Articolo 74 del Codice di procedura penale
Articolo 60Articolo 75
Versione
24 ottobre 1989
Art. 74. Legittimazione all'azione civile 1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all' articolo 185 del codice penale puo' essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente