Sentenza 13 marzo 2014
Massime • 3
In tema di reati associativi, ai fini della competenza per territorio assume rilievo non tanto il luogo in cui è costituito il "pactum sceleris", quanto, piuttosto, quello in cui si manifesta e realizza l'operatività della struttura. (Nella specie, relativa ad associazione per delinquere finalizzata, attraverso la creazione di cooperative strumentali, ad eludere l'obbligo di versare all'erario la somma dovuta a titolo di prelievo supplementare sulle eccedenze di latte prodotto rispetto al quantitativo globale assegnato all'Italia in sede comunitaria, la Corte, dopo aver escluso che il luogo di perfezionamento del reato associativo potesse identificarsi con quello della realizzazione dei reati scopo di truffa ovvero con quello del luogo di stipula del rogito notarile di costituzione delle prime cooperative di "comodo", ha fatto invece riferimento al luogo in cui l'assetto cooperativo tra produttori di latte, in sé lecito, era stato utilizzato come canale di propaganda e di incontro per dar vita ad una organizzazione preordinata ad eludere il pagamento del c.d. "superprelievo).
Integra il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) la condotta di chi, nella veste di legale rappresentante di una società, attesta falsamente ad un notaio che il capitale sociale è interamante versato e che l'aumento di capitale da deliberare è stato parimenti versato nelle casse sociali. (Fattispecie in cui la Corte, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha escluso la riconducibilità del fatto al reato di falso ideologico in atto pubblico mediante induzione del pubblico ufficiale, posto che l'attestazione compiuta dal notaio non riguardava l'effettivo avvenuto versamento o aumento di capitale ma solo la formalizzazione in sua presenza delle dichiarazioni relative a tale accadimento).
Integra il reato di truffa la condotta con cui, attraverso la creazione di società di "comodo" e mendaci annotazioni contabili finalizzate ad indurre in errore gli organi di controllo delle P.A. sull'identità dell'effettivo "primo acquirente" del latte prodotto, si omette di versare all'erario, all'atto della prima commercializzazione del bene, la somma dovuta a titolo di prelievo supplementare sulle eccedenze rispetto al quantitativo assegnato a ciascuna azienda, così determinando ritardi e difficoltà nella riscossione degli importi da corrispondere all'Unione Europea alla scadenza stabilita, con conseguente danno patrimoniale per lo Stato italiano. (Vedi Sez. un. civ. n. 26434 del 2006).
Commentario • 1
- 1. Per individuare la competenza territoriale in ordine ai reati associativi, si deve avere riguardo al posto in cui hanno avuto luogo la programmazione, l’ideazione…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015
Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 22 settembre 2015 (dep. 5 ottobre 2015), n. 39895, Pres. A. Esposito, Giud. estens. A. Pellegrino. Nella sentenza n. 39895 emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente la competenza territoriale in materia di reati associativi[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa censurava «l'ordinanza impugnata che, nella determinazione della competenza territoriale, ha applicato il criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, pur se dagli atti emergeva che il luogo di consumazione del reato non era individuabile con certezza sulla base di tale criterio» anche perché «la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2014, n. 44369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44369 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE IO - Presidente - del 13/03/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 748
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO SE - Consigliere - N. 8049/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI VA, nato a [...] il [...];
BE TO, nato a [...] il [...];
ER IS, nato a [...] il [...];
AS AN, nato a [...] il [...];
RI FA, nato a [...] il [...];
IG ND, nato a [...] il [...];
MA IS, nata a [...] il [...];
NE OR, nata a [...] il [...];
MO CO, nato a [...] il [...];
OL EL, nato a [...] al Campo il 14/08/1955;
AN IG, nato a [...] il [...];
EN AN, nato a [...] il [...];
NT IO, nato a [...] il [...];
LE ES, nato a [...] il [...];
BA VA IS, nato a [...] il [...];
BE ND, nato a [...] il [...];
IA IO, nato a [...] il [...];
VE AU SE, nato a [...] T08/06/1963;
CC VA, nato a [...] il [...];
IN PI, nato a [...] il [...];
AN AN, nato a [...] il [...];
UM SE, nato a [...] il [...];
GN EL IP, nato a [...] il [...];
ER IO, nato a [...] l'[...];
LO MA, nato a [...] il [...];
AC AN AN, nato a [...] il [...];
LL SE, nato a [...] il [...];
NA SE, nato a [...] il [...];
RO IO, nato a [...] il [...];
BU AR, nato a [...] il [...];
NO IO, nato a [...] il [...];
OT CO, nato a [...] il [...];
CO NF, nato a [...] il [...];
BE NZ, nato a [...] il [...];
RI NN, nata a [...] l'[...];
AL NN AR, nata a [...] il [...];
LA CO, nato a [...] il [...];
FA SE, nato a [...] il [...];
MO RD, nato a [...] il [...];
CO RT, nato a [...] il [...];
ER LE, nato a [...] il [...];
IZ RG, nato a [...] l'[...];
NG SE, nato a [...] il [...];
NO IE, nato a [...] l'[...];
RR VA, nato a [...] il [...];
MA GI, nato a [...] il [...];
MA VA, nato a [...] il [...];
FO IL, nata a [...] il [...];
AR NF, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 30/06/2011 dalla Corte di appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo:
- il rigetto dei ricorsi presentati da NE OR, AN IG, EN AN, NT IO, BA VA IS, BE ND, IA IO, VE AU SE, CC VA, IN PI, AN AN, UM SE, GN EL IP, ER IO, RO IO, BU AR, NO IO, BE NZ, RI NN, AL NN AR, LA CO, FA SE, MO RD, CO RT, ER LE, FO IL e AR NF;
- l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione dei reati contestati, nei confronti di RI FA, MA IS, IG ND, MO CO, OL EL, LE ES, LO MA, AC AN AN, LL SE, NA SE, OT CO, CO NF, IZ RG, NG SE, NO IE, RR VA, MA GI e MA VA;
- l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di TI VA, per intervenuta prescrizione, in ordine ai reati di cui ai capi 2 (limitatamente ai fatti commessi fino al 04/08/2006), 7, 8 e 9, con rigetto nel resto del ricorso del TI VA;
- l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di BE TO IO, ER IS e AS AN, per intervenuta prescrizione, in ordine al reato di cui al capo 2 (limitatamente ai fatti commessi fino al 04/08/2006), con rigetto nel resto dei rispettivi ricorsi;
uditi:
per le parti civili AG (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, l'Avv. Massimo Giannuzzi, DEAvvocatura generale dello Stato;
- per le parti civili Confederazione italiana agricoltori - associazione regionale del Piemonte, Associazione regionale produttori latte Piemonte, Piemonte Latte - società cooperativa agricola, Federazione regionale degli agricoltori del Piemonte, Associazione confTI - unione regionale del Piemonte, Federazione regionale coltivatori diretti del Piemonte, l'Avv. ARgrazia Pellerino;
i quali hanno concluso per il rigetto dei ricorsi presentati nell'interesse degli imputati, con la conferma delle statuizioni civili di cui alla sentenza impugnata;
uditi altresì:
- per IG ND ed RI FA, l'Avv. CO Faragona;
per TI VA, l'Avv. Catia Salvalaggio;
per BE TO, ER IS, AS AN, NE OR, MO CO, OL EL, AN IG, EN AN, NT IO, LE ES, BA VA IS, BE ND, IA IO, VE AU SE, CC VA, IN PI, AN AN, UM SE, GN EL IP, ER IO IO, LO MA, AC AN AN, LL SE, NA SE, RO IO, BU AR, NO IO, OT CO, CO NF, BE NZ, RI NN, AL NN AR, LA CO, FA SE, MO RD, CO RT, ER LE, IZ RG, NG SE, NO IE, RR VA, MA GI, MA VA, FO IL e AR NF, l'Avv. Paolo Botasso;
- per CC VA, BU AR, NO IO, OT CO, BE NZ, CO RT, RR VA e MA GI, l'Avv. SE Caprioli;
- per MA IS, l'Avv. Carlo Binelli;
- per IN PI, l'Avv. Valentino Schierano;
per TI VA, BE TO, ER IS, AS AN, NE OR, MO CO, OL EL, AN IG, EN AN, NT IO, LE ES, BA VA IS, BE ND, IA IO, VE AU SE, AN AN, UM SE, GN EL IP, ER IO, LO MA, AC AN AN, LL SE, NA SE, RO IO, CO NF, RI NN, AL NN AR, LA CO, FA SE, MO RD, ER LE, IZ RG, NG SE, NO IE, MA VA, FO IL e AR NF, l'Avv. Franco Coppi;
i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi, e l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, con la pronuncia indicata in epigrafe, riformava parzialmente la sentenza emessa il 15/07/2009 dal Tribunale di Saluzzo nei confronti di TI VA e numerosi altri imputati, coinvolti in una complessa vicenda processuale afferente l'applicazione in Italia della disciplina approvata in sede comunitaria sulle cosiddette "quote latte".
Detta disciplina, inizialmente introdotta in esecuzione del regolamento Cee n. 856 del 1984, si sostanziava nell'obbligo di versare all'erario una somma dovuta a titolo di prelievo supplementare sulle eccedenze: eccedenze che, nel rispetto del quantitativo globale assegnato all'Italia in sede sovranazionale, ogni singola azienda era in grado di verificare sulla quota massima di produzione spettante. Come analiticamente ricostruito nella sentenza oggetto degli odierni ricorsi, le previsioni normative anzidette avevano la propria ratio nell'esigenza "di contrastare l'eccesso di produzione lattiera dei vari paesi membri della NI europea, e di armonizzare il mercato unico comunitario": ne derivava la necessità per i vari Stati di "determinare una quota massima per ciascuna azienda sul quantitativo globale assegnato (quota individuale di riferimento: QI, espressa in kg.)", operazioni curate in Italia prima dall'AIMA, Agenzia di stato per gli interventi nel mercato agricolo, quindi dalla AG, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, mediante la pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno di specifici elenchi regionali di produttori.
La Corte territoriale ricordava altresì che, "essendo ogni paese finanziariamente responsabile nei confronti della CE del rispetto del quantitativo massimo di prodotto assegnato, consegue che deve provvedere a riscuotere presso la singola azienda che eccede la quota fissatale il c.d. "prelievo supplementare" o "superprelievo" per il latte fuori quota, che si configura quindi come una vera e propria esazione fiscale, salva la possibilità di operare una compensazione su base nazionale al termine della campagna lattiera tra produttori eccedentari e produttori deficitari". Riprendendo quindi le indicazioni offerte da pronunce della Corte di giustizia CE, la sentenza impugnata precisava che alla somma oggetto del "superprelievo" "non si è voluto ascrivere natura di sanzione, ma piuttosto di contribuzione obbligatoria funzionale al conseguimento dei fini di regolamentazione del mercato che l'autorità comunitaria si prefigge. Fini che consistono anzi tutto nel disincentivare la produzione, rendendola antieconomica, quando oltrepassa la quota assegnata, e in secondo luogo procurare alla NI fondi necessari al finanziamento delle spese del mercato lattiero. A tale istituto va pertanto riconosciuta anche una finalità economica, precisamente quella di procurare alla NI i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote".
Ancora, in via di illustrazione del quadro di riferimento normativo, la Corte torinese segnalava che inizialmente le previsioni comunitarie non contemplavano strumenti sanzionatori ad hoc nei confronti degli Stati inadempienti, sì da determinare il ricorso alle ordinarie "procedure di infrazione": l'art. 3 del regolamento CE n. 1788 del 2003 aveva invece espressamente stabilito che "gli Stati
membri sono debitori verso la NI del prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale".
1.1 Già la sentenza del Tribunale di Saluzzo aveva ricordato che la riscossione del prelievo supplementare sul latte prodotto in eccedenza, per conto della NI europea (oggi, DEUnione europea), "viene assicurata in Italia attraverso la figura, normativamente prevista e subordinata ad autorizzazione amministrativa, DEacquirente, noto anche come "primo acquirente". Questo ruolo è stato tradizionalmente rivestito dai caseifici presso i quali i produttori commercializzavano il latte. Tale soggetto è essenzialmente incaricato di curare la contabilizzazione del latte prodotto, tenerla a disposizione DEautorità amministrativa competente ed assicurare l'esazione delle somme dovute dai produttori fuori quota a titolo di superprelievo. Gli strumenti attraverso i quali il primo acquirente assicura l'esazione del superprelievo presso i produttori sono essenzialmente due: a) l'escussione di fidejussione bancaria prestata dal produttore (dapprima prevista con il D.M. 25 ottobre 1999, quindi dalla L. n. 79 del 2000, art. 1, comma 5, infine dalla L. n. 119 del 2003, art. 2, comma 6); b) la trattenuta dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo di quota parte corrispondente all'importo dal medesimo dovuto a titolo di prelievo supplementare (L. n. 468 del 1992, art. 5, comma 3)". Nel contesto come appena descritto, l'ipotesi accusatoria mossa agli imputati (tutti membri degli organi amministrativi o dei collegi sindacali delle società appresso indicate ad eccezione di MA IS, cui si addebitano alcuni dei reati in rubrica quale consulente fiscale delle società in questione) riguarda la creazione di un duplice, artificioso meccanismo volto ad occultare l'effettiva produzione di latte in eccesso.
In una prima fase, sarebbero state costituite delle TI (denominate "Latte OI" s.c. a r.l.", con numeri progressivi da NO a SE) allo scopo di farle risultare quali primi acquirenti, ma in realtà operando come strumenti a servizio dei produttori onde creare un soggetto interposto fra questi ed i caseifici: le TI, in concreto, non disponevano di strutture atte a ricevere il latte conferito, da destinare comunque ai caseifici senza però che questi ultimi, come primi acquirenti, curassero la trattenuta del prelievo supplementare.
Riprendendo la ricostruzione sintetizzata dalla Corte di appello, "fino alla campagna lattiera 2001-2002 le TI contabilizzavano tutto il latte conferito provvedendo all'integrale pagamento, qualificato in contabilità come un finanziamento al produttore ("anticipo su compensazione"), ovvero un anticipo sulla futura ed eventuale ripartizione della compensazione su base nazionale tra produttori eccedentari e deficitari, o sull'esito favorevole delle controversie intentate per contestare il debito del superprelievo". Con tale sistema, i singoli produttori ricevevano le somme di denaro corrispondenti alla quantità totale del latte ceduto, anche se eccedente la QI (una parte a titolo di pagamento del prezzo ed il residuo come formale finanziamento, che tuttavia non aveva alcuna prospettiva reale di restituzione): nel contempo, le TI non versavano l'importo che avrebbero dovuto accantonare - e che invece, come appena descritto, erogavano ai produttori - quale prelievo supplementare.
In seguito, la L. n. 119 del 2003, in attuazione del Regolamento CE n. 1788 dello stesso anno, aveva innovato la disciplina de qua, fra l'altro introducendo preclusioni alla possibilità di erogare somme a titolo di anticipo sulle compensazioni future;
il sodalizio facente capo al TI VA, adeguandosi ai mutamenti del quadro normativo, si sarebbe perciò organizzato attraverso la costituzione di una società ad hoc (la "Finanziaria TI VA" s.p.a.), demandata a fungere da cessionaria del credito vantato dalle TI nei confronti dei caseifici acquirenti il latte. In particolare, come specificato nel capo d'imputazione, la FG risultava cessionaria (a tasso zero) dei crediti che la cooperativa OI vantava verso i caseifici per il latte acquistato da questi ultimi, ed al contempo (sempre a tasso zero) dei crediti dei produttori verso la cooperativa: in tal modo, la FG riversava ai produttori, come finanziamenti, il denaro che riscuoteva dai caseifici, ed otteneva in cambio il pegno sui crediti dei produttori stessi verso la cooperativa.
L'esercizio DEazione penale avveniva quindi con riguardo ad ipotesi di reato:
ex art. 416 c.p. capo 1), quanto alla presunta associazione per delinquere posta in essere attraverso la costituzione e l'utilizzo secondo le modalità sopra ricordate delle TI "OI" e della finanziaria FG. Il sodalizio sarebbe stato attivo anche nel propagandare tra gli operatori del settore, in occasione di incontri pubblici, l'inosservanza della normativa sulle quote latte, suggerendo di aderire alle TI come strumento per non versare il prelievo supplementare;
relative a truffe continuate capo 2), realizzate grazie all'artificio di indicare falsamente le suddette TI come primi acquirenti ed effettuando i correlati adempimenti in modo ingannevole, sino a determinare il conseguimento di un ingiusto profitto (con corrispondente danno patrimoniale per l'erario e per la NI europea, calcolato sul valore del latte prodotto in eccedenza, superiore a 100 milioni di Euro); - di false comunicazioni sociali capo 3), in relazione a contabilizzazioni di false trattenute del superprelievo nelle scritture e nei bilanci delle TI;
di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti capi 4) e 5), con riguardo ad alcuni rapporti intervenuti fra le TI OI NO, Tre e SE;
di appropriazione indebita capo 6), quanto a somme percepite dal TI VA a titolo di compensi all'amministratore, non deliberati ne' autorizzati dagli organi sociali;
- di indebita restituzione allo stesso TI VA di conferimenti concernenti la FG, sotto forma di "anticipo spese amministratore" ovvero a titolo di presunti finanziamenti a tasso zero capo 7);
- D.P.R. n. 385 del 1993, ex art. 132 capo 8), in ordine all'abusivo esercizio di attività finanziaria da parte della FG tra il novembre 2003 ed il 1 febbraio 2004;
- di falso ideologico per induzione capo 9), commesso in occasione di un'assemblea straordinaria della FG, essendo stato ingannato il notaio che vi presiedeva circa l'esistenza e l'integrale versamento del capitale sociale, nonché sul fatto che un aumento dello stesso capitale per 100.000,00 Euro fosse stato concretamente versato nelle casse della società.
1.2 All'esito del giudizio di primo grado, tutti gli imputati venivano assolti per insussistenza del fatto quanto al reato associativo.
Erano invece condannati per truffa (nei limiti di odierno interesse) gli imputati TI VA, BE TO, BA VA IS, IN PI, AN AN, UM SE, GN EL IP, ER IO, LO MA, AC AN AN, LL SE, NA SE, RO IO, BU AR, NO IO, BE NZ, RI NN, AL NN AR, LA CO, FA SE, MO RD, CO RT, ER LE, IZ RG, NG SE, NO IE, RR VA, MA GI, MA VA, FO IL, AR NF, NE OR, AN IG, EN AN, NT IO, BE ND, IA IO, VE AU SE, CC VA, ER IS, OT CO, AS AN, LE ES, CO NF, MO CO ed OL EL;
la MA IS, l'RI FA ed il IG ND erano invece assolti per non avere commesso il fatto, mentre per altri imputati (coinvolti nella vicenda fino ad epoca antecedente il 16/01/2002) veniva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Per il capo 3) era pronunciata sentenza assolutoria nei confronti di alcuni degli imputati, con declaratoria di non doversi procedere nei riguardi degli altri per difetto di querela.
In ordine al capo 4) riportavano condanna il TI VA, la NE OR, il AN IG, il EN AN, il NT IO, il BE ND, il IA IO, il VE AU SE, il CC VA, il MO (CO) e l'OL EL, mentre per il capo 5) la dichiarazione di penale responsabilità riguardava gli stessi MO ed OL EL, oltre al ER IS, al OT CO, al AS AN, al LE ES ed al CO NF. Tutti gli altri imputati cui erano state ascritte le violazioni tributarie de quibus erano invece assolti per non aver commesso il fatto. Quanto ai capi 6) e 7), tutti gli imputati erano assolti per insussistenza del fatto, mentre per il capo 8) veniva condannato il solo TI VA. Quest'ultimo, unitamente all'RI FA, al IG ND ed a CA AN
(successivamente deceduta) riportava condanna anche in ordine al delitto di falso contestato sub 9).
1.3 La Corte di appello di Torino, su impugnazioni proposte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo e dalle difese degli imputati, riformava parzialmente la sentenza di primo grado. In particolare, la Corte territoriale:
- condannava per il delitto di associazione per delinquere il TI VA, il ER IS, il AS AN, il BE TO e la MA IS (ritenuti promotori, costitutori ed organizzatori del sodalizio, ex art. 416 c.p., comma 2), nonché gli ulteriori imputati MO CO, OL EL,
LE ES, OT CO, CO NF, LO MA, AC AN AN, LL SE, NA SE, IZ RG, NG SE, NO IE, RR VA, MA GI e MA VA. Nei confronti di numerosi altri (fra cui gli imputati BA VA IS, IN PI, AN AN, UM SE, GN EL IP, ER IO, RO IO, BU AR, NO IO, BE NZ, RI NN, AL NN AR, LA CO, FA SE, MO RD, CO RT, ER LE, FO IL, AR NF, NE OR, AN IG, EN AN, NT IO, BE ND, IA IO, VE AU SE e CC VA) dichiarava invece, sempre in ordine al reato associativo, non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione;
- quanto alle truffe, riformava la sentenza di primo grado condannando la MA IS (limitatamente ai fatti da ritenere commessi dopo il 31 dicembre 2003), e confermava la pronuncia del Tribunale relativamente alla declaratoria di penale responsabilità (sempre in ordine al periodo anzidetto, e dichiarando la prescrizione del reato quanto ai fatti pregressi) degli imputati TI VA, ER IS, AS AN, BE TO, MO CO, OL EL, LE ES, OT CO, CO NF, LO MA, AC AN AN, LL SE, NA SE, IZ RG, NG SE, NO IE, RR VA, MA GI e MA VA. La medesima causa estintiva era rilevata nei confronti di tutti gli altri imputati già condannati in primo grado, le cui condotte erano da considerare precedenti al 1^ gennaio 2004;
- confermava le formule liberatorie adottate nei confronti degli imputati cui era stato contestato il reato sub 3);
- assolveva tutti gli imputati già condannati in ordine ai reati di cui ai capi 4) e 5), per insussistenza dei fatti ivi rubricati;
- confermava l'assoluzione per insussistenza del fatto, relativamente al delitto ex art. 646 c.p. sub 6);
- riformava la sentenza del Tribunale relativamente al capo 7), condannando per il reato di cui all'art. 2626 c.c. il TI VA, l'RI FA ed il IG ND (ancora una volta, limitatamente ai fatti successivi al 31 dicembre 2003, dichiarando prescritti gli addebiti anteriori);
- confermava le condanne pronunciate dal Tribunale di Saluzzo quanto ai reati sub 8) e 9), ad eccezione - per quest'ultimo - della CA AN, prendendo atto della morte DEimputata avvenuta medio tempore.
2. Propongono ricorso per cassazione, che affidano a diciassette motivi, gli Avv.ti Coppi e Salvalaggio, difensori di TI VA.
L'imputato, come sopra rilevato, risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi 1), 2), 7), 8) e 9), limitatamente - per i primi tre - ai fatti da intendere commessi dopo il 31/12/2003; si evince dalla rubrica che il TI VA è chiamato a rispondere degli addebiti ora ricordati "anche in qualità di rappresentante legale e presidente del consiglio di amministrazione delle società TI OI NO, Due, Tre, Quattro, CI e SE (dal 07/10/2003 componente del consiglio di amministrazione di quest'ultima), di amministratore unico della FG s.p.a. ed esponente dei Cobas del latte".
2.1 Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 74 e 125 c.p.p., nonché a specifiche previsioni del D.Lgs. n. 165 del 1999 e della L. n. 3 del 1991 e L. n. 441 del 2001: viene dedotto altresì difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione delle parti civili Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, AG, Regione Piemonte, Federazione regionale coltivatori diretti del Piemonte, Confederazione italiana agricoltori (associazione regionale del Piemonte), Associazione regionale produttori latte Piemonte, Federazione regionale degli agricoltori del Piemonte, Piemonte Latte s.c. a r.l. e Associazione confTI (unione regionale del Piemonte).
La difesa evidenzia innanzi tutto di avere proposto appello ex art. 586 del codice di rito nei confronti DEordinanza emessa dal Tribunale di Saluzzo il 21/11/2007, di cui la Corte territoriale risulta avere riconosciuto il difetto di motivazione, ritenendo tuttavia possibile integrarne il contenuto: assunto che l'odierno ricorso contesta.
Inoltre, nell'interesse del TI VA si fa rilevare che l'Avvocatura dello Stato non avrebbe avuto legittimazione per rappresentare in giudizio la AG senza un valido e rituale mandato, non sussistendo nei confronti DEAgenzia una rappresentanza ex lege ma una semplice possibilità che essa si avvalga di detto patrocinio piuttosto che affidarsi ad avvocati del libero foro;
quanto ai danni che la stessa Agenzia aveva invocato, risultava infine provato che non vi era stata alcuna contrazione dei fondi di spettanza comunitaria per effetto delle presunte condotte addebitate agli imputati, atteso che le trattenute operate dalla Commissione erano state coperte dal Ministero DEEconomia, unico soggetto in ipotesi danneggiato.
Quanto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ne sarebbe stata rituale la costituzione in giudizio, con l'assistenza DEAvvocatura dello Stato, solo previa autorizzazione (non documentata ne' prodotta) del Presidente del Consiglio, come impone la L. n. 3 del 1991, all'art. 1, comma 4; ne' il Ministero in questione poteva aver subito danni, neppure alla immagine, essendo la gestione del sistema delle politiche di settore attribuita ad altri soggetti pubblici.
Le parti civili private (associazioni di allevatori), avendo invece addotto di essere portatrici di interessi diffusi in relazione a presunti pregiudizi subiti anche per un deprezzamento dei loro prodotti, non erano riuscite a prospettare ipotesi di danno effettive, in quanto gli organi comunitari, una volta preso atto DEimmissione nel mercato di latte in eccedenza, ne avevano curato il riacquisto, senza che ciò avesse determinato incidenze di sorta sui prezzi. Secondo la ricostruzione difensiva, laddove uno Stato membro non provveda al versamento al Fondo europeo delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il latte prodotto in surplus, la Commissione contiene il pregiudizio trattenendo parte delle somme che a quello Stato dovrebbero destinarsi quali rimborsi su anticipazioni di spese effettuate per la politica agricola comune:
riduzioni, gravanti su AG, compensate però dal Ministero DEEconomia senza che ne potessero derivare danni per le altre associazioni di allevatori. Nè vi sarebbero stati danni in punto di pur ipotizzata concorrenza sleale, dal momento che i produttori che erano stati in grado di acquistare quote ricevevano comunque premi annuali piuttosto consistenti, idonei a compensare l'iniziale esborso;
nulla di concreto era stato dedotto circa possibili danni all'immagine di quelle associazioni di categoria per non essere state in grado di tutelare gli interessi dei soggetti rappresentati.
2.2 Con il secondo motivo, viene rappresentata erronea applicazione DEart. 416 c.p. in relazione all'art. 8 del codice di rito, nonché contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
La doglianza riguarda il rigetto DEeccezione di incompetenza territoriale avanzata già dinanzi al Giudice DEudienza preliminare, che aveva ritenuto la connessione fra il reato associativo e le ipotesi di truffa, reputando più grave il primo;
il Tribunale di Saluzzo aveva poi osservato che, in caso di contestazione di un reato associativo ed altri connessi a quello, la competenza avrebbe dovuto stabilirsi con riguardo al luogo di manifestazione DEoperatività della struttura organizzativa DEassociazione. La stessa questione risulta nuovamente disattesa dalla Corte di appello, sul presupposto che in ogni caso il materiale da esaminare doveva essere quello disponibile presso il Gup, a nulla rilevando eventuali acquisizioni istruttorie successive. La tesi difensiva è che a conoscere del reato ex art. 416 c.p. avrebbe dovuto essere il Tribunale di Cuneo, dato che la costituzione della prima cooperativa "OI" occorse in quel territorio, con atto notarile rogato in Fossano. I giudici di merito obiettano che l'aver costituito le TI de quibus fu solo una delle condotte attraverso le quali venne a consumarsi il reato associativo, e che prima di quella vi era stata l'attività di propagandare negli ambienti dei produttori di latte l'inosservanza della normativa sulle quote, fermo restando che il mero accordo in vista della costituzione di un sodalizio criminale rimane ex se irrilevante in ossequio alla previsione DEart. 115 c.p.; inoltre, la prima manifestazione operativa DEassociazione per delinquere non coincideva con la costituzione di quella cooperativa, bensì con il suo asservimento strumentale a fini illeciti, realizzatosi posteriormente. Secondo la difesa, però non vi è dubbio che nella prospettazione accusatoria vi sia perfetta sovrapponibilità fra la struttura delle TI e la dimensione organizzativa DEassociazione, ed essendo incerto quando un programma venne perfezionato, come pure nell'assenza di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo, sarebbe stato doveroso rifarsi al primo momento storico individuabile con certezza, appunto quello DEatto notarile, "coagulo di un precedente consenso" come tale non idoneo a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice;
si deve considerare peraltro che il tenore della rubrica - parametro fondamentale da tenere presente ai fini della risoluzione di questioni di competenza - "individua, fra le condotte integranti la contestazione associativa, proprio ed anche la "costituzione" delle TI".
Insignificante dovrebbe peraltro intendersi il rilievo che in tal modo sarebbe stata rimessa alla piena discrezione degli imputati l'individuazione del locus commissi delicti attraverso la scelta di un professionista: ciò sarebbe accaduto anche privilegiando il riferimento alla sede legale decisa, e presso quel notaio rogante erano comunque confluiti produttori di tutto il territorio, compresi alcuni cuneesi.
2.3 Il terzo motivo di ricorso si riferisce all'erronea applicazione DEart. 640 c.p., ed alla correlata contraddittorietà della motivazione adottata dalla Corte di appello, in ordine alla individuazione, fra i presunti artifici e raggiri rilevanti ai fini della truffa, della condotta di aver costituito ed utilizzato le TI OI come primi acquirenti fittizi.
Secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe al contempo qualificato le TI come reali (strutture lecite utilizzate per scopi illeciti, qui indicando la sussistenza degli elementi di artificio in quanto attraverso TI di tal fatta si consentiva ai produttori eccedentari di vedersi pagato il latte altrimenti da assoggettare a prelievo supplementare) e come fittizie (perché, per quanto regolarmente costituite sul piano formale, non avevano strutture, vuoi per l'attività produttiva come tale vuoi sul piano amministrativo, con tutti gli incombenti delegati allo studio professionale facente capo alla MA IS). Nel ricorso si opera una analitica disamina della fattispecie incriminatrice disegnata dall'art. 640 c.p., soprattutto segnalando la necessità che il soggetto attivo ponga in essere una condotta materiale volta ad alterare la realtà, creando nella vittima una falsa rappresentazione della realtà medesima: a questo punto, non può rilevare ai fini di una corretta applicazione della norma de qua lo scopo - anche se illecito - per cui uno strumento (lecito) viene utilizzato, non essendovi a riguardo alcuna alterazione o falsa rappresentazione. Ciò in quanto il riconoscimento alle TI della qualità di primo acquirente dipendeva in ogni caso da requisiti minimi formali, comunque rispettati.
Di truffa si potrebbe parlare, secondo la difesa, solo quando si acceda alla tesi che le TI fossero strutture fittizie, non effettivamente operanti, ma ciò viene in concreto negato anche dalla sentenza impugnata, dove si precisa che esse ponevano in essere reali contrattazioni, procedevano a far analizzare il latte e gli animali, curavano adempimenti, organizzavano le assemblee di legge.
2.4 Con il quarto motivo, i difensori del TI VA lamentano ancora contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata ed erronea applicazione DEart. 640 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, in relazione alla normativa comunitaria e nazionale in tema di quote latte.
Per smentire l'assunto che nella fattispecie concreta dovrebbero ravvisarsi artifici e raggiri nella presunta effettuazione con modalità ingannevoli degli adempimenti inerenti il prelievo supplementare, viene richiamata una pronuncia delle Sezioni Unite Civili di questa Corte (n. 26434 del 12/12/2006), tenuta presente anche nella motivazione della sentenza impugnata, secondo cui - in adesione a principi espressi dalla Corte di giustizia CE - la trattenuta del prelievo supplementare per il latte prodotto in eccedenza non è in realtà obbligatoria per il primo acquirente, mentre permane l'obbligo di corrispondere il prelievo per il produttore, con l'acquirente a rendersi responsabile DEosservanza di tale obbligo. La corretta interpretazione è dunque che il mancato versamento del prelievo (ai sensi della L. n. 468 del 1992 e L. n. 119 del 2003) costituisce illecito amministrativo passibile di sanzione pecuniaria, in effetti sempre comminata alle TI nel caso di specie.
Secondo la Corte torinese le TI medesime avrebbero comunque agito nell'illegalità, essendosi "adoperate per far sì che i produttori eccedentari potessero continuare tranquillamente a produrre in eccesso, senza avvertire il peso del prelievo, in attesa DEeventuale obbligo di far fronte personalmente al loro debito verso l'erario, reso più aleatorio e remoto dalla proposizione sistematica di ricorsi contro tutti i bollettini indicanti le somme da versare, tanto che questo debito non sarebbe stato ancora versato"; osserva tuttavia la difesa che le TI, non curando la reale trattenuta del prelievo (non obbligatoria, per quanto esposto) ed il successivo versamento, non realizzavano artifici di sorta, bensì inadempimento sanzionato sul piano amministrativo. A riprova, viene segnalato che ottenere la qualifica di primo acquirente riconosciuto valeva a consentire la commercializzazione successiva del latte, perché senza detta qualifica l'intero quantitativo, anche se prodotto nei limiti della quota, sarebbe stato assoggettato a prelievo supplementare.
A nulla rileverebbe pertanto il particolare, enfatizzato nella sentenza impugnata, secondo cui le TI non disponevano di mezzi di trasporto o di strutture per il conferimento del latte, giacché fra i compiti essenziali di un primo acquirente non rientra quello di detenere materialmente il prodotto, essendo invece sufficiente un'attività volta al trasferimento della proprietà, con adempimenti esecutivi che ben possono essere affidati a intermediari o grossisti.
2.5 Il quinto motivo è ancora dedicato a profili di ritenuta, erronea applicazione DEart. 640 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, nonché di contraddittorieta della motivazione della sentenza impugnata.
La difesa contesta che possano individuarsi artifici e raggiri nel presunto impiego di modalità contabili atte a trarre in inganno gli organi deputati ai controlli (come già ricordato, nella vigenza della L. n. 468, registrando in contabilità come "anticipo su compensazione" l'uscita destinata a pagare il latte conferito in eccedenza rispetto alla quota dei singoli produttori, uscita che si sarebbe dovuta trattenere;
dopo l'entrata in vigore della L. n. 119, cedendo la OI SE - ultima rimasta operativa - i crediti verso i caseifici alla FG s.p.a., di cui il TI VA era socio al 98%, che riversava il denaro riscosso agli stessi produttori come finanziamento, ottenendo in pegno i crediti dei medesimi verso la cooperativa per le forniture effettuate).
Secondo la tesi accusatoria, quell'anticipo su compensazione era in realtà un pagamento vero e proprio del latte prodotto in eccedenza, non un finanziamento: tanto più che non erano previsti interessi, termini per la restituzione, ne' garanzie, e che la generalità dei produttori si erano medio tempore spogliati dei propri beni per eludere eventuali procedure esecutive.
Inoltre, negli esercizi successivi quelle poste non erano state svalutate, ne' era stato previsto un fondo rischi.
I difensori del TI VA obiettano che in realtà, a fronte di quella voce a credito "anticipo su compensazione", le TI annotavano a debito una corrispondente voce "trattenuta Reg. CEE", senza nulla occultare, escludendo così qualunque possibilità di ravvisare artifici di sorta. Inoltre, il versamento di quelle trattenute, secondo la L. n. 468, doveva intervenire al termine della campagna lattiero-casearia, dunque dopo diversi mesi nei quali i primi acquirenti ben potevano trovarsi nella disponibilità di somme liquide notevoli, senza vincoli di destinazione: ecco perché le TI medesime avevano ritenuto opportuno impiegare quei fondi, fino al momento di effettuare il versamento all'erario, per finanziare gli stessi produttori, cui in sostanza prestavano denaro in misura identica al superprelievo.
In sostanza, comunque di un finanziamento si trattava (un'anticipazione è pur sempre un finanziamento), giustificato dalla circostanza che in sede di compensazione nazionale alla fine della campagna una parte del superprelievo era frequentemente da doversi restituire ai produttori: in tal caso, l'intesa era che i produttori dovessero corrispondere la differenza. La mancata previsione di un interesse era del tutto normale, trattandosi di TI con finalità mutualistiche, mentre il termine - insito nell'operazione, senza che dovesse essere esplicitato - coincideva appunto con la compensazione nazionale annuale. La restituzione venne poi omessa non perché i vertici delle TI fossero collusi con i produttori, bensì perché questi ultimi avevano impugnato dinanzi al giudice amministrativo le comunicazioni di prelievo, con successiva sospensione DEobbligo di versarlo e conseguente slittamento del termine, per le TI medesime, per pretendere la restituzione delle somme anticipate;
in sede di giustizia amministrativa furono peraltro accolti i ricorsi sulle annate più remote, perciò quanto trattenuto avrebbe dovuto effettivamente essere restituito ai produttori, ed è ragionevole che a quel punto venne dato corso a compensazioni di quei debiti delle TI con altri crediti vantati a parti inverse.
Quanto alle modalità contabili adottate a seguito della L. n. 119, che aveva introdotto l'obbligatorietà della trattenuta e la necessità di effettuare il relativo versamento entro trenta giorni, la difesa non nasconde la volontà elusiva DEobbligo medesimo, sottesa al meccanismo della cessione dei crediti descritti in rubrica: contesta tuttavia che la condotta, assunta senza alcun artificio e con chiare evidenze contabili, possa integrare una truffa, anche perché gli organi preposti ai controlli erano perfettamente in grado di rendersi conto che le somme in questione erano state corrisposte ai produttori, senza alcuna falsa rappresentazione (tanto che, preso atto del mancato versamento, provvidero a comminare le prescritte sanzioni amministrative). La difesa rappresenta altresì che in una relazione del 2000 a cura del Comando Carabinieri per la tutela delle norme comunitarie, a firma del Col. IT, venivano considerate regolari le modalità contabili osservate da una cooperativa che si era determinata in termini assolutamente identici alle OI, anche riprendendo spunti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE;
del tutto immotivate sarebbero invece le critiche mosse a quella relazione da parte della Corte di appello, peraltro fondate sulle previsioni della L. n. 119 (che però entrò in vigore tre anni dopo).
2.6 Con il sesto motivo, i difensori del TI VA mirano ad escludere parimenti la ravvisabilità degli estremi di una truffa (e lamentano nuovamente contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata) con riguardo alla presunta strumentalizzazione di ricorsi alla giustizia amministrativa e ordinaria, intesa dalla Corte territoriale quale condotta artificiosa.
L'assunto dei giudici torinesi, secondo la difesa non molto chiaro, sarebbe probabilmente nel senso che i ricorsi in questione non si riferivano alla contestazione di conteggi o singoli prelievi, bensì DEintero sistema, come a dimostrare la volontà di non pagare affatto, piuttosto che di pagare il giusto: rilievo inesatto, e comunque da riferire semmai ai modelli standard di ricorsi predisposti dagli allevatori del Nord-Est. Quelli piemontesi, seppure con iniziative identiche perché certamente involgenti criteri di calcolo che riguardavano tutti, contestavano invece le modalità di applicazione delle trattenute, non il fatto in sè che fossero previste dalla legge.
In ogni caso, si sostiene in ricorso che non può esistere truffa laddove l'artificio o il raggiro sia volto ad ingannare un giudice, ovvero nel caso della c.d. "truffa processuale" (sul punto, vengono richiamati precedenti della giurisprudenza di legittimità); lo stesso proliferare di ricorsi ex art. 700 c.p.c. non ebbe le caratteristiche indicate nella sentenza, perché non è vero che i produttori agirono con quegli strumenti confidando nella complicità delle TI, poi non costituitesi in giudizio e senza l'instaurazione di giudizi di merito, ma vi sarebbe anzi prova documentale del contrario.
2.7 Le censure in punto di erronea applicazione della norma incriminatrice di cui al capo 2) - e di correlata contraddittorietà della motivazione - proseguono poi escludendosi che i presunti artifici e raggiri ipotizzati dai giudici di merito possano intendersi causa degli eventi successivi, necessari alla configurabilità del reato.
Secondo la difesa, anche ammettendo la fittizietà della veste di primi acquirenti da parte delle TI, sostituitesi ai caseifici (in ipotesi) per trarre in inganno Regioni e Province, non è dato comprendere quali danni e quali atti di disposizione patrimoniale siano derivati da quella condotta, in primis dovendosi rilevare che le sanzioni amministrative correlate alle omesse trattenute dei prelievi supplementari vennero sempre comminate, e talora in seguito annullate. Si legge nel ricorso che "il mancato versamento del prelievo, che secondo la Corte costituirebbe il danno, non è certo stato causato dalla mancata trattenuta del prelievo da parte DEacquirente-cooperativa, ma dal fatto che entro i termini previsti per il versamento da parte dei produttori (effettivi debitori del prelievo ed ai quali direttamente AG ne chiedeva il versamento), questi ultimi ottenevano dei provvedimenti giurisdizionali di sospensione che non solo le TI di cui gli imputati erano amministratori o sindaci, ma anche tutti gli altri acquirenti operanti nel mercato rispettavano, evitando di effettuare il versamento".
Nella vigenza della L. n. 119 del 2003, istituito il SIAN (Sistema Informatico DEAgricoltura Nazionale), esisteva addirittura un meccanismo di controllo in tempo reale delle produzioni eccedentarie e dei mancati versamenti, tanto che l'unico soggetto astrattamente vittima di comportamenti ingannatori (AG) non solo non si trovò mai a rinunciare alla ricezione dei prelievi, ma li chiese sempre regolarmente. Quanto dedotto porterebbe perciò a ribadire le osservazioni già svolte sia sulla trasparenza delle modalità contabili che sull'impossibilità di considerare truffaldine eventuali condotte mirate a far cadere in errore un organo di giustizia.
2.8 Ai fini della ravvisabilità della truffa, i difensori del TI VA contestano poi con l'ottavo motivo di ricorso la ritenuta sussistenza di una induzione in errore, tornando a lamentare anche sotto tale profilo erronea applicazione DEart. 640 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1, e contraddittorietà della motivazione.
La Corte territoriale, pur avendo rilevato che alle TI vennero sempre comminate le sanzioni previste dalla legge per non avere eseguito le trattenute ed i versamenti, ha comunque sostenuto che l'applicazione di quelle sanzioni fu una semplice conseguenza del reato, ravvisabile nella sola circostanza che quelle entità giuridiche erano state costruite come sostituti di imposta con il preciso disegno di non far curare alle stesse le incombenze in tale veste stabilite dalle norme;
obietta però la difesa che "l'elusione del versamento in sè non costituisce truffa", ergo "o l'induzione in errore degli organi di controllo vi è stata, in quanto gli artifici contabili li hanno ingannati circa il reale comportamento delle TI, inducendoli a ritenere che il loro comportamento fosse regolare, e allora non sarebbe stata comminata alcuna sanzione, o l'induzione in errore non vi è stata, gli organi di controllo si sono resi conto, nonostante gli artifici, delle reali intenzioni delle TI ed hanno conseguentemente contestato le violazioni ed erogato le relative sanzioni". Nè vi fu induzione in errore al momento del riconoscimento della qualità di primo acquirente alle TI medesime, che spettava in ragione di requisiti minimi e senza che i funzionari degli enti pubblici preposti al rilascio avessero discrezionalità di sorta per negarla in presenza di detti requisiti, quand'anche fossero stati a conoscenza (e, come riferito dai testimoni, lo sapevano, essendo già noto come operavano in altre regioni le TI presiedute dal TI VA) di come quei soggetti intendevano svolgere attività nel settore della commercializzazione del latte.
In definitiva, la tesi della difesa è che la non osservanza dei conseguenti obblighi di legge, da parte di chi abbia ottenuto un titolo formale comunque spettantegli, costituisce mero inadempimento.
2.9 Sempre in tema di erronea applicazione della norma incriminatrice ex art. 640 c.p., e di contraddittorietà della motivazione, i difensori del TI VA censurano la sentenza impugnata quanto alla ritenuta sussistenza nella fattispecie concreta di atti di disposizione patrimoniale conseguenti alla presunta induzione in errore. Pur dovendosi convenire circa la possibilità che l'atto incidente negativamente sul patrimonio del soggetto passivo del reato abbia natura omissiva, osserva la difesa come sia non di meno necessario che la condotta del deceptus costituisca la conseguenza di una deliberazione di ordine patrimoniale, come si rileva nella diversa fattispecie - oggetto di lunga disamina da parte dei giudici di merito, onde ricavarne elementi utili anche per la valutazione del caso in esame - del soggetto che rappresenta falsamente una propria qualità di esportatore abituale e induca l'autorità pubblica alla determinazione di non chiedere il versamento dei tributi altrimenti prescritti, nell'erronea convinzione che non siano dovuti;
qui, invece, la AG non ha mai rinunciato alla esazione del dovuto, e non vi è mai stata una artificiosa cooperazione (sia pure omissiva) della vittima del reato. Più semplicemente, chi era obbligato a un dato adempimento non vi ha provveduto: si legge nel ricorso che "rinunciare ad esigere un tributo nei confronti di un soggetto dato presuppone la previa rappresentazione della possibilità di esigere da questi il tributo, eventualmente versandosi in errore sulla debenza da parte sua;
laddove invece l'ente sia indotto in errore sull'identità del debitore, ed a questi domandi inutilmente il pagamento, la mancata richiesta al vero debitore si risolve non in un'omissione, che presuppone pur sempre un processo deliberativo in essa confluente, ma in un'inconsapevole inerzia".
In sede di compensazione nazionale, poi, la normativa introdotta dopo la L. n. 119 (L. n. 204 del 2004) imponeva di privilegiare i soggetti che avevano già effettuato le trattenute ed i versamenti mensili, ovvero peculiari categorie di allevatori (ad esempio, operanti in zone di montagna), per cui alle TI, che non avevano mai attestato di avere versato alcunché e comunque non rientravano in categorie speciali, AG aveva sempre provveduto a richiedere quanto riteneva dovuto, senza mai essere considerate ai fini della c.d. compensazione prioritaria.
2.10 Con il decimo motivo (nella numerazione progressiva del ricorso, viene erroneamente indicato con un secondo numero 9, falsando anche l'ordine dei motivi successivi), i difensori del TI VA insistono ancora nel lamentare contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione DEart. 640 c.p., comma 1 e comma 2, n. 1;
qui, contestando la ritenuta sussistenza del danno. La difesa argomenta che la Corte non avrebbe comunque risposto al quesito se il diritto di credito DEAmministrazione, comunque contestato tanto che più volte i ricorsi azionati ebbero esito favorevole ai produttori, sia tale - ove leso - da determinare un danno rilevante ai fini DEincriminazione in esame. A riguardo, viene riprodotta la successione normativa sulla disciplina delle "quote latte", secondo cui fu il Reg. CE n. 856/1984 (poi sostituito dal Reg. CE n. 3950/1992, che introdusse per la prima volta la figura del "primo acquirente", e dal Reg. CE n. 1788/2003) a stabilire per primo la necessità del "prelievo supplementare", secondo il principio per cui i produttori che superano la loro quota avrebbero dovuto contribuire a finanziare gli interventi sul mercato del latte, pagando una penalità; non si tratterebbe comunque di un divieto di produzione o commercializzazione di latte in eccesso, ma semplicemente DEimposizione del pagamento di una somma (a meno che la quota ecceduta non risulti poi compensata a seguito di operazioni di spettanza, oggi, della AG). L'ultimo regolamento ribadisce ancora a chiare lettere che l'obbligo non grava sul (primo) acquirente, ma pur sempre sul produttore, e l'affermazione trova conferma esplicita nella più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (viene richiamata la sentenza della Sez. 6^, n. 4133 del 19/06/2009), dove si ribadisce che i produttori "sono i reali debitori del prelievo": dunque, un danno può esserci solo nel caso in cui il produttore non versi quanto dovuto.
Nella fattispecie, secondo la ricostruzione difensiva, i produttori non hanno rispettato l'imposizione suddetta, pur dipendendo tale circostanza dal contenzioso che essi avevano instaurato nei confronti dello Stato: le TI sono invece sempre rimaste estranee al contenzioso de quo, e debbono perciò intendersi incorse in semplici inadempimenti, sanzionati in sede amministrativa. Va poi tenuta presente la L. n. 33 del 2009, normativa che ancora una volta non considera debitori i primi acquirenti, da cui si evince che "l'eventuale danno derivato dal mancato versamento del prelievo è stato determinato dal contenzioso in essere, che lo Stato vuole superare barattando l'assegnazione di nuove quote e la possibilità di rateizzare il debito esigibile con la rinuncia espressa al contenzioso stesso"; se ne dovrebbe ricavare la conclusione che il danno è derivato dal fatto che "la pessima gestione del sistema quote latte in Italia ha obbligato lo Stato a pagare quanto dovuto alla CE, ed ha posto il nostro Paese nella condizione di vedersi legittimamente contestare in sede giurisdizionale la debenza del prelievo da parte dei produttori italiani".
In ogni caso, un danno non c'è stato, ne' se lo si intenda definire secondo la "concezione giuridica" (visto che la persona offesa non ha mai rinunciato al proprio diritto di esigere i prelievi, od assunto obblighi di segno contrario), ne' in base alla "concezione economica" (non vi è stata una diminuzione patrimoniale di AG, problema da valutare all'esito delle procedure di recupero, ancora in essere e sempre verso i produttori, non già verso le TI).
2.11 Con l'undicesimo motivo (decimo, secondo la numerazione del ricorso) vengono esaurite le ragioni di doglianza afferenti la configurabilità della truffa ed i corrispondenti profili di contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, con riferimento al tema del dolo.
La difesa contesta che gli imputati ebbero contezza DEingiustizia del profitto, che sarebbe consistito nella ricezione da parte dei produttori, a titolo di anticipo su compensazione, di una somma corrispondente all'entità della trattenuta da effettuare quale prelievo supplementare: la complessità della normativa consente a riguardo di poter ravvisare un errore scusabile ai sensi DEart. 5 c.p., all'esito della interpretazione imposta dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 364 del 1988. Vi erano anche dubbi sull'obbligatorietà delle trattenute de quibus (fugati tempo dopo dalla giurisprudenza comunitaria e da alcune pronunce delle Sezioni Unite, nel senso della previsione di una mera facoltatività), ed era financo intervenuta la già ricordata relazione a firma del Col. IT, dove era stato segnalato - a proposito di altra cooperativa facente capo al ricorrente - che "appaiono del tutto legittimati comportamenti di altri primi acquirenti che volessero allinearsi alle procedure di bilancio messe in atto da TI VA". Inoltre, si era registrata una generalizzata sospensione dei versamenti, sulla base di pronunce del giudice amministrativo e del giudice ordinario, nella vigenza sia della L. n. 468 del 1992 che della L. n. 119 del 2003, sospensione che la Corte di appello scorrettamente minimizza osservando che l'esito favorevole di quei ricorsi non inciderebbe sulla realizzazione dei reati già commessi, dovendosi riferire il dolo a condotte commesse prima dei provvedimenti in parola: al contrario, l'atteggiamento dei produttori, costituitisi in cooperativa, rivelava "una chiara volontà di poter disporre del corrispettivo della propria fatica quotidiana ... oltre che dei pregressi investimenti, nella consapevolezza che le obiezioni al sistema delle quote latte (in particolare, alla ripartizione delle quote produttive) un qualche fondamento dovevano pur averlo, se i giudici civili ed amministrativi concedevano puntualmente le sospensive".
2.12 Con il dodicesimo motivo (indicato con il n. 11), i difensori del TI VA deducono erronea applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 9, della L. n. 468 del 1992, art. 11 e della L. n. 119 del 2003, art. 5 richiamando la necessità di applicare nel caso concreto le sole sanzioni amministrative previste dalla legislazione speciale, esclusa invece dai giudici di merito.
Viene fra l'altro ricordato che il Gip del Tribunale di Saluzzo, nel respingere le richieste di misure cautelari personali a suo tempo avanzate dal P.M., aveva ravvisato un concorso di norme fra le ipotesi di truffa descritte nella richiesta del Procuratore della Repubblica e gli illeciti amministrativi di cui alla L. del 1992 e alla L. del 2003, ritenendo applicabili solo questi ultimi, in applicazione del principio di specialità. In proposito, la difesa ribadisce che tutto venne fatto in assoluta trasparenza, risolvendosi gli addebiti in meri inadempimenti: ciò conferma, sul piano materiale, che non vi fu alcuna condotta ulteriore rispetto a quella già presa in esame dalle norme speciali. La contraria osservazione dei giudici di appello, secondo cui nella fattispecie concreta sarebbe ravvisabile un quid pluris, è apodittica perché menziona generici artifici o raggiri posti in essere dagli imputati, smentiti però dagli elementi evidenziati nei motivi precedenti.
2.13 Il successivo motivo di ricorso è dedicato alla contestata ravvisabilità delle aggravanti indicate in rubrica, in ordine alle quali i difensori del TI VA lamentano carenze motivazionali ed erronea applicazione delle corrispondenti norme sostanziali.
Tesi della difesa è che il danno patrimoniale potrebbe essere pari a zero, visto l'esito ancora complessivamente incerto delle varie forme di contenzioso intraprese, come pure assai contenuto in caso di ammissione alla rateizzazione;
ad ogni modo, non vi è alcuna prova che si sarebbe trattato di un danno di particolare rilevanza. Analogamente, non vi era alcun inserimento funzionale delle TI OI all'interno DEamministrazione preposta ai controlli, sì da dover escludere la configurabilità della circostanza ex art. 61 c.p., n. 11. 2.14 Con il quattordicesimo motivo (n. 13), la sentenza impugnata viene censurata per erronea applicazione DEart. 416 c.p. e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di una associazione per delinquere.
Nel caso di specie, malgrado la necessità di dimostrare che i presunti associati aderirono alle TI nell'ambito di un indeterminato programma delittuoso, deve ritenersi che i produttori ciò fecero - in ipotesi - "al solo scopo di violare sistematicamente il regime delle quote latte"; aggiunge la difesa che "da tutta la motivazione della sentenza emerge che lo scopo di tutti era quello di non far pagare ai produttori il prelievo supplementare, non certo quello di commettere delle truffe".
2.15 Il quindicesimo motivo del ricorso presentato nell'interesse del TI VA (n. 14, secondo la numerazione ivi indicata) riguarda invece la dedotta erronea applicazione DEart. 2626 c.c. quanto alla ritenuta sussistenza del delitto di indebita restituzione del capitale sociale, già esclusa in primo grado in quanto reato proprio DEamministratore: nel caso di specie la relativa delibera era stata adottata dall'assemblea della FG s.p.a, con l'amministratore TI VA che si era limitato a darvi esecuzione nulla opponendovi i sindaci.
Secondo la Corte di appello, quella delibera era comunque riferibile al TI VA, perché si trattava anche di un socio al 98% (con la figlia titolare delle quote residue): la difesa obietta invece che sul piano della tipicità non può in ogni caso intendersi che la condotta sia da attribuire all'amministratore, unico soggetto preso in considerazione dalla norma incriminatrice, perché fu una delibera assunta all'unanimità dall'assemblea dei soci, cui l'imputato concorse come socio e non nella distinta qualità. Inoltre, nel caso in esame non si potrebbe parlare di restituzione di conferimenti ai soci: il versamento del capitale sociale vi era stato ed era documentalmente provato (dunque non poteva trattarsi di liberazione del socio dall'obbligo di eseguirlo), mentre l'operazione aveva natura di finanziamento, con il corrispettivo per la società del venire in essere di un credito nei riguardi del soggetto finanziato.
2.16 Il motivo seguente è dedicato alla lamentata, erronea applicazione degli artt. 48 e 479 c.p., in ordine al presunto falso per induzione nei riguardi del notaio Acconcia Oleg di Treviso, dinanzi al quale - in sede di assemblea straordinaria della FG s.p.a. - il TI VA aveva attestato che il capitale sociale era interamente versato, e che l'aumento di capitale ivi da deliberare (da 500.000,00 a 600.000,00 Euro) era stato parimenti versato nelle casse sociali, quando invece era stato già, di fatto, quasi integralmente restituito allo stesso imputato capo 9) della rubrica.
In proposito, vengono ribadite le stesse considerazioni svolte per il reato di cui al motivo precedente, a proposito del versamento del capitale;
quanto all'aumento del capitale stesso, versato il 19/02/2004, secondo i giudici di merito era certamente falso attestarne il versamento alla data DEassemblea (di tre giorni prima), ma la difesa rappresenta che la società a quella data aveva un notevole attivo di conto corrente, pari a tre milioni di Euro. Erra la Corte di appello nel considerare la circostanza irrilevante, sul presupposto che quella somma derivava da entità economiche diverse e non destinate a restare indisponibili per soci e creditori, perché le somme versate a titolo di capitale sociale si confondono con quelle comunque nella disponibilità della società, e il 19 febbraio - peraltro, era un lunedì - il TI VA si era limitato a regolarizzare il tutto sul piano formale.
2.17 Con l'ultimo motivo, la difesa del TI VA deduce contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata ed erronea applicazione DEart. 1260 c.c., del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 106 e 132 quanto all'affermazione della penale responsabilità
DEimputato per avere la FG s.p.a. - di cui egli era legale rappresentante - esercitato abusivamente attività finanziaria. Secondo la tesi esposta in ricorso, la società in questione si era limitata ad essere acquirente di crediti che altri soggetti cedevano (quelli dei produttori verso OI 6, e quelli di OI 6 verso i caseifici), attività che era scorretto considerare non assimilabile a quella normalmente svolta da privati ai sensi DEart. 1260 c.c., solo perché attuata con sistematicità; la Corte di appello sottolinea che la FG era stata costituita proprio per esercitare quell'attività, tanto che richiese l'iscrizione all'U.I.C. ai sensi del D.Lgs. n. 385, art. 106 senza poter contare sul fatto che l'attività pregressa potesse intendersi regolarizzata ex post, ma resta il fatto che erano pur sempre cessioni di crediti, e non finanziamenti, mentre in data posteriore all'iscrizione la FG aveva anche curato, potendolo fare, attività finanziaria vera e propria. La difesa sostiene, richiamando le argomentazioni del consulente di parte, che comunque l'iscrizione nell'elenco di cui al citato art. 106 ha efficacia retroattiva, dal momento che questa consegue alla verifica della titolarità, in capo al soggetto richiedente, dei requisiti di legge, senza alcuna discrezionalità da parte DEente preposto al rilascio: requisiti che è documentalmente provato la FG avesse sino dal momento della presentazione della domanda di iscrizione. Anche in seguito, quando vi erano stati disguidi circa la prova del versamento del capitale sociale (a novembre 2003, l'U.I.C. aveva comunicato la mancata iscrizione per quella causa, ma l'adempimento era stato curato già da due mesi), o della necessità di aumentarlo per effetto di modifiche legislative (adempimento curato nel febbraio 2004), il TI VA aveva sempre agito nel rispetto delle norme, e comunque senza il dolo necessario per la ravvisabilità del reato.
3. Risultano altresì presentati i seguenti ricorsi:
a) da parte degli Avv.ti Coppi e Botasso, nell'interesse di:
- BE TO (presidente e componente del direttivo dei Cobas del latte, nonché presidente del collegio sindacale della cooperativa "OI Due" ed amministratore di fatto di tutte le TI OI);
- ER IS (presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa "OI SE", vicepresidente di quello di "OI Due" ed amministratore di fatto delle TI OI in genere);
- AS AN (a sua volta amministratore di fatto di tutte le TI, nonché consigliere di amministrazione in "OI SE" e componente del collegio sindacale di "OI NO" e "OI Due");
- NE OR (vicepresidente del consiglio di amministrazione della cooperativa "OI NO");
- MO CO, OL EL, AN IG, EN AN e NT IO (consiglieri di amministrazione della stessa "OI NO", l'OL EL anche di "OI SE");
- LE ES e BA VA IS (consiglieri di amministrazione della cooperativa "OI Due", il LE ES anche di "OI SE");
- BE ND e VE AU SE (consiglieri di amministrazione della cooperativa "OI Tre");
- FO IL, AN AN, UM SE, ER IO (consiglieri di amministrazione della cooperativa "OI Quattro");
- LO MA (vicepresidente del consiglio di amministrazione della cooperativa "OI CI");
- AC AN AN (consigliere di amministrazione di "OI CI");
- RO IO e CO NF (consiglieri di amministrazione, in tempi diversi, della cooperativa "OI SE") - LA CO e FA SE (sindaci di "OI Tre");
- MO RD (presidente del collegio sindacale di "OI Quattro");
- ER LE (sindaco di "OI Quattro");
b) da parte degli stessi Avv.ti Coppi e Botasso, anche nell'interesse di:
- IA IO (consigliere di amministrazione della cooperativa "OI Tre");
- GN EL IP (consigliere di amministrazione di "OI Quattro");
- LL SE e NA SE (consiglieri di amministrazione della cooperativa "OI CI");
- RI NN ed AL NN AR (componenti del collegio sindacale di "OI Due");
- AR NF (componente del collegio sindacale di "OI Quattro");
- IZ RG (presidente del collegio sindacale di "OI CI");
- NO IE e NG SE (sindaci di "OI CI");
- MA VA (sindaco di "OI SE");
c) da parte degli Avv.ti Botasso e Caprioli, nell'interesse di:
- CC VA (consigliere di amministrazione della cooperativa "OI Tre";
- BU AR, NO IO e OT CO (consiglieri di amministrazione, l'ultimo in tempi diversi dagli altri, di "OI SE");
- BE NZ (presidente del collegio sindacale di "OI NO");
- CO RT (sindaco di "OI Quattro");
- RR VA(presidente del collegio sindacale di "OI SE");
- MA GI (sindaco di "OI SE");
d) da parte degli Avv.ti Botasso e Schierano, nell'interesse di:
- IN PI (vicepresidente del consiglio di amministrazione della cooperativa "OI Quattro").
Si tratta di ricorsi sovrapponibili a quello esaminato quanto alla posizione del TI VA, coincidendone i motivi con i primi quattordici del gravame presentato per quest'ultimo (fino al n. 13, se si considera l'erronea numerazione già ricordata in precedenza:
anche nei ricorsi appena elencati è infatti duplicato il motivo n. 9).
Deve soltanto rilevarsi che, sul problema della competenza per territorio, i difensori dei soggetti ritenuti meri partecipi DEassociazione per delinquere (tutti, ad eccezione del BE TO, del ER IS e del AS AN) indicano quale a.g. competente quella di Roma, dovendosi intendere quale reato più grave l'addebito di truffa: l'ipotesi contestata, ex art. 640 cpv. contempla infatti anche una pena pecuniaria, diversamente dall'art. 416 c.p., comma 2. In particolare, secondo i ricorrenti non sarebbe condivisibile l'assunto della Corte di appello che individua il luogo di consumazione delle truffe lì dove i produttori conseguivano l'ingiusto profitto, vedendosi corrispondere come "anticipo su compensazione" il valore del latte conferito in eccesso, dal momento che logicamente successivo a quel profitto ingiusto era il danno prodottosi per AG (in Roma, sede DEAgenzia) a seguito del mancato versamento del prelievo supplementare. A riguardo, viene rilevato che non potrebbero trattarsi congiuntamente tutte le posizioni degli associati, sulla base di una presunta unitarietà del reato: le ipotesi di cui ai primi due commi DEart. 416 riguardano fattispecie distinte, e l'eventuale operatività della connessione non potrebbe determinare uno spostamento di competenza fino a comportare la completa sottrazione di un soggetto, relativamente ai reati che si assumano da lui commessi, al proprio giudice naturale.
4. Viene presentato ricorso anche dall'Avv. Binelli, difensore di MA IS. All'imputata si addebita di avere commesso i reati in rubrica quale socio accomandante dello studio commerciale AN e MA" di Viadana, segretario delle assemblee dei soci e dei consigli di amministrazione delle ricordate TI ed amministratore di fatto delle società medesime.
4.1 Con il primo motivo, la difesa DEimputata lamenta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza di artifici e raggiri (nonché DEipotizzata induzione in errore) quanto all'addebito di truffa.
Nell'interesse della ricorrente vengono distinti gli episodi occorsi durante la vigenza della L. n. 468 del 1992 da quelli successivi all'approvazione della L. n. 119 del 2003: nel primo periodo, le TI OI sarebbero state considerate primi acquirenti fittizi, interposti fra produttori e caseifici, con la conseguente messa a disposizione degli stessi produttori (come presunti anticipi su compensazioni) delle somme trattenute sul latte eccedentario, ma gli stessi appartenenti agli organi accertatori avevano precisato all'atto delle loro testimonianze che quei versamenti ai produttori erano avvenuti in assoluta trasparenza, senza modalità ingannatorie. Era al contempo chiaro "che il produttore interessato era debitore nei confronti di AG della quota eccedentaria della quale gli era stato versato il corrispettivo come anticipazione provvisoria";
rimaneva pertanto evidente che l'intero "splafonamento" fosse a carico di ciascun produttore eccedentario, e non dei primi acquirenti. Erano stati poi gli stessi produttori a decidere di non adempiere a quell'obbligo, sul presupposto DEillegittimità del prelievo: spesso ottenendo ragione in sede giurisdizionale. Si trattava perciò, secondo la difesa, non di una truffa ma di "una forma di disobbedienza civile alle norme sulle quote latte, che non realizzava nessun inganno ma che si opponeva alla normativa con mezzi del tutto legittimi e trasparenti", anche perché non fu mai "sottratto agli organi accertatori un solo litro di latte prodotto, nè alterate le risultanze contabili in modo da nascondere o diminuire la produzione eccedentaria"; nelle scritture vi fu sempre una "rappresentazione fedele della realtà contabile". Nel ricorso si richiama ancora la sentenza delle Sezioni Unite n. 26434 del 12/12/2006, in tema di mera facoltà degli acquirenti di trattenere il prelievo supplementare sul latte prodotto in eccedenza, come stabilito dalla Corte di giustizia CE con interpretazione vincolante (con la conseguente disapplicazione delle norme interne che prevedevano invece la trattenuta de qua come obbligo): ne deriva che, venendo meno l'illiceità dei presunti reati fine, non potrebbe neppure ravvisarsi una ipotesi di associazione per delinquere.
4.2 Con il secondo motivo, il difensore della MA IS deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla presunta riferibilità all'imputata delle attività di costituzione e gestione della FG s.p.a..
La difesa segnala che l'elaborazione della contabilità delle TI OI fu sempre curata dallo studio DO e MA, con attività distinta dalle prestazioni professionali svolte dall'imputata, sempre regolarmente fatturate ed afferenti altre incombenze (contenziosi tributari vari, adeguamenti statutari, ecc.): in tale contesto il P.M., nell'appellare la sentenza di primo grado, aveva definito solamente "molto probabile" che la MA IS si fosse occupata anche della FG, indicando tale evenienza come "non suscettibile di essere esclusa con certezza". Ciò non basta però ai fini della prova, atteso che se è vero che presso lo studio DEimputata vennero rinvenute le copie di alcune cessioni di credito (circostanza spiegabile, atteso che le TI erano comunque suoi clienti), è anche assodato che l'intera contabilità della FG fu consegnata agli inquirenti personalmente dal TI VA;
tanto più che la MA IS non rilasciò mai fatture di sorta per prestazioni professionali svolte in favore della FG.
Diversamente da quanto ipotizzato dagli inquirenti, si fa pertanto presente che non emergerebbe alcun "particolare rapporto fiduciario tra la commercialista e il TI VA, rapporto che proprio in corrispondenza con il cambio di strategia determinato dall'ingresso della FG era evidentemente venuto meno": in altri termini, "la estraneità della MA IS alla FG deve essere interpretata semmai come una presa di distanza ed una forma di dissociazione della commercialista nei confronti di una scelta operativa inopportuna o comunque non approvata dalla consulente".
5. Propongono ricorso, con atti distinti ma di identico contenuto, anche i difensori di RI FA e IG ND (Avv.ti Monteverde e Faragona); gli imputati sono chiamati a rispondere dei reati loro ascritti nella veste di componenti del collegio sindacale della FG s.p.a..
5.1 Con il primo motivo, nell'interesse DERI FA e del IG ND si deduce inosservanza ed erronea applicazione DEart. 2626 c.c. e art. 40 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
In ordine al reato di indebita restituzione di conferimenti, viene ricordato che il Tribunale di Saluzzo aveva assolto tutti gli imputati, rilevando trattarsi di un reato proprio DEamministratore e segnalando che il fatto sarebbe stato forse qualificabile ex art. 2634 c.c., ipotesi per la quale non risultava essere stata proposta querela. Secondo i difensori dei ricorrenti, gli elementi evidenziati dalla Corte di appello per riformare l'anzidetta decisione dovrebbero considerarsi irrilevanti, in quanto:
- la contestualità del finanziamento in favore del TI VA rispetto al versamento del capitale non aveva nulla di sospetto (giacché, per disporre di una somma oggetto di una operazione di finanziamento, occorre che il capitale da cui attingere sia versato in concreto), mentre è ragionevole che chi si sia impegnato per una cifra ingente al fine di versare il capitale sociale si trovi nella condizione di chiedere un prestito;
- il fatto che non vi fossero interessi non incide sulla effettività del finanziamento, e comunque un tasso di remunerazione fu successivamente previsto, quando il tempo per il rimborso fu prolungato e il collegio sindacale, con la partecipazione degli imputati, aveva evidenziato il carattere "non etico" DEoperazione proprio perché a tasso zero;
- non corrisponde al vero che fu concesso al TI VA un importo superiore a quanto deliberato, perché una parte della cifra (50.000,00 Euro) erano da imputare a titolo di rimborso spese nei confronti DEamministratore, e non può la Corte di appello limitarsi a rilevare che sarebbe stato necessario documentare che il TI VA ne avesse sostenute (semmai avrebbe dovuto il P.M. provare il contrario);
- la cifra fu comunque erogata nel febbraio 2004, quando la società aveva disponibilità di cassa, e non si vede perché la somma si dovrebbe imputare al capitale sociale piuttosto che alle giacenze;
- non vi era necessità di istruttoria, chiarimenti o quant'altro, perché la società era composta dal TI VA al 98% e dalla figlia, dunque si sarebbe trattato di dare giustificazioni a se stesso o di compiere verifiche sulla propria solvibilità;
- vi fu comunque una parziale restituzione, poi non completata perché la società fu posta in liquidazione (ergo, il denaro ricavato sarebbe stato comunque da versare ai soci). Vengono altresì richiamate le argomentazioni già sviluppate dal consulente di parte circa l'effettività DEoperazione, segnatamente quanto alle circostanze che il capitale era versato e disponibile, e che fu regolarmente riportato nelle scritture contabili il credito che la società veniva a maturare per effetto del finanziamento al TI VA (mentre logica vuole che, se si fosse trattato di operazione simulata, non ne sarebbe stato dato atto in termini così espliciti). I ricorrenti contestano poi l'assunto che i sindaci avrebbero dovuto non prestare acquiescenza all'operazione, atteso che, per poter rispondere di concorso nel reato ex art. 40 c.p., essi avrebbero dovuto intendersi obbligati ad impedirne la commissione: tuttavia, nel caso di specie, i sindaci avrebbero avuto solo il potere di convocare l'assemblea per riferire ai soci di un eventuale, non corretto comportamento
DEamministratore (ai sensi DEart. 2406 c.c.), incombenza qui impraticabile visto che la decisione da censurare era stata assunta dalla stessa assemblea, all'unanimità. Perciò un loro intervento non avrebbe affatto impedito l'eventuale reato.
In ogni caso, riprendendo l'impianto della sentenza di primo grado, il rilievo che la norma descrive un reato proprio DEamministratore deve assumere valenza dirimente, a nulla rilevando l'osservazione della Corte di appello secondo cui bisognerebbe guardare al concreto, stante la qualità di socio quasi totalitario in capo al TI VA. La Corte territoriale non avrebbe poi spiegato "perché il TI VA quando agisce per far deliberare il finanziamento agisce come amministratore in conflitto di interessi anziché come socio, e perché poi, quando riceve il denaro, smette gli abiti di amministratore per tornare a rivestire quelli di socio. La soluzione cui era pervenuto il Tribunale di Saluzzo pare assai più logica: o il TI VA agisce sempre come socio, ed allora nessun reato sussiste, o agisce sempre come amministratore in conflitto di interessi, ed allora la fattispecie è quella prevista dall'art. 2634 c.c.".
5.2 I difensori DERI FA e del IG ND lamentano altresì erronea applicazione DEart. 479 c.p. e mancanza della motivazione con riferimento al capo 9) della rubrica. Secondo i ricorrenti, fermo restando che non era stato indicato alcunché di falso, sarebbe stato configurabile un reato ascrivibile al solo TI VA;
in ogni caso, infatti, fu il presidente DEassemblea dei soci a dare atto che il capitale esisteva ed era stato regolarmente versato, non i sindaci, che si limitarono come doveroso ad esprimere il proprio parere sull'aumento di capitale (sul punto, la Corte territoriale non avrebbe in alcun modo risposto alle censure mosse con i motivi di appello). Il reato ravvisabile avrebbe dovuto poi intendersi quello ex art. 483 c.p., in presenza di una attestazione del privato ad un pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto ivi formato è destinato a provare la verità: non vi è invece una attestazione del pubblico ufficiale sulla intrinseca rispondenza al vero di quanto a lui dichiarato da altri. Rileva la difesa che "se fosse corretta l'interpretazione della norma data dalla Corte di appello di Torino, secondo cui ogni qualvolta un soggetto dichiari il falso al pubblico ufficiale, in tal modo tragga in inganno il pubblico ufficiale stesso, facendogli redigere un atto falso, così rispondendo ex art. 48 c.p. del reato di cui all'art. 479 c.p., allora l'art. 483 c.p. sarebbe di fatto abrogato". Ove i giudici di merito avessero, come dovuto, rilevato la sussistenza degli estremi del diverso addebito, sarebbe stato peraltro necessario applicare il disposto di cui all'art. 521, comma 2, del codice di rito, vertendosi in un caso non già di riqualificazione del medesimo fatto, bensì di emergenza di un fatto diverso.
6. In data 17/01/2014 è stata depositata memoria difensiva a firma congiunta degli Avv.ti Botasso, Caprioli e Coppi, con motivi nuovi di gravame nell'interesse dei rispettivi assistiti.
6.1 Con un primo motivo, i difensori segnalano il contrasto della sentenza impugnata rispetto ai principi affermati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti DEuomo - da intendere di valenza costituzionale quali norme interposte, ai sensi DEart. 117 Cost., nella lettura offerta dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 - circa la necessità di un nuovo esame DEimputato e dei testimoni, quando in secondo grado si riformi una sentenza assolutoria sulla base degli stessi elementi valutati nel primo giudizio.
La difesa ricorda che ai sensi delle pronunce della Consulta sopra richiamate l'Italia ha l'obbligo di adeguare la propria legislazione alle norme del trattato Cedu, come interpretate dalla Corte europea in quanto istituita per darvi applicazione;
essendo stato pertanto affermato che, nell'interpretazione DEart. 6 di quel trattato, un soggetto non possa essere condannato dal giudice DEappello - una volta assolto in primo grado - se non all'esito DEassunzione diretta delle testimonianze e delle dichiarazioni DEimputato medesimo, nel caso di specie si registra una violazione DEart. 6 anzidetto, norma di rango almeno sub-costituzionale. Vengono richiamate in proposito le sentenze NU c/ Romania del 04/06/2013 e OL c/ Romania del 05/03/2013: in entrambi i casi le medesime testimonianze, ritenute insufficienti dal giudice di primo grado per una affermazione di colpevolezza, erano state invece poste a base della dichiarazione di penale responsabilità degli imputati in appello, con decisioni censurate dalla Corte.
La tesi dei difensori è che, non esistendo nell'ordinamento italiano una norma che imponga esplicitamente al giudice di secondo grado di procedere alla rinnovazione DEistruttoria dibattimentale quando intenda riformare una prima sentenza di assoluzione, l'unica soluzione non in contrasto con i principi affermati dalla Corte europea è quella di interpretare l'art. 603 c.p.p., comma 3, nel senso che i poteri d'ufficio del giudice di appello debbono essere esercitati quando la rinnovazione sia assolutamente necessaria, ivi compreso il caso in cui si ritenga di riformare una sentenza assolutoria;
qualora non venisse prestata adesione alla tesi evidenziata, i difensori dei ricorrenti invitano questa Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma ora ricordata, nella parte in cui non consentirebbe l'esegesi illustrata. La difesa rileva comunque la nullità della sentenza per violazione e compressione del diritto di difesa, ex art. 180 c.p.p., deducibile entro la deliberazione del giudice di legittimità per essersi verificata nel grado precedente, nonché l'inutilizzabilità dei verbali recanti le testimonianze o le dichiarazioni degli imputati che avrebbero dovuto essere rinnovate secondo l'interpretazione prospettata. È infatti pacifico che non siano stati direttamente sentiti nel giudizio di appello gli imputati che avevano dichiarato di non avere commesso i fatti loro addebitati, mentre nella ricostruzione sulle modalità della truffa - diversa da quella fatta propria dal Tribunale di Saluzzo - deve ritenersi che la Corte torinese si sia certamente basata su una diversa valutazione delle deposizioni dei testi di p.g., del consulente del P.M., dei funzionari degli organi accertatori e delle parti civili.
6.2 Al fine di ribadire le tesi esposte circa l'impossibilità di ravvisare nel caso di specie un reato di truffa, mancando quanto meno i necessari elementi di una induzione in errore e di un atto di disposizione patrimoniale che ne sia derivato, i difensori degli imputati richiamano e producono in allegato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste in una vicenda omologa a quella oggetto del presente processo, peraltro a carico di due degli stessi imputati (BE TO e TI VA), nonché in relazione ad attività che si assumono realizzate tramite la cooperativa OI 5;
la sentenza in questione, per quanto non ancora irrevocabile, viene prodotta come documento, ne' sarebbe stato possibile chiederne l'acquisizione in precedenza essendo sopravvenuta nel giugno 2013. Si tratta, come esposto in memoria, della pronuncia che definisce il giudizio di merito nella vicenda su cui si era avuta in sede cautelare una sentenza di legittimità in linea con le tesi DEaccusa, ampiamente evocata dalla Corte di appello di Torino e che invece il giudice competente, all'esito del processo, ha deciso in termini opposti.
6.3 Nella memoria in esame si ribadisce quindi la tesi che le condotte contestate agli imputati non potrebbero assumere rilievo ex art. 640 c.p., visto che l'ordinamento prevede già - per gli identici casi di mancato adempimento DEobbligo di versare il prelievo supplementare - sanzioni amministrative ad hoc, senza che il legislatore abbia mai ritenuto di introdurre specifiche ed autonome forme di incriminazione, come invece accaduto in ambito tributario, in materia di somme trattenute a titolo di sostituzione di imposta (fattispecie non assimilabile a quella oggi sub judice, ma che nell'interesse dei ricorrenti si reputa utile richiamare "quanto meno a fini descrittivi, alla luce del carattere strumentale, seppur facoltativo, della trattenuta sul prezzo del latte"). Secondo la tesi esposta, per ritenere non violato il principio di specialità, deve perciò intendersi che "ogni qual volta si realizzi un inadempimento tributario o civilistico, le fattispecie penali di appropriazione indebita, truffa o peculato ... possano integrarsi soltanto se sussista un quid pluris rispetto all'inadempimento medesimo", quid pluris che nel caso in esame non sarebbe dato ravvisare.
6.4 I difensori evidenziano altresì che la possibilità di sussumere la condotta di omissione del versamento nell'ambito della fattispecie astratta ex art. 314 c.p. risulta essere già stata esclusa dalla Corte di appello di Trieste nella pronuncia sopra ricordata: vuoi per l'impossibilità di riconoscere alle TI la qualità di soggetti incaricati di pubblico servizio, vuoi perché in ogni caso il fatto non risultava essere stato contestato come peculato, con conseguenti preclusioni imposte dal principio di correlazione fra imputazione e sentenza.
6.5 Infine, invocando la già maturata prescrizione di larga parte dei reati in rubrica, nella memoria si evidenzia che l'associazione per delinquere deve intendersi cessata con l'interruzione DEoperatività DEultima cooperativa, a settembre 2005, od al più tardi a partire dal 1^ gennaio 2006, quando la OI SE venne messa in liquidazione (in ogni caso, il capo d'imputazione arriva al massimo a coprire la campagna lattiera 2005/ 2006, dunque fino al 31/03/2006). Non sarebbe poi corretta, quanto alle truffe, l'estensione cronologica delle condotte fino alla campagna lattiera DEanno dopo, che riguarderebbe la cooperativa OI CI nel frattempo trasferitasi di sede da LA (TO) a BR (PN), perché quei fatti risultano coperti proprio dalla pronuncia della Corte triestina, considerando che la qualifica di primo acquirente per detta cooperativa, in Friuli, venne riconosciuta l'08/08/2006.
Ergo, gli addebiti di truffa debbono intendersi prescritti fino a tutto il 04/08/2006, tenendo conto della data DEudienza inizialmente programmata dinanzi a questa Corte (04/02/2014).
7. In data 24/01/2014, risulta infine essere stata depositata una ulteriore memoria difensiva, nell'interesse della MA IS:
l'atto si riporta espressamente alle argomentazioni sviluppate dai difensori degli altri imputati indicati al punto precedente, sia quanto al vizio processuale inerente la riforma della sentenza di primo grado senza previa rinnovazione DEistruttoria, sia in ordine all'invocata prescrizione degli addebiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Iniziando la disamina dei motivi di ricorso, come doveroso, dalle questioni processuali in punto di regolare instaurazione del contraddittorio, il collegio ritiene di disattendere le doglianze degli imputati circa la mancata esclusione delle parti civili sopra ricordate.
Quanto alle presunte lacune DEordinanza emessa dal Tribunale di Saluzzo il 21/11/2007, che la stessa Corte territoriale avrebbe evidenziato integrandone la motivazione, non si vede perché al giudice di appello debba essere disconosciuta la possibilità di valutare l'ammissibilità di una costituzione di parte civile anche laddove il giudice di primo grado non ne abbia adeguatamente esposto le ragioni. Come correttamente osservato dal P.g. nel rassegnare le proprie conclusioni, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte è giunta ad affermare che "la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante" (Cass., Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118); ergo, se deve ritenersi rituale la completa integrazione da parte del giudice di appello di fronte alla omessa motivazione di una sentenza, ciò appare a fortiori consentito con riguardo ai limiti di un'ordinanza. Sulla presunta carenza di legittimazione DEAvvocatura dello Stato nella rappresentanza in giudizio della AG, deve ritenersi corretto il richiamo operato dalla Corte territoriale al D.Lgs. n. 165 del 1999, art. 2, comma 4, secondo cui l'AG può avvalersi del patrocinio DEAvvocatura dello Stato analoga previsione è contenuta nel D.M. 28 settembre 2000, art. 2, comma 5, lett. b);
norma laddove il verbo "può" non deve leggersi nel senso che di volta in volta l'Agenzia sia libera di affidarsi a chi meglio creda, ma piuttosto che la medesima è ammessa per legge ad avvalersi della tutela DEAvvocatura dello Stato, salvi i casi di possibile conflitto di interessi. Altrettanto ineccepibile risulta il rilievo della Corte di appello secondo cui era appunto l'AG il soggetto danneggiato dal mancato introito dei superprelievi, tale rimanendo anche se in seguito un altro soggetto pubblico abbia assunto l'onere finanziario derivatone.
In ordine alla costituzione di parte civile del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, non può che prendersi atto della circostanza - verificata direttamente dalla Corte di appello, che ne da contezza a pag. 39 della sentenza impugnata - della effettiva esistenza di un'autorizzazione rilasciata ai sensi della L. n. 3 del 1991, art. 1, comma 4, (datata 06/02/2007, a firma del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri): ne' l'eventuale, mancata produzione DEatto dinanzi al Tribunale, essendo incontroversa l'anteriorità dello stesso rispetto alla celebrazione del giudizio, può comportare nullità di sorta. In punto di legittimazione a costituirsi parte civile, non appare contestabile che, al di là degli specifici compiti della AG nella materia de qua, il suddetto Ministero abbia (v. ancora la sentenza della Corte di appello di Torino, alla citata pag. 39) "competenza istituzionale ad assicurare il regolare svolgimento della produzione e del commercio nel settore lattiero-caseario nazionale in armonia con il sistema agricolo europeo, ed a vigilare sul rispetto degli obblighi che derivano da tale sistema".
In ordine alle associazioni degli allevatori, è sempre la Corte territoriale ad evidenziare che esse avevano precisato - a sostegno delle ragioni di danno lamentate - quali fossero le rispettive previsioni statutarie, con la conseguenza immediata che "un'organizzazione che si prefigga come fine statutario quello della difesa collettiva degli interessi patrimoniali e morali di una determinata categoria imprenditoriale è danneggiata, per lo meno potenzialmente, da qualsiasi condotta di altre organizzazioni suscettibile di minarne la credibilità". Inoltre, secondo l'ipotesi accusatoria i produttori non aderenti alle TI OI subivano un danno economico per la sola circostanza di non vedersi pagato l'eventuale latte prodotto in eccedenza (a differenza di coloro che vi aderivano, potendo così confidare su un "primo acquirente" disposto a corrisponderne il prezzo sotto forma di anticipo compensazione o finanziamento): ne' va trascurata l'incidenza potenziale di un danno derivante dalla necessità di un'azienda di contenere la produzione al fine di rispettare la QI assegnata, o di dover acquistare quote ulteriori proprio per evitare il superprelievo.
Tutto ciò senza dimenticare, come parimenti evidenziato nella sentenza impugnata, che "mettere in dubbio che un incremento eccessivo di produzione di un qualsiasi bene di consumo non provochi, in un sistema di libero mercato esente da interventi dirigistici e protezionistici, un calo dei prezzi e quindi dei ricavi, è mettere in dubbio le più elementari leggi che regolano l'economia": il che rileva a fortiori nella fattispecie concreta, ove si tenga presente che il latte è bene velocemente deperibile, con il produttore che può conseguire un lucro immediato in caso di pronta commercializzazione e correlato pagamento del prezzo.
2. Analogamente, non possono trovare accoglimento i motivi di ricorso afferenti il tema della contestata competenza territoriale. Nel confermare il rigetto della correlata eccezione, la Corte torinese opera una premessa, evidenziando a pag. 30 che secondo il capo d'imputazione la condotta sottesa al reato associativo in rubrica sarebbe consistita nel: "costituire ed utilizzare le società TI OI aventi la qualifica di primo acquirente, ma svolgenti in realtà mera attività di intermediari tra produttori e caseifici acquirenti;
costituire il 14/07/2003 la FG s.p.a.;
servirsi delle citate società come base programmatica, organizzativa, logistica ed operativa DEattività criminosa;
disporre del supporto amministrativo-contabile dello studio DO & MA per gli adempimenti di primo acquirente;
propagandare in riunioni ed assemblee degli ambienti della produzione lattiera la inosservanza della normativa sulle quote latte;
invogliare i produttori ad aderire alle società OI come sistema per frodare le regole del c.d. prelievo supplementare;
sostenere nelle assemblee dei soci la correttezza (simulata) DEoperato di amministratori e sindaci".
Si tratterebbe di un complesso di attività di pari rilievo, ai fini del manifestarsi DEoperatività DEassociazione, dovendosi in particolare tenere presente che, accanto alla costituzione delle TI e della società finanziaria sopra ricordate, il capo d'imputazione evidenzia la parallela attività di "avere propagandato la inosservanza della normativa sulle quote latte mediante l'adozione delle prassi poi concretamente seguite dalle OI". L'osservazione appare in effetti decisiva, dal momento che la condotta da ultimo indicata deve necessariamente porsi come antecedente logico del venire in essere della prima struttura societaria: ed in tanto poteva avere un senso svolgere opera di propaganda nei termini anzidetti (da considerare comportamento ancora prodromico rispetto all'attività di proselitismo finalizzata a reclutare un numero crescente di produttori da far aderire a TI già costituite), in quanto l'opera de qua trovasse realizzazione presso chi quella normativa avrebbe dovuto rispettare, ergo i produttori stessi. In tal modo, non può che giungersi alla conclusione che la condotta contestata, per come descritta in rubrica, abbia avuto attuazione nel saluzzese, prima e indipendentemente dalla costituzione delle TI. Ma allo stesso risultato si perviene anche tenendo conto DEulteriore sviluppo delle argomentazioni esposte dalla Corte territoriale, secondo cui (data la genericità e l'incertezza degli elementi acquisiti sulla collocazione, almeno nel tempo, delle prime attività di propaganda) dovrebbe assumere rilievo non già il luogo di formale nascita della prima cooperativa, bensì quello di concreta manifestazione, attraverso la struttura di quella società e di quelle costituite in seguito, DEoperatività del sodalizio. A tale riguardo, non può ritenersi dirimente soffermarsi - come pure la sentenza impugnata sembra fare in più occasioni - sul problema se le TI OI, ivi compresa la prima costituita in Fossano, nascessero come soggetti demandati a compiere (anche) fisiologiche attività economiche, poi deviando da quelle finalità od almeno perseguendone al contempo di illecite, oppure se la ragione stessa della costituzione delle medesime fosse coessenziale agli scopi DEassociazione ipotizzata, ed in ciò si esaurisse: la Corte di appello sembra optare per la prima ricostruzione, ma in altri passi della pronuncia offre spunti di contrario tenore. A pag. 54, ad esempio, si legge che "la costituzione delle TI OI è avvenuta al preciso scopo di eludere la normativa comunitaria e nazionale in allora vigente in materia di quote latte e di prelievo supplementare", mentre a pag. 71 si ricorda che quello "DEeffettiva riscossione del prelievo supplementare dovuto sul latte eccedente la QI è obbligo fondamentale ed imprescindibile del primo acquirente, come tale previsto da sempre dalla normativa comunitaria e nazionale, che in precedenza era svolto dai caseifici acquirenti e che le TI OI (con la partecipazione della FG s.p.a. dopo l'entrata in vigore della nuova normativa nazionale) non hanno mai inteso esercitare, sono nate proprio per non esercitarlo e per impedire che altri continuassero ad esercitarlo". In vero, valutare se la OI NO o le successive fossero state concepite ab initio soltanto come strumenti per la realizzazione degli scopi illeciti perseguiti dal sodalizio attiene alla ricostruzione del momento di creazione del vincolo associativo, non a quello di ricerca della dimensione spazio-temporale in cui l'associazione sia divenuta operativa, e di tale operatività abbia dato manifestazione esterna: come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, "in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio;
in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura" (Cass., Sez. 2^, n. 19177 del 15/03/2013, Vallelonga, Rv 255829). A questo punto, come correttamente evidenziato nella decisione oggetto di ricorso nel fare proprie le osservazioni delle difese delle parti civili, "la redazione del rogito notarile di costituzione delle prime TI ... in realtà si presenta come elemento del tutto neutro, di per sè considerato", giacché "non è solo e tanto la costituzione delle società TI (di per sè perfettamente legittima) che rileva sotto il profilo penale, bensì la strumentalizzazione delle stesse a fini criminali, l'asservimento delle medesime alla realizzazione del programma criminoso perseguito dagli ideatori ed organizzatori". Nè, in tal modo, si perviene all'equivoco di far coincidere il luogo in cui si intenda venuto in essere il sodalizio criminoso con quello di eventuale consumazione dei presunti reati-fine: la manifestazione DEoperatività DEassociazione qui contestata non si ha con la commissione delle truffe, ma si realizza (v. la sentenza impugnata, a pag. 33) nel "momento in cui l'assetto cooperativo tra produttori, perfettamente lecito, viene utilizzato e strumentalizzato per dar vita ad un'organizzazione preordinata ad eludere artificiosamente il pagamento del superprelievo". Condotte, queste, pacificamente non da collocare in quel di Fossano, ma - ancora una volta - in territorio di Saluzzo, là dove i produttori di latte si erano in tal modo organizzati.
E, come già accennato in precedenza circa la necessità di tornare comunque, anche volendo aderire alle tesi difensive, al locus commissi delicti inizialmente individuato, la Corte di appello avverte che "se la semplice formalizzazione della nascita delle TI attraverso il rogito notarile fosse già manifestazione del programma criminoso DEassociazione, meritevole di repressione penale, ciò significherebbe che il vincolo stabile, la struttura organizzativa, il programma di durata indeterminata già preesistevano rispetto a quel momento, perché non si può certo sostenere che si siano costituiti all'atto della redazione del rogito, quindi si tornerebbe ad identificare il momento di consumazione del reato associativo in un tempo anteriore, nel tempo delle riunioni preparatorie, secondo la tesi propugnata dal P.g., cioè nel territorio del saluzzese ..., dove le società hanno iniziato a funzionare e di conseguenza il sodalizio criminoso ad operare. Il che non vuoi dire necessariamente commettere truffe, vuoi dire più semplicemente "funzionare". Tale argomentazione logica, prospettata ancora dalla difesa delle parti civili, viene ragionevolmente ritenuta dalla Corte torinese "non infondata in fatto e neppure in diritto".
Quanto poi alla necessità di diversificare le posizioni dei presunti promotori del sodalizio da quelle dei semplici partecipi (per i quali la competenza territoriale dovrebbe individuarsi in ragione del luogo di consumazione delle truffe, da intendersi più gravi), le osservazioni della Corte di appello meritano parimenti piena condivisione. Al di là infatti delle considerazioni svolte sulla unitarietà del reato associativo (il precedente di legittimità richiamato - Cass., Sez. 1^, n. 29770 del 24/03/2009, Vernengo - si riferisce alla peculiare ipotesi in cui sia una stessa persona a risultare, in tempi diversi, partecipe ed organizzatore di un sodalizio criminale), deve ricordarsi che "il delitto di truffa si consuma nel momento del conseguimento, da parte DEagente, del profitto della propria attività criminosa" (Cass., Sez. 2^, n. 12795 del 09/03/2011, Beleniuc, Rv 249861); si tratta di un principio di carattere generale ricavabile dalla fattispecie astratta disegnata dall'art. 640 c.p., e che non trova eccezione nelle - peraltro più frequenti - ipotesi in cui l'induzione in errore determini la persona offesa ad un positivo e pregiudizievole atto di disposizione patrimoniale, giacché in quei casi il delitto in esame si consuma comunque "nel momento DEeffettivo conseguimento DEingiusto profitto, con correlativo danno della persona offesa, identificato in quello DEeffettiva prestazione del bene economico da parte della vittima, con conseguente passaggio nella sfera di disponibilità del reo" (Cass., Sez. 2^, n. 42958 del 18/11/2010, Gentile, Rv 249282). Anche in una vicenda come quella oggi sub judice, la truffa non può concretizzare un reato di pura omissione, da intendersi perfezionato nel luogo dove la condotta positiva imposta avrebbe dovuto invece essere osservata (Roma, secondo la tesi delle difese, dove ha sede l'AG): in ipotesi di accusa, il mancato versamento del cd. superprelievo non assume rilevanza ex se, bensì quale risultato di una serie di condotte idonee a concretizzare artifici e raggiri, strumentali al conseguimento di un profitto che si realizzava nel momento in cui le TI, invece di predisporsi a corrispondere all'ente pubblico preposto le somme da trattenere a titolo di superprelievo, consegnavano ai produttori il denaro de quo sotto forma di anticipo o finanziamento, il che - come opportunamente segnala la sentenza impugnata a pag. 37 - "accadeva pacificamente in quel di Saluzzo, dove avevano sede le TI e lo studio commerciale che le assisteva per le incombenze amministrative e contabili".
3. In ordine alla riforma della decisione di primo grado, nei limiti delle statuizioni favorevoli agli imputati, va innanzi tutto ricordato che la giurisprudenza di legittimità è oramai costantemente orientata nel senso che "nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio" (Cass., Sez. 6^, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv 256869; v. anche Cass., Sez. 6^, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv 254113, secondo cui "nel giudizio di appello, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo, la riforma della sentenza assolutoria di primo grado, una volta compiuto il confronto puntuale con la motivazione della decisione di assoluzione, impone al giudice di argomentare circa la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio").
Le difese, con le memorie da ultimo depositate, sollevano una ancor più complessa questione, incentrata non già sulla completezza delle argomentazioni adottate dalla sentenza impugnata rispetto al contenuto di quella riformata, quanto sul dato formale della imprescindibilità o meno di un esame diretto dei testimoni sul cui contributo - ove diversamente valutato - sia stata fondata la condanna, come pure degli imputati che abbiano comunque inteso negare la propria responsabilità: questione incentrata sul rango costituzionale da riconoscere alle previsioni della Convenzione europea dei diritti DEuomo, come interpretate dalla Corte di Strasburgo. Con le pronunce della Corte europea richiamate nell'interesse dei ricorrenti, si è infatti affermato che una condanna emessa in grado di appello, in riforma di una decisione assolutoria, è evenienza che non contrasta in linea di principio con l'art. 6, par. 1, della Convenzione, ma a condizione che l'affermazione di penale responsabilità, ove determinata da una diversa valutazione di attendibilità di prove orali ritenute decisive, presupponga l'esame diretto dei testimoni da parte del giudice DEimpugnazione.
Questa Corte ha tuttavia già più volte chiarito che la necessità della riassunzione di una prova dichiarativa deve ritenersi esclusa, pure a fronte delle indicazioni della giurisprudenza sovranazionale, laddove il giudice di appello non si limiti ad una rivalutazione in peius del contenuto di una testimonianza, ma lo apprezzi alla luce di elementi ulteriori obiettivamente trascurati in primo grado (v. Cass., Sez. 5^, n. 10965 DE11/01/2013, Cava, nonché Cass., Sez. 5^, n. 8423 del 16/10/2013, Caracciolo), ovvero offra di quella prova orale una lettura logica e corretta in relazione ad un complesso di acquisizioni probatorie che la sentenza impugnata abbia invece palesemente travisato (v. Cass., Sez. 4^, n. 4100 del 06/12/2012, Bifulco): indicazioni, queste, del tutto coerenti rispetto ai principi generali ricordati in apertura della presente disamina. È stato, in particolare, affermato che "il giudice di appello, per riformare in peius una sentenza assolutoria è obbligato - in base all'art. 6 Cedu, così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti DEuomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia - alla rinnovazione DEistruzione dibattimentale solo quando intende operare un diverso apprezzamento di attendibilità di una prova orale, ritenuta in primo grado non attendibile" (Cass., Sez. 6^, n. 16566 del 26/02/2013, Caboni, Rv 254623), non ponendosi invece alcun problema di rinnovazione qualora l'escussione di un teste "risulti a priori superflua perché le dichiarazioni rese in primo grado non necessitino di chiarimenti o integrazioni, ne' sussistano contraddittorietà o ambiguità da dirimere" (Cass., Sez. 3^, n. 32798 del 05/06/2013, N.S., Rv 256906: pronuncia, quest'ultima, che tiene conto anche della sentenza emessa dalla Corte europea esattamente tre mesi prima nel caso OL/Romania). Ergo, la necessità di procedere al rinnovato esame di uno o più testimoni si pone soltanto ove del narrato di quei soggetti siano fornite letture differenti (o sia stata diversamente valutata l'attendibilità dei dichiaranti), con adesione dei giudici di appello a ricostruzioni in fatto che invece erano state escluse in primo grado sulla base di tali prove;
il che non risulta essersi affatto verificato nel caso oggi in esame, dove la Corte di appello di Torino muove esattamente dagli stessi presupposti dei giudici di prime cure in punto di pacifica rispondenza al vero delle varie deposizioni testimoniali già tenute presenti dal Tribunale di Saluzzo.
Nè appare dirimente la prospettiva DEineluttabilità (in vero, neppure ricavabile dalle pronunce della Corte di Strasburgo evocate dai difensori) DEesame diretto degli imputati dichiaratisi estranei agli addebiti, dinanzi ad un meccanismo rituale che non può prevedere l'obbligo di sottoporsi ad esame o di rendere dichiarazioni spontanee per un soggetto cui si contestino illeciti penali:
l'informazione all'imputato della facoltà di dichiarare quanto ritenga utile a sua difesa e il diritto dello stesso imputato di prendere la parola per ultimo in sede di discussione - immanenti anche al giudizio di appello, ex artt. 494, 523 e 598 c.p.p., e art. 602 c.p.p., u.c., - risultano pertanto già posti a garanzia del diritto di difesa che i ricorrenti ritengono erroneamente essere stato compresso.
Da ultimo, deve ad abundantiam osservarsi che il primo dei nuovi motivi di ricorso presentati nell'interesse dei vari imputati sopra ricordati si palesa inammissibile perché del tutto eterogeneo rispetto ai profili di doglianza avanzati con gli atti di originario gravame, non involgenti in alcun modo il tema della presunta illegittimità di una condanna pronunciata in grado di appello senza la rinnovata e diretta escussione di testimoni, consulenti e/o imputati. A riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte insegnano che "i "motivi nuovi" a sostegno DEimpugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585 c.p.p., comma 4, quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311 c.p.p., comma 4) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611 c.p.p., comma 1), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi DEart. 581 c.p.p., lett. a)" (Cass., Sez., U, n. 4683 del 25/02/1998, NO, Rv 210259). In applicazione del principio ora richiamato, pronunce successive vi hanno espresso costante adesione, giungendo più di recente ad affermare che "in tema di ricorso per cassazione, la presentazione di motivi nuovi è consentita entro i limiti in cui essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, poiché la "novità" è riferita ai "motivi", e quindi alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame su singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati con il ricorso" (Cass., Sez. 1^, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv 251482). Esemplificando in relazione a questioni di carattere peculiare, si è fra l'altro ritenuto che "costituiscono punti distinti della decisione, come tali suscettibili di autonoma considerazione, la questione relativa all'adeguatezza del giudizio di bilanciamento tra le circostanze, investita dall'appello originario, e quella inerente alla configurabilità DEaggravante DEingente quantità di sostanza stupefacente D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2, oggetto del motivo aggiunto proposto in sede di gravame" (Cass., Sez. 6^, n. 73 del 21/09/2011, Aguì, Rv 251780); e che "al ricorrente in cassazione non è consentito, con i motivi nuovi di cui all'art. 611 c.p.p., dedurre una violazione di legge se era stato originariamente censurato solo il vizio di motivazione" (Cass., Sez. 5^, n. 14991 del 12/01/2012, Strisciuglio, Rv 252320).
4. A proposito della effettiva configurabilità, in quelle contestate in rubrica, di condotte da ritenere rilevanti ex art. 640 c.p., questa Corte reputa necessario svolgere alcune osservazioni di sintesi, da correlare alle specifiche doglianze mosse nell'interesse dei ricorrenti.
4.1 Innanzi tutto, deve essere sottolineato che l'artificio da correlare alle operazioni sopra descritte non può incentrarsi sulla presunta natura fittizia delle TI e della finanziaria indicate nei capi d'imputazione, essendo indubbio che si trattasse di soggetti giuridici reali: l'elemento di frode deriva invece dalla interposizione di quei soggetti nell'ambito del fisiologico rapporto venditore/compratore (qui, tra produttori e caseifici), assegnando alle varie OI ed alla FG una veste di primo acquirente che le stesse erano in concreto demandate a non assumere affatto, tanto da non disporre neppure della struttura necessaria allo scopo. Non è pertanto condivisibile l'assunto della Corte di appello di Trieste, esposto nella sentenza prodotta in allegato ai motivi aggiunti di ricorso, secondo cui sarebbe impossibile ravvisare gli estremi della truffa sulla sola base della reale esistenza delle TI come "interfaccia tra le aziende dei singoli soci produttori di latte e i sub-acquirenti che acquistavano il latte".
Vista l'indiscussa obbligatorietà di operare il prelievo supplementare, anche se non di effettuare una formale trattenuta, il fatto che le TI OI fossero primi acquirenti fittizi risulta in re ipsa, non rispettando esse l'obbligo menzionato ne' pretendendo garanzie dai produttori all'atto della concessione degli apparenti finanziamenti: come si legge nella sentenza impugnata a pag. 55, il meccanismo posto in essere dal sodalizio faceva sostanzialmente venir meno il "naturale conflitto di interessi tra venditore ed acquirente".
4.2 Deve in particolare escludersi la decisività delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, più volte richiamata nell'interesse dei ricorrenti. In vero, la sentenza n. 26434 del 12/12/2006 (Rv 593720) afferma il principio secondo cui "in tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, l'art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle NI europee del 29 aprile 1999, nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione, non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi. Pertanto, la L. 26 novembre 1992, n. 468, artt. 5 e 11 ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l'inosservanza con l'applicazione di pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria, nella richiamata interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CEE, e vanno conseguentemente disapplicati. Nè d'altra parte, la ritenuta incompatibilità viene meno in virtù del fatto che l'ordinamento interno consente all'acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995, art. 1), dal momento che l'introduzione di una siffatta modalità alternativa di adempimento non incide sulla sussistenza DEobbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltatività della trattenuta, voluta dall'anzidetta norma comunitaria come libera opzione DEacquirente stesso". Tuttavia, come correttamente rilevato dalla Corte di appello di Torino nella pronuncia impugnata, la decisione de qua da un lato si riferisce soltanto al periodo anteriore al 1^ aprile 2004, lasciando ferma la totalità delle prescrizioni statuite dalla L. n. 119 del 2003, posteriore a quella le cui previsioni sanzionatorie erano state oggetto di disapplicazione;
dall'altro non incide comunque sull'obbligo di corrispondere comunque il superprelievo per il produttore che eccede la propria quota, obbligo che grava sì sul produttore stesso, ma della cui osservanza è fatto responsabile l'acquirente.
In definitiva, se non vi era l'obbligatorietà della trattenuta (da intendere semplice facoltà, come sancito dalla Corte di Giustizia), è certamente da escludere che il primo acquirente, sia prima che dopo il 1 aprile 2004, fosse libero di restituire al produttore la somma acquisita a titolo di prelievo supplementare: ed era invece proprio questo il risultato che il sistema ordito dagli imputati veniva a determinare.
4.3 Non è concretamente sostenibile la tesi che, dietro le corresponsioni ai produttori di somme di importo pari al superprelievo (o comunque calcolate sulla base del latte eccedentario comunque conferito), vi fossero anticipi su compensazioni o finanziamenti: in vero, se si fosse trattato di finanziamenti sarebbe stato indispensabile almeno prevederne la restituzione, se non curarne la restituzione effettiva, a prescindere dall'esazione dei prelievi. È anzi la stessa linea difensiva comune agli imputati, giustificando la mancata restituzione con gli esiti delle iniziative giudiziarie poi azionate (rectius, con gli esiti delle sole iniziative risoltesi favorevolmente ai privati ricorrenti), a dimostrare che il "finanziamento" trovava causa diretta proprio nella prospettiva del prelievo supplementare.
4.4 Come parimenti sottolineato nella sentenza impugnata a pag. 62, le trattenute Reg. CE erano annotate per produttori determinati, mentre gli anticipi su compensazioni lo erano per gruppi di produttori e senza riportare i nomi dei singoli, a dispetto della natura di prestito ancora oggi ribadita (artificio ulteriore, che concretizza "un'altra irregolarità per nulla trasparente"): infatti, "appostare in contabilità degli anticipi sulla futura compensazione è dare conto di un credito che prima o poi potrà essere riscosso, è porgere ai controllori un'informazione che suscita l'aspettativa che la cooperativa sarà in grado di far fronte al suo debito verso l'erario. Cosa diversa sarebbe stata scrivere in contabilità che il superprelievo era stato immediatamente restituito, o meglio non era stato neppure riscosso, perché ciò avrebbe significato chiaramente agli occhi dei controllori che, benché fosse stata annotata una corrispondente posta passiva, non vi era nessuna aspettativa di versamento all'erario, perché il primo acquirente non aveva incassato i fondi necessari: il che avrebbe consentito eventualmente una pronta esecuzione nei confronti dei produttori eccedentari. Quindi l'appostazione utilizzata dalle TI è una falsa rappresentazione della realtà, un'informazione ingannevole, non certo una forma di elusione trasparente".
Nel contesto come appena descritto, non può sostenersi, come invece segnalano i difensori degli imputati, che gli organi preposti ai controlli fossero in grado di rendersi conto di quali movimentazioni finanziarie fossero intervenute tra produttori e TI, potendosi così determinare all'irrogazione delle sanzioni amministrative del caso. I modelli di comunicazione al Servizio Informatico DEAgricoltura Nazionale attestavano infatti le sole produzioni eccedentarie, non il fatto che i prelievi supplementari fossero stati versati (con la conseguenza che l'intervento sanzionatorio interveniva solo in un secondo momento, a truffa già in parte consumata); analogamente è a dirsi per i fatti successivi al 2003, giacché - v. la sentenza oggetto di ricorso, a pag. 60 - la contabilità era tenuta in modo tale da registrare "la cessione dei crediti verso i caseifici alla finanziaria, mentre non registrava la cessione dei crediti che i produttori vantavano verso di essa per il latte conferito (perché erano rapporti intercorsi tra produttori e finanziaria), sicché risultava sempre debitrice del prezzo del latte e dalle sue scritture contabili (le uniche che gli organi preposti al controllo potessero esaminare) non risultava che i produttori erano stati integralmente pagati". Il risultato era che il soggetto obbligato ad effettuare la trattenuta, non risultando aver pagato il latte, non registrava neppure il debito verso l'erario, corrispondente alla trattenuta che avrebbe dovuto curare.
4.5 Deve in ogni caso rilevarsi, in sede di giudizio di legittimità, che le modalità di registrazione contabile delle operazioni descritte involgono questioni di fatto, tanto che le valutazioni delle parti si basano sulle opposte ricostruzioni offerte dai vari consulenti: l'osservazione riguarda anche gli elementi ricavabili dalla relazione a firma del Col. IT (particolarmente enfatizzata dalle difese e bollata invece dalla Corte territoriale come "involuto documento", connotato da "desolante prosa"), in un contesto normativo le cui linee ispiratrici erano ben chiare già prima della riforma del 2003.
Ancor più evidente, a definitiva conferma del sistema artificioso elaborato, appare del resto il rilievo che i soggetti interposti commercializzavano tutto il latte ricevuto, vuoi se conferito nei limiti delle quote, vuoi se eccedentario: il che avveniva, per la totalità del prodotto e dietro pagamento del complessivo prezzo di mercato, nei confronti di quegli stessi caseifici che, senza l'intervento delle varie OI o della FG, avrebbero dovuto fungere da primi acquirenti nel rispetto della normativa sul prelievo supplementare.
4.6 Non si può porre alcun problema di individuazione di artifici e raggiri nella presunta strumentalizzazione dei ricorsi presentati nel corso del tempo al giudice amministrativo od a quello ordinario, visto che nei capi d'imputazione sub 1) o 2) non si fa alcun richiamo a quelle iniziative.
4.7 Al fine di sostenere che non vi sarebbe stata induzione in errore degli organi preposti ai controlli, il tutto risolvendosi in una mera elusione DEobbligo di versare le somme da trattenere, le difese osservano che non potrebbe rilevare il richiamo alla sentenza n. 2808 del 21/10/2008 della Sezione Seconda di questa Corte (invocata invece dai giudici torinesi), in quanto afferente a fattispecie non assimilabile: osservazione che tuttavia appare smentita in re ipsa dal rilievo che sono gli stessi ricorrenti a riprendere spunti dalla decisione della Corte di appello di Trieste già segnalata, e che riguarda esattamente la stessa vicenda sulla quale - in sede cautelare - era intervenuta la pronuncia di legittimità che si assume inconferente.
Peraltro, deve essere sottolineato che, a dispetto della tesi difensiva secondo cui si dovrebbe qui discutere del mero inadempimento di un'obbligazione, la Corte triestina evidenzia come la condotta posta in essere dagli imputati avrebbe dovuto comunque intendersi di rilievo penale, ravvisandosi nel caso di specie gli estremi del peculato, addebito da cui i soggetti in quella sede appellanti erano invece stati assolti in primo grado senza che vi fosse stata impugnazione del P.M.: e le ragioni che dovrebbero portare a riconoscere la qualità di incaricati di pubblico servizio in capo ai primi acquirenti risultano semmai sovrabbondanti rispetto alla pur qui contestata ravvisabilità degli estremi DEaggravante ex art. 61 c.p., n. 11. 4.8 A fronte della conclamata assunzione fittizia, da parte delle TI OI, della qualità di primo acquirente, deve perciò ribadirsi che (come correttamente rilevato dai giudici di merito) l'attivarsi degli organi di controllo e l'applicazione delle sanzioni previste in sede amministrativa conseguirono a truffe già realizzate;
ed anche a tale riguardo deve ritenersi non condivisibile quanto si legge nella sentenza della Corte di appello di Trieste circa l'impossibilità di qualificare le condotte de quibus ai sensi DEart. 640 c.p.. Infatti, detta pronuncia si limita a prendere spunto da un passo della decisione a suo tempo adottata in sede cautelare dal Tribunale di Pordenone (poi richiamato nella già citata sentenza n. 2808/2008 di questa Corte), dove si sosteneva che l'AG sarebbe stata "indotta in errore sull'identità DEeffettivo primo acquirente, al quale ha omesso di richiedere il pagamento dei prelievi": con quell'inciso non si voleva affermare, come sembrano ritenere i giudici triestini, che l'artificio si risolse nel far apparire le TI come primi acquirenti quando in realtà quella veste era da riconoscere a soggetti diversi (i caseifici, sulla cui non partecipazione alla frode la sentenza giuliana si dilunga inutilmente), ma solo ribadire che le TI non potevano intendersi primi acquirenti tout court.
4.9 Nè può convenirsi con gli argomenti difensivi a proposito della presunta insussistenza nella fattispecie concreta di atti di disposizione patrimoniale, dal momento che "ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una traditio, da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno" (Cass., Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv 251499). Già con pronunce risalenti, inoltre, questa Corte ha avuto modo di affermare a più riprese che l'atto di disposizione patrimoniale può derivare anche da un comportamento omissivo, nel senso che la vittima, indotta dall'errore ingenerato da artifici o raggiri, omette un comportamento inteso a far acquistare al proprio patrimonio una concreta utilità economica alla quale essa ha diritto e che rimane invece acquisita al patrimonio altrui (v. Cass., Sez. 2^, n. 5465 del 23/02/1972, Pozzi).
4.10 Analogamente è a dirsi a proposito della dedotta non ravvisabilità di ipotesi di danno, ove solo si consideri che il legislatore è dovuto financo intervenire ad hoc nel 2009 per istituire presso la AG un registro nazionale dei debiti, con meccanismi di definizione agevolata mediante rateizzazione previa rinuncia al contenzioso pendente: il che rende palese il presupposto di un pregiudizio di carattere patrimoniale derivante dai ricordati, omessi versamenti, e la cui entità - come contestata in rubrica - è senz'altro tale da rendere ictu oculi ravvisabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. Peraltro, il rilievo che i soggetti obbligati debbano intendersi comunque i produttori (con lo Stato a dover agire nei confronti di questi, in caso di inadempimento dei primi acquirenti) conferma che, ove l'inadempimento avvenga attraverso le descritte manovre fraudolente, la consumazione della truffa è logicamente anteriore rispetto al momento DEapplicazione delle sanzioni amministrative.
Appare pertanto ineccepibile quanto esposto dalla Corte territoriale a pag. 77 della sentenza impugnata, laddove si legge che "la funzione di garanzia esercitata dal primo acquirente (beninteso, quando sia tale effettivamente) serve ad evitare che lo Stato debba attendere l'esito di eventuali ricorsi dei debitori obbligati anziché riscuotere alle scadenze stabilite per far fronte agli obblighi verso l'UE: serve altresì ad evitare che si debba impegnare in un'attività frammentaria e faticosa di riscossione nei confronti dei singoli produttori ...; è in sostanza un vero e proprio bene, la cui privazione costituisce un danno suscettibile di essere valutato in termini patrimoniali".
4.11 In ordine all'elemento soggettivo, sono le stesse censure difensive a dare sostanzialmente per ammesso che il fine perseguito dagli imputati certamente consapevoli degli obblighi su loro gravanti, vista la complessità del meccanismo ordito per eluderli - era quello di contrastare il regime delle quote latte, inteso come vessatorio e iniquo: e non è logicamente ammissibile che la chiara volontà di vanificare gli immediati effetti economici di una previsione normativa si accompagni a dubbi interpretativi sulla portata precettiva della previsione medesima.
4.12 In ordine alla presunta violazione del principio di specialità, deve ricordarsi che secondo le Sezioni Unite di questa Corte "in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all'altra all'esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte" (Cass., Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, Di Lorenzo, Rv 248722); la necessità di tenere presenti le previsioni astratte, e non le fattispecie concretamente sub judice, è stata peraltro affermata anche dalla Corte Costituzionale, sempre in tema di lettura della L. n. 689 del 1981, art. 9 con la sentenza n. 97 del 03/04/1987. Appare dunque di palese evidenza come la fattispecie disegnata dall'art. 640 cod. pen. non abbia alcun margine di sovrapponibilità, totale o parziale, con le ipotesi regolate dalla L. n. 468 del 1992, art. 11 e/o dalla L. n. 119 del 2003, art. 5, risolvendosi queste ultime nella descrizione di semplici condotte omissive del versamento del c.d. superprelievo, ovvero della prestazione delle fidejussioni bancarie consentite in via alternativa.
4.13 Infine, non può dirsi pertinente al caso di specie la problematica del c.d. "abuso del diritto", che rileva qualora l'atto cui si abbia riguardo costituisca esercizio delle facoltà connesse ad una situazione giuridica della quale l'autore sia titolare, pur volendo egli destinare l'uso di quei poteri a scopi diversi da quelli per cui gli siano stati attribuiti (ad esempio, in materia tributaria, ove si compiano operazioni conformi ai modelli previsti dalla legge, ma strumentali solo ad ottenere un risparmio fiscale):
al contrario, e per le ragioni più volte evidenziate, le TI OI non furono realmente acquirenti del latte conferito. Come già affermato in materia di diritto penale tributario, il concetto di operazione fittizia od inesistente deve leggersi in senso economico, non giuridico, ed anche ciò che giuridicamente è effettivo può essere senz'altro fraudolento, se sul piano economico non vi è stata affatto l'operazione che le parti di un contratto abbiano convenuto: con la sentenza n. 13975 del 06/03/2008 (ric. P.M. in proc. Carcano), la Sezione Terza di questa Corte ha infatti evidenziato che il D.Lgs. n. 74 del 2000 non ha inteso riferirsi soltanto alle operazioni non realmente effettuate, con esclusione quindi di quelle aventi qualificazione giuridica diversa, e cioè solo "giuridicamente inesistenti", ma si deve invece parlare di operazione inesistente anche quando un'operazione giuridica vi sia, tuttavia non risultando coincidente, sul piano economico, da quella documentata. Ancor prima, la stessa Terza Sezione aveva segnalato che le previsioni in tema di reati finanziari mirano a sanzionare "ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l'espressione documentale di essa, e non soltanto la mancanza assoluta DEoperazione" (sent. n. 5804 del 21/01/2004, Cartocci, Rv 227842).
5. A proposito della lamentata impossibilità di ravvisare una ipotesi di reato associativo, è necessario ribadire che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità "il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere DEaccordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente ed al di fuori DEeffettiva commissione dei singoli reati programmati" (Cass., Sez. 2^, n. 933 DE11/10/2013, Debbiche Helmi, Rv 258009). Mutuando tali principi nella lettura della fattispecie concreta, la Corte di appello afferma correttamente (pag. 89) "come nel caso in esame non si sia in presenza solo di una truffa o anche di un numero determinato di truffe, bensì di un programma, aperto all'adesione di sempre nuovi soggetti, di sistematica violazione del regime delle quote latte, che di per sè non sarebbe sicuramente delittuoso (costituendo soltanto una violazione amministrativa), ma che lo diventa quando viene realizzato mediante la commissione di truffe e di falsi in bilancio, destinato a protrarsi indefinitamente nel tempo (anche perché non era prevedibile la fine del regime delle quote, per altro tuttora vigente)". Osservazione condivisibile, risultando vieppiù significativo il rilievo che il sodalizio fu capace di adeguarsi alle modifiche normative succedutesi nel tempo, elaborando prontamente un nuovo sistema di elusione degli obblighi, nonché perfezionando trasferimenti di sede delle TI in altri ambiti territoriali una volta divenuto impossibile - per ragioni che certamente non era possibile fossero state pianificate e previste a monte - perpetuare il sistema con le modalità e le strutture iniziali.
6. La difesa della MA IS, con il secondo motivo di ricorso riferibile soltanto all'imputata, contesta che possa dirsi dimostrata una sua partecipazione alla costituzione ed alla gestione della FG s.p.a.: si tratta di doglianze in fatto, a fronte di una ricostruzione del merito della vicenda da parte della Corte territoriale che appare immune da vizi di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Risulta infatti congrua e ragionevole la conclusione secondo cui la disponibilità presso lo studio della MA IS di copie delle cessioni dei contratti in favore della FG dovesse intendersi indicativa della perdurante assistenza tecnica DEimputata nei confronti del TI VA, a prescindere dalla circostanza che vide quest'ultimo personalmente - piuttosto che la MA IS, od altri professionisti in ipotesi incaricati - consegnare agli inquirenti la contabilità della suddetta finanziaria.
7. Circa la dedotta non configurabilità del delitto di indebita restituzione del capitale sociale, ex art. 2626 c.c., deve prendersi atto della sopravvenuta prescrizione DEaddebito, in ordine al quale non risultano essere state pronunciate statuizioni civili. Non può peraltro affermarsi la ricorrenza di eventuali ipotesi di proscioglimento ai sensi DEart. 129 c.p.p., comma 2, atteso che la presunta operazione di finanziamento deliberata in favore del TI VA venne effettuata a tasso zero e contestualmente al versamento del capitale (tanto più che del preteso finanziamento de quo non avvenne mai la restituzione): la difesa dello stesso TI VA segnala che "la destinazione del capitale sociale e le sue modalità di impiego rientrano nei poteri discrezionali DEassemblea dei soci" e che non ci fu danno per la FG, non onerata da debiti, ma è innegabile che ne derivò una diminuzione in punto di consistenza patrimoniale della società.
Vero è che, in ordine alla qualificazione giuridica, l'approccio della Corte di appello sembra considerare unitariamente le posizioni del socio-amministratore e dei sindaci, superando il problema della natura di reato proprio del delitto in rubrica (è anche emblematico il richiamo dei giudici di secondo grado, per sottolineare ulteriormente la natura poco chiara DEoperazione, ad un evidente contesto di conflitto di interessi, che potrebbe semmai avvalorare le doglianze dei ricorrenti nell'evocare, come già aveva fatto il Tribunale, la diversa ipotesi criminosa ex art. 2634 c.c.); tuttavia, sembra innegabile che il TI VA agì comunque come amministratore, veste richiamata nel capo d'imputazione, avendo egli - appunto in tale qualità - convocato l'assemblea che poi avrebbe approvato il "finanziamento", con il suo voto decisivo come socio. Quanto ai sindaci RI FA e IG ND, il loro concorso nel reato in argomento è descritto in rubrica non già ai sensi DEart. 40 cpv. c.p., bensì come concorso omissivo nel reato proprio del TI VA: ed è pacifico che i membri del collegio sindacale compresero immediatamente le reali finalità DEoperazione, visto che di lì a poco ne sottolinearono il carattere non etico, giungendo finalmente a prevedere un tasso di interesse (nè può intendersi significativa la circostanza che essi si sarebbero trovati dinanzi ad un'assemblea già orientata ad adottare comunque quelle determinazioni).
8. A proposito del reato di cui al capo 8), parimenti prescritto senza la necessità di un esame di questioni civilistiche, deve analogamente escludersi la decisività delle doglianze della difesa del TI VA in vista di una pronuncia ex art. 129, comma 2, del codice di rito. È pacifico che l'imputato chiese per la FG l'iscrizione nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi a settembre 2003, e che nel mese di novembre gli venne comunicato il diniego, non risultando osservata la prescrizione sul versamento del capitale: l'iscrizione fu ottenuta soltanto in seguito, ma anche ammettendo che il primo provvedimento negativo si fondò su presupposti erronei, resta il dato innegabile che l'attività creditizia venne intrapresa senza autorizzazione. Non può ritenersi, in particolare, che l'iscrizione de qua abbia effetto retroattivo a decorrere dalla domanda, fino a legittimare l'erogazione di crediti avvenuta medio tempore in virtù di una mera valenza di ratifica da riconoscere al provvedimento autorizzatorio, ostando a tale interpretazione la presa d'atto DEindiscusso rilievo pubblicistico DEattività.
9. Quanto al delitto di falso contestato sub 9), deve aderirsi alla prospettazione difensiva (sviluppata in via subordinata nell'interesse dei ricorrenti RI FA e IG ND, ma con effetto estensivo da riconoscere in favore del TI VA) circa la necessità di riqualificare il reato ai sensi DEart. 483 c.p.: ne deriva, anche in questo caso, la declaratoria di estinzione per sopravvenuta prescrizione. In vero, il capo d'imputazione non riguarda, come sembra sostenere la Corte di appello, un falso da ricondurre ad una attestazione del notaio (per quanto indotta dall'altrui inganno), ma l'avere il TI VA attestato che il capitale sociale della FG era interamente versato e che l'aumento da 500 a 600 mila Euro era integralmente liberato mediante versamento nelle casse sociali: si tratta dunque, già nella descrizione in fatto e senza alcuna implicazione ex art. 521 c.p.p., comma 2, di falsità in attestazioni che il privato effettuava dinanzi al pubblico ufficiale, il quale si limitava a registrarle senza farle proprie.
La giurisprudenza di legittimità ha già da tempo chiarito che "il reato di cui all'art. 479 c.p. e quello di cui all'art. 483 c.p. si differenziano tra loro con riguardo alla provenienza DEattestazione falsa, con la conseguenza che la falsità ideologica di cui all'art. 479 c.p. è ravvisabile soltanto in relazione a ciò che attesta nel documento, per sua iniziativa o per propria scienza, il pubblico funzionario che ne è l'autore, mentre, con riferimento a quanto assevera, per il tramite della documentazione del pubblico ufficiale, il soggetto dichiarante, è configurabile, in caso di falsità, il reato previsto dall'art. 483 c.p."; con la conseguenza che "il fatto del presidente di un'assemblea straordinaria di un consorzio tra imprese, il quale falsamente dichiari - nel processo verbale redatto da un notaio - che sono presenti o rappresentati per delega tutti i consorziati e che l'assemblea è validamente costituita, integra il reato previsto dall'art. 483 c.p. e non quello di cui all'art. 479 c.p., in quanto in tal caso la falsa attestazione attiene esclusivamente al contenuto della dichiarazione resa dal privato al pubblico ufficiale e non all'attività riconducibile a quest'ultimo" (Cass., Sez. 5^, n. 16308 del 04/10/1989, Fasano, Rv 182654-182655). Sempre in tema di falsità commesse in occasione di verbali assembleari, si è altresì affermato - coerentemente ai principi appena ricordati - che "risponde del delitto di falso ideologico in atto pubblico il notaio che attesti falsamente nel verbale DEassemblea di una società cooperativa a responsabilità limitata che la proposta di chiudere l'assemblea stessa era stata approvata all'unanimità, mentre otto soci avevano votato contro" (Cass., Sez. 5^, n. 147 del 30/10/1995, Sciumbata, Rv 203396), trattandosi in quel caso di attività cui il pubblico ufficiale aveva direttamente presieduto. L'approccio esegetico non muta quando ci si trovi dinanzi, piuttosto che ad un falso direttamente ascrivibile al notaio, a una induzione determinata da altrui inganno: ciò in quanto "l'art. 483 c.p. prevede l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità DEatto alla dichiarazione ricevuta. Nell'ipotesi, invece, di cui agli artt. 48 e 479 c.p. la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto DEatto pubblico da parte del pubblico ufficiale che quest'ultimo forma, sicché la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato" (Cass., Sez. 6^, n. 292 del 29/01/1999, Diouf, Rv 214133). Come già rilevato, nella fattispecie concreta il notaio Acconcia Oleg non attestò che vi erano stati versamenti e/o aumenti del capitale sociale della FG s.p.a., ma soltanto che dichiarazioni in tal senso erano state formalizzate in sua presenza da parte del TI VA.
Analogamente a quanto rilevato a proposito del delitto sub 7), deve poi prendersi atto del concorso omissivo dei sindaci, consapevoli della falsità di quelle dichiarazioni e non di meno rimasti inerti, nel reato proprio DEamministratore.
10. Debbono infine affrontarsi le questioni relative alla maturata (in parte) prescrizione anche degli addebiti sub 1) e 2), non incidenti sulle statuizioni civili della sentenza impugnata di cui si impone la conferma.
Come evidenziato in sede di motivi aggiunti di ricorso, la tesi delle difese è che il capo d'imputazione concernente il reato associativo si riferirebbe come ultima scansione temporale alla campagna lattiera 2005/2006, coprendo dunque il periodo fino a non oltre il 31/03/2006;
nel contempo, quanto alle presunte truffe, la campagna lattiera DEanno successivo riguarderebbe soltanto la cooperativa OI CI, con riguardo a fatti da intendersi già giudicati dalla Corte di appello di Trieste con la pronuncia più volte ricordata. Innanzi tutto, deve prendersi atto che nel corso del giudizio di primo grado risulta essersi verificata una causa di sospensione dei termini di prescrizione per 21 giorni, conseguente ad un rinvio DEudienza (dal 28 gennaio al 18 febbraio 2009) per l'adesione dei difensori ad un'astensione di categoria: ne deriva che, muovendo dalla data odierna a ritroso per 7 anni, 6 mesi e 21 giorni, debbono considerarsi prescritti tutti i reati in ipotesi commessi fino al 23 agosto 2006.
Ciò posto, il capo d'imputazione sub 1) colloca l'associazione per delinquere fino al 31 marzo 2007, ed analogamente è a dirsi per le presunte truffe, come indicato al capo successivo. Peraltro, stando alla sentenza impugnata i fatti ancora di possibile rilievo sarebbero da riferire - oltre alla FG s.p.a. - alla sola cooperativa OI CI, impegnata nelle campagne lattiere 2005/2006 e 2006/2007: vero è che della prima delle due campagne ora segnalate si occupò anche la OI SE, ma è da ritenere pacifico che le relative attività si conclusero in data anteriore al 23 agosto 2006.
Diversamente da quanto sostenuto dalle difese, non vi è invece sovrapposizione rispetto ai fatti giudicati dalla Corte di appello di Trieste, perché in quella sede il capo d'imputazione collocava esattamente gli episodi addebitati "dal 01/04/2007 (epoca successiva ai fatti oggetto del procedimento penale della Procura di Saluzzo) sino alla data di esecuzione del sequestro preventivo, 28/03/2008";
va considerato peraltro che il trasferimento di sede di OI CI in provincia di Pordenone si perfezionò già il 29/03/2006 (come si legge nella relazione a suo tempo curata dal consulente tecnico del P.M.), ma non risultano comunque sollevate rituali questioni di competenza territoriale in tal senso.
Residua pertanto un periodo non coperto dalla causa estintiva, dal 24 agosto 2006 al 31 marzo 2007, in ordine al quale l'affermazione di penale responsabilità - da riferire ai soggetti appresso indicati - deve intendersi assumere carattere di definitività. I soggetti da considerare coinvolti nella OI CI, stando alla rubrica, sono:
- gli imputati che si reputano amministratori di diritto (TI VA) o di fatto (lo stesso TI VA, ER IS, AS AN, BE TO, MA IS) di tutte le OI;
- coloro che il capo d'imputazione indica come componenti del consiglio di amministrazione "dal 22/10/2002 ad oggi" (a parte TI VA e AS AN, si tratterebbe degli imputati LO MA, AC AN AN, LL SE, OT CO, LE ES e CO NF) e del collegio sindacale (che risultano IZ RG, NG SE e NO IE, ma solo "dal 22/10/2002 al 29/12/2004"). In realtà, dalla documentazione in atti che viene richiamata nella stessa memoria con cui i difensori della gran parte degli imputati hanno presentato motivi nuovi di ricorso, emerge una situazione differente: la consulenza tecnica curata nel corso delle indagini preliminari segnala infatti che, fino al 30/11/2005, avevano fatto parte del consiglio di amministrazione di OI CI il TI VA (come presidente), il LO MA (vicepresidente) ed i consiglieri AC AN AN, LL SE e NA SE;
dopo quella data, presidente era stato invece il BE TO, con i consiglieri OL EL, MO CO, LE ES, CO NF e IZ RG.
Ne deriva che, a fronte di un capo d'imputazione che ascrive un coinvolgimento nella cooperativa OI CI a soggetti determinati, sono conformi a giustizia le seguenti determinazioni:
- quanto al TI VA, egli non era più presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa dal 30/11/2005, ma rimane ferma la sua veste di amministratore di fatto di tutte le OI, comunque contestata;
- il LO MA, il AC AN AN ed il LL SE non erano più consiglieri a far data dal 30/11/2005;
- il OT CO ed il AS AN, indicati come componenti del consiglio di amministrazione, in realtà non lo erano (al AS AN si ascrive comunque di essere stato amministratore di fatto);
- il LE ES, il CO NF ed il IZ RG erano invece ancora consiglieri di amministrazione dopo il 30/11/2005, ma al IZ RG viene formalmente contestato di essere stato solo membro del collegio sindacale, e fino a data abbondantemente anteriore a quella già individuata come discrimine per la declaratoria di estinzione ex artt. 157 c.p. e segg.;
- vi sarebbero poi ulteriori componenti del cda non contemplati dalla rubrica: al BE TO debbono intendersi comunque contestati gli addebiti relativi alla cooperativa OI CI (in ragione della sua ritenuta veste di amministratore di fatto, come ricordato in precedenza), ma non altrettanto è a dirsi per gli imputati OL EL e MO CO, cui si addebita di avere partecipato all'associazione e di avere concorso nelle conseguenti truffe non già in relazione a OI CI, bensì come componenti del cda di OI NO.
11. Si impongono pertanto le conclusioni di cui al seguente dispositivo, dovendosi rimettere gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la sola rideterminazione del trattamento sanzionatorio nei confronti degli imputati TI VA, ER IS, AS AN, BE TO, MA IS, LE ES e CO NF, limitatamente ai fatti sub 1) e 2) da intendere commessi tra il 24 agosto 2006 ed il 31 marzo 2007.
A carico degli imputati nei cui riguardi i ricorsi debbono intendersi integralmente rigettati - vale a dire coloro che risultano avere impugnato la sentenza in epigrafe pure in presenza di una declaratoria di estinzione dei reati loro ascritti da parte della Corte di appello, stante la già anteriormente maturata prescrizione - va pronunciata condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Tutti gli imputati ricorrenti, con esclusione DERI FA e del IG ND nei cui riguardi non vi erano state costituzioni ex art. 76 del codice di rito, debbono infine intendersi soccombenti in punto di statuizioni civilistiche, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili che hanno presentato conclusioni, spese che la Corte ritiene equo liquidare nelle misure rispettivamente indicate, avuto riguardo alla complessità del processo ed al numero delle parti assistite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata:
nei confronti di TI VA, di RI FA e di IG ND, con riferimento al reato di cui al capo 7), per intervenuta prescrizione;
- nei confronti del TI VA, con riferimento al reato di cui al capo 8), per intervenuta prescrizione;
nei confronti del TI VA, DERI FA e del IG ND, con riferimento al reato di cui al capo 9), riqualificato l'addebito ex art. 483 c.p., per intervenuta prescrizione;
nei confronti degli imputati OL EL, MO CO, OT CO, LO MA, AC AN AN, LL SE, NA SE, IZ RG, NG SE, NO IE, RR VA, MA GI e MA VA, con riferimento ai reati loro ascritti e non già dichiarati estinti nei precedenti gradi di giudizio, per intervenuta prescrizione;
- nei confronti degli imputati TI VA, ER IS, AS AN, BE TO, MA IS, LE ES e CO NF, con riferimento ai reati loro ascritti ai capi 1) e 2), limitatamente ai fatti commessi fino al 23/08/2006, perché estinti per intervenuta prescrizione;
rigetta nel resto i ricorsi presentati dal TI VA, dal ER IS, dal AS AN, dal BE TO, dalla MA IS, dal LE ES e dal CO NF, e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio inflitto nei confronti dei predetti imputati;
rigetta i ricorsi presentati dagli imputati NE OR, EN AN, NT IO, BA VA IS, BE ND, IA IO, VE AU SE, CC VA, IN PI, AN AN, UM SE, GN EL IP, ER IO, RO IO, BU AR, NO IO, BE NZ, RI NN, AL NN AR, LA CO, FA SE, MO RD, CO RT, ER LE, FO IL, AR NF, AN IG, e condanna ciascuno di detti imputati al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità;
rigetta i ricorsi di tutti gli imputati agli effetti civili;
condanna gli imputati ricorrenti, ad eccezione DERI FA e del IG ND, alla rifusione - in solido tra loro - delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle parti civili AG (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, che liquida complessivamente in Euro 5.000,00, oltre accessori come per legge, nonché delle parti civili Confederazione italiana agricoltori - associazione regionale del Piemonte, Associazione regionale produttori latte Piemonte, Piemonte Latte - società cooperativa agricola, Federazione regionale degli agricoltori del Piemonte, Associazione confTI - Unione regionale del Piemonte, Federazione regionale coltivatori diretti del Piemonte, che liquida complessivamente in Euro 12.000,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2014