Sentenza 28 gennaio 2000
Massime • 2
Nell'assunzione della qualifica di "uomo d'onore" va ravvisata non soltanto l'appartenenza - tendenzialmente permanente e difficilmente revocabile - alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo con soggezione alle sue regole e comandi, ma altresì la prova del contributo causale, che è immanente nell'obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale anche mercè l'aumento numerico dei suoi membri. Ed invero se la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire al sodalizio che si sia già formato, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa, nel caso dell'associazione di tipo mafioso - che si differenzia dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati, ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano - il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire, quale uomo d'onore, ai fini anzidetti.
La circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis cod. pen., che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che "cosa nostra" opera nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia a tale organizzazione affiliato è inconcepibile.
Commentario • 1
- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2000, n. 5343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5343 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Udienza pubblica
Dott. FR Morelli Presidente del 28/01/2000
Dott. FR De Chiara Consigliere SENTENZA
Dott. Lionello Marini Consigliere N. 110
Dott. VI Tardino Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Massimo Oddo Consigliere N. 27859/1999
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) IV MI, nato a [...] il giorno 1-2-1931;
2) EL PE, nato a [...] il [...];
3) CC AE, nato a [...] il [...];
4) CC IE, nato a [...] il [...];
5) AL FR OL, nato a [...] il [...];
6) ON VA, nato a [...] il [...];
7) IS VI, nato a [...] il [...];
8) IS ED, nato a [...] il [...];
9) OI FR, nato a [...] il [...];
10) SI IC, nato a [...] il [...];
11) ER ED, nato a [...] il giorno 1-7-1934;
12) SC IM, nato a [...] il [...],
contro la sentenza emessa in data 13 Agosto 1998 dalla Corte
d'Appello di Palermo.
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Lionello
Marini,
udito il Procuratore Generale presso questa Corte, nella persona del
Dott. FR Cosentino, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori degli imputati ricorrenti, Avvocati Carmelo Cordaro
e VA Gugino, del Foro di Palermo, difensori ELIV;
AU TO e VI AL, del Foro di Palermo, difensori del
EL; NC OP del Foro di Roma, e RE IN del Foro di
Palermo, difensori di CC AE e IE;
OA
SB del Foro di Palermo, difensore di CC IE;
MA
FA, del Foro di Palermo, difensore del IS;
TO
IU, del Foro di Torino, ed TO GÒ, del Foro di Reggio
Calabria, difensori del IS;
OF IL, del Foro di
Palermo, difensore del OI, nonché sostituto processuale del codifensore Valerio Vianello Accorretti, del Foro di Roma, difensore anche del AL e del ON;
AN PE, del Foro di Roma,
difensore del SI;
VA Di ED, del Foro di Palermo,
difensore dello SC;
i quali, tutti, hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi degli imputati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenze emesse rispettivamente in date 16 maggio e 6 giugno del
1997 il Tribunale di Palermo dichiarava SC IM, nonché, in diverso procedimento, IV MI, EL PE, CC
AE, CC IE, AL FR OL, ON
VA, IS VI, IS ED, OI FR,
ER ED, SI IC e NI VA colpevoli del delitto di partecipazione LLassociazione per delinquere di tipo mafioso denominata "OS TR" (art. 416 bis comma 1 c.p; per l'IV, il EL, il IS e lo ER commesso nella veste di capi ELassociazione ex comma 2 del predetto articolo, veste esclusa nei confronti di CC IE), con le aggravanti, per tutti, di avere fatto parte di un'associazione armata (art. 416 bis,
comma 4) e di avere finanziato attività economiche, assunte o controllate, in tutto od in parte, con il profitto, il prodotto o il prezzo di delitti (art. 416 bis, comma 6).
Non riconosciute ad alcuno le circostanze attenuanti generiche, ed applicata la diminuente di cui LLart. 442 c.p.p. nei confronti dei soli OI ed IV, i predetti venivano condannati alle pene di legge, principali ed accessorie, con le misure di sicurezza conseguenti nei confronti di tutti, fatta eccezione per il IS,
ritenuta la continuazione del reato a costui ascritto con quello per il quale era stato condannato con sentenza emessa in data 10-12-1990
dalla Corte d'assise di Palermo, divenuta irrevocabile il 30-1-1992.
Con la sentenza 6-6-1997 veniva invece assolto dal medesimo reato associativo, per non avere commesso il fatto, NT IE.
Proposto appello dal pubblico ministero nei confronti del NT e del OI, nonché da quest'ultimo e da tutti gli altri imputati riconosciuti colpevoli in primo grado, la Corte d'appello di Palermo,
riuniti i due procedimenti, con sentenza emessa il 13-8-1998,
provvedeva come segue.
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 6
giugno 1997, dichiarava il NT colpevole del reato a lui ascritto, condannandolo alla pena di sette anni di reclusione,
dichiarandolo interdetto dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena, applicando al medesimo, a pena espiata, la misura di sicurezza della libertà
vigilata per una durata non inferiore a due anni.
Dichiarava non doversi procedere nei confronti del NI e del
EL - per quest'ultimo limitatamente al reato commesso sino al
31 gennaio 1994 - perché l'azione penale non poteva essere iniziata e, per l'effetto, riduceva la pena inflitta al detto EL ad anni sette di reclusione.
Riduceva ad anni sette di reclusione la pena inflitta al SI.
Confermava nel resto la indicata sentenza e confermava, altresì la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 16 maggio 1997 nei confronti dello SC.
Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso tutti gli imputati dichiarati responsabili, con motivi in gran parte comuni.
Tutti i ricorrenti hanno dedotto le medesime violazioni ex art. 606
c.p.p. in relazione alla ritenuta sufficienza della qualifica di uomo d'onore ed alla ritenuta dimostratività delle dichiarazioni rese dai collaboranti.
Il EL ed il IS hanno inoltre dedotto i vizi di cui alle lettere b) ed e) ELart. 606 suddetto, per violazione degli artt.
649, 191, 69 e 345 c.p.p..
Al riguardo il EL ha censurato la sentenza gravata laddove la
Corte territoriale ha ritenuto che, disposta in data 31-1-1994
l'archiviazione nei suoi confronti in relazione al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso per il quale egli era indagato, e riaperte le indagini contro di lui per tale reato senza la richiesta del pubblico ministero, e quindi senza il provvedimento di autorizzazione del GIP, la sua responsabilità
fosse affermabile per fatti posti in essere successivamente alla data del 31-1-1994, afferendo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ad un periodo posteriore alla emissione del decreto in questione.
Il ricorrente ha osservato che sussisteva una preclusione processuale ispirata al principio del ne bis in idem, superabile soltanto con la emissione de decreto di autorizzazione del GIP, in difetto del quale i giudici di merito avrebbero dovuto pronunciare sentenza di non luogo a procedere;
mancando la condizione di procedibilità erano infatti nulle o quantomeno inutilizzabili tutte le prove illegittimamente acquisite nel corso del procedimento (incluse tutte le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia).
Il IS ha sostenuto che la collocazione temporale, sicuramente remota, di uno specifico episodio ritenuto dai giudici di merito dimostrativo di una sua perdurante partecipazione LLassociazione di tipo mafioso anche successivamente al periodo interessato dalla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei suoi confronti per quello stesso delitto il 16-12-1987, rientrava nel periodo coperto dal giudicato, dovendosi ritenere maggiormente attendibile la indicazione data al riguardo dal collaboratore di giustizia EL,
che aveva fatto riferimento agli anni 1981-1985, rispetto alle diverse indicazioni date in tema da altri collaboranti.
Il EL, CC IE e AE, l'IV, il IS ed il
OI hanno dedotto violazione ed errata applicazione ELart. 416
bis commi 4 e 6 c.p., segnatamente laddove le relative aggravanti sono state ritenute sussistenti nei loro confronti in assenza di prova positiva della loro consapevolezza dei fatti integrativi delle aggravanti medesime;
analoga doglianza, peraltro con specifico riferimento alla sola aggravante di cui al comma 6 ELart. 416 bis c.p. si rinviene nel ricorso dello SC.
Il IS ha dedotto violazione ELart. 416 bis c.p. in relazione
LLattribuzione della qualifica di "sottocapo", nonché violazione degli artt. 133, 417 e 215 c.2 c.p.
Il EL, i due fratelli CC, l'IV, il NT, il
IS, il OI, il SI e lo ER hanno dedotto violazione ex art. 606 lettera e) c.p.p. in relazione LLart. 62 bis c.p.,
sostenendo che illogicamente le circostanze attenuanti generiche sono state loro negate per il solo fatto ELappartenenza a OS TR,
senza che sia stato tenuto conto dei criteri di cui LLart. 133 c.p.
Infine, il EL, i due CC, il IS, il NT, il
IS ed il SI hanno dedotto violazione ed errata applicazione del disposto ELart. 442 c.p.p., assumendo che i giudici di merito
- in un contesto nel quale il pubblico ministero si era limitato a negare, senza fornire motivazione al riguardo, il proprio consenso alla definizione del processo con giudizio abbreviato - avrebbero dovuto, alla luce di una valutazione doverosamente operata ex ante sulla decidibilità allo stato degli atti, accertare la illegittimità di tale dissenso ed applicare, conseguentemente, sulle pene irrogate la diminuente prevista dal rito abbreviato.
Nella odierna udienza il Collegio, rilevata la nullità della notificazione ELavviso al difensore di fiducia del ricorrente
NT VI, ha disposto la separazione del procedimento relativo al ricorso del medesimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di passare LLesame dei singoli motivi di ricorso, è
necessaria una premessa in ordine ai principi di diritto ed ai criteri interpretativi ai quali i giudici di secondo grado hanno ritenuto di doversi attenere.
La motivazione della sentenza di secondo grado si articolata, così
come quelle delle due sentenze appellate, sulle seguenti linee guida,
che i giudici di merito hanno premesso LLesame dei singoli motivi di appello.
A) Poiché l'acquisizione della qualifica di uomo d'onore comporta l'accettazione totale ed assoluta ELobbligo di apprestare qualsiasi tipo di attività necessaria per lo svolgimento del programma criminoso ELassociazione, tale precisa scelta di vita criminale accresce le potenzialità operative ELassociazione
stessa e rafforza il proposito criminoso degli altri adepti, sì da essere sufficiente ad integrare la condotta partecipativa ex art. 416
bis c.p., indipendentemente dalle attività delittuose poste in essere da ogni singolo associato.
B) L'aggravante di cui al comma 4 ELart. 416 bis c.p. va addebitata a tutti i compartecipi ELassociazione OS TR,
innestandosi essa sulla mera condotta associativa sì da dover essere ravvisata non soltanto a carico di coloro che avevano fatto materialmente uso delle armi, ma anche nei riguardi di quelli che ne erano consapevoli, ovvero la ignoravano per colpa.
Nessuno degli associati poteva nella specie ignorare la detta circostanza, dal momento che la disponibilità di armi costituisce un requisito essenziale per il conseguimento degli scopi della specifica associazione, costantemente avvalsasi di armi.
Quanto LLaggravante prevista dal comma 6 ELart. 416 bis c.p.,
non è determinante che il singolo associato intenda assumere o mantenere il controllo di attività economiche finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti,
dovendosi anche in tal caso fare riferimento LLassociazione nel suo complesso, e nessun associato poteva avere ignorato, senza colpa, che
OS TR si è da decenni infiltrata nel tessuto economico del territorio, reimpiegando i suoi cospicui capitali illeciti in attività delle quali ha assunto la gestione od il controllo.
Su tali rilevanti temi questa Corte osserva quanto segue.
A) Sui requisiti della condotta di partecipazione LLassociazione di tipo mafioso denominata OS TR in relazione alla peculiarità
ELorganizzazione criminale e sulla valenza probatoria, in ordine alla detta partecipazione, della qualifica di "uomo d'onore"
attribuita agli imputati.
Premesso che la censura concernente l'avvenuta affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto sulla base
ELattribuzione della qualifica di uomo d'onore, è comune a tutti i ricorrenti, va osservato, in ordine a tale qualifica ed alle conseguenze di tale attribuzione, che la Corte di merito, richiamando al riguardo le condivise motivazioni delle due sentenze di primo grado, ha innanzi tutto affermato che l'esistenza ELassociazione
di tipo mafioso denominata OS TR è stata accertata da varie sentenze passate in giudicato e nel procedimento in oggetto, ed ha elencato le, pure accertate, caratteristiche specifiche, costituite da una struttura unitaria e verticistica ELorganizzazione
criminale, articolata su base territoriale e disciplinata da precise regole comportamentali rigidamente vincolanti per tutti i suoi aderenti, avvalentesi della forza di intimidazione del vincolo associativo ed operante allo scopo di porre sotto il suo controllo ogni attività economica, lecita od illecita, tale da assicurare ingenti profitti.
Siffatta organizzazione è stata descritta come caratterizzata,
inoltre, dLLassoluta disponibilità dei suoi associati, inseriti
LLinterno di una rigida struttura organizzata secondo vere e proprie gerarchie e ramificazioni territoriali e costituente un contropotere criminale dotato di un ben strutturato "ordinamento giuridico", la cui osservanza è sempre assicurata mediante la previsione e l'indefettibile irrogazione di sanzioni gravissime,
garantita dai capi delle varie strutture territoriali, e per loro dagli uomini d'onore, i quali entrano a far parte organicamente del sodalizio mediante una formale cerimonia di iniziazione, la cui ritualità esprime compiutamente, già attraverso il giuramento di assoluta fedeltà, tutta la carica criminale e la contrapposizione,
allo Stato ed alle sue regole, che sono insite in OS TR.
Pur dando atto ELavvenuto progressivo abbandono, per la necessità
di adeguamento al mutamento della realtà socio-economica in cui si
è innestata la stessa attività del sodalizio, di alcune regole, ad esempio di quella della rituale iniziazione degli adepti mediante il giuramento, i giudici di merito hanno osservato che - alla luce di univoche risultanze in tale senso emerse in numerosi procedimenti -
non sono certamente venute meno le peculiari caratteristiche genetiche che valgono a qualificare l'associazione in parola come una pericolosa organizzazione di tipo mafioso, e la stessa affiliazione al sodalizio (anche qualora non più connotata dagli ormai anacronistici caratteri di ritualità) non è certamente rimasta priva degli iniziali contenuti di completa disponibilità per qualsiasi azione criminosa richiesta e di conseguente totale asservimento ai desiderata dei capi, ne' ha perso il suo requisito d'immutabile tendenziale permanenza nel tempo, tutelata dal rigido sistema sanzionatorio previsto per il caso di inosservanza delle regole ELordinamento criminale.
Sulla base di tale premessa, il cui contenuto fattuale non è stato,
a ben guardare, contestato dai ricorrenti, i giudici di merito hanno esaminato in linea generale la condotta di partecipazione così come si atteggia in relazione al particolare reato associativo, per giungere alle seguenti affermazioni.
Per la sussistenza del reato è sufficiente una rituale e, comunque,
organica affiliazione a OS TR, attraverso un'investitura più o meno formale, da cui consegue la qualifica di uomo d'onore attribuita dai collaboratori di giustizia.
L'adesione al sodalizio, che comporta l'accettazione da parte
ELuomo d'onore di rigide norme comportamentali che vengono indefettibilmente fatte rispettare dai capi e dagli altri associati,
si traduce necessariamente in una definitiva e totale dedizione alla
"famiglia" (che costituisce la cellula primaria della struttura di
OS TR) e, tramite questa, LLintera organizzazione, e quindi in una precisa scelta di vita criminale, a prescindere dalla natura delittuosa dei singoli comportamenti che successivamente ognuno degli associati dovrà porre in essere in tale contesto;
pertanto, la qualità di uomo d'onore non è significativa di una mera adesione morale, ma presuppone la incondizionata messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto dal sodalizio, e l'obbligo così assunto, per un verso rafforza il proposito criminoso degli altri associati, e, per altro verso,
accresce la potenzialità operativa e la complessiva capacità di intimidazione e di infiltrazione nel tessuto sociale;
l'adesione,
dunque, non si risolve in un atteggiamento passivo ed improduttivo,
ma nella permanente, e sempre utilizzabile, offerta di contributo,
anche materiale, già ex se potenziatrice ELoperatività
complessiva della cosca.
Non è quindi necessario, ai fini della integrazione del minimum della condotta partecipativa, che ognuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, in quanto è l'associazione, nel suo insieme,
che deve concretare gli estremi della fattispecie ex art. 416 bis c.p., bastando, per il partecipe, l'appartenenza come sopra qualificata, con la consapevolezza che l'associazione agisce od agirà similmente grazie anche al suo apporto, possibile con modalità eterogenee.
Pertanto, il contributo può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione LLassociazione da parte del singolo, il quale presta la propria disponibilità ad agire come uomo d'onore, ben potendo la sua veste di associato essere desunta, sul piano della prova, da fatti concludenti, dimostrativi, cioè, di un grado di compenetrazione del soggetto nell'organismo criminale.
In sostanza, dagli elementi di prova già inconfutabilmente raccolti sul particolare modus operandi di OS TR e dei suoi associati è
dato necessariamente desumere in capo al singolo il concretizzarsi di una condotta, a carattere permanente, integrativa di tutti gli estremi soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma incriminatrice de qua.
Sempre in ordine alla prova, analoghe argomentazioni sono valide laddove la formale assunzione della qualità di uomo d'onore sia stata appresa dai collaboratori di giustizia, i quali l'abbiano riferita nel corso del dibattimento, attraverso la rituale presentazione di un terzo uomo d'onore, secondo le precise regole per lungo tempo esistenti in "OS TR" ed accertate nell'ambito di precedenti giudizi, fatte salve, ovviamente, le questioni connesse alla precisione di tale indicazione ed alla necessità di escludere che essa nasca da una generica attribuzione di un modo di essere mafioso, non fondata sull'apprendimento del fatto in contesti e secondo modalità tali da prevenire ogni possibile rischio legato
LLesternazione di meri giudizi, congetture, ovvero al ricorso a voci correnti nel pubblico, problematiche - queste - che riguardano propriamente l'attendibilità intrinseca della chiamata di correo e che pertanto non vanno confuse con quelle che più direttamente attengono LLefficacia probatoria della indicazione della circostanza di fatto che l'accusato è entrato a far parte di OS
TR, divenendo uomo d'onore con tutte le successive implicazioni.
La motivazione dei giudici di merito che sin qui si è riportata,
attesa la stretta e stringente correlazione tra struttura operativa oggettiva e singoli imputati, come poi specificato in dettaglio nell'esame delle singole posizioni, non presenta alcun vizio logico,
essendo innegabile che un personale inserimento in un organismo collettivo del genere di quello descritto, che implica necessariamente un'adesione indiscriminata e comporta che colui il quale nel detto particolare organismo si inserisce venga a conoscenza, nell'ambito di un necessario interscambio interno, di notizie riservatissime, delle quali egli è obbligato a rispettare,
LLesterno, la segretezza, non può per sua natura avere la valenza di un fatto occasionale ed accidentale, ma postula inevitabilmente, a monte, che il soggetto sia stato sottoposto ad un vaglio preliminare di affidabilità e di utilità da parte degli organi del sodalizio ed, LLesito favorevole di detto vaglio, che esso venga inserito con funzioni operative nell'ambito della complessiva attività diretta al perseguimento dei fini ELassociazione.
Ne segue che non si può negare, su queste basi argomentative del tutto immuni da connotazioni di illogicità, la correttezza della successiva affermazione dei giudici di merito in ordine alla tendenziale perpetuità del legame con l'associazione, una volta considerato che ogni soggetto costituisce un patrimonio di informazioni, di conoscenze e di collocazioni operative che hanno carattere di non reversibilità, non potendo certamente la cosca mafiosa consentire, per il pericolo che ne deriverebbe per i suoi componenti e per la sua stessa esistenza, una libertà di uscita dal suo interno, cosicché, anche se certamente sarebbe illogico postulare un'apodittica immutabilità dei soggetti che formano l'organico del sodalizio (tant'è che in presenza di specifici eventi di particolare rilevanza il vincolo si e 'eloquentemente dimostrato dissolubile per taluni dei componenti) il sostenere una tendenziale durevolezza del vincolo stesso, in assenza di elementi significativi di segno contrario riguardanti singoli soggetti, risponde (vedasi
Cass, Sez. II^, 17-12-1999, n. 1609, Calascibetta ed altri) ai canoni della logica applicata alla concreta realta' processuale interessata dalla vicenda in esame.
La motivazione in parte qua dei giudici di merito è coerente con principi enunciati più volte da questa Corte di legittimità, in particolare potendosi qui richiamare, in ordine alla rilevanza della qualifica di uomo d'onore come prova sia di appartenenza del soggetto così qualificato alla cosca mafiosa in esame sia di un contributo causale, nel quale si risolve la "partecipazione" ex art. 416 bis c.p. alla realizzazione dei fini ELassociazione di tipo mafioso,
la seguente massima giurisprudenziale (Cass. Sez. IV^ 18-11-1996, n.
2040, US): "Nell'assunzione della qualifica di uomo d'onore -
significativa non già di una semplice adesione morale, ma addirittura di una formale affiliazione alla cosca mercè apposito rito (la cosiddetta 'legalizzazione') - va ravvisata non soltanto l'accertata 'appartenenza' alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo, specificamente contraddistinto, cui l'associato viene ad appartenere sotto il profilo della totale soggezione alle sue regole ed ai suoi comandi,
ma altresì la prova del contributo causale che, seppur mancante nella semplice adesione non impegnativa, è immanente, invece,
nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale anche mercè l'aumento numerico dei suoi membri".
Invero, se la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere (art.416 c.p.), per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire alla associazione che si sia già formata, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo, che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché
destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura od al perseguimento degli scopi di essa, peraltro nel caso
ELassociazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) - che si differenzia dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati (ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano) - il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione LLassociazione da parte del singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire,
quale uomo d'onore, ai fini anzidetti (Cass. Sez. I^ 16-7-1992, n.
8064, Alfano ed altri).
Ancora, questa Corte ha affermato, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso e con specifico riferimento a quella denominata OS TR, che è ormai conoscenza acquisita in sede giudiziaria quella che la cosiddetta "presentazione rituale" è, alla stregua dei criteri di cui LLart. 192 c.p.p., rappresentativa del fatto della partecipazione alla cosca, e non indicativa di un mero dato indiziante (Cass. Sez. II^ 28-5-1997, n. 4976, Accardo), e che,
d'altra parte, essendo la condotta di partecipazione prevista dLLart. 416 bis c.p. a forma libera, è sufficiente per realizzarla che il soggetto, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi
(vedasi la sentenza 4976/97 sopra citata).
B)Sulla sussistenza delle circostanze aggravanti ascritte: a)
l'associazione armata prevista dal comma 4 ELart. 416 bis c.p.; b)
l'aggravante del finanziamento con il prezzo, il prodotto od il profitto di delitti delle attività economiche, prevista dal comma 6
della suddetta norma.
Secondo la Corte d'Appello di Palermo, la prima delle suddette aggravanti ha natura oggettiva, in quanto riguarda le modalità
operative ELassociazione, e non i singoli associati, sicché è
possibile, in un contesto nel quale è indubbio che OS TR sia un'associazione armata, la configurabilità della suddetta circostanza aggravante a carico anche del singolo associato il quale non abbia diretta disponibilità delle armi, bastando che egli sia consapevole del possesso delle medesime da parte ELassociazione
ovvero lo ignori per colpa, e con riferimento LLassociazione per delinquere di tipo mafioso in esame non è concepibile che l'associato possa ignorare in buona fede che questa sia armata, dal momento che la disponibilità di armi e di materie esplodenti costituisce un requisito essenziale ed imprescindibile per il conseguimento dei suoi scopi, e delle une e delle altre OS TR
si è costantemente avvalsa per esercitare la propria formidabile forza di intimidazione e determinare le non resistibili condizioni di assoggettamento e omertà che la contraddistinguono nel panorama delle associazioni di tipo mafioso.
Quanto alla seconda aggravante, prevista dal comma 6 ELart. 416
bis c.p., la Corte territoriale ha affermato che anche in ordine a questa non è determinante che il singolo associato intenda assumere o mantenere personalmente il controllo di attività economiche in tutto od in parte finanziate il prodotto o il profitto di delitti,
dovendosi anche in tal caso fare riferimento LLassociazione nel suo complesso, d'altra parte non essendo per le stesse ragioni illustrate nell'esame della imputabilità ai singoli associati della diversa circostanza aggravante prevista dal comma 4 della norma incriminatrice in questione, che alcuno di essi, precedentemente dallo specifico ruolo ricoperto LLinterno ELassociazione, possa avere ignorato senza colpa che OS TR si è infiltrata da decenni nel tessuto economico del territorio reimpiegando i suoi cospicui capitali messi in attività delle quali ha assunto la gestione ed il controllo (al riguardo vi è stata, nel procedimento in oggetto, anche conferma tramite le informazioni date dai collaboratori CU, EL e NC).
La motivazione che precede è ineccepibile.
Quanto, invero, alla prima delle suddette circostanze aggravanti, la sua natura oggettiva è affermata dalla costante giurisprudenza di legittimità, ed altrettanto pacifico è che la stessa ricorre anche in assenza della diretta disponibilità di armi o di materie esplodenti da parte di taluni degli associati, essendo sufficiente che delle medesime disponga l'associazione, in tal caso l'aggravante stessa essendo addebitabile a tutti i partecipi, che siano consapevoli od anche colpevolmente inconsapevoli della situazione di fatto oggettiva costituita dLLesistenza ELarmamento del quale la organizzazione può disporre (Cass. Sez. I^, 5-11-1997, n. 9958,
Carelli ed altri;
Cass. Sez. VI^, 2-3-1995, n. 2164, Imerti ed altri;
Cass. Sez. VI^, 19-9-1995, n. 9712, P.M. in proc. Primavera ed altri;
Cass. Sez. I^, 16-6-1992, n. 6922, Altadonna ed altri); nella specie questa Corte ha già avuto modo di affermare che quello della stabile dotazione di armi ELassociazione di tipo mafioso denominata OS
TR costituisce un dato di comune conoscenza, alla stregua di un fatto notorio non ignorabile (Cass. Sez. I^ 11-12-1998, n. 13008,
Bruno ed altri;
vedasi anche Cass. Sez. I^ 12-5-1995, Farinella).
Rilievo non dissimile va operato in ordine anche alla seconda delle circostanze aggravanti considerate, essendo indubitabile che anch'essa ha natura oggettiva e va riferita LLattività
ELassociazione e non necessariamente alla specifica condotta del singolo partecipante che si interessi personalmente a finanziare, con i proventi da delitti, le attività economiche di cui i partecipi
ELassociazione criminale intendono assumere o mantenere il controllo (Cass. Sez. I^ 6-8-1996, n. 4357, Trupiano); il singolo associato ne risponde per il solo fatto della partecipazione, anche a prescindere dalla relativa consapevolezza, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo ormai della generalità dei cittadini la nozione che "OS TR" opera nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti dei delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del suo programma criminoso - una ignoranza al riguardo,
in capo ad un soggetto che sia a tale organizzazione associato non potrebbe essere che colpevole (ed in realtà è, semplicemente, non concepibile, a maggior ragione allorché, come nel processo in esame si ascrive agli odierni ricorrenti, una condotta partecipativa
LLassociazione di tipo mafioso de qua protrattasi per lungo tempo),
sicché l'aggravante andrebbe comunque valutata a carico di costui a norma ELart. 58, comma 2, seconda ipotesi c.p.
Tanto premesso, va qui affrontato un ulteriore tema.
Alcuni dei ricorrenti hanno censurato, con uno specifico motivo di ricorso, la motivazione con la quale la Corte territoriale ha disatteso il motivo di appello sulla mancata applicazione LLesito
del dibattimento della riduzione di pena prevista dLLart. 442,
secondo comma c.p.p. (così come da leggersi a seguito della sentenze nn. 81/1991 e 23/1992 della Corte costituzionale) nonostante il dissenso del pubblico ministero opposto in sede di udienza preliminare alla richiesta di accesso al rito abbreviato fosse ingiustificato, essendo possibile definire il processo allo stato degli atti.
Orbene, in materia di giudizio abbreviato è sopravvenuta, nelle more del presente giudizio di legittimità, una rilevante novità
normativa della quale è necessario tenere conto esaminando la questione (richiamata in sede di discussione dai difensori dei ricorrenti interessati) ai sensi ELart. 609 comma secondo c.p.p.
per effetto e in funzione del suddetto ius superveniens.
Gli artt. da 27 a 31 della legge 16-12-1999, n. 479 hanno, invero,
modificato in maniera marcatamente significativa lo schema procedimentale delineato in origine dagli artt. da 438 a 443 c.p.p.,
sì da giungere ad una rilevante modificazione genetica EListituto
del giudizio abbreviato, facendo venire meno fondamentali caratteristiche che connotavano il vecchio rito semplificato, tanto con riferimento ai presupposti (consenso del pubblico ministero, non punibilità in astratto con la pena ELergastolo) quanto con riguardo alla condizione costituita dalla definibilità del processo allo stato degli atti.
Venuti meno i suddetti requisiti fondamentali ai quali era subordinata l'efficacia della scelta inquisitoria da parte
ELimputato, l'accesso al procedimento speciale (con la conseguente riduzione di pena) si configura oggi come un vero e proprio diritto
ELimputato, potendo in un solo caso, nella disciplina ora vigente,
essere disattesa la richiesta di adozione del rito, quello in cui la detta richiesta sia subordinata ad un'integrazione probatoria che il giudice ritenga non necessaria ai fini della decisione ed incompatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento (art. 438 comma 5 nel testo novellato); diversamente,
ove l'esigenza di nuovi accertamenti emerga durante il suo svolgimento, il giudice deve assumerli, anche d'ufficio, LLinterno
del procedimento medesimo (art. 441 comma 5 introdotto dLLart. 29
della citata legge).
Priva di interesse nel presente processo - che non riguarda delitti punibili con la pena ELergastolo - l'avvenuta rimozione
(attraverso la reintroduzione della corrispondente disposizione contenuta nel testo originario ELart. 442, demolita nel 1991 dalla relativa declaratoria d'incostituzionalità per eccesso di delega)
della impossibilità di definire con giudizio abbreviato i procedimenti relativi a delitti per i quali sia prevista la irrogabilità della suddetta pena, occorre risolvere in questa sede la questione di diritto concernente l'applicabilità, nel giudizio di cassazione, della nuova disciplina introdotta con la citata legge n.
479/1999 per effetto della quale, come si è detto, fuori della ipotesi di richiesta subordinata ad integrazione probatoria necessaria, non solo l'alternativa procedimentale ma anche l'applicazione della connessa diminuente costituiscono effetti ineludibili legati automaticamente ed esclusivamente LLiniziativa
ELimputato.
A tale riguardo è essenziale accertare se alla diminuente premiale del rito, ancorché prevista in una norma processuale, debba o meno essere riconosciuta una valenza sostanziale, in caso affermativo dovendo la stessa essere ritenuta applicabile in ogni grado dei giudizi in corso, ai sensi ELart.2, terzo comma, c.p., e, quindi,
anche in sede di giudizio di legittimità, allorché si sia in presenza, come nel caso di specie, di doglianze degli imputati,
protrattesi fino a tale giudizio, sull'avvenuto rigetto della istanza di giudizio abbreviato e sul mancato recupero della diminuente del rito LLesito del dibattimento.
Ad avviso di questa Corte alla suddetta diminuente, indipendentemente dalla matrice processuale dalla quale sarebbe dovuta scaturire secondo lo schema normativo, deve riconoscersi, in quanto essa dal punto di vista ontologico attiene al contenuto del potere punitivo statuale e produce innegabilmente conseguenze di natura sostanziale,
una valenza tale da imporre l'applicazione del citato disposto del terzo comma ELart. 2 c.p., a norma del quale se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
Confortano tale opinione le già citate sentenze nn. 81/91 e 23/92
della Corte costituzionale - nelle quali è stata operata una netta scissione, del tutto sintomatica nel senso che qui si propugna, tra semplificazione del rito e riduzione premiale allorché si è
affermato che quest'ultima è applicabile anche nei casi in cui, per l'ingiustificato dissenso della parte pubblica o per erronea valutazione della definibilità allo stato degli atti da parte del giudice per le indagini preliminari, il giudizio si sia svolto nelle forme ordinarie -e la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 6-
3 /17-3 1992, n. 2997, Piccillo e altri.
In detta sentenza le Sezioni Unite - pronunciandosi in una fattispecie che concerneva il problema della persistenza o meno
ELefficacia delle riduzioni di pena accordate in esito a giudizio abbreviato con sentenze non definitive a seguito ELavvenuta
eliminazione dLLordinamento, ad opera della Corte cost. n. 176/91,
della possibilità del ricorso al rito abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo - hanno chiaramente affermato la natura sostanziale della riduzione, laddove hanno testualmente così
precisato:
"È vero che, nonostante autorevoli opinioni dottrinali in senso diverso, la giurisprudenza di questa Corte e della Corte
costituzionale tende ad escludere la riferibilità ELart. 25 comma
2 Cost. alle norme processuali, ma nella specie gli aspetti processuali sono strettamente collegati con aspetti sostanziali,
perché tali certamente sono quelli relativi alla diminuzione o alla sostituzione della pena e tali sono stati considerati anche dalla
Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 23 del 1992 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di varie disposizioni concernenti il giudizio abbreviato, nella parte in cui non consentivano al giudice del dibattimento il controllo sulla definibilità allo stato degli atti e di applicare in caso affermativo la riduzione di pena. Sottrarre al giudice del dibattimento il controllo sulla definibilità allo stato degli atti avrebbe infatti limitato secondo la Corte costituzionale "in modo irragionevole il diritto di difesa ELimputato, nell'ulteriore svolgimento del processo, su di un aspetto che ha conseguenze sul piano sostanziale". Non importa stabilire la natura della diminuzione o della sostituzione della pena, importa piuttosto rilevare che essa si risolve indiscutibilmente in un trattamento penale di favore e che ai fini della presente decisione rilevano gli aspetti sostanziali della deposizione concernente tale trattamento, aspetti che sarebbe difficile contestare avendo presente un caso come quello oggetto del presente ricorso nel quale l'adozione del giudizio abbreviato ha determinato una diminuzione di pena di otto anni e sei mesi di reclusione".
Deve poi essere richiamata altra sentenza delle Sezioni Unite, e precisamente quella 3/2- 20/2 1990, n. 2477, Belli, dalla quale emerge un esempio di ritenuta immediata applicabilità nel giudizio di legittimità di disposizioni processuali più favorevoli, con il sotteso, ed anzi esplicitato, riconoscimento ad esse di una valenza sostanziale.
Trattasi delle norme sopravvenute in tema di valutazione della prova,
la cui natura squisitamente ed esclusivamente processuale, tale da sottrarle LLambito interessato dal principio di applicabilità
della legge più favorevole sancito dLLart. 2 c.p. nel caso di successione di leggi nel tempo, sembrerebbe a tutta prima evidente di quanto si possa ritenere con riferimento alle norme processuali in tema di giudizio abbreviato, eppure la citata sentenza 2477/90,
Belli, (la cui massima è la seguente: "l'art. 192 comma terzo del nuovo codice di procedura penale, che impone di valutare la chiamata di correo unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, è di immediata applicazione anche nel giudizio di cassazione, pure per quei procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti. Pertanto la Corte di Cassazione ha l'obbligo di annullare con rinvio quelle sentenze che, pure se di data anteriore al 24 ottobre 1989, abbiano valutato come attendibile la chiamata di correo in assenza di qualsivoglia riscontro esterno") ha affermato, del tutto condivisibilmente, che le suddette disposizioni processuali, costituiscono "norme di garanzia assimilabili in tutto a quelle sostanziali più favorevoli".
Tanto si osserva per sottolineare come alla giurisprudenza sia tutt'altro che estraneo il principio, condiviso anche da recente dottrina, per il quale anche norme processuali, al pari delle norme di diritto sostanziale, sono suscettibili di immediata applicazione anche nel giudizio di legittimità per il loro più favorevole contenuto, senza che possa essere opposto, sul rilievo della natura processuale delle norme (senza cioè considerare le conseguenze di natura sostanziale che dLLapplicazione di talune di esse vengono prodotte e che sono di immediata evidenza in relazione alla diminuente premiale in esame nel presente procedimento) il principio del tempus regit actum.
In definitiva, tornando LLesame sulla immediata applicabilità
nella presente sede di legittimità della nuova normativa sul giudizio abbreviato, - indubbiamente "più favorevole" ai sensi
ELart. 2 c.p. rispetto alla normativa previgente in quanto garantisce LLimputato, per il caso di affermazione di responsabilità, una diminuzione di un terzo della pena come conseguenza necessaria della semplice richiesta di definizione del processo nell'udienza preliminare allo stato degli atti (con l'unico limite della non subordinazione della stessa ad un'integrazione probatoria che il giudice ritenga di non dover espletare per le ragioni di cui al comma quinto ELart. 438 c.p. novellato) -
ritiene questa Corte che per le ragioni sin qui esposte una risposta in senso affermativo (coerente con le stesse esigenze di logica sistematica e di uniformità dei trattamenti sanzionatori che hanno ispirato le note, e sopra citate, pronunce additive della Corte
costituzionale nn. 81/91 e 23/92) debba essere data, una volta atteso che, come nel processo che occupa, la richiesta risulta essere stata a suo tempo formulata ritualmente nella sede propria e senza riserve di carattere istruttorio e l'accesso al rito abbreviato (nella specie negato per il dissenso opposto dal pubblico ministero, ma altrettanto si darebbe ove fosse stato il giudice per le indagini preliminari a rigettare la richiesta per una ritenuta non definibilità allo stato degli atti) era consentito dalle disposizioni vigenti LLepoca.
Pertanto, derivando dalla disciplina attualmente vigente, ritenuta immediatamente applicabile in questo giudizio di legittimità, che il giudice del dibattimento - il quale nel vigore di quella precedente poteva concedere la riduzione di pena soltanto qualora avesse ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero (perché
il procedimento era definibile allo stato degli atti) ovvero avesse giudicato errata la decisione negativa del giudice per le indagini preliminari (in quanto gli elementi essenziali per la condanna erano stati già acquisiti nella fase delle dette indagini) - è comunque tenuto (tranne che nella ipotesi, nella specie non ricorrente, di una richiesta subordinata ad una integrazione probatoria) ad applicare la riduzione ogni qualvolta vi sia stata richiesta di giudizio abbreviato, l'esame nel merito dei motivi di ricorso dei singoli imputati, censuranti sulla base della normativa sul rito abbreviato previgente l'avvenuto diniego per una ritenuta non definibilità del processo allo stato degli atti, resta totalmente superato, e questa
Corte dovrà, una volta esaminati gli altri motivi di ricorso,
provvedere direttamente alla riduzione della pena a norma ELart. 619, comma terzo, c.p.p., nel caso di rigetto dei medesimi, ovvero,
ove debbano trovare accoglimento altri motivi non "assorbenti", e cioè diversi da quello concernente l'affermazione di responsabilità
ELimputato, ed afferenti la pena, annullare la sentenza gravata con rinvio al giudice del merito anche per l'applicazione della riduzione stessa.
Il ricorso di ON VA.
A fronte della motivazione della gravata sentenza, confermativa
ELaffermazione di responsabilità del ON sulla base delle convergenti e riscontrantisi dichiarazioni dei collaboranti OL,
OI, AR, La AR, Di FI, NC e CU, ritenute
- in una con la risultanza oggettiva costituita dLLavvenuto
rinvenimento, LLinterno ELabitazione del ricorrente, di un foglietto sul quale erano annotate le frequenze radio delle forze di polizia - realizzanti un complessivo quadro avente la valenza probatoria del fatto che il ON partecipò LLassociazione per delinquere denominata OS TR fin dagli anni settanta, fino ad assumere la veste di capo della propria "famiglia" ed a godere della fiducia di TO RI, il ricorrente si è limitato, nel dedurre la
"violazione ELart. 606, lettere b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 416 bis c.p. e 192 c.p.p.", a sostenere, senza censurare nel dettaglio i singoli passaggi motivazionali della sentenza gravata,
che i giudici ELappello avrebbero recepito acriticamente le dichiarazioni dei predetti collaboranti, senza verificare la sussistenza di riscontri, non avrebbero seguito i criteri di valutazione ex art.192 c.p.p. elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di indagine sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni dei cosiddetti "pentiti", in particolare non avendo tenuto conto della regola secondo la quale, in presenza di contrasti
(che il ricorrente non specifica) su punti rilevanti tra diverse chiamate in reità il giudice deve spiegare per quali ragioni ritenga superabile i medesimi contrasto e giudichi attendibili le dichiarazioni ed i dichiaranti collaboratori di giustizia, in un contesto di assenza di riscontri esterni e di riscontro inter se delle singole dichiarazioni soltanto in ordine LLattribuzione al
ON della qualifica di "uomo d'onore"; pertanto, secondo il ricorrente, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto trarre dal carente quadro probatorio conseguenze del tutto diverse sul piano decisionale.
Orbene, è evidente l'assoluta genericità del motivo di ricorso così articolato, in quanto esso, al di là di mere affermazioni e di richiami a principi giurisprudenziali assertivamente violati dalla sentenza impugnata, non censura specificamente, nei suoi vari passaggi, l'iter argomentativo percorso dai giudici di secondo (e di primo) grado per giungere LLaffermazione di responsabilità, iter che è passato attraverso l'apprezzamento di fatti specifici e convergenti, emersi dalle dichiarazioni di plurimi collaboranti
(valutatane l'attendibilità), relativi: 1) LLappartenenza
ELimputato alla famiglia mafiosa del rione Uditore, della quale era capo decina dal 1978 ed alle condotte sintomatiche
ELappartenenza ELimputato, imparentato con boss di spessore quali RO e CE, al sodalizio mafioso riferite dal La AR
(pag. 109 della sentenza gravata), quali gli appuntamenti con il ricorrente nei bar dei fratelli CC, verso la fine del 1992,
quando lo stesso La AR accompagnava ivi IO IN, reggente di Altofonte, che acquistava in quelle occasioni tramite il ON
piccole partite di cocaina destinate a US VA;
2) alla vicinanza del ON al RI (di qui gli interventi presso il
ON di altri importanti esponenti di OS TR per sapere "come andavano le cose" a casa dello stesso RI dopo l'arresto di costui,
e lo stesso adoperarsi del ricorrente per eliminare alcune cose dLLinterno di detta abitazione, per consegnare al La AR
l'autovettura abitualmente usata dLLarrestato, e per accompagnare i familiari di quest'ultimo altrove); 3) LLessere il ON stato coinvolto nell'omicidio di tale Pedone, avvenuto nel 1977; 4)
LLessere il ricorrente stato coinvolto in un episodio delittuoso concernente il "pizzo" imposto al proprietario di un autosalone sito nel rione Uditore;
5) al rinvenimento, nel possesso del ricorrente,
di un foglietto recante le annotazioni relative alle frequenze radio dei canali principali e secondari delle varie forze di polizia
(Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, ecc.),
circostanza obiettiva ritenuta costituire elemento di riscontro delle plurime chiamate di correo, in quanto significativa (vedasi la sentenza di primo grado, la cui motivazione si integra con quella di appello) non soltanto ELappartenenza del ON a OS TR, ma anche del suo interesse ad acquisire dati utili per prevenire interventi di forze ELordine in caso di determinate azioni delittuose o di situazioni di latitanza, come quella poi avviata dallo stesso ON;
6) al riscontro logico offerto a quanto dichiarato dal CU - secondo il quale il latitante ON, che godeva di importanti protezioni nel sodalizio mafioso, si era appropriato del cosiddetto tesoro di Porta Nuova approfittando della propria posizione di vertice, con l'unica sanzione di aver dovuto restituire agii altri consociati solamente una minima parte del bottino della cosca - dalle dichiarazioni di altri collaboratori,
sottolineanti come il "corleonese" ON, con importanti
"protezioni" e che aveva acquisito meriti con l'essersi occupato della famiglia del RI dopo la cattura di quest'ultimo, non soltanto non aveva patito conseguenza alcuna dalla dissociazione del suocero (il CE), ma anzi aveva potuto mantenere inalterata la sua qualifica e la sua posizione di comando LLinterno del sodalizio
Orbene, il ricorrente non spende parola per confutare le affermazioni dei giudici di merito anche laddove questi hanno fatto cenno a riscontri oggettivi o di tipo logico delle chiamate di correità, e non prende in specifico esame critico i singoli passaggi motivazionali elencativi delle sopra elencate plurime risultanze per confutarne la valenza probatoria in ordine LLavvenuta affermazione di responsabilità, ne' individua alcuno specifico elemento di contraddizione interno alle propalazioni dei singoli collaboratori di giustizia, ne', quindi, spiega il perché le non specificate contraddizioni sarebbero rilevanti in ordine alla (in)attendibilità
delle dichiarazioni stesse (va precisato che in relazione ad addebito per partecipazione ad associazione mafiosa, in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi terzo e quarto ELart. 192
c.p.p., la eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto LLinterno di dette dichiarazioni quanto nel confronto fra esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabiiità quando sulla base di adeguata motivazione risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali: Cass. Sez. VI^ 8-3-1999, Caruana ed altri), in un contesto nel quale i giudici di secondo grado hanno preso in esame le censure mosse al riguardo nell'atto di appello ed hanno dato spiegazione, non criticata dal ricorrente se non mediante l'affermazione di un compito di sanare le medesime e di colmare le lacune narrative che i giudici di secondo grado si sarebbero assunti;
nè nel ricorso viene spiegato il perché le plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non convergerebbero nel senso di un reciproco riscontro al di tutti affermato inserimento ELuomo
d'onore ON nel sodalizio mafioso (costituente, come già si è
detto, dovendosi condividere al riguardo il relativo orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità, seguito dai giudici di merito, la prova della condotta partecipativa a OS TR).
In definitiva, il proposto motivo di ricorso si esaurisce in affermazioni generiche, non censuranti gli specifici passaggi argomentativi della motivazione dei giudici ELappello, e nella globale enunciazione di principi di diritto assertivamente violati dai detti giudici di secondo grado, con enunciazioni di principi a carattere generale teoricamente adattabili a qualunque ricorso in subiecta materia, sicché il proposto motivo è da ritenersi affetto da genericità, a ciò conseguendo l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 581, comma 1, lett. c), e
611, comma 2, c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del ON deve seguire la condanna del medesimo alle spese del procedimento, nonché
al pagamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa di dover congruamente determinare in lire un milione.
Il ricorso di EL PE.
Pregiudiziale ad ogni altro esame è quello del motivo con il quale il ricorrente EL afferma, deducendo al riguardo i vizi ex art. 606, lettere b) ed e) c.p.p. che, essendo stato emesso dal G.I.P.
presso il Tribunale di Palermo in data 31-1-1994 decreto di archiviazione in procedimento nel quale egli era sottoposto alle indagini per il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso
(con riferimento LLassociazione denominata OS TR), ed essendo state successivamente riaperte le indagini nei suoi confronti per quel medesimo fatto-reato, senza che - assente la richiesta stessa del pubblico ministero - fosse stato emesso il relativo motivato decreto autorizzativo da parte del giudice per le indagini preliminari previsto dLLart. 414, comma 1, c.p.p., l'esercizio
ELazione penale era inibito, sussistendo al riguardo, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, una preclusione processuale ispirata al principio del ne bis in idem.
Tanto più, secondo il ricorrente, i giudici ELappello avrebbero dovuto rilevare la sussistenza di tale preclusione in quanto proprio nei confronti del EL la Corte di cassazione, con sentenza emessa in questo stesso procedimento in data 23-1-1997, pronunciando sul ricorso proposto avverso l'ordinanza del 7-12-1995 con la quale il tribunale di Palermo aveva rigettato la istanza di revoca della misura cautelare inframuraria, aveva annullato senza rinvio la suddetta ordinanza proprio sul rilievo della suddetta preclusione processuale, rimovibile soltanto in presenza ELautorizzazione -
vincolata imprescindibilmente, al pari della stessa richiesta che deve precederla, LLaccertata ed oggettiva sussistenza di esigenze di nuove investigazioni - alla riapertura delle indagini rilasciata dal giudice per le indagini preliminari, costituente una condizione di procedibilità, assente la quale (si legge in detta sentenza) il giudice per le indagini preliminari deve, quindi, emettere sentenza di non luogo a procedere, ex art.425 c.p.p., ove investito della richiesta di rinvio a giudizio, ovvero, se investito di qualsiasi altra richiesta correlata alla non autorizzata riapertura delle indagini, dichiarare non luogo a provvedere.
La sentenza gravata - osserva ancora il ricorrente - pur avendo affermato la correttezza dei principi di diritto di cui sopra, ha ritenuto in concreto che il EL dovesse comunque essere giudicato per presunti fatti che si sarebbero verificati dopo la data di emissione del decreto di archiviazione, senza tenere conto della nullità di tutti gli atti compiuti in violazione ELart. 414
c.p.p., estendentesi anche a decreto di citazione a giudizio, ed ha dichiarato l'odierno ricorrente responsabile del reato ascritto in relazione ai fatti da lui posti in essere dopo il 31-1-1994 (data del suddetto provvedimento di archiviazione) e - doveva ritenersi - fino alla data ELarresto del EL, avvenuto il 7-2-1995; ciò
eludendo, con motivazione del tutto apparente, il principio enunciato nella citata sentenza 23-1-1997, fondando la propria decisione su prove acquisite illegittimamente (in esse incluse le dichiarazioni di collaboratori) in mancanza della condizione di procedibilità
suddetta.
Inoltre, il "principio temporale" sancito dalla corte territoriale,
secondo il quale sarebbe possibile (extra petitum) condannare nell'ambito del procedimento nullo l'odierno imputato per presunti fatti avvenuti dopo l'emissione del decreto di archiviazione costituisce - secondo il ricorrente - un mero tentativo di evadere i suesposti principi e precetti normativi.
Il motivo è, nei sensi che seguono, fondato.
Premesso che, ovviamente, a quanto affermato dalla citata sentenza
23-1-1997 di questa Corte, che annullò senza rinvio una ordinanza emessa in materia cautelare, altra efficacia di res iudicata non può
essere riconosciuta se non quella, appunto, di giudicato cautelare,
come tale non opponibile ne' al giudice in sede di udienza preliminare in ordine alla decisione sul rinvio a giudizio
ELindagato interessato dLLannullato provvedimento de libertate,
nè ai giudici del dibattimento, va tenuto presente il principio di diritto (vedansi, ex pluribus, Cass. Sez. I 13-9-1999, n. 4717,
Montalbano; Sez. I 14-1-1999, n. 393, Migliaccio ed altro) secondo il quale la riapertura delle indagini per lo stesso fatto e nei riguardi della stessa persona identificata, dopo l'archiviazione ed in assenza del decreto autorizzativo del g.i.p., e quindi in violazione del disposto ELart. 414, comma 1, c.p.p. comporta una preclusione processuale alla utilizzazione degli elementi acquisiti successivamente alla pronuncia del decreto di archiviazione, poiché
il predetto provvedimento di autorizzazione funge da condizione di procedibilità per la ripresa delle investigazioni, ma non già la nullità del procedimento (Cass. Sez. VI, 14-1-1999, n. 393,
Migliaccio ed altro).
Peraltro deve considerarsi che l'autorizzazione non è richiesta ove si tratti di fatti successivi a quelli considerati nel provvedimento di archiviazione (Cass. 15-5-1997, n. 661, Zagari); in tale caso,
invero, nonostante l'identità del reato, tali fatti posteriori sono da considerarsi autonomi e prosecutivi ELattività delittuosa tipica ELassociazione mafiosa, e non già come elementi qualificativi o circostanziali del delitto precedentemente considerato nei suoi termini temporali, dal momento che il delitto ex art. 416 bis c.p., proprio per la sua natura permanente, ed in quanto legato non solo a condotte tipiche ma anche soltanto alla mancata cessazione ELaffectio societatis scelerum fino ad un atto di desistenza volontaria o legale, come la sentenza di condanna anche non definitiva, può consumarsi anche in un ambito temporale successivo a quello interessato dalla notitia criminis la cui infondatezza è stata affermata con il provvedimento di archiviazione.
Orbene, i giudici della Corte d'appello di Palermo, dato atto che il decreto di archiviazione emesso a carico ELimputato EL in ordine alla ipotizzata, LLepoca, condotta partecipativa oggetto del capo di imputazione ha efficacia preclusiva, hanno affermato che la preclusione doveva essere esclusa in relazione alla contestazione riguardante una condotta tenuta in un tempo successivo alla data di emissione del detto decreto, ed hanno rilevato che, poiché la contestazione è precisa quanto al termine finale (31-12-1994) ed è,
viceversa, generica relativamente al momento iniziale, la necessaria verifica sul se, alla stregua delle acquisizioni processuali, la responsabilità del EL risultasse provata in ordine a fatti da lui posti in essere successivamente alla data del 31-1-1994 (di emissione del decreto di archiviazione) si risolveva positivamente,
atteso che le dichiarazioni di più collaboranti in ordine al ruolo
ELimputato di rappresentante della famiglia mafiosa di Borgo
Molara riflettevano un periodo posteriore alla data del decreto in questione, si che, in sostanza, una volta ritenute probanti tali propalazioni di numerosi collaboranti, la penale responsabilità del
EL andava affermata in ordine alla condotta da costui posta in essere successivamente alla data di emissione del decreto di archiviazione.
La suddetta tesi (poggiante sulla carenza del presupposto della medesimezza del fatto implicito nel dettato ELart. 414, comma 1,
c.p.p) - non viene censurata dal ricorrente sotto il profilo della infondatezza sul piano del diritto delle conseguenze che i giudici di merito hanno ritenuto di dover trarre dagli enunciati presupposti fattuali, dal momento che il ricorrente medesimo si limita ad affermare che la corte territoriale ha evaso, con tale assunto, che avrebbe dato luogo ad una pronuncia extra petitum (ma va qui affermato che siffatta motivazione non era inibita al giudice
ELappello, in quanto costituente risposta a quanto devoluto con il motivo di impugnazione) i problemi conseguenti LLavvenuta
riapertura delle indagini in assenza di motivazione invocando
"presunti fatti avvenuti dopo la data del provvedimento di archiviazione".
Peraltro, in ordine ai suddetti fatti "successivi", la cui sussistenza il ricorrente contesta definendoli "presunti", questa
Corte rileva che i giudici ELappello sono caduti in un palese vizio motivazionale laddove si sono limitati, nel riferirsi ai medesimi e nel sostenere la correlata tesi di diritto, al mero generico assunto secondo il quale le dichiarazioni dei collaboranti
"riflettevano" un periodo posteriore al decreto, senza che, come invece era indispensabile, nella parte motiva della sentenza gravata siano stati temporalmente collocati, con precisione, i singoli fatti ritenuti integrativi ELascritta condotta partecipativa,
partitamente considerati, che l'imputato avrebbe commesso in epoca posteriore al 31-1-1994, come emersi dalle suddette dichiarazioni;
infatti, soltanto per tale via sarebbe stato reso possibile l'esercizio, da parte del giudice di legittimità, del controllo sulla congruenza e logicità di tale affermazione, rimasta, invece,
al mero livello di un apodittico enunciato.
Sarebbe stata necessaria, in sostanza, una congrua motivazione in ordine al perché quanto emerso dalle dichiarazioni dei suddetti collaboranti concerneva un fatto-reato da ritenersi successivo rispetto a quello ipotizzato che era stato interessato dLLemesso
decreto di archiviazione, e detta motivazione non poteva non includere la collocazione temporale dei fatti assertivamente
"successivi" integranti la condotta della quale l'imputato è stato ritenuto responsabile, e nel contempo doveva essere tale da escludere che le dichiarazioni dei collaboranti utilizzate ai fini di prova in sede di giudizio fossero meramente reiterative, nei contenuti e nei riferimenti temporali, di quelle già state raccolte in epoca antecedente l'emissione del decreto di archiviazione;
su tali punti deve infatti vertere il controllo sulla medesimezza o meno del fatto
(rilevante ex art. 414 c.p.p.) del quale l'imputato è stato ritenuto responsabile rispetto al contenuto della notitia criminis che è
stata ritenuta infondata con il provvedimento di archiviazione e,
quindi, sulla escludibilità che l'affermazione di responsabilità
ELimputato e, prima ancora, la sua stessa incriminazione siano state fondate sulla base sulla base di una mera riconsiderazione di quegli stessi elementi, relativi ad un medesimo "fatto", in presenza dei quali il giudice per le indagini preliminari si era pronunciato,
accogliendo la richiesta di archiviazione.
E poiché neppure dalla sentenza di primo grado - la cui motivazione deve ritenersi integrativa di quella di appello, e che pure ha preso in esame (pagg. 278 e seguenti) il problema costituito dLLavvenuta
riapertura delle indagini in assenza del decreto autorizzativo previsto dLLart. 414, comma 1, c.p.p. - risultano le indispensabili argomentazioni in ordine al perché della successività e diversità
dei fatti integranti la condotta partecipativa LLassociazione
criminosa, deve qui rilevarsi, sotto il profilo esaminato da questa
Corte e nell'ambito del relativo motivo di ricorso, un evidente vizio di motivazione, caduto su di un punto essenziale del processo argomentativo, la cui corretta soluzione era pregiudiziale rispetto a quella di tutti gli altri temi devoluti dal EL con i residui motivi di gravame.
Per il sopra rilevato vizio in motivando nel quale è incorsa la sentenza pronunciata nei confronti del EL, la stessa deve essere annullata, restando assorbiti tutti i restanti motivi di ricorso da costui presentati, con rinvio ad altra Sezione della Corte
d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
Il ricorso di IS ED.
Il IS ha proposto ricorso, attraverso due difensori i quali hanno redatto separati atti, deducendo una serie di articolati motivi, i quali possono così essere unitariamente riassunti:
1) Violazione dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di valutazione della prova ai sensi del comma ultimo ELart. 192
c.p.p., ed in particolare vizio di motivazione inerente alle contraddizioni (interne ed esterne) rinvenibili nelle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, specificamente indicate nei motivi di appello ed analiticamente riportate e nuovamente valorizzate in quelli di ricorso, sulle quali la Corte territoriale o non ha dato risposta alcuna ovvero ha dato risposta del tutto illogica e non atta, comunque, a comporre in un quadro logico le evidenti discrepanze ed inveridicità presenti nelle dichiarazioni dei collaboranti.
In particolare, il ricorrente ha preso in esame l'intero quadro probatorio integrato dalle dichiarazioni ELEL, del Di RL,
del NC, del RA e del CE, evidenziando quanto segue.
- L'EL si è limitato alla mera affermazione circa l'essere il
IS "uomo d'onore", il che non basta a provare la sua partecipazione a OS TR.
- Quanto al CE - le cui dichiarazioni nei confronti del IS
sono state utilizzate dai secondi giudici, i quali hanno al riguardo fatto un del tutto improprio richiamo ad un principio(quello della cosiddetta frazionabilità della chiamata di correo) che non era invocabile con riferimento a soggetto ritenuto già dai primi giudici palesemente mendace, e che comunque non può operare con riferimento alla narrazione di uno stesso specifico episodio - costui, non attendibile allorché ha affermato che il IS più volte si era recato insieme allo ER dal NC AE per organizzare incontri con il RI, è stato smentito in ordine alla sua affermazione che il IS era intervenuto in relazione al pagamento del "pizzo" da parte di una persona che aveva avviato un esercizio di
"sfasciacarrozze" in via Palmerino di Palermo.
È invero risultato, dalle indagini svolte da un investigatore privato incaricato dalla difesa, e la cui deposizione è stata offerta da questa ai sensi ELart. 38 Disp. Att. c.p.p., che non era esistita alcuna attività di autodemolizione esercitata in via
Palmerino; a tale riguardo la Corte ha risposto illogicamente che tale testimonianza non rilevava, ignorandosi le modalità con le quali era stata raccolta dalla difesa ed ignorandosi, quindi,
l'attendibilità ELindagine svolta, aggiungendo che il riferimento alla via Palmerino poteva essere approssimativo o comunque il CE
poteva non avere ricordato bene l'esatta ubicazione ELesercizio.
- Alla dichiarazione del Di RL, smentito da tutti i collaboranti allorché ha collocato l'affiliazione del IS a OS TR sin dal 1970, è stata riconosciuta attendibilità, anche quando costui ha affermato che il ricorrente gli era stato ritualmente presentato
(senza specificare da chi e con quali modalità) nell'anno 1980 come commerciante, mentre provatamente costui ha svolto tale attività
soltanto a partire dLLanno 1983, avendo i giudici ELappello
congetturalmente osservato, al riguardo, che il IS poteva avere esercitato abusivamente l'attività commerciale anni prima. Inoltre,
sono stati spiegati come meri errori resi plausibili dal lungo tempo decorso l'omesso ricordo del Di RL del nome del figlio del
OI, che il collaborante ha assunto di avere tenuto a battesimo,
e del fratello del IS (chiamato con il nome di OL, mentre il
IS non ha un fratello che risponda a tale nome), ed anche tale motivazione appare essere congetturale, soprattutto a fronte delle censure sollevate dLLappellante in ordine alla credibilità
accordata alle dichiarazioni del Di RL che lo riguardavano.
- Quanto alla dichiarazione del RA, secondo la quale il IS si era rivolto a costui (fatto ritenuto significativo di una solidarietà tra mafiosi) per recuperare del denaro dovutogli da tale
NI, la Corte territoriale l'ha ritenuta attendibile nonostante il NI avesse categoricamente smentito la esistenza di una sua situazione debitoria nei confronti ELodierno ricorrente;
la stessa
Corte, oltre a ritenere incongruamente poco significativo il mancato ricordo, in capo al RA, ELepoca del fatto e delle modalità con le quali era avvenuto il pagamento in conseguenza ELasserito
intervento di costui in favore del supposto creditore, ha affermato che il NI non era credibile in tale sua negazione, dal momento che non lo era il suo assunto di avere pagato sempre in contanti le notevoli forniture di formaggi fattegli dal IS, omettendo peraltro di rilevare che i pagamenti risalivano ad anni prima
(intorno alla seconda metà degli anni '80) della verificazione dello stato di insolvenza e del fallimento nel quale il NI era incorso nell'anno 1992-1993.
Non solo: i giudici ELappello hanno congetturalmente utilizzato una provata circostanza, quella della mancata insinuazione del credito del IS nel fallimento del NI, ex se semplicemente dimostrativa della insussistenza di tale credito (cosi' come affermato dal NI, il quale - come già detto - aveva sostenuto di avere sempre pagato per contanti le forniture fattegli dal ricorrente) come elemento probatorio a carico del IS in quanto confermativo ELavvenuto pagamento a seguito ELintervento del
RA.
- Quanto, infine, alle dichiarazioni del NC secondo cui il IS,
portavoce dello ER, gli avrebbe riferito messaggi da fare pervenire a TO RI, il predetto collaborante non era stato in grado di riferire il tenore di alcuno di tali messaggi, il che la
Corte di merito ha illogicamente spiegato affermando che costui,
"semplice soldato", non s'intrometteva nei rapporti tra i capi;
era invece evidente che o il NC mentiva quando affermava di avere ricevuto i messaggi, oppure mentiva nel sostenere di non ricordarne il contenuto.
2) Violazione ELart. 606, lettere b ed e c.p.p. in ordine
LLerronea ed illogica attribuzione della qualifica di "sottocapo"
della famiglia di EL AG, sulla sola base degli asseriti frequenti contatti con il capo del mandamento della Noce NC
AE e ELattribuito ruolo di messaggero per conto dello ER,
senza la indicazione di una sola precisa condotta tenuta dal ricorrente dalla quale logicamente inferire un suo ruolo di assoluta preminenza del ricorrente medesimo;
sul punto, la Corte territoriale ha affermato, contraddittoria mente con l'avvenuta attribuzione di tale ruolo, che il IS era sottoposto allo ER, così
commettendo, inoltre, un palese errore di diritto, dal momento che è
qualificabile come capo soltanto chi abbia una posizione di comando su tutti gli altri membri del sodalizio.
3) Immotivata affermazione delle aggravanti ex commi 2, 4 e 6
ELart. 416 bis c.p., assente un ruolo direttivo e non presente alcuna motivazione per accertare almeno la possibilità di conoscenza da parte del ricorrente delle altre due aggravanti, anche sotto il profilo colposo.
4) Violazione ELart. 442 c.p.p., in ordine al mancato recupero, in sede di giudizio, della diminuente del rito abbreviato, denegata in assenza della necessaria valutazione ex ante sulla decidibilità allo stato degli atti e con una non corretta affermazione secondo la quale soltanto in dibattimento si poteva acclarare la sussistenza della veste di "sottocapo" ex comma 2 ELart. 416 bis c.p., in realtà ab initio stata contestata al IS.
5) Quantificazione della pena in misura eccessiva, senza che siasi tenuto conto della incensuratezza e ELonesta condotta di vita, e senza specificazione delle ragioni della sua entità, a parte il generico richiamo ad un assertivamente svolto ruolo "qualificato".
6) Diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato unicamente con il richiamo alla gravità del fatto e senza valutazione dei parametri ex 133 c.p., in violazione, quindi, del disposto ELart. 62 bis c.p.
Il primo, ed assorbente, motivo di ricorso è fondato.
Invero dalla lettura della sentenza impugnata, per la parte che concerne l'esame delle plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sulla base delle quali sole è stata affermata la responsabilità del IS ED in ordine al reato associativo a costui ascritto, emerge che, a fronte delle precise argomentazioni del predetto appellante, i giudici di secondo grado non hanno valutato compiutamente l'attendibilità delle dichiarazioni di più
collaboranti, non bastando, quando le dichiarazioni di costoro hanno assunto connotazioni di incertezza o di contraddittorietà con risultanze aliunde emergenti sottolineate dLLappellante, il mero richiamo, operato in via generale ed una volta per tutte, alla valutazione ELattendibilità soggettiva come effettuata nella sentenza di primo grado.
Inoltre, le argomentazioni dei giudici di secondo grado poste a sostegno della non rilevanza delle denunciate discrasie o contraddizioni o carenze concernenti varie propalazioni dei collaboranti si sono risolte in affermazioni apodittiche ovvero meramente congetturali o manifestamente illogiche, nonché talvolta erronee sotto il profilo del diritto.
Così, quando si è trattato di valutare le dichiarazioni del
CE, una prima non condivisibile argomentazione dei giudici
ELappello la si rinviene nel richiamo, nel caso specifico in esame, al principio giurisprudenziale di frazionabilità delle dichiarazioni del collaborante.
Detto principio - secondo il quale il giudice non può darsi, sulla base del riscontro soltanto parziale delle dichiarazioni del collaborante, una regola generale, nel senso della sua inattendibilità complessiva o nel senso di una sua completa e altrettanto generale affidabilità, ma ha il dovere di verificare e motivare in ordine alla diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, non potendo escludersi che l'attendibilità di una dichiarazione accusatoria, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolga necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale (Cass. Sez. I 20-3-1998, n.1700, Barbaro e altri) - non può essere, invero, utilmente utilizzato allorché non si tratti semplicemente di mancanza di riscontri ad una o più
dichiarazioni rese da un collaborante nei confronti dei quali il vaglio di attendibilità soggettiva abbia dato esito positivo, ma invece, come si dà nel caso di specie, si sia in presenza di un dichiarante del quale sia stata motivatamente affermata la inattendibilità soggettiva, per essere emersa la di lui propensione ad atteggiarsi, nel rendere le varie dichiarazioni, in modo tale da assicurare quanto più possibile la propria difesa nonché da a coprire le responsabilità di altri soggetti.
In particolare, circa l'operato del IS in una vicenda di estorsione soggetto passivo della quale era stato una persona la quale conduceva un esercizio di autodemolizione nella via Palmerino,
così come riferito dal CE, la Corte territoriale, tenuta presente la sostanziale inaffidabilità del dichiarante, non avrebbe dovuto fare, invece, pieno affidamento su tale dichiarazione - in un contesto nel quale la difesa offriva la prova, sia pure di natura testimoniale e sia pure da essa raccolta a norma ELart. 38 delle disposizioni di attuazione del codice di rito - sino a difenderla, da un lato postulando che vi fosse stato un errore, dovuto a cattivo ricordo ovvero ad approssimazione nella individuazione della suddetta via (ipotesi che sarebbe stata più logicamente prospettabile ove fosse ricorsa una ben diversa situazione di credibilità del dichiarante), dLLaltro sottolineando che non era possibile sapere quale fosse stato il rigore con il quale l'indagine promossa dalla difesa era stata condotta, e quindi quale fosse l'attendibilità
della prova offerta.
Quanto a tale ultima affermazione, va osservato che - se per consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice, nel prudente apprezzamento del contenuto degli atti investigativi della difesa e nell'esercizio del suo libero convincimento, deve comunque tenere conto della diversità di disciplina esistente tra l'indagine condotta dal titolare della funzione d'accusa e quella del difensore,
ed in particolare della circostanza che gli elementi forniti dalla difesa sono circondati da una minore garanzia di veridicità, atteso che alle dichiarazioni raccolte ex art.38 disp. att. c.p.p. non si applicano gli artt. 71 bis, 476 e 479 c.p., ne' le rigorose modalità
di documentazione cui devono attenersi gli organi competenti (vedasi
Cass. 16-10-1997, Vacca) - peraltro, in un contesto nel quale evidentemente l'accusa non aveva fornito alcun elemento circa l'esistenza, in quella via, di un esercizio di autodemolizione (dato fattuale utile a riscontrare la dichiarazione del collaborante
CE sull'intervento operato dal IS nella vicenda concernente l'esazione di un "pizzo" dal titolare di un'attività di
"sfasciacarrozze" svolta in via Palmerino, verifica che tanto più si rendeva necessaria in relazione a quanto osservato in ordine alla soggettiva attendibilità del dichiarante), la prova di segno contrario difensivamente offerta non poteva essere disattesa con la semplice motivazione del non noto rigore con il quale poteva essere stata condotta la relativa indagine, risolvendosi tale motivazione in una sostanziale vanificazione ELesercizio del diritto alla prova nella forma disciplinata dLLart. 38 delle norme di attuazione -
così come modificato ad opera ELart. 22 L. 8-8-1995, n. 332 - ai sensi del cui comma 2 bis il difensore è facoltizzato a presentare direttamente al giudice gli elementi che reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare, elementi il cui risultato probatorio,
utilizzabile quanto quello degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero, non può essere ritenuto privo di ogni rilevanza sulla sola base delle minori garanzie di veridicità che esso offre,
ma va adeguatamente considerato e valutato, per poi eventualmente giungere, anche tenute presenti tali minori garanzie, ad escluderne motivatamente la rilevanza.
Nella specie, il contrapporre alla risultanza negativa del contenuto della indagine difensiva sulla esistenza di un esercizio di autodemolizione nella via indicata dal collaborante la mera illazione di un difetto di memoria o di un'approssimativa indicazione da parte di quest'ultimo non integra la richiesta motivazione in ordine
LLattendibilità di quanto dichiarato dal collaborante in relazione alla - assunta come rilevante ai fini della prova - circostanza in oggetto, la cui non veridicità non poteva non costituire, inoltre,
un ulteriore elemento di giudizio, in termini negativi,
sull'attendibilità soggettiva stessa del dichiarante.
Un vizio di motivazione lo si rinviene, poi, nell'esame delle dichiarazioni del collaborante RA relative ad un intervento svolto da costui, unitamente a AN PE, nei confronti di tale
NI, titolare di una trattoria, affinché saldasse i suoi debiti nei confronti del IS, relativi a forniture di formaggi.
La Corte territoriale, invero, ha affermato essere poco credibile la negazione del NI di essersi trovato in tale situazione debitoria verso il IS, avendo egli sempre pagato per contanti i propri debiti (e negato, parallelamente, di avere subito l'intervento, significativo di solidarietà mafiosa, del RA e del
AN volto ad indurlo a pagare) sulla base della considerazione che si trattava di grossi quantitativi, che il fallimento del
NI dimostrava il di lui stato di insolvenza, e che il IS
non aveva insinuato il proprio credito nel passivo fallimentare.
Peraltro è evidente che, perché l'ultima di tali ragioni opposte alla dichiarazione del teste NI possa essere ritenuta valida sotto il profilo logico occorrerebbe la previa dimostrazione della effettiva sussistenza del debito, sì da potersi logicamente inferire dalla circostanza che il IS non era comparso tra i creditori nella procedura fallimentare la prova ELavvenuto pregresso pagamento (previo l'intervento "mafioso" di cui si è detto), ma la detta circostanza della mancata insinuazione del credito al passivo fallimentare, - in sè del tutto neutra ai fini della prova, in quanto rappresentativa unicamente del mancato avvalersi da parte del supposto creditore della procedura de qua - non può certamente valere a dimostrazione della esistenza di un debito maturato dal
NI e così riscontrare, quindi, l'affermazione del RA
contraddetta dal NI;
inoltre, come osservato dal ricorrente,
non si può logicamente trarre dLLavvenuto fallimento del NI
nel 1992/93 la prova del fatto oggetto di tale affermazione, ne' si può sostenere la inattendibilità di pagamenti fatti in contanti se non si colloca il fatto medesimo in una situazione temporale precisa e prossima al fallimento.
In definitiva, anche se il giudice di merito è sovrano nella valutazione della prova, peraltro questa deve avvenire secondo canoni di logicità, e nella specie la motivazione con la quale è stata disattesa la deposizione del teste NI non è, manifestamente,
improntata al rispetto di tali canoni.
Manifestamente illogica è, altresì, la risposta data dalla corte territoriale al motivo di appello concernente la valutazione delle dichiarazioni del collaborante NC GE laddove costui,
affermato che il IS gli trasmetteva messaggi dello ER
indirizzati al RI, non è stato però in grado di riferire il tenore di neppure uno soltanto dei detti messaggi.
I giudici ELappello hanno affermato, al riguardo, che tale omesso ricordo è ininfluente, essendo verosimile che il NC, in quanto
"semplice soldato", si astenesse da qualsiasi intromissione nei rapporti tra capi, che non riguardavano neppure la sua "famiglia".
La illogicità di tale motivazione emerge con immediata evidenza se si considera che è pacifico che i messaggi assertivamente affidati al NC erano verbali, e non già scritti (il collaborante non ha affermato di non avere preso visione di scritti, ma semplicemente di non rammentare quanto a lui detto, in quelle occasioni, dal IS),
sicché l'affermazione circa l'astensione del NC
dLLintromettersi in rapporti che non lo riguardavano - ma che,
comunque, gli venivano resi manifesti con il comunicargli i suddetti messaggi con l'incarico di trasmetterli al destinatario- è priva di ogni logica fondatezza. Infine, se non è manifestamente illogica la motivazione dei giudici di secondo grado secondo cui il contrasto tra la dichiarazione del Di RL in ordine LLepoca (anno 1980) nella quale il IS (che ottenne la licenza di commercio nel 1983) gli fu presentato come commerciante è sanabile con il rilievo che l'attività sottesa al titolo ben poteva (come l'esperienza insegna avvenire non infrequentemente) essere esercitata anche precedentemente al rilascio della licenza di commercio ambulante, non può invece non rilevarsi che altrettanto non si può affermare quanto LLomesso ricordo da parte del dichiarante del nome del figlio del OI che egli aveva tenuto a battesimo (fatto oggettivamente singolare, da parte di un padrino di battesimo,
soprattutto in Sicilia, ove certi valori conservano importanza),
circostanza in ordine alla quale la spiegazione è stata rinvenuta nel decorso del tempo, senza che siasi tenuto conto che il suddetto elemento temporale ben difficilmente può giustificare una siffatta amnesia, non logica alla luce del dato di esperienza.
I rilevati vizi argomentativi, che interessano la valutazione di attendibilità dei suddetti singoli collaboranti in relazione a loro specifiche dichiarazioni, incidono indubbiamente sulla complessiva motivazione dei giudici del secondo grado in ordine alla ritenuta conducenza del quadro probatorio, atteso che esso riposa unicamente sul dato narrativo dei collaboranti, e, come tale, deve essere oggetto di una valutazione particolarmente rigorosa, sicché la decisione emessa nei confronti del IS ED deve essere annullata (l'accoglimento del motivo principale di ricorso in ordine alla motivazione sulla responsabilità comporta l'assorbimento di tutti gli altri logicamente subordinati motivi sopra riassunti), con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte territoriale per nuovo giudizio.
Il ricorso di IS VI.
IS VI ha dedotto i seguenti motivi.
1) La condotta del ricorrente - successiva LLepoca di commissione del reato ex art. 416 bis c.p. per il quale egli era stato condannato con sentenza 16-12-1987 passata in giudicato - è stata erroneamente definita di partecipazione LLassociazione per delinquere di tipo mafioso sostanzialmente sulla sola base ELavvenuta attribuzione della qualifica di uomo d'onore da parte dei collaboratori, non idonea ad integrare, ex se, la condotta partecipativa ascritta, in assenza della prova di comportamenti dimostrativi del fatto che il
IS abbia commesso personalmente delitti al fine di realizzare il programma ELassociazione criminosa, avvalendosi della forza intimidatrice nascente dal vincolo ELassociazione o delle condizioni di omertà ed assoggettamento che ne derivano.
Invero, gli unici elementi fattuali valorizzati dalla sentenza gravata, e relativi rispettivamente ad un episodio concernente la costruzione di un edificio, per la quale il ricorrente costruttore aveva accettato di pagare il "pizzo" alla famiglia criminosa della
Noce cercando il relativo referente, ed LLavere il IS preso parte attivamente ad una truffa (cosiddetta "vicenda SU") gestita anche da soggetti legati a "OS TR", non valevano a provare la rimproverata ulteriore partecipazione LLassociazione per delinquere di tipo mafioso in questione.
Quanto al primo dei detti episodi - ha osservato il ricorrente -
poiché tutti coloro i quali svolgono un'attività economica sono,
nel contesto in esame, costretti a pagare il "pizzo", ciò che si doveva verificare non era già la frequentazione, da parte
ELimputato, di determinati soggetti ne' l'avere costoro portato avanti la trattativa in questione, bensì se la ritenuta condotta di costui nell'ambito di tale episodio fosse idonea o meno ad integrare l'ascritta partecipazione LLassociazione criminosa, e tale esame non poteva che condurre ad una risposta negativa, in quanto non era conducente l'avvenuta ricerca, da parte del IS, del referente mafioso per il pagamento, in un contesto nel quale difettava totalmente la prova ELascrivibilità a questi di quei comportamenti, quali l'avvalersi della forza intimidatrice promanante dal vincolo associativo o l'acquisizione del controllo di attività
economiche, che caratterizzano la fattispecie criminosa in esame.
Non risultata una condotta partecipativa dal IS mentre era ristretto in carcere, e non costruito, nel periodo ('90-'91) preso in considerazione dalla sentenza gravata, da costui alcun edificio nella zona indicata dai collaboratori, la sentenza male aveva ipotizzato che potesse essersi trattato di altro edificio altrove collocato e che la tangente non fosse dovuta per l'acquisto del terreno (così
disattendendo quanto affermato dai collaboratori di giustizia)
sull'assunto che, anche se il terreno interessato dalla costruzione doveva essere espropriato dal Comune e consegnato ad una cooperativa,
i IS potevano essere intervenuti presso la "famiglia" di competenza.
Inoltre, poiché tale vicenda è stata collocata dal CE negli anni '90-'91, dLLEL negli anni '84-85 e dal NC molto dopo il 1990, e poiche' se fatto si era verificato nell'80-'85 (come dovevasi opinare, attesa la maggiore attendibilità sul punto
ELEL perché costui aveva ricordato perfettamente il fatto, e quindi la relativa epoca, collegandolo ad un lavoro che egli avrebbe dovuto effettuare) su di esso dovevasi ritenere formato il giudicato con riferimento alla sopra citata sentenza irrevocabile di condanna,
a nulla rilevando la circostanza, sottolineata dai giudici
ELappello, che il IS avesse continuato a pagare anche nel
1995; la stessa sentenza gravata ha ritenuto tale episodio lontano nel tempo, salvo cercare di sanare la emergente discrasia temporale affermando che, trattandosi di cooperativa che avrebbe dovuto ottenere prima il permesso e l'autorizzazione per l'acquisto del terreno, era probabile che i collaboratori si fossero tutti riferiti al medesimo edificio;
se così era, l'intervenuto accordo per il pagamento del "pizzo" andava riferito LLanno 1985 e pertanto,
essendo ininfluenti eventuali successive sollecitazioni, sull'unica condotta in ipotesi rilevante si era formato il giudicato, e la Corte
territoriale è incorsa, pertanto, nella violazione del disposto
ELart. 649 c.p.p.
Quanto alla vicenda SU, la stessa Corte territoriale, pur avendo riconosciuto che tale episodio di truffa non rientrava nelle finalità ELassociazione mafiosa, aveva illogicamente ritenuto che l'avvenuta consegna al IS da parte del NC e del Di FI -
secondo quanto da costoro dichiarato - di somme anche notevoli dimostrasse la persistente qualità di uomo d'onore di quest'ultimo,
quale punto di riferimento dei detti soggetti mafiosi.
In sostanza - ha affermato il ricorrente - la mancanza della prova di un sua avvenuta dissociazione è stata utilizzata per ritenerlo perseguibile a vita.
2) La valutazione che ha condotto alla negazione della riduzione per il rito abbreviato è stata motivata con l'affermazione della necessità di accertare l'epoca di costruzione ELedificio (in relazione alle affermazioni di CE) e di indicarne i possibili riscontri temporali per le dichiarazioni del RA, ed è inoltre stata considerata determinante la nuova fonte accusatoria Di FI.
Ma il ricorrente osserva che l'approfondimento istruttorio non è
stato neppure richiesto con le prove indicate dal P.M., che nessuno ha cercato di verificare l'oggetto delle dichiarazioni del RA e che la stessa sentenza non le ha valorizzate come determinanti;
più
in generale, afferma il ricorrente, è ininfluente che in dibattimento siano giunte notizie da altri tre collaboratori, atteso che ciò non era prevedibile alla data della udienza preliminare
(irrilevanti, inoltre, le dichiarazioni rese in dibattimento dal Di
FI circa la vicenda SU, estranea LLattività
ELassociazione). Pertanto già nel corso delle indagini erano presenti gli elementi utilizzati per il giudizio.
Il primo motivo è infondato.
Si è già visto, nella parte introduttiva della presente sentenza,
come la veste di uomo d'onore, per le implicazioni che l'assunzione della medesima comporta in termini di totale messa a disposizione,
tendenzialmente durevole e difficilmente revocabile, della persona associatasi ai fini della realizzazione del programma criminoso
ELassociazione di tipo mafioso denominata OS TR, integri già ex se una condotta partecipativa, e non è quindi necessario,
perché la medesima possa essere ritenuta sussistente, che l'associato ponga in essere delitti in esecuzione del programma
ELassociazione stessa, essendo nei confronti di quest'ultima, e non già del singolo partecipante, che devono essere accertate come sussistenti le condotte specifiche normativamente previste come elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui LLart. 416 bis c.p. (sulla realizzazione delle quali da parte di "OS
TR" non è lecito, alla luce del patrimonio conoscitivo acquisito nell'arco di decenni a seguito di numerosissimi precedenti penali,
nutrire dubbi di sorta), mentre nei riguardi del singolo aderente è
sufficiente l'accertamento della sua partecipazione, nel senso suddetto, al sodalizio criminale.
Pertanto il problema che si pone non è già quello di accertare se l'assumere, attraverso una cerimonia formale di iniziazione o meno,
la veste di uomo d'onore - entrando così a far parte a pieno titolo,
con tutto ciò che questo comporta anche in termini di contributo causale offerto LLassociazione per lo svolgimento del suo programma
- integri la condotta partecipativa, ma unicamente quello di accertare se tale veste sia stata effettivamente assunta e, con specifico riguardo al ricorrente IS, se costui non l'abbia dismessa successiva mente LLepoca interessata da una pregressa condanna per il reato di cui LLart. 416 bis c.p., sì da essere rimasto a disposizione, totale come il particolare vincolo richiede,
della organizzazione mafiosa in questione anche nel successivo periodo considerato dalla decisione che è oggetto di gravame.
Orbene, i giudici di secondo grado, in un contesto nel quale l'appartenenza del IS a OS TR sino al 16-12-1987 era stata accertata con Sentenza passata in giudicato e nel quale non si aveva alcuna notizia di una dissociazione sopravvenuta, hanno ritenuto che il complessivo dato informativo scaturito dalle informazioni rese dai collaboratori di giustizia NC, EL,
CE ed i due Di FI fosse dimostrativo di una perdurante partecipazione ELimputato.
In particolare i primi tre hanno indicato il IS come uomo d'onore appartenente alla famiglia di EL AG ed hanno concordemente riferito di un episodio, relativo LLautorizzazione
chiesta dal IS a NC AE per un edificio da costruire nel territorio di "competenza" della famiglia della Noce;
inoltre i primi due, ed i Di FI, hanno rivelato il coinvolgimento del
IS in una truffa perpetrata da SU VA agli inizi degli anni novanta, i giudici ELappello hanno ritenuto tali due episodi come rivelatori delle persistenti, dopo il dicembre del 1987,
connessioni mafiose ELimputato.
Premesso che l'attribuzione al IS della qualità di uomo d'onore (ritualmente conosciuta dai dichiaranti attraverso la formale presentazione od appresa per il tramite di altri uomini d'onore, come
SP PE) tanto più era nella specie attendibile in quanto effettuata da collaboratori dissociatisi a partire dLLanno 1993 - e cioè in epoca posteriore a quella della pronunzia definitiva emessa nei confronti del ricorrente - i quali avevano militato per anni nell'associazione dopo l'epoca cui si riferisce il giudicato, e premesso altresì che (a parte alcuni rilievi nei confronti del
CE) e si erano rivelati come soggettivamente affidabili (per le condivise ragioni illustrate nella sentenza di primo grado), la Corte
territoriale ha osservato, quanto alla vicenda relativa ad un palazzo che il IS doveva costruire nel territorio della Noce, che, in primo luogo, la discrasia in ordine LLepoca interessata era soltanto apparente, una volta accertato che la vicenda si era protratta per lunghi anni - intercorsi tra la richiesta del permesso di acquisto del terreno, il rilascio ELautorizzazione e l'effettiva realizzazione ELimmobile, tanto che ancora nel 1995 il
NC aveva indirizzato al IS, per il tramite del OI, una sollecitazione perché provvedesse al pagamento della somma di lire cento milioni, che era stato autorizzato dal NC, capo della famiglia della Noce.
Quanto affermato dai giudici ELappello a sostegno ELassunto
della sicura successività ELepisodio al 1987, e quindi della sua estraneità al contesto fattuale considerato nella sentenza irrevocabile, non soffre della illogicità dedotta dal ricorrente in quanto in null'altro consiste se non in una ricostruzione del fatto,
in ordine alla sua collocazione temporale, che è stata motivata sulla base ELaccertata lunghezza del periodo in cui si articolò
la operazione e sulla presenza, ancora nel 1995 di un debito del
IS a quel titolo;
a tale ricostruzione del fatto il ricorrente ne contrappone sostanzialmente un'altra, senza però riuscire ad evidenziare una illogicità, che a norma ELart. 606 lettera e)
c.p.p. deve essere "manifesta".
Ed il persistere della situazione debitoria nel 1995, oltre a consentire una collocazione temporale della vicenda successiva
LLanno 1987, è stato tutt'altro che illogicamente valorizzato come fatto sintomatico di una tolleranza nei confronti del debitore -
inusitata se il creditore è un soggetto mafioso, ed attraverso costui l'associazione - che trova una sua spiegazione proprio nella persistenza in capo al soggetto debitore del rapporto associativo,
mentre ex se il dovuto pagamento della tangente al NC non è
affatto incompatibile con la persistente qualità di uomo d'onore in capo al IS, atteso che esso si spiega agevolmente con una precisa regola interna LLassociazione, che postula l'obbligo di retribuzione di favori ricevuti anche a carico ELassociato quando costui debba agire, pro domo sua, nell'ambito di un territorio non appartenente alla propria famiglia.
La Corte territoriale ha anche non illogicamente motivato in ordine al fatto che le dichiarazioni dei collaboranti in ordine LLepisodio
in questione non sono rese inattendibili dalla dedotta circostanza secondo cui non risulta realizzato alcun palazzo nella indicata zona di Cruillas, sottolineando che l'essersi la vicenda protratta per anni e l'assenza di valide indicazioni sull'esatta ubicazione
ELedificio nell'ambito di un territorio vastissimo come quello della Noce, poneva nel nulla l'obiezione.
Hanno osservato inoltre i giudici di secondo grado che la censura con la quale l'appellante aveva fatto riferimento ad un palazzo realizzato nella zona della Noce è del quale (a società, cui erano interessati i figli del IS, era stata soltanto appaltatrice per conto di una cooperativa edilizia che aveva reperito il terreno, poi espropriato dal Comune non era conducente, atteso che la complessiva valutazione della già rilevata ampiezza ELarco temporale di riferimento e quella del territorio del mandamento in questione comportava che non necessariamente il fabbricato al quale aveva fatto cenno la difesa fosse proprio quello interessato dalla vicenda riferita dai collaboranti, ed atteso altresì che, non avendo la tangente dovuta alla famiglia mafiosa nulla a che vedere con l'acquisto del terreno, questo comunque ben poteva essere stato espropriato dal Comune e formalmente reperito da una cooperativa, ma ciò non toglieva ne' la preventiva individuazione da parte del gruppo IS ne' l'obbligo conseguenziale di avvisare la famiglia di competenza, ne', infine, quello di corrispondere, in ogni caso, il
"pizzo", che è sempre notoriamente correlato a qualsiasi attività
economicamente rilevante svolta sul territorio mafioso.
Anche tali argomentazioni sono prive del dedotto carattere di illogicità manifesta o di apoditticità che il ricorrente ad esse attribuisce, ed integrano nel contempo una ricostruzione non illogica del fatto ed una risposta adeguata alle osservazioni sul punto svolte nell'atto di appello, e pertanto sono valide ad evidenziare un elemento fattuale che conforta l'affermazione della protrazione della condotta partecipativa, per la perdurante qualità di uomo d'onore,
ascritta al IS, apparendo infine corretta l'affermazione della
Corte territoriale che, alla luce delle complessive convergenti risultanze dovevano ritenersi provate le solidarietà mafiose in virtù delle quali la famiglia di EL AG, nelle persone di
ER, OI, IS, mediava i contatti tra IS e la famiglia della Noce, emergendo da ciò la prova, concernente la posizione del ricorrente, di rapporti che non sarebbero stati consentiti ad un dissociato.
Nè sono fondate le censure del ricorrente in ordine alla ritenuta rilevanza, e convergenza dimostrativa sulla perdurante partecipazione del IS al contesto associativo, della cosiddetta vicenda
SU.
Trattasi di una truffa, organizzata agli inizi degli anni '90, da
SU VA, il quale raccoglieva denaro promettendo interessi straordinari, avvalendosi, come collettore, del IS, cosi' come risultato dalle concordi dichiarazioni del NC, ELEL e da
Di FI EL, i quali investirono denaro nell'operazione, il
Di FI essendosi associato in quello che veniva presentato come un lucroso investimento con SP PE, il quale gli aveva indicato il collettore IS come personaggio di spicco della famiglia di EL AG;
tale ultimo collaboratore ha specificato che la truffa, iniziata dal SU, era stata portata avanti da diversi e nominativamente indicati uomini d'onore, i quali agivano, così come il IS ed il figlio di costui IE, dietro il SU, e che proprio la presenza di tali soggetti nell'affare lo aveva indotto ad investire somme ragguardevoli (l'operazione aveva a lui procurato lauti profitti, mentre aveva avuto esito disastroso per il NC e l'EL).
Del tutto logicamente, ad avviso di questa Corte, i giudici di merito hanno dedotto dalla prova (fornita dalle convergenti dichiarazioni dei suddetti collaboranti, dettagliate e specifiche anche in relazione a particolari, come la indicazione degli uffici nei quali il IS ed il SU operavano nella vicenda) del ruolo di collettore del denaro versato svolto dal ricorrente, la persistenza della qualità di uomo d'onore in capo a quest'ultimo, atteso che il
IS non avrebbe potuto fungere da punto di riferimento nell'operazione, godendo la fiducia di mafiosi che gli affidavano somme rilevanti, ed agendo nell'ambito di un'operazione presa in mano da altri esponenti mafiosi, ove egli non avesse continuato a fare parte, a pieno titolo ed in modo affidabile, del comune sodalizio.
A nulla rileva, infatti, la circostanza, pacifica e sottolineata dal ricorrente, che il reato di truffa in questione non rientrasse nel novero di quelli esecutivi del programma di "OS TR", e ciò
perché - ribadito che la condotta partecipativa non è
necessariamente desumibile solo dLLavvenuta commissione dei reati-
fini ELassociazione mafiosa, ma può essere evinta da qualsiasi comportamento che sia dimostrativo ELintraneità alla stessa del singolo soggetto - è la sintomaticità evidente della condotta in questione ad assumere rilievo, in quanto è stato motivatamente e logicamente ritenuto che tenere la stessa non sarebbe stato possibile da parte del IS - con quello specifico ruolo ed in quel peculiare contesto caratterizzato dLLintervento, in varie vesti, di appartenenti a "OS TR" - se costui non avesse goduto da parte dei medesimi quella particolare fiducia che da loro era accordabile ad un associato.
Del tutto correttamente, in conclusione, i giudici di secondo grado hanno ritenuto il dato probatorio complessivo - fornito dalle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia vicendevolmente riscontrantisi anche in ordine ad episodi specifici, e dal carattere rivelatore degli episodi stessi - dimostrativo, in quanto costituito da elementi convergenti e sinergicamente operanti, della persistente partecipazione del IS, nella sua qualità di uomo d'onore, al sodalizio mafioso, ben oltre l'epoca ELintervenuto giudicato, in un contesto nel quale la dissociazione del ricorrente da OS TR,
provata la di lui partecipazione al predetto sodalizio di tipo mafioso con sentenza irrevocabile, non è stata in alcun modo dimostrata (ed a ben guardare neppure affermata, dandosi anzi atto,
nei motivi di ricorso - pagina 6 - del non essersi il ricorrente,
"come moltissimi altri, mai dissociato").
Quanto al residuo motivo, con il quale il ricorrente ha censurato la omessa applicazione della diminuente per il rito abbreviato, avendo ritenuto giustificato il diniego del pubblico ministero per non essere il giudizio definibile allo stato degli atti, esso è superato alla luce di quanto superiormente osservato nella presente sentenza alla luce della entrata in vigore, nelle more del giudizio di legittimità, della L. 16-12-1999, n. 479 (art.27-31), ius superveniens - costituito da una normativa più favorevole di carattere sostanziale, oltre che processuale, e quindi di immediata applicazione ai rapporti non esauriti a tenore della quale - a tenore del quale, tra l'altro, per la celebrazione del processo con il rito abbreviato (con la conseguente riduzione della pena nella misura di un terzo) non è più necessario che la parte pubblica acceda alla richiesta formulata dLLimputato, ne' è più opponibile alla richiesta della celebrazione del giudizio abbreviato la ritenuta non definibilità allo stato degli atti.
Alla luce di tale novità normativa questa Corte di cassazione in presenza del motivo di ricorso sopra esposto e concernente la mancata applicazione, parte del giudice del dibattimento, della diminuente prevista come conseguenza di quel rito speciale al quale il IS
aveva tempestivamente fatto richiesta di accedere e che gli era stato rifiutato per ragioni che oggi non sarebbero più validamente opponibili LLatto della richiesta ne', di conseguenza, sarebbero più utilizzabili, in sede di giudizio ordinario, per negare il recupero della predetta diminuente, questa Corte deve, in applicazione della più favorevole sopravvenuta normativa, attesa la qui ritenuta infondatezza del motivo principale ed assenti altri motivi di ricorso, provvedere direttamente, a norma ELart. 619,
comma 2. C.p.p., a rettificare la quantità della pena inflitta,
apportando sulla stessa la riduzione di un terzo ex art. 442 comma 2
c.p.p.
Poiché la pena irrogata al IS con la sentenza di primo grado,
è stata quella di quattro anni ed otto mesi di reclusione a titolo di aumento per continuazione applicato sulla pena base irrogata per il reato analogo di cui a sentenza irrevocabile, con conseguente determinazione della pena per il reato continuato in dieci anni di reclusione, la riduzione di un terzo, che deve operare unicamente sul detto aumento (Cass. Sez. V, 6-12-1994, n. 12305, P.M. in proc.
Esposito) comporta (anni 4 e mesi 8, meno un terzo = anni 3, mesi 1 e giorni 10) la rideterminazione della pena per il reato continuato in otto anni, sei mesi e dieci giorni di reclusione.
In tale limitato senso va annullata, senza rinvio, la sentenza impugnata nei confronti del IS VI.
Il ricorso di IV MI
Ha sostenuto il ricorrente IV, in primo luogo, che la motivazione della sentenza impugnata è carente in quanto essa si esaurisce in meri rinvii a quella della sentenza di primo grado ed omette di valutare elementi decisivi, rinvenibili nella circostanza che sino al 1995 nessuno dei numerosi collaboratori di giustizia aveva, pur nel contesto di plurime propalazioni sul mandamento di
AR, parlato ELIV come appartenente al medesimo.
Inoltre il ricorrente evidenzia : a) la incongrua valorizzazione della chiamata dello IM, il quale ha soltanto genericamente indicato il ricorrente quale uomo d'onore; b) l'omessa valutazione della circostanza che nulla è emerso nei confronti del ricorrente nonostante un controllo da parte dei Carabinieri protrattosi per oltre sei mesi;
c) la contraddittorietà ELaffermazione secondo cui, secondo il collaborante CU, l'IV non voleva incontrare latitanti perché temeva vi fossero forze di polizia nei pressi del proprio distributore con la poi ritenuta valenza probante del fatto che il MO, il EL ed il IC si erano incontrati con l'IV proprio presso il distributore di carburante da costui gestito (in realtà, si trattava di coimputati che abitavano nello stesso quartiere e che, quindi, si recavano ivi per acquistare benzina); c) la violazione del comma 3 ELart. 192 c.p.p. essendo la prova di responsabilità ELodierno ricorrente ritenuta sussistere senza che sia stato effettuato altro se non un mero richiamo LLattendibilità soggettiva dei chiamanti, in un contesto nel quale - assente la contestazione LLIV di reati rientranti nel programma ELassociazione mafiosa - non sono risultate comunque a suo carico condotte che consentissero di legare le chiamate al fatto (non potendosi ritenere tali le suddette soste presso il distributore, ne' qualche accesso del ricorrente nella vicina trattoria di tale La EN, ne' tantomeno il ritrovamento di un equivoco biglietto a tal BI VA).
Il ricorrente, nel censurare anche la mancata disposizione di una ricognizione formale ad opera di NC ed EL, chiesta con l'appello, nonostante costoro non avessero riconosciuto IV in fotografia e l'avessero collocato, diversamente dagli altri, nella famiglia di Corso Calatafimi, deduce la illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata in ordine
LLaffermazione della di lui responsabilità, non essendo stato provato che egli avesse assunto la reggenza del mandamento di
AR in sostituzione di MO TE, in un periodo di tempo nel quale il MO era in stato di libertà e senza che alcuno avesse attribuita ad esso IV la partecipazione a riunioni della
Cupola; dunque, IV non era mai entrato in campo, e la distinzione operata dai giudici ELappello, in ordine ad un "capo"
tra momenti "rappresentativi" (nei quali sarebbe intervenuto, in tale veste, il MO) e momenti non provvisti del detto carattere
(gestiti con funzioni di capo dLLIV) è - osserva il ricorrente - artificiosa;
inoltre il OL, il OI ed il
AR hanno indicato come sostituto del MO altra persona,
sicuramente non l'IV, circostanza, questa, del tutto trascurata dai giudici di secondo grado.
Con un secondo motivo il ricorrente ha censurato l'avvenuta affermazione di sussistenza delle circostanze aggravanti ex art. 416
bis, commi 4 e 6 c.p., nonostante non vi fossero indizi di sorta al riguardo, occorrendo che della presenza delle aggravanti medesime,
quand'anche affermata in altri procedimenti contro appartenenti a
"OS TR", emergesse la prova nel procedimento presente.
Con un terzo ed ultimo motivo il ricorrente ha censurato l'avvenuto diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla sola base di un'asserita "lontana militanza" ELimputato nell'associazione criminosa, (quasi che a priori le dette attenuanti non siano concedibili per il reato associativo) a fronte di un solo precedente ultratrentennale seguito nel 1986 dLLottenuta riabilitazione;
ha infine affermato essere eccessiva la pena inflittagli, in particolare con riferimento LLaumento apportato per le circostanze aggravanti.
Il primo e principale motivo non è fondato
Osserva questa Corte che alla posizione ELIV i giudici di merito hanno dedicato, in ambo le sentenze, una lunga ed articolata motivazione, per dimostrare che costui è stato raggiunto da una serie di elementi, contenuti nelle dichiarazioni di più
collaboratori di giustizia, convergenti in senso dimostrativo del di lui inserimento in OS TR con il ruolo apicale attribuitogli dLLaccusa.
Trattasi delle dichiarazioni dello IM, il quale ha riferito di avere conosciuto l'IV prima ancora di entrare nell'organizzazione mafiosa, ma di avere saputo solo LLatto di tale suo ingresso della qualità ELodierno ricorrente e di avere appreso da RO IN, successivamente, sul finire degli anni settanta, che l'IV era divenuto capo decina.
L'altro collaborante RA ha riferito in ordine ad un episodio concernente una richiesta rivolta LLIV dalla famiglia mafiosa di AC perché questi si facesse rilasciare, tramite un medico di sua conoscenza, la documentazione relativa alla diagnosi di pazzia formulata nei confronti di NO IN OI, già facente parte, come il RA, del gruppo di fuoco di AC, utile a svalutare il predetto OI quale fonte informatrice del fratello,
divenuto collaboratore di giustizia.
Il NC ha dichiarato di avere conosciuto l'IV, uomo d'onore che gestiva un distributore di carburante dalle parti di corso
Tukory, nella fiaschetteria di La EN IN, capo della famiglia di Corso Calatafimi, ove si recava per regolare gli interessi della famiglia in relazione alla prevista costruzione di un palazzo nel territorio della Noce da parte del costruttore Mazzamuto,
raccomandato da quella famiglia.
DLLEL sono pervenute ulteriori informazioni circa l'intervento operato dalla famiglia di corso Calatafimi in favore del Mazzamuto,
nonché circa la qualifica di uomo d'onore ELIV, provvisto di una non precisata carica, da lui conosciuto nella predetta fiaschetteria in occasione di un incontro finalizzato ad ottenere una riduzione sul prezzo di una villa ubicata nel territorio di
AR e posta in vendita da tale professor EL (a sua volta indicato come uomo d'onore: vedasi la sentenza di primo grado).
Il collaborante LO ha riferito di avere fissato, per conto di
IA VA e tramite NT VI (coimputato nel presente procedimento e la cui posizione è stata separata in questa sede), degli appuntamenti con l'IV, e di avere ospitato i due nel proprio autosalone di via Streva.
Il CU ha dichiarato di avere appreso da RO IN che l'IV era il responsabile del mandamento di AR, ma di non averlo conosciuto perché l'IV, temendo di essere sottoposto a controlli visivi da parte della forze ELordine, aveva preferito non incontrarlo, data la sua condizione di latitante, e che per tale ragione i contatti con l'imputato erano stati tenuti da IN
AR, capo della famiglia di Palermo Centro, che già lo conosceva.
Infine il CE ha riferito di conoscere l'IV come sottocapo del mandamento di AR, e di averlo incontrato, insieme a
NC AE, nel corso di un contatto con MO TE, volto ad ottenere notizie su tale UD, scomparso, il cui padre aveva pregato il NC di informarsi;
in quella occasione aveva trovato il
EL, il IC e l'IV, i quali gli avevano comunicato di avere strangolato il UD, che dava loro fastidio commettendo dei furti.
Alle doglianze ELIV nei motivi di appello, con i quali costui chiedeva anche parziale rinnovazione EListruzione dibattimentale,
circa la genericità delle suddette propalazioni e la loro non attendibilità alla luce del fatto che sino al 1995 nessun collaboratore di giustizia aveva inserito l'IV nel mandamento di
AR e del fatto che costui non era stato raggiunto da alcuna incriminazione significativa, ne' alcunché di sospetto era emerso sul suo conto nonostante per un certo periodo egli fosse stato pedinato e controllato dalle forze ELordine, i giudici di secondo grado hanno risposto come segue.
Del tutto generica le indicazioni delle ragioni per le quali il
Tribunale, che aveva compiutamente motivato in ordine alle valutazioni operate al riguardo, avrebbe dovuto ritenere inattendibili i predetti collaboranti, le chiamate in correità si erano caratterizzate non soltanto per l'attribuzione LLimputato
della qualifica di uomo d'onore, ma anche per riferimenti fattuali che valevano a connotare positivamente le singole, convergenti e reciprocamente riscontrantisi, propalazioni sul piano della credibilità intrinseca in quanto dotate di coerenza interna, logica della narrazione, in sè ed in rapporto alla persona ed al ruolo attribuito LLIV, in assenza di discrasie ed in un contesto in cui il contenuto delle dichiarazioni stesse era reso plausibile dal patrimonio conoscitivo acquisito dai dichiaranti in ragione dei ruoli da essi rivestiti nella organizzazione mafiosa, non rilevando che talora le dichiarazioni fossero riferite ad episodi di per sè non illeciti, dal momento che ciò che contava era la convergenza tra indicazioni riflettenti condotte sintomatiche ELappartenenza al sodalizio mafioso;
ne' rilevava il fatto che sino LLanno 1995
nessun altro collaboratore avesse fatto il nome ELIV,
circostanza della quale il tribunale aveva dato una condivisa spiegazione ritenendo, del tutto plausibile - poiché un collaboratore, nel ricostruire un'intera vita criminale costellata di centinaia di contatti con soggetti diversi può tralasciare per dimenticanza alcune indicazioni - che RA VA avesse inizialmente omesso di parlare ELIV per (come dichiarato dal
RA) non essersene rammentato, tanto più che il rapporto con costui era stato episodico, circoscritto, cioè, ad un'unica vicenda,
mentre quanto ad altri collaboratori (US, OI, AR)
anche questi silenti sull'IV la spiegazione di tale silenzio era agevolmente rinvenibile nella struttura verticistica e compartimentata ELassociazione criminosa, e nel costume invalso tra uomini d'onore di non abbandonarsi a reciproche confidenze su uomini e fatti ELassociazione (salvo che nel tempo della comune detenzione, in cui vige la regola opposta, funzionale a ristabilire un intreccio di solidarietà mafiose pur nel distacco dLLordinario
contesto); non a caso l'IV è stato indicato esclusivamente da coloro che avevano analoghe cariche rappresentative o da quegli uomini d'onore comuni i quali avevano avuto specifiche (e descritte)
ragioni per essere presentati formalmente a costui (a parte lo
IM, il quale peraltro conosceva l'imputato da tempo in quanto cliente della sua macelleria, circostanza idonea a far ritenere che,
un volta divenuto a sua volta uomo d'onore, il collaborante fosse stato reso edotto ELidentica qualità ELIV).
Del resto, ha osservato ancora la Corte territoriale, solo alla fine del 1993 o forse nell'estate del 1994 l'IV assunse l'incarico
(in precedenza spettante a MO TE, che peraltro tendeva a defilarsi, pur mantenendo una certa rappresentatività esterna, se,
come detto da più collaboranti, si era posto il problema di una sua sostituzione) di reggere il mandamento.
Il collegio di secondo grado ha anche motivatamente argomentato sulla non significanza ELassenza di precedenti penali nel quadro omertoso che caratterizza le attività criminali ELassociazione e dei singoli componenti e del mancato rilievo di condotte illecite poste in essere dLLimputato durante il periodo (9 dicembre 1993 - 9
febbraio 1994) di osservazione da parte delle forze ELordine, ben spiegabile con quanto riferito dal CU in ordine al timore
ELIV di essere sorvegliato ed LLatteggiamento prudenziale da costui conseguenzialmente assunto, circostanza non smentita certamente (diversamente da quanto affermato nei motivi di appello e ribadito oggi dal ricorrente, a sostegno della tesi di una pretesa inattendibilità del CU) da accertati sporadici contatti,
rilevati nel periodo di osservazione, con il MO il EL ed il
IC, ne' da quelli con IA VA ai quali aveva fatto riferimento il LO, atteso che, come rilevato anche dal
Tribunale, i timori ELIV erano collegati alla specifica condizione di latitante del CU medesimo e che gli incontri con il latitante IA erano stati riferiti ad epoca risalente
(quest'ultimo era stato tratto in arresto nel 1991, mentre il CU
aveva assunto la reggenza di Porta Nuova nel 1994).
La Corte territoriale ha poi esaminato le censure formulate in ordine agli specifici contenuti delle varie dichiarazioni (pagina 71 e seguenti della sentenza) dando a tutte una motivata risposta, anche in ordine: a) alla irrilevanza - data la perpetuità del vincolo associativo - della risalenza ELepoca interessata da quelle dello
IM; b) alla non ritenibilità di una pretesa circolarità delle dichiarazioni del NC e ELEL (non avvalorata da alcun dato ed anzi smentita da verbali di dichiarazioni rese dal primo in altro procedimento in ordine LLattribuitosi omicidio di tale Sardina,
contraddette dal secondo il quale aveva escluso il NC dalla scena del delitto); c) LLinconsistenza del rilievo che i collaboratori in questione non avevano indicato le loro fonti di informazione sulla qualità di uomo d'onore ELIV (gli incontri avvenuti presso la fiaschetteria del mafioso la EN, caratterizzati da finalismi ineludibili nel contesto associativo, indicavano nei La EN stesso il "presentatore"); d) alla superfluità di disporre la rinnovazione
EListruzione dibattimentale per procedere a ricognizioni di persona e ad altri accertamenti, in una situazione nella quale, ex art. 603 c.p.p. sussistevano gli elementi per decidere allo stato degli atti (in particolare essendo stata la indicazione ELIV
da parte dei due suddetti collaboratori, le cui narrazioni convergevano, assolutamente precisa ed inequivoca ed essendo da escludere una possibile confusione con altro soggetto, pure a nome
MI, presente nella fiaschetteria, una volta che il NC aveva riferito che il MI "giusto" era quello che aveva una pompa di benzina dalle parti di via Ernesto Basile, strada che costituisce l'immediata prosecuzione di quella ove l'IV gestiva un impianto di distribuzione del carburante); d) alla ininfluenza, per ragioni esposte nella parte generale della sentenza, della formale estraneità del collaborante LO al sodalizio mafioso;
e) alla precisione delle dichiarazioni del CU su tempi e modi delle conoscenze acquisite sull'imputato dal RO IN, avendo il predetto CU chiarito con dovizia di particolari la posizione
ELIV nel mandamento ed esposto fatti idonei a dimostrare di aver verificato in prima persona quanto appreso dal RO circa il ruolo ELimputato nel mandamento di AR (si da rendere non fondato l'assunto, ribadito nei motivi di ricorso, secondo il quale il CU avrebbe riferito unicamente de relato, dovendosi inoltre precisare che in tema di chiamata di correo non sono assimilabili a mere dichiarazioni de relato quelle con le quali un soggetto inserito nel sodalizio di tipo mafioso in posizioni di vertice riferisca in ordine a fatti o circostanze concernenti la vita o l'attività del sodalizio medesimo - e quindi, a parere di questa Corte, anche l'organigramma di questa - dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza in ragione di tale sua posizione, trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati;
vedasi al riguardo Cass. Sez. VI^ 4-2-1999, n. 1472,
Archesso ed altri); f) alla convergenza in ordine a tale rivestito ruolo ELaffermazione del CE che ha definito l'IV
"sottocapo"; g) al - sia pure modesto - elemento di riscontro costituito dal rinvenimento in possesso di BI VA,
appartenente alla stessa famiglia del CU, di un foglietto (che lo steso BI aveva significativamente tentato di distruggere,
così come si legge nella sentenza di primo grado) recante la indicazione del nominativo ELIV ("IP IV"; il ricorrente
è titolare di un distributore IP); h) alla irrilevanza, rispetto al ruolo ELIV interno LLassociazione, della ignoranza del ruolo medesimo in capo al NC ed LLEL (spiegata mediante riferimento LLepoca di assunzione di tale ruolo, in un contesto nel quale era emerso che il MO TE tendeva a trarsi sempre più in disparte, sì da rendere verosimile che costui lo svolgesse soltanto in momenti di maggiore rappresentatività, sostituito dLLIV
anche nelle riunioni dei capi dei mandamenti).
I motivi di ricorso sopra riassunti - incluso quello con cui si ascrive alla sentenza gravata di avere trascurato la valenza
ELaffermazione, peraltro non risultante dal testo della sentenza medesima ne' da quello della sentenza di primo grado, di altri collaboranti secondo la quale il "sostituto" del MO sarebbe stato una terza persona diversa dal ricorrente - non valgono, con ogni evidenza, ad evidenziare illogicità (che ai sensi della lettera e
ELart. 606 c.p.p., per poter valere come causa di annullamento,
deve essere manifesta, sì che non basta dedurre elementi dai quali inferire la contrapposta logicità di una interpretazione diversa dei fatti) ne' errori di diritto in tema di valutazione del complessivo dato probatorio in cui siano incorsi i giudici ELappello (che sui punti interessati dai motivi di ricorso suddetti hanno compiutamente motivato) nel non breve percorso argomentativo al termine del quale essi sono giunti a ritenere che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, vagliate sotto il profilo della loro attendibilità e convergenti sinergicamente nel delineare un quadro univoco, hanno costituito valida prova della partecipazione ELuomo d'onore
(qualifica dimostrata come effettiva sulla base non già di sole attribuzione della stessa, ma su quella di esposti fatti dimostrativi al riguardo) IV MI, con lo specifico ruolo apicale rivestito, da un certo momento storico, nell'ambito del mandamento di
AR, LLassociazione di tipo mafioso denominata OS TR.
Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Valgono, al riguardo, le già svolte osservazioni sulla notorietà
del carattere di associazione armata di "OS TR" e ELimpiego
che essa fa in attività economiche dei cospicui proventi delle sue plurime attività delittuose, sul carattere oggettivo delle correlative circostanze aggravanti e sulla conseguente ascrivibilità
delle medesime al singolo associato il quale, tanto più quando collocato in una posizione di rilievo LLinterno del contesto associativo, non può ignorare (se non colpevolmente), le suddette circostanze, caratterizzanti l'associazione criminosa alla quale egli aderisce e l'operare sistematico della medesima, senza che tale affermazione costituisca - diversamente da quanto il ricorrente sostiene - un mero teorema ovvero una presunzione applicabili a tutti i procedimenti, di null'altro trattandosi, invece, se non della traduzione sotto il profilo delle conseguenze giuridiche di elementi fattuali pacifici alla luce di una consolidata esperienza riferita alla realtà della tutt'affatto peculiare associazione mafiosa in questione.
È invece fondato, nei sensi e nei limiti che seguono, il terzo motivo di censura.
Invero, se quanto alla misura della pena base irrogata ed a quella
ELapportato aumento per le circostanze aggravanti (che il ricorrente si limita a definire sproporzionato senza ulteriore spiegazione in ordine alla pretesa eccessività) la motivazione della
Corte territoriale, richiamante il radicato inserimento
ELimputato, in posizione non secondaria, nel contesto associativo di estrema pericolosità sociale, non si presta a censure di sorta,
la stessa motivazione non può valere una seconda volta per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, con una doppia valutazione della gravità del reato e con un riversamento della pericolosità oggettiva ELassociazione sulla pericolosità
soggettiva del partecipante, il cui automatismo non può - con riferimento LLindagine in ordine alla riconoscibilità delle richieste attenuanti generiche ed ai motivi posti a sostegno della richiesta medesima - essere condiviso, in quanto i giudici
ELappello avrebbero dovuto, anziché enunciare nella sostanza un palesemente non condivisibile principio di incompatibilità tra appartenenza a OS TR e riconoscibilità delle attenuanti ex art. 62 bis c.p., prendere comunque in esame la dedotta esistenza di elementi utili al positivo esercizio del potere discrezionale di riconoscere le dette attenuanti, per poi, se del caso, escludere la sussistenza dei medesimi od affermare che un elemento di segno opposto, e relativo alla personalità del reo non apprezzata unicamente sulla base del fatto-reato commesso, ne faceva venire meno la rilevanza.
La sentenza impugnata va quindi annullata, limitatamente a tale punto, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo
per nuovo esame sulla riconoscibilità delle attenuanti invocate.
Il ricorso di ER ED.
ER ED, richiamati i disposti degli artt. 606, lettere b),
c) ed e) c.p.p., "in relazione LLart. 416 bis c.p. con ritenute aggravanti (II^ - IV^ - VI^ co,) ed LLart. 62 bis c.p." ha censurato la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che :
1) l'affermazione di responsabilità è stata fondata unicamente sulle, non riscontrate, dichiarazioni dei collaboranti: attinenti a fatti risalenti ad epoca coperta da giudicato assolutorio le propalazioni del Contorno, del OI, del OL, del AR e del Di RL (il cenno in sentenza alla perpetuità del vincolo associativo contrastava con i principi in tema di permanenza del reato), quelle del NC, ELEL e del CU in ordine alla partecipazione del ricorrente LLassociazione di tipo mafioso ed al ruolo direttivo da costui ricoperto LLinterno della medesima erano soltanto de relato;
2) il diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche è
stato motivato non già sul rilievo della pericolosità sociale
ELimputato, bensì su quello della pericolosità ELassociazione
criminosa della quale il medesimo è stato ritenuto partecipe, senza che siasi tenuto conto alcuno della personalità dello ER,
definito come soggetto moderato dagli stessi collaboranti e portatore di precedenti penali modesti nonché aspecifici rispetto al reato ascritto e lontani nel tempo, senza che vi sia stata una valutazione
"comparativa" della condotta attribuita anche in relazione alla ritenuta aggravante di cui al comma 6 ELart. 416 bis c.p.
La prima delle suddette censure, concernente la motivazione in ordine
ELaffermazione di responsabilità non è fondata.
Invero la Corte territoriale, ricordato come ER ED fosse stato assolto dal delitto di partecipazione a OS TR con sentenza della Corte di assise di Appello di Palermo del 15-4-1989,
ha richiamato la motivazione della sentenza di primo grado laddove descrittiva di tutta una serie di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ed in particolare quelle di NC GE, EL
FR OL e CU VA, ed ha ritenuto queste ultime tali da provare, per il loro specifico contenuto e la collocazione temporale dei fatti descritti (il NC ha riferito di avere personalmente constatato, nel tempo in cui si occupava di tutelare la latitanza di RI VA, che lo ER pendeva parte a riunioni con i vari capi mandamento, ed analoghe informazioni ha reso l'EL, mentre il CU ha precisato di essere stato informato dal US e dal EL, dopo avere assunto la carica di reggente del mandamento di Porta Nuova, della posizione a sua volta acquisita dallo ER e delle modalità della di lui ascesa al vertice) che lo
ER ha partecipato al sodalizio criminoso anche in epoca successiva alla pronuncia della citata sentenza assolutoria.
Del resto il ricorrente non contesta che le dichiarazioni dei detti tre collaboratori siano riferite ad epoca successiva a quella coperta dal giudicato assolutorio, ma si limita a sostenere che trattasi di non riscontrate dichiarazioni de relato, il che non risulta esatto,
quantomeno per le dichiarazioni del NC e ELEL, dovendosi inoltre ricordare, quanto alle dichiarazioni del CU, la già
citata sentenza della Sezione VI^ di questa Corte n. 1472/1999 -
concernente una fattispecie di associazione per ex art. 416 c.p.
delinquere dedita a rapine ed enunciante un principio che a maggior ragione deve ritenersi valido quando il reato ascritto sia quelle di cui LLart. 416 bis c.p., a tenore del quale non sono assimilabili a mere dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze afferenti la vita e la attività di un sodalizio criminoso di cui il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, dal momento che tali dichiarazioni hanno alla loro base un patrimonio di conoscenze che deriva da un flusso circolare di informazioni su fatti di interesse comune agli associati - la ulteriore sentenza della Corte di Cassazione Sez. V^ 24-11-1998, n.
5121, Di AT, la quale ha affermato che non può definirsi chiamata de relato quell'accusa proveniente effettivamente da un correo nel delitto di cui LLart. 416 bis c.p., perché costui,
proprio per la sua qualità di associato ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio (anche se,
nell'ipotesi in cui l'accusato abbia una posizione preminente nella gerarchia ELorganizzazione, il chiamante non abbia con lui avuto contatti diretti).
Quanto LLulteriore affermazione del ricorrente - secondo cui l'affermazione della tendenziale perpetuità del vincolo associativo contrasterebbe con i principi di diritto in materia di reato permanente, - essa è non soltanto del tutto generica in quanto non sorretta da indicazione alcuna delle specifiche ragioni per le quali la Corte territoriale sarebbe incorsa nel dedotto error iuris, ma anche infondata.
È invero pacifico che il vincolo associativo tra il singolo e l'organizzazione si instaura nella prospettiva di una futura permanenza in essa a tempo indeterminato e si protrae sino allo scioglimento della consorteria, potendo essere significativo della cessazione del carattere permanente del reato soltanto l'avvenuto recesso volontario, che, come ogni altra ipotesi di dismissione della qualità di partecipe, deve essere accertato caso per caso in virtù
di condotta, diretta ed esplicita (Cass, Sez. VI^ 8-3-1999, n. 3089,
Caruana ed altri), ed in ordine a tale recesso non vi è traccia in atti (ed, ovviamente, neppure allegazione da parte del ricorrente, il quale contesta in radice la propria avvenuta partecipazione);
inoltre, premesso che non si possono ovviamente trarre dalla pregressa sentenza assolutoria dello ER dal delitto ex art. 416
bis c.p., ascrittogli come partecipante a OS TR con riferimento ad una condotta temporalmente delimitata e precedente quella contestata nel presente procedimento, altre conseguenze se non quelle del divieto di un secondo giudizio per gli stessi fatti coperti dal giudicato assolutorio (art.649 c.p.p.), non si rinviene però alcun vizio, riconnettibile al fatto storico costituito dLLavvenuta
pronuncia assolutoria, nell'affermazione di tendenziale perpetuità
del vincolo associativo, non ravvisandosi al riguardo alcun contrasto di essa, che non pone in discussione la esistenza di fatti che devono essere considerati interruttivi della permanenza del reato (quali debbono essere considerati la sentenza, anche non irrevocabile, di condanna ed, a maggior ragione, quella assolutoria in quanto,
mancando un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta criminosa, questa deve essere considerata come tamquam non esset,
sicché la successiva condotta, anche se non separabile dalla precedente, costituisce un nuovo reato perseguibile in via autonoma:
Cass. Sez. V^ 4-8-1998, n. 2199, Di Caro), ma sottolinea unicamente l'impegno a tempo indefinito che l'associato assume verso l'organizzazione LLatto di affiliarsi alla medesima.
La sentenza gravata ha semplicemente rilevato che le numerose e convergenti informazioni che riflettevano le non recenti vicende dello ER nell'ambito ELassociazione e la sua ascesa al comando del mandamento di EL AG, se certamente non valevano a porre in discussione responsabilità ormai coperte dal giudicato,
potevano tuttavia valere come ulteriori riscontri ELaccusa in esame, che concerneva l'inserimento dello ER, con il ruolo apicale rivestito, nell'associazione mafiosa oltre il tempo cui le dette informazioni si riferivano, a nulla rilevando l'affermazione che tale inserimento era perdurante, in coerenza con la tendenziale perpetuità del vincolo associativo;
a tale rilievo il ricorrente non oppone altro se non la suddetta del tutto generica censura, che non vale in alcun modo ad evidenziare vizi del passaggio argomentativo suesposto (avente del resto, nell'economia della motivazione, una valenza del tutto secondaria e meramente integrativa).
Se, dunque, quanto alle dichiarazioni degli altri numerosi collaboranti, i giudici ELappello hanno dato atto che le stesse erano riferite ad epoche risalenti, ed a fatti che erano stati oggetto del precedente giudizio, rilevando altresì che il richiamo a tali dichiarazioni operato dalla sentenza di primo grado aveva esaurito la propria valenza in termini di funzionalità ad una migliore intelligenza del complesso delle vicende dello ER
nell'organizzazione mafiosa, gli stessi giudici di appello hanno però anche precisato che il - da loro condiviso - giudizio dei primi giudici è stato espressamente ancorato alle dichiarazioni di quei collaboratori di giustizia, quali NC, EL e CU, che,
disponendo di un'aggiornata conoscenza dei fatti, hanno riferito di condotte che si collocavano in epoca successiva al giudicato.
Nella sentenza oggetto di ricorso si rinviene, poi, un vaglio
ELattendibilità delle suddette fonti di riferimento, in esito al quale la Corte territoriale è pervenuta ad un giudizio positivo,
affermando che le indicazioni del CU costituivano quantomeno un indizio grave, idoneo a riscontrare - tanto con riferimento alla partecipazione dello ER al sodalizio, quanto al ruolo attribuitogli, quest'ultimo costituente un elemento di specificazione rispetto alla mera attribuzione della qualità di uomo d'onore -
quelle del NC e ELEL, precisando anche (e ciò dà congrua risposta alla tesi secondo la quale costoro avrebbero riferito circostanze da essi apprese soltanto de relato) che la mancata partecipazione di costoro ai summits mafiosi non pregiudicava minimamente la credibilità delle loro dichiarazioni sulla partecipazione ai detti incontri di vertice dello ER, atteso che il NC aveva riferito di avere accompagnato personalmente RI
VA, in quanto incaricato di salvaguardarlo, alle riunioni con gli altri capi mandamento, alle quali il RI aveva preso parte fino a quando era rimasto in libertà, ed atteso che l'EL aveva dichiarato di avere svolto le medesime funzioni del NC, nonché di avere posto a disposizione per le riunioni la propria abitazione, sì
da avere, in quel contesto, constatato la presenza dello ER ed appreso del ruolo che costui ricopriva.
In sostanza, le censure del ricorrente alla motivazione della sentenza gravata - la quale ha dato atto di elementi di riscontro
(vedansi le conformi dichiarazioni di due collaboranti in ordine alla partecipazione del ricorrente a riunioni di capi) e della convergenza degli elementi forniti dai collaboranti nel senso della tesi accusatoria in ordine alla ritenuta partecipazione dello ER, in epoca successiva a quella interessata dal giudicato, LLassociazione
di tipo mafioso ed al ruolo direttivo da costui rivestito LLinterno
della medesima - non valgono in alcun modo ad evidenziare i vizi dedotti.
In ordine ad un secondo motivo di censura isolabile dal complessivo contesto ELatto di ricorso e relativo LLapplicazione delle aggravanti, precisato che la qualità di promotore, dirigente od organizzatore ELassociazione ex comma 2 ELart. 416 bis c.p.
("capo" in atti) non costituisce tecnicamente una circostanza aggravante, ma connota una condotta distinta da quella della mera partecipazione prevista dal comma 1 di detta norma, sanzionata "per ciò solo" con la pena della reclusione da quattro a nove anni, e rilevato che il ruolo apicale dello ER è emerso dalle ricordate dichiarazioni dei collaboranti, va osservato che, quanto alle aggravanti contestate e ritenute, ed effettivamente qualificabili come tali, di cui ai commi 4 e 6 ELart. 416 bis, il ricorrente non spende parola per censurare l'affermazione di sussistenza della prima di esse (null'altro si rinviene nell'atto di ricorso se non la indicazione del predetto comma 4 nella intitolazione sotto la voce
"Motivi"), mentre per quanto concerne la circostanza di cui al comma
6 il ricorrente aggiunge alla detta mera indicazione l'affermazione,
interna al motivo di doglianza circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di "una carenza in parte motiva della decisione... anche per la ritenuta aggravante di cui al VI^ co.
ELart. 416 bis c.p.", affermazione che non è fondata, una volta che la sentenza ha motivatamente ritenuto, in premessa LLesame
delle specifiche posizioni dei singoli imputati (pagina 11 e seguenti) che, indiscutibile la infiltrazione, da decenni, di OS
TR nel tessuto economico del territorio con reimpiego dei propri capitali di provenienza delittuosa in attività economiche da essa gestite e controllate, non è necessario, per la sussistenza
ELaggravante di cui al comma 6 ELart. 416 bis c.p., che il singolo associato si interessi personalmente a finanziare con i proventi di delitti le attività economiche di cui partecipi
ELassociazione criminale intendono assumere o mantenere il controllo, avendo la circostanza in parola natura oggettiva ed essendo, come tale, imputabile al partecipante, il quale o sia stato a conoscenza di essa o, comunque, non possa averla ignorata incolpevolmente.
Non era pertanto indispensabile, soprattutto in relazione ad un soggetto che, come lo ER, aveva svolto nel contesto associativo un ruolo di rilievo, che i giudici di secondo grado riportassero la predetta motivazione anche nel capitolo della motivazione dedicato al singolo appellante.
È invece fondata la censura concernente la motivazione del diniego allo ER delle circostanze attenuanti generiche;
richiamato sul punto quanto da questa Corte osservato in premessa LLesame dei singoli motivi di ricorso, va rilevato che i giudici di secondo grado hanno incongruamente posto a base del diniego degli elementi, quali la persistenza del legame associativo, l'ascesa dello ER ad una posizione preminente e la di lui ritenuta spiccatissima capacità
criminale implicita nella partecipazione ad un organismo di conclamata efferatezza, elementi, questi, che o sono attinenti alla natura stessa del reato ascritto (che ha carattere permanente) o concernono una condotta (quella ELassunta veste di "capo") che trova già la sua sanzione nella previsione di una pena distinta e maggiore e che non è di per sè incompatibile con il ricorrere di altri dedotti elementi che implichino la necessità di attenuare il rigore della pena, oppure si risolvono in una confusione delle caratteristiche ELassociazione con quelle del singolo associato,
traslando con un automatismo non condivisibile (a meno di voler sostenere che al responsabile del delitto ex art. 416 bis c.p. non possono essere mai comunque riconosciute le attenuanti di cui
LLart. 62 bis dello stesso codice) sul singolo partecipe quanto affermabile in ordine alla capacità criminale ELassociazione e così omettendo, nei suoi confronti, un necessario personalizzato giudizio ai sensi ELart.133 c.p.
In conclusione, per tutte le predette ragioni, il ricorso dello
ER, da rigettare nel resto, va accolto limitatamente al punto da ultimo trattato, ed annullata con rinvio ad altra sezione della Corte
d'appello di Palermo.
Il ricorso di AL FR OL.
Il AL ha, con un unico motivo, censurato - deducendo la violazione ex art. 606, lettere b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192 dello steso codice e 416 bis c.p. - la sentenza gravata laddove questa, non attenutasi alle regole giurisprudenziali in materia di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p., ha fondato la decisione su propalazioni di collaboranti, vaghe e rimaste prive di riscontri, ed anzi contrastanti (il OL ha affermato di essere stato detenuto preso la infermeria ELUcciardone con il AL,
ma lo IM ha affermato di avere conosciuto il ricorrente in tale infermeria quattro anni prima ELepoca indicata da OL;
il
OI, il La AR, il AR, il Contorno, il RA ed i Di
FI hanno negato la partecipazione di AL al sodalizio mafioso;
il CA ha evidenziato dubbi in proposito), contrasto sanato con un inammissibile richiamo al principio del libero convincimento;
i detti collaboranti - ha affermato il ricorrente - si sono limitati a formulare meri giudizi.
Il motivo non è fondato.
Invero la Corte territoriale, richiamato e fatto proprio l'esame sull'attendibilità dei dichiaranti compiuto dai giudici di primo grado, ha elencato una serie di elementi fattuali (non integranti,
quindi, meri giudizi) emersi dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ad iniziare da quelle del OL, riscontrate, quanto
LLaffermato periodo di comune detenzione con il ricorrente nel carcere ELUcciardone, dalla deposizione del LL CI (al riguardo, l'altro collaborante IM era stato semplicemente impreciso, avendo premesso al suo dire un sintomatico "credo"); detto collaborante ha affermato di avere conosciuto presso il AL
l'infermeria ELUcciardone ove era detenuto con costui e con altri uomini di onore, e di averlo poi rivisto dopo la propria scarcerazione nel 1981 o nel 1982, in occasione delle trattative che costui aveva in corso per l'acquisto di un terreno appartenuto a
IC VA, capo della famiglia di AN EL con la quale il AL era in buoni rapporti, tanto che gli era stata offerta l'opportunità di partecipare al finanziamento ed agli utili connessi a traffici di eroina tailandese, direttamente gestiti da quella famiglia.
A tale dichiarazione, assai precisa, si sono aggiunte quella dello
IM, sia pure imprecisa in ordine alla collocazione temporale
ELevento, circa l'avvenuta rituale presentazione a lui del
AL come affiliato della cosca di AR ed in relazione ad un episodio, avvenuto LLinterno del carcere, nel quale personaggi di spicco ELorganizzazione "OS TR" quali US MA ed
AL RL erano intervenuti rimproverando al AL,
probabilmente resosi protagonista di un diverbio con un agente di custodia, di avere tenuto un comportamento non adeguato ad un uomo d'onore; quella del CU, circa l'ottenuta disponibilità di un locale del supermercato gestito dal AL ove il dichiarante si incontrava con il reggente di Porta Nuova, NI OL, per discutere del recupero dei proventi di un traffico di hashish, quelle del NC, ELEL, e quelle del CA e del IM.
Il NC ha dichiarato che il AL gli fu presentato ritualmente quale uomo d'onore da RO IN, e gli altri tre collaboranti hanno riferito che il AL fece intervenire vari esponenti
ELorganizzazione mafiosa per essere sostenuto nella trattativa avviata per l'acquisto di un'unità immobiliare facente parte di un complesso realizzato in Buonfornello da una società amministrata dal
CA, ed in un'altra occasione raccomandò il trasferimento del figlio, dipendente del Banco di Sicilia, a tale Gattuccio, uomo d'onore egli stesso.
I giudici di secondo grado hanno approfonditamente valutato, una per una, le suddette dichiarazioni, vagliandone la specificità ed il sufficiente grado di dettaglio nonché sottolineandone la convergenza in ordine alla qualifica di uomo d'onore ELodierno ricorrente e verso il dato significativo rappresentato dal vincolo di disponibilità che legava costui agli altri associati, così da giungere, non censurabilmente, LLaffermazione di una evidente intraneità del AL a "OS TR", sulla base del narrato -
descrittivo di una condotta il più delle volte esplicitamente partecipativa ed in ogni caso altamente sintomatica - di plurimi collaboranti, provenienti da articolazioni diverse ELassociazione
criminale e dissociatisi quasi tutti in tempi differenti, osservando che, presente tale univoco quadro probatorio, alla mancata chiamata di correo da parte di altri collaboranti indicati dLLappellante (ed oggi richiamati in ricorso) non poteva attribuirsi una valenza inficiante, atteso anche che, non essendo stato attribuito al
AL LLinterno del contesto associativo un ruolo di particolare rilevanza da tutti coloro che della sua partecipazione a "OS
TR" avevano parlato, era spiegabile che le informazioni sul predetto imputato fossero state fornite da coloro i quali avevano con lui subito una comune detenzione ovvero erano a questi legati da rapporti di parentela od, ancora, avevano vissuto particolari circostanze che avevano offerto l'occasione per una conoscenza rituale o per contatti con il medesimo.
Non si coglie, in siffatto iter argomentativo percorso dai giudici
ELappello, alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente e pertanto, non fondato l'unico motivo da costui proposto, il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorso di OI FR.
il OI ha censurato, con un primo motivo, l'avvenuta affermazione della sua responsabilità in quanto fondata sulle, a detta del ricorrente, del tutto generiche dichiarazioni dei collaboranti Di
RL (riferite agli anni '60-'70), EL, NC, NT, La
AR, CU, uniche e non riscontrate fonti di prova, mediante meri rinvii alla sentenza di primo grado (senza approfondimento alcuno in ordine alla struttura ELassociazione mafiosa della quale il ricorrente è stato ritenuto partecipe ed in ordine LLesistenza
stessa di questa), sull'assunto della sufficienza, a dare prova della condotta partecipativa ascritta, della semplice attribuzione della qualifica di uomo d'onore e senza un attento esame della logicità
delle dichiarazioni dei collaboranti.
A proposito di queste il ricorrente ha sostenuto essere illogico che,
come detto dal Di RL, il OI prima dovesse venire ucciso perché aveva rifiutato di aderire LL"embargo" deliberato dai vertici ELassociazione nei confronti dei titolari di una cava rifiutatisi di pagare il pizzo, e poi fosse stato affiliato a OS
TR; significative erano, poi, le dimenticanze di quello stesso collaborante sul nome del proprio figlioccio, figlio del OI;
il
IM aveva riferito circostanze apprese de relato, il LO
soltanto fatti notori, l'EL non aveva specificato quali e quanti omicidi - mai perseguiti- egli avesse commesso in concorso con il ricorrente con OI, il NC era stato smentito in ordine
LLaffermato incarico da lui dato al OI di sollecitare il
IS a pagare il "pizzo" per un fabbricato in zona Noce, invece mai costruito, il NT aveva riferito di accompagnamenti, ad opera del OI, del latitante EN a riunioni di mafiosi ma i relativi descritti termini - il EN sarebbe stato portato fino al parcheggio antistante il supermercato Sigros, non nota al
OI la ubicazione del locale al cui interno le riunioni si sarebbero tenute - erano incompatibili con l'affermata qualità di uomo d'onore del ricorrente;
infine, le dichiarazioni del CE
erano state bollate come inattendibili già dai giudici di primo grado.
Con un secondo motivo il ricorrente ha censurato l'erroneità della ritenuta sussistenza delle circostanze aggravanti contestate,
argomentando come segue.
Non ascritto al OI alcun altro delitto, diverso da quello ex art. 416 bis c.p., che avrebbe implicato "un evidente porto di armi anche a livello di ostentazione", non poteva, ergo, sussistere la circostanza aggravante della "scorreria in armi", da escludersi
"allorché lo spostamento in armi sia determinato dalla necessità di andata e ritorno per il compimento di delitti da consumare in un luogo prestabilito e non sia tale da spargere il terrore sulla zona abitualmente attraversata dai consociati visibilmente armati" (Cass.
5-6-1962, Sez. I^, Iacono ed altri).
Tale circostanza, così come quella di cui al comma 6 ELart. 416
bis c.p., non poteva essere contestata senza riferimento a specifici fatti concreti storicamente accertati, e tra l'altro la previsione normativa di entrambe le dette aggravanti è incongrua ("grottesca ed ingenua"), non, potendosi immaginare una mafia disarmata e maneggiante denaro pulito.
Con un terzo ed ultimo motivo il ricorrente ha censurato la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto non riconoscibili le circostanze attenuanti generiche, motivazione consistita in un semplice rinvio a quella redatta, in parte qua, per il coimputato ER ED, in assenza, quindi, di una valutazione della personalità del OI (ogni imputato, ovviamente, ne ha una propria) e con la erronea affermazione della ostatività al riguardo delle caratteristiche del sodalizio criminoso, mentre ciò che dovevasi considerare era la posizione del singolo imputato appartenente a quel sodalizio (incluse, per quanto concerneva il
OI, le gravissime condizioni di salute nelle quali costui versava).
Il primo motivo, in punto responsabilità, non è fondato.
Va in primo luogo osservato che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente la motivazione della sentenza impugnata non si è esaurita in meri rinvii a quella della decisione di primo grado censurata dLLappellante.
Vi sono, è vero, frequenti richiami ad indicati dati fattuali ed a condivise argomentazioni giuridiche presenti nella motivazione dei primi giudici, ma allorquando, come nella specie, i giudici di secondo grado, a causa della completezza e della correttezza
ELindagine svolta dai giudici del primo grado, seguano a grandi linee le argomentazioni di questi ultimi, dando anche esaustiva risposta alle censure a queste mosse dLLappellante, non sussiste alcuna mancanza o difetto di motivazione, dal momento che le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, fondendosi,
si integrano a vicenda, confluendo in un risultato unico ed inscindibile al quale occorre fare riferimento per valutare la congruità della motivazione (Cass. Sez. II, 20-10-1998, n. 14442,
Manzaro); trattasi della cosiddetta motivazione per relationem che è
pienamente consentita quando non ne risulti vulnerato il principio del doppio grado di giurisdizione e quando i fatti o ragionamenti,
cui si fa riferimento, siano conosciuti dLLimputato, sì da consentirgli il controllo, sia pure esaminando un provvedimento diverso per completare la lettura di quello che lo interessa, della congruenza e della logicità e, quindi, della legittimità della motivazione (Cass. Sez. II, 25-2-1999, n. 3269, Carpinelli). Nella
specie la Corte territoriale ha dato risposta ai motivi di appello valorizzando, per giungere alla conferma ELaffermazione di responsabilità, le dichiarazioni, riflettenti sicuramente - atteso il loro contenuto - un'epoca in contestatamente successiva a quella interessata dalla sentenza irrevocabile pronunciata il:15-4-1989,
assolutoria del OI dal reato ex art. 416 bis c.p., del collaboratori di giustizia NC, EL, NT e la AR, i quali hanno riferito che il OI, fino a tempi recenti, fu incaricato di occuparsi degli spostamenti del EN e dei contatti che costui teneva con altri capi mafiosi, al pari di lui latitanti, del calibro del RI e del EL, ed al riguardo le dichiarazioni ELEL e del NC, in Particolare, sono state assai dettagliate, in quanto indicative delle modalità con le quali avvenivano gli accompagnamenti da parte del OI: trasporto del latitante EN in autovettura in un ben preciso luogo,
costituito dal parcheggio della Città - mercato, dal quale il
EN veniva prelevato con un'altra autovettura per raggiungere l'abitazione del NT, nella quale si svolgevano le riunioni dei capi mafiosi.
Gli stessi giudici hanno, del tutto logicamente, ritenuto che tali modalità fossero sottese ad una esigenza di cautela attuata non già
nei confronti del OI, evidentemente considerato tanto affidabile da essere incaricato di salvaguardare il latitante, ma nei confronti dei terzi e delle forze ELordine, essendo funzionale a depistare eventuali pedinamenti ed evitare che i partecipanti alle riunioni,
arrivando direttamente, facessero involontariamente individuare il luogo nel quale avvenivano le riunioni dei vertici ELassociazione.
Già tale risultanza, proveniente da più voci concordanti e quindi reciprocamente riscontrantisi, in una con le plurime attribuzioni al
OI della qualifica, da molto tempo assunta, di uomo d'onore,
vale a provare l'inserimento del ricorrente nell'organigramma associativo, per l'elementare considerazione che intuibili ed evidenti ragioni di prudenza ed elementari regole ELassociazione
mafiosa non avrebbero consentito in alcun modo che la sicurezza di un personaggio del calibro mafioso del EN fosse affidata ad un soggetto estraneo al contesto associativo, con tutti i relativi connessi rischi;
tale considerazione, assolutamente rilevante,
resiste agevolmente al rilievo del ricorrente secondo il quale il
OI non sarebbe stato uomo d'onore in quanto non sarebbe stata a sua precisa conoscenza il luogo delle riunioni verticistiche;
la debolezza intrinseca di tale rilievo tanto più emerge alla luce della considerazione che il OI non risulta essere stato un capo nè un "sottocapo" della specifica organizzazione, la quale presenta ovvii aspetti di impermeabilità anche nei confronti dei semplici partecipi su fatti e momenti particolarmente qualificanti del proprio agire.
A tale motivazione (che già, come si è detto, presenta caratteristiche di esaustività del quadro probatorio una volta che i giudici di merito hanno esaminato l'attendibilità delle suddette propalazioni di più collaboranti riferite ad una circostanza specifica la cui conoscenza era perfettamente spiegabile e verosimile alla luce della valorizzata specifica collocazione dei suddetti dichiaranti LLinterno del contesto associativo, implicante il possesso, da parte dei medesimi, di un patrimonio conoscitivo nel quale le circostanze suesposte logicamente rientravano) la sentenza gravata ha aggiunto ulteriori elementi ritenuti rilevanti, e convergenti, in ordine alla formazione della prova, costituiti:
a) dLLaffermazione del NC GE di essersi rivolto al OI
nel 1995, mentre erano entrambi in carcere, per sollecitare il pagamento della somma di lire cento milioni che IS VI,
uomo d'onore di EL, doveva corrispondere alla famiglia della
Noce per un palazzo realizzato nel territorio di quel mandamento con il consenso di quella famiglia (per la risposta LLassunto difensivo che quell'immobile non sarebbe stato costruito nel luogo indicato dai collaboranti vedasi quanto osservato nell'esaminare il ricorso del
IS);
b) dLLaffermazione del La AR secondo cui il OI
rappresentava il tramite per i contatti con il EN, tanto che il dichiarante si era più volte recato nell'ufficio del ricorrente,
sito in via Mariano Stabile di Palermo, per prendere contatti con quest'ultimo, su incarico del EL e del US, incontratisi personalmente con il OI, suo tramite, dopo l'uccisione del fratello di ER ED, nel citato ufficio ove l'imputato si occupava di autotrasporti per conto di una ditta intestata alla moglie, il cui fratello era amministratore di due società negli uffici delle quali, ubicati nella via IN Stabile, fu rinvenuta documentazione riferentesi appunto alla moglie ELimputato;
c) dLLavere riferito, in ordine a tali uffici ed alla qualità di uomo d'onore del OI, anche il collaboratore LO, cui il
OI fu presentato nel 1991 dal proprio capo famiglia AN
PE in occasione di un incontro organizzato con il cognato di
ON EC, capo della famiglia di Bagheria, per stabilire le modalità con le quali maggiorare le spese relative ai lavori di metanizzazione concessi in subappalto al AN e per i quali doveva essere versata una percentuale alla famiglia di Bagheria, la quale ne aveva una sorta di monopolio nella provincia di Palermo (sicché,
diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il LO non ha riferito unicamente fatti notori, avendo invece esposto l'avvenuta,
ed eloquente, presenza del OI a tale riunione, "mafiosa" sia in ragione dei partecipanti sia in relazione alla "materia" in essa trattata);
d) infine, dalle convergenti dichiarazioni del CU e del CE
sulla qualità di uomo d'onore del OI. La Corte d'appello di
Palermo ha risposto anche agli addebiti di inattendibilità di
(anche) altri collaboranti mossi nei motivi di impugnazione, con argomentazioni esaustive e non illogiche, evidenziando soprattutto come l'affermazione di responsabilità fosse sorretta dal dato probatorio offerto dai citati NC, EL, NT e la AR i quali, avendo fatto parte de fedelissimi di VA RI sino alle rispettive dissociazioni, intervenute in tempi recenti, erano stati attendibilmente in grado di riferire sulla condotta posta in essere dal OI in epoca sicuramente successiva a quella coperta dai giudicato, rispondendo puntualmente (pagine 27 - 28 della sentenza gravata) alle osservazioni ELappellante in ordine a pretese illogicità nelle quali i detti collaboranti sarebbero incorsi, senza che a tali risposte corrispondano idonee censure nei motivi di ricorso, la cui funzione è quella di evidenziare manifeste illogicità della motivazione od errori di diritto in questa contenuti, e non già quella di riproporre al giudice di legittimità
la riconsiderazione di quegli stessi elementi (nella specie, di pretesa inattendibilità dei dichiaranti) che sono stati dai giudici di secondo grado motivatamente disattesi.
Quanto ad aspetti ulteriori va osservato, comunque, che, non essendo l'affermazione di responsabilità stata fondata sulle dichiarazioni del CE (personaggio ritenuto non attendibile) e del Di RL,
bensì sul dato univoco e convergente costituito dalle propalazioni degli altri collaboranti che sono state sopra ricordate (rispetto alle quali gli apporti del CE e del Di RL hanno assunto,
nell'economia della struttura motivazionale della decisione, una sostanzialmente dichiarata valenza di elementi richiamati ad abundantiam), le argomentazioni del ricorrente al riguardo non sono tali da inficiare la motivazione della sentenza impugnata.
Va rilevato, invero, che non vi è alcuna incompatibilità sul piano logico tra una pregressa inosservanza, pro domo sua, del OI,
tale da porlo in pericolo di vita, di una prescrizione mafiosa ed una successiva adesione al sodalizio criminale che lo aveva graziato e che, se il mancato ricordo da parte del Di RL del nome del figlio del OI da lui tenuto a battesimo appare oggettivamente strano,
peraltro tale stranezza non si inserisce (come invece avvenuto nei riguardi del coimputato IS) LLinterno di un quadro probatorio più critico i cui caratterizzanti aspetti d'incertezza e di contrasto non siano stati dalla Corte territoriale composti in una logica ed esaustiva motivazione, ma rappresenta, per tutte le suddette ragioni, un dato pressoché irrilevante, non tale da scalfire la logicità e completezza ELiter motivazionale percorso dai giudici di secondo grado per giungere, sulla base di plurimi,
controllati e sinergicamente operanti elementi probatori,
LLaffermazione di responsabilità di OI FR per il reato a lui ascritto di partecipazione a OS TR (associazione di tipo mafioso sulla cui esistenza e sulle cui caratteristiche strutturali -
pacificamente emerse in moltissimi procedimenti penali oltre che in quello in esame ed appartenenti da tempo LLambito nel notorio - il ricorrente non può fondatamente lamentare che i giudici di merito non siansi sufficientemente espressi).
Del tutto infondato è il secondo motivo di ricorso, concernente le ritenute circostanze aggravanti.
Al riguardo va richiamato quanto da questa Corte osservato in premessa LLesame dei singoli ricorsi sulla correttezza della motivazione della sentenza di secondo grado che ha sottolineato il carattere oggettivo delle circostanze di cui ai commi 4 e 6 ELart. 416 bis c.p. e la loro conseguenziale addebitabilità - a prescindere da un personale uso di armi e denaro - al partecipante
LLassociazione criminosa prevista dalla detta norma, il quale non può averne ignorato la esistenza se non colpevolmente: è del resto lo stesso ricorrente ad affermarne in sostanza la notorietà e la indefettibilità, al punto da criticare la previsione normativa della dotazione di armi ELassociazione e del reimpiego in attività
economiche di proventi di natura delittuosa sub specie di aggravanti anziché come elementi costitutivi del reato, non essendo concepibile una mafia disarmata e non dedita al riciclaggio.
Va poi osservato (ed il motivo in esame si esaurisce, nei necessari termini di specificità, proprio qui) che il ricorrente ha confuso la contestata aggravante di cui al comma 4 ELart. 416 bis con quella
- non contestata - della "scorreria in armi" prevista dal comma 4
ELart. 416 c.p., la prima ricollegata alla semplice disponibilità
di armi da parte ELassociazione di tipo mafioso (che non coincide con i fatti di illegale detenzione e porto, non solo perché la disponibilità non corrisponde necessariamente alla effettiva attuale detenzione o porto, ma anche perché essa può riguardare anche armi legalmente detenute, sicché l'armamento viene in rilievo come semplice ed oggettiva situazione di fatto) e la seconda (di più
risalente definizione normativa e traente le proprie origini dalla necessità di reprimere il brigantaggio) configurabile allorché vi sia stato il passaggio ripetuto (ancorché non abituale) degli agenti, in armi, in uno o più luoghi, quali campagne o vie rurali ed urbane (vedasi Cass. Sez. VI^ 24-2-1998, n. 265, Trasciuoglio). Non
essendo tale ultima circostanza stata oggetto di contestazione
(vedasi il capo di imputazione, che contiene la indicazione, sia dei rispettivi nomina iuris sia delle relative condotte, delle sole circostanze aggravanti previste dai commi 4 e 6 ELart. 416 bis c.p.), le argomentazioni svolte dal ricorrente a sostegno della non sussistenza ELaggravante della scorreria in armi sono del tutto fuori tema.
È invece fondato l'ultimo motivo di doglianza, concernente la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche,
dovendosi concordare con il ricorrente che è mancato al riguardo un esame specifico, riguardante il OI, dei presupposti per il riconoscimento delle dette circostanze invocate con l'atto di appello, sulla base di quanto ivi prospettato, e dovendosi inoltre rilevare che il rinvio a quanto affermato dai secondi giudici nel denegare le circostanze stesse allo ER precede significativamente
- nel senso di una implicita enunciazione di una sorta di non condivisibile principio per il quale, in sostanza, le attenuanti ex art. 62 bis c.p. non possono venire concesse ai mafiosi in quanto tali - il passaggio argomentativo successivo nel quale si addebitano,
come fatto ostativo, al ricorrente le caratteristiche di capacità
delinquenziale ELorganizzazione di appartenenza.
L'impugnata sentenza deve essere quindi annullata limitatamente a tale punto, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte
d'appello, la quale provvederà ad un nuovo esame sulla riconoscibilità o meno delle attenuanti generiche, che tenga presenti gli elementi ex art. 133 c.p.p. concernenti il OI
addotti come favorevoli e quelli, diversi dalla mera commissione del reato ascritto, eventualmente inducenti un giudizio in segno opposto.
I ricorsi di CC IE e CC AE.
Con un comune atto di ricorso i due CC hanno dedotto, con un primo motivo, la violazione di cui LLart. 606 lettera e) c.p.p. in ordine alla motivazione della loro ritenuta partecipazione
LLassociazione di tipo mafioso de qua, in quanto fondata, in assenza della prova di condotte rivelatrici in tal senso, unicamente sull'attribuzione ad essi della qualifica di uomini d'onore, non costituente ex se più di una notitia criminis;
ciò in un contesto nel quale il collaborante IM aveva affermato di avere più volte accompagnato il mafioso IP CA nei 1972 presso il bar condotto dai ricorrenti, mentre era risultato provato documentalmente che il bar era stato realizzato dopo l'anno 1974 (discrepanza che la Corte
territoriale ha illatoriamente tentato di sanare affermando che il bar poteva essere stato terminato già nel 1972 ed i CC
potevano averlo di fatto gestito, in quell'epoca, senza essere provvisti di autorizzazione amministrativa); inoltre non erano state precise le dichiarazioni ELEL sui colloqui intercorsi tra il
NC ed i CC, dei quali il primo non aveva saputo riferire il contenuto (la spiegazione data al riguardo dai giudici
ELappello, secondo cui il NC era rimasto esterno a tali colloqui in quanto solo semplice soldato confliggeva con la circostanza che costui, a quanto da lui stesso dichiarato in dibattimento, era "sottocapo" della famiglia di Malaspina); ancora,
la motivazione è illogica in ordine LLaffermazione, volta a sanare un'ulteriore discrasia avendo il NC indicato in tale OA
TE il suocero del CC mentre costui si chiamava OA
ER, che il ER potesse essere noto nell'ambiente mafioso con il nome di "TE" (in realtà, secondo i ricorrenti, il ER era morto incensurato, mai raggiunto da incriminazione alcuna); quanto al
La AR, costui non era stato in grado di indicare, tra i due fratelli, quale dei due fosse IE e quale AE, ed aveva affermato essergli stato presentato "ritualmente" uno solo di costoro.
Con un secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione e l'errata applicazione dei commi 4 e 6 ELart. 416 bis c.p., essendo state poste a loro carico le circostanze aggravanti in essi rispettivamente contemplate pur nell'assenza della prova positiva della conoscenza o conoscibilità della prima di esse e, quanto alla seconda, della loro consapevolezza di operazioni di riciclaggio ovvero di un loro diretto interessamento in attività economiche produttive in cui fossero impiegati i proventi dei delitti commessi dLLassociazione.
Con un terzo motivo i ricorrenti hanno censurato l'avvenuto diniego delle circostanze attenuanti generiche (ad onta della loro incensuratezza e del loro mancato coinvolgimento in specifiche azioni delittuose) motivato con l'unico richiamo alla risalente partecipazione a "OS TR" (come a dire che la condotta del partecipe realizza la fattispecie penale e costituisce nel contempo il solo e decisivo motivo per denegare attenuanti generiche)
omettendo l'esame della componente oggettiva ed individualizzante della problematica.
Con un ultimo comune motivo i ricorrenti hanno dedotto, infine, la violazione ELart. 442 c.p.p. laddove la sentenza gravata ha motivato - a sostegno della esattezza del diniego, in esito al dibattimento di primo grado, ELapplicazione della diminuente prevista per il giudizio abbreviato al quale i CC avevano vanamente richiesto di accedere - richiamando le discrepanze tra quanto emerso nelle indagini e quanto risultato in dibattimento,
mentre queste non potevano valere, contrariamente a quanto affermato alla luce di un apprezzamento ex post, ad escludere la riduzione di pena una volta che, in un'ottica di giudizio ex ante, il materiale probatorio preesistente raccolto nelle indagini era sufficiente per la decisione.
Il primo e principale motivo non è fondato.
DLLesame delle due sentenze di merito, le cui rispettive motivazioni si integrano reciprocamente per formare un unico tessuto argomentativo, si evince innanzitutto che, pur se ì giudici di merito hanno ritenuto di dover attribuire senza credibilità alle dichiarazioni del collaborante CE, per i gravi profili di inattendibilità da costui sotto vari aspetti mostrati, comunque questi aveva affermato di conoscere da oltre dieci anni i fratelli
CC, IE e AE, come due uomini d'onore, titolari di un bar sito in fondo Corso Calatafimi e appartenenti entrambi appartenevano alla famiglia della Rocca, che IE gli era stato ritualmente presentato da TE MO, e che lo stesso IE gli aveva fatto conoscere come uomo d'onore il fratello AE;
tali dichiarazioni avevano costituito il punto di partenza per le indagini, che avevano condotto ad accertare la titolarità in capo a
CC AE del citato bar, sito in Corso Calatafimi n. 1061,
di fatto gestito anche dal fratello IE, ad appurare che gli indagati avevano sposato le figlie di ER OA, già
condannato in altri procedimenti (l'affermazione circa tali condanne
- osserva questa Corte - siccome relativa ad una circostanza di fatto che i giudici di primo grado hanno connesso ai risultati d'indagine,
non appare in questa sede discutibile, al di là ELaffermazione
dei ricorrenti in ordine alla incensuratezza del ER).
Tali risultanze sono state ritenute costituire valido riscontro a conferma della genuinità delle dichiarazioni del collaborante IM
- il quale ha anche affermato che CC AE era "parente"
di ER OA, capofamiglia della Rocca - in ordine ai riferimenti fatti nei confronti del predetto CC quale uomo d'onore in rapporti con RO IN, LLaffermazione che anche il fratello di costui, IE, era uomo d'onore, agli accompagnamenti da parte del collaborante presso quel bar del cugino IP CA per
(così il collaborante riteneva) "qualcosa attinente alla organizzazione" prima del 1972.
Sono state poi prese in esame le dichiarazioni ELEL, il quale ha anch'egli parlato dei due fratelli CC (affermando che uno dei due era rappresentante della famiglia di ZZ MO) e di suoi accessi al bar di Corso Calatafimi insieme a NC AE, per
"motivi di OS TR", quali appuntamenti o questioni concernenti qualche costruttore, pur escludendo che in quegli incontri venissero programmate azioni criminose, aggiungendo che il NC parlava con uno dei due fratelli, presente anche l'altro, e precisando che entrambi erano uomini d'onore.
NC GE disse poi di conoscere CC IE come uomo d'onore - presentatogli dal La EN IN, (coimputato e condannato nel presente procedimento, titolare di una fiaschetteria dove pure lo incontrava) - appartenente alla famiglia di Corso
Calatafimi e genero di OA "TE".
Il CU ebbe poi a dichiarare (parlando anch'egli del
"rappresentante" CH "TE" quale suocero di uno dei due
CC) che gli odierni ricorrenti erano entrambi vecchi uomini d'onore, e che al loro bar accedeva RO NI.
Infine La AR OA dichiarò di avere conosciuto
CC AE nell'ultimo periodo del 1992, presentatogli da
IO IN, reggente della famiglia di Altofonte, proprio nel bar che i due fratelli possedevano in Corso Calatafimi, presso il quale egli ed il IO si recavano per prendere contatti con ON
PE in ordine ad un traffico di droga, esattamente per procurare al US della droga che in quel periodo aveva difficoltà a reperire, sicché costui si rivolgeva, tramite loro, al ON il quale non aveva problemi a reperire la sostanza stupefacente in
Palermo; il ON vendeva al collaborante ed al IO la sostanza che poi costoro facevano pervenire al US;
subito dopo l'arresto del RI (nel pomeriggio dello stesso giorno) i due si erano recati nel bar del CC "per avere un appuntamento con il ON" il quale aggiornava così dello sviluppo degli eventi il US ed il
EL; tale bar costituiva il punto costante di incontro, e veniva frequentato dai soggetti mafiosi, comunque, "solo per prendere appuntamenti con il ON", che sia l'uno sia l'altro dei due fratelli sapevano dove rintracciare, prendendo il tempo necessario di cinque o sei ore, dopo di che il collaborante e chi lo accompagnava tornavano al bar e parlavano direttamente con il ON.
Dal complesso di tali risultanze i giudici di primo grado hanno tratto la prova - ritenuta sussistente anche da quelli di appello -
di una dimostrata intraneità dei fratelli CC a OS TR,
vista la costante funzione di tramite, e di parimenti costante messa a disposizione del proprio locale, che entrambi svolgevano, tra soggetti mafiosi ed il ON per incontri, avvenuti anche in momenti topici della vita ELassociazione criminosa, funzione evidentemente incompatibile, per il rapporto fiduciario e solidaristico che essa implica, con una estraneità dei predetti imputati al contesto associativo, tenuto conto del modus operandi della specifica organizzazione mafiosa e del suo carattere chiuso ed impenetrabile anche in relazione ad avvenimenti connessi ad un'ordinaria gestione dei rapporti tra i partecipanti.
In sostanza, non vi è stata una mera attribuzione della qualifica di
"uomò d'onore", bensì la descrizione, a più voci, di una specifica condotta, funzionale a procurare incontri tra mafiosi previa richiesta di alcuni di essi e previo reperimento di altri ad opera dei due fratelli, da ritenersi logicamente valorizzata dai giudici di merito come indubbiamente sintomatica e dimostrativa
ELappartenenza degli imputati CC al contesto associativo,
con l'aggiunta di indicazioni, sia pure generiche (vedasi quanto dichiarato al riguardo dLLEL) sulla presenza di entrambi i fratelli quando si parlava di fatti connessi agli interessi
ELassociazione, e con l'aggiunta, altresì, di concordi dichiarazioni circa una frequentazione ELesercizio (che costituiva un luogo di costante riferimento).
In capo ad entrambi gli imputati si è verificata, dunque, una significativa convergenza di elementi, tutti riscontrantisi, sulla partecipazione al sodalizio criminoso, sì che la sentenza di secondo grado, che ciò ha ribadito, non presenta i dedotti vizi di mancato rispetto dei canoni valutativi della prova (tenuta presente anche l'accurata richiamata indagine effettuata dai primi giudici sull'attendibilità dei dichiaranti) ne' elementi di illogicità
manifesta, che le censure dei ricorrenti alla motivazione della sentenza di appello non evidenziano.
Si deve invero, con riguardo ai punti interessati dalle suddette censure, in primo luogo rilevare che, essendo comunque pacifico che il suocero del CC era ER OA, l'averlo indicato taluno dei ricorrenti come "TE" CH, sempre nel riferirsi al suocero degli imputati, costituisce una circostanza del tutto irrilevante in ordine al giudizio di attendibilità dei dichiaranti medesimi e tra l'altro non illogicamente spiegata dalla Corte
territoriale con il poter essere tale soggetto noto con l'altro nome nell'ambiente mafioso, visto che a chiamarlo così erano stati sia il
NC sia il CU.
In secondo luogo, l'avvenuto riferimento (necessariamente approssimativo data la grande distanza temporale delle dichiarazioni dai fatti in esse narrati, tra l'altro neppure tali da segnalarsi per una eccezionalità del relativo contesto che implicasse un ricordo preciso ELepoca di loro verificazione, così come inevitabilmente vago è stato il ricordo del collaborante in ordine alle finalità di accesso al locale), da parte dello IM al locale bar in questione come esistente in epoca prossima LLanno 1972, in un contesto nel quale gli atti di compravendita furono stipulati soltanto nel 1975 e nell'anno successivo (ed a tale periodo risalgono gli atti di compravendita e l'iscrizione nel registro delle ditte, nonché
l'autorizzazione al commercio) non appare, pur a fronte della esistenza di un atto attestante formalmente l'avvenuta ultimazione dei lavori nel 1974 (atto avente valenza amministrativa ma non necessariamente documentante la inutilizzabilità di fatto di quanto creato in precedenza), tale da evidenziare elementi di inattendibilità in capo al dichiarante e riferibili al suo narrato,
una volta emerso anche da altre fonti che il locale era sede di incontri tra appartenenti LLassociazione.
Infine, non è caratterizzata da illogicità manifesta neppure la motivazione data in ordine al fatto che l'EL non ha saputo precisare maggiormente l'oggetto dei colloqui che intervenivano tra il proprio capofamiglia NC AE ed i fratelli CC, non essendo affatto inverosimile che egli, comunque subordinato al NC
(che evidentemente agiva in prima persona), non seguisse più di tanto tali discorsi;
ne' comunque può essere ritenuto significativo un ricordo carente sull'oggetto specifico, costituito non tanto dal contenuto dei colloqui con i fratelli CC quanto (alla luce di ciò che ha affermato dallo stesso EL in dibattimento, come riportato a pagina 308 della sentenza di primo grado) dalle ragioni per le quali, di volta in volta, costoro venivano contattati perché
prendessero appuntamenti per i richiedenti, avendo l'EL
affermato di rammentare soltanto, e comunque, che si trattava di
"motivi di OS TR" ("qualche costruttore" o "qualche raccomandazione"); il tutto in un contesto di notevole distanza temporale, e nel quale emergeva il dato rilevante che il compito degli odierni ricorrenti era quello di prendere degli appuntamenti e di favorire incontri nel loro locale.
Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso, concernente l'avvenuta affermazione della ricorrenza di entrambe le circostanze aggravanti contestate (e di cui ai commi 4 e 6 ELart. 416 bis c.p.), valendo al riguardo quanto già superiormente affermato: 1) in ordine alla natura oggettiva della prima delle suddette circostanze aggravanti ed alla conseguente configurabilità della stessa in capo al partecipante LLassociazione di tipo mafioso anche in assenza di una propria personale diretta disponibilità di armi o di materie esplodenti da parte di taluni degli associati, quando di queste disponga l'associazione e di detta disponibilità il partecipe al sodalizio criminoso sia consapevole, ovvero colpevolmente ignaro;
2)
in ordine alla natura parimenti oggettiva, con la conseguente imputabilità al partecipante che versi nella situazione prevista dal comma 2 ELart. 59 c.p. anche della seconda delle circostanze aggravanti considerate, essendo indubitabile che anch'essa va riferita LLattività ELassociazione, ed essendo altresì fuor di dubbio, appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo ormai della generalità dei cittadini (ed a fortiori degli associati) la nozione che OS TR opera nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti dei delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del suo programma criminoso, sì una ignoranza al riguardo, in capo ad un soggetto che sia a tale organizzazione associato, anche a volerla ipotizzare, non potrebbe essere che (gravemente: non intelligere quod omnes intelligunt) colpevole.
È invece fondato il terzo motivo di doglianza, concernente la motivazione del diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche.
Al riguardo i giudici ELappello, dopo avere dato atto della incensuratezza di entrambi i ricorrenti fratelli e della mancanza di notizie sul loro coinvolgimento in azioni criminose, si sono limitati ad affermare che la valenza positiva di tali dati soccombe, sul piano della valutazione della riconoscibilità delle attenuanti ex art. 62
bis c.p., davanti al rilievo della loro comune risalente affiliazione ad un'associazione dello spessore criminoso quale OS TR, ma tale motivazione si risolve nell'affermazione sostanziale di una sorta di regola, che non può essere condivisa, in forza della quale,
sulla scorta di un'automatismo traslativo della pericolosità
ELassociazione sul singolo associato, LLaffiliato a OS TR
le circostanze attenuanti generiche non sarebbero comunque concedibili eo ipso per il fatto ELaffiliazione, anche in assenza di elementi positivamente valutabili, non avendo particolare significato - in un contesto nel quale gli stessi giudici hanno più
volte sottolineato, esattamente, la natura tendenzialmente perpetua del particolare vincolo associativo - la evidenziata "risalenza"
della partecipazione, e dovendo invece esaminarsi se la partecipazione stessa, consistente nella costante messa del soggetto disposizione del sodalizio criminoso, sia stata caratterizzata o meno da comportamenti specifici dimostrativi, al di là del mero fatto partecipativo, di una soggettiva capacità criminale del singolo partecipe, proprio perché le più varie e diverse, e diversamente qualificanti ai fini del giudizio sulle generiche, possono essere gli specifici fatti che il soggetto ha commesso (anche con riferimento alle funzioni assegnategli) LLinterno della generale condotta partecipativa.
Quanto al motivo, anche questo comune ai due ricorrenti CC,
concernente il mancato recupero della diminuente del rito ex art. 442
c.p.p., vale quanto si è già osservato in ordine LLintervenuta
modifica normativa EListituto de giudizio abbreviato ed alle ragioni, esposte in premessa LLesame dei singoli ricorsi, per le quali nella presente sede di legittimità va affermata la sopravvenuta spettanza LLimputato, che a suo tempo si vide respingere la relativa richiesta, della riduzione di un terzo della pena.
Atteso l'accoglimento del motivo concernente le circostanze generiche, che rende ancora sub iudice la determinazione della pena sulla quale va apportata la riduzione per il recupero della diminuente del rito, non si può evidentemente procedere qui alla diminuzione in applicazione del disposto del comma 3 ELart. 619
c.p.p., e pertanto la sentenza emessa nei confronti di CC
IE e AE deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione
della stessa Corte d'Appello palermitana, limitatamente ai punti che concernono le attenuanti ex art. 62 bis c.p. e la diminuente di cui
LLart. 442 c.p.p., con rigetto nel resto dei ricorsi dei medesimi per tutte le altre esposte ragioni.
Ricorso di SI IC
il SI ha dedotto, con un primo motivo, il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione laddove fondata, quanto alla sua affermata responsabilità per il reato ascrittogli, sulla mera indicazione, non suffragata da riscontri esterni, da parte dei collaboranti NC e CU, della sua qualità di uomo d'onore facente parte di "OS TR"; il NC aveva riferito della contestualità della propria affiliazione a quella del ricorrente ed il CU asserito che quest'ultimo gli era stato presentato ritualmente (senza specificare da chi, mentre la circostanza era non compatibile con la veste di capo mandamento del CU, il quale aveva affermato, errando, che il ricorrente era suo coetaneo, ed aveva anche avuto delle difficoltà in sede di ricognizione fotografica); in assenza di indicazioni, da parte di entrambi, di specifici fatti criminosi commessi dal SI e del contributo che costui avrebbe dato LLassociazione, ed in presenza di discordanze tra le dichiarazioni del NC (che tra l'altro aveva attribuito erroneamente lo svolgimento di un'attività di "Toto nero" al ricorrente, anziché a diverso soggetto, SI IN) e quelle
ELaltro collaborante EL.
La Corte territoriale ha, secondo il ricorrente, superato le rilevate contraddizioni con argomentazioni supponenti, neppure valutando la circostanza che il CE aveva escluso che NC e SI fossero stati affiliati contestualmente, ed infine non ha tenuto conto della inattendibilità di un riferito episodio, concernente l'acquisto di un mattatoio (del quale SI non era proprietario, ignoto anche il preteso socio).
Un ulteriore motivo di ricorso concerne la violazione ex artt. 125 e
606 lettera e) c.p.p. per non avere i giudici ELappello preso in esame il motivo di gravame che censurava l'avvenuto diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la incensuratezza
ELimputato, essendosi limitati al riguardo ad affermare che l'oggettiva gravità del fatto ostava al riconoscimento delle dette attenuanti.
Infine, il ricorrente ha dedotto la violazione ex lettere b) ed e)
ELart. 606 c.p.p. in ordine alla motivazione con la quale è stata disattesa la richiesta di recupero della diminuente del rito abbreviato, osservando al riguardo che il dibattimento in primo grado non aveva apportato alcuna novità in termini di prova rispetto alla situazione presente quando l'imputato aveva formulato la richiesta di essere giudicato con il suddetto rito speciale.
Il primo e principale motivo non è fondato.
Richiamato, invero, quanto già affermato in ordine LLidoneità
ELassunta qualifica di uomo d'onore ad integrare la condotta partecipativa LLassociazione di tipo mafioso OS TR (per il contributo alla realizzazione dei fini associativi che dLLadesione
alla struttura criminosa deriva), va osservato anche che in tema di reati associativi, una volta dimostrata l'esistenza di un'associazione criminosa e una volta individuati elementi dai quali si possa derivare la partecipazione del soggetto alla vita di quest'ultima, non occorre poi la dimostrazione di quello che può
essere stato il ruolo specifico svolto da quel medesimo soggetto nell'ambito ELassociazione stessa, atteso che la "partecipazione",
per la sua stessa natura, può realizzarsi nei modi più vari, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice e non può, quindi, essere richiesta neanche nella sentenza di condanna
(vedasi Cass. Sez. I^, 18-3-1992, n. 3214, Schiavone ed altri).
Ciò posto, va osservato che i giudici ELappello hanno correttamente vagliato, redigendo al riguardo una motivazione che non può definirsi mancante ne' manifestamente illogica, il dato probatorio integrato dalle concordi dichiarazioni dei collaboranti
NC e CU in ordine alla intraneità del SI
LLassociazione criminosa, nella veste di componente della famiglia di Palermo Centro, esaminando l'attendibilità delle stesse alla luce anche delle ragioni per le quali i detti collaboranti avevano avuto conoscenza di quanto dichiarato, ed evidenziando episodi specifici,
quali l'affiliazione contestuale a quella del NC (risultanza alla quale singolarmente il ricorrente oppone quanto diversamente affermato dal CE, collaborante sulla cui soggettiva inattendibilità si è convenuto da parte di giudici di merito e difensori), l'avvenuta rituale presentazione al CU, i frequenti contatti avvenuti tra il SI ed il NC, in particolare per l'acquisto da parte del primo di un mattatoio sito in ZZjuso, in vista del quale il NC aveva raccomandato il SI a US
VA, senza esito, laddove aveva invece avuto esito positivo la iniziativa del socio del SI, rivoltosi LLaltro esponente di spicco di "OS TR" IE IE (su tale episodio, e sulla sua indubbia significatività per i dimostrati contatti ELimputato con soggetti mafiosi appartenenti a OS TR di caratura estremamente elevata, postulanti una intraneità al sodalizio, si è diffusa assai più a lungo la sentenza di primo grado, la cui motivazione, come è
noto, si integra con quella della sentenza di appello).
I secondi giudici, poi, oltre a confutare - con argomentazioni
(attinenti l'acquisto del mattatoio da parte del socio del SI e l'asserita incompatibilità delle dichiarazioni al riguardo del collaborante NC, con quanto da costui affermato circa le ragioni della "rottura" tra US e l'altro capo mafioso EN) alle quali il ricorrente non replica - le deduzioni ELappellante in ordine alla non credibilità delle dichiarazioni dei collaboranti,
hanno dato una congrua spiegazione delle ragioni per le quali non era credibile la difensivamente ipotizzata confusione fatta dal CU
tra l'imputato SI IC e tale SI OA (anche al riguardo la censura del ricorrente è articolata in modo del tutto generico) e per le quali le dichiarazioni del NC resistevano al vaglio di attendibilità, richiamando al riguardo l'analisi effettuata dai giudici di primo grado, i quali avevano operato un'accurata selezione delle indicazioni dei collaboratori escussi per giungere ad affermare che soltanto quelle del CU erano idonee a riscontrare, con un sufficiente livello di attendibilità, quelle del
NC.
In ordine alle quali ultime la Corte territoriale ha approfonditamente e non illogicamente motivato, nell'esaminare l'attendibilità del collaborante, sulla "confusione" (ritenuta plausibile, in rapporto al numero degli omicidi commessi ed alla facilità con la quale l'associazione mafiosa è solita ricorrere
LLeliminazione fisica di chi la contrasti od intralci i suoi piani)
tra un apporto - rispettivamente del suo genitore, e proprio -
strettamente esecutivo, anziché soltanto preparatorio, dato alla commissione di due distinti delitti di omicidio, nonché
sull'attribuzione LLodierno ricorrente e tal SI IN in ordine ad un coinvolgimento nel cosiddetto "Toto Nero", osservando al riguardo che il NC è stato comunque estremamente preciso nel distinguere tali due soggetti, descrivendo le loro attività lecite nel settore del commercio delle carni, indicando le ubicazioni dei relativi esercizi e così via;
ne' - hanno spiegato ancora i secondi giudici, con una argomentazione che il ricorrente non censura nei suoi termini specifici - sussisteva la dedotta contraddittorietà tra le indicazioni date dal NC e quelle date dLLEL RA
OL, il quale ha negato le occasionali visite alla macelleria di
SI IC, e ciò per la semplice ragione che il NC non aveva indicato l'EL tra coloro con i quali si era recato a trovare il SI.
In definitiva la motivazione della Corte d'Appello (che ha anche motivatamente escluso un interesse del NC ad accusare il ricorrente) sfugge alle censure del ricorrente laddove essa è
fondata sull'incrociarsi reciproco delle dichiarazioni del NC e del CU in ordine alla partecipazione ELuomo d'onore SI al sodalizio di tipo mafioso in oggetto, riportando anche alcuni elementi fattuali tali da non consentire di ritenere che siasi trattato di una mera attribuzione iliatoria o, peggio, calunniosa, e laddove afferma, in esito LLesame del quadro probatorio e dei motivi ELappellante in punto responsabilità, che la mancanza di prova della commissione di illeciti specifici tipici ELassociato
non comporta la carenza della prova - aliunde ricavata sulla base di propalazioni de scientia diretta e personale di collaboranti attendibili - ELappartenenza ELimputato al contesto associativo e, quindi, della sua responsabilità per il reato ascrittogli.
È invece fondata la censura concernente la motivazione del rigetto del motivo con il quale l'appellante censurava la sentenza di primo grado in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Invero la Corte territoriale ha ritenuto priva di fondatezza la suddetta doglianza perché la risalente affiliazione ELimputato a
"OS TR" deponeva per una "radicata adesione agli scopi ed ai modelli comportamentali di un sodalizio di eclatante capacità
criminogena e pericolosità sociale"; tale motivazione non può
essere condivisa perché la detta adesione radicata in null'altro consiste se non nella condotta partecipativa tipica del reato permanente ascritto e, quindi, non può essere utilizzata per due volte contro il reo, una per affermarne la responsabilità e l'altra per negare quelle circostanze generiche il cui diniego, invece, i giudici avrebbero dovuto motivare con l'insussistenza o la irrilevanza degli elementi circostanziali di meritevolezza prospettati a sostegno della richiesta, e non già con la valorizzazione di elementi negativi derivati dalla mera natura del fatto-reato, neppure potendosi ritenere corretto, nell'ambito della richiesta valutazione sul punto ex art. 133 c.p., traslare automaticamente le caratteristiche negative oggettive
ELassociazione sul partecipe alla medesima.
Occorreva, in sostanza, almeno una valutazione degli elementi dedotti a sostegno della richiesta del riconoscimento delle attenuanti,
LLesito della quale decidere se gli stessi avessero al riguardo positiva rilevanza o sussistesse, invece, un decisivo elemento,
utilizzabile e non coincidente con il titolo del reato commesso, di segno contrario e tale da vanificare il possibile rilievo dei primi,
non potendosi affermare fondatamente la sussistenza di una regola giuridica secondo la quale ad un associato a OS TR, resosi quindi responsabile di un reato a carattere permanente estremamente grave, non siano concedibili in alcun caso le circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p.
Quanto al motivo che riguarda il mancato recupero della diminuente del rito abbreviato, l'intervenuta modifica normativa EListituto
del detto rito speciale comporta, per le ragioni che sono state già
esposte in premessa LLesame dei singoli ricorsi, la sopravvenuta spettanza LLimputato, che a suo tempo si vide opporre un rifiuto alla relativa richiesta, della riduzione di un terzo della pena, in questa sede non applicabile direttamente ex comma 2 ELart. 619
c.p.p atteso l'accoglimento del motivo concernente le circostanze generiche, che rende ancora sub iudice la determinazione della pena diminuenda.
Per le ragioni che precedono la sentenza emessa nei confronti di
SI IC deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione
della stessa Corte territoriale, limitatamente ai punti che concernono le attenuanti ex art. 62 bis c.p. e la diminuente di cui
LLart. 442 c.p.p., con rigetto nel resto del ricorso.
Il ricorso di SC VA.
Lo SC ha dedotto un duplice ordine di motivi.
Con il primo egli censura la sentenza impugnata laddove questa ha fondato il giudizio di responsabilità sull'attribuita qualifica di uomo d'onore, ad avviso del ricorrente non bastante, occorrendo la prova di contributi forniti LLassociazione;
inoltre lo stesso ricorrente afferma che la Corte di merito non ha verificato se le varie chiamate in correità siano state effettuate in modo indipendente, ognuna con una sua propria origine, onde evitare la cosiddetta circolarità della prova.
Sottolinea poi, lo stesso ricorrente, che le propalazioni accusatorie dei vari collaboratori di giustizia sono convergenti unicamente nell'attribuirgli la qualifica di uomo d'onore, ma non si riscontrano allorché attengono a fatti specifici;
le affermazioni del collaborante OL, poi, in ordine ad un presunto coinvolgimento dello SC in un traffico di sostanze stupefacenti sono state smentite dLLintervenuta emissione di un decreto di archiviazione attinente alla relativa notitia criminis, mentre nessun provvedimento
è seguito LLaffermazione secondo la quale costui aveva commesso degli omicidi in concorso con tale ZI VA, e la Corte
territoriale ha risposto, su tali punti, che la genericità dei fatti esposti dal OL si spiegava con i rapporti poco intensi e di scarsa frequentazione da costui intrattenuti con il ricorrente,
contraddittoria mente poi affermando che le dichiarazioni del detto collaborante andavano oltre, quanto ai contenuti, la mera attribuzione della qualifica di uomo d'onore.
Mancavano poi riscontri alle dichiarazione ELaltro collaboratore
NT (il quale, a differenza del OL aveva inserito lo SC
nella famiglia di AN EL e non in quella di MA
AT).
Con un secondo e subordinato motivo il ricorrente ha dedotto l'erronea attribuzione della circostanza aggravante di cui al comma 6
ELart. 416 bis c.p., assumendo che, poiché il reimpiego di profitti delittuosi in attività economiche gestite o controllate dagli associati non è una finalità di tipo indefettibile
ELassociazione, occorreva verificarne la sussistenza individuando in concreto attività lecite nelle quali fossero stati occultati i proventi di quelle illecite;
erroneo è, comunque, l'addebitare automaticamente l'aggravante stessa a ciascun appartenente a OS
TR in quanto tale, essendo invece richiesta la consapevolezza della sussistenza della circostanza medesima.
Il primo motivo non è fondato.
Si è già chiarita la rilevanza della qualifica di uomo d'onore acquisita da un determinato soggetto ad integrare, per tutto ciò che l'assunzione di tale veste - a seguito ELingaggio del soggetto, in modo più o meno rituale, come componente ELassociazione -
comporta in termini di totale messa a disposizione delle proprie forze per la realizzazione dei fini associativi e di totale disponibilità, con effetto rafforzativo del contesto criminale,
sicché da essa può desumersi la partecipazione di quel soggetto
LLorganizzazione mafiosa, e non è qui il caso di ripetersi.
Si è anche rilevato che a non essere sufficiente, sul piano della prova della partecipazione, non è già la sussistenza di tale veste
(che invece integra il momento partecipativo) ma la mera non riscontrata attribuzione della medesima, ed al riguardo va rilevato che i giudici di merito (più diffusamente, quelli di primo grado, la motivazione della cui sentenza si integra con quella di appello)
hanno analizzato le dichiarazioni di OL GA e di IO
AT NT, riscontrandole poi con quelle di NC GE e di EL OL, ed hanno rilevato che sia il OL, sia il
NT, sia l'EL hanno affermato che lo SC era noto ad essi come uomo d'onore (il OL ha dichiarato che lo SC
apparteneva alla sua stessa famiglia di MA AT, e che a presentarglielo come tale, nel lontano 1973, erano stato o Lo CC
VA o IC AR;
ne ha descritte le caratteristiche fisiche, lo ha riconosciuto in fotografia, ha affermato che costui possedeva una macelleria, particolare, questo, confermato dal
NT il quale ha anche indicato il luogo nel quale l'esercizio si trovava, aggiungendo che negli ultimi tempi lo SC aveva iniziato l'attività di imprenditore edile;
l'EL ha egli pure ha affermato che lo SC apparteneva alla famiglia di MA
AT).
Il OL, il NT e l'EL hanno poi attribuito allo SC
la commissione di vari delitti, il secondo ed il terzo addossandosene anch'essi la paternità ed il NT facendo cenno a numerosi omicidi, gli ultimi dei quali in ordine di tempo commessi in concorso con lo SC, vittime dei quali delitti erano stati una persona che affermava di fare parte dei servizi segreti e l'onorevole IM.
Inoltre è stato sottolineato un dato fattuale di indubbia rilevanza e dimostratività in ordine al thema probandum, per la sua idoneità
a supportare l'attendibilità delle plurime affermazioni
ELappartenenza ELimputato LLassociazione di tipo mafioso in oggetto, dato costituito dLLavvenuta condanna dello SC, con sentenza del Tribunale di Palermo del 5-5-1997, per il favoreggiamento di Lo CC VA, uomo d'onore della famiglia di MA AT.
Compiuto dai giudici di merito un accurato esame della soggettiva attendibilità dei suddetti collaboranti, alla quale è stato dedicato un apposito capitolo, e della credibilità delle informazioni date da costoro sulla base del patrimonio conoscitivo da essi acquisito nel lungo periodo di militanza in "OS TR", e non emersa, proprio per la varietà degli episodi specifici affermati dai collaboranti, la temuta circolarità della prova la quale avrebbe comportato delle dichiarazioni su fatti specifici rese in copie conformi, va osservato che se è vero che le propalazioni sui fatti delittuosi diversi da quello associativo sono rimaste alquanto vaghe
(si che sembra, a quanto affermato dal ricorrente, che ad esse non siano seguite iniziative giudiziarie specifiche, ed in un caso sia stato emesso un provvedimento di archiviazione), comunque è
innegabile quella convergenza di molteplici dichiarazioni in ordine
LLappartenenza dello SC alla famiglia mafiosa di MM
AT che i giudici di merito hanno valorizzato, ed a proposito della quale, atteso che il NT ha dichiarato che lo SC, pur facendo parte di detta famiglia, svolgeva l'attività di cassiere per quella di AN EL, non è emersa la contraddizione rilevata in ricorso;
al riguardo non appare censurabile l'argomentazione con la quale i giudici di secondo grado hanno ritenuto credibile la dichiarazione del NT in ordine LLavvenuto "distacco" dello
SC presso la famiglia di AN EL sulla base della circostanza di fatto che questa era rimasta ad un certo punto quasi totalmente priva di componenti, il che spiegava congruamente il perché della contabilità (ricorrendo comunque la necessità di tenere distinte le entrate, provenienti da pratiche estorsive, e le spese) della famiglia impoveritasi di risorse si fosse occupato un uomo d'onore appartenente ad una famiglia viciniore.
La stessa Corte territoriale ha infine opportunamente valorizzato,
come già detto, come particolarmente rilevante sul piano del riscontro probatorio un fatto certo, consistente nella citata condanna dello SC per favoreggiamento del Lo CC,
circostanza particolarmente significativa in quanto quest'ultimo apparteneva alla medesima famiglia del ricorrente;
invero non può
escludersi il valore confirmatorio delle altre risultanze insito nel suddetto procedimento penale, atteso che i precedenti penali e giudiziari del soggetto, ed anche gli eventuali provvedimenti di prevenzione, sono sicuramente provvisti di tale valenza, in subiecta materia, quando siano relativi ai fatti od ai reati che per titolo,
per modalità di esecuzione, per l'oggetto, per concorso di persone ovvero per altre circostanze significative, permettano l'aggancio a presupposti o finalità denotanti un retroterra di criminalità
organizzata di tipo mafioso (Cass. Sez. VI^ 8-3-1999, n. 3089,
Caruana ed altri).
In definitiva, la Corte di merito è giunta, con una motivazione esaustiva e che resiste alle censure del ricorrente, ad affermare che sulla partecipazione, risalente, ELuomo d'onore SC VA
a OS TR si era formato un quadro probatorio, composto da dichiarazioni convergenti, riscontrantisi inter se e riscontrate ab externo dal fatto per il quale costui aveva riportato condanna.
Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso, a proposito del quale devesi richiamare quanto da questa Corte affermato in premessa in ordine al fatto che il reinvestimento di denaro proveniente da attività delittuose costituisce, ormai notoriamente, un elemento che, se non indefettibilmente presente in qualunque contesto associativo, caratterizza comunque innegabilmente l'associazione per delinquere di tipo mafioso denominata OS TR, in ordine alla natura oggettiva della circostanza aggravante stessa, ed in ordine,
infine, alla impossibilità che uno degli aderenti a siffatta associazione criminale possa ignorare, se non colpevolmente, (tanto più se la sua intraneità alla stessa data da molti anni) la circostanza che tale potente organizzazione fa del reimpiego degli ingenti capitali che le derivano dalla commissione di specifici delitti che persegue (tipicamente quello di estorsione) un abituale modus operandi, strumentale al proprio arricchimento ed al proprio potenziamento.
Assenti altri motivi di censura oltre quelli esaminati, il ricorso dello SC deve essere rigettato.
Concludendo, deve provvedersi, per tutte le ragioni esposte in sede di esame dei singoli ricorsi, come in dispositivo, con condanna alle spese del procedimento, in solido, del AL, dello SC e del
ON, in conseguenza del rigetto dei ricorsi dei primi due e della dichiarazione di inammissibilità del ricorso del terzo, a carico del quale va posto anche, come già detto, il versamento della somma di lire 1.000.000 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IS
VI e, in concorso della diminuente di cui LLart. 442 c.p.p.,
determina la pena in anni otto, mesi cinque e giorni dieci di reclusione.
Annulla detta sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte
d'appello di Palermo, nei confronti di EL PE e IS
ED;
limitatamente LLattenuante di cui LLart. 62 bis c.p. ed alla diminuente di cui LLart. 442 c.p.p. nei confronti di CC
AE, CC IE e SI IC;
limitatamente LLattenuante di cui LLart. 62 bis c.p. nei confronti di IV MI, OI FR e ER ED.
Rigetta nel resto i ricorsi di CC AE, CC
IE, SI IC, IV MI, OI FR e ER
ED.
Rigetta i ricorsi di AL FR OL e SC IM, e dichiara inammissibile il ricorso di ON VA, condannando questi ultimi al pagamento delle spese in solido e il ON
altresì al versamento della somma di lire 1.000.000 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2000.
Depositato in cancelleria il 6 maggio 2000