Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 1
Nel delitto di cui all'art. 12 quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - che consiste nella predisposizine di una situazione di apparenza giuridica e formale nella titolarità o disponibilità di beni di provenienza illecita, difforme dalla realtà - il soggetto attivo può essere anche colui nei cui confronti sia pendente procedimento penale per il reato presupposto e che si attivi in qualunque forma al fine di agevolare la commissione, tra l'altro, del delitto di riciclaggio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2003, n. 15104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15104 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 9/10/2003
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 1632
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 18401/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza in data 4 aprile 2003 del Tribunale di Roma pronunciata nei confronti di:
IO GI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Oliva;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Febbraro G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ricorre contro l'ordinanza 4 aprile 2003 con la quale il Tribunale della detta città, decidendo in sede di riesame, ha annullato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal locale Gip il 12 marzo 2003 nei confronti di IO GI, concernente l'immobile di Viale Quattro Venti, 80, acquistato il 18/1/2002 da SA DE Rose, già consorte del IO.
Secondo il Gip l'utilizzazione nell'acquisto della DE Rose di assegni formati su presentazione di denaro contante, la stipula del contratto accompagnata dall'ex - marito, il tenore di alcune intercettazioni telefoniche indurrebbero a ritenere fittizia l'intestazione del bene finalizzata ad impedire l'individuazione ed il sequestro penale, cosicché sarebbe configurabile il reato ex art. 12 quinques al IO consente la confisca del bene ai sensi dell'art. 12 sexies della stessa legge.
Contraddicendo tale intestazione il Tribunale ha ritenuto che nei confronti del IO, indagato per reati che gli avrebbero consentito di acquisire ingenti somme non rintracciate ed in parte utilizzate nell'acquisto immobiliare - ancorché fittiziamente intestato - non sarebbe addebitabile, quale responsabile dei reati presupposti, il delitto di riciclaggio ex art. 648 bis c.p., ne', a maggior ragione, quello previsto del richiamato art. 12 quinques, che intende punire la condotta propiziatoria della pepretazione del reato ex art. 648 bis c.p. ad opera di terzi e non dello stesso responsabile dei reati presupposti, che riciclatore non può essere considerato. I giudici del riesame hanno poi aggiunto che nel caso in esame non è nemmeno possibile affermare la legittimità del sequestro come afferente al corpo del reato ex artt. 642, 628 e 416 c.p., come contestato al IO, dal momento che è stato sottoporto a misura cautelare reale un bene che "non solo non è certamente prodotto diretto dal presunto reato, ma è stato acquistato con somme che non possono definirsi certamente ed integralmente prevenuto dei reati n contestazione". A sostegno dell'impugnazione il Procuratore ricorrente denuncia con unico mezzo l'inosservanza ed erronea interpretazione di norme di diritto sostanziale poiché l'art. 12 quinques non prevede alcuna clausola di esclusione di responsabilità per l'autore dei reati che hanno determinato illeciti proventi, cosicché ha fattispecie può essere riferita anche a costui, qualora trasferisca a terzi la titolarità oppure la mera disponibilità di illeciti proventi con la specifica finalità prevista dalla citata norma incriminatrice.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, l'analisi delle norme di diritto positivo che disciplinano il fenomeno del riciclaggio di denaro di provenienza illecita porta a risultati diametralmente opposti rispetto all'impostazione del Tribunale del riesame, non potendosi prescindere dal rilievo che vede ben distinte:
a) l'ipotesi di cui all'art. 648 bis c.p., che fa riferimento al compimento da parte di un soggetto, "fuori dai casi di concorso nel reato", di specifiche operazioni di sostituzione o trasferimento, nonché a quelle che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità;
b) l'ipotesi di cui all'art. 12 quinques, 1^ comma, DL 8/6/1992 n. 306, conv. Con mod. in L. 7/8/1992 n. 356, che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di qualsiasi cosa, denaro o altra utilità, realizzata in qualsiasi forma al fine di eludere specifiche disposizioni di legge, tra l'altro in tema di riciclaggio. Il rapporto tra le due situazioni è in re ipsa e quanto mai evidente per quanto concerne l'oggetto della tutela penale e le conseguenze che ne possono derivare sul piano dell'individuazione del soggetto responsabile dell'illecito penale.
Circa la prima ipotesi non v'è dubbio che il legislatore, prevedendo espressamente l'esclusione dal concorso nel reato da cui il denaro, beni o altre utilità derivano, ha inteso punire la condotta agevolatrice di un soggetto estraneo al reato presupposto, restando cioè esclusa (e non poteva essere altrimenti) la configurabilità del delitto di cui all'art. 648 bis c.p. nel personale impiego di beni di provenienza illecita svolto dell'autore del reato.
Con la seconda ipotesi, che consiste nella predisposizione di una situazione di apparenza giuridica e formale nella titolarità o disponibilità, difforme dalla realtà, degli stessi beni è stato, invece, delineata una figura delittuosa nella quale soggetto attivo ben può essere colui nei cui confronti sia pendente procedimento penale per il reato presupposto e che si attivi in qualunque forma al fine di agevolare la commissione, tra l'altro, del delitto di riciclaggio. Prova ne è che il legislatore non ha previsto nel delitto di trasferimento alcuna clausola di esclusione della responsabilità per l'autore dei reati che hanno determinato la produzione di illeciti proventi. Non potendosi, quindi, condividere la tesi del Tribunale del riesame, che sostiene l'impossibilità di configurare il reato di cui all'art. 12 quinques in capo al IO, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento di esecuzione al codice di rito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento di esecuzione al codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2004