Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 1
Integra il delitto di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità. (Fattispecie attinente al versamento da parte dell'imputato su conti correnti intestati ai propri figli di n. 99 assegni circolari provento di truffa).
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- 1. basta impedire l'accertamento della provenienza?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 13 aprile 2024
Integra il reato di riciclaggio il compimento delle sole operazioni volte a impedire in modo definitivo l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità? Per approfondire sul tema del riciclaggio consigliamo il volume Antiriciclaggio e professionisti 1. La questione: impedire l'accertamento è riciclaggio? Il Tribunale di Milano, rigettando la richiesta di riesame, confermava un'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale della medesima città aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di una persona indagata per il reato di riciclaggio. Ciò …
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La massima Commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. (Fattispecie in tema di intestazione di immobili acquistati con denaro di provenienza illecita - Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687 CONSIDERATO IN …
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La massima Integra il delitto di riciclaggio anche il mero trasferimento di un bene da un luogo ad un altro, ove idoneo a rendere di fatto più difficoltosa l'identificazione della sua provenienza delittuosa. (Fattispecie relativa al trasporto di un'autovettura, provento del delitto di appropriazione indebita, dall'Italia alla Tunisia, paese extracomunitario in cui sarebbe risultata particolarmente difficile, se non impossibile, la ricerca e l'individuazione del mezzo - Cassazione penale , sez. II , 13/07/2020 , n. 23774). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 13/07/2020 , n. …
Leggi di più… - 4. Preleva un ingente somma di denaro dal conto del marito appena arrestato: è riciclaggioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo il delitto di cui all' art. 648-bis c.p. a forma libera ed attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il prelievo di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario. (Fattispecie relativa a prelevamento, in unica soluzione, da parte dell'imputata, di una ingente somma di denaro in contanti a pochi giorni dall'arresto del marito per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio di autovetture, concussione e falso - Cassazione penale , sez. II , 05/04/2019 , n. 21687). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale …
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La massima Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamento su di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso. (Fattispecie in cui l'imputato, a seguito dell'abusivo accesso effettuato da altri nella home banking della persona offesa, ricevuti due bonifici con accredito delle somme illecitamente prelevate, aveva richiesto, nello stesso giorno, l'emissione di due vaglia postali, incassando il denaro provento del delitto di cui all' art. 640-ter …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2012, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/12/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - N. 3187
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 26125/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO GE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 10/5/2011 della Corte d'appello di Roma, 1^ Sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, D'AMBROSIO Vito che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Orlando Anna, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10/5/2011, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma, in data 8/4/2009, applicata la circostanza attenuante di cui all'art.648 cod. pen., comma 3 riduceva la pena inflitta a ZO GE,
per il reato di riciclaggio, ad anni 3, mesi 4 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto;
provvedeva, tuttavia, a ridurre la pena inflitta dal primo giudice, applicando l'attenuante di cui all'art. 648 cod. pen., comma 3. 3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando tre motivi di gravame.
4. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 648 bis cod. pen.. Al riguardo si duole che la Corte sia incorsa in un vero e proprio travisamento del fatto, avendo ascritto al ricorrente di aver trasferito del denaro, mentre è stato provato che l'ZO ha semplicemente monetizzato, su incarico di tale EF FO, degli assegni circolari, senza nulla sapere del reato presupposto. Contesta l'esistenza dell'elemento oggettivo del reato di riciclaggio, eccependo che il cambio di assegni circolari per mezzo di un conto corrente, alla luce del sole, è inidoneo ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Contesta, inoltre, la tenuta logica della sentenza in punto di consapevolezza della provenienza delittuosa degli assegni, eccependo che dalle dichiarazioni dell'imputato, che ha riconosciuto di aver effettuato la monetizzazione degli assegni in cambio del 4% di quanto versato e ritirato, la Corte non poteva inferire la conclusione dell'esistenza del dolo eventuale in testa all'agente. Eccepisce che, in testa al prevenuto, difettava la consapevolezza della provenienza da delitto degli assegni circolari versati sul c/c dei figli.
5. Con il secondo motivo deduce violazione di norme procedurali stabilite a pena di nullità, dolendosi di motivazione apparente. Al riguardo si duole che nella sentenza impugnata non è stata compiuta alcuna operazione logica idonea a dimostrare la relazione fra versare assegni circolari e responsabilità a titolo di dolo eventuale.
6. Con il terzo motivo deduce vizio della motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen. e art. 27 Cost., comma 3. In proposito si duole che la Corte, nel rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, non abbia tenuto in alcun conto il fatto che l'imputato, dopo un paio di mesi di custodia cautelare, ha collaborato con gli inquirenti facendo un nome ed un cognome preciso. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso si articola in due censure. Con la prima il ricorrente contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di riciclaggio in quanto il fatto di cambiare degli assegni circolari alla luce del sole, per mezzo di un conto corrente bancario non sarebbe idoneo ad ostacolare la provenienza del denaro.
Con la seconda il ricorrente contesta la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo.
2.1 La prima censura è destituita di fondamento. Secondo l'insegnamento di questa Corte, integra il reato di riciclaggio, ex art. 648 bis cod. pen., il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2818 del 12/01/2006 Cc. (dep. 24/01/2006) Rv. 232869; Sez. 6, Sentenza n. 16980 del 18/12/2007 Ud. (dep. 24/04/2008) Rv. 239844).
Nel caso di specie il fatto che l'imputato abbia ricevuto n. 99 assegni circolari Unicredit, provento di un'attività di truffa ai danni dell'Immobiliare Mannelli s.r.l., e li abbia monetizzati, attraverso il versamento sui c/c intestati ai propri figli, sostituendoli in denaro contante, integra gli estremi della condotta prevista e punti dall'art. 648 bis cod. pen. in quanto, con tale operazione, ha ostacolato l'accertamento della provenienza illecita del denaro che egli ha versato al beneficiario reale dell'operazione. Tale condotta ha consentito al beneficiario reale dell'operazione di percepire denaro "pulito" al posto degli assegni circolari chiaramente provenienti da delitto. Non può dubitarsi, pertanto, della sussistenza dell'elemento oggettivo della condotta punibile per il reato di riciclaggio.
2.2 Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del reato, anche in questo caso la censura del ricorrente è destituita di fondamento. La Corte d'appello ha riscontrato l'esistenza dell'elemento soggettivo attraverso la valutazione del comportamento dell'imputato che ha fornito una prima versione difensiva fondata su documentazione del tutto falsa, relativa alla millantata vendita di un quadro del Guercino;
ha fornito una seconda versione poco plausibile in cui faceva riferimento alla consegna degli assegni da parte di un amico a cui doveva un favore ed infine una terza versione, fornita attraverso una lettera manoscritta, in cui riferisce che, trovandosi in difficoltà economiche avrebbe effettuato le operazioni in questione in cambio del 4% di quanto versato e ritirato.
La Corte territoriale deduce che la terza versione fornita dall'imputato, a volerla considerare credibile, costituisce un'ammissione di responsabilità, quanto meno a titolo di dolo eventuale.
Tale conclusione non si presta ad alcuna censura in termini di tenuta logica. Non v'è dubbio che il fatto di aver fornito una versione palesemente falsa delle modalità attraverso cui si è sviluppata l'operazione costuisce un elemento da cui è possibile desumere la malafede dell'agente. Stante questa situazione di fatto, la Corte rileva che, anche a voler prendere per buona la terza versione fornita dall'imputato, il fatto di aver riconosciuto di aver effettuato l'operazione in cambio del 4% della somma versata, costituisce la prova dell'elemento soggettivo, quanto meno a titolo di dolo eventuale. In sostanza l'imputato ha riconosciuto di aver percepito Euro 52.600 per l'operazione di monetizzazione degli assegni che si è prestato a fare. Trattandosi di assegni circolari, per i quali non sussiste alcun rischio di cambio, l'unica spiegazione di tale provvigione, priva di causa, risiede nella provenenza da delitto del denaro portato dagli assegni circolari. Pertanto correttamente la Corte ha concluso che l'imputato non poteva ignorare - quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale - la provenienza illecita dei fondi.
3. Per le ragioni sopra esposte deve essere respinto anche il secondo motivo con il quale l'imputato si duole di motivazione apparente in punto di elemento soggettivo. La motivazione della sentenza impugnata sul punto è sintetica ma non apparente, in quanto consente di ricostruire il percorso logico seguito dalla Corte d'appello per pervenire alle conclusioni assunte.
4. Infine, deve essere respinto anche il terzo motivo di ricorso in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche. La Corte d'appello ha preso in esame la relativa richiesta e l'ha respinta con motivazione adeguata e priva di vizi logico-giuridici, osservando che l'ZO: "per i suoi precedenti, anche specifici, per la gravità complessiva della condotta e per la spregiudicatezza posta in essere, mostra di essere immeritevole del beneficio". Quanto alla deduzione della difesa che il comportamento collaborativo con gli inquirenti dell'ZO sarebbe indice di ravvedimento, tale circostanza è di scarso significato in quanto, come emerge dallo stesso ricorso, l'ZO ha indicato la persona che gli avrebbe fornito gli assegni "dopo un paio di mesi di custodia cautelare";
5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al legamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2013