioni dei collaboratori. Ma la Corte non aveva dato risposta. 59 Era stato segnalato che le dichiarazioni di Di RL, al riguardo, erano de relato perché acquisite da IN, da parte DE quale però mancava la conferma. Dello stesso tipo erano state le dichiarazioni di LL, con la particolarità che differivano, quanto a contenuto, da quelle di Di RL. Identiche denunce sono state formulate in riferimento alle dichiarazioni, sul tema, di ZZ, anch'esse de relato e non confermate dalla fonte. In conclusione la prova dei pagamenti mancava DE tutto perché difettava, nella motivazione DEla corte, una ragionevole valutazione di attendibilità intrinseca DEla singola dichiarazione, essendosi passati direttamente alla verifica DE relativo riscontro ( in violazione DE principio enunciato in rv 211525 Sez. V, 1 ottobre 1998). Era stato poi ulteriormente violato il principio, pur affermato dalla giurisprudenza ( rv 220334, Sez. 1, 6 dicembre 2001), secondo cui due convergenti chiamate de relato di per sé sole non sono sufficienti ad integrare la prova di colpevolezza DE chiamato, indipendentemente dalla ricerca di riscontri individualizzanti. Tanto più che manca un apprezzamento DEle relative fonti ( Sez. un. 24 novembre 2003, n. 45276,Andreotti). Il rapporto lavorativo con PP SA era stato poi ritenuto dalla Corte di natura non illecita, salvo poi non dedurre da tale premessa che quel rapporto aveva determinato di fatto una interruzione DEla permanenza DE presunto reato di concorso esterno in associazione per DEinquere. Circa la vicenda DEla "messa a posto" per la installazione DEle antenne televisive in IA, la difesa segnala una serie di incongruenze già denunciate nei motivi di appello ed ignorate dalla corte territoriale: così, con riferimento al fatto che nessuno dei collaboratori ha menzionato episodi di pagamento di denaro con riferimento alla installazione di ripetitori;
che semmai è emerso che il pagamento di somme sarebbe dovuto avvenire ad opera dei titolari DEle emittenti locali;
che, comunque, la ricostruzione di tale vicenda è avvenuta ad opera di dichiarazioni indirette e non controllate quanto alla fonte (quelli di GE GA, ricevute dal padre AF che a sua volta le avrebbe ricevute da IN). Significativo era anche il fatto, parimenti denunciato nei motivi d'appello, che le dichiarazioni dei collaboratori in argomento avevano fatto emergere addirittura DEle tensioni e dei dissapori che dividevano DETR da OS OS in generale e dai suoi esponenti quali il IN. 6 060 Ancora con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori sull'arrivo di somme a cosa OS, provenienti da BE, la difesa aveva evidenziato che quelle di ER ( oltretutto de relato) testimoniavano di un mero regalo fatto una tantum da NA 5, mentre quelle di CA (invece dirette) erano assolutamente generiche circa la provenienza DEle somme stesse. Circa il pagamento DEle predette somme nel periodo successivo alla morte di ON e all'ascesa di IN ( dal 1981, fino al 1992), la difesa segnala un macroscopico elemento di illogicità nel ragionamento DEla corte, elemento rappresentato dall'avere configurato la presunta prosecuzione DElo sfruttamento operato da DETR in danno di BE, nonostante che il primo fosse divenuto, sin dal 1983, consigliere DEegato di LI che costituiva il polmone finanziario di ES: una posizione che poneva il DETR assai vicino alle sorti anche economiche DE soggetto estorto BE e che non poteva essere banalizzata con l'argomento formale utilizzato dalla corte, DE non' essere il DETR socio di BE. Una posizione inoltre incompatibile con la tesi che la sentenza ritiene di avere dimostrato (pag. 321 sent.) e cioè quella L'avere il DETR agito per favorire la mafia e farle conseguire ingenti vantaggi economici. Il fatto obiettivo era che le intimidazioni estorsive non partivano da DETR sicchè sarebbe stato molto più logico far prevalere la tesi DEla difesa secondo cui tutti gli eventi accertati erano stati obbligati anche per DETR, essendo oltretutto neutro l'argomento dei contatti, a contenuto non accertato, tra il ricorrente da un lato e IN e GA, dall'altro. Quanto poi alla vicenda DEla pallacanestro PA, la sentenza impugnata (pag. 575 sent.) l'aveva trattata come dimostrazione di un evento estorsivo ai danni di RA, sotto la regia DE ricorrente. Tuttavia una simile valutazione probatoria era DE tutto illegittima perché effettuata sulla base DE contenuto di una sentenza DEla Cassazione di annullamento con rinvio e dunque non irrevocabile: una sentenza che, in base alla costante giurisprudenza, non può essere utilizzata come prova dei fatti da essere presentati. Il tutto senza considerare che erano state considerate prove a carico dichiarazioni DE RA che potevano al più costituire semplici impressioni;
e bis) con un primo motivo nuovo (sub 2 DE ric. agg.), la difesa riprende il tema DEla credibilità dei pentiti valorizzati in sentenza con particolare riferimento alle serie perplessità da essa sollevate nel giudizio di merito riguardo al fatto che i collaboratori avevano preso a parlare con gli 61 inquirenti dopo che la stampa aveva dato ampio risalto alle prime dichiarazioni di L'TR e di CA ed aveva analizzato le cointeressenze DE primo con RI GA e IN. LL, dal canto suo aveva potuto giovarsi DEla pubblicazione DEle accuse di di RL. La difesa contesta la riduttiva e inappagante risposta data dalla Corte d'appello al riguardo;
e- ter) con un secondo motivo nuovo(indicato sub 4) nel ric. agg.), la difesa riprende il tema DE già denunciato vizio di motivazione riguardo alla vicenda DE "pizzo per le antenne". Non vi è ragione logica per la quale il ricorrente dovesse occuparsi di mediare per il pagamento in questione posto che non risultano effettuate richieste di pagamenti da parte di cosa OS: ciò anche in relazione all'evidente disinteresse DEla mafia per l'installazione di impianti modesti in zone montuose. Per dimostrare tale assunto la difesa aveva chiesto la deposizione L'Ing. CI di cui lamenta ancora, dunque, la mancata ammissione. La difesa aveva anche evidenziato la illogicità L'accusa che si riferiva ad un periodo, successivo al 1980 (quello cioè L'inizio L'attività televisiva di BE in IA), nel quale MA L'TR non lavorava più alle dipendenze di BE essendosi spostato alle dipendenze di SA. La corte territoriale aveva replicato con una mera congettura, ritenendo perduranti i rapporti tra il ricorrente e l'imprenditore milanese e soprattutto ignorando che quando L'TR era tornato a lavorare per BE, era stato preposto alla gestione DEle risorse pubblicitarie (LI) e non DEle emittenti televisive. Per non parlare DEla genericità DEle dichiarazioni dei collaboranti: genericità tanto più grave ove si consideri che la prova DEla responsabilità di DETR avrebbe dovuto passare attraverso la dimostrazione di singoli interventi agevolativi degli interessi mafiosi al riguardo. Generica in primo luogo deve ritenersi la principale fonte d'accusa ossia la dichiarazione di Di RL il quale si è limitato a riferire che alla fine degli anni 70 DETR avrebbe richiesto a IN di occuparsi DEla messa a posto DEle antenne. Non una parola sui presunti pagamenti da parte di BE. La difesa passa poi in rassegna le dichiarazioni degli altri collaboratori al riguardo (GE GA, AN e ER), per segnalare che essi hanno, sì, fatto riferimento ai detti pagamenti per il tramite di DETR, ma con dichiarazioni de relato e, talune, riferite anche ad un periodo 62 diverso (1984-1985). Nessuna comunque specifica sui comportamenti di DETR. Le dichiarazioni di LL ( riguardando il raddoppio L'entità dei pagamenti determinato dall'intervento di IN) sono risultate di natura probatoria discutibile, come pure le dichiarazioni di VA CA, bollate di inattendibilità dalla stessa Corte. Anche sul tema in questione la difesa propone uno specchietto sinottico riguardante la natura de relato DEle dichiarazioni dei principali collaboratori (LL e GA) oltre alla differente propalazione resa sul punto da AF GA nonché, soprattutto, la divergenza dei contenuti DEle dichiarazioni relativamente ai riferimenti cronologici dei pagamenti che IN (nelle dichiarazioni di LL) aveva riferito al periodo intorno al 1981, i GA al 1984-1986, AF GA alla sola remunerazione DEla protezione, ER al 1988- 1990, CA al 1989; f) il vizio di motivazione sulla configurazione DE concorso esterno in associazione mafiosa con particolare riferimento al nesso di causalità. La difesa muove dal rilievo che gli approdi giurisprudenziali in materia richiedono la dimostrazione di una concreta attività collaborativa DE concorrente, che si riveli idonea a contribuire al potenziamento DE sodalizio mafioso. Ed osserva che di tale contributo non è stata data prova né sotto il profilo DEle modalità di partecipazione DE ricorrente ai singoli episodi di donazione di somme di danaro (essendosi genericamente fondata la sentenza sui due dati incerti L'incontro di AN e DE messaggio DEla messa posto relativa ai ripetitori), né sotto il profilo DEla concreta rilevanza dei presunti pagamenti per il superamento di momenti di fibrillazione DE sodalizio (richiesto dalla sentenza Demitry DEle Sezioni unite DE 94). La sentenza sul punto si era limitata a motivare genericamente il detto apporto citando il fatto che la associazione cosa OS era stata posta in grado di sfruttare la influenza DE ricorrente in ambienti imprenditoriali mentre non era stato dimostrato il concreto vantaggio ottenuto dall'associazione e tantomeno il superamento, da parte di questa, di una situazione patologica grave. Non si era poi data risposta all'argomento logico dedotto dalla difesa secondo cui nessuna patologia poteva essere stata superata attraverso l'intervento di DETR per la semplice ragione che questo non poteva essere decisivo. La motivazione DEla Corte sul punto era da ritenere illogica perché da un lato aveva bollato le deduzioni difensive come ipotetiche e dall'altro aveva però affermato apoditticamente la configurabilità di un contributo importante di DETR per la vita DE sodalizio: ciò senza considerare che un simile contributo, essendosi 63 risolto nel trasferimento di somme di danaro nell'ordine di poco più di 100 milioni di lire, costituiva una goccia nel mare DE fatturato mafioso ben più ampio. Un contributo per altro che avrebbe dovuto essere dimostrato secondo lo statuto probatorio ormai accreditato dalla sentenza di sezioni unite Franzese, in termini di "quasi certezza" e rispettosi DE principio L'oltre ogni ragionevole dubbio;
g) il vizio di motivazione sull'elemento psicologico DE reato associativo. La sentenza impugnata, a pagina 321, ha motivato in ordine alla sicura consapevolezza di DETR circa il fatto che la sua azione avrebbe procurato il risultato di favorire la mafia consentendole di attuare i suoi propositi criminosi, risultato "coscientemente accettato dall'imputato". Con tale affermazione il giudice DE merito avrebbe accreditato, secondo la difesa, l'esistenza di un dolo indiretto o eventuale ossia DE tipo di elemento psicologico che la sentenza DEle sezioni unite NN ha escluso possa essere sufficiente a sostegno DEla fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa. È infatti necessario che ricorra il dolo specifico, nel senso che il concorrente sa e vuole che il suo contributo sia finalizzato alla realizzazione DE programma criminoso. La corte di merito, citando un risultato soltanto "accettato", in sostanza ha lasciato spazio alla tesi DEla difesa secondo cui il vero ed esclusivo fine perseguito dal ricorrente era quello di tutelare gli interessi di BE e DEla sua famiglia;
g-bis) il motivo è ripreso in altro motivo nuovo (indicato sub 5) nel ricorso aggiunto). In esso, in particolare si citano le fonti probatorie ( la telefonata tra TO DETR e IN DE 25 dicembre 1986 e le dichiarazioni di IN, in un incontro con mafiosi, nel 1986, udite e riportate da LL) attestanti, secondo la difesa che DETR tentava di sottrarsi alle pesanti richieste di OS OS, tanto da far intervenire, come attestato in sentenza, addirittura IN;
h) il vizio di motivazione e la violazione di legge in punto di aggravante ex articolo 416 comma uno c.p. il reato associativo, contestato per i fatti precedenti al 1982, ai sensi L'articolo 416 c.p., prevedeva a carico DE ricorrente la circostanza aggravante L'essere promotore, ai sensi DE primo comma. Nel dichiarare assorbito tale reato in quello ex articolo 416 bis CP, l'aggravante avrebbe dovuto essere eliminata;
64 i) il vizio di motivazione sul diniego DEle attenuanti generiche, invece da concedere posto che almeno uno degli intenti di DETR non può che essere stato quello DE portare un aiuto all'amico. Era poi stato valorizzato a illustrazione DEla gravità DEla condotta, il cosiddetto episodio OF che però si era concluso in separato processo con la assoluzione di DETR. Ulteriore violazione di legge sarebbe nel fatto che la corte d'appello ha escluso la continuazione per due reati ma ha omesso di eliminare la pena che era stata inflitta in relazione all'articolo 81 c.p.; I)il vizio di motivazione sull'esatta individuazione DE momento consumativo DE reato e sulla mancata operatività DEla prescrizione. Il momento consumativo DE reato permanente deve intendersi realizzato con la cessazione DE protrarsi L'offesa e di tutti gli altri dati materiali e giuridici caratterizzanti la fattispecie. Si tratta però di una indagine che deve essere compiuta non in astratto, ma con riferimento alla natura ed alla essenza DEla condotta contestata (vedi Corte costituzionale sentenza numero 520 DE 1987), con la conseguenza che mentre il partecipante organico al sodalizio mafioso vede consumare la propria azione di rilevanza penale soltanto con la cessazione DE sodalizio o con la sua inequivoca abiura, il concorrente esterno apporta un contributo soltanto occasionale alla vitalità DE sodalizio. Ed è in relazione alla cessazione di tale comportamento che per esso deve valutarsi il momento consumativo DE reato. Pertanto essendo DE tutto irrilevanti i comportamenti che si sono sostanziati in una semplice vicinanza o frequentazione con i soggetti mafiosi, deve ritenersi, a parere DEla difesa, che ai fini DEla prescrizione, i comportamenti da considerare sono le concrete attività materiali che DETR avrebbe posto in essere per rafforzare il sodalizio. In conclusione, la difesa segnala che la data di consumazione DE reato, genericamente indicata in sentenza nel 1992, non è quella rilevante ai fini che qui interessano. Invero, la data di cessazione dei presunti pagamenti non è indicata in modo preciso da ER, mentre i collaboranti GE GA e AN hanno detto di essere a conoscenza di pagamenti effettuati fra il 1984 DE 1986. Anche la deposizione di LL è relativa fatti appresi verso la fine DE 1986. Per tale ragione il reato dovrebbe ritenersi prescritto;
65 l-bis) con motivo nuovo (indicato sub 6 DE ricorso aggiunto) si amplia la trattazione DEle ragioni DEla ritenuta prescrizione DE reato. La difesa critica l'opzione ermeneutica secondo cui il concorso esterno in associazione mafiosa avrebbe natura di reato permanente al pari DE reato associativo cui si concorre e si rifà alla giurisprudenza DEla corte costituzionale (sentenza numero 520 DE 1987) che fa discendere la natura DE reato dalla sua naturale essenza e non da una apodittica qualificazione DE legislatore. Nel caso DE concorso esterno non risulta verificato il criterio tipico che serve ad indicare il reato permanente e cioè la configurabilità di un comportamento offensivo che rimane in atto fin tanto che l'agente abbia la capacità di far cessare la lesione DE bene protetto.. Infatti il concorso esterno si sostanza in un concreto specifico contributo alle finalità DE sodalizio e non in una ininterrotta offesa al bene giuridico che si protrae nel tempo. In sostanza il rafforzamento DE sodalizio addebitato al ricorrente è consistito in singole ed isolate dazioni di danaro rafforzamenti cioè istantanei che, in quanto tali, non possono considerarsi condotta permanente. A ciò va aggiunto che il concorso esterno si sostanzia in un peculiare accordo criminoso che si concretizza in via meramente occasionale tra il sodalizio e il concorrente esterno e ad esso rimangono estranei i lassi temporali che intercorrono tra le varie condotte DE concorrente. Il concorrente esterno, cioè, in detti lassi temporali non può retrocedere dalla condotta illecita altrui che non gli appartiene. Così mentre pacificamente permanente è il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, la condotta atipica L'estraneo che abbia efficacemente contribuito a quella tipica dei membri DE sodalizio può essere anche istantanea, come si è detto in una sentenza DEla Cassazione (numero 36769 DE 2008) e può cessare per mera inattività a differenza di quella DE partecipe ( Cassazione, Sez. II, 15 ottobre 2004). Ciò posto, la difesa ribadisce che la consumazione DE reato ascritto al ricorrente, da collegarsi all'ultimo contributo fornito dall'agente come sostenuto anche nella sentenza impugnata a pagina 635, va anticipata al 1986 e non collocata nel 1992 come sostenuto dai giudici DE merito. Infatti il più avanzato contributo causale concreto riferibile al ricorrente dovrebbe essere quello DEla autorizzazione alla messa a posto DEla ES per l'installazione di ripetitori in IA: un'autorizzazione che non può essere riferita al 1992, data, semmai, DEla esecuzione DEla predetta autorizzazione. 66 Si legge infatti in sentenza che il mutamento DEla causale DE pagamento da parte di ES sarebbe da far risalire ai primi anni '80 (pagina 283 DEla sentenza impugnata) : un periodo, cioè, che anche i collaboratori di giustizia GA GE, AN CE e LL individuano negli anni '84-' 86. D'altra parte, i pagamenti in questione sarebbero successivi al patto che è l'elemento che può assumere rilevanza per la determinazione DE contributo concorsuale, anche a prescindere dall'esecuzione DE contenuto L'accordo (come affermato nella sentenza Cass. 16 marzo 2000 ric. Frasca) principio affermato anche nella sentenza numero 26 071 DE 2004 DEla Cassazione in materia di corruzione e nella sentenza DEle Sezioni unite 25 febbraio 2010, ricorrente Mills. I MOTIVI DI RICORSO DEL PROCURATORE GENERALE Il Procuratore generale dichiara di voler impugnare sia la sentenza, limitatamente alla intervenuta assoluzione per le condotte successive al 1992, che cinque ordinanze - DE 2008, DE 2009 e DE 2010- con le quali sono state decise questioni istruttorie. Contesta in sostanza l'impianto generale DEla sentenza, nella quale una serie di emergenze probatorie sono state valutate in maniera impropriamente parcellizzata e frazionata, fino al punto da far perdere loro la reale portata dimostrativa, quale invece sarebbe stata apprezzabile se le stesse emergenze fossero state considerate tasselli di un mosaico più complesso, capace di attribuire loro un significato che andava oltre il riduttivo valore derivante dall'interpretazione invece solo formalistica, effettuata dal giudice L'appello.
1. Il ricorrente critica in primo luogo le argomentazioni addotte dalla Corte per sostenere che vi è prova dei pagamenti di cui DETR si è fatto promotore e mediatore in favore di OS OS, soltanto fino al 1992. La prova derivante dalle dichiarazioni di VA CA e di ER sarebbe stata mal interpretata nel senso che i due collaboratori nulla potevano sapere di pagamenti protrattisi oltre il 1992 atteso che dopo tale data si sono dati alla latitanza (CA) e/o sono stati arrestati. 67 D'altra parte nessun elemento viene a sostegno DEla tesi accreditata in sentenza secondo cui la data DE 1992 è plausibile perché corrisponde alla strage di AC e quindi ad un evento gravissimo che avrebbe segnato la fine di qualsiasi collaborazione con cosa OS. Avrebbero dovuto, su tale base, essere accreditate le dichiarazioni di LL che aveva parlato di pagamenti fino all'inizio DE 1995. 2. Il ricorrente Procuratore critica poi la valutazione DEla Corte sugli attentati ai magazzini ND di Catania ( n.5, nel 1990), attentati in danno cioè di esercizi commerciali appartenenti a BE, in relazione ai quali sono stati condannati NE SApaola e DO OL in separato processo a Catania. La Corte d'appello, nella sentenza impugnata (pag. 238 e segg) ha riportato quei fatti ad un movente esclusivamente estorsivo e non politico, errando nel riportare il senso DEla sentenza emessa a Catania, che viceversa aveva preso posizione a favore DE movente politico degli attentati catanesi e cioè DEla volontà di OS OS di utilizzare BE per raggiungere il Partito socialista italiano e in particolare il leader politico TT XI. Se la Corte d'appello non fosse caduta in tale errore, avrebbe omesso di svalutare le dichiarazioni dei collaboratori SA, NA, PU e FR che avevano testimoniato a vario titolo sulla volontà di SApaola - il quale non avrebbe potuto agire senza l'autorizzazione di IN- di avere, così, il controllo sul proprietario dei magazzini ND, BE per l'appunto. Nella stessa ottica sarebbe stato possibile attribuire alle dichiarazioni di RA invece svalutate dalla Corte- la capacità di dimostrare, come questi avrebbe appreso da terze persone, che, per far cessare quegli attentati, DETR aveva cercato un accordo con OS OS.
3.Un ulteriore esempio di parcellizzazione capace di inficiare la tenuta logica DEla motivazione viene ravvisato dal Procuratore Generale nel criterio adottato dalla Corte per ricercare (poi per escludere) la prova DE patto politico mafioso DE '93-'94. La Corte ha infatti escluso la valenza probatoria di circostanze e incontri riferibili al 1994, sul presupposto DEla loro ininfluenza rispetto ad un patto politico mafioso che avrebbe dovuto avere ad oggetto le consultazioni elettorali DE marzo 1994. Invece, il detto patto non poteva essere inteso in senso notarile e formale come preteso dalla Corte, ma come un work in progress che avrebbe necessariamente comportato sollecitazioni ed incontri tra mafia e DETR anche successivi alle elezioni,per ottenere i risultati legislativi sperati a seguito DE formarsi di un clima politico favorevole. 68 4.Il ricorrente censura poi la valutazione DEle dichiarazioni di TU CA sull'aiuto che DETR avrebbe potuto dare per includere gli esponenti DE movimento IA libera - nato per volontà DEla mafia- nelle liste di FO TA. La Corte, secondo cui CA aveva qualificato come proprie deduzioni quelle sulla implicazione di DETR, aveva però trascurato che, nella sua requisitoria, il Procuratore generale aveva illustrato come le affermazioni riduttive di CA sul ruolo di DETR e su GA dovessero ritenersi false perchè frutto di pressioni su di esso esercitate da tale SA LU che aveva sottoposto il CA ad estorsione per conto dei IA. E le pressioni su CA erano state testimoniate anche da CA il quale aveva pure riferito L'importanza che GA aveva per cosa OS nell'estate DE '94, quando la sua condanna a morte era stata sospesa per gli aiuti che poteva assicurare a OS OS: un aiuto che, secondo lo stesso ricorrente, non poteva che essere- deduttivamente- riportato ai rapporti preferenziali di GA con DETR, dei quali la mafia era a conoscenza e che intendeva sfruttare. L'impugnante lamenta anche che la Corte non ha minimamente risposto ( pagina 393) ai rilievi contenuti nella requisitoria circa i contatti L'imputato con NA AT, a dimostrazione DE suo interesse verso il movimento politico-mafioso IA libera.
5.Il ricorrente -deve ritenersi sul tema DE ruolo di GA in cosa OS nel 1993-1994, invero nemmeno menzionato nel punto specifico DE ricorso- critica il modo con cui è stato valutato il contributo dichiarativo di ZZ, DE quale erroneamente si sarebbe detto in sentenza che non abbia riscontrato le affermazioni di LL a proposito L'incontro tra GA e DETR a AN, finalizzato a conseguire promesse di leggi favorevoli in esecuzione DE presunto patto stipulato. Ebbene ZZ aveva parlato DE ruolo assunto da GA a capo DE mandamento mafioso di PO Nuova, all'indomani L'arresto di CA nel luglio DE 93, ruolo dovuto non solo alle sue conoscenze degli interessi locali ma anche soprattutto ai suoi contatti politici, già in ciò non differendo dalle dichiarazioni di altri collaboratori. Il ricorrente torna poi sul tema, già sottolineato ai giudici DE merito, DEla data L'incontro fra GA e DETR per il presunto consolidamento DEle promesse legislative, data che la Corte d'appello non è riuscita a ritenere riscontrata da alcun elemento oggettivo ma che il ricorrente sostiene essere esattamente quella indicata da ZZ: cioè dopo la sua scarcerazione DE 1994 e prima DEle dimissioni DE governo nel dicembre DElo stesso anno. Non vi sarebbe d'altra parte la difformità DEle dichiarazioni fra LL e ZZ a proposito DE detto incontro- difformità dalla quale la corte ha fatto 69 discendere la mancanza di prova L'incontro stesso- potendosi quelle difformità spiegare in ragione DE fatto che, quando ZZ consigliò a RE e RU di prendere contatti con la politica( subito dopo la sua scarcerazione nella estate DE 1994), semplicemente ignorava che quegli agganci c'erano già stati. Ad avviso DE ricorrente poi non è corretto ritenere che vi sia un netto contrasto tra la versione di LL sull'effettività degli incontri tra DETR e GA, su proposta di ZZ, dopo la scarcerazione di questi ( fine giugno 1994 ), e la dichiarazione di La CA, secondo cui invece, quell'incontro sarebbe avvenuto venti giorni prima DEle elezioni, ossia nel marzo 1994:sarebbe stato sufficiente chiedere chiarimenti a ZZ come richiesto ex art 603 cpp dal PG, ma negato dalla Corte con ordinanza DE 2007. Anche la svalutazione DEle dichiarazioni di Di TA- per non coincidenza cronologica con quelle di La CA- a proposito L'incontro tra DETR e GA o suo genero, è contraddetta dalla testimonianza di RU che ha parlato non di un unico incontro, ma di un andirivieni L'ex stalliere da e per AN.
6.Il PG critica, poi, la valutazione data alle annotazioni sulle agende DEla segretaria L'imputato, che avrebbero ben potuto costituire un riscontro alle affermazioni sulla effettività L'incontro tra GA e DETR. La Corte aveva ritenuto che quelle annotazioni non potessero costituire prova DEla effettività degli incontri in questione, ma il ricorrente sostiene che almeno la seconda annotazione sarebbe dimostrativa di un incontro effettivamente avvenuto nel novembre 1993: questo, infatti, pur essendo solo preannunciato alla luce DEla seconda DEle annotazioni, ben potrebbe essersi realmente tenuto, osservandosi pure che la segretaria di DETR non lo aveva confermato solo perché non era al corrente dei fatti e degli appuntamenti che prescindevano dal proprio personale intervento. In conclusione l'incontro DE novembre 1993, documentato in agenda, e che secondo il PG forse si sarebbe effettivamente verificato, dovrebbe costituire il riscontro ad altre affermazioni di ZZ ( riportate a pag 270 DEla sent. di primo grado) secondo cui GA aveva avuto incontri con DETR anche prima DEla propria scarcerazione. D'altra parte il ricorrente ritiene che la criptica annotazione nella agenda sottintendesse rapporti assai collaudati tra DETR e GA, non avendo il primo mancato di precisare che era a conoscenza DElo speciale spessore criminale L'altro, al quale dunque non si sottraeva per puro timore. Il Procuratore generale lamenta poi la illegittimità L'ordinanza DE 18 maggio 2007 con la quale la Corte ha rigettato la richiesta di un nuovo esame di ZZ affinché riferisse sul contenuto DEla confidenza ricevuta da GA a proposito dei provvedimenti legislativi di cui DETR gli avrebbe parlato in 70 occasione di incontri;
ed altresì DEle ordinanze DE 28 gennaio 2008 e L'8 gennaio 2010 con le quali la stessa Corte aveva rigettato l'istanza DE PG di assunzione DE teste (nuovo) CI sui provvedimenti legislativi in questione e di acquisizione di una memoria illustrativa DEle dichiarazioni DE collaborante ZZ. Richiamandosi al tenore letterale DEle memorie depositate il 5 ottobre 2007 e il 7 gennaio 2010 a sostegno DEle richieste istruttorie poi rigettate, lo stesso PG ripropone a questa Corte che ZZ avrebbe dovuto deporre sulle promesse (fatte a GA) di DETR che di lì a poco, e cioè nel gennaio 1995, avrebbe propiziato iniziative legislative favorevoli sull'arresto per associazione mafiosa: e ciò, nel corso di un incontro pacificamente da collocarsi nel 1994, come desumibile dalle parole DElo stesso ZZ che aveva precisato che quello era stato successivo alla pubblicazione DE decreto BI, cosiddetto salva- ladri, che era DE 14 luglio 1994. E il decreto-legge presentato dall'on. BI aveva formato, nella memoria DE PG DE 2007 materia di una specifica disamina volta a dimostrare come si trattasse, nel testo DE Ministero, di una normativa capace di restringere pesantemente la possibilità di applicazione DEla custodia cautelare. Il decreto decadde tuttavia poiché nel dicembre DE '94 il governo BE perse l'appoggio DEla Lega-nord e si presentò dimissionario, venendo sostituito, nel 1995, da un governo di segno politico opposto. In sostanza il Procuratore generale aveva rappresentato, nella istanza istruttoria alla Corte d'appello, la rilevanza e la necessità di ulteriormente indagare, alla luce dei lavori parlamentari appena indicati, sull'affermazione di ZZ secondo cui, prima DE TA DE 1994, DETR si era incontrato a Como con GA e gli aveva promesso di presentare, per gennaio 1995, DEle proposte legislative molto favorevoli: quelle appunto che erano rappresentate dal testo sulla custodia cautelare dapprima caldeggiato dall'onorevole BI e poi riproposto in altro testo, dopo la decadenza DE primo. Il tutto anche alla luce DEla considerazione che GA non poteva avere mentito a ZZ ( e questi di conseguenza ai giudici) millantando rapporti inesistenti con DETR: infatti le cognizioni di GA sul decreto salva-ladri apparivano il frutto di uno speciale tecnicismo e di una conoscenza nel dettaglio (ZZ aveva parlato di una piccola modifica che riguardava l'arresto sul 416 bis cp) che non potevano essere stati desunti dalla trattazione DEla questione sulla stampa e che invece potevano essere stati conosciuti solo attraverso le confidenze di una persona competente e interessata come DETR e si attagliavano esattamente al senso DEla modifica apportata alle norme sulla custodia cautelare: modifiche consistite, nel testo provvisorio, nella abolizione DEla presunzione di pericolosità in materia di associazione mafiosa e nella conseguente creazione di un onere di motivazione a carico DE giudice, foriero di contenziosi dai più imprevedibili risvolti. 71 Per giunta, si era fatto notare come i tempi di preparazione e di presentazione DE disegno di legge per l'approvazione al Parlamento (primo semestre DE 1994, gennaio 1995) fossero esattamente coincidenti con ¡ particolari cronologici desumibili dal racconto di ZZ: il disegno di legge favorevole alla mafia era cioè stato varato e solo la caduta accidentale DE governo ne aveva impedito l'approvazione. In conclusione, il racconto di ZZ circa i due incontri che GA avrebbe avuto nel 1994 con DETR era logico e riscontrato obiettivamente dall'esistenza L'iniziativa legislativa caldeggiata dall'onorevole BI;
inoltre l'incontro DE novembre '93, documentato dall'agenda, nonché quello descritto da La CA come avvenuto venti giorni prima DEle elezioni, costituivano non il frutto di un ricordo confuso di ZZ, ma la prova DEla preparazione dei successivi incontri DE '94. I temi erano stati proposti nella memoria DE PG DE 7 gennaio 2010, dopo la scoperta DEla deposizione di tale CI al PM di Firenze a proposito di una legge favorevole alla mafia che BE stava preparando. Di fondamentale importanza, ad avviso DE PG, era la prova che esso voleva fornire DEla data reale, risalente alle festività natalizie DE '94, degli incontri fra GA e DETR, descritti da ZZ, considerato che proprio sull'incertezza DEla data in questione si era fondata la decisione DEla Corte di negare la valenza probatoria sia la dichiarazione di ZZ che alle annotazioni sull'agenda: e ciò senza considerare che le dichiarazioni di CI costituivano prova VA, alla quale la parte richiedente aveva diritto di accedere.
7. Il ricorrente critica anche la sentenza nella parte in cui ha escluso che siano stati accertati rapporti fra DETR e i fratelli IA -soggetti di rilievo nel panorama mafioso palermitano, arrestati nel 1994 con i loro favoreggiatori d'AG e SP- , rapporti utili nella prospettiva accusatoria DEla DEineazione DE legame di natura politica fra DETR e la mafia, riferibile ad anni successivi al 1992 e precisamente al 1994. La tesi L'accusa, ritenuta non provata dalla Corte, era stata quella L'avere, il predetto D'AG, ottenuto nel 1994, per il tramite dei fratelli IA, che si sarebbero avvalsi DE rapporto con DETR, un provino per il figlio minorenne, presso la formazione giovanile DEla società calcio MI. La Corte aveva evidenziato che DEla presunta intromissione di DETR nella vicenda calcistica che interessava D'AG, su pressione per giunta dei IA, non era prova in atti, tenuto conto che D'AG lo aveva negato e nessuna conferma era venuta dai fratelli menzionati. Le scarse prove acquisite presso i tecnici DE MI dimostravano, ad avviso DEla Corte, che vi era stato un provino non nel 1994, ma nel 1992: quello cioè 72 in relazione al quale D'AG aveva parlato di un interessamento soltanto DE proprio amico LO AR. Ebbene il ricorrente critica tale impostazione soprattutto sottolineando che la Corte aveva ignorato i rilievi evidenziati nella requisitoria scritta con particolare riferimento al fatto che D'AG aveva dichiarato al pm, in due occasioni nel 1996, di avere richiesto ad uno dei fratelli IA, che egli aveva ospitato nella propria casa nel dicembre 1993, di dargli una mano per inserire il figlio nel MI calcio. La Corte avrebbe dovuto cioè sospettare di mendacio le dichiarazioni di D'AG in dibattimento, avendo costui dolosamente negato di aver interessato i IA, e attraverso questi il DETR, per ottenere il provino calcistico che si era regolarmente svolto nel gennaio DE '94: il mendacio era spiegabile nell'ottica di tenere separato il DETR da qualsiasi ambiente mafioso all'indomani L'arresto dei fratelli IA, arresto seguìto dall'iniziativa a LE, DE sopra menzionato SA LU, reggente DEla famiglia prima capeggiata dai IA, volta allo stesso scopo. Ad ottenere, cioè, che (come nel caso di TU CA) non si parlasse dei rapporti fra DETR e ambienti mafiosi. Il ricorrente contesta anche che le dichiarazioni di SP VA fossero frutto di progressione accusatoria e che il provino calcistico di cui hanno parlato i tecnici DE MI fosse quello da ricondurre al 1992 "essendo lecito dubitare L'esattezza dei ricordi temporali di ZA".
8.Il ricorrente lamenta la riduttiva valutazione da parte DEla Corte territoriale, L'esame di GA AT. A tal fine riporta i brani DEla propria requisitoria, presentata in appello, per ricostruire l'importanza DEle dichiarazioni DE collaboratore il quale aveva riferito che verso la fine DE 1993 era stato convocato da US IA in una villetta di Campo Felice di Roccella per progettare un nuovo attentato a Roma. L'attentato doveva servire a fare "smuovere" quelli di Roma. In un incontro che il collaborante aveva avuto successivamente a Roma, al bar Doney, nella fase esecutiva L'attentato, con lo stesso US IA, costui gli aveva detto che si era chiuso tutto e che si era ottenuto quello che si cercava dalla politica, grazie a persone serie come BE e un certo DETR. Questi avevano messo il Paese nelle loro mani. L'attentato era stato poi posto in essere ma era fallito. Orbene, sulla capacità di tale dichiarazione di rappresentare una prova o un ulteriore serio indizio L'esistenza di un accordo politico-mafioso anche con i IA e che avrebbe visto DETR in veste di patrocinatore, la Corte si era espressa negativamente, in primo luogo evidenziando la tardività DEle dichiarazioni DE collaboratore, intervenute nel 2009 dopo lo scadere dei 180 giorni dall'inizio DEla collaborazione (giugno-dicembre 2008), a distanza di 73 circa un anno da tale data: e ciò, sempre ad avviso DEla Corte, senza una ragionevole spiegazione, tenuto conto, al contrario, DEla particolare importanza di tali rivelazioni, destinate a coinvolgere quello che all'epoca era divenuto il capo DE governo. Sostiene allora il ricorrente, citando i più recenti approdi DEle sezioni unite, che la tardività DEla dichiarazione DE collaboratore non è causa DEla sua inutilizzabilità e quindi nemmeno DEla sua sicura inaffidabilità. Il PG ritiene invece che il ritardo DElo AT non sia affatto ingiustificato: egli ha infatti spiegato di avere parlato di DETR tempestivamente dopo l'inizio DEla collaborazione e di avere taciuto soltanto il particolare DEla conversazione con IA al bar Doney, perché quella conversazione- che esso aveva posto in collegamento con la precedente conversazione di AM di Roccella- gettava luce sui rapporti fra i BE e le stragi di cui si era parlato, appunto, nel precedente incontro con lo stesso IA a AM . Egli infatti aveva avuto timore di parlare di questo livello di implicazioni dal momento che BE era il capo DE governo appena insediato e il ministro di giustizia era un siciliano come DETR. Questo timore, espresso da AT a giustificazione DE silenzio a lungo serbato sulla vicenda DE bar Doney, pure riscontrabile sulla base DEla cronologia degli eventi politici, era stato misconosciuto dalla corte d'appello DE tutto ingiustamente. Per giungere a tali conclusioni infatti la corte aveva valorizzato le dichiarazioni fatte da AT in epoca precedente (novembre 2008) al pm di Caltanissetta, dichiarazioni che tuttavia, come precisa il ricorrente, riguardavano le diverse connivenze mafiose addebitabili all'imputato e non anche il tema DE possibile collegamento tra l'imputato, BE e le stragi che sarebbe emerso se gli avesse parlato L'episodio DE bar Doney. Il ricorrente lamenta l'atteggiamento di chiusura DEla Corte verso qualsiasi iniziativa istruttoria DEla Procura generale volta a dimostrare, attraverso l'assunzione di altri testi (RO e CI) che AT aveva potuto riferire al pm nisseno di avere detto a tali sodali DE solo coinvolgimento di BE nella interlocuzione con la mafia per la realizzazione DEle stragi. In conclusione il ricorrente lamenta come la Corte abbia espresso un giudizio negativo sulla credibilità di AT mal utilizzando il criterio DEla sua compromissione in numerosi e gravi reati, quale motivo di un negativo giudizio morale anziché, come si sarebbe dovuto, quale ragione giustificatrice DEla presunzione di una particolare conoscenza dei fatti DE sodalizio. In più si sarebbe dovuto tenere conto DE fatto che, al tempo L'incontro al Doney, il DETR era, per AT un perfetto sconosciuto, sì da escludere l'ipotesi di dichiarazioni di natura vendicativa. 74 In terzo luogo era rimasto nell'ombra il fatto che AT aveva intrapreso un percorso collaborativo fondato su ragioni anche religiose, autoaccusandosi di un DEitto gravissimo come quello di via d'Amelio. Era poi DE tutto erroneo il ragionamento DEla Corte secondo cui lo AT, quando aveva parlato, all'inizio DEla sua collaborazione, ai pm, DEla vicenda dei tabelloni pubblicitari e dei IA, era rimasto ben lontano dal sottoporre agli inquirenti il rapporto di DETR con la mafia nei termini poi descritti in dibattimento e riferiti alla vicenda DE bar Doney: la Corte, invece, avrebbe dovuto leggere quelle informazioni esattamente come detto dal collaboratore e cioè come indizi, a proposito DE rapporto di DETR con la mafia, "seminati" quando ancora non trovava il coraggio di parlare ai giudici dei fatti ben più gravi di cui era conoscenza. Infine il ricorrente contesta che il racconto fatto da DETR, a proposito DEla buona novella che IA gli avrebbe annunciato al bar Doney, fosse rimasto privo di riscontri. Il riscontro era nella natura politica DEla conversazione, indicativa di inadempienze DEla classe politica precedente e nel fatto, integrante una vera e propria anomalia, che l'attentato a Roma, già deciso, fosse rimasto sottoposto a condizione sospensiva in attesa di un evento che sarebbe dovuto accadere: di tale anomalia non è traccia alcuna nella ricostruzione DEla Corte. D'altra parte doveva considerarsi sintomatico anche il colloquio avuto dal dichiarante, in carcere, con PP IA, relativo alla ipotesi di una collaborazione con gli inquirenti nel caso di persistenza DEle inadempienze politiche: le aspettative in altri termini, non potevano che trarre origine da promesse, sicché risulta apodittica l'affermazione DEla Corte contenuta a pagina 515 DEla sentenza, secondo cui le aspettative sarebbero invece state fondate su pretesi impegni non provati, assunti da esponenti politici. Utile sarebbe stato, poi, valorizzare le dichiarazioni di AU Di GA il quale aveva chiarito, negli interrogatori acquisiti al processo, che a partire dal 2001 l'organizzazione mafiosa aveva accettato che l'articolo 41 bis, non potendo essere abrogato, fosse quantomeno alleggerito nei suoi effetti. Il ricorrente denuncia poi la illegittimità L'ordinanza DE 18 dicembre 2009 con la quale la Corte ha rigettato la richiesta di sentire il collaborante VA RI: un collaborante che aveva parlato DEle stragi DE '93 come poste in essere per costringere lo Stato a venire a patti con la mafia, essendoci un politico in contatto con l'organizzazione mafiosa. Tale politico era DETR DE quale aveva saputo, attraverso NI GA, che era gestito dai IA.
9.In ordine al tema rappresentato dalle intercettazioni DE 1999 e DE 2001, il ricorrente ritiene corretta l'interpretazione in chiave accusatoria datane dal Tribunale all'esito DE giudizio di primo grado. 75 Si è trattato infatti di intercettazioni che, pur riferite ad epoca ampiamente a dimostrare posteriore rispetto a quella qui di interesse, stavano autonomamente l'esistenza DE patto politico DE 1993-94 e DEle relazioni illecite che, all'epoca, l'imputato aveva stretto con GA. Quei colloqui infatti lasciavano trasparire la decisione di cosa OS di votare per DETR, nel frattempo già eletto deputato al Parlamento nazionale ( 1996), e candidatosi a quello europeo nel 1999, perché nell'ambiente mafioso era stato preso un impegno in tal senso, essendo confermativa L'assunzione di tale impegno e quindi L'esistenza di un patto, anche la conversazione intercettata nel 2001, nel corso DEla quale il boss UT aveva espresso DEusione per il mancato mantenimento dei patti da parte di DETR. Ebbene, la Corte d'appello aveva negato rilevanza probatoria a queste intercettazioni sul presupposto DEla loro lontananza cronologica dal patto che costituisce oggetto DE presente giudizio ed altresì L'assenza di riferimenti al ruolo che vi avrebbe assunto GA: un ragionamento, ad avviso DE ricorrente, manifestamente illogico dal momento che contiene anche la affermazione DEla rilevanza di quelle conversazioni ai fini DEla eventuale dimostrazione di un diverso accordo con la mafia di cui DETR sarebbe stato protagonista nel 1999. Si sarebbe trattato, in altri termini, DEla prova di un fatto in tutto omologo a quello oggi in esame, ingiustificatamente dunque ritenuto scollegato dal precedente. La Corte avrebbe errato anche nel rilevare la mancata elezione di DETR, a quelle competizioni elettorali, nel collegio IA-Sardegna, quale sintomo L'assenza di un vero e proprio patto, sia pur riferibile al 1999: infatti, ad avviso DE ricorrente, la Corte avrebbe dovuto valorizzare un'altra parte DEle intercettazioni di UT, evidenziate nella requisitoria scritta presentata alla Corte d'appello, conversazione dalla quale emergeva che la mancata elezione di DETR era dovuta non alla assenza di un vero e proprio patto con la mafia ma alla controffensiva di IC. 10. Il ricorrente PG passa quindi a contestare la tesi DEle dichiarazioni di GA a proposito degli incontri con DETR - come pure millanterie, ossia - come esagerazioni nella descrizione di collegamenti con la politica, funzionali al mantenimento, per GA stesso, DEla carica di capo-mandamento e a sfuggire alla condanna a morte decretata da RE. Il Procuratore generale ricorda che vi sono prove corpose nel processo a dimostrazione DE fatto che GA non millantava rapporti inesistenti: e tali sono la dimostrata sua presenza alla mensa di BE durante la cena DEla notte di Sant'Ambrogio DE 1974 ed altresì la conversazione intercettata di UT che parlava di IN AP - ritenuto responsabile DE mandamento di SA IA DE SÙ -come tramite con DETR quando GA era detenuto. 76 In più il Procuratore generale si riporta al contenuto DEla requisitoria che egli aveva presentato alla Corte d'appello, nel corso DEla quale erano state citate dichiarazioni di CA: da queste si evinceva che GA era stato condannato a morte da RE perché ritenuto autore di una fuga di notizie su fatti di interesse DEla mafia e non perché fosse un millantatore. Anche il collaboratore La CA che aveva attribuito i contatti di GA ad un rapporto diretto con BE, senza cioè la mediazione di terzi, aveva formulato personali collegamenti. E NI RU, che aveva parimenti ricostruito i contatti di GA come collegati direttamente alla persona di BE , avrebbe dovuto essere "letto" alla luce DEle dichiarazioni di AT che aveva chiarito come i contatti con la mafia riguardassero tanto BE quanto DETR. 11. In ordine alla affermata insussistenza DE patto politico mafioso, il ricorrente ritiene che la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello, diversamente da quanto da essa sostenuto, non sia conforme ai principi formulati dalla sentenza DEle sezioni unite NN, riguardo ai connotati di un simile patto che deve essere caratterizzato da promesse serie e specifiche di ognuna DEle parti. Il PG si affida ancora una volta al contenuto DEla requisitoria già presentata alla Corte d'appello nella quale si era ricostruito l'antefatto DE patto stretto fra DETR e GA in un contesto nel quale erano già maturati stretti rapporti fra DETR e i fratelli IA che erano i giovani emergenti all'interno DEla famiglia mafiosa, palermitana, di CC, sotto la guida di RE. Ebbene, i contatti tra DETR e GA, come riferito da ZZ, erano stati plurimi, anche prima di quelli da esso stesso espressamente richiamati, come avvenuti alla fine DE 1994. Ve n'era traccia, DE resto, nelle annotazioni L'agenda L'imputato relative alla fine DE 1993, la stessa epoca nella quale D'AG riceveva da US IA la promessa di ottenere, tramite amicizie milanesi, l'inserimento DE figlio nelle formazioni giovanili DE MI. Sempre alla fine DE 1993 risale il summit mafioso di cui ha dato atto AT, nel corso DE quale US IA gli aveva annunciato una cosa politica dalla quale tutti avrebbero tratto vantaggi, mentre a gennaio '94 risale l'incontro tra IA e lo stesso AT al bar Doney di Roma, durante il quale il primo aveva annunciato di aver ottenuto quello che il gruppo voleva, grazie alla serietà di DETR e BE. Era poi stata chiarita la vicenda DEla pressione effettuata da SA LU, rappresentante dei IA, per indurre CA a non parlare dei suoi rapporti con DETR, onde impedire agli inquirenti di scoprire i contatti fra quest'ultimo e i IA;
così come la vicenda DE silenzio serbato da D'AG circa il provino ottenuto dal figlio grazie a DETR per il tramite dei IA. 77 Da DETR si era, DE resto, recato GA alla vigilia DEle elezioni DE 1994 come riferito da La CA, tornando indietro con l'invito rivolto allo stesso La CA di votare FO TA, perché "..ci danno qualche possibilità DE 41 bis". Oltre alla importante deposizione di La CA viene poi ricordata quella di ZZ- sopra anticipata- riferita ad epoca successiva alle elezioni DE '94, e concernente i due incontri che in tale epoca GA avrebbe avuto con DETR a Como, conseguendone la promessa di proposte normative favorevoli in tema di articolo 41 bis e di arresto per il reato di associazione mafiosa. Nella stessa occasione GA aveva precisato che un altro tentativo di fare una piccola modifica al decreto BI era fallito. La terza importante acquisizione probatoria era rappresentata dalle dichiarazioni di Di TA US che pure aveva parlato, dal canto suo, di tentativi volti a ottenere modifiche all'articolo 192 DE codice di procedura penale oltre che di avere visto TE US reggente di ES tornare euforico da un incontro con GA o con il genero di questi, avendo il primo dato buone speranze dopo avere parlato con DETR DEle "cose politiche". Si inserirebbe nel mosaico, il tassello rappresentato dalla vicenda D'AG e dalle dichiarazioni di AT che andavano a colorire il rapporto di DETR con i IA, rapporto non antagonista di quello tra DETR e GA tenuto conto che i fratelli IA, come GA, appartenevano allo stesso schieramento politico nello stesso ambito mafioso. Aveva quindi preso corpo- attraverso le dichiarazioni di ZZ, Di TA e La CA la tesi L'appoggio che OS OS avrebbe dovuto fornire, per la competizione elettorale, a DETR. Tutto ciò premesso, nella stessa requisitoria sopra menzionata, si era fatto presente che gli elementi raccolti erano più che sufficienti a sostanziare l'ipotesi DE concorso esterno in associazione mafiosa secondo i criteri stabiliti dalla sentenza DEle sezioni unite NN. Infatti, dalle deposizioni sopra ricordate erano emersi persino gli articoli di legge che avrebbero dovuto costituire oggetto DEla modifica legislativa promessa da DETR, sicché la promessa dallo stesso fatta presentava in primo luogo il carattere DEla "specificità". Ma essa presentava anche il carattere DEla "serietà" vista la affidabilità dei protagonisti che, dal lato DEla associazione mafiosa, sono da individuare non tanto in GA, capomandamento di una famiglia palermitana, quanto in RE e RU che erano invece il vertice di cosa OS. Quanto infine alla verifica ex post degli effetti DEla promessa in ordine alla conservazione o al rafforzamento L'organizzazione mafiosa, nella requisitoria si era fatto rilevare che vi erano stati effetti importanti L'accordo stesso: l'abbandono DEla ricerca di nuovi referenti politici, l'aumento, quindi, DEla possibilità di indirizzare tutte le energie DE sodalizio al conseguimento degli 78 scopi illeciti ad esso congeniali, mediante la cosiddetta sommersione o strategia di basso profilo, l'abbandono DE progetto autonomista di IA libera, il ricompattarsi dei due schieramenti di cosa OS in precedenza divisi fra il perseguire la pista stragista e il perseguire, viceversa, contatti politici, l'allontanamento DElo spettro DEla disgregazione L'organizzazione mafiosa per mezzo DEle riforme legislative promesse. 12.Il Procuratore ricorrente lamenta quindi la illegittimità L'ordinanza DE 17 settembre 2009 con la quale la Corte ha rigettato l'istanza di assumere la deposizione di IM NO. ST avrebbe dovuto deporre in merito al rinvenimento, in suo possesso, nel 2005, di un frammento di foglio contenente una richiesta che cosa OS intendeva formulare a BE a proposito di reti televisive. Egli avrebbe dovuto deporre anche su altre due lettere che aveva ritirato intorno al 1992 da ambienti mafiosi e che dovevano essere recapitate, al pari DEla precedente, a DETR: quelle missive erano la prova che RO si rivolgeva all'imputato e quindi aveva un rapporto con esso. Il Procuratore generale lamenta che la prova VA sia stata rifiutata in quanto manifestamente irrilevante così come una VA richiesta di assumere NO, formulata durante la discussione finale DE processo, era stata rigettata (ordinanza DE 5 marzo 2010) per mancanza DE requisito L'assoluta necessità. Illegittimo doveva ritenersi il ragionamento DEla corte al riguardo tenuto conto soprattutto DEla erroneità L'assunto secondo cui IM NO non aveva avuto rapporti diretti con MA DETR: era vero il contrario posto che gli aveva descritto un'esperienza personale consistita nel ritiro DEla lettera di RO, diretta a DETR. Il Procuratore generale censura anche l'affermazione DEla Corte secondo cui le dichiarazioni di NO sarebbero state caratterizzate da progressione accusatoria, avendo egli affermato, per la prima volta, il 20 novembre 2009 di essere a conoscenza personalmente di rapporti diretti tra MA DETR e NA RO. Infatti anche in precedenza egli aveva esibito biglietti dattiloscritti, scritti da RO e diretti al padre in cui si faceva riferimento a personaggi anche politici. 13. Infine il Procuratore generale , sul tema DEla vicenda FE, critica le conclusioni raggiunte dalla Corte d'appello, affidandosi ai motivi in proposito articolati nella requisitoria scritta depositata nel giudizio di secondo grado. Censura, in particolare, la parte DEla motivazione nella quale la Corte d'appello nega qualsiasi rilevanza dimostrativa, anche soltanto indiziaria, nella prospettiva L'oggetto DE presente giudizio, alle dichiarazioni DE 79 collaboratore ES EL che avevano riguardato l'eventualità di un accordo tra DETR e FE, un soggetto con lui imputato, in un diverso processo celebrato a LE, DE reato di calunnia aggravata volta a screditare i collaboratori di giustizia Di RL OR e LI. In altri termini l'ES aveva detto di essere a conoscenza di promesse di denaro fatte da DETR a FE, avvalendosi DEla collaborazione L'avvocato De LI che quei denari avrebbe anticipato in nome e per conto di DETR. Ebbene la corte, anche considerando che quella vicenda si era risolta nella sede processuale propria con una assoluzione per DETR (mentre la posizione di FE si era estinta per morte L'imputato e quella DE terzo imputato, OF, si era conclusa con un patteggiamento), aveva evidenziato che non vi era prova di condotte di DETR in appoggio alle iniziative calunniose eventualmente poste in essere da FE e OF, ma solo prova di contatti L'imputato con i soggetti che avrebbero potuto essere utili alla preparazione DEla sua strategia difensiva. E ciò anche in considerazione DEla genericità DEle dichiarazioni di ES e DEla posizione assunta dall'avvocato De LI che, in dibattimento aveva smentito ES. Il Procuratore generale, dunque, ricorda di aver segnalato nella requisitoria, la propensione L'imputato di inquinare le prove, desumibile dalle dichiarazioni di ES EL . Nella requisitoria egli aveva ripercorso le tappe DEla ragionamento sulla credibilità L'ES a proposito, in primo luogo, dei rapporti fra l'avvocato De LI (difensore di FE nel processo per calunnia) e DETR, coimputato di quest'ultimo, al quale l'avvocato aveva portato richieste DE proprio cliente nel 2002. La esposizione DEla requisitoria è proseguita anche con le parti nelle quali erano stati trascritti brani di intercettazioni varie o si era parlato DEla posizione di RE IN, amico personale di DETR e condannato, a sua volta, per favoreggiamento di soggetti appartenenti al Sismi. *** La difesa ha quindi presentato una memoria di replica illustrando le ragioni DEla ritenuta inammissibilità DE gravame DE Procuratore Generale DEla Corte d'appello. *** 0 80 8 Il Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione ha depositato, il 7 marzo 2012, note per l'udienza fissata il giorno 9, contenenti la anticipazione DEle richieste da formulare in tale sede e condensabili nella sollecitazione principale all'annullamento con rinvio (ritenendo che quella senza rinvio ex art. 129 cpp, pure auspicabile alla luce DEla motivazione DEla sentenza in oggetto, sarebbe però impedita dalla assenza di una idonea contestazione DE fatto-reato ),affinchè sia mandato al giudice DE rinvio di 1) precisare la condotta di rilevanza penale;
2) chiarire se la condotta DE concorrente esterno debba presentare i requisiti DE concorso in estorsione;
3) stabilire se si sia in presenza di più fatti unificati nella continuazione ai fini di una eventuale prescrizione parziale. Ad avviso DE PG di udienza, infatti, -difetta l'imputazione (nel senso che quella formulata sarebbe generica insufficiente secondo i criteri DEla giurisprudenza CEDU e, secondo i giudici DE merito, surrogata dalla contestazione dei fatti su cui sono caduti i mezzi di prova: evenienza , quest'ultima, che renderebbe ancor più atipica la già atipica fattispecie DE concorso esterno ); ed inoltre si riverbererebbe sulla tenuta logica DEla motivazione;
-manca la analisi DEla condotta L'imputato, sotto il profilo DEla fattispecie (non contestata) di estorsione: e ciò, ai fini DEla motivazione sul reato invece contestato che è, si, quello di concorso esterno ma che, in concreto, è stato configurato come contributo alla realizzazione di una attività di estorsione continuata: o, se non lo fosse stato, il giudice avrebbe dovuto fornire ragguagli al riguardo;
-manca la individuazione specifica DE contributo dato dal concorrente esterno alla associazione mafiosa (non, secondo il PG, l'arricchimento consentito alla mafia perché questo sarebbe derivato dalla vittima e non dal'imputato, non la induzione DEla vittima ai pagamenti atteso che in sentenza (pag. 319) si dà atto che la vittima era già di per sé disposta a pagare per stare tranquilla e comunque nessun pentito lo ha affermato, non il dare corso all'affidamento DEla mafia (pag. 317) posto che non risultano garanzie date dall'imputato alla mafia, non la riduzione DEle pretese DEla mafia posto che risulta essere stata la vittima che si servì L'imputato per contattare la mafia, non l'essere un generico canale di collegamento, essendo la espressione così vaga da cadere sotto la falcidia operata dalla sentenza NN su tal genere di condotte, non l'aumento DE prestigio di ON, morto egli stesso per mano DEla mafia). -Quanto alla condotta tenuta quale mediatore per conto DEla mafia tesi sostenuta in sentenza-il PG vede in essa un travisamento DE fatto, dato che è stata la vittima a scegliere l'imputato come mediatore. E soprattutto la sentenza non spiegherebbe la ipotesi L'essere stato, l'imputato, non un 81 mediatore ma un nuncius per conto DEla vittima, dunque un soggetto non distinguibile, sul piano penale, dalla posizione DEla vittima e certo non imputabile per non essersi astenuto” dal contattare la mafia: per giunta " avendolo fatto nelle persone di due mafiosi che non hanno fruito dei profitti DEla estorsione;
-manca la motivazione sul dolo diretto, non essendo possibile individuarlo, nelle forme richieste dalla sentenza NN, quando, come nella specie, l'agente avrebbe agito per conto DEla vittima e degli estorsori;
ma soprattutto non terrebbe la tesi dei giudici in quanto sarebbe in contrasto con la prova che l'imputato non avrebbe sfruttato gli amici mafiosi per fondare un nuovo partito in IA;
-manca la prova DE profitto personale L'imputato (prova necessaria secondo giurisprudenza in tema di favoreggiamento: così Cass. N. 38236 DE 2004); -manca la citazione DEla giurisprudenza sul tema DE concorso esterno;
-manca la specificazione DEla cessazione DEla condotta che è consistita in ripetuti pagamenti di somme e dunque non è ascrivibile nella cornice DE reato permanente;
essa comunque potrebbe avere subito l' effetto DEla cessazione seguito L'allontanamento L'imputato dalle società DEla vittima a partire dal 1979. யெ 82 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso avanzato nell'interesse L'imputato è fondato e merita accoglimento nei termini che si indicheranno, mentre, al contrario, il ricorso DE Procuratore Generale DEla Corte d'appello va dichiarato inammissibile. 1A. E' doveroso- affrontando il primo dei due cennati punti DEla decisione adottata prendere le mosse dai motivi di ricorso articolati dalla difesa, all'interno dei quali va individuata un' apprezzabile denuncia DE vizio di motivazione riconoscibile su parte DEla ricostruzione dei fatti che sono stati ritenuti, dal giudice DE merito, idonei ad essere inquadrati nella fattispecie DE concorso eventuale in associazione per DEinquere e poi di stampo mafioso. Con la precisione, apparentemente pleonastica ed invece funzionale come si vedrà , che i punti investiti dai motivi presentati dalle parti costituiscono il perimetro all'interno DE quale anche al Procuratore Generale di udienza era dato intervenire, eventualmente ampliando gli argomenti DEla discussione e quindi i motivi a sostegno DEla doglianza sul "punto", senza viceversa- come DE resto dallo stesso riconosciuto- potere investire punti nuovi che quindi si ponessero come ampliamento non consentito DE tema devoluto. Ciò posto, occorre subito sgomberare il campo dalla censura DEla difesa relativa alle ordinanze ( alle loro motivazioni) con le quali sono state rigettate altrettante istanze di rinnovazione DE dibattimento. La doglianza è infondata. Deve rilevarsi che le prove che si chiedeva di assumere, anche se in buona parte dichiarate dall'impugnante come provenienti da indagini difensive successive alla sentenza di primo grado, devono considerarsi rientranti nel novero DEle preesistenti perché sicuramente "non sopravvenute e neppure scoperte dopo la sentenza di primo grado". Invero, l'art. 603 comma 1 sottopone alla condizione, per la ammissione, DEla "decisività", non solo le prove già acquisite nel dibattimento di primo grado, ma anche quelle che, pur non acquisite in tali circostanze, il codice qualifica come "nuove", DE genere, però, diverso da quelle DE comma 2 ossia da quelle sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado. In altri termini, sono soggette alla regola DEla "decisività" le prove che, pur non acquisite nel dibattimento già celebrato, restano "nuove" senza essere "sopravvenute o scoperte dopo". Si tratta, evidentemente, tra l'altro, di prove dichiarative che erano note o avrebbero potuto essere note alla parte nella loro ipotizzabile esistenza dal punto di vista soggettivo e oggettivo, essendo afferenti a temi di prova già dichiarati nelle liste e che, ciò nonostante non sono state tempestivamente 83 richieste per ragioni attinenti con ogni evenienza alla prescelta strategia processuale. Ossia prove che la parte avrebbe potuto dedurre tempestivamente e che, non avendolo fatto, può tentare di introdurre nella istruttoria L'appello alla condizione, però, DEla loro capacità di vincere la presunzione di completezza DEla istruttoria già compiuta. In tal senso si è espressa anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35372 DE 26/05/2010 Ud. (dep. 30/09/2010 ) Rv. 248366 secondo cui il diritto DE difensore di svolgere indagini difensive, pur esercitabile in ogni stato e grado DE procedimento, deve tuttavia essere coordinato, affinché i risultati di dette indagini possano trovare ingresso nel processo, con i criteri ed i limiti specificamente previsti dal codice per la formazione DEla prova. In motivazione, la Corte ha osservato che la facoltà DE difensore di svolgere attività difensiva deve necessariamente essere raccordata con i criteri ed i limiti previsti per la formazione DEla prova. I risultati di quelle indagini, cioè, in tanto potranno essere "veicolati" nel fascicolo processuale in quanto siano state rispettate e osservate le disposizioni previste dal codice di rito. Ha aggiunto la Cassazione, nella sentenza citata, che è DE tutto evidente, infatti, che i risultati di quelle indagini ottenuti in una fase processuale "chiusa" non potranno avere alcuna incidenza. Nota , la stessa sentenza, che la giurisprudenza di legittimità ha anche avuto modo di affermare, sulla stessa linea, che "non è ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l'entrata in vigore DEla L. 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito DEla contestazione e all'applicazione degli istituti sostanziali, non potendosi interpretare come una deroga ai principi generali DE procedimento e DE giudizio avanti la Corte di Cassazione la lettera L'art. 327 bis c.p.p., comma 2, nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere "in ogni stato e grado DE processo" investigazioni in favore DE proprio assistito.." (Cass. sez. 3,sent. n. 43307 DE 19.10.2001). Per il tipo di prove indicate vale, dunque, il precetto L'art. 603 comma 1 c.p.p. Altra ed analoga giurisprudenza ha affermato, con orientamento pacifico, che l'ipotesi di rinnovazione DE dibattimento di cui all'art. 603 comma 1 cod. proc. pen., che riguarda prove preesistenti o prove già note alla parte, è subordinata alla condizione che il giudice d'appello ritenga, secondo la sua valutazione discrezionale, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, situazione che può sussistere quando i dati probatori già acquisiti siano incerti ovvero quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze oppure sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza ( Sez. 3, sent. n. 3348 DE 13/11/2003 Ud. (dep. 29/01/2004) Rv. 227494). Anche nel vigente codice di procedura penale, infatti, la rinnovazione DE giudizio in appello è istituito di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso 84 esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti ( Sez. U, sent. n. 2780 DE 24/01/1996 Ud. (dep. 15/03/1996 ) Rv. 203974). Sul punto, la Corte di merito ha rigettato le istanze in base al rilievo, essenzialmente, DEla non sopravvenienza e DEla non decisività DE mezzo richiesto ai fini DEla soluzione finale, come riportato anche dalla difesa nei motivi di ricorso. E rispetto a tale (ultimo) fondamentale e sufficiente parametro, la difesa ha denunciato una illogicità nella risposta DEla Corte, invece non sussistente. La difesa ha prospettato infatti una possibile inattendibilità DEle dichiarazioni di Di RL, da dimostrare con la prova che l'incontro tra ON e BE (che avrebbe rappresentato la causa e l'antecedente logico e storico DEla assunzione di GA ad OR) potrebbe non essersi mai verificato (diversamente da quanto sostenuto dal collaborante) perché, ad esempio, avrebbe potuto risultare essere stato collocato temporalmente in un'epoca invece di fatto successiva all'oggettivo arrivo di GA ad OR. Per tale ragione ha chiesto di assumere i domestici DEla villa di OR. Ebbene, com'è evidente, nessuna di tali prospettazioni appare allegata dalla difesa come frutto certo DEla deposizione dei testi , essendosi essa limitata (pur dopo avere escusso i testi nelle indagini difensive e quindi avere conosciuto le potenzialità DEle loro dichiarazioni) a formulare ipotesi su quella che avrebbe potuto essere la possibile elaborazione da parte dei giudici DEle nuove testimonianze a contenuto per giunta incerto. Un percorso logico, com'è evidente, che denuncia manifestamente la illogicità non DEla decisione dei giudici ( di negare ingresso alle nuove testimonianze) ma DEla richiesta DEla difesa, la quale ha l'onere di richiedere la riapertura DEla istruzione dibattimentale per la acquisizione di prove preesistenti solo quando capaci di incidere in maniera decisiva e prevedibilmente certa sull'esito DE processo. Nel caso di specie, in altri termini, premesso che la ipotesi sopra esemplificativamente formulata è frutto di una elaborazione logica di questa stessa Corte, deve notarsi che non è stato neppure indicato nel ricorso quale sarebbe il rilievo decisivo che acquisirebbe la fissazione di una data piuttosto che un'altra in riferimento all'arrivo di GA ad OR. Tanto più ove si consideri che sul tema sono state acquisite dichiarazioni di DETR non contestate nel contenuto ed attestanti che la data di arrivo DE GA ad OR era stata quella DE maggio giugno 1974 (vedi retro pagina 20). Certamente non afferente all'area DEla "decisività" è poi la denuncia DEla difesa sulla mancata assunzione dei testi che si occuparono DEla ristrutturazione degli uffici DEla Edilnord, tenuto conto che la mancata descrizione di un particolare L'arredo da parte DE collaborante può trovare 85 molteplici spiegazioni, non tutte compatibili con la tesi DEla falsità DEla dichiarazione stessa: spiegazioni che però la difesa trascura nella denuncia DEla violazione di legge. Infine la mancata ammissione DEla testimonianza di BE ha trovato congruente motivazione, da parte DEla Corte, nel rilievo che esso si era avvalso DEla facoltà di non rispondere nel precedente grado di giudizio, ditalchè risulta ancora una volta affidata ad ipotesi e congetture DEla difesa, la denuncia di manifesta illogicità DEla motivazione DEla Corte, non essendo stato allegato e tantomeno sostenuto da essa, con elementi concreti, che l'audizione di BE sarebbe stata concretamente idonea a vincere la presunzione di completezza DEla istruzione dibattimentale ed avrebbe apportato chiari elementi innovativi rispetto al panorama probatorio acquisito. C'è anche da considerare che l'anzidetta facoltà di non rispondere di cui BE si era avvalso vale a collocarlo nel novero dei soggetti da esaminare ai sensi L'art. 197 bis cpp, con la conseguenza, già affermata nella materia DEle prove nuove capaci di sostanziare una domanda di revisione, che la dichiarazione liberatoria di un soggetto che va esaminato ai sensi L'art. 197 bis cod.proc.pen., deve essere valutata "unitamente agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità" (art. 192, comma terzo, cod.proc.pen.), e non rientra, pertanto, da sola, neppure nel novero DEle "prove nuove", bensì costituirebbe mero elemento probatorio integrativo di quelli confermativi (Sez. 1, Sentenza n. 24743 DE 04/04/2007 Cc. (dep. 22/06/2007) Rv. 237337). Osservazioni analoghe a quelle sopra formulate valgono, poi, per le ulteriori testimonianze non ammesse. Ineccepibile è, inoltre, la motivazione sul rigetto DEla domanda di ammissione DEla videoregistrazione DEla intervista di OR, non essendo chiarito dalla difesa, nel ricorso, la ragione DEla ( esclusa dalla Corte) decisività DE detto mezzo istruttorio volto a far acquisire, secondo la sua prospettiva, in maniera invero assai poco ortodossa e quindi giustamente definita generica dalla Corte di merito, dati invece ufficialmente affidati agli archivi informatici degli uffici giudiziari. 1B. Il secondo motivo illustrato dalla difesa -il primo invero che riguardi la legittimità DEla sentenza- è quello con il quale è stata dedotta la violazione DE principio di correlazione tra accusa e sentenza specie sotto il profilo DEla enorme amplificazione dei temi di indagine e la violazione L'art. 430 cpp, essendosi trovata, la stessa difesa, nella impossibilità di fronteggiare tutti i temi e le acquisizioni proposte dalla accusa e ammesse dai giudici. E con motivo nuovo, indicato sub 7 nel ric. aggiunto, la questione è stata riproposta sotto il profilo DEla violazione L'art. 6 DEla CEDU. 86 La rievocazione appena fatta DE motivo di gravame, sostanzialmente feDEe alla articolazione originale, comporta , di per sé, una soluzione obbligata e lineare che non può che essere quella DEla inammissibilità DE motivo stesso, sia per la genericità DEla sua formulazione che, quanto al contenuto, per la sua manifesta infondatezza. Il motivo di ricorso in esame costituisce infatti la mera riproposizione DE corrispondente motivo di appello al quale la Corte ha già dato adeguata risposta a pag. 175 e segg., senza che la risposta stessa sia stata sottoposta dalla difesa, ad una specifica doglianza. E, come è noto, la mera riproposizione di un motivo di appello già affrontato e risolto in maniera congrua dal giudice DE merito, configura, per la costante giurisprudenza di legittimità, un motivo di ricorso inammissibile per genericità, perché è da considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso ( fra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 20377 DE 11/03/2009 Ud. (dep. 14/05/2009) Rv. 243838). Ma, a parte la detta genericità, si apprezzerebbe comunque, come anticipato, la manifesta infondatezza DEla doglianza per le ragioni evidenziate dalla Corte di merito che, nella specie, vanno convalidate tenendo conto, in più, DEla riperimetrazione (in senso quantitativamente riduttivo) DEla rilevanza DEla questione posta dalla difesa, dovuta alla riduzione DEla condotta ritenuta meritevole di condanna, condotta dalla quale risulta ora espunta in maniera definitiva (data la inammissibilità DE ricorso DE Procuratore generale contro l'assoluzione) la parte DE concorso ipotizzato in relazione al presunto patto politico-mafioso. La Corte di merito aveva cioè correttamente evidenziato che la condanna non poteva dirsi pronunciata per un fatto diverso da quello contestato, essendo quest'ultimo costituito, come già evidenziato dal giudice di primo grado (nella ordinanza DE 18 novembre 1997) dalla fattispecie DE concorso esterno, ipotizzato per essersi l'imputato avvalso DEla posizione di esponente DE mondo finanziario ed imprenditoriale attraverso le condotte poi indicate nel capo di imputazione e destinate, a seguito di acquisizione DEla specifica e relativa prova, a risultare idonee, oggettivamente e soggettivamente, al rafforzamento DE sodalizio criminale facente capo dapprima a ON e poi a IN. Hanno poi aggiunto, i giudici DE merito, a tale premessa, che la condanna non è risultata affatto eccentrica o, peggio, diversa, rispetto a tale tema contestato e che, in siffatta ottica, non possono avere avuto un ruolo in pregiudizio dei diritti difensivi né gli esiti DEle attività integrative di indagine DE Pm né eventuali risultanze probatorie , che , pur non preventivamente menzionate nella dichiarazione di accusa, hanno tuttavia formato oggetto di contestazione 87 sostanziale, con attribuzione alla difesa stessa DE concreto esercizio DE proprio mandato. Quanto ai primi, infatti, si tratta di nuove acquisizioni probatorie, consentite dal codice, che non risultavano, nemmeno nella prospettazione DE ricorrente, avere prodotto un ampliamento DEla contestazione DE fatto-reato bensì semmai, DE corredo probatorio a sostegno di questo. Quanto ai secondi, la Corte di merito si è correttamente riportata al costante insegnamento DEla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza deve affermarsi che, per aversi mutamento DE fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, DEla fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto DEla imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti DEla difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione DE principio suddetto non si esaurisce nel mero confronto letterale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie difensive, la violazione non sussiste se l'imputato, attraverso l'iter DE processo, sia comunque venuto a trovarsi nella concreta condizione di potersi difendere in ordine all'oggetto DEla imputazione (v, fra le molte, Sez. 4, Sentenza n. 16900 DE 04/02/2004 Ud. (dep. 09/04/2004 ) Rv. 228042; conf. Sez. 2, Sentenza n. 5329 DE 15/03/2000 Ud. (dep. 05/05/2000) Rv. 215903). A tali osservazioni DEla Corte di merito, la difesa nulla ha replicato in concreto e con la specificità richiesta, come detto, per licenziare un ammissibile motivo di ricorso. Essa si è infatti limitata a richiedere genericamente la applicazione dei principi espressi nella sentenza n. 10362 DE 1997 - peraltro isolata- che non è neppure calzante rispetto al caso in esame perché ha riguardato un caso di ravvisato mutamento DE fatto oggetto di sentenza rispetto a quello DEla contestazione, sia pure derivato dalle prospettazioni L'imputato. Mentre, nella fattispecie in oggetto non può dirsi -né la difesa lo ha argomentato che sia mutato nella sostanza il fatto di concorso esterno contestato e da provare. Ugualmente inammissibile si rivela, poi, il profilo DEla doglianza illustrato nel motivo nuovo, anche con riferimento all'art. 6 CEDU, dovendosi rimarcare, in particolare che, data la genericità DEla sua formulazione, non risulta neppure allegato dalla difesa rispetto a quali specifiche e decisive accuse essa avrebbe visto limitato concretamente il proprio mandato. La citazione L'art. 6 CEDU, comunque, non introduce aspetti dalla doglianza diversamente apprezzabili, non fosse altro che per la ragione che la normativa pattizia è destinata a spiegare la propria efficacia precettiva non in sé, ma nella interpretazione che ad essa dà in concreto la giurisprudenza DEla Corte di Strasburgo, sicchè il motivo di ricorso fondato sulla pretesa violazione DEla 88 norma CEDU non può che richiedere, conformemente ai principi generali in tema di impugnazioni, la illustrazioni DEle ragioni di diritto, nella specie giurisprudenziali, a sostegno DEla doglianza mossa. Ragioni che, nel ricorso, difettano DE tutto. Deve, a questo punto, darsi atto che il Procuratore Generale DEla Cassazione ha ritenuto di riprendere tale motivo di ricorso, quando ha osservato, oralmente nella requisitoria come già nelle note depositate per l'udienza, che mancherebbe nella specie l'imputazione (nel senso che quella formulata sarebbe generica, insufficiente secondo i criteri DEla giurisprudenza CEDU e, secondo i giudici DE merito, surrogata dalla contestazione dei fatti su cui sono caduti i mezzi di prova: evenienza , quest'ultima, che renderebbe ancor più atipica la già atipica fattispecie DE concorso esterno )con la conseguenza che il detto difetto si riverbererebbe sulla tenuta logica DEla motivazione ed al giudice DE rinvio dovrebbe essere demandata la precisazione DEla condotta di rilevanza penale. Si tratta di una richiesta che per molteplici ragioni è impossibile apprezzare: basterebbe osservare al riguardo che ammesso e non concesso, per le ragioni che si vedranno di seguito, che fosse accoglibile il rilievo sulla genericità DEla imputazione o quello sulla violazione DE principio di correlazione tra accusa e sentenza la conseguenza sul piano processuale sarebbe, nel primo caso la regressione quantomeno alla fase DEla udienza preliminare per la precisazione DEla contestazione ad opera L'unico titolare di tale potere, il PM (v. in tak senso Sez. U, Sentenza n. 5307 DE 20/12/2007 Cc. (dep. 01/02/2008) Rv. 238239), ovvero, nel secondo caso, l'annullamento DEla sentenza di secondo e di primo grado ( arg. ex art. 521, 522, 604 cpp) con sviluppi alternativi a seconda che si ravveda o meno un fatto diverso di rilevanza penale da giudicare senza essere stato contestato (art. 521 comma 2 cpp), mentre non potrebbe certo essere quella sollecitata dal Procuratore Generale di udienza, di investire il giudice DE rinvio (quindi , sembrerebbe, la Corte d'appello) con mandato alla stessa di un potere ("precisazione DEla condotta": così testualmente dalle note di udienza DE PG) che non è previsto dall'ordinamento. Un potere, infatti, che inteso come individuazione di specifici fatti di rilevanza penale non precedentemente contestati, spetta soltanto al titolare DEla azione penale e che, invece, inteso come ri-valutazione di prove acquisite a sostegno DEla ipotesi accusatoria, attiene non alla formulazione di una corretta imputazione ma alla redazione di una congrua motivazione: un potere cioè, destinato ad estrinsecarsi nella illustrazione di motivi a sostegno DEla condanna e che cade sotto il controllo di legalità DEla Cassazione di cui all'art. 606 lett e) cpp, nulla avendo a che vedere con il genere di vizio ( riconducibile alla violazione di legge) denunciato dal PG di udienza. 89 Ciò posto in merito alle richieste conclusive DE PG, va comunque rimarcato, quanto alla denuncia DEla genericità DEla imputazione DElo stesso requirente, che con tale doglianza egli ha aggredito un punto nuovo e diverso rispetto alla questione, sollevata dalla difesa, DE difetto di correlazione tra accusa e sentenza. Non solo lo stesso PG non ha avuto difficoltà a convenirne nel corso DEla sua requisitoria orale, ma , quel che conta, è che lamentare, come ha fatto la difesa nel ricorso per cassazione, che l'imputato sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestatogli ( evenienza inquadrata e sanzionata dagli artt. 521 e 522 cpp, con riferimento al momento DEla sentenza e alla sua nullità) è evenienza DE tutto diversa dal lamentare (come ha fatto il Procuratore Generale) la genericità DEla originaria contestazione: evenienza quest'ultima, che assume rilevanza ai sensi L'art. 429 cpp che la prevede ed attiene, perciò, alla fase introduttiva DE processo, essendo peraltro destinata a non produrre conseguenze se la parte stessa non la rileva nella fase DEla deduzione DEle questioni preliminari DE giudizio di primo grado ( è esclusa la rilevabilità di ufficio) oppure se, avendola rilevata, la parte non coltivi la denuncia di nullità correlata ( meramente relativa, come ricorda la costante giurisprudenza: Rv. 247590; N. 16817 DE 2008 Rv. 239757, N. 712 DE 2010 Rv. 245734) nei motivi di impugnazione. Sul tema è risolutivo infatti il principio L'art. 609 cpp secondo cui la Corte di cassazione decide esclusivamente sulle questioni poste nei motivi di ricorso, quelle rilevabili di ufficio e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. E nella specie, l'esame DE ricorso evidenza che la difesa non si è lamentata dinanzi a questa Corte DEla generica enunciazione DE fatto ai sensi L'art. 429 cpp e DEla correlata nullità. Essa ha denunciato - nel ricorso, lo si ribadisce il proliferare di temi probatori a sostegno DEla accusa principale, proliferare che la accusa avrebbe determinato nel corso DEle udienze con sempre nuove richieste di assunzioni testi o acquisizioni di atti: e ciò, senza più ripercorrere, dunque, la doglianza- abbandonata a favore di quella ex art. 521 cpp- DEla sufficiente ( o meno) enunciazione DE fatto-reato contestato. Una doglianza, peraltro, che , val la pena sottolinearlo anche in autonomia rispetto alla conclusione DE giudice DE merito, è sicuramente infondata nella individuazione DE parametro normativo di riferimento posto che DETR è stato tratto giudizio per rispondere DE concorso esterno nella associazione criminosa, che agiva con metodi mafiosi, capeggiata da ON, fino a IN, avvalendosi, sin da prima DE 1982, dei poteri che gli derivavano dalla sua importante posizione nel mondo imprenditoriale e intrattenendo rapporti ( evidentemente, di rilievo penale) con ON, TE, PU, GA, IN e numerosi altri, che gli avevano consentito di far rafforzare il sodalizio, da un 90 lato, influenzando, dall'altro, "individui" operanti nel mondo finanziario e imprenditoriale, ed è stato condannato, in primo luogo, proprio per avere determinato il suddetto rafforzamento, con riferimento alla cronologia, al sodalizio e alle figure di vertice individuate nella imputazione, esercitando i poteri di influenza che gli derivavano dalla precisa collocazione nel mondo imprenditoriale L'epoca e dai rapporti personali con i detti vertici di cosa OS in almeno un incontro ( fatto contestato al punto 1 DE capo A e B) di pianificazione, conseguendo un risultato concreto, cioè quello L'esborso, da parte L'area ES, di somme cospicue, versate reiteratamente- esso stesso tramite- per almeno un certo numero di anni alla consorteria criminale e mafiosa OS OS . Non è chi non veda, dunque, come il fatto ritenuto in sentenza non è "altro", non è "diverso" da quello contestato (il quale, a sua volta, non è affatto mancante, diversamente da quanto affermato dal PG di udienza): è invece il medesimo ( salve alcune contestazioni di dettaglio evidentemente cadute nel corso DE processo, come quella L'aver provveduto al ricovero di latitanti) mentre l'originario addebito DEla difesa, ormai sanato, relativo alla modalità di enunciazione DE fatto, era destinato a trovare e trova concreto sfogo nella doglianza questa si correttamente formulata e coltivata dalla difesa stessa- sulla tenuta DEla motivazione. Questa, per quanto concerne una serie di fatti cronologicamente databili a partire dal 1978, ha infatti risentito proprio DEla mancanza di sponda derivante dalla formulazione DEla imputazione реж grandi linee" e si è sviluppata su una quantità di condotte non sempre. coerenti con l'accusa, perdendo di vista la doverosità DE rigore dimostrativo che, senza semplificazioni o, peggio, ragionamenti onnicomprensivi, deve sempre accompagnare e sostenere l'argomentare DE giudice, nella illustrazione sia L'elemento oggettivo che di quello soggettivo, in tutte le sue cadenze e articolazioni, come, nel caso di specie, richieste. E a sostegno di tale impostazione data alla questione in esame, val la pena sin da ora citare il principio affermato nella sentenza DEle SSUU n. 45276 DE 2003, secondo cui, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale DE concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche DEla condotta criminosa non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova L'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria DE reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità DEla condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete DE suo manifestarsi nella realtà. 91 1C. Il secondo motivo di ricorso DEla difesa, avverso la sentenza, è inammissibile sotto più profili ed in particolare quello DEla genericità e DEla manifesta infondatezza. La parte ha lamentato la violazione DE principio DE ne bis in idem (art. 649 cpp) per essere stato, il DETR, già sottoposto a procedimento e prosciolto due volte dal G.I. di AN, con sentenze DE 1990, per gli stessi fatti oggetto DE presente procedimento. E' stata però correttamente già illustrata, in replica ad analogo motivo di appello, da parte DE giudice di secondo grado, da pagina 179 a 182 DEla sentenza impugnata, la ragione DEla infondatezza DEla doglianza. Ha chiarito, cioè, la Corte territoriale che le due sentenze DE Giudice istruttore di AN hanno riguardato, si, i rapporti intrattenuti da DETR con GA in Lombardia, e in un'ottica di possibile associazione di stampo mafioso, ma in esse, in particolare, sono stati affrontati anche i legami L'odierno ricorrente con soggetti diversi da quelli partecipi DE sodalizio cosa OS di cui al processo in esame, rapporti finalizzati alla commissione di reati contro il patrimonio in danno di istituti bancari. Rispetto a tale motivazione la difesa si è limitata, DE tutto genericamente, a reiterare la doglianza e ad osservare, in contrario, che il processo di AN e quello di LE si sarebbero basati su comuni informative di reato: circostanza invero, già analizzata dal giudice d'appello nella sentenza impugnata e ritenuta inadeguata a provare l'assunto difensivo, per la evidente possibilità che una comune informativa di reato contenga tracce investigative destinate a sostanziare costrutti accusatori anche diversi e plurimi. 1D. Il quarto motivo di ricorso ( essendo il terzo già stato trattato col primo), è inammissibile. Con esso si contesta che sia rintracciabile la necessaria logicità DEla motivazione, basata invero sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, a valenza dimostrativa assai modesta essendo "de relato", per giunta impropriamente "disarticolate" nel loro contenuto complessivo, utilizzato in parte per giustificare la condanna e, in altra parte, non accreditato, tanto da pervenire ad una parziale assoluzione: un contenuto recepito in maniera dunque irrazionale anche per la conclusione raggiunta e cioè per avere i giudici ritenuto plausibile che chi aveva stretto un accordo con cosa OS per utilità e vantaggi patrimoniali di questa, non avesse poi cercato un tornaconto, in occasione DEle competizioni elettorali di qualche anno dopo. Ebbene, il motivo in questione deve ritenersi inammissibile in quanto la censura risulta formulata in termini DE tutto generici, senza, cioè, il rispetto dei requisiti di specificità imposti dall'articolo 581 c.p.p.; essa comunque si sostanzierebbe, globalmente considerata, nella prospettazione, 92 inammissibilmente rivolta alla Corte di cassazione, di un'alternativa ricostruzione DEla vicenda. Volendo scendere nel dettaglio con un esempio- che peraltro non fa che ribadire la mancanza di specificità DE motivo di gravame- può rilevarsi, quanto al primo profilo DEla questione, che il collaboratore ZZ è stato ritenuto dai giudici L'appello autore di dichiarazioni accusatorie utili ai fini DEla condanna di DETR per il concorso esterno relativo al primo periodo, perché lo stesso ha parlato di rivelazioni a lui fatte da GA sul significato DEla sua presenza ad OR, in modo DE tutto coerente con il tema proposto dalla accusa, e ha trovato conferma anche in altre prove (quali la presenza oggettiva e non altrimenti giustificabile di GA alla Villa di BE, nonché, e soprattutto, le dichiarazioni di LL e Di RL su tale presenza e sui suoi antecedenti storici). Invece lo stesso ZZ è stato ritenuto autore di affermazioni insufficienti a provare anche il patto politico con OS OS perché queste sono risultate frutto di un ricordo confuso (quanto ai riferimenti cronologici), non rispondente a particolari ( ancora sotto il profilo cronologico) forniti da altri collaboratori e non indicativo comunque DE raggiungimento di quel tipo di accordo che- secondo i rigorosi insegnamenti DEla giurisprudenza di legittimità- avrebbe dovuto costituire, alla luce DEla ipotesi accusatoria accreditata in primo grado, la manifestazione di un ulteriore comportamento di DETR causalmente legato alle finalità DE sodalizio e funzionale al rafforzamento di esso: non un giudizio di soggettiva inaffidabilità era stato, dunque, espresso nei confronti DE collaboratore, ma di oggettiva inadeguatezza. La difesa ha sostenuto, inoltre, la illogicità L'impianto complessivo DEla sentenza nel senso che la prova DE concorso esterno alla associazione per DEinquere OS OS fino al 1992, realizzato attraverso la mediazione nel pagamento di somme ingiustificate fatte versare , per la intermediazione L'imputato, da ES a vantaggio DE sodalizio, avrebbe dovuto comportare la prova logica DE concorso esterno anche per il periodo successivo: quello cioè realizzato in cambio DEla promessa di interventi legislativi favorevoli- attivando il sostegno DEla associazione mafiosa a favore DEla scalata politica DE partito FO TA, promossa dal titolare di ES. Con la conseguenza che mancando la prova DE secondo, verrebbe meno anche la prova DE primo. Si tratta però di una critica, questa sì, manifestamente illogica e incapace di far apprezzare una omologa aporia DEla sentenza impugnata. Infatti occorre avere presente che il ragionamento che il giudice DE merito è tenuto a seguire e che diviene oggetto DE controllo da parte DE giudice DEla legittimità è null'altro quando non ricorra una prova diretta e completa DE - fatto-reato- che un processo inferenziale, costituito da una serie di passaggi o, 93 appunto, inferenze, a partire da alcune premesse fino a giungere ad una conclusione o tesi che, come una importante dottrina non ha mancato di evidenziare, consiste- nella ovvia impossibilità per il giudice che il reato possa essere riprodotto dinanzi a lui nella sua realtà fenomenica- in un ragionevole avvicinamento a quella realtà storica, mediante la indicazione DEle prove poste a base DEla decisione stessa e la enunciazione DEle ragioni per le quali non si sono ritenute attendibili le (normalmente esistenti) prove contrarie (così testualmente art. 546 lett. e) cpp). E non è inutile ricordare che il ragionamento posto a giustificazione DEla decisione sarebbe addirittura di tipo "dimostrativo", come quello scientifico, e quindi in ogni caso giusto, ogni volta in cui fosse possibile applicare una inferenza deduttiva codificata dalla logica che permettesse di passare da premesse sicuramente vere a conclusioni altrettanto vere, in modo necessario. Se invece si facesse uso di una inferenza errata, anche il ragionamento, per quanto vera possa essere la premessa, sarebbe destinato ad essere errato e cioè fallace: è il caso DEla " affermazione DE conseguente" dove si afferma che se A implica B, e si dà B, allora si dà anche A: ciò che è sbagliato, perché la verità di B non dipende solo dal darsi di alcuni casi in cui A è vero. Nel caso di specie, la difesa propone un ragionamento che viene presentato come appartenente al primo caso ( di tipo, cioè, dimostrativo) mentre è da ascrivere al genere "susseguente". Infatti, se è vero che è stato dimostrato probatoriamente che DETR ha tenuto un comportamento di rafforzamento DEla associazione mafiosa fino ad una certa data, come si vedrà, favorendo i pagamenti a cosa OS di somme non dovute da parte di ES, questo non implica necessariamente o in base ad una regola logica e codificata che egli abbia mantenuto inalterato nel tempo e nella sostanza un rapporto di “gestione" dei possibili favori che la mafia avrebbe potuto restituire nel periodo di formazione DE nuovo partito : infatti, sono stati ad esempio citati dai giudici L'appello e valorizzati in sentenza i contributi di taluni collaboratori ( CA e FR) sulle motivazioni anche pratiche e contingenti che talvolta hanno spinto OS OS ad appoggiare ora uno ora un altro partito politico e a "fiutare" le linee programmatiche che ora l'una ora l'altra compagine presentava, nel tempo, come probabili o possibili. Orbene, il giudice a quo, posto di fronte ai due distinti temi probatori sulle modalità di realizzazione DE concorso esterno di DETR, aveva la possibilità ed anche il dovere di saggiare, per ciascuno di essi, gli indicatori sottoposti al suo vaglio. Per seguire la prospettazione oggi suggerita dalla difesa nonché quella DEla accusa, la Corte d'appello comunque doveva far uso L'unico strumento logico a sua disposizione, l' inferenza, ossia la tecnica di ragionamento incentrata sul passaggio "dal particolare ad altro particolare attraverso la mediazione di un 94 -universale". Senza dimenticare che l'universale" che funge da ponte come ricorda la dottrina- è una legge che, di regola, non ha valore assoluto, e quindi riverbera la sua "non necessità logica” sulla conclusione, anch'essa opinabile e probabilistica. E quanto fin qui ricordato vale a non perdere di vista che l'enunciato finale DE giudice non è dotato DE connotato DEla assoluta certezza, ma ha la possibilità di essere "giustificato", nel senso che, offrendosi al controllo razionale, può ricevere consenso. Il consenso, d'altra parte, è conseguibile in misura proporzionale alla validità e concludenza DEla regola ponte impiegata;
e poiché la vicenda processuale non offre normalmente un solo elemento di valutazione ma una pluralità di elementi, il consenso si lega altresì alla congruenza di questa messe di informazioni con una certa ipotesi esplicativa DE loro insieme, e con la preferibilità di questa ipotesi a qualsiasi altra, espressamente formulata o astrattamente formulabile. Quello fin qui ricordato è, in altri termini, il senso DE rapporto esplicativo DE giudice rispetto al fatto-reato, attraverso la conoscenza che gli deriva dalla prova, e la struttura DE ragionamento che egli è tenuto a seguire costituisce l'oggetto DEla cognizione ed anche il limite stesso DEla cognizione e DE controllo che la Cassazione può esplicare. Dunque, tornando alla critica DEla difesa, va escluso che il ragionamento da questa sollecitato possa considerarsi irresistibile come lo è quello di tipo induttivo ( consistente in un'operazione attraverso la quale si estrae una regola o legge, in seguito alla ripetuta osservazione dei fenomeni, o casi). È infatti evidente che non è una regola generale quella per cui un continuativo rapporto illecito su base patrimoniale con OS OS, di per sé gratificata per un certo arco di tempo dalla apertura DE canale privilegiato di comunicazione con l'imprenditore BE, possa avere implicato, come risposta, da parte DEla stessa associazione, una necessaria e naturale disponibilità al sostegno di iniziative di tipo politico, assunte dopo un ventennio dall'inizio dei primi rapporti, che il soggetto "estorto" intendeva assumere. Deve escludersi anche che la difesa possa utilmente avere sollecitato un ragionamento di tipo deduttivo che è quello che, applicato alla materia processuale, può servire in funzione essenzialmente predittiva, nel senso che, conoscendo taluni eventi, ci si può attendere che se ne verifichino altri. Vero è invece che la censura difensiva si è limitata a sollecitare quella forma di inferenza che la dottrina definisce abduzione- praticata quando di un - determinato evento si pretende di ricostruire l'antecedente causale: in tal genere di procedimento inferenziale si conosce, infatti, risultato e regola, e si va alla ricerca DE caso. La difesa ha infatti indicato, come antecedente logico necessario DE concorso esterno costruito come disponibilità di OS OS al sostegno elettorale di 95 FO TA, il rapporto ventennale di “foraggiamento" DEla stessa associazione mafiosa: ricavando, dal rovesciamento DEla osservazione, che la mancanza di prova DE primo comporterebbe la inesistenza anche L'antecedente causale necessario. Orbene, giova sottolineare che l'abduzione processuale ha esigenze peculiari, poiché costringe a risalire dalla traccia alla causa in termini di - almeno tendenziale - sicurezza, cioè con un rischio di errore assai più contenuto di quello che è insito nelle innumerevoli abduzioni DEla vita quotidiana. L'abduzione cui fa ricorso il giudice, però è'sempre "a rischio", anche quando la regola applicata è solida o scientificamente certa, perché è la scelta stessa DEla regola che è controvertibile. In altri termini, come sopra già sottolineato secondo autorevoli e condivisibili dottrine, il nesso causale percorso "all'indietro" è sempre frutto di un'opinabile selezione tra gli infiniti altri antecedenti astrattamente possibili ("è q, dunque è, verosimilmente, p;
ma può essere anche p', p", ecc."). Schematizzando ancora, si può dire che l'abduzione è bensì un'inferenza creativa di conoscenza VA, ma sempre a rischio, perché - come affermano i logici per potersi parlare di dimostrazione è necessario non solo che la regola - impiegata sia di tipo analitico o scientifico, ma che DEla stessa si faccia uso in un ragionamento di tipo deduttivo e non abduttivo. Nel caso di specie resta in conclusione una mera prospettazione DEla difesa, priva di qualsiasi carattere di cogenza o di elevata probabilità la osservazione che i rapporti di tipo economico intrattenuti da DETR con OS OS per alcuni anni avessero determinato anche tipi di legami e un sinallagma ulteriore nel contenuto e nel tempo, sicchè non è inevitabile ritenere ed affermare che la assenza di prova di questi ultimi travolgerebbe anche la prova dei primi. Al contrario, è da rilevare che i limiti DE ragionamento abduttivo hanno indotto il giudice ad affermare la avvenuta dimostrazione soltanto dei fatti sostenuti da dichiarazioni affidabili dei collaboratori di giustizia e a non estendere il proprio ragionamento inferenziale operando una selezione di materiale e di conclusioni che costituisce anche il perimetro e il limite DE controllo di legalità demandato alla Cassazione. 1D bis. Con motivo nuovo, innestato sullo stesso tema appena esaminato, la difesa ha ripreso ed ampliato con esempi più dettagliati l'argomento DEla illogicità DEle conclusioni dei giudici sulla attendibilità dei collaboratori le cui dichiarazioni sono state valorizzate in sentenza. Tale doglianza, anche nella VA prospettazione, è infondata. Il diverso utilizzo DEle dichiarazioni di uno stesso collaboratore di giustizia ha trovato giustificazione, nella sentenza impugnata, nel principio secondo cui allorché ci si trovi in presenza di dichiarazioni di c.d. collaborante che abbiano ricevuto riscontri solo in parte, il giudice non può darsi una regola generale, nel 96 senso DEla sua inattendibilità complessiva o nel senso di una sua completa e altrettanto generale affidabilità, ma ha il dovere di verificare e motivare in ordine alla diversità DEle valutazioni eseguite a proposito DEle plurime parti di dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, non potendo escludersi che l'attendibilità di una dichiarazione accusatoria, anche se denegata per una parte DE racconto, non ne coinvolga necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale (v. fra le molte, Rv. 210567). E' noto, peraltro, che la giurisprudenza ha anche aggiunto che la c.d. valutazione frazionata DEle dichiarazioni accusatorie provenienti da chiamante in correità in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte DE narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate. La stessa giurisprudenza segnala però anche che detta interferenza si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico L'altra (Sez. 1, Sentenza n. 468 DE 18/12/2000 Ud. (dep. 19/01/2001 ) Rv. 217820). Nel caso di specie, la doglianza DEla difesa appare doppiamente non cogliere nel segno evocando la giurisprudenza citata, atteso che non risulta che dai passaggi DEla sentenza da essa indicati emerga la dolosa ricostruzione di fatti falsi ad opera dei dichiaranti valorizzati e non risulta neppure che vi sia un rapporto di imprescindibile propedeuticità logica fra le dichiarazioni di uno stesso pentito accreditate e quelle non accreditate. Così, riguardo alle dichiarazioni di ZZ -per restare all'esempio DEla difesa può evidenziarsi che costui è stato ritenuto attendibile per quanto riguarda le dichiarazioni ricevute da GA a proposito DEla presenza di costui ad OR nel 1974 (e non, come sostenuto dalla difesa, in relazione all'episodio L'incontro di AN) e non invece in relazione agli incontri di DETR con GA circa un ventennio dopo: ma, quanto a questi ultimi eventi, gli stessi brani DEla motivazione citati in ricorso evidenziano non la malafede DE dichiarante bensi, come sopra già evidenziato, "la confusione nei ricordi DE ZZ", per la impossibilità di riscontrare le date da esso descritte. Una situazione processuale, com'è evidente, che non ha a che fare con la falsità di dichiarazioni, capace, in base alla giurisprudenza citata, di inficiare la valutazione frazionata DEle dichiarazioni DE collaborante, ma che, come ricordato anche nella parte riepilogativa DEla sentenza (vedi retro pagina 42), la Corte d'appello ha spiegato come frutto di una non convincente e contraddittoria ricostruzione operata dal giudice di primo grado. Identiche considerazioni valgono con riferimento alla utilizzazione DEle dichiarazioni DE collaborante LL, alcune DEle quali (ad esempio quelle sulla protrazione dei pagamenti di ES fino al 1995) sono state ritenute non false, ma recessive rispetto a quelle di altro collaboratore (ER) più 97 favorevoli al ricorrente, anche perché in contraddittorietà logica con altri elementi, oggetto comunque di valutazione DE giudice. Nessuna contraddittorietà si rileva infine nella valorizzazione DEle dichiarazioni di GA il quale, pur ritenuto, in una parte DEla sentenza, sospetto di millanteria, ha trovato, viceversa, credito presso i giudici con riferimento a quanto confidato a LL, circa un fatto ( le ragioni DEla sua presenza ad OR) che nella sua obiettività è stato oggettivamente riscontrato. Per concludere, il pur apprezzabile specchietto riepilogativo redatto a pagina 9 e seguenti dei motivi nuovi enuncia DE tutto genericamente ma non è in grado di dare corpo in concreto alle denunciate contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in ordine alla differenziata valutazione DEle dichiarazioni di uno stesso collaboratore di giustizia o al diverso peso che sarebbe stato dato, in diversi punti DEla sentenza, ai connotati limitativi DEla credibilità DEle dichiarazioni stesse. Le dichiarazioni dei collaboratori risultano invece valorizzate in sentenza nel rispetto dei principi sopra indicati e sulla base di essi, sottoposti a un'attenta disamina in relazione a ciascun punto;
giungendosi quindi alla conclusione che soltanto i passaggi DEle dichiarazioni che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di altri collaboratori o di elementi oggettivi e/o logici sono state convalidate, venendo abbandonate le altre per il mancato raggiungimento DEla necessaria soglia probatoria. 1 E. Con il quinto motivo la difesa introduce una censura di manifesta illogicità all'intero impianto DEla tesi accreditata dalla Corte di merito, sia con riferimento alle prove che per quello che qui interessa- alla motivazione che - dovrebbe sostenere la fattispecie DE concorso esterno ritenuta dai giudici di secondo grado. Integrata, questa, dalla condotta consistita nell'avere, l'imputato, posto le proprie conoscenze personali e mediate a disposizione ed a supporto DEla realizzazione di un incontro - che così promuoveva ed agevolava- di comune interesse per l'imprenditore BE e per la consorteria mafiosa radicata nella sua terra di origine, incontro dal quale è scaturito il prevedibile ed auspicato accordo fra i due poli interessati: un accordo che ha dato luogo , a sua volta, in una relazione di genere sinallagmatico con il vantaggio perseguito dal primo, all'esborso, da parte di costui, in favore dei secondi e quindi DEla associazione che essi rappresentavano e che ne aveva beneficiato nelle sue varie articolazioni, di consistenti somme di denaro nell'ordine di centinaia di milioni di lire per un certo numero di anni. Ebbene, la difesa appunta fortemente la propria denuncia ex art. 606 lett. e) cpp sul ragionamento relativo alla credibilità DE collaboratore Di RL - che di tale evento è la principale fonte dichiarativa- alla luce, soprattutto DE misconoscimento di importanti indicatori, a suo dire, DEla sicura ed esclusiva 98 plausibilità DEla tesi opposta a quella rappresentata attraverso l'apporto di tale soggetto: quella cioè sostenuta dalla stessa difesa, L'avere operato, l'imputato, sempre ed esclusivamente nell'interesse di BE e non di OS OS, di non avere contribuito ad alcun esborso da parte L'amico, di avere comunque fatto emergere situazioni leggibili come interruzioni di rapporti o sofferenza nei rapporti sia con BE che con la mafia. Il punto in questione, invero ripreso anche dal Procuratore Generale di udienza che, tra l'altro, non ha mancato di manifestare le proprie perplessità sulla credibilità DEle affermazioni di Di RL, è indubbiamente uno degli snodi fondamentali DEla sentenza. E, mentre la doglianza risulterebbe agevolmente superabile ove intesa come mera critica alla credibilità DEle dichiarazioni DE propalante ( posto che la Cassazione non è giudice DE risultato di prova ma DEla giustificazione che in relazione ad essa ha dato la sentenza impugnata) non lo è invece con la stessa facilità, nel caso di specie, in quanto è stato correttamente prospettato dalla difesa - come, in realtà, bene messo in luce anche dal PG che ha fatto proprio il motivo usando argomenti che, sul piano logico, si risolvono nel sostenere, con una apparente apprezzabilità, la incapacità DEla tesi accolta in sentenza di superare la soglia DE ragionevole dubbio: che è il metro minimo di valutazione DEla tenuta di una motivazione di condanna. Ebbene, deve a questo punto darsi atto che sono, in primo luogo, infondate le censure alle argomentazioni con le quali i giudici L'appello- in sostanziale conformità con il ragionamento DE primo giudice- ha confermato la capacità DEle dichiarazioni di Di RL di porsi a fondamento L'ulteriore sviluppo DEla motivazione sulla responsabilità L'imputato. Richiamando i punti fermi sopra esposti in tema di ragionamento inferenziale, deve rimarcarsi che non si evidenzia ragione alcuna per negare che la Corte di merito abbia prodotto, come meglio si vedrà in seguito, una giustificazione completa e rispondente ai criteri DEla razionalità e DEla plausibilità in ordine al fatto che il Di RL, nel presente processo, è risultato soggetto meritevole di pieno credito;
che il suo racconto in ordine alla circostanza L'incontro di AN fra le menzionate parti interessate abbia presentato credibilità anche oggettiva e che sia stato riscontrato obiettivamente da una pluralità di elementi. Lo svilimento di tale punto centrale DEla motivazione è il metodo che consente poi alla difesa di contestare che sia tracciabile un apparato motivazionale sufficiente e logico riguardo alla correlata tesi- accreditata in sentenza- per cui DETR avrebbe inteso sfruttare lo speciale rapporto col proprio datore di lavoro BE a favore DEla mafia, in primo luogo facendo assumere alla villa di OR un soggetto di fiducia di cosa OS, appunto il GA, con funzioni dissuasive e protettive, derivanti dallo speciale legame con i vertici di 99 OS OS assenzienti, in cambio DE pagamento di cospicue somme di denaro, per un certo numero di anni, al sodalizio mafioso cosa OS. Epperò, tale svilimento - nei termini illustrati dalla difesa- non può trovare apprezzamento in questa sede perché è fondato non sulla dimostrazione - come promesso- di una motivazione manifestamente illogica da parte dei giudici, ma, in via residuale, in una censura al risultato di prova. La tesi DEla difesa sull'uso manifestamente illogico DEle dichiarazioni di Di RL, si basa infatti sulla osservazione secondo cui i giudici avrebbero utilizzato come elemento di riscontro (al fatto DEla presenza di GA ad OR) le dichiarazioni di Di RL le quali a loro volta erano però già state utilizzate per qualificare e DEineare l'elemento indiziante da riscontrare (quello cioè DEla presenza di GA con incarichi che sarebbero stati la diretta esplicazione DEla sua vicinanza alla consorteria mafiosa). Ebbene tale pur suggestivo rilievo logico trascura completamente il complesso ragionamento dei giudici i quali hanno motivato in maniera plausibile le ragioni-DE tutto indipendenti dalle dichiarazioni di Di RL- per le quali la presenza di GA ad OR trovava già idonea ed autonoma giustificazione nello spessore criminale DE soggetto stesso e nei legami che esso aveva in specifici ambienti mafiosi. Ci si riferisce alle osservazioni DEla Corte circa la implausibilità di una ricostruzione dei fatti in esame che vedesse il GA -pure soggetto con competenze in materia di cavalli- venire assunto, da perfetto sconosciuto, nella prestigiosa villa in IA DE facoltoso imprenditore, essendo giunto da poco tempo in Lombardia (vedi le evidenze anagrafiche citate dalla Corte), senza avere svolto analoghe mansioni altrove. Si è in presenza, in altri termini, di un ragionamento, ( completato invero con una quantità elevata di altri autonomi rilievi per i quali si rimanda alle pagine 16 e segg. DEla presente sentenza e, tra questi, le dichiarazioni DElo stesso ricorrente che aveva ammesso di aver affidato al GA, in LE, analoghi compiti protettivi di una locale squadra di calcio giovanile;
le osservazioni sull'utilizzo DE GA come accompagnatore personale dei figli L'imprenditore pur in presenza di autisti alle dipendenze DE medesimo;
sulla cessazione, l'indomani L'arrivo di GA ad OR, DEle numerose ' pesanti e reiterate minacce che BE subiva anche in riferimento a possibilità di sequestro di membri DEla sua famiglia;
sull'espatrio di BE in Svizzera e poi in Spagna assieme alla famiglia, dopo l'allontanamento di GA da OR;
sull'attivazione al suo rientro, di uno specifico servizio di sicurezza personale privata), che presenta i requisiti di logicità e coerenza tali da renderlo immune da necessarie incursioni DE giudice DEla legittimità sulla struttura DE ragionamento: incursioni previste dall'ordinamento solo in caso di illogicità che si rivelino, per di più, "manifeste", ed il cui difetto vale a consolidare l'opzione interpretativa dei fatti devoluta esclusivamente al giudice 100 DE merito, intangibile ove logica e plausibile, anche in presenza di una opzione ermeneutica alternativa ritenuta, però, dallo stesso giudice DE merito, ancora una volta in base ad un ragionamento logico e completo, non accreditabile. In conclusione non può trovare credito la obiezione DEla difesa secondo cui il dato obiettivo DEla presenza di GA ad OR in tutti i suoi valori indicativi , pur utilizzato come elemento di riscontro alle dichiarazioni di Di RL, fosse "leggibile" e spiegabile nei detti termini necessariamente e solo alla luce DEle dichiarazioni di Di RL stesso. 1 E bis. Non coglie nel segno, d'altra parte, neppure la censura DEla difesa riguardo alla asserita mancanza di valutazione sulla credibilità soggettiva DE Di RL e DE suo racconto, come pure ribadita ed ampliata nei motivi nuovi. Intere pagine DEla sentenza impugnata, ricordate a partire da pagina 18 DEla presente sentenza, sono state dedicate alla illustrazione degli elementi oggettivi capaci, secondo i giudici DE merito, di sostenere in modo altamente apprezzabile la credibilità obiettiva DE racconto di Di RL: così le rilevanti parentele mafiose di IN, soggetto citato fra i presenti all'incontro descritto da di RL e per questo DE tutto razionalmente ritenuto il verosimile trait d'union, che aveva reso possibile in concreto l'interessamento e la presenza di mafiosi di alto rango;
l'effettiva posizione di rilievo che il GA - il soggetto cioè che avrebbe dovuto dare esecuzione o comunque visibilità esterna al patto di protezione- già all'epoca rivestiva presso il consorzio mafioso, essendo, di lì a pochi mesi, divenuto uomo d'onore affiliato alla famiglia mafiosa aggregata a quella comandata da ON, e comunque tenuto in grande considerazione dai capi mafiosi come dichiarato dai numerosi collaboratori citati in sentenza. Risulta peraltro una censura assai poco significativa da parte DEla difesa, quella secondo cui il pentito Di RL avrebbe mostrato la propria assoluta inaffidabilità quando aveva descritto il luogo DE presunto incontro fra BE, ON e gli altri, in maniera non conforme alle caratteristiche di certi uffici DE primo in AN. La censura in esame pretenderebbe infatti che fosse qualificata come decisiva l'assenza di riscontri su un particolare DE racconto DE Di RL ( che non ha specificato quale Ufficio di BE sarebbe stato utilizzato), senza che possa dimostrarsi la obiettiva falsità DEla dichiarazione stessa e senza tenere conto DE complessivo ed apprezzabile diverso ragionamento DE giudice DE merito il quale ha posto in evidenza, al contrario, la quantità di elementi positivi di riscontro invece acquisiti rispetto al racconto DE dichiarante. Si deve tra l'altro osservare che le dichiarazioni di Di RL ( che riguardo al tema L'incontro di AN non presentano il limite di credibilità di quelle de relato, provenendo dalla percezione diretta dei fatti), sono state oggetto di approfondita disamina- anche ulteriore rispetto a quella appena vagliata- sulla 101 attendibilità, essendo stato dai giudici rimarcato come il complessivo racconto dallo stesso reso non sia stato smentito oggettivamente da alcun irresistibile particolare sullo status libertatis dei numerosi protagonisti chiamati in causa (liberi, di fatto, di muoversi per un arco di tempo di circa un giorno e mezzo- vedi retro la ricostruzione rievocata a pag. 19) e, d'altro canto, sia stato immediato, l'indomani DE proprio arrivo in TA nel 1996, nonchè puntuale sulla maggior parte dei particolari di rilievo. Ed anche il dettaglio DEla mancata corrispondenza fra gli uffici di BE descritti da di RL e il palazzo ove aveva sede la Edilnord, ha trovato puntuale analisi nella sentenza impugnata ove (pag. 218) si declina motivatamente - come sopra già ricordato- l'idea sostenuta dalla difesa di una "falsità" attribuibile a di RL, per argomentare come costui avesse descritto un ufficio di BE e non, in particolare, quello di via foro Bonaparte oggetto DEla documentazione fotografica prodotta dalla difesa. Assume poi un rilievo assai importante se non centrale, il fatto che il racconto di Di RL, reso, come detto, in base a una partecipazione diretta DE dichiarante, circa l'incontro avvenuto tra ON, TE, BE, DETR e gli altri in AN, con la pressocchè contestuale decisione di far seguire l'arrivo di GA presso l'abitazione di BE, in esecuzione L'accordo, ha trovato, nella motivazione dei giudici, un preciso riscontro nelle dichiarazioni di altro collaboratore, il LL, il quale aveva riferito di avere appreso i dettagli di quello stesso incontro e DE suo scopo, forniti da IN nel corso di un pranzo con altri esponenti mafiosi nel 1986: una deposizione, quella DE LL, che i giudici hanno parimenti sottoposto ad un'attenta analisi sulla credibilità replicando puntualmente a tutti gli argomenti DEla difesa riguardo alla eventualità che egli potesse avere appreso i particolari L'incontro o direttamente dal Di RL o dalla stampa. E ciò la Corte territoriale ha fatto diffondendosi (pag. 234 e segg), con argomenti DE tutto plausibili e quindi capaci di resistere al vaglio di legittimità, sulle ragioni in fatto ( assenza di prova obiettiva di colloqui L'epoca tra i due collaboratori ristretti in carcere;
differenza di particolari dei racconti di LL e di quelli di Di RL pubblicati dalla stampa) per le quali ritenere l'autonomia DEle due ricostruzioni. Correttamente e utilmente sottolineato, a riscontro L'apporto probatorio di Di RL e di LL, è stato poi quello DE collaboratore ZZ a proposito DEle confidenze ricevute da GA stesso in ordine alle ragioni e alle finalità DEla sua presenza ad OR, ragioni nelle quali erano comprese le iniziative di DETR e IN e l'attivazione DE circuito mafioso di riferimento ed era compreso il fine di trarre specifiche utilità economiche. 102 1 F. Per quanto poi concerne la motivazione esibita dai giudici sulla prova dei pagamenti che BE avrebbe effettuato a OS OS in relazione all'accordo sulla protezione sollecitata peraltro sulla base di una percezione - DEla propria situazione che accordava preferenza al pagamento di somme come metodo di risoluzione preventiva dei problemi posti dalla criminalità (così vedi le conversazioni di BE con un amico e con lo stesso imputato, intercettate qualche anno dopo e riportate a pag. 221 e 222 DEla sentenza)-, la doglianza DEla difesa, che ne denuncia l'insufficienza, è infondata. Dei versamenti di somme da parte di BE in favore di OS OS, per la protezione, hanno infatti parlato, come ricordato anche nel ricorso, almeno quattro collaboranti (Di RL, LL, ZZ e RI) rendendo dichiarazioni, sia pure indirette, che tuttavia la Corte ha correttamente ritenuto capaci di riscontrarsi in maniera reciproca: LL in particolare ha riportato il racconto di IN sull'avere costui ritirato le somme dalle mani di DETR presso il suo studio. Sul punto, si conviene con la difesa che il criterio valutativo deve ispirarsi al principio espresso in giurisprudenza, secondo cui la valutazione di plurime chiamate in correità, quantunque convergenti, deve essere compiuta dal giudice di merito caso per caso, con un prudente grado di flessibilità correlato alla consistenza DEle chiamate stesse, tenendo conto sia DEla solidità DEla loro riconosciuta attendibilità intrinseca, sia DEla loro compatibilità all'interno L'intero quadro probatorio acquisito. Solo all'esito di tale operazione il giudice può stabilire se le chiamate siano autosufficienti, nel senso che l'una costituisce riscontro individualizzante L'altra, ovvero se, per raggiungere il livello DEla prova, esse necessitino di un ulteriore elemento confermativo esterno che renda riferibile il fatto di reato al chiamato. (Nella specie la Corte ha censurato il ragionamento DE giudice di merito che aveva ritenuto due convergenti chiamate "de relato" di per sè sole sufficienti ad integrare la prova di colpevolezza DE chiamato, indipendentemente dalla disamina dei restanti dati probatori e dalla ricerca di riscontri individualizzanti, imprescindibile a fronte di accuse non aventi natura diretta)( Sez. 1, Sentenza n. 43928 DE 25/10/2001 Ud. (dep. 06/12/2001) Rv. 220334). Ed anzi può dirsi che il principio abbia trovato conferme in Sez. 5, Sentenza n. 37239 DE 09/07/2010 Ud. (dep. 19/10/2010 ) Rv. 248648 e in Sez. 5, Sentenza n. 43464 DE 09/05/2002 Ud. (dep. 20/12/2002) Rv. 223544. Senonchè vi è da rilevare che il caso concreto attiene a dichiarazioni ' concernenti la vita DE sodalizio, provenienti da collaboratori di giustizia che le avevano acquisite nell'ambito dei rapporti con soggetti che gravitavano a vario titolo sul sodalizio mafioso stesso, essendo parte DE relativo patrimonio di conoscenze. E per tale fattispecie vale l'ulteriore principio secondo cui non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" quelle con le quali un intraneo 103 riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri DEla cosca mafiosa (Sez. 1, Sentenza n. 23242 DE 06/05/2010 Cc. (dep. 16/06/2010) Rv. 247585). Allo stesso modo si è osservato che le dichiarazioni DE collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, appresi come componente, specie se di vertice, DE sodalizio, non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato" ed assumono rilievo probatorio in presenza di validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione L'informazione resa ( Sez. 2, Sentenza n. 6134 DE 20/01/2009 Ud. (dep. 12/02/2009) Rv. 243425). In tale ottica vanno dunque valutate le dichiarazioni di Di RL ( associato a OS OS, pag. 203 sent. imp.), IN ( di fatto componente DEla famiglia mafiosa DE quartiere di AS ed al servizio di cosa OS-pag.8 sent. imp.), GA, uomo d'onore DEla famiglia di PO VA pag.43 sent. - imp.), NI GA (reggente DE mandamento DEla NO ed autore DEle propalazioni a GALLIANO, pag.44), S. ZZ ( uomo d'onore DEla famiglia DE Borgo, pag. 45 sent. imp.), F. RI, (uomo d'onore DEla famiglia di PO Nuova, pag. 46 sent. imp.): dichiarazioni le cui fonti, essendo rappresentate da soggetti implicati negli addebiti e quindi certamente non compulsabili nell'ottica chiarificatrice L'art. 195 cpp, assumono il valore proprio non di quella "de relato" sul fatto ma DEla dichiarazione sulla circolazione DEla notizia all'interno DE sodalizio , da valutarsi con un rigore per vero- inversamente proporzionale alla minore capacità dimostrativa DEla chiamata. Vale in proposito il principio, cioè, secondo cui in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni "de relato", che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 c.p.p., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per sé a giustificare un'affermazione di colpevolezza;
nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia (Sez. 1, Sentenza n. 11097 DE 26/01/2006 Ud. (dep. 29/03/2006 ) Rv. 233648). Rigore nella specie ampiamente osservato e certamente non discutibile alla luce DEle censure L'impugnante che, sul tema, sono risultate onnicomprensive e aspecifiche con riferimento alla rilevanza DEle singole 104 questioni che sarebbero state, oltretutto, da porre in relazione ai passaggi DEla motivazione di ritenuta decisività. In conclusione può affermarsi che la motivazione DEla sentenza impugnata si è giovata correttamente DEle convergenti dichiarazioni di più collaboranti a vario titolo gravitanti sul o nel sodalizio mafioso OS OS-tra i quali Di RL, LL e ZZ approfonditamente e congruamente analizzate dal punto di vista L'attendibilità soggettiva nonché sul piano DEla idoneità a riscontrarsi reciprocamente circa il tema L'assunzione- per il tramite di L'TR- di GA ad OR come la risultante di convergenti interessi di BE e di OS OS e circa, altresì, il tema DEla non gratuità L'accordo protettivo, in cambio DE quale sono state versate cospicue somme da parte di BE in favore DE sodalizio mafioso che aveva curato l'esecuzione di quell'accordo, essendosi posto anche come garante DE risultato. E deve altresì sottolinearsi come, sul primo e fondamentale tema, le dichiarazioni dei collaboratori siano state considerate esse stesse come riscontro DE dato obiettivo DEla assunzione di GA alla Villa di OR: assunzione che, indipendentemente dalle ricostruzioni dei c.d. pentiti, è stata congruamente DEineata dai giudici come indicativa, senza possibilità di valide alternative, di un accordo di natura protettiva e collaborativa raggiunto da BE con la mafia per il tramite di DETR che, di quella assunzione, è stato l'artefice grazie anche all'impegno specifico profuso da IN. Deve ritenersi peraltro inidoneo ad incidere negativamente sulla capacità probatoria DEle richiamate fonti dichiarative la circostanza- denunciata dalla difesa che i pagamenti effettuati da BE siano stati indicati nel racconto di Di RL come pari a 100 milioni, nel racconto di LL come un regalo di 50 milioni fatto dall'imprenditore, e nel racconto di ZZ come versamenti di 50 milioni l'anno. L'ammontare cioè dei pagamenti, come riportati in racconti "indiretti", correttamente e plausibilmente è stato relegato- dalla Corte territoriale- nel novero dei dettagli che ben possono avere subito variazioni e\o interpretazioni in occasione dei passaggi di confidenze dall'uno all'altro soggetto, tenuto conto anche DE notevole ritardo DEla notizia pervenuta a LL ( dieci anni dopo l'accordo), essendo stato rilevato, piuttosto, che è rimasto invariato e ripetuto il tema DEla ricerca e DE raggiungimento di un accordo tra BE e OS OS per il tramite di IN di DETR, volto a realizzare una proficua e reciproca collaborazione di intenti- invero originata da uno stato di necessità per l'imprenditore- sul tema DEla libertà di movimento e di iniziativa per il primo e di vantaggio economico personale e DE gruppo, per gli interlocutori. L'intero impianto DE ragionamento è DE resto in linea anche con i principi espressi dalle Sezioni unite in materia (in particolare nella sentenza Andreotti DE 2003) atteso che il supremo consesso ha posto l'accento sulla necessità che la chiamata de relato sia , oltre che riscontrata da elementi oggettivi 105 individualizzanti, anche soggetta ad un attento vaglio sulla attendibilità DEla fonte: precetto che nella specie è stato ampiamente rispettato non già attraverso la non indispensabile escussione DEla fonte stessa ( anche in ragione DEla posizione di garanzia da ciascuna di esse goduta) ma attraverso la disamina DEla consistenza DE ruolo e DE grado di conoscenza dei fatti narrati, oltre che DEla occasione DEla ragione DEla propalazione, ampiamente illustrati con riferimento, come già sopra detto, tra gli altri, a IN e a GA, oltre che a LL e Di RL. 1 G. Con riferimento, poi, al tema DEla durata obiettiva dei pagamenti che BE e il suo gruppo imprenditoriale avevano effettuato a OS OS anche per il tramite di DETR, la doglianza DEla difesa si rivela per taluni aspetti generica e per altri manifestamente infondata. Generica , invero, è la critica attraverso la quale la difesa ritiene di poter sottoporre direttamente a questa Corte una circostanza in fatto e cioè la ricostruzione da essa patrocinata circa l'eventualità che il DETR, anche nella fase immediatamente susseguente all'accordo DE maggio 1975, non possa aver agito per tradire l'amico BE ma semmai, nel peggiore dei casi, soltanto come vittima, associata in tale destino a BE. Manifestamente infondata è invece l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui non vi sarebbe la prova e tantomeno la motivazione sull'effettività di pagamenti ingiusti in favore DEla mafia anche oltre la conclusione DEla vicenda GA, determinatasi con il suo allontanamento dalla villa di OR. Invero la sentenza impugnata si articola, al riguardo, nell'analisi degli elementi acquisiti, plurimi e convergenti e sicuramente idonei, secondo il costrutto plausibilmente accreditato dalla Corte, a sostanziare anche l'accusa L' avere, il DETR, agevolato e consentito il protrarsi se non di tutti, quantomeno di una parte dei pagamenti da parte di ES in favore di cosa OS, sia per la protezione garantita che per l'affare imprenditoriale DEle istallazione dei ripetitori, fino al 1992 ( fatta salva, in ordine a quest'ultimo accertamento, quanto di seguito si rileverà in punto di idoneità DE dato a sostenere, per intero, l'assunto accusatorio). La difesa trascura completamente di considerare, al riguardo, nel ricorso principale, il nucleo DEla motivazione sul punto, rappresentato dalla citazione e dall'analisi DEle convergenti dichiarazioni- tra le principali di Di RL, GE GA, AN, LL e ER. Si tratta, come è agevole desumere dalla lettura dei passi rilevanti DEla motivazione, di collaboratori, tutti uomini d'onore, i quali, in ragione di tale loro posizione soggettiva, avevano avuto modo di apprendere, ora dalla voce DE capo-mandamento AF GA (GE GA e AN), ora dalla voce di IN (Di RL e LL), ora dalla voce DE reggente IN (ER) fatti attinenti alla vita DE sodalizio, in parte DE tutto sovrapponibili ed in parte 106 strettamente concatenati. Ossia la vicenda dei pagamenti che, per il tramite di DETR che variamente interagiva anche con soluzioni di continuità e con proteste, con i propri diretti interlocutori, BE aveva continuato ad effettuare, dopo la morte di ON, ora ai suoi successori fratelli PU, ora a IN, direttamente designato dal capo mafioso VA IN. E ciò, quantomeno fino al 1992, non senza, peraltro, che i rapporti tra BE e OS OS registrassero momenti critici, interpretati dalla Corte territoriale - con motivazione però non sempre congruente e logica come si vedrà come segnale DEla volontà, DEla mafia, di mantenimento DE rapporto sinallagmatico originario in una utile e profittevole tensione, per questa ragione motivo di rilanci e di richieste sempre più esose, puntualmente accolte dall'imprenditore . I pagamenti materialmente effettuati a IN erano d'altra parte destinati ad essere ulteriormente suddivisi e destinati alle singole famiglie tra le quali quella di GA e quella retta da IN. L'impianto DEla sentenza, sul punto, tiene conto altresì e giustifica come "possibile" la tesi DE LL secondo cui pagamenti di BE nel periodo di tempo in questione avrebbero anche potuto avere come causale il solo rapporto di protezione e non anche la istallazione dei ripetitori, ritenendo acquisite prove rassicuranti DEla effettività di pagamenti e non altrettanto rassicuranti circa la aggiunta DEla causale dei ripetitori alla causale DEla protezione. Per tale ragione risulta irrilevante la critica DEla difesa tendente a segnalare il materiale probatorio dimostrativo DE fatto che, per la istallazione dei ripetitori, a pagare avrebbero dovuto essere i titolari di locali e non la ES. Così come versata in fatto e pertanto non apprezzabile è la segnalazione DEla difesa circa il fatto che ER avrebbe parlato di un unico e occasionale regalo di NA 5 fatto a OS OS: è vero, al contrario, che la deposizione DE ER, come accreditata in sentenza, ha riguardato pagamenti sistematici effettuati da NA 5, con cadenza fissa dal 1988-1989 fino al 1992. Per quanto osservato sopra, deve anche osservarsi che è assolutamente riduttiva e incapace di misurarsi col complessivo materiale probatorio analizzato dalla Corte di merito, la censura DEla difesa circa la natura "de relato" DEle confidenze fatte da AF GA e i limiti di tal genere di prova. È sufficiente sul punto ricordare, oltre alla pluralità e alla straordinaria convergenza DEle fonti dichiarative, l'esistenza, altresì, DEla giurisprudenza sopra richiamata in tema di valutazione DEle dichiarazioni provenienti da soggetti coinvolti nel sodalizio mafioso, circa la vita DE sodalizio stesso. E riaffermare il rispetto, nel caso di specie, dei criteri valutativi posti a presidio DE mezzo di prova. 107 Infine ed a conclusione DEla disamina dei motivi DE ricorso sul punto, deve essere ricordata la motivazione, ampia e logica, esibita dalla Corte territoriale sulla natura e qualità dei rapporti che DETR ha dimostrato di continuare ad intrattenere con GA e con IN, anche dopo l'allontanamento DE primo dalla villa di OR: rapporti che la Corte ha argomentato, sulla base di elementi oggettivi (colloqui telefonici, partecipazione a cene e ad un matrimonio) essere stati- quantomeno nella relativa fase temporale- di natura assolutamente opposta a quella che connota il rapporto fra l' estorto ( asseritamente DETR) e l' estorsore (OS OS). Di natura, cioè, consuetudinaria e progettuale oltre che sintomatica di una sicura affidabilità reciproca degli interlocutori, quale si era rivelata la cena al ristorante "Le colline pistoiesi", tenutasi intorno al 1975-1976: una cena ( ammessa anche dal ricorrente) nel corso DEla quale GA aveva presentato DETR come proprio "principale" a personaggi di rilevante spessore criminale, quale era ON AL, presente a AN non solo per accompagnare, a un locale summit, il TE, uomo di vertice di cosa OS, ma anche in un contesto di guerra di mafia all'epoca in atto nella città. A diversa conclusione deve invece pervenirsi, come si vedrà, essenzialmente con riflessi in punto di analisi L'elemento psicologico DE reato, con riferimento al comportamento di DETR in occasione L'attentato posto in essere ai danni DEla villa di via NI, appartenente BE, nel novembre 1986. In relazione a tale evento, sono stati valorizzati le telefonate e i comportamenti attribuiti all'imputato subito dopo il verificarsi di tale evento, dalla Corte territoriale interpretati come univocamente - ed invece cadendo nel vizio di motivazione che qui si intende censurare- indicativi DEla prosecuzione di identici rapporti intrattenuti da DETR con IN, al quale il primo si sarebbe rivolto per chiarire fatti di rilevante importanza criminale, così lasciando fuori le forze L'ordine e rafforzando il canale comunicativo tra la organizzazione imprenditoriale di BE e OS OS, per la soddisfazione di reciproci interessi (vedi retro pagina 30). Infondato si rivela, poi, il giudizio critico DEla difesa sull'utilizzo DEle dichiarazioni di RA a proposito DEla vicenda DEla pallacanestro PA, risalente al 1990-1992, vicenda evocata in sentenza attraverso il riferimento alle decisioni che su di essa sono state emesse nel separato processo di riferimento, celebrato a AN, anche due volte in sede di rinvio. Sebbene, in materia valga indubbiamente il principio DEla inutilizzabilità come prova, dei fatti accertati nelle sentenze non irrevocabili, non risulta che i giudici di merito lo abbiano violato. 108 Essi hanno dichiaratamente citato la vicenda processuale in questione, ad colorandum: a prescindere cioè dall'immediato rilievo penale che essa possa (o meno) vedersi riconosciuto nella sede giudiziaria propria. In più, essendo sub judice non la denuncia DEla vicenda che ha dato origine laal processo ma la sua interpretazione sul piano DEla rilevanza penale - difesa non tiene conto DE fatto che i giudici a quibus hanno citato la vicenda DEla denuncia di RA quale mero elemento indicatore dei rapporti che DETR, nel periodo d'interesse, intratteneva con personaggi di caratura mafiosa per risolvere -con o senza iniziative intimidatorie-questioni di interesse patrimoniale: e quindi quale elemento utile non per dimostrare ma solo per "colorire" la tesi DEla consuetudine DE personaggio con specifici ambienti a connotazione mafiosa con i quali avrebbe continuato ad interagire, nel tempo, in una posizione sempre " alla pari" e non in quella di vittima, evocata dalla difesa. Infondato deve ritenersi anche il motivo nuovo (sub 2 ric. agg.) col quale la difesa ha ripreso il tema DEla credibilità dei pentiti valorizzati in sentenza, con particolare riferimento alle serie perplessità da essa sollevate nel giudizio di merito riguardo al fatto che i collaboratori avevano preso a parlare con gli inquirenti dopo che la stampa aveva dato ampio risalto alle prime dichiarazioni di DETR e di CA ed aveva analizzato le cointeressenze DE primo con RI GA e IN e dopo che era avvenuta la pubblicazione DEle accuse di Di RL (DE quale avrebbe potuto giovarsi LL). Deve infatti osservarsi che la difesa ha riproposto doglianze che la Corte d'appello aveva respinto con motivazione plausibile e non ulteriormente censurabile da parte di questa Corte. Il rilievo DEla mancata coincidenza dei particolari DE racconto di Di RL e di LL sull'incontro di AN DE 1974 costituisce un congruo criterio di valutazione sulla base DE quale i giudici DE merito hanno ritenuto di escludere che le dichiarazioni DE secondo costituissero null'altro che la riproduzione DEle dichiarazioni DE primo lette sulla stampa. Le proteste DEla difesa al riguardo si sostanziano, dunque, in un rilievo al limite L'inammissibilità poiché nascondono, dietro una censura sulla logicità DEla motivazione, la proposta di una valutazione alternativa DEla prova, rivolta direttamente al giudice di legittimità. 1 H. Introduce invece serie e fondate denunce di insufficienza e\o manifesta illogicità DEla motivazione il motivo nuovo indicato sub 4) nel ricorso aggiunto, sulla significatività e concludenza DE comportamento che DETR avrebbe tenuto a proposito DEla c.d. messa a posto DEle antenne, relativa ad un periodo temporale immediatamente successivo al 1980, tenuto anche conto DE quadro complessivo dei contemporanei eventi accertati dalla Corte di merito. 109 Una iniziativa che , come fondatamente sottolineato anche dal Procuratore Generale di udienza, andrebbe a collocarsi in un periodo nel quale, già da un apprezzabile lasso di tempo (dagli inizi, a quanto sembra, DE 1978), l'imputato aveva interrotto i rapporti professionali ( anche se non amicali) con l'area imprenditoriale che faceva riferimento a BE, per essere assunto, avendo oltretutto egli stesso propiziato il cambiamento, alle dipendenze di altro imprenditore, PP SA, per l' apprezzabile periodo di tre anni, fino cioè a tutto il 1980. Tale vicenda risulta affidata a brevissimi passaggi di motivazione, essenzialmente ricognitivi DE fatto, ed invece non sostenuti dal chiarimento DE comportamento che, in relazione alla esecuzione L'accordo favorito alcuni anni prima, DETR avrebbe materialmente continuato (o meno) a tenere, nel ruolo di agevolazione DEla esecuzione DEla parte patrimoniale L' accordo. D'altro canto coglie nel segno sempre sotto il profilo DEla denunciata incompletezza DEla motivazione- il rilievo DEla difesa secondo cui non è stato chiarito dai giudici - che anzi sembrano propendere per la versione di LL circa la assenza di pagamenti da parte di BE in favore di OS OS per la messa a posto DEle antenne, dovendo provvedervi autonomamente, semmai, i titolari degli impianti locali (vedi sul punto, retro, pag. 33)- quale sarebbe stata, nel concreto, l'attività posta in essere dall'imputato, nella direzione DEla agevolazione e DE rafforzamento DE consorzio mafioso, una volta preso atto DEla genericità DEla principale fonte dichiarativa DEla accusa- Di RL- che aveva riferito in maniera assai generica di un interessamento di DETR sulla questione. Invero l'obiezione è pertinente e comincia a dare forma a quello che, a giudizio di questa Corte, è parso il punto centrale DE limite di logicità DEla motivazione proposta: quello che riguarda, come meglio si comprenderà col dipanarsi DEla analisi DEla decisione impugnata, non già il configurarsi, nel caso di specie, DE concorso esterno in associazione per DEinquere, reato da reputarsi emergente in tutti i suoi elementi costitutivi nei fatti- come riportati in sentenza- sopra ripercorsi fino al 1978; quanto, piuttosto, il momento DEla cessazione ( o, se si vuole, DEla significatività DEle prove sulla ulteriore perduranza) DE reato stesso, sia sul piano - appena evocato- DEla materialità DE comportamento L'imputato che su quello L'atteggiarsi L'elemento psicologico che ha assistito l'azione L'imputato medesimo.
2. Invero, sul tema DEla configurabilità, in linea di principio, DE concorso esterno in associazione per DEinquere semplice e poi, a partire dal 1982, di stampo mafioso non sono stati sollevati dubbi dogmatici neppure dalla difesa né vi è motivo di sollevare specifiche perplessità. La prima figura ( che è quella originariamente contestata al Capo A, poi assorbito dal B) secondo una giurisprudenza che appare costante ( vedi, tra le 110 molte, Sez. 1, Sentenza n. 40203 DE 29/09/2010 Cc. (dep. 15/11/2010) Rv. 248461, relativa invero alla "partecipazione" ad associazione) è stata agevolmente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità una volta stabilizzata la ammissibilità teorico-dogmatica DE concorso esterno in associazione mafiosa ( vedi Sez. 3, Sentenza n. 38430 DE 09/07/2008 Cc. (dep. 09/10/2008 ) Rv. 241274; Sez. 1, Sentenza n. 19335 DE 22/04/2009 Ud. (dep. 08/05/2009 ) Rv. 244064; Sez. 5, n. 12591 DE 10/11/1995 (dep. 28/12/1995) Rv. 203948). Non è stato apprezzato, DE resto, alcun ostacolo dogmatico, sullo stesso versante, per configurare il concorso esterno in altri reati a partecipazione necessaria anche nei più recenti approdi DEla giurisprudenza di legittimità come Sez. 1 , n. 1072 DE 11/10/2006 (dep. 17/01/2007 ) Rv. 235290 (relativa a concorso esterno in associazione con finalità di terrorismo internazionale), ribadita da Sez. 1, Sentenza n. 16549 DE 14/03/2010 Cc. (dep. 29/04/2010) Rv. 246937. La seconda figura, d'altra parte, come ricordato anche nella sentenza impugnata che si è espressamente avvalsa degli insegnamenti DEle Sezioni unite di questa Corte citando le sentenze NN e RY a pag.260 e seg. non solo per escludere, dunque, ma anche per asseverare la parte accreditata di reato contestato, è stata oggetto di ripetute e positive analisi da parte DEla supremo consesso DEla Cassazione. La necessità di dettagliare i contorni di tale fattispecie giuridica che comunque incontra il sostegno teorico anche di una parte importante DEla dottrina dipende invero dalla estrema DEicatezza DEla operazione che - l'interprete è chiamato ad effettuare operando sulla fusione di una norma di parte generale ( art. 110 cp) ed altra di parte speciale ( il reato a concorso necessario) e dovendo trovare, senza ricorso a semplificazioni non accettabili né permesse, prove di tutti i passaggi normativi richiesti da siffatta complessa operazione ermeneutica: la cui difficoltà riguarda comunque essenzialmente la individuazione DEla linea di discrimine tra la condotta "partecipativa" vera e propria e quella di chi invece agisca in assenza di affectio societatis, con il medesimo fine, però, e con condotte a volte non dissimili da quelle DE primo. Con la prospettiva, sul piano ermeneutico, che ove, nella sede istituzionalmente propria, si incidesse sulla possibilità teorica di configurare il concorso esterno, si attiverebbe il dibattito dottrinale sulla ampiezza e i confini DEla operatività DEla partecipazione vera e propria , rimanendo in area di liceità penale non certo tutte le condotte ascrivibili all'area DE concorso eventuale. E dovendosi altresì rammentare, alla luce dei principi generali in tema di partecipazione ad associazione fissati dalla sentenza DEle SSUU DE 2005, che l'area di tale "partecipazione" non potrebbe certo ritenersi automaticamente e necessariamente dipendente solo dai criteri di "affiliazione" propri DEla associazione criminosa, dovendo invece essere DEineata sulla base 111 dei criteri propri DEla fattispecie penale e DEla sua interpretazione giuridica, che è sensibile a indicatori dinamici e funzionali (v. Sez. U, Sentenza n. 33748 DE 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231670). Tali considerazioni comunque non riguardano il processo in esame, nel quale si conferma la condivisione DEla giurisprudenza consolidata , frutto di ripetute analisi DEle Sezioni unite, giunte reiteratamente alla medesima conclusione: quella di ritenere che il concorso esterno in associazione anche mafiosa è configurabile sulla base dei requisiti che, nel tempo, sono stati via via sempre più dettagliatamente rimarcati, essendo comunque tratti dai principi e dai precetti positivamente espressi nella parte generale e in quella speciale DE codice sostanziale: non è inutile ricordare, in proposito, la sentenza DEle SSUU DE 2005, preceduta da quelle DE 1994 e DE 2002 .Ma anche plurime sentenze conformi DEle sezioni semplici come, fra le sole edite, la n. 1073 DE 2006, la n. 542 DE 2007, la n. 54 DE 2008, e la n. 35051 DE 2008, per non parlare DEla rilevante entità di quelle non edite ma pubblicate fino alla data odierna. Chè, semmai, la proiezione DEla decisione più recente DEle Sezioni unite è stata, si, nel senso di pretendere una rigorosa dimostrazione DE nesso di causalità e L'elemento psicologico L'agente, ma anche nella direzione di sostenere che la dimostrazione DE rafforzamento DEla associazione, superando la fase patologica DEla sua "fibrillazione", è una ( e forse la più evidente ed efficace) ma non l'unica possibilità probatoria data alla accusa, come DE resto già sostenuto dalla giurisprudenza a sezioni semplici (v. Rv. 229242). E quindi, nella direzione di non restringere a tutto campo l'ambito di operatività DEla fattispecie.
3. Tanto premesso sulla assenza di dubbi a proposito DEla configurabilità DE concorso eventuale nel reato associativo a concorso, cioè, necessario, deve, a questo punto, riprendersi il tema lasciato sospeso sopra, che è quello DEla rilevanza DEla questione DEla mancanza di motivazione sul comportamento in concreto tenuto dall'imputato nel periodo, durato alcuni anni, L'allontanamento dall'area imprenditoriale berlusconiana, tra l'altro facendo registrare la sua assunzione alle dipendenze di imprenditore diverso e autonomo, il SA. Ebbene, siffatto arco temporale che viene riferito al periodo complessivo decorso dalla fine DE 1977 al 1982 (v. retro pag. 26) ha formato oggetto da parte dei giudici a fini che qui non rilevano direttamente ( assenza di illiceità dei rapporti DETR-SA), cogliendosi invece un totale vuoto argomentativo per quanto concerne la possibile incidenza di tale allontanamento sulla permanenza DE reato già commesso. Deve infatti darsi atto a questo punto DEla presente disamina, che, con ' riferimento ai fatti sopra ricordati e riportati nella sentenza impugnata 112 attraverso la illustrazione DEle fonti di prova e la loro valutazione critica, il reato contestato è rimasto configurato sul piano obiettivo e materiale e DElo stesso deve potersi indicare il momento consumativo e quello di cessazione, mediante la analisi DEla sua natura, quale reato, come si vedrà, permanente. E' infatti indubbio e costituisce espressione DE concorso esterno da parte L'imputato nella associazione criminale denominata OS OS, facente capo per quello che qui interessa- nella metà degli anni '70, anche a ON e TE , il comportamento consistito nell'avere favorito e determinato- avvalendosi dei rapporti personali di cui già a LE godeva con i boss (vedi dichiarazioni di Di RL citate retro a pag.25, con rinvio a pag. 262 sent. imp.) e di una amicizia in particolare che gli aveva consentito di caldeggiare la propria iniziativa con speciale efficacia presso quelli- la realizzazione di un incontro materiale e DE correlato accordo di reciproco interesse, tra i boss mafiosi - nella loro posizione rappresentativa- e l'imprenditore amico ( BE). In questo senso, la Corte territoriale valorizza e impernia la propria decisione sul rilievo DEla attività di "mediazione" che DETR risulta avere svolto nel creare il canale di collegamento o se si vuole, di comunicazione e di ' transazione che doveva essere parso, a tutti gli interessati e ai protagonisti DEla vicenda, fonte di reciproci vantaggi per i due poli: il vantaggio, per l'imprenditore BE, DEla ricezione di una schermatura rispetto ad iniziative criminali ( essenzialmente sequestri di persona) che si paventavano ad opera di entità DEinquenziali non necessariamente e immediatamente rapportabili a cosa OS o quanto meno alla articolazione palermitana di OS OS di cui veniva, in quel frangente, sollecitato l'intervento, e quello di natura patrimoniale per la stessa consorteria mafiosa. Questa aveva cioè, grazie alla iniziativa di DETR che si era posto come trait d'union, siglato con l'imprenditore un patto, all'inizio non connotato e tantomeno sollecitato da proprie azioni intimidatorie ( si veda a pag.239,240, 270 la citazione, da parte dei giudici, DEle emergenze probatorie a sostegno DEla tesi che le minacce ricevute da BE fossero di matrice forse catanese ma, soprattutto, calabrese) oltre che finalizzato alla realizzazione di evidenti risultati di arricchimento: un patto che ,peraltro, risentiva di una certa, espressa ( v. colloqui citati a pag. 241 DEla sentenza) propensione L'imprenditore BE a "monetizzare”, per quanto possibile, il rischio cui era esposto e a spostare sul piano DEla trattativa economica preventiva, l'azione DEle fameliche consorterie criminali che invece si proponevano con annunci intimidatori. Ed è appena il caso di ricordare che, rispetto a tale ricostruzione, non era indispensabile illustrare , ai fini DEla configurazione DE reato di cui all'art. 110 e 416 o 416 bis cp, anche quale avrebbe potuto essere il vantaggio DE concorrente esterno posto che un simile elemento , la cui acquisizione 113 certamente potrebbe essere utile per meglio scolpire e definire l'atteggiamento psicologico di questi e su cui appresso ci si soffermerà- tuttavia non è - astrattamente imprescindibile ai fini DEla motivazione sulla responsabilità, essendo richiesta, in tale ottica, la prova DEla condotta che determini la conservazione o il rafforzamento DEla associazione e non anche il requisito DE vantaggio, patrimoniale o meno, L'agente. Per tale ragione sembra utile evidenziare anche che lo scrupolo DE Procuratore Generale di udienza - secondo cui si sarebbe dovuta esplorare fino in fondo la natura estorsiva ( o meno) degli esborsi di BE in favore DEla mafia, per comprendere esattamente la posizione di DETR che tali esborsi aveva favorito- finisce per porsi in conflitto, come censura sul merito, con il costrutto accreditato dai giudici a quibus, costrutto che prescinde da quella prova e che, ciò nonostante appare razionale e plausibile. Infatti se, come ammesso dallo stesso PG, il concorso esterno può realizzarsi sia mediante la commissione di una o più azioni in sé penalmente rilevanti o anche con azioni in sé lecite, non vi è ragione di negare ingresso alla tesi dei giudici secondo cui i pagamenti effettuati da BE avevano, si, natura necessitata perché ingiustamente provocati, all'origine, da spregevoli azioni intimidatorie poste in essere in danno DEla sua famiglia, ma non l'avevano avuta ai tempi in riferimento ai rapporti con DETR e con ON e TE - e l'associazione che essi immediatamente rappresentavano: soggetti, dunque, che erano stati evocati in una trattativa che, all'origine, appariva concepita "alla pari", per il conseguimento di un risultato che, così come avrebbe potuto e dovuto essere perseguito presso le istituzioni all'uopo previste, era stato invece cercato presso chi era parso capace di garantire un servizio di sicurezza di tipo privato e particolarmente efficace ed affidabile. Ne consegue che la dimostrazione DEla sussistenza, nel caso di specie, DE reato di concorso esterno non passa attraverso la necessaria dimostrazione DEla sussistenza anche DE reato di estorsione da parte di DETR e DEla associazione all'epoca evocata, e tantomeno potrebbe affermarsi che la negazione DEla commissione di fatti di estorsione da parte dei medesimi soggetti faccia venir meno la configurabilità DE primo reato in capo all'imputato o la posizione di vittima in capo all'imprenditore BE. Appare invece plausibilmente sostenuto dai giudici DE merito che la condotta di rilevanza penale addebitata a DETR, con riferimento al periodo in questione, è stata quella L'avere richiesto e quindi determinato l'incontro più volte sopra menzionato, finalizzato al consapevole e voluto conseguimento, poi avvenuto, di un accordo DE genere di quello descritto, fra BE e il sodalizio rappresentato da ON e TE:laddove con i termini "richiedere " e "sollecitare" si intende qui esplicitare ulteriormente il senso già fatto palese dalle parole usate dai giudici, a proposito DEla opera di "mediazione" svolta da DETR e di apertura DE "canale di collegamento” fra i due poli. Nozioni che 114 ingiustificatamente sono parse insufficienti al Procuratore Generale e che invece stanno a dimostrare, in termini di causalità necessaria, il comportamento per effetto DE quale la catena di eventi descritti fino a qui non si sarebbe verificata in modo analogo, nel senso cioè che l'accordo transattivo per la protezione "privata" voluto da BE e da cosa OS con l'arrivo peraltro alla villa L'imprenditore di un esponente DE sodalizio e con il pagamento, attraverso gli accertati canali, dei pagamenti sinallagmatici, non avrebbe fatto la sua comparsa nel mondo fenomenico e tanto meno sulla ribalta penale. A nulla vale in contrario osservare che DETR è stato probabilmente un catalizzatore di eventi che erano pronti a maturare autonomamente come quello DEla estorsione di tangenti da parte di consorterie criminali, e in particolare di cosa OS, a danno di BE. Certamente la causalità di un furto realizzato grazie all'opera di un basista non viene meno solo perché sarebbe stato reperibile altro basista o perché DE basista si sarebbe potuto fare a meno. La causalità necessaria- che oltretutto è destinata ad operare con lo standard probatorio DEla "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica" (v., da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 4675 DE 17/05/2006 Ud. (dep. 06/02/2007 ) Rv. 235658, ma nello stesso senso di SSUU n. 30328 DE 10/07/2002 Ud. (dep. 11/09/2002 ) Rv. 222138) - entra in gioco con riferimento al modo specifico di realizzazione di un dato reato, quando cioè l'agente determini un evento che, senza il suo apporto, non si sarebbe verificato o si sarebbe attuato in maniera diversa ed è difficile , in tale prospettiva, negare rilevanza ad una condotta L'agente descritta come "adoperarsi"e concretizzatasi nei termini sopra descritti: una condotta che, dunque, non è una categoria astratta e inconducente, come sembra sostenere il Procuratore Generale, ma, come nozione giuridica, è comunemente evocata dalla giurisprudenza proprio per DEineare l'apporto DE concorrente che non ponga in essere direttamente l'azione tipica DE reato cui concorre ma che apporta quel genere di contributo, proprio di chi si pone come intermediario, alla sua realizzazione ( Si veda in tal senso, per citare solo qualche esempio, Sez. 1, Sentenza n. 2802 DE 18/12/2006 Cc. (dep. 25/01/2007) Rv. 235343; Sez. 2, Sentenza n. 5845 DE 16/02/1995 Ud. (dep. 22/05/1995 ) Rv. 201334; Sez. 6, Sentenza n. 45644 DE 04/11/2009 Cc. (dep. 26/11/2009 ) Rv. 245480; Sez. 1, Sentenza n. 7921 DE 22/01/2010 Cc. (dep. 26/02/2010 ) Rv. 246571).E, ovviamente, non dal lato, esclusivamente, DEla vittima. Tanto premesso, può dunque concludersi che i giudici hanno adeguatamente rappresentato come la condotta L'agente, riferita agli anni che vanno dal 1974 fino alla fine DE 1977, abbia costituito un antecedente causale quantomeno DEla conservazione, se non DE rafforzamento DE sodalizio criminoso cosa OS,posto che tale sodalizio si fonda notoriamente sulla 115 sistematica acquisizione di proventi economici che utilizza per crescere e moltiplicarsi e anche per il mantenimento DEla sua stessa "forza lavoro" e quindi DEla organizzazione attraverso la quale opera e si rafforza. Ed è indubbio che l'accordo di protezione mafiosa propiziato da DETR , con il sinallagma dei pagamenti sistematici in favore di cosa OS, vada ad inserirsi in un rapporto di causalità, nella realizzazione L'evento DE finale rafforzamento di cosa OS, dovendosi anche escludere rilievo al fatto che cosa OS comunque si arricchisce di mille altri affari illeciti anche più lucrosi. Il principio DEla causalità necessaria opera, come chiarito anche dalla giurisprudenza, nel senso che "ai sensi L'art. 40, comma 1, cod. pen., un antecedente può essere considerato condizione necessaria L'evento quando rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione necessaria, porti ad eventi DE genere di quello in esame, indipendentemente dal concorrere di altre condizioni, salvo quelle sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'evento (vedi Rv. 213693). Ed è indubbio che la sussistenza DE nesso di causalità può essere affermata, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purché fondato su elementi di innegabile spessore (Rv. 219426). Rispetto alla obiezione DEla difesa sul punto vale, inoltre, ricordare che nell'ordinamento normativo vigente le cause concorrenti - che non siano da sole sufficienti a determinare l'evento per il necessario porsi DEle prime come condizione necessaria antecedente - sono tutte e ciascuna causa L'evento in base al principio DEla causalità materiale fondato sull'equivalenza DEle condizioni (v.Sez. 4, Sentenza n. 578 DE 19/12/1996 Ud. (dep. 28/01/1997) Rv. 206647, con seguenti conformi).
4. Riprendendo la questione, sopra anticipata, che riguarda la necessità di verificare fino a quando la descritta fattispecie abbia registrato una perduranza penalmente rilevante per DETR - tenuto conto DE fatto pacificamente acquisito che egli si allontanò a partire dal 1978, dalla area imprenditoriale di BE si passa ora ad evidenziare l'effetto che una simile situazione contingente in sé considerata- potrebbe avere prodotto sulla configurazione - DE reato e quindi a sostanziare il senso L'annullamento per vizio di motivazione sul punto, chiarendosi in quale direzione si impone una richiesta di VA motivazione al giudice DE rinvio, su tale argomento. Occorre dunque evidenziare che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Sez. 6, Sentenza n. 542 DE 10/05/2007 Ud. (dep. 08/01/2008) Rv. 238241), il concorso esterno in associazione per DEinquere oppure in quella specificamente mafiosa si atteggia, al pari DEla partecipazione, di regola, come reato permanente . 116 Reato permanente è quello nel quale l'agente ha il potere di determinare la situazione antigiuridica ed anche di mantenerla volontariamente, nonché di rimuoverla, così dando luogo egli stesso, come sottolinea una autorevole dottrina, alla riespansione DE bene giuridico compresso. Nel caso DE concorso esterno ad associazione per DEinquere o mafiosa le suddette caratteristiche si ravvisano nella condotta di chi favorisca un accordo - come nella specie di cui sa e vuole che produca effetti di conservazione e\o di rafforzamento per il sodalizio mafioso, accordo che assurge esso stesso a momento consumativo DE reato se dotato di tutti i requisiti per risultare capace di ingenerare negli appartenenti al sodalizio gli effetti di cui si è detto, valutabili anche obiettivamente ed ex post. Un accordo, che, in ipotesi, avesse ad oggetto la promessa L'aiuto elettorale da parte DE capo di una consorteria mafiosa e, dall'altro lato, la promessa chiara e seria L'impegno, da parte DE candidato alle elezioni, di sdebitarsi assumendo specifiche iniziative legislative o amministrative di sua competenza, ben potrebbe costituire l'elemento materiale DE concorso esterno da parte DE politico, non essendo per nulla decisiva la verifica L'effettivo rispetto L'impegno stesso ad opera di costui (Sez. 5, Sentenza n. 4893 DE 16/03/2000 Ud. (dep. 20/04/2000 ) Rv. 215963; conf. Rv 216815; Sez. 1, Ordinanza n. 11613 DE 04/02/2005 Cc. (dep. 23/03/2005) Rv. 231630), e pur potendo costituire, questa, un prezioso elemento di prova DEla serietà o meno L'impegno . In tal senso si sono espresse anche le Sezioni unite nel 2005 quando, nell'affermare la necessità DEla verifica che "gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé sulla conservazione o sul rafforzamento DEle capacità operative L'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali", hanno però anche precisato che una tale verifica ben può "prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive L'accordo". Allo stesso modo, l'accordo serio e affidabile relativo alla protezione da attentati, assicurata, a chi è costretto da necessità effettive, a pagare cifre assai rilevanti per tale servizio, da parte di OS OS costituisce, esso stesso,- per chi se ne fa promotore, dal lato, anche, DE sodalizio profittatore- un evento capace di contribuire all'avvio DEla compressione DE bene giuridico tutelato dalla norma contestata, ossia l'ordine pubblico, che è vulnerato per il solo fatto che un'associazione mafiosa sia posta in condizioni di estendere ed estenda la propria area di illeciti affari sul territorio, anche sostituendosi ai poteri istituzionali, nella garanzia DEla difesa dei beni fondamentali ( libertà, vita) di taluni cittadini . Tuttavia- ed a prescindere dai rilievi di parte DEla dottrina sulla figura DE reato "eventualmente" permanente- fintantochè il concorrente esterno protragga volontariamente la esecuzione L'accordo che egli ha propiziato e 117 di cui quindi si fa, di fatto, garante, presso i due poli dei quali si è detto, si manifesta il carattere permanente DE reato che ha posto in essere, evenienza che la giurisprudenza riassume nella locuzione secondo cui "la suddetta condotta partecipativa( esterna) si esaurisce, quindi, con il compimento DEle attività concordate (Sez. 1, Sentenza n. 21356 DE 17/04/2002 Ud. (dep. "1 30/05/2002) Rv. 222439). Il reato in esame può, cioè, dirsi iniziato con la realizzazione L'accordo mafia-imprenditore ed era destinato a cessare quando e se fossero cessati i comportamenti che l'imputato teneva in esecuzione L'accordo stesso (essendo irrilevante, per quello che si è detto, che il danno patrimoniale non fosse a suo carico), sempre ovviamente impregiudicata l'analisi L'atteggiamento psicologico, DE quale si dirà poi ( per una visione analoga DEla cessazione DE reato permanente, v. Rv. 248108). Una simile impostazione, DE resto, è già stata elaborata con riferimento alla cessazione DEla appartenenza alla associazione mafiosa, da parte DE sodale, al quale, pur in presenza, nel nostro ordinamento, DEla concezione monistica DE concorso di persone nel reato, è data la prova DE recesso volontario. E questa- nonostante la denuncia di omessa motivazione sul punto, formulata dal Procuratore Generale di udienza- è stata anche la conclusione chiaramente fatta propria in linea di principio- dalla Corte di appello di LE che a pag. - 635 ne ha fatto applicazione, univocamente ancorando la data di cessazione DE reato in parola al 1992, e cioè alla data di effettuazione, secondo il costrutto da essa accreditato, degli ultimi pagamenti da parte di BE alla mafia, tramite DETR, in esecuzione DE patto di protezione. Senonchè, in concreto, questa Corte rileva che i giudici L'appello non hanno tenuto conto o comunque non hanno motivato sulle ragioni in base alle quali una prima fase di cessazione non possa essere individuata nel periodo ( 1978- 1982) durante il quale DETR non era rimasto più alle dipendenze L'imprenditore in favore DE quale il patto con la mafia era stato stipulato. Il vuoto argomentativo, sul punto, si traduce in un evidente vizio DEla motivazione che la difesa, sostenuta poi dal Procuratore Generale di udienza, ha denunciato fondatamente: un vuoto che necessita di essere colmato, ove ne ricorrano gli elementi, con specifiche indicazioni di quale sia stato il comportamento, nel periodo, da parte di DETR, non potendo darsi ingresso a presunzioni basate sulla bontà dei rapporti di amicizia con BE: rapporti che da soli non provano il perdurare DEla intromissione di DETR in affari penetranti per la vita individuale L'imprenditore dal quale si era allontanato, atteso che di ciò non risultano esplicitate neppure la ragione e le modalità concrete DE concorso nei versamenti che si dicono comunque avvenuti, materialmente dunque anche ad opera di terzi, a partire dal 1978. In realtà, una simile apparente interruzione degli stretti rapporti precedentemente instaurati con BE potrebbe risultare, all'esito DEla 118 VA analisi demandata al giudice DE rinvio, indicativa DEla definitiva fine DEla permanenza DE reato fino a quel momento consumato, con evidenti riflessi sul computo DE termine prescrizionale, che il giudice DE rinvio dovrà pure considerare. Oppure potrà risultare compatibile, con motivazione diversa però da quella qui cassata, con il costrutto accusatorio. Oppure, ancora, potrà rappresentare la manifestazione DEla cessazione DE reato permanente cui potrebbe avere fatto seguito- ove il giudice DE rinvio ne argomentasse plausibilmente la sussistenza, anche alla luce dei rilievi ulteriori che qui si formuleranno- una forma di ripresa DElo stesso reato, all'atto DE ritorno L'imputato nell'area imprenditoriale facente capo a BE: una condotta capace quindi di porsi VAmente in violazione L'art. 110,416 bis cp e che potrebbe dover essere valutata in una relazione di "continuazione" ex art. 81 cp, con quella precedente e cessata una prima volta: evenienza quest'ultima che, così come la seconda ipotesi appena formulata, cambierebbe ancora una volta ma in pejus- i termini DE calcolo DEla prescrizione, la quale - decorrerebbe dalla ultima DEle condotte L'imputato di cui il giudice DE rinvio possa sostenere motivatamente che è la oggettiva e soggettiva manifestazione DEla protrazione DEla condotta antigiuridica in esame (troverebbe applicazione, infatti, il regime DEla prescrizione antecedente alla riforma DE 2005, che valorizza il reato "continuato").
5. Per tornare alla disamina DE quinto motivo di ricorso e soprattutto dei motivi nuovi con i quali lo stesso è stato ripreso ed ampliato dalla difesa, deve ancora ribadirsi, ora, alla luce dei principi fino a qui enunciati, che con esso, intrecciato poi con il successivo settimo motivo, la difesa ha denunciato fondatamente il vizio di motivazione con riferimento sia alla già esaminata questione DE periodo di quattro anni almeno in cui DETR si è posto alle dipendenze di SA, sia alla questione DE dolo che avrebbe assistito la fase dei successivi pagamenti. Quanto a questi ultimi, dal punto di vista oggettivo, invero, deve ribairsi che la motivazione esibita dalla Corte di merito a proposito DE protrarsi dei pagamenti da BE cosa OS sostanzialmente supera il controllo di legittimità perché- diversamente da quanto pur sostenuto dal ricorrente, è congrua e logica, richiedendo una opportuna chiarificazione solo sul se si sia trattato di una prosecuzione senza soluzione di continuità dopo l'allontanamento di DETR ovvero di una ripresa dopo una interruzione. Invero, sulla realtà oggettiva dei pagamenti negli anni '80 e poco oltre, comunque ad opera di DETR, e sulla base DEla nota causale DE patto di protezione con la mafia, la sentenza risulta rispettosa dei parametri normativi, soprattutto in ordine al tema principale DEla denunciata inattendibilità dei 119 collaboratori di giustizia e smentendo che un vizio di motivazione sul punto si sia concretizzato. Lo stesso Procuratore Generale di udienza ha escluso che possano formularsi apprezzabili rilievi sulla ricostruzione DE fatto ed è sufficiente rimandare quanto sopra già osservato in ordine ai principi giurisprudenziali che escludono la valutazione DEle dichiarazioni dei soggetti gravitanti su sodalizi mafiosi, i quali in ragione di tale loro ruolo hanno appreso i fatti pertinenti la vita DE sodalizio stesso, come dichiarazioni "de relato". Ed anzi affermano l'attitudine di tali dichiarazioni ad assurgere al valore di prova DEla diffusione e DEla circolazione DEle notizie stesse all'interno DE sodalizio, con la aggiunta DEla necessità degli elementi di riscontro. 'Nel caso di specie di dichiarazioni dei collaboratori (peraltro in taluni casi frutto di percezione diretta dei fatti narrati, come nel caso di LL che aveva udito personalmente, nel 1986, IN protestare per il comportamento scostante di DETR in occasione dei pagamenti-v. retro pag. 29-, nel caso di ER che aveva riferito di avere assistito personalmente in una occasione, dopo il 1988, al pagamento di una somma proveniente da canale 5, versata poi da AF GA al suo capo mandamento, per il tramite di IN- v. retro, pag. 31) hanno formato oggetto di un'approfondita disamina anche incrociata da parte DE giudice DE merito che ha plausibilmente spiegato anche le ragioni DEle diverse indicazioni dei riferimenti cronologici in esse contenuti (relative soltanto all'epoca di acquisizione DEla notizia da parte di ciascuno degli dichiaranti e non DEla notizia stessa). Non sono neppure mancate, come già sottolineato, da parte DE giudice DE merito aperture, derivanti dalla propalazione di LL e dalla conversazione intercettata tra L'TR e IN la mattina DE 16 gennaio 1987 (vedi retro pagina 30-31), verso una ricostruzione che vedeva la effettuazione dei pagamenti da parte di BE, successivamente al 1980, dovuta alla solita causale DEla protezione e non anche alla installazione DEle emittenti televisive: in tal modo evidenziando come il nucleo DEle dichiarazioni dei collaboratori, ritenuto rilevante, fosse quello relativo alla effettività dei pagamenti e non anche quello relativo alla precisazione DEle relative causali, oggetto di possibile incertezza proprio per la natura indiretta DEle dichiarazioni. Sono stati infine enumerati (vedi retro pag. 29-30) gli elementi di riscontro obiettivo rappresentati in particolare da conversazioni telefoniche anche realizzate in epoca prossima all'attentato alla villa di via NI di BE, a dimostrazione di particolari contenuti nelle dichiarazioni di GE GA e di LL: a proposito, cioè, DE fatto che L'TR, pur continuando a pagare a OS OS, aveva formulato proteste sulle modalità oppressive DEle riscossioni. 120 In particolare il racconto di LL e GA sulle modalità L'intervento di IN a fronte L'atteggiamento problematico assunto da DETR (riscontrato, quest'ultimo, dalla telefonata intercettata fra IN e TO L'TR il 25 dicembre 1986) aveva trovato conferma nell'attentato alla villa di via NI DE novembre 1986, attentato che BE stesso, come da conversazione avvenuta poco dopo la mezzanotte con DETR, aveva immediatamente attribuito ad un'iniziativa di cosa OS. Per essere subito dopo rassicurato da DETR che non a caso- aveva chiesto chiarimenti, in tempo reale, al IN, presente a quell'epoca in AN per la riscossione, come da dichiarazioni dei collaboratori sopra citati. Ma la motivazione DE giudice DE merito fin qui ripercorsa, se non si espone a censure per quanto concerne la affermazione DEla effettività DEla protrazione dei pagamenti nei termini ricordati, rende evidente che le stesse fonti di prova citate, unitamente ad eventi oggettivi quali gli attentati subiti da BE nell'arco temporale qui in esame, lasciavano trasparire, come correttamente sottolineato dalla difesa, elementi di una certa torsione o avvitamento dei rapporti fra le parti interessate, all'interno dei quali quei pagamenti avrebbero dovuto essere, perciò, VAmente interpretati e valutati. Basta qui ricordare l'attentato alla villa di via NI che BE subì nel novembre 1986 con la convinzione personale che fosse opera di OS OS e i dubbi che anche DETR nutrì inizialmente;
le dichiarazioni di LL che aveva sentito, in un incontro con mafiosi nel 1986, IN lamentarsi e dire che non voleva più recarsi a riscuotere le somme da DETR a AN, per conto di cosa OS, dato che l'imputato era divenuto con lui scostante;
il racconto DElo stesso propalante che aveva parlato DE fatto che di tale situazione di stallo era stato informato il boss IN, fino a quel momento all'oscuro di tutto, ed il capo mafioso aveva deciso di replicare al detto atteggiamento con ulteriori iniziative intimidatorie poste in essere nel 1987, tanto da ottenere, da un lato, la obbligata riconsiderazione DEla posizione di IN presso DETR e ' dall'altro, addirittura la imposizione DE raddoppio DEla somma da quello versata in cambio DEla protezione;
le dichiarazioni di GE GA, riferite al precedente periodo DE 1984-1985, nel quale - come gli aveva confidato il padre AF, capo mandamento- IN aveva riferito di lamentele di DETR che, nell'effettuare i noti pagamenti, si era detto "tartassato" dai fratelli PU, essendo, uno di questi, il reggente DEla famiglia mafiosa DE SÙ al posto di ON, dopo la uccisione di costui. E cioè colui che aveva preso a riscuotere le somme prima percepite da ON stesso, nella qualità rivestita, per poi venire estromesso da IN, in favore di IN. Vanno anche ricordate, nella medesima prospettiva problematica, le dichiarazioni di AN, altro collaboratore, il quale aveva reso un racconto per buona parte collimante con quelli di GE GA e di LL;
la 121 conversazione telefonica intercettata nel dicembre 1986 tra DETR TO ( TE L'imputato) e IN nel corso DEla quale questo descriveva il comportamento di DETR come di persona che era solito farlo aspettare addirittura sparire per evitarlo. Debbono infine essere menzionati gli attentati di matrice mafiosa, ai magazzini ND di Catania appartenenti a ES, posti in essere nel 1990: attentati che la Corte territoriale ha svalutato quanto alla idoneità a comprovare- nell'ottica DEla accusa- ulteriori interessamenti di DETR, per la composizione DEla questione sottostante, presso i capi di cosa OS. Ma che invece vanno sottoposti a VA valutazione nell'ottica DEla tesi difensiva DE potere essi rappresentare ( o meno) la espressione di un rapporto tra BE e mafia non più regolato da un patto di reciproco interesse ( sia pure necessitato per il primo), e, di riflesso, quale causa o quale effetto- poco rileva- di un rapporto di DETR con OS OS comunque non più convergente ne perseguimento di comuni interessi. E ciò in considerazione, anche, di un sostanziale mutamento degli equilibri esistenti quando si era raggiunto l'accordo DE 1974, dovendosi registrare, nel 1981, la morte violenta o per lupara bianca dei vertici mafiosi (AD e TE) che quell'accordo avevano stipulato- rendendosene garanti- con il successivo avvento di una direzione DE sodalizio caratterizzata notoriamente dalla "cifra" notevolmente più aggressiva tanto da divenire artefice, in seguito, DEla stagione stragista. La Corte territoriale non ha reso alcuna logica motivazione sui temi appena ricordati, trascurando DE tutto quello che apparirebbe un rapporto estremamente teso tra DETR riluttante ai pagamenti e i vertici mafiosi DE dopo- ON, in particolare i PU descritti come fonti di vessazione dall' interlocutore (lo "tartassavano") e poi IN autore di repliche perentorie e\o di attentati. In più, alla carenza di motivazione si accompagna una manifesta illogicità DEla argomentazione con quale la Corte territoriale ha sostenuto che l'attentato alla villa di via NI non avrebbe avuto la capacità di mutare l'atteggiamento psicologico di DETR perché doveva intendersi solo come prassi DEla consorteria mafiosa, volta a non far allentare la tensione con la propria vittima onde evitare che questa cessasse di pagare il prezzo DEle estorsioni (v. retro, pag. 24). E' infatti evidente che se come appare- un simile ragionamento ponesse come vittima da "tenere sulla corda", oltre che BE, anche DETR ( essendo colui che, secondo il racconto dei collaboratori, appariva recalcitrante e scostante nei pagamenti), il costrutto dei giudici ne risulterebbe DE tutto irrazionale quanto conclusioni da trarne: essi non spiegano cioè come una simile vittima potrebbe contemporaneamente essere considerata il concorrente esterno nella associazione mafiosa che quelle pressioni, anche contro di essa, andava esercitando. 122 6 A. Tutte le considerazioni fin qui formulate, che costituiranno altrettanti punti sui quali il vizio di motivazione dovrà essere emendato, poggiano invero sulla nozione di dolo DE concorrente esterno in associazione per DEinquere e poi mafiosa, chiarita come segue, tenendo conto dei rilievi DEla difesa articolati nel settimo motivo di ricorso e nel correlato motivo aggiunto (invece il sesto sul nesso di causalità, avuto riguardo anche ai limiti di considerazione, da parte DEla più recente giurisprudenza, DE ragionamento sullo stato di "fibrillazione", è stato già sopra diffusamente affrontato nella disamina DEla condotta di DETR risalente agli anni 1974-1977). E' indubbio che al riguardo si debba prendere le mosse dai più recenti approdi DEla giurisprudenza di legittimità a Sezioni unite quelli DEla sentenza DE 2005- DE tutto condivisibili perché in linea col dettato normativo e mai messi in discussione dalla giurisprudenza successiva. Ha sostenuto il supremo Collegio- e la sentenza impugnata costituisce un esempio di applicazione, in linea di principio, L'assunto in questione che, ai fini DEla configurabilità DE concorso esterno, occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto DEla previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta L'agente alla conservazione o al rafforzamento L'associazione, agendo il soggetto, nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, DE programma criminoso DE sodalizio. La Corte, ancora a Sezioni unite, ha precisato che deve escludersi la sufficienza DE dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte DE concorrente esterno DE rischio di verificazione L'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti (Rv. 231672). Le Sezioni unite hanno rimarcato in motivazione che, così descritto il dolo DE reato in esame, il compito DE giudice non è certamente quello di indirizzare il proprio accertamento - che risulterebbe invece DE tutto ininfluente- sul fatto che l'agente abbia condiviso oppure avversato o sia risultato disinteressato o indifferente per i metodi e fini DEla associazione cui concorre, e cioè sulle motivazioni che lo hanno mosso nel foro interno. Non rileva ( anche se può interessare sul piano DEla tenuta probatoria L'intera tesi accusatoria) accertare perché l'agente abbia agito nel modo ritenuto rilevante ex art. 110 e 416 o 416 bis cp, mentre è sufficiente e decisivo dimostrare, con ragionamento completo e logico, quello che le Sezioni unite hanno definito il "doppio coefficiente psicologico”, ossia quello che deve investire, perche possa dirsi sussistente il reato, il comportamento L'agente e la natura di esso come contributo causale al rafforzamento DEla associazione;
in terzo luogo è richiesta la prova DEla coscienza e volontà che l'apporto risulti diretto alla realizzazione DE programma criminoso DE sodalizio: una prova, quest'ultima, che non risulta, nella assoluta maggioranza 123 DEle sentenze di legittimità, attribuita esplicitamente alla area DE "dolo specifico"e che la generalità degli approdi ha fatto rientrare , come le precedenti, nell'ambito DE dolo diretto, nel senso DEla coscienza e volontà, che l'agente deve avere, di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi L'associazione, tramite il rapporto col soggetto qualificato ( in tal senso v., SSUU 2002, sent. n. 22327; Rv. 219244). Ciò posto, appare subito evidente che non può esservi spazio per la figura DE "dolo eventuale", esplicitamente esclusa nella sentenza DEle SSUU DE 2005- come esattamente sottolineato anche dalla difesa e dal Procuratore Generale- così però come deve negarsi spazio alla figura DE "dolo intenzionale", evocata dal Procuratore Generale nella requisitoria orale ed invece attinente a figure di reato come l'abuso di ufficio ove il legislatore, facendo ricorso all'avverbio "intenzionalmente” ha espresso la necessità che l'evento DE reato sia oggetto di rappresentazione e volizione come conseguenza diretta e immediata DEla condotta L'agente e obiettivo primario da costui perseguito. Una sintesi ancora oggi valida DEla nozione di dolo fin qui evocata si rinviene nella sentenza DEle SSUU DE 12 ottobre 1993, n. 748, secondo cui possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità DEla volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con "accettazione DE rischio" L'evento, si richiede all'autore una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione L'evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma "accetta l'evento" stesso, cioè lo vuole e con una intensità maggiore di quelle precedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità, e può distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale, ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va, poi, qualificato come "eventuale" solo nel caso di accettazione DE rischio, mentre negli altri casi suindicati va qualificato come "diretto" e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come "intenzionale". Con riferimento al concorso esterno DE quale ci si occupa, dunque, è stato sostenuto anche nella sentenza DEle SSUU DE 2005 alla quale quella impugnata si è più volte richiamata, che la mera accettazione, da parte DE concorrente esterno, DE rischio di verificazione L'evento (rafforzamento DE sodalizio, connotato dal suo programma DEinquenziale)- ritenuto probabile o possibile, non basta a configurare il reato. Occorre, prosegue il massimo Collegio, che la realizzazione DE fatto tipico mediante l'evento di rafforzamento o conservazione sia rappresentata e voluta dal concorrente esterno, nel senso che egli abbia "accettato e perseguito" il detto obiettivo, anche a prescindere dagli ulteriori scopi avuti di mira. Una simile chiarificazione rende evidente, in primo luogo, che l'uso, in sentenza, DE vocabolo "accettato" con riferimento all'atteggiamento 124 psicologico L'imputato ed ai fini che lo hanno mosso, non è di per sé affatto dimostrativo DE ricorso alla figura DE dolo eventuale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa. Deve poi anche notarsi che la nozione di dolo diretto è quella conferente al caso di specie nel quale l'evento-rafforzamento può non avere rappresentato l'obiettivo unico o primario DEla condotta L'imputato, ma questi lo ha previsto, lo ha accettato e lo ha perseguito come risultato non solo possibile o probabile ma addirittura certo o comunque " altamente probabile" di quella condotta. In tal senso si sono già espresse Sez. 1, Sentenza n. 12954 DE 29/01/2008 Ud. (dep. 27/03/2008 ) Rv. 240275; Sez. 1, Sentenza n. 13544 DE 20/11/1998 Ud. (dep. 22/12/1998) Rv. 212058; Sez. 6, Sentenza n. 1367 DE 26/10/2006 Ud. (dep. 19/01/2007 ) Rv. 235789. E deve vedersi anche la sentenza DEle SSUU, n. 3571 DE 14/02/1996 Ud. (dep. 12/04/1996) Rv. 204167, ove si pone, ancora un volta, il discrimine tra dolo eventuale e dolo diretto in quello che è l'oggetto DEla accettazione da parte L'agente: se è il rischio ossia la possibilità DE verificarsi di un evento criminoso oltre a quello perseguito, si configura il dolo eventuale;
se è un evento ulteriore ritenuto probabile, si configura il dolo diretto perché con la accettazione L'evento rimane integrata anche la prova che quello sia stato voluto. Tanto premesso, deve darsi atto che la consapevolezza e volontà DE fine perseguito dall'imputato -più volte dalla Corte territoriale indicato e motivato come fine di conservazione proprio DE sodalizio mafioso, con particolare riferimento all'acquisizione di nuove e proficue relazioni patrimoniali-è stata dai giudici illustrata nelle forme proprie DE dolo diretto, ossia come rappresentazione e accettazione DEla elevata probabilità di realizzazione L'evento criminoso: in linea cioè con i criteri fissati dalla giurisprudenza anche a Sezioni unite, per l'individuazione DE dolo diretto, in contrapposizione al dolo eventuale: un dolo, il primo, che, val la pena ricordarlo ancora una volta, non verrebbe escluso dal fatto che l'imputato abbia agito, nella prima fase DEla attuazione DEla condotta che gli si ascrive, e cioè fino al 1978, mosso contemporaneamente dalla volontà di risolvere il problema di sicurezza personale che affliggeva BE. Un genere di dolo che, in più, appare connotato, con riferimento al medesimo periodo temporale, dalla consapevolezza e volontà che la condotta in questione si sarebbe posta nella linea DE perseguimento dei fini ultimi DEla associazione criminale , come la Corte ha dimostrato e motivato citando le circostanze dei significativi incontri tra DETR e soggetti di vertice di quel sodalizio. In tale prospettiva è stato rievocato il comprovato incontro- già sopra menzionato- avvenuto tra il 1975 e il 1976 al ristorante "Le colline pistoiesi" 125 tra l'imputato che accompagnava GA, il quale lo aveva presentato come suo "principale" , e ON AL che stava per sua ammissione- accompagnando a AN il proprio TE, uomo di vertice DEla c.d. "regione", organismo direttivo di cosa OS: un incontro che la Corte ha- con motivazione DE tutto logica- ritenuto sintomatico DEla considerazione DEla figura di DETR, all'interno di cosa OS, come soggetto affidabile e tale da poter essere coinvolto in relazioni estremamente riservate DE sodalizio perché riguardanti personaggi come GA ( in quel periodo affiliato al sodalizio anche formalmente) e i AL che, come accertato dalla Corte, si trovavano a AN in un periodo in cui era attiva, anche sul posto, una guerra di mafia. La sentenza impugnata ha anche menzionato, nella medesima prospettiva, la partecipazione di DETR ad una cena con ST ON, nella villa di questi, in una data collocabile attorno al 1977, evento parimenti considerato indicativo DEla qualità dei rapporti non assimilabili a quelli di una vittima da questi intrattenuto con i vertici di cosa OS. Invero, non si vuole con tale considerazione contrastare l'assunto, condiviso in giurisprudenza e ribadito nella sentenza DEle SSUU DE 2005, secondo cui le frequentazioni e le vicinanze con soggetti mafiosi non costituiscono esse stesse prova e non integrano da sole il concorso esterno. Il fatto è però che la vicinanza o la frequentazione di mafiosi ben possono costituire elementi capaci di "colorire" prove di altro spessore, acquisite in ordine al thema probandum. Prove che, nella specie, sono state primariamente indicate nei fatti fondamentali DEla promozione L'incontro di AN nel 1974 con i capi mafiosi, nel raggiungimento in quella sede L'accordo per la protezione DEla famiglia di BE e nella dazione, da parte di costui, per il tramite di DETR, di cospicue somme di danaro versate per alcuni anni e fatte pervenire al sodalizio mafioso cosa OS. Una sequela di comportamenti e di eventi perseguiti- quella appena descritta- che appare già ampiamente dimostrativa, sul piano logico, anche DE fatto che il ricorrente avesse accettato di risultare aderente al fine perseguito dal sodalizio, il quale traeva il vantaggio patrimoniale finale dall'intera operazione. Una sequela di comportamenti che, in più, è stata giudicata dalla Corte territoriale ulteriormente avvalorabile attraverso la considerazione DEle cene DEle quali si è detto, certamente non occasionali o casuali, ma espressione di un intraneità e continuità di relazioni rapportabile, anche finalisticamente, al genere di quella contestata nel capo di imputazione interessato. E a fronte di una ricostruzione così ampia e logica, le osservazioni DEla difesa riguardo alle emergenze probatorie che starebbero a DEineare una posizione DE DETR assimilabile a quella di una vittima che è costretta a subire, presenta connotati ai limiti DEla inammissibilità , risolvendosi in una lettura 126 alternativa dei risultati di prova, contrapposta a quella accreditata dai giudici DE merito. Non può dirsi, infatti, rappresentata dalla difesa e trascurata in appello, una diversa ricostruzione dei fatti, basata su prove in sé inequivoche, capaci di andare ad integrare la ipotesi DE ragionevole dubbio, mentre può e deve affermarsi che la doglianza DEla difesa viene proposta a questa Corte, direttamente nella forma - come detto inammissibile- DEla plausibilità DEla ricostruzione alternativa. 6 B. Tanto premesso, deve a questo punto darsi atto, riprendo quanto sopra anticipato a proposito DEla manifesta illogicità e DEla incompletezza rilevate a carico di una parte DEla motivazione, che il dolo DE reato in esame, così come apprezzato in relazione ai comportamenti L'imputato fino agli inizi DE 1978,non ha formato oggetto di una disamina ugualmente convalidabile per il periodo successivo. In ordine al quadriennio o quinquennio seguito all'allontanamento di DETR dall'area imprenditoriale berlusconiana, si è rilevata addirittura una carenza di motivazione riguardo all'elemento oggettivo che, solo se superabile, renderebbe rilevante e da emendare anche la carenza dei requisiti ulteriori DE reato. Per il periodo che poi è decorso dal ritorno di DETR a LI, invece, i numerosi elementi problematici evidenziati retro a pag. 129 e 130 e concernenti essenzialmente i comportamenti riluttanti di DETR verso cosa OS nonchè gli attentati realizzati ai danni di beni privati e inerenti alla attività imprenditoriale di BE, richiedono una valutazione e una motivazione non solo parcellizzate ma anche salvo un apposito e rinnovato ragionamento dimostrativo DE contrario - unitarie e complessive: tali cioè da dare il senso compiuto, sul piano argomentativo, di elementi probatori e normativi apparentemente contrapposti. Da un lato, cioè, la registrazione di una condotta, da parte di DETR, che si risolve, oggettivamente, in un arricchimento di cosa OS ma che, negli anni '80 appare divenuta riottosa e recalcitrante, oltre che punteggiata da recriminazioni e atteggiamenti ostruzionistici nei riguardi degli esponenti o emittenti DE sodalizio e per giunta in un contrappunto alquanto equivoco con gli attentati anche dinamitardi dalla evidente carica intimidatoria. Dall'altro lato, il rigore DEla prova DE dolo diretto che non ammette presunzioni e che richiederebbe che, anche in ordine ai comportamenti appena rievocati, potesse darsi una spiegazione compatibile e in linea con la tesi L'avere DETR accettato e perseguito l'evento DE rafforzamento DE sodalizio mafioso, recando un contributo alla realizzazione DE programma comune. E' infatti evidente che se la prova di tale finalizzazione può essere ed è, in genere, di carattere essenzialmente logico, non per questo essa può essere 127 inferiore allo standard richiesto per superare il ragionevole dubbio e ancor meno può essere ritenuta acquisita negando o misconoscendo - come si evince dalla sentenza impugnata e come sopra si è sottolineato la valenza di emergenze che si connotano, all'apparenza, come segni DE contrario e cioè di una possibile caduta DEla precedente unitarietà di intenti. Di quei comportamenti si richiede una VA giustificazione probatoria ad opera DE giudice DE rinvio, apparendo insufficiente il ragionamento effettuato nella sentenza impugnata che, anziché motivare sulle cause di certe "prese di distanza" da parte di DETR nei confronti di cosa OS, anche in costanza degli attentati, si sofferma sulle conseguenze DEle prime e dei secondi e sulla asserita significatività DEla ripresa di contatti tra le parti, "nonostante" quegli eventi. Per converso, deve anche darsi atto che la effettività di eventi comportamenti DE genere appena descritto, risalenti però agli anni '80, non potrebbe valere, come pure il difensore e il Procuratore Generale hanno auspicato, a svilire la giustificazione probatoria DE comportamento tenuto in antecedenza, giustificazione che ha riguardato un arco di tempo apprezzabile e che, per la natura permanente DE reato in discussione, rimarrebbe completa e razionale anche se dovesse andare incontro ad una (ulteriore) DEimitazione cronologica o all'accertamento di una interruzione seguita da ripresa.
7. I motivi sub H) e I) debbono ritenersi assorbiti.
8. Il motivo sub L) , attinente al metodo di computo DEla prescrizione DE reato, è stato di fatto oggetto di analisi nella precedente parte di questa sentenza. 'Deve qui solo precisarsi ulteriormente che allo stato, non possono dirsi fondate e decisive le doglianze con le quali la difesa ha sostenuto che, qualunque sarebbe stata la valutazione dei motivi sul merito, il reato è già prescritto anche allo stato attuale dei fatti accertati. La denuncia di mancata applicazione DEla prescrizione poggia infatti sul rilievo che le prove acquisite riguardo ai presunti pagamenti effettuati da ES in favore DEla mafia, per il tramite DE ricorrente, riguarderebbero un periodo non protrattosi oltre il 1986. La difesa trascura però DE tutto di confrontarsi criticamente con l'accertamento illustrato a pagina 308 e seguenti DEla sentenza e relativo al fatto che i pagamenti di ES in favore DEla mafia sono stati ritenuti dai giudici, sulla base DEle dichiarazioni DE collaborante ER- la cui credibilità sul tema è stata adeguatamente analizzata-, protratti con cadenza semestrale o annuale, fino a tutto il 1992. 128 E' dunque tale data-e, oggi, deve dirsi, per la ipotesi che in sede di rinvio sia possibile motivare sulla sussistenza DE dolo DE reato- che la sentenza impugnata ha ancorato la data di decorrenza DEla prescrizione. E' infatti da ricordare la natura permanente DE reato de quo che è quella che è stata invocata dalla stessa difesa a sostegno DEla tesi,accolta dalla Corte, per cui allorché sia stato contestato il DEitto di associazione per DEinquere, proseguito, anche dopo l'entrata in vigore DEla legge n. 646 DE 1982 - introduttiva DE DEitto di associazione di tipo mafioso, nella forma più grave DEla previsione sopravvenuta - non si è in presenza di un concorso di reati in continuazione, ma di un unico reato permanente, la cui disciplina ricade interamente sotto il vigore DEla più recente disposizione (Rv. 248461). E' comunque da ritenere condivisibile la tesi secondo cui la cessazione DEla permanenza non potrebbe che ancorarsi al momento in cui il concorrente abbia perso il potere e la capacità di far cessare gli effetti pregiudizievoli DE proprio comportamento antigiuridico il quale, però, deve ritenersi abbia visto il momento di inizio DEla rilevanza causale nella data DE raggiungimento L'accordo o DEla rinnovazione L'accordo col quale ha prodotto un rafforzamento DEla mafia. Il patto, cioè, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è il fatto indicativo DEla consumazione di un reato istantaneo, ma un evento dotato di rilevanza causale per la vitalità DE sodalizio. I suoi effetti antigiuridici hanno conservato efficacia permanente, visualizzabile in particolare nei successivi momenti di realizzazione dei pagamenti che, come detto, i giudici DE merito hanno ritenuto procrastinati ( deposizione ER) fino a tutto il 1992. E tali pagamenti non sono affatto indifferenti ai fini DEla fissazione DEla consumazione DE reato, come rilevato dalle Sezioni unite proprio nella sentenza Mills DE 2010, citata dalla difesa: una decisione che ha rimarcato il principio secondo cui il DEitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione DEla promessa ovvero con la dazione - ricezione L'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la dazione - ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione. ( Sez. U, Sentenza n. 15208 DE 25/02/2010 Ud. (dep. 21/04/2010) Rv. 246583). In conclusione il giudice DE rinvio dovrà VAmente esaminare e motivare, con percorso argomentativo diverso da quello contenuto nella parte di motivazione censurata, se il concorso esterno contestato sia oggettivamente e soggettivamente configurabile, a carico DE ricorrente, anche nel periodo di assenza L'imputato dall'area imprenditoriale ES e società collegate (periodo intercorso, secondo la sentenza impugnata, tra il 1978 e il 1982); se il reato contestato sia configurabile, sotto il profilo soggettivo, anche nel periodo successivo a quello appena indicato. 129 In base alla soluzione che riterrà di adottare sui punti sopra indicati, il giudice DE rinvio dovrà , eventualmente, assumere le conseguenti determinazioni sulla causa estintiva operante in riferimento al reato che non è oggetto di rinvio sull""an”, ai sensi L'art. 129 comma 1 c.p.p. *** Il ricorso DE Procuratore Generale DEla Corte di appello è invece inammissibile.
1.Esaminando le sue censure nell'ordine sopra ricordato, si osserva che la prima è inammissibile perchè con essa si sollecita, nella sostanza, una diversa valutazione DE risultato di prova. La Corte d'appello ha già evidenziato, infatti, che le dichiarazioni di LL sulla protrazione DEle date dei pagamenti fino al 1995- dichiarazioni che oggi il ricorrente chiede tout-court di rivalutare e che dovrebbero costituire l'asse portante DEla censura-, sono prive di riscontri obiettivi .
2.La seconda censura è manifestamente infondata: il ricorrente sembra dedurre (peraltro senza un costrutto DEla censura, nell'ottica L'art. 606 lett.e) c.p.p., dato che non allude a travisamento DEla prova nè a manifesta illogicità) il vizio di motivazione derivante dal fatto che la Corte d'appello avrebbe trascurato il movente politico degli attentati alla ND di Catania, invece accertato nella sentenza catanese che ha giudicato quei fatti. Il ragionamento contenuto nella sentenza impugnata è invece diverso e non esposto a censure sulla motivazione. Nella sentenza in esame ( a pag. 354), infatti, si dà atto DEla tesi L'accusa (vedi retro pagina 37) circa il fine politico degli attentati alla ND DE 1990 compiuti da SApaola, tesi fondata anche sulle affermazioni di SI, e si sostiene anche che ha trovato dimostrazione la volontà dei mafiosi RM, a partire dalla metà degli anni '80, di avvicinare anche l'onorevole XI. Tuttavia la stessa corte ha anche ritenuto l'indicazione di una simile finalità estremamente imprecisa, ricordando che secondo le dichiarazioni di SI, RU incitava SApaola nel 1991 ad azioni intimidatorie
contro
BE e che IN avviò la stagione stragista tra il 1992 e il 1993, segno di assenza di contatti politici. Non si è in presenza dunque di una motivazione manifestamente illogica o errata su un punto decisivo ma di una valutazione completa e plausibile, la quale oltretutto non ha influenzato e non è stata la causa DEla negativa valutazione dei collaboratori che hanno parlato L'argomento ma è stata il suggello DEla analisi DEle complesse ed articolate ragioni, tutte illustrate in sentenza, che hanno portato la corte a ritenere le propalazioni dei collaboratori sull'argomento DE tutto inattendibili se non addirittura false in ragione sia di 130 sospette progressioni accusatorie che di sconfessioni derivanti dalle ricostruzioni cronologica dei fatti narrati. D'altra parte l'apprezzamento DEla finalità politica perseguita dai mafiosi attraverso gli attentati in questione non avrebbe comunque potuto condizionare la valutazione DEle emergenze probatorie che avrebbero dovuto riguardare le iniziative assunte in ipotesi da DETR, la cui ricerca di un componimento con la mafia è stato escluso nella sentenza in esame sulla base L'oggetto L'accertamento catanese come riportato, nel senso cioè che è mancata la prova sia DE pagamento di un "pizzo" sia di trattative avviate nell'interesse DEla parte offesa. Infine la motivazione DEla inattendibilità di RA è plausibile e completa perché fà riferimento a un dato obiettivo e cioè alla circostanza che questi non poteva aver appreso dai terzi menzionati in sentenza le notizie sui movimenti di DETR a proposito degli attentati posto che la conoscenza di quei "terzi" era stata successiva ad essi. Il ricorrente ha poi richiesto il riconoscimento, che sarebbe DE tutto congetturale, di presunte intromissioni di TO DETR nella vicenda. Chiedere di rovesciare il ragionamento DEla Corte territoriale e pretendere che questa valuti le dichiarazioni dei collaboratori sulla base di una finalità riferibile agli attentati ND, rimasta in parte incerta secondo la motivata argomentazione DEla Corte d'appello, si traduce in una censura, oltre che di natura fattuale, comunque non rispettosa dei principi in tema di valutazione indiziaria espressi dalla sentenza DEle sezioni unite NN. Secondo tale decisione, in tema di valutazione DEla prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva L'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo ( Sez. U, Sentenza n. 33748 DE 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231678).
3.La terza doglianza è inammissibile in quanto, in primo luogo, il motivo non è specifico in ordine alle ragioni in fatto che avrebbero dovuto sostenere la doglianza. E tale doglianza avrebbe dovuto prendere le mosse dal rilievo che, in linea di principio, la ricerca DEla prova DE patto politico mafioso era richiesta al giudice DE merito in termini di assoluta precisione e concretezza, secondo lo statuto probatorio indicato nella sentenza DEle sezioni unite NN: in base ad essa, il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile - si- anche nell'ipotesi DE "patto di scambio politico-mafioso", in 131 forza DE quale un uomo politico, non partecipe DE sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo DEl""affectio societatis") si impegna, a fronte L'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi DE gruppo. Per la integrazione DE reato è necessario, però tra l'altro che gli impegni assunti - dal politico a favore L'associazione mafiosa presentino il carattere DEla serietà e DEla concretezza, in ragione DEla affidabilità e DEla caratura dei protagonisti L'accordo, dei caratteri strutturali DE sodalizio criminoso, DE contesto storico di riferimento e DEla specificità dei contenuti (Sez. U, Sentenza n. 33748 DE 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005 ) Rv. 231673) sicchè non sarebbe bastato, come invece richiesto dal ricorrente inseguire -sul piano DEla prova-l'insorgere di "favorevoli contingenze, determinate dal futuro assetto politico complessivo, non precisabili al momento DEla promessa , e volte a sollecitare l'attuazione DEle consuete provvidenze legislative da cosa OS".
4. La quarta doglianza è manifestamente infondata. Il ricorrente ripropone la tesi L'avere, il CA, riferito meno di quello che sapeva a proposito DE coinvolgimento di DETR nel tentare di dare rilievo agli esponenti di IA libera all'interno DE costituendo partito di FO TA. Si tratta però di una doglianza, in sé, inapprezzabile perché ripropone una questione alla quale la sentenza ha già fornito risposta plausibile (vedi retro, pagina 42 e pagine 391 e seguenti DEla sentenza impugnata), condividendo le identiche motivazioni sul punto rese anche dal giudice di primo grado e rilevando come, anche a dubitare DEla complessiva attendibilità DEle dichiarazioni riduttive di CA, resta il fatto che non può invocarsi la sua testimonianza come prova (inesistente) DE coinvolgimento di DETR nelle attività politiche di interesse DEla mafia nel '93-'94. La Corte ha esaminato anche le dichiarazioni di CA, autista di RE, a proposito DE coinvolgimento di GA nel sostenere le iniziative di CA per la nascita DE nuovo movimento politico favorevole alla mafia, ma ha evidenziato che tale dichiarante ha parlato DEla sospensione DEla condanna a morte DE GA, per tale fine, nel 1994 quando cioè le elezioni erano già avvenute e quindi in epoca che non aveva direttamente a che vedere con la tesi DE patto politico mafioso che, secondo l'accusa, sarebbe stato finalizzato alle elezioni DE marzo '94. 5.La quinta doglianza è inammissibile: essa è formulata senza rispetto DE disposto L'articolo 581 c.p.p. che richiede l'indicazione specifica DEle ragioni in fatto e in diritto a sostegno DEla critica, oltre che la puntualizzazione 132 L'oggetto L'impugnativa, ossia , deve intendersi , dei passaggi DEla motivazione che si ritengano affetti da vizi. Il ricorrente critica le ritenute discordanze fra le dichiarazioni di LL e ZZ senza menzionare il tema specifico al quale queste dichiarazioni afferirebbero ed anzi riferendosi, senza altre coordinate, all' "incontro di cui si parla" (pagina 27 motivi di ricorso). Non specifica neppure la rilevanza DEla collocazione di questo presunto incontro nella seconda metà DE 1994 ai fini DEla critica alla ritenuta non conformità DEle dichiarazioni di LL e di ZZ, ma soprattutto chiede - ancora una volta inammissibilmente- che vengano accreditate dalla Corte di cassazione DEle congetture sulla ragione per la quale la detta discrasia sulla ricostruzione cronologica, si sarebbe verificata ("...può, invece, razionalmente sostenersi che l'aggancio c'era stato ma era ignorato da ZZ", così testualmente pag. 28 primo capoverso ). In sostanza il motivo in questione affida la conoscenza DEle ragioni in fatto sulle quali si fonda, alla lettura, da parte DEla Cassazione, DEla intera parte DEla complessa sentenza- di centinaia di pagine- che sarebbe interessata, lasciando al giudice DEla legittimità il compito di individuare autonomamente i punti critici DEla complessiva motivazione sul tema evocato e limitandosi a considerazioni chiaramente sollecitatorie di una alternativa ricostruzione DEla vicenda, piuttosto che indicative di un espresso vizio il quale, a sua volta, avrebbe dovuto riguardare o la mancanza di motivazione o una specifica illogicità a carattere "manifesto".
6. La sesta doglianza è inammissibile anche per manifesta infondatezza. La prima parte DEla censura è inammissibile perché con essa il ricorrente prospetta alla Corte una ricostruzione DE risultato di prova alternativa a quella plausibilmente accreditata dal giudice DE merito. Questi, invero, ha argomentato circa il fatto che le due annotazioni di possibili contatti che il GA aveva cercato presso il DETR nel '93 non costituivano la prova DEla effettività degli incontri stessi, in mancanza di altri elementi di riscontro. Il procuratore generale oppone a tale logica considerazione l'opinione DE tutto congetturale e indimostrabile che gli incontri o quantomeno un incontro potrebbe essere realmente avvenuto, non essendo stato provato il contrario. Si tratta, com'è evidente, non solo DEla prospettazione di un'opzione interpretativa alternativa ma, quel che più conta, DEla rappresentazione di una illogicità L'argomentare DE giudice fondata non su massime di esperienza, ma su una ipotesi che avrebbe potuto lasciare il passo e lo ha fatto- ad altre legittime ipotesi di segno contrario: una doglianza, in altri termini, che non può trovare ingresso DEla sede DE controllo di legittimità. La mancata riassunzione di ZZ oppure in alternativa la mancata acquisizione DEla memoria nella quale si descrivevano le sue dichiarazioni e, 133 altresì, la mancata ammissione DE teste CI, d'altra parte, risultano il frutto di decisioni correttamente e legittimamente motivate dalla Corte di merito. La Corte ha rilevato che le dichiarazioni di ZZ sulla genesi dei viaggi di GA a Como alla fine DE 1994 erano risultati palesemente errati quanto ai riferimenti cronologici che lo stesso aveva utilizzato nella ricostruzione. Quel racconto era risultato inoltre ontologicamente diverso dal resoconto fatto dal collaboratore LL a proposito DEle confidenze a lui fatte sul tema da ZA. E diverso altresì, quest'ultimo, dal racconto di La CA il quale aveva parlato di un incontro preventivo di GA con ambienti milanesi, prima DEle elezioni DE marzo 1994: una differenza di ricostruzione che non è solo di tipo cronologico ma attiene al significato stesso L'incontro che, se antecedente una competizione elettorale (come ritenuto dal Tribunale), può assumere il significato DEla ricerca di un patto sulle elezioni mentre invece, se successivo ( come ritenuto dal PG), scade necessariamente al livello di un tentativo di pressione, sganciato, in assenza di altri elementi certi, dalla promessa di aiuto per la affermazione alle elezioni da parte DEla formazione politica di riferimento per DETR. In terzo luogo la corte ha evidenziato che neppure la ricostruzione accreditata dal tribunale-secondo cui l'incontro Como avrebbe potuto collocarsi nel dicembre 1993-poteva essere condivisa per la ragione che all'epoca era assolutamente prematura, dato lo scenario politico esistente- per giunta ad elezioni ancora da espletare-, l'eventualità di un patto politico-mafioso DE genere di quello indicato dall'accusa. Oltre a ciò la Corte ha posto in evidenza- in maniera plausibile e logica- che anche a collocare l'incontro di GA con DETR nel dicembre 1994- secondo la tesi L'accusa-non aveva senso l'ipotesi DEla stessa accusa che potessero essere fatte promesse politiche alla mafia in epoca di turbolenze che di lì a pochi giorni portarono alla caduta DE governo. La Corte ha evidenziato infine che il racconto DE LL e DE ZZ conteneva riferimenti ai soli tentativi degli interessamenti sollecitati presso DETR, per giunta dopo la vittoria di FO TA alle elezioni DE 1994 e non in vista DEla competizione elettorale e non menzionava il raggiungimento di risultati concreti. Rispetto a tale costrutto, appare ineccepibile la decisione di rigettare la richiesta di assumere VAmente ZZ, non essendovi motivi atti a far ritenere decisive eventuali sue propalazioni sul tema degli interventi legislativi: un tema che la Procura generale riteneva di poter introdurre, infatti, non sulla base di diverse dichiarazioni di ZZ ( il quale, come ricordato in sentenza pagina 440, aveva già chiaramente affermato in dibattimento di non essere a conoscenza di alcun concreto risultato degli incontri fra DETR e GA) ma DEla esistenza di lavori preparatori di un testo normativo sicuramente 134 DEle difese diverse sedi, di un abbassamento ritenuto foriero, in L'ordinamento rispetto al pericolo rappresentato da gravi reati. Un testo normativo, peraltro, che sotto nessun profilo poteva porsi come prova VA, oppure come prova decisiva, nell'ottica dei presupposti- assolutamente residuali ed eccezionali- previsti per la rinnovazione L'istruttoria dibattimentale in appello. E ciò a tacere DE rilievo procedurale ineccepibile formulato dal giudice L'appello ed ignorato dal PG nel suo ricorso: l'essere stata, cioè, la richiesta di rinnovazione istruttoria relativa a ZZ e alla documentazione sull'iter legislativo, avanzata tardivamente e cioè non nell'atto di appello e tantomeno nei motivi presentati a noma L'art. 585 comma 4 cpp. Osserva la giurisprudenza che l'imputato non può dolersi con ricorso per cassazione DEla mancata assunzione di una prova asseritamente decisiva, qualora detta prova non sia stata dedotta tempestivamente secondo le disposizioni vigenti in materia. Nel caso di richiesta tardiva il giudice non ha neppure l'obbligo di dare spiegazione DEla omessa audizione e l'assenza di una pronuncia sul punto non soltanto non configura motivo di ricorso ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen., ma non determina neppure alcuna nullità o vizio di carenza di motivazione DEla sentenza (Sez. 3, Sentenza n. 11034 DE 21/10/1993 Ud. (dep. 02/12/1993) Rv. 195942). Quanto infine alla mancata assunzione di CI, prova VA secondo la prospettazione L'accusa, la Corte ha dato atto a pagina 500 DEla sentenza, DEla manifesta superfluità e irrilevanza DEle relative dichiarazioni che si prospettavano comunque prive di qualsiasi riferimento al ricorrente.
7.La settima doglianza è inammissibile. Il ricorrente censura la ricostruzione DEla Corte, operata sulla base di un ragionamento plausibile e rispondente ai criteri DEla logica e DEla razionalità, non ulteriormente sindacabile, dunque, dalla Cassazione. Il ragionamento, formulato sulla base DEle negative dichiarazioni di D'AG a proposito di un interessamento di DETR per il provino cui voleva far sottoporre il figlio, nonché su una ricostruzione DEle dichiarazioni dei tecnici DE MI che riporta la situazione di tale provino ad epoca (1992) antecedente a quella DEla presenza di D'AG in AN assieme ai IA, viene criticato dal ricorrente sulla base di considerazioni DE tutto soggettive ed opinabili che non riescono a dare corpo al vizio di manifesta illogicità DEla motivazione o di incompletezza DEla stessa, alla luce di prove decisive: i soli vizi per i quali è consentito sollecitare il controllo di legalità DEla Cassazione. Inammissibile, in tale prospettiva, è la richiesta DE ricorrente di provocare, da parte DEla Cassazione, una scelta di campo sull'interpretazione da attribuire alle parole di un collaboratore di giustizia, sulla base per giunta DEle 135 dichiarazioni da quello rese nella fase DEle indagini preliminari, in riferimento alle quali non sono chiarite e tantomeno indicate da parte DE ricorrente, le ragioni legittimanti il relativo utilizzo processuale quali prova DE relativo contenuto. E' appena il caso di notare che tale "impasse" non è superabile alla luce DE fatto che il PG, nel suo ricorso, afferma a pag. 73 che le dichiarazioni di D'AG DE 23 marzo 1996 sarebbero entrate nel processo perché utilizzate per le contestazioni all'interrogatorio di DETR DE 1° luglio 1996, come sarebbe attestato a pag. 362 DEla sentenza impugnata. Infatti, alla citata pag. 362 è detto solamente che nel corso L'interrogatorio di DETR, è stata usata, per contestazione, una affermazione fatta da D'AG nell'interrogatorio DE 30 gennaio 1994 e relativa all'interessamento che AR avrebbe cercato presso DETR per cercare un lavoro. Inoltre, quand'anche la citazione degli interrogatori di D'AG fosse funzionale a DEineare il vizio DEla contraddittorietà DEla motivazione rispetto ad un atto DE processo ai sensi DE nuovo testo L'art. 606 lett. e) cpp, non potrebbe non notarsi che non è stato rispettato il costante insegnamento DEla giurisprudenza sulla autosufficienza DE ricorso che deve recare, in allegato, la copia integrale o la trascrizione integrale DE contenuto L'atto: e ciò, al fine di impedire che la deduzione DE detto vizio - ravvisabile solo quando il giudice abbia completamente travisato il valore probatorio L'atto, capace da solo di disarticolare l'intero ragionamento probatorio- non mascheri una diversa e inammissibile richiesta, rivolta alla Cassazione, di procedere ad una autonoma rivalutazione DE risultato di prova, alternativa a quella già plausibilmente posta in essere dal giudice DE merito. Vi è comunque da notare che le dichiarazioni di D'AG nel corso DEle indagini preliminari sono citate anche a pag.368 DEla sentenza, ancora una volta a causa DE loro uso per le contestazioni a DETR nel corso L'interrogatorio DE 1 luglio 1996 e sono state valutate dalla Corte territoriale come corrispondenti, per tenore, a quelle rese dallo stesso D'AG nel dibattimento, negative di interessamenti di IA presso DETR e il MI in favore DE figlio. Le censure DE ricorrente, nella sostanza risoltesi nella riproposizione degli argomenti DEla requisitoria, si basano d'altra parte in maniera esplicita su canoni irricevibili come dimostrato dall'uso di espressioni quali "non appare convincente l'argomentare DEla corte" (pagina 75 dei motivi), "La logica impone di dare per certo che D'AG ...... non potè che chiedere al IA di intervenire presso L'TR per sistemare la questione DE figlio"(pagina 80), "è lecito dubitare L'esattezza dei ricordi temporali di ZA" (pagina 76): espressioni chiaramente indicative DEla richiesta di un'alternativa di costruzione dei risultati di prova e non L'argomentazione di una illogicità 136 insanabile nel ragionamento DEla Corte o L'aporia DElo stesso in relazione una circostanza fondamentale. E ciò senza considerare che il tema in questione sarebbe utile per dimostrare, non accordi di rilievo penale, ma relazioni di contiguità o di frequentazione in ipotesi poco commendevoli, tra l'imputato e soggetti gravitanti in ambienti mafiosi, come tali non idonei ad integrare la ipotesi DEittuosa in contestazione. Ha ricordato più volte questa Corte, infatti, invero nell'analogo tema DEla associazione di tipo mafioso, che la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici da valutare ai sensi L'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante (Sez. 6, Sentenza n. 24469 DE 05/05/2009 Ud. (dep. 12/06/2009 ) Rv. 244382). E, in tale ottica, è, indiscutibile pure che non risulti in alcun modo indicato come l'ipotetico favore fatto da DETR ai fratelli IA, nel gennaio 1994, relativamente alla questione di interesse calcistico, potrebbe costituire elemento di riscontro individualizzante L'accusa principale, rappresentata dalla realizzazione di un patto politico che avrebbe dovuto riguardare le elezioni DE marzo 1994, con esponenti mafiosi soggettivamente nemmeno coincidenti con quelli menzionati.
8. La ottava doglianza è manifestamente infondata. La esposizione DE motivo di ricorso in questione particolarmente farraginosa e fondata su una serie di dati riportati in maniera affastellata e senza un progredire ragionato- risulta effettuata con modalità che non rispettano ed anzi violano apertamente il disposto L'articolo 581 cpp in tema di specificità DE motivo di ricorso. Un simile rilievo, cui è connessa, dal codice, l'inammissibilità DE motivo di gravame, deve essere effettuato sia con riferimento al precetto codicistico e alla costante interpretazione giurisprudenziale, sia in ragione L'effetto prodotto dall'articolazione assolutamente non chiara DEla doglianza: l'effetto cioè L'impossibilità, per il giudice DE controllo di legittimità, di cogliere esattamente le ragioni DEla manifesta illogicità o DEla mancanza di motivazione con riferimento a punti specifici DEla motivazione. Per tali ragioni non è consentito, dalla costante giurisprudenza, riproporre in Cassazione, tal quale, un motivo di censura rappresentato al giudice L'appello, così come invece sembra dedursi dal fatto che l'impugnante abbia affidato una parte consistente DEle sue critiche al pedissequo richiamo DE contenuto DEla requisitoria scritta presentata alla Corte d'appello. 137 LA doglianza rappresentata al giudice DE merito e, in ipotesi ingiustamente trascurata o rigettata, la parte ha l'onere di riprodurre il punto o i punti di specifico rilievo con riferimento alla motivazione che si ritiene inadeguata e ciò al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare la esatta e puntuale DEimitazione DEla critica, nell'ottica di una decisione mirata e dettagliata: alla quale non può invece pervenirsi se il ricorrente riproduce pedissequamente tutte le questioni di merito che erano state sottoposte al giudice L'appello, in un'ottica completamente diversa. Tutti i rilievi fin qui formulati, che valgono a collocare il motivo di gravame su una soglia assolutamente prossima all'inammissibilità, si aggiungono all'inevitabile osservazione DEla manifesta infondatezza DE motivo di ricorso nel merito, quale è possibile desumere nel tentativo di una sintesi, resa ardua dalla congerie di elementi di fatto rappresentati. In particolare il ricorrente si duole DEla negativa valutazione resa dalla Corte sull'attendibilità intrinseca di AT, in relazione al processo in esame. Ed è appena il caso di rilevare che il giudizio sulla credibilità DE collaboratore di giustizia ha natura di accertamento in fatto che si sottrae al sindacato DEla Cassazione, se effettuato in base a un ragionamento logico e completo. E' innegabile che la Corte abbia reso un tal genere di ragionamento a sostegno DEla propria conclusione, ponendo in evidenza in primo luogo il dato DE lungo tempo lasciato ingiustificatamente e quindi sospettosamente trascorrere dal collaborante - che pure aveva parlato, nel corso di indagini preliminari, di DETR e dei suoi rapporti con ambienti mafiosi - prima di riferire in ordine alla vicenda DE bar Doney e quindi DEla presunta compromissione L'imputato in un accordo raggiunto con ambienti mafiosi RM, per iniziative politiche ad essi favorevoli, da realizzare assieme a BE. In secondo luogo la Corte ha posto in evidenza la inadeguatezza DEla ricostruzione DE colloquio avuto da AT con IA al bar Doney, al fine di dimostrare che questi avesse inteso parlare di un accordo politico con DETR: la frase di IA era stata infatti generica e il collegamento con il contenuto DE precedente colloquio a Campo Felice di Roccella era risultato il frutto di un personale collegamento fatto da AT. In conclusione, nel rimandare a tutti gli argomenti utilizzati dalla Corte e riassuntivamente riportati retro a pagina 49 e seguenti, non si rileva alcuna manifesta illogicità DE ragionamento espresso nella sentenza impugnata e segnatamente non si apprezza, come tale, la presunta erroneità e quindi la opinabilità L'interpretazione DEla Corte così come denunciate dal Procuratore generale. Prima ancora che per la tardività DEle dichiarazioni infatti, le dichiarazioni di AT sono state giudicate dalla Corte estremamente approssimative e generiche come prova DE tema specifico da dimostrare, essendosi fatto notare che la frase pronunciata da US IA al bar Doney non era stata di 138 per sé indicativa in maniera esplicita di un accordo: e non comunque, di un accordo capace di integrare la condotta penalmente rilevante in contestazione, dovendosi al riguardo avere a mente i parametri fissati dalla più recente giurisprudenza a Sezioni unite: secondo cui il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi DE "patto di scambio politico-mafioso", in forza DE quale un uomo politico, non partecipe DE sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo DEl""affectio societatis") si impegna, a fronte L'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi DE gruppo. Per la integrazione DE reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore L'associazione mafiosa presentino il carattere DEla serietà e DEla concretezza, in ragione DEla affidabilità e DEla caratura dei protagonisti L'accordo, dei caratteri strutturali DE sodalizio criminoso, DE contesto storico di riferimento e DEla specificità dei contenuti;
b) all'esito DEla verifica probatoria "ex post" DEla loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive L'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento DEle capacità operative L'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali. La Corte ha anche, congruamente, motivato sull'assenza di riscontri obiettivi individualizzanti, data la estrema genericità DEle dichiarazioni DE collaborante a proposito degli interessi economici che avrebbero legato i IA, DETR e BE. Nient'affatto illogici, e tantomeno manifestamente illogici risultano infine i rilievi dei giudici L'appello a proposito DEla sospetta tardività DEle dichiarazioni di AT sui rapporti politico mafiosi in cui sarebbe stato implicato, nel 1993-94, il ricorrente, risultando assolutamente plausibile l'argomentazione con la quale i giudici L'appello hanno respinto la tesi DElo AT, L'avere taciuto sulla vicenda DE bar Doney, per il timore che gli derivava dall'essere, i suoi muti protagonisti, in ruoli di vertice L'assetto governativo. Risulta infatti dallo stesso ricorso DE Procuratore generale che sul tema dei rapporti di DETR con ambienti mafiosi vi fossero state, da parte DE collaboratore, esternazioni in epoche pregresse e che dunque il silenzio sulla vicenda specifica in esame non sembra trovare logica spiegazione in questioni attinenti alla difficile credibilità DE tema da esporre e al timore di ritorsioni che sarebbero comunque potute derivare dalle pur gravi popolazioni già effettuate. Palesemente infondato si rivela infine il motivo di ricorso sulla illegittimità L'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta istruttoria di assunzione 139 di RI: come si legge a pagina 495 e seguenti, con una motivazione che non costituisce oggetto di specifica critica da parte DE ricorrente, si è posto in evidenza che la deposizione in questione era stata chiesta in violazione DE disposto L'articolo 602 comma 4 cpp che rinviando all'articolo 523, prevede che la discussione ormai iniziata non possa essere interrotta per l'assunzione di prove nuove se non in caso di assoluta necessità. Ebbene tale fattispecie non è stata riscontrata dalla Corte di merito la quale ha posto in evidenza in primo luogo il rilevante tema DE dubbio sull'attendibilità intrinseca DE dichiarante il quale aveva reso le proprie propalazioni parecchi anni dopo l'inizio DEla collaborazione con l'autorità giudiziaria. In secondo luogo era stato possibile appurare che il RI aveva manifestato la carenza di ricordo proposito DEle circostanze in cui aveva sentito pronunciare il nome L'imputato da parte di NT GA. E tale carenza aveva dimostrato innanzi al pm essere DE tutto incolmabile. Quanto ai rapporti fra DETR e IA egli aveva affermato essersi trattato di mera intuizione. Rispetto a tali fondamentali osservazioni atte a giustificare l'ordinanza reiettiva, il motivo di doglianza appare DE tutto aspecifico e incapace di dimostrarne l'illegittimità.
9. La nona doglianza è inammissibile. Il ricorrente richiede, nella sostanza, alla Corte di cassazione, di optare per l'interpretazione DEle intercettazioni nel senso illustrato dal Tribunale, svalutando la ricostruzione prospettatane dalla Corte di merito. Si tratta evidentemente di una richiesta inammissibile tenuto conto, in primo luogo, che, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione di intercettazioni costituisce un giudizio di fatto devoluto al giudice DE merito e non sindacabile da parte DEla cassazione una volta che la ricostruzione operata nella sentenza impugnata si presenti frutto di un'operazione logica e completa. E deve escludersi qualsiasi profilo di manifesta illogicità DE ragionamento DEla Corte d'appello avendo la stessa, come ricordato anche dal ricorrente, evidenziato circostanze di fatto (notevole distanza di tempo- oltre cinque anni- tra le conversazioni in questione e il patto politico mafioso che dovrebbero dimostrare;
riscontro negativo L'esistenza DE patto dato dal rilievo che DETR non fu eletto dal collegio IA-Sardegna ma da altro DE Nord) che inammissibilmente il Procuratore ricorrente critica mediante il rappresentare alla Cassazione elementi di fatto (presunto siluramento da parte di IC, come riferito da UT) che di sicuro la Cassazione non può valutare direttamente da autonomamente. Oltre a ciò la Corte, tra gli altri argomenti, ha anche evidenziato che l'impegno elettorale di cosa OS in favore di DETR, emergente dalla conversazione intercettata nel 1999, non vale a costituire essa stessa prova L'esistenza di un patto a monte e quindi DEla sua natura sinallagmatica. 140 Difficile, dunque, sostenere come fa il ricorrente che la ricostruzione DEla Corte sia frutto di un ragionamento illogico, apparendo la censura, semmai, espressione di un'opinione dissenziente che non può trovare ingresso fra i motivi di ricorso previsti dall'articolo 606 cpp. 10.La decima doglianza è inammissibile: la tesi DEla possibile millanteria da parte di GA a proposito degli incontri di natura politica che avrebbe avuto con DETR alla fine DE 1993 o nel 1994 viene argomentata dalla Corte di merito in primo luogo alla luce di una serie di prove testimoniali relative al fatto che GA era considerato, all'interno di cosa OS, un chiacchierone, uno che aveva il vizio di pavoneggiarsi;
ed inoltre alla luce di un più che plausibile movente di tale condotta millantatrice, desunto dal fatto che, essendo stato condannato da RE, egli volesse accreditarsi presso lo stesso RE e RU come utile canale di collegamento con DETR: il tutto sulla base DE rilievo che dei contatti fra DETR e GA comunque vi sono stati anche nel 1993, essendo stati ammessi dall'imputato, ma senza che se ne conosca il reale contenuto. Non sembra capace di inficiare la tenuta di tale ragionamento il rilievo, DE Procuratore generale, L'effettiva presenza di GA ad una cena importante tenutasi nella villa di OR, essendo, tali fatti, già ritenuti provati e capaci di dimostrare l'esistenza di un concorso esterno all'associazione mafiosa riferibile ad epoca antecedente al 1992, sulla base di una condotta DE DETR diversa da quella DE patto politico- mafioso. Quanto alla capacità, DEla conversazione intercettata di UT, di dimostrare l'effettività di rapporti politici che GA intratteneva a AN prima DE suo arresto a metà degli anni '90, il ricorrente semplicemente ignora l'affermazione e il relativo accertamento contenuti nella sentenza impugnata a pagina 522 e seguenti, secondo cui è stato ritenuto oggettivamente e manifestamente inconsistente sul piano probatorio quell'isolato accenno fatto dal capomafia, rimasto privo d'ogni ulteriore sviluppo investigativo: così cadendo, il PG, nel vizio di riformulare,a titolo di censura nella sede di legittimità, un motivo di gravame che era stato presentato al giudice L'appello e da questi trattato in maniera plausibile e logica. 11. La undicesima censura è inammissibile. La doglianza è nel suo contenuto assai suggestiva ma non può che risultare inammissibile sol che si osservi che consiste nella riproposizione di una ricostruzione DEle emergenze probatorie formulata nella requisitoria che il Procuratore generale DEla Corte d'appello presentò al giudice di secondo grado nell'ottica L'esito di quel giudizio di merito. 141 Invero in quella requisitoria si presentavano come prove una serie di dichiarazioni e ricostruzioni storiche che, successivamente, nella sentenza impugnata sono state fatte oggetto di una revisione critica, che ha negato argomentatamente valenza dimostrativa sicura alle stesse emergenze. In sostanza il contenuto DEla requisitoria, così come riproposto quale motivo di ricorso, non tiene conto e non aggredisce, se non in prevenzione e quindi in modo non specifico, i passaggi DEla sentenza impugnata con i quali è stata illustrata la ragione DEla ritenuta insussistenza, all'esito DE giudizio, di tutti gli estremi per la configurazione DE concorso esterno, nella condotta ascritta a DETR, relativamente al periodo successivo al 1992. E' utile qui ricordare il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, Sentenza n. 20377 DE 11/03/2009 Ud. (dep. 14/05/2009 ) Rv. 243838; Massime precedenti Conformi: N. 8443 DE 1986 Rv. 173594, N. 12023 DE 1988 Rv. 179874, N. 84 DE 1991 Rv. 186143, N. 1561 DE 1993 Rv. 193046, N. 12 DE 1997 Rv. 206507, N. 11933 DE 2005 Rv. 231708). In tale prospettiva appare decisivo il rilievo che nella requisitoria non poteva tenersi conto- e tale limite coinvolge la formulazione DE motivo di ricorso corrispondente-DE fatto che la dichiarazione di ZZ sull'incontro tra GA e DETR non è stata ritenuta attendibile per le incertezze sulla data di verificazione degli eventi narrati e per le incongruenze rispetto al clima politico in atto;
che altresì la vicenda D'AG è stata argomentatamente ritenuta priva di valenza dimostrativa per avere D'AG stesso negato contatti fra i IA e DETR;
e che infine le dichiarazioni di AT sono state ritenute inaffidabili per il ritardo con cui sono state rese, oltre che per l'incertezza DE contenuto L'affermazione di US IA. Inoltre appare difficilmente superabile l'assunto DEla Corte d'appello secondo cui l'eventuale accettazione da parte di DETR, L'appoggio elettorale da parte di alcuni esponenti di cosa OS, non si sarebbe tradotto comunque in un comprovato comportamento capace di determinare, anche istantaneamente, un concreto effettivo rafforzamento DE sodalizio mafioso di riferimento, misurabile ex post in termini oggettivamente apprezzabili e non rapportabili semplicemente alla causalità psichica. La sentenza impugnata si è infatti riportata all'insegnamento DEla sentenza DEle sezioni unite NN secondo cui l'efficienza causale L'impegno e DEla promessa di aiuto DE politico sul piano oggettivo DE potenziamento DEla struttura organizzativa L'ente deve essere dimostrata: perché se non lo è, non è consentito convertire surrettiziamente la fattispecie di concorso 142 materiale in esame in una sorta di-apodittico ed empiricamente inafferrabile- contributo al rafforzamento L'associazione mafiosa in chiave psicologica: nel senso che, in virtù DE sostegno DE politico, risulterebbero comunque, quindi automaticamente, sia "all'esterno" aumentato il credito DE sodalizio nel contesto ambientale di riferimento, che "all'interno" rafforzati il senso di superiorità e di prestigio dei capi e la fiducia di sicura impunità dei partecipi. Ed invero, proprio questo sembrerebbe essere il fine dimostrativo DEla requisitoria richiamata nel motivo di ricorso, laddove in essa il Procuratore generale indica, ai fini DEla verifica ex post degli effetti DEla promessa, indicatori assolutamente generici quali l'abbandono, da parte DEla associazione mafiosa, DEla ricerca di nuovi referenti politici - abbandono non ancorato a nessun dato probatorio oggettivo- oppure l'aumento, conseguente, DEla possibilità di indirizzare tutte le energie DE sodalizio al conseguimento degli scopi illeciti ad esso congeniali: una conclusione, che anche se provata, viene in considerazione nella cornice e nella logica DE concetto L'aumento DE rischio" (di pericolo per l'ordine pubblico) che è un criterio esattamente e testualmente rigettato nella sentenza NN laddove, nella descrizione DElo "statuto" DEla causalità, si richiama all'elaborazione effettuata nella sentenza DEle Sezioni unite Franzese. Una sentenza, quest'ultima, che ha rifiutato qualsiasi attenuazione DE rigore nell'accertamento DE nesso di causalità e una nozione "debole" DEla stessa che finirebbe per comportare un'abnorme espansione DEla responsabilità penale. D'altra parte occorre ricordare la giurisprudenza in linea con l'approdo finale DEle sezioni unite DEla sentenza NN, giurisprudenza che già aveva dato atto ampiamente DEla non sufficienza, ai fini DEla configurazione DE concorso eventuale in associazione mafiosa, DEla mera vicinanza tra uomo politico e i vertici di un gruppo mafioso, non essendo idonea neppure la semplice accettazione DE sostegno elettorale L'organizzazione criminosa, essendo invece necessario un accordo in base al quale l'uomo politico, in cambio L'appoggio elettorale, si impegni sostenere le sorti L'organizzazione in modo idoneo a contribuire al suo rafforzamento (Cass. Sez. V, 26 maggio 2001, n. 33913). Al riguardo deve sottolinearsi che è condivisibile la giurisprudenza (vedi RV 215963) che sottolinea come con il reato in esame il bene giuridico violato e cioè l'ordine pubblico, lo è per il solo fatto che un'associazione mafiosa faccia valere il suo peso a favore di un candidato. La stessa giurisprudenza pone anche in evidenza che un simile evento rileva ai fini DEla configurazione DE concorso esterno a carico DE politico quando sia rappresentabile e comprovato un previo accordo tra l'uomo politico e l'associazione ed i suoi appartenenti, sicché il rapporto sinallagmatico sussiste non tra le due prestazioni ma fra le due promesse. 143 Un simile rilievo, tuttavia, se vale ad evidenziare la non necessità, sul piano strutturale e probatorio, L'esecuzione DE patto, non consente neppure di attenuare il rigore L'onere probatorio riguardo alla esistenza effettiva di un impegno reciproco concreto e serio e alla causazione di un rafforzamento DE sodalizio qual effetto diretto L'accordo stesso. Ed è indubitabile che la prova regina di un simile effetto derivi generalmente proprio dalla dimostrazione tangibile concreta dei risultati L'impegno L'uomo politico in favore DE sodalizio che gli ha assicurato l'appoggio elettorale. E sul tema val la pena ricordare che la Corte d'appello ha passato in rassegna le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e argomentato come le stesse non contenessero indicatori di un impegno preciso che DETR avrebbe preso nei confronti di GA nel campo degli interventi legislativi. Così si è ricordato che secondo il racconto di LL, ZZ aveva proposto l'invio di GA a AN per prendere contatti con la politica;
ZZ dal canto suo aveva parlato di proposte legislative da presentare nel gennaio 1995, con un racconto che si riferiva ad un'epoca in cui il governo di BE era dimissionario;
Di TA aveva parlato, senza ulteriori precisazioni, L'euforia di TE;
La CA aveva appreso da RI GA che si poteva votare per FO TA perché i suoi referenti politici davano qualche possibilità di sequestri dei beni e sul 41 bis, "per modo di dire" (pagina 536 sentenza); FR aveva parlato di discorsi futuri positivi e DE fatto che fosse un suo pensiero che la risposta da parte politica era arrivata;
anche LL aveva parlato DEla mera intenzione di ZZ di mandare RI GA a AN per parlare con DETR e prendere contatti con la politica per attenuare il 41 bis. 12.La dodicesima doglianza è manifestamente infondata. La motivazione fornita dalla Corte d'appello a partire da pagina 545 DEla sentenza impugnata, in ordine alla richiesta di assunzione DEla deposizione di IM NO, è DE tutto congruente e risponde ai criteri in base ai quali è prevista dal codice di rito la riapertura L'istruttoria dibattimentale al fine di escutere una prova preesistente o anche una prova sopravvenuta, dovendosi poi considerare il particolare rigore previsto per l'ammissione di una prova richiesta a discussione iniziata. Il giudizio DEla Corte si è dispiegato sia sul tema DEla non necessità che, soprattutto, su quello DEla manifesta superfluità ai fini DEla completezza DEla istruttoria dibattimentale, in ragione di un duplice rilievo sulla evidente inattendibilità soggettiva DEla deposizione che la Procura generale chiedeva di assumere. È stato infatti specificato che IM NO avrebbe dovuto parlare di rapporti tra DETR e la mafia in termini assolutamente generici e dunque 144 - incompatibili con le finalità L'istruttoria in appello che non possono essere ampie e "esplorative" come nel giudizio di primo grado. Le dichiarazioni di NO, di cui l'accusa aveva fornito i verbali a sostegno DEla propria richiesta, si presentavano prima facie con evidenti incongruenze sul piano DEla ricostruzione cronologica ed inoltre il racconto riguardo alle lettere di RO che avrebbero dovuto essere recapitate a DETR sarebbe risultato monco nella parte finale ed essenziale, avendo il NO affermato di ignorare se la lettera indirizzata a DETR fosse stata a questi effettivamente consegnata. La Corte d'appello ha anche rilevato, in replica alla reiterata richiesta di assunzione, che le dichiarazioni di NO sarebbero state destinate a riportare eventi che il padre aveva appreso da terzi riguardo la presunta compromissione di DETR e dunque dichiarazioni de relato di secondo grado: un'affermazione di inaffidabilità difficilmente superabile sul piano DEla logica e certamente non superata dalle critiche DE Procuratore generale il quale ha potuto opporre soltanto che NO doveva deporre sul possesso di lettere' destinate a DETR: una evenienza chiaramente sovrapponibile e non sostanzialmente diversa rispetto quella già esaminata dalla Corte e reputata DE tutto incapace di incidere sul quadro probatorio. Né, la osservazione DE Procuratore Generale riesce a scalfire l'assunto DEla Corte circa la argomentata progressione accusatoria DEle dichiarazioni di NO a proposito DE coinvolgimento di DETR in rapporti con capi mafiosi. La Corte ha infatti ricordato che simili rapporti tra l'imputato e RO sono stati enunciati e verbalizzati peraltro come frutto di conoscenze de relato- solo nell'ennesimo interrogatorio DE 20 novembre 2009, dopo che, nei precedenti interrogatori DE 2008 e DE 2009 quello si era limitato a dire che DETR era solo nei progetti di contatto DE genitore e poi destinatario di lettere DE padre. Addirittura al PM di LE, nel dicembre DElo stesso anno, aveva smentito la notizia sostenendo che era falsa . 13.Inammissibile è l'ultima censura: come già rilevato precedentemente è inammissibile il motivo di ricorso formulato per relationem semplicemente riproponendo una questione già sottoposta al giudice L'appello e da questi risolta con un argomentare logico possibile. Un motivo di gravame di tal fatta non risponde infatti criteri posti dall'articolo 581 c.p.p. il quale richiede specificità DEla critica con la quale si aggredisca un punto DEla motivazione DE provvedimento impugnato. Risulta viceversa per tabulas che la riproposizione degli argomenti sull'attendibilità DEle dichiarazioni DE collaboratore ES non tiene in alcun conto gli argomenti esibiti dal giudice DE merito il quale ha posto in evidenza, tra le altre cose, la intervenuta assoluzione, per alcuni fatti anche con formula 145 piena, di DETR in merito all'accusa di calunnia in concorso con FE e OF. La tesi è stata accreditata motivatamente dal giudice DE merito, in sintonia con quella DEle decisioni emesse nelle sedi proprie, e con quella L'assenza DEla prova circa un concorso doloso di DETR nell'attività eventualmente calunniosa di FE e OF. Una simile argomentazione non risulta in alcun modo scalfita, con argomenti puntuali, dalla modalità di formulazione DE motivo di ricorso che, ancora una volta, trascura DE tutto le argomentazioni DE giudice DE merito.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso DE Procuratore Generale presso la Corte di appello di LE. Annulla la sentenza impugnata nel capo relativo al reato DE quale l'imputato è stato dichiarato colpevole e rinvia, per nuovo giudizio su di esso, ad altra sezione DEla Corte di appello di LE. Così deciso, il 9 marzo 2012 Il Presidente il Consigliere estensore Marie Vencull gedo zaw Depositata in Cancelleria Roma, li 24 APR. 2012 Funzionario Giudizia RE SCHEGGI 146