Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2000, n. 5343
CASS
Sentenza 28 gennaio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nell'assunzione della qualifica di "uomo d'onore" va ravvisata non soltanto l'appartenenza - tendenzialmente permanente e difficilmente revocabile - alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo con soggezione alle sue regole e comandi, ma altresì la prova del contributo causale, che è immanente nell'obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale anche mercè l'aumento numerico dei suoi membri. Ed invero se la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire al sodalizio che si sia già formato, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa, nel caso dell'associazione di tipo mafioso - che si differenzia dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forza di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati, ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano - il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire, quale uomo d'onore, ai fini anzidetti.

La circostanza aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis cod. pen., che si configura ove le attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale ne risponde per il solo fatto della partecipazione, dato che - appartenendo da anni al patrimonio conoscitivo comune che "cosa nostra" opera nel campo economico utilizzando ed investendo i profitti di delitti che tipicamente pone in essere in esecuzione del suo programma criminoso - un'ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che sia a tale organizzazione affiliato è inconcepibile.

Commentario1

  • 1Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosa
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022

    Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2000, n. 5343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5343
Data del deposito : 28 gennaio 2000

Testo completo