Sentenza 28 febbraio 2014
Massime • 5
Nel caso i cui i termini per la redazione della sentenza, indicati nel dispositivo ai sensi dell'art. 544, comma terzo cod. proc. pen., siano stati prorogati con il provvedimento disciplinato dall'art.154, comma quarto bis disp. att. cod. proc. pen., i termini per l'impugnazione decorrono dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga che deve essere sempre tempestivamente comunicato e notificato alle parti del processo.
La sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del giudizio, deliberata con specifica ordinanza, determina, ai sensi dell'art. 159, comma primo, cod. pen., la sospensione della prescrizione dei reati per i quali in quel giudizio si procede e per tutti gli imputati, prescindendo dallo stato cautelare dei singoli e dal titolo dei reati, stante la natura obiettiva della causa di sospensione e l'impossibilità di operare distinzioni tra le diverse posizioni dell'unico processo, da intendersi globalmente complesso.
Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione deve essere sempre redatto con le particolari forme di documentazione prescritte dall'art. 141 bis cod. proc. pen., quale che sia lo "status libertatis" del collaboratore di giustizia.
L'omessa redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione secondo le modalità previste dall'art. 141-bis disp.att. cod. proc. pen., richiamate dall'art. 16-quater, terzo comma, del D.L. n. 8 del 1991, convertito dalla legge n. 82 del 1991, determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni "contra se" ed "erga alios".
L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia per l'omissione della riproduzione fonografica o audiovisiva prescritta dall'art. 16-quater, comma terzo, del D.L. n. 8 del 1991, così come novellato dall'art. 14 della legge n. 45 del 2001, non investe né preclude le dichiarazioni rese dal soggetto nel contraddittorio delle parti, ma rileva limitatamente alle eventuali contestazioni formulate nel giudizio di primo grado e in quello di secondo grado, laddove si sia proceduto a pertinente rinnovazione parziale del dibattimento.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2014, n. 15477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15477 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2014 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento