Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2011, n. 21265
CASS
Sentenza 15 dicembre 2011

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Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono utilizzabili in sede di giudizio abbreviato nei confronti dei chiamati in reità o in correità.

La presunzione di illegittima provenienza delle risorse patrimoniali accumulate da un soggetto condannato per determinati reati di cui all'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992) deve escludersi in presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione, sia che tali fonti siano costituite dal reddito dichiarato ai fini fiscali, sia che provengano dall'attività economica svolta, benché non evidenziati, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, diversamente opinando, si finirebbe per penalizzare il soggetto sul piano patrimoniale non per la provenienza illecita delle risorse accumulate, ma per l'evasione fiscale posta in essere, che esula dalla "ratio" e dal piano operativo dell'art. 12 sexies cit.).

In tema di intercettazioni di conversazioni, l'omesso deposito dei supporti magnetici ed il conseguente mancato accesso agli stessi da parte dei difensori dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., non più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del giudizio abbreviato.

L'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod. proc. pen.) non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, sicché essa non opera nel giudizio abbreviato.

Una volta instaurato il giudizio abbreviato condizionato, senza che vi sia stata alcuna modifica o integrazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione.

Non determina nullità né costituisce vizio sindacabile in sede di legittimità la violazione della norma (art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen.) che attribuisce all'ufficio del pubblico ministero in sede distrettuale la titolarità delle indagini riguardo ai procedimenti per i reati in essa elencati.

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/12/2011, n. 21265
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21265
Data del deposito : 15 dicembre 2011

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