Sentenza 15 dicembre 2011
Massime • 6
Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili in sede di giudizio abbreviato nei confronti dei chiamati in reità o in correità.
La presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condannato per determinati reati di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992) deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che tali fonti siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, benché non evidenziati, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, diversamente opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l'evasione fiscale posta in essere, che esula dalla "ratio" e dal piano operativo dell'art. 12 sexies cit.).
In tema di intercettazioni di conversazioni, l'omesso deposito dei supporti magnetici ed il conseguente mancato accesso agli stessi da parte dei difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., non più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del giudizio abbreviato.
L'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod. proc. pen.) non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato.
Una volta instaurato il giudizio abbreviato condizionato, senza che vi sia stata alcuna modifica o integrazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione.
Non determina nullità né costituisce vizio sindacabile in sede di legittimità la violazione della norma (art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen.) che attribuisce all'ufficio del pubblico ministero in sede distrettuale la titolarità delle indagini riguardo ai procedimenti per i reati in essa elencati.
Commentari • 4
- 1. Art. 191 c.p.p. - Prove illegittimamente acquisitehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Bibbiano, giudice sia consumatore non produttore di leggi causali (CA Bologna, 4378/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 giugno 2024
Non può attribuirsi all'attività psicoterapeutica, causa o concausa del cd. disturbo borderline di personalità. L'assenza di leggi di copertura idonee ad attribuire all'attività terapeutica una valenza causale nella produzione dell'evento lesivo o comunque nell'agevolazione del relativo processo eziologico non può essere superata attraverso il richiamo alla nozione di "concausa": diversamente opinando si addiverrebbe ad un aggiramento surrettizio delle modalità di accertamento della valenza causale delle singole condizioni dell'evento, in pieno spregio del principio di tassatività. (La presente sentenza è passata in giudicato il 10 aprile 2024) Corte di Appello di Bologna QUARTA SEZIONE …
Leggi di più… - 3. La sentenza delle Sezioni Unite sulla rilevanza dei redditi nonTommaso Trinchera · https://dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza che qui pubblichiamo, le Sezioni Unite - confermando l'orientamento sino ad oggi seguito dalla giurisprudenza prevalente - hanno escluso che, ai fine dell'applicabilità della confisca di prevenzione, il destinatario della misura possa giustificare la disponibilità di beni in valore sproporzionato al proprio reddito allegando proventi non dichiarati al fisco. 2. In estrema sintesi, la Suprema Corte è chiamata qui a pronunciarsi sul ricorso presentato avverso il decreto della Corte d'appello che aveva confermato il provvedimento di confisca disposto dal Tribunale ai sensi dell'art. 2 ter della legge n. 575/1965. Il provvedimento di confisca aveva come oggetto numerosi …
Leggi di più… - 4. Etilometro senza avviso difensivo: nullità intermedia sanata dalla richiesta di abbreviato (Cass. 40802/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2011, n. 21265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21265 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2011 |
Testo completo
2 1265 / 12 M
$. 6,17,18,19,25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 15/12/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - N.1878 GIOVANNI DE ROBERTO Dott.
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. NICOLA MILO
- Consigliere -N. 17051/2011 SC AO GRAMENDOLA Dott.
- Consigliere - Dott. ANNA MARIA FAZIO
- Consigliere - Dott. ANNA PETRUZZELLIS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI
CATANZARO nei confronti di:
1) RB FF TO N. IL 06/01/1968 * C/
2) LO IA NA N. IL 31/03/1953 * C/
3) UG OS N. IL 23/03/1966 * C/
4) AN NA N. IL 05/07/1962 * C/ e sui ricorsi proposti Sor:
5) LO IA LO N. IL 23/05/1932
6) LO IA AO N. IL 27/06/1963
7) RB NC N. IL 14/04/1952
8) LO IA LO N. IL 12/11/1945
9) RB SC N. IL 23/04/1962
10) AT PO N. IL 15/12/1951
11) FR OM N. IL 11/07/1957
12) LO IA TO N. IL 21/05/1948
13) AN FF N. IL 16/11/1944
14) LO IA PE N. IL 29/04/1945
15) IN OM N. IL 11/11/1960 вия
16) OG SC N. IL 06/09/1973
17) LO IA HE N. IL 18/10/1948
18) D'AN LO AT N. IL 04/06/1958
19) PU FR N. IL 10/02/1951
20) AN TO N. IL 31/10/1938
21) CO TO N. IL 25/09/1958
22) LA AN N. IL 03/12/1972
avverso la sentenza n. 693/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 03/05/2010
Consigliere Dott. NICOLA MILO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cebrangols che ha concluso per quanto al ricors Sel P.G, annullamento con rivis per Lo BI NA e inammissibilità nel resto;
inammissibilità Sei ricorsi & ON OM, UZ Franes, D EA ME S., Maneuro Маменю Autoris;
rigetto si Tutti gli altri ricorsi
Udito, per la parte civile, l'Avv. A. Mercatante, anche quale sostituto processuale Sell avv. A. Fusco, che si è riportato alle conclusioni scritte e ha chiesto l'inammissibilità Sei ricors Uditi difensoriAvv. V. Museo (per LI) si è associato alla richieste Sel P.G.; avv.
9. Pittelli (per Haveuss) che ha condus per l'annullamento Sella sentenze;
avv. F. Gambardella (per Barke Reffeck) ha escluso per l'inammissibilità o it rige sel ricorts Sel P. G.; avv. F. Roiacano (per BA CE Franze EL IN Do= menies, BO Franceses, Lo RN MI ha conchess per l'accoglimento bei ricorn;
avv. v. Gennaro (per to Bianes Nazzareus) ha concluso per il rigetts Sel ricorso See P.G. a (put PA, BA CE) per l'ecesglimrents bei ricors, our. G. Panzini (per to ES ME, Lo Bisnes to Braues Parols) he escluso per l'accoglienents Sedricorso;
a w. P. HI (per do Branes Autohis) the concluso per l'u ments Sella Sentenza impugigata;
avv. F. Muzzopappe (per LI R.) si è attocento alla richieste sel P.G. (per to BI Auto wise to Bituto Ginseffe) si è Піростото,riportato ai mustin so corto e in the chiesto l'accogliments; art. A. RE no (per AN LI) ha concluso per l'accopliments Ed ricorso;
avv. S. Stains (per EL Andres), the hor ellefits be incostituzionalita Sell'art. 132/3° epp., in #re lazione agli art. 3,2h, the Costes han commuter couchto per l'accopliments Sel ricorss;
aw. A. Torchie (per Franze Nazzarices) si è associate alla richieste Sel P.G.;
-
(per KA Franceses, Coppole ON) sie riportere ai motivi Siricors e re ha chiesto l'eccoglimento avv.
9. Arica (per do Bienes Cruels. AN Fi- lippo), ha proposto questione si legittimenti costituzionale Seliart 41545 e tits eff., in relaziour -24 lost, nelle parte in bui non prevede la ince tilizzabilità degli atti bei quali non è siete rilasciate cofre;
si è riforters quins: ai mustify Si ricorso e me he chiesto l'accoglimento; avv. A. Dissi (per BA FR Fe Coppole Autorino) he chiesto l'ecerfliemen to Sei ricorsi;
avr. D. Grosso (per Rubices Downesies) her chiesto l'excopliments Sel rearts;
avv. H. Schipani, in post. avv. Araniti (per D'DR Selvatore),
The he insistito per l'eccoglimento del ricorso-
2 N. 17051/11
FATTO
1. La presente vicenda vede coinvolte numerose persone, la maggior parte delle quali inserita nell'associazione di tipo mafioso operante sul territorio di Vibo Valentia dagli inizi degli anni '90 al febbraio 2007, facente capo alla famiglia Lo BI e collegata alla più famosa cosca "MA” di Limbadi, della quale era un'articolazione.
Il sodalizio criminoso controllava e condizionava le attività imprenditoriali, pubbliche e private, della zona di riferimento, mediante la reiterata e sistematica commissione, in particolare, di estorsioni e reati connessi, finalizzati a determinare un diffuso stato di assoggettamento e di omertà nelle vittime, rassegnate a subire passivamente tale negativa e radicata situazione ambientale.
2. Il Gup del Tribunale di Catanzaro, con sentenza 18/7/2008, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava, per quanto qui interessa, la penale responsabilità di:
- ME Lo BI n. 1932 e PA Lo BI in ordine ai reati di partecipazione alla detta associazione, col ruolo di promotore e dirigente il primo e con quello di stretto collaboratore nelle funzioni direttive il secondo (capo 1), e di concorso nella estorsione aggravata (escluso l'art. 7 legge n. 203/91), commessa nell'aprile 2006, di assegni per l'importo complessivo di € 450.000,00 in danno di persona non identificata (capo 18), illeciti unificati dal vincolo della continuazione;
- CE BA e ME Lo BI n. 1945 in ordine al reato di partecipazione all'associazione con ruolo dirigenziale (capo 1);
FR BA in ordine ai reati di partecipazione associativa (capo 1), di detenzione e porto abusivi di una pistola cal. 357, con l'aggravante di cui all'art. 7 legge n.
203/91 (capo 8), e di abusiva detenzione, aggravata ai sensi della stessa norma, di altre armi da sparo che cedeva a terzi (capo 9), illeciti unificati dalla continuazione;
- OM ON e LI AN in ordine ai reati di partecipazione associativa
(capo 1), di concorso nella tentata estorsione pluriaggravata commessa nel marzo 2006 in danno dell'esercizio commerciale “Agripiù” di CE VA (capo 12), di concorso nella estorsione pluriaggravata commessa nel marzo 2006 in danno dell'imprenditore
3 IO IM (capo 13), di concorso nella estorsione pluriaggravata e continuata, a partire dal 2004 e sino al marzo 2006, in danno della “srl GS SERVICE” (capo 14), di concorso nel tentativo di estorsione pluriaggravata, commesso prima dell'aprile 2006, in danno della “Edil Service” di FR RI (capo 15), di concorso nella tentata estorsione pluriaggravata, commessa nell'aprile 2006, in danno dell'imprenditore CA
RA (capo 16), di concorso nel danneggiamento aggravato dell'autovettura di
OM BI, alla quale veniva dato fuoco nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2006
(capo 17); ON, altresì, in ordine ai reati di concorso nella estorsione aggravata di assegni per l'importo di € 450.000,00 in danno di persona non identificata (capo 18), di detenzione e porto abusivi di una pistola (capo 19), esclusa per tali due ultimi illeciti la contestata aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/91; unificati tutti i reati di cui innanzi, così come rispettivamente ascritti, dal vincolo della continuazione;
- ON Lo BI, EL ZÈ, IU Lo BI, EL ON BA,
AR Lo BI, IO LI, AR ZÈ, OM BI, FR
NA, MI Lo BI, ME VA D'DR e DR MA in ordine al reato di partecipazione all'associazione mafiosa (capo 1);
- ON MA in ordine al reato di estorsione pluriaggravata, commessa in epoca prossima all'11/12/2002, in danno di imprenditori che eseguivano lavori in IZ LA
(capo 26);
- FR UZ e ON PP in ordine al reato di estorsione pluriaggravata
(con esclusione dell'art. 7 legge n. 203/'91) di assegni per l'importo complessivo di €
450.000,00 in danno di persona non identificata (capo 18).
Il Gup, quindi, condannava tutti i predetti imputati a pene ritenute rispettivamente di giustizia, previa concessione ad ON Lo BI, IU Lo BI, EL
ON BA, AR Lo BI, IO LI, AR ZÈ, OM
BI, FR NA, MI Lo BI, ME VA D'DR, FR
UZ e ON PP delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante per i primi dieci e prevalenti sulle aggravanti per gli ultimi due;
condannava, altresì, tutti gli imputati del reato associativo al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, Comune di Vibo Valentia, Provincia di Vibo Valentia e
Associazione Antiracket di Vibo Valentia;
disponeva la confisca dei beni in sequestro, ad eccezione di quelli riconducibili a ME Lo BI n. 1945 e ON Lo BI, nonché del terreno, catastalmente individuato, di proprietà di FR BA.
3. A seguito di impugnazione proposta dagli imputati, la Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 3/5/2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, che confermava nel resto, assolveva EL ON BA, AR Lo BI, IO LI e
AR ZÈ dal reato loro ascritto (capo 1) per non avere commesso il fatto;
riduceva la pena inflitta a CE BA, determinandola in misura ritenuta più equa.
3.1. Il Giudice distrettuale, preliminarmente, disattendeva una serie di eccezioni in rito, sollevate dai difensori di alcuni degli imputati, in tema di inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche e ambientali, di nullità degli atti di indagine espletati dalla
Procura della Repubblica di Vibo Valentia, incompetente ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., di indeterminatezza del capo d'imputazione relativo alla fattispecie associativa, di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (posizione ON
MA), di inutilizzabilità delle indagini espletate oltre il termine di cui all'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. e delle dichiarazioni rese dai collaboranti MA Di TE e
IU SC;
riteneva, inoltre, irrilevante la prospettata questione di costituzionalità degli artt. 418 e 419 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost..
3.2.Sul merito della vicenda, il Giudice distrettuale sottolineava, in via generale, che l'esistenza e l'operatività dell'associazione mafiosa in contestazione erano ampiamente provate dalle emergenze processuali di indiscutibile congruenza e, in particolare, dalle fonti di prova dichiarative (propalazioni dei collaboratori di giustizia MA Di TE,
IU SC, ON Sestito, MI Iannello) e soprattutto dal compendio dell'attività captativa di conversazioni telefoniche e ambientali tra sodali dell'organizzazione, individuati attraverso le voci, l'intestazione delle utenze, la disponibilità delle autovetture sottoposte ad attività di intercettazione, il riferimento esplicito a nomi o soprannomi dei conversanti o delle persone da costoro evocate, fonte quest'ultima di per sé idonea a provare, anche in via autonoma ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen., l'ipotesi accusatoria.
Il materiale probatorio acquisito non lasciava margini di dubbio circa la concreta operatività sul territorio vibonese, sin dagli inizi degli anni '90, di una cosca della
'ndrangheta facente capo alla famiglia Lo BI, diretta dal capo indiscusso ME Lo
BI n. 1932, con l'apporto fondamentale del figlio PA, di CE BA e di altri personaggi, collegata al clan “MA” di Limbadi, organismo apicale della zona dal quale la cosca "L BI" traeva riconoscimento e legittimazione. Gli esiti delle intercettazioni, in particolare, evidenziavano esplicite confessioni extragiudiziarie di reati- fine, dissidi e dissapori tra fazioni inizialmente contrapposte (quella diretta da ME Lo
5 BI n. 1932 e quella facente capo all'omonimo n. 1945), utilizzazione di linguaggio gergale tipico dei mafiosi, riferimenti a dinamiche associative, a gradi, a riti d'iniziazione,
a uomini d'onore, alla cassa comune, alla ripartizione degli utili, alla forza di intimidazione e allo stato di assoggettamento imposto dalla cosca.
La Corte territoriale passava, quindi, ad analizzare e a valutare la posizione individuale di ciascun imputato.
3.3 A carico di ME Lo BI n. 1932, detto I”, militavano, quanto al reato associativo (capo 1), le sovrapponibili dichiarazioni accusatorie di tutti i collaboratori di giustizia circa l'esistenza in Vibo Valentia, da almeno un ventennio, del sodalizio di tipo mafioso, promosso, organizzato e diretto dall'imputato, che ne aveva assunto il controllo e il comando dopo l'uccisione, avvenuta nel 1988, di FR NA;
si aggiungevano gli esiti delle conversazioni intercettate, nella quali era interlocutore diretto l'imputato o a costui facevano esplicito o implicito riferimento i conversanti (pg. 32 sentenza impugnata;
pg. 182 sentenza di primo grado); in particolare, dalla intercettazione ambientale 3/8/2006 tra l'imputato e l'omonimo cugino nato nel 1945 emergeva che i due discutevano delle incomprensioni e dei contrasti verificatisi in seno all'associazione a causa del comportamento di alcuni sodali, delineavano le gerarchie, le dinamiche interne e i ruoli, riconoscendo pacificamente la posizione di capo clan rivestita dall'imputato; nella intercettazione ambientale tra ME Lo BI n. 1945 e FR BA, il primo relazionava al secondo su una importante riunione, nel corso della quale erano stati chiariti i dissidi insorti all'interno del gruppo, e si faceva riferimento al PI quale capo indiscusso;
anche dalle intercettazioni ambientali tra AN e ON emergevano il prestigio e il ruolo apicale di ME Lo BI n. 1032.
Quanto al reato di estorsione di assegni per l'importo complessivo di € 450.000,00 in danno di persona rimasta non identificata (capo 18), il coinvolgimento dell'imputato, quale mandante (insieme al figlio PA) dell'operazione affidata materialmente a
OM ON, emergeva dal contenuto delle intercettazioni telefoniche 18-21 aprile
2006 e dagli accertamenti espletati dalla Polizia giudiziaria: erano stati i due Lo BI a incaricare il ON di accompagnare FR UZ al nord Italia, per recuperare, ricorrendo alle maniere forti, il credito che quest'ultimo e ON PP vantavano nei confronti di un non meglio identificato soggetto, operazione questa che, secondo la prospettazione dei due mandanti, avrebbe consentito di trarre un utile pari a € 100.000,00, in realtà mai conseguito, il che aveva determinato, come si evinceva dal tenore delle
6 conversazioni intercettate e riportate al progressivo 862 e 864, le lamentale del ON per il deludente comportamento dei due Lo BI (pgg. 54-57 sentenza).
3.4. La prova della colpevolezza di PA Lo BI in ordine al reato associativo era offerta dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ON Sestito,
MA Di TE, IU SC, nonché dagli esiti delle intercettazioni ambientali, con particolare riferimento a quelle tra OM ON e LI AN, che indicavano l'imputato come persona organicamente inserita ai vertici dell'associazione, con ruolo vicario del padre e col potere di intervenire per risolvere problemi interni al sodalizio. Dal compendio dell'attività di intercettazione emergeva, inoltre, che l'imputato, lavorando all'interno dell'Ospedale di Vibo Valentia, aveva esercitato un controllo sugli appalti affidati dalla Asl, con la chiara finalità di avvantaggiare il gruppo criminale in cui era inserito.
Quanto al concorso nell'estorsione aggravata di cui al capo 18, stesse considerazioni di cui al punto che precede.
3.5. La partecipazione di CE BA, detto il "Musichiere", all'associazione con ruolo dirigenziale era integrata: a) dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti MA
Di TE e IG GU RR, che lo indicavano come "vicario" del capo, con lo specifico compito di occuparsi di usura e di estorsioni;
b) dalla testimonianza di GA
UE, commerciante di Vibo Valentia, vittima di numerose estorsioni subite nel tempo ad opera di sodali dell'associazione mafiosa;
c) dagli esiti delle intercettazioni, che evidenziavano gli interventi dal BA posti in essere per dirimere contrasti tra i partecipi delle diverse consorterie, la sua vicinanza e i suoi ottimi rapporti con la cosca "MA", la enorme disponibilità di risorse finanziarie, il suo ruolo determinante nelle più importanti decisioni relative alla vita del sodalizio.
3.6. L'inserimento di ME Lo BI n. 1945 nell'associazione era provato dagli esiti, ritenuti utilizzabili, dell'attività captativa di conversazioni, la cui interpretazione e valutazione, ampiamente e condivisibilmente motivate dalla sentenza di primo grado, non erano state oggetto di specifica contestazione in sede di appello.
3.7. La colpevolezza di FR BA in ordine al reato associativo era provata: a) dalle propalazioni del collaborante IU SC, che lo indicava come molto vicino a
PA Lo BI e a ME Lo BI n. 1945; b) dagli esiti delle intercettazioni ambientali, in cui era diretto interlocutore o a lui si faceva espresso riferimento, fonte di prova questa dalla quale, in particolare, emergevano il suo coinvolgimento nell'attività di usura, il suo interesse ad affrontare le varie problematiche associative, la sua aspettativa a
7 conseguire un grado elevato all'interno del sodalizio, la propensione a tenere sotto controllo il territorio, l'attivarsi nell'accaparrare lavori per la sua impresa (pgg. 35-36).
Quanto ai reati in materia di armi di cui ai capi 8 e 9, la prova di responsabilità dell'imputato emergeva dal contenuto della intercettazione ambientale 16/12/2002 tra lo stesso imputato e DR MA: nel corso della conversazione, il primo faceva espresso riferimento all'acquisto da tale TT di una pistola "357” e alla circostanza che, in occasione di una perquisizione che avrebbe subito suo fratello CO, la madre avrebbe buttato nel sacco dell'immondizia una pistola e due fucili a canne mozze (pg. 37),
3.8. L'intraneità di LI AN e OM ON al sodalizio criminoso era provata, oltre che dalle propalazioni del collaborante IU SC, dal contenuto delle conversazioni intercorse tra i due e intercettate, le quali avevano una autonoma e sufficiente valenza probatoria: nel corso dei dialoghi (intercettazione 25/3/2006), i due programmavano l'attività estorsiva in danno dei fratelli IA e IU NE, commercianti di autovetture, attività che aveva avuto concreto seguito, per lo meno quanto alla fase intimidatrice, con l'esplosione di una bombola di gas all'interno di un garage in costruzione;
vittima di analoga attività illecita, riconducibile ai due imputati
(intercettazione 25/3/2006 ore 10,35), era stato OM EA, presso l'ingresso del cui esercizio commerciale erano stati riposti una bottiglia con liquido infiammabile e sei munizioni per pistola;
i conversanti frequentemente discutevano delle dinamiche associative. In altre intercettazioni ambientali (10/6/2006) all'interno dell'autovettura di
ME Lo BI n. 1945, si faceva espresso riferimento al AN, quale soggetto che aspirava ad acquisire maggiore potere all'interno del clan. Elevato valore sintomatico assumeva l'accertata partecipazione del AN a due summit mafiosi, uno dei quali tenutosi all'interno della sua abitazione e interrotto dall'intervento della Polizia. I due imputati erano in costante e stretto collegamento tra loro, condividevano la programmazione e l'esecuzione dei reati-fine, nei quali pure risultavano essere coinvolti
(pgg. 42-44).
In relazione a questi ultimi illeciti, gli elementi di prova a carico venivano così individuati:
- quanto al tentativo di estorsione in danno dell'esercizio commerciale “Agripiù” di
VA CE (capo 12): a) testimonianza resa in data 29/5/2006 da RO VA, che confermava il contenuto della telefonata minatoria pervenuta presso l'esercizio commerciale il 6/3/2006; b) tale telefonata era stata effettuata dalla postazione pubblica sita in piazza A. Moro di Vibo V.; c) l'esame del tabulato relativo al traffico telefonico
8 dell'utenza in uso all' “Agripiù” confermava che, alle ore 17,05 del 6/3/2006, presso tale utenza era pervenuta una telefonata dall'utenza pubblica di piazza A. Moro;
d) dal sistema
GPS installato sull'autovettura in uso al ON emergeva che il veicolo, al momento della telefonata, stazionava nei pressi di piazza A. Moro;
e) dalla intercettazione ambientale delle ore 17,22 del 6/3/2006, tra il ON e il AN emergeva che i due commentavano la telefonata anonima effettuata e il tentativo di estorsione posto in essere;
quanto all'estorsione in danno di IO IM (capo 13): contenuto della conversazione intercettata il 14/3/2006, nel corso della quale il AN riferiva al ON di avere ricevuto da tale Luzzo, detto “u dannatu” (soprannome riferibile al IM, come accertato dalla p.g.), la somma di € 1.400,00, quale acconto della maggiore somma richiesta di € 2.500,00 per “non avere problemi” nella esecuzione dei lavori nella zona di
S. Aloe di Vibo V., e di avere versato quanto ricevuto nelle casse dell'associazione;
- quanto all'estorsione in danno della “srl GS Service" di MM Le ER (capo 14): gli esiti delle conversazioni intercettate tra il 26 marzo e il 12 aprile 2006, che evidenziavano la tangente mensile di € 1.500,00 imposta dagli imputati e la preoccupazione degli stessi che il pagamento di tale tangente potesse essere messo in discussione in conseguenza di un litigio verificatosi tra tale QU ZÈ e il responsabile della Casa di riposo della ASL n. 8, per conto della quale la ditta vittima di estorsione lavorava;
- quanto al tentativo di estorsione in danno della “Edil Service” di FR RI
(capo 15): contenuto della intercettazione ambientale 2/4/2006 tra ON e OM
Lo BI, nel corso della quale si faceva riferimento ai vari tentativi di estorsione posti in essere ai danni della citata ditta;
- quanto al tentativo di estorsione in danno di CA RA (capo 16): conversazione intercettata il 10/4/2006 tra il ON e il AN, nel corso della quale i due commentavano la richiesta di “tangente” rivolta al predetto a seguito dell'intervento spiegato a suo favore, per placare una protesta inscenata da alcuni cittadini che si opponevano alla realizzazione di una scalinata, oggetto di lavori appaltati all'impresa del medesimo RA, richiesta, però, alla quale non era stato dato seguito per l'intervenuto blocco dei lavori;
quanto al danneggiamento in danno di OM BI (capo 17): il contenuto delle conversazioni intercettate la sera del 12/4/2006 tra i due imputati e il monitoraggio, attraverso il sistema GPS installato sulla vettura in uso al ON, dei loro movimenti in quello stesso arco temporale convergevano nel senso di ritenerli coinvolti nel fatto illecito, maturato nell'ambito di contrasti che in quel periodo avevano caratterizzato la vita interna del clan.
La ritenuta colpevolezza del ON in ordine al concorso nell'estorsione di assegni per l'importo complessivo di € 450.000,00 (capo 18) e al connesso reato di detenzione e porto abusivi della pistola utilizzata per minacciare la vittima (capo 19), era affidata alle stesse argomentazioni sviluppate con riferimento alla posizione di ME Lo BI n.
1932 (punto 3.3. di cui sopra).
3.9. La partecipazione associativa di ON Lo BI, detto "u lorduni”, cugino di primo grado di ME Lo BI n. 1932, era provata: a) dagli esiti delle conversazioni intercettate sulle vetture in uso al ON e a ME Lo BI n. 1945, dalla quali chiaramente si evinceva l'inserimento dell'imputato nel sodalizio, per i diretti contatti intrattenuti col capo clan, per avere preso parte a riunioni in cui si era discusso degli assetti interni all'organizzazione, per avere condiviso gli utili rivenienti dall'illecita attività dell'organizzazione, per essersi inserito in una vicenda estorsiva posta in essere dal
ON e dal AN ai danni di una non meglio identificata persona di IZ;
b) dal contenuto della intercettazione ambientale 25/1/2007 sul veicolo di ME D'DR, nel corso della quale costui e l'imputato facevano riferimento ad una riunione indetta presso l'abitazione di ME Lo BI n. 1932, alla quale doveva prendere parte lo stesso imputato (pgg. 58, 59).
3.10. La colpevolezza di EL ZÈ, detto "L lo svizzero", in relazione al reato associativo era conclamata dagli esiti delle numerose conversazioni tra sodali intercettate e nelle quali si faceva diretto riferimento all'imputato: i conversanti lo indicavano come "contabile” dell'organizzazione, come persona che partecipava alle riunioni del gruppo, come colui che si era notevolmente attivato per ricomporre la frattura venutasi a determinare, in un certo periodo, tra il capo storico ME Lo BI n. 1932
e ME Lo BI n. 1945 (pgg. 60, 61).
3.11. Anche per IU Lo BI, detto “u tappezzeri” o “u vrusciatu”, la prova di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione all'associazione di cui si discute era integrata dal compendio dell'attività captativa di conversazioni tra sodali, che facevano diretto riferimento all'imputato come soggetto particolarmente impegnato nelle attività estorsive in danno delle imprese che acquisivano appalti all'interno dell'Ospedale di Vibo
Valentia (pgg. 61, 62).
3.12. L'inserimento di OM BI (detto LU o IM AI) nell'associazione emergeva dagli esiti delle intercettazioni e, in particolare, dalla
10 conversazione 20/3/2006 tra il ON e il AN, che facevano espresso riferimento al
BI e ad una riunione in cui si era discusso della posizione di costui per un non meglio precisato problema che lo riguardava, nonché dalla conversazione 12/7/2006 (ore 19,18) tra il BI e il titolare dell'esercizio commerciale "Agrigarden", che, nella notte precedente, aveva subito un grave danneggiamento a chiari fini estorsivi del proprio locale: il tenore del dialogo lasciava chiaramente intendere che l'imputato agiva per conto di
ME Lo BI n. 1945 nella precisata prospettiva, come confermato indirettamente dalla successiva intercettazione ambientale del 17/7/2006 (ore 10,43) sull'autovettura in uso al BI, che parlava con persona non identificata della "bomba" al citato esercizio commerciale (pgg. 63, 64).
3.13. La condotta di partecipazione di FR NA al sodalizio mafioso trovava puntuale riscontro probatorio: a) nelle conversazioni intercorse tra il AN e il
ON, che facevano riferimento nominativo all'imputato, indicandolo come soggetto
"rimpiazzato" per volere del capo;
b) nella conversazione 3/7/2006 tra l'imputato e lo zio
EL ZÈ, nel corso della quale il primo tentava di convincere il secondo a partecipare ad una prossima riunione del gruppo finalizzata all'assegnazione di cariche all'interno dell'organizzazione, riunione effettivamente tenutasi con la partecipazione dei due predetti, come si evinceva dall'intercettazione ambientale 10/7/2006 all'interno della vettura in uso al BI (pg. 69,70).
3.14. A carico di MI Lo BI, fratello di ME Lo BI n. 1945 e cugino di ME Lo BI n. 1932, militavano gli esiti delle intercettazioni all'interno della vettura in uso al BI, dai quali si evinceva la sua partecipazione alla riunione di
'ndrangheta del 28/6/2006, nel corso della quale si erano affrontati i delicati problemi connessi ai contrasti interni alla cosca, indice questo univoco dell'inserimento organico dell'imputato nel sodalizio (pg. 38).
3.15. La prova a carico di ME VA D'DR, detto "coscia d'agneu", era integrata: a) dalla propalazioni, sia pure non particolarmente dettagliate, del collaborante
IG GU RR, riscontrate da quelle rese spontaneamente da IU SC;
b) dal contenuto della conversazione (intercettata) tra IO LI e FR MI
NI, che lo indicavano quale autore di un tentativo di estorsione ai danni di un barbiere;
c) dalla conversazione (intercettata) 8/4/2006 tra il ON e OM Lo BI, nel corso della quale si faceva riferimento a "coscia d'agneu", come uno dei soggetti al quale il capo affidava compiti esecutivi;
d) dalla conversazione (intercettata) 10/6/2006 tra
ME Lo BI n. 1945 e PA D'IA, che lo indicavano chiaramente come soggetto
11 organico al gruppo malavitoso;
e) dalle conversazioni captate all'interno della sua autovettura, nel corso delle quali lo stesso imputato discuteva disinvoltamente di vicende mafiose, di riunioni, di particolari attinenti all'organizzazione criminale, evocava i tempi in cui faceva da scorta armata al noto boss FR NA, invitava una non meglio identificata persona a intervenire ad una riunione convocata per le ore 15 del 27/1/2007, circostanza quest'ultima che consentiva alla Polizia di fare irruzione in tale riunione (in particolare, intercettazioni del 21 e del 23 gennaio 2007; pgg. 67, 68).
3.16. La prova della partecipazione associativa di DR MA, detto "a guscia", era offerta dalle convergenti dichiarazioni rese dal Di TE e dallo SC, ulteriormente riscontrate dagli esiti delle conversazioni intercettate e intercorse tra vari altri sodali, dalle quali emergeva la conflittualità dell'imputato con i vertici dell'associazione, la sua aspirazione ad assumere un ruolo di maggiore rilievo in questa, il suo coinvolgimento in attività estorsive (pgg. 40, 41).
3.17. La prova a carico di FR UZ e di ON PP in ordine al reato di concorso nella estorsione degli assegni per l'importo complessivo di € 450.000,00 (capo
18) era individuata nelle stesse argomentazioni sviluppate con riferimento alla posizione di
ME Lo BI n. 1932 (punto 3.3. di cui innanzi).
3.18. La responsabilità di ON MA in relazione all'estorsione pluriaggravata in danno dell'impresa di tale CE, che operava in IZ LA (capo 26), era provata dagli esiti delle conversazioni intercettate tra FR MI NI e suo figlio, tra il primo e lo stesso MA (pgg. 74, 75).
3.19. La Corte di merito riteneva, quanto al reato associativo, che ricorreva l'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., considerato che la disponibilità di armi da parte dell'associazione "L BI" era argomento ricorrente nelle conversazioni tra sodali (colloqui tra FR BA e DR MA;
discussione tra
AN, ON e CO NC circa una spedizione punitiva in danno di tale Ferruccio
Casamonica, che doveva essere sparato e essere destinatario di un "discorso", termine quest'ultimo allusivo all'utilizzo di un ordigno).
Quanto ai reati-fine, riteneva che le peculiari modalità operative di chiaro stampo mafioso, peraltro funzionali ad agevolare la cosca di appartenenza, conclamavano la sussistenza, nei casi in cui era stata ritenuta, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/*91.
3.20. In relazione alle posizioni di EL ON BA, AR Lo BI,
IO LI e AR ZÈ, la Corte territoriale riteneva che le emergenze
12 processuali non offrivano elementi certi circa la partecipazione di costoro all'associazione di tipo mafioso di cui si discute.
Più specificamente rilevava:
- quanto a EL ON BA, gli esiti delle conversazioni (intercettate) 7/3/2006
e 8/4/2006 tra il ON e OM Lo BI, pur evidenziando l'interesse della cosca per gli appalti assegnati dalla ASL n. 8 di Vibo V. e il ruolo svolto in tale ambito, in attuazione di un piano estorsivo, da PI BA o PI SA, non consentivano di identificare in tale soggetto l'imputato, essendo insufficiente il contenuto dell'annotazione di polizia sul punto;
quanto a AR Lo BI, il generico riferimento a lui fatto in alcune intercettazioni ambientali, che vedevano coinvolte terze persone, non provava la partecipazione del predetto al sodalizio e il ruolo rivestito;
- quanto a IO LI, il contenuto delle intercettazioni che venivano in rilievo non consentiva di ritenere provato il suo inserimento organico nella compagine associativa, ma piuttosto lo evidenziava come soggetto che programmava e realizzava autonomamente affari illeciti;
- quanto a AR ZÈ, la sua identificazione, nelle conversazioni intercettate, con l'appellativo di IA o con il solo nome di battesimo "AR" rimaneva estremamente incerta;
incerto pure rimaneva, per come si era espresso, il riferimento fatto dal BI, nel corso della conversazione in data 10/7/2006 con tale ME, circa la presenza dei soggetti che avevano partecipato ad una riunione del gruppo: “...eh non c'era
AR... PO, pure?…..”.
4. Hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte
d'appello di Catanzaro e, tramite i rispettivi difensori (ad eccezione del D'DR che ha sottoscritto l'atto di ricorso personalmente), gli imputati nei cui confronti v'è stata pronuncia di condanna.
Il P.G. ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui ha assolto EL
ON BA, AR Lo BI, IO LI e AR ZÈ dal reato di partecipazione associativa loro contestato per non avere commesso il fatto, denunciando l'erronea applicazione della legge penale (in punto di valutazione delle prove), la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, non idonea a superare le pertinenti argomentazioni in senso contrario sviluppate nella sentenza di primo grado.
13 Gli imputati hanno censurato la sentenza, ciascuno con riferimento alla propria posizione processuale, sotto più profili, in parte comuni, che possono essere così genericamente sintetizzati: violazione dei diritti della difesa, non posta nella condizione di estrarre copia di tutti gli atti del processo;
inutilizzabilità delle intercettazioni e di altri atti d'indagine; indeterminatezza dell'imputazione contestata;
mancato accoglimento della richiesta, avanzata da alcuni imputati, di dare corso ad una integrazione istruttoria;
violazione della legge penale e vizio di motivazione sul formulato giudizio di responsabilità, sulle ritenute aggravanti dell'associazione armata e del metodo mafioso per alcuni reati-fine, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sulla misura della pena.
Per la specifica indicazione di tali doglianze si rimanda alla parte in "diritto" della presente decisione.
Nell'interesse dei ricorrenti CE BA, FR BA, ON PP e
DR MA sono state presentate memorie difensive, con le quali sono stati ribaditi e più diffusamente puntualizzati alcuni dei motivi articolati nei rispettivi ricorsi.
La difesa di AR ZÈ ha depositato note di udienza, con le quali ha sollecitato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso proposto nei suoi confronti dal P.G..
DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale è inammissibile.
Le doglianze in esso articolate, invero, al di là del mero dato enunciativo (erronea applicazione della legge penale, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b-e, cod. proc. pen.), si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza in verifica e prospettano una diversa e alternativa interpretazione delle emergenze processuali di riferimento, operazione
- questa - che sconfina dai limiti del sindacato di legittimità.
La sentenza impugnata, infatti, nell'analizzare la posizione processuale di EL
ON BA, AR Lo BI, IO LI e AR ZÈ, non evidenzia aspetti contradditori o manifestamente illogici dell'iter giustificativo seguito, ma interpreta e valuta i dati di fatto acquisiti in maniera adeguata e coerente, sottolineando l'inidoneità degli stessi, in quanto privi di significato univoco, a supportare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'ipotesi d'accusa, nel che ravvisa le ragioni che legittimano la conclusione assolutoria alla quale perviene.
14 Esula dai compiti di questa Suprema Corte qualsiasi potere di rivalutazione, in una diversa ottica, degli elementi fattuali riferibili alla posizione dei detti imputati, comportando ciò accertamenti che rientrano nelle prerogative esclusive e insindacabili del giudice di merito, ove la decisione da questo adottata non presenti, come nella specie, vizi di contraddittorietà o di evidente illogicità.
2. I ricorsi di ME Lo BI n. 1932, PA Lo BI, FR BA, LI
AN e OM ON sono in parte fondati e devono essere accolti nei limiti di seguito precisati e rigettati nel resto.
Sono fondati e devono essere accolti i ricorsi di FR UZ, ON PP e
ON MA.
Sono privi di fondamento e devono essere rigettati i ricorsi di CE BA,
ME Lo BI n. 1945, ON Lo BI, EL ZÈ, IU Lo BI,
OM BI, FR NA, MI Lo BI, ME D'DR e DR
MA.
3. Ritiene la Corte di dovere esaminare preliminarmente, per il carattere pregiudiziale che rivestono nella verifica di legittimità della sentenza impugnata, i motivi con i quali più ricorrenti deducono asserite violazioni della legge processuale in tema di compressione del diritto di difesa, di inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito, di indeterminatezza del capo d'imputazione, di mancata integrazione dell'istruttoria.
3.1. Si denuncia la nullità della sentenza sotto il profilo della violazione della legge processuale, con riferimento agli artt. 116, 191, 415-bis cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., e del connesso vizio di motivazione, per essere stati omessi, sia prima che dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il deposito e il rilascio di copia dei supporti magnetici contenenti la registrazione delle conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, con conseguente violazione del diritto di difesa, dal che doveva trarsi la conclusione che erroneamente era stata utilizzata, nella valutazione della presente vicenda, la detta fonte di prova, sulla base della sola sommaria trascrizione effettuata dalla polizia IM giudiziaria delle comunicazioni captate (ricorsi ME Lo BI n. 1932, PA Lo
BI, CE BA, ME Lo BI n. 1945, LI AN, OM BI,
ME VA D'DR, FR NA, EL ZÈ).
La doglianza non ha pregio.
15 A parte l'evidente strumentalità della stessa, considerato che le bobine di registrazione delle conversazioni intercettate, per leale ammissione di qualche ricorrente (cfr. ricorso
AN), risultano essere rimaste comunque a disposizione della difesa sin dal momento in cui il P.M., ben prima dell'adempimento di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., dispose la notifica dell'avviso di deposito (ottobre 2007), ex art 268 cod. proc. pen., delle medesime, con facoltà logicamente per i difensori di ascoltarle o di estrarne copia, assume carattere assorbente e decisivo il rilievo che segue.
L'astratta compressione del diritto difesa, connessa all'omesso deposito dei supporti magnetici e al mancato accesso agli stessi da parte dei difensori, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto determina un vizio nel procedimento di acquisizione della prova in tutte le sue componenti (registrazioni e verbali di trascrizione), ma non inficia il risultato probatorio in sé considerato e sintetizzato nella sommaria trascrizione dei contenuti delle conversazioni effettuata dalla polizia giudiziaria nei cosiddetti brogliacci di ascolto.
Tale nullità a regime intermedio non può essere dedotta dai ricorrenti a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta di tale rito speciale, implicando la definizione del procedimento allo stato degli atti acquisiti, opera una sorta di effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen..
L'inosservanza delle norme sul deposito delle registrazioni e sul rilascio di copia delle stesse non rientra tra i casi di inutilizzabilità di tale fonte di prova previsti dall'art. 271 cod. proc. pen., con l'effetto che sono utilizzabili nel giudizio abbreviato i dati scaturenti dal contenuto delle intercettazioni riportato dalla polizia giudiziaria in forma cartacea, qualora la scelta del rito alternativo non sia stata subordinata all'ascolto delle registrazioni e alla loro trascrizione attraverso l'espletamento di una perizia.
3.2. Con altro motivo, si deduce la violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in relazione alla utilizzazione degli atti d'indagine espletati (tra il 2/4/2002 e il 4/4/2003) dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia in ordine a reati di competenza della Procura
Distrettuale di Catanzaro, atti da ritenersi affetti da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, lett. a), e 179 cod. proc. pen. (ricorsi di ME Lo BI n. 1932, PA Lo BI,
CE BA, ME Lo BI n. 1945).
Il motivo è privo di fondamento.
Dalla espressa dizione dell'art. 51 cod. proc. pen. si evince che l'individuazione dell'ufficio del pubblico ministero cui è attribuito il potere di espletare indagini in un
16 determinato procedimento non implica un problema di competenza, ma di mera legittimazione, che incide sull'organizzazione del lavoro, con conseguenti rilievi giuridici solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero, salvo il temperamento introdotto dall'art. 54-quater cod. proc. pen., che consente all'indagato, alla persona offesa dal reato e ai rispettivi difensori di sollecitare, ove ne ricorrano le condizioni, la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Le indagini preliminari sono proprie della fase procedimentale e rimangono esterne al "processo" in senso proprio, sicché il passaggio degli atti da un ufficio di Procura ad un altro non rileva ai fini di un istituto di carattere strettamente processuale qual è quello della competenza. Tanto spiega l'assenza di un'espressa disciplina a regolamentazione della valenza degli atti d'indagine posti in essere dal pubblico ministero che si riveli, nel corso della dinamica procedimentale, caratterizzata da fisiologica fluidità, non essere quello legittimato.
Sintomaticamente gli artt. 54-bis, comma 4, e 54-quater, comma 5, nelle ipotesi rispettivamente disciplinate e assimilabili a quella in esame, prevedono espressamente l'utilizzabilità degli atti di indagine espletati dall'ufficio di Procura rivelatosi, in corso d'opera, non legittimato alla trattazione del procedimento.
Non determina, quindi, nullità ex artt. 178, lett. a), e 179 cod. proc. pen., disposizioni queste riferibili peraltro alla capacità del giudice e non pertinenti alla questione in
-
esame, e non costituisce conseguentemente vizio sindacabile in questa sede l'ipotetica violazione della norma che attribuisce all'ufficio del pubblico ministero in sede distrettuale la titolarità delle indagini relative a un determinato procedimento.
Nel caso in esame, l'indagine inizialmente avviata dal pubblico ministero di Vibo
Valentia era relativa ad una ipotesi di reato rientrante nella competenza del Tribunale di
Vibo Valentia;
soltanto il successivo sviluppo delle indagini e l'emergere di ipotesi di reato previste dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. imposero la trasmissione degli atti alla
Procura Distrettuale.
3.3. Si deduce, con più motivi diffusamente articolati, la violazione delle legge processuale, con riferimento agli artt. 267, 268, 270, 271 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, che non potevano ritenersi legittimate da decreti autorizzativi ed esecutivi non correttamente motivati e non erano, pertanto, utilizzabili (ricorsi ME Lo BI n. 1932, PA Lo
BI, CE BA, ME Lo BI n. 1945, FR BA, LI AN,
OM ON, ON Lo BI, IU Lo BI, ME VA
D'DR, ON PP, DR MA).
17 Tali doglianze, pur esplicitate in modo ridondante, sono inammissibili, perché si limitano sostanzialmente a contestare, in modo assertivo, la legittimità dei decreti di autorizzazione e di esecuzione del mezzo di ricerca della prova nonché, per alcuni aspetti, la correttezza del concreto espletamento delle relative operazioni, senza confrontarsi con le puntuali e specifiche argomentazioni sviluppate al riguardo nella sentenza impugnata, che
(cfr. pgg. da 18 a 22), nell'analizzare ciascuno dei detti decreti, ne evidenzia, riportandola testualmente, la correttezza della motivazione e non manca di sottolineare la legittima esecuzione delle relative operazioni di captazione, con riferimento sia al differimento nel tempo di alcune di esse rispetto al momento dell'autorizzazione, sia all'utilizzo di impianti in dotazione comunque della polizia giudiziaria ma diversi da quelli originariamente autorizzati (impianti siti presso la Stazione dei CC. di San Costantino anziché presso il
RONO di Vibo V.).
3.4. ME Lo BI n. 1932, PA Lo BI e CE BA deducono la violazione di legge, con riferimento agli artt. 63 e 191 cod. proc. pen., e vizio di motivazione sulla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti MA
Di TE e IU SC, che, pur rivestendo la qualità di indagati, erano stati sentiti senza l'assistenza del difensore, con la conseguenza che il narrato degli stessi doveva ritenersi inutilizzabile erga omnes.
Anche tale censura non è fondata e riveste comunque scarso rilievo, perché non funzionale, come si preciserà, ad incidere sulla tenuta dell'apparato argomentativo della sentenza in verifica.
3) Sono certamente utilizzabili le spontanee dichiarazioni rese dallo SC il 6/11/2005 alla polizia giudiziaria e legittimamente acquisite ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen..
Correttamente, inoltre, la sentenza impugnata qualifica come spontanee anche le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dal Di TE, che, pur sentito nella veste di indagato, aveva rinunziato all'assistenza del difensore, dichiarandosi disponibile ad essere interrogato per collaborare con gli inquirenti.
A tali dichiarazioni non è applicabile la disciplina di cui al comma 2 dell'art. 63 cod. proc. pen. con conseguente inutilizzabilità delle stesse nei confronti degli imputati di
-
reato connesso o collegato – bensì la regola di cui al comma 7 dell'art. 350 cod. proc. pen., che ne sancisce l'inutilizzabilità esclusivamente nel dibattimento relativo al giudizio ordinario. Tali dichiarazioni sono, quindi, utilizzabili in sede di giudizio abbreviato nei confronti di terzi chiamati in reità o in correità (Sez. 6, n. 24679 dell'11/7/2006; Sez. 3, n.
48508 del 3/11/2009; Sez. 3, n. 10643 del 20/1/2010).
18 In ogni caso, non va sottaciuto che la sentenza di merito non allega alle predette fonti dichiarative alcuna valenza decisiva nell'economia dell'iter logico-giuridico posto a base del proprio discorso giustificativo, sottolineando che gli esiti delle intercettazioni costituiscono, di per sé, prova autonoma dei reati contestati.
3.5. ON Lo BI e EL ZÈ lamentano la violazione della legge processuale, con riferimento all'art. 407 cod. proc. pen., per essersi le indagini protratte oltre il termine di legge, con conseguente inutilizzabilità di quelle compiute dopo la scadenza del relativo termine.
La doglianza non ha pregio.
L'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati
3
effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti, non essendo equiparabile alla 1
inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge, di cui all'art. 191 cod. proc. pen., non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, con l'effetto che essa non opera nel giudizio abbreviato, nel quale l'imputato accetta di essere giudicato allo stato degli atti, in cambio di un più favorevole trattamento sanzionatorio in caso di condanna (Sez. 6, n.
16986 del 24/2/2009).
3.6. II D'DR deduce la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla indeterminatezza del capo d'imputazione, prospettando anche la questione di costituzionalità degli artt. 441 e 417 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui non sanzionano con la nullità, analogamente a quanto previsto per il decreto di rinvio a giudizio, l'omessa enunciazione specifica del fatto in caso di giudizio abbreviato.
La doglianza non ha pregio.
A parte che, come correttamente puntualizzato dalla Corte di merito, il capo d'imputazione relativo al reato associativo descrive compiutamente, sia pure nella loro essenzialità, le condotte contestate a ciascun imputato, deve ritenersi comunque che, una volta instaurato il giudizio abbreviato incondizionato, senza che vi sia stata alcuna modificazione o integrazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità e indeterminatezza del capo d'imputazione, nullità che - peraltro - a differenza di quanto avviene per il decreto che dispone il giudizio, non è prevista per la corrispondente richiesta, il che logicamente si spiega in considerazione del fatto che è sempre possibile
19 nell'udienza preliminare procedere alle necessarie modifiche e integrazioni del capo d'accusa.
Proprio tale possibilità, praticabile anche su sollecitazione che il giudice rivolge al pubblico ministero in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
88 del 15/3/1994, rende manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale.
3.7. CE BA denuncia la violazione di legge, con riferimento agli artt. 192 e
603, comma 2, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, finalizzata all'acquisizione di documentazione idonea a dimostrare che nessun lavoro di rifacimento della pavimentazione stradale era stato eseguito, nell'arco temporale 1985/1995, in Vibo Valentia, con l'effetto che egli non poteva essere stato coinvolto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, in alcuna attività estorsiva in danno delle imprese esecutrici di detti lavori.
Analogo motivo di censura deduce FR BA, che si duole del diniego opposto alla sollecitata integrazione istruttoria, per escutere alcuni testimoni in ordine alle modalità di affidamento dei lavori alle sue imprese nel periodo 1994-2005, alla consistenza dell'attività economica da lui svolta e alla provenienza lecita dei beni oggetto di confisca.
L'infondatezza di tali doglianze trova già adeguata risposta nell'ordinanza 11/12/2009
(richiamata in sentenza) con la quale la Corte territoriale, con motivazione esaustiva e immune da vizi logici, disattende la richiesta di integrazione istruttoria che i due imputati avevano formulato nella prospettiva di neutralizzare la valenza probatoria di quanto già acquisito agli atti e che doveva costituire la sola base su cui fondare la relativa valutazione.
Il sindacato che questa Corte può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di tale ordinanza non può certo avere ad oggetto la concreta rilevanza della documentazione o delle testimonianze di cui si era sollecitata l'acquisizione, implicando ciò un giudizio di merito estraneo alla verifica di legittimità, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato in sede di merito (Sez. U, n. 2110 del
23/11/1995, dep. 23/2/1996, imp. Fachini;
Sez. 4, n. 37624 del 19/9/2007).
6
7
2
E' il caso di aggiungere che l'imputato che presenti richiesta di giudizio abbreviato incondizionato accetta che il procedimento si svolga sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del pubblico ministero e non può, pertanto, dolersi, una volta sollecitato il giudice d'appello all'assunzione officiosa di altre prove, del mancato esercizio del relativo potere ex art. 441, comma 5, in relazione all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen.,
20 per non avere il giudice ravvisato l'assoluta necessità, ai fini della decisione, della sollecitata integrazione istruttoria.
Residua, tutt'al più, con riferimento alla sola statuizione di confisca adottata nei confronti di FR BA, l'opportunità di valutare, per quanto si preciserà in seguito sul punto, l'esigenza di un eventuale supplemento istruttorio circa la ricorrenza dei presupposti legittimanti la sanzione patrimoniale.
4. Devono ora esaminarsi i motivi di ricorso che attengono agli aspetti sostanziali della vicenda processuale in esame.
4.1. Tutti i ricorrenti dichiarati colpevoli del reato associativo deducono, ciascuno con riferimento alla propria posizione individuale, l'erronea applicazione delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova, la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 416-bis cod. pen., e il vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità, sottolineando che la sentenza impugnata riproduce quella di primo grado, senza tenere conto dei rilievi formulati in sede di appello, e che le fonti di prova sulle quali si fa leva offrono elementi di valutazione estremamente generici ed equivoci, che si prestano a interpretazioni alternative e favorevoli agli imputati.
Tali doglianze, per così come articolate nei vari ricorsi, sono inammissibili.
Esse, invero, si caratterizzano, per alcuni ricorrenti, come meramente assertive e non specifiche, in quanto non si confrontano con l'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza di merito, ma si limitano a contestare, in maniera generica, la valenza dimostrativa di tale apparato, che - invece - dà conto, in stretta aderenza alle emergenze processuali, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene, anche attraverso il legittimo richiamo per relationem alla decisione di primo grado, la cui motivazione non era posta in crisi dai rilievi formulati negli atti di appello (ricorsi ME
Lo BI n. 1932, PA Lo BI, CE BA, LI AN, FR
ON, EL ZÈ, FR NA, MI Lo BI).
Per altri ricorrenti, si risolvono in non consentite censure in fatto all'iter ricostruttivo seguito dalla Corte territoriale, che non incorre in vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità nell'apprezzamento e nella valutazione delle emergenze processuali: esula, infatti, dal sindacato di legittimità la possibilità di “rileggere” gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione in verifica, la cui valutazione deve rimanere prerogativa esclusiva del giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze
21 processuali (ricorsi FR BA, ON Lo BI, IU Lo BI, OM
BI, ME VA D'DR, DR MA).
ME Lo BI n. 1945, incentrando la sua doglianza esclusivamente sull'asserita inutilizzabilità del materiale probatorio in atti (motivo questo ritenuto privo di
-
fondamento), nulla deduce in ordine all'apprezzamento e alla valutazione che dei contenuti di tale materiale fa la sentenza impugnata, nell'esaminare la specifica posizione processuale.
Conclusivamente, osserva la Corte che la sentenza impugnata, nell'analizzare la posizione di ciascun imputato in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., pone chiaramente in evidenza (pgg. 31-38; 40-44; 57-71), sulla base di precisi dati fattuali che emergono soprattutto dagli esiti delle conversazioni intercettate e anche dalle propalazioni di alcuni collaboranti, i comportamenti a ciascun prevenuto ascrivibili e univocamente sintomatici della partecipazione associativa: inserimento, con ruoli differenziati, nelle attività criminali del sodalizio, con particolare riferimento alle estorsioni in danno di imprenditori e di commercianti operanti sul territorio;
ripartizione degli utili illeciti conseguiti;
contrasti insorti tra fazioni opposte che si contendevano la supremazia nell'orientare l'operatività dell'associazione; interventi in riunioni indette per risolvere tali contrasti;
manifestato interesse da parte di alcuni degli imputati a conseguire cariche di maggiore rilievo all'interno della consorteria;
ricorso abituale ad un linguaggio di gergo tipicamente mafioso ed evocativo di una consolidata propensione a tenere sotto controllo il territorio a tutela degli interessi criminali del gruppo. Non manca la sentenza di dare conto anche delle ragioni che giustificano l'individuazione dei singoli imputati come i soggetti protagonisti diretti o indiretti dei dialoghi intercettati e rivelatori del loro organico inserimento nell'associazione di tipo mafioso.
L'elevato grado di sintomaticità degli elementi di accusa evidenziati a carico di ogni singolo imputato ed apprezzati sia singolarmente che nella loro complessiva coordinazione logica dimostra lo stabile e organico inserimento di ciascuno nella struttura organizzativa dell'associazione di cui si discute, con ruolo dinamico e funzionale, in termini di causalità
シ
る
efficiente, al conseguimento degli scopi perseguiti dalla consorteria.
4.2. In relazione al reato associativo, si deduce anche la violazione della legge penale e il vizio di motivazione circa la ritenuta circostanza aggravante dell'associazione armata
(ricorsi ME Lo BI n. 1932, PA Lo BI, CE BA, ME Lo
BI n. 1945, FR BA, ME VA D'DR).
22 La censura è priva di fondamento, considerato che la sentenza in verifica motiva diffusamente e senza incorrere in vizi logici (pgg. 70-71) sulla sussistenza, nel caso in esame, della circostanza aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen., evidenziando che la disponibilità di armi e di materie esplodenti da parte dell'associazione di tipo mafioso che operava sul territorio vibonese emergeva, senza margini di dubbio, dal tenore delle conversazioni - intercettate – tra sodali e dai numerosi episodi intimidatori a
-
fini estorsivi posti in essere da uomini del clan.
4.3. FR BA lamenta la violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 10, 12, 14 legge n. 479/74 e 7 legge n. 203/'91, e il connesso vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità per i reati di detenzione e porto abusivi di armi (capi 8 e 9).
La doglianza è solo in parte fondata.
La motivazione della sentenza di merito, nella parte in cui afferma la colpevolezza del BA per la detenzione e il porto abusivi della pistola cal. 357 (capo 8), non è censurabile e non è posta in crisi dalle doglianze articolate dal ricorrente.
Ed invero, la prova del reato è ravvisata nel contenuto della intercettazione ambientale
16/12/2002 relativa alla conversazione intercorsa tra l'imputato e DR MA, nel corso della quale il primo faceva ripetuto e specifico riferimento all'acquisto della detta arma, per il corrispettivo di tremilioni di lire, da tale TT di Stefanaconi ed asseriva di non essere soddisfatto dell'acquisto, in quanto l'arma era priva di un congegno di sicurezza;
il MA, a sua volta, riferiva al suo interlocutore di essersi anch'egli rivolto al predetto TT per l'acquisto di armi. Il tenore specifico e dettagliato della conversazione
è idoneo a dimostrare la fondatezza dell'addebito mosso a FR BA, anche con riferimento alla contestata aggravante, tenuto conto delle evidenti connotazioni mafiose sottese all'azione illecita.
La motivazione della sentenza, invece, nella parte in cui afferma la colpevolezza del
BA per la detenzione abusiva di più armi da fuoco in parte cedute a terzi (capo 9), non resiste alle censure mosse dal ricorrente.
La prova di tale ulteriore reato è desunta dal generico riferimento che l'imputato, nel corso della stessa conversazione intercettata, faceva alla circostanza di avere posseduto in passato altre non meglio precisate armi e al fatto che, in occasione di una perquisizione subita da un suo fratello, la madre aveva provveduto a fare sparire delle armi.
Tali elementi vaghi, generici e non collocati esattamente nel tempo sono assolutamente inidonei a provare l'accusa.
2
2
23 3 Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di FR BA in relazione al reato di cui al capo 9), perché il fatto non sussiste. Va eliminata la corrispondente pena di mesi quattro di reclusione (in relazione a tale illecito, la sentenza di primo grado, a pg. 365, individua la misura della pena, ex art. 81 cpv. cod. pen., in mesi sei di reclusione, diminuiti a mesi quattro per il rito).
4.4. Con altro motivo di ricorso, FR BA ha dedotto la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 12-sexies legge n. 356/92, e il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca.
Il motivo è fondato.
Va premesso che il tema della confisca è stato introdotto a giudizio abbreviato in corso, essendo stato il provvedimento di sequestro preventivo, ex artt. 321/2° cod. proc. pen. e 12-sexies legge n. 356/92, adottato il 9/6/2008 ed eseguito il giorno 17 successivo, il che spiega i tempi di attivazione dell'imputato nell'allegare la legittima provenienza – a suo dire - dei beni confiscati.
La sentenza impugnata si limita a richiamare la motivazione della decisione di primo grado sul punto e a ritenere, in modo assertivo, "l'infondatezza dei motivi di doglianza afferenti la disposta confisca dei beni riconducibili a BA FR, risultando provato che il compendio immobiliare riconducibile alla sua persona... è stato acquisito dall'imputato con proventi dei quali non è stato in grado di giustificare la provenienza, oppure risulta nella sua disponibilità per interposta persona fisica o giuridica, ed è formato da beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta" (pg. 37). La sentenza non prende in considerazione le argomentate e specifiche censure formulate dall'interessato con l'atto d'appello, al quale era allegato anche un elaborato tecnico, che evidenziava gli asseriti errori di calcolo e di valutazione in cui sarebbe incorsa la sentenza di primo grado, recependo acriticamente gli accertamenti della Guardia di Finanza.
Palese è il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che non dà alcuna risposta ai rilievi formulati, con l'atto di appello, circa la legittimità della misura di sicurezza patrimoniale adottata.
Deve rilevarsi, inoltre, che l'art. 12-sexies legge n. 356/92 prende in considerazione, ai fini della confisca, i beni e le altre utilità economiche di cui il condannato per determinati reati “non può giustificare la provenienza e di cui... risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito, o alla propria attività economica”. Il
24 provvedimento ablativo è legittimato, quindi, non soltanto dalla mancata giustificazione della provenienza di tali risorse economiche, ma anche dalla dimostrazione che il valore di queste non sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini fiscali o all'attività economica esercitata.
La sentenza impugnata, richiamando per relationem quella di primo grado (pg. 344), ritiene, in aderenza a un certo indirizzo ermeneutico (Sez. 1, n. 2860 del10/6/1994,
Moriggi), che, per la ricorrenza del presupposto da ultimo citato, sia sufficiente uno solo dei detti parametri di sproporzione, con l'effetto che sarebbero assoggettabili a confisca beni di valore non proporzionato ai redditi dichiarati, anche se proporzionati all'attività svolta.
Tale tesi non può essere condivisa.
Considerato, infatti, che l'adozione della misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 12-sexies legge n. 356/'92 si fonda sulla presunzione della illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate da un soggetto, ritenuto responsabile di determinati reati, deve escludersi che, in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, quali che esse siano, di dette risorse, possa farsi ricorso alla misura di cui si discute. In sostanza, non rileva che tali fonti siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali ovvero dal giro di affari comunque connesso all'attività economica svolta, anche se non evidenziato, in toto o in parte, nella dichiarazione dei redditi: la non proporzionalità del primo finisce con l'essere superata dalla proporzionalità del secondo.
Diversamente opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l'evasione fiscale posta in essere, condotta antigiuridica quest'ultima che, pur sanzionabile sotto il profilo fiscale, esula dalla ratio e dal campo operativo dell'istituto previsto dal richiamato art. 12-sexies
(Sez. 6, n. 29926 del 31/5/2011, Tarabugi).
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata, limitatamente alla statuizione di confisca adottata nei confronti di FR BA, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
4.5. Il AN e il ON denunciano la violazione della legge penale, con riferimento agli artt. 56, 629 cpv. cod. pen., 7 legge n. 203/91, 192 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di responsabilità per i reati di estorsione di cui ai capi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, con riferimento anche alla contestata aggravante mafiosa.
25 Le doglianze, ai limiti dell'ammissibilità, non sono fondate con riferimento ai capi 12,
13, 14, 16 e 17, considerato che non pongono in crisi l'apparato argomentativo sviluppato al riguardo dalla sentenza in verifica, che, come si evince da quanto sopra sintetizzato al punto 3.8. della parte in fatto, dà conto, apprezzando e valutando in maniera adeguata e logica le emergenze processuali, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene, che si rivela, pertanto, espressione di un giudizio di merito non censurabile sotto il profilo della legittimità.
Il contesto in cui gli episodi estorsivi e il danneggiamento furono posti in essere e le relative modalità esecutive giustificano la ritenuta aggravante di cui all'art. 7 legge n.
203/91.
Con riferimento al tentativo di estorsione in danno dell'imprenditore RI (capo
15), le doglianze dei ricorrenti sono, invece, fondate, considerato che la motivazione della sentenza di merito sul punto si rivela confusa e inidonea a dimostrare lo specifico addebito mosso ai predetti, la cui condotta sembra essere rimasta a livello di intenzione, a cui non aveva fatto seguito alcun atto concreto, neppure a livello di mero tentativo. Gli esiti della intercettazione ambientale (2/4/2006) presa in considerazione non evidenziano, infatti, specifici e concreti dati fattuali coerenti con l'ipotesi di accusa, ma si diffondono su questioni alle quali erano interessati o erano stati interessati altri soggetti, quali OM
Lo BI e PA Lo BI, per non pagare alcuni lavori eseguiti sulle parti condominiali delle rispettive abitazioni dalla impresa “Edil Service" di FR RI.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio nei confronti del
AN e del ON in relazione al capo 15), perché il fatto non sussiste, con conseguente eliminazione della pena, a tale capo riferibile, di mesi sei di reclusione e di €
200,00 di multa (in relazione a tale illecito, la sentenza di primo grado, a pgg. 365 3 366, individua la misura della pena, ex art. 81 cpv. cod. pen., in mesi nove di reclusione ed €
300,00 di multa, con conseguente riduzione di 1/3 per il rito).
4.6. ME Lo BI n. 1932, PA Lo BI, OM ON, FR
UZ e ON PP deducono la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 629 cpv. cod. pen., e il vizio di motivazione in relazione al formulato giudizio di colpevolezza in ordine ai capi d'imputazione 18) e 19), per come rispettivamente ascritti.
Le doglianze sono fondate.
Trattasi dell'estorsione di assegni bancari per il complessivo rilevante importo di €
450.000,00 in danno di una non meglio identificata persona di Forlì.
26 La prova è ravvisata principalmente nelle esternazioni fatte dal ON - nel corso della conversazione 21/4/2006 (intercettata) – a OM Lo BI (al quale riferiva di
-
avere messo "la pistola in bocca al tizio che era andato a minacciare riuscendo a farsi fare assegni per 450.000 euro”), nonché nei contatti telefonici intrattenuti, nei giorni precedenti, dallo stesso ON con il AN e con il UZ e che erano indicativi della spedizione effettuata in Forlì.
Tali emergenze, per così come esposte, rimangono nel vago e non appaiono sufficienti a provare il coinvolgimento degli imputati, con i ruoli differenziati ipotizzati, nel grave episodio di estorsione loro contestato.
Si fa generico riferimento al rilascio coatto, a seguito di minaccia a mano armata, di assegni bancari per un importo complessivo di € 450.000,00 da parte di persona mai identificata e asserita debitrice di tale somma nei confronti del UZ e del PP;
nulla si chiarisce, però, in ordine alla natura del rapporto giuridico sottostante, se non facendo un riferimento perplesso al provento di “una truffa di quadri” che sarebbe stata perpetrata dai predetti;
si precisa che il ON, nel corso di una conversazione intercettata, parlava di "assegni post-datati fino a dicembre 2008 pari a 380.000,00 euro"; nessun accenno all'espletamento di una eventuale indagine bancaria o patrimoniale ovvero ad indagini comunque dirette a tracciare l'incasso dei titoli di credito oggetto di estorsione;
singolarmente il grave episodio si porrebbe al di fuori del contesto associativo mafioso di cui al presente procedimento, pur vedendo coinvolti secondo l'ipotesi di accusa personaggi di spicco di tale realtà criminale;
non chiariti i rapporti che intercorrevano tra il
UZ e il PP, da una parte, e il gruppo Lo BI, dall'altra, anche per spiegare, sul piano logico, la ragione per la quale i primi si sarebbero rivolti a ME e PA Lo
BI per il recupero forzato del loro asserito credito.
La genericità delle argomentazioni sviluppate, sulla base dei contenuti - altrettanto vaghi - dei colloqui intercettati, nella sentenza in verifica e le perplessità che rivengono dai rilievi di cui innanzi impongono l'annullamento della medesima sentenza nei confronti dei ricorrenti, in relazione ai reati come rispettivamente ascritti ai capi 18) e 19), con rinvio per nuovo giudizio al altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
4.7. ON MA, con riferimento al formulato giudizio di colpevolezza a suo carico per il reato di concorso in estorsione pluriaggravata in danno di imprenditori operanti sul cantiere di IZ LA (capo 26), lamenta: a) violazione degli artt. 521 e
192 cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, per essersi stravolto il capo d'imputazione nei suoi elementi fattuali e per non essere stati individuati
272 7 gli elementi di prova circa il suo coinvolgimento nell'illecito; b) violazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 629 cod. pen., e travisamento del fatto, in quanto da nessun atto processuale emergeva la ricezione della somma di 40 milioni di lire, quale provento di attività estorsiva da lui promossa.
Le doglianze sono fondate.
Osserva la Corte riassuntivamente che la motivazione della sentenza d'appello sulla posizione del MA non brilla per chiarezza, in quanto introduce elementi di valutazione che, per così come esposti, appaiono distonici rispetto al capo d'imputazione e determinano confusione in ordine all'esatta ricostruzione della vicenda, tanto da non comprendere se vittima dell'attività estorsiva, su asserito mandato del MA, sia stato
FR CE, che subì il danneggiamento di un escavatore, o altri imprenditori che operavano in IZ LA ovvero FR MI NI, che invece, secondo quanto ritenuto dal giudice di primo grado, avrebbe svolto il ruolo di intermediario senza alcun interesse diretto. A pg. 74 della sentenza si evidenzia che il NI, parlando con il figlio, riferiva allo stesso di avere svolto il ruolo di intermediario, per indurre FR
CE a consegnare la somma di lire 40 milioni, che sarebbe stata poi - girata al
-
MA; si parla del NI che avrebbe concordato col MA la somma di lire 100 milioni da versare a titolo di "tangente"; si precisa ancora che il NI non avrebbe rispettato a pieno l'impegno preso, dal che la reazione del MA, determinato ad infliggere una punizione al primo;
si riprende, quindi, a sottolineare l'attività intimidatoria posta in essere ai danni del CE.
Tale percorso argomentativo, se indubbiamente evidenzia una realtà che, a livello intuitivo, appare di natura illecita, non delinea con esattezza il fatto addebitato all'imputato e la prova a carico dello stesso.
Anche nei confronti del MA, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di
Catanzaro.
4.8. Le doglianze, formulate da più ricorrenti, sul diniego delle attenuanti generiche o sull'entità del trattamento sanzionatorio in genere sono inammissibili, in quanto si risolvono in non consentite censure in fatto alla valutazione discrezionale operata su tali punti dal giudice di merito. Resta salva ovviamente la posizione degli imputati per i quali la misura complessiva della pena rimane ancora sub iudice, per effetto della pronuncia di annullamento parziale.
28 5. Al rigetto dei ricorsi di CE BA, ME Lo BI n. 1945, ON Lo
BI, EL ZÈ, IU Lo BI, BI, NA, MI Lo BI,
D'DR, MA, consegue la condanna di costoro al pagamento delle spese processuali.
Tutti i predetti nonchè ME Lo BI n. 1932, AN, PA Lo BI,
ON e FR BA devono essere altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute in questa fase dalle parti civili costituite, Amministrazione Provinciale di Vibo
Valentia, Comune di Vibo Valentia e Associazione Antiracket di Vibo Valentia, spese che si liquidano nella misura in dispositivo precisata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di BA FR, limitatamente al capo 9), e di AN e ON, limitatamente al capo 15), perché i fatti non sussistono;
elimina la corrispondente pena di mesi quattro di reclusione per il BA e di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa per AN e ON.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Lo BI ME nato nel 1932, Lo
BI PA, ON, UZ, PP in relazione ai capi 18) e 19) così come loro ascritti, di MA in relazione al reato ascrittogli, nonché di BA FR, limitatamente alla confisca, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio su tali capi.
Rigetta nel resto i ricorsi di Lo BI ME nato nel 1932, AN, Lo BI
PA, ON, BA FR.
Rigetta i ricorsi di BA CE, Lo BI ME nato nel 1945, Lo BI
ON, ZÈ EL, Lo BI IU, BI, NA, Lo BI MI,
D'DR, MA e condanna ciascuno al pagamento delle spese processuali.
Condanna questi ultimi ricorrenti, nonché Lo BI ME nato nel 1932, AN,
Lo BI PA, ON, BA FR alla rifusione delle spese di questa fase in favore delle parti civili Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, Comune di Vibo
Valentia e Associazione antiracket e anti usura della Provincia di Vibo Valentia, che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre iva e cpa, per ciascuna parte civile. Dispone il pagamento delle spese riferibili a quest'ultima parte civile in favore dello Stato.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore generale.
Così deciso in Roma il 15/12/2011 PresidenteАмal Il Consigliere est Depositato in Cancelleria
e oggi,"· 1 GIU 2012
Piera ESPOSITO