Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
La concessione delle circostanze attenuanti generiche non impone che siano esaminati tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. essendo sufficiente che si specifichi a quale di esso si sia inteso fare riferimento. (Fattispecie in cui la mancata concessione delle attenuanti generiche era stata motivata con riferimento alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato come desumibile dalle condanne riportate).
Commentari • 2
- 1. Guida in stato di ebbrezza: è richiesto il consenso per il prelievo ematico su richiesta della P.G.?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento. (In motivazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata - Cassazione penale , sez. IV , 08/10/2019 , n. 43217). …
Leggi di più… - 2. PM ricerca la verità ma non può minacciare chi viene interrogato (Cass. 20365/239https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2023
L'autorità investigativa che minacci persone escusse ritenute reticenti con il carcere commette il reato di tentata violenza privata: a fronte del sospetto di falsità o di reticenza delle persone escusse ai sensi dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero non può rappresentare, per vincerne le resistenze, la detenzione in carcere di queste ultime come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà degli stessi pubblici ministeri, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle loro domande. Il ruolo di garante della legalità nella fase procedimentale, connesso alla funzione ricoperta dagli appartenenti all'ufficio del pubblico ministero impone di ammonire le persone …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2010, n. 33506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33506 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI GI - Presidente - del 07/07/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 690
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 8850/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI;
nei confronti di:
1) NC RL, N. IL 10/07/1979;
avverso la sentenza n. 37/2008 CORTE ASSISE APPELLO di BARI, del 06/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Tindari Baglione, che ha concluso per l'annullamento con rinvio in accoglimento del ricorso del P.G.; rigetto del ricorso dell'imputato;
Udito il difensore Avv. Aricò GI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - NT GI, deceduto nel corso del processo, quale mandante ed esecutore materiale, AN RL e BR GE (giudicato separatamente), in veste di concorrenti nel reato - per aver rafforzato il proposito criminoso del primo con la loro "presenta costrittiva" - sono stati imputati dell'omicidio e dei connessi reati in materia di armi, commesso in agro di Sannicandro di Bari il 10 maggio 2000 in ora notturna (ore 23,00 circa) in danno di LD AL, attinto, all'altezza della bocca, da un solo colpo di pistola cal. 9x21, nonché del sequestro della persona offesa, prelevato qualche ora prima, con inganno, da una piazza del quartiere barese di Poggiofranco.
L'omicidio è stato contestato come aggravato dalla minorata difesa, dalla premeditazione, esclusa dal giudice di primo grado, e dai motivi abietti, con riguardo all'intento di punire la vittima per la sua arroganza, avendo costui posto una condizione intollerabile - l'ammissione alla "spartenza" - all'accettazione della proposta di vendere hashish per conto del clan OL e per aver rivelato che era stato il NT il mandante del furto di un'autovettura Fiat Croma, risultata di proprietà di un poliziotto (Calò Cosimo). Secondo l'accusa: l'azione punitiva nei confronti del LD rappresentava "l'attività residuale" di una serata che aveva avuto altri progetti criminali (inizialmente l'esecuzione di un attentato, da parte del NT e del AN, ai danni di un aderente al gruppo Diomede, NT LD, che nel 1992 si era reso autore di un agguato a mano armata nei confronti del NT;
successivamente, accertata l'impraticabilità di tale progetto a causa della presenza di numerose pattuglie di polizia nei pressi della sala giochi abitualmente frequentata dalla potenziale vittima, il compimento di un attentato ai danni di altro pregiudicato, CI TR, vanamente atteso dal NT e dal BR nei pressi della sua abitazione); il LD, divenuto l'ultimo obiettivo del gruppo criminale, era stato notato dal NT nei pressi di una cabina telefonica pubblica nel quartiere Poggiofranco;
lo stesso era stato invitato dal BR, con un pretesto, a salire sulla sua macchina, sulla quale prendevano posto, successivamente, il AN ed il NT;
la vittima era stato condotto nella campagna di Sannicandro, per un "interrogatorio";
giunti in un luogo disabitato, scesi dall'auto, il LD, sotto la minaccia di due pistole, in possesso del NT e del AN, veniva fatto inginocchiare ed invitato a discolparsi;
il LD, in palese difficoltà, aveva fornito spiegazioni incoerenti, sino a quando il NT, innervositosi, aveva puntato l'arma contro di lui ed aveva sparato un colpo che lo aveva colpito alla bocca.
Tale ricostruzione accusatoria della vicenda, si basava, innanzi tutto, sulle dichiarazioni di NT GI - la cui collaborazione, viene definita dai giudici di appello, per le ragioni meglio precisate in seguito, "piuttosto travagliata" - e su quelle di BR GE.
Il NT, che nelle dichiarazioni iniziali rese il 30 settembre 2000 non si era accusato dell'omicidio del LD attribuendo tale fatto ai soli AN e BR, nelle nuove dichiarazioni - rese in data 8 febbraio 2001 ai sensi dell'art. 210 c.p.p. con l'assistenza di un difensore - aveva ammesso la propria responsabilità, fornendo una versione dettagliata della vicenda. Informato della mutata veste processuale e dell'assunzione della qualità di indagato dell'omicidio, il NT, decideva di proseguire nella sua audizione, e previa conferma delle precedenti dichiarazioni, riferiva, tra l'altro, che lo sparo in bocca non era stato il frutto di una scelta deliberata ne' aveva obbedito ad un rituale mafioso, trattandosi di una mera causalità, dovuta al fatto che egli aveva mirato al volto del LD ed alla circostanza che quest'ultimo era più alto e robusto di lui. Contestata al collaboratore la circostanza che in base all'espletata consulenza autoptica, la vittima si trovava assisa o inginocchiata al momento dello sparo, il NT aveva ciò escluso, affacciando l'ipotesi che egli avesse sparato tenendo il braccio alzato oltre il livello dell'omero ed impugnando la pistola con la canna rivolta verso il basso.
Il NT, inoltre, nel ribadire che la volontà sua e dei suoi accompagnatori non era quella di uccidere il LD (ma solo di dargli una lezione) e che il possesso delle armi si spiegava con la circostanza che il loro originario obiettivo era rappresentato dall'agguato in danno del LD, aveva altresì confermato che la persona offesa era stato attinto da un solo colpo, mentre si trovava in posizione frontale e che lo stesso era poi caduto all'indietro, urtando con il capo su di una grossa pietra.
Comunicata agli inquirenti, nel marzo 2001, la propria volontà di ritrattare le precedenti dichiarazioni, poi formalizzata nel corso della sua audizione del 4 aprile 2001, il NT nel dicembre 2001 si suicidava.
Il BR, dal canto suo, nel corso dell'interrogatorio del 13 marzo 2002, ammetteva di avere partecipato al sequestro del LD, precisando che l'obiettivo della spedizione punitiva organizzata dal NT erano inizialmente il LD e poi il CI e che solo successivamente quest'ultimo gli aveva chiesto di cercare il LD, e che la volontà manifestata dal NT era soltanto quella di impartire alla vittima una severa lezione, tant'è che, allorquando il AN, aveva proposto la "gambizzazione" della vittima, il NT gli aveva ordinato di stare fermo. Precisava altresì il collaboratore, che il NT, una volta imboccata una strada di campagna, aveva fatto scendere il LD dalla macchina, ordinandogli di inginocchiarsi e di esporre tutto quanto a sua conoscenza in merito alle contestazioni mossegli, che la vittima, seppur riluttante, aveva obbedito, salvo poi tentare di rialzarsi venendo freddata dal NT con un colpo in bocca. Siffatte dichiarazioni, parzialmente confessorie ed etero - accusatorie, erano altresì riscontrate dalle dichiarazioni de relato di RA IM, che nell'estate del 2000 aveva diviso la cella con il BR.
2. - La Corte d'assise di Bari, con sentenza del 26 maggio 2008, alla stregua delle suddette prove dichiarative - disattesa l'eccezione preliminare di inutilizzabilità delle dichiarazioni del NT in quanto non precedute dagli avvertimenti di cui al novellato art. 64 c.p.p. e per ciò non acquisitali ai sensi dell'art 512 c.p.p.,
evidenziando che il predetto era stato sentito ab initio in veste di coimputato dei medesimi reati e che deponendo egli su fatti inscindibili non avrebbe mai potuto assumere il ruolo di testimone - ritenute le stesse intrinsecamente attendibili, spiegandosi la ritrattazione del NT, con la tensione familiare creatasi a seguito della sua scelta collaborativa e con la mancata adesione alla stessa della sua convivente, sottoposta a pressione da ambienti malavitosi, oltre che riscontrate reciprocamente e dai rilievi di polizia giudiziaria e medico-legali, affermava la responsabilità del AN per i delitti a lui ascritti, esclusa la detenzione illegale dell'arma perché reato estinto per prescrizione, e ritenuta in relazione all'omicidio la diminuente di cui all'art. 116 c.p., comma 2 prevalente sulle contestate aggravanti, ravvisata infine la continuazione, lo condannava alla pena complessiva di anni diciotto di reclusione, oltre le pene accessorie.
I giudici di primo grado ritenevano, in particolare, quanto alla diminuente, che non vi era prova che il AN, come il BR, covasse propositi omicidiari nei confronti del LD, sicché l'adesione dello stesso all'azione proposta dal NT doveva ritenersi circoscritta alla più limitata finalità di impartire una lezione alla vittima, con la conseguenza che la condotta dell'imputato, essendo risultato l'evento verificatosi in concreto diverso e più grave rispetto a quello concordato, doveva essere ricondotta sotto la previsione dell'art. 116 c.p. (concorso anomalo), dovendo escludersi che l'evento letale "fosse di facile prevedibilità" e quindi ritenersi accettato, in ragione del solo dato dell'accertata disponibilità di armi da fuoco, in quanto, a fronte dei limitati presupposti dell'agguato (volontà di punizione della vittima per un comportamento arrogante), la morte del responsabile appariva essere, in effetti, una sanzione esagerata, e come tale non messa in preventivo dal AN.
3. - La Corte di assise d'appello di Bari, con sentenza del 6 ottobre 2009, deliberando sugli appelli proposti dal Pubblico Ministero della sede, relativamente al riconoscimento della diminuente del concorso anomalo, e dalla difesa del Belfiore, con riferimento all'affermazione di colpevolezza ed al trattamento sanzionatolo, condivideva integralmente, sulla base di una valutazione di utilizzabilità e di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle suddette propalazioni confessorie ed etero-accusatorie, convergenti relativamente al nucleo centrale della narrazione, la ricostruzione probatoria della vicenda omicidiaria offerta dalla motivazione della sentenza di primo grado, quanto al contesto criminale della vicenda ed alla sua causale, ai ruoli di AN e BI, alla qualificazione dell'esplosione dell'unico colpo letale come un gesto improvviso ed impulsivo del NT, all'assenza di qualsiasi elemento di prova dimostrativo di un accordo in merito alla "gambizzazione" della vittima o comunque la causazione di un evento lesivo dell'integrità fisica del LD.
La Corte distrettuale confermava quindi sia l'affermazione di responsabilità del AN sia la concessione allo stesso della diminuente ex art. 116 c.p., che riteneva per altro equo far operare nella misura massima di un terzo, avuto riguardo all'entità del contributo effettivamente fornito dal concorrente ed in particolare alla concreta condizione psicologica in cui versava il AN al momento del fatto, sicché, negata per altro la concessione delle attenuanti generiche in ragione della obiettiva gravità del fatto e della stessa personalità dell'imputato, che sia pure in epoca successiva, aveva riportato numerose condanne per episodi criminosi di non poco rilievo, riduceva la pena inflitta per l'omicidio ad anni quattordici di reclusione e quella complessiva, per tutti i reati in continuazione, ad anni sedici di reclusione. 4. - Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Bari sia il difensore dell'imputato, avvocato GI Aricò. Il P.G., con un unico articolato motivo, ha dedotto l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p. e per contraddittorietà della motivazione, sull'assunto che, in base alla stessa ricostruzione dei fatti operata in sentenza, si sarebbe dovuto ravvisare, nella condotta del AN, quanto meno il dolo eventuale, data la consapevole accettazione, da parte del predetto imputato, del rischio che la prospettata azione lesiva potesse sfociare nell'omicidio della vittima designata.
La difesa del AN ha denunciato:
- la violazione e l'erronea interpretazione della L. n. 63 del 2001, art. 64 nonché dell'art. 512 c.p.p., evidenziando al riguardo, per un verso, che illegittimamente erano state poste a base della condanna del AN le dichiarazioni accusatorie rese dal NT in qualità di indagato di procedimento connesso, che non avevano ricevuto una "validazione" - con il successivo rispetto della legge sopraggiunta - adempimento questo, la cui necessità non può essere semplicisticamente negata invocando il principio "tempus regit actum" ovvero in forza del rilevo che la variazione della posizione soggettiva era intervenuta "in corso d'opera" e solo ad un certo punto della seconda dichiarazione;
e ciò in quanto tale variazione non può modificare la sostanza delle dichiarazioni rese fino a quel momento e, sotto altro profilo, che l'utilizzabilità delle dichiarazioni del NT non può neppure essere affermata in base all'art. 512 c.p.p., in forza dell'assunto che "la inutilizzabilità ex ante non travolgerebbe l'utilizzazione ex post delle dichiarazioni rese dal soggetto che non si può più esaminare, e ciò in quanto il presupposto per una corretta applicazione dell'art. 512 c.p.p. è l'acquisizione di atti originariamente utilizzabili, ovvero divenuti inutilizzabili dopo essere divenuti irripetibili, laddove, nel caso in esame, si è in presenza di atti divenuti dapprima inutilizzabili e poi irripetibili, rilevandosi altresì l'interpretazione della norma prospettata lesiva del principio del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost. di tutti i principi fondamentali che regolano il processo penale;
- la violazione e falsa applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 e 106 c.p.p. ed all'art. 116 c.p., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla valutazione della prova dichiarativa, in quanto la Corte territoriale, violando dei principi da essa stessa enunciati, aveva affermato la piena attendibilità delle dichiarazioni del NT, l'esistenza di riscontri esterni e l'applicabilità dell'art. 116 c.p.p., comma 2, in base ad argomentazioni insufficienti, contraddittorie ed illogiche, ove si consideri: la personalità del dichiarante, l'ondivago atteggiamento tenuto durante la fase delle indagini preliminari, l'episodio stesso del suo suicidio, la circostanza, riferita dal BR, che il NT aveva deciso di collaborare solo perché a ciò spinto dal suo difensore, a sua volta mosso da ragioni squisitamente economiche circostanza questa, che sbrigativamente è stata ritenuta come indimostrata in quanto frutto di "una voce corrente", sebbene fosse stata prospettata da un collaboratore di giustizia, il BR, ritenuto pienamente attendibile con riferimento ad ogni sua affermazione e che la stessa risultasse del tutto coerente con le motivazioni addotte dallo stesso NT per spiegare la propria scelta collaborativa (recente nascita di un figlio e volontà di ricongiungersi alla propria convivente) e con l'atteggiamento assunto dal dichiarante una volta che la convivente si era allontanata da lui, dissociandosi dalla scelta operata;
la totale assenza di autonomia delle dichiarazioni rese dal NT e dal BR, assistiti dallo stesso difensore in violazione dell'art. 106 c.p.p., circostanza questa che imponeva, quanto meno, un'attenta verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni, anche in considerazione dell'esistenza di significative divergenze su particolari particolarmente significativi (data e luogo del furto della Fiat Croma;
posizione della vittima rispetto al suo uccisore;
diverse indicazioni sul così detto movente, pur in presenza di un riconoscimento della natura impulsiva;
la radicale incompatibilità e conseguente non riscontrabilità delle dichiarazioni dei due collaboratori;
la mancata chiara illustrazione, una volta riconosciuto il carattere impulsivo della condotta del NT ed esclusa, nonostante la presenza delle armi, l'esistenza di un preventivo accordo anche solo sulla gambizzazione della vittima e quindi sull'uso stesso delle armi, degli elementi dimostrativi del nesso psicologico, in termini di prevedibilità, tra la condotta dell'agente compartecipe e l'evento più grave in concreto verificatosi, non potendo il mero possesso dell'arma rappresentare elemento sufficiente a far rappresentare alla mente del AN la morte del LD;
- la violazione di legge nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, relativamente sia alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate in ragione della gravità del fatto e della personalità del AN, che all'entità dell'aumento di pena per la continuazione, pari ad anni due, così determinato sul presupposto del numero e della gravità dei reati concorrenti. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. - La sentenza impugnata, adeguatamente motivata ed immune da vizi di legittimità, resiste a tutte le censure prospettate nei ricorsi, e va quindi senz'altro confermata.
5.1 - Nessuna violazione dell'art. 64 c.p.p. come modificato dalla L.1 marzo 2001, n. 63 sul giusto processo, può anzitutto ravvisarsi nella sentenza impugnata, relativamente alla utilizzazione da parte dei giudici di appello, quale elemento di prova a carico del AN, delle dichiarazioni del NT.
Sul punto la Corte territoriale ha infatti fornito più che adeguata e logica motivazione, avendo correttamente evidenziato, in primo luogo, che dei plurimi interrogatori resi dal NT rispettivamente il 30 settembre 2000, l'8 febbraio 2001 ed il 4 aprile 2001, solo con riferimento a quest'ultimo poteva fondatamente prospettarsi, ratione temporis, una questione di nullità in ragione della rilevata omissione dell'avvertimento ex art 64 c.p.p., essendosi i precedenti interrogatori svolti prima della modifica legislativa. Operato tale doveroso distinguo, la Corte territoriale, nel precisare che sin dall'interrogatorio dell'8 febbraio 2001 il NT, avendo ammesso la propria responsabilità in relazione all'omicidio del LD, così assumendo sin d'allora la veste di coimputato e non più quella di imputato di reati connessi nella quale aveva reso le dichiarazioni del 20 settembre 2000, ha da tale rilievo fatto discendere la conclusione che in quanto "concorrente negli stessi reati, al NT non andava dato l'avvertimento di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. a) e ciò perché il predetto, essendo chiamato a deporre su fatti assolutamente inscindibili, giammai avrebbe potuto assumere la veste di testimone rispetto a quei fatti". Nè per altro può fondatamente sostenersi la nullità e la conseguente inutilizzabilità ex art. 512 c.p.p. dell'interrogatorio reso dal NT l'8 febbraio 2001 in ragione della mancata sua "rinnovazione" nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 64 cod. proc. pen., per la preliminare ed assorbente considerazione, che "l'interrogatorio reso, anteriormente all'entrata in vigore della L.1 marzo 2001, n. 63, dall'imputato concorrente nel medesimo reato ascritto al soggetto cui si riferiscono le sue dichiarazioni accusatorie", come questa Corte regolatrice ha già avuto modo di precisare (in termini, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 22395 del 12/5/2009 Rv. 244134; Sez. 5, Sentenza n. 36685 del 13/6/2008, Rv. 241641) "non deve essere rinnovato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 64 cod. proc. pen., trattandosi di un soggetto che non potrebbe mai assumere, prima della definizione del procedimento pendente nei suoi confronti, la veste di testimone assistito". 5.2 - Infondate devono ritenersi anche le censure prospettate dalla difesa del AN nel secondo motivo di impugnazione - volte a confutare, sostanzialmente, nelle loro polimorfe articolazioni, il giudizio di complessiva attendibilità formulato dai giudici di merito con riferimento alle dichiarazioni accusatorie del NT e del BR - ove si consideri che le stesse, ripropongono, senza rappresentare significativi elementi di novità, una questione già esaminata e decisa dalla Corte territoriale con argomentazioni complete ed immuni da vizi. Ed invero, i giudici di merito, con due decisioni su tale specifico punto sintoniche ed integrate, in presenza di dichiarazioni che accusavano il AN di aver concorso nell'omicidio del LD, hanno proceduto a verificare, in primo luogo, se le chiamate in correità provenienti dal NT e dal BR fossero intrinsecamente attendibili, con riferimento alla genuinità, alla veridicità, alla spontaneità, alla costanza ed alla logica interna del racconto, e quindi ad accertare se le stesse fossero confortate da riscontri estrinseci ed obiettivi, cioè da fatti storici che, se anche da soli non raggiungevano il valore di prova autonoma di responsabilità del chiamato in correità, complessivamente considerati e valutati, risultavano compatibili con la chiamata in correità e di questa rafforzativi;
con ciò pienamente uniformandosi, in definitiva, a principi di diritto ormai consolidati enunciati da questa Corte in tema di valutazione della prova (si veda ex multis, Cass., sez. 6 sentenza n. 661 del 7/12/1995 - 19/1/1996, ric. Agreste ed altro). In linea con gli indicati principi, la Corte territoriale, in particolare, ha evidenziato, con motivazione adeguata e del tutto logica, che il NT ed il BR doveva ritenersi collaboratori di giustizia attendibili, anche in considerazione del contenuto autoaccusatorio delle loro propalazioni, che avevano consentito di far luce, tra l'altro, su di un episodio delittuoso, il furto dell'auto di un poliziotto, per il quale non erano neppure sospettati;
che neppure la difesa del AN aveva prospettato l'esistenza di sentimenti di astio o di rancore tra gli accusatori NT e BR e l'accusato AN;
precisando, altresì, quanto alla dedotta non spontaneità delle dichiarazioni accusatorie del NT, che nessun elemento di prova consentiva di ritenere che le stesse fossero state indotte da interessate sollecitazioni del suo difensore, trattandosi, come precisato dallo stesso BR, di "voci comuni", come tali, evidentemente, inutilizzabili ed irrilevanti.
La Corte territoriale ha pure precisato, nella sentenza impugnata:
che le dichiarazioni del NT in merito al diretto coinvolgimento del AN nell'omicidio del LD, avevano trovato adeguato riscontro, nelle dichiarazioni del BR, convergenti nell'affermare che il AN partecipò al sequestro del LD e che lo stesso, armato, presenziò all'interrogatorio della vittima;
che tali dichiarazioni dovevano ritenersi autonome, in quanto rese, rispetto a quelle del NT, in un momento successivo (2002) nel quale il rapporto collaborativo da costui intrapreso con la giustizia si era già interrotto, sicché doveva escludersi l'ipotesi di fraudolente intese tra i due dichiaranti o di reciproci condizionamenti;
che la dedotta violazione dell'art. 106 c.p.p., non costituiva causa di nullità o di inutilizzabilità delle dichiarazioni, costituendo essa solo un "motivo di sospetto" non confortato da ulteriori dati che influenzassero negativamente il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni;
che le dichiarazioni del NT e del BR, oltre a riscontrarsi vicendevolmente, relativamente al loro nucleo essenziale, avevano trovato anche aliunde, significativi riscontri (quali, ad esempio, la riferita presenza di numerose volanti della polizia nei pressi della sala giochi frequentata da NT LD, originaria vittima designata della spedizione punitiva ideata dal NT). Orbene, in presenza di un percorso argomentativo del tutto logico e coerente, va esclusa in ogni caso, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dai giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (cfr. in termini: Cass. pen. sez. 2, 7380/2007 Rv. 235716 Messina). 5.3 - Nessun profilo di illegittimità è altresì ravvisabile nella sentenza impugnata, in relazione alla dedotta violazione dell'art.116 c.p., avendo la Corte territoriale fornito una giustificazione del tutto logica e coerente in merito all'applicazione della diminuente, avendo i giudici di appello precisato al riguardo: "che gli imputati non erano stati previamente informati dal NT delle sue effettive intenzioni", potendo anzi ipotizzarsi finanche che egli avesse agito sulla base di un moto impulsivo;
che a fronte dei limitati presupposti dell'agguato (punizione della vittima per la sua arroganza e per il ruolo ambiguo tenuto nella vicenda del furto dell'auto del poliziotto) la morte del LD appariva essere una sanzione esagerata e, come tale, non messa in preventivo dal BR e dal AN. A fronte di tale percorso argomentativo, le deduzioni svolte nel ricorso del PG si risolvono, in definitiva, nella prospettazione di una "ricostruzione alternativa" della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità. Ed invero il PG ricorrente, muovendo dall'unico dato fattuale effettivamente certo, la disponibilità di arma da fuoco, fa discendere da esso, del tutto incongruamente, se non la dimostrazione dell'esistenza di un preventivo accordo tra tutti i protagonisti della vicenda, per cagionare al LD un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di micidiali armi da sparo (gambizzazione), espressamente escluso invece dal BR e non altrimenti dimostrato, la prevedibilità, quanto meno, dell'utilizzazione dell'arma stessa da parte del NT e quindi, con ulteriore salto logico, l'accettazione di tale eventualità da parte dei coimputati, circostanza questa che la Corte territoriale, come già rilevato, ha invece motivamente escluso.
5.4 - Nessun profilo di illegittimità è infine ravvisabile nella sentenza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, ove si consideri;
(a) che rappresenta principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (così ex multis Sez. 1, sentenza n. 8677 del 6/12/2000, Rv. 218140, ric. Gasparro) che seppure "ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.", non è necessario però, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento, sicché "il riferimento, da parte del giudice di appello, ai precedenti penali dell'imputato, indice concreto della sua personalità - in mancanza di specifiche censure o richieste della parte interessata, in sede di impugnazione, in ordine all'esame di altre circostanze di fatto inerenti ai suddetti parametri - adempie all'obbligo di motivare sul punto"; (b) che la sentenza impugnata reca un'adeguata sia pur concisa motivazione sul punto, avendo evidenziato, che alla concessione del beneficio erano d'ostacolo l'obiettiva gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, quale desumibile dalle "numerose condanne per episodi criminosi di non poco rilievo" sebbene commessi in epoca successiva ai fatti contestati;
(c) che la conferma dell'aumento per la continuazione disposto dal primo giudice, deve ritenersi più che adeguatamente giustificata, attraverso il riferimento al numero ed alla gravità dei reati concorrenti.
6. Da quanto sin qui osservato discende, in conclusione, che entrambi i ricorsi vanno rigettati e che ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente AN RL va condannato al pagamento della spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta entrambi i ricorsi e condanna AN RL al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010