Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2014, n. 44369
CASS
Sentenza 13 marzo 2014

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In tema di reati associativi, ai fini della competenza per territorio assume rilievo non tanto il luogo in cui è costituito il "pactum sceleris", quanto, piuttosto, quello in cui si manifesta e realizza l'operatività della struttura. (Nella specie, relativa ad associazione per delinquere finalizzata, attraverso la creazione di cooperative strumentali, ad eludere l'obbligo di versare all'erario la somma dovuta a titolo di prelievo supplementare sulle eccedenze di latte prodotto rispetto al quantitativo globale assegnato all'Italia in sede comunitaria, la Corte, dopo aver escluso che il luogo di perfezionamento del reato associativo potesse identificarsi con quello della realizzazione dei reati scopo di truffa ovvero con quello del luogo di stipula del rogito notarile di costituzione delle prime cooperative di "comodo", ha fatto invece riferimento al luogo in cui l'assetto cooperativo tra produttori di latte, in sé lecito, era stato utilizzato come canale di propaganda e di incontro per dar vita ad una organizzazione preordinata ad eludere il pagamento del c.d. "superprelievo).

Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di chi, nella veste di legale rappresentante di una società, attesta falsamente ad un notaio che il capitale sociale è interamante versato e che l'aumento di capitale da deliberare è stato parimenti versato nelle casse sociali. (Fattispecie in cui la Corte, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha escluso la riconducibilità del fatto al reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione del pubblico ufficiale, posto che l'attestazione compiuta dal notaio non riguardava l'effettivo avvenuto versamento o aumento di capitale ma solo la formalizzazione in sua presenza delle dichiarazioni relative a tale accadimento).

Integra il reato di truffa la condotta con cui, attraverso la creazione di società di "comodo" e mendaci annotazioni contabili finalizzate ad indurre in errore gli organi di controllo delle P.A. sull'identità dell'effettivo "primo acquirente" del latte prodotto, si omette di versare all'erario, all'atto della prima commercializzazione del bene, la somma dovuta a titolo di prelievo supplementare sulle eccedenze rispetto al quantitativo assegnato a ciascuna azienda, così determinando ritardi e difficoltà nella riscossione degli importi da corrispondere all'Unione Europea alla scadenza stabilita, con conseguente danno patrimoniale per lo Stato italiano. (Vedi Sez. un. civ. n. 26434 del 2006).

Commentario1

  • 1Per individuare la competenza territoriale in ordine ai reati associativi, si deve avere riguardo al posto in cui hanno avuto luogo la programmazione, l’ideazione…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015

    Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 22 settembre 2015 (dep. 5 ottobre 2015), n. 39895, Pres. A. Esposito, Giud. estens. A. Pellegrino. Nella sentenza n. 39895 emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente la competenza territoriale in materia di reati associativi[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa censurava «l'ordinanza impugnata che, nella determinazione della competenza territoriale, ha applicato il criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, pur se dagli atti emergeva che il luogo di consumazione del reato non era individuabile con certezza sulla base di tale criterio» anche perché «la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2014, n. 44369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44369
Data del deposito : 13 marzo 2014

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