Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2006, n. 36764
CASS
Sentenza 24 maggio 2006

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Massime4

La novella dell'art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006, con la previsione anche del vizio della contraddittorietà e della possibilità di deduzione dei difetti di motivazione pur quando risultino da altri atti del processo, consente il controllo di legittimità per i casi di omessa considerazione o di c.d. travisamento della prova, purché decisiva, restando estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa.

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, nel valutare come distrattiva un'operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo per una delle società collegate occorre tenere conto del rapporto di gruppo, restando escluso il reato se, con valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi, sì da rendere l'operazione incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società.

L'amministratore di società, che, contravvenendo all'obbligo contenuto nell'art. 2392 cod. civ. di impedire non solo gli atti pregiudizievoli per la società ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori o i terzi, non adempie al suo obbligo di garanzia, concorre, ex art. 40 cpv. cod. pen., per omissione, consistita nella mancata vigilanza e nella mancata attivazione per impedire l'adozione di atti di gestione pregiudizievoli, nei delitti fallimentari commessi da altri amministratori, dal momento che anche gli interessi tutelati dalle norme penali fallimentari sono compresi tra quelli affidati alle sue cure.

Il principio di immutabilità del giudice ha riguardo alla identità fisica del giudice che assume la prova e decide, e non è leso, a prescindere dalla questione della sua applicabilità per la fase dell'udienza preliminare, allorché il mutamento della persona del giudice intervenga esclusivamente per la decisione incidentale sull'ammissibilità di un rito alternativo. (Fattispecie in cui, rigettata la richiesta di giudizio abbreviato ad opera di un giudice persona fisica diverso da quello dell'udienza preliminare che, in seguito allo stralcio per la richiesta del rito alternativo, si era astenuto, il procedimento era riassegnato a quest'ultimo, originariamente designato).

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  • 2Finanziamenti infragruppo e bancarotta per distrazione: il giudice deve valutare i vantaggi compensativi e la tutela concreta dei creditori (Cass. Pen. n. 16206/17)
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  • 4L’immutabilità del giudice del dibattimento dopo la sentenza delle SS.uu. “Bajrami”: istruzioni per la sopravvivenza
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    di Lorenzo Miazzi Sommario: Paragrafo zero; 1. Il mutamento del giudice del dibattimento da SS.UU. Iannasso a SS.UU. Bajrami; 3. I principi affermati dalla sentenza Bajrami e l'unicità del giudice ex art. 525 comma 2 c.p.p.; - 2. L'intervento della Corte costituzionale 4. Il principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati e le questioni preliminari ex art. 591 c.p.p.; - 5. La richiesta di riti alternativi; -6. Principio di conservazione della validità degli atti non espressamente revocati, apertura del dibattimento e richiesta di prove; - 7. L'ordinanza ammissiva delle prove; - 8. Utilizzabilità delle dichiarazioni già assunte; - 9. Valore del consenso …

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  • 5Stupefacente nel sangue, guida è sempre reato? (Cass. 2020/25)
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    L'esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto. In relazione al reato previsto dall'art. 187 cod. strada, a rilevare non è la condotta di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione: ne deriva che la mera alterazione, tale da incidere sull'attenzione e sulla velocità di reazione dell'assuntore, di per sé non è rilevante, se non se ne dimostra l'origine; l'accertamento richiesto, quindi, deve riguardare sia l'avvenuta assunzione, sia le …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/05/2006, n. 36764
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36764
Data del deposito : 24 maggio 2006

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