Art. 74. Legittimazione all'azione civile 1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all' articolo 185 del codice penale puo' essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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La costituzione di parte civile (artt. 74 e ss. del codice di procedura penale) è l'istituto giuridico mediante il quale il soggetto danneggiato dal reato esercita un'azione civile nel processo penale al fine di ottenere il risarcimento del danno o la restituzione della cosa dovuta Azione civile nel processo penale L'art. 74 c.p.p. […]
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