Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
In sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2013, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 14/11/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 2929
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 6830/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV RU N. IL 22/11/1955;
avverso la sentenza n. 2081/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 10/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giuseppe Volpe, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 dicembre 2008 del Tribunale di Ascoli Piceno, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Ancona, in data 10 novembre 2011, per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, u.c., della legge fallimentare, RA IE era condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché quale amministratore unico e poi liquidatore della Platino s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del 1 febbraio 2005 del Tribunale di Ascoli Piceno) distraeva la somma di Euro 15.000 versata in contanti a fronte della cessione di ramo d'azienda ad altra società (Team s.r.l.), della quale era socio di minoranza e gestore di fatto;
tale somma, infatti, non è stata riportata nella contabilità della società, ne' è stata rinvenuta all'atto della dichiarazione di fallimento.
2. Contro la sentenza propone ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Francesco Voltattorni, affidato a due motivi.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce carenza assoluta della motivazione in relazione alle doglianze avanzate nei motivi di appello;
il ricorrente osserva che sulla circostanza cardine della vicenda, il mancato rinvenimento della somma nella contabilità societaria, sono state spese ben sei pagine nell'atto d'appello, a fronte delle quali la Corte si è limitata a ribadire le conclusioni della decisione di primo grado.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente deduce carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e travisamento del fatto con riferimento alle deposizioni del curatore fallimentare e del maresciallo della Guardia di Finanza che ha condotto le indagini, poiché in nessun punto dei verbali del dibattimento risulta l'affermazione che il RA ha distratto il corrispettivo della cessione di ramo d'azienda; viceversa la cessione avvenne per atto notarile ed è dettagliatamente riportata nella contabilità della società, come riferito dal curatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso del RA è inammissibile.
1.1 Il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce omesso esame dei motivi di appello, è manifestamente infondato, perché la deduzione contenuta nell'atto di impugnazione di insussistenza della distrazione, poiché la cessione di ramo di azienda avvenne in modo trasparente, con atto notarile riportato nella contabilità societaria è stata implicitamente disattesa, giacché essa non inficiava in alcun modo l'argomentazione della decisione di primo grado, ripresa anche nella sentenza di appello, secondo cui la distrazione ebbe ad oggetto il corrispettivo della cessione del ramo d'azienda; la decisione impugnata ribadisce che l'importo di oltre 15.000Euro, versato in contanti dalla "Team s.r.l.", non fu rinvenuta dal curatore, ne' l'imputato fornì alcuna spiegazione o risultò un impiego del denaro giustificato da esigenze aziendali.
1.2 Con riferimento al vizio denunciato deve osservarsi che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata;
pertanto, per la validità della decisione, non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa;
sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, si da consentire l'individuazione dell'iter logico - giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Sez. 2, n. 33577 del 26/05/2009, Bevilacqua, Rv. 245238; Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Candiano, Rv. 229220).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poiché l'affermazione di responsabilità per la distrazione non è frutto di un travisamento delle deposizioni dei testi AN (curatore fallimentare) e CH (Mar.llo della Guardia di finanza), ma costituisce una corretta applicazione del principio, secondo il quale sia l'imprenditore individuale, che è illimitatamente responsabile con tutti i beni presenti e futuri ex art. 2740 c.c., sia gli amministratori di una società dichiarata fallita, hanno l'obbligo di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio, in quanto la destinazione legale dei beni del debitore all'adempimento delle obbligazioni contratte comporta una limitazione della libertà di utilizzare gli stessi, onde dalla mancata dimostrazione può essere desunta la prova della distrazione o dell'occultamento (Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008 - dep. 18/02/2009, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400 del 15/12/2004 - dep. 02/02/2005, Sabino, Rv. 231411; Sez. 5, n. 7569 del 21/04/1999, Jovino, Rv. 213636). La legge fallimentare, all'art. 87, comma 3 (anche prima della sua riforma) assegna al fallito un obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell'interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale. Immediata è la conclusione che le condotte descritte all'art. 216, comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell'interpello. Osservazioni che giustificano l'(apparente) inversione dell'onere della prova ascritta al fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione).
2.1 Inoltre la censura è dedotta in maniera generica, poiché non sono individuati ed indicati gli atti processuali travisati (onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione e, in caso di prova dichiarativa, riportandone integralmente il contenuto o allegando l'atto; Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253073; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023).
3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2014