Sentenza 24 maggio 2006
Massime • 4
La novella dell'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006, con la previsione anche del vizio della contraddittorietà e della possibilità di deduzione dei difetti di motivazione pur quando risultino da altri atti del processo, consente il controllo di legittimità per i casi di omessa considerazione o di c.d. travisamento della prova, purché decisiva, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa.
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, nel valutare come distrattiva un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate occorre tenere conto del rapporto di gruppo, restando escluso il reato se, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l'operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società.
L'amministratore di società, che, contravvenendo all'obbligo contenuto nell'art. 2392 cod. civ. di impedire non solo gli atti pregiudizievoli per la società ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori o i terzi, non adempie al suo obbligo di garanzia, concorre, ex art. 40 cpv. cod. pen., per omissione, consistita nella mancata vigilanza e nella mancata attivazione per impedire l'adozione di atti di gestione pregiudizievoli, nei delitti fallimentari commessi da altri amministratori, dal momento che anche gli interessi tutelati dalle norme penali fallimentari sono compresi tra quelli affidati alle sue cure.
Il principio di immutabilità del giudice ha riguardo alla identità fisica del giudice che assume la prova e decide, e non è leso, a prescindere dalla questione della sua applicabilità per la fase dell'udienza preliminare, allorché il mutamento della persona del giudice intervenga esclusivamente per la decisione incidentale sull'ammissibilità di un rito alternativo. (Fattispecie in cui, rigettata la richiesta di giudizio abbreviato ad opera di un giudice persona fisica diverso da quello dell'udienza preliminare che, in seguito allo stralcio per la richiesta del rito alternativo, si era astenuto, il procedimento era riassegnato a quest'ultimo, originariamente designato).
Commentari • 15
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2006, n. 36764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36764 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2006 |
Testo completo
64 367 64 /06
M Sentenza n. 999 6373/05 Registro generale n.
Udienza pubblica del 24 maggio 2006 (n. ✗. del ruolo)
REPUBBLICA TANA
In nome del Popolo ITno
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione quinta penale
Composta dai Signori:
dott. Luigi Renato Calabrese Presidente
dott. PE Pizzuti Consigliere
dott. Pier Francesco Marini Consigliere
dott. M.Stefania Di Tomassi Consigliere
dott. Paolo Antonio Bruno Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti nell'interesse di:
1) OD LA, nato il [...] a [...],
2) PE BO, nato il [...] a [...],
3) IO CI, nato il 1°.
2.1921 ad Atrpalda (Av),
4) RO CA, nato il [...] a [...],
5) RR RA, nato il [...] a [...],
6) RE OT LE, nato il [...] a [...],
avverso la sentenza pronunciata in data 14 febbraio 2004 dalla Corte
d'appello di Milano,
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Vincenzo Geraci che ha concluso chiedendo it rigetto dei l'ammillamento em linvio al ginitive civile nei confronti sli a
lifetto per фчето лет
ricorsi;
Uditi per le parti civili:
- l'avvocato Giovanni Beretta per NITYD s.p.a.
- e l'avvocato Riccardo Rampioni per De Angeli Frua s.p.a., che hanno chiesto il rigetto dei ricorsi degli imputati con condanna degli stessi al pagamento delle ulteriori spese processuali, come da note depositate;
Uditi per gli imputati ricorrenti:
l'avvocato Federico Sinicato per PE BO e Ferruccio
-
RA, nonché per OD LA come da deGA;
- l'avvocato NerioDiodà per RE OT LE;
- l'avvocato Luca Mucci per IO CI alloni;
Giovanni CA per RO CA{ l'avocato Giovanni CA per SA AL;
l awoceto Viniero Nando, м Sstitutime nell aubeato Sajmona, for Callum;
a ecooflimenti vei i quali hanno elento
2002 si
-
-
2 Fatto
1. OD LA, PE BO, IO CI, RO
CA, RR RA e RE OT LE hanno proposto, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorso avverso la sentenza 14 febbraio 2004 con la quale la Corte d'appello di Milano, anche in parziale riforma della sentenza di primo grado, li ha ritenuti responsabili di numerosi fatti di bancarotta in relazione al fallimento di società italiane del gruppo
"EA”.
2. Le imputazioni
In particolare le posizioni dei ricorrenti, oggetto di ricorso, concernono:
Capo A2), NI
* il reato di cui agli artt. 110, 40, 2° comma, 81 cpv. c.p., 216, 1° comma n. 1, 223, 1° e 2° comma, r.d. 16.3.1942 n. 267, per avere NI, in concorso con altri, quale consigliere di amministrazione dal 30.5.1988 al 29.4.1992 della DE LI RU
s.p.a., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 6.10.1992,
a) distratto e comunque dissipato beni sociali per l'importo di circa
458 miliardi, di cui: a[I] lire 360.299.950.000, versate anticipatamente
CH UNIE N.V. (per £. 267.000.000.000 il 28.9.1990, utilizzando la somma di lire 245.015.000.000 ricevuta il giorno stesso dal gruppo OI a pagamento della vendita delle partecipazioni assicurative LEVANTE, TIRRENA, NORDTA,
SIDA, YD, UEA (per l'operazione AL v. pure capo B) e tutte le disponibilità bancarie della fallita e per £. 93.299.950.000 il 31.12.1990, a saldo) in esecuzione di tre contratti datati 29.11.1990, aventi ad oggetto l'acquisto di partecipazioni sovrastimate, mai ricevute e gravate da pegni a favore di terzi e in particolare:
a) N.
2.970.000 azioni ordinarie MP per il ご corrispettivo di £. 104.786.550.000;
b) N. 27.600.000 azioni COMITAS per £.100.000.000.000; 5+
c) N. 41.101.678 azioni ordinarie e n. 28.395.610 azioni risparmio della FIRS per £. 126.988.400.000 nonché il credito di
£. 28.525.000.000 vantato dalla venditrice CH verso
FIRS;
-[II] ulteriori complessive £. 97.767.640.350 (provento del reato sub A3) che, in esecuzione del contratto di vendita 28.12.1990
3 versavano a EA NC LIMITED in pagamento del credito di
£. 42.480.000 nonché di 22.000 azioni REAL ESTATE HOLDING mai ricevute dalla fallita ed anzi gravate da pegno in favore di terzo;
[III omissis, risultando l'ipotesi relativa al versamento di
-
ulteriori £. 52.852.359.650, a SFL già esclusa in primo grado, cfr. p.
461 462 sent. Trib.];
ẞ) avendo altresì NI [fatti dichiarati assorbiti in quello contestato sub A2],
- (A3) gravato la società fallita dei predetti esborsi, e cagionato così il suo fallimento con dolo e comunque per effetto di dolose operazioni;
- (D) dissipato il patrimonio della DA mediante l'operazione
(non rispondente alle esigenze della più ampia operazione di ristrutturazione del debito che regolava i rapporti tra le altre società del gruppo EA ed il CREDIT LYONNAISE AN
NEDERLAND) di indebitamento nei confronti del CLBN (effettuata a seguito di contratto di finanziamento 18.12.1990) a seguito della quale, al fine di accollarsi debiti di società del gruppo, destinava i $
112.000.000 ricevuti parte a titolo di finanziamento ($ 41.000.000) e parte a titolo di prezzo per acquisto di partecipazioni ($ 69.100.000)
a EA NC (che, a sua volta, ne girava parte a TT
IN, parte a EA HOLDING e parte a EA
INACIERE, del medesimo gruppo EA, che destinavano quindi $
52.200.000 a NG EU PE e $ 68.300.000 a
TRANSREAL HOLDING) al fine di consentire la sostituzione di debitori all'interno del gruppo EA nell'interesse della Banca;
con le aggravanti di avere commesso più fatti di bancarotta fraudolenta e di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.
Capo B) LA (per NI assorbito tale fatto in quello che precede, A2)
* il reato di cui agli artt. 110 c.p., 216, 1° comma n.1, 223, 1° e 2°
÷ comma n. 2, 219, 2° comma n. 1, r.d. 16.3.1942 n. 267, per avere LA con NI [assorbito tuttavia tale fatto in quello che precede, A2, per costui], quali consiglieri di amministrazione pro tempore, della DE LI RU, in concorso con altri, dissipato beni sociali, allorché, il 24.10.1989, la DE LI
RU acquistava da BAOLOISE PARTECIPATION la BASILESE s.p.a. per il prezzo, eccessivo, di £. 112.000.000.000; e cagionato il fallimento della società per effetto di tale operazione dolosa;
con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.
4 Capo E1) LA e AN
* il reato di cui agli artt. 110 c.p., 216, 1° comma n. 1, 223 e 219, 1° comma e 2° comma, n. 1, legge fallimentare, per LA, nonché reato di cui all'art. 224, primo comma, n. 2, legge fallimentare, per il
AN [nei cui confronti il reato è stato dichiarato prescritto] per avere, quali membri del consiglio di amministrazione dal
2.11.1988 al 23.11.1989 il LA;
sino al 29.1.1991 il
AN' della EA IA s.p.a., dal 29.1.1991
-
denominata IM s.p.a., dichiarata fallita dal Tribunale di Monza il 24.12.1992, concorso a produrre il primo, consentito il secondo, la dissipazione di beni sociali, acquisendo da EL (appartenente allo stesso gruppo EA), il 13.6.1989, n. 20.550.839 azioni ordinarie e n.
14.884.463 azioni risparmio di FIRS s.p.a., n.
3.859.627 azioni ordinarie di YD ON TANO s.p.a. e n. 945.204 azioni ordinarie di MP S.p.a., per il prezzo eccessivo ed ingiustificato di £.
111.000.000.000 (in quanto il valore delle predette azioni - acquistate dalla venditrice EL il 29.5.1989 al prezzo di £. 110.000.000.000 doveva tenere conto di minusvalenze contestate dall'Isvap a FIRS nel corso del 1988 e in data 8.6.1989, in epoca immediatamente antecedente l'acquisto da parte di EA IA).
Capo E2) AN
* il reato di cui all'art. 224, primo comma, n. 2, legge fallimentare, per avere il AN [nei cui confronti anche tale fatto è stato dichiarato prescritto], consentito la dissipazione e distrazione di beni sociali in relazione all'operazione con la quale, il 12.9.1990 S.F. si obbligava nei confronti della CA POPOLARE DI AR, filiale di Milano, convenendo, in concorso con l'amministratore deGAto della banca, un affidamento di £. 35.000.000.000 versati in conto aumento capitale a FIRS s.p.a. e immediatamente ceduti da FIRS a TT INT.
N.V. (in pagamento dell'acquisto di obbligazioni S.H. S.A. 7,5% scadenza 1995), e da TT INT. versata sul conto corrente della capo gruppo S.H., acceso presso la B.N.S., così indebitando la fallita allo scopo di ridurre l'esposizione della capogruppo S.H. verso B.N.S..
Capo E3) AR
* il reato di cui agli artt. 110 c.p., 216, 1° comma n. 1, 223 e 219, 1° comma e 2° comma, n. 1, legge fallimentare, per avere AR, quale presidente dal 29.1 al 21.11.1991 di S.F., inoltre dissipato e distratto beni sociali il 6.6.1991 allorché cedeva, su
5 indicazione e nell'interesse della capo gruppo EA HOLDING S.A. nella persona del RI, un pacchetto azionario pari al 10,52% della
TAMOIL TA s.p.a. alla OLINVEST B.V. per il prezzo, da S.F. mai ricevuto, di £. 15.780.000.000.
Capo G) AN il reato di cui all'art. 224, primo comma, n. 2, legge fallimentare, per avere il AN, quale consigliere di amministrazione pro tempore, della EA IA s.p.a., dichiarata fallita in
Monza il 24.12.1992, consentito di:
- dissipare e distrarre beni sociali mediante il versamento della somma ottenuta dalla CA COMMERCIALE TANA, a seguito di una apertura di credito per £. 33.500.000.000, del 11.10.1990, ad estinzione di un debito assunto da NS verso OB (atto estraneo all'interesse della fallita ed a questa pregiudizievole).
Capo H) AR
* il reato di cui agli artt. 110 c.p., 216, 1° comma, 223, 1° comma, r.d.
16.3.1942 n. 267, per avere AR, quale presidente del consiglio di amministrazione di EA IA, in concorso con altri:
a) dissipato e/o distratto beni sociali, in particolare, avendo ricevuto il 3.5.1991, attraverso la controllata ANATOLIA s.r.l., da COFILP
s.p.a., merchant bank controllata dalla CA POPOLARE DI
AR, la somma di £. 24.000.000.000, quale prezzo della vendita di un pacchetto di azioni DI, destinato detta somma a scopi estranei all'interesse della società:
- versando £. 13.600.000.000 a TT IA, importo
-
che il giorno stesso perveniva alla capo gruppo EA HOLDING sul conto corrente da questo intrattenuto presso la CA AR
SU di Lugano, riducendo l'esposizione della EA HOLDING nei confronti della banca nella misura di fr. Sv. 15.000.000;
--- versando £.
8.000.000.000 alla COFILP in nome e per conto della
EA TA, che così restituiva quanto la COFILP aveva anticipato a questa ultima per l'acquisto da LEASARTE di crediti da questa vantati verso società del gruppo ALGRANTI, crediti di difficile realizzo (ciò facevano nel quadro dei rapporti tra la EA HOLDING, capo gruppo della EA IA e della EA TA, ed il gruppo
CA POPOLARE DI NOV ARA, controllante di COFILP, che a sua volta controllava LEASARTE, allo scopo di realizzare l'interesse della venditrice LEASARTE e delle sue controllanti COFILP e BANCA
POPOLARE DI AR alla dismissione di un attivo, i crediti verso ALGRANTI, di difficile realizzo);
ẞ) cagionato il fallimento della società dolosamente e per effetto di tali operazioni dolose.
capo O) AR
* il reato di cui agli artt. 110 c.p., 216, 1° comma n. 1, 223 r.d.
16.3.1942 n. 267, per avere AR, quale presidente del consiglio di amministrazione della YN s.p.a., fallita il 22.4.1993, in concorso con altri:
a) dissipato e/o distratto beni sociali e in particolare, avendo venduto il 29.1.1992 la partecipazione nella società L'AGRICOLA
D'TA alla SATA s.r.l. per il prezzo di £. 38.724.540.915, per avere destinato detta somma a scopi estranei all'interesse sociale;
versando o consentendo che fossero versati £. 18.800.000.000 al
CREDITL YONNAIS AN NEDERLAND a parziale rimborso di crediti da questa vantati nei confronti della EA HOLDING, capogruppo della fallita;
- versando £.11.200.000.000 alla SATA s.r.l. a parziale rimborso di un credito da questa vantato nei confronti di CO, società estranea al gruppo EA e facente capo a RI;
- dissipando £. 400.000.000 versate a LEEVERG LIMITED, società con sede a Dublino, a titolo di compenso per l' intermediazione nella vendita della INT. IN. s.r.l., mai posseduta dalla fallita;
ẞ) cagionando per effetto di tali operazioni dolose il fallimento della società.
capo Q) SI e AR
*a) il reato di cui all'art. 224, 1° comma, n. 2, legge fallimentare, per avere AR (in relazione al quale il reato veniva dichiarato prescritto), quale consigliere d'amministrazione della INEDI s.r.l., fallita il 22.12.1992: concorso e consentito alla dissipazione del patrimonio sociale avvenuta mediante stipula, il 20.4.1990, con la CA POPOLARE DI
AR, di un contratto di apertura di credito per l'importo di £.
12.000.000.000, a “copertura" (da parte di INEDI) del debito di
TT IA s.p.a., per la corrispondente somma a lei già erogata a il 13.4.1990, operazione che non aveva contropartita per la fallita (né per società del gruppo) (da tale episodio risulta peraltro “di fatto" il BO già assolto in primo grado);
7 さき
b) * il reato p. e p. dagli artt. 110, 40, 2° comma, c.p., 216, 1° comma n.
1, 223, 1° comma, per avere SI, quale sindaco pro tempore della INEDI, concorso nella dissipazione del patrimonio sociale, mediante la costituzione, il
22.5.1991, di un'ipoteca di secondo grado su di un immobile di proprietà della fallita, a garanzia del credito di oltre 15 miliardi vantato da
CREDITO COMMERCIALE nei confronti di EA IA;
operazione estranea all'interesse della fallita e relativa ad un cespite incapiente (essendo state sull'immobile, valutato 39 miliardi, già iscritte ipoteche per £. 25 mld. a favore dell'INCE e di £. 12 mld a favore di
BP);
capo T) AR
* il reato di cui agli artt. 110 c.p., 216, 1° comma, n. 1, e 223 legge fallimentare, per avere AR, quale amministratore deGAto della EA ITALIA dal giorno 11.10.1990, presidente del consiglio di amministrazione della EA IA dal 29.1.1991, consigliere di amministrazione pro tempore della YN ed amministratore deGAto pro tempore della CO, in concorso con altri: distratto e dissipato beni sociali, finanziando l'acquisizione dalla
SATA del gruppo ODEON TV ad opera di CO (società priva di mezzi propri nonché di affidamenti bancari e facente capo a RI):
EA TA per £.
6.622.584.360 nel corso del 1989 e
£.2.650.602.336 nel corso del 1990; EA IA per
£.34.369.004.867 nel corso del 1990, £. 850.000.000 nel corso del 1991 e per £. 30.000.000 nel corso del 1992; YN per complessive £. 869.640.000 tra il 1990 ed il 1991; operazione pregiudizievole per le fallite, in quanto l'acquisito gruppo ODEON era gravato da rilevanti debiti a fronte di modesti attivi, effettuata nell'esclusivo interesse di parte venditrice, che così dismetteva una partecipazione fonte di crescenti perdite di gestione;
*
operazione in particolare condotta attraverso i seguenti passaggi:
-- il 16.10.1989, CO, rappresentata dall'amministratore deGAto AR acquistava da SATA il controllo di ODEON
IA s.r.l., capofila del gruppo ODEON, al prezzo di £. 1, partecipando contestualmente alla stipula anche la PARMALAT s.p.a.; acquistava crediti vantati verso il gruppo ODEON da SATA, ZI e
PARMALAT nonché da terzi fornitori verso ODEON e garantiti da
PARMALAT; assumeva impegni di PARMALAT, cosi accollandosi un
8 onere complessivo per oltre £. 193.000.000.000, effettivo corrispettivo del contratto;
con il medesimo contratto, SATA e CO programmavano la possibilità che quest'ultima pagasse i creditori di ODEON non garantiti da PARMALAT, anche attraverso un concordato preventivo;
-- il 22.11.1989 le società ODEON PROGRAMMI TV s.r.l., ODEON
NETWORK s.r.l. ed ODEON PUBBLICITA' s.r.l., principali partecipazioni operative del gruppo ODEON, presentavano istanza di ammissione all'amministrazione controllata, cui alGAvano un bilancio consolidato al 30.6.1989 che rifletteva un patrimonio netto negativo;
-- il 6.7.1990, il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento delle tre società ODEON predette, dopo che il commissario giudiziale dell'amministrazione controllata di ODEON PUBBLICITA', ODEON NETWORK e ODEON PROGRAMMI aveva espresso, il 22.3.1990, parere negativo sul buon esito della procedura.
Operazione IT LI, BE, HA (Processo n. 3128/95
r.g. Trib.): NI e TI LE
* il reato di cui agli artt. 110 c.p., 216, 1° comma n. 1, 223, 1° comma e
2° comma n. 2, 203 r.d. 16.3.1942 n. 267, per avere, TI LE quale amministratore deGAto, e NI quale consigliere di amministrazione, del LLOYD NAZIONALE
TANO, dichiarato insolvente dal Tribunale di Milano il 10.11.1992, in liquidazione coatta amministrativa, in concorso con altri:
a) dissipato il patrimonio sociale: a) acquistando il 28.11.1989, da EA. TA n. 73.000. azioni
LI IN, prive di valore, per £. 368.000.000, senza avere preventivamente fatto eseguire alcuna valutazione e senza che dette azioni fossero, comunque, consegnate dalla venditrice perché oggetto di pegno presso la CA POPOLARE DI AR;
[b) omissis, trattandosi di ipotesi esclusa dal Tribunale]
c) acquisendo, il 28.12.1989, da EA TA, senza alcuna preventiva valutazione, n. 282.153 azioni BOBEL, n. 217.041 azioni
CH e n. 491.825 azioni LI IN per £. 5.905.800.000, che non venivano consegnate dalla venditrice che, impegnata a riacquistare le azioni, non eseguiva l'impegno assunto;
[si tratterebbe di operazione circolare "realizzata solo contabilmente, attraverso un virtuale aumento di capitale contestualmente reinvestito con l'acquisto di azioni" anche minusvalenti mai consegnate: venendo l'aumento del capitale effettuato con e
(apparente) sottoscrizione della controllante IM di azioni di nuova
G ここ
emissione a seguito del simulato versamento nella casse sociali del corrispettivo, contestualmente impegnato per l'acquisto di azioni di
EA IT, (mai consegnate), pure controllata IM, a prezzo notevolmente superiore a quello di mercato];
ẞ) e cagionato il fallimento per effetto di tale operazione dolosa.
Operazione DA CA (Processo n.511/97 r.g.Tribunale):
NI
* il reato di cui agli artt. 110 c.p., 216, 223 r.d. 16.3.1942 n. 267, per avere NI, quale consigliere di amministrazione della DE
LI RU s.p.a., dichiarata fallita in Milano il 6.10.1992, in concorso con altri, dissipato il patrimonio sociale allorché: indebitava, la DE LI RU per £.
4.000.000.000 nei confronti della NS, facente capo a VA, amministratore di fatto della DE LI RU;
- concertava che la DE LI RU versasse alla controllata
COMITAS spa, della quale VA era presidente del consiglio di amministrazione, i detti £.
4.000.000.000 a titolo di aumento di capitale;
- disponeva che COMITAS s.p.a. acquistasse per £.
4.160.000.000 la partecipazione CA s.r.l. (società venduta il 23.4.1991 per il prezzo. di £. 450.000.000) dalla ITAFRIC s.r.l., altra società facente capo a
VA; così realizzando un'operazione "circolare", all'esito della quale DE
LI RU si indebitava verso NS per effettuare un aumento di capitale della COMITAS, che con gli importi accreditatile per l'emissione di nuove azioni acquistava (fittiziamente) per un prezzo 9 volte superiore al loro valore partecipazioni CA da ITAFRIC s.r.l., società che come la NS faceva parte del gruppo di Ernesto
CAVALLINI, presidente del C.dA. di COMITAS;
operazione sicuramente pregiudizievole per DE LI RU
(oltre che per COMITAS in relazione al prezzo pagato per CA, quasi decuplo rispetto al valore) che restava debitrice di NS, mentre il denaro impiegato tornava al gruppo VA mediante l'acquisto delle azioni CA.
3. La storia del gruppo
Secondo le sentenze di merito il gruppo [italiano] EA nasceva attorno all'anno 1984 per iniziativa di OR RI, già direttore finanziario dell'ENI e della famiglia Lefebvre, con un patrimonio di valore reale largamente inferiore a quello di bilancio;
l'attività aveva come oggetto l'acquisizione e dismissione di beni in ogni settore economico generalmente a breve: si tratta principalmente dell'acquisizione di imprese in difficoltà, da risanare, essenzialmente mediante l'acquisto di crediti ad un valore inferiore a quello nominale;
come emergeva dalle vicende poi esaminate, le l'operazioni di risanamento erano tuttavia spesso solamente fittizie, venendo realizzate mediante la cessione, infragruppo ed al valore nominale, di crediti acquistati a costo inferiore.
Nel 1988, epoca alla quale risalivano i primi episodi oggetto del processo, l'organigramma EA pubblicato comprendeva 42 società, tra le quali EA IN AN TD, istituto di credito utilizzato come stanza di compensazione per pagamenti in conto corrente improprio infragruppo;
varie subholding territoriali o in specifici settori di attività quali EA TA (man mano sostituita da EA FINANZIARIA IM e quindi da YN s.p.a.), EA IN TD
-
(settore trading su merci), CH (settore assicurativo), EA
NC TD (acquisizione e dismissione di partecipazioni); il gruppo sembrava ancora «muoversi significativamente sul mercato», ma senza che fossero più riscontrabili risultati positivi.
Nel 1989 le società colGAte erano divenute 75 e 101 le partecipate
(solo in minima parte consolidate proprio per il fenomeno di cessione delle partecipazioni infragruppo). Secondo i giudici di merito erano tuttavia a quella data già evidenti segnali dell'imminente dissesto per il fatto che «tutto il patrimonio EA [era] vincolato in pegno a garanzia degli affidamenti» e «il gruppo [era] costretto a compiere azioni fraudolente per poter far fronte agli impegni correnti» (quali quella relativa al rientro dall'indebitamento verso CA AR SU
(NS), mediante un finanziamento di una colGAta di CA
POPOLARE di AR (BP), OB, in base ad una simulata vendita di MP a Cabassi e l'acquisto, a costo zero ma con accollo di gravissimi oneri finanziari, del gruppo televisivo
ODEON TV dal gruppo ZI). Sintomatici della reale situazione erano pure gli «apparenti aumenti di capitale, realizzati mediante il fittizio finanziamento di un istituto di credito, immediatamente rimborsato a fronte della cessione di un bene minusvalente o inesistente» (tali essendo le operazioni DA e YD contestate, mentre nel 1990 identico fenomeno avrebbe interessato CA e MP, ma la vicenda era oggetto di altro procedimento). Si trattava di operazioni nelle quali le azioni, acquistate mediante giro contabile costituito dall'entrata del denaro per l'aumento di capitale e dalla contestuale uscita per l'acquisto delle azioni non venivano nemmeno consegnate. Sempre nel 1989 la
11 f holding italiana del gruppo, EA TA, veniva progressivamente sostituita da EA IA ed era «lasciata in situazione di sostanziale liquidazione non dichiarata, senza apparenti ragioni gestionali ma con ulteriori perdite enormi costituite dagli oneri finanziari in corso e dalle spese di gestione». Analogo, nel 1991
«l'avvicendamento tra EA IA ed YN, ultima holding italiana».
Nel 1990, sempre secondo la ricostruzione della vicenda offerta dalle sentenze di merito, il gruppo EA aveva un enorme indebitamento bancario, avendo sconfinato a partire dall'anno precedente dalla linea di credito fornitale da CA AR SU (NS) di Lugano di 12 milioni di fr.sv., giunto sino a 400 milioni di fr.sv. (agosto 90). La
[apparente] "copertura” del debito avveniva in parte con cessioni di attività, in parte con nuovi finanziamenti, mediante i quali i vecchi debitori (società estere) venivano sostituiti da nuovi (società italiane), ovvero con l'utilizzo di liquidità delle società italiane, secondo la strategia imposta dalla BPN. Nonostante avesse un patrimonio assicurativo «di dubbio valore e impegnato», patrimoni immobiliari vincolati e non disponibili, e partecipazioni nel settore delle comunicazioni onerose, nel medesimo torno di tempo il gruppo intraprendeva, a costi assai elevati, la scalata della MGM: dopo pochi mesi CREDIT LYONNAISE Bank ND (CLBN), che aveva gestito l'operazione, si appropriava della società. Nel frattempo, a partire dal settembre 1990, NS aveva iniziato a rifiutare qualunque pagamento senza copertura e la liquidità corrente di EA veniva quasi interamente anticipata da CLBN.
Gli effetti dell'operazione MGM si ripercuotevano d'altro canto sulle società italiane, costrette all'assunzione di elevati finanziamenti e al dirottamento di rilevanti attività finalizzati a sostenerla (tale essendo, nella prospettazione recepita dai giudici di merito, l'unica ragione dell'uscita di OI da DA, per la quale, senza pagare nulla e ricevendo 23 miliardi, EA acquisiva la quasi totalità delle azioni
DA ed una massa di manovra di circa 360 miliardi, che gli consentiva l'ulteriore ricorso al credito per circa 125 miliardi).
Nel 1991-1992 tutti i beni di EA, si dice, erano oramai divenuti di proprietà CLBN. L'attività del gruppo, limitata alla liquidazione degli attivi, veniva finanziata da CLBN, che se ne appropriava, mentre si moltiplicavano le perdite determinate da costi di gestione ed oneri finanziari. Le altre banche creditrici, anche le meno garantite, rimanevano [inspiegabilmente secondo i giudici di merito] inerti durante l'agonia di EA.
12 La situazione precipitava, tuttavia, con il fallimento DA, dichiarato il 6.10.1992 su iniziativa del Pubblico ministero. Emergevano così le
"dimensioni colossali" del passivo e ne scaturivano, a cascata, i fallimenti di quasi tutte le colGAte, comprese le capogruppo. Il 22.12.1992 falliva infatti (per quel che interessa il presente procedimento) INEDI s.r.l.; il 24.12.1992 EA ZI s.p.a., che dal 29.1.1991 aveva assunto la denominazione IM;
YN falliva il 22.4.1993.
3.1. Il metodo SE
3. L'analisi di quello che le sentenze di merito definiscono il
"metodo EA", consentiva secondo i giudici di merito di apprezzare il significato delle singole operazioni. Appunto da tale metodo emergeva altresì la «consapevolezza degli “uomini EA" di far parte di un gruppo che operava al di fuori di corrette regole giuridiche, economiche e di mercato».
3.1. In una situazione di assoluta inadeguatezza di mezzi finanziari propri e di risorse umane indispensabili per la realizzazione di una reale attività gestionale “operativa", l'attività del gruppo, definita quale attività di «salvataggio di società in difficoltà, tentativo di risanamento, gestione e ritrasferimento a terzi», non poteva infatti che essere, evidentemente, “apparente". Essa si risolveva in «infiniti passaggi infragruppo di beni, a prezzi convenzionali, giustificati non da dati economici ma dalla finalità di occultare minusvalenze o di creare virtuali plusvalenze, in un contesto di costante manipolazione contabile e di anomalie contrattuali». Caratteristica del gruppo era la prassi
(riferita dallo stesso suo dominus, RI) degli «aumenti fittizi di capitale mediante finanziamenti bancari apparentemente ricevuti dall'azionista e da questi immediatamente rimborsati agli istituti di credito finanziatore, avendo proceduto a cedere contestualmente, per il medesimo importo, direttamente o tramite un terzo, un qualcosa (beni di valore sempre largamente minusvalente rispetto a quello nominale, in taluni casi addirittura inesistenti o che non vengono consegnati come le obbligazioni EA Holding acquistate da FIRS) alla società in cui è stato effettuato l'aumento di capitale». L'apparente conferimento di liquidità non comportava dunque alcun movimento di denaro. Il ricorso al finanziamento produceva, apparentemente, l'acquisizione di patrimoni enormi (come TT IA), costituenti tuttavia solamente massa di manovra» destinata ad essere ceduta o data a copertura di garanzie in favore di terzi nonché ad essere progressivamente sostituita da attivi sopravvalutati o fittizi. L'apparente circolazione di denaro e l'incremento solo virtuale del patrimonio per via della minusvalenza
13 delle partecipazioni acquisite connotava le operazioni di aumento di capitale. Contemporaneamente il costante eccesso di indebitamento, in un quadro di «forti anomalie» dei rapporti con gli istituti di credito, imponeva, da un canto il continuo ricorso ad una sorta di lifting contabile indispensabile per evitare il superamento del plafond di esposizione consentito per singolo cliente;
dall'altro una serie di operazioni “di rientro”, realizzate mediante la mera “sostituzione” dei debitori, mediante cioè il trasferimento a società del gruppo delle situazioni disastrate delle quale il finanziatore (o «l'imprenditore amico») voleva liberarsi.
In questa logica, e solo in questa, trovavano così spiegazione: le operazioni apparentemente catastrofiche con gruppi esterni, che in realtà nascondevano il trasferimento della titolarità di rapporti problematici
(quali il tentativo di salvataggio di ODEON TV di ZI); il sistematico ricorso al consolidamento e deconsolidamento dei bilanci, con
l'inclusione delle partecipate nell'uno o nell'altro gruppo secondo la necessità del momento;
il trasferimento di utili o perdite nei conti di società del gruppo, estranee all'operazione; l'anticipazione di utili mediante la contabilizzazione immediata del risultato di un'operazione da effettuarsi nell'esercizio successivo o mai realmente effettuata;
le operazioni “circolari", effettuate cioè su conti correnti bancari presso lo stesso istituto di credito, lo stesso giorno con la stessa valuta, tra varie società del gruppo e suoi azionisti;
le rinunce e cessioni di crediti non giustificate (sia con riferimento ai beneficiari sia al valore del credito) nonché le cessioni infragruppo di partecipazioni fittiziamente aumentate di valore.
4. Il processo
Fallite la DA, la INEDI, la IM, la YN, gli attuali ricorrenti venivano imputati, assieme ad altri 10 tra amministratori e sindaci, di numerosi fatti di bancarotta fraudolenta.
Il giudizio di primo grado, nel corso del quale uno degli imputati
(OS) definiva patteggiando la propria posizione, si concludeva con svariate condanne, poche assoluzioni e la declaratoria di estinzione per prescrizione di alcuni episodi ritenuti qualificabili, in relazione a singole posizioni, ai sensi dell'art. 224 legge fallimentare.
4.1. La sentenza veniva impugnata da imputati, parti civili, e, per i proscioglimenti, dal pubblico ministero.
In appello alcuni degli imputati, tra i quali FL RI, ritenuto come s'è detto il dominus indiscusso del gruppo italiano, concordavano, Comma L4, ex art. 599fc.p.p.. con il pubblico ministero la determinazione della pena,
14 A
dopo avere provveduto al parziale risarcimento (sent. Corte d'appello p.
81) dei danni in favore delle società fallite.
Ancora in appello, a seguito delle modifiche recate all'art. 223 legge fallimentare dall'art. 4 del d.lgs. 11.4.2002, n. 61, tutti gli imputati venivano assolti dalle ipotesi di bancarotta mediante falsità in bilancio perché i fatti, per come contestati, non erano (più) previsti dalla legge come reato.
5. In particolare, con riferimento alla posizione dei ricorrenti, la
Corte d'appello ha dichiarato:
(Capi A2 e A3)
NI (già condannato in primo grado), quale amministratore, responsabile di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento DE
LI RU, con l'aggravante della pluralità dei fatti e del danno di rilevante entità,
- (A2) per avere concorso nella distrazione/dissipazione dei beni sociali, in relazione all'acquisto di partecipazioni azionarie FIRS,
MP, COMITAS, (limitatamente all'importo di £.458 miliardi, con l'assoluzione per insussistenza del fatto in ordine alla residua imputazione); in tale fatto ritenuta assorbita l'ipotesi distrattiva contestata al capo D) con riferimento alla “operazione CLBN"
(statuizioni non impugnate dal pubblico ministero);
- e (A3 in relazione ai fatti sub A2) per avere concorso nella causazione dolosa del fallimento DA mediante dette operazioni dolose;
(Capo B)
NI (condannato in primo grado) e LA (assolto in primo grado e condannato in secondo su appello del pubblico ministero), responsabili di bancarotta fraudolenta in relazione sempre al fallimento
DE LI RU, quali amministratori pro tempore, in relazione alla operazione OI;
(Capo E1)
LA (assolto in primo grado e condannato su appello del pubblico ministero) responsabile di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, aggravata dalla pluralità dei fatti e dal danno di rilevante entità, in relazione al fallimento di EA IA (S.F.) poi denominata IM, quale amministratore di diritto pro tempore, in relazione all'acquisizione infragruppo da EL di partecipazioni
(minus valenti) FIRS, MP, YD ON TANO
15 per £.11 miliardi;
prescritto per AN (assolto in primo grado) il reato di cui all'art. 224 legge fallimentare, così qualificata la condotta contestatagli in relazione al medesimo episodio;
(Capo E2)
AN responsabile del reato di cui all'art. 224 legge fallimentare, così qualificata la condotta contestatagli in relazione all'indebitamento della fallita S.F. nei confronti di BP per £.35 miliardi (che, apparentemente destinati in conto aumento capitale della controllata FIRS venivano in realtà versati a TT INT. per il pagamento di obbligazioni EA HOLDING, e quindi definitivamente versati sul conto SH presso la filiale svizzera di BP allo scopo di ridurre l'indebitamento di SH verso quest'ultima all'epoca 12/9/90
-
ammontante a £.350 miliardi);
(Capo E3)
AR (assolto in primo grado e condannato su appello del pubblico ministero) responsabile, quale presidente del C.d.A di S.F. poi
IM, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la dissipazione/ distrazione del corrispettivo di £.15.780.000.000 (mai pervenuto nelle casse di S.F.) della cessione alla società libica OILINVEST della partecipazione “TAMOIL";
(Capo G)
CC (assolto in primo grado) responsabile del reato di cui all'art. 224 legge fallimentare, così qualificata la condotta contestatagli in relazione all'ipotesi di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, quale amministratore di diritto di S.F.- IMIC per l'operazione NS OB (all'NS, estranea al gruppo
-
erano stati versati i 33,55 miliardi di lire per consentirle di estinguere il debito verso CB);
(Capo H)
AR (assolto in primo grado, condannato a seguito di appello del pubblico ministero) responsabile, quale amministratore di diritto di S.F. IMIC, di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione/ dissipazione e causazione dolosa del fallimento in relazione all'operazione DI (destinazione del corrispettivo di £.24 miliardi, ottenuto per la cessione del pacchetto azionario DI, per scopi estranei all'interesse della fallita); .
(Capo O)
AR (assolto in primo grado, condannato in appello) responsabile, quale amministratore di diritto della YN s.p.a., di bancarotta fraudolenta patrimoniale per le ipotesi di distrazione/dissipazione e per la causazione dolosa del fallimento: relativamente all'operazione L'AGRICOLA d' TA, (destinazione del corrispettivo di £.38.724.540.915, ottenuto da SATA s.r.l.per la cessione della partecipazione in tale società, a CLBN in parziale rimborso di crediti da questa vantati nei confronti di S. H., nonché alla stessa SATA in rimborso di un credito nei confronti di CO, società non facente del gruppo); nonché alla dissipazione di £. 400.000.000 versate a
LEEVERG LIMITED, società con sede a Dublino, a titolo di compenso per l' intermediazione nella vendita della INT. IN. s.r.l., mai posseduta dalla fallita;
(Capo Q)
a) FAR (assolto in primo grado) responsabile, quale amministratore di diritto, dell reato di cui all'art. 224, così qualificata la bancarotta fraudolenta patrimoniale per la dissipazione del patrimonio di INEDI s.r.l. e la causazione dolosa del fallimento in relazione all'indebitamento della fallita per l'importo di £.12 miliardi a copertura di un finanziamento dello stesso importo erogato da BP a favore di
TT IN.;
b) SI (già condannato in primo grado) responsabile di bancarotta fraudolenta in relazione all'episodio (contestato nel medesimo capo) della costituzione di un'ipoteca su di un immobile di proprietà della fallita, a garanzia di un credito vantato da CREDITO COMMERCIALE nei confronti di S. F.
(Capo T)
AR, quale amministratore deGAto di CO e quindi amministratore di EA TA, EA IA IM e
YN, responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione/dissipazione per l'operazione "ODEON” (finanziamento, da parte delle tre subholding fallite, in favore di CO, estranea al gruppo e priva di mezzi propri, per l'acquisizione del controllo di
ODEON IA s.r.l. e delle tre società da questa controllate per
£.1, con accollo dei debiti verso SATA-TANZI-PARMALAT, per £.193
17 miliardi);
(Capo proc. r.g. Trib n. 3128/95)
TI LE, e NI, responsabili, quali amministratori di
YD ON TANO-NITYD, di bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione del patrimonio sociale e causazione dolosa del fallimento, limitatamente alle operazioni di acquisizione di azioni
LI INT. e di azioni BOBEL, CH, LI INT. da EA
TA (punti a e c) senza preventiva valutazione e senza che le stesse venissero consegnate;
(Capo proc. r.g. Trib n. 511/97)
NI, quale amministratore di DA, responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la dissipazione del patrimonio sociale, in relazione all'operazione "circolare" CA (indebitamento della fallita per l'importo di £.4 miliardi al fine di effettuare un aumento di capitale della controllata COMITAS s.p.a. con acquisto della partecipazione
CA s.r.l. per un prezzo quasi 9 volte superiore a quello pagato alla cedente ITAFRIC pochi giorni prima).
5.1. Per l'effetto la sentenza impugnata ha quindi:
-condannato OD LA, per i reati ai capi B) e E1), applicata la diminuente del rito abbreviato, alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione;
confermato la condanna di PE SI in relazione al capo
Q), alla pena di due anni di reclusione;
dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti a Mario
AN ai capi E1), E2) e G), riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e previa qualificazione, limitatamente alla sua posizione, ai sensi dell'art. 224, primo comma, n.
2, della legge fallimentare dei reati ai capi El e G;
ferma l'analoga qualificazione già riconosciuta dal Tribunale per il capo E2; confermato la condanna di RO NI in relazione al capo
A2), limitatamente all'importo di circa 458 miliardi, in esso ricompresi i capi A3), B), D), esclusa la contestazione di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, 1.fall., e ai reati di cui al proc. nn. 511/1997 e 3128/1995
r.g. Trib., rideterminando la pena in 4 anni e 4 mesi di reclusione;
+· confermato la condanna di primo grado di RE TI LE in relazione al reato di cui al proc. n. 3128/1995 r.g. Trib. escluso il fatto
18 relativo allo scambio Goma LI, in concorso di attenuanti generiche prevalenti, alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione;
dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato a RR
AR al capo Q), riqualificato ai sensi dell'art. 224, primo comma,
n. 2, legge fallimentare, condannato il medesimo AR per i reati ai capi E3), H) ed O), e confermato la sua condanna per il capo T), esclusa la contestazione del secondo comma, n. 2 dell'art. 223 legge fallimentare, rideterminando la pena in complessivi 3 anni di reclusione;
5.2. Quanto alle domande delle parti civili, la Corte d'appello: ha confermato la condanna di NI al risarcimento dei danni in favore della parte civile DE LI RU, limitatamente alla somma di euro 149.226.043,83, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza di fallimento, condannandolo a rifondere alla medesima parte civile le spese dell'ulteriore grado di giudizio;
ha confermato la condanna di NI e di TI LE al risarcimento dei danni in favore della parte civile YD ON
TANO NITYD s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, da
-
liquidarsi in separata sede e a versare alla stessa una provvisionale immediatamente di £. 5.905.800.000, condannandoli a rifondere alla medesima parte civile le spese dell'ulteriore grado di giudizio, liquidate in euro 12.000; ha confermato la condanna di SI al risarcimento dei danni in favore della parte civile INEDI s.r.l., limitatamente alla provvisionale di euro 272.689,20, condannandolo a rifondere alla medesima parte civile le spese dell'ulteriore grado di giudizio, liquidate in euro 8.000;
· ha confermato la condanna di AR al risarcimento dei danni in favore della parte civile fallimento YN s.p.a., liquidati in £.
869.640.000, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza di fallimento, condannandolo a rifondere alla medesima parte civile le spese dell'ulteriore grado di giudizio, liquidate in euro 4.000;
-- ha confermato la condanna di AR al risarcimento dei danni in favore della parte civile fallimento INIZIATIVE INDUSTRIALI
s.p.a., già EA TA s.p.a., limitatamente alla somma di euro
149.226.043,83, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza di fallimento, condannandolo a rifondere alla medesima parte civile le spese dell'ulteriore grado di giudizio, liquidate in euro 4.000;
- ha confermato la condanna di AN (per il capo E2) e di
AR al risarcimento dei danni in favore della parte civile IM
IA: liquidati, quanto al AN, in £.
35.000.000.000, rivalutazione dalla sentenza dioltre interessi e
19 fallimento;
da liquidarsi in separata sede quanto al FERRARI; condannando entrambi a rifondere alla medesima parte civile le spese dell'ulteriore grado di giudizio, liquidate in euro 12.000. 6. I ricorsi
6. 1. Ricorso LA,
[condannato per i reati ai capi B (operazione AL) e El (operazione
Edirel /FI, IT, IA)]²
6.1.I. Con unico motivo articolato sotto diversi profili OD
LA deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione. La sua responsabilità sarebbe motivata esclusivamente in base al ruolo di garanzia rivestito (ritenendosi illogicamente che l'assenza al momento della commissione del reato non sarebbe inidonea ad escludere il suo coinvolgimento perché le operazioni contestate sarebbero state precedute da trattative durate oltre due anni).
6.1.I.a. In particolare, la sentenza di secondo grado ometterebbe di dare conto, in fatto, di quali condotte, positive o negative, sono addebitate all'imputato mancando di dimostrare in che modo costui all'epoca dei fatti latitante all'estero e completamente ignaro di quanto stava accadendo avrebbe potuto impedire l'operazione incriminata.
Nulla direbbe inoltre delle trattative assertivamente durate oltre due anni quanto a contenuti, o chi sarebbero state condotte o se il ricorrente ne fosse a conoscenza, mancando altresì qualsiasi indicazione del colGAmento temporale.
6.1.1.b. Mancherebbe inoltre ogni considerazione del rapporto causale tra la condotta omissiva addebitata al ricorrente, al quale la sentenza di secondo grado rimprovera di non essersi dimesso dal consiglio d'amministrazione, e l'evento contestato, poiché anche ipotizzandosi l'azione che si ritiene fosse doverosa e cioè le dimissioni del LA, non poteva affermarsi «con elevato grado di credibilità»> che la dissipazione non avrebbe avuto luogo.
6.1.I.c. La Corte d'appello avrebbe inoltre omesso di motivare sull'elemento soggettivo del reato. Affermando che la circostanza posta a fondamento dell'assoluzione del LA dai primi giudici «non solo avrebbe imposto a questi di dimettere la carica, ma è inidonea ad escludere un suo coinvolgimento diretto nell'operazione sia perché nel gruppo EA rivestiva il ruolo non marginale di incaricato delle acquisizioni del gruppo sia perché entrambe le operazioni sub El e B erano state precedute da complesse trattative, durate almeno due anni, per l'acquisizione BA», la sentenza di secondo grado avrebbe
21 ritenuto sufficiente per addebitare il fatto al ricorrente proprio la sua assenza, quale indizio, evidentemente, di adesione morale. Ma non ha in alcun modo fatto riferimento al dolo necessario ad integrare la condotta contestata, così in realtà, attribuendogli una omissione di diligenza e vigilanza che poteva al massimo costituire titolo di una sua responsabilità colposa, ma che non poteva integrare il concorso nella bancarotta fraudolenta patrimoniale da altri commessa. Né risulterebbe dimostrato che il LA s'era determinato a non agire proprio per consentire la realizzazione di quei fatti che secondo la sentenza impugnata avrebbe dovuto impedire, mentre siffatta forma di dolo, eventuale, avrebbe comunque richiesto una «indagine approfondita e rigorosa, non risolvibile con apprezzamenti approssimativi, non sostituibile da presunzione o astratte congetture».
6.2. Ricorso AN,
[nei suoi confronti sono stati dichiarati prescritti i reati ai capi E1) e
G) – qualificati, limitatamente alla sua posizione, ai sensi dell'art. 224, primo comma, n. 2, della legge fallimentare e il reato al capo E2) – già
-
qualificato dal Tribunale ai sensi dell'art. 224, primo comma, n. 2, e 219
1. fall. (operazioni: S.F./Imic, per acquisizione azioni FI, IT,
IA; affidamento BP per aumento capitale FI, girato a CO, il tutto in favore di S.H.; cessione IL a Olinvest); il ricorrente è stato condannato al risarcimento dei danni nei confronti di EA
IA, liquidati in 35 miliardi] ³.
La difesa di IO CI incentra le doglianze sul capo E2) della contestazione, dichiarato prescritto ma in relazione al quale è stato condannato a risarcire 35 miliardi di lire a S.F., senza che, secondo il ricorrente, la Corte d'appello avesse dato risposta alcuna alle censure specificamente illustrate nell'atto di appello, come dimostrerebbe la mera sintesi delle pagine da 272 a 302 della sentenza del Tribunale costituita dalla motivazione che lo riguarda da p. 63 a p. 64 della sentenza impugnata.
6.2.I. Con il primo motivo il ricorrente in particolare lamenta il travisamento dei fatti e la violazione dell'art. 129 c.p.p.
Sarebbe infatti dimostrato che alla data del 13.9.90 (in cui risultava erogato da SE il finanziamento di 35 miliardi nei confronti della
22 Banca Popolare di Novara di Milano) CI aveva cessato, per quanto descritto nello stesso capo d'imputazione, la carica di consigliere del C.d.A.
6.2.1.a. Sarebbe inoltre pacifico che del finanziamento erogato il 13.9.1990 non si trattò in alcuna delibera del C.d.A. né venne data informazione da parte dei due titolari delle deleghe, NT e LA agli altri membri del consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. Di tale finanziamento neppure sarebbe stata data comunicazione nella seduta del 30.11.1990, successiva al finanziamento stesso, alla quale il CI aveva partecipato come consigliere, probabilmente perché il 29.11.1990 EA IA aveva venduto 1.046.039 azioni ordinarie FIRS a CH UNIE, che in tal modo s'era accollata il corrispondente debito di 35 miliardi verso B.P.N.
Ma il CI di tutto ciò non poteva comunque sapere.
6.2.1.b. Altrettanto erroneamente la Corte d'appello avrebbe affermato che AN non poteva invocare a sua discolpa la mancanza di poteri decisionali e operativi e la sua estraneità alle operazioni gestite dal Presidente e dall'Amministratore deGAto perché questi «operavano in stretta osservanza alle istruzioni strategiche loro impartite dal vertice del gruppo in base ad una deGA loro conferita nel
C.d.A. del 23.12.1988, con delibera alla quale aveva partecipato lo stesso CI». Tale argomento, peraltro scarsamente concludente, sarebbe affatto arbitrario e clamorosamente smentito dalla documentazione prodotta dal ricorrente, circa la sua assenza nella seduta del 23.12.1988.
6.2.I.c. Mentre l'affermazione secondo la quale sarebbe dimostrato
«l'intendimento dell'imputato di non esercitare più i poteri di controllo impostigli dalla carica», acconsentendo alla deGA di ogni potere ai due componenti del C.d.A., lasciando intendere l'esistenza di una connivenza, sarebbe, da un canto, in aperto contrasto con la qualificazione del fatto ascritto a CI ai sensi dell'art. 224 legge fallimentare, dall'altro non consentirebbe di comprendere perché tra tanti altri consiglieri e sindaci, solo CI sia stato imputato.
A pag. 226 la sentenza di primo grado aveva dato atto che nessuno degli imputati o dei testi aveva detto che CI prendeva realmente parte alla gestione e alla amministrazione della società e che ciò non risultava neppure da alcun documento, essendo invece emerso che solo in rari casi ha partecipato al C.d.A. e che non si è mai occupato attivamente della società.... nessuno ha mai potuto dire che fosse realmente coinvolto non solo nei fatti di distrazione, ma anche più semplicemente nei vari atti di gestione». Si trattava di una sostanziale
23 assoluzione, anche a fronte della confutazione, a pag. 297, della diversa prospettazione del pubblico ministero. La sentenza di secondo grado pur avendo affermato "condivisibile" quella di primo, sarebbe giunta a conclusioni opposte.
6.2.II. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 224, secondo comma,
e 217 della legge fallimentare.
Tale violazione passerebbe innanzitutto per l'errata considerazione dell'art. 2392 c.c., richiamato a proposito della violazione dei doveri di controllo ascritta al ricorrente, dimenticando che il secondo comma di tale norma prevede la responsabilità degli amministratori solamente se a conoscenza degli atti pregiudizievoli che sono chiamati a impedire. Ma il
CI non sapeva dell'operazione 13.9.1990. E la Corte d'appello non avrebbe saputo meglio indicare quali fossero i doveri omessi, ricorrendo, a pag. 103, ad argomenti tautologici, con i quali si dava per dimostrato un «deliberato intento di disattendere gli obblighi di controllo», contraddetto dalla stessa esclusione della fattispecie dolosa.
Avrebbe peraltro fatta erronea applicazione anche dell'art. 40 c.p. e dei principi regolanti la responsabilità colposa, addebitando al ricorrente, a titolo di colpa, un fatto di cui non aveva conoscenza preventiva e in relazione al quale non poteva attivare controlli o verifiche successive, essendosi dimesso nel novembre 1990 dalla società.
6.2.III. Con il terzo motivo il ricorrente insiste perché la Corte annulli perlomeno la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile per la liquidazione del danno, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 24 stata pronunciata in assenza di prove sia sull'an che sul quantum del danno e i giudici di merito avrebbero omesso di rinviare la liquidazione del danno al giudice civile, pur risultando che le prove acquisite non ne consentivano la quantificazione giacché il Tribunale aveva rigettato la richiesta di provvisionale non inferiore a 15 miliardi, «mancando il presupposto di una prova per la liquidazione in tale misura». E anche allo specifico motivo di gravame sul punto, che il ricorrente ripropone e illustra (richiamando la terza relazione del curatore del fallimento IM,
i documenti ad essa alGAti, la produzione della lettera 10.9.1990 inviata da EA a FIRS, i documenti sequestrati presso la sede centrale della B.P.N.) la Corte d'appello avrebbe completamente omesso di rispondere, dimostrando di non aver minimamente esaminato i dati processuali e i documenti richiamati, versati in atti sin dal primo grado.
A ritenere poi che il danno da risarcire andava parametrato non all'evento distrattivo, ma al "passivo fallimentare", la condanna del ricorrente sarebbe in contrasto con la sua assoluzione per il capo E4)4, relativo alla causazione dolosa del fallimento, mai impugnata dal pubblico ministero.
Erroneamente la sentenza gravata avrebbe inoltre posto a carico del ricorrente la rifusione delle spese del procedimento sopportate dalla parte civile, e liquidate in 12.000 euro, in solido con RA e RI, dal momento che costoro rispondevano di fatti diversi e il RI altresì più numerosi e gravi, così violando l'art. 2055 c.c.
6.2.IV. Con l'ultimo motivo (denominato "conclusioni") il ricorrente censura altresì la sentenza gravata in relazione ai capi E1) e G), ai quali sarebbero estensibili gli argomenti esposti con riferimento al capo E2), dolendosi altresì della ventilata attribuzione al ricorrente di «contatti con il sottobosco politico amministrativo» e di attività corruttive: priva d'ogni fondamento e affatto gratuita.
6.3. Ricorso SI
[Condannato per il reato al capo Q (sub b: ipoteca a favore di S.F.)]³
4 secondo il quale «LA AN AR FIORINI
- -
IN NT (in concorso con NA RE e AT AO) E/4) cagionavano il fallimento della società [EA IA spa, dal 29.1.1991 denominata IM Spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Monza il 24.12.1992] dolosamente e per effetto delle dolose operazioni indicate ai capi E/I, E/2 ed E/3».
5 quale sindaco p.t. della INEDI, SI è stato ritenuto responsabile della bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria a lui contestata, mentre nei confronti di AR, amministratore p.t. il reato, qualificato ai sensi dell'art. 224, primo comma, n. 2, è stato dichiarato prescritto.
25 PE BO lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza del reato (contestatogli ai sensi dell'art. 224, n. 2, legge fallimentare).
6.3.I. Il ricorrente premette che, imputato in relazione a due distinti fatti di dissipazione concernenti la INEDI, è stato condannato in primo grado solo per l'episodio relativo alla costituzione di una ipoteca su un immobile della fallita a garanzia di un credito a beneficio della controllante. La sentenza impugnata avrebbe confermato la condanna, trattando della sua posizione a pagine 99 e 100, solamente in base alle numerose cariche ricoperte nel gruppo» e alla sua presenza nella seduta del consiglio d'amministrazione nella quale era stata deliberata
l'operazione contestata. Tali elementi non proverebbero però la sussistenza in capo al ricorrente dell'elemento soggettivo del reato.
6.3.I.a. In realtà dell'esigenza che l'attività delle società di gruppo venga gestita secondo trasparenza e in modo da contemperare l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza, afferma il ricorrente, s'è fatto carico il legislatore del 2001, che ha riformulato l'art. 2634 c.c. nel senso che «non è ingiusto il profitto della società 0colGAta o del gruppo se compensato da vantaggi conseguiti fondatamente prevedibili derivanti dal colGAmento o dall'appartenenza al gruppo». L'esigenza di salvaguardare l'autonomia patrimoniale delle società colGAte andava perciò considerata unitariamente alla prospettiva di realizzazione degli interessi colGAti. La Corte d'appello non poteva non verificare «l'apparenza delle aspettative di gruppo» e l'esistenza di indicatori dai quali emergeva l'irrealizzabilità di tali aspettative. E soltanto su tale base poteva ritenere (soggettivamente) illegittima la condotta omissiva contestata al ricorrente.
6.3.1.b. D'altra parte a p. 44 la stessa Corte d'appello enuncia esattamente la necessità, ai fini della sussistenza della responsabilità di ciascuno, che le condotte dei singoli abbia fornito un utile e consapevole contributo», ma tale principio non avrebbe applicato alla posizione del ricorrente, poiché da esso non deriva affatto automaticamente la responsabilità di chi si sia limitato, venendo meno agli obblighi connessi alla posizione di garanzia rivestita, a fungere da prestanome. La sentenza impugnata non spiegherebbe in che modo la partecipazione alle delibere, la procura rilasciata o la firma apposta dimostrino la volontà di contribuire alla condotta fraudolenta contestata.
Diversamente opinando sarebbe di fatto abrogata la previsione dell'art. 224, primo comma, n. 2, legge fallimentare, che avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie non solo per gli amministratori ma anche per i sindaci, alla luce della diversa e minore loro responsabilità per
26 l'assenza di poteri decisionali.
6.3.1.c. L'operazione imputata al BO era stata decisa con delibera motivata dell'organo amministrativo, riguardava un cespite capiente e non violava lo Statuto della società; anche se fosse stata illegittima l'operazione non si palesava fraudolenta e comunque la sentenza impugnata non dimostrerebbe che SI volesse o si rappresentasse la fraudolenza dell'operazione e l'eventualità dell'insolvenza come conseguenza della sua condotta, o come altrimenti è stato detto, che avesse previsto ed accettato l'irrealizzabilità delle pretese creditorie quale conseguenza del proprio operato.
6.4. Ricorso NI,
[Condannato per il reato al capo A2) (DA: operazione AL-
HA limitatamente all'importo di circa £. 458 miliardi e in esso ricompresi i capi A3), B), D), esclusa la contestazione di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, 1.fall.- e per quelli contestati nei procedimenti nn. 511/1997 (NITYD: acquisizioni Melia Chamotte, BE) e
3128/1995 r.g. Trib (DA: operazione CA)].
RO CA impugna, assieme alla sentenza della Corte d'appello,
l'ordinanza pronunciata nell'udienza del 29 gennaio 2004, con la quale veniva rigettata l'eccezione relativa alla partecipazione al giudizio d'appello, in funzione di Pubblico ministero, del sostituto Procuratore della Repubblica che aveva condotto l'accusa nel procedimento di primo grado.
6.4.I. Con il primo motivo, relativo a tale provvedimento il ricorrente censura l'illegittimità dell'applicazione del magistrato requirente, avvenuta in violazione dell'art. 570, comma 3, c.p.p. per ovviare, surrettiziamente, alla mancanza della condizione tassativamente richiesta dal comma 3 di tale articolo (che il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni in primo grado possa partecipare al giudizio di secondo grado quale sostituto del Procuratore generale presso la Corte d'appello se ne ha fatto richiesta nell'atto d'appello).
6.4.II. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che con l'atto d'appello era stata impugnata l'ordinanza di ammissione delle prove emessa dal Tribunale ed era stata richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con riferimento all'esame di testi residenti all'estero già indicati in primo grado da assumere con rogatorie sulla cui ammissibilità il Tribunale non aveva deciso. E censura che la Corte
d'appello abbia omesso qualsivoglia valutazione sia sul diritto alla prova
27 chiesta in primo grado ex art. 190 c.p.p. sia sulla necessità della sua acquisizione in appello ex art. 603 c.p.p. Sicché l'assoluta mancanza di motivazione sul punto renderebbe la sentenza gravata annullabile.
6.4.III. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata (a pag. 109) ha dichiarato «inammissibile il recupero del patteggiamento disatteso in primo grado, in quanto non trova riscontro nell'atto di appello ma solo nei motivi aggiunti», senza peraltro riprodurre nel dispositivo tale decisione. Oggetto d'appello sarebbero stati infatti tutti i capi e punti della sentenza di primo grado e della mancata applicazione della pena richiesta il ricorrente si doleva, seppure sinteticamente, a p. 55, riprendendo la censura nei motivi aggiunti.
6.4.IV. Con il quarto motivo ripropone la censura relativa alla ordinanza con la quale il Tribunale aveva negato la sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 479, pendendo opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento della DE LI RU. Rileva che mentre il
Tribunale pronunciava la sentenza di condanna la Cassazione accoglieva il ricorso «in favore della sentenza dichiarativa del fallimento DA» e che la sentenza prodotta dal P.G., concernente l'esito definitivo di tale opposizione, ne affermava solamente l'inammissibilità per mera tardività delle censure relative alla erroneità delle cifre dell'attivo e del passivo.
6.4.V. Con il quinto motivo denunzia l'assoluta incongruità della pena irrogata e del giudizio di bilanciamento delle circostanze. La Corte
d'appello avrebbe difatti affermato che delle operazioni compiute in
IT solo due avevano creato un reale danno per i creditori delle fallite,
e che l'intento degli amministratori delle società del gruppo non era né quello di frodare né quello d'appropriarsi beni altrui o dissipare ricchezze, potendosi ravvisare negli autori delle operazioni relative a
TT e alle altre società assicuratrici soltanto un dolo di manipolazione contabile e di scorretto agire sul mercato al fine di ripianare le perdite;
che era stata pure positivamente evidenziato il comportamento processuale del ricorrente e l'avvenuta tacitazione delle pretese della EL nonché l'intento di ristorare la parte civile DA.
Del tutto illogicamente, perciò, la pena non sarebbe stata contenuta nel minimo edittale con le attenuanti generiche prevalenti (sulla base di una condanna per reati connessi a quelli giudicati, senza alcuna esplicitazione della valutazione dell'indice di pericolosità tratto da tale fatto).
28 6.4.VI. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 223 legge fallimentare e 2643, comma 3, c.c., come modificati dalla legge n. 61 del 2002. Sarebbe infatti errata l'affermazione che la nuova fattispecie costituita dal combinato disposto dei riformulati artt. 223, comma 2°, 1. fall. e 2634 c.c. non può ritenersi avere assorbito in sé l'ipotesi della distrazione/dissipazione nella bancarotta fraudolenta di gruppo»>, dal momento che la nuova formulazione del comma 3 dell'art. 2643 imporrebbe invece di valutare "in un ottica di gruppo" anche i fatti distrattivi e le operazioni causative del dissesto, indagando sui vantaggi compensativi conseguiti 0 fondatamente prevedibili derivanti dall'appartenenza al gruppo. La sentenza gravata dava peraltro atto che tutti gli atti di disposizione patrimoniale pregiudizievoli per le fallite erano riconducibili all'intento di consentire alla capogruppo di rientrare della pesante esposizione debitoria e acquisire liquidità per proseguire nella sua attività. Sarebbe perciò «palese che dalla sopravvivenza della capogruppo sarebbero conseguiti vantaggi per le società fallite».
6.4. VII. Con il settimo motivo il ricorrente riprende in considerazione la censura relativa alla mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale con riferimento alla “sentenza di Ginevra
contro
EA" e ad alcune cassette con riprese della televisione francese concernenti il coinvolgimento del ED YO nella EA che si chiedeva di produrre. La mancata assunzioni di prove decisive avrebbe infatti portato la Corte d'appello a travisare il fatto tanto da affermare, dapprima, che il ED YO era stato responsabile del fallimento, e poi - contraddittoriamente e illogicamente - che la lettera prodotta in primo grado (fideiussione del ED YO), mai contestata da alcuno, era inutilizzabile perché non v'era stato contraddittorio sulla sua provenienza.
6.4.VIII. Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce la violazione del bis in idem con riferimento alla imputazione riguardante l'operazione
CA, contestata al capo relativo al procedimento n. 511/1997 r.g.
Trib. Sia in primo grado che nei motivi d'appello, si sostiene, l'imputato aveva evidenziato che per tale fatto era stato già giudicato e condannato ü
dal Tribunale di Genova. Ma alla censura la Corte d'appello avrebbe completamente omesso di rispondere.
6.4.IX. Con il nono motivo insiste nella eccezione di nullità ex art. 178, comma 1, lettera b), c.p.p., con riferimento all'assenza del pubblico
2 -
ministero durante il dibattimento di primo grado, prospettata sia durante il dibattimento sia in sede di richieste finali, sia nei motivi d'appello.
L'affermazione della Corte d'appello che «l'obbligo del pubblico ministero di partecipazione al procedimento non implica la costante presenza dello stesso durante il dibattimento, mentre non risulta vietato né sanzionato da nullità l'allontanamento dall'udienza del pubblico ministero durante lo svolgimento degli interventi difensivi» non solo sarebbe difatti errata, ma stravolgerebbe completamente gli opposti principi ricavabili dal sistema processuale.
6.5. Ricorso TI LE
[Condannato per il reato di cui al proc. n. 3128/1995 r.g. Trib. escluso il fatto relativo allo scambio Goma LI.)
6.5.I. Con il primo motivo di ricorso OT LE lamenta la manifesta illogicità della motivazione che lo riguarda.
La Corte d'appello, dopo avere ampiamente illustrato l'operazione di ricapitalizzazione della NITIYD s.p.a. come operazione "simulata”, effettuata cioè senza reale movimento di denaro, incomprensibilmente avrebbe affermato, in relazione alla posizione del ricorrente, come il denaro, più volte altrove definito mai esistito, sarebbe stato "utilizzato" per comperare azioni di tre società, dando origine ad un "credito" che, non saldato, avrebbe comportato il dissesto della società. E sarebbe illogico che lo stesso fatto, la ricapitalizazzione NITIYD ascritto negli stessi termini a CA e a OT LE, sia stato ritenuto frutto di simulazione soltanto nei confronti di uno dei due.
Parimenti illogica sarebbe la sentenza impugnata laddove afferma la distrazione della parte di somma entrata, apparentemente 0 temporaneamente, a far parte del patrimonio della fallita» (p. 118), essendo "apparentemente” e “temporaneamente" termini disomogenei e non compatibili. Ed illogico sarebbe di conseguenza avere ritenuto sussistente la distrazione di somme mai entrate nel patrimonio della fallita.
6.5.II. Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancanza di motivazione e il conseguente travisamento del fatto perché la Corte
d'appello attribuirebbe al ricorrente ammissioni e proposizioni da questo mai rese, in relazione alla sua conoscenza circa il fatto che le partecipazioni LI, BE e HA, già appartenenti al gruppo Sasea, non erano disponibili, conoscenza acquisita invece, come emergerebbe dalla corretta lettura delle dichiarazioni rese in dibattimento dal ricorrente, solo dopo essersi dimesso dalla carica di
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amministratore deGAto della Nitilloyd. E poiché non aveva mai ammesso di sapere del prezzo/patto di riacquisto delle azioni delle tre società, né aveva mai fatto cenno alla situazione patrimoniale della
NITIYD o alla minusvalenza o indisponibilità dei titoli azionari acquisiti dalla società fallità, la sua responsabilità sarebbe stata affermata sulla base di prove inesistenti.
6.5.III. Con il terzo motivo deduce che la sentenza gravata evidenzierebbe la sua responsabilità per l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 2392 c.c., impostigli dalla carica rivestita con affermazioni in insanabile contraddizione (giuridica) con il titolo doloso del reato addebitatogli, omettendo di considerare, con riferimento alla ipotesi dell'art. 40, cpv. c.p., che le operazioni a lui contestate apparivano compatibili con il quadro generale della società». Né l'obbligo giuridico di impedire l'evento poteva essere confuso con l'obbligo di coglierne i segnali d'allarme>>.
Sicché tutta la motivazione risentirebbe dell'irrisolta problematica in ordine alla qualificazione della fattispecie contestata.
6.5.IV. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 133 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla quantificazione della pena.
Il Tribunale aveva ritenuto (p. 681) che le condotte contestate si risolvessero, nella sostanza, nella falsificazione dei bilanci e che, in quanto tali, non fossero di gravità «proprio minima». Non rispondendo ai motivi d'appello, che evidenziavano il permanere per brevissimo tempo dell'imputato in SE e la sua estraneità alle vicende del gruppo, il ruolo passivo esercitato nella vicenda contestatagli e la sua personalità,
La Corte d'appello apoditticamente e illogicamente confermava le statuizioni del primo giudice affermando, in contrasto con l'impianto motivazionale del Tribunale, la «gravità del fatto».
6.5.V. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta infine la mancanza di motivazione in ordine alle statuizioni civili.
Nei motivi d'appello si censurava come del tutto ingiustificata l'assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore del fallimento NITIYD corrispondente al valore delle azioni mai consegnate, argomentando proprio sulla base della fittizietà della operazione, meramente contabile. E si chiedeva, sulla scorta di C. cost.
n. 353 del 1994 la sospensione della provvisoria esecuzione. A tanto la
Corte d'appello avrebbe completamente omesso, nella sostanza, di rispondere.
31 6.5.VI. Con "motivo nuovo", presentato il giorno 11.11.2005, il ricorrente insiste nella deduzione concernente l'illogicità e la contraddittorietà della sentenza gravata, rilevando come a pagina 119 e
120 essa parli di un'operazione Nitilloyd effettivamente realizzata, nonostante a pagine 108 e 109 avesse ritenuto che «la "circolarità" della simulata operazione di aumento di capitale, imposta dalla necessità di dare copertura alle riserve tecniche ai sensi della L. 295/78 art. 30, non esclude né il pregiudizio economico subito dalla fallita, né il nesso causale con il dissesto, perchè tale aumento viene effettuato con apparente sottoscrizione da parte della controllante IM delle azioni di nuova emissione e con simulato versamento nelle cassa sociali, contestualmente impiegato per l'acquisto prezzo notevolmente a superiore alla quotazione di borsa di azioni di pertinenza di EA
TA». L'insuperabile contraddizione logico-giuridica in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello emergerebbe ancora da p. 120, nella quale s'afferma che «la prova del danno derivato da un'operazione "realizzata solo contabilmente, attraverso virtuale aumento di capitale un contestualmente reinvestito con l'acquisto di azioni" è desumibile da quanto più sopra esposto, danno liquidabile, allo stato a titolo di provvisionale, in misura corrispondente al prezzo delle azioni mai consegnate alla fallita».
Irrilevante sarebbe quindi il fatto che all'imputato sia stato contestato d'avere cagionato per effetto delle su esposte operazioni dolose il fallimento, dal momento che se si fosse trattato di un'operazione reale essa avrebbe integrato l'ipotesi del primo comma dell'art. 223 1. fall., mentre ove fosse stata simulata essa avrebbe costituito violazione del capoverso, n. 1, del medesimo articolo, «da leggersi alla luce» della recente riforma.
6.6. Ricorso AR
[Nei suoi confronti è stata dichiarata la prescrizione per il reato al capo Q), riqualificato ai sensi dell'art. 224, primo comma, n. 2, legge fallimentare ed è stato condannato per i reati ai capi E3), H), O), e T)б, esclusa la contestazione del secondo comma, n. 2 dell'art. 223 legge fallimentare, quale: presidente dal 29.1 al 21.11.1991, della EA IA
s.p.a., dal 29.1.1991 denominata IM s.p.a., dichiarata fallita dal Tribunale di Monza il 24.12.1992 (capi E3 e H)
32 presidente del consiglio di amministrazione della YN s.p.a., fallita il 22.4.1993 (capo O)
-consigliere di amministrazione, decaduto dalla carica il 25.7.1990, della INEDI s.r.l., fallita il 22.12.1992 (capo Q) amministratore deGAto della SASEA ITALIA dal giorno
11.10.1990, presidente del consiglio di amministrazione di EA FINANZIARIA IM dal 29.1.1991, consigliere di amministrazione
-
pro tempore della YN, avendo agito altresì nella veste di amministratore deGAto pro tempore della CO, (capo T)].
6.6.I. Con il primo motivo RR AR denunzia la carenza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti sub E3), H) ed O).
La Corte d'appello avrebbe recepito acriticamente i motivi di gravame del pubblico ministero e non avrebbe fornito adeguata motivazione del perché aveva negato che le singole operazioni contestate erano inquadrabili, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, nella figura del mandato senza rappresentanza.
In particolare, la sentenza impugnata non spiegherebbe perché
«all'interno di un normale rapporto endosocietario, dove ciascuna
...
società... persegue fini suoi propri o del gruppo, non possa configurarsi un rapporto meramente gestorio per alcune operazioni e solo in determinate circostanze», allorché sia riconosciuto che le società agiscono «esclusivamente con provvista della controllante al di fuori di un loro interesse, tanto che "girano" ciò che acquistano 0 contestualmente 0 immediatamente dopo». Né bastava rifarsi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'oggetto del mandato non può consistere nell'esercizio di una attività imprenditoriale (cass.
18.1.1982, n. 324), non univoco (contra, cass. 2064 del 1975e 1945 del
1961), senza illustrare in alcun modo le ragioni dell'adesione a tale orientamento e il motivo per cui le operazioni contestate, singolarmente o nel loro insieme, dovevano considerarsi "esercizio d'impresa". Anche nell'ipotesi in cui la normale attività della società del gruppo fosse consistita nello “acquisire, detenere, cedere un attivo", ciò non escluderebbe ex se, difatti, che singole operazioni fossero riferibili ad uno specifico rapporto di mandato. Contraddittoriamente peraltro la
Corte d'appello avrebbe affermato (p. 87) che «qualora l'attività di una società facente parte di un gruppo presentasse le connotazioni di un mandato senza rappresentanza per effetto dell'abuso degli amministratori della stessa 0 della posizione dominante della capogruppo, come nella specie è avvenuto, ciò sarà motivo di censura
33 dell'abuso», non già di esclusione dell'illecito. Così confondendo la liceità di uno specifico comportamento gestorio con le finalità, eventualmente illecite, perseguite mediante lo stesso. Inoltre, mentre la sentenza di primo grado aveva correttamente evidenziato come non risultava neppure sempre provato » il depauperamento del patrimonio delle fallite, poiché anzi in taluni casi dall'operazione scaturiva addirittura un vantaggio patrimoniale, la Corte
d'appello avrebbe affatto genericamente ritenuto "opinabile" tale conclusione alla luce della complessità delle operazioni e della impossibilità di ricostruire gli esatti valori dei beni oggetto dei passaggi infragruppo «giustificati non da dati econominici, ma dalla finalità di occultare minusvalenze o di creare virtuali plusvalenze, in un contesto di costante manipolazione contabile e di anomalie contrattuali». il "metodoTautologicamente richiamando SASEA" ° il flusso ininterrotto di liquidità verso l'estero, che nulla dimostrerebbero in merito alle singole operazioni contestate, gestite per conto di S.H. laConclusivamente, perciò, la Corte d'appello, escludendo riconducibilità delle operazioni contestate a rapporti di mandato senza rappresentanza, erroneamente avrebbe attribuito natura distrattiva o dissipativa a operazioni corrette dal punto di vista contabile e comunque esclusivamente riferibili alla mandante capogruppo, in situazione nella quale i creditori delle società fallite non potevano comunque pretendere di trovare garanzia in beni estranei al patrimonio delle stesse. La Corte
d'appello avrebbe peraltro mancato di valutare «l'apparenza delle aspettative di gruppo e/o la eventuale conoscibilità di dati ed elementi che rendessero certa l'impossibilità del raggiungimento di tali interessi o aspettative», e illegittimo, per l'effetto, l'atto gestorio.
6.6.II. Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione spesa con riferimento ai singoli capi d'imputazione, esaminati nella pagine da 113 a 116.
Premette il RA che le condotte in tali capi a lui contestate non erano affatto dissimili da quella del capo Q), in relazione alla quale la
Corte d'appello ha tuttavia affermato «le circostanze relative alla mancanza di una delibera formale e di documenti che vedano coinvolto il
RA, nonché le dimissioni dello stesso dalla carica di amministratore
"in quel periodo"» imponevano di ritenerlo responsabile ai densi dell'art. 224, n. 2, 1. fallim, «risultando addebitabile al RA
l'agevolazione colposa, per disinteresse o negligenza nell'inosservanza degli obblighi inerenti alla posizione di garanzia rivestita all'epoca del fatto (20/4/90), nella causazione dell'evento».
6.6.II.a. In particolare, quanto al capo E3) (operazione IL), la ritenuta «consapevole rinuncia dell'imputato all'esercizio dei doveri previsti dagli artt.2392-2394 c.c.» non consentirebbe di comprendere perché ad essa sarebbe conseguente la «configurabilità del contestato concorso» (p. 113), anziché del reato di cui all'art. 224 legge fall., omettendo la Corte d'appello, con grave errore logico, d'analizzare la condotta del RA e d'individuare l'elemento soggettivo necessario per la sussistenza dell'ipotesi dolosa contestata. Di contro, la ricostruzione della vicenda ampiamente analizzata dal Tribunale, alla cui
-
motivazione sulla sussistenza del fatto i giudici di seconde cure pure fanno riferimento consentiva di riconoscere che la compravendita delle azioni Tamoil rientrava nella ordinaria gestione di cespiti da partecipazione e si configurava corretta anche con riferimento al valore di mercato di tali azioni al momento della loro vendita. RA d'altra parte non aveva avuto alcuna parte, né formale né sostanziale nella operazione.
6.6.II.b. Analoghe censure sono svolte in relazione al capo H)
(operazione Confilp - Algranti). Il riferimento al fatto che «il mancato esercizio nelle circostanze [RA il giorno nel quale si svolgeva la complessa operazione (3/5/91) era presidente del C.d.A. e firmava la documentazione contrattuale], soprattutto da parte di un avvocato esperto in materia, dei poteri doveri inerenti alla carica rivestita, tra i quali quello di verificare la natura non pregiudizievole dell'operazione, non poteva avere alcuna efficacia esimente» (p. 113) non fornirebbe la prova di condotte diverse da quelle punibili ai sensi dell'art. 224 1. fall., mentre la sentenza di primo grado aveva correttamente rilevato che tale operazione, per quel che concerneva il pagamento a CO aveva addirittura migliorato, forse, la situazione Imic (p. 495) e quanto ad
Agranti che l'operazione aveva mantenuto il patrimonio IM immutato
(p. 498). Né AR poteva essere consapevole del pregiudizio maturato dopo la sua dimissione.
6.6.II.c. Quanto al capo O), dalla sentenza di primo grado (p. 514) risulta che YN il 18.6.1981 aveva acquistato da CO ZI il
99% dell'Agricola d'IT con contratto a firma LA e il giorno successivo s'era impegnata a vendere tale partecipazione azionaria a TA
s.r.l. La cessione definitiva era avvenuta il 28.1.1992 al prezzo di 45.114 milioni di lire, di poco superiore al costo di acquisto. Nonostante i contratti non fossero a firma RA e l'operazione non fosse mai stata
35 sottoposta al C.d.A., la Corte d'appello ne affermerebbe la responsabilità ripetendo gli argomenti del pubblico ministero. Peraltro nessuna motivazione verrebbe spesa circa la consapevole partecipazione del
RA all'attività distrattiva materialmente compiuta dagli altri amministratori e in particolare sugli indici, riconoscibili dal ricorrente, di depauperamento patrimoniale o di assunzione impropria di oneri finanziari con rischio grave.
6.6.II.d. Infine, con riguardo al capo T) (operazione ON), erroneamente la Corte d'appello avrebbe affermato la natura dissipatoria dell'operazione di salvataggio di Odeon perché economicamente improbabile ed estranea all'oggetto sociale delle fallite» e l'esistenza di finanziamenti erogati senza causa dalle società fallite.
Lo scopo dell'acquisto delle società del gruppo Odeon
(dettagliatamente descritto dalla sentenza di primo grado: ingresso nel mercato televisivo in funzione dell'accordo Paretti/MGM; benefici politici per la creazione dell'auspicato terzo polo televisivo;
acquisizione del gruppo ZI come partner internazionale) era invece più che lecito e comunque RA, intervenuto all'origine nella vicenda, era in buona fede. D'altra parte la data dell'acquisto (16.10.1989) si collocava tre anni prima del fallimento IM e lontano dall'insorgere delle difficoltà del gruppo EA, in un momento in cui RA non aveva cariche nel gruppo e in cui, quale amministratore della NC rappresentava esclusivamente gli interessi di questa.
L'operazione, forse imprudente secondo il paradigma dell'art. 217 n.2, non aveva dunque natura dissipatoria e RA avrebbe potuto risponderne al massimo ai sensi dell'art. 232, comma 3, n. 2, 1. fall., né sarebbero rilevanti gli argomenti contrari addotti dalla Corte d'appello.
Quanto alla cifra di 869 milioni erogata a favore di NC da OS nel
1990/1991, non vi sarebbe prova che inerisca all'operazione in esame.
Quanto al ruolo di RA «consulente deGAto del gruppo ad ottenere i finanziamenti dissipatori, perfettamente al corrente dei termini dell'operazione», esso sarebbe smentito dal richiamo (p. 555 sentenza
Tribunale) alla lettera 11.12.1989 con la quale RA, quale presidente di ON Tv chiedeva al gruppo SE di fare fronte agli impegni assunti per poter pagare tredicesime e contributi ai dipendenti ON (prova dell'autonomia di RA rispetto agli amministratori del gruppo invece che della sua correità). Mentre il ragionamento secondo cui tutti coloro che parteciparono all'operazione avrebbero concorso nel reato (p. 559) sarebbe inficiato dal pregiudizio sulla verosimiglianza dell'operazione e
36 dalla mancata considerazione che la responsabilità per la posizione di garanzia rivestita in quanto amministratori EA andava verificata con riferimento all'assunzione dell'obbligazione e non già al momento delle successive erogazioni.
6.6.III. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione al rigetto delle eccezioni di nullità, tempestivamente dedotte e riproposte nei motivi d'appello, concernenti:
(a ed e) l'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato formulata in udienza preliminare perché:
- pronunciata fuori udienza e depositata in cancelleria oltre i tre giorni previsti dall'art. 440, comma 2, c.p.p.; emessa da giudice incompetente in quanto resa (letta) il 29.11.2005 nell'udienza preliminare tenuta dal giudice Perozziello nel proc. n.
5721/1995, dal quale la posizione del RA risultava stralciata a seguito della richiesta di giudizio abbreviato e dell'astensione del dott.
Perozziello, alla quale era conseguita l'assegnazione del separato procedimento (recante il n. 4020/1992) a carico di RA al giudice delle indagini preliminari Barazzetta (che il 24.11.2004 aveva rigettato fuori udienza la richiesta).
(b) i provvedimento di riassegnazione del procedimento stralciato a carico di RA, al Giudice dell'udienza preliminare Perozziello, astenutosi a fronte della richiesta di giudizio abbreviato, riassegnazione costituente sostanziale aggiramento delle norme processuali e assunta, senza alcuna motivazione, in violazione del principio della immutabilità del giudice;
(c) il rinvio dell'udienza preliminare che doveva essere tenuta dal dott. Barazzetta dal 28 al 29.11.1995, disposto dal dott. Perozziello senza formale comunicazione alle parti;
(d) la mancanza delle conclusioni del pubblico ministero nella nuova udienza preliminare, tale dovendosi ritenere quella celebrata nel procedimento stralciato a carico di RA, recante diverso numero.
- 6.6.IV. Con il quarto motivo RA denunzia l'erronea determinazione della pena con riferimento alla individuazione delle condotte unificate a titolo di continuazione anziché ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, legge fallimentare.
In particolare, concernendo i capi T), E3) ed H) tutti ipotesi di bancarotta relativi al fallimento IM, la Corte d'appello avrebbe dovuto stabilire la pena base considerando cumulativamente tali condotte, ed applicare un solo aumento, in continuazione per il reato sub
37 O, relativo al fallimento OS. Essa invece aveva ritenuto di porre in continuazione i fatti riferiti ai fallimenti SE IT sub E3)-T) con quelli Imic sub H)-T) e con quelli OS sub O)-T), erroneamente ritenendo che il capo E3 si riferisse al fallimento SE IT anziché al fallimento SE ZI poi Imic e che la bancarotta unitariamente contestata sub T) considerata con riferimento al fallimento SE
ZI (poi Imic) potesse essere “duplicata” mediante la riconsiderazione sotto il profilo sanzionatorio dei medesimi fatti in quanto riferiti al fallimento SE IT (poi Iniziative Industriali).
6.6.V. Con il quinto motivo il ricorrente censura infine l'irragionevole determinazione della pena a lui irrogata mediante l'individuazione della pena base di tre anni e sei mesi di reclusione per il fallimento Imic, in relazione al quale erano state contestate distrazioni per 80 miliardi di lire, laddove ai computati NI e FE AN, per capo A2), relativo a condotte distrattive per circa 600 miliardi di lire la pena base era stata fissata in misura più esigua.
7. Motivi aggiunti
Alcuni imputati hanno altresì presentato memorie e motivi nuovi, ai sensi della legge n. 46 del 2006
7.1. NI
7.2.a. Con atto depositato il 31.3.2006 la difesa del CA insiste nelle censure sulla assoluta incongruità e contraddittorietà delle pronunce di merito con particolare riferimento: alla asserita spoliazione della DA, dagli stessi giudici di merito definita una scatola vuota;
-al ruolo di primo piano assunto nella vicenda da OI e BP prima e da ED YO dopo, assumendone il controllo;
alla assenza di reale movimentazione di denaro e quindi di attività
-
distrattive, non avendo comportato il riempimento e il successivo svuotamento, entrambi apparenti, del patrimonio alcun reale depauperamento.
7.1.b. Insiste inoltre nella denunzia concernente la mancata assunzione della deposizione dei direttori generali di C.L., la mancata acquisizione del servizio televisivo francese sulle responsabilità di C.L. nei confronti del gruppo EA e di DA;
la mancata acquisizione della lettera di fideiussione con la quale C.L. garantiva i debiti EA
e quindi anche DA. E insiste sulla acquisizione della sentenza francese di assoluzione degli amministratori della capogruppo SE.
38 La verità della tesi difensiva del CA emergerebbe dal fatto che dopo il fallimento di DA, BN e CL erano stati "costretti" a restituire alla DA le somme di sua competenza, sicché la DA era tornata in bonis in poco tempo, ricomponendo il capitale sociale, che era interamente ora in mano alle due banche.
7.2.c. Evidenzia inoltre il ricorrente la contraddittorietà della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio del CA, in assoluto e a paragone delle pene inflitte ai coimputati.
7.2. SI
7.2.a. La difesa di BO con atto 10.4.2006 eccepisce il vizio di motivazione della sentenza impugnata per contrasto con il verbale del
C.d.A. 22.5.1991 della INEDI s.r.l., acquisito agli atti, dal quale emergerebbe una volta di più, l'assenza in capo al BO dell'elemento soggettivo del reato contestato», avendo i sindaci, in quell'occasione, richiesto agli amministratori le opportune giustificazioni per gli impegni finanziari richiesti.
7.2.b. Lamenta inoltre il ricorrente che la Corte d'appello ha omesso di valutare i fatti all'interno del più ampio interesse di gruppo, alla luce della sopravvenuta disciplina.
7.3. AR
7.3.a. Con motivi nuovi depositati il 10.4.2006 la difesa del RA, lamenta, con riferimento al primo motivo di ricorso: il mancato accertamento del rapporto di mandato tra la capogruppo
-
e subholding per l'acquisizione e la vendita di partecipazioni azionarie, la mancata ricostruzione dei rapporti economici tra le società, tali
-
da dimostrare l'assenza di depauperamento del patrimonio delle fallite;
la mera presunzione di una conoscenza, da parte di RA e BO, della decozione della capogruppo.
Indica a tal proposito tre documenti (verbale della soc. di revisione
KPMG del 25.11.1991, lettera prof. Gianola 20.12.1991, il Raport de
Gestion Annuel 1991, redatto nel giugno 1992), nonché la relazione del curatore del fallimento IM, dai quali emergerebbe, in contrasto con la sentenza impugnata, da un lato che le prime tracce delle difficoltà economiche della capogruppo furono comunicate solo nel 1992, con riferimento al loro superamento per intervento di C.L., dall'altro che a fine 1991 il gruppo si apprestava a un rilancio.
7.3.b. Con riferimento al reato al capo E3), denunzia che la Corte
d'appello non avrebbe adeguatamente motivato le diverse conclusioni cui
39 era pervenuta rispetto alla sentenza di primo grado, che ricostruiva analiticamente l'intera operazione e i ruoli rivestiti dagli imputati.
Il vizio discenderebbe dalla mancata considerazione: delle dichiarazioni rese dal NI il 12.3.1997, sulla inutilità del
-
consenso del RA alla vendita delle azioni IL;
- delle dichiarazioni di ME BD JA, già presidente del
C.d.A di Olinvest sulla situazione di mercato e l'unicità dell'acquirente;
- dei verbali del C.d.A. della fallita da cui non risulta alcuna delibera relativa alla vendita delle azioni in contestazione;
del fatto che i documenti contrattuali non erano stati firmati dal
AR;
- delle dichiarazioni anche dal curatore Brambilla;
- e, complessivamente, della ricostruzione della vicenda offerta da p.
500 a p. 513 dalla sentenza di primo grado.
7.3.c. Per il capo O) sottolinea il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla omessa considerazione dei contratti di acquisto e di vendita delle azioni L'Agricola, non firmati dal
RA, dai quali risultava non solo l'assenza di depauperamento per la Ynos, ma anzi un risultato patrimoniale per lei positivo (come evidenziato a p. 513 -534 dalla sentenza di primo grado).
7.3.d. Per il capo T, denunzia la mancata considerazione della lettera inviata il 11.12.1989 dal RA, con la quale il ricorrente chiedeva al gruppo SE di far fronte a stipendi e tredicesime dei dipendenti ON
e dalla quale emergerebbe l'assenza dell'elemento psicologico del reato.
E lamenta la mancata considerazione, altresì, di una serie di documenti relativi all'attività di controllo della gestione da parte del Commissario giudiziale e ai rapporti tra soci finanziatori del gruppo ON e amministratori, i quali tutti davano atto degli sforzi gestionali compiuti, smentendo l'affermazione che si sarebbe trattato di operazione di pura distrazione;
nonché delle dichiarazioni del RI e del Commissario giudiziale, che dimostrerebbero, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, che esistevano reali possibilità di salvataggio del
Gruppo ON, sulle quali il ricorrente si diffonde (tra l'altro il ricorrente rileva che ON aveva un suo patrimonio, in film e programmi e nel marchio, poi venduto, in moneta fallimentare, per 23 miliardi).
7.3.e. Con riferimento al III motivo chiede l'acquisizione dei provvedimenti menzionati circa la nullità del decreto che ha disposto il giudizio.
7.3.f. Con riferimento al V motivo ribadisce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per gli imputati FE AN
40 e RI.
7.3.g. Con autonomo motivo aggiunto chiede dichiararsi
l'inammissibilità sopravvenuta dell'appello del Pubblico ministero.
Ed eccepisce, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma, 2, c.p.p. come modificato dalla legge n. 46 del 2006 nella parte in cui non è immediatamente applicabile anche ai procedimenti pendenti in Cassazione.
7.4. TI LE
Con motivo nuovo presentatoli il 16.3.2006 il difensore di OT
LE deduce il travisamento delle dichiarazioni rese dal suo assistito nel corso dell'esame dibattimentale in relazione al passaggio motivazionale della sentenza impugnata che trae conferma della responsabilità del OT GA dalle «ammissioni» dello stesso imputato sulla sua conoscenza della appartenenza delle azioni al gruppo e sul patto di riacquisto (con ciò implicitamente ammettendo di sapere della non immediata consegna) e sulla situazione patrimoniale della fallita, nonché con riferimento alla sua approvazione dell'acquisto di partecipazioni minus valenti. Dalle dichiarazioni del OT LE emergerebbe al contrario che della indisponibilità delle azioni aveva saputo solamente dopo le sue dimissioni e che dal Presidente del C.d.A. aveva appreso che il prezzo delle azioni era in linea con i valori di borsa, né il ricorrente avrebbe mai detto di sapere del patto di riacquisto, della minusvalenza o della indisponibilità dei titoli azionari.
41 Motivi della decisione
A. Censure su questioni processuali interessanti più posizioni.
NI e AR hanno articolato censure che concernono questioni processuali il cui esame, involgendo anche le posizioni colGAte, è pregiudiziale.
1. RO NI impugna (con il primo motivo di ricorso), assieme alla sentenza, l'ordinanza del 29 gennaio 2004, con la quale la
Corte d'appello aveva rigettato l'eccezione relativa alla partecipazione al giudizio d'appello, in funzione di Pubblico ministero, del sostituto
Procuratore della Repubblica che aveva condotto l'accusa nel procedimento di primo grado.
Sostiene il ricorrente che il provvedimento di applicazione del magistrato requirente denunziato era stato assunto in violazione dell'art. 570, comma 3, c.p.p. per ovviare alla mancanza della richiesta in tal senso nell'atto d'appello del pubblico ministero di primo grado, tassativamente richiesta dal comma 3 di tale articolo.
1.1. La censura è infondata.
Nell'ordinanza dibattimentale impugnata si dà atto che con provvedimento del Procuratore generale presso la Corte d'appello in data
12.3.2003, n. 4/2003, il sostituto Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano, dott. Orsi, che aveva seguito il procedimento in primo grado e proposto appello, veniva applicato per le udienze del procedimento d'appello ai sensi dell'art. 110 comma 1, r.d. 301.1.1941
n. 12 (recante le norme sull'ordinamento giudiziario).
Non ricorre perciò l'ipotesi considerata nell'art. 570, comma 3,
c.p.p., relativa alla partecipazione del pubblico ministero requirente in primo grado ed appellante al successivo grado di giudizio, su sua richiesta;
né quella oggetto della sentenza delle S.U. Dessimone citata dalla difesa del NI, la quale si riferiva alla legittimazione a proporre ricorso del Pubblico ministero che ha partecipato al giudizio di primo grado a norma della disposizione evocata.
Diversa rispetto a queste è infatti la situazione del magistrato del
Pubblico ministero applicato, a norma dell'art. 110, comma 1, Ord. giud., alla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello, il quale è, per via del provvedimento applicativo disposto d'iniziativa del Procuratore generale per obiettive ragioni d'ufficio non sindacabili in sede giurisdizionale, da considerare incardinato a tutti gli effetti di
-
legge e per l'intera durata dell'applicazione -in detto ufficio (vedi, in riferimento alla legittimazione del magistrato in tal modo applicato a
42 proporre anche ricorso per Cassazione, e dunque in riferimento alla diversità di tale ipotesi rispetta a quella dell'art. 570, comma 3, c.p.p.:
Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti). Sicché, proprio perché si tratta di provvedimento officioso non occorre né rileva che il
Pubblico ministero appellante, sia o meno la stessa persona fisica che ha concluso in primo grado e che ha redatto il gravame, abbia fatto richiesta di partecipazione al grado successivo nell'atto d'appello (cfr. per ipotesi analoga a quella in esame Sez. 1, Sentenza n. 30190 del 18/04/2002, lezzi).
Né può il ricorrente dolersi d'una sostanziale applicazione del
Pubblico ministero al processo anziché all'ufficio, dacché il principio del giudice naturale precostituito per legge, affermato dall'art. 25 Cost.
a garanzia anche astratta della sua terzietà, si riferisce al Giudice e non certamente al rappresentante dell'accusa requirente.
2. NI deduce quindi (con il nono motivo) la nullità ex art. 178, comma 1, lettera b), c.p.p., dell'intero giudizio di primo grado per effetto della «assenza» del pubblico ministero, dovuta ai suoi continui allontanamenti dall'aula d'udienza durante il dibattimento di primo grado, lamentandone il rigetto ad opera della Corte d'appello.
2.1. La censura è manifestamente infondata.
L'affermazione della Corte d'appello che «l'obbligo del pubblico ministero di partecipazione al procedimento non implica la costante presenza dello stesso durante il dibattimento» e che non è «sanzionato da nullità l'allontanamento dall'udienza del pubblico ministero durante lo svolgimento degli interventi difensivi» è difatti corretta e non stravolge alcun principio processuale. Non v'è dubbio che partecipazione al procedimento e assidua presenza fisica in aula siano cose diverse: l'una essendo riferibile alla costituzione e validità del rapporto processuale e all'esercizio del contraddittorio, l'altra alle modalità comportamentali con cui le parti esercitano i loro diritti-doveri, sicché il volontario e non necessitato allontanamento di una di esse, pubbliche of private, durante lo svolgimento di attività dibattimentali che non richiedano necessariamente la loro presenza in aula (come la discussione delle altre) è atteggiamento non coercibile, al più deontologicamente poco consono all'ufficio ricoperto, che non produce alcuna nullità.
3. Sempre NI (con il quarto motivo) censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha sostanzialmente ritenuto inammissibile la doglianza (l'afferma «superata», a p. 104, la Corte d'appello) articolata nel gravame avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva rigettato
43 la richiesta di sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 479 c.p.p., essendo pendente opposizione nei confronti della sentenza dichiarativa di fallimento della DE LI RU.
3.1. La censura (che concerne i capi A2 e B, e perciò anche la posizione di LA) è manifestamente infondata e comunque inammissibile per difetto di rilevanza.
Esattamente la Corte d'appello ha infatti osservato che il definitivo rigetto dell'opposizione, per qualsiasi ragione intervenuto (mera inammissibilità per tardività, sostiene il ricorrente) rendeva irrilevante il motivo d'appello articolato sul punto. Definitiva la sentenza dichiarativa di fallimento nessuna sospensione era difatti predicabile, ora per allora,
e la doglianza appariva ed è, all'evidenza, pretestuosa, perché tendente a un risultato meramente dilatorio.
Va peraltro ricordato come alla stregua della disciplina dettata dagli artt. 3 e 479 c.p.p., la mera pendenza del giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento non dà luogo ad alcuna pregiudiziale obbligatoria e non impone perciò necessariamente la sospensione del giudizio penale vertente su reati correlati al fallimento, che è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito sulla particolare complessità, oltre che sulla "serietà", della controversia in atto.
4. Con l'ultimo dei motivi nuovi, depositati ai sensi della legge n. 46 del 2006, AR ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità sopravvenuta dell'appello del Pubblico ministero, a seguito del quale sono state riformate le assoluzioni pronunziate in primo grado nei suoi confronti (e nei confronti di LA e AN), eccependo, in linea subordinata, l'illegittimità costituzionale dell'art. 593, comma, 2, c.p.p. come modificato dalla legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non è immediatamente applicabile anche ai procedimenti pendenti in Cassazione.
4.1. Entrambe le richieste sono infondate.
Le modifiche all'art. 593 recata dall'art. 1 della legge n. 46 del 2006 non sono applicabili ai processi in corso in deroga al principio tempus regit actum al di fuori dei casi espressamente disciplinati dalle disposizioni transitorie dettate dall'art. 10 della medesima legge.
In particolare, riguardando la disciplina a regime la materia processuale penale, il principio tempus regit actum comporta, salvo deroghe, che la nuova disciplina può essere applicata alle sole impugnazioni depositate a partire dalla data di entrata in vigore della legge, e che, ove non è diversamente statuito, la parte dovrà o potrà conformare l'atto d'impugnazione al nuovo assetto normativo solamente
44 se al momento dell'entrata in vigore della legge pendono ancora i termini per impugnare. Il canone del tempus esprime difatti la regola per la quale «la validità degli atti è e rimane regolata dalla legge vigente al momento della loro formazione e perciò, lungi dall'escludere, postula al contrario che a tale legge gli operatori giuridici debbano fare riferimento quando siano da valutare atti anteriormente compiti» (Corte cost., sentenza n. 49 del 1970). Regola codificata nell'art. 11, primo comma, delle preleggi, il quale sancisce un principio che va oltre le situazioni c.d. esaurite, perché abbraccia insieme a queste anche le situazioni che il diritto anteriore considera in corso, dal momento che gli effetti giuridici, in quanto siano fonti di diritti soggettivi individuali e di poteri giuridici processuali, importano che anche questi siano regolati dalla legge del tempo dell'atto che li ha prodotti. E' dunque evidente che le conseguenze d'un fatto passato debbono essere regolate dalla legge vigente al tempo del fatto che ne è causa, non potendo venire regolate dalla legge nuova salvo a conferire a questa carattere, più o meno ampio, di retroattività. In nessun caso, perciò, una disciplina transitoria può essere interpretata in un senso diverso da quello di una (pur parziale) anticipazione dell'operatività di siffatta disciplina, in deroga al canone tempus regit actum.
Ciò detto, nessuna eccezione applicabile al caso in esame può desumersi dalla disciplina recata dall'art. 10 della legge n. 46 del 2006.
Il comma 1 si limita ad affermare la regola generale della immediata operatività della legge, dalla data della sua entrata in vigore, ai procedimenti in corso. Non può dunque farsi discendere da esso alcuna deroga al principio richiamato. Deroga invece al principio del tempus, per quel che concerne la sopravvenuta inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ad opera del pubblico ministero, il comma 2, che disciplina i casi in cui siano scaduti i termini per impugnare prevedendo che l'appello del pubblico ministero o dell'imputato contro una sentenza di proscioglimento già proposto deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza inoppugnabile. Ma la previsione, espressamente limitata alle impugnazioni del pubblico ministero e dell'imputato, è circoscritta all'«appello proposto», sicché essa non può sicuramente trovare diretta applicazione allorquando sull'appello sia intervenuta la decisione finale
(quando cioè ogni effetto dell'impugnazione sia completamente esaurito e la fase del giudizio d'appello risulti conclusa). Del carattere affatto particolare e specifico di tale disposizione offre peraltro conferma il comma 4, il quale istituisce un'ulteriore, e ancora più particolare deroga, nel senso che l'inammissibilità dell'appello, sempre e solo dei medesimi
45 soggetti (il riferimento è infatti alla disposizione del comma 2), va altresì dichiarata anche nel caso in cui (dalla Cassazione) «sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione». Sicché la disposizione non
è applicabile non solo se la sentenza di condanna della Corte d'appello è stata pronunciata in relazione ad una sentenza di proscioglimento che non sia "assolutoria" ma altresì nel caso in cui la sentenza di condanna di secondo grado debba essere annullata soltanto in ordine al trattamento sanzionatorio (la terminologia usata "punti diversi dalla pena" dovendo intendersi in senso ampio) o alla misura di sicurezza.
Il comma 5 prevede infine che, in caso di avvenuta proposizione del ricorso per cassazione sia nei confronti delle sentenze di proscioglimento, sia nei riguardi delle sentenze di condanna il
-
ricorrente può produrre motivi nuovi, ex art. 585 comma 4 c.p.p., secondo il novellato art. 606 c.p.p. La disposizione non istituisce una deroga piena al principio tempus regit actum perché non impone di valutare l'originario ricorso secondo i nuovi criteri, né rimette in termine le parti che hanno già impugnato (o quelle che non lo hanno fatto) per proporre comunque ex novo ricorso. Anzi, limitandosi a consentire i motivi «di cui» all'art. 585 comma 4 c.p.p., secondo la nuova formulazione dell'art. 606, rende applicabile la regola che l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi.
La specifica individuazione dei casi e modi in cui le nuove norme sono applicabili nel caso in cui penda ricorso per Cassazione comporta dunque l'impossibilità di estendere alle ipotesi non espressamente previste qualsivoglia deroga al principio che vuole che l'effetto della impugnazione resti regolato dalla legge vigente nel momento in cui il potere d'impugnare s'è consumato (cfr., tra molte, Sez. 4, Sent. n. 25303 del 01/04/2004 relativa alla modifica dell'art. 593, comma 3, c.p.p. recato dalla legge 26 marzo 2001 n. 128; Sez. 5, Ordinanza n. 2883 del
17/05/2000 relativa alla precedente modifica introdotta dall'art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468; Cass. pen. sez. U sent. n. 3 del 27 marzo
1996 con riferimento all'art. 16 della legge n. 332 del 1995), impedendo di conseguenza, nella situazione processuale in esame, di assegnare efficacia retroattiva immediata all'intervenuta modifica dell'art. 593
c.p.p.
Quanto alla questione di costituzionalità, essa pure è all'evidenza infondata. Ogni modificazione della legge processuale, vuoi che estenda vuoi che riduca le facoltà delle parti, determina una inevitabile differenza di fatto tra il prima e il poi, salvo che il legislatore preveda
46 disposizioni transitorie. Mentre la retroattività tout court della novella si porrebbe, essa sì, in contrasto con il principio di ragionevolezza, di cui è espressione quello dell'affidamento alle leggi, giacché «L'irretroattività rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini» (C. cost. sentenza n. 155 del 1990 e nello stesso senso, oltre la n. 49 del 1970 già segnalata, tra moltissime altre, le sentenze n. 176 del 1981, n. 126 del 1996).
B) Aspetti processuali comuni
1. Le prove trascurate e i motivi nuovi ai sensi della legge n. 46 del
2006
Altra questione processuale che concerne più posizioni, e in particolare quelle dei ricorrenti che hanno depositato motivi nuovi in base alla legge n. 46 del 2006 lamentando il travisamento dei fatti e la mancata assunzione di prove, è quella della portata delle modifiche all'art. 606, comma 1, lettere d) ed e), c.p.p., recate da tale novella.
1.1. Quanto al vizio costituito dalla mancata assunzione di una prova decisiva denunziabile ex art. 606, lettera d), la specificazione «anche nel corso dell'istruzione dibattimentale», frutto del recente intervento legislativo, non ha certamente esteso il significato che alla norma previgente doveva attribuirsi alla stregua dei principî in tema di diritto alla prova e alla controprova, secondo la lettura datane da tempo dalla giurisprudenza ordinaria e da quella costituzionale. E difatti, il diritto alla prova contraria, ancorché enunciato soltanto nell'art. 495, comma 2,
c.p.p., collocato nel capo relativo agli atti introduttivi, già largamente si riconosceva risorgesse comunque a seguito di ogni eventuale nuova ammissione di prova a favore di controparte (tra molte, Sez. U. Sentenza
n. 11227 del 21/11/1992, Martin, secondo cui all'ammissione di una prova “nuova” ai sensi dell'art. 507, c.p.p. il giudice non potrebbe non far seguire l'ammissione anche delle eventuali prove contrarie;
Cass.
Sez. 6, n. 5401 del 08/05/2000, La Vardera;
C. cost. sentenze n. 111 del
1993 e n. 203 del 1992): in linea con la reiterata affermazione della giurisprudenza CEDU (cfr. tra molte affaire Brandstetter c. Autriche,
Cedu 28 agosto 1991) secondo cui il diritto alla prova e alla controprova
è aspetto sul quale il principio della parità delle parti non può non essere integralmente realizzato.
47 In siffatto contesto ermeneutico il neointrodotto riferimento alla
"istruzione dibattimentale", potrebbe dunque, paradossalmente, sembrare addirittura riduttivo della possibilità di far valere lo specifico vizio considerato (con riferimento ad esempio al giudizio abbreviato). Quel che è certo, tuttavia, è che non incide sul consolidato indirizzo secondo il quale (cfr. da ultimo, S.U. n. 17050 del 2006, Maddaloni) “prova decisiva" la cui mancata assunzione è autonomamente denunziabile, è soltanto quella che, a prescindere dalle previsioni circa il suo effettivo risultato, è, quantomeno in astratto, «idonea a superare contrasti e conseguenti dubbi emergenti dall'acquisito quadro probatorio oppure atta di per sé ad inficiare l'efficacia dimostrativa di altra o altre prove di sicuro segno contrario». Sicché non può comunque ritenersi “prova decisiva" la cui mancata assunzione legittima il ricorso per cassazione ex art. 606, lettera d), c.p.p. la prova che, lungi dal contrapporsi quanto ad efficacia dimostrativa agli elementi già acquisiti, abbisognerebbe invece come tutte quelle sollecitate nel presente
-
giudizio di comparazione con essi, non per negarli bensì per essere confrontata loro mediante una ulteriore valutazione sul significato complessivo di ciò che è oggetto di giudizio (Cass. 27/5/94 n. 06202 RV.
197837; Cass. 11/3/98 n. 03148 RV. 210191; Cass. 3/3/00 n. 02689 RV.
215714).
1.2. Quanto alla modifica recata alla lettera e) dell'art. 606, non può dubitarsi, a leggere i lavori preparatori, relazioni e interventi, anche successivi al Messaggio Presidenziale, che intenzione del legislatore era quello di estendere il controllo della Cassazione alla omessa considerazione o al cosiddetto travisamento della prova, purché decisiva.
Può dunque ritenersi che si sia ricondotto al vizio di motivazione quel difetto nella lettura degli elementi acquisiti che laboriosamente parte della giurisprudenza aveva tentato di costruire come censurabile sulla base delle altre previsioni dell'art. 606, ragionando sul fatto che alla mancata assunzione doveva equipararsi la mancata ° errata considerazione della fonte di prova pur formalmente assunta (per tutte:
Cass. Sez. 4, Sentenza n. 29920 del 09/06/2004, Bonazzi;
Sez. 4,
Sentenza n. 6552 del 06/04/2000, Attaguille).
Sforzo reso esplicitamente vano, peraltro, da Sez. U, n. 45276 del
30/10/2003, Andreotti, che, sulla scia di Sez. Un., 30.4.1997,
Dessimone, avevano ribadito come, anche nel caso di condanna intervenuta soltanto in secondo d'appello e quindi d'impossibilità per carenza d'interesse per l'imputato di dedurre con l'atto d'appello l'omessa considerazione di prove decisive a lui favorevole, secondo una linea interpretativa ormai consolidata» non potesse «dirsi arbitrario un sindacato della Corte di cassazione circoscritto all'esame del testo del provvedimento impugnato al fine di prevenire qualsivoglia irruzione
-
nell'area della valutazione della prova riservata in via esclusiva al giudice di merito -», e come «il vizio della prova "travisata" o
"omessa"», poteva essere oggetto di sindacato di legittimità secondo il prescritto modulo di rigida preclusione all'esame degli atti processuali», Jeni solo nella misura in] risultasse «dimostrata da parte del ricorrente
६ l'avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase
d'impugnazione degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento». Rilevando come «Il rimedio al
"travisamento del fatto", attraverso la verifica dei motivi di appello e dell'esame che ne ha compiuto il giudice dell'impugnazione, nell'incrinare parzialmente il dogma della "testualità", ha il merito di spostare l'indagine di legittimità sul più solido e tradizionale terreno del vizio della mancanza di motivazione».
E tuttavia proprio le Sezioni Unite avvertivano il «deficit di giustizia sostanziale che, nel peculiare caso in esame, potrebbe conseguire dall'assoluta e indiscriminata applicazione della regola di rilevabilità
"testuale" del vizio motivazionale determinato dalla mancata valutazione di una prova decisiva per la difesa dell'imputato; ed altresì dell'incoerenza di un sistema processuale che, invece, riconosce - prima
- la censurabilità mediante ricorso per cassazione del vizio di mancata assunzione della medesima prova ex art. 606. 1 lett. d) c.p.p. e la revisionabilità - poi della sentenza di condanna sulla base di prove
-
"nuove" ai sensi dell'art. 630. 1 lett. c) c.p.p., intendendosi per tali non solo quelle sopravvenute o scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle acquisite e preesistenti e che, pur decisive, non siano state valutate neanche implicitamente dal giudice (Sez. I, 6.10.1998,
Bompressi, rv. 211456; Sez. Un., 26.9.2001, Pisano, rv. 220443)».
Sicché proprio le ragioni di coerenza sistematica indicate dalle S.U. consentono di accogliere, senza necessità di conflitto con la volontà del legislatore, quella lettura della novella che, tra le molte prospettate
(alcune inammissibilmente orientate ad introdurre una valutazione sul merito di terza istanza, altre, pur logicamente argomentate, attestate sulla impossibilità, comunque di un controllo degli atti) quella letturat
Hella novella che le attribuisce il pregio di avere ammesso la possibilità di prospettare in sede di ricorso, l'errore revocatorio (sul significante)
e, nel rispetto della funzione del giudice di legittimità, soltanto esso.
Siccha In aderenza ai principi elaborati in tema di definizione di detto vizio, la prova non considerata deve essere decisiva, nel senso
49 sopra evidenziato, e questa volta in concreto, perché è stata assunta, attenendo a circostanze che, con un giudizio di ragionevole e verosimile certezza e non meramente possibilistico, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata. Il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, che si è voluto introdurre, non può, d'altro canto, che essere inteso in senso stretto (classico) di rapporto di negazione (sulle premesse), sicché ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova ovvero di mera contrapposizione della sua capacità dimostrativa. Non solo, difatti, non v'è elemento, per quanto significativo, che possa essere "interpretato" fuori del contesto in cui è inserito, ma gli aspetti del giudizio interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e degli apprezzamenti del fatto, attengono a quello che si suole definire il libero convincimento del giudice, e cioè al "merito", e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento, rilevanti nel giudizio di legittimità. Né questo può risolversi in una istanza di revisione delle valutazioni effettuate e, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito, al quale d'altro canto non può imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione d'ogni tesi non accolta la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non significativi o già implicitamente valutati come inconferenti, quando le ragioni seguite emergano comunque compiutamente e purché il convincimento raggiunto risulti supportato da un esame logico e coerente di quelle tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie che sono idonee e sufficienti a giustificarlo.
Ne discende che deve continuarsi a ritenere inammissibile ogni censura che, come quelle articolate nei vari motivi nuovi sopra riassunti, risulti rivolta non già a sottoporre alla giudice di legittimità l'esistenza di un errore "revocatorio" sull'esistenza di prove decisive (sui significanti assunti per la dimostrazione del thema probandum) bensì a sollecitare una diversa valutazione del risultato probatorio (del significato della prove complessivamente esaminate, estrapolando da esse singoli atti che sia assumono capaci di supportare una diversa interpretazione della vicenda) e dunque un impossibile sindacato di legittimità sul fatto (Cass. sez. 6, sent. 24.3.2006, n. 14054; Sez. 6, sent.
15/03/2006 n. 10951).
1.3. La novella ha, peraltro, altresì esplicitato la regola di autosufficienza del ricorso, in coerenza con l'analogo principio più volte enunciato, anch'esso direttamente traibile da funzione e limiti del giudizio di legittimità (cfr. sentenze sez. 6, citate). Ben può intendersi perciò la breve prescrizione relativa alla necessità di specifica
505 0 indicazione nei motivi di "gravame" (il lapsus in cui è incorso il legislatore nel definire in tal modo l'impugnazione avanti alla Corte di cassazione non sembra da solo capace di stravolgere il senso della novella quale emerge da lavori preparatori e obiettiva ratio legis) degli atti del procedimento che si assumono in siffatto rapporto di contraddizione alla stregua di quella, più meticolosa, ma non significativamente diversa, pressoché contestualmente introdotta nell'art. 366 c.p.c., poiché è principio consolidato che per i fatti processuali, a differenza di quanto avviene per i fatti penali, costituisce onere delle parti la specifica indicazione degli atti viziati o vizianti - oggetto di WWW
deduzione, tanto più se rimessa alla loro iniziativa, e la loro
"alGAzione" quando non siano presenti nel fascicolo a disposizione del giudice (cfr. Sez. U. n. 45189 del 17/11/2004, Esposito e ivi citate).
Sono da ritenere inammissibile, perciò, le censure che prospettano una contraddizione con atti non alGAti né riprodotti nel ricorso e neppure già versati nel fascicolo del merito.
2. Sentenza d'appello e integrazione con la sentenza di primo grado.
Alcuni imputati lamentano che la sentenza impugnata non avrebbe dato risposta alle censure articolate nell'atto d'appello.
Orbene, per il generale rinvio operato dall'art. 598 c.p.p. alle disposizioni relative al giudizio di primo grado, la sentenza d'appello deve avere i requisiti previsti dall'art. 546 c.p.p.: ovviamente, nei confini segnati alla cognizione del giudice di secondo grado, cioè
"limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" (art. 597.1 c.p.p.). Il giudice del gravame deve perciò esporre, sia pure sinteticamente, i motivi dedotti dall'appellante e le ragioni dell'eventuale pronuncia di rigetto o d'inammissibilità. E' principio più volte affermato tuttavia che, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive, conformi, decisioni, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, sicché è possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune della sentenza di appello, a condizione che nella sentenza d'appello sia riscontrabile «un nucleo essenziale di argomentazione, da cui possa desumersi che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice». Con la conseguenza che l'appellante può dolersi del fatto che il giudice del gravame abbia respinto le sue doglianze senza farsi carico di argomentare dettagliatamente sui motivi di impugnazione solo laddove risulti che non
51 s'era limitato a riproporre prospettazioni già adeguatamente esaminate e risolte dal primo giudice e non aveva sollevato questioni inammissibili.
3. Obbligo rafforzato di motivazione in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado
In molti casi, come si è segnalato nel fatto, la sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha però riformato il giudizio assolutorio condannando gli imputati, senza rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
In tale ipotesi è principio consolidato (cfr., da ultimo, Cass. sez. IV,
29.11.2004, Marchiorello, nonché SS.UU. 24.11.2003, Andreotti), che grava sul giudice d'appello un obbligo rafforzato di motivazione, dovendo egli confutare specificamente le ragioni che avevano condotto il precedente ad una decisione assolutoria, tenendo altresì conto dei contributi eventualmente offerti dalle parti nel giudizio d'appello. Compito del giudice del gravame che ribalti una decisione assolutoria è dunque quello di dimostrare specificamente l'insonstenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati» Né, in tale ottica, la diversa spiegazione del fatto può «basarsi sulla semplice differente valutazione, ma deve fondarsi su dati fattuali che conducono univocamente al convincimento circa la colpevolezza dell'imputato»>
(Cass. sez. VI, 20.4.2005, Aglieri).
C) Questioni sostanziali comuni
6. L'interesse di gruppo
Sostengono i ricorrenti (più o meno tutti, seppure sotto angoli visuali diversi e con diversi accenni) che i fatti loro contestati andavano considerati dalla Corte d'appello nell'ottica dell'attuale art. 2634 c.c., e cioè dell'interesse di gruppo, che giustificava le operazioni contestate come distrattive per le singole società fallite. Il tema così introdotto è quello dei cosiddetti “vantaggi compensativi", dei quali una singola società sarebbe in grado di fruire in conseguenza della sua appartenenza ad un più ampio gruppo di imprese: della possibilità, insomma, che da un'operazione orchestrata dalla controllante e in tesi vantaggiosa per il gruppo discenda per la controllata una indiretta utilità idonea a neutralizzare l'apparente
52 pregiudizio ad essa arrecato.
Osserva i Collegio che con riferimento a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi o dissipativi siffatta eventualità
è da ritenere in astratto ammissibile, a prescindere dalla inapplicabilità della riforma civile in materia societaria, e in particolare del novellato art. 2497 c.c. (disposizione "gemella" rispetto a quella evocata) a fattispecie anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003.
L'offesa sanzionata dalla fattispecie incriminatrice in esame, insita nella nozione di "distrazione", consiste infatti nel distoglimento (si parlava di "sviamento" e di "stornamento" nelle precedenti codificazioni) di attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori, i fatti di distrazione avendo, come è stato detto, essi in sé stessi, la sostanza della frode (Cass., sez. V, 28 novembre 2000, n.
12241). Sicché la "fraudolenza", intesa come connotato interno alla distrazione, implica che non può esistere distrazione costitutiva di bancarotta se non quando la diminuzione della consistenza patrimoniale, che in se stessa potrebbe anche costituire legittimo esercizio del potere di disposizione del titolare dell'impresa in bonis, comporti uno squilibrio tra attività e passività, capace di porre in pericolo l'interesse protetto (le ragioni dei creditori) (tra molte, Cass., sez. 5, n. 7555 del
30/01/2006, De Rosa).
Così, se da un lato deve escludersi che le condotte materiali descritte dall'art. 2634 c.c. e dall'art. 216, primo comma, n. 1, legge fallimentare, coincidano, essendo interna alla nozione di distrazione (in "frode" ai creditori) una connotazione tipizzante che non può cogliersi nel mero atto di disposizione patrimoniale cagionativo di danno (in genere) alla società, e se dall'altro la fattispecie dell'art. 2634 presuppone un evento di danno, un dolo intenzionale e una situazione soggettiva di conflitto che non consentono di ritenerla generale, così che è da escludere tra di esse ogni rapporto di specialità/consunzione, non può non riconoscersi, sotto altro versante, che la previsione dell'art. 2634, comma 3, c.c. conferisce valenza «normativa» a principi già desumibili dal sistema, in punto di necessaria considerazione della reale offensività della condotta tanto gravemente sanzionata dalle norme fallimentari. A conferma della necessità di inserire (come è stato rilevato dalla dottrina) il rapporto di gruppo «nella lista delle circostanze da ponderare in sede di verifica della sussistenza della condotta tipica di distrazione, non potendo, in materia, l'analisi giuridica andare comunque distinta dall'analisi economica» della vicenda.
Tuttavia, proprio il fatto che siffatta analisi ha lo scopo di verificare l'offensività in concreto della condotta rende evidente che non
53 sufficiente, al fine di escludere la riconducibilità di un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo ai fatti di distrazione o dissipazione incriminabili, la mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi, ma occorre che gli ipotizzati benefici indiretti della fallita risultassero non solo effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo ma altresì idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta: in guisa tale da non renderla capace d'incidere (perlomeno nella ragionevole previsione dell'agente) sulle ragioni dei creditori della società.
-Analogamente a quanto osserva difatti pur in altro contesto (ma significativamente proprio nell'ambito di procedimento vertente tra RI e
CO ZI s.p.a. in liquidazione, nel quale si faceva questione di vantaggi colGAti alla riduzione all'esposizione debitoria che verso il ED YO avevano la SE ed altre società del gruppo) Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n.
-
16707 del 24/08/2004, l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni società anche se appartenente ad un gruppo, non consente di sacrificare l'interesse suo proprio in nome di altro interesse (quello del vertice del gruppo) che non sia idoneo a venire in rilievo per i terzi creditori della società controllata.
Le valutazioni afferenti alla conduzione del gruppo nel suo insieme non possono dunque mai comportare che vengano in tal modo pregiudicati ingiustificatamente gli interessi delle singole società>> (Cass. 16707/2004 cit.) e, per quel che precipuamente rileva ai fini dei reati fallimentari, dei creditori di ciascuna di loro: il pregiudizio arrecato alla singola società non può dunque ritenersi “compensato" nell'ambito di una vicenda concorsuale da un vantaggio di altra società del gruppo, neppure se si tratta della controllante, giacché può riconoscersi valore compensativo solo al vantaggio che refluisca sulla società cui afferisce l'atto dispositivo.
Ciò non esclude la possibilità di tenere conto di «valutazioni afferenti la conduzione del gruppo», giacché la conduzione di un'impresa non consiste di regola nel compimento di singole operazioni (e tantomeno in atti o negozi singolarmente considerabili) ma nella realizzazione di strategie spesso complesse, fatte di molteplici atti tra loro connessi. Di modo che il pregiudizio non può essere apprezzato per segmenti perché «anche la valutazione di quel che potenzialmente giova, o invece pregiudica, l'interesse della società non [può] prescindere da una visione [...] in cui si abbia riguardo non soltanto all'effetto patrimoniale immediatamente negativo di un determinato atto di gestione, ma altresì agli eventuali riflessi positivi che ne siano eventualmente derivati in conseguenza della partecipazione della singola società ai vantaggi che quell'atto abbia arrecato al gruppo di appartenenza». «In un simile contesto, tuttavia, l'eventualità che un atto lesivo del patrimonio della società trovi compensazione nei vantaggi derivanti dall'appartenenza al gruppo non può essere posta in termini meramente ipotetici. >> Se si accerta che l'atto non risponde all'interesse diretto della società il cui amministratore lo ha compiuto e che ne è scaturito nell'immediato un
54 danno al patrimonio sociale, potrà ben ammettersi che il medesimo amministratore deduca e dimostri l'esistenza di una realtà di gruppo alla luce della quale anche quell'atto è destinato ad assumere una coloritura diversa e quel pregiudizio a stemperarsi;
ma occorre che una tal prova egli la dia. Non può, viceversa, sostenersi [...] che la mera appartenenza della società ad un gruppo renda plausibile l'esistenza dei suddetti
"benefici compensativi"» (cass. 16707/2004, citata).
Orbene, nel caso di specie già il Tribunale, adeguandosi ante litteram, ai principi sopra richiamati (cfr. in particolare pp. 95 - 107 della sentenza di primo grado), aveva compiuto una attenta e argomentata analisi economica del gruppo prima (fatta propria della
Corte d'appello, della quale s'è fatto un riepilogo sopra, nel fatto, sub 3)
e delle singole vicende al suo esame poi (della quale si dirà ove occorra trattando dei singoli ricorsi), più che plausibilmente escludendo che nelle situazioni per le quali s'era risolto ad affermare la responsabilità dei ricorrenti si fossero realizzati vantaggi compensativi per le fallite che tali vantaggi fossero anche soltanto ragionevolmente ipotizzabili ex ante. La situazione di forte indebitamento e d'insolvenza generalizzata, la mancanza di mezzi economici e di risorse operative per realizzare il risanamento delle imprese le cui partecipazioni venivano acquistate, si osservava, era sicuramente riconoscibile per gli "uomini SE" alle date a cui risalivano le operazioni contestate;
gli imputati, non avevano coordinato l'attività di più imprese ad un fine comune, ma utilizzando i patrimoni delle singole società come «cosa propria della capogruppo, senza contropartite e senza applicazione di strumenti di ripristino», ne avevano obliterato completamente la autonomia;
in violazione delle più elementari regole di trasparenza ed anzi mediante «meccanismi di nascondimento» del reale scopo delle operazioni, «volti a dissimulare la situazione di [generale] decozione»; senza alcuna ponderazione degli interessi delle controllate;
senza contropartite di alcun genere per esse;
spesso mediante un «vorticoso succedersi di passaggi infragruppo>> rispondente alla sola «logica di fraudolento gonfiamento del valore dei beni, di sistemazione fasulla dei bilanci, di scorretto ricorso al credito»; senza possibilità di distinguere i singoli apporti al fine della distribuzione di utili e perdite o di offrire giustificazione di queste e delle minusvalenze. Insomma, soprattutto «in linea di fatto», doveva escludersi, secondo il Tribunale, la possibilità di attribuire all'interesse di gruppo capacità di giustificazione delle riduzioni dell'attivo prodotte ai danni delle fallite (p. 107). Alle stesse conclusioni, in fatto, perveniva la Corte d'appello (p.
97).
55 Sicché l'analisi economica delle operazioni in contestazione e l'indagine su di una palusibile esistenza di utilità di ritorno sono state oggetto di puntuale accertamento nei precedenti gradi, e le conclusioni cui sono giunti i giudici di merito, adeguatamente motivate, sono incensurabili in questa sede perché squisitamente di fatto. A maggior ragione esse risultano poi insindacabili a fronte della mancanza nei ricorsi di puntuali alGAzioni circa la esistenza di specifiche utilità o di concreti vantaggi economici di ritorno non considerati.
7. La configurabilità di un rapporto di mandato con riferimento ad alcune operazioni.
Per alcuni dei capi oggetto di ricorso (di CI, LA e
RA) il Tribunale aveva assolto i ricorrenti ritenendo che i fatti non sussistevano in quanto le operazioni contestate concernevano
l'acquisizione di partecipazioni societarie effettuate dalle fallite, su
"mandato" delle capogruppo, indebitandosi in conto corrente improprio e destinando poi il ricavato ad altre società del gruppo, senza però
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affermava il Tribunale che la complessiva operazione avesse portato
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alcun effetto negativo sul patrimonio delle mandatarie.
La Corte d'appello ha ribaltato la decisione di assoluzione del primo giudice partendo dalla premessa (e alcune volte, come si vedrà, in buona sostanza fermandosi ad essa) che tra società non è configurabile rapporto di mandato senza rappresentanza, sicché era irrilevante «che le fallite avessero acquistato, con provvista della controllante, i beni oggetto delle contestate bancarotte patrimoniali e che avessero rivenduto gli stessi beni immediatamente dopo l'acquisto» o «che in base ad una valutazione complessiva dell'intera vicenda circolatoria dei beni e non del mero formalistico raffronto limitato ai due dati, prezzo di acquisto e prezzo di quasi contestuale rivendita, non risult[asse] provato il depauperamento del patrimonio delle fallite, anzi in alcuni casi tale patrimonio [ne fosse stato] stato avvantaggiato». Anche perché la
«complessità delle operazioni», il «contesto di costante manipolazione contabile di anomalie contrattuali, nonché l'impossibilità di e ricostruire [all'epoca della decisione della Corte d'appello] gli esatti valori dei beni oggetto dei suddetti passaggi», rendeva «alquanto opinabile la conclusione che dette operazioni, sia pure inequivocabilmente fraudolente, non trasparenti, con ogni probabilità finalizzate al perseguimento di risultati esterni ed illeciti rispetto alla pura logica interna della transazione, non avrebbero comportato alcun pregiudizio patrimoniale per le fallite».
Tale essendo la premessa generale della Corte d'appello wwwww e
56 risultando essa portata alla conclusione di estremo rigore che, avvenuta l'acquisizione al patrimonio della fallita, la valenza distrattiva dell'operazione andava individuata [esclusivamente: cfr. considerazioni su operazione DI] nella mancata utilizzazione del prezzo di vendita ad esclusivo vantaggio di questa occorre dire che
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l'affermazione che non può ammettersi che una società agisca in veste di mandataria senza rappresentanza di un'altra non ha alcuna base giuridica.
Impertinente (come giustamente rileva la difesa di RA) è infatti il richiamo a Cass. civ. 18.1.1982, n. 324, secondo cui il contratto di mandato (con o senza rappresentanza) non può avere ad oggetto un'attività imprenditoriale, giacché tale decisione si riferisce non già alla possibilità che singole operazioni vengano svolte “su mandato" ma che la gestione di impresa sia oggetto di mandato (la sentenza motiva difatti sul rilievo che l'attività d'impresa «non costituisce un atto od una pluralità di atti giuridici, bensì un fatto dinamico continuativo, svolgentesi nel settore economico, al quale l'ordinamento giuridico attribuisce rilevanza come status del soggetto che effettivamente lo pone in essere», mentre contenuto essenziale del mandato è «l'obbligo assunto dal mandatario di "compiere uno o più atti giuridici per conto" del mandante»).
Nessuna sentenza o voce ha mai affermato invece che un soggetto che svolga attività d'impresa in forma individuale o societaria non possa compiere operazioni come mandatario di altro;
e nulla che contrasti la legittimità di siffatta ipotesi può dedursi dagli artt. 1703 1730 c.c.
Non v'è dubbio, di contro, che l'ordinamento riconosca, e disciplini, attività d'impresa che hanno ad oggetto esecuzione di mandati, gestibili sicuramente in forma societaria (basti pensare alla intermediazione finanziaria, cui si riferisce, tra molte, Cass. civ. n. 18135 del
20/12/2002).
E neppure v'è dubbio che vivono nell'ordinamento plurime previsioni di imprese mandatarie ex lege (cfr. gli artt. 22 e 23 del d.lgs.
n. 406 del 1991, nei quali è previsto, nell'interesse della pubblica amministrazione appaltante, il conferimento della veste di mandataria all'impresa capogruppo).
IL'art. 78 della legge fallimentare («i contratti di mandato ... si sciolgono per il fallimento di una delle parti») non avrebbe quindi ragion d'essere se l'esistenza di siffatti rapporti non potesse essere considerata nell'ambito della procedura concorsuale o se non potesse in radice ammettersi tra imprese la «liceità del comportamento gestorio» (come in buona sostanza afferma a p. 87 la sentenza impugnata).
57 Non v'era dunque proprio alcuna ragione che consentisse alla Corte di merito di ribaltare la decisione del Tribunale limitandosi a tacciare come "alquanto opinabili" le conclusioni da questo raggiunte sull'assenza di pregiudizio per le fallite e prescindendo dalla valutazione sia dei reali termini economici delle operazioni considerate sia delle conseguenze prodotte sul patrimonio delle fallite (la loro complessità non fornendo motivo sufficiente per non analizzarle, tanto più alla luce della scrupolosissima disamina compiuta dal primo giudice;
l'ipotizzata finalità fraudolenta investendo logicamente la posizione delle mandanti, non necessariamente anche quella delle mandatarie;
il richiamo a un generale "contesto di manipolazione contabile" potendo giustificare, nella valutazione circa l'esistenza di singole attività distrattive, una argomentata affermazione di inattendibilità dei documenti contabili ufficiali, non la sottrazione all'analisi anche di tutti i restanti dati documentali acquisiti).
D). I singoli Ricorsi
1. Ricorso LA,
LA lamenta che la sua responsabilità sarebbe stata affermata sulla sola base del ruolo, formalmente ricoperto, di membro del
Consiglio di amministrazione della società fallita, nonostante la sua sicura mancanza di partecipazione alle operazioni contestate. La pronunzia assolutoria sarebbe stata capovolta senza adeguata confutazione degli argomenti del primo giudice.
Il ricorso è fondato.
1.1. LA è stato condannato dalla Corte d'appello per i reati ai capi B (quale consigliere di amministrazione di DE LI RU avrebbe concorso all'acquisto del 24.10.1989 da AL di BA
s.p.a. al prezzo eccessivo di 112 miliardi di lire) e E1 (quale consigliere dal 2.11.1988 al 23.11.1989 di EA IA denominata
-
IM dal 29.11.1991 - avrebbe concorso alla acquisizione del 13.6.1989 3
da Edirel, al prezzo di 111 miliardi di lire, di azioni minus valenti FI,
IT, IA). In primo grado l'imputato era stato assolto dal capo B) per non averlo commesso, e da quello al capo E1), come i coimputati, con la formula il fatto non sussiste.
1.2. Con riferimento alla posizione del ricorrente per la dissipazione contestata sub E1), assai brevemente la Corte d'appello osservava che valevano gli argomenti già esposti sia in ordine alla non configurabilità
58 di un rapporto di mandato in base al quale IM avrebbe acquistato da
EL le azioni delle tre compagnie assicurative, sia in ordine al pregiudizio economico che ne era conseguito per effetto del finanziamento bancario al quale aveva dovuto far ricorso l'acquirente, assumendo un debito di 30 miliardi «presente al momento del fallimento»
(p. 98).
La connotazione distrattiva dell'operazione (a prescindere dalla riconducibilità dell'indebitamento alle «ulteriori operazioni distrattive sub E2 e G»), risultava comunque dal fatto che «le tre società vennero cedute a IM sia perché necessitava darle in pegno per ottenere il finanziamento di 90 miliardi trattato con Centrobanca, sia perché era una prassi del gruppo che le partecipazioni finanziarie rimanessero, fino alla ripulitura, in Imic» (p. 98).
Spiegazione questa, come quella relativa al nocumento patrimoniale, sicuramente oscura, anche a colGArla con gli "argomenti prima esposti"
(a p. 89) secondo cui aveva errato il Tribunale che, pur considerando
"pacifico" il dato costituito dall'eccessivo prezzo pagato da IM, era pervenuto alla opposta conclusione di escludere il pregiudizio patrimoniale per la fallita perché questa aveva acquistato come mandataria di S.H., con i mezzi finanziari da questa erogati, pagando l'acquisto "quasi esclusivamente con carta" mediante indebitamento in c/c improprio con CO ZI, e avrebbe quindi ceduto i beni acquistati a prezzo superiore, sia pure costituito "da molta carta", estinguendo con il ricavo il debito assunto verso CO.
Della erroneità, in tesi, della affermazione sulla non configurabilità di un rapporto di mandato tra società, s'è già detto in premessa, come pure della sua scarsa rilevanza, attesa la necessità di valutare l'esistenza di pregiudizio in concreto per la fallita.
Orbene, secondo la Corte d'appello la vicenda si sarebbe al contrario chiusa con un pregiudizio economico per IM, perché questa era rimasta debitrice di Centrobanca per oltre £. 30 miliardi al momento del fallimento», in forza di un finanziamento «connesso» all'acquisto delle partecipazioni azionarie in contestazione («a prezzo esorbitante e per un interesse non suo dal gruppo Pacchetti») in quanto detto acquisto era «volto a propiziare la cessione a tale gruppo [Pacchetti, di Bocchi] di beni immobili pure sopravvalutati da parte di CO (che fa l'affare) »
e «in quanto con l'acquisto IM [aveva assunto] il debito di £. 30 mil.di verso Centrobanca, garantito da pegno sulle predette partecipazioni».
Insomma i pregiudizio sarebbe derivato dal fatto che IM non aveva acquistato da EL «solo per detenere o parcheggiare le azioni, ma per esporsi verso OB», mentre il prezzo al quale
59 avrebbe venduto a HA le azioni acquistate (85 miliardi per quelle
FI, 92 per le IA e NIT.LOYD) aveva consentito alla fallita di estinguere il solo debito «interno», non quello «esterno».
La difficile ricostruzione della operazione operata dalla sentenza impugnata è chiaramente un sunto di quella offerta a p. 13 dell'atto di appello del Pubblico ministero ed in effetti risulta comprensibile solamente ove si legga questo. Affermava infatti il Pubblico ministero che il pregiudizio economico connesso all'acquisizione delle azioni asseritamente minusvalenti derivava dalla successiva “messa a pegno" presso Centrobanca di tali partecipazioni e alla [sempre successiva:
«IM_si_indebita perché è intestataria delle azioni assicurative»] assunzione di un «debito verso Centrobanca garantito da pegno anche sulle predette partecipazioni» (p. 13 appello Pubblico ministero).
Si trattava dunque della stessa prospettazione del Pubblico ministero che il Tribunale a p. 215 e seguenti (dopo avere analiticamente ricostruito la complessiva vicenda, da p. 201) aveva minuziosamente contraddetto, evidenziando innanzitutto come essa facesse in realtà riferimento alle operazioni sottostanti le contestazioni ai capi I), E2) e
G) e alle vicende colGAte alla proprietà delle tre compagnie assicurative, tutte ulteriori», nelle quali la oramai acquisita partecipazione azionaria diveniva strumento per l'acquisizione di nuovi finanziamenti.
E in particolare il Tribunale, dopo avere indicato i mezzi a cui S.F. era ricorsa per acquistare le partecipazioni azionarie FI, IA e
IT e il ricavo, superiore al prezzo d'acquisto che ne aveva tratto ripianando in tal modo il debito con CO, a pp. 219 e 220 aveva evidenziato come il "residuo" debito cui faceva riferimento il Pubblico ministero risultava in realtà contratto «nel giugno 1989 con CB, alla quale IM aveva dato in pegno le AM e le tre società assicurative [le loro partecipazioni azionarie] a fronte di un finanziamento di 90 miliardi», utilizzati per l'acquisto «infragruppo del pacchetto AM».
Sicché il fatto che nel dicembre dello stesso anno IM avesse rivenduto le azioni AM (a un terzo solo apparente, la ER DI) e le FI, さ non utilizzando il ricavato per estinguere il debito CB non poteva assumere rilievo nella (precedente) vicenda relativa alla acquisizione delle tre compagnie assicurative, tanto più che il finanziamento CB non era stato in alcun modo utilizzato per il loro pagamento e s'inseriva in una operazione molto più complessa che, pur destando perplessità, non risultava in alcun modo approfondita dall'accusa ed era affatto diversa rispetto a quella contestata sub E1) (p. 221).
1.2. Quello che emerge è dunque che, non solo la Corte d'appello
60 non ha in alcun modo confutato come doveva (e come s'è detto sopra, al punto B.3) la sentenza di primo grado, ma ha posto a base delle sue affermazioni aspetti di vicende, non ricostruite e malamente accennate, innanzitutto diverse, e quindi anche successive, rispetto a quella dell'acquisto di azioni a prezzo superiore al loro valore contestata, che, come correttamente aveva osservato il primo giudice, ignorato sul punto dal secondo, non rilevavano ai fini della configuarbilità come dissipativa dell'operazione di cui si discuteva.
D'altro canto la sentenza impugnata non ha confutato che l'acquisizione delle azioni FI, IA e IT non aveva, in sé, direttamente prodotto alcuna diminuzione patrimoniale nella fallità, perché, anche a ritenerle sovrastimate all'acquisto, erano state comunque cedute a prezzo superiore e pagate con moneta di pari valore (in c/c improprio infragruppo, mediante compensazione di crediti: con "carta", insomma, come dice il Tribunale). Sicché, data per valida codesta ricostruzione del fatto, non revocata in dubbio dalla Corte d'appello, ed essendo estraneo al thema decidendum delineato dal capo d'imputazione l'uso improprio che di tali azioni sia stato eventualmente poi fatto o lo scopo ultimo dell'operazione nel suo complesso, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di LA, con riferimento al capo E1), perché, come aveva esattamente osservato il
Tribunale, il fatto ivi contestato non sussiste.
1.2. Ancora più carente è la motivazione relativa al capo B), nel quale LA risultava imputato, quale consigliere di amministrazione della DE LI RU, d'avere concorso alla acquisizione dissipativa, avvenuta il 24.10.1989, di La BA s.p.a. al prezzo esorbitante il suo valore reale di 110 miliardi da LO
TI (in occasione della entrata di AL in AF) e così alla causazione del fallimento DA.
Da tale reato LA era stato assolto dal Tribunale per non avere commesso il fatto sulla considerazione, svolta dopo avere anche in questo caso minuziosamente analizzato l'operazione cosiddetta "AL" in ogni suo aspetto, modale e temporale (p. 336 - 366 sentenza del
Tribunale), che l'imputato aveva provato «che in quel periodo si trovava all'estero, in una sostanziale situazione di latitanza e che quindi non ebbe minimamente a occuparsi della vicenda». La «assoluta veridicità di tale affermazione»> era comprovata dai documenti e dalle prove dichiarative acquisite, dai quali non emergeva il minimo cenno di una qualsivoglia partecipazione del LA nella vicenda. E neppure poteva ipotizzarsi una sua responsabilità colposa (ai sensi dell'art. 224 1.
61 fall.) poiché, «quale sia stata la data di formalizzazione delle sue dimissioni, l'imputato, a partire dall'estate 1989 non [aveva] avuto modo, né possibilità di occuparsi dell'attività italiana di EA».
L'assenza dell'imputato impediva insomma di affermare «la stessa riferibilità dell'atto alla sua persona» (p. 369 sentenza del Tribunale).
A fronte di ciò, la Corte d'appello, senza soluzione di continuità rispetto al capo E1), testualmente afferma: Sotto il profilo dell'addebitabilità del fatto di dissipazione al LA, che alla data dell'operazione -13.6.89- era membro CdA di IM, è sufficiente far riferimento agli obblighi e responsabilità inerenti alla posizione di garanzia, non assumendo alcuna rilevanza esimente soggettiva od oggettiva né preclusiva alla riferibilità del fatto alla sua persona, la circostanza che lo stesso "a partire dall'estate 89 non ha avuto modo, nè possibilità di occuparsi dell'attività italiana di EA" in quanto si trovava all'estero in "sostanziale posizione di latitanza", Tale
.... circostanza, non solo avrebbe imposto a questi di dismettere la
...y carica, ma è inidonea ad escludere un suo coinvolgimento diretto nell'operazione sia perchè nel gruppo EA rivestiva il ruolo non marginale di incaricato delle acquisizioni del gruppo sia perchè entrambe le operazioni sub El e B erano state precedute da complesse trattative, durate almeno due anni per l'acquisizione di BASILESE.
Pertanto va affermata la responsabilità dell'imputato per i reati sub B ed EI, unificati dal vincolo della continuazione
... >>.
E' evidente dunque la carenza della motivazione con specifico riferimento al fatto sub B), avvenuto il 24.10.1989 e imputato a
LA come consigliere DA.
Peraltro, come emerge dalla sentenza del Tribunale l'acquisizione della La BA era parte dell'operazione di cessione di AF a AL
(acquisita da SE durante il 1987/88 tramite la controllata Alfin, uscita la Alfin dal gruppo SE nello stesso torno di tempo, AF era stata ceduta da questa a HA, che a sua volta nell'ottobre 1989 l'aveva trasferita al gruppo AL: p. 336 s.). Nella sostanza, aumentato il capitale sociale di AF da 55 a 331 miliardi, AL aveva sottoscritto parte delle nuove azioni cedendo le quote di La BA, che deteneva partecipazioni RE e NT, stimate rispettivamente 70 e 40 miliardi (donde il valore complessivo di 110 miliardi contestato).
Tuttavia l'originaria valutazione di La BA (tratta da quella delle
62 sue partecipazioni azionarie meno i debiti) fatta nelle prime intese sull'operazione, dell'aprile 1988, ad avviso del Tribunale non poteva ritenersi incongrua. La natura distrattiva della operazione veniva ricolGAta invece alla levitazione dei costi, intervenuta tra i contratti iniziali e quello definitivo (closing, lo definisce il Tribunale, a firma
CA e NI per AF;
EM e CA per HA;
RO e
RO per SE;
AL e VO per AL;
NE e DA per
AL TI B.V.), a causa dell'aumento di capitale di RE
(18 miliardi) e del ripianamento delle perdite di NT (circa 17 miliardi), costi che erano stati in sostanza "addebitati” a [fatti ricadere su] DA (cfr. in particolare p. 350 - 351, 360 sentenza del Tribunale).
Non avendo la Corte d'appello confutato tale ricostruzione della vicenda, avrebbe dovuto quantomeno evidenziare l'esistenza di elementi specifici idonei a dimostrare che era sicuramente attribuibile al
LA una qualche condotta qualificabile alla stregua di un contributo alla operazione nei momenti in cui questa aveva assunto le connotazioni dissipative contestate e, con essa, la conoscenza del sopravvenuto mutamento di “congruità” del prezzo.
-In una situazione quale quella acclarata relativa a una operazione particolarmente complessa, trasformatasi nel tempo, a causa di altrettanto complessi avvenimenti collaterali, da corretta a illecita;
in cui l'imputato era sicuramente assente dall'IT, non risultava essersi concretamente occupato in alcun modo (né nella fase preliminare né tantomeno nella fase conclusiva) dell'operazione in contestazione, non risultava firmatario d'alcun documento, rivestiva formalmente il mero ruolo di consigliere d'amministrazione DA il mero riferimento alla
-
durata delle trattative (peraltro indicata con grossa approssimazione in eccesso) e l'affatto generico richiamo del ruolo di «incaricato delle acquisizioni del gruppo», non bastano dunque per ritenere il ricorrente penalmente corresponsabile del fatto da altri commesso. La sentenza impugnata deve per l'effetto essere annullata nei confronti del LA in relazione al capo B) perché non risulta che lo abbia commesso.
2. Ricorso AN,
CI era stato assolto in primo grado dai reati ai capi E1) e
G), ed era stato condannato invece per i fatti contestati sub E2) qualificati ai sensi dell'art. 224, primo comma, n. 2, della legge fallimentare alla pena di un anno di reclusione, nonché al risarcimento nei confronti della parte civile Imic s.p.a. nella misura di 35 miliardi di lire (si trattava della operazione con la quale, il 12.9.1990 S.F. aveva ottenuto da BP, filiale di Milano, un affidamento di 35 miliardi di lire, utilizzati per l'aumento di capitale FI, e immediatamente ceduti da FI
a TT INT. N.V., e da questa versati sul conto corrente della capo gruppo S.H., acceso presso la B.N.S., avente il solo scopo di ridurre l'esposizione della capogruppo S.H. verso B.N.S.). La Corte d'appello, accogliendo il gravame del Pubblico ministero l'ha ritenuto invece responsabile, sempre ai sensi dell'art. 224, comma 2, legge fallimentare, anche degli episodi sub E1) e G), dichiarando quindi tutti i fatti a lui contestati estinti per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado.
2.1. Il ricorrente incentra le proprie censure sul fatto al capo E2), per il quale è stato condannato al risarcimento dei danni in favore di
IM. Ai restanti capi El e G dedica solo l'ultimo motivo di ricorso (in realtà denominato "conclusioni"), con il quale si limita ad affermare che valgono le medesime considerazioni svolte per E2).
Con riferimento alla condanna per siffatti reati può dunque subito dirsi che il ricorso è affatto generico, privo di specifiche deduzioni e delle indicazioni in fatto e in diritto delle ragioni di censura. E d'altro canto quelli contestati ai capi E1) e G) sono fatti diversi, commessi in epoche diverse, per i quali neppure in astratto potrebbero valere le
"medesime considerazioni" riferite al reato al capo E2). Il requisito della specificità che deve connotare i motivi di ricorso impedisce, per l'effetto, di prendere in esame le doglianze oltre i limiti della singola vicenda cui esse puntualmente si riferiscono.
Anche manifestamente infondata è, poi, la doglianza, altrettanto generica, relativa alla violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. I fatti contestati come distrazione e causazione dolosa del fallimento sono stati ritenuti colposi. E la mera degradazione dell'elemento soggettivo non costituisce "fatto diverso" capace d'ingenerare violazione del diritto di difesa perché costituisce un minus rispetto all'ipotesi d'accusa originariamente formulata.
In relazione ai capi E1) e G) il ricorso CI è dunque inammissibile. Tuttavia, con riferimento al capo E1) la pronunzia di insussistenza del fatto nei confronti di LA ha effetto estensivo anche nei confronti del coimputato CI. Sicché anche per
CI la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento al capo E1) perché il fatto non sussiste.
2.2. Manifestamente infondata, per quanto detto sopra, sub B.2., è quindi la censura, sviluppata in premessa del ricorso, sulla mancanza di autonoma motivazione della Corte d'appello con riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato E2), peraltro generica perlomeno in tale parte introduttiva, nella quale il ricorrente non espone specificatamente quali sarebbero le prospettazioni sviluppate nell'atto di gravame non oggetto di considerazione in alcuna delle due, conformi sul punto, decisioni.
2.3. Manifestamente infondata è quindi la censura prospettata con il primo motivo di ricorso, nel quale si deduce il travisamento dei fatti, affermandosi che, stando allo stesso capo d'imputazione, il 23.11.1989
Brancaccio aveva cessato la carica di consigliere del consiglio d'amministrazione, sicché doveva ritenersi estraneo al fatto commesso il
13.9.90 (data in cui risultava erogato il finanziamento di 35 miliardi della Banca Popolare di Novara di Milano).
Nel capo d'imputazione della sentenza di primo grado CI è difatti indicato come componente del C.d.A. sino al 29.1.1991. Lo stesso si dice a p. 220 della sentenza del Tribunale (non contestata con l'appello). La circostanza della durata della carica sino al 29.1.1991 non
è stata peraltro mai posta in discussione dal CI. E' dunque errata, ma si tratta all'evidenza di mero lapsus calami, l'intestazione della sentenza di secondo grado. Tant'è che solo nel ricorso si fa, per prima volta, questione sulla cessazione della carica.
2.4. Manifestamente infondate e inammissibili, perché ripropongono nella sostanza argomenti già ampiamente esaminati, in special modo dalla sentenza di primo grado alla quale la seconda si è conformata con motivazione più breve ma sufficiente, sono le ulteriori censure in punto di mancata considerazione della totale estraneità del CI alla vicenda e alla sua totale assenza di consapevolezza della stessa, con le quali si denunzia l'errata affermazione di una sua responsabilità colposa.
2.4.1. La motivazione di "sostanziale" assoluzione di cui parla l'imputato (con riferimento alla pagina 226 della sentenza del Tribunale) concerneva infatti l'esclusione dell'ipotesi dolosa. Adeguatamente motivata, in fatto e in diritto era, ed è, la affermazione di responsabilità
a titolo di colpa.
La Corte d'appello osserva che gli argomenti prospettati dalla difesa del CI, i medesimi sostanzialmente su cui si fonda il ricorso, erano stati adeguatamente valutati dal Tribunale nel ritenere che la negligenza ed il volontario disinteresse del CI nell'adempimento dei doveri inerenti alla posizione di garanzia rivestita, configuravano un
65 fatto di agevolazione colposa idonea a determinare l'evento, sia perché gli altri amministratori sapevano di poter contare sulla mancanza di controlli da parte di altro amministratore, sia perché la libertà di cui godevano il Presidente e l'Amministratore deGAto nell'operare per conto di SE F., e della quale avevano in particolare usufruito per condurre l'operazione contestata, discendeva dalla deGA loro conferita dal C.d.A. nella seduta del 23.12.1988 (con delibera alla quale avrebbe secondo la Corte d'appello partecipato lo stesso CI), il quale aveva peraltro ammesso di avere consapevolmente assunto un incarico solo “formale" e quindi consapevolmente, ma venendo meno a suo precisi obblighi, aveva omesso d'esercitare la vigilanza che la carica comunque gli imponeva (p. 102).
2.4.2. Sicché, a fronte della concorde valutazione dei giudici di merito sul ruolo assunto dal CI, non rileva che egli sapesse, o meno, dell'indebitamento verso BP oggetto della contestazione di cui si discute, giacché il fatto che il ricorrente potesse non avere avuto, in concreto, conoscenza di quelle specifica operazione distrattiva è stato già considerato dal Tribunale per escludere l'ipotesi dolosa e ritenere invece quella colposa sul presupposto, coerente, del suo volontario disinteresse (p. 300 sentenza del Tribunale).
2.4.3. Né può considerarsi decisiva la circostanza sulla quale il ricorrente insiste, relativa al fatto che egli non avrebbe in realtà partecipato alla seduta del 23.12.1988 con la quale erano stati conferiti ampi poteri all'amministratore deGAto e al presidente di S.F., avendo partecipato solo raramente a sedute del C.d.A.
La specifica operazione contestata risulta (sentenza del Tribunale, p.
75-76, p. 291) effettuata senza delibera del C.d.A. e senza che esistesse neppure un documento IM con la richiesta di finanziamento
(«l'operazione è talmente sporca», afferma il Tribunale, che nessuno la vuole fare e nessuno formalmente la fa). Decisivo è invece il fatto che essa è stata ricostruita come emblematica di quello che i giudici di merito hanno definito "metodo SE", con particolare riferimento alle operazioni di ricapitalizzazione colGAte alla "ristrutturazione" dell'esposizione debitoria verso CLBN e BP (p. 41, 43 e 46 sentenza del Tribunale). Ed è proprio con riferimento a tali operazioni di trasmigrazione del debito, che hanno segnato il tracollo delle consociate italiane, che plausibilmente il Tribunale osservava come esse apparivano inserite in una strategia complessiva che gli "uomini SE" non potevano ignorare, come non potevano ignorare «l'anomalia del rapporto tra mezzi propri e indebitamento» (p. 46).
Altrettanto plausibilmente, poi, già il Tribunale aveva osservato che
66 Brancaccio inserito nel C.d.A. di S.F. «per dare lustro alla società»>
(era già amministratore di società nel gruppo ENI) e da anni nel gruppo
SE aveva accettato la carica deliberatamente disinteressandosi dai suoi doveri, anzi con un preciso accordo in tal senso. Sicché, avesse o meno espressamente partecipato al conferimento della deGA di poteri a coloro che hanno condotto l'operazione contestata, la volontaria e concordata omissione d'ogni controllo da parte sua sulla gestione societaria era sufficiente a fondare la sua responsabilità a titolo di colpa.
2.4.4. Quanto alla deduzione che non vi sarebbe prova della rilevanza causale della condotta omissiva addebita al CI, non può che ribadirsi che anche su tale aspetto, già prospettato, la motivazione dei giudici di merito che hanno osservato come a fondare
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la responsabilità del CI sotto il profilo causale bastava il rilievo che «gli altri amministratori SE sapevano di potere contare nella loro attività delittuosa sulla mancanza di controlli da parte di altro amministratore>> è adeguata.
2.4.5. Manifestamente infondata è quindi la doglianza relativa alla violazione degli artt. 224 e 217 1. fallimentare per l'errata
"considerazione" dell'art. 2392 c.c. e la violazione delle regole della causalità colposa ex art. 40 c.p. Il secondo comma dell'art. 2392 c.c., a differenza del primo, singolarmente evocato dal ricorrente, istituisce una responsabilità di carattere residuale e sussidiario in relazione all'intero andamento della società, a prescindere dalla violazione degli specifici obblighi loro demandati. Sicché la norma non è evocabile quando la colpa ascritta all'amministratore consiste proprio nell'avere accettato un ruolo di garanzia a cui non adempie, così contribuendo a provocare o ad aggravare il dissesto. E questa Corte ha già affermato (Sez. 5, Sentenza
n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni) che, «benché l'art. 2392 c.c. riguardi la responsabilità civile degli amministratori, tuttavia dal secondo comma di tale norma è desumibile un principio di ordine generale col quale viene statuito l'obbligo giuridico degli amministratori di impedire non solo gli atti pregiudizievoli per la società ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori o i terzi».
Ne deriva che, rientrando anche gli interessi tutelati dalle norme penali societarie e fallimentari tra quelli affidati alle cure degli amministratori, è correttamente configurabile il concorso ex art. 40 cpv.
c.p., doloso o colposo a seconda dell'atteggiamento psicologico in concreto ravvisabile e penalmente rilevante, tutte le volte in cui l'amministratore di una società, violando l'obbligo di vigilanza e quello di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli, di fatto consenta ad altri amministratori o a chiunque compia atti di gestione, di perpetrare delitti.
2.5. Parzialmente fondato è invece il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la conferma della condanna nei suoi confronti, responsabile solo a titolo di colpa, al risarcimento dei danni interamente liquidati nella misura corrispondente all'importo indicato in imputazione, mentre gli autori del fatto sarebbero usciti di scena
"patteggiando" dopo avere versato ad IM un ridottissimo ristoro, denunziando altresì la condanna in solido con costoro alla rifusione al pagamento delle spese nei confronti della parte civile.
2.5.1. Nonostante sia irrilevante che i coimputati (RI, LA,
NT) abbiano patteggiato in appello, perché la condanna al risarcimento dei danni nei loro confronti è stata mantenuta (cfr. disp. e a p. 85, il "conclusivamente", della sentenza impugnata), è tuttavia esatto che la Corte d'appello non ha in alcun modo dato risposta alle specifiche doglianze articolate in punto di condanna al risarcimento dei danni nell'atto di gravame, essendosi limitata ad affermare «Sotto il profilo civilistico può trovare applicazione l'art. 578 c.p.p. limitatamente all'imputazione sub E2, in relazione alla quale va confermata la condanna al pagamento della somma di £. 35 miliardi, oltre accessori, nonché alla rifusione delle spese processuali a favore della costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.
Né l'appello appariva, sul punto inammissibile o manifestamente infondato. E' principio ripetutamente affermato dalle sezioni penali di questa Corte infatti che è illegittima, se inflitta in solido, la condanna al risarcimento del danno di persone non condannate per lo stesso reato, ma per reati diversi (tra molte Sez. 1, Sentenza n. 7671 del 05/12/2000,
Patteri) poiché la solidarietà è prevista dall'art. 187 c.p., solo per i condannati per uno stesso reato (Sez. 2, Sentenza n. 10614 del
08/07/1988, Vitale;
Sez. 2, Ordinanza n. 2487 del 30/11/1973, Fratoni;
Sez. 6, Sentenza n. 82 del 17/12/1966, Leone).
E neppure varrebbe invocare l'art. 2055 c.c., a norma del quale per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti si richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone che abbiano concorso in modo casualmente efficiente alla produzione dell'evento, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone (Cass. civ. 19/1/1996, n. 418;
Cass. 27/1/1997, n. 814; Cass. 12/11/1999, n. 12558) sicché l'art. 187
c.p. non escluderebbe (secondo la giurisprudenza civile) tale ipotesi di responsabilità solidale per l'illecito extracontrattuale (Cass. civ., Sez. 3,
68 n. 6365 del 03/05/2002). Nel caso in esame, difatti, il danno risulta, seppure per implicito, parametrato esclusivamente con riferimento all'evento distrattivo addebitato ai coimputati. Diverso è invece, perlomeno formalmente, l'evento lesivo ricolGAbile al fatto per cui il CI è stato ritenuto responsabile, ai sensi dell'art. 224, primo comma n. 2, 1. fall., che consiste nella causazione o (come nella situazione considerata) nell'aggravamento del dissesto della società.
2.5.2. Infondata è invece la doglianza relativa alla condanna in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, perché la solidarietà è, in relazione a tale statuizione, espressamente prevista dal combinato disposto degli artt. 535 e 541 c.p.p.
2.6. La sentenza impugnata va dunque annullata nei confronti di
AN limitatamente agli effetti civili in relazione al reato di cui al capo E.2), con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, dovendosi per il resto dichiarare inammissibile il ricorso del AN (che beneficia peraltro dell'effetto estensivo dell'annullamento senza rinvio per il capo E.1, come evidenziato sopra, sub 2.1.).
3. Ricorso SI
BO è stato condannato per il reato al capo Q (per avere, quale sindaco della IN, concorso alla dissipazione del patrimonio sociale mediante la costituzione di un'ipoteca di secondo grado su di un immobile di proprietà della fallita, a garanzia del credito di oltre 15 miliardi vantato dal EDo Commerciale nei confronti di S.F.).
3.1. Trattandosi di un episodio relativo alla costituzione di una ipoteca su un immobile della fallita a garanzia di un credito a beneficio della controllante, andava ad avviso del ricorrente (sulla base delle argomentazioni sviluppate nel ricorso principale e nei motivi nuovi) considerato l'interesse di gruppo, che escluderebbe, secondo la riformulazione dell'art. 2634, la configurabilità del reato.
Della problematica, s'è già trattato, in termini generali, sub C.
1. Con riferimento alle censure del BO in relazione al fatto in esame può solo aggiungersi che in relazione ad esso il Tribunale aveva osservato che «nel maggio 1991 la situazione di dissesto di SE era conclamata e le modalità di questo fatto ne costituiscono dimostrazione, visto che si è costretti a concedere un'ipoteca di secondo grado da parte di una società già indebitata sopra ogni limite» (p. 578 sentenza del
Tribunale). Sicché manifestamente infondata è la censura, peraltro
69 generica come quella analoga formulata nell'atto d'appello, sulla mancata verifica dell'esistenza di indicatori dai quali indurre l'irrealizzabilità delle aspettative di gruppo.
3.2. Lamenta inoltre il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe confermato la sua condanna in sostanza soltanto sulla base delle numerose cariche ricoperte nel gruppo» e della sua presenza nella seduta del consiglio d'amministrazione nella corso della quale era stata deliberata l'operazione contestata. Gli elementi evidenziati non proverebbero però la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in capo al BO, semplice sindaco, per un'operazione che non si palesava fraudolenta e della cui natura il BO non aveva comunque contezza.
Le censure sono infondate.
3.2.1. Ancorché la sentenza di secondo grado si limiti a richiamare,
«quanto alla riconducibilità dell'operazione alla consapevole condotta omissiva del sindaco BO», le numerose cariche ricoperte nell'ambito del gruppo, della cui situazione complessiva doveva ritenersi quindi a conoscenza, e soprattutto la sua presenza alla delibera del C.d.A. (il cui contenuto rendeva assolutamente evidente la consistenza illecita dell'operazione), della natura e riconoscibilità dell'operazione trattava diffusamente la sentenza di primo grado, evidenziando: la grave situazione debitoria della IN (p. 564 oltre quella prima richiamata); il fatto che, «ad immediata dimostrazione della non inerenza all'oggetto sociale e comunque agli interessi IN della suddetta operazione», il verbale del C.d.A, al quale aveva partecipato BO come sindaco, non faceva alcun riferimento all'interesse di IN a compiere l'operazione; il fatto che in esso non si menzionava il finanziamento con BP contestato allo stesso capo Q (sub a), cosa che dimostrava la malafede di amministratori e sindaci;
il fatto che le molte cariche rivestite da BO nell'ambito SE risultano provate dalla stessa documentazione proveniente dall'imputato. Se s'aggiungano a ciò le molte pagine scritte in premessa dal
Tribunale (e riassunte nella sentenza impugnata) sul metodo SE, sul dissesto del gruppo, sull'eccesso d'indebitamento bancario, sulla assoluta impossibilità che gli "uomini SE" non s'avvedessero dell'assenza di risorse reali, l'affermazione di responsabilità del sindaco
BO ne esce supportata, anche per quel che concerne il profilo soggettivo, da più che adeguato impianto motivazionale.
3.2.1.1. Quanto alla contraddizione, dedotta dalla difesa con motivi
70 nuovi, tra sentenza impugnata e verbale del C.d.A. 22.5.1991 della
IN s.r.l., nella parte in cui da questo emergerebbe «una volta di più,
l'assenza in capo al BO dell'elemento soggettivo del reato contestato», avendo i sindaci, in quell'occasione, richiesto agli amministratori le opportune giustificazioni per gli impegni finanziari richiesti, osserva il Collegio che, se è vero che la sentenza impugnata non richiama esplicitamente quella specifica parte dell'atto, ad esso aveva prestato invece attenzione la sentenza del Tribunale, diffusamente richiamata da quella impugnata, dando atto (p. 575) che nel verbale si leggeva che il consiglio aveva deliberato di concedere l'ipoteca «dopo apertura di una discussione nell'ambito della quale vengono forniti tutti i chiarimenti richiesti». Dall'accenno a tale "discussione", non accompagnato tuttavia dalla indicazione di spiegazioni su di un possibile "interesse" IN all'operazione, il Tribunale ha tratto tuttavia conclusioni opposte a quelle prospettate dal ricorrente. Non v'è dunque, neppure in astratto, alcun "travisamento" od omessa considerazione della prova, ma una, non implausibile, differente valutazione del suo significato (v. sopra sub B.1.).
3.2.2. Corretto è pure il riferimento all'art. 40, comma 2, c.p., cui fa esplicitamente richiamo il Tribunale, nell'affermare la responsabilità del sindaco presente alla seduta consiliare che autorizzava l'operazione palesamente pregiudizievole per la società.
Non v'è dubbio, difatti, che i sindaci possono rispondere a titolo di concorso commissivo ed omissivo, in quanto titolari di una funzione di controllo, e quindi obbligati ex lege ad impedire la commissione di un reato, secondo l'espressa previsione dell'art. 40 comma secondo c.p.
Presupposto della responsabilità per omissione è che la legge attribuisca al soggetto l'obbligo di agire e una funzione di controllo: che il soggetto ricopra cioè una posizione di garanzia. E tale è, istituzionalmente, la posizione del sindaco, (cfr. sentenza del 26.6.1990,
Bordoni ed altri;
Sentenza n. 8327 del 22/04/1998, Bagnasco), che, secondo la formulazione dell'art. 2407 c.c. vigente all'epoca e corrispondente a quella dell'art. 2932 per gli amministratori, doveva adempiere i suoi doveri «con la diligenza del mandatario» e il cui obbligo di vigilanza non è limitato al mero controllo contabile, ma doveva e deve estendersi al contenuto della gestione, alla stregua della previsione della prima parte del primo comma del previgente art. 2403
c.c., correlata con quella del terzo e del quarto comma dello stesso articolo (che conferivano ai sindaci il potere-dovere di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni e su determinate
71 operazioni quando queste potevano suscitare, per le modalità della loro scelte o della loro esecuzione, sospetti o perplessità) e del chiaro tenore letterale dell'attuale primo comma del medesimo articolo, che ha invece sottratto al collego sindacale proprio, di regola, il controllo contabile.
Come aveva già rilevato questa Corte, perciò, il dovere di vigilanza del sindaco «comprende il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione»> e non può fondatamente contestarsi che l'ordinamento imponga loro l'obbligo di impedire che gli amministratori compiano atti contrari alla legge ed agli interessi della società e dei soci». (sent. 8327 del 1998 citata).
3.2.3. Quanto all'affermata insussistenza in capo al BO della consapevolezza che l'operazione, pur a ritenerla "illecita", fosse
"fraudolenta, la doglianza muove dall'errato presupposto che la
"fraudolenza" sia connotato della condotta ulteriore rispetto alla sua portata distrattiva.
Come s'è detto sopra (C1), la specificità della condotta incriminata, insita nella nozione di "distrazione", consiste infatti nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori. Proprio
l'uso del verbo "distrarre" da parte del legislatore del 1942 (unitamente a quello di “appropriarsi" in sostituzione del "sottrarre" usato nel codice del 1889) segna difatti l'approdo di una evoluzione che ha indubitabilmente trasferito la tradizionale presunzione di frode del decor operante sul piano soggettivo a requisito della condotta. Sicché la "fraudolenza" quale connotato interno della distrazione, implica sul piano oggettivo che non può esistere distrazione costitutiva di bancarotta se non quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attività e passività, capace di porre in pericolo l'interesse protetto (le ragioni dei creditori), mentre sul piano soggettivo
è necessario e sufficiente che la condotta distrattiva, idonea a determinare uno squilibrio tra attività e passività e cioè un pericolo per le ragioni creditorie -, risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale o a talune attività una destinazione diversa rispetto alle finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori. Per la sussistenza del dolo è in altri termini sufficiente che l'agente, pur non perseguendo direttamente tale danno, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi un situazione di concreto pericolo (Cass., Sez. 5, n. 29896 del 1/7/2002, Arienti;
sez. 5,
n. 12897 del 6/10/1999, Tassan Din;
Sez. 5, n. 43334 del 10/10/2005,
Stefani).
E plausibilmente i giudici di merito hanno ritenuto, per quanto prima
72 evidenziato, ravvisabile tale consapevolezza nella situazione del ricorrente.
4. Ricorso NI
CA è stato condannato per il reato al capo A.2 (quale consigliere di amministrazione DAf per l'acquisto di azioni da HA nell'ambito dell'operazione AL- ) limitatamente all'importo di circa 458
-
miliardi e in esso ricompresi i capi A3), B), D), esclusa la contestazione di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, 1.fall. e per quelli contestati nei procedimenti nn. 511/1997 (IT: acquisizioni LI HA,
BE) e 3128/1995 r.g. Trib (DA: operazione CA).
4.1. Del primo, quarto e nono motivo di ricorso del CA s'è già trattato sub A), degli altri occorre occuparsi secondo le priorità logiche.
4.2. Con l'ottavo motivo il ricorrente deduce la violazione del bis in idem con riferimento alla imputazione riguardante l'operazione CA, contestata al capo relativo al procedimento n. 511/1997 r.g. Tribunale. Il ricorrente sostiene d'avere evidenziato sia in primo grado che nei motivi d'appello che per tale fatto era stato già giudicato e condannato dal
Tribunale di Genova. Alla censura la Corte d'appello avrebbe completamente omesso di rispondere.
4.2.1. Va premesso che il ricorrente non produce la sentenza cui fa riferimento, e che, anche a prescindere da ciò, nei motivi d'appello non aveva affatto dedotto l'esistenza del bis in idem, ma aveva chiesto la riunione del procedimento in oggetto a quello pendente a Genova relativo al fallimento CA. Peraltro, proprio perché questo era relativo al fallimento CA, mentre l'imputazione cui si riferisce la richiesta era relativa al fallimento DA, i fatti non possono che essere diversi e non può sussistere, neppure in teoria, alcuna ipotesi di bis in idem. Quanto alla “riunione dei procedimenti pendenti dinanzi ad autorità giudiziarie diverse, poiché non risulta che il ricorrente abbia mai dedotto l'incompetenza per ragioni di connessione del Tribunale di Milano (né fa di tale aspetto motivo di ricorso), quello che si sollecitava era all'evidenza un provvedimento anomalo atteso che fuori delle ipotesi di connessione la riunione di procedimenti diversi è possibile solo se essi pendono dinanzi allo stesso giudice. La censura era dunque palesemente inammissibile.
Orbene, con riferimento a siffatta situazione è principio consolidato che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello non
73 ha alcun fondamento, a nulla rilevando che il giudice di merito non abbia in concreto rilevato l'inammissibilità della doglianza, in quanto l'obbligo del giudice di fornire una risposta alle questioni proposte trova limite nella ammissibilità del "motivo", sicché se esso risulta palesemente astruso o manifestamente infondato l'imputato non può dolersi dell'omessa risposta ad esso.
Nessun diritto o aspettativa risulta peraltro leso perché il ricorrente può avanzare le sue pretese sostanziali, sull'unificazione del trattamento sanzionatorio, in sede esecutiva.
4.3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la Corte
d'appello avrebbe omesso qualsivoglia valutazione sia sulla prova chiesta in primo grado e non ammessa sia sulla necessità della sua acquisizione in appello ex art. 603 c.p.p. Sicché l'assoluta mancanza di motivazione sul punto renderebbe la sentenza gravata annullabile.
La censura è ripresa nel settimo motivo del ricorso principale, nel quale si denunzia la mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale per l'acquisizione della “sentenza di Ginevra
contro
EA” e ad alcune cassette con riprese della televisione francese concernenti il coinvolgimento del ED YO nella EA, che si chiedeva di produrre. In particolare il ricorrente sostiene che la mancata assunzioni di tali prove decisive avrebbe portato la Corte d'appello a travisare il fatto affermando, prima, che il ED YO era stato responsabile del fallimento, e poi contraddittoriamente e illogicamente che la
-
lettera prodotta in primo grado (fideiussione del ED YO), mai contestata da alcuno, era inutilizzabile perché non v'era stato contraddittorio sulla sua provenienza.
Con i motivi nuovi il ricorrente ha insisto nella denunzia concernente: la mancata assunzione della deposizione dei direttori generali di C.L.; la mancata acquisizione del servizio televisivo francese sulle responsabilità di C.L. nei confronti del gruppo EA e di DA;
la mancata acquisizione della lettera di fideiussione con la quale C.L. garantiva i debiti EA e quindi anche di DA;
l'acquisizione della sentenza francese di assoluzione degli amministratori della capogruppo
SE.
4.3.1. Le doglianze sono infondate.
I giudici del merito hanno in realtà motivato sulle richieste di acquisizione probatoria avanzata dal ricorrente, e non solo implicitamente (evidenziando l'esaustività del materiale acquisito), ma anche esplicitamente, avendo osservato la Corte d'appello che la
74 richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale andava "disattesa", risultando il rilevante materiale acquisito ampiamente sufficiente ai fini della decisione e non essendo stata specificamente prospettata la rilevanza delle richieste prove orali», osservando altresì, quanto alla lettera di credito del C.L., essa non appariva «idonea di per sé ad escludere la consistenza distrattivo-dissipatoria delle operazioni DA per il principio di autonomia patrimoniale delle singole società facenti parte di un gruppo» (p. 105 sentenza impugnata).
D'altra parte, anche se si volesse prescindere dalla autonomia delle società del gruppo, ugualmente nessuno degli argomenti del ricorso contrasterebbe efficacemente la plausibilità dell'affermazione
d'irrilevanza delle prove richieste né consentirebbe di ritenerle
"decisive".
L'eventuale corresponsabilità del C.L. o d'altri soggetti, capigruppo o istituti bancari che fossero, estranei all'organigramma delle società fallite, non sarebbe difatti comunque idonea ad escludere la responsabilità primaria degli amministratori di queste. E non è perciò affatto contraddittorio, anzi è coerente con la ricostruzione della vicenda più volte offerta, che i giudici di merito, in special modo il Tribunale, abbiano sottolineato l'anomalo comportamento delle banche (BP e CL), concludendo poi per la responsabilità degli amministratori delle società italiane che, in violazione dei principi di trasparenza e di corretta gestione patrimoniale, si sono prestati a quella che eufemisticamente è stata definita la ristrutturazione del debito delle controllanti e delle società estere del gruppo, mediante il travaso in esse delle risorse delle controllate, accompagnato da un continuo lifting contabile e dei valori di bilancio (sentenza del Tribunale da p. 19 a 125, in particolare p. 30, pp.
60 - 67,92).
Come pure irrilevante è la prospettazione difensiva, articolata nei motivi nuovi, relativa al fatto che, dopo il fallimento di DA, BN e CL sarebbero state "costrette" a restituirle le somme di sua competenza, sicché DA sarebbe tornata in poco tempo in attività, ricomponendo il capitale sociale, ora interamente in mano alle due banche. A parte l'intrinseca contraddittorietà di tale tesi, le vicende postfallimentari e l'eventuale estinzione del debito non incidono difatti sulla già avvenuta consumazione del reato, tanto più se frutto (come si prospetta) di condotte di soggetti estranei alla compagine sociale.
4.4. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.
223 legge fallimentare e 2643, comma 3, c.c., come modificati dalla
75 legge n. 61 del 2002, con specifico riferimento alla affermazione contenuta nella sentenza impugnata che «la nuova fattispecie costituita dal combinato disposto dei riformulati artt. 223, comma 2°, l. fall. e 2634 c.c. non può ritenersi avere assorbito in sé l'ipotesi della distrazione/dissipazione nella bancarotta fraudolenta di gruppo».
L'argomento è già stato trattato nella parte generale, al quale si rimanda. Può solo ripetersi, con specifico riferimento alle doglianze del
CA, che non è vero che i giudici di merito si sarebbero astenuti dal verificare l'esistenza di vantaggi compensativi conseguiti 0 fondatamente prevedibili derivanti dall'appartenenza al gruppo. Lo stesso Tribunale, in previsione della emanando novella legislativa ha diffusamente, come s'è detto sopra (punto C.1.), analizzato il problema.
Di contro l'affermazione del ricorrente che era «palese che dalla sopravvivenza della capogruppo sarebbero conseguiti vantaggi per le società fallite» è generica, errata in linea astratta (giacché neppure fa riferimento a benefici capaci d'integrare la nozione di "vantaggio compensativo" quale utilità patrimoniali di ritorno, cui si riferisce la disposizione evocata), smentita in concreto dalla coerente, esaustiva e plausibile non sindacabile perciò in questa sede ricostruzione della
- -
situazione del gruppo offerta dai giudici di merito e delle precise indicazioni dagli stessi offerti in ordine alla fattiva partecipazione del
CA alla realizzazione di quel “metodo EA" che di tale situazione era chiaro indicatore (cfr. in particolare per il CA p. 62 sentenza del Tribunale, nella quale si richiama la lettera con la quale CA chiedeva a NT e LA di concorrere nella falsificazione del bilancio ASSIOLIMPIA e quindi di redigere, nel maggio 1990, documenti in data 1989).
4.5. Fondata è invece la censura, articolata nel terzo motivo, con la quale CA censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto (a pag. 109) «inammissibile ... la richiesta di recupero del patteggiamento disatteso in primo grado, in quanto non trova riscontro nell'atto di appello, ma solo nei motivi aggiunti».
4.5.1. E' indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "i motivi nuovi” a sostegno dell'impugnazione, previsti nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, c.p.p. e richiamati nell'art. 613 stesso codice, devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lettera a), c.p.p. Sono perciò inammissibili i motivi nuovi non colGAti con i capi e con i punti ai quali si riferisce l'atto di gravame, ovvero le doglianze in concreto del tutto svincolate dai punti e capi della sentenza originariamente impugnata (Cass., S.U., 25 febbraio 1998, Bono, Cass., sez. V, 14 dicembre 1999, Tonduti).
Il colGAmento deve essere tuttavia sostanziale e non anche lessicale o formale: che se tutto doveva essere stato già detto, e correttamente, nei motivi principali non vi sarebbe stata ragione di prevedere la facoltà di articolarne di nuovi. E proprio perché la disposizione in esame ha la inequivocabile funzione d'evitare «una inammissibile frammentazione del sistema delle impugnazioni» e la sostanziale «elusione al regime dei termini» (S. U. Bono citata), e giacché anche il favor impugnationis è principio di sistema, non può escludersi il colGAmento con
l'impugnazione principale allorché il senso di questa, di per se oscura o malamente formulata, viene resa palese mediante i meglio articolati
“motivi nuovi", a condizione, ovviamente, che non residuino margini di ambiguità o spazi per sospettare una sorta di artefazione della impugnazione originaria.
Ciò detto, va osservato che nel caso in esame il ricorso principale censurava la sentenza sotto il profilo sanzionatorio e assumeva che il
CA «si aspettava al massimo una condanna come quella degli altri imputati che sono usciti con il patteggiamento in sintesi una
...
condanna consona a quella del patteggiamento chiesto da CA e non accettato dal pubblico ministero» (p. 55 atto d'appello). Nei motivi nuovi il ricorrente precisava, «in via subordinata», l'istanza diretta al recupero delle richieste di applicazione pena a suo tempo presentata
... ».
L'atto d'appello conteneva già dunque una esposizione malaccorta e sicuramente non "curiale" della doglianza relativa alla mancata commisurazione della pena alla stregua di quella chiesta ex art. 444, che non consentiva di affermare che quella più tecnicamente formulata nei motivi nuovi fosse affatto scolGAta dai capi e punti censurati.
La sentenza impugnata va dunque annullata nei confronti del CA limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame sulla istanza di rivalutazione della richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 448, comma 1, ultimo periodo, c.p.p.
4.6. Resta per l'effetto assorbito il quinto motivo, relativo alla adeguatezza del trattamento sanzionatorio.
5. Ricorso TI LE
OT LE è stato condannato per il reato di cui al proc. n.
77 3128/1995 r.g. Trib. (escluso il fatto relativo allo scambio azioni Goma
- LI). Per una migliore comprensione della vicenda è opportuno ricordare che l'operazione è descritta in imputazione come acquisizione ad opera della s.p.a. YD ON TANO (IT), il 28.12.1989, da EA TA, senza alcuna preventiva valutazione, di 282.153 azioni BOBEL, 217.041 azioni CH e 491.825 azioni LI
IN (per £. 5.905.800.000), che non venivano consegnate dalla venditrice che, non possedendo le azioni, non eseguiva l'impegno assunto, ed è riassunta a p. 40 della sentenza del Tribunale nei seguenti termini: «Imic procede all'aumento di capitale IT mediante un bonifico di 5,9 miliardi di lire. Contestualmente IT acquista da S.I. azioni LI, BE e HA per un importo corrispondente. Il prezzo pagato da IT è superiore di circa 2 miliardi a quello di borsa al moneto dell'acquisto; inoltre le azioni nemmeno vengono consegnate perché probabilmente date a pegno a terzi. S.I. restituisce ad Imic
l'importo ricevuto da IT e Imic rientra dal prestito bancario. In definitiva l'aumento di capitale è non solo minus valente, ma addirittura in larga parte fittizio, atteso che IT in sostanza ottiene solo un credito verso S.I.»
Si trattava dunque secondo la prospettazione accusatoria recepita da entrambi i giudici di merito di una operazione circolare "realizzata solo contabilmente, attraverso un virtuale aumento di capitale contestualmente reinvestito con l'acquisto di azioni", che erano tuttavia anche minus valenti e mai consegnate: venendo l'aumento del capitale effettuato con (apparente) sottoscrizione della controllante IM di azioni di nuova emissione a seguito del simulato versamento nella casse sociali del corrispettivo, contestualmente impegnato per l'acquisto di azioni (mai consegnate) di EA IT, pure controllata IM, a prezzo notevolmente superiore a quello di mercato.
5.1. Con il primo motivo di ricorso (approfondito nei motivi nuovi)
OT LE lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata sostenendo che la Corte d'appello, dopo avere definito la ricapitalizzazione della IT s.p.a. come operazione "simulata", incomprensibilmente avrebbe affermato, parlando della posizione del ricorrente, che il denaro, altrove definito mai esistito, sarebbe stato
"utilizzato" per comperare azioni di tre società, dando origine ad un
"credito" che, non saldato, avrebbe comportato il dissesto della società.
Sarebbero contraddittorie gli argomenti esposti per CA e OT LE
e sarebbero in contraddizione gli avverbi apparentemente >> e
78 temporaneamente», utilizzati per definire la movimentazione delle attività; sarebbe illogico avere parlato di "distrazione" di somme mai entrate nel patrimonio della fallita.
Con il primo dei motivi nuovi il ricorrente ha insistito in siffatta deduzione rilevando come a pagina 119 e 120 la sentenza impugnata parli di un'operazione IT effettivamente realizzata, e a pagine 108 e 109 ne affermi invece la "circolarità" e apparenza
5.1.1.Le censure sono infondate.
Le imprecisioni o le circonlocuzioni usate dalla sentenza impugnata per descrivere l'operazione non ne rendono oscura la ricostruzione e non sono segno di alcuna reale contraddizione, soprattutto alla luce della chiara narrazione del giudice di primo grado, alla quale la sentenza impugnata nella sostanza si riporta, secondo cui l'operazione era
"circolare" e in palese elusione delle norme dettate dalla legge n. 295 del 1978 in tema di formazione della voce di bilancio relativa alle
"riserve tecniche" delle società assicurative.
Si comprende così quello che risulta più chiaro dallo sviluppo delle argomentazioni contenute nell'atto principale svolto nei primi motivi nuovi di ricorso, e cioè che il ricorrente denunzia nella sostanza la diversità del fatto contestato rispetto a quello per il quale sarebbe stato condannato, a suo avviso (eventualmente) riconducibile esclusivamente al paradigma dell'art. 223, primo comma, n. 1.
Ed avrebbe forse ragione se l'operazione fosse stata effettivamente descritta solamente come "circolare", funzionale cioè ad una elusione delle regole relative alla formazione delle voci di bilancio e dei conferimenti di beni in natura o crediti (a p. 235 la sentenza del
Tribunale fa obiettivamente riferimento anche alla violazione dell'art. 2342 c.c.). I giudici di merito però hanno evidenziato non solo come l'aumento di capitale sociale con la colGAta sottoscrizione delle nuove azioni da parte di IM fosse "apparente" nel senso che era stato effettuato in realtà mediante il conferimento di un credito (5,9 miliardi che l'azionista dichiarava di versare nelle casse sociali e che venivano contestualmente impegnate per acquistare partecipazioni azionarie che appartenevano al gruppo, e cioè a SE I., sicché nelle casse non
-
entrarono né il danaro né le azioni, ma solo un impegno di S.I. a consegnare le azioni) ma anche che l'operazione aveva comunque e per di più valenza distrattiva: giacché la società che doveva consegnare le azioni non era sicuramente nella condizione di consegnarle (come sicuramente sapevano gli imputati, si dice, sulla base di un'analitica ricostruzione della vicenda: la circostanza è peraltro oggetto del secondo motivo); e soprattutto perché le partecipazioni azionarie risultavano
79 indubitabilmente acquistate ad un prezzo superiore di un terzo alla loro quotazione di borsa. Sicché la fallita IT era stata impegnata all'acquisto di un credito ad prezzo per circa 2 miliardi di lire superiore
(p. 23 sentenza del Tribunale) al suo valore.
Può solo aggiungersi, perciò, che l'operazione per tale aspetto sicuramente distrattiva, è stata coerentemente ritenuta integrare, nel suo complesso, anche l'ipotesi del comma 2°, n. 2, dell'art. 223 1.f.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancanza di motivazione e il conseguente travisamento del fatto in ordine alla sua conoscenza del fatto che le partecipazioni LI, BE e MO, già appartenenti al gruppo SE, non erano "disponibili" (conoscenza che dice acquisita invece, come emergerebbe dalla corretta lettura delle dichiarazioni rese in dibattimento, solo dopo essersi dimesso dalla carical di amministratore deGAto della Nitilloyd), alla conoscenza del patto di riacquisto delle azioni, alla conoscenza della loro minusvalenza.
Osserva il Collegio, che, contrariamente a quello che sembra assumere il ricorrente, la sua consapevolezza della reale natura della operazione contestata e della sua portata distrattiva, non è stata affatto motivata dalla Corte d'appello con esclusivo riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato.
Rilevava infatti non implausibilmente la Corte d'appello che «le numerose anomalie» dell'operazione emergenti dalle stesse delibere alle quali aveva partecipato l'imputato «quali la provenienza del denaro versato dalla controllante IM, dallo stesso soggetto [cioè] che controlla[va] interamente la società cedente le partecipazioni infragruppo, contestualmente acquistate in contanti ma non consegnate,
e quindi la consapevolezza che detto denaro [veniva] immediatamente restituito a IM, nonché l'evidente conflitto di interessi degli altri due consiglieri, amministratori di società facenti parte dello stesso gruppo della venditrice non potevano e non dovevano sfuggire all'attenzione dello stesso, in ragione dell'esperienza professionale e della carica rivestita, che anche durante il periodo transitorio, ma estremamente delicato per la sopravvivenza della società della ricapitalizzazione e ricostituzione delle riserve obbligatorie, imponevano all'amministratore deGAto, l'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 2392 c.c». Anche perché l'operazione era funzionale ad adempiere a quanto imposto dall' dall'Autorità di vigilanza, era dunque essenziale per l'operatività della
Compagnia amministrata: circostanze ben note al OT LE che conosceva pure «perfettamente la disastrata situazione patrimoniale della fallita».
80 D'altra parte risultano pacificamente accertati: la conoscenza ad opera dell'imputato delle contestazioni ISVAP;
la sua pratica del settore assicurativo;
il ruolo di amministratore deGAto effettivamente ricoperto, seppure per il periodo di "transizione"; la sua conoscenza del fatto che «il denaro immesso per la ricapitalizzazione del capitale sociale [era] immesso solo apparentemente, in quanto immediatamente
...
restituito per l'acquisto» (p. 233 sentenza del Tribunale) di azioni già
"appartenenti" al gruppo (p. 231 sentenza del Tribunale); la sua conoscenza, cioè, del senso complessivo dell'operazione (dopo che l'ISVAP aveva ritenuto inadeguate le riserve tecniche, constatato un disavanzo di circa 6 miliardi si decise di «abbattere il capitale e di riaumentarlo per compensare (eliminare) la perdita derivante dall'aumento delle riserve tecniche»: p. 231 sentenza del Tribunale riferita alle dichiarazioni del ricorrente); la sua partecipazione alla riunione del Consiglio di amministrazione nella quale s'era dato incarico all'avv. AL di «mandare ad effettivo l'aumento del capitale sociale e di impiegare contestualmente i proventi in attività ammesse a copertura delle riserve» (p. 231 sentenza del Tribunale). Coerentemente perciò il Tribunale (alla cui motivazione la Corte d'appello in larga parte sul punto si riferisce) aveva osservato che il dato di immediata evidenza, relativo alla minusvalenza per circa 2 miliardi rispetto alle quotazioni ufficiali di borsa delle azioni “acquistate", neppure risultava seriamente contestato dal OT LE, la cui difesa era consistita nella
(sostanzialmente) inverosimile affermazione che s'era fidato delle affermazioni dell'avvocato AL sulla corrispondenza del valore d'acquisto alla "media degli ultimi tre mesi": circostanza peraltro non verificata né dimostrata nel processo.
Sicché la prospettazione del ricorrente circa una sua "buona fede” si risolve nella pretesa che questa Corte privilegi una diversa lettura di alcuni, singoli, elementi probatori, già adeguatamente valutati, nel più ampio contesto dei fatti acquisiti, sia dal Tribunale che dalla Corte
d'appello. Rilettura estranea al controllo di legittimità demandato a questa Corte, che lungi dal condividere o sindacare la decisione, deve solo verificare se la sua giustificazione sia, come è nel caso in esame, sorretta da validi elementi dimostrativi e non abbia trascurato elementi in astratto decisivi, sia compatibile con il senso comune e sia logica, esauriente e plausibile.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente afferma che la Corte d'appello avrebbe fatto discendere la sua responsabilità dall'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 2392 c.c., in insanabile contraddizione con il
81 titolo doloso del reato addebitatogli, omettendo altresì di considerare, con riferimento alla ipotesi dell'art. 40, cpv., c.p., che le operazioni a lui contestate «apparivano compatibili con il quadro generale della società»>
e che l'obbligo giuridico di impedire l'evento non poteva essere confuso con l'obbligo di coglierne anche i «segnali d'allarme» (la motivazione della sentenza impugnata risentirebbe in buona sostanza della irrisolta problematica in tema di qualificazione giuridica degli illeciti).
Il motivo, che si salda logicamente ai precedenti e ne costituisce sviluppo è, per le ragioni già esposte, manifestamente infondato quanto al presupposto da cui implicitamente muove, e cioè che il ricorrente non avesse consapevolezza: da un lato della situazione della società
(nonostante la conoscenza dei rilievi dell'ISVAP e del disavanzo per 6 miliardi di lire); dall'altro della funzione, della natura e della portata dell'operazione (nonostante la sua partecipazione alle delibere mediante le quali era stata realizzata e le giustificazioni sopra riportate che l'avevano accompagnata).
In diritto può solo aggiungersi che non esiste alcun ostacolo a configurare come dolosa la responsabilità discendente dalla violazione degli obblighi imposti da una posizione di garanzia allorché si ritenga, come nel caso di specie, che siffatta violazione sia assistita da piena consapevolezza.
5.4. Il quarto motivo è dedicato al trattamento sanzionatorio, che s'afferma inadeguato con riferimento al ruolo ricoperto dal ricorrente nella vicenda e al tempo di sua permanenza nel gruppo e contraddittorio rispetto alla non eccessiva «gravità del fatto». Osserva il Collegio che proprio in funzione della situazione personale del ricorrente sono state a lui riconosciute sin dal primo grado le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e la pena è stata contenuta, come rileva la Corte d'appello, in termini prossimi al minimo edittale. E il fatto ascritto al ricorrente, se pure definibile non particolarmente grave a fronte degli altri contestualmente esaminati, risulta non arbitrariamente considerato di rilievo dalla Corte d'appello con riferimento alla sua obiettiva valenza economica.
La censura, concernente valutazioni squisitamente di fatto sottratte al sindacato di questa Corte e situazioni già valutate dai giudici di merito, è perciò palesemente inammissibile nonché, a fronte della considerazione riservata a tali elementi, manifestamente infondata (e per altro verso perciò parimenti inammissibile).
6.5.V. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta infine il vizio di motivazione (mancanza di risposta) con riferimento alle censure
82 contenute nell'atto d'appello in ordine all'assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva a favore del fallimento IT
e alla richiesta della sua sospensione.
La censura è inammissibile, poiché è principio consolidato che la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisionale in sede penale ha carattere meramente delibativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice del merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto. Ne consegue che il relativo provvedimento non è impugnabile per Cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (cfr. tra veramente molte: Sez. 5, Sentenza n. 40410 del 18/03/2004, Farina;
Sez.
2, n. 36536 del 20/06/2003, Lucarelli;
Sez. 5, n. 4973 del 18/10/1999;
Sez. 1, n. 7241 del 04/03/1999, Pirani;
Sez. 6, n. 11984 del 24/10/1997
Todini; Sez. 2 n. 6727 del 28/03/1995 Terrusi;
Sez. 6 n. 9266 del
, '
26/04/1994 Mondino;
tutte conformi a Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990,
Capelli, che a sua volta richiama Sez. 4, 19/9/1988, Carimini). E lo stesso deve dirsi, a maggior ragione, in relazione alla omessa sospensione della sua esecutività.
Il Tribunale, alla cui sentenza la Corte d'appello si rifà, ha assegnato peraltro la provvisionali motivamente, considerata l'affermazione di responsabilità e per la distrazione e per l'addebito di operazioni dolose, con riferimento al valore già accertato delle azioni “acquistate” mediante l'operazione in contestazione e mai consegnate.
6. Ricorso AR
Va ricordato che il ricorrente era stato assolto in primo grado dai reati ai Q), E3), H), O) e condannato per il solo fatto al capo T) - esclusa la contestazione del secondo comma, n. 2 dell'art. 223 legge fallimentare e in esso assorbita la contestazione sub E5) - alla pena di due anni e sei mesi di reclusione. Investita del gravame del Pubblico ministero oltre che di quello dell'imputato, la Corte d'appello lo ha ritenuto responsabile anche del reato al capo Q), riqualificato ai sensi dell'art. 224, primo comma, n. 2, legge fallimentare, dichiarando tale fatto prescritto, nonché per i reati ai capi E3), H), O), condannandolo, confermato il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti e con la riduzione per il rito abbreviato, alla pena finale di 3 anni di reclusione.
6.1. Le censure in rito sviluppate nel terzo motivo del ricorso
83 principale, ribadite (anche con richieste di acquisizione atti) e ampliate nei motivi aggiunti, sono pregiudiziali e il diverso esito delle doglianze riferite all'affermazione di responsabilità per i singoli capi non consente di ritenerle assorbite.
Esse appaiono, peraltro, tutte manifestamente infondate e sotto diversi aspetti altresì inammissibili.
Della infondatezza della richiesta di inammissibilità dell'appello del
Pubblico ministero e della connessa eccezione di costituzionalità s'è già detto (sub A).
Della nullità per asseriti vizi di forma della ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato formulata in udienza preliminare il ricorrente non ha interesse a dolersi dopo che gli stato riconosciuto all'esito del giudizio di primo grado la riduzione per tale rito, in considerazione della «assoluta completezza delle indagini preliminari»>
(p. 675 sentenza del Tribunale). Il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato è in ragione di ciò, e per affermazione consolidata che trae argomento dalla tassatività dei mezzi d'impugnazione, non impugnabile.
Le censure sono per altro manifestamente infondate perché il termine previsto dall'art. 440, comma 2, c.p.p. all'epoca vigente era ordinatorio, potendo il suo mancato rispetto dare luogo, al più, ad un differimento dell'udienza se richiesto per compravate esigenze difensive (neppure alGAte) e nessuna previsione imponeva che l'ordinanza, ritualmente depositata in cancelleria venisse comunicata alle parti mediante lettura in udienza, sicché la circostanza che ciò sia stato fatto ad opera di altro giudice è fatto che non incide minimamente né sulla validità del rigetto né sulla ritualità dell'udienza successivamente tenuta.
Inammissibili, perché anche in questo caso dirette a provvedimento non impugnabile, sono le censure relative alla "riassegnazione" del procedimento a carico di RA, stralciato a seguito di richiesta di giudizio abbreviato e conseguente "astensione" del Giudice dell'udienza preliminare Perozziello, a codesto magistrato dopo il rigetto della richiesta di rito alternativo. Nessuna lesione a diritti fondamentali risulta peraltro conseguita da siffatto provvedimento, essendo stato anzi ridesignato il “giudice naturale" avanti al quale s'era precedentemente incardinato il procedimento. Manifestamente infondate sono quindi le doglianze relative all'udienza preliminare tenute dal primo magistrato, giacché il principio
84 た
d'immutabilità del giudice che si afferma violato ha riguardo e dà attuazione ai principi d'oralità e immediatezza. Esso è evocabile dunque soltanto con riferimento alla identità fisica del giudice che assume la prova e decide e, a prescindere dalla sua trasferibilità, in genere, alla sede dell'udienza preliminare (pacificamente processuale all'epoca di cui si discute) non è sicuramente leso allorché il mutamento della persona del giudicante sia intervenuta, come nel caso di specie, con esclusivo riferimento alla decisione incidentale sull'accesso al rito alternativo, essendo il procedimento poi proseguito con il giudice originariamente deGAto.
Manifestamente infondate, per le ragioni già evidenziate dai giudici di merito, sono infine le doglianze concernenti la mancanza di avvisi per le udienze preliminari del 28.11 e 29.11.1996 e la mancanza di conclusioni del Pubblico ministero.
L'avviso della data di rinvio era stato dato, difatti, alle parti presenti e che dovevano ritenersi tali, nell'udienza precedente dal giudice che l'aveva celebrata: l'affermata (ma s'è già detto, del tutto infondatamente) "incompetenza" di tale giudice non avrebbe potuto, neppure in ipotesi, rendere "inesistente" tale avviso.
Quanto alle conclusioni del Pubblico ministero, come esattamente rileva la Corte d'appello, esse, nei confronti di tutti gli imputati, erano già state «formulate con la stessa richiesta di rinvio a giudizio e ribadite all'inizio dell'udienza stessa con la illustrazione delle ragioni su cui la richiesta è fondata - entrambe in atti ampiamente documentate
-», sicché la sola formale assegnazione di un numero diverso al procedimento a carico del Ferrari non poteva certamente rendere inesistenti tali richieste.
6.2. Quanto ai fatti addebitatigli, con il primo e il secondo motivo di ricorso il RA denunzia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati a lui ascritti.
In particolare censura (primo motivo, in relazione ai capi E3, H ed
O) l'apodittico e erroneo ribaltamento della decisione del primo giudice che aveva ricondotto le operazioni in contestazione alla figura del mandato senza rappresentanza rilevando che esse non avevano comunque prodotto alcun depauperamento patrimoniale alle fallite ed evocando la liceità di operazioni complesse infragruppo effettuate su mandato della controllante senza nocumento delle controllate. Contesta quindi
(nell'ambito del secondo motivo) la sua responsabilità per i singoli fatti addebitatigli nonché la natura distrattiva dell'operazione al capo T.
85 Sulla astratta liceità di un rapporto di mandato tra società e sulla necessità di considerare in ogni caso il risultato patrimoniale effettivo dell'operazione compiuta mediante singoli atti gestionali non può che richiamarsi quanto detto sopra, sub C2.
Le censure vanno quindi esaminate con riferimento alle singole contestazioni, iniziando, secondo lo schema seguito dallo stesso ricorrente, da quelle per le quali era stato assolto dal Tribunale.
6.2.1. Il capo E3) si riferisce alla dissipazione/distrazione del corrispettivo di lire 15.780.000.000 (mai pervenuto nelle casse di SE ZI) della cessione alla società libica OILINVEST della partecipazione "TAMOIL", contestata a RA quale presidente del
C.d.A di S.F.
La meticolosa, carica di riferimenti ai dati processuali, plausibile ricostruzione della vicenda offerta dal Tribunale da pagina 500 a pagina
513 portava alla conclusione che IM aveva acquistato le partecipazioni TAMOIL su mandato di S.H., non usando denaro proprio ma indebitandosi in conto corrente improprio e che all'atto della vendita il suo debito era stato compensato con il credito verso S.H.: IM era stata dunque «solo formalmente proprietaria di TAMOIL» che aveva pagato in
«moneta di conto», ed irrilevante era la prospettata incongruità del prezzo d'acquisto e di quello di vendita, atteso che "rivendendola"
«IM riceve quel che ha pagato nella stessa moneta» (pp. 507 e 508 sentenza del Tribunale)
Osservava al contrario la Corte d'appello: «Il PM rileva l'erroneità in fatto ed in diritto delle premesse in base alle quali il Tribunale perviene alla conclusione che IM, avendo acquistato come mandataria della capogruppo TAMOIL, con pagamento in moneta di conto, mediante indebitamento in c/c improprio, non possa pretendere di ricevere in moneta reale. Si osserva infatti che la dissipazione va ritenuta quantomeno con riferimento alla sostituzione di una liquidità, particolarmente essenziale per IM, all'epoca assillata da una montagna di debiti, con un credito clamorosamente inesigibile, essendo
SH all'epoca virtualmente fallita» (p. 89).
E più avanti, con riferimento alla specifica posizione del RA, aggiungeva che sussisteva certamente la distrazione sub E3) perché
-
nonostante le testimonianze del curatore del perito sul fatto che il prezzo di vendita IL corrispondeva al valore di mercato richiamate nell'appello incidentale (il Pubblico ministero appellante lo contestava nel gravame) secondo l'incontroversa dinamica dell'operazione, il
86 prezzo, più o meno congruo, del pacchetto azionario ceduto da EA
INANZIARLA-IM, indicazionesu e nell'interesse di S.H., a
OILINVEST non entrava nel patrimonio della fallita, venendo trattenuto da S.H., la quale quando ormai era insolvente, si dichiarava debitrice per oltre 30 miliardi di lire nei confronti della cedente» (p. 113 sentenza impugnata). Senza nulla più aggiungere in ordine alla provenienza della somma impiegata per l'acquisto.
Non solo perciò la Corte d'appello non ha in alcun modo adempiuto all'obbligo rafforzato di motivazione che su di lei incombeva nel momento in cui ribaltava la decisione del Tribunale, ma ha erroneamente ritenuto di potersi sottrarre a tale obbligo sulla base della sola, affatto formale e neppure esatta premessa che IM non poteva legittimamente agire come mandataria di S.H., non valutando affatto la reale portata economica della operazione né il fatto che, in realtà, anche a scinderla nei singoli passaggi la contropartita della cessione consisteva (per quanto accertato dal Tribunale e non contestato) nel finanziamento ricevuto per l'acquisizione.
Conclusivamente, la sentenza impugnata non evidenzia alcun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza del fatto distrattivo, ragionevolmente escluso dal Tribunale, sicché deve essere annullata senza rinvio relativamente al capo E3) perché il fatto non sussiste.
6.2.2. Il capo H) è relativo alla destinazione «a scopi estranei all'interesse della società» della la somma di £. 24.000.000.000, ricevuta da S.F., di cui Ferrari era all'epoca presidente del Consiglio
d'amministrazione, quale prezzo della vendita di un pacchetto di azioni
DI, e le considerazioni da fare sono affatto analoghe alle precedenti.
A pag. 113 la sentenza impugnata tratta solo del ruolo del RA nella vicenda, ma nulla dice della perdita economica conseguente all'operazione. A p. 89 - 90 rileva nella sostanza il fatto che con il provento erano stati pagati debiti infragruppo invece che debiti esterni
(«Fa osservare il PM che oggetto della dissipazione è il prezzo della vendita di DI, denaro che con oltre 160 miliardi di debito esterno "non virtuale" (oltre 750 volte il capitale sociale) IM destina a rimborsare anziché i suoi numerosi debitori esterni, la colGAta
TT, divenendone addirittura creditrice-finanziatrice (capo H), nonché all'acquisto, attraverso la controllata S.I. di crediti di difficile realizzo o minus valenti, garantiti da quadri falsi») e sul punto (posto a ragione della affermazione dell'insussistenza del fatto distrattivo) della
87 destinazione del ricavato della cessione alla compensazione del debito, sempre infragruppo, scaturito dal finanziamento dell'operazione, osserva: «Né la dissipazione potrebbe ritenersi esclusa, secondo le regole dell'autonomia patrimoniale, per il fatto che la partecipazione venduta provenisse dalla stessa controllante che ha imposto la destinazione dissipatoria, ovvero per l'equivalenza del finanziamento pervenuto a IM dalla controllante rispetto alla spendita del prezzo ottenuto dalla vendita di DI;
ovvero per la rinuncia a distanza di tempo, da parte della finanziatrice S.F. al credi24 miliardi ricevuti da
IM per l'acquisto della partecipazione DI, sia perché parziale, sia perché tale rinuncia non ha inerenza con l'operazione
DI e con la dissipazione subita da IM;
in quanto il debito assuntosi da IM viene pur sempre dalla stessa onorato, sia pure infragruppo».
Si tratta, come si vede, di affermazioni generiche, neppure sorrette da una chiara logica, che si risolvono in una petizione di principio e denunziano l'acritico recepimento della prospettazione del Pubblico ministero appellante. Anche in questo caso quella stessa prospettazione
(la distrazione consisteva nella cessione DI oramai di proprietà delle IM, cfr. p. 482 sentenza del Tribunale nella quale la si riporta) alla quale il primo giudice aveva invece già correttamente replicato, dopo attentissima analisi di tutti gli aspetti e i risvolti economici della complessa operazione (da p. 478 a p. 499), non già soltanto sulla base della riconducibilità dell'acquisto al mandato ricevuto dalla controllante finanziatrice l'operazione, ma essenzialmente sul rilievo che GE era entrata nel patrimonio IM «a debito» (p. 491) e che IM, che «nulla aveva prima dell'operazione» (p. 482) non ne aveva ricevuto danno in quanto i debiti erano risultati comunque estinti «o per compensazioni o per rinunzie, senza alcun sacrificio di attivi» (p. 498). Anzi, alla fine dell'operazione, finanziata da EA Financiere tramite SE IT,
IM aveva ridotto il suo indebitamento verso CO e compensato il suo indebitamento con la controllante, sicché il risultato per IM era stato perlomeno neutro, come dimostrava il fatto che il curatore aveva trovato,
a cagione dell'operazione in esame, solo dei crediti, sia pur virtuali, ma sicuramente nessun debito.
Anche relativamente al capo H) la sentenza impugnata, che non evidenzia alcun elemento idoneo a confutare la corretta pronunzia assolutoria di primo grado, deve perciò essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
6.2.3. A conclusioni uguali deve pervenirsi in relazione al capo O),
88 che concerne operazione del tutto simile e colGAta alla precedente.
Con esso si contesta al RA, quale presidente del consiglio di amministrazione della YN s.p.a., (a) di avere «dissipato e/o distratto beni sociali» vendendo a SATA s.r.l. la partecipazione nella società
L'AGRICOLA D'TA al prezzo di £. 38.724.540.915, e destinando quindi detta somma a scopi estranei all'interesse sociale;
(b) la distrazione di una somma versata ad una società irlandese per l'intermediazione prestata in relazione all'acquisto (della partecipazione totalitaria) di INT.IN.
6.2.3.1. Con riferimento alla prima operazione (L'Agricola), il
Tribunale aveva affermato che YN (la quale a partire dal 1991, man mano che IM diveniva sempre «meno presentabile», l'aveva sostituiva nella funzione di holding del gruppo) aveva acquistato l'Agricola da
CO indebitandosi in conto corrente improprio e immediatamente aveva promesso di cederla a TA, aveva quindi destinato l'attivo a terzi ricevendo imputazioni in conto corrente improprio. La "logica” dell'operazione era identica a quella del capo H (GE). E anche in questo caso YN non aveva subito danni, «ma reali ed evidenti vantaggi», ed anche in questo caso la ragione dell'addebito di consisteva nell'accusa di un «mancato più accorto utilizzo del ricavato» della cessione dell'Agricola (p. 508 509 sentenza del Tribunale).
Il Tribunale aveva quindi dettagliatamente ricostruito (p. 109 - 522)
i passaggi finanziari dell'operazione, evidenziando alcuni errori di valutazione della curatela, riportati nel capo d'imputazione, giungendo alla conclusione che l'operazione era stata uno dei mezzi con cui il gruppo SE aveva prestato soccorso al gruppo ZI;
che tuttavia, pure essendo lacunosi il contratto d'acquisto e quello di vendita molti elementi (il fatto che la tenuta RE dell'Agricola fosse compresa nell'acquisto ma non nella cessione a TA;
il fatto che TA avesse pagato per le azioni un prezzo superiore;
il fatto che CLBN, pur avendo pegno sulle azioni avesse consentito la cessione dell'Agricola a TA: p.
522) inducevano a ritenere che l'operazione era risultata proficua per il gruppo e colGAte, assorbendo i pagamenti effettuati per NC dall'acquirente TA (del gruppo ZI ma colGAta a SE per effetto dell'operazione ON di cui al capo T). In essa, comunque, YN aveva svolto il ruolo di mero strumento interposto alla liquidazione di un attivo CO per sanare la posizione della colGAta. Per di più, acquistando su "mandato" della capogruppo e con denaro non proprio
(indebitandosi con IM) e riversando il ricavato della vendita al gruppo, secondo il Tribunale YN aveva all'esito dell'operazione estinto il debito IM e acquisito una liquidità (certa) di circa 1.673
89 milioni di lire. Sicché coerentemente il Tribunale affermava che la vicenda non costituiva affatto per YNOS un'operazione di depauperamento patrimoniale e perciò distrattiva.
6.2.3.2. Con riferimento alla seconda operazione (intermediazione pagata a LEEVEREG LIMITED) il Tribunale aveva quindi osservato che il pagamento della "commissione" era stato considerato senza titolo perché la società INT.IN s.r.l. non era stata mai posseduta da YN ed era partecipata da SEM, che a sua volta all'epoca del pagamento della commissione non era più partecipata da YN. Sennonché dalla documentazione acquisita risultava che la somma era diretta al cittadino libico TA MU Bursham, per avere svolto «attività di lobbista» a favore di SE;
dell'impiego di capitali libici si ipotizzava nell'ambito di un progetto denominato "Sursis Concordatarie" con riferimento al possibile acquisto di immobili di Federconsorzi tramite finanziamenti di
BI RA Foreign Investiment Company (LAFICO); il curatore aveva riferito d'avere rinvenuto incartamenti riguardanti Fedit/Federconsorzi ed altri che attestavano possibili future iniziative al riguardo. Sicché, considerata la veste assunta da YN di holding italiana del gruppo, appariva «abbastanza evidente l'inerenza del pagamento ad una reale attività economica della fallita, sia pure rimasta senza positivi sviluppi»
(p. 533-534 sentenza del Tribunale).
6.2.3.3. A fronte di ciò la Corte d'appello, facendo integralmente proprie le ragioni del Pubblico ministero, nel motivare l'accoglimento del suo appello per entrambi i fatti affermava soltanto: «Anche in tal caso, osserva giustamente il PM, la statuizione assolutoria è fondata sull'errato presupposto, in diritto ed in fatto, che YN avrebbe agito quale mandataria della capogruppo;
e che la stessa non avrebbe subito alcun pregiudizio economico, per la ragione che si sarebbe indebitata in c.c. improprio, ricevendo, quale contropartita per la rinuncia alla liquidità ricavata alla vendita della partecipazione a SATA, corrispondenti accrediti sempre in c.c. improprio da altre società del gruppo, peraltro decotte» (p. 90-91). Aggiungendo poi, (nella trattazione della posizione Ferari) «nessuna rilevanza per escludere la dissipazione/distrazione può assumere il rilievo che le operazioni fossero state fatte nell'interesse del gruppo per il principio di autonomia patrimoniale, trattandosi oltretutto di operazione che on presentava alcuna prospettiva di utilità neppure nell'ottica del gruppo, trovandosi il gruppo EA nel gennaio 92 già in stato prefallimentare».
Insomma, anche in questo caso la Corte d'appello ha ribaltato la
90 decisione del primo giudice senza curarsi minimamente della sua motivazione e senza ricostruire diversamente il fatto. In più ha
-
completamente omesso: (a) di evidenziare per quali ragioni l'operazione
L'Agricola, che il Tribunale aveva ritenuto addirittura utile per l'intermediaria, avesse invece recato a suo avviso danno alla situazione patrimoniale YN;
(b) di giustificare la sua decisione con riferimento al pagamento della commissione al cittadino libico per mezzo della società irlandese indicata in imputazione.
Anche relativamente al capo O), perciò, la sentenza della Corte
d'appello, che non evidenzia alcun elemento idoneo a confutare la pronunzia assolutoria di primo grado, deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
6.2.4. Il capo Q) concerne due fatti, dei quali uno solo è quello addebitato al AR, quale consigliere di amministrazione della fallita INEDI formalmente dal marzo 1989 al 25.7.1990, data in cui
-
l'intero consiglio d'amministrazione venne rinnovato
- relativo all'indebitamento della società per l'importo di £. 12 miliardi a copertura di un finanziamento dello stesso valore erogato da BP a favore di TT IN (la quale, secondo quanto accertato dai giudici di merito, aveva ricevuto il denaro ancor prima che a INEDI venisse concesso il mutuo). 6.2.4.1. In relazione a tale episodio la natura distrattiva dell'operazione non è posta in discussione da alcuno dei giudici di merito (e nella sostanza neppure dal AR che s'è sempre limitato a dichiararsi all'oscuro dell'operazione) e non è revocabile in dubbio, giacché l'operazione di cui si parla consiste, per quanto risulta, nella assunzione di un debito senza alcuna contropartita.
6.2.4.2. La responsabilità del ricorrente è stata peraltro ritenuta dalla
Corte d'appello sul rilievo che «le circostanze relative alla mancanza di una delibera formale e di documenti che vedano coinvolto il RA, nonché le dimissioni dello stesso dalla carica di amministratore "in quel periodo" non sono sufficienti ad escludere la consapevole partecipazione dello stesso alla consumazione del reato contestato, come ritenuto dal Tribunale;
ma configurano una posizione non dissimile da quella delineata dagli elementi a carico di CI, riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 224 n. 2 1. fallim., risultando addebitabile al RA l'agevolazione colposa, per disinteresse o negligenza nell'inosservanza degli obblighi inerenti alla posizione di garanzia rivestita all'epoca del fatto (20.4.90), nella causazione dell'evento». aOrbene, il Tribunale aveva escluso invece l'addebitabilità qualsivoglia titolo al RA dell'operazione, non già soltanto, come afferma la Corte d'appello, per la mancanza di «una delibera formale e di documenti che vedano coinvolto il RA», quanto perché:
"anzitutto" nessuno aveva mai indicato un coinvolgimento del RA parlando della attività immobiliare concernente il patrimonio CO (da cui proveniva INEDI) (p. 573 sentenza del Tribunale); quindi perché, non risultando alcun documento che lo vedeva coinvolto, non poteva in alcun modo contestarsi la sua affermazione che non ne aveva avuto, incolpevolmente, alcuna conoscenza atteso che non risultava neppure traccia di alcuna deliberazione collegiale dell'operazione (p. 574), gestita, come aveva ammessO il RI (che se ne era assunto interamente la responsabilità, pur negandone la natura illecita) esclusivamente da costui e dal OS firmatario del contratto di finanziamento e del bilancio chiuso al 30.4.1990 (p. 572). Il fatto che il
RA si fosse dimesso «in quel periodo», venendo sostituito in occasione, presumibilmente, dell'assemblea che aveva approvato il bilancio, rendeva plausibile che non ne avesse avuto, incolpevolmente, conoscenza neppure successivamente (p. 574).
Con motivazione per nulla analoga a quella adottata a proposito del CI (vedi sopra, sub 2.4.) il Tribunale aveva dunque ragionevolmente escluso che al RA, in relazione alla specifica operazione in esame, fosse movibile un qualsiasi addebito di negligenza, preventiva o successiva (in violazione dei doveri della carica).
Siffatta conclusione è stata ribaltata dalla Corte d'appello senza contraddirne le premesse in fatto, sostanzialmente sulla sola base della sola equazione tra posizione di garanzia formalmente rivestita e presunzione di responsabilità colposa, per nulla corretta.
Non v'è dubbio che l'art. 224, primo comma, n. 2, legge fallimentare pur evocando nella sua formulazione la responsabilità colposa per inosservanza non può essere circoscritta alla colpa specifica nel senso codicistico, giacché la legislazione societaria (e per l'amministratore in particolare l'art. 2392 c.c.) imponeva esplicitamente all'epoca la diligenza del mandatario, e cioè quella del buon padre di famiglia e non v'è sostanziale differenza tra la disciplina vigente all'epoca e l'attuale. Sicché certamente costituisce violazione degli obblighi imposti dalla legge tanto la violazione di specifiche incombenze quanto la negligenza nella funzione.
92 E tuttavia l'obbligo di fare "quanto possibile" (art. 2392, comma 2,
c.c.) non solo presuppone la concreta possibilità (anche nell'ottica dell'art. 40, comma 2, c.p.) di un intervento, ma non può comunque prescindere, alla luce di principi generali consolidati, dalla esigibilità dell'intervento stesso: nella duplice ottica della, anche astratta, prevedibilità di ciò che va impedito e della, perciò connessa, rimproverabilità dell'omissione.
In assenza dunque, come nel caso di esame, di specifiche violazioni o dell'assenza di prova di una deliberata scelta di disinteressarsi da ogni forma di controllo (come per CI), perché dalla omissione del generico obbligo di vigilare e di contrastare le iniziative dannose o pericolose per gli interessi tutelati connaturato alla posizione di garanzia possa scaturire una responsabilità colposa omissiva riconducibile al paradigma dell'art. 224, n. 2, 1. fall., occorre che quantomeno siano evidenziate condizioni minime di riconoscibilità ed intelligibilità della situazione sulla quale vigilare, o del fatto da contrastare, che nel caso in esame il Tribunale aveva escluso e la Corte d'appello non ha indicato.
Relativamente al capo Q) la sentenza impugnata deve per l'effetto essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
6.3. Le doglianze riferite dal ricorrente alla conferma della condanna per il capo T) non possono invece trovare accoglimento. Il fatto, è utile ricordarlo, è riferito alla acquisizione ad opera di
CO (società che s'afferma priva di mezzi propri nonché di affidamenti bancari e facente capo a RI) del gruppo ODEON TV, gravato da una fortissima esposizione debitoria, dalla Soc. SATA
(riferibile al gruppo TANZI), acquisizione supportata da finanziamenti di S.I., di S.F e di YN.
A RA è stato contestato nella veste di amministratore deGAto di
S.I., presidente del consiglio di amministrazione di S.F:, consigliere di amministrazione di YN, avendo agito egli anche come amministratore deGAto di CO.
6.3.1. Analizzata la vicenda, del tutto logicamente i giudici di merito hanno ritenuto che l'acquisizione del gruppo ON era per le società
EA un'operazione di "salvataggio" gestita ed attuata ad esclusivo beneficio di terzi, probabilmente del referente la venditrice TA (ZI) senza alcuna garanzia o contropartita;
d'altro canto il gruppo ON era stato fatto acquisire ad una società priva di mezzi, che mai avrebbe potuto operarne il risanamento, irrealizzabile senza rilevanti
93 investimenti (che in nessun caso il gruppo SE sarebbe stato in grado di attuare).
Il ricorrente non discute l'esattezza dei dati esposti in imputazione, e cioè che le società del gruppo ON vennero acquistate a una lira essendo gravate da circa 193 miliardi di lire di debiti (verso TA, ZI,
LA e altri) che la CO s'accollava; che dopo meno d'un mese le tre operatrici principale avevano già chiesto di essere ammesse ad amministrazione controllata, per la situazione negativa emergente dai bilanci antecedenti la vendita;
che il Tribunale di Milano negava l'accesso alla procedura e dal dichiarava il fallimento delle società del gruppo. E l'evidenza di tali elementi, accompagnata dalle considerazioni sulla impossibilità di un risanamento ad opera di NC e di SE, attesa la mancanza di mezzi e di risorse, rende incensurabile l'affermazione di giudici di merito che l'acquisizione del gruppo ON, in situazione economica disastrosa, ad opera di CO, comportava un costo pari al debito assunto (193 miliardi) senza corrispondente utilità né per l'acquirente né per le finanziatrici.
Manifestamente infondate sono dunque le censure con le quali si contesta la natura distrattiva dell'operazione, e volte nella sostanza a prospettare una lettura della vicenda diversa da quella che logicamente hanno fornito i giudici di merito sulla scorta del materiale acquisito e valutato e per tale verso parimenti inammissibili –, giacché non solo il
Tribunale e la Corte d'appello hanno adeguatamente motivato il loro convincimento, ma il ricorrente nel prospettare la lettura che ritiene più plausibile neppure fornisce ad essa adeguato supporto.
Generica è infatti l'affermazione che lo "scopo" dell'acquisto delle società del gruppo ON (ingresso nel mercato televisivo in funzione dell'accordo Paretti/MGM; benefici politici per la creazione di un terzo polo televisivo;
acquisizione del gruppo Tanzi come partner internazionale) fosse "lecito, indicandosi poi per "scopo" da un lato eventi GAti ad una prospettiva di risanamento dell'azienda motivatamente esclusi dalle sentenze di merito (né CO né il gruppo SE aveva le risorse necessarie), dall'altro fattori esterni del tutto irrilevanti rispetto alla natura economica dell'operazione.
Altrettanto improponibile in questa sede, con riferimento alla vicenda in esame, appare quindi il tentativo di prospettarla come "forse imprudente" ma non dissipatoria, giacché non ha maggiore plausibilità di quanto diffusamente spiegato dal primo giudice e ripreso dalla Corte
d'appello l'affermazione che il cosiddetto salvataggio poteva avere speranza di riuscita, non era sin dall'inizio qualificabile alla stregua di mera acquisizione di passività o che l'esito dell'operazione,una
94 conclusasi con l'acquisto di crediti inesigibili e debiti veri (p. 536 sent. Trib.) non era perfettamente preconizzabile data la chiara situazione patrimoniale delle società vendute, dell'acquirente, del gruppo EA.
Né i documenti che si chiede a questa Corte di rileggere con i motivi nuovi possono, avulsi dal restante imponente contesto probatorio (della mole di prove documentali e dichiarative acquisite, dettagliatamente esaminate, v'è ampia traccia nella sentenza del Tribunale), essere rivalutati dal giudice di legittimità (vedi sopra sub B).
6.3.2. Parimenti inammissibili sono infine le censure sul ruolo svolto, che il ricorrente articola in particolare osservando che la sua conoscenza dei reali termini dell'operazione sarebbe smentita dal richiamo (p. 555 sentenza Tribunale) alla lettera 11.12.1989 con la quale, quale presidente di ON Tv, aveva chiesto al gruppo SE di fare fronte agli impegni assunti per poter pagare tredicesime e contributi ai dipendenti o con riferimento ai documenti che si richiamano nei motivi nuovi (il cui contenuto è peraltro solo accennato), sostenendo altresì che l'affermazione che tutti coloro che avevano partecipato all'operazione avrebbero concorso nel reato (p. 559) sarebbe inficiata da pregiudizio e dalla mancata considerazione che la responsabilità andava verificata con riferimento all'assunzione dell'obbligazione e non già a momenti successivi.
Si tratta infatti dei medesimi rilievi, tutti di fatto, che il ricorrente aveva rivolto alla Corte d'appello dolendosi della condanna di primo grado, ai quali il giudice del gravame ha dato adeguata risposta, richiamando le articolatisse considerazioni del primo giudice.
Rilievi, peraltro, del tutto infondati perché la responsabilità del ricorrente è stata più che plausibilmente affermata sulla base di dati (ing fatto non contestati e sicuramente altamente significativi, quali quello che RA aveva firmato il contratto di acquisto come NC, la quale non aveva sicuramente mezzi né per pagare i creditori delle acquisite tanto che dovette ricorrere all'indebitamento esterno né per
- -
risanarle; che il gruppo ON non valeva sicuramente “nulla” (p. 554 sentenza del Tribunale) - lo stesso prezzo d'acquisto a nummo uno ne era dimostrazione ed aveva solo passività, come peraltro risultava wwwwww chiaramente spiegato anche nel documento redatti dal coimputato
NT per la BP (p. 554); che lo stesso RA aveva dichiarato di essersi opposto all'operazione (evidentemente consapevole della sua natura) avendovi poi dato corso, "redarguito da RI" (p. 554 sentenza del Tribunale); che RA aveva agito in veste di deGAto del gruppo a richiedere i finanziamenti alle fallite (p. 558), senza alcun interesse per
95 CO e per queste, e altresì quale amministratore di IM, S.I. e di OS, firmando anche personalmente bonifici in conto corrente improprio con i quali venivano fornite le provviste per i pagamenti a
NC per conto di tali società (p. 559 e, per il dettaglio dei bonifici a firma RA concernenti le tre società finanziatrici fallite: pp. 549, 550,
551, 552).
Sicché da un lato il fatto che il RA avesse sollecitato alle finanziatrici il pagamento degli stipendi dei dipendenti ON non ha veramente alcuna valenza dimostrativa di una sua buona fede, e i documenti indicati nei motivi aggiunti – poca cosa a fronte della mole di
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quelli esaminati dai giudici di merito e alla valanga di prove acquisite non solo non risultano neppure illustrati (cosa che rende di per sé inammissibile il richiamo che se ne fa), ma non sarebbero comunque ex se autonomamente valutabili come decisivi in questa sede, disarticolati come appaiono dal complesso degli elementi di fatto acquisiti e considerati dai giudici del merito.
Mentre il fatto che RA avesse firmato nel prosieguo alcuni dei bonifici con i quali era stato in concreto erogato il finanziamento a
NC, non solo ha autonoma valenza distrattiva, come è stato correttamente ritenuto, con riferimento al patrimonio di tali società, anch'esse in stato di grave indebitamento e poi fallite, ma è altresì elemento giustamente considerato di conforto alla dimostrazione del ruolo consapevole, e non certamente di minimo rilievo, svolto complessivamente dal RA nell'operazione.
6.4. Alla conferma della sentenza impugnata per il solo capo T) consegue l'assorbimento delle censure concernenti il trattamento sanzionatorio con riferimento in particolare al calcolo della pena in relazione ai capi E3), H), effettivamente entrambi relativi al fallimento
S.F. poi divenuta IM, e O), relativi al fallimento YN.
6.4.1. Manifestamente infondata è peraltro la censura (articolata nel
4° motivo di ricorso) con la quale si sostiene che la bancarotta
"unitariamente contestata" sub T) doveva essere altrettanto unitariamente valutata nel trattamento sanzionatorio, con riferimento al solo fallimento S.F.-IM, e cioè senza ulteriori aggiunte a titolo di continuazione per S.I. e OS. La configurabilità come aggravante dei diversi fatti di bancarotta, prevista dall'art. 219 1. fall. portato della tradizione che vedeva le singole condotte meri sintomi della fraudolenza del fallimento può concernere difatti solamente la medesima fallita
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(cfr. da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 6471 del 01/12/2004, Lodi). Le
96 diverse condotte distrattive che l'imputato ha commesso quale amministratore o concorrente degli amministratori di diverse società, non possono perciò rientrare in siffatta previsione e vanno unificate come è stato fatto, sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 81 c.p.
6.4.2. Inammissibile, infine, è la doglianza (5° motivo) relativa alla determinazione della pena irrogata al RA mediante l'individuazione della pena base di tre anni e sei mesi di reclusione per il fallimento
IM, in particolare perché inadeguata rispetto a quella inflitta ai coimputati NI e FE AN.
Si tratta, difatti, di censura che non solo tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti all'apprezzamento della gravità delle singole condotte rimessi alla esclusiva competenza dei giudici di merito che sul punto hanno adeguatamente motivato (cfr. p. 675 sentenza del Tribunale, alla quale la sentenza impugnata implicitamente si riporta), senza addurre argomenti di censura concernenti specificamente le ragioni da questi addotte, ma che pretende di istituire un giudizio comparativo con coimputati "patteggianti in appello" non ricorrenti, e dunque con tertia estranei al presente giudizio.
6.5. Con riferimento al capo T) il ricorso del RA deve essere, conclusivamente respinto. Ne deriva che la pena inflitta al ricorrente va rideterminata in due anni e sei mesi di reclusione, pari a quella già individuata per tale reato dal primo giudice e non modificata, per tale fatto, dalla Corte d'appello.
7. Consegue al rigetto totale dei ricorsi di SI e di TI LE. la condanna dei predetti al pagamento in solido delle spese processuali.
TI LE e NI, soccombenti in relazione al medesimo capo nei confronti della parte civile NITYD vanno condannati in solido alla rifusione delle spese processuali da questa sostenute per il presente grado, liquidate in complessivi 3.000 euro per onorari.
NI, soccombente altresì nei confronti della parte civile DE
LI RU, va pure condannato alla rifusione delle spese sostenute da questa, liquidate in complessivi euro 2.500.
97
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di
LA in ordine al reato sub B) per non avere commesso il fatto e in ordine al reato sub E.1), con effetto estensivo nei confronti di
AN, perché il fatto non sussiste. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di
AR limitatamente ai reati sub E3), H) e O) perché il fatto non sussiste, e in ordine al reato sub Q) perché il fatto non costituisce reato.
Rigetta nel resto il ricorso di AR, rideterminando la pena per il reato sub T) in anni due e mesi sei di reclusione.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di AN limitatamente agli effetti civili in relazione al reato di cui al capo E.2), con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso AN. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CALLONI limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso NI.
Rigetta i ricorsi di SI e di TI LE. Condanna SI e di
TI LE al pagamento in solido delle spese processuali.
Condanna TI LE e NI in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile NITYD s.p.a., liquidate in complessivi 3.000 euro per onorari e il NI altresì alle spese sostenute dalla parte civile DE LI RU s.p.a., liquidate in complessivi euro 2.500.
Così deciso in Roma il 24 maggio 2006 Il Presidentefor be Il Consigliere estensore limer
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi -7 NOV. 2006 aujuix IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
98 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 pag. 202 sent. Tribunale;
6 ہے 10 G 16 そ 020 G 2 2 in primo grado l'imputato era stato assolto dal capo B) per non averlo commesso, mentre con riferimento al capo El) tutti gli imputati erano stati assolti con la formula il fatto non sussiste;
3 dai reati a lui ascritti ai capi E1), E4), G) e R) CI era stato assolto in primo grado con formula ampia;
mentre in relazione al capo E2) era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 224, primo comma, n. 2, della legge fallimentare.
185 c.p.
La Corte d'appello, alla pagine 47, avrebbe infatti confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado (pag. 708) senza spendere parola per rispondere alle censure svolte nell'autonomo motivo (il VII) dell'atto d'appello - con il quale si rilevava che, a fronte della sostanziale assoluzione del CI motivata nelle pagine 296-300, una diversa penna aveva motivato (a pag. 302) la condanna al risarcimento del danno del solo CI, facendo riferimento a “un diverso reato", mai a lui contestato, e cioè «estraneo alle condotte distrattive» sub E2) -, mentre gli altri soggetti imputati del medesimo fatto erano usciti di scena, previo versamento di "poche decine" di migliaia di euro, con il "patteggiamento" in appello ex art. 599, comma
4, c.p.p.
In sostanziale violazione dell'art. 539 c.p.p. la condanna sarebbe 929
6 Il reato al capo T) era l'unico per il quale era stato condannato in primo grado. 34 R 48 G
7 In realtà risulta dalla sentenza di primo grado e dagli stessi capi di imputazione che SE ZI divenne IM solo il 29.1.1991, l'affermazione perciò anche riferita al capo E1), nel quale LA era imputato come consigliere di S.F., tradisce una disattenta lettura delle carte. 63 h 64 а 67 h 76 а 91 a