Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2012, n. 3229
CASS
Sentenza 14 dicembre 2012

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L'applicabilità delle norme incriminatrici in materia di bancarotta nel caso di impresa soggetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa presuppone l'accertamento giudiziale del suo stato d'insolvenza, equiparato, ai sensi dell'art. 237 legge fall., alla sentenza dichiarativa di fallimento e, come quest'ultima, insindacabile in sede penale anche qualora sottoposto a gravame.

L'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza dell'impresa soggetta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa è presupposto necessario e sufficiente per l'applicabilità delle norme incriminatrici in materia di bancarotta ancorchè effettuato in epoca antecedente alla modifica degli artt. 203 e 237 legge fall. ad opera del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

In tema di false comunicazioni sociali, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 61 del 2002 la punibilità è esclusa se la condotta incriminata non altera in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ovvero, in via alternativa, non determina una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al cinque per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'uno per cento, ferma restando ai fini della configurabilità del reato l'irrilevanza di valutazioni estimative che singolarmente considerate non differiscano in misura non superiore al dieci per cento rispetto a quella corretta.

La celebrazione di un'udienza dibattimentale con la partecipazione del difensore nominato dall'imputato in eccedenza rispetto al numero consentito determina una nullità di ordine generale non assoluta, che non può essere eccepita dallo stesso imputato, il quale con il proprio comportamento ha concorso a darvi causa.

Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo e non è dunque necessario, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219 legge fallimentare.

In tema di società cooperative, il rinvio operato dall'art. 1 l. 17 luglio 1975, n. 400 alle norme contenute nel titolo quinto della legge fallimentare e dunque anche all'originaria formulazione dell'art. 203 della stessa legge, che prevedeva l'applicabilità delle norme penali fallimentari all'imprenditore soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, deve ritenersi di tipo "mobile" e pertanto in tale prospettiva tuttora operante sebbene riferibile, dopo le modifiche apportate dal d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, alla disposizione contenuta nell'art. 237 legge fall.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2012, n. 3229
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3229
Data del deposito : 14 dicembre 2012

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