Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
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- 1. NASpI ottenuta con assunzioni fittizie: è truffa aggravata, non indebita percezione (Cass. Pen. n. 30485/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2025
1.Il ricorso è fondato limitatamente al terzo e, parzialmente, al quinto motivo, è infondato quanto al primo e al secondo motivo; è inammissibile nel resto. 2.Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta che: 2.1.Eta Srl, società legalmente rappresentata da Gi.Si., negli anni 2016-2017 aveva utilizzato in compensazione crediti inesistenti per importi pari, rispettivamente, ad Euro 62.798 per il 2016 e ad Euro 91.927 per il 2017; 2.2.si trattava, in particolare, di rimborsi a dipendenti in realtà mai effettuati, del cd. "bonus Renzi", di agevolazioni non previste per la Regione Toscana o per incremento occupazionale; di crediti, in buona sostanza, legati a rapporti di lavoro in …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 gennaio 2020 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) ha riqualificato il fatto attribuito nel capo A) a Michele M. e Teresa C., ai sensi dell'art. 416, secondo comma, c.p.; b) ha rideterminato la pena irrogata a questi ultimi; c) ha confermato, nel resto, la sentenza del Tribunale che aveva condannato alla pena di giustizia Pasquale M., quale promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere di cui al capo A), lo stesso M., nonché Michele M. e la C., in relazione ai delitti di falso ideologico di cui al capo B) e, infine, aveva dichiarato il Comitato A.N.S.I. - Coordinamento provinciale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2010, n. 34364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34364 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
34364 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/06/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FRANCESCO SERPICO
- Presidente - N.7283 Dott. GIOVANNI CONTI
- Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. VINCENZO ROTUNDO N. 16306/2008
Dott. GIACOMO PAOLONI
- Consigliere -
Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) AN FI N. IL 25/07/1966
2) CA SE N. IL 18/01/1971
3) RC AS N. IL 31/01/1964
4) OS IO N. IL 30/10/1944
5) IC SE N. IL 01/10/1963
avverso la sentenza n. 12163/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del 10/12/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA
Amalis GalaxUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per l'inammissibilità of that riors'
I low. Lung Flows, per Ginnessesentit Piccicato il quale conclude riportando si divi di ricouse e chiede re l'accogliments - Deposite nomina a sostituito processude dell'aw. Roberto Carenzer for Grosse mano, e conclude ripentersbyć si motivi di ricorso Linohotes
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Con sentenza in data 26-10-2006 il Tribunale di Asti
dichiarava:
.OV IL colpevole del reato ascrittogli al capo D) della rubrica e, ritenuta la continuazione tra tal reato e quelli di cui alla sentenza n. 2573 del 9-7-2004 della Corte di Appello di Torino, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309\1990, lo condannava alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa e, quindi, alla pena complessiva di anni tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, oltre alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
-G AR colpevole del reato ascrittogli al capo F) e, ritenuta la continuazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73 comma
5 d.p.r. 309\1990, prevalente rispetto alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni due di reclusione ed euro 4.000,00 di multa;
- CI PP colpevole del reato ascrittogli al capo Q)
e, ritenuta la continuazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309\1990, lo condannava alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa;
-F PP colpevole del reato ascrittogli al capo 1)
e, ritenuta la continuazione, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309\1990, prevalente rispetto alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni due mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
OR SI colpevole dei reati ascrittigli ai capi S) e 5
S2) e, ritenuta la continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo S), qualificato ai sensi degli artt. 1 e 7 della legge 895\1967 rispetto alla pistola calibro 38, lo condannava alla pena di anni due mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa. Con sentenza in data 10-12-2007 la Corte di Appello di
Torino, in parziale riforma di tale decisione, che confermava per il resto:
-dato atto dell'accordo delle parti e della rinuncia dell'imputato agli altri motivi di gravame, riduceva la pena inflitta al SO ad anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
-assolveva il FI dal reato continuato al medesimo ascritto, limitatamente agli episodi diversi da quello commesso il
28-10-2004 (acquisto da KE PE di cocaina destinata allo spaccio), perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena, in relazione a tale ultimo episodio, in anni uno mesi sei di reclusione ed euro 1.800,00 di multa;
-assolveva il CI dal reato continuato al medesimo ascritto, limitatamente agli episodi diversi da quello commesso il
25-4-2004 o in data anteriore e prossima, perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena, in relazione a tale ultimo episodio, in mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa;
-assolveva il MA dal reato sub S2) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena, in relazione al capo S), come riqualificato dal Tribunale, in anni due di reclusione ed euro 400,00
di multa;
-eliminava la pena accessoria dell'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici irrogata al OV.
Tutti i predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori.
J Il OV, con un unico motivo, si duole della manifesta illogicità della motivazione, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dalla Corte di Appello in ragione del comportamento processuale dell'imputato, non indicativo di
2 ravvedimento, nonché dei precedenti per violazione della normativa sulle armi. Sostiene che la prima affermazione non tiene conto della confessione resa dal prevenuto, che costituisce sintomo di ravvedimento. Quanto alla seconda affermazione, deduce che i precedenti si riferiscono ad un reato per il quale è stata inflitta condanna (alla pena di mesi tre di reclusione e lire 300.000 di multa) con sentenza del 7-3-1995, divenuta irrevocabile il 7-6-1995, con la quale è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale;
sicchè tale reato deve essere considerato estinto ex art. 445 comma 2 c.p.p., non avendo l'imputato commesso altri delitti della stessa indole per più di cinque anni.
Il MA denuncia la violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, avendo i giudici di merito condannato l'imputato per la vendita o cessione di armi, laddove l'imputazione sub S) riguardava il porto e la detenzioni armi e, quindi, una condotta diversa.
Il FI deduce che la motivazione resa in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche è meramente apparente, essendosi il giudice di appello limitato a fare riferimento ai precedenti penali e al comportamento processuale dell'imputato, senza una specifica correlazione con la personalità di quest'ultimo.
Il SO si duole della mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena, all'esattezza della qualificazione giuridica del fatto, alla concessione delle circostanze ed alla mancata assoluzione.
Il CI lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato
3 o da altri atti specificamente indicati. Rileva, in particolare, che la ricostruzione operata dalla Corte di Appello, secondo cui
l'imputato, nell'unico episodio per il quale è stato ritenuto responsabile, avrebbe dapprima (tra il 23 e 25 aprile 2004) ceduto cocaina al IR e successivamente (in data 25-4-2004) incassato il relativo pagamento, si pone in palese contrasto con quella effettuata dal GIP sulla base delle telefonate intercettate, secondo cui il CI avrebbe dapprima intascato il danaro e solo in seguito consegnato la droga. Sostiene, inoltre, che છે
manifestamente illogica e contraddittoria rispetto agli atti del procedimento la motivazione secondo cui sarebbe poco “verosimile” la versione dell'imputato, il quale aveva sostenuto che all'origine delle sue telefonate con il cugino IR durante l'ultima settimana del mese di aprile 2004 vi era un prestito di 100,00 euro da lui concesso al IR (a fronte di una richiesta di 200,00 euro) e da quest'ultimo solo parzialmente restituito qualche giorno dopo. Fa presente, al riguardo, che dalle intercettazioni in atti emerge che il IR usava chiedere prestiti di danaro agli amici,
e che la somma originariamente richiesta all'imputato (200,00 euro) non era così lontana dai “500 euro quasi" che il predetto negli stessi giorni ebbe a richiedere a un amico. Aggiunge che è manifestamente illogico, in mancanza di prove inconfutabili,
ritenere che un soggetto come il CI, che è incensurato e lavora nella stessa ditta da oltre venti anni, possa essersi improvvisato spacciatore per un giorno, per poi tornare nei ranghi dell'operaio modello, tutto dedito al lavoro e alla famiglia.
DIRITTO
1) Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che
SO e il P.G., all'udienza del 10-12-2007, previa rinuncia agli altri motivi di appello, hanno concordato sull'accoglimento del motivo relativo all'entità della pena. La Corte d'Appello di Torino, pertanto, nel far proprie le congiunte richieste delle parti e nell'applicare la pena concordata, non era tenuta a motivare sulle altre questioni, alle quali l'interessato aveva rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
In tema di cd. patteggiamento in appello, infatti, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia, essendovi una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p. (Cass. Sez. 5, 3-6-2009 n.
38530; Sez. 1, 26-2-2009 n. 20967; Sez. 6, 28-3-2008 n. 15601;
Sez. 6, 30-11-2005 n. 1754). Allo stesso modo, quanto alla doglianza relativa alla congruità della pena, va rilevato che, prestando il proprio consenso all'applicazione nella misura concordata, l'imputato rinuncia a dedurre ogni altra questione di merito, ivi comprese quelle relative al trattamento sanzionatorio
(Cass. Sez. 6 21-3-1991 n. 9830; Sez. 3, 30-11-1995 n 4187).
Il ricorso proposto dal SO, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, sia perché manifestamente infondato, sia perchè il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4, c.p.p., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene in caso di rinuncia all'impugnazione (Cass. 1, 15-
11-2007 n. 43721; Sez. 1, 4-3-2003 n. 21358).
2) Il ricorso proposto dal CI è inammissibile.
La Corte di Appello ha fornito adeguata giustificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine all'episodio di cessione di cocaina a IR Francesco,
5 avvenuto il 25-4-2004 (o in data prossima). Il percorso argomentativo si snoda attraverso passaggi non contraddittori e privi di palesi salti logici, con i quali il giudice del gravame ha ritenuto il contenuto delle conversazioni intercettate tra l'imputato e i cugino sicuramente riferibile a sostanza stupefacente, confutando, con argomenti esaurienti e convincenti, la tesi difensiva, volta a sostenere che alla base dei contatti intercorsi tra i due vi fosse un prestito concesso dal prevenuto al IR. Nè potrebbe valere di per sé a compromettere la tenuta logica della motivazione resa la divergente ricostruzione che il ricorrente intravede tra le decisioni di primo e secondo grado riguardo ai tempi di pagamento e di consegna dello stupefacente. E' innegabile, infatti, che, inin virtù dell'effetto integralmente devolutivo dell'appello e dell'autonomia decisionale che compete al giudice di appello, quest'ultimo, pur quando confermi la sentenza di primo grado, può motivare diversamente le proprie conclusioni
(Cass. Sez. 4, 21-5-2008 n. 22643).
Ne consegue l'inammissibilità delle censure mosse dal ricorrente, con le quali, attraverso la formale denuncia di vizi di motivazione, del tutto inesistenti, si mira sostanzialmente ad ottenere una rivisitazione del materiale probatorio, al fine di pervenire a conclusioni difformi rispetto a quelle cui è pervenuto il giudice del gravame. Come è noto, infatti, esula dai poteri della
Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali
(Cass. S.U. 30-4-1997 n. 6402). 3) Le censure mosse dal MA sono manifestamente infondate, con consequente inammissibilità del ricono
Infoth, Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 c.p.p., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, di modo che l'azione realizzata risulti completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsi
(Cass. Sez. 1, 14-4-1999 n. 6302). Non sussiste, pertanto, violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto,
così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Cass. Sez. 6, 13-6-2003
n. 35120).
Nel caso in esame, legittimamente la Corte di Appello ha escluso la sussistenza della dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, avendo rilevato, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico, che la contestazione mossa al prevenuto nel capo S) d'imputazione (secondo cui il MA, fra
1'11-4 e il 10-9-2004, ha illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico delle armi comuni da sparo, “per poi cederle a Diliberto”) conteneva in sé l'accusa (in un certo senso minore) di aver offerto in vendita le medesime armi (condotta per la quale l'odierno in te
7 ricorrente è stato in concreto ritenuto responsabile dal Tribunale); e che, comunque, in corso di causa l'imputato è stato posto in condizione di difendersi, avuto anche riguardo a quanto gli era stato contestato con l'ordinanza di custodia cautelare notificatagli il 2-
11-2005, nella quale cui erano riportate le conversazioni telefoniche intercettate relative alle armi asseritamente offerte a terzi.
4) Anche il ricorso proposto dal FI è manifestamente infondato, con comequente inammisibilita del fravame - La concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere în misura sufficiente la valutazione del giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento
(Cass. Sez. 1, 2-12-2004 n. 46954). Ai fini dell'applicabilità delle attenuanti generiche, pertanto, non è necessario che il giudice compia un'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri;
sicchè, ai fini del diniego delle attenuanti in parola, basta anche la sola indicazione degli elementi negativi, come il richiamo ai precedenti penali dell'imputato (Cass. Sez. 2, 25-1-2005 n. 2285).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha ritenuto il prevenuto non meritevole delle attenuanti generiche, tenuto conto dei suoi reiterati e specifici precedenti e del suo negativo Linshusters
8 comportamento processuale. Trattasi di considerazioni ampiamente giustificative del diniego, che valgono a rendere l'impugnata decisione esente dal vizio denunciato dal ricorrente.
5) Analoghe considerazioni valgono con riferimento al ricorso proposto dal OV, per il quale le attenuanti generiche sono state correttamente negate dal giudice del gravame in considerazione dei precedenti penali (per violazioni della normativa sulle armi) e del comportamento processuale, non indicativo di ravvedimento.
Si osserva, al riguardo, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'eventuale estinzione, ex art. 445, comma 2, c.p.p., del reato per il quale sia intervenuta condanna a pena concordata, non esclude che il giudice, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, possa tener conto di tale reato, come fatto storico rilevante nell'ambito della valutazione complessiva delle personalità dell'imputato. Le ulteriori deduzioni svolte dalla difesa in ordine alla condotta asseritamente collaborativa tenuta dall'imputato involgono il merito delle valutazioni espresse al riguardo dalla Corte di Appello, insindacabili in questa sede.
6) Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della
Cassa delle Ammende, che si stima equo fissare per ciascuno di essi nella misura di euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 16-6-2010 IY PresidentePresidente Il Consigliere estensore
Lina matra IL CANCELLIERE SUPER C1 Depositato in Cancelleria oggi2.3 SET 2010 Lidia Scalia IL CANCELLIERE عودی