Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 112.
(Rifiuto della celebrazione).
L'ufficiale dello stato civile non puo' rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.
Contro il rifiuto e' dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
(Rifiuto della celebrazione).
L'ufficiale dello stato civile non puo' rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.
Contro il rifiuto e' dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 703 del 12https://www.laleggepertutti.it/ · 99.67453
[…] Il ricorso è articolato in due motivi. 1) Il primo motivo lamenta “nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'art. 112 c.c., all'art. 342 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 2 e all'art. 348-bis e ter c.p.c., per avere la Corte omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'atto di citazione in appello”. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/07/2023, n. 22911Provvedimento: […] Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per 7 violazione dell'art. 112 cod. civ. e per omessa motivazione con riguardo alle medesime questioni prospettate nel quarto motivo di ricorso. 6. […]Leggi di più...
- presunzione distribuzione utili·
- onere della prova contribuente·
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