Sentenza 6 novembre 2015
Massime • 1
In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non sia necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poichè il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa).
Commentari • 2
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La massima In tema di riesame, l'omessa consegna da parte del pubblico ministero dei "files" audio delle registrazioni di conversazioni intercettate, utilizzate per l'emissione dell'ordinanza cautelare, determina nullità nel caso in cui, pur in mancanza di formule sacramentali nella richiesta di accesso e di una sua esplicita finalizzazione alla proposizione del riesame, sussistano elementi, desumibili dal suo contenuto o dal comportamento del difensore, da cui desumere inequivocabilmente la riferibilità di detta richiesta al soddisfacimento di esigenze correlate allo stato custodiale dell'indagato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 19/12/2023, n.4021 FATTI DI CAUSA 1. Il …
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(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis) Il fatto Il Tribunale di Catanzaro, all'esito del riesame, confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio aveva applicato ad un indagato la custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di partecipazione alla associazione di tipo mafioso denominata “ndrangheta” e di porto e detenzione illegali di un fucile nonché per due episodi di estorsione, nell'un caso consumata, nell'altro tentata, entrambi aggravati dal metodo mafioso e dall'appartenenza ad associazione mafiosa dell'autore. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso questo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2015, n. 6882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6882 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2015 |
Testo completo
[ 6 8 8 2 / 1 6 82 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 06/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 3276 - Presidente - N. Dott. PIERO SAVANI Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 22824/2015 Dott. GRAZIA MICCOLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE Dott. ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC CO LE N. IL 06/05/1987 OR NI N. IL 09/05/1972 SI NO N. IL 21/06/1967 SO CO N. IL 26/10/1967 SO SC N. IL 12/09/1963 SO SC N. IL 24/08/1973 SGRO' SC N. IL 17/10/1966 AR NI N. IL 26/12/1986 NAVA IVAN EN N. IL 11/07/1985 SI OL N. IL 28/02/1979 RR NI N. IL 16/07/1977 avverso la sentenza n. 435/2013 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 29/05/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE : : Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per ли : 1) Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 2) Uditi, per gli imputati: - l'avv. Calabrese CE per US CE classe '73 e GR CE;
- l'avv. Umberto Abate per US CE classe '63; - l'avv. CO Iaria per AS LA;
- l'avv. Lorenzo Gatto per BA ON;
- l'avv. Marino M. Punturieri per US CE classe '73; - l'avv. Giueppe Nardo per VA IV LE, AS AN e US OM;
- l'avv. Monica Schipani in sost. dell'avv. Giovanna Araniti per TO OV;
- l'avv. OV Aricò per VA IV LE;
. - l'avv. Santo Iaria per LO ON;
- l'avv. Emanuele Maria Genovese per US CE classe '63 e AM OM DA I quali hanno chiesto, tutti, l'accoglimento dei ricorsi. . 3) udito l'avv. OV Sisto Vecchio per la parte civile, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. I Giudici di Reggio Calabria hanno, all'esito di diversi procedimenti (alcuni definiti con sentenza irrevocabile ed altri in corso di svolgimento), ritenuto esistente ed operante, nella città di Reggio Calabria e dintorni, un'associazione mafiosa facente capo a ER LE e ER DE ed inserita nella рій vasta organizzazione mafiosa calabrese, comunemente nota come 'ndrangheta. La maggior parte dei soggetti ritenuti capi ed organizzatori dell'associazione (ER LE e DE, DI BI, CO AU) sono stati, insieme ad altri, giudicati separatamente;
nel presente procedimento è stata invece esaminata la posizione di BA ON, AM OM DA, VE CE, TO OV, VA IV LE, LO ON, AS LA, AS AN, US OM, US CE classe 1963, US CE classe 1973 e GR CE. Tutti, a parte VE, sono stati ritenuti responsabili, e condannati, sia dal CE dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, in sede di giudizio abbreviato, che dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, per il reato di cui all'art. 416/bis cod. pen. aggravato dal possesso di armi (quarto comma dell'art. 416/bis), nonché: AS LA per estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 1991, n. 203 (capo B); VA IV LE, BA ON, AS 2 LA e VE CE per danneggiamento aggravato e violenza privata in danno di EO ON VA, a cui avevano bruciato l'autovettura di proprietà (capo C); VA IV LE, BA ON e VE CE per danneggiamento aggravato in danno di OM EM ON, a cui avevano bruciato l'autovettura (capo D); BA ON per avere, in concorso con CL OV, nei cui confronti si è proceduto separatamente, danneggiato l'autovettura di VI OV, bruciandola (capo E); VA IV LE, BA ON e LO ON per danneggiamento aggravato in danno di RO PP, a cui avevano bruciato l'autovettura (capo F); BA : ON, US CE classe '73, AM OM DA e GR CE per detenzione e porto di armi comuni da sparo (capi G-M-N). A tutti, a parte VE, è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata e a carico di US CE classe '73 è stata altresì disposta, ex art. 12-sexies decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356, la confisca di beni in precedenza sequestrati.
2. Come premesso, i giudici hanno ritenuto gli imputati (a parte VE) partecipi di una 'ndrina di 'ndrangheta operante nel quartiere Modena-San Sperato di Reggio Calabria con estensione della sua influenza nel vicino comune • di Cardeto, al cui vertice vi sarebbero ER LE e ER DE, rispettivamente figlio e fratello di ER OM, capo storico della cosca, deceduto - nel corso delle indagini - in data 11 marzo 2010, dopo lunga detenzione. Astro nascente della cosca sarebbe pure DI BI, cognato di ER LE, mentre CO RI sarebbe un organizzatore dell'articolazione territoriale. Tra gli imputati del presente procedimento la qualifica di "organizzatore" è stata riconosciuta pure a US CE classe '73, mentre gli altri imputati (compreso US CE classe' 63, che era stato condannato in primo grado come organizzatore) sono stati ritenuti semplici partecipi. Il compendio probatorio, su cui si fonda la decisione, è costituito: a) da sentenze, passate in giudicato, emesse in altri procedimenti ("Santa Barbara", "De AN+35", "Omicidio Ligato", "Maremonti"), che certificano l'esistenza della cosca già negli anni '70-'80, allorché a guidarla vi era ER CE, ucciso, unitamente al figlio LE, il 23/4/1986 in un agguato perpetrato all'interno degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria;
dopodiché nella posizione di comando erano subentrati i figli OL (attualmente detenuto) e OM (deceduto, come si è detto, a marzo del 2010); b) dagli esiti del procedimento "Crimine", instaurato a carico di ER LE ed altri, che ne hanno messo in evidenza il ruolo egemone nell'ambito della famiglia, rafforzatosi dopo la morte del padre. Già in seno a detto procedimento sono stati acquisiti, in 3 illi particolar modo tramite servizi di intercettazione di conversazioni telefoniche ed ambientali, importanti elementi utili a tratteggiare i nuovi assetti della cosca, che sono stati riversati nell'attuale - tramite il meccanismo delle produzioni - procedimento;
c) dalle dichiarazioni del collaboratore ON IO PE (a cui carico si è proceduto separatamente per numerosi delitti di danneggiamento e rapina, aggravati dal metodo mafioso, in materia di armi e stupefacenti), che aveva preso a collaborare il 10/8/2009 ed aveva tratteggiato i nuovi ruoli di comando all'interno della cosca, evidenziando, in particolare, quello di DI (il tutto per averlo appreso direttamente o perché informato dal cognato LO ON); d) dalle dichiarazioni di MO BE, affiliato alla cosca Tegano;
di IL AT, affiliato alla cosca Lo CE, e di AN CA, i quali, pur operando in altri schieramenti, erano tuttavia informati delle dinamiche criminali reggine ed erano informati sul mondo criminale che è oggetto di questo giudizio;
e) dalle intercettazioni, telefoniche ed ambientali, raccolte in questo procedimento. Questo complesso di elementi è univocamente dimostrativo, secondo i giudici, sia della persistenza e attuale operatività della cosca facente capo a ER, sia della partecipazione ad essa, in qualità di associati, di tutti gli imputati di questo procedimento, giacché da essi (soprattutto dagli esiti delle intercettazioni) si trae la prova dello stabile vincolo tra i partecipanti, della consapevolezza e della volontà di costoro di far parte di un organismo proiettato al controllo e allo sfruttamento del territorio con metodologia tipicamente mafiosa, in un contesto organizzativo fortemente strutturato e gerarchizzato, nonché la prova della commissione, da parte di coloro cui sono imputati, dei reati connessi di estorsione, danneggiamento, violenza privata, detenzione e porto di arma da fuoco. Gli attuali imputati sarebbero, secondo i giudici, le nuove leve dell'organizzazione, catalizzate intorno alla figura di CO AU, che farebbe da tramite col sovraordinato DI BI e, attraverso quest'ultimo, con i vertici del sodalizio.
3. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, tutti gli imputati, con esclusione di VE CE.
3.1. BA ON ricorre a mezzo dell'avv. Lorenzo Gatto, che si avvale di quattro motivi.
3.1.1. Col primo censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo. Anch'egli, come gli altri, deduce l'inadeguatezza del compendio probatorio relativo al ruolo di BA nell'associazione, che i giudici non hanno nemmeno precisato, limitandosi a parlare genericamente di "disponibilità" e a riportare gli episodi criminosi contestati, da cui hanno presunto di ricavare la prova della partecipazione al sodalizio, attraverso un procedimento definito per facta 4 au concludentia, che omette di considerare la natura autonoma del reato associativo e il fatto che, per aversi societas sceleris, accorrono l'affectio societatis, l'organizzazione e il contributo cosciente e volontario alla vita dell'associazione. D'altra parte, aggiunge, nemmeno gli altri elementi valorizzati dal giudicante la frequentazione con BI DI, l'utilizzo di un gergo 'ndranghentistico e il fatto di "agire come un'associazione” – sono probanti nella direzione ritenuta in sentenza, giacché le frequentazioni possono secondo la giurisprudenza essere, al più, valorizzate come riscontri ex art. 192 cod. proc. pen., mentre la semplice qualità di "associato" è irrilevante senza la prova di un apporto tangibile agli scopi associativi.
3.1.2. Col secondo motivo si duole dell'erronea applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 ritenuta sussistente in relazione ai reati di danneggiamento a lui contestati ai capi C)-D)-E)-F) - e della motivazione con cui è gli stata addebitata, poiché lo stesso giudice ha dato atto che le suddette azioni delittuose scaturirono dal risentimento di VA o di CL nei confronti delle vittime e non già dall'intendimento di favorire l'associazione di appartenenza;
inoltre, non vi è traccia, nella specie, di "metodo mafioso".
3.1.3. Col terzo motivo lamenta la violazione dei principi sul concorso nel reato, della normativa in materia di armi e dell'art. 7 L. 203/91 per la ragione che BA è stato ritenuto corresponsabile di detenzione e porto di arma da fuoco senza che la pistola di cui si parla nelle intercettazioni sia mai stata trovata, nonostante BA fosse, come i coimputati, costantemente controllato dalla Polizia;
inoltre, perché è stata ravvisata, anche in questo caso, la finalità agevolatrice dell'associazione senza la prova che l'arma sia mai stata impiegata "per fatti inerenti la cosca".
3.1.4. Col quarto ed ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 133 e 62/bis cod. pen. per la ragione che a BA sono state immotivatamente negate le attenuanti generiche.
3.2. AM OM DA ricorre a mezzo dell'avv. Emanuele Genovese criticando, innanzitutto, la ricostruzione del fenomeno delinquenziale calabrese operato dai giudicanti, secondo cui vi sarebbe una sovrastruttura denominata 'ndrangheta, divisa in sottoarticolazioni. Si tratta, aggiunge, di una rappresentazione corretta per la criminalità organizzata siciliana, ma non per quella calabrese, caratterizzata dalla coesistenza di più gruppi in competizione la tra loro, fortemente ancorati al territorio e alla famiglia. Da qui - conclude difficoltà di "configurare un fenomeno associativo in grado di condividere un medesimo disegno criminoso", о quantomeno un medesimo programma associativo. Nello specifico di questo processo, deduce l'inesistenza dell'affectio societatis tra i presunti sodali, posto che già in imputazione si parla di due "sottogruppi" (uno 5 operante a San Sperato, sotto la guida di ER LE, figlio di OM;
l'altro operante a Cardeto, sotto la guida di ER DE, fratello di OM) che operano in modo indipendente e perseguono finalità proprie. Per quanto attiene, poi, specificamente alla posizione di AM, lamenta che i giudici abbiano omesso di indicare gli elementi probanti dell'adesione dell'assistito alla ritenuta associazione, nonché gli elementi da cui desumere che questa avesse attraverso l'opera di AM "proiezione - esterna", intesa come capacità di intimidazione nell'ambiente circostante. Dalle intercettazioni e dalle testimonianze acquisite non emergono, infatti, condotte riferibili all'imputato che siano funzionali agli interessi e agli scopi dell'associazione, né condotte - specificamente qualificabili come mafiose - che si caratterizzino per la loro incidenza nel contesto sociale di riferimento. Anche in questo caso il ricorrente passa in rassegna le intercettazioni che lo riguardano per negare loro capacità indiziante (la cautela usata dal AM nel far visita a ER IC è facilmente spiegabile col fatto che quest'ultimo era in detenzione domiciliare;
AM è estraneo alla vicenda del cd. "banco nuovo"; AM è dato erroneamente presente in alcuni incontri di carattere conviviale tra i presunti sodali;
le informazioni richieste a US sulla cd. "copiata" sono il segno della estraneità dell'imputato alle abitudini e alle logiche mafiose;
i contatti di AM con TT LA erano stati sporadici e non qualificanti) e sottolinea che anche ON non parla di lui come di soggetto affiliato, indicandolo genericamente come soggetto vicino a BI DI: fatto a cui manca ogni riscontro. Circa il carattere armato dell'associazione, contesta poi la ricostruzione operata dai giudici di merito, che hanno attribuito carattere dirimente ad una conversazione - in cui si parla di pistola senza tener conto del carattere - : scherzoso della stessa e della possibilità che i conversanti si riferissero ad -vera o falsa che fosse un'arma giocattolo;
inoltre, senza considerare che l'arma era detenuta da US e non da AM, "il quale a tutto concedere poteva - essere solo consapevole della presenza della stessa", e senza considerare che la Corte di cassazione ha escluso "la rilevanza della predetta aggravante ad effetto speciale nei casi in cui vi era la disponibilità di un'unica arma", specie allorché non vi sia la prova che quell'arma fosse detenuta per il conseguimento degli scopi dell'associazione. Con altro motivo si duole dell'applicazione dell'aggravante dell'art. 7 L. 203/91 al possesso e al porto di arma comune da sparo (capo M), poiché non vi è prova che l'arma fosse detenuta per avvantaggiare l'associazione, invece che il singolo detentore. Con ultimo motivo si duole della negazione delle attenuanti generiche, fatta senza tener conto della giovane età dell'imputato e della sua incensuratezza 6 3.3. TO OV ricorre a mezzo dell'avv. Giovanna Araniti dolendosi del fatto che non siano state tenute in nessun conto, dal giudice d'appello, le osservazioni dell'appellante e gli elementi favorevoli all'imputato emersi dall'istruttoria, né la documentazione prodotta nel corso dell'udienza preliminare. Osservazioni attinenti al ruolo dell'imputato nell'associazione, al contributo da lui dato alla vita e all'operatività dell'associazione, presupposti, più che dimostrati, dai giudici di merito, i quali non hanno chiarito in alcuna maniera quali siano gli elementi in base a cui ritenere TO partecipe nel senso richiesto dalla giurisprudenza più recente del ritenuto sodalizio criminale. Infatti, aggiunge, i - giudici non hanno considerato che le poche intercettazioni riguardanti TO si prestano "a non univoche interpretazioni", specie in considerazione del fatto che quest'ultimo era dipendente della ditta di costruzioni "LE ER", cosicché le conversazioni attengono spesso circostanza, ribadisce, trascurata - dai giudicanti- a problematiche lavorative e non lasciano trasparire alcun ruolo di TO nell'associazione. Prova ne sia che la sentenza non ha evidenziato né contatti di quest'ultimo con i presunti sodali, né un suo coinvolgimento nelle attività della presunta cosca, né rapporti assidui con lo stesso ER. Non ha nemmeno tenuto conto del fatto che TO ha negato di aver partecipato ad alcune conversazioni, in cui è dato presente dagli operanti e, conseguentemente, dai giudici, né del fatto che ha negato di aver pronunciato le frasi che gli sono attribuite (menziona, a tal riguardo, la conversazione del 16/4/2008, progr. 2696, malamente interpretata dai giudici, nonché quella, immediatamente successiva, del progr. 2697, in cui TO è dato erroneamente presente. Peraltro, aggiunge, i giudici non hanno considerato che, nelle conversazioni suddette, la terza persona fosse o meno TO tenne un contegno - meramente passivo, che non è significativo di intraneità, anche perché i conversanti utilizzarono un linguaggio criptico. Cita ancora la conversazione dell'8/4/2008, progr. 134, erroneamente interpretata come relativa a dinamiche associative e come prova della intraneità di TO, il quale, comunque, alla | stessa non partecipò. Infine, cita la conversazione del 15/4/2008, da cui și evince che TT CE, considerato un personaggio di primo sostiene- piano dell'associazione, non conosceva TO). Così come non hanno tenuto conto del fatto che nessuno dei collaboratori esaminati ha sostenuto di conoscere TO e del fatto che questi non risponde di alcun reato-fine. Anche l'esistenza di un'associazione partecipata da TO è, del resto, indimostrata, dacché i giudici non hanno sciolto il dilemma se la compagine associativa sia una prosecuzione di quella antecedente, ovvero una struttura associativa del tutto nuova, nella quale apparirebbero soggetti legati alla precedente da rapporti di parentela o di affinità; inoltre, perché all'interno della nuova struttura vengono delineati due gruppi (quello di San Sperato e quello di 7 Cardeto) che - incredibilmente - non hanno contatti tra loro. Infine, perché non è stata dimostrata né una messa in comune delle risorse, né una suddivisione di utili. Da ultimo, il ricorrente censura la sentenza per aver omesso di motivare in . ordine alla richiesta, avanzata in appello, di riqualificare il reato come concorso esterno nel reato associativo;
in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza o di equivalenza;
in ordine alla esclusione delle aggravanti.
3.4. VA IV ricorre a mezzo dell'avv. OV Aricò, che ha articolato tre motivi di ricorso.
3.4.1. Col primo censura la sentenza per erronea applicazione dell'art. 416/bis cod. pen. e violazione delle regole di valutazione probatoria, oltre che per illogicità della motivazione. Lamenta che la condanna per il reato associativo sia stata pronunciata sulla base di una piattaforma probatoria assolutamente inadeguata, che è dimostrativa di una vicinanza e frequentazione con taluni sodali e di appartenenza ad una subcultura tipica delle aree di permeazione mafiosa, ma giammai di una compenetrazione col tessuto organizzativo del sodalizio, AL da implicare un ruolo all'interno dello stesso. Passando poi all'esame delle specifiche emergenze che lo riguardano, lamenta che la prova dichiarativa evocata in sentenza si esaurisca nel richiamo delle propalazioni di IL, ON e AN, senza che si sia proceduto - da parte di entrambi i giudici di merito alla verifica della loro attendibilità sotto i diversi profili richiesti - dalla giurisprudenza e senza alcun apprezzamento delle censure difensive, che avevano messo in rilievo la genericità delle dichiarazioni e l'impossibilità di ricondurle ad unità nel nucleo centrale - posto che i collaboratori lo davano vicino a gruppi contrapposti (quello di De AN e quello di ER) nonché la mancata indicazione, nel racconto dei collaboratori, di atti o comportamenti a lui riferibili che fossero indicativi non già di un consapevole apporto al perseguimento degli interessi della consorteria, ma nemmeno di generica "appartenenza". Quanto alla prova intercettativa, preso atto che il giudice d'appello ha operato una notevole sfrondatura per manifesta irrilevanza del materiale utilizzabile - come prova a suo carico, deduce che anche la lettura delle due intercettazioni "superstiti" (a parte quelle valorizzate come prova dell'esistenza dell'associazione) consente di rilevare l'inosservanza, da parte del giudice d'appello, delle regole che presiedono all'apprezzamento probatorio - sotto il profilo della gravità, precisione e concordanza degli indizi e la manifesta illogicità della motivazione, giacché da esse emerge solamente la sua conoscenza con molti asseriti membri del clan, la conoscenza delle dinamiche del mondo criminale e l'appartenenza ad una subcultura d'ambiente, nonché la sua 8 ignoranza circa la regolazione dei rapporti economici di DI con i suoi pretesi sottoposti. E anche l'affermazione più compromettente a lui attribuita ("siamo mercenari") non è conducente rispetto all'oggetto specifico della prova, che è data dal suo inserimento nell'associazione di ER e non da una generica appartenenza al mondo criminale.
3.4.2. Col secondo motivo deduce mancanza di motivazione in ordine all'aggravante dell'art. 7 L. 203/91 . contestata in relazione ai reati di P danneggiamento di cui ai capi C)-D)-E) per l'assenza di elementi di sicura affidabilità dimostrativa in ordine alla sussistenza in capo a VA del coefficiente psicologico necessario a dimostrare che costui avesse agito col fine di agevolare la consorteria mafiosa, o comunque nel suo interesse, dal momento che anche i giudici riconoscono l'esistenza di una causale aggiuntiva, propria del VA, derivante da questioni, rancori e dissidi con le vittime. Né rileva che i capi della presunta associazione potessero aver gradito l'iniziativa dell'imputato, né che quest'ultimo fosse consapevole delle ricadute positive per l'associazione delle azioni da lui poste in essere, posto che rilevanti, nella specie, sono i fini perseguiti dall'agente e non i riflessi delle sue azioni delittuose. Sotto altro profilo, aggiunge, carente è pure la dimostrazione dell'utilizzo - nella specie - del "metodo mafioso", che deve essere ricercato nell'attualità dell'episodio delittuoso (posto in essere avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo) e non desunto dal contesto ambienAL in cui si svolge la condotta antigiuridica (è indispensabile, cioè, "accertare e portare in luce i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano l'iscrizione alla metodologia mafiosa", ossia quei tratti, nell'estrinsecazione della condotta, tali da esercitare sulla vittima un surplus di coartazione psicologica e vis intimidatoria derivante dall'iscrizione alla metodologia mafiosa).
3.4.3. Col terzo ed ultimo motivo si duole del trattamento sanzionatorio, caratterizzato dalla illegittima e immotivata denegazione delle attenuanti generiche;
tanto, in base alla sola gravità astratta del reato e senza tener conto delle circostanze concrete in cui si sviluppata la condotta dell'imputato.
3.5. LO ON ricorre a mezzo dell'avv. Santo Iaria denunciando plurime violazioni di legge e difetto di motivazione su punti essenziali. Lamenta innanzitutto, che la Corte d'appello non abbia reso adeguata motivazione in ordine alla stessa sussistenza di una compagine criminale di natura mafiosa, radicata sul territorio e avente le caratteristiche di cui all'art. 416/bis cod. pen. non avendo nemmeno sciolto il dubbio se quella ritenuta sussistente fosse una propaggine della storica cosca ER, di cui avrebbe mutuato i metodi, ovvero una nuova entità associativa, esplicante una propria capacità di intimidazione. Tanto perché gli elementi indiziari e probatori valorizzati dai giudici di merito sarebbero quanto mai labili e generici, in quanto il contributo dichiarativo del 9 collaboratore ON si appalesa di equivoca capacità dimostrativa in ragione della sua conoscenza indiretta dei fatti (non era nemmeno inserito nella cosca di : "nuova generazione"), della obbiettiva genericità delle sue dichiarazioni e della loro contraddittorietà in relazione ad aspetti essenziali del fatto da provare, nonché dell'assenza di riscontri (nemmeno le armi sono state trovate nei luoghi da lui indicati). Evidenzia che ON ha parlato essenzialmente della "storica" cosca ER, rivelandosi ben poco informato su quella oggetto di giudizio, e che si è contraddetto, laddove ha dichiarato di aver appreso le notizie sull'associazione dal cognato LO e, contestualmente, di non aver parlato con lui di 'ndrangheta. Quanto alle intercettazioni, deduce che, seppur apparentemente relative a condotte malavitose e metodi violenti, non offrono spunti per qualificare come mafioso il gruppo delle nuove leve, non essendo rivelatrici di una capacità di sopraffazione nel contesto sociale di riferimento. Lamenta che, sebbene, quest'aspetto sia stato specificamente dedotto nei motivi d'appello, il giudice di secondo grado salvo evidenziare i rapporti della nuova compagine con la storica cosca ER, anche dal punto di vista personale - si sia limitato a fare rimando alla motivazione del primo giudice, privando così il LO di un secondo grado di giudizio. Per quanto attiene specificamente alla posizione di LO ON, lamenta che i giudici abbiano sottovalutato gli elementi di valutazione offerti dall'indagine privata (le dichiarazioni di ZA NA e ZA ZI, che avevano disvelato i sentimenti di astio e livore di ON nei confronti di LO) per la semplice ragione che erano parenti dell'imputato e che le loro dichiarazioni erano "prive di riscontri", capovolgendo, in tal modo, i termini del ragionamento valutativo, che esige i riscontri in primis per le dichiarazioni del collaboratore;
- - dichiarazioni che sono rimaste, invece, isolate nel panorama probatorio valorizzato dal giudicante. Le intercettazioni, infatti, non offrono nessuna prova della duratura messa a disposizione del ricorrente per l'attività del sodalizio, rivelando, al massimo, una conoscenza da parte di LO delle dinamiche - interne dell'associazione, senza che ciò si traduca in prova di organica adesione (il ricorrente menziona le intercettazioni che lo riguardano, evidenziando che concernono le sorti di una proprietà una sala giochi condivisa con DI BI, nonché la sua partecipazione al matrimonio di VA e al funerale di OM ER: conversazioni aggiunge irrilevanti sotto il profilo che - - interessa). Con ultimo motivo si duole del riconoscimento, in relazione al reato associativo, dell'aggravante dei cui al quarto comma dell'art. 416/bis cod. pen., nonché, in relazione al di danneggiamento contestatogli al capo F), dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91. Deduce, sotto il primo profilo, che nessuna 10 ши dimostrazione è stata data della consapevolezza, da parte di LO, del possesso di armi dai parte di presunti sodali;
sotto il secondo, che non sia stato spiegato perché il danneggiamento dell'auto di RO PP fosse diretto a favorire l'attività dell'associazione e non fosse dovuto, invece, al dissidio esistente tra RO e il solo VA IV, né è stato spiegato perché quel danneggiamento sia espressione di metodo mafioso. In data 7 ottobre 2015 il difensore di LO ha fatto pervenire a questa Corte dichiarazioni di ON BI VA - acquisite in sede di indagini difensive - relative al fratello ON IO PE;
dichiarazioni di cui, sostiene, ha parlato nel ricorso a questa Corte.
3.6. AS LA ricorre a mezzo dell'avv. CO Iaria, il quale, oltre a sollevare le medesime censure in ordine alla sussistenza dell'associazione, alla genericità del contributo dichiarativo di ON e alla non conducenza sul punto degli esiti intercettativi, deduce, quanto alla specifica posizione - dell'assistito, l'assenza di prova circa l'effettivo contributo da questi fornito alla vita e all'operatività del supposto sodalizio, in quanto la sentenza impugnata si è limitata a evidenziare una mera vicinanza di AS ad ambienti malavitosi e una sorta di "disponibilità" del medesimo, apoditticamente desunta dal dato penalmente neutro del legame di parentela sussistente tra lo stesso e CO - AU. Il ricorrente critica, quindi, il ragionamento e le conclusioni dei giudici di merito in ordine alle tre conversazioni cui risulta interessato il AS, rilevando che, in un caso, AS viene ammonito da CO per il fatto di intrattenere frequentazioni con persone non gradite al "gruppo" (conversazione - aggiunge.. che, pur interpretata nel senso proposto dalla Corte di merito, non è dimostrativa della mafiosità del "gruppo"); in altro caso AS concorre, con CL OV, nel pestaggio di un soggetto inviso a quest'ultimo (conversazione - spiega - che non è sintomatica della messa a disposizione di AS per ogni attività del gruppo); in altri casi si parla del matrimonio di VA o del funerale di ER (conversazioni che non sono conducenti -conclude- rispetto alla conclusione dei giudicanti). Con altro motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova del reato di cui al capo B) (estorsione in danno di CI), per essere stata omessa ogni valutazione circa l'idoneità della minaccia a coartare in concreto la volontà della vittima, tenuto conto del fatto che non sono utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato ai carabinieri nell'immediatezza del fatto. Con un terzo motivo si duole della motivazione con cui è stata ritenuta la partecipazione di AS al danneggiamento dell'auto di EO ON (capo C), nulla emergendo - dalla conversazione intercettata in termini Idi adesione di AS al proposito criminoso dei coimputati. 11 ки Con ultimo motivo si duole del riconoscimento, in relazione al reato associativo, dell'aggravante di cui al quarto comma dell'art. 416/bis cod. pen., nonché, in relazione agli altri reati a lui contestati, dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge 203/91. Deduce, sotto il primo profilo, che nessuna dimostrazione è stata data della consapevolezza, in AS, del possesso di armi dai parte di presunti sodali;
sotto il secondo profilo, che manca del tutto la prova che l'azione fosse diretta a favorire l'attività criminosa dell'associazione, invece che sé stesso (la stessa Corte d'appello non ha escluso - aggiunge - che AS abbia agito al solo fine di procurarsi un lavoro. Per quanto riguarda il danneggiamento dell'auto di EO, la Corte d'appello non ha, invece, tenuto conto del dissidio esistente tra il LI e VA).
3.7. AS AN ricorre a mezzo dell'avv. PE Nardo con tre motivi.
3.7.1. Col primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'associazione. Lamenta che i giudici di merito abbiano ritenuto esaustivo per la configurabilità del sodalizio criminale il - "mero associarsi" per scopi criminali e che abbiano attribuito un mero valore sintomatico (quindi, probatorio) alle condotte concretamente poste in essere in esecuzione del pactum sceleris, trascurando l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la condotta di partecipazione è riferibile a colui che esplichi un ruolo dinamico e funzionale all'interno dell'organismo, rimanendo a disposizione per i comuni fini criminosi. Peraltro, la Corte di merito si sarebbe poi contraddetta quando è scesa sul piano concreto della prova, poiché si è limitata ad elencare gli elementi che, a suo giudizio, proverebbero l'esistenza e l'operatività della cosca senza spiegare perché si tratti di elementi aventi effettiva valenza dimostrativa. Infatti, spiega, non ha tenuto conto che il processo "crimine" - i cui esiti sono stati valorizzati dai giudici di merito per dimostrare l'attuale persistenza dell'associazione facente capo ai ER non è ancora stato definito con sentenza passata in giudicato e che si tratta di procedimento costellato di numerose assoluzioni e valutazioni di merito che hanno ampiamente smentito la ricostruzione accusatoria;
non ha spiegato perché i danneggiamenti contestati al coimputato VA IV, perché la lite intercorsa tra alcuni giovani accoliti e IN e perché i contenuti della conversazione intercorsa tra DI e UZ sarebbero dimostrativi dell'impiego del metodo mafioso, invece che espressione della tendenza bullistica di pochi giovani di quartiere, stante la platealità con cui si è manifestata. Peraltro, aggiunge, era stata data la prova quanto ai danneggiamenti imputati a VA di una ricostruzione alternativa degli stessi sul piano psicologico e della eventuale causale, senza ricevere risposta dalla Corte di merito. Anche la mera presenza, non accompagnata da alcunché in termini associativi, all'interno del presente procedimento, di alcuni componenti della storica cosca ER, è di certo ancor 12 м : meno della mera "appartenenza" dei medesimi alla consorteria di cui și discute e la cui esistenza dovrebbero concorrere a dimostrare. Né la Corte d'appello ha dimostrato perché la partecipazione di alcuni soggetti al matrimonio di VA e al funerale di NI ER sarebbero dimostrativi di una "partecipazione associativa", specie in considerazione del fatto che una reale partecipazione è mancata e il matrimonio di VA rischio addirittura una defezione toAL, evitata solo grazie alle insistenze dello sposo presso gli amici. Lamenta che la Corte di merito non abbia addotto argomenti idonei a superare i rilievi difensivi in ordine alla vaghezza dei contenuti delle conversazioni intercettate - definite "mero scambio di chiacchiere tra soggetti ubriachi" - che sarebbero al più espressione di una sub-cultura vagamente imitativa di quella "ndranghentistica", nonché in ordine alla dedotta inattendibilità dei collaboratori, dalle cui dichiarazioni non si traggono che asserti di vaga conoscenza e di appartenenza degli imputati a una cosca di "ndrangheta". Infine, si duole, nell'abito del primo motivo di ricorso, che non siano state spese parole sul dolo associativo, che pure dovrebbe sussistere per la configurabilità del sodalizio.
3.7.2. Col secondo lamenta l'insufficienza degli elementi di prova esposti in sentenza per l'affermazione della responsabilità di AS in ordine al reato associativo. Rileva, innanzitutto, che la stessa Corte di merito ha attribuito scarsa rilevanza - ritenendoli, al più, segno di mera "appartenenza" - ad alcuni episodi che hanno riguardato AS AN (rappresentati dalla conversazione del 20/1/2009, da cui risulterebbe che AS ebbe a sottrarre ad uno dei sodali ubriachi un'arma prima che la discussione in corso degenerasse;
dalla partecipazione di AS ad alcune "mangiate" di gruppo, posto che in esse non furono trattate questioni associative;
dalla presenza di AS, in alcune occasioni, nell'ufficio retrostante l'autorimessa di US CE classe '73) e che abbia, irragionevolmente, attribuito valore decisivo al alcune emergenze processuali prive di significativa valenza, rappresentate: a) dal dialogo intercorso il 9/5/2008 tra US CE classe '73, US CE classe '63 e TT LA, da cui sarebbe emersa la consapevolezza dei conversanti che anche AS AN era pedinato dalla Forze dell'Ordine; b) dal dialogo del 7/4/2008, in cui i conversanti parlano della necessità di tenersi alla larga da un certo ristorante, perché frequentato da membri di Forze dell'Ordine; c) dal dialogo del 10/12/2008, in cui si sarebbe parlato del necessario riassetto organizzativo delle cariche della cosca, da discutere a casa di OM ER. Senonché, prosegue ricorrente, trattasi di elementi privi della carica dimostrativa loro attribuita, giacché: a) nella conversazione del 9/5/2008 il AS assente nell'occasione viene semplicemente menzionato come soggetto pedinato dalle - FF.00, insieme ad altri dimoranti in Cardeto, senza che dalla conversazione 13 traspaia la preoccupazione dei presenti per l'attività intercettativa posta in essere nei confronti dell'odierno imputato;
b) dalla conversazione del 7/4/2008 si evince solamente che il gruppo era intenzionato a recarsi al ristorante "solo per mangiare", senza che l'asserita devozione dimostrata da alcuno dei conversanti per i fratelli ER sia significativa di sottoposizione gerarchica di tipo mafioso e senza che il riferito ritrovamento di una microspia sia indicativo di alcunché; (c) la conversazione del 10/12/2008 è stata malamente interpretata giudici, giacché non si parla, in essa, di visita a ER OM per discutere di organizzazione del sodalizio, ma dell'allestimento, da parte dell'allevatore UG AN, di una bancarella per la vendita di prodotti tipici in occasione della transumanza invernale. Tale lettura alternativa - conclude - era stata espressamente sottoposta all'attenzione della Corte di merito, con l'esplicitazione del percorso logico seguito per arrivarci, senza che, tuttavia, gli argomenti della parte siano stati presi in considerazione, anche solo per confutarli. Ne consegue che l'analisi "logica" e globale degli stessi elementi presi in considerazione dalla Corte di merito per affermare l'intraneità di AS al sodalizio si appalesano di assoluta insufficienza e inconsistenza rispetto al raggiungimento della prova, perché mancanti di gravità, precisione e concordanza. -3.7.3. Col terzo motivo si duole sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione della mancata concessione delle attenuanti generiche e dell'applicazione della pena nel minimo editAL, richiesti in considerazione delle condizioni familiari e personali del AS e del buon comportamento processuale, nemmeno valutati dalla Corte.
3.8. US OM ricorre anch'egli a mezzo dell'avv. PE Nardo, che si avvale, anche in questo caso, di tre motivi.
3.81. Col primo solleva in ordine alla ritenuta sussistenza della cosca ER - le medesime censure mosse da AS AN alla sentenza impugnata.
3.8.2. Col secondo censura la motivazione con cui è stata ravvisata la partecipazione di US OM alla cosca suddetta. Premesso che la stessa Corte d'appello ha svalutato il significato probatorio di alcuni elementi invece valorizzati a carico dell'imputato dal CE dell'udienza preliminare (la stretta frequentazione con altri presunti sodali;
la partecipazione alle cd. "mangiate"), passa in rassegna le intercettazioni ritenute dai giudicanti più significative di intraneità al sodalizio per ribadire come aveva già fatto in appello che: a) dalla conversazione del 7/4/2008 si evince solamente che - US OM si recò in compagnia di altri - in un certo ristorante "solo per mangiare" e che rimase estraneo ai discorsi intervenuti nell'occasione ; b) la stessa Corte d'appello ha attribuito scarsa rilevanza all'ulteriore intercettazione del 7/4/2008, in cui si parla della visita da fare a ER OM, salvo poi 14 " contraddirsi nella valutazione dell'elemento; c) il dialogo del 12/1/2008 in cui AM DA e US CE classe '73 parlano di US OM come di soggetto in grado di sostenere la scalata, nella gerarchia mafiosa, di altro soggetto non meglio identificato è scarsamente intellegibile e da essa traspaiono soltanto i pensieri e i sentimenti di due asseriti accoliti, che non qualificano in alcuna maniera la posizione dell'imputato; d) ugualmente censurabile è il rilievo dato dalla Corte d'appello alla conversazione del 20/6/2008 - nella quale la Corte ritiene si sia parlato di "formule di ndrangheta" e di una "disposizione della Provincia" per la pochezza dei contenuti dimostrativi e per la lettura univocamente orientata di essa fatta dalla Corte di merito;
e) le dichiarazioni dei collaboratori IL e ON non possono essere poste per la loro genericità e indeterminatezza a base di un giudizio di - colpevolezza;
f) è illogico porre a base di una pronuncia di condanna gli stessi elementi giudicati insufficienti dal giudice della cautela.
3.8.3. Col terzo motivo si duole sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione della mancata concessione delle attenuanti generiche e _ dell'applicazione della pena nel minimo editAL, richiesti in considerazione delle condizioni familiari e personali dell'imputato e del buon comportamento processuale, nemmeno valutati dalla Corte.
3.9. US CE classe' 73 ricorre a mezzo degli avvocati AU Punturieri e CE Calabrese, che si avvalgono di quattro motivi.
3.8.1. Col primo lamentano che la Corte - in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e con motivazione illogica abbia ritenuto la sussistenza dell'associazione e la partecipazione di US ad essa in virtù di elementi probatori scarni, insufficienti e malamente valutati, o perché riferiti ad un periodo storico diverso rispetto a quello oggetto di contestazione (le sentenze e le risultanze dei procedimenti "Olimpia 1", "Olimpia 2", "Olimpia 3", "MareMonti" e "Crimine"), o perché provenienti da collaboratori di giustizia incapaci - per la loro posizione e per l'epoca della militanza di specificare il ruolo degli imputati (non solo di US CE) nel contesto associativo e il dettaglio delle attività criminali, o perché costituite da conversazioni vaghe oltretutto male interpretate - catturate mediante intercettazione. E' sulla base di tali inaffidabili elementi - aggiungono che i giudici di merito hanno ravvisato una continuità tra la storica - cosca ER e l'attività degli odierni imputati, nonostante l'assoluzione intervenuta nel giudizio celebrato - a suo tempo a loro carico (il riferimento è al cd. Proc. "MareMonti") e nonostante la inidoneità delle sentenze, ancorché -la prova dei fatti in irrevocabili, a fornire da sole nel diverso procedimento esse accertati. Quanto, in particolare, alle intercettazioni, lamentano che i giudici si siano limitati a riportare, in maniera "asettica", il contenuto delle conversazioni senza sottoporle ad accurato vaglio critico e senza tener conto delle deduzioni 15 ши difensive, con le quali era stata messa in evidenza la toAL genericità e la dubbia decifrabilità dei dialoghi. Contestano che il compendio intercettativo valorizzato a carico di US sia prova del ruolo apicale a lui attribuito, non essendo stato provato che "si fosse attivato al fine di veicolare direttive all'interno del sodalizio", ovvero che avesse influito sul conferimento di cariche nella "società maggiore", né che avesse ricevuto alcuna "dote" col beneplacito dei capi. Peraltro, i giudici hanno trascurato altri dati rilevanti emersi dalle intercettazioni, quali la inconsapevolezza - nei soggetti intercettati all'interno della sua rivendita circa la corretta "declinazione" delle "cariche" associative, l'ilarità e la superficialità con cui facevano riferimento a "rituali" 'ndranghentistici, l'ignoranza circa il luogo di detenzione domiciliare fissato dopo la scarcerazione di 1 ER OM: tutti elementi dimostrativi di estraneità attuale alla supposta societas sceleris.
3.8.2. Col secondo motivo contestano, più specificamente, la congruità della motivazione con cui è stato attribuito a US un ruolo apicale all'interno dell'organizzazione. Fanno rilevare che stessi elementi posti a carico dell'imputato sono stati ritenuti, per l'omonimo US CE. classe '63, B segno di semplice intraneità al sodalizio e che si tratta, comunque, di elementi : inidonei a sorreggere la conclusione cui sono pervenuti i giudicanti, giacché dimostrano che US mancava di "carisma criminale" (per essergli stata negata la promozione cui secondo i giudici - aspirava) e perché dimostrano che era - all'oscuro delle dinamiche criminali della zona di riferimento, posto che non sapeva chi avesse collocato una bottiglia incendiaria nell'escavatore di AL "Mimmo", imprenditore del posto, e perché questi dovette rivolgersi direttamente a SC (ER LE) per essere rassicurato. Peraltro, concludono, nemmeno i collaboratori esaminati hanno parlato di un ruolo apicale di US all'interno del sodalizio.
3.8.3. Col terzo motivo contestano che gli elementi valorizzati dai giudicanti siano dimostrativi della detenzione e del porto di una pistola vera (reati contestatigli ai capi M ed N) e del fatto che servisse alle finalità dell'associazione, non essendovi prova della autenticità della pistola che appare nelle videoriporese né del fatto che fosse a disposizione dei membri della cosca.
3.8.4. Col quarto ed ultimo motivo lamentano la "laconicità" della motivazione con cui sono state negate le attenuanti generiche e la fissazione della pena sotto il minimo editAL, senza "porre in alcun rilievo di sorta il dato tangibile dei rilievi difensivi".
3.10. US CE classe '63 ricorre a mezzo degli avvocati Umberto Abate ed Emanuele Genovese, che si avvalgono di due motivi.
3.9.1. Col primo censurano la sentenza per violazione dell'art. 416/bis cod. pen. e violazione delle regole di valutazione probatoria. I ricorrenti criticano, 16 innanzitutto, come ha già fatto AM, la ricostruzione operata dai giudicanti - del fenomeno delinquenziale calabrese, che è caratterizzato dalla coesistenza di più gruppi in competizione tra loro, fortemente ancorati al territorio e alla famiglia. Da qui - pertanto - la difficoltà di "configurare un fenomeno associativo in grado di condividere un medesimo disegno criminoso", o quantomeno un medesimo programma associativo. Anch'essi deducono, nello specifico di questo processo, l'inesistenza dell'affectio societatis tra i presunti sodali, posto che già in imputazione si parla di due "sottogruppi" (uno operante a San Sperato, sotto la guida di ER LE, figlio di OM;
l'altro operante a Cardeto, sotto la guida di ER DE, fratello di OM) che operano in modo indipendente e perseguono finalità proprie. Per quanto attiene, poi, specificamente alla posizione di US CE, contestano che sia stata data la prova di un contributo concreto e consapevole dell'imputato alla vita e all'operatività dell'associazione, oltre che causalmente orientato alla realizzazione di un comune programma criminoso. Tanto perché nulla emerge dagli atti circa una " proiezione esterna" delle condotte di US e dei sodali idonee ad incidere sulla sfera di soggetti estranei, costretti a subire l'invadenza e la sopraffazione del gruppo di associati (i ricorrenti si rifanno alla giurisprudenza di questa Corte, che vuole, per la configurabilità dell'associazione mafiosa, non il solo uso della violenza o della minaccia, previsto come elemento costitutivo dei delitti programmati, ma anche che la forza di intimidazione sia espressione dello stesso vincolo associativo e sia diretta a creare sul territorio condizioni di assoggettamento AL da rendere difficile l'interevento preventivo e repressivo dello Stato e da creare una diffusa omertà). E non emerge un ruolo di US nell'associazione, posto che quello attribuitogli dai giudicanti (mantenere i contatti tra il vertice e la base dell'associazione) è assolutamente generico e incontrollabile e non è, di per sé, indice di partecipazione. Peraltro aggiungono sono inconferenti e irrilevanti i dati desumibili dalle intercettazioni che riguardano US, in quanto: a) le cautele da lui palesate nel mentre si accingeva a far visita a OM ER si spiegano con la condizione di quest'ultimo, che era in regime di detenzione domiciliare;
b) il riferimento al cd "Banco nuovo" valorizzato dalla Corte "non trova conferma nel dialogo - riguardante il prevenuto"; c) i giudicanti hanno ritenuto, per errore, che US avesse partecipato ad alcuni incontri conviviali tra sodali;
d) la partecipazione dell'imputato al matrimonio della figlia di LL PE - nel corso del quale vi sarebbe stata una vera e propria riunione di mafia non è provata. Comunque, non è provata la partecipazione di US alla riunione suddetta, posto che il convegno ebbe luogo in due sale diverse e l'auto di US fu segnalata nei pressi della sala che non vide l'affluenza di personaggi compromettenti;
e) monitoraggio dell'autovettura di US nei pressi del santuario della Madonna di 17 au PO nella mattinata dell'1/9/2009 - data in cui, secondo i giudici, si svolse una riunione di 'ndrangheta non è significativo, posto che la presenza in loco dell'imputato non emerge dalle videoriprese effettuate dalla polizia.
3.9.2. Col secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca disposta ex art. 12-sexies L. 356/92 dei beni indicati in - 1 parte narrativa (un terreno agricolo, un ciclomotore, i beni aziendali della ditta "US TA), ritenuti frutto di attività illecita sulla base di un automatismo probatorio che non sembra lasciare spazio "ad una valutazione autonoma e disancorata da formule di stile". Deducono che il metodo ISTAT, applicato dai giudicanti per accertare la spesa annua di una famiglia, è da considerarsi totalmente inaffidabile e che irragionevolmente l'acquisto dei beni aziendali è stato disancorato dal rilascio di titoli cambiari, posto che l'accesso al credito mal si conciliava con la disponibilità di risorse economiche di natura illecita.
3.11. GR CE ricorre a mezzo degli avvocati OV de AN e CE Calabrese con tre motivi. Il ricorrente muove alla sentenza impugnata con un primo motivo le stesse censure di US CE classe '73 alla ritenuta sussistenza e operatività del sodalizio. Per quanto lo riguarda più specificamente, lamenta che sia stato ritagliato, per lui, un ruolo all'interno del sodalizio sulla base di dati neutri o privi di significativa valenza, rappresentati dai colloqui intercettati, espressione certamente di sub-cultura deviante (per le millanterie in essi contenute e per il gergo utilizzato, che richiama storia, riti, termini - come "copiata", "provincia" "banco nuovo", "trequartino" tipici della cultura mafiosa), ma inidonei a costituire prova dei fatti contestati. Da essi traspare, infatti, un mero interessamento per le cariche conferite ad adepti o la semplice richiesta di partecipare ad una visuta a OM ER, ovvero il ruolo di "manutentore" di un'arma mai rinvenuta e di cui non è stata accertata l'autenticità, ma nulla che riconduca ad un ruolo operativo e dinamico all'interno della presunta associazione. D'altra parte, aggiunge, totalmente trascurata dai giudici di merito è stata la considerazione contenuta nel gravame, secondo cui un intraneo all'associazione non avrebbe avuto bisogno di informarsi circa le "cariche" associative, che sono invariabilmente patrimonio conoscitivo degli associati, e avrebbe appreso direttamente dai capi la distribuzione delle nuove cariche. Con altro motivo contesta come ha già fatto US CE classe '73 - che - gli elementi valorizzati dai giudicanti siano dimostrativi della detenzione e de! porto di una pistola vera (reati contestatigli ai capi M ed N) e del fatto che l'arma servisse alle finalità dell'associazione, non essendovi prova della autenticità della pistola che appare nelle videoriporese né del fatto che fosse a disposizione dei membri della cosca. 18 Con ultimo motivo lamenta-anch'egli la "laconicità" della motivazione con cui sono state negate le attenuanti generiche e la fissazione della pena nel minimo editAL, senza alcuna attenzione ai rilievi difensivi. CONSIDERATO IN DIRITTO Nessuno dei ricorsi merita accoglimento. L'esame ordinato dei motivi di ricorso esige che vengano affrontate, in maniera unitaria, le problematiche relative all'esistenza dell'associazione mafiosa contestata, alla sua "proiezione" sul territorio e al "ruolo" nella stessa dei singoli associati, nonché la problematica affrontata da tutti i ricorrenti - delle condizioni necessarie al - riconoscimento delle attenuanti generiche e quella relativa alla commisurazione della pena. Successivamente verranno esaminate le posizioni dei singoli imputati. A) Motivi comuni ai ricorrenti.
1. Vari ricorrenti hanno, con motivi spesso sovrapponibili, contestato la prova dell'esistenza della cosca mafiosa a cui sono stati ritenuti associati. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, sulla scorta di B sentenze passate in giudicato ed altre non definitive, ma soprattutto sulla base del compendio probatorio acquisito nel corso del presente procedimento (in esso compreso le intercettazioni provenienti da altri procedimenti e transitati in questo col meccanismo delle produzioni), ha dato compiutamente conto dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione contestata, già operante in passato nel territorio di Reggio Calabria e provincia e confermata nella sua perdurante attività dagli esiti dell'istruttoria. I giudici hanno dato il giusto rilievo all'accertamento, divenuto definitivo, della "storicità" (quantomeno fino all'anno 2001) della cd. cosca ER, dal nome dei suoi epigoni;
hanno passato in rassegna una mole, notevole, di intercettazioni comprovanti l'interazione della cosca ER con le altre realtà mafiose del territorio calabrese;
hanno esaminato altre intercettazioni comprovanti la strutturazione e l'organizzazione gerarchica della cosca in questione, la stretta cooperazione (anche per ragioni criminali) tra i soggetti ritenuta ad essa partecipi, la presa sul territorio esercitata con metodi spesso violenti, il possesso di armi. Corretta è, pertanto, la conclusione cui sono pervenuti, accompagnata dall'osservazione che le intercettazioni hanno offerto uno spaccato di vita criminale quasi mai emerso nel corso dei processi con tanta evidenza. L'esame di tali risultanze è contenuto nelle pagg. da 4 a 60 della sentenza d'appello, a cui si rimanda, oltre ad essere ripreso nell'esame della posizione dei singoli imputati, ed è stato condotto con metodo analitico, aderente al contenuto 19 della prova, in modo logico e coerente. Tanto è testimoniato dal tenore delle 1 censure mosse dai ricorrenti, i quali non hanno quasi mai contestato specificamente la lettura delle intercettazioni fatta dai giudici di merito, salvo negare loro la valenza ad esse attribuita, ma a torto, giacché effettivamente la realtà emersa dalle intercettazioni - appena sinteticamente esposta - è probante sia del pactum sceleris che dell'affectio societatis. Non hanno fondamento le deduzioni difensive secondo cui dalle intercettazioni emerge solo una subcultura tipica delle aree di permeazione mafiosa e la presunzione degli intercettati di appartenere ad una combriccola di buontemponi, che sparla tra i fumi dell'alcol e si diletta di un linguaggio vagamente 'ndranghentistico - giacché ciò è che stato messo in evidenza rivela, invece, proprio la stretta e stabile relazione tra i soggetti di questo procedimento, rivolta alla realizzazione di un indeterminato programma criminoso, con i metodi e le finalità di una tipica associazione mafiosa (quest'ultimo aspetto verrà meglio affrontato al punto successivo). Senza pregio sono, poi, le ulteriori deduzioni difensive in ordine alla "anomalia" di un'associazione mafiosa, o genericamente criminale, composta di "frange" distribuite in diversi "locali" di 'ndrangheta (quello di Cardeto e quello di Modena- San Sperato). Ciò che rileva, infatti, dal punto di vista del diritto, è il comune sentimento di appartenenza ad un medesimo organismo, strutturato e con proprie gerarchie, dedito al perseguimento di scopi condivisi. L'esistenza di un'associazione mafiosa rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416/bis - cod. pen. va accertata, invero, secondo criteri "legali" e non secondo - l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate: L'articolazione interna delle "mafie"può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso, costituente "associazione mafiosa" ai sensi dell'art. 416/bis cod. pen., ma non vincola gli operatori del diritto, giacché i criteri legali di accertamento della societas sceleris (pactum e affectio) trascendono l'organizzazione interna del crimine e la stessa strutturazione del fenomeno per derivare direttamente dalla legge. Pertanto, una volta verificata, e accertata, la coesione interna di un gruppo criminale, unificato intorno a figure dirigenziali riconosciute, deve senz'altro ritenersi integrata la fattispecie legale dell'associazione, indipendentemente dagli ambiti territoriali di influenza e indipendentemente dalle relazioni che possano avere i suoi componenti con altre realtà della stessa natura.
2. Altra doglianza comune a quasi tutti i ricorrenti riguarda la prova della "esternalizzazione" della forza criminale. I difensori contestano, infatti, che sia stata fornita la prova di una "proiezione esterna" delle condotte riferibili al 20 singolo imputato, idonea a incidere nell'ambiente circostante. Ciò sul;
rilievo che un'associazione in tanto possa dirsi mafiosa e in tanto possa predicarsi - l'appartenenza del soggetto all'associazione in quanto vengano individuati fatti concreti e specifici, potenzialmente idonei ad incidere all'esterno sulla sfera dei soggetti estranei, che hanno subito la forza di intimidazione del vincolo associativo e che sono rimasti in una condizione di sottomissione e di sudditanza, nonché di incapacità a far valere le loro ragioni. Tali doglianze sottendono un equivoco e trascurano la pur corretta risposta fornita dai giudici di merito. E' vero che, secondo la definizione dell'art. 416/bis cod. pen., l'associazione è mafiosa quando i suoi membri si avvalgono "della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva", ma ciò non significa che la forza criminale debba essere espressa dal singolo associato o da tutti gli associati - - e che intanto possa parlarsi di adesione ad un'associazione mafiosa in quanto ognuno si riveli all'esterno nella maniera sopra descritta, giacché ciò varrebbe a significare che "associato" è solo colui che commette i reati-fine e solo colui che si rende "riconoscibile" (con le azioni) nella realtà sociale in cui vive. Quanto sia estranea una simile interpretazione alla realtà del diritto obbiettivo (e alla realtà tout-court) è dimostrato dalla stessa lettera e dalla ratio della norma in questione, che prevede un reato "associativo" e punisce la proiezione esterna dell'associazione e non del singolo (anche se l'associazione opera, necessariamente, attraverso coloro che ne fanno parte). E' una interpretazione che trascura, peraltro, "I'in sé" del fenomeno associativo, non solo mafioso, costituito dalla collaborazione tra gli associati in funzione della realizzazione del programma comune;
collaborazione che ha luogo primariamente all'interno della cosca e si proietta all'esterno solo in momenti particolari, allorché lo richiede il finalismo associativo. Ma nessuno può dubitare che anche la collaborazione "interna" costituisca una modalità di partecipazione, che rimanda al reato associativo. La condotta di partecipazione consiste infatti, come è stato già affermato e come va ribadito, nel contributo, apprezzabile e concreto sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo o il compito che il partecipe svolga nell'ambito dell'associazione (Cass., n. 1472 del 2/11/1998; Cass., n. 7627 del 31/1/1996; Cass., n. 5386 del 15/4/1994). Pertanto, non solo l'elemento che strutturalmente caratterizza l'associazione mafiosa (la "forza di intimidazione del vincolo associativo") non deve necessariamente promanare dai singoli associati, ma non è nemmeno necessario che l'azione collaborativa del singolo quale essa sia si riveli all'esterno, ben potendo svolgersi in silenzio e all'oscuro nell'ambito delle relazioni interpersonali e nell'apprestamento delle condizioni 21 ill necessarie all'operatività del sodalizio. Essenziale, infatti, è che la forza intimidatrice promani dall'associazione in quanto AL, come sua intrinseca capacità di sopraffazione, per cui, come non rileva che solo taluno degli associati proietti, per l'efferatezza dei suoi delitti, particolare soggezione all'esterno (C., Sez. I, 18.6.1990), così non rileva che taluno dei suoi membri esaurisca la sua condotta partecipativa all'interno del sodalizio. Quanto, poi, alla "proiezione esterna" (del sodalizio, per quanto si è : detto) nel caso specifico, la sentenza impugnata ne ha dato ampia ed esauriente dimostrazione, richiamando i casi in cui l'attività dell'organismo si è espressa in modo bruAL, punendo e coartando la volontà di coloro che avevano dato fastidio ai suoi membri (è il caso dei danneggiamenti contestati ai capi C-D-E-F, su cui in seguito si tornerà), ponendo in essere azioni estorsive nei confronti di CI EN (è il caso dell'estorsione di cui al capo B), compiendo una spedizione punitiva nei confronti di un commerciante non identificato (fatto narrato da ON: pag. 7 della sentenza impugnata), pestando un soggetto sgradito (fatto diverso da quelli contestati, posto in essere da BA e CO: pag. 12), ma anche fermando i lavori di chi non si era mostrato accondiscendente verso le pretese del sodalizio (intercettazione captata sull'auto di AS e CL: pag. 10), controllando che non avvenissero litigi nel parcheggio della discoteca Top Club di Mosorrofa, per ragioni evidentemente di interesse del sodalizio (pag. 11), risolvendo "questioni" nel territorio di riferimento (conversazione tra BA e AS, richiamata a pag. 11), minacciando il proprietario del locale che sollecitava il pagamento, da parte dell'affittuario DI, delle mensilità arretrate (pag. 24) ovvero il carabiniere che s'era permesso di elevare una contravvenzione a carico del medesimo DI (pag. 32), permettendo ai Longo di Polistena di assumere appalti ed eseguire lavori nel territorio di propria competenza (pag. 51-52), costringendo un imprenditore non identificato a prestazioni di lavoro in favore della cosca (pag. 52), ecc. ecc.. Non occorre aggiungere altro per concludere cha la questione sollevata dai difensori ha avuto, in sentenza, pertinente ed esaustiva risposta.
3. Tutti i difensori come è stato evidenziato nell'illustrare i motivi di ricorso lamentato una insufficienza argomentativa in ordine al "ruolo" hanno dell'assistito nell'associazione e, comunque, l'erronea applicazione dell'art. 416/bis cod. pen.. Tutti, infatti, hanno lamentato che sia stato trascurato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la condotta di partecipazione è riferibile a colui che esplichi un "ruolo dinamico e funzionale" all'interno dell'organismo, rimanendo a disposizione per i comuni fini criminosi. La sentenza, invece, si sarebbe accontentata di dimostrare la semplice 22 My frequentazione tra i vari soggetti di questo procedimento, la loro interazione, magari anche per fini criminosi, ma nessuno sforzo avrebbe fatto per qualificare - attraverso l'attribuzione di un ruolo la partecipazione al sodalizio. - Anche AL motivo è infondato. Va premesso che come correttamente esposto anche l'associazione mafiosa, come l'associazione semplice in sentenza - delineata nell'art. 416 cod. pen., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché la libertà individuale). : Invero, come è stato messo in evidenza sia in dottrina che in giurisprudenza - già in relazione al delitto di associazione per delinquere comune e come a fortiori deve valere in relazione all'associazione mafiosa (la quale è intrisa di illiceità penale fin nel metodo operativo utilizzato), la costituzione di un ente siffatto sviluppa - già per il solo fatto di esistere una carica di pericolosità espressiva di un danno attuale ed effettivo rispetto a beni fondamentali. Così come va ricordato che le associazioni mafiose, soprattutto nei luoghi di storico radicamento, non hanno bisogno di esercitare con continuità la forza intimidatrice di cui sono portatrici, giacché la fama criminale di cui si sono circondate grazie al patrimonio criminale pregresso consente loro di beneficiare, senza esibizioni muscolari, della sottomissione "spontanea" del corpo sociale in cui allignano. Inoltre, va tenuto conto del fatto che lo scopo delle associazioni mafiose a differenza di quanto si riscontra nelle associazioni "semplici" - non è dato solo dalla commissione di reati-fine, ma, i molto più genericamente, dalla acquisizione di posizioni di vantaggio in ogni campo dell'attività economica e della vita sociale. Per AL motivo l'associazione mafiosa 1 esercita, sul corpo sociale, un'attrattiva enormemente maggiore delle associazioni classiche, convogliando verso di essa una pluralità di soggetti, dal più diverso profilo, disposti ad avvalersi della forza di intimidazione che da essa J promana. Di conseguenza, le forme della partecipazione possono essere le più diverse, possono essere non appariscenti e possono assumere connotati -all'apparenza- con le normali esplicazioni della vita quotidiana e coincidenti lavorativa (come avviene, per esempio, con l'imprenditore colluso). Infine, va tento conto del fatto che l'associazione mafiosa è una realtà "dinamica", in continuo movimento, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale e all'evoluzione dei rapporti di forza tra gli aderenti. Per tutti questi motivi andare alla ricerca di un "ruolo" stabile e predefinito (come hanno preteso di fare i ricorrenti) dell'associato all'interno del sodalizio, quasi si trattasse definirne il profilo criminale (killer, cassiere, autista, mazziere, ecc), comporta uno sforzo (spesso) vano e comunque non necessario per qualificare la posizione del singolo, giacché ciò che rileva, per potersi parlare di "partecipazione" ad un organismo mafioso, è, come ripetutamente affermato in giurisprudenza, la 23 "compenetrazione col il tessuto organizzativo del sodalizio"; vale a dire, la messa a disposizione in via tendenzialmente durevole e continua delle proprie - energie per il conseguimento dei fini criminosi comuni, nella consapevolezza del contributo fornito dagli altri associati e della metodologia sopraffattoria propria del sodalizio (SU, n. 33748 del 12/7/2005). Definizione che comprende, all'evidenza, sia il profilo soggettivo che quello oggettivo della partecipazione, poiché esprime la necessità che essa sia sorretta da affectio societatis e dalla interazione - causalmente orientata al conseguimento degli scopi sociali con gli altri associati. Si tratta, è bene precisarlo, proprio della conclusione a cui è pervenuta la più recente giurisprudenza (n. 33748/2005 e tutte quelle che l'hanno seguita) · spesso richiamata dai ricorrenti senza però farne puntuale applicazione la quale, dopo aver sottolineato come la locuzione "prender parte" debba intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, ha chiarito, allorché si è spostata sul piano della dimensione probatoria, che rilevano, "tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa"; ed è stata ancora più chiara allorché, esemplificando, ha ricondotto tra gli indici della condotta partecipativa i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi "facta concludentia">>; vale a dire, condotte che non identificano alcun "ruolo" specifico del partecipe, ma sono comunque indice di intraneità e di condivisione degli scopi associativi. Quanto appena detto sul significato del termine "partecipare" impone di ritenere infondate le censure di tutti i ricorrenti che si sono appellati per sostenere la www violazione dell'art. 416/bis cod. pen. - alla mancata specificazione, da parte della Corte d'appello, del "ruolo" (come sopra inteso) ricoperto nell'arco temporale della contestazione, poiché quello che si dirà in ordine alla posizione dei singoli imputati allorché verranno esaminate le specifiche posizioni · dimostra che tutti erano ben addentro alle dinamiche associative e che tutti posero in essere condotte che costituiscono indice per dimensione qualitativa o per reiterazione quantitativa del volontario perseguimento degli scopi dell'associazione, nella - consapevolezza di innestare sinergicamente la propria condotta su quella degli altri associati.
4. Posto che, per quanto si è anticipato, i ricorsi sono infondati in punto di contestazione della responsabilità, va qui aggiunto, per coerenza argomentativa 24 ми e semplificazione espositiva, che sono infondati anche in ordine alla determinazione della pena. Tutti, infatti, hanno lamentato un eccesso di severità a sanzionatoria, derivante dall'applicazione di una pena superiore al minimo editAL e dalla negazione delle attenuanti generiche. E' il caso allora di ricordare che la concreta modulazione della pena appartiene al novero dei poteri discrezionali del giudice di merito, cui esercizio si sottrae al sindacato in sede di legittimità ove sorretto da idonea motivazione;
nel caso specifico, la motivazione addotta per tutti, fondata sulla gravità del reato contestato (partecipazione ad una delle associazioni criminali più pericolose nel panorama regionale), sull'assenza per tutti di ogni segno di resipiscenza e sulla impossibilità di rinvenire nella condotta, anche processuale, degli imputati un qualche elemento atipico da elevare a presupposto di fatto delle attenuanti generiche vale a giustificare la modulazione del trattamento sanzionatorio, determinato peraltro per tutti in maniera moderatamente superiore al minimo editAL. Né i ricorrenti (tutti i ricorrenti) sono stati in grado di segnalare elementi positivi a loro favore, trascurati dal giudicante, salvo appellarsi, taluni di loro, allo stato di incensuratezza che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non assume alcuna decisiva valenza ai fini che qui interessano (ex multis, Cass., n. 44071 del 25/9/2014); e salvo valorizzare a proprio favore la scelta del rito (abbreviato), che è già premiato con significativi sconti di pena e non sottintende "meriti" ulteriori di cui il giudicante della tener conto. Anche questo motivo va, pertanto, disatteso. B) Ricorsi dei singoli imputati.
1. Destituito di ogni fondamento è il ricorso di BA ON.
1.1. Alle pagg. 129-154 della sentenza impugnata sono menzionate, e in taluni ро casi riportate, le conversazioni - captate, in alcuni casi, proprio sulla sua Fiat 600 intercorse tra l'imputato e altri sodali (CL, OV, AS CE, - AS LA, VA IV) da cui emerge, lampante, la sua frequentazione, per motivi illeciti, con altri membri della cosca;
la sua subordinazione a DI, che "tiene molto a lui"; la sua disponibilità per ogni azione illecita del gruppo malavitoso di appartenenza (pestaggi e danneggiamenti); la sua perfetta conoscenza delle dinamiche associative, della stratificazione gerarchica del sodalizio (conversazione del 31/1/2010, riportata alle pagg. 134-135) e delle regole da rispettare (tra cui, quella fondamenAL, di avvisare i capi prima di ogni azione che possa impegnare il sodalizio, o avere, comunque, ripercussioni sulla sua immagine o la sua esistenza); l'affectio che lo lega agli altri membri del gruppo (significative, in tal senso, la conversazione riportata alle paġg- 130-131, in cui CL viene rimproverato perché, con le sue azioni, espone troppo il gruppo, col rischio di mettersi nei guai e costringere i sodali a prendere le sue 25 ли difese;
la conversazione del 12/2/2010, riportata a pag. 135 e seg., in cui BA, parlando con CL, dice di aver detto a I" di presentarsi subito come appartenete alla "locale" di san Sperato, perché così "finisce il bordello". Nella stessa conversazione BA chiarisce, ad abundantiam, che "tutti noi" sono tenuti a rendere conto ai capi di quello che succede;
la conversazione del 22 maggio 2010, riportata alle pagg. 220 e segg., contenente come correttamente sottolineato dai giudici una vera e propria confessione - stragiudiziale di colpevolezza); la pressione esercitata dal gruppo cui appartiene sugli imprenditori della zona (pag. 132); il possesso di armi da parte sua e la consapevolezza che anche altri le detengono. Nessuna caduta di logicità, di congruenza o di consequenzialità vi è nel discorso della Corte d'appello, che ha tenuto conto di fatti certi, nemmeno contestati dalla parte, e autonomamente probanti della partecipazione di BA all'associazione guidata da DI e ER, giacché ne rivelano effettivamente la piena consapevolezza di operare in un contesto associativo, in funzione degli scopi dell'associazione e in sinergia con altri membri, mossi dalla stessa consapevolezza e dagli stessi scopi.
1.2. Anche le doglianze concernenti la ritenuta aggravante dell'art. 7 L. 203/91, contestata in relazione ai danneggiamenti a lui imputati, sono manifestamente infondate. La Corte d'appello, con motivazione ampia e logica, basata sulla disamina delle ragioni che portarono gli imputati a commettere le azioni delittuose loro addebitate, nonché sulle modalità della commissione, ha spiegato che l'incendio dell'auto di EO (capo C) fu originata non solo da! risentimento di VA per l'epiteto che gli era stato affibbiato ("topo d'appartamento"), ma anche dall'intento di dare una lezione al LI, affinché si guardasse, per l'avvenire, dallo scrivere contro i mafiosi e le mogli dei mafiosi e la smettesse di "fare il Saviano" (pag. 144); che il danneggiamento dell'auto di OM (capo D), quello in danno di RO (capo E) e quello in danno di VI (capo F), seppur sorretti da una causale privata (il risentimento di VA, quanto ai primi tre delitti), si iscrivevano, comunque, in una strategia volta ad affermare la potenza del gruppo sul territorio, perché dimostravano che ogni affronto ai suoi membri determinava la reazione offensiva del clan, con conseguente, inevitabile propagazione della sua fama sinistra. E tanto è stato ritenuto, in particolar modo, per l'incendio dell'auto di IN (ma non solo per questo caso), giacché l'origine del danneggiamento risiedeva proprio in un diverbio avuto con I" (vicino ai danneggiatori); la qualcosa rendeva evidente, nell'ambiente reggino, che gli "affari" privati erano immediatamente "affari" degli “amici", la cui reazione bisognava attendersi. Così come hanno considerato che BA non aveva nulla di personale
contro
EO, OM, RO, ecc, per cui la sua pronta adesione ai propositi 26 vendicativi del sodale non poteva che essere espressione di solidarietà 'ndranghentica; quindi, espressione al massimo grado di affectio societatis.
1.3. Parimenti infondate, in maniera manifesta, sono le doglianze relative alla condanna per detenzione e porto di arma da fuoco (capo G). Alle pagg. 152-153 è riportata l'intercettazione che è alla base della pronuncia, interpretata dalla Corte d'appello in base a canoni di logici e di comune esperienza, essendo stato '; evidenziato che i due conversanti (BA e AS) parlano di inceppamento dell'arma, di incameramento e di "botti" (proiettili) e del fatto che BA porta sempre con sé l'oggetto della discussione: circostanza che contrasta, all'evidenza, con l'assunto difensivo, secondo cui si sarebbe trattato di arma giocattolo. E senza considerare che, come rilevato anche in questo caso dalla Corte di merito, BA era quotidianamente al servizio della cosca e pronto ad eseguire gli ordini di DI, per la qualcosa l'arma serviva egregiamente allo scopo (col che riceve concreta dimostrazione l'assunto accusatorio, secondo cui possesso della pistola era funzionale agli scopi associativi).
1.4. Inammissibili, infine, sono le doglianze in merito al trattamento sanzionatorio, caratterizzato dalle negazione delle attenuanti generiche. Sul punto, la Corte d'Appello non ha mancato di motivare la propria decisione sul punto, con l'evidenziare la particolare pericolosità della condotta tenuta dall'imputato, l'adesione ad un progetto criminale di cui conosce l'imponenza (avendo avuto il padre assassinato in un agguato di mafia) e l'assenza di segni di ravvedimento, essendosi limitato a riconoscere l'evidenza e a negare, altrettanto chiaramente, altre evidenze, pure consegnate al processo dalla disarmante chiarezza delle intercettazioni. Né, d'altra parte, il ricorrente segnala elementi favorevoli trascurati dal giudicante, salvo appellarsi, in maniera generica e non qualificata, all'ambiente familiare e sociale del giudicando e a perorare la riduzione della pena sotto il minimo editAL in base alla considerazione - tutta soggettiva che il minimo sia "sproporzionato" rispetto alla condotta che si - tratta di sanzionare.
2. Parimenti infondato è il ricorso di AM OM DA. Le intercettazioni che lo riguardano, riportate alle pagg. 156-179 della sentenza impugnata, dimostrano come correttamente ritenuto dai giudici di primo e secondo grado la piena compenetrazione di AM nel sodalizio, in qualità di- membro della "locale" di Cardeto.
2.1. Immune da censure, innanzitutto, è la parte della sentenza che esclude incompatibilità tra la distribuzione dei mafiosi in diverse "locali" e la loro appartenenza ad un'unica "ndrina", giacché come è già stato argomentato al punto A1 - ciò che rileva, dal punto di vista del diritto, è il comune sentimento di 27 Will appartenenza ad un medesimo organismo e non l'articolazione territoriale dello stesso.
2.2. La partecipazione di AM al sodalizio è stata desunta da una serie di conversazioni intercettate nella rivendita di un sodale (US CE classe '73) o nella Mercedes di TT LA (personaggio di assoluto rilievo 'ndranghentistico) da cui traspare l'interesse di AM per una visita da fare a Serrraino OM, suo interesse per la "copiata" data a San Sperato, la sua partecipazione (passiva) ad un discorso di TT LA sulia "santa"data a "Valerio", la sua partecipazione (attiva) ad un discorso tra sodali sul "Banco nuovo" e la sua partecipazione a "mangiate" di gruppo. Non è possibile intravedere incongruenze o cadute di logicità - apoditticamente affermate dal ricorrente nella motivazione della Corte d'appello, la quale ha dato rilevanza a - circostanze di indiscutibile valore inferenziale, rappresentate: a) dalla diretta partecipazione di AM a discussioni in cui si discute dei nuovi assetti organizzativi della cosca (il "banco nuovo", da trattare addirittura con ER OM, capo indiscusso dell'associazione, sebbene il parlare con lui comportasse dei rischi per tutti) e dei cerimoniali di affiliazione (la "copiata"); b) dalla partecipazione a "mangiate" in cui verranno trattati affari della cosca;
c) dal suo presenziare a discorsi che hanno ad oggetto il conferimento di importanti cariche di 'ndrangheta (la "santa" data a Valerio); il tutto in un contesto caratterizzato dalla familiarità e dall'attiva frequentazione e interazione di AM con personaggi di assoluto rilievo mafioso, quali TT LA, ER DE e US CE classe '73, ovvero con personaggi ugualmente inseriti nella cosca, seppur a livello inferiore, quali US OM, US CE classe '63, AS SQ, AS AN (giusto per rimanere a quelli con i quali ha, nelle intercettazioni, interlocuzione diretta). Quanto mai pertinente è, infatti, il rilievo dei giudicanti, secondo cui AM non avrebbe potuto avere le conoscenze che ha dimostrato di avere (sia con riguardo alle persone che al gergo e alle dinamiche interne dell'associazione), non avrebbe frequentato con l'intensità rivelata dalle intercettazioni - soggetti organicamente inseriti nella cosca propria o altrimenti parte dell'universo mafioso, non avrebbe mostrato così spiccato interesse (non semplice curiosità) per l'organigramma mafioso (le cariche attuali e quelle future), non sarebbe stato ammesso a discussioni così compromettenti per i conversanti, se egli (AM) non fosse stato "partecipe" dell'associazione tratta a giudizio e se soggetti che con lui si rapportava non fossero stati sicuri della sua intraneità, in considerazione della condivisione da parte sua - degli interessi e degli scopi del sodalizio. Il tutto confermato dalla interazione dell'imputato con US CE nell'episodio descritto al capo M) - avente ad oggetto un'arma che egli si incarico di rendere meglio funzionante e dalle dichiarazioni di ON, che lo sapeva 28 ми : "molto legato a DI BI"; vale a dire, a uno degli astri nascenti della cosca, anche in virtù della sua affinità (in senso giuridico) a ER OM. e LE. Quanto, poi, al rilievo difensivo, secondo cui le organizzazioni criminali, in tanto possono definirsi mafiose, in quanto abbiano "proiezione esterna", intesa come capacità di intimidazione nell'ambiente circostante, vale quanto esposto al punto A2, a cui si rinvia.
2.3. Manifestamente infondate sono pure le censure riguardanti capo M) (detenzione e porto di arma comune da sparo). Il fatto che si trattasse di arma vera (e non di pistola giocattolo) è stato desunto dalle circostanze della detenzione, dai timori palesati dagli astanti per la partita improvvisa di un colpo, dalla preoccupazione insorta nei presenti dal sopraggiungere, inaspettato, di un cliente. Vale a dire, in base a circostanze univocamente indicative della autenticità dell'arma e dei pericoli che derivavano dal suo maneggiamento. Quanto al "possesso" dell'arma da parte di AM, giusto rilievo è stato dato al fatto che, dopo aver accertato il suo difettoso funzionamento, l'imputato si allontanò dal luogo con la pistola inserendola nella cintola dei pantaloni: segno, inequivocabile, che si era fatto carico di renderla maggiormente efficiente, data la sua esperienza in materia. Né merita censure l'attribuzione all'arma (rectius, al suo possesso) di una finalità agevolatrice dell'associazione, che è stata desunta dall'interesse mostrato intorno alla stessa da più membri della cosca (ER, US, AM) e dalle caratteristiche dell'associazione, che abbisognava dell'arma per farne mostra e, all'occorrenza, più efficacemente esercitare il proprio potere sul territorio.
2.4. La motivazione con cui sono state negate le attenuante generiche non si presta a rilievi di sorta, essendo fondata sull'assenza - desunța, tra l'altro, dal memoriale da ultimo presentato alla Corte d'appello - di una seria revisione critica del proprio vissuto e sulla gravità della condotta: vale a dire, in base a parametri che, avendo base nell'art. 133 cod. pen., costituiscono corretto riferimento per l'esercizio del potere sanzionatorio.
3. Infondate sono anche le doglianze di TO OV. Anche per lui sono state ritenute significative, e direttamente probanti, conversazioni che 10 ritraggono a colloquio con personaggi sicuramente intranei alla cosca per cui processo o certamente appartenenti all'universo mafioso calabrese quali TT LA ('ndranghentisa di rango "provinciale"), AS SQ, AM OM, US CE classe '73 -, oppure dimostrano la sua perfetta conoscenza delle dinamiche mafiose locali e l'interazione con i personaggi che sono, nello specifico della realtà mafiosa di Cardeto, al vertice del sodalizio, come ER OM, LE e DE. Soprattutto, dimostrano che 29 сей nessuno dei soggetti sopra nominati aveva remore a parlare, dinanzi a lui, delle dinamiche interne dell'associazione e delle problematiche riguardanti la vita associativa, anche di quelle destinate, per la loro "delicatezza", ad essere coperte dal massimo riserbo, come quelle attinenti al conferimento delle cariche all'interno del sodalizio. Sono state infatti riportate conversazioni · svoltesi alla presenza di TO o con la sua partecipazione - da cui traspare l'obbligo, per gli interessati (in questo caso, AS SQ e lo stesso TO), di informare ER LE di ogni avvenimento che possa involgere gli intéressi della cosca e conversazioni in cui si parla di un soggetto che è andato per lavorare alla diga del Menta - i cui lavori erano stati appaltati alla Menta 2008 srl e che è - stato "fermato" da qualcuno che ne aveva il potere, ragion per cui si è reso necessario investire della questione ER LE, anche se della questione è stato investito pure ER DE, il quale, però, non ha voluto 0 potuto risolverla (pag. 180-186, conversazioni del 3/6/2008); una conversazione catturata sull'auto in uso a LA TT, nel corso della quale AS LA, alla presenza di TO, fa presente di aver richiesto, insieme a US CE classe '73, una carica maggiore all'interno dell'associazione (quella di "trequarino), ricevendo una risposta interlocutoria di TT (conversazione del 16/4/2008, da cui traspare il timore di tutti di essere intercettati); una conversazione captata all'interno della rivendita di auto di US CE classe '73, nel corso della quale i presenti (TT LA, US, TO, AS SQ e AL LA) fanno riferimento a "dei lavori e a delle ditte" e proprio TO afferma che MI, appena uscito dal carcere, farà mettere "tutti d'accordo" (conversazione dell'8-4-2008. Nella stessa conversazione si parla di una riunione da organizzare al più presto tra - personaggi di 'ndrangheta e TO si offre di portare qualcuno con sé); un'altra conversazione (progr. 6555 del 2/8/2008) catturata all'interno della rivendita di auto di US CE, nel corso della quale quest'ultimo parla dell'assunzione di TO da parte di ER LE e dice la cosa fu a suo tempo - gradita a "tutti" ("ci è stato bene a tutti"). Emerge all'evidenza, dalle emergenze istruttorie appena passate in rassegna, che i giudici di merito hanno preso in considerazione fatti di indiscutibile valore inferenziale, perché indicativi della vicinanza di TO ai soggetti più rappresentativi della cosca, della fiducia che era riposta in lui e del gradimento che era seguito alla sua assunzione nella società gestita da ER, Corretta è, pertanto, la conclusione che egli era un uomo della cosca in servizio effettivo, disponibile alle incombenze della vita associativa e punto di forza, insieme agli altri, di una entità criminale radicata sul territorio di Cardeto e ivi operante. Quanto alle ulteriori censure difensive, inammissibili sono tutte quelle rivolte a contestare o diversamente interpretare le intercettazioni in atti, posto che la 30 Ш lettura del materiale probatorio (tra cui, principalmente, le intercettazioni) rappresenta compito precipuo del giudice di merito, che, ove condotto, come nella specie, in aderenza alle risultanze istruttorie e con criteri di logicità, si sottrae ad ogni ingerenza ricostruttiva del giudice di legittimità. Peraltro, la Corte d'appello non ha mancato di prendere in considerazione le specifiche doglianze difensive e le ha disattese con ampia e pertinente motivazione (vedi pagg. 190 e segg.), laddove ha fatto rilevare che la continua presenza di TO sull'auto di TT nella circostanza più compromettente (quella in cui si parla delle "cariche": conversazione del 16/4/2008) non è stata contestata nemmeno col memoriale difensivo del 9/4/2014 e che una discesa del TO dall'auto prima . che si parlasse di cariche oltre a non essere stata rilevata dalla Polizia in - ascolto non è nemmeno plausibile, posto che fu TT ad arrestare l'auto sotto casa sua per recuperare qualcosa all'interno dell'abitazione, mentre TO non aveva nessun motivo per allontanarsi in quel frangente. Quanto alla conversazione dell'8/4/2008, non ha mancato di rilevare che l'imputato ha disconosciuto la partecipazione alla stessa solo "in limine" e solo dopo averne compreso appieno la carica compromettente, nonostante la stessa fosse stata messa a base tra le altre della misura cautelare a lui applicata, mentre il difensore ne aveva, fino a quel momento, sostenuto (solo) la scarsa intelligibilità (pag. 196). In ogni caso, ha rilevato che la voce di TO era stata riconosciuta dalla Polizia in ascolto e che su quel riconoscimento poteva farsi affidamento, stante la "consuetudine" ormai instaurata dagli operanti con la voce dei soggetti investigati. Non corrisponde a verità, poi, che la Corte d'appello non abbia tenuto conto del rapporto di lavoro che legava TO a ER, giacché ha costantemente distinto le situazioni che potevano implicare problematiche lavorative da quelle che dimostravano, invece, una cointeressenza associativa, come è avvenuto, per esempio, in relazione alla conversazione del 18/4/2008, allorché non ha disconosciuto che TO potesse essersi recato sul posto per ritirare un camion, ponendo, però, correttamente l'accento sul fatto che partecipò alla discussione - totalmente avulsa dalle dinamiche lavorative lecite - intavolata tra i presenti. E ciò senza considerare che TO non aveva alcuna interessenza lavorativa con US CE classe '73, con AS SQ, con TT LA e con gli altri personaggi emersi dalle intercettazioni. Quanto al fatto che TO era sconosciuto a TT CE e ON, la Corte non ha mancato di rilevare che i due erano estranei all'associazione di cui si discutę, per cui è senza significato che i due non sapessero di lui.
3.1. Quanto alle ulteriori censure difensive, l'aver ritenuto TO OV "partecipe" del sodalizio esimeva la Corte territoriale dal motivare in ordine alla diversa qualificazione prospettata dal difensore ("concorrente esterno"); la 31 motivazione concernente il trattamento sanzionatorio dà ragione dei motivi per cui non sono state ritenute concedibili le attenuanti generiche (vedi punto A4); la prova della disponibilità di armi da parte di taluni membri dell'associazione indiscutibile, nelle specie è idonea a fornire dimostrazione della simultanea sussistenza dell'aggravante di cui all'art 416 bis, quarto comma, cod. pen. nei confronti degli altri associati, in quanto la dotazione di strumenti di offesa è connaturata al perseguimento degli scopi di un sodalizio di tipo mafioso, ed è quindi ragionevole presumere la conoscenza di AL disponibilità anche in capo agli altri associati (Cass., n. 36198 del 3/7/2014).
4. Il ricorso di VA IV LE è infondato.
4.1. A suo carico sono state evidenziate e logicamente apprezzate, in ordine al reato associativo una serie di intercettazioni, riportate alle pagg. 213-214, - nonché la relazione di servizio dei carabinieri del 13/1/2010 che, seppur neutre nei contenuti, testimoniano comunque i suoi stretti rapporti con CO AU, BA ON, DI, BI RD CE: vale a dire, con i personaggi di questo processo, collocati a diverso livello nella scala gerarchica dell'associazione. Ma patentemente significative - a suo carico - sono state considerate le intercettazioni del 7/5/2010, in cui VA e RD discutono di un progetto criminale che avevano in animo di portare a termine e che sono stati costretti ad abbandonare per ordine di DI (pagg. 215- 218); la conversazione del 22/5/2010, intercorsa tra BA ON, LO ON e VA IV, intercettata nell'auto di quest'ultimo, nel corso della quale i tre si lamentano del trattamento che ricevano dai capi, in particolare dal IN, che sfrutta finanche i sodali togliendo loro la parte di spettanza, e ribadiscono la loro fedeltà agli "ideali" di 'ndrangheta; tutte le intercettazioni che riguardano i danneggiamenti compiuti in danno di EO (capo C), di OM (capo D) e di RO PP (capo F); nonché le dichiarazioni di AN e ON, che, dal loro punto di osservazione, hanno collocato VA IV nel contesto criminale reggino e, in particolare, nella cosca ER- Rosmini. Perfettamente aderente al contenuto della prova come riportata in e dotate di incontestabile logicità sono tutte le osservazioni e sentenza - considerazioni dei giudici d'appello, per i quali la frequentazione, le discussioni intercose tra i sodali, i progetti criminali portati a termine o abbandonati (per ordine superiore), le lamentele sulla cupidigia dei capi, ma anche la riaffermazione di fedeltà alla "causa" e la disponibilità, dichiarata nelle conversazioni intercettate, di eseguire ogni ordine superiore ("mi possono mandare dove voglio io vado", dice LO, mentre VA confessa di essere iuh "mercenario" a servizio della cosca) sono tutti elementi indicativi della piena adesione di VA al sodalizio criminale per cui è processo, sia per la loro 32 illu intrinseca rilevanza, sia perché genericamente e debolmente contestati dal ricorrente. Ciò che è stato messo in evidenza dalla Corte d'appello non fornisce solo la prova di una generica appartenenza ad una "subcultura d'ambiente" e della conoscenza delle dinamiche del mondo criminale come dedotto dal ricorrente ma proprio la prova della sua piena integrazione nel sodalizio diretto da ER e DI, perché agli ordini quest'ultimo sottostà come ampiamente rimarcato, sulla base del contenuto delle intercettazioni, dai giudicanti e perché con altri membri della stessa associazione si rapporta e con - : essi porta a termine le imprese criminali disvelate dal processo. Inconsistent poi, sono pure le censure riguardanti l'apprezzamento della prova dichiarativa, sia perché in sentenza si dà ampiamente atto del fatto che i dichiaranti hanno espresso concordanza sul nucleo centrale dell'accusa (l'appartenenza di VA alla cosca ER), sia perché la sua ridotta frequentazione con esponenti di cosche avverse introdotta nel processo da AN è stata espressamente valutata - dalla Corte di merito e spiegata - in maniera logicamente inconfutabile - con la risalenza nel tempo della frequentazione e con la raggiunta pax-mafiosa, susseguita a una "guerra" di oltre vent'anni prima.
4.2. Quanto all'aggravante dell'art. 7 L. 203/91, contestata in relazione ai danneggiamenti, corretto è il rilievo del ricorrente che l'aggravante in questione si nutre del dolo specifico, ma altrettanto corretta è la risposta del giudice di merito, secondo cui l'esistenza di una causale personale non escludeva, per VA, la sussistenza di una causale specifica, che rimandava proprio alla coscienza e volontà di agevolare e rafforzare l'associazione criminale di appartenenza, attraverso l'inculcazione, nell'ambiente sociale in cui questa allignava, oltre che nelle vittime, di un "sano timore" funzionale all'accrescimento della forza e del prestigio del sodalizio. Coscienza e volontà particolarmente evidenti e chiaramente confessate - nell'attentato al LI (ma non solo - per esso), allorché, come si è già messo in evidenza commentando la posizione di BA ON, VA esprimeva plasticamente lo scopo e gli effetti dell'azione portata a termine, che era quello di dissuadere il LI dallo scrivere contro i mafiosi e le mogli dei mafiosi e di ottenere che la smettesse di "fare il Saviano". Evidente era, pertanto, in lui non solo la consapevolezza ma anche l'intenzione di avvantaggiare l'associazione. Peraltro, che le azioni in commento fossero state portate a termine (anche) avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo è stato congruamente e correttamente spiegato dalla Corte d'appello, la quale ha rimarcato che nessuna delle vittime si azzardò a sporgere denuncia contro gli attentatori, nonostante avessero tutti gli elementi per comprendere donde provenisse l'aggressione: circostanza che si spiega solo col timore di aggravare la loro posizione, stante la natura della mano che li aveva colpiti. La prova delle ricorrenza del metodo mafioso può essere 33 desunta, invero, non solo dalle modalità dell'azione delittuosa, o avendo mente al momento in cui l'agente agisce sulla volontà della vittima per ottenerne, la sottomissione, ma anche dalla risposta di quest'ultima, giacché l'una e l'altra forniscono elementi per comprendere in quale contesto è maturata l'aggressione. L'inerzia della vittima successiva al fatto prova che l'agente si è determinato all'azione facendo affidamento - che è in concreto un "avvalimento" - sulla "forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva", ricevendo spinta all'azione dalla consapevolezza dell'impunità.
4.3. Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono infondate per quanto detto al punto A4. 5. A fondamento della responsabilità di LO ON per il reato associativo sono state riportate in sentenza, e logicamente valutate, le intercettazioni telefoniche del 22 maggio 2010 - già evidenziata in relazione alla posizione di VA e quelle dell'11-12 maggio 2010, che hanno "filmato" in diretta il danneggiamento dell'auto di RO PP. Elementi di contorno, ma non privi di significato, sono stati poi tratti dalle intercettazioni relative al matrimonio di VA e al funerale di OM ER. Nessuna incongruenza, illogicità o errore di lettura è stato segnalato dal ricorrente, talché il contenuto della prova . intercettativa figura a buon titolo tra gli elementi idonei a valutare la sua posizione. E non v'è il minimo dubbio che si tratta di prova adeguata e sufficiente per come esposta in sentenza all'affermazione della responsabilità, giacché dimostrativa contrariamente all'assunto del ricorrente non solo della - frequentazione e della stretta relazione dell'imputato con i personaggi di questo processo, ma anche della sua piena adesione alle logiche e alle dinamiche associative, perché dimostra la piena condivisione dei metodi e dei fini del sodalizio, la sua soggezione ai capi riconosciuti, la sua collaborazione nelle azioni delittuose e la disponibilità incondizionata ad eseguire gli ordini che gli vengond impartiti. Oltre che per la sua partecipazione all'incendio che distrusse l'auto di RO, la "dedizione" alla "causa” è stata infatti dimostrata attingendo alle sue stesse parole, laddove è stato rilevato che, nonostante i molti torti subiti e lamentati, non aveva dismesso il "rispetto" verso i capi (in particolare, IN) e non aveva smesso di rendersi disponibile ad ogni azione ("mi possono mandare dove vogliono, io vado"), evidentemente di natura illecita, data la consapevolezza di essere esposto, per esse, a privazione della libertà ("a me per primo mi arrestano"). Il tutto confermato dalle dichiarazioni di ON, che i giudici hanno attentamente valutato e letto come semplice e non necessario riscontro ai dati emersi dalle intercettazioni, già dotati di straordinaria forza esplicativa e nemmeno necessitanti di conferme o chiarimenti. 34 библи Non corrisponde a verità, poi, che la Corte d'appello abbia trascurato 0 sottovalutato i dati provenienti dalle indagini difensive, giacché lo spazio che vi ha dedicato e le riflessioni che ha sviluppato su di esse (vedi pagg. 243 e segg.) provano ampiamente che nessun elemento dell'indagine è stato pretermesso e che il suo convincimento rappresenta l'approdo di un percorso valutativo esaustivo, privo di smagliature o sottovalutazioni, e perciò immeritevole delle censure che le sono state mosse. Il ricorrente omette di considerare, invero, che il giudizio su ON (rectius, sulla sua credibilità) non dipende dai rapporti più o meno conflittuali con i familiari, ma dalla collimanza, o meno, delle sue dichiarazioni con gli esiti delle intercettazioni: collimanza che, per quanto è stato detto e argomentato, è toAL.
5.1. Nemmeno colgono nel segno le censure sollevate in ricorso con riguardo alla prova delle aggravanti contestate (quella di cui al quarto comma dell'art. 416/bis e quella di cui all'art. 7 L. 203/91, contestata in relazione al danneggiamento). Quanta alla prima, basti rilevare che la Corte d'appello ha ritenuto probanti le dichiarazioni di ON circa la disponibilità di armi da parte dell'associazione: circostanza che il dichiarante ebbe ad apprendere proprio dall'odierno imputato (e confermata dalle intercettazioni e dalle videoriprese effettuate nella rivendita di US CE); inoltre, che l'aggravante dell'art. 416/bis, comma 4, cod. pen, ha natura oggettiva. Essa, pertanto, si estende a tutti quelli che concorrono nel reato ed è applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse, giacché, data la natura e il modus operandi delle associazioni mafiose, la disponibilità di armi da parte dei suoi membri rappresenta circostanza che il singolo sodale mette invariabilmente in conto. Quanto all'aggravante dell'art. 7 L. 203/91, contestata in relazione al capo F), si rimanda a quanto esposto nell'esame della posizione di BA e VA IV, dal momento che gli argomenti utilizzati dalla Corte d'appello si attagliano sul punto - anche a LO.
6. Infondato è anche il ricorso di AS LA. Le evidenze probatorie poste dalla Corte d'appello a base del giudizio di responsabilità per il reato associativo sono costituite da una serie di intercettazioni dotate di decisiva valenza dimostrativa, sia in ordine al suo inserimento nella compagine malavitosa diretta dai ER, sia in ordine al contributo da lui dato all'affermazione del sodalizio sul territorio. In sentenza sono infatti riportate intercettazioni da cui traspare, all'evidenza: a) la sua subordinazione a DI BI, che, parlando al plurale, gli ricorda perentoriamente che un certo soggetto, non identificato (probabilmente, già vicino al gruppo e poi allontanato), è sgradito a "noi" e che, pertanto, deve essere allontanato anche dall'imputato (intercettazione del 21/3/2010, propr sul telefono di AS); b) la partecipazione di AS LA, insieme a 35 ми AU, BA ON e CL OV, al pestaggio di un soggetto non identificato, reo di essere il fidanzato di una ragazza verso cui si erano rivolte le attenzioni di CL OV (intercettazioni del 27 febbraio 2010); c) la designazione di AS, da parte di CO, quale rappresentante del "gruppo" al matrimonio di VA;
d) l'interazione di AS LA con CL OV ed altri J. nel far visita al semilibero CO AU (intercettazioni del 31 agosto 2010);
1. e) l'esperienza di AS nel confezionamento di ordigni esplosivi con l'utilizzo di bombole del gas, da lui raccontata a VA (intercettazione del 5 febbraio 2010); f) l'incontro avvenuto a Voghera di AS con esponenti di rilievo NI TI, SQ CO e i f.lli GA - della criminalità organizzata calabrese (conversazione del 4 febbraio 2010); g) la partecipazione di AS ad un tentativo di estorsione in danno della ditta CI (capo B); la partecipazione di AS al danneggiamento e alla tentata violenza privata in danno del LI EO (capo C). Emerge all'evidenza che i giudici di merito non si sono accontentati per dedurre la partecipazione di AS al sodalizio in - contestazione del legame di parentela con CO AU, né (esclusivamente) della partecipazione di AS al matrimonio di VA o al funerale di ER OM, avendo tratto da questi dati (a parte che dal primo) il concetto della "vicinanza" (che, effettivamente, non è ancora partecipazione) di AS ai personaggi di questo procedimento e imputati, come lui, di partecipazione associativa, quanto, invece, dai dati, ben altrimenti significativi, della sua sottoposizione gerarchica a DI, come limpidamente esposto alle pag. 263 e segg.; dal fatto desunto dalla stessa - intercettazione del 21/3/2010, che AS a detta di CO poteva e doveva - - rivolgersi agli altri sodali per le sue eventuali esigenze, invece che fare affidamento su soggetti messi al bando dall'organizzazione; dalla sua partecipazione a spedizioni punitive, a danneggiamenti e ad estorsioni, come esposto nelle parti della sentenza che lo riguardano. E' assertiva e apodittica la deduzione difensiva, pertanto, che non vi sia prova di un contributo dell'imputato all'operatività del sodalizio, apparendo chiaramente fondata sulla pretermissione dei dati più significativi, rappresentati, all'evidenza, dal tentativo di estorsione in 5 : danno di CI attuato per le ragioni e con le modalità tipiche della : delinquenza mafiosa e dal danneggiamento dell'auto di EO, a cui AS non aveva nulla da rimproverare personalmente e fatto per come è già stato detto e ripetuto - per dare una lezione al LI e dissuaderlo dal continuare a scrivere di mafiosi e mogli di mafiosi. Peraltro, non è nemmenovero che gli altri dati esposti in sentenza non siano conducenti rispetto all'ipotesi accusatoria fatta propria dai giudicanti, giacché anche da essi si evince, in maniera meno eclatante ma pur sempre significativa, "l'afflato" di AS col gruppo malavitoso Ondo operante nel quartiere reggino, la sua risalente frequentazione del 36 mafioso calabrese e la sua dimestichezza con gli esplosivi fatti che, letti insieme agli altri elementi di prova esposti dal giudicante, contribuiscono effettivamente a delineare il profilo dell'imputato nella vicenda criminosa che gli è addebitata.. 6.1. Manifestamente infondate sono, poi, le censure concernenti la tentata estorsione, posto che quanto esposto in sentenza (l'imputato, in compagnia di un sodale, intimò al carabiniere fintosi operaio di abbandonare tutto e andare - - via, sotto minaccia di "danni"; dopodiché, tornato sul posto, lo invito "ad accordarsi su tutto") è più che sufficiente a delineare un tentativo di estorsione con metodo mafioso, posto che l'azione faceva seguito a danneggiamenti e furti di mezzi meccanici già subiti dal malcapitato imprenditore: fatto che rendeva evidente l'esistenza di una regia, a cui partecipò nella veste di esattore l'odierno imputato. Pertanto, nessuna necessità hanno avuto i giudici per ricostruire l'episodio e delineare le responsabilità di affidarsi alle dichiarazioni rese da AS, successivamente al fatto, ai carabinieri. Solo assertiva, infine, è l'affermazione - fatta per escludere l'aggravante dell'art. 7 L. 203/91 - che AS agi per procurarsi un lavoro, posto che AL evenienza è stata esclusa in base all'elementare considerazione che il lavoro non si ottiene con la minaccia e che, comunque, nessuna richiesta in tal senso era stata formulata all'impresa di 3 CI.
6.2. Ugualmente assertive sono le censure concernenti la partecipazione di AS al danneggiamento in danno di EO. In questo caso il ricorrente si limita a negare l'evidenza, senza nemmeno tentare di smentire la ricostruzione del fatto operata dal giudicante e senza nemmeno individuare passi dell'intercettazione "travisamento" lamentato. Il motivo affetti dal inammissibile.
6.3. Quanto alle aggravanti contestate (quella di cui al quarto comma dell'art. 416/bis e quella di cui all'art. 7 L. 203/91, contestata in relazione al danneggiamento dell'auto di EO) valgono le considerazioni già esposte al punto precedente, commentando la posizione di LO, e quelle esposte al punto 4.2, commentando la posizione di VA, a cui si fa rinvio.
7. Le emergenze probatorie esposte a carico di AS AN alle pagg. 276 e segg. sono rappresentate, anche in questo caso, da intercettazioni, dalle quali è stato evinto che l'imputato, soprannominato "Ba" e "Fiamma": a) intervenne in una discussione tra sodali, o tra sodali e terzi, e riuscì a sottrarre l'arma ad uno di essi prima che la discussione degenerasse;
b) partecipò a "mangiate" tra sodali, in ordine alle quali non vi è, comunque, la prova che nel corso delle stesse furono trattate questioni associative;
c) venne indicato a US CE classe '73 (il quale, a sua volta, commentò la notizia con TT LA e US "CA" - che CE classe '63, presenti nell'occasione), da un soggetto Qu 37 possedeva informazioni su indagini in corso, come persona che era pedinato dalla Polizia, insieme ad altri personaggi del gruppo di Cardeto e di altre cosche. Nella circostanza, US consigliava a TT di non usare il telefonino, perché si esponeva a rischi di intercettazione (intercettazione del 9/5/2008); d) discuteva con altri sodali (US CE classe '73, US CE classe '63, col quasi omonimo AS SQ, US OM, AL ON e LI CO), in una occasione, circa il ristorante in cui conveniva recarsi per ragioni conviviali. Il gruppo decideva di evitare un certo ristorante, perché frequentato da esponenti delle Forze dell'Ordine, e di andare, quindi, in "uno che fa per noi" (intercettazione del 7/4/2008); e) partecipava, nella medesima occasione, ad una conversazione di gruppo, in cui ER LE e MI venivano indicati come soggetti a loro sovraordinati ("chi, il principale?") ed in cui US CE classe '63 e AL ON ribadivano la loro fedeltà assoluti ai capi- cosca, per i quali erano disposti a "farsi a pezzi". Nella stessa occasione i conversanti parlavano di una microspia piazzata dalla polizia e scoperta da qualcuno di loro;
f) partecipava alla conversazione svoltasi nella rivendita di US CE classe '73 - insieme a quest'ultimo, a AM DA, a US CE classe '63 e a AS SQ -, nel corso della quale proprio AS AN introduceva l'argomento del "banco nuovo" e della necessità di parlare con ER OM (intercettazione del 10/12/2008).
7.1. Con riguardo a questo variegato complesso probatorio va sottolineato, innanzitutto, che la Corte d'appello non ha affatto escluso valenza indiziante alle prime tre emergenze (quelle indicate sotto le lettere a-b-c), come erroneamente e suggestivamente sostenuto dal ricorrente, ma ha solo specificato che esse, da sole, costituirebbero, al più, prova di "appartenenza" del AS all'associazione contestata (alla stregua di quanto suole dirsi in tema di misure di prevenzione), non potendosi desumere, da esse sole, la prova dell'attiva partecipazione di AS al gruppo malavitoso di Cardeto- San Sperato. La Corte di merito ha anche precisato, però, che quegli elementi, letti nell'insieme delle risultanze istruttorie, sono ugualmente indicativi della direzione in cui AS si muoveva, degli interessi che coltivava e delle frequentazioni che aveva, talché, sommati alle risultanze successivamente passate in rassegna, si doveva, anche da esse;
trarre la conferma che l'imputato era un membro attivo della cosca, in cui era a pieno titolo inserito. E non v'è dubbio che le successive intercettazioni esaminate - siano effettivamente probanti nella direzione sostenuta dai giudicanti, giacché provano, al di là di ogni ragionevole dubbio, che AS era considerato dai soggetti sicuramente inseriti, per quanto si è detto e si dirà, nella cosca diretta da ER - un loro sodale, tant'è, giusto il rilievo della Corte d'appello, che non si meravigliavano del fatto che potesse essere pedinato e ne temevano le conseguenze, parlavano con lui di microspie scoperte dalla polizia e della 38 necessità di evitare l'uso dei telefonini;
tant'è che parlavano con lui, o quantomeno alla sua presenza, dei ER come dei loro capi;
tant'è che proprio l'imputato sollevava il problema del "banco nuovo" e della necessità di discuterne, con una certa urgenza, col capo carismatico ER OM. Trattasi di emergenze, giova sottolineare, che non depongono affatto per una posizione "statica" di AS all'interno del gruppo malavitoso, ma lo qualificano come membro attivo dello stesso, giacché rivelano il suo spiccato interesse per la migliore ridistribuzione delle cariche interne, necessaria al sodalizio per il perseguimento degli scopi suoi propri. Manifestamente infondate o altrimenti inammissibili sono le censure rivolte, sul punto, alla sentenza impugnata, sia per quello che è stato già detto, sia perché le ulteriori critiche non colgono nel segno, in quanto: a) contrariamente all'assunto del ricorrente, la conversazione del 9/5/2008 dimostra proprio la viva preoccupazione dei presenti per i "pedinamenti" in corso, che riguardano, per l'appunto, anche AS AN (tanto si desume, inequivocabilmente, dai dialoghi riportati in sentenza: "aprite gli occhi, in quelle zone, uno di quei due siete voi, al mille per mille", dice CA, mentre US CE aggiunge: "Vedete...che siete sotto osservazione pericolosa ė vi fottono"); b) dall'intercettazione del 7/4/2008 non si evince solo l'intenzione del gruppo di : andare ad un ristorante "che fa per loro", ma soprattutto il fatto messo in - evidenza in sentenza che i presenti parlano di ER LE e DE ww w e li qualificano espressamente loro "principali", oltre a dimostrare devozione incondizionata verso di essi;
c) la questione del "banco nuovo" e la prospettazione alternativa fatta dall'imputato nel corso del processo e nel ricorso a questa Corte sono state "funditus" esaminate dalla Corte d'appello, la quale, avvalendosi della totalità delle intercettazioni disponibili e non limitandosi a sminuzzare le parole di una singola intercettazione per tentare di attribuire loro un qualche significato - ha plausibilmente interpretato il dialogo nella maniera sopra evidenziata, rilevando che dell'espressione "banco nuovo" è stata data, tempo dopo, una interpretazione autentica nel corso di altra conversazione intrattenuta da AL "Paolino" con ER LE (conversazione del 9/4/2010): vale a dire, con chi del "banco nuovo" occorreva nuovamente (o ancora) discutere dopo la morte di ER OM. Ma anche la conversazione del 7/4/2008 non ha ricevuto minore attenzione da parte dei giudici di merito, i quali hanno rilevato che la circospezione mostrata dai : dialoganti, il collegamento della telefonata con altra precedente da cui era emerso che i due US erano stati a colloquio con ER e che non avevano potuto parlare, nell'occasione, di "cariche", stante l'assenza dei AS e l'impossibilità di adattare il concreto sviluppo del dialogo alla prostettazione alternativa proposta dalla difesa depongono inequivocabilmente per la lettura 39 meno favorevole per l'imputato, sicché è questa lettura che deve essere posta a base del giudizio da esprimere su di lui. Nella spiegazione fornita dalla Corte di merito vi è, all'evidenza, una esaustiva elaborazione del materiale probatorio disponibile e un'attenta anche se disattesa considerazione della t:tesi S risolve in una inammissibile censura in fatto, esulante dai limit: difensiva, sicché la riproposizione della questione dinanzi a questa Corte si del giudizio di legittimità. Non è inopportuno ricordare, al riguardo, che l'interpretazione delle fonti di prova è compito esclusivo del giudice di merito, che, ove esercitato nel rispetto delle regole della logica e in aderenza alle obbiettive risultanze processuali, non travisate, non è denunciabile dinanzi al giudice di legittimità, poiché i vizi denunciabili in questa sede sono limitati, quanto alla motivazione, alla mancanza, alla manifesta illogicità o contraddittorietà risultante dal testo o da altri atti del processo. Come è stato ripetutamente affermato, esula dai poteri di questa Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione si deve rimanere prerogativa esclusiva del giudice di merito, e non è, quindi, denunciabile come vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. S.U. 24/11/1999, Spina;
S.U. 30/4/1997, Dessimone).
7.2. Per quanto attiene al diniego delle attenuanti generiche si fa rimando, anche in questo caso, al punto A4. .
8. Anche gli elementi probatori esposti a carico di US OM alle pagg. 292-308 sono univocamente dimostrativi della sua intraneità al sodalizio. Occorre al riguardo sgombrare il campo da un equivoco in cui è caduto il ricorrente: la Corte d'appello non ha affatto negato valenza indiziante ai primi elementi esposti nell'incipit del discorso che riguarda l'imputato (la stretta frequentazione di US OM con i principali esponenti della "locale" di Cardeto;
la sua presenza, in momenti topici, nella rivendita di US CE classe '73; la sua partecipazione alle cd. "mangiate"), ma ha chiaramente spiegato che tali elementi non sarebbero stati sufficienti - da soli - a legittimare una pronuncia di condanna. Ha anche aggiunto, però, che tali elementi, letti unitariamente a quelli più direttamente evocativi della piena partecipazione al sodalizio, contribuiscono a delineare la personalità dell'imputato e a dare pregnanza alle ulteriori emergenze che lo riguardano. Emergenze che per come esposte in sentenza sono effettivamente dimostrative della piena partecipazione al sodalizio, perché rivelano che US OM veniva convocato in riunioni indette e organizzate dai sodali (pag. 293); partecipava, anche se in maniera passiva, a conversazioni intercorse tra soggetti - indubbiamente appartenenti alla cosca in cui si parlava dei capi (ER 40 OM, LE e OL) e della devozione da cui erano circondati;
nonché di microspie collocate dalla polizia nell'autovettura di uno di loro (pagg. 295- 297); discuteva con US CE classe 73, US CE classe '63, AS SQ e GR CE circa le modalità più opportune per fare visita a ER OM, da poco collocato agli arresti domiciliari, e delle precauzioni da prendere per evitare di essere intercettati dalle Forze dell'Ordine (US OM a conferma della sua estrema vicinanza al capo - dichiarava di averlo sognato la notte precedente: pagg. 298-299); veniva indicato da AM e US CE classe 73 come soggetto a cui un terzo sodale si era raccomandato per ottenere una "promozione" in ambito associativo (pagg- 303- 305); partecipava nella rivendita di US CE classe '73 - ad una - conversazione con quest'ultimo, TT LA, US CE classe '63, AS LA e un sesto uomo nel corso della quale TT LA faceva riferimento ad una persona (nota agli interlocutori) che aveva pronunciato una apposita "formula" per il conferimento di "cariche" (pagg. 305-306). E rivelano che anche soggetti esterni alla cosca (i collaboratori ON e IL) sapevano della "vicinanza" di US OM ad esponenti della cosca ER o proprio ai suoi capi. Trattasi di compendio effettivamente indicativo secondo ogni logica - di un ruolo attivo di US OM nell'associazione, perché solo con un intraneo sono concepibili discorsi tanto compromettenti e solo ad un intraneo sarebbe stato consentito di avvicinare il "capo" agli arresti domiciliari;
e solo un intraneo dotato di prestigio all'interno del sodalizio avrebbe potuto appoggiare la scalata di un sodale nelle gerarchie mafiose. Rispetto a queste logiche argomentazioni il ricorrente non fa che riproporre sotto forma di vizio motivazionale - -censure già sollevate dinanzi al giudice d'appello e da questi motivatamente disattese, laddove è stato fatto rilevare che niente autorizza a ipotizzare una dissociazione di US OM dai discorsi del 7 aprile 2008 (pagg. 295-297); che il dialogo del 12/1/2008 non è affatto scarsamente intellegibile e che esprime. concetti fortemente indizianti nei confronti dell'imputato, perché rivela la considerazione in cui era tenuto dai sodali (pagg. 303-305); e che lo stesso deve dirsi per la conversazione del 20/6/2008, da cui traspaiono concetti chiaramente riferibili a dinamiche 'ndranghentistiche. Non è poi esatto affermare che la Corte d'appello abbia attribuito scarsa rilevanza all'ulteriore intercettazione del 7/4/2008, essendosi limitata ad affermare che il dialogo conferma "almeno" la "appartenenza" di tutti i conversanti al "contesto della cosca ER", per poi aggiungere che è chiaramente percepibile, nel dialogo, "tutta l'inquietudine propria di chi è membro della cosca diretta dal boss detenuto per non potersi porre al più presto 41 : м ий in diretta relazione con questi"; il che palesa una valutazione affatto differente rispetto a quella prospettata dal ricorrente. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, inutilmente viene insistito sul carattere generico e indeterminato del narrato: la stessa Corte di merito ne ha preso atto per attribuire a quelle dichiarazioni il valore di una mera e non necessaria conferma del quadro univocamente emerso dalle intercettazioni;
perciò, nessuna censura sollevata sul punto è idonea a offuscare quel quadro, racchiuso in una cornice che fa a meno della prova dichiarativa. Solamente assertiva, infine, è la considerazione che le prove poste a base del giudizio di condanna non sono state ritenute sufficienti nel giudizio cautelare: questa Corte non dispone degli elementi necessari al giudizio di comparazione e non è in grado di apprezzare su quali basi è stata affermata l'insufficienza probatoria delle prove a suo tempo raccolte e sottoposte al vaglio del giudicante. Tanto, a prescindere dal rilievo che i medesimi elementi possono ricevere a parte gli approfondimenti resi possibili dallo sviluppo della dinamica processuale - una differente valutazione e assumere diverso rilievo nella lettura unitaria della prova, cui è chiamato il giudice della cognizione.
9. A carico di US CE classe '63 è stato fatto rilevare quanto segue: a) partecipò al colloquio svoltosi in data 7/4/2008 nella rivendita di US CE classe '73 - insieme a quest'ultimo, a US OM, AS AN, AS SQ, AL ON e LI CO discutendo circa il ristorante in cui conveniva recarsi. Il gruppo decideva di evitare il "Royal", perché frequentato da esponenti di Forze dell'Ordine, e di andare, quindi, su sua proposta, in "uno che fa per noi" (intercettazione del 7/4/2008); b) partecipò, nella medesima occasione, ad una conversazione di gruppo, in cui ER LE e ER DE venivano indicati come soggetti a loro sovraordinati ("chi, il principale?") ed in cui proprio l'imputato US CE classe '63 e AL ON ribadivano la loro fedeltà assoluta ai capi-cosca, per i quali erano disposti a "farsi a pezzi" (l'imputato esprimeva la propria devozione e preferenza per MI). Nella stessa occasione i conversanti parlavano di una : microspia piazzata dalla polizia e scoperta da qualcuno di loro, e manifestavano . disappunto per non potersi recare a fare visita a ER OM, da poco collocato in detenzione domiciliare;
c) partecipò, in data 10/12/2008, alla conversazione svoltasi nella rivendita di US CE classe '73 insieme a - quest'ultimo, AM DA, AS AN e AS SQ nel corso della quale AS AN introdusse l'argomento del "banco nuovo" e della : necessità di parlare con ER OM. Dalla stessa conversazione, e dai rilevamenti del sistema GPS, è stato desunto che poco prima l'imputato era stato a colloquio con ER OM e che non aveva introdotto, nell'occasione, la deflen 42 problematica delle cariche per l'assenza dei AS (intercettazione del 10/12/2008); d) era presente, insieme a TT LA, nella rivendita di US CE classe '73 il 9/5/2008 allorché quest'ultimo comunicò di aver appreso da un soggetto - "CA", cugino di Lo CE che erano "tutti" pedinati dalla polizia. Nella circostanza, US CE classe '73 consigliava a TT di non usare il telefonino, perché si esponeva a rischi di intercettazione;
e) partecipò, sempre in data 9/5/2008, al prosieguo della conversazione nella rivendita di US CE classe '73, presente anche TT LA. Nel corso della discussione proprio l'imputato chiese notizia della riunione di PO di quell'anno ("per PO come siamo?) e, parlando a nome del gruppo di appartenenza, manifestò l'intendimento di ottenere, per esso, cariche superiori ("noi qualcosa vogliamo quest'anno...che non ci rompano i coglioni, ogni volta con AN), ottenendo risposte significative da parte di TT ("Ha parlato con PP LL", all'epoca capo-crimine); f) partecipò alla conversazione all'interno della rivendita di US CE classe '73 in data 17/5/2008. Nel corso della conversazione proprio l'imputato riferì di aver partecipato ad una "mangiata" - allorché "era stato dato il locale" - e di aver avuto, nel corso della stessa, un diverbio con TT CE circa i limiti territoriali di rispettiva influenza mafiosa. Nella discussione si inserì ER DE, il quale disse che, per lui, i limiti potevano anche rimanere invariati finché non fosse tornato in libertà il fratello CE;
g) discusse con US CE classe '73, nella rivendita di quest'ultimo, in data 1/7/2008, della convinzione di TT DE che "quelli di DE si fossero schierati con TR (Meniti DE); h) l'auto dell'imputato fu notata in data 19/8/2009 - all'esterno di - uno dei due ristoranti di Ardore Marina in cui si svolsero i festeggiamenti per il matrimonio di LL IS (figlia del capomafia LL PE) e BA PE (figlio del defunto BA SQ, della famiglia 'ndranghentistica dei Castani). In AL occasione la 'ndrangheta provinciale aveva svolto un summit in cui erano state conferite nuove cariche;
i) l'auto dell'imputato fu notata nella piazza del santuario di PO in data 1/9/2009, in occasione della tradizionale festa della Madonna ma anche in concomitanza con l'annuale convegno di 'ndrangheta.
8.1. Si tratta, all'evidenza, anche in questo caso, di un imponente materiale . probatorio che dimostra effettivamente il pieno inserimento di US nella cosca, la sua devozione per i capi, la sua partecipazione alla vita associativa, la sua attenzione ai limiti territoriali di competenza mafiosa, il suo attivismo nella . redistribuzione delle cariche interne. La conclusione dei giudici d'appello - quello di primo grado aveva addirittura ritenuto l'imputato "organizzatore" della cosca rappresenta la semplice presa d'atto di una realtà che si impone da sola, per la chiarezza e l'univocità degli elementi di valutazione offerti dalle intercettazioni. 43 Per contro, le censure difensive irricevibili, nella parte in cui pretendono di riesaminare il materiale probatorio alle luce di una personale lettura delle intercettazioni sono infondate nella parte in cui negano l'esistenza di un ruolo di US nell'associazione, giacché quello delineato dai giudici concreta proprio un ruolo di partecipazione giuridicamente rilevante, siccome caratterizzato dalla intraneità alle dinamiche associative, dalla condivisione degli scopi e dei metodi dell'associazione. A nulla rileva il fatto che egli non si sia speso all'esterno per dare concretezza allo "statuto" dell'associazione, giacché ciò che rileva è, per quanto è stato detto, "la percezione sul territorio di riferimento dell'agire ! collettivo del gruppo mafioso e non della condotta del singolo associato (che può certo connotarsi di AL profilo aggiuntivo, senza che tanto costituisca presupposto indefettibile della condotta punibile)". Agire che, in base a ciò che è emerso in questo procedimento ed in quello connesso, riguardante altri membri della contestata associazione, si connota per inequivocabili "proiezioni esterne" di carattere "mafioso".
8.2. Infondate sono pure le censure che concernono la disposta confisca dei beni a lui appartenenti. Premesso che è stata infine riconosciuta natura sanzionatoria alla "confisca per equivalente" o "allargata" di cui all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (da ultimo, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260247, in linea, peraltro, con l'interpretazione dell'art. 7 CEDU elaborata dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 09/02/1995 Welch c. Regno Unito), condizioni per farsi luogo all'ablazione dei beni sono, com'è noto, la disponibilità, anche per interposta persona, da parte del condannato per uno dei reati previsti dall'art. 12-sexis cit., di beni che abbiano un valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica e di cui il condannato non sia in grado di giustificare la legittima provenienza. Ebbene, la sentenza impugnata ha dato ampiamente ragione dell'esistenza delle condizioni suddette, ponendo a raffronto i redditi conseguiti dal nucleo familiare del US nel periodo oggetto di considerazione - con gli esborsi effettuați (sia - per spese di mantenimento della famiglia che per l'acquisto dei beni), evidenziando una costante sproporzione tra gli elementi positivi e quelli negativi, sempre a svantaggio della tesi difensiva (a parte che per i redditi di alcuni anni comunque inidonei a colmare il "gap" accumulato nel periodo); situazione che depone, inequivocabilmente, per la impossibilità di operare lecitamente gli www accumuli di ricchezza necessari a sostenere le spese relative agli acquisti di cui si discute. Né giova al ricorrente insistere sul pagamento rateale del terreno e dei mezzi serventi l'impresa edile US o sul valore modesto di alcuni beni (il ciclomotore), posto che il raffronto operato dal Tribunale e dalla Corte d'appello è onnicomprensivo e riguarda anche al periodo in cui sarebbero avvenuti i али 44 pagamenti dilazionati. Apodittica, per il resto, e non risolutiva è la considerazione che "il resoconto I.S.T.A.T. sulla spesa media di una famiglia" è "inaffidabile", in quanto la sentenza dà pure atto che i redditi sono stati considerati al lordo delle imposte e che il prezzo di acquisto dei beni mobili è stato assunto secondo i valori di registro, ordinariamente più contenuto rispetto a quello di mercato. Nemmeno giova al ricorrente insistere sulla distanza temporale tra gli acquisti dei beni mobili e i fatti di reato contestati, non essendo necessario per la confisca in esame l'accertamento di un nesso eziologico tra il reato e i beni. La motivazione con cui è stata affermata la sproporzione tra i redditi complessivi del nucleo familiare e gli esborsi effettuati per l'acquisto dei beni è, quindi, tutt'altro che manifestamente illogica e a questa Corte non è consentito un intervento di sovrapposizione ricostruttiva. 10. Destituito di ogni fondamento è il ricorso di US CE classe '73. Le censure da lui mosse alla sentenza, ai limiti dell'ammissibilità, tralasciano di considerare che, su tutte le questioni da lui sollevate e sui punti esaminati, la Corte d'appello ha fornito risposta, ampia, coerente ed esaustiva, richiamando la debordante messe di intercettazioni (la gran parte effettuate proprio nelle sua rivendita) che lo riguardano e che provano, al di là di ogni ragionevole dubbio, il suo pieno inserimento nella cosca, l'esercizio, da parte sua, delle prerogative connesse alla posizione apicale riconosciutagli ed il possesso dell'arma per cui è stato condannato. Senza indulgere nel tentativo, defatigatorio, di riassumere, per lui, il contenuto delle intercettazioni a cui partecipa o che comunque lo riguardano, in quanto già passate in rassegna, in buona parte, nell'esame della posizione degli altri imputati, si deve solo constatare che quelle richiamate dalla Corte d'appello hanno piena valenza dimostrativa delle conclusioni cui è pervenuta, perché dimostrano che il US si relazionava con quasi tutti i membri del sodalizio, indipendentemente dalla posizione occupata nella gerarchia mafiosa (US CE classe '63, AS LA, AM DA, TO OV, US OM, GR CE, ma anche TT LA, TT CE, . : ER OM, LE e DE); discuteva con loro di cariche associative (quelle attuali e quelle future), che riguardavano sia i sodali che lui personalmente (vedi le intercettazioni riportate alle pagg. 330-332 della sentenza); ambiva ad una posizione di comando al di fuori della "locale" in cui ' era inserito, per la qualcosa cercava sponsor aventi influenza in ambito "provinciale"; aveva contatti diretti con i capi della "ndrina (ER OM e LE), tant'è che poteva recarsi a casa del capo indiscusso (OM, che l'aveva "cresciuto") e regolamentare l'afflusso dei sodali verso l'abitazione di quest'ultimo (conversazioni del 7 aprile 2008, riportate a pag. 333); aveva piena 45 ши conoscenza della geografia mafiosa del reggino e trattava con esponenti di altre 'ndrine le zone di influenza, oltre a risolvere con loro le questioni - anche di sola incomprensione che potevano insorgere (vedi conversazioni riportate alle pagg. 336-337); a lui si rivolgevano i rappresentanti delle imprese che avevano appaltato lavori nel territorio "dei ER", al fine di dirimere le questioni collegate alla loro esecuzione, come i rapporti con gli zingari e per l'individuazione dei fornitori;
custodiva armi per conto dell'organizzazione (pagg. 346 e segg.). в Pienamente giustificata è, pertanto, la conclusione del Tribunale della Corte di merito, sia in ordine all'inserimento dell'imputato nella cosca, sia in ordine al ruolo apicale ricoperto, giacché gli elementi probatori passati in rassegna sono effettivamente indicativi sia dell'uno che dell'altro, in quanto descrivono plasticamente il "calibro" del personaggio nei rapporti interpersonali e lo collocano nelle dinamiche di gruppo più "delicate", oltre a rivelare le sue ambizioni di ascesa nella gerarchia mafiosa. Inutilmente, peraltro, il ricorrente continua a lamentare una "ambiguità" o indecifrabilità delle intercettazioni senza nemmeno precisare - come gli è già stato contestato a quali intercettazioni si riferisca, o a contestare la sua partecipazione a taluni dialoghi, senza chiarire, ancora una volta, di quali dialoghi parli;
ovvero a dedurre la genericità delle dichiarazioni dei collaboratori ON, IL e MO, quando gli è stato ribattuto che le dichiarazioni di costoro sono state apprezzate per la loro carica corroborativa rispetto ad un compendio intercettativo imponente e sufficiente, da solo, a dimostrare gli addebiti. Né assume significato il fatto che la maggiore carica a cui ambiva non gli sia stata conferita, giacché, come gli è stato spiegato, ciò che conta è l'ambizione da lui rivelata e non la soddisfazione che gli è mancata. Quanto agli ulteriori reati a lui contestati (quelli concernenti le armi), vale, anche per lui, quanto si è detto in ordine alla posizione di AM e quanto si dirà in ordine alla posizione di GR, a cui si rinvia. 11. Il ricorso di GR è infondato. A suo carico sono state evidenziate le seguenti circostanze, tutte desunte dalle intercettazioni: a) era presente alla conversazione intercorsa il 7/4/2008 nell'auto-rivendita di US CE classe '73, allorché tra GR, il US suddetto, US CE classe '63, US OM e AS SQ fu manifestata l'intenzione di färe visita a ER OM, da due giorni in detenzione domiciliare, nonostante i rischi, rimarcati dallo stesso GR, che l'iniziativa comportava, per ER e per sé stessi. Proprio GR prospettava l'eventualità di giustificare la visita, in caso di controlli, come fatta ai congiunti di ER OM, abitanti nello stesso stabile;
b) discusse con US CE, nella rivendita di quest'ultimo, in data del 5/5/2008, della situazione di un certo "NT", che ambiva ad ottenere una 46 ми carica superiore di 'ndrangheta e per la quale aveva investito la "Provincia", chiedendo pure che gli venisse conferita a San Luca, dove "era stato fatto" ("battezzato" nell'associazione); c) partecipò, il 4/5/2008, ad una riunione in una non precisata località di montagna, a cui si sarebbero dovuti recare anche US CE classe '73 e AL ON (che, per circostanze fortuite, non erano riusciti a "salire"), nonché US CE classe '63 (che fu fermato dai carabinieri). Tanto emerge dalla conversazione del 5/5/2008, intercettata nella rivendita di US, nel corso della quale quest'ultimo, GR e una terza persona (che all'incontro aveva invece partecipato) commentano l'episodio; d) era presente, il 10/12/2008, nella rivendita di US CE classe '73 allorché quest'ultimo e US CE classe '63 partirono con una Nissan Micra per fare visita a ER OM;
e) discusse, in data 6/10/2008, con US CE, nella rivendita di quest'ultimo, di un problema che aveva visti contrapposti un proprio cugino e una terza persona. Dalla conversazione è stato desunto che US era intervenuto a favore del cugino di GR;
f) discusse con US CE classe '73 di una pistola che mal funzionava detenuta da quest'ultimo. All'esito della discussione GR si allontanò con la pistola per fare ritorno dopo circa due ore, assicurando di averla pulita ed esprimendo l'opinione che il problema fosse creato dalle cartucce. La sua partecipazione all'associazione non è stata ritenuta, quindi, contrariamente all'assunto difensivo, sulla base di elementi privi di significativa valenza, ma di elementi certi e chiaramente indicativi della sua intraneità al gruppo, giacché - giusto il rilievo della Corte di merito - solo con un intraneo il nutrito gruppo di sodali avrebbe discusso dell'intenzione di fare visita al capo- cosca detenuto in casa e solo con un intraneo US OM si sarebbe espresso nel modo riportato in sentenza, allorché disse di aver "sognato" il ER;
solo con un intraneo US CE classe '73 avrebbe discusso dell'aspettativa di NT a una carica superiore nella cosca e avrebbe parlato del cattivo funzionamento della pistola da lui detenuta e solo ad intraneo l'avrebbe affidata perché la rendesse efficiente;
solo alla presenza di un intraneo i due US CE sarebbero partiti in direzione dell'abitazione di IC ER il 10/12/2008. La Corte di merito ha fatto chiara applicazione di regole di comune esperienza, secondo cui solo con una persona di assoluta fiducia i membri di una cosca mafiosa si sarebbero rivelati come tali ed avrebbero parlato di organizzazione interna della cosca, di visite al capo-cosca e di aspirazione alle cariche da parte dei suoi membri e solo ad una persona di assoluta fiducia avrebbero rivelato il possesso di un'arma da fuoco e gliel'avrebbero affidata, dati i rischi che ciò comportava. D'altra parte, se è vero che le cariche associative sono, normalmente, patrimonio comune degli associati, è altresì vero che non costituiscono patrimonio comune le aspirazioni dei singoli, né nel breve tempo 47 мі t 31 le modificazioni della gerarchia, soprattutto ai livelli medio-alti, data la continua variazione delle posizioni soggettive conseguente alla lotta interna e all'azione di contrasto dello Stato. Del tutto soggettiva e contrastante con le - comuni conoscenze sulle dinamiche interne dei corpi mafiosi è la deduzione, - poi, che gli intranei all'associazione interagiscono direttamente con i vertici del sodalizio, essendo vero il contrario, data la condizione di inavvicinabilità in cui si pongono, solitamente, i dirigenti di più alto livello. Le lamenAL circa il trattamento ricevuto, poi, non sono affatto inusuali nelle associazioni criminali, come dimostrato proprio dal tenore delle intercettazioni richiamate nella prima parte della esposizione in diritto. Quanto alle caratteristiche della pistola detenuta da US CE classe 73 e a lui affidata per la manutenzione valgono, infine, i rilievi svolti al punto 2.3., allorché è stata esaminata la posizione di AM OM, a cui si rinvia. Per il trattamento sanzionatorio valgono anche per lui, invece, le riflessioni sviluppate al punto A4. 12. Le considerazioni sopra svolte impongono, in definitiva, il rigetto di tutti i ricorsi;
ai sensi dell'art. 592 c.p.p., comma 1, e art. 616 c.p.p i ricorrenti vanno condannato al pagamento delle spese del procedimento. AS LA va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile CI EN, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché AS LA alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile CI EN, che liquida in complessivi € 2000, oltre accessori come per legge.. Così deciso il 6/11/2015 Il Presidente Il Consigliere Estensore (Am (Piero Savani) Settembre) DEPOSITATA IN CANCELLERNA add! 22 FEB 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmels Lanzuise 24 unc 48