Sentenza 21 aprile 2008
Massime • 1
Il soggetto attivo del delitto di cui all'art. 12-quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, può essere anche colui nei cui confronti sia pendente il procedimento penale per il reato presupposto, che si attivi in qualunque forma al fine di agevolare la commissione del delitto di riciclaggio. (Fattispecie in cui all'imputato è stata contestata la fittizia attribuzione al coniuge e ad affini di somme di denaro e titoli sottratti dai conti di società dallo stesso amministrate, al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione e riciclaggio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2008, n. 25616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25616 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 21/04/2008
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 1063
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 30791/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI DO, nato Perugia il 11/08/1964;
avverso l'ordinanza in data 06/06/2007 del Tribunale di Perugia - sezione del riesame;
esaminati gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in PE del sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Coppi Franco, che - riportatosi ai motivi di impugnazione - ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- Nel quadro di complesse e articolate indagini preliminari di natura tributaria e societaria DO OM, gestore e legale rappresentante - tra le molte entità societarie a lui facenti capo - della OM UZ S.p.A., era raggiunto da ordinanza cautelare carceraria emessa il 29.5.2006 dal g.i.p. del Tribunale di Perugia, perché indagato per numerosi reati di evasione di imposta realizzati mediante annotazione nelle dichiarazioni fiscali periodiche di fittizi elementi passivi derivanti da false fatture (per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti), per appropriazione indebita aggravata (capo 32 della rubrica) inerente la costituzione di fondi extrabilancio (fondi occulti) nonché per il reato di trasferimento fraudolento di valori punito dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (capo 33 della rubrica) perché
"essendosi appropriato del denaro sottratto dai conti delle società amministrate, al fine di agevolare la commissione di delitti di ricettazione e riciclaggio, attribuiva fittiziamente alla moglie, alla suocera e alla nonna della moglie disponibilità di denaro e titoli per un totale di Euro 3.472.892,25" (fatti commessi in Perugia tra il dicembre 2000 e il giugno 2003). Contestualmente alla misura custodialcautelare il g.i.p. perugino, su richiesta del procedente p.m., emetteva nella stessa data del 29.5.2006 decreto di sequestro preventivo della somma liquida di Euro 1.136.205,18 costituita dal valore della "riserva sovrapprezzo azioni" della OM UZ SpA e di 100.000 azioni di detta società detenute dalla OM NA DI srl, che le aveva acquistate nel 2004 dalla società lussemburghese NE AP ME ND EV SA (società costituita dall'indagato e presso la quale egli avrebbe convogliato, a scopo di "ripulitura", i profitti extracontabili di operazioni di falsa fatturazione). La misura cautelare reale era motivata dall'essere state tali azioni acquistate (al pari della formazione della riserva sovrapprezzo) per effetto di fraudolenti trasposizioni di cespiti mobiliari e di operazioni di riciclaggio. Dunque in riferimento alla confiscabilità dei beni in questione ai sensi dell'art. 321 c.p., comma 2 e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Con successivo decreto in data 11.7.2006 il g.i.p. del Tribunale di Perugia, preso atto che il custode giudiziario del compendio in sequestro comunicava che con delibera assembleare del 24.9.2004 il capitale sociale della OM UZ Spa era stato aumentato a titolo gratuito da Euro 1.548.000,00 ad Euro 5.000.000,00 e che era stato ridotto il valore unitario delle azioni da Euro 5,16 ad Euro 1,00, inferiva che il titolo azionario 3/00 sottoposto al sequestro preventivo del 29.5.2006 doveva "essere annullato e sostituito nei termini deliberati il 24.9.2004 e allo stesso, in virtù del disposto aumento di capitale di cui alla delibera, devono essere assegnate in proporzione nuove azioni". Nuove "azioni da sottoporre a sequestro preventivo per le identiche considerazioni che hanno determinato il sequestro dello stesso titolo azionario 3/00 di cui al provvedimento del 29.5.2006". Argomentava il g.i.p. che siffatte nuove azioni non erano "altro che il frutto del titolo azionario" anteriore ed erano, per ciò, sottoponibili a confisca ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Per l'effetto il g.i.p. disponeva l'indicata sostituzione/novazione dell'oggetto della misura cautelare reale preventiva.
2.- Avverso l'illustrato provvedimento cautelare reale dell'11.7.2006 (nessuna impugnazione essendo stata proposta contro l'originario decreto del 29.5.2006) l'indagato - con specifico riferimento all'indebita "duplicazione" della misura (sul presupposto che la riserva sovrapprezzo era stata utilizzata per fronteggiare parte del deliberato aumento di capitale) - adiva il Tribunale del riesame di Perugia, che con ordinanza in data 2.10.2006 confermava il sequestro preventivo. I giudici del riesame deducevano doversi escludere, alla luce della documentazione in atti, che la riserva sovrapprezzo fosse stata utilizzata per l'aumento di capitale, così confluendo nel valore delle azioni di nuova emissione. Laonde non era ravvisabile una impropria duplicazione del vincolo reale, da mantenersi anche dopo l'aumento di capitale della OM UZ sia sulla quota parte riferibile all'indagato OM (pari al 33%), sia sulla somma relativa alla riserva sovrapprezzo azioni. Aggiungevano i giudici del riesame che, con riguardo al periculum in mora, trovNDo applicazione il disposto dell'art. 321 c.p., comma 2, non si richiede che i beni sottoposti a vincolo di indisponibilità siano strumentalmente collegati al reato (o ai reati) ascritti all'indagato e che comunque "nel caso concreto il pericolo di protrazione o aggravamento delle conseguenze del reato appare insito nella natura e nelle finalità delle attività delittuose ipotizzate" (potendo la libera disponibilità dei valori oggetto del vincolo dar luogo al "compimento di ulteriori operazioni volte al consolidamento del profitto illecito").
3.- Avverso l'illustrato ordinanza reiettiva dei giudici del riesame proponeva ricorso per cassazione (art. 325 c.p.p.) l'indagato OM, denunciNDone violazione di legge e carenza di motivazione in punto di confermato sovradimensionamento del vincolo reale per effetto dell'intervenuto incremento di valore delle azioni sequestrate, chiarendo che l'aumento di capitale era stato effettuato utilizzNDo la riserva sovrapprezzo ex art. 2431 c.c. ed attingendo alle riserve legali della società. Sicché a seguito dell'aumento di capitale, fermo restNDo l'assetto partecipativo (la OM NA DI srl mantenendo un quota del 33% del capitale) "i soci si trovavano a detenere titoli azionati di importo nominale ridotto (Euro 1,00 anziché Euro 5,16) ma di valore complessivo incrementato, perché rappresentativi della partecipazione ad un capitale sociale maggiore, corrispondente ad Euro 5,000.000,00".
Questa Corte di Cassazione (sezione 2^ penale) con sentenza in data 14.2.2007 (n. 11157/07) ha ritenuto la decisione del Tribunale del riesame viziata da difetto di motivazione in rapporto all'individuazione del titolo e della natura giuridica del disposto vincolo cautelare reale e dei suoi referenti modali e diacronici (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c, in rel. art. 125 c.p.p.) e ha - per tanto - annullato l'impugnata ordinanza, rimettendo gli atti al giudice del riesame umbro per un nuovo esame degli indicati profili. Ribadito che le due forme di sequestro preventivo previste dall'art.321 c.p.p., comma 1 (sequestro di cose pertinenti al reato) e dalla
L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies (sequestro di cose confiscabili) individuano due ben distinte forme di coercizione reale rispondenti a presupposti processuali ed a finalità affatto diversi, in particolare questa Corte ha constatato come sia rimasta senza risposta la censura del ricorrente in tema di impropria duplicazione o dilatazione del vincolo in ragione dell'apprensione (con il decreto dell'11.7.2006) di somme di origine anche lecita, altresì sovrapponendosi a tale dato - in un intervento per dir così reinterpretativo dei due provvedimenti di sequestro del g.i.p., evocanti la fattispecie di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies - ragioni giustificatrici del confermato sequestro preventivo ricondotte nell'area di riferimento dell'art. 321 c.p.p., comma 1. Vale a dire della strumentalità strutturale del bene sequestrato rispetto al possibile aggravamento delle conseguenze del reato o alla possibile commissione di ulteriori reati. Di tal che la Corte ha osservato: "Sfugge del tutto la ratio della decisione, anche perché - se la funzione del sequestro dovesse essere ancorata all'esistenza del nesso di pertinenzialità con il reato - non risulta affatto chiaro perché il vincolo debba attingere anche le azioni di futura emissione in dipendenza dell'aumento di capitale, almeno se si muove dalla considerazione svolta nello stesso provvedimento impugnato che detto aumento attinge a riserve diverse da quella (riserva sovrapprezzo) ritenuta di illecita provenienza oggetto del primo provvedimento di sequestro. In tale contesto manca una reale motivazione circa i contestati presupposti di ampliamento del vincolo reale".
4.- GiudicNDo in sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Perugia con l'ordinanza richiamata in epigrafe all'esito di estesa disamina della regiudicNDa ha rigettato la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro dell'11.7.2006 e in via derivata il decreto del 29.5.2006 con riferimento alla riserva sovrapprezzo (rispetto alla cui indisponibilità nulla era aggiunto o modificato con il successivo "nuovo" decreto). Inquadrato il perimetro del giudizio di rinvio alla stregua delle notazioni critiche espresse in tema di motivazione dalla sentenza 14.2.2007 di questa Corte, il Tribunale si è posto il duplice quesito: a) della sussistenza o non dei presupposti per l'adozione del provvedimento genetico della misura reale del 29.5.2006, emessa a norma dell'art. 321 c.p.p., comma 2 in relazione all'ipotesi di confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies;
b) della legittimità della successiva "estensione"
del vincolo attuata dal decreto dell'11.7.2006. I giudici del riesame chiariscono che il procedente g.i.p. ha assunto la misura cautelare nella sua dinamica propedeutica alla confisca (L. n. 356 del 1992, art. 12) in ragione dell'imputazione di trasferimento fittizio di valori L. n. 356 del 1992, ex art. 12 quinquies elevata a carico dello OM ("è evidente come l'imputazione consentisse il provvedimento..."). In base a tale premessa il Tribunale verifica (anche alla luce della giurisprudenza di questa S.C., espressamente citNDo la nota decisione delle S.U. 17.12.2003 n. 920/04, Montella) le condizioni di applicabilità della misura cautelare preventiva sia in rapporto al fumus dell'ascritto reato di trasferimento fraudolento di valori (mediante le frodi fiscali l'indagato ha costituito fondi neri, attribuendone fittiziamente la titolarità a propri fiduciari "ai quali sono da imputare le successive condotte di riciclaggio interessate dalle indagini"), sia in rapporto al periculum (coincidente con la confiscabilità dei valori a prescindere da un nesso di pertinenzialità o derivazione con la configurata fattispecie criminosa). Posto che il fumus del reato deve considerarsi pacifico (neppure essendo stato in sostanza, ad avviso del Tribunale, messo in discussione dall'indagato), i giudici del riesame si soffermano nell'indagare - nel contesto del periculum - il requisito del carattere ingiustificato e sproporzionato del compendio in sequestro, osservNDo che il 33% del capitale della OM UZ colpito da sequestro insieme alla riserva sovrapprezzo riveste tale connotazione per la sua origine illecita, DO OM essendo il dominus delle due società interessate dalla cessione vendita delle azioni (la OM UZ e la cedente OM NA DI che a sua volta non ha mai corrisposto alla società lussemburghese originaria detentrice delle azioni il convenuto prezzo di Euro 600.000,00). Sicché la "acquisizione di quella quota di partecipazione societaria ha rappresentato da subito uno squilibrio patrimoniale, nel senso di ingiustificato incremento a vantaggio tanto del OM PE fisica che della SE DI s.r.l. poi OM NA s.r.l. da lui controllata e implicata nell'operazione".
A tal punto il Tribunale, muovendo dalla natura illecita dell'originario trasferimento dei proventi delle frodi fiscali alla società lussemburghese (che acquista le azioni della OM UZ), osserva che il sequestro preventivo della quota del 33% del capitale sociale della OM UZ (la riserva sovrapprezzo non essendo stata mai utilizzata per l'aumento di capitale) avrebbe potuto attuarsi "anche in base alla disposizione dell'art. 321 c.p.p., comma 2 in quanto dopo tutto il cespiti sono in definitiva sempre confiscabili in forza della generale disposizione dell'art. 240 c.p. senza il coinvolgimento della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, il quale sposta altrove le problematiche".
L'ulteriore conclusiva inferenza è che "la circostanza per cui il valore monetario della quota sia sensibilmente aumentato per effetto della distribuzione gratuita di nuove azioni in proporzione alle quote possedute costituisce un evento neutro, accidentale, del tutto fisiologico nella vita di una società di capitali, di per sè insufficiente a condizionare l'esito del giudizio". Gli aumenti interessanti l'originario titolo azionario 3/00 costituiscono, quindi, un "dato neutro", una evenienza insita nella natura del bene a prescindere dal seguente impiego di risorse lecite. 5.- Contro la "nuova" decisione (di rinvio) del Tribunale del riesame di Perugia DO OM ha proposto, tramite i difensori, "nuovo" ricorso per cassazione, deducendone la perdurante carenza di motivazione (motivazione apparente) in tema di estensione del vincolo di indisponibilità patrimoniale attuato con il provvedimento 11.7.2006 del g.i.p. perugino.
Con il ricorso si censurano i profili di seguito riassunti per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 1. Difetto di motivazione ed erronea interpretazione della legge sostanziale e processuale in ordine all'affermata presunzione di illecita accumulazione riferita alle somme impiegate per operare l'aumento di capitale gratuito avvenuto nel 2004 con l'impiego di riserve lecite a fronte delle condotte di fittizie intestazioni di somme attribuite all'indagato ed avvenute nel 2000. Il Tribunale ha omesso di verificare, come impone il regime dettato dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, il requisito della sproporzione tra il reddito documentabile dell'indagato e la sua complessiva attività economica rispetto al presunto illecito accumulo di fondi extracontabili. Le nuove azioni della OM UZ hanno comunque perduto ogni assorbente collegamento con l'attività delittuosa ipotizzata dal g.i.p. di Perugia, poiché le stesse sono pervenute all'attuale consistenza (valore) in esito all'aumento di capitale gratuito formalizzato con l'impiego di riserve lecite come implicitamente riconosce lo stesso giudice del riesame.
2. Difetto assoluto di motivazione in merito alla denunciata duplicazione e/o sovradimensionamento del vincolo reale, l'esigenza di ampliamento della motivazione sul punto postulata dalla sentenza di annullamento di questa Corte del 14.2.2007 essendo stata del tutto disattesa. Il provvedimento genetico di sequestro del 29.5.2006 aveva disposto il vincolo preventivo non sul 33% delle azioni OM UZ ma su 100.000 azioni per un controvalore di Euro 516.000,00, corrispondente al 33,33% del capitale originario della società prima del 2004 (aumento di capitale). Il Tribunale non ha offerto alcuna reale giustificazione sulla rilevanza (sostanziale e processuale) dell'incremento di capitale avvenuto nel 2004 e dell'emissione dei nuovi titoli, anche in relazione alla "perdurante" estensione del sequestro preventivo sulle somme liquide pari ad Euro 1.136.205,18 (riserva sovrapprezzo azioni), atteso che ciò che si voleva garantire con l'originario sequestro del 29.5.2006 corrispondeva ad un importo monetario equivalente ad Euro 1.652.205,00, "pari all'importo riveniente dal reato asseritamente commesso, quale sommatoria algebrica tra Euro 516.000, ovvero il controvalore nominale delle azioni acquistate con proventi illeciti ed Euro 1.136205,18 costituenti la riserva sovrapprezzo azioni originatasi dal corrispettivo versato da NE AP SA ai fini dell'acquisizione incriminata". Nel giudicare l'aumento di valore delle quote societarie un "evento neutro" il Tribunale ha compiuto una sbrigativa equiparazione tra due vicende societarie palesemente dissimili quanto a presupposti, finalità e conseguenze sostanziali:
da un lato l'incremento del valore della quota per intervenuto aumento di capitale gratuito, dall'altro la variazione in aumento per contingenze di mercato, in cui in modo sbagliato il Tribunale crede doversi inscrivere la vicenda in esame sull'erroneo presupposto di una "pretesa e assoluta fungibilità concettuale e giuridica tra le suddette vicende incrementali del compendio azionario".
3. Con atto depositato il 2.4.2008 la difesa del ricorrente ha delineato un "nuovo motivo" di ricorso, con cui precipuamente si contesta la sussistenza e la stessa configurabilità giuridica nel presunto agire illecito del OM dell'ipotizzato reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, osservNDo come la contestazione del reato travisi la fattispecie normativamente tipizzata, dovendosi paradossalmente supporre che l'indagato abbia agito in vista di una ricettazione in rem propriam ("il concorrente nel reato presupposto agevola e attua il proprio riciclaggio senza far uscire il denaro dalla propria disponibilità sia materiale che giuridica").
6.- Le censure delineate dal ricorrente sono parzialmente fondate e il provvedimento del Tribunale del riesame perugino merita di essere annullato ai fini di un nuovo e più pregnante esame dei temi già posti (ex artt. 623, 627 c.p.p.) dalla sentenza 14.2.2007 di questa Corte. In vero, ad onta dell'estensione del provvedimento e dell'accuratezza della ricostruzione dei passaggi storici e logici delle indagini preliminari per quanto di interesse ai fini del decidere, l'ordinanza impugnata ha sostanzialmente eluso i referenti valutativi del giudizio di rinvio, permanendo invariata quella assenza di "reale" motivazione dei presupposti di ampliamento del vincolo reale allora evidenziata dalla decisione di legittimità. A. Il profilo di censura (motivo nuovo) relativo alla sussistenza del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, relativo - quindi - al fumus commissi delicti, è inconferente alla luce delle adeguate considerazioni sviluppate al riguardo dai giudici del riesame, vuoi in ordine ai parametri di controllo degli indizi del reato, vuoi in ordine all'assorbente rilievo della sostanziale non originaria deduzione (richiesta di riesame) della corrispondente doglianza.
È appena il caso di osservare, infatti, che - come statuito da questa S.C. - in rapporto al c.d, fumus del reato ascritto alla PE sottoposta alle indagini il giudice (disponente la misura reale preventiva, ovvero chiamato a "riesaminarla") deve limitarsi a verificare soltanto se nel fatto attribuito all'indagato si renda "astrattamente" prefigurabile una delle ipotesi criminose previste dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies senza alcuna anticipazione di valutazioni rimesse alla cognizione di merito, essendogli precluso ogni apprezzamento della sussistenza degli indizi e della loro gravità (così Cass. S.U., 17.12.2003 n. 920/04, Montella, rv. 226492). A ciò potendosi aggiungere, per mera completezza enunciativa, che la fattispecie di cui alla L. n. 356 del 1992, art.12 quinquies, punibile anche a titolo di tentativo criminoso, è
integrata dalla creazione di una situazione di apparenza giuridica e formale nella titolarità o disponibilità di beni di provenienza illecita difforme dalla realtà e che il soggetto attivo può ben essere anche colui nei cui confronti sia pendente il procedimento penale per il reato presupposto, che si attivi in qualunque forma per agevolare la commissione - tra l'altro - del delitto di riciclaggio (Cass. Sez. 6, 9.10.2003 n. n. 15104/04, Gioci, rv. 229239). Ciò perché la norma incriminatrice non mira a formalizzare le dinamiche (molteplici e non classificabili in astratto) mediante le quali può realizzarsi una "attribuzione fittizia", ne' tende a ricondurre la definizione di titolarità o disponibilità entro schemi tipizzati di carattere civilistico (Cass. Sez. 2,9.7.2004 n. 38733, Casillo, rv. 230109).
B. Congruenti debbono, invece, per più versi considerarsi i rilievi critici espressi con i motivi di ricorso principali, formati in realtà da un unitario motivo di ricorso involgente la deficitaria motivazione sulla legittimità delle ragioni determinanti il novativo ampliamento del vincolo reale sull'accresciuto controvalore delle azioni della IO UZ SpA detenute, nella misura del 33,33% del capitale societario, dalla OM NA DI srl. Effettivamente il Tribunale del riesame di Perugia non ha offerto una risposta appagante sul punto, sotto molteplici e concomitanti aspetti.
B/1. Innanzitutto, mutNDo l'impostazione dell'anteriore ordinanza del riesame (cassata con rinvio), che focalizzava la causa del titolo di indisponibilità delle azioni nella loro pertinenzialità criminosa ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, il Tribunale ha recuperato la prospettiva decisoria del g.i.p. disponente la misura, indicNDone i presupposti giuridici nella previsione di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. E tuttavia ha continuato a mantenere ferma, si sarebbe tentati di dire ad adiuvNDum, la sequestrabilità preventiva dei cespiti di presunta origine delittuosa facenti capo all'indagato anche nella congiunta area della previsione semplice di cui al combinato disposto dell'art. 321 c.p.p., commi 1 e 2 - "senza il coinvolgimento dell'art. 12 sexies, che sposta altrove le problematiche" - in considerazione della potenziale confiscabilità dei cespiti in virtù della norma di carattere generale di cui all'art. 240 c.p.. Già questa operazione ermeneutica è in sè improponibile sul piano della adeguatezza di motivazione. Giacché i due istituti, se non confliggenti, certamente sono scNDiti - come è ben chiaro allo stesso Tribunale del riesame - da condizioni legittimanti, finalità e modalità applicative affatto diverse, in guisa da non essere ne' complementari, ne' sovrapponibili, quasi diano luogo ad una indifferenziata alternativa o perfino congiunta praticabilità tecnico-giuridica. L'enunciato inciso - per dir così rafforzativo- del Tribunale è, dunque, improprio e quanto meno ultroneo. In ogni caso esso non consente - una volta ricondotto in via principale l'avvenuto sequestro dell'accresciuto controvalore (a causa dell'aumento di capitale) delle azioni della OM SpA nell'area della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies - di tralasciare ogni esame dei tipizzati referenti di operatività di tale fattispecie cautelare.
B/2. In secondo luogo, infatti, l'impugnata ordinanza trascura di rendere conto dell'avvenuta verifica dei presupposti legittimanti, di per sè, il preventivo sequestro delle azioni della OM UZ, sia nel loro originario controvalore monetario che in quello posteriore accresciuto dopo l'aumento di capitale, lungo la duplice direttrice della concreta e determinata sproporzione tra i redditi o l'attività d'impresa dell'indagato e il quantificato valore economico dei beni suscettibili di confisca (e quindi sequestrabili) nonché della connessa carenza di giustificazione ovvero della inefficacia dimostrativa degli elementi proposti dall'indagato (secondo l'ormai stabile indirizzo ricompositivo della fattispecie introdotto dalla nota sentenza delle S.U. 17.12.2003- Montella). Non può ritenersi che detti profili rinvengano idonea risposta negli asserti del Tribunale, per il loro peso assiomatico (ai limiti della mera labialità: "squilibrio patrimoniale", "ingiustificato incremento", ecc.) siccome non sorretti da reale intrinseca motivazione. Che - se, poi, l'ingiustificabilità dei valori attinti dal vincolo reale deve ritenersi immanente nell'origine illecita di quei valori in quanto frutto (profitto) dei reati di frode tributaria, come sembra ipotizzare il Tribunale - è evidente che si è al di fuori dello sfondo normativo della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies. Ciò che forse spiega il non casuale ma anfibologico richiamo dei giudici del riesame alla sequestrabilità dei valori ai sensi dell'art. 240 c.p. in rapporto alla previsione del solo art. 321 c.p.p., comma 2. Situazione, come riconosce lo stesso Tribunale, ben diversa da quella disciplinata dalla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, che - ripetesi - il Tribunale ha affermato presiedere alla vicenda cautelare (e che appunto, come si legge nell'ordinanza, "sposta altrove le problematiche"). B/3. In terzo luogo, infine, continuano a rimanere senza esauriente risposta (o, meglio, senza alcuna risposta) le ragioni della estensione del sequestro alle nuove azioni il cui controvalore è stato incrementato dall'aumento di capitale. È soltanto una dissimulata risposta quella che il Tribunale riconduce al fisiologico fenomeno delle oscillazioni del valore di mercato di un titolo azionario. Le variabili indipendenti del mercato azionario non riguardano la vicenda in esame e non possono valere a giustificare la sottoposizione ampliativa a vincolo reale del plusvalore conseguito dalle azioni dopo l'aumento di capitale. L'assunto inappagante del Tribunale prende le mosse dalla omessa considerazione di due emergenze. La prima, già rimarcata con l'originaria sentenza di annullamento di questa Corte, secondo cui i giudici del riesame ribadiscono anche con l'ordinanza oggi impugnata che la riserva sovrapprezzo di ipotizzata matrice delittuosa non è stata intaccata dall'aumento di capitale deliberato nel 2004, fronteggiato con risorse diverse e documentate (annotate nelle scritture societarie) di origine non illecita. La seconda attiene al dato per cui (come si precisa ancora nello stesso decreto di sequestro estensivo del 10.7.2006) l'iniziale vincolo di indisponibilità preventiva ha avuto per oggetto non già il 33,33% del capitale sociale, ma specificamente 100.000 azioni della OM UZ del valore nominale di Euro 5,16 equivalenti ad un globale compendio pari ad Euro 516.000,00 (rispetto ad capitale sociale di Euro 1.500.000,00). Le 100.000 azioni individuano senz'altro anche dopo l'aumento di capitale il 33,33% del capitale sociale (nell'invariata ripartizione delle quote tra i soggetti proprietari). E però non corrispondono più ad un controvalore di Euro 516.000,00 bensì ad un controvalore di circa tre volte superiore, poiché dopo l'aumento di capitale ogni singola azione ha sì un minor prezzo unitario (un Euro), ma ognuna di esse rappresenta un quota parte di un ben maggior capitale pari ad Euro 5.000.000,00 (tutte le azioni sequestrate equivalgono ad un terzo di cinque milioni di Euro e non più di un milione e mezzo di Euro). Questo aspetto, sicuramente significativo, della vicenda cautelare continua a rimanere non idoneamente vagliato dai giudici del riesame di Perugia. Si che non sono state portate in luce, se ritenute sussistenti, le ragioni asseveranti la legittimità della "sostituzione" del titolo azionario già sequestrato con quello reso "nuovo" dall'aumento di capitale, anche sottacendosi il dato, pure stigmatizzato dal ricorrente, che già all'atto del primo decreto di sequestro del 29.5.2006, le azioni della OM S.p.A. avevano acquistato un diverso valore nominale e di riferimento al capitale sociale incrementato per effetto dell'aumento gratuito risalente a due anni prima (2004). Di tal che già il primo provvedimento cautelare avrebbe dovuto, secondo la non illogica tesi del ricorrente, essere calibrato su tale emergenza in rapporto all'entità monetaria del monte azioni da vincolare. Nella perdurante assenza di motivazione del provvedimento del riesame, pur dopo il giudizio di rinvio, si rendono indispensabili - dunque - una rivisitazione ed un nuovo esame da parte del Tribunale di Perugia dei "presupposti dell'ampliamento del vincolo reale" nei termini già indicati da questa Corte con la sentenza in data 14.2.2007 ed oggi ulteriormente precisati con le anteriori osservazioni.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2008